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E.F.. \n \nProcesso penale - Incompatibilita\u0027 del giudice determinata da atti\n compiuti nel procedimento - Giudizio di rinvio dopo l\u0027annullamento\n da parte della Corte di cassazione - Mancata previsione\n dell\u0027incompatibilita\u0027 a partecipare al giudizio di rinvio in capo\n al giudice dell\u0027esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di\n rigetto (o di accoglimento) della richiesta di revoca (anche\n parziale) ex art. 669 cod. proc. pen. di sentenze di condanna\n irrevocabili emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto. \n- Codice di procedura penale, artt. 34 e 623, comma 1, lettera a). \n\n\r\n(GU n. 11 del 12-03-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE DI MILANO \n Sezione ottava penale \n \n In composizione collegiale e in funzione di giudice\ndell\u0027esecuzione, in persona dei giudici: \n dott.ssa Alfonsa Maria FERRARO - Presidente; \n dott.ssa Orsola DE CRISTOFARO - Giudice; \n dott.ssa Nicoletta MARCHEGIANI - Giudice est. \n deliberando, all\u0027esito dell\u0027udienza camerale svoltasi in data 8\ngennaio 2025, ha pronunziato la seguente \n \n Ordinanza \n \n letti gli atti del proc. n. 54/24 SIGE instaurato su istanza di E\nF E H (nato a il ); \n ritenuta la propria competenza, quale giudice dell\u0027esecuzione, ex\nart. 676 c.p.p., osserva con sentenza del 19 giugno 2024 la Suprema\nCorte annullava con rinvio l\u0027ordinanza emessa in data 27 marzo 2024\ncon la quale questo Tribunale rigettava la richiesta del condannato E\nF E H avente ad oggetto la revoca della sentenza n. 1267/07, emessa\ndal Tribunale di Milano - in composizione collegiale - in data 29\nnovembre 2007, confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 27\nmarzo 2009 e divenuta irrevocabile il 24 marzo 2010 con riferimento\nalla parte di condanna per il reato di cui al capo 1) - art. 74\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, sostenendo\ntrattarsi di «bis in idem» rispetto alla condanna pronunciata, con\nriguardo al reato associativo (da considerarsi, secondo la difesa, il\nmedesimo) ritenuto sussistente con la sentenza n. 1156/06 pronunciata\ndal Tribunale di Genova in data 30 gennaio 2006, confermata dalla\nCorte di Appello di Genova in data 9 giugno 2008, divenuta\nirrevocabile il 20 marzo 2009. \n A sostegno dell\u0027istanza la difesa si riportava anche al contenuto\ndella ordinanza emessa dal Tribunale di Milano - Sez. XI - in data 7\nmaggio 2014 nei confronti della condannata D V - moglie di E ,F E H e\ncoimputata, con il coniuge, nei due reati associativi e in alcuni dei\nreati cd. fine, oggetto delle due sentenze citate. \n Con l\u0027ordinanza del 7 maggio 2014 il Tribunale di Milano,\naccogliendo l\u0027istanza ex art. 669 c.p.p. avanzata dalla D aveva\nritenuto che il delitto associativo giudicato con le due sentenze\nsopra indicate fosse il «medesimo» per identita\u0027 di soggetti\npartecipanti, identita\u0027 del ruolo rivestito dalla D nelle due\nassociazioni e medesimo contesto temporale delle condotte (da a\ndel ). \n La Suprema Corte, nell\u0027annullare con rinvio l\u0027ordinanza\nimpugnata, ha osservato che pur in presenza di una motivazione\n«articolata», essa e\u0027, per alcuni aspetti, «contradditoria e\ncarente». \n In particolare, pur prendendo atto della «non vincolanza» della\nprecedente ordinanza del 7 maggio 2014, ha rilevato che il Tribunale,\nnel provvedimento impugnato, aveva attribuito rilevanza al dato che i\ndue procedimenti penali erano nati da due attivita\u0027 investigative\ncompiute da organi differenti di polizia giudiziaria che avevano\ncondotto a filoni di indagini autonome, afferenti l\u0027uno\nall\u0027importazione di cocaina dall\u0027Olanda e l\u0027altro all\u0027importazione di\nhashish dal Marocco, cosi\u0027 dando rilevanza alla diversita\u0027\ndell\u0027oggetto del traffico di sostanze accertato nei due processi; si\nsarebbe invece dovuto approfondire il tema della «duplicita\u0027 di\nentita\u0027 associative» anche tenuto conto del fatto che la diversa\ntipologia di sostanze stupefacenti trattate dalle due associazioni\n(dato questo svalutato nell\u0027ordinanza del 7 maggio 2014) non era\nstato preso in considerazione, pur per discostarsene, in base a una\ndiversa lettura delle due decisioni di merito considerate. \n Inoltre, questo Tribunale - in funzione di GE - non aveva svolto\nconsiderazioni adeguate con riferimento alla verifica del gruppo di\nassociati risultati partecipi di entrambe le associazioni (E F ,D e F\n) sondando il ruolo svolto da ciascuno di questi e verificando se\npienamente