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legge 20 maggio 2016, n. 76\n (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso\n sesso e disciplina delle convivenze), art. 1, comma 18. \n\n\r\n(GU n. 25 del 18-06-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n III sezione civile \n \n A scioglimento della riserva assunta all\u0027esito dell\u0027udienza\ncartolare del 7 maggio 2025, esaminati gli atti il giudice ha\npronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte\ncostituzionale di questione di legittimita\u0027 costituzionale, nella\ncausa civile di primo grado iscritta al n. 7270 R.G. dell\u0027anno 2020\nvertente tra Elisabetta Santi, rappresentata e difesa dall\u0027avv. Monia\nRossi, in qualita\u0027 di parte attrice, e Marco Giallombardo,\nrappresentato e difeso dall\u0027avv. Carlo Voce e dall\u0027avv. Chiara Tesi,\nin qualita\u0027 di parte convenuta. \n \n Premesso in fatto \n \n 1. Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice\nconveniva in giudizio l\u0027ex convivente more uxorio Marco Giallombardo\nal fine di ottenerne, in via principale, la condanna alla\nrestituzione di vari beni ed effetti personali di proprieta\u0027\ndell\u0027attrice, nonche\u0027 la restituzione di plurime somme di denaro per\nun totale di euro 91.063,00 oltre ad interessi e rivalutazione\nmonetaria; in particolare: \n euro 63.713,00 a questo consegnati a titolo di prestito; \n euro 11.000,00 relativi all\u0027acquisto di un gommone Zar 53, di\neuro 6.800,00 per l\u0027acquisto di un motore Suzuki e di euro 3.000,00\nrelativi alla permuta di un gommone Zar 61, tutti acquistati dal\nconvenuto; \n euro 3.600,00 per l\u0027acquisto di un armadio e di euro 2.950,00\nper acquisto di un letto. \n 1.1. A sostegno della domanda, per quanto rileva in questa sede,\nrappresentava di aver intrattenuto con il convenuto una relazione\nsentimentale e di aver con questo convissuto dal 2002 al 2016. \n 1.2. Nei primi anni della convivenza, l\u0027attrice aveva prestato la\nsomma di euro 63.713,00 al compagno, che la ha impiegata per eseguire\nopere di miglioria sull\u0027immobile di sua esclusiva proprieta\u0027. Il 16\nmarzo 2006 Marco Giallombardo redigeva un atto unilaterale di\nriconoscimento di debito, dichiarando per iscritto di aver ricevuto\nda Elisabetta Santi, fino a quella data, la somma di euro 63.713,00 a\ntitolo di prestito e di impegnarsi alla restituzione di quanto\nricevuto, oltre indicizzazione al saggio di incremento annuo del\nvalore degli immobili registrato nella provincia di Firenze; la\nscrittura, infine, escludeva espressamente che quel trasferimento di\ndenaro rappresentasse l\u0027esecuzione, da parte dell\u0027attrice, di\nun\u0027obbligazione naturale ex art. 2034 del codice civile,\nriconducibile al rapporto di convivenza tra esse esistente. \n 1.3. Nel corso della relazione, poi, parte attrice contribuiva\nall\u0027acquisto di gommoni o parti di questi da parte del compagno, il\nquale intestava a se\u0027 i natanti; in particolare, parte attrice\nrappresentava di aver pagato euro 11.000,00 il 13 luglio 2007 per un\nprimo gommone, euro 6.800,00 il 25 luglio 2008 per un motore Suzuki\ned euro 3000,00 il 12 luglio 2013 a perfezionamento di una permuta\nrelativa ad altro gommone, producendo i documenti bancari da cui si\nevincevano i relativi bonifici. \n 1.4. Parte attrice, inoltre, contribuendo all\u0027arredo della comune\nabitazione (di proprieta\u0027 del solo convenuto), acquistava un letto\nper euro 2.950,00, con assegni del 18 aprile 2009 e del 28 maggio\n2009, e un armadio per euro 3.600,00 il 6 aprile 2011. \n 1.5. La coppia, dopo aver trascorso insieme oltre un decennio di\nvita comune, caratterizzata anche da intensa condivisione di progetti\nesistenziali fra i quali il desiderio di mettere al mondo dei figli,\nnon realizzatosi in ragione di tre interruzioni di gravidanza\navvenute per cause naturali fra il 2009 e il 2012, entrava in crisi\nnel novembre del 2015. Il tentativo di salvare la coppia naufragava\ndefinitivamente il 3 novembre 2016, quando il convenuto metteva alla\nporta la compagna dalla casa comune. \n 1.6. Sin dall\u0027interruzione della convivenza, parte attrice\nprovvedeva a richiedere la restituzione di quanto prestato al\nconvenuto e di quanto per conto di questi pagato. Stante\nl\u0027inadempimento, inviava quindi a quest\u0027ultimo una prima raccomandata\nil 30 giugno 2017 chiedendo la restituzione di euro 63.713,00, di\nulteriori euro 11.000 relativi all\u0027acquisto di un gommone e dei beni\npersonali rimasti all\u0027interno della casa del Giallombardo, prima\ndestinata a comune abitazione. Tale richiesta veniva reiterata con\nraccomandata del 12 luglio 2018, alla quale faceva seguito il 15\nnovembre missiva del legale di parte attrice avente analogo\ncontenuto. \n L\u0027ulteriore inerzia di Giallombardo spingeva parte attrice ad\nadire questo Tribunale. \n 1.7. Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale in primo\nluogo, riconosceva di aver ricevuto la somma di euro 63.713,00 da\nparte attrice e che tale trasferimento fosse avvenuto a titolo di\nmutuo. Veniva riconosciuta, altresi\u0027, la scrittura privata di\nriconoscimento del debito da questo sottoscritta in data 16 marzo\n2006. Eccepiva, tuttavia, l\u0027intervenuta prescrizione del relativo\ndiritto di credito restitutorio. Medesima eccezione veniva sollevata\ncon riferimento ai crediti restitutori relativi ai pagamenti\neffettuati per l\u0027acquisto dei gommoni per la somma, rispettivamente,\ndi euro 11.000,00 ed euro 3.000,00. Quanto alle ulteriori domande, il\nconvenuto contestava la prova di alcuni pagamenti, rilevava, in\ngenerale, che essi dovessero essere qualificati come adempimenti di\nobbligazioni naturali (soggetti a soluti retentio) e che, in ogni\ncaso, i relativi crediti andrebbero dichiarati estinti per\ncompensazione a fronte delle ingenti spese sostenute per il\nsostentamento del menage familiare. \n 1.8. Parte convenuta contestava, infine, che l\u0027interruzione della\nrelazione si collocasse, temporalmente, nel novembre 2016, atteso che\nla coppia si era lasciata definitivamente nel giugno 2016, pur\nrimanendo separata in casa sino al successivo mese di novembre. \n 1.9. La causa, istruita documentalmente e mediante prova\ntestimoniale, e\u0027 stata trattenuta in decisione all\u0027udienza del 17\ndicembre 2024, assegnando alle parti i termini di cui all\u0027art. 190\ndel codice di procedura civile. \n E\u0027 stata poi rimessa sul ruolo al fine di attivare il\ncontraddittorio tra le parti in merito alla questione di legittimita\u0027\ncostituzionale che oggi si solleva, trattandosi di questione rilevata\nd\u0027ufficio. \n \n Osservato in diritto \n \n 2. Ai fini del