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2021”.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","_stato_fissazione":"","id_seduta":"","_data_seduta":"","_descrizione_seduta":"","_nome_relatore":"","_testo_atto":"N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 05 giugno 2025\n\r\nRicorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  depositato   in\ncancelleria il 5 giugno 2025 (della Regione autonoma della Sardegna). \n \nEnergia - Impianti alimentati da fonti  rinnovabili  -  Provvedimenti\n  del Ministero dell\u0027ambiente e della  sicurezza  energetica  (MASE),\n  Direzione generale valutazioni ambientali, del 2 aprile 2025, prot.\n  177, dell\u002711 aprile 2025, prot. 192, e del 14  aprile  2025,  prot.\n  203, i quali, asseritamente, hanno disposto  di  non  applicare  la\n  legge  della  Regione  Sardegna  n.   20   del   2024,   affermando\n  \"l\u0027illegittimita\u0027 di qualsivoglia disposizione normativa  di  rango\n  regionale che, nell\u0027individuare le aree idonee,  trovi  spazio  per\n  incidere,  in  senso  restrittivo,  sul  minimum  di  aree   idonee\n  identificato dal legislatore statale al comma  8  dell\u0027articolo  20\n  del d.lgs. n. 199 del 2021\". \n- Provvedimenti  del  Ministero  dell\u0027ambiente  e   della   sicurezza\n  energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del 2\n  aprile 2025, prot. 177, dell\u002711 aprile 2025, prot. 192,  e  del  14\n  aprile  2025,  prot.  203,   e   ogni   altro   atto   presupposto,\n  consequenziale e connesso. \n\n\r\n(GU n. 25 del 18-06-2025)\n\r\n    Ricorso per conflitto  di  attribuzioni  della  Regione  autonoma\ndella Sardegna (C.F. 80002870923), con sede legale in Cagliari, viale\nTrento  n.  69,  in  persona  della  Presidente   Alessandra   Todde,\nautorizzata con deliberazione della giunta regionale  del  31  maggio\n2025 n. 29/24 (doc. 1),  rappresentata  e  difesa,  congiuntamente  e\ndisgiuntamente, come da procura speciale annessa  al  presente  atto,\ndagli  avv.ti  Mattia  Pani  (cod.  fisc.:   PNAMTT74P02B354J;   fax:\n070/6062418; pec:  mapani@pec.regione.sardegna.it),  Giovanni  Parisi\ncod.    fisc.:    PRSGNN75A07B354D;    fax:     070/6062669;     pec:\ngparisi@pec.regione.sardegna.it)  e  Andrea   Secchi   (cod.   fisc.:\nSCCNDR74T27I452H;          fax:           070/6062418;           pec:\nasecchi@pec.regione.sardegna.it)   dell\u0027Avvocatura   regionale,    ed\nelettivamente domiciliata come  dai  suddetti  indirizzi  digitali  e\npresso l\u0027Ufficio di rappresentanza della Regione  Sardegna  in  Roma,\nvia Lucullo n. 24 - ricorrente; \n    Contro lo Stato nella persona del Presidente  del  Consiglio  dei\nministri (cod. fisc. 80188230587) in carica, rappresentato  e  difeso\nex lege dall\u0027Avvocatura dello Stato, con  domicilio  digitale  presso\nl\u0027indirizzo       di       posta       elettronica        certificata\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal Registro PP.AA.)  ma\nanche all\u0027indirizzo attigiudiziaripcm@pec.governo.it \n    il Ministero dell\u0027ambiente e della  sicurezza  energetica  (c.f.:\n97047140583), nella persona del Ministro in carica,  rappresentato  e\ndifeso ex lege dall\u0027Avvocatura dello Stato,  con  domicilio  digitale\npresso    l\u0027indirizzo    di     posta     elettronica     certificata\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal Registro PP.AA.)  ma\nanche all\u0027indirizzo mase@pec.mase.gov.it - resistente; \n    e  contro  la  Direzione  generale  Valutazioni  ambientali,  del\nministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica,  nella  persona\ndel  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e   difeso\ndall\u0027Avvocatura  dello   Stato,   con   domicilio   digitale   presso\nl\u0027indirizzo       di       posta       elettronica        certificata\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal Registro PP.AA.)  ma\nanche all\u0027indirizzo pec: va@pec.mase.gov.it - resistente; \n    per la declaratoria che: \n        A)  non  spetta  allo  Stato,  e  per  esso  ai  suoi  organi\namministrativi, e nella specie al  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della\nsicurezza  energetica,  Direzione  generale  Valutazioni  ambientali,\ndisapplicare le leggi regionali vigenti (tra cui la  legge  regionale\nn. 20/2024) che devono  essere  sempre  rispettate  (applicate),  non\nessendo ammissibile, per alcuna  pubblica  amministrazione,  compresa\nquella statale, sindacarne  la  legittimita\u0027  costituzionale  e/o  la\npossibilita\u0027  di  esercizio  del  potere  legislativo  da  parte  del\nconsiglio  regionale   della   Sardegna   al   fine   di   una   loro\ndisapplicazione  con  provvedimenti  amministrativi,  con  la  logica\nconseguenza che sono percio\u0027  illegittimi  gli  atti  adottati  dalla\nDirezione generale Valutazioni ambientali e,  quindi,  dal  Ministero\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, che hanno disposto di non\napplicare la legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, recante  «Misure\nurgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non  idonee\nall\u0027installazione  e  promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia\nrinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti\nautorizzativi», che ha individuato le aree e le  superfici  idonee  e\nnon  idonee  all\u0027installazione  di  impianti  a  fonti   di   energia\nrinnovabile; \n    ovvero, in subordine che \n        B) spetta  alla  Regione  Sardegna,  ai  sensi  dell\u0027art.  3,\nlettera f) dello statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948)  e\ndell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.  480/1975,\nla  potesta\u0027  legislativa  esclusiva  in  materia  di  urbanistica  e\nedilizia (ma pure in materia di agricoltura e foreste  e  conseguente\ntutela ai sensi dell\u0027art. 3, lettera d) del medesimo statuto) in  una\ncon i  profili  di  tutela  paesistico-ambientale  connessi,  con  la\nconseguente possibilita\u0027 di incidere, nell\u0027esercizio  della  predetta\npotesta\u0027  legislativa,  anche  nella  materia  della  «produzione   e\ndistribuzione  dell\u0027energia  elettrica»  (di  cui  pure  la  medesima\nregione dispone di potesta\u0027 legislativa  ai  sensi  dell\u0027art.  4  del\nproprio statuto speciale), quando la disciplina della evocata materia\ndovesse interferire con gli ambiti di competenza esclusiva regionale; \n    ed in ulteriore subordine che \n        C) spetta alla Regione Sardegna c1) la facolta\u0027  di  regolare\nil  campo  di  applicazione  delle  aree  definite  idonee  ai  sensi\ndell\u0027art. 20, commi 4 e 8 del citato decreto legislativo n. 199/2021,\ne, dunque c2) il potere di individuazione di aree e superfici  idonee\ne non idonee all\u0027installazione e promozione di impianti  a  fonti  di\nenergia rinnovabile (FER) e per la semplificazione  dei  procedimenti\nautorizzativi. \n    e per il conseguente annullamento dei provvedimenti del Ministero\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale\nValutazioni ambientali, del  2  aprile  2025  (trasmesso  l\u00278  aprile\n2025), prot. 177 (doc. 2),  dell\u002711  aprile  2025  (trasmesso  il  14\naprile 2025), prot. 192 (doc. 3) e del 14 aprile 2025  (trasmesso  il\n22  aprile  2025),  prot.  203,  (doc.  4)  e  di  ogni  altro   atto\npresupposto, consequenziale e connesso. \n \n                                Fatto \n \n    La controversia per cui e\u0027 causa riguarda i procedimenti  per  il\nrilascio della VIA (Valutazione di impatto ambientale) di  competenza\nministeriale (ossia il  