corrispondente in entrambe le consorterie criminali, anche\ncon riguardo alla individuazione del livello apicale. \n Ancora, non era stato approfondito il ruolo attribuito (1) dal\nTribunale di Genova all\u0027attivita\u0027 nel traffico di stupefacenti\ndell\u0027associazione posta in essere da R K , soggetto annoverato fra i\npartecipi dell\u0027associazione «milanese». \n Il giudice dell\u0027esecuzione, si legge, «avrebbe dovuto dare conto\ndell\u0027avvenuta analisi della fattispecie associativa compiuta nella\ncorrispondente sentenza della fase cognitoria resa dal Tribunale di\nMilano e verificare se l\u0027ambito di quella associazione, per come in\nconcreto accertata nella sua dimensione storico-naturalistica.\nintercettava e ricomprendeva - o meno- l\u0027attivita\u0027 associata dal\ncanto suo accertata, sempre in concreto, dal Tribunale di Genova,\nprendendo atto che il Tribunale di Milano aveva elencato tutte le\nevidenze, anche captative, ritenute influenti fra le quali compariva\nanche una, intercorsa tra E F e D , avente ad oggetto\nl\u0027arresto di H H , ossia una delle persone che la sentenza del\nTribunale di Genova aveva annoverato tra gli associati, seppure\nassoggettata a separato procedimento, sicche\u0027 sarebbe occorso\nl\u0027approfondimento dell\u0027emersione - o meno del coinvolgimento degli H\nanche nella complessiva attivita\u0027 accertata dal Tribunale di Milano». \n A fronte dei rilievi critici sopra riassunti e\u0027 necessario, per\nla Suprema Corte, un nuovo esame del merito dei relativi\nprovvedimenti per spiegare, con adeguata motivazione, la sussistenza\n- o meno - di due organismi associativi distinti e autonomi di cui E\nF nello svolgimento del ruolo apicale riconnesso alla sua condotta,\nabbia contemporaneamente fatto parte o, invece, due articolazioni\ndella medesima compagine criminale che erano state indagate e\nprocessualmente inquadrate dai diversi angoli visuali segnalati dalla\npregressa ordinanza esecutiva. \n E\u0027 stato pertanto disposto l\u0027annullamento con rinvio degli atti,\nper un nuovo giudizio al Tribunale di Milano. \n La Presidente della Sezione Ottava ha trasmesso il procedimento\nal Presidente delegato del Tribunale per incompatibilita\u0027 del\nCollegio giudicante e per impossibilita\u0027 di formarne un altro\ndifferente con provvedimento del 23 ottobre 2024 il Presidente\ndelegato ha rigettato \n l\u0027istanza di riassegnazione non ravvisando alcuna\nincompatibilita\u0027 ai sensi dell\u0027art. 34 c.p.p., rilevando che la\ndecisione non verte in tema di rideterminazione pena, ne\u0027 di quella\nche la Corte Costituzionale n. 7/2022 individua come «parentesi\ncognitiva» delle sede esecutiva. \n All\u0027udienza camerale dell\u00278 gennaio 2025 - fissata per la nuova\ndiscussione - la difesa del condannato ha, in principalita\u0027,\ninsistito sul profilo di «incompatibilita\u0027» a partecipare al giudizio\ndi rinvio del (medesimo) giudice dell\u0027esecuzione che si era gia\u0027\npronunciato, con ordinanza di rigetto, sull\u0027istanza ex art. 669\nc.p.p. \n Il Tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione e, pertanto, con la presente ordinanza, solleva anche\nd\u0027ufficio, ai sensi dell\u0027art. 1 della legge Costituzionale n. 1 del 9\nfebbraio 1948 e 23, comma 3 Lg. 11 marzo 1953 n. 87 questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 34 e 623, comma 1, lettera\na) del codice di procedura penale per contrasto con gli articoli 3 e\n111, comma 2, della Costituzione nella parte in cui non prevedono\nl\u0027incompatibilita\u0027 a partecipare al giudizio di rinvio in capo al\ngiudice dell\u0027esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o\ndi accoglimento) della richiesta di revoca, ex art. 669 c.p.p., di\nsentenza per «bis in idem» annullata dalla Corte di Cassazione. \n La «rilevanza» della questione risulta evidente nel caso di\nspecie dal momento che, in caso di accoglimento, sarebbe precluso a\nquesto Collegio valutare nuovamente soggetto dell\u0027istanza difensiva\nex art. 669 c.p.p. per ragioni di incompatibilita\u0027. \n Difatti, l\u0027approfondimento dei temi evidenziati dalla Suprema\nCorte, richiede un giudizio sostanzialmente di «merito» dato che la\nverifica dei presupposti per ritenere l\u0027unicita\u0027 o meno di due\nassociazioni postula un non secondario esame sugli autori, sulle\nmodalita\u0027 e circostanze delle condotte anche attraverso le prove\nassunte e le intercettazioni acquisite, valutazioni che non possono\nnon integrare gli estremi del «giudizio» che la previsione dell\u0027art.