decidere e\u0027 rilevante la disciplina dettata in\nmateria di cause di sospensione della prescrizione dei diritti in\nragione della relazione esistente fra il titolare del diritto e il\nsoggetto passivo e, in particolare, le regole sancite dagli articoli\n2941, n. 1, del codice civile e (occorrendo) 1 comma 18 della legge\n20 maggio 2016, n. 76 in relazione alla sospensione del termine tra\nconiugi e uniti civilmente. \n 2.1. L\u0027erogazione della somma di euro 63.713,00 da parte di\nElisabetta Santi a favore di Marco Giallombardo va infatti senza\ndubbio ricondotta allo schema del contratto di mutuo. La natura\ntitolata della - pacifica tra le parti - ricognizione di debito del\n16 marzo 2006, ove si fa riferimento ad un «prestito», e l\u0027impegno di\nMarco Giallombardo a restituire la somma di denaro a Elisabetta\nSanti, per di piu\u0027 indicizzando il quantum da restituire all\u0027indice\ndi incremento annuo del valore degli immobili registrato nella\nprovincia di Firenze, rende impossibile una diversa qualificazione.\nL\u0027atto del 16 marzo 2006, infatti, e\u0027 idoneo ex art. 1988 del codice\ncivile a produrre un\u0027astrazione processuale della causa del rapporto\nfondamentale, dispensando il creditore dal normale onere probatorio\ncirca l\u0027esistenza del proprio titolo, pur consentendo al debitore di\ncontrastare la presunzione mediante la prova del deficit causale. Si\ntratta di una prova contraria mai fornita dall\u0027odierno convenuto, il\nquale, al contrario, non ha mai negato, ma anzi ha confermato, di\naver ricevuto quella somma a titolo di mutuo e di essere tenuto\nquindi alla sua restituzione. \n Inoltre, nella stessa scrittura le parti, a conferma ulteriore\ndella pacifica qualificazione giudica di cui sopra, hanno\nsignificativamente tenuto a specificare, al fine di escludere che la\ndazione di denaro fosse sorretta da animus solvendi, o che fosse\ngiustificata da animus donandi, che «il sottoscritto (Marco\nGiallombardo) dichiara altresi\u0027 che l\u0027obbligazione di cui sopra non\nrientra nel novero di quelle di cui all\u0027art. 2034 del codice civile». \n In assenza di altro documento comprovante o inglobante il titolo\ncontrattuale, in particolare, bisogna ritenere che le parti abbiano\nconcluso il contratto di mutuo oralmente e che solo la relativa\nobbligazione restitutoria sia stata in seguito riconosciuta per\niscritto dal convenuto. \n 2.2. Dal titolo, dall\u0027atto di ricognizione di debito e dalle\nallegazioni delle parti non e\u0027 possibile ricavare un termine previsto\nper l\u0027adempimento dell\u0027obbligazione restitutoria incombente sul\nGiallombardo. Soccorre l\u0027art. 1817 del codice civile (ricalcante per\nmolta parte, in sede di mutuo, la supplenza giudiziale sancita in\ngenerale dall\u0027art. 1183 del codice civile), il quale consente al\nmutuante di ricorrere al giudice affinche\u0027 fissi il termine per\nl\u0027adempimento. \n L\u0027eventuale spostamento in avanti del termine di adempimento ad\nopera del giudice non incide, tuttavia, sul decorso del termine di\nprescrizione. Il diritto vivente in materia e\u0027 risalente e granitico\nnel sostenere che «condizione necessaria e sufficiente perche\u0027 la\nprescrizione decorra e\u0027 che il titolare del diritto pur potendo\nesercitarlo si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tale\nfine solo la possibilita\u0027 legale e non influendo per contro, salve le\neccezioni stabilite dalla legge, l\u0027impossibilita\u0027 di fatto di agire\nin cui il detto titolare venga a trovarsi (Cass., 3 giugno 1997, n.\n4939). Il diritto di credito, ancorche\u0027 non ancora esigibile per\nmancata fissazione del tempo dell\u0027adempimento, da stabilirsi per\naccordo delle parti, puo\u0027 essere esercitato, in caso di mancato\naccordo, attraverso il ricorso del creditore al giudice ex art. 1183\ndel codice civile, comma 2, con la conseguenza che l\u0027inerzia del\ncreditore - ossia la mancanza del ricorso giudiziale o della\nsollecitazione al debitore - determina il decorso della prescrizione\nex art. 2935 del codice civile fin dal momento in cui il diritto e\u0027\nsorto (Cass., 14 marzo 1986, n. 1731)» (Cass. Civ., Sez. III, 19\ngiugno 2009, n. 14345). Pertanto, ancorche\u0027 non sia previsto un\ntermine per la restituzione della somma mutuata, incombendo al\nmutuante l\u0027onere di attivare la procedura di cui all\u0027art. 1817 del\ncodice civile, quale presupposto per l\u0027azione di restituzione, il\ncorso della prescrizione decorre dal giorno della stipula del\ncontratto di mutuo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15 gennaio 2020,\nordinanza n. 732), ovvero dal successivo atto interruttivo che sia\ntempestivo. \n 2.3. Tanto premesso, nel caso di specie l\u0027ultimo atto\ninterruttivo utile che emerge dall\u0027istruttoria e\u0027 quello del 16 marzo\n2006, quando il debitore ha come detto riconosciuto il proprio debito\n(art. 2944 del codice civile); pertanto, tale credito andrebbe\ndichiarato estinto per l\u0027utile eccezione di prescrizione\ntempestivamente formulata dal convenuto. Gli ulteriori atti\nastrattamente interruttivi compiuti dalla creditrice tra il 2017 e il\n2020 risulterebbero, cosi\u0027, tardivi, in quanto realizzati dopo lo\nspirare del termine di prescrizione, ossia dopo il 16 marzo 2016. \n L\u0027applicazione dell\u0027attuale disciplina legale comportera\u0027,\ndunque, l\u0027accoglimento dell\u0027eccezione di prescrizione sollevata dal\nconvenuto e, conseguentemente, il rigetto di alcune delle domande\nrestitutorie formulate dall\u0027attrice, e cio\u0027 atteso che l\u0027ordinamento\nnon assume la stabile convivenza con vincolo di affettivita\u0027 come\ncausa di sospensione del termine di prescrizione. \n Se la disciplina dettata dagli articoli 2941 n. 1 del codice\ncivile e 1, comma 18, legge n. 76/2016 (per quanto, occorre\nosservare, l\u0027entrata in vigore della predetta disciplina si ponga\nnella parte terminale della relazione more uxorio intercorsa tra le\nparti) fosse applicabile al caso di specie, il corso della\nprescrizione risulterebbe invece sospeso sin dall\u0027origine del diritto\ndi credito per cui e\u0027 causa, poiche\u0027 sorto in costanza di convivenza,\nfino al giugno/novembre del 2016. Cosi\u0027 individuato il dies a quo da\ncui calcolare il termine prescrizionale ordinario, sarebbero\ntempestivi gli atti interruttivi realizzati prima di tale periodo da\nparte attrice, a seguito della cessazione della relazione e della\nconvivenza. \n Ed infatti, non vi e\u0027 dubbio che le due parti in causa fossero\ndefinibili in termini di «conviventi di fatto», intendendosi come\ntali «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi\ndi coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (figura ormai\nanche normativamente riconosciuta: art. 1, comma 36, della legge n.