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della  sicurezza\nenergetica) che, ordinariamente, per gli impianti di  produzione  per\nle energie rinnovabili di grossa taglia,  viene  rilasciata  a  mezzo\ndecreto  della  Direzione  generale  valutazione  impatti  ambientali\nafferente  al  medesimo   Ministero,   seppur   previa   acquisizione\ndell\u0027obbligatorio parere della Regione Sardegna (per gli impianti che\nricadono nel suo  territorio)  la  quale,  invece,  e\u0027  a  sua  volta\ncompetente  ad  adottare  il  provvedimento   finale   nel   predetto\nprocedimento  di  VIA  solo  per  le  iniziative  di  piu\u0027  contenute\ndimensioni (sempre ricadenti nel  proprio  contesto  territoriale  di\nriferimento). \n    Nel caso di specie la Direzione valutazione  impatti  ambientali,\ndando   seguito   alle   specifiche   richieste   di   pronuncia   di\ncompatibilita\u0027  ambientale  (su  progetti  di  realizzazione  di  tre\ndiversi impianti agrivoltaici ricadenti nella  Provincia  di  Sassari\n(1) ) pervenute su iniziativa di alcuni operatori economici  privati,\nin esito alla complessa istruttoria posta in essere, ha provveduto al\nrilascio di tre diversi decreti a mezzo dei quali,  con  un  percorso\nargomentativo sostanzialmente identico,  ha  emesso  un  giudizio  di\ncompatibilita\u0027 ambientale positivo senza  neppure  verificare  se  il\nprogetto di volta in  volta  in  esame  insistesse  o  meno  in  area\nindividuata come idonea/non  idonea  ai  sensi  della  vigente  legge\nregionale n.  20/2024  (pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della\nRegione autonoma della Sardegna, BURAS, 5 dicembre 2024,  n.  65)  ma\nanzi,   come   di   seguito   si   dira\u0027,   escludendo   in    radice\n(aprioristicamente)   l\u0027applicazione   della    predetta    normativa\nregionale. \n    Nell\u0027ambito  dei  procedimenti  di  cui  sopra,   di   competenza\nministeriale, il MASE  (Ministero  dell\u0027ambiente  e  della  sicurezza\nenergetica) ha quindi tenuto una  condotta  contraria  alle  potesta\u0027\nlegislative attribuite dallo statuto speciale  alla  Sardegna  ed  ha\ndisposto  in  modo  sistematico  -  da  qui  l\u0027individuazione  di  un\ncomportamento  di  palese  conflitto  di  attribuzioni   -   la   non\napplicazione della legge regionale n. 20/2024. \n    La disapplicazione e\u0027 intervenuta sul mero presupposto della (non\nprecisata) «ordinanza del Consiglio di Stato che ha  sospeso  in  via\ncautelare l\u0027art. 7, comma 2, lettera c) del decreto \"aree idonee\" del\n21  giugno  2024  del  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della   sicurezza\nenergetica, nella parte in cui sembra essere fasciata alle regioni la\nfacolta\u0027 di restringere il campo di applicazione delle aree  definite\nidonee ai sensi dell\u0027art. 20, comma 8 del citato decreto  legislativo\nn.  199/2021,  stabilendo  che   le   regioni   dovessero   garantire\nl\u0027osservanza delle aree idonee gia\u0027 individuate dalle leggi nazionali\nsenza discrezionalita\u0027, fino alla decisione  nel  merito  non  ancora\nassunta» e con il gravissimo  effetto  «che,  pertanto,  ne  consegue\nl\u0027illegittimita\u0027 di  qualsivoglia  disposizione  normativa  di  rango\nregionale che, nell\u0027individuare le  aree  idonee,  trovi  spazio  per\nincidere,  in  senso  restrittivo,  sul  minimum   di   aree   idonee\nidentificato dal legislatore statale al comma 8 dell\u0027articolo 20  del\ndecreto legislativo n.  199  del  2021»  (cfr.  doc.  2,  pag.  6,  e\nanalogamente docc. 3-4). \n    In sostanza, a mezzo di detta  premessa  si  e\u0027  determinata  una\ngravissima   lesione   delle   prerogative   e   delle   attribuzioni\ncostituzionali della Regione Sardegna atteso che il MASE - sul  falso\npresupposto fondato sul richiamo all\u0027ordinanza del Consiglio di Stato\nresa in merito all\u0027art. 7, comma 2, lettera  c),  del  decreto  «aree\nidonee» del 21 giugno 2024 e del comma 8  dell\u0027art.  20  del  decreto\nlegislativo n. 199/2021 - ha  di  fatto  menomato/disatteso  in  toto\n(rectius: reso vano) l\u0027esercizio della potesta\u0027 legislativa regionale\nnelle  materie  dell\u0027urbanistica,  dell\u0027edilizia,  della  tutela  del\npaesaggio  (e  dell\u0027agricoltura  e  delle  foreste)  e  produzione  e\ndistribuzione dell\u0027energia  elettrica,  come  meglio  sara\u0027  chiarito\nappresso. \n    Il  comportamento  della   Direzione   generale   del   Ministero\ndell\u0027ambiente risulta ancor piu\u0027 grave in quanto non  solo  e\u0027  stato\ndeciso di non dare attuazione ad una legge regionale vigente,  ma  si\ne\u0027  anche,  piu\u0027   radicalmente,   affermata   «l\u0027illegittimita\u0027   di\nqualsivoglia  disposizione  normativa   di   rango   regionale   che,\nnell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in  senso\nrestrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal  legislatore\nstatale al comma 8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo  n.  199  del\n2021» (cfr. ancora pag. 6, doc. 2 e, analogamente, docc. 3-4). \n    Si tratta di un illegittimo esercizio di poteri  (costituzionali)\ndi cui  il  MASE,  e  per  esso  la  Direzione  generale  Valutazioni\nambientali, non dispone, posto che il predetto organo si e\u0027  arrogato\nil diritto - riservato in via  esclusiva  dalla  Costituzionale  alla\nsola Corte costituzionale - di accertare l\u0027eventuale legittimita\u0027  di\nuna legge regionale. \n    Per comodita\u0027 espositiva, si trascrive il percorso  motivazionale\ndel primo dei provvedimenti sopra indicati (cfr.  doc  2,  essendo  i\nsuccessivi identici, cfr. docc. 3 e 4) che, disponendo nella sostanza\ndi «non  dover»  dare  applicazione  alla  legge  regionale  vigente,\ncostituisce  la   prova   dell\u0027esistenza   della   violazione   delle\nattribuzioni regionali, anche di seguito meglio specificate, e  della\nfondatezza quindi dell\u0027odierno ricorso. \n    L\u0027organo statale avvia scientemente il  percorso  di  menomazione\ndella potesta\u0027  legislativa  regionale,  affermando  innanzitutto  di\navere piena e assoluta consapevolezza che «la Regione Autonoma  della\nSardegna ha emanato la  legge  regionale  5  dicembre  2024,  n.  20,\nrecante \"Misure urgenti per  l\u0027individuazione  di  aree  e  superfici\nidonee e non idonee all\u0027installazione  e  promozione  di  impianti  a\nfonti di energia rinnovabile  (FER)  e  per  la  semplificazione  dei\nprocedimenti autorizzativi\", con la quale ha individuato le aree e le\nsuperfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti  a  fonti\ndi energia rinnovabile» (cfr. doc. 2, pag. 6). \n    Il  medesimo  organo,  poi,   in   modo   del   tutto   autonomo,\nautoreferenziale e non consentito, sul falso (ed erroneo) presupposto\nfondato sul richiamo alla pronunzia interinale resa dal Consiglio  di\nStato in merito all\u0027art. 7, comma 2, lettera  c)  del  decreto  «aree\nidonee» del 21  giugno  2024  del  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della\nsicurezza energetica - assume che «ne  consegue  l\u0027illegittimita\u0027  di\nqualsivoglia  disposizione  normativa   di   rango   regionale   che,\nnell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in  senso\nrestrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal  legislatore\nstatale al comma 8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo  n.  199  del\n2021». \n    La  Direzione  generale   Valutazioni   ambientali,   dopo   aver\neffettuato tale premessa, si erge ad organo  di  legittimita\u0027  (quasi\nfosse la Corte costituzionale e ad essa  sostituendosi),  avocando  