\n34 c.p.p. pone come limite al Giudice chiamato nuovamente a decidere\ne cio\u0027 anche se trattasi di annullamento di una ordinanza (e non di\nuna sentenza). \n La questione e\u0027 anche determinante in «concreto»: la Suprema\nCorte infatti ha indicato al Tribunale i «temi» da riesaminare ed i\nprincipi di diritto a cui attenersi evidenziando, come gia\u0027 sopra\nscritto, la necessita\u0027 di riesaminare il dato della diversita\u0027 di\nsostanze trattate dalle due associazioni, la verifica dei componenti\ndei due gruppi ed i loro ruoli, il ruolo svolto da R K e da H \nH anche attraverso l\u0027esame delle conversazioni telefoniche citate\nnella sentenza milanese. \n Ebbene tale analisi presuppone, da parte del Tribunale, un\ngiudizio di merito che e\u0027 gia\u0027 stato fatto, seppur nelle forme della\nordinanza e che, laddove fosse chiamato nuovamente a pronunciarsi\nsulla questione, non potrebbe che ribadire le proprie valutazioni\ngia\u0027 esposte nella ordinanza annullata avendo gia\u0027 illustrato gli\nelementi di fatto in forza dei quali le due associazioni devono\nritenersi distinte. \n Tali considerazioni coinvolgono certamente la previsione di cui\nall\u0027art. 111., 2 comma Cost. che richiede la terzieta\u0027 e\nl\u0027imparzialita\u0027 del Giudice, requisiti questi essenziali per un\ngiusto processo che non verrebbero rispettati se a (ri)pronunciarsi\nsulla istanza ex art. 669 c.p.p. fosse il medesimo Tribunale che si\ne\u0027 gia\u0027 espresso sulla stessa. \n Pertanto, deve ritenersi non manifestamente infondata la\nquestione di illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 623, comma\n1, lettera a) c.p.p. e 34 c.p.p. nella parte in cui non prevedono\nl\u0027incompatibilita\u0027 di cui si tratta per contrasto con il principio\ndell\u0027imparzialita\u0027 e terzieta\u0027 del giudice stabilita dall\u0027art. 111\ndella Costituzione. \n Si ritiene, inoltre, che l\u0027attuale formulazione dell\u0027art. 34\nc.p.p. si ponga in contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione sotto il\nprofilo della ingiustificata disparita\u0027 di trattamento tra la fase\ndella cognizione e quella dell\u0027esecuzione (laddove si tratti di\ndecisioni attinenti alla valutazione della pronuncia di piu\u0027 sentenze\ndi condanna, emesse contro la stessa persona, per il medesimo fatto). \n Nel caso in cui, infatti, il Giudice abbia pronunciato sentenza,\nin sede di cognizione l\u0027annullamento con rinvio della sua decisione\ncomporta, ex art. 623 comma 1, lettera d) c.p.p. l\u0027impossibilita\u0027 per\nquel giudice (persona fisica) di pronunciarsi nuovamente sulla\nvicenda e disposizione analoga e\u0027 prevista dall\u0027art. 34 c.p.p.; se,\ninvece, analoga valutazione e\u0027 richiesta in fase esecutiva, a seguito\ndi annullamento con rinvio, in questa sede non e\u0027 prevista un\u0027analoga\nsituazione di incompatibilita\u0027. \n Per tutto quanto sopra esposto, deve essere dichiarata rilevante\ne non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli 34 e 623 comma 1, lettera a) del codice\ndi procedura penale per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. nella\nparte in cui non prevedono l\u0027incompatibilita\u0027 a partecipare al\ngiudizio di rinvio in capo al giudice dell\u0027esecuzione che abbia\npronunciato ordinanza di rigetto (o di accoglimento) della richiesta\ndi revoca (anche parziale) ex art. 669 c.p.p. di sentenze di condanna\nirrevocabili emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto. \n\n(1) Ruolo di intersezione occasionale o, al contrario, di comunanza\n organizzativa. \n\n \n P.Q.M. \n \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 34 e 623 comma 1, lettera\na) del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono\nl\u0027incompatibilita\u0027 a partecipare al giudizio di rinvio in capo al\ngiudice dell\u0027esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o\ndi accoglimento) della richiesta di revoca (anche parziale) ex art.\n669 c.p.p. di sentenze di condanna irrevocabili emesse contro la\nstessa persona per il medesimo fatto. \n Dispone la sospensione del presente giudizio; \n Ordina l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\nCostituzionale; \n Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia\nnotificata al condannato E F E H , al difensore, al Presidente del\nConsiglio dei Ministri, nonche\u0027 comunicata ai Presidenti della Camera\ndei Deputati e del Senato della Repubblica. \n Milano, 8 gennaio 2025 \n \n Il Presidente: Ferraro \n \n \n I giudici: De Cristofaro - Marchigiani","elencoNorme":[{"id":"62341","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura 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