\n76 del 2016). Come esposto nella parte in fatto, essi infatti hanno\nper lunghi anni coltivato un progetto di vita comune, caratterizzato\nda stabile convivenza e coabitazione nonche\u0027 dal concreto e ripetuto\ntentativo, pur non riuscito, di procreare. \n 2.4. Ne consegue che il giudizio principale non e\u0027 definibile\nindipendentemente dalla risoluzione della questione di\ncostituzionalita\u0027, rilevata d\u0027ufficio, degli articoli 2941 n. 1 del\ncodice civile e (occorrendo) 1, comma 18, legge n. 76/2016, in\nrelazione agli articoli 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui\nnon parificano, ai fini della sospensione della prescrizione, i\nsoggetti stabilmente conviventi con vincoli di affettivita\u0027 ai\nconiugi e agli uniti civilmente e, comunque, per contrariera\u0027\nall\u0027art. 3 della Costituzione in ragione della manifesta\nirrazionalita\u0027 della scelta legislativa di non disporre la\nsospensione della prescrizione fra conviventi stabili e legati da\nvincoli di affettivita\u0027, pur in presenza di interessi meritevoli di\nprotezione (art. 8-9 Cedu). \n Di qui la rilevanza della questione. \n 3. In verita\u0027 una questione di legittimita\u0027 costituzionale\nsull\u0027art. 2941, n. 1 del codice civile, per contrasto con gli\narticoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui\nirragionevolmente esclude la sospensione della prescrizione in\ncostanza di stabile convivenza, e\u0027 gia\u0027 stata prospettata alla Corte\ncostituzionale e da questa dichiarata infondata con sentenza n. 2 del\n1998. Tuttavia il mutamento del contesto sociale e valoriale, da una\nparte, e l\u0027evoluzione dell\u0027ordinamento giuridico sul piano\nlegislativo, costituzionale e sovrannazionale, dall\u0027altra, hanno\nfatto emergere ulteriori e piu\u0027 pregnanti elementi che il Tribunale\nritiene debbano essere sottoposti al vaglio di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n Il rigetto della precedente questione di costituzionalita\u0027,\nsollevata dal Tribunale di Bolzano con ordinanza del 3 maggio 1996,\ne\u0027 motivato, anzitutto, a partire dall\u0027inadeguatezza della famiglia\nlegittima a fungere da valido tertium comparationis per la famiglia\ndi mero fatto, attesa la disciplina legale e la stabilita\u0027 del\nrapporto che connotano la prima, e non anche la seconda. \n Il quadro di riferimento e\u0027 tuttavia radicalmente mutato sia dal\npunto di vista sociale che dal punto di vista normativo. \n Di tali radicali mutamenti, del resto, ha dato piu\u0027 volte atto la\nstessa Corte costituzionale, da ultimo con la decisione n. 148 del\n2024, che in questa sede integralmente si richiama. \n 3.1. L\u0027accostarsi alla questione dello standard di tutela\ncostituzionale della famiglia impone sempre all\u0027interprete di\nconfrontarsi con concetti di chiara matrice sociale e sociologica,\nquali il costume sociale, la cultura e la coscienza sociale (concetti\nampiamente evocati dalla giurisprudenza costituzionale; cfr. Corte\ncostituzionale, sentenze n. 1 del 2022, n. 221 del 2019 e n. 174 del\n2016). Da questo confronto e dalla relativa analisi pare emergere una\ndequotazione sociale delle differenze intercorrenti fra coniugi e\nconviventi stabili. E\u0027 chiaro, sotto questo profilo, come l\u0027istituto\nmatrimoniale - oggetto di primaria tutela nell\u0027art. 29 della\nCostituzione, non rappresenti piu\u0027 l\u0027unico strumento per i consociati\nper dare rilievo giuridico ad un\u0027unione familiare e neppure l\u0027unico\ncongegno per fondare una famiglia dotata del carattere della\nstabilita\u0027. \n 3.2. Alla luce di cio\u0027 la giurisprudenza, civile e penale, di\nmerito e di legittimita\u0027, ha avviato un\u0027opera di rivisitazione\ninterpretativa di plurimi istituti e disposizioni legislative al fine\ndi affermare interpretazioni estensive o coltivare applicazioni\nanalogiche (ove consentite), in guisa da equiparare coniugi e\nconviventi di fatto. Cio\u0027 appunto allo scopo di elidere irragionevoli\ndisparita\u0027 di trattamento, incompatibili con la Carta costituzionale,\ndi fronte a disposizioni di legge dettate ad altri fini, ossia con\nfinalita\u0027 diverse da quelle di regolazione del rapporto, ma che\nassumevano il rapporto affettivo sottostante al matrimonio come\nelemento e ratio della produzione di un certo effetto giuridico. \n Il riferimento va, in primo luogo, alla giurisprudenza di\nlegittimita\u0027 (Cass. Pen., Sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 20647) che ha\nequiparato, peraltro in malam partem, i conviventi more uxorio ai\nmembri della famiglia ai fini dell\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 572 del\ncodice penale (prima della modifica del testo in senso estensivo da\nparte dell\u0027art. 4 della legge 1° ottobre 2012, n. 172). \n In secondo luogo, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha, in\ndefinitiva, applicato analogicamente agli stabili conviventi la\nscusante che l\u0027art. 384 del codice penale riserva ai «prossimi\ncongiunti», pur in presenza di una norma definitoria, sancita\ndall\u0027art. 307, comma IV del codice penale, che escludeva chiaramente\ndetti conviventi dal concetto di prossimo congiunto (Cass. Pen., Sez.\nUn., 26 novembre 2020, n. 10381). In terzo luogo si veda\nl\u0027orientamento costante in tema di ammissione al patrocinio a spese\ndello Stato, ove la giurisprudenza di legittimita\u0027 computa tra i\nredditi dei familiari anche quello del convivente (cfr. Cass. Civ.\nSez. IV, 26 ottobre 2005, n. 109). Infine, e\u0027 il caso di rammentare\nil pacifico orientamento che ha sancito una equiparazione completa\ndel convivente stabile al coniuge in tema di risarcimento del danno\npatito dalla c.d. «vittima secondaria», ossia per la lesione da\nperdita del rapporto parentale. Anche le tabelle elaborate in via\npretoria e costantemente seguite dalla giurisprudenza di merito\nattribuiscono il medesimo valore del cd. «punto base» per la\nliquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto\nparentale quando a morire sia il coniuge e il convivente stabile;\ncio\u0027 dimostra, anche in una materia ove si fa specifica attuazione\ndel principio dell\u0027equita\u0027 (art. 1226 del codice civile, richiamato\nin sede aquiliana dall\u0027art. 2056 del codice civile) e, dunque, del\nprincipio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 della Costituzione, che il\nrapporto affettivo non puo\u0027 essere distinto per l\u0027essere o meno\nrivestito dal vincolo matrimoniale. \n L\u0027espansione della nozione di famiglia, volta a ricomprendere