a\nse\u0027 il potere  di  disapplicare  direttamente  (potere  peraltro  non\nriconosciuto   ad   alcuna   autorita\u0027   amministrativa   o   giudice\ndell\u0027ordinamento  italiano  diverso  da  codesta  Corte)   la   legge\nregionale vigente, siccome ritenuta viziata  da  incostituzionalita\u0027,\nperche\u0027 in ipotesi avrebbe il  Consiglio  di  Stato  sospeso  in  via\ncautelare «l\u0027art. 7, comma 2, lettera c) del  decreto  \"aree  idonee\"\ndel 21 giugno 2024»; e con cio\u0027 disponendo poi l\u0027adozione dei decreti\nqui  contestati  prescindendo  del  tutto   dall\u0027applicazione   della\npertinente normativa  regionale  di  regolamentazione  della  materia\noggetto dei provvedimenti da adottare. \n    In sostanza, il Ministero non sostiene che la legge regionale non\nsia pertinente con la materia oggetto delle proprie  valutazioni,  ma\nsi  limita  ad  escluderne  a  priori  l\u0027applicabilita\u0027  sull\u0027erroneo\npresupposto che la Regione Sardegna (ma piu\u0027  in  generale  qualsiasi\nregione) non  potesse  intervenire  nella  materia  de  quo  e,  che,\npertanto,   l\u0027esercizio   della   potesta\u0027   legislativa    regionale\ndeterminerebbe l\u0027illegittimita\u0027 della normativa risultante  adottata.\nDi conseguenza, un «Organo» dello Stato, ossia la Direzione  generale\nValutazioni ambientali, che opera quale autorita\u0027 di  amministrazione\nattiva  nel  rilascio  dei  decreti  in  materia   di   giudizio   di\ncompatibilita\u0027  ambientale  ai  sensi  dell\u0027art.   23   del   decreto\nlegislativo n. 152/2006, disapplicando di fatto il principio generale\ndi  separazione  dei  poteri,   pone   a   fondamento   del   proprio\nprovvedimento di assenso un (erroneo  e  illegittimo)  corollario  di\npresunta   incostituzionalita\u0027/illegittimita\u0027    («di    qualsivoglia\ndisposizione  normativa  di  rango  regionale»)  attraverso  una  sua\nautonoma valutazione che  prescinde  dal  pronunciamento  di  codesta\necc.ma Corte e che, usurpandone il relativo potere, ne  anticipa  (in\nmodo discutibile) i potenziali effetti caducanti. \n    Cosi\u0027  operando  l\u0027organo  statale,  citando  impropriamente   la\npronunzia interinale resa dal Consiglio di Stato sull\u0027art.  7,  comma\n2, lettera c) del decreto  «aree  idonee»  del  21  giugno  2024  del\nMinistero dell\u0027ambiente e della sicurezza  energetica,  ha  di  fatto\nnegato la vigenza di una legge e, dunque, il legittimo  esercizio  di\nuna potesta\u0027 legislativa della  Regione  Sardegna.  Si  ribadisce  in\nproposito  che  la  ricorrente  gode   di   specifiche   attribuzioni\ncostituzionali e statutarie (cfr. articoli 3  e  4  dello  statuto  e\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975) e, che  pertanto\nl\u0027esercizio del potere legislativo in materia e\u0027, in ogni caso,  pure\nben piu\u0027 ampio di quello derivante dal solo decreto «aree idonee»  di\ncui sopra. \n    La disapplicazione della legge regionale e la  menomazione  delle\nprerogative  legislative  della  Sardegna,  si  conclude  quindi  con\nl\u0027adozione di piu\u0027 decreti (questi si illegittimi) che hanno espresso\nil «giudizio positivo sulla compatibilita\u0027 ambientale  del  progetto»\n(di volta in volta proposto, cfr. art. 1, docc. 2, 3 e 4) in assoluto\ndispregio, completo disinteresse e totalmente omessa  verifica  della\nregolamentazione  delineata  dal  legislatore  regionale  sardo   con\nevidente  pregiudizio  per  la  corretta   tutela   degli   interessi\nrappresentativi della collettivita\u0027 di  cui  il  Consiglio  regionale\ndella Sardegna e\u0027 immediata e diretta esplicazione ed espressione.  I\nprovvedimenti in esame, e quindi tutti i decreti piu\u0027 sopra indicati,\nsi chiudono con la conseguente  (illegittima)  disapplicazione  della\nlegge regionale e l\u0027espressione del lesivo «giudizio  positivo  sulla\ncompatibilita\u0027 ambientale». \n    In tutti i casi dei provvedimenti ricordati in epigrafe  il  MASE\nha, quindi, del tutto omesso di esaminare i progetti ad esso proposti\nin ragione della legge regionale n. 20/2024, dunque di fatto come  se\nla stessa non esistesse, giungendo alla  sostanziale  disapplicazione\ndella medesima legge regionale,  e  con  la  conseguente  illegittima\nadozione  dei  successivi  decreti  tutti   gravemente   viziati   da\nun\u0027istruttoria parziale e derogatoria, in termini di totale omissione\napplicativa, di una  norma  di  legge  (regionale)  vigente.  Emerge,\ncomunque, da tutti i provvedimenti del MASE di cui sopra, che non  si\ntratta di decisioni occasionali ed estemporanee ma piuttosto  di  una\niniziativa strutturata e  metodica  con  il  presumibile  e  concreto\nrischio che verra\u0027 certamente  replicata  nel  tempo  e  finanche  in\nfuturo, cosi bloccando non solo  la  concreta  applicazione  ma  pure\nl\u0027effettiva vigenza della legge regionale n. 20/2024 che, per  quanto\nimpugnata (presupposto di cui neppure danno atto i provvedimenti  qui\ncontestati) risulta ad oggi tutt\u0027ora vigente. \n    Orbene, tali provvedimenti rappresentano l\u0027esito  del  contestato\ncomportamento illegittimo statale, rendendo necessario  sollevare  il\npresente conflitto di attribuzioni da parte della  Regione  Sardegna,\nper le seguenti ragioni di \n \n                               Diritto \n \n  1 Premessa \n    Preliminarmente, appare  opportuno,  al  fine  di  una  immediata\npercezione  del  conflitto  di  attribuzioni  per  cui   si   agisce,\nrichiamare brevemente le  disposizioni  normative  interessate  dalla\nvicenda e il loro succedersi nel tempo. \n    Con la legge regionale  n.  20/2024,  il  legislatore  ha  inteso\nindividuare le aree idonee e quelle non idonee nel  rispetto,  da  un\nlato, del principio della massima diffusione delle fonti  di  energia\nrinnovabile,   e,   dall\u0027altro,   della   tutela    del    patrimonio\npaesaggistico, archeologico, storico-culturale, agricolo,  ambientale\ndel territorio sardo in conformita\u0027 al proprio statuto e  all\u0027art.  9\ndella Costituzione. \n    La legge e\u0027 adottata nell\u0027esercizio  della  potesta\u0027  legislativa\nprimaria in materia urbanistica, edilizia, agricoltura e  foreste  ex\nart. 3, dello statuto speciale della Sardegna  (legge  costituzionale\nn. 3/1948) oltreche\u0027 nella  materia  della  tutela  e  pianificazione\npaesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica\nn. 480/1975 (Nuove norme di attuazione dello statuto  speciale  della\nRegione  autonoma  della  Sardegna)   e   della   relativa   costante\ninterpretazione sul punto fornita dalla  Corte  costituzionale  (cfr.\nsentenza 248/2022 secondo cui «la competenza del legislatore sardo in\nmateria di edilizia e urbanistica non comprende \"solo le funzioni  di\ntipo strettamente urbanistico,  ma  anche  quelle  relative  ai  beni\nculturali e ambientali\" (sentenza n. 178 del 2018;  in  questo  senso\ngia\u0027 sentenza n. 51 del 2006); e\u0027, percio\u0027,  consentito  l\u0027intervento\nregionale nell\u0027ambito  della  tutela  paesaggistica,  secondo  quanto\nstabilito nelle norme di attuazione dello statuto speciale, in specie\nnell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  480  del\n1975» e, da ultimo, sentenza 28/2025 secondo cui «Lo statuto  assegna\nalla Regione autonoma Sardegna la competenza primaria in  materia  di\n\"edilizia e urbanistica\" (art. 3, lettera f),  nonche\u0027  la  correlata\n\"competenza paesaggistica\" ai  sensi  dell\u0027art.  6  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 480/1975.  