in\nse\u0027 qualsiasi consorzio di persone tra le quali, per strette\nrelazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza\ne di solidarieta\u0027 per un apprezzabile periodo di tempo, nel rispetto,\ndunque, anche delle istanze di liberta\u0027 della persona nella scelta\ndel tipo di famiglia da fondare e di cui far parte, e\u0027 stata ispirata\nanche dalle fonti sovranazionali. Sebbene, infatti, la Convenzione\neuropea dei diritti dell\u0027uomo non pare possa essere in questa sede\ninvocata come autentico parametro interposto ai sensi dell\u0027art. 117,\ncomma I, della Costituzione, in ragione del margine di apprezzamento\nche la giurisprudenza di Strasburgo riconosce ai legislatori\nnazionali in materia di regolamentazione dei menage familiari, questa\nfonte ha un rilievo nel porre in luce la disparita\u0027 di trattamento\nche si va censurando. L\u0027art. 8 Cedu, come interpretato dalla\ngiurisprudenza convenzionale, infatti, accoglie senza dubbio nel suo\nperimetro di tutela tutti i legami di fatto, caratterizzati da\naffettivita\u0027 e pregnanza, fondati su una stabile convivenza; la\nfamiglia, secondo l\u0027impostazione europea, e\u0027 dunque quella legittima\n(legale), quella naturale e quella di fatto, socialmente equiparata\nalle altre forme di famiglia (cfr., Corte EDU, 13 giugno 1979, Marckx\nc. Belgio; Corte EDU, 26 maggio 1994, Keegan c. Irlanda; Corte EDU, 5\ngennaio 2010, Jaremowicz c. Polonia; Corte EDU, 27 aprile 2010,\nMoretti e Benedetti c. Italia; Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk and\nKopf c. Austria; Corte EDU, 21 luglio 2015, Oliari ed altri c.\nItalia). \n Ulteriore significativa fonte e\u0027 rappresentata dalla Carta dei\ndiritti fondamentali dell\u0027Unione europea (approvata dal Parlamento\neuropeo il 14 novembre 2000, formalmente proclamata a Nizza il 7-8\ndicembre 2000 e giuridicamente equiparata ai Trattati ex art. 6, par.\n1, TUE). \n L\u0027art. 9 - differenziandosi da comparabili disposizioni\nsovrannazionali e internazionali - sancisce separatamente il diritto\ndi fondare una famiglia e il diritto di sposarsi, svincolando la\nnozione eurounitaria di famiglia dall\u0027istituto matrimoniale. Cio\u0027\nconsente di ritenere le altre norme comunitarie espresse a garanzia\ndella famiglia riferite ad ogni forma di famiglia, anche se sguarnita\ndel vincolo coniugale. In questo senso, di centrale rilievo e\u0027 l\u0027art.\n33 CDFUE, a mente del quale «e\u0027 garantita la protezione della\nfamiglia sul piano giuridico, economico e sociale». \n Da cio\u0027 puo\u0027 dedursi che il tradizionale monopolio del matrimonio\nnell\u0027ambito della tutela giuridica della famiglia abbia lasciato il\npasso ad un nuovo paradigma, per il quale tutte le forme di\nconvivenza stabile, connotate da significativi rapporti affettivi e\nda condivisione di un progetto di vita comune, godono di pari\ndignita\u0027, salva una puntuale e diversa regolamentazione del\nmatrimonio, inteso come atto e come rapporto giuridico. Non pare\nammissibile, pertanto, una disparita\u0027 di trattamento allorche\u0027 a\nvenire in rilievo sia una norma che assume, specie alla luce della\nsua ratio legis, ad elemento costitutivo della fattispecie il\nrapporto di fatto sottostante intercorrente tra partner; cio\u0027 e\u0027\nquanto avviene nel caso della sospensione della prescrizione, ove\nl\u0027impedimento soggettivo a compiere atti interruttivi del termine si\nfonda su ragioni sostanziali e non meramente formali. \n 3.3. Sul piano generale, la differente disciplina applicabile ai\nconiugi e ai conviventi e\u0027 stata giustificata, in alcune occasioni,\nda risalente giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenze n.\n121 del 2004, n. 8 del 1996 e n. 2 del 1998) evidenziando il\ncarattere della stabilita\u0027 del vincolo coniugale, non equiparabile ad\nalcun altro vincolo di affettivita\u0027 fra partner. Tali pronunciamenti\nnon appaiono piu\u0027, tuttavia, del tutto attuali in ragione del mutato\ncontesto normativo. \n In primo luogo «la stabilita\u0027 del rapporto, con il venire meno\ndell\u0027indissolubilita\u0027 del matrimonio, non costituisce piu\u0027 una\ncaratteristica assoluta e inderogabile ed anzi spesso caratterizza\nmaggiormente unioni non fondate sul matrimonio» (Cass. Pen., Sez. II,\n30 aprile 2015, n. 34147). La perdita di stabilita\u0027 dello status\nconiugale, del resto, non e\u0027 tanto e solo il frutto dell\u0027introduzione\nnell\u0027ordinamento italiano dell\u0027istituto del divorzio (il quale ha\norigini ormai risalenti nel tempo), ma e\u0027 il risultato di una\naccentuata facilitazione della cessazione degli effetti civili del\nmatrimonio, coerentemente col mutare del sentire sociale. In disparte\nil problema della tutela della prole (il quale si pone parimenti\nanche per le coppie non coniugate) e porgendo lo sguardo\nesclusivamente sul vincolo coniugale, l\u0027accesso al divorzio e\u0027 stato\noggetto di una progressiva semplificazione: i coniugi possono\nprocedere a separazione e divorzio mediante negoziazione assistita o\naccordo concluso innanzi all\u0027ufficiale di stato civile (articoli 6 e\n12, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con\nmodificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; oggetto di\nsignificativo ampliamento per mezzo della legge 26 novembre 2021 n.\n206), avendo assunto il controllo giudiziale carattere eventuale e\nsussidiario; quanto al fattore temporale, da una parte il legislatore\nha ridotto sensibilmente il tempo che necessariamente deve\nintercorrere tra la separazione dei coniugi e la cessazione degli\neffetti civili del matrimonio (da tre anni a sei mesi in caso di\nseparazione consensuale e ad un anno in caso di separazione\ngiudiziale); dall\u0027altra, ha da ultimo consentito di proporre\ncongiuntamente la domanda giudiziale di separazione e quella di\ndivorzio (art. 473-bis.49. del codice di procedura civile),\ngarantendo particolare speditezza alla procedura di scioglimento del\nvincolo coniugale. \n In secondo luogo, il connotato della stabilita\u0027 non e\u0027 estraneo\nad altri moduli familiari. Anche l\u0027unione civile fra persone dello\nstesso sesso infatti, sebbene non conosca in fase di cessazione una\nfase di «quiescenza» dello status para-coniugale assimilabile alla\nseparazione fra coniugi, non appare affatto sguarnita di stabilita\u0027,\nattesa la pregnanza dei doveri patrimoniali e non patrimoniali che\ndall\u0027unione discendono sulle parti. Ne e\u0027 testimone la sentenza n. 66\ndel 2024 della Corte costituzionale la quale, ancorche\u0027 non\nrappresenti una pronuncia simmetrica alla sentenza n. 170 del 2014,\nsancisce l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dello scioglimento, de\nplano, del vincolo fra le parti dell\u0027unione civile in caso di\nrettificazione di sesso di uno degli uniti. \n Non potrebbe, peraltro, utilmente obiettarsi che la peculiare\nstabilita\u0027 del rapporto coniugale trovi la sua giustificazione\nnell\u0027obbligo di fedelta\u0027, non previsto per le altre forme familiari.\nLa dottrina, gia\u0027 in sede di primo commento alla legge 20 maggio\n2016, n. 76 (regolamentazione delle unioni civili tra persone dello\nstesso sesso e disciplina delle convivenze), ha avuto occasione di\nsvalutare la rilevanza giuridica di questa mancata previsione. Da una\nparte e\u0027 stato osservato che, poiche\u0027 la fedelta\u0027 e\u0027 sempre piu\u0027\nintesa come sinonimo di fedelta\u0027 morale e assistenziale, mantenendo\ninvece un secondario rilievo la componente di fedelta\u0027 sessuale\nlegata al momento riproduttivo, e\u0027 innegabile che anche gli altri\ntipi familiari conoscano, ancorche\u0027 con diversita\u0027 di accenti, un\ndovere di fedelta\u0027. Dall\u0027altra, si e\u0027 evidenziato che non e\u0027 impedito\nai partner non coniugati di concludere negozi personali, espressivi\ndi un libero e revocabile consenso, che sanciscano fra loro un\nautentico e pregnante dovere di fedelta\u0027. \n Ad ogni buon conto, a ben riflettere, tutti i tipi di menage\nfamiliare godono del connotato della stabilita\u0027, in quanto questa\nrappresenta un elemento costitutivo della famiglia, della\n«fattispecie familiare»: in altri termini, senza stabilita\u0027 non v\u0027e\u0027\nrapporto familiare. \n Il vincolo matrimoniale, senza dubbio, appare quello dotato di\nmaggior resistenza e, quindi, risulta il piu\u0027 stabile nel novero dei\nvincoli fra partner; tuttavia, il solo dato dell\u0027accentuata\nstabilita\u0027 del rapporto non puo\u0027 costituire un valido e dirimente\nargomento per negare una equiparazione fra coniugi e conviventi in\ntema di sospensione della prescrizione. \n Lo stesso legislatore mostra di non considerare piu\u0027 il dato\ndella eccezionale stabilita\u0027 coniugale quale elemento essenziale a\ngiustificare la sospensione della prescrizione atteso che l\u0027art. 1,\ncomma 18, legge n. 76/2016 estende la disciplina dell\u0027art. 2941 del\ncodice civile alle parti dell\u0027unione civile, disponendo che tra di\nqueste il corso della prescrizione resti sospeso. \n 3.4. Ad ulteriore testimonianza del mutato contesto sociale e\nnormativo rispetto a quello innanzi al quale si ebbe a pronunciare la\nCorte costituzionale con la sentenza n. 2 del 1998, si pensi al caso\ndella sospensione della prescrizione fra coniugi separati. Forte del\ntenore testuale dell\u0027art. 2941 n. 1 del codice civile la\ngiurisprudenza piu\u0027 risalente (Cass. Civ., Sez. I, 19 giugno 1971, n.\n1883) applicava la citata causa di sospensione della prescrizione\nanche all\u0027ipotesi di coniugi legalmente separati. La carenza di\ngiustificazione aveva indotto parte della giurisprudenza a dubitare\ndella legittimita\u0027 costituzionale della norma in parola; nondimeno la\nCorte costituzionale, sull\u0027assunto che in caso di separazione\npersonale lo status coniugale non viene meno, ma si attenua o entra\nin una sorta di fase di quiescenza, ha ritenuto non irrazionale la\nscelta legislativa per come interpretata nell\u0027allora diritto vivente\n(Corte cost., sentenza n. 35 del 1976). Ciononostante, la\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 in tempi piu\u0027 recenti ha iniziato a\nrevocare in dubbio la coerenza di quell\u0027interpretazione letterale,\ngiungendo ad affermare un netto revirement nel 2014. La Suprema\nCorte, infatti, pur al cospetto del citato e risalente pronunciamento\ndel Giudice delle leggi, ha espunto in via interpretativa i coniugi\nseparati dal campo di applicabilita\u0027 dell\u0027art. 2941 n. 1 del codice\ncivile, evidenziando come debba «prevalere sul criterio ermeneutico\nletterale un\u0027interpretazione conforme alla ratio legis, da\nindividuarsi tenuto conto dell\u0027evoluzione della normativa e della\ncoscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni\nindividuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione\ndell\u0027unita\u0027 familiare [...]. Nel regime di separazione, infatti, non\npuo\u0027 ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il\nconiuge, collegata al timore di turbare l\u0027armonia familiare, poiche\u0027\ne\u0027 gia\u0027 subentrata una crisi conclamata e sono gia\u0027 state esperite le\nrelative azioni giudiziarie [...] (Cass., n. 7981/14; ordinanza n.\n18078/14; n. 8987/16)» (cosi\u0027, Cass. Civ., Sez. I, 14 dicembre 2018,\nordinanza n. 32524). \n Alla luce della ratio legis e del profondo mutamento sociale e\nnormativo che ha coinvolto il fenomeno della famiglia, l\u0027esigenza di\nnon turbare l\u0027armonia familiare mediante l\u0027imposizione di atti\ninterruttivi della prescrizione, aventi per lo piu\u0027 carattere\ncontenzioso, non puo\u0027 che sussistere identica anche in relazione alle\nfamiglie di fatto. Non vi e\u0027 alcuna differenza, sotto questo profilo,\nfra una coppia di sposati e una coppia di stabili conviventi: tutti\npatiscono equamente la riluttanza nel convenire in giudizio il\nproprio partner (o anche solo prospettare una simile possibilita\u0027). \n Tanto e\u0027 vero che nel caso di specie, ed in pratica in tutti i\ncasi similari, gli atti interruttivi della prescrizione vengono\nsignificativamente posti in essere (soltanto) all\u0027esito della\ncessazione della convivenza more uxorio e della coabitazione. \n Quale che sia il modello familiare, l\u0027esigenza di conservazione\ndell\u0027unita\u0027 familiare ha pari dignita\u0027 sociale, costituzionale e\nsovranazionale e quindi pretende la medesima disciplina. \n 4. Un ultimo vaglio di merito circa la legittimita\u0027 della opzione\nlegislativa di escludere la convivenza di fatto fra le situazioni che\ndanno luogo a sospensione della prescrizione deve essere condotto con\nriferimento al tema della certezza dei rapporti giuridici cui fa da\ncontraltare, per quel che in questa sede rileva, la certezza circa le\ncause di sospensione della prescrizione, come evocato anche dalla\nCorte costituzionale nella sentenza n. 2 del 1998. \n 4.1. Tale certezza non sussisterebbe con riferimento alle\nconvivenze di fatto, poiche\u0027 tanto l\u0027avvio quanto l\u0027interruzione\ndella convivenza familiare sono connotati da elementi, si\u0027 oggettivi,\nma privi di qualunque formalismo (salvo quanto potrebbe dirsi per le\ncd. convivenze registrate, come successivamente introdotte dal\nlegislatore). Cionondimeno, l\u0027estensione della sospensione anche ai\nconviventi non appare affatto in contrasto con la ratio dell\u0027istituto\ndella prescrizione, la quale rende chiaro come le esigenze di evitare\nvincoli perpetui e di assicurare certezza nelle relazioni giuridiche\nsiano prevalenti sull\u0027istanza di conservazione della sfera giuridica\npatrimoniale del titolare del diritto solo allorche\u0027 quest\u0027ultimo\nometta di compiere atti di esercizio del diritto per sostanziale\ndisinteresse. \n Il mancato esercizio del diritto non puo\u0027 mai essere espressivo\ndi suddetto disinteresse nell\u0027ipotesi di impossibilita\u0027 giuridica di\ncompiere atti d\u0027esercizio del diritto medesimo. A mente dell\u0027art.