La  competenza  concorrente\nnella  materia  \"produzione,  trasporto  e  distribuzione   nazionale\ndell\u0027energia elettrica\",  da  esercitarsi  nel  limite  dei  principi\nstabiliti dalle leggi dello Stato, e\u0027 prevista dall\u0027art.  4,  lettera\ne), dello statuto»). \n    La Sardegna dispone,  quindi,  di  competenza  concorrente  nella\nmateria della «produzione e distribuzione dell\u0027energia elettrica»  in\nforza dell\u0027art. 4 del  proprio  statuto  speciale,  parificabile,  ai\nsensi  del  combinato  disposto  dell\u0027art.  117,  terzo  comma  della\nCostituzione e dell\u0027art. 10, legge costituzionale n. 3/2001, a quella\nconcorrente della «produzione, trasporto  e  distribuzione  nazionale\ndell\u0027energia» di cui godono le regioni «ordinarie» ai sensi del terzo\ncomma  dell\u0027art.  117  della  Costituzione   (cfr.   sentenza   Corte\ncostituzionale 383/2005, punto 14 del Considerato in diritto). \n    Per  l\u0027effetto   ne   discende   un   intreccio   di   competenze\nriconducibili alle prerogative  statutarie  regionali  che  viene  in\nrilievo per le ipotesi di  installazione,  costruzione  ed  esercizio\ndegli impianti FER posto che, con ogni evidenza,  incidono  anche  su\naspetti urbanistici, paesaggistici, ambientali, agricoli, forestali e\ndi tutela del territorio di esclusiva competenza della Sardegna. \n    Tale potesta\u0027 legislativa e\u0027 stata  esercitata  in  coerenza  con\nl\u0027art.  49  del  decreto  legislativo  n.  199/2021  che  salvaguarda\nesplicitamente le competenze delle regioni a statuto speciale e delle\nProvince autonome di Trento e Bolzano che provvedono  alle  finalita\u0027\ndel medesimo decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle\nrelative norme di attuazione (in termini anche art. 9, comma  1,  del\ndecreto ministeriale 21 giugno 2024 e il recente  art.  1,  comma  4,\ndecreto legislativo n. 190/2024). \n    In  tale  settore  il  legislatore  statale  ha  il  compito   di\ntratteggiare i principi della materia, nel  rispetto  degli  obblighi\nderivanti dall\u0027ordinamento eurounitario. Spetta invece alle  regioni,\nentro la cornice dei suddetti principi, governare  e  pianificare  il\nproprio  territorio  identificando  le  zone  in  cui  sara\u0027  o  meno\npossibile  costruire  impianti  di  produzione  di  energia  a  fonti\nrinnovabili; e cio\u0027 anche in virtu\u0027 del principio  di  sussidiarieta\u0027\ndi cui all\u0027art. 118 della Costituzione. \n    In detto contesto la legge regionale n. 20/2024  si  articola  in\nuna parte generale (articoli da 1 a 6) e in una parte  speciale,  dal\ncarattere  tecnico-analitico,  data  dagli  allegati  (A-G),  il  cui\ncontenuto e\u0027 l\u0027esito di un\u0027approfondita  istruttoria  che  ha  tenuto\nconto sia delle competenze legislative regionali, sia  delle  diverse\nspecificita\u0027 geografiche e territoriali. \n    Anche solo da tali breve  premesse  emerge  l\u0027evidente  interesse\ndella Regione Sardegna a che la  propria  e  pertinente  legislazione\nvenga ritualmente e doverosamente esaminata  ed  applicata  nell\u0027iter\nistruttorio finalizzato al rilascio  dei  provvedimenti  di  VIA,  al\ncontrario  di  quanto  invece  avvenuto  nei   procedimenti   e   nei\nprovvedimenti finali oggi contestati. \n    Si tratta, infine, di una materia di assoluta rilevanza in quanto\ndestinata ad incidere sulla tematica ambientale  di  cui  all\u0027art.  9\ndella Costituzione. \n  1.1 L\u0027ambito del conflitto di attribuzioni \n    L\u0027art. 134 della Costituzione dispone che la Corte costituzionale\n«giudica sui confitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni». Una\nspecificazione normativa e\u0027  offerta  dall\u0027art.  39  della  legge  n.\n87/1953, il quale dispone che «se la Regione invade con un  suo  atto\nla sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero\nad altra regione, lo Stato o la regione  rispettivamente  interessata\npossono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento\ndi competenza»; e che «del pari puo\u0027 produrre ricorso la  regione  la\ncui sfera di competenza costituzionale sia invasa da  un  atto  dello\nStato». \n    E\u0027,  altresi\u0027,  noto  che   una   giurisprudenza   costituzionale\nultradecennale ha stabilito che qualsiasi atto puo\u0027 essere  impugnato\n(purche\u0027 diverso da leggi o atti con forza di  legge,  nei  confronti\ndei quali il rimedio e\u0027 il giudizio,  incidentale  o  principale,  di\nlegittimita\u0027 costituzionale delle leggi). Infatti, «questa  Corte  ha\nritenuto atto idoneo  a  innescare  un  confitto  intersoggettivo  di\nattribuzione \"qualsiasi comportamento significante,  imputabile  allo\nStato o alla regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna\ne che - anche  se  preparatorio  o  non  definitivo  -  sia  comunque\ndiretto, in ogni caso, \u0027ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco  fa\npretesa di esercitare una data competenza, il cui  svolgimento  possa\ndeterminare una invasione  nella  altrui  sfera  di  attribuzioni  o,\ncomunque, una menomazione altrettanto attuale delle  possibilita\u0027  di\nesercizio della medesima\u0027 (sentenza n. 332  del  2011;  nello  stesso\nsenso, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988)\"»\n(sentenza n. 22 del 2020, e negli stessi termini ordinanza n. 175 del\n2020)» (Corte costituzionale sentenza 26/2022). \n    Affinche\u0027  il  rimedio  sia  esperibile  da  una  regione  devono\nsussistere, tra gli  altri,  due  presupposti  fondamentali:  a)  che\nl\u0027atto lesivo sia di provenienza statale; e b) che sia lesa «la sfera\ncostituzionale di competenza»  della  regione:  una  lesione  che  si\nproduce allorquando sono violate  norme  costituzionali  relative  ad\nattribuzioni e prerogative degli organi regionali. \n    Al riguardo, allora, non v\u0027e\u0027 dubbio che gli atti qui  contestati\n(cfr. docc. 2, 3 e 4) siano  tutti  di  provenienza  statale  essendo\nstati adottati dalla Direzione generale  Valutazioni  ambientali  del\nMASE. \n    Aggiungasi, poi, che i medesimi decreti sono evidentemente lesivi\ndella sfera costituzionale di competenza regionale sarda atteso  che,\nsostituendosi alla Corte costituzionale, presuppongono e accertano la\nillegittimita\u0027  di  «qualsivoglia  disposizione  normativa  di  rango\nregionale che, nell\u0027individuare le  aree  idonee,  trovi  spazio  per\nincidere,  in  senso  restrittivo,  sul  minimum   di   aree   idonee\nidentificato dal legislatore statale al  comma  8  dell\u0027art.  20  del\ndecreto legislativo n. 199 del 2021» e, dunque, per  l\u0027effetto  anche\ndella  legge  regionale  n.  20/2024  di  cui  di  fatto   dispongono\nl\u0027immediata disapplicazione. \n    Non   v\u0027e\u0027   dubbio,   inoltre,   circa   lo   specifico    «tono\ncostituzionale» della contestazione in quanto «Come questa  Corte  ha\nribadito anche di recente, cio\u0027 che rileva, per stabilire se  ricorra\nquesto requisito, e\u0027 che  \"il  ricorrente  non  lamenti  una  lesione\nqualsiasi, ma una lesione delle proprie  attribuzioni  costituzionali\n(ex plurimis, sentenze n. 28 del 2018, n. 87 del 2015  e  n.  52  del\n2013)\", e cio\u0027 \"[i]n disparte fa possibilita\u0027 che l\u0027atto oggetto  del\nconfitto possa essere altresi\u0027  impugnato  in  sede  giurisdizionale\"\n(sentenza n. 22 del 2020). Sicche\u0027 \"per conferire tono costituzionale\na un confitto serve essenzialmente prospettare l\u0027esercizio  effettivo\ndi un potere, non avente base legale, \u0027in  concreto  incidente  sulle\nprerogative costituzionali della  ricorrente\u0027  (fra  le  altre,  vedi\nsentenze n. 260 e n. 104 del 2016)\" (sentenza n. 259 del 2019;  negli\nstessi termini, n. 255 del 2019, n. 10 del 2017, n. 260, n. 104 e  n.