\n2935 del codice civile, infatti, la prescrizione comincia a decorrere\ndal giorno in cui il diritto puo\u0027 essere fatto valere e tale\npossibilita\u0027 e\u0027 stata intesa dalla giurisprudenza costante solo nel\nsenso di possibilita\u0027 giuridica, sicche\u0027 la prescrizione non decorre\nsolo ove il titolare sia giuridicamente impedito nell\u0027esercizio del\ndiritto (cfr. Cass. Civ., Sez. L, 24 maggio 2021, ordinanza n.\n14193). Cosi\u0027 delineata la regola generale, il legislatore ha poi\nprevisto alcune cause di sospensione della prescrizione nell\u0027ipotesi\nin cui il titolare del diritto, pur giuridicamente in grado di\nesercitarlo, si trovi fattualmente o moralmente ostacolato nel suo\nesercizio in ragione della sussistenza di peculiari rapporti\ngiuridici. Cosi\u0027, unanimemente la giurisprudenza qualifica le ipotesi\ndi sospensione declinate dall\u0027art. 2941 del codice civile come\neccezionali, tassative ed insuscettibili di interpretazione\nestensiva, avendo il legislatore selezionato specificatamente gli\nimpedimenti soggettivi rilevanti ai fini della sospensione del\ntermine (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-lav., 8 maggio 2018, ordinanza n.\n11004; Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2014, n. 21026, Cass. Civ.,\nSez. I, 12 giugno 2007, n. 13765 Cass. Civ., Sez. L, 6 ottobre 2000,\nn. 13310). Tale impostazione risulta confortata in dottrina, nonche\u0027\ncoerente con ulteriori indici normativi, fra i quali particolarmente\nsignificativo e\u0027 l\u0027art. 247 disp. att. cod. civ. \n Si tratta, dunque, di ipotesi selezionate discrezionalmente dal\nlegislatore. Tuttavia, nel caso dei conviventi stabili, l\u0027omessa\ninclusione fra le cause di sospensione appalesa un impiego\nirrazionale della potesta\u0027 legislativa e, a ben vedere,\ndiscriminatorio al cospetto delle altre ipotesi omogenee ad essa\nraffrontabili. \n 4.2. L\u0027istituto della prescrizione e la disciplina delle cause di\ninterruzione e di sospensione del termine prescrizionale, anche al\nfine di garantire certezza nei rapporti giuridici, si giovano di dati\noggettivi temporalmente certi. Sovente tali dati sono rafforzati dal\nrilievo formale che riveste il relativo atto, ma questo e\u0027 un\nelemento niente affatto essenziale. \n Basti pensare all\u0027ipotesi di cui al n. 8 dell\u0027art. 2941 del\ncodice civile che, richiedendo la prova della sussistenza del dolo e,\nsoprattutto, del giorno della sua scoperta, dimostra plasticamente\nche il legislatore non richiede come elemento indefettibile delle\ncause di sospensione la certezza ex ante del periodo di sospensione,\nda ricavare da dati formali. Inoltre il n. 7 dell\u0027art. 2941 del\ncodice civile, come esteso dalla sentenza n. 262 del 2015 della Corte\ncostituzionale, accoglie ipotesi di sospensione non sempre\ncaratterizzate da elementi formali. La disposizione, infatti, e\u0027\nstata dichiarata illegittima nella parte in cui non prevedeva che la\nprescrizione fosse sospesa tra la societa\u0027 in nome collettivo e i\nsuoi amministratori, finche\u0027 sono in carica, per le azioni di\nresponsabilita\u0027 contro di essi; sicche\u0027 anche il n. 7 diviene ipotesi\nidonea ad essere applicata ad una situazione che puo\u0027 avere un\nesclusivo rilievo fattuale non formale, oggetto di normale prova in\ngiudizio, poiche\u0027 il citato tipo societario puo\u0027 costituirsi anche\nper facta concludentia (cd. s.n.c. di fatto), e quindi la relativa\ncausa di sospensione dipende da elementi di fatto che devono essere\noggetto di accertamento. \n Ancora in tema di diritti reali gli atti di esercizio del diritto\n(che producono il medesimo effetto dell\u0027interruzione della\nprescrizione) si estrinsecano normalmente sul piano fattuale. Puo\u0027\nfarsi riferimento in via esemplificativa agli atti di esercizio del\ndiritto di servitu\u0027 prediale, che comportano il decorso ex novo del\ntermine di prescrizione in ragione di meri atti di passaggio,\nespressivi dell\u0027esercizio della facolta\u0027 di godimento riconnesse al\ndiritto reale minore. Si puo\u0027, inoltre, fare menzione\ndell\u0027orientamento dottrinale e giurisprudenziale che, in virtu\u0027 del\nprincipio di liberta\u0027 delle forme, ritiene non necessaria la forma\nscritta del riconoscimento di debito, il quale e\u0027 atto idoneo ad\ninterrompere la prescrizione ex art. 2944 del codice civile; la\npossibilita\u0027 di compiere oralmente un atto di ricognizione di debito\ne\u0027 confortata anche dall\u0027argomento storico-diacronico, poiche\u0027\nnell\u0027attuale codice civile nessuna forma viene prescritta all\u0027atto di\ncui all\u0027art. 1988 del codice civile, mentre nel previgente codice\ncivile del 1865, all\u0027art. 1325, si richiedeva la forma scritta ad\nsubstantiam. E\u0027 chiaro, allora, come il sistema ammetta pacificamente\natti che hanno l\u0027effetto di azzerare il termine di prescrizione pur\navendo una dimensione eminentemente fattuale o pur essendo compiuti\noralmente. \n Non si ravvisano, tuttavia, serie ragioni per distinguere in\nmaniera netta queste ipotesi e le cause di sospensione della\nprescrizione. Al contrario, se gli atti che comunque comportano\nl\u0027inizio di un nuovo periodo di prescrizione possono essere\ncostituiti da atti privi di carattere formale idoneo ad assicurare\ncertezza ex ante nel calcolo del termine prescrizionale, a fortiori\ncio\u0027 dovrebbe poter valere per l\u0027istituto della sospensione della\nprescrizione, atteso che questa comporta un mero congelamento del\ntermine. \n 4.3. Non si ravvisa, pertanto, un\u0027intima connessione tra criteri\nformali idonei a garantire certezza temporale della sospensione della\nprescrizione e cause sospensive, sia alla luce di tutte le ipotesi di\nsospensione conosciute dall\u0027ordinamento, nonche\u0027 del collaterale\nistituto della interruzione della prescrizione, sia avuto riguardo\nalla stessa ratio giustificatrice dell\u0027estinzione dei diritti per\ndecorso del termine di prescrizione. L\u0027estensione, dunque, della\ndisciplina dell\u0027art. 2941 del codice civile all\u0027ipotesi delle\nconvivenze di fatto, postula un accertamento giudiziale sull\u0027inizio\ndella stabile convivenza sorretta da vincolo di affettivita\u0027 e sulla\ncessazione di questa, che non appare incompatibile col sistema. Del\nresto, una volta accertato che il credito e\u0027 sorto, l\u0027onere\nprobatorio del convivente-debitore convenuto in giudizio riguarda\nsolo l\u0027avvenuta decorrenza del termine, spettando al\nconvivente-creditore, che abbia agito per ottenere l\u0027adempimento,\ndimostrare che prima che il termine spirasse fossero intervenuti atti\ninterruttivi o cause sospensive della prescrizione. Pertanto, in caso\ndi incertezza, in ossequio alle regole generale di cui all\u0027art. 2697\ndel codice civile ricadrebbe sul convivente-creditore il rischio di\nnon aver dimostrato compiutamente l\u0027esistenza e l\u0027esatta durata della\nconvivenza; conseguentemente, ove permanga un dubbio processualmente\nrilevante sul momento di inizio e su quello di fine della convivenza,\nil giudicante dovra\u0027 considerare sospeso il termine di prescrizione\nsolo nel segmento temporale in cui sia certo che la stabile\nconvivenza connotata da vincolo di affettivita\u0027 era effettiva. \n 4.4. Il tenore testuale dell\u0027art. 2941 n. 1 del codice civile (e\ncon esso, poi, dell\u0027art. 1, comma 18, legge n. 76/2016) produce una\nillegittima discriminazione fra coniugi (e uniti civilmente) e\nconviventi poiche\u0027 le ragioni che giustificano la sospensione\nintraconiugale ricorrono in maniera eguale nei rapporti fra\nconviventi. La ratio della norma e\u0027 quella di dare rilievo alla\nsostanziale inesigibilita\u0027 di comportamenti interruttivi della\nprescrizione che si renderebbero necessari al fine di tutelare la\npienezza dei diritti che un coniuge vanta nei confronti dell\u0027altro;\nl\u0027interruzione del termine, infatti, salva l\u0027ipotesi del\nriconoscimento del debito, si avrebbe solo con atti aventi carattere\ncontenzioso (art. 2943 del codice civile) che, come tali, risultano\ncertamente in conflitto con il normale svolgersi delle relazioni di\nconvivenza familiare. In altri termini, e\u0027 al fine di scongiurare il\nrischio di imporre nei rapporti fra partner il compimento di atti di\n«frizione» o di contrasto, che il legislatore ha disposto che il\ntermine prescrizionale non decorra in costanza di matrimonio, sicche\u0027\nanche in assenza di atti interruttivi i diritti vantati verso l\u0027altro\nrisultino salvaguardati in caso di cessazione del rapporto. Solo\nquando la crisi della coppia sia conclamata, vi sia sostanziale\nseparazione e cessazione della affectio, allora puo\u0027 venire meno il\ntimore di turbare l\u0027armonia familiare e diviene nuovamente\npretendibile il compimento di atti interruttivi della prescrizione. \n Appare dunque chiaro che quel che rileva non e\u0027 tanto la veste\nformale, ma la consistenza sostanziale del rapporto\naffettivo-familiare che lega titolare del diritto e soggetto passivo\ndello stesso, caratterizzato da stabilita\u0027 e coabitazione. Si tratta\ndi un rapporto che e\u0027 oggetto di sicura garanzia costituzionale e\nsovranazionale e che appare omogeno ed indistinguibile a prescindere\ndalle formalita\u0027 del vincolo che lega le due persone. E\u0027 del resto\normai un dato acquisito nella giurisprudenza che vi sia sostanziale\nidentita\u0027 delle relazioni sentimentali, affettive e familiari, fra\nconiugi e fra conviventi (in questo senso, cfr. Cass. Pen., Sez. Un.,\n26 novembre 2020, n. 10381). \n Si ravvisa, pertanto, l\u0027omogeneita\u0027 delle fattispecie poste a\nraffronto e la pari riferibilita\u0027 alle stesse della ratio legis della\nnorma censurata, sicche\u0027 l\u0027esclusione degli stabili conviventi\ndall\u0027ambito applicativo della norma denunciata appare priva di\nragionevole giustificazione e, conseguentemente, lesiva del principio\ndi eguaglianza. \n 5. La violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione da parte\ndell\u0027omessa previsione della sospensione della prescrizione fra\nconviventi appare, dunque, non manifestamente infondata. \n 5.1. Non e\u0027 utilmente esperibile un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata delle norme censurate. \n Pur al cospetto del sopraesposto orientamento giurisprudenziale,\nascrivibile al diritto vivente, che esclude rigidamente non solo\nl\u0027analogia, ma anche l\u0027interpretazione estensiva dell\u0027art. 2941 del\ncodice civile, si ritiene non impedito tentare un\u0027interpretazione\nestensiva dell\u0027art. 2941, n. 1, del codice civile (ovvero,\noccorrendo, dell\u0027art. 1, comma 18, legge n. 76/2016) ove cio\u0027 si\ndimostrasse indispensabile a salvare la norma censurata dalla\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale. Siffatto percorso\nesegetico, infatti, non entrerebbe in conflitto col divieto di cui\nall\u0027art. 14 delle preleggi, il quale a fronte di norme eccezionali\npreclude chiaramente solo l\u0027applicazione analogica. Tuttavia, tale\ntentativo si appalesa fallimentare, poiche\u0027 per quanto si voglia\ndilatare il concetto di coniuge (o di uniti civilmente), il dato\nletterale impedisce di considerare ricompreso in tale nozione lo\nstabile convivente, vista in particolare l\u0027assenza in quest\u0027ultimo\ncaso del dato formale, che si e\u0027 detto essere caratterizzante invece\ni primi rapporti indicati. Si tratterebbe di un\u0027interpretazione\nadeguatrice praeter legem che, alla luce del carattere tassativo\ndella norma, finisce per oltrepassare i limiti sanciti dai canoni\nd\u0027interpretazione, costituendo infine un\u0027interpretazione contra\nlegem. \n Per cui, solo un\u0027applicazione analogica in senso proprio della\ndisposizione sarebbe idonea a colmare la lacuna costituzionalmente\ninammissibile, ma cio\u0027 e\u0027 escluso sia dal diritto vivente che\ndall\u0027art. 14 delle preleggi, in presenza di norme eccezionali. \n Risulta pertanto necessario l\u0027interpello del Giudice delle leggi. \n 6. Anche ove si ritenesse che l\u0027ipotesi dei coniugi (art. 2941 n.