\n77 del 2016, e n. 235 del 2015; sul  necessario  tono  costituzionale\ndel confitto, tra le piu\u0027 recenti, sentenze n. 224 e n. 57 del  2019,\nn. 87 del 2015 e n. 137 del 2014)». \n    Un presupposto pacificamente sussistente nel caso in esame atteso\nche le doglianze della Regione autonoma Sardegna non hanno ad oggetto\n«erronee interpretazioni di legge» o l\u0027«errata  individuazione  della\nnormativa da  applicare  nel  caso  concreto»  (Corte  costituzionale\nsentenza 285/1990) da  parte  MASE,  ma  la  dichiarata  volonta\u0027  di\nquest\u0027ultimo di non dare applicazione  alla  legislazione  regionale,\nnel  caso  di  specie  la  legge  regionale  n.  20/2024,  in  quanto\naprioristicamente  ritenuta  illegittima  al  pari  di  «qualsivoglia\ndisposizione normativa di rango regionale  che,  nell\u0027individuare  le\naree idonee, trovi spazio per incidere,  in  senso  restrittivo,  sul\nminimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al  comma\n8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021». \n    Del resto, l\u0027illegittima adozione dei decreti qui contestati  non\npuo\u0027 neppure trovare giustificazione nella  ivi  menzionata  (ma  non\nindicata) «ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso l\u0027art.  7,\ncomma 2, lettera c) del decreto \"aree idonee\" del 21 giugno 2024» del\nMASE. Infatti, si evidenzia che una volta che la  regione,  anche  in\nossequio all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e  alle  sue\npiu\u0027 ampie competenze statutarie, individua con legge le aree  idonee\ne non idonee ad ospitare impianti di produzione di  energia  a  fonti\nrinnovabili,  anche  ove  si  riscontrasse  un   potenziale   teorico\ncontrasto della suddetta legge regionale con il decreto  ministeriale\n21 giugno 2024 ovvero con altra norma dello Stato,  non  ne  potrebbe\ncomunque conseguire una sua immediata e  diretta  «disapplicabilita\u0027»\nad opera di un organo ministeriale di amministrazione attiva. \n    Ma vi e\u0027 di piu\u0027, infatti, con la legge regionale n.  20/2024  il\nlegislatore ha inteso  esercitare  la  propria  potesta\u0027  legislativa\nesclusiva in materia di urbanistica, edilizia, agricoltura, foreste e\ntutela paesaggistica e del  territorio  (ex  art.  3,  dello  statuto\nspeciale della Sardegna in ragione del decreto del  Presidente  della\nRepubblica n. 480/1975) andando  ad  individuare  le  aree  idonee  e\nquelle non idonee nel rispetto,  da  un  lato,  del  principio  della\nmassima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, e, dall\u0027altro,\ndella   tutela   del    patrimonio    paesaggistico,    archeologico,\nstorico-culturale, agricolo, forestale e  ambientale  del  territorio\nsardo in conformita\u0027 all\u0027art. 9 della  Costituzione;  una  competenza\nche ha rilievo statutario e non puo\u0027 dirsi certo  esautorata  per  le\nipotesi di installazione, costruzione  ed  esercizio  degli  impianti\nFER. \n  1.2 I decreti del MASE quale  «menomazione  delle  possibilita\u0027  di\nesercizio» delle potesta\u0027 legislative regionali \n    Per quanto concerne la lesione  della  «sfera  costituzionale  di\ncompetenza» della Regione, questa ecc.ma  Corte  ha  da  lungo  tempo\naffermato e costantemente ribadito che «la  figura  dei  confitti  di\nattribuzione non si restringe  alla  sola  ipotesi  di  contestazione\ncirca l\u0027appartenenza del medesimo potere, che ciascuno  dei  soggetti\ncontendenti rivendichi per se\u0027, ma  si  estende  a  comprendere  ogni\nipotesi  in  cui  dall\u0027illegittimo  esercizio  di  un  potere  altrui\nconsegua   la   menomazione   di   una    sfera    di    attribuzioni\ncostituzionalmente assegnate all\u0027altro soggetto» (sentenza 259/2019). \n    Va da se\u0027, infatti, che i decreti del  MASE,  omettendo  di  dare\neffettiva applicazione ad  una  legge  regionale  vigente,  di  fatto\ncomportano una grave menomazione del  potere  legislativo  regionale,\nquale specifica  attribuzione  in  capo  al  consiglio  regionale  e,\ndunque, all\u0027intera amministrazione regionale per espressa  previsione\nstatutaria. \n  1.3 L\u0027interesse a ricorrere e la lesivita\u0027 dell\u0027atto  impugnato  in\nriferimento alle prerogative legislative previste dagli articoli 3  e\n4 dello statuto speciale per la Regione Sardegna in rapporto  con  il\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975 \n    Va osservato che sussiste indubbiamente l\u0027interesse  regionale  a\nricorrere poiche\u0027 il ricorso sarebbe senz\u0027altro idoneo a ripristinare\nl\u0027ordine  delle  competenze  legislative  violato  dai  provvedimenti\nstatali  che,  deliberatamente,  omettono   di   dare   la   doverosa\napplicazione alla legislazione regionale attualmente in vigore  tanto\npiu\u0027 in quanto direttamente pertinente rispetto alla materia  oggetto\ndei provvedimenti contestati. \n    Peraltro, non v\u0027e\u0027  dubbio  che  dalla  dichiarata,  cosciente  e\nconsapevole disapplicazione della legge regionale n. 20/2024 consegue\nun\u0027immediata lesione delle  attribuzioni  e  prerogative  legislative\ncostituzionali della Regione Sardegna  posto  che  non  e\u0027  la  Corte\ncostituzionale, organo cui e\u0027  per  legge  riservato  il  correlativo\npotere, ma un mero organo dello Stato a dichiarare  «l\u0027illegittimita\u0027\ndi  qualsivoglia  disposizione  normativa  di  rango  regionale  che,\nnell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in  senso\nrestrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal  legislatore\nstatale al comma 8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo  n.  199  del\n2021»    (cfr.    docc.    2,    3    e    4)    e,    dunque,     la\nillegittimita\u0027/disapplicazione della legislazione regionale sarda  di\nriferimento. \n    E\u0027 dunque interesse dell\u0027amministrazione regionale ricorrente  di\nvedere  rispettata  la  propria  potesta\u0027  legislativa,   palesemente\nobliterata dal MASE con l\u0027adozione dei qui contestati decreti nonche\u0027\nquello di evitare che le opere di  generazione  di  energia  a  fonti\nrinnovabili sorgano in contrasto con la pianificazione urbanistica  e\npaesistica  declinata,  nel  rispetto  del  decreto  legislativo   n.\n199/2021 e del decreto ministeriale 21 giugno 2024 ma soprattutto  in\nchiara applicazione delle proprie piu\u0027 ampie prerogative  statutarie,\ncon la suddetta legge regionale n. 20/2024. \n  2 Violazione degli articoli 3 e 4  della  legge  costituzionale  n.\n3/1948  (statuto  speciale  della   Regione   Sardegna),   violazione\ndell\u0027art. 10 della legge costituzionale  n.  3/2001,  degli  articoli\n116, 117, 127, 134 e 136 della Costituzione, violazione  dell\u0027art.  6\ndel decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  480/1975,  per  la\nomessa applicazione di una legge regionale  vigente.  Violazione  del\nprincipio  di  leale  collaborazione.  Violazione  del  principio  di\nlegalita\u0027  costituzionale  e  della  potesta\u0027  legislativa  regionale\nsarda, come disciplinata dalla Costituzione e dallo statuto  speciale\nin quanto il Ministero ha disapplicato una legge  regionale  vigente,\nsenza averne il potere. \n    La legge regionale n. 20/2024 di cui il Ministero  ha  totalmente\nomesso  l\u0027applicazione  e\u0027  certamente  conosciuta  dalla   Direzione\ngenerale Valutazioni ambientali; e cio\u0027 ben oltre  il  noto  brocardo\nlatino secondo cui ignorantia legis non excusat. \n    Ed invero il MASE da\u0027 ritualmente atto della promulgazione  della\nlegge  regionale  sarda  n.  20/2024,  recante  «Misure  urgenti  per\nl\u0027individuazione  di  aree  e   superfici   idonee   e   non   idonee\nall\u0027installazione  e  promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia\nrinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti\nautorizzativi» con la quale la regione ha individuato le  aree  e  le\nsuperfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti  a  fonti\ndi energia rinnovabile (pag. 6, doc. 2, ma negli stessi termini  pure\ndocc. 3 e 4, secondo cui  «la  Regione  autonoma  della  Sardegna  ha\nemanato la legge regionale 5 dicembre 2024, n.  20,  recante  \"Misure\nurgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non  idonee\nall\u0027installazione  e  promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia\nrinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti\nautorizzativi\", con la quale ha individuato le aree  e  le  superfici\nidonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di  energia\nrinnovabile»). Tuttavia, e senza che possa avere rilevanza alcuna  la\n(apparente) motivazione addotta, il  direttore  generale  Valutazioni\nambientali del Ministero ha ritenuto di dover omettere l\u0027applicazione\ndella medesima legge regionale (ma per la verita\u0027 di qualunque  legge\nregionale) in  quanto  ritiene  che  nella  materia  de  quo  sarebbe\nillegittima «qualsivoglia disposizione normativa di  rango  regionale\nche, nell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per  incidere,  in\nsenso restrittivo,  sul  minimum  di  aree  idonee  identificato  dal\nlegislatore statale al comma 8 dell\u0027art. 20 del  decreto  legislativo\nn. 199 del 2021» (pag. 6, doc. 2  ma,  negli  stessi  termini,  docc.\n3-4). \n    Appare, palese, anche e solo da tale breve e concisa  esposizione\nl\u0027assoluta gravita\u0027 ed  illegittimita\u0027  della  condotta  statale  che\nscientemente, consapevolmente e volutamente  decide  di  disapplicare\nuna legge regionale (sarda) regolarmente in vigore, senza  averne  al\nriguardo il potere e la facolta\u0027. \n    La medesima scelta omissiva  del  Ministero  appare  ancora  piu\u0027\ngrave ed ingiustificatamente lesiva delle prerogative regionali nella\nmisura in cui accerta e dichiara  la  presunta  illegittimita\u0027  della\nnormativa  sarda  senza  che  al  riguardo   vi   sia   stato   alcun\npronunciamento dell\u0027unico organo deputato al vaglio  di  legittimita\u0027\ndelle leggi, ossia la Corte costituzionale; e con cio\u0027 determinandosi\nanche una non consentita  invasione  nelle  sfere  di  competenza  di\ncodesta ecc.ma Corte atteso che non e\u0027 consentito  che  un  qualunque\norgano amministrativo dello  Stato  possa  sostituirsi  alla  massima\nespressione   giurisdizionale   dell\u0027ordinamento   giuridico    della\nRepubblica  italiana  quale  organo   giurisdizionale   supremo.   In\nsostanza,  il  MASE  sulla  base  di  una  del   tutto   autonoma   e\nautoreferenziale  mera  presunzione  di  illegittimita\u0027  della  legge\nregionale  n.  20/2024  (peraltro  neppure  motivata  ne\u0027   tantomeno\nargomentata), delibera la non applicazione/applicabilita\u0027 nell\u0027ambito\ndel procedimento di VIA statale di una vigente legge  regionale  che,\nai sensi del medesimo decreto legislativo  n.  199/2021,  completa  e\ndefinisce il quadro normativo di riferimento per il  procedimento  in\nesame. \n    Si censura, allora, la circostanza che una tale  decisione  viola\nfrontalmente diversi principi costituzionali, tra  cui  gli  articoli\n127, 134 e 136 della Costituzione oltreche\u0027 lo  statuto  sardo  negli\narticoli 3 e 4 in una con il decreto del Presidente della  Repubblica\nn. 480/1975. \n    Al riguardo, e\u0027 utile ricordare che nella sentenza n. 26/2022  la\nCorte costituzionale ha gia\u0027 dichiarato la  manifesta  illegittimita\u0027\ndella  mancata  applicazione  da  parte  dello  Stato  di  una  legge\nregionale sarda ritualmente in vigore (in quel caso le Soprintendenze\ndi Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, e di Sassari e Nuoro chiamate a\nesprimere  il  loro  parere  su  interventi  da  realizzare  in  zone\npaesaggisticamente vincolate,  non  applicarono  la  legge  regionale\nSardegna n. 1/2021 in quel momento impugnata  dal  Governo).  In  tal\nsenso,  se  la  Corte  costituzionale  gia\u0027   in   precedenza   aveva\naddirittura  negato   che   la   legge   regionale,   sospettata   di\nillegittimita\u0027, potesse essere disapplicata dalla Corte di cassazione\n(cfr. sentenza 285/1990 secondo cui «non puo\u0027 esservi dubbio  che  la\nprospettata disapplicazione di leggi regionali,  in  quanto  ritenute\ncostituzionalmente illegittime, violi,  ove  accertata,  le  invocate\nnorme costituzionali  e  incida,  in  particolare,  sulla  competenza\nlegislativa garantita alla regione»), tanto meno una legge  regionale\npotra\u0027 essere disapplicata da un organo dell\u0027amministrazione statale,\npur  nelle  more  del   giudizio   di   legittimita\u0027   costituzionale\neventualmente promosso dallo Stato (elemento di cui, tra  l\u0027altro,  i\ndecreti del MASE non fanno neppure alcun cenno). \n    Quando emerge con sufficiente chiarezza (come nel  caso  che  qui\ninteressa) l\u0027intenzione del Ministero di non dare applicazione ad una\nlegge regionale vigente (ossia la legge regionale n. 20/2024),  della\nquale viene contestata la legittimita\u0027 (anche nel  caso  in  cui  sia\nintervenuta  un\u0027eventuale  impugnazione  davanti  alla  Corte)   come\nelemento sostanzialmente legittimante la  sua  mancata  applicazione,\nsecondo  la  Corte   costituzionale   tale   atto   non   costituisce\nsemplicemente l\u0027esito di una ricostruzione del quadro  normativo,  ma\ne\u0027 invece espressione del consapevole intendimento di  non  osservare\nuna legge regionale ritenuta illegittima (cfr., ancora, sentt.  Corte\ncostituzionale  285/1990  e  26/2022,  cit.);  si  e\u0027,  pertanto,  in\npresenza, da parte di un\u0027autorita\u0027  amministrativa  statale,  di  una\ncosciente, deliberata e voluta disapplicazione di una legge regionale\nda cui consegue che i decreti del MASE indicati  in  epigrafe  ledono\ngravemente gli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione. \n    Infatti, dopo le modifiche dell\u0027art.  127,  operate  dalla  legge\ncostituzionale n. 3/2001, la Costituzione stessa prevede  un  modello\ndi impugnativa delle leggi regionali  basato  su  un  loro  controllo\nsuccessivo,  tale   da   non   escluderne   l\u0027efficacia,   e   quindi\nl\u0027applicazione, anche laddove esse vengano contestate e  fintantoche\u0027\nla   Corte   medesima   non   ne   abbia   eventualmente   dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale. \n    Solo l\u0027organo costituzionale a  cio\u0027  espressamente  preposto  in\nforza di una specifica  attribuzione  costituzionale  puo\u0027  accertare\nl\u0027illegittimita\u0027 di una legge e disporne l\u0027eventuale declaratoria cui\nconsegue, in ipotesi, la cessazione dell\u0027efficacia  (art.  136  della\nCostituzione) della norma impugnata, che  per  l\u0027effetto  non  potra\u0027\npiu\u0027  avere  applicazione  a  partire  dal  giorno  successivo   alla\npubblicazione della decisione (art. 30, terzo comma, della  legge  n.\n87/1953, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento  della\nCorte costituzionale»). \n    In  questo  quadro,  tra  l\u0027altro,  si  inserisce  la  previsione\ndell\u0027art. 35 della legge n. 87/1953, che, richiamando l\u0027art. 40 della\nstessa legge, prevede la  possibilita\u0027,  esclusivamente  e  solo,  da\nparte della Corte  costituzionale  di  sospendere  l\u0027efficacia  della\nlegge impugnata, qualora  vi  sia  «il  rischio  di  un  irreparabile\npregiudizio all\u0027interesse pubblico o all\u0027ordinamento giuridico  della\nRepubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile\nper i diritti dei cittadini»; eventualita\u0027, pure quest\u0027ultima, di cui\nil Ministero stesso omette qualsivoglia spunto critico  motivazionale\ne di approfondimento  istruttorio  nelle  determinazioni  adottate  e\nsenza trascurare il fatto che  la  medesima  autorita\u0027  statale,  pur\navendo deliberato di impugnare la legge regionale  sarda  n.  20/2024\n(cfr. registro ricorsi n.  8/2025)  non  ne  ha  certo  domandato  la\nsospensione cautelare. \n    Si  tratta  di  principi  consolidati  presso  la  giurisprudenza\ncostituzionale (cfr., ancora, pronuncia  26/2022,  secondo  cui  «gli\natti contestati violano  le  norme  costituzionali  richiamate  dalla\nricorrente,  e  precisamente  gli  articoli  127,  134  e  136  della\nCostituzione.  Tali  disposizioni  delineano  -  dopo  le   modifiche\ndell\u0027art. 127 della Costituzione operate dalla  legge  costituzionale\nn. 3 del 2001 - un  modello  di  impugnativa  delle  leggi  regionali\nbasato su un  loro  controllo  successivo,  tale  da  non  escluderne\nl\u0027efficacia, e quindi  l\u0027applicazione,  anche  laddove  esse  vengano\ncontestate e  fintantoche\u0027  questa  Corte  non  ne  abbia  dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027  costituzionale.  Solo   quest\u0027ultima   declaratoria\ncomporta la cessazione dell\u0027efficacia (art. 136  della  Costituzione)\ndella norma impugnata») ma  che  sono  pacificamente  recepiti  anche\ndalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ad esempio,  Cons.  Stato,\nSez. V, 14 aprile 2015, n. 1862, secondo cui «Come e\u0027 noto,  infatti,\nl\u0027autorita\u0027  amministrativa,  dinanzi  al  principio   di   legalita\u0027\ncostituzionale, non ha un potere di sindacato costituzionale  in  via\nincidentale [...]; coloro che esercitano le  funzioni  amministrative\nhanno, infatti, l\u0027obbligo di applicare le leggi  (anche  se  ritenute\nillegittime), in  ossequio  al  principio  di  legalita\u0027,  visto  che\nl\u0027ulteriore dimensione della legalita\u0027 costituzionale ha  il  proprio\npresidio  naturale   nella   competenza   (esclusiva)   della   Corte\ncostituzionale. Soltanto quando la pubblica  amministrazione  assiste\nalla sopravvenienza di una dichiarazione  di  incostituzionalita\u0027  di\nuna norma sulla base della quale abbia in precedenza adottato un atto\namministrativo,  vi  potrebbe  essere  una   valutazione   da   parte\ndell\u0027amministrazione   procedente   dell\u0027impatto   della    pronuncia\ncostituzionale sull\u0027atto amministrativo ai  fini  dell\u0027esercizio  dei\npoteri di autotutela»). \n    In  assenza  della  declaratoria  di  illegittimita\u0027  e/o   della\nsospensione  cautelare  di  cui  alla  legge  n.  87/1953,  la  legge\nregionale deve avere sempre  efficacia  e  deve  essere  regolarmente\napplicata. \n    I  decreti  MASE  sono,  pertanto,  chiaramente  illegittimi   e,\nconseguentemente, meritano di essere annullati. \n    La decisione statale non ha  peraltro  consentito  di  effettuare\nalcuna valutazione  degli  effetti  sull\u0027ambiente  sulla  base  delle\ndisposizioni previste dalla legge regionale n.  20/2024,  sicuramente\npertinente rispetto ai progetti in esame. \n    Eppure,  anche  la  Corte  costituzionale,   nella   recentissima\nsentenza 28/2025, ha riconosciuto che  «L\u0027individuazione  delle  aree\nidonee da parte delle regioni con un intervento legislativo  persegue\nil duplice obiettivo di consentire, da un  fato,  agli  operatori  di\nconoscere in modo chiaro e trasparente le aree in  cui  e\u0027  possibile\ninstallare impianti FER seguendo una procedura semplificata; \n    dall\u0027altro, di garantire il rispetto delle prerogative  regionali\nche,  nel  selezionare  in  quali  aree  consentire   l\u0027installazione\nagevolata di FER, possono esercitare la piu\u0027 ampia  discrezionalita\u0027,\nfermi  restando  i  limiti  imposti  dallo  Stato   in   termini   di\nclassificazione e obiettivi annui di MW da  raggiungere,  cosi\u0027  come\nstabilito dal decreto ministeriale 21 giugno  2024,  fino  al  2030».\nL\u0027attuale assetto normativo, infatti, muta  l\u0027approccio  rispetto  al\npassato, in quanto prevedendo come inderogabile il raggiungimento  di\npredefiniti livelli di  energia  da  fonti  rinnovabili,  salvaguarda\npero\u0027 al contempo le prerogative regionali in materia paesaggistica e\ndell\u0027urbanistica, mediante la definizione delle aree idonee con legge\nregionale. \n    Sotto questo punto di vista, pertanto,  ancora  piu\u0027  illegittima\nappare  la  disapplicazione  da  parte  del  Ministero  della   legge\nregionale n. 20/2024, con la quale la Regione  ha  voluto  esercitare\nproprio tali competenze, caratterizzate - per usare le  parole  della\nCorte - dalla  piu\u0027  ampia  discrezionalita\u0027,  che  non  puo\u0027  venire\nprivata di alcun rilievo giuridico  da  parte  di  un\u0027amministrazione\ndello Stato in palese violazione, tra gli  altri,  del  principio  di\nleale collaborazione che deve sempre contrassegnare  i  rapporti  tra\ngli enti che costituiscono la Repubblica italiana. \n    Aggiungasi, per completezza, che l\u0027assunto  ministeriale  secondo\ncui sarebbe illegittima  qualunque  legge  regionale  che  interviene\nsulla materia delle aree idonee si pone pure  in  frontale  contrasto\ncon la suddetta pronuncia della Corte costituzionale 28/2025  dell\u002711\nmarzo 2025 che ha  confermato  e  ribadito  la  potesta\u0027  legislativa\nregionale in materia di  individuazione  di  aree  idonee  (cfr.  «La\ndisciplina statale sull\u0027individuazione delle  aree  e  dei  siti  sui\nquali possono essere installati gli impianti di produzione di energia\nrinnovabile prevista dal decreto  legislativo  n.  199  del  2021  si\naffianca dunque al previgente regime di individuazione delle aree non\nidonee, prevedendo che vengano anzitutto definite con legge regionale\n(art. 20, comma 4) le aree idonee, dalla cui qualificazione  consegue\nl\u0027accesso a  un  procedimento  autorizzatorio  semplificato  per  chi\nintenda installare FER»). \n    La condotta ministeriale, vieppiu\u0027, appare ancor piu\u0027 illegittima\nnella misura in cui la legge regionale, di cui si  omette  totalmente\nl\u0027applicazione,  e\u0027  pure  fondata  su  specifiche   attribuzioni   e\nprerogative costituzionali che vanno addirittura oltre la portata del\ncosi\u0027 detto decreto ministeriale aree idonee o dell\u0027art. 20, comma 8,\ndel decreto legislativo n. 199/2021 stanti le ben note e  pluricitate\nattribuzioni costituzionali e statutarie. \n    Anche  sotto  tale  ulteriore  dirimente   profilo   si   censura\nl\u0027illegittimita\u0027 dei decreti della Direzione generale statale e della\npiu\u0027 generale condotta omissiva  (rispetto  all\u0027applicazione  di  una\nlegge regionale in vigore) tenuta dal Ministero. \n    La suddetta determinazione di non applicare la plurievocata legge\nregionale, peraltro, appare ancor piu\u0027 grave in quanto basata su  una\nmotivazione del tutto assente o, al piu\u0027, meramente apparente  atteso\nche si fonda sul falso presupposto del contenuto di  una  non  meglio\nprecisata «ordinanza del Consiglio di Stato che  ha  sospeso  in  via\ncautelare l\u0027applicazione dell\u0027art. 7, comma 2, lettera c) del decreto\n\"aree idonee\" del 21 giugno 2024 del Ministero dell\u0027ambiente e  della\nsicurezza energetica, nella parte in cui sembra essere lasciata  alle\nregioni la facolta\u0027 di restringere il  campo  di  applicazione  delle\naree gia\u0027 definite idonee ai sensi dell\u0027art. 20, comma 8, del  citato\ndecreto legislativo n. 199/2021» (pag. 6, docc.  2  e,  analogamente,\ndocc. 3 e 4). \n    Ebbene, anche a voler per mera ipotesi trascurare la  circostanza\nche i decreti omettono persino di indicare sia la data che il  numero\ndell\u0027ordinanza cui il Ministero stesso fa riferimento,  si  ribadisce\nuna totale carenza di potere  e  si  censura,  altresi\u0027,  una  totale\ncarenza  motivazionale   che   possa   giustificare   il   grave   ed\nirrimediabilmente  lesivo  effetto  per   la   potesta\u0027   legislativa\nregionale di non avere applicazione in quanto non puo\u0027 certo il falso\npresupposto  fondato  su   una   sia   pur   rispettabile   pronuncia\ngiurisdizionale del Consiglio  di  Stato,  per  di  piu\u0027  dal  valore\ninterinale, a poter  cancellare  dal  mondo  del  diritto  una  legge\n(regionale) ritualmente pubblicata ed in vigore. \n    Del resto, al di la\u0027 del rapporto tra  il  succitato  decreto  21\ngiugno 2024 e la legge regionale, e\u0027 evidente che  cosi\u0027  facendo  il\nMASE, sulla base di una  mera  presunzione  di  illegittimita\u0027  della\nlegge regionale n. 20/2024 (come detto peraltro neppure motivata  ne\u0027\nargomentata), ha deciso di non applicare una vigente legge  regionale\nche, ai sensi del medesimo decreto legislativo n.  199/2021  e  delle\ncompetenze statutarie  regionali,  completa  e  definisce  il  quadro\nnormativo di riferimento  per  il  procedimento  in  esame  anche  in\ndiretto recepimento delle direttive eurounitarie di settore. \n    Di qui, dunque, la manifesta illegittimita\u0027 dell\u0027operato  statale\ncui consegue la insanabile illegittimita\u0027 dei decreti adottati. \n\n(1) 1 Tutti gli  atti  del  relativo  procedimento  sono  pubblici  e\n    reperibili sull\u0027apposito portale del ministero della  transizione\n    ecologica,                        al                        link:\n    https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved\n    imenti/5197;                       al                       link:\n    https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved\n    imenti/5213);                      al                       link:\n    https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved\n    imenti/5218).  \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    La ricorrente Regione autonoma della Sardegna, come  in  epigrafe\nrappresentata e difesa, nonche\u0027 elettivamente domiciliata, chiede che\ncodesta ecc.ma Corte costituzionale voglia: \n        dichiarare che: \n          A) non spetta  allo  Stato,  e  per  esso  ai  suoi  organi\namministrativi, e nella specie al  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della\nsicurezza  energetica,  Direzione  generale  Valutazioni  ambientali,\ndisapplicare le leggi regionali vigenti (tra cui la  legge  regionale\nn. 20/2024) che  devono  essere  sempre  rispettate  (applicate)  non\nessendo ammissibile, per alcuna  pubblica  amministrazione,  compresa\nquella statale, sindacarne  la  legittimita\u0027  costituzionale  e/o  la\npossibilita\u0027  di  esercizio  del  potere  legislativo  da  parte  del\nconsiglio  regionale  al  fine  di  una  loro   disapplicazione   con\nprovvedimenti amministrativi, con  la  logica  conseguenza  che  sono\npercio\u0027  illegittimi  gli  atti  adottati  dalla  Direzione  generale\nValutazioni ambientali e, quindi, dal Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica, che hanno disposto di non  applicare  la  legge\nregionale n. 20/2024, recante «Misure urgenti per l\u0027individuazione di\naree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione  e  promozione\ndi  impianti  a  fonti  di  energia  rinnovabile  (FER)  e   per   la\nsemplificazione dei procedimenti autorizzativi», che  ha  individuato\nle aree e le superfici  idonee  e  non  idonee  all\u0027installazione  di\nimpianti a fonti di energia rinnovabile; \n        ovvero, ed in subordine, che \n          B) spetta alla Regione  Sardegna,  ai  sensi  dell\u0027art.  3,\nlettera f), dello statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948) e\ndell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.  480/1975,\nla  potesta\u0027  legislativa  esclusiva  in  materia  di  urbanistica  e\nedilizia (ma pure in materia di agricoltura e foreste  e  conseguente\ntutela ai sensi dell\u0027art. 3, lettera d) del medesimo statuto) in  una\ncon i  profili  di  tutela  paesistico-ambientale  connessi,  con  la\nconseguente possibilita\u0027 di incidere, nell\u0027esercizio  della  predetta\npotesta\u0027  legislativa,  anche  nella  materia  della  «produzione   e\ndistribuzione  dell\u0027energia  elettrica»  (di  cui  pure  la  medesima\nregione dispone di potesta\u0027 legislativa  ai  sensi  dell\u0027art.  4  del\nproprio statuto speciale), quando la disciplina della evocata materia\ndovesse interferire con gli ambiti di competenza esclusiva regionale; \n        ed, in ulteriore subordine, che \n          C) spetta alla Regione Sardegna c1) la facolta\u0027 di regolare\nil  campo  di  applicazione  delle  aree  definite  idonee  ai  sensi\ndell\u0027art. 20, commi 4 e 8 del citato decreto legislativo n. 199/2021,\ne, dunque c2) il potere di individuazione di aree e superfici  idonee\ne non idonee all\u0027installazione e promozione di impianti  a  fonti  di\nenergia rinnovabile (FER) e per la semplificazione  dei  procedimenti\nautorizzativi; \n        e per l\u0027effetto annullare \n           i  provvedimenti  del  Ministero  dell\u0027ambiente  e   della\nsicurezza   energetica   (MASE),   Direzione   generale   Valutazioni\nambientali, del 2 aprile 2025 (trasmesso l\u00278 aprile 2025), prot.  177\n(doc. 2), dell\u002711 aprile 2025 (trasmesso il 14  aprile  2025),  prot.\n192 (doc. 3) e del 14 aprile 2025  (trasmesso  il  22  aprile  2025),\nprot. 203, (doc. 4) e di ogni altro atto presupposto,  consequenziale\ne connesso. \n    In via istruttoria si deposita: \n        1. delibera di giunta regionale di conferimento dell\u0027incarico\n31 maggio 2025 n. 29/24; \n        2.  decreto  del   MASE,   Direzione   generale   Valutazioni\nambientali, del 2 aprile 2025, prot. 177; \n        3.  decreto  del   MASE,   Direzione   generale   Valutazioni\nambientali, dell\u002711 aprile 2025, prot. 192; \n        4.  decreto  del   MASE,   Direzione   generale   Valutazioni\nambientali, del 14 aprile 2025, prot. 203; \n        5. legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20. \n          Roma - Cagliari, 4 giugno 2025 \n \n                   Avv.ti: Pani -  Parisi - Secchi","elencoResistenti":[{"descrizione_tipologia":"Presidente del Consiglio dei ministri","indirizzo_avvocato":"","numero_contenzioso":"20373-2025","flag_cost_fuori_termine":"No"},{"descrizione_tipologia":"Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica","indirizzo_avvocato":"","numero_contenzioso":"","flag_cost_fuori_termine":"No"}],"elencoAtti":[{"descrizione_tipo_atto":"Decreto ministeriale","autorita_atto":"Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica","localita":"Roma","numero_atto":"177","data_atto":"02/04/2025","nesso":"","articolo":"","specificaz_articolo":"","comma":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_atto":"Decreto ministeriale","autorita_atto":"Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza 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