\n1 del codice civile) e degli uniti civilmente (art. 1, comma 18,\nlegge n. 76/2016) non rappresentino validi termini di comparazione al\nfine di censurare, sotto questo aspetto, la discrezionalita\u0027\nlegislativa, la non manifesta infondatezza della questione\nrisiederebbe, in via subordinata, nella patente irragionevolezza\nintrinseca all\u0027opzione legislativa, parimenti violativa dell\u0027art. 3\ndella Costituzione. \n 6.1. L\u0027art. 2 della Costituzione, laddove garantisce le\nformazioni sociali familiari e i diritti dei singoli all\u0027interno di\nqueste, impone al legislatore di rispettare ad un tempo l\u0027armonia\nfamiliare e le situazioni giuridiche soggettive di cui i componenti\nsono titolari. La mancata sospensione della prescrizione fra\nconviventi onera il partner creditore a compiere atti interruttivi\ndella prescrizione (intimazioni ad adempiere, domande giudiziali,\nrichieste al giudice di fissazione di un termine per l\u0027adempimento,\netc.) che sono in grado di incrinare i rapporti familiari in spregio\nagli articoli 2 e 117, comma I, della Costituzione (quest\u0027ultimo in\nrelazione all\u0027art. 8 Cedu). \n 6.2. L\u0027omissione legislativa impone al convivente-creditore di\ncompiere atti quali la costituzione in mora del proprio\ncompagno-debitore per garantire la propria sfera giuridica\npatrimoniale. Si tratta di un\u0027opzione irrazionale, poiche\u0027\nl\u0027intimazione ad adempiere e la costituzione in mora (ma lo stesso si\ndica, a fortiori, per la domanda giudiziale) interrompono la\nprescrizione perche\u0027 hanno l\u0027effetto di contrastare quella sorta di\npresunzione di tolleranza del creditore circa il ritardo\nnell\u0027ottenimento della prestazione; solo ove tale presunta tolleranza\nsi protragga per oltre dieci anni il diritto puo\u0027 considerarsi\nprescritto in virtu\u0027 del consolidamento nel tempo di un totale\ndisinteresse del suo titolare. \n Nei rapporti di convivenza more uxorio tale presunzione non puo\u0027\nvalere. \n Tra conviventi non puo\u0027 essere presunto che la tolleranza (id\nest, l\u0027omessa intimazione ad adempiere) sia sinonimo di disinteresse\nnella tutela del diritto da parte del titolare. Deve, all\u0027opposto,\npresumersi - secondo l\u0027id quod plerumque accidit - che l\u0027omissione di\natti volti a compulsare l\u0027adempimento del convivente-debitore sia un\ncontegno volto a non compromettere la stabilita\u0027 e la serenita\u0027 del\nnucleo familiare. Allora, se e\u0027 vero che la ratio degli articoli\n2941, n. 1, del codice civile (e poi dell\u0027art. 1, comma 18, legge n.\n76/2016) e\u0027 quella di valorizzare le «posizioni individuali dei\nmembri della famiglia rispetto alla conservazione dell\u0027unita\u0027\nfamiliare» (Cass. Civ., Sez. I, 14 dicembre 2018, ordinanza n. 32524)\ne se e\u0027 parimenti vero che l\u0027istanza di conservazione della comunita\u0027\nfamiliare ha pari consistenza costituzionale a prescindere dal\nvincolo coniugale (articoli 2 e 117, comma I, della Costituzione,\nquest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 8 Cedu, nonche\u0027 articoli 9 e 33\nCDFUE), risulta costituzionalmente incompatibile l\u0027omessa previsione\nin tali casi di un istituto che e\u0027 idoneo a salvaguardare questi\nvalori. \n 6.4. L\u0027attuale quadro normativo e\u0027 idoneo ad incentivare\ncomportamenti antisociali e, comunque, incongrui ed incoerenti con il\nnormale sviluppo delle relazioni familiari. Da un canto, infatti, non\nbeneficiando della sospensione della prescrizione dei suoi diritti,\nun membro della coppia convivente potrebbe essere disincentivato o\nintimorito dal fornire a prestito risorse economiche importanti\nall\u0027altro, il quale potrebbe trovarsi in condizioni di difficolta\u0027\nfinanziaria o, al contrario, di cogliere importanti occasioni\nd\u0027affare. Dall\u0027altro, l\u0027omissione legislativa potrebbe incentivare\ncondotte da parte del convivente-debitore ai danni dell\u0027altro,\nritardando l\u0027adempimento delle proprie obbligazioni confidando\nnell\u0027omissione di formali atti interruttivi del termine di\nprescrizione da parte del convivente-creditore. La famiglia di fatto\npotrebbe giungere persino a disgregarsi, come non di rado accade\nanche per questioni soltanto patrimoniali, per effetto del clima di\ntensione che la necessita\u0027 di far valere il proprio diritto, pena la\nsua prescrizione, oppure la sostanzialmente necessitata rinuncia a\nfarlo (con conseguenti rancori inespressi) potrebbe innescare tra i\nconviventi. \n Tali condotte si pongono in contrasto con i valori di\nsolidarieta\u0027 sociale, di solidarieta\u0027 familiare e di corretto e\npacifico sviluppo delle relazioni familiari (articoli 2, 117, comma\nI, 8 Cedu), senza che a sminuire la valenza della questione possa\nessere il carattere patrimoniale dei diritti in gioco, visto il\nriflesso evidenziato che simili questioni possono avere sulla stessa\nfamiglia, come oggetto di tutela da parte della Costituzione e della\ndisciplina sovranazionale. \n 7. Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente\ninfondata, esperito inutilmente il tentativo di interpretazione\nadeguatrice della norma censurata, non rimane dunque che rimettere la\nquestione alla Corte costituzionale. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 ss. legge n. 87\ndel 1953, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente\ninfondata, \n solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale della norma di\ncui agli articoli 2941 n. 1 codice civile e (occorrendo) 1 comma 18,\nlegge 20 maggio 2016, n. 76 nella parte in cui non prevedono che la\nprescrizione dei diritti sia sospesa anche fra conviventi stabili e\nlegati, fra loro, da vincolo di affettivita\u0027 familiare, per\nviolazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e, comunque, per\nintrinseca irragionevolezza (art. 3 della Costituzione) della norma; \n sospende il presente giudizio in corso fino alla definizione del\ngiudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei\nministri, nonche\u0027 per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei\nDeputati e del Senato della Repubblica e per la successiva\ntrasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. \n Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale della presente\nordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attentante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni. \n Firenze, 8 maggio 2025 \n \n Il Giudice: D\u0027Alfonso","elencoNorme":[{"id":"62673","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cc","denominaz_legge":"codice civile","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"2941","specificaz_art":"numero 1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62674","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"20/05/2016","data_nir":"2016-05-20","numero_legge":"76","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"18","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79397","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79398","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79401","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in relazione all\u0027","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79402","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"8","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |