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G.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2025\n\r\nOrdinanza del 12 maggio 2025 del Tribunale di Firenze nel\nprocedimento penale a carico di G.E. G.. \n \nAssistenza e solidarieta\u0027 sociale - Politiche sociali - Reddito di\n cittadinanza - Utilizzo o resa di dichiarazioni o documenti falsi o\n attestanti cose non vere, al fine di ottenere indebitamente il\n beneficio del reddito - Previsione la quale stabilisce, salvo che\n il fatto costituisca piu\u0027 grave reato, una punizione con la\n reclusione da due a sei anni, anziche\u0027 con la reclusione da sei\n mesi a tre anni o in subordine con la reclusione da sei mesi a sei\n anni. \n- Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in\n materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con\n modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, art. 7, comma 1. \n\n\r\n(GU n. 24 del 11-06-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n Prima Sezione penale \n \n Il Giudice. dr Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato a\ncarico di G. G. E. , nat. in ... il ... libera, assente; \n difeso di fiducia dall\u0027avv. Stefano Magherini del Foro di\nFirenze; \n imputata del: \n reato di cui all\u0027art. 7, comma 1, decreto-legge 28 gennaio\n2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019,\nn. 26 poiche\u0027, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui\nall\u0027art. 3, decreto-legge cit. (c.d. «reddito di cittadinanza»), in\nassenza dei requisiti previsti dalla normativa, rendeva dichiarazioni\nfalse, attestanti dati non veritieri ed ometteva informazioni dovute\nrilevanti ai sensi dell\u0027art. 2, in particolare: \n in data ... presentava apposita domanda (protocollo n.\nINPS-RDC- ...) al cui interno veniva richiamata la dichiarazione\nsostitutiva unica (valida per l\u0027ISEE e sottoscritta in data ...\nomettendo di indicare redditi relativi all\u0027anno 2018 imputabili ad\naltri componenti del nucleo familiare in cui la stessa si e\u0027 venuta a\ntrovare, ovvero: \n1) al momento della compilazione della citata DSU in data ... ,\nindicava di essere l\u0027unica componente del nucleo familiare e non\nindicava i redditi da pensione e patrimoni del proprio padre G. M. ,\nindividuati rispettivamente in \u0026#x20ac; 32.054,23 ed \u0026#x20ac; 371.813,36, \n2) al momento della presentazione della domanda, risultava essere\nresidente presso l\u0027abitazione di B. A. e di conseguenza non indicava\ni redditi e i patrimoni di B. A. , individuati in almeno \u0026#x20ac; 55.911,00,\nche avrebbero innalzato il valore ISEE ad almeno 23.679,80, ben sopra\nil requisito di legge. \n All\u0027esito di cio\u0027 percepiva un importo pari a \u0026#x20ac; 4.000,00. \n Fatto commesso in ... il ... \n sentite le parti; \n premesso che: \n G. G. E. era rinviata a giudizio con decreto del Gup del 5\nmaggio 2022 per il reato di cui all\u0027art. 7, comma 1, decreto-legge n.\n4/2019; \n nel corso del dibattimento le parti hanno concordato la\nproduzione degli atti d\u0027indagine e di ulteriori documenti, con\nrinuncia all\u0027audizione dei testimoni; \n all\u0027udienza del 28 ottobre 2024 le parti illustravano le\nrispettive conclusioni. In particolare, il pubblico ministero\nchiedeva la condanna dell\u0027imputata, previo riconoscimento delle\ncircostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi\nquattro di reclusione; il difensore chiedeva la sostituzione della\npena detentiva con i lavori di pubblica utilita\u0027 (all\u0027udienza del 24\nfebbraio 2025 era depositata la necessaria procura speciale); \n all\u0027udienza odierna, cui il processo era rinviato per le\neventuali repliche, le parti vi rinunciavano; \n rilevato che: \n A) dagli atti e documenti acquisiti e\u0027 emerso che in data ...\nl\u0027attuale imputata presentava una domanda per ottenere il c.d.\n«reddito di cittadinanza» e alla stessa era associata la\ndichiarazione sostitutiva unica gia\u0027 dalla medesima presentata in\ndata .... In tale DSU la prevenuta aveva dichiarato di essere l\u0027unica\ncomponente del proprio nucleo familiare, che il proprio reddito nel\n2018 era stato nullo e che il suo patrimonio era pressoche\u0027 nullo\n(constava del solo saldo di conto corrente, di poche decine di euro).\nSulla base di tali dati, ricorrendone le condizioni, il beneficio era\nriconosciuto e l\u0027imputata percepiva l\u0027importo mensile di \u0026#x20ac; 500 per\notto mensilita\u0027, da ... a ... per totali \u0026#x20ac; 4.000. \n La successiva attivita\u0027 d\u0027indagine posta in essere dalla Guardia\ndi finanza nel gennaio .... consentiva di accertare che in realta\u0027,\nalla data del ..., del nucleo familiare dell\u0027imputata faceva parte\nanche il padre G. M. (nato il...), il quale nel 2018 aveva percepito\nun reddito da pensione di circa \u0026#x20ac; 32.000 (sostanzialmente analogo era\nstato il reddito del 2019) ed era inoltre proprietario della casa di\nabitazione del nucleo familiare in localita\u0027 ... (del valore di circa\n\u0026#x20ac; 370.000). \n Dunque, dichiarando di essere l\u0027unica componente del proprio\nnucleo familiare e cosi\u0027 occultando la presenza nel nucleo del padre,\ncon il relativo reddito e il relativo patrimonio, l\u0027imputata faceva\nfigurare la sussistenza dei requisiti per accedere al reddito di\ncittadinanza, di cui concretamente percepiva otto mensilita\u0027 e a cui\nnon aveva viceversa diritto (nell\u0027an prima ancora che nel quantum). \n La condotta era chiaramente finalizzata ad ottenere indebitamente\nil beneficio, non essendovi altro motivo plausibile per occultare la\npresenza del familiare. \n B) Alla luce di quanto precede risulta certa la responsabilita\u0027\ndell\u0027imputata per il reato ascrittogli. \n Peraltro alla stessa conclusione si giungerebbe anche avendo\nriguardo non al momento della presentazione e la DSU poi richiamata\n(... ), ma a quello della presentazione della domanda del reddito di\ncittadinanza (... ). A tale data l\u0027imputata faceva ormai parte del\nnucleo familiare di tale B. A. e conviveva con la stessa e una minore\nin localita\u0027...; la B. era titolare di un reddito di circa 53.000 \u0026#x20ac;,\nper cui - anche considerando tale situazione - difettavano i\nrequisiti per beneficiare del reddito di cittadinanza. \n C) Il fatto non puo\u0027 ritenersi di particolare tenuita\u0027 ai sensi\ndell\u0027art. 131-bis c. p., neppure tenendo conto del comportamento\nsuccessivo ai fatti (restituzione all\u0027Inps di complessivi \u0026#x20ac; 600\ncirca), come ora consentito a seguito delle modifiche apportate alla\ncitata norma dal decreto legislativo n. 150/2022. \n L\u0027offesa non puo\u0027 infatti ritenersi di particolare tenuita\u0027, in\nragione della non lieve discrasia tra il reddito effettivo del nucleo\nfamiliare e quello oggetto della falsa dichiarazione, nonche\u0027\ndell\u0027effettiva percezione da parte dell\u0027imputata di 4.000 \u0026#x20ac;\ncomplessivi. \n D) All\u0027imputata possono essere riconosciute le circostanze\nattenuanti generiche in considerazione della parziale restituzione in\npiu\u0027 tranches degli importi indebitamente percepiti, delle relative\ncondizioni soggettive (dalla certificazione prodotta risulta che e\u0027\nseguita dal ... dal ... per disturbo depressivo tipo bipolare e per\ndipendenza da alcool) e del percorso finora effettuato (... era\nastinente da alcool da circa dieci mesi). \n E) quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, per\npoter addivenire ad una corretta decisione appare necessario il\npronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita\u0027\ncostituzionale della norma di cui all\u0027art. 7, comma 1, decreto-legge\nn. 4/2019 nella parte in cui prevede la punizione «con la reclusione\nda due a sei anni» anziche\u0027 «con la reclusione da sei mesi a tre\nanni» (o, in subordine, «con la reclusione da sei mesi a sei anni»); \n cio\u0027 premesso, \n \n Osserva \n \n1. Rilevanza della questione \n 1.1 Il delitto in contestazione si e\u0027 consumato nell\u0027...,\nallorche\u0027 era in vigore il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4\n(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di\npensioni), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.\n26. \n 1.2 Successivamente, nell\u0027ambito di una piu\u0027 articolata riforma,\nla legge n. 197/2022, all\u0027art. 1, comma 318, ha abrogato l\u0027art. 7,\ndecreto-legge n. 4/2019, a decorrere pero\u0027 dal 1° gennaio 2024. \n Come rilevato anche dalla Corte di cassazione «prima\ndell\u0027indicata data, il legislatore e\u0027 intervenuto per modificare la\nprevisione di cui si discute, la quale, proprio con riguardo\nall\u0027abrogazione anche delle disposizioni penali, era stata in\ndottrina ritenuta frutto di una mera \"svista\" [...] e\u0027 stato emanato\nil decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante «misure urgenti per\nl\u0027inclusione e l\u0027accesso al mondo del lavoro», conv., con modif.,\ndalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Dopo aver riproposto, all\u0027art. 8,\ncommi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse\ncomunicazioni concernenti l\u0027ottenimento o il mantenimento dei nuovi\nbenefici economici previsti dagli articoli 3 e 12 della legge,\nprevisioni sostanzialmente identiche a quelle gia\u0027 contenute\nnell\u0027art. 7, commi 1 e 2, decreto-legge n. 4/2019 con riguardo al\nreddito di cittadinanza, l\u0027art. 13, comma 3, decreto-legge n.\n48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali,\nstatuisce che «al beneficio di cui all\u0027art. 1 del decreto-legge 28\ngennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28\nmarzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui\nall\u0027art. 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il\nbeneficio e\u0027 stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre\n2023»\" (cosi Cassazione Sez. 3, sentenza n. 7541 del 24 gennaio 2024\nRv. 285964 - 01). \n Per altro verso la giurisprudenza di legittimita\u0027 ha precisato\nche «la formale abrogazione dell\u0027indicata norma incriminatrice,\ndisposta dall\u0027art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a\nfar data dal 1° gennaio 2024, non integra un\u0027ipotesi di \"abolitio\ncriminis\" di cui all\u0027art. 2, comma secondo, del codice penale; ma da\u0027\nluogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo,\ninquadrabile nel disposto di cui all\u0027art. 2, comma terzo, del codice\npenale, avuto riguardo alla corrispondente incriminazione introdotta\ndall\u0027art. 8, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, del tutto\nsovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di\nquello di cittadinanza» (cosi\u0027 Cassazione Sez. 3, sentenza n. 39155\ndel 24 settembre 2024 Rv. 286951 - 01). \n Il fatto in contestazione, costituisce dunque tuttora reato. E\u0027\ndunque rilevante la questione della legittimita\u0027 del relativo\ntrattamento sanzionatorio. \n 1.3 La questione pare tanto piu\u0027 rilevante nella misura in cui -\nse pur non puo\u0027 ritenersi applicabile la causa di non punibilita\u0027 ex\nart. 131-bis del codice penale - lo specifico fatto di reato ora in\nesame risulta comunque di gravita\u0027 contenuta. \n Da un lato, infatti, e\u0027 si\u0027 vero che il nucleo famiiliare di cui\nl\u0027imputata faceva parte disponeva di un reddito e di beni\npatrimoniali i cui valori erano superiori alle soglie di legge, per\ncui la predetta se avesse presentato una dichiarazione veritiera non\navrebbe avuto accesso al reddito di cittadinanza: e\u0027 anche vero pero\u0027\nche l\u0027imputata - donna all\u0027epoca di 53 anni - era del tutto priva di\nun reddito proprio e di beni e finanze proprie (non e\u0027 emersa la\nfalsita\u0027 delle indicazioni in proposito presenti nella dichiarazione\nsostitutiva unica) e dipendeva quindi interamente, nonostante l\u0027eta\u0027,\ndal padre anziano prima e dalla B. poi. \n Dall\u0027altro lato, la somma di denaro oggetto di percezione\nindebita non risulta elevata. \n 1.4 In definitiva per l\u0027imputata andrebbe individuata una pena\nbase prossima al minimo edittale (fatta salva l\u0027applicazione delle\ncircostanze attenuanti generiche). \n E\u0027 quindi rilevante la questione della legittimita\u0027 della pena\ndetentiva minima di anni due di reclusione; in particolare, si\nauspica un intervento manipolativo della Corte costituzionale che\nsostituisca detta pena edittale minima con quella di mesi sei di\nreclusione. \n2. Non manifesta infondatezza \n 2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 7,\ncomma 1, decreto-legge n. 4/2019 nella parte in cui prevede la\npunizione della condotta ivi incriminata «con la reclusione da due a\nsei anni» anziche\u0027 «con la reclusione da sei mesi a tre anni». \n 2.2 Pare opportuno un breve inquadramento sistematico della\ndisciplina in questione. \n Come piu\u0027 volte rilevato dalla stessa Corte costituzionale, «\"la\ndisciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di\nreinserimento nel mondo lavorativo che va al di la\u0027 della pura\nassistenza economica\": mentre le prestazioni di assistenza sociale\nvere e proprie si \"fonda[no] essenzialmente sul solo stato di\nbisogno\", il Rdc prevede «un sistema di rigorosi obblighi e\ncondizionalita\u0027», che strutturano un percorso formativo e\nd\u0027inclusione, \"il cui mancato rispetto determina, in varie forme,\nl\u0027espulsione dal percorso medesimo\" (sentenza n. 126 del 2021 e, in\ntermini simili, sentenza n. 122 del 2020). \n L\u0027erogazione del Rdc, infatti, \"\u0027e\u0027 condizionata alla\ndichiarazione di immediata disponibilita\u0027 al lavoro da parte dei\ncomponenti il nucleo familiare maggiorenni, [...] nonche\u0027\nall\u0027adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento\nall\u0027inserimento lavorativo e all\u0027inclusione sociale che prevede\nattivita\u0027 al servizio della comunita\u0027, di riqualificazione\nprofessionale, di completamento degli studi, nonche\u0027 altri impegni\nindividuati dai servizi competenti finalizzati all\u0027inserimento nel\nmercato del lavoro e all\u0027inclusione sociale\u0027 (art. 4, comma 1).\nQuesto percorso si realizza o con il Patto per il lavoro [...] o con\nil Patto per l\u0027inclusione sociale, stipulato presso i servizi\ncomunali competenti per il contrasto della poverta\u0027 (art. 4, commi 7\ne 12). [...] Si e\u0027 quindi ribadito che: \"il reddito di cittadinanza,\npur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla\npoverta\u0027, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a\nsoddisfare un bisogno primario dell\u0027individuo, ma persegue diversi e\npiu\u0027 articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di\nintegrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano\ncoerentemente la temporaneita\u0027 della prestazione e il suo carattere\ncondizionale, cioe\u0027 la necessita\u0027 che ad essa si accompagnino precisi\nimpegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i\ncomponenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di\ncui all\u0027art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 4 del 2019). E\u0027\ninoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo\ncomponente rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del decreto-legge\nn. 4 del 2019)\" (ancora sentenza n. 19 del 2022). In definitiva, gli\nstrumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere\nalla situazione di poverta\u0027, dal momento che il beneficio economico\nerogato e\u0027 inscindibile da una piu\u0027 complessa e qualificante\ncomponente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona\nnell\u0027assunzione di una responsabilita\u0027 sociale, che si realizza\nattraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso\nappositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via,\nall\u0027uscita dalla condizione di poverta\u0027». \n 2.3 Il delitto di cui all\u0027art. 7, comma 1, decreto-legge n.\n4/2019 consiste nel rendere o utilizzare dichiarazioni o documenti\nfalsi o attestanti cose non vere (o nell\u0027omettere informazioni\ndovute) al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico\nconnesso all\u0027istituto giuridico in questione. \n Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione\n(Sez. U - sentenza n. 49686 del 13 luglio 2023 Rv. 285435), integrano\nil reato in questione le omesse o false indicazioni di informazioni\ncontenute nell\u0027autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito\ndi cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non\nspettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge, non\nrilevando viceversa la semplice omissione o falsita\u0027 da parte del\nrichiedente che non incida ne\u0027 sull\u0027an ne\u0027 sul quantum del beneficio. \n Ai fini dell\u0027integrazione del reato, la percezione indebita del\nbeneficio non e\u0027 necessario che si verifichi, essendo sufficiente che\nsia oggetto del dolo specifico del soggetto agente. \n Come rilevato sempre dalle Sezioni unite della Corte di\ncassazione (Sez. U - Sentenza n. 49686 del 13 luglio 2023 Rv.\n285435), si tratta infatti di un reato di pericolo concreto a\nconsumazione anticipata; inoltre, il bene giuridico tutelato non e\u0027\nla fede pubblica, bensi\u0027 il patrimonio dell\u0027ente pubblico erogante,\nessendo il reato «posto a presidio delle risorse pubbliche economiche\ndestinate a finanziare il Rdc impedendone la dispersione a favore di\nchi non ne ha [...] diritto o ne ha diritto in misura minore». \n 2.4 Tanto premesso, ad avviso dello scrivente la previsione per\ndetto reato della pena edittale della «reclusione da due a sei anni»\npare violare i precetti di cui agli articoli 3 e 27, comma 3 della\nCostituzione, sia per cio\u0027 che attiene al generale principio di\nuguaglianza, sia sotto il profilo della proporzionalita\u0027 intrinseca\ndel trattamento sanzionatorio. Ad avviso di questo giudice la norma\nqui censurata impone l\u0027inflizione di una pena irragionevole in\nrelazione alla dosimetria sanzionatoria impiegata dal legislatore in\naltre fattispecie offensive (a giudizio dello scrivente) analoghe, e\npare inoltre che un minimo edittale cosi\u0027 significativamente elevato\nimpedisca al giudice di applicare una pena adeguata a condotte\ndelittuose che, per quanto conformi al tipo considerato, risultino\nessere caratterizzate da una lesivita\u0027 modesta. \n 2.5 Si consideri che le somme erogate in relazione al beneficio\ndel reddito di cittadinanza sono sempre di importo contenuto e che, a\ndifferenza di altre tipologie di beneficio economico, si tratta -\nstrutturalmente - di una misura di natura temporanea; in ogni caso,\nquindi, le somme indebitamente percepite per effetto della singola\ncondotta delittuosa, anche complessivamente considerate, non saranno\nmai superiori ad alcune migliaia di euro, laddove altri benefici\neconomici possono raggiungere importi ben piu\u0027 elevati. Scorrendo ad\nesempio le sentenze di legittimita\u0027 relative ai reati concernenti\nl\u0027indebita percezione del cd. «Superbonus 110%» previsto dalla\nlegislazione emergenziale pandemica, si rinvengono importi ben piu\u0027\nidonei a compromettere le risorse pubbliche e il perseguimento delle\nfinalita\u0027 cui le stesse devono essere destinate (euro 2.104.091 in\nCassazione Sez. 2, sentenza n. 13852 del 2025; euro 3.456.069 in\nCassazione Sez. 6, sentenza n. 13339 del 2025; euro 1.837.709 in\nCassazione, Sez. 2, sentenza n. 11705 del 2025; euro 25.267.389 ed\neuro 42.160.281 in Cassazione Sez. 3, sentenza n. 832 del 2025). \n 2.6 Si aggiunga che, come evidenziato dalla giurisprudenza sia\ncostituzionale sia di legittimita\u0027, la disciplina del reddito di\ncittadinanza prevede «un sistema di rigorosi obblighi e\ncondizionalita\u0027», «il cui mancato rispetto determina, in varie forme,\nl\u0027espulsione dal percorso medesimo». L\u0027accesso indebito (perche\u0027 in\nassenza dei presupposti) a tale percorso di reinserimento nel mondo\nlavorativo, che va al di la\u0027 della pura assistenza economica e che e\u0027\ncomunque connotato da obblighi e oneri in capo all\u0027ammesso, pare\npercio\u0027 semmai meno grave rispetto all\u0027accesso indebito ad altre\nforme di sussidi e sovvenzioni, contraddistinte dalla mera percezione\ndi somme di denaro. \n Il reato in questione inoltre puo\u0027 perfezionarsi anche rispetto a\nsoggetti che avrebbero comunque diritto ad accedere al citato sistema\ne al beneficio economico, ma in misura minore nel quantum (Sez. U -\nsentenza n. 49686 del 13 luglio 2023), e che dunque effettivamente\nversano in condizioni di poverta\u0027 o comunque di rischio di\nemarginazione nella societa\u0027 e nel mondo del lavoro. \n Inoltre, puo\u0027 perfezionarsi rispetto a soggetti che, sotto il\nprofilo reddituale e patrimoniale, avrebbero tutti i requisiti per\naccedere al citato percorso, ma che non possono legittimamente\naccedervi per difetto di altra tipologia di requisiti fissati dal\nlegislatore (ad esempio, la residenza sul territorio nazionale per un\ncerto numero di anni) o per la presenza di elementi ostativi (ad\nesempio. la condanna per taluni reati): anche in questo caso si\ntratta di soggetti che effettivamente versano in condizioni di\npoverta\u0027 o sono comunque a rischio di esclusione sociale. \n Anche nel caso oggetto del presente procedimento l\u0027imputata era\nsi\u0027 priva dei requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, ma era\ncomunque soggetto che versava in condizioni di disagio psichico e\nsociale (disturbo depressivo di tipo bipolare, dipendenza da alcool),\nma anche economico (del tutto priva di reddito e risorse proprie, e\nquindi interamente dipendente, nonostante l\u0027eta\u0027 adulta avanzata, dal\ngenitore). \n 2.7 A fronte dei citati fattori, la previsione per il reato in\nquestione di una pena edittale della «reclusione da due a sei anni»\npare sproporzionata per eccesso e quindi irragionevole. \n La Corte costituzionale ha reiteratamente sottolineato che\n«l\u0027ampia discrezionalita\u0027 del legislatore nella definizione della\npropria politica criminale, e in particolare nella determinazione\ndelle pene le applicabili a chi abbia commesso reati, cosi\u0027 come\nnella stessa selezione delle condotte costitutive di reato [...],\ntuttavia, non equivale ad arbitrio» (cosi\u0027 la sentenza n. 46 del\n2024). \n 2.8 Sotto il profilo del raffronto con altre figure criminose\nanaloghe, posto che - come rilevato dalle Sezioni unite della Corte\ndi cassazione - il delitto ex art. 7, comma 1, decreto-legge n.\n4/2019 e\u0027 un reato posto a tutela del patrimonio dell\u0027ente erogante\ne, in particolare, delle risorse destinare all\u0027erogazione del\nbeneficio e quindi al perseguimento del fine pubblico ad esso\nsotteso, pare doversi avere riguardo alle figure criminose\ndell\u0027indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter del\ncodice penale e della truffa aggravata ai sensi dell\u0027art. 640, comma\n2, n.1 del codice penale o dell\u0027art. 640-bis del codice penale. \n 2.9 La giurisprudenza di legittimita\u0027 non e\u0027 unanime quanto ai\nrapporti tra il delitto in esame e tali diverse (ma analoghe) figure\ncriminose. \n Si puo\u0027 ravvisare un orientamento maggioritario secondo cui il\nreato ex art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4/2019 sarebbe un\u0027ipotesi\nspeciale di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art.\n316-ter del codice penale. \n In particolare, secondo la sentenza Cassazione Sez. 3, n. 7528\ndel 9 novembre 2023 Rv. 285954 - 03, «il legislatore, con\nl\u0027introduzione delle fattispecie di cui all\u0027art. 7 del decreto-legge\nn. 4 del 2019, ha inteso punire piu\u0027 severamente di quanto previsto\nin casi analoghi, condotte che altrimenti potrebbero sfuggire alla\nsanzione penale, non potendo ricadere in astratto nell\u0027ambito di\napplicazione dell\u0027art. 316-ter codice penale o dell\u0027art. 640-bis\ncodice penale Quanto, in particolare, all\u0027ipotesi di \"indebita\npercezione di erogazioni pubbliche\" (art. 316-ter del codice penale),\nla sanzione prevista e\u0027 meno grave di quelle di cui all\u0027art. 7 e\nprevede una soglia minima di contributo percepito pari a euro\n3.999,96, al di sotto della quale e\u0027 esclusa la punibilita\u0027 penale.\nOrbene, poiche\u0027 il reddito di cittadinanza si caratterizza per essere\nun contributo mensile che non supera mai la soglia anzidetta, il\nreato non potrebbe mai configurarsi e cio\u0027 ha reso necessaria\nl\u0027espressa previsione di una speciale fattispecie di reato, non\nessendo sufficiente la sanzione amministrativa pecuniaria, inefficace\nquanto a soggetti per definizione poco capienti sul piano\npatrimoniale. [...] A tale prima ratio legis se ne affianca un\u0027altra,\nspecificamente rilevante in punto di trattamento sanzionatorio: il\nlegislatore ha scelto di creare, nell\u0027ambito della legge speciale sul\nreddito di cittadinanza, una fattispecie penale speciale dotata di un\napparato sanzionatorio piu\u0027 grave di quello del richiamato art.\n316-ter, nella consapevolezza del fatto che il reddito di\ncittadinanza e\u0027 un beneficio di portata significativa e relativamente\nfacile da conseguire da parte di un gran numero di persone,\nprestandosi, per le modalita\u0027 di accesso particolarmente agevoli, ad\nessere occasione per la produzione di dichiarazioni o documenti falsi\no attestanti cose non vere o per l\u0027omissione di informazioni dovute». \n Tale orientamento e\u0027 stato poi ripreso dalla sentenza Cassazione\nSez. 3, n. 38877 del 2024, che - nel ritenere corretta la sentenza\ndella Corte d\u0027appello (che aveva a sua volta confermato la sentenza\ndi primo grado, che aveva riqualificato ai sensi dell\u0027art. 7, comma\n1, decreto-legge n. 4/2019 il fatto originariamente contestato come\ntruffa aggravata) - ha richiamato quanto affermato dalla sentenza n.\n7528 del 9 novembre 2023 e ribadito la specialita\u0027 del reato in esame\nrispetto a quello di cui all\u0027art. 316-ter ter del codice penale. \n Da ultimo, la sentenza Cassazione Sez. 3, n. 2597 del 2025 ha\nrilevato che secondo un consolidato orientamento di legittimita\u0027 «il\nreato di cui all\u0027art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, strutturato\nsulla falsariga dell\u0027art. 316-ter del codice penale (con il quale e\u0027\nin rapporto di specialita\u0027 reciproca), si differenzia dalla truffa\naggravata, per la presenza del dolo specifico e per la mancata\ninclusione, tra gli elementi costitutivi, dell\u0027induzione in errore\ndell\u0027ente erogatore, il quale svolge un\u0027attivita\u0027 istruttoria minima\nfinalizzata alla verifica del possesso dei requisiti autocertificati\ndal richiedente per l\u0027accesso al beneficio». \n Si deve peraltro rilevare che anche in dottrina,\nnell\u0027immediatezza dell\u0027abrogazione dell\u0027art. 7, decreto-legge n.\n4/2019 ad opera della legge n. 197/2022 (prima che il legislatore\nponesse rimedio alla propria «svista»), si e\u0027 sottolineato che la\ncondotta gia\u0027 oggetto della disposizione abrogata avrebbe potuto in\nseguito assumere rilevanza ai sensi dell\u0027art. 316-ter codice penale\n(fatto salvo il problema del superamento o meno della soglia di\nrilevanza penale fissata da quest\u0027ultimo articolo). \n Non sono pero\u0027, mancate singole pronunce di segno diverso. \n In particolare, la sentenza Cassazione Sez. 2., n. 13345 del\n2025, dopo avere sottolineato che il reddito di cittadinanza deve\nintendersi quale strumento di sostegno economico per le famiglie in\ndifficolta\u0027 associato ad un percorso di reinserimento nel mondo del\nlavoro, ha affermato che tale istituto non puo\u0027 rientrare - per\nnatura della prestazione e per tipologia dei destinatari - tra le\nerogazioni pubbliche contemplate dall\u0027art. 640-bis del codice penale;\nha quindi ritenuto che la condotta incriminata dall\u0027art. 7, comma 1,\ndecreto-legge n. 4/2019 «puo\u0027 ben essere astrattamente ricondotta\nalla meno grave fattispecie di cui all\u0027art. 640, comma 2, n. 1 del\ncodice penale». \n Infine, la sentenza Cassazione sez. 2. n. 30007 del 2022 ha\nritenuto corretta la qualificazione dei fatti ai sensi dell\u0027art.\n640-bis del codice penale e non dell\u0027art. 7, comma 1, decreto-legge\nn. 4/2019 in ragione della clausola di riserva prevista dal tale\nultima norma e degli specifici artifizi posti in essere dagli\nimputati nel caso allora esaminato. \n 2.10 Ad avviso dello scrivente, il reato di indebita percezione\ndi erogazioni pubbliche ex art. 316-ter del codice penale\ncostituisce, nonostante talune differenze sul piano strutturale, un\nvalido termine di raffronto ai fini sanzionatori. \n Oltre alle affinita\u0027 dal punto di vista del bene giuridico\ntutelato e delle modalita\u0027 attuative, come sottolineato dalla Corte\ndi cassazione pare di particolare rilevanza il fatto che l\u0027accesso al\nreddito di cittadinanza sia connotato da un\u0027attivita\u0027 istruttoria\nminima da parte dell\u0027ente erogante quanto alla verifica del possesso\ndei requisiti autocertificati dal richiedente, limitandosi in\nsostanza detto ente ad una presa d\u0027atto di quando dichiarato dal\nrichiedente (ai sensi dell\u0027art. 5, decreto-legge n. 4/2019 l\u0027INPS\npuo\u0027 basarsi solo sulle risultanze delle proprie banche dati e\ncomunque, in ogni caso, il riconoscimento da parte dell\u0027INPS deve\navvenire entro la fine del mese successivo alla trasmissione della\ndomanda all\u0027Istituto). Difetta cioe\u0027 l\u0027elemento dell\u0027induzione in\nerrore che differenzia il reato ex art. 640-bis del codice penale da\nquello ex art. 316-ter del codice penale. \n Ebbene, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche\nex art. 316-ter del codice penale e\u0027 punito con la reclusione da sei\nmesi a tre anni, laddove per il reato ex art. 7, comma 1,\ndecreto-legge n. 4/2019 e\u0027 prevista la pena della reclusione da due a\nsei anni. \n Si e\u0027 inoltre gia\u0027 sottolineato come il reato ex art. 7, comma 1,\ndecreto-legge n. 4/2019 abbia sempre ad oggetto somme di denaro di\nimporto contenuto (a differenza di quanto puo\u0027 avvenire per il reato\nex art. 316-ter del codice penale) e che spesso gli autori di detto\nreato sono soggetti in condizioni di disagio economico e sociale\n(addirittura «soggetti per definizione poco capienti sul piano\npatrimoniale» secondo Cassazione Sez. 3, n. 7528 del 9 novembre\n2023). \n In proposito, non paiono condivisibili le argomentazioni con cui\nla suprema Corte nella sentenza Cassazione Sez. 3, n. 7528/2023 ha\nritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalita\u0027\nrelativa al trattamento sanzionatorio del reato in esame in rapporto\na quello ex art. 316-ter del codice penale di cui pur ha ritenuto che\nil primo costituisca un\u0027ipotesi speciale. In particolare, la\ncircostanza che l\u0027importo della singola erogazione mensile del\nreddito di cittadinanza sia inferiore alla soglia di rilevanza penale\nfissata dall\u0027art. 316-ter del codice penale (per cui, in assenza di\nun\u0027apposita incriminazione, la condotta descritta dall\u0027art. 316-ter\ndel codice penale tenuta in relazione al reddito di cittadinanza\navrebbe integrato soltanto un illecito amministrativo), unitamente al\ndato per cui il reddito di cittadinanza e\u0027 un beneficio di portata\nsignificativa e relativamente facile da conseguire da parte di un\ngran numero di persone, puo\u0027 forse giustificare la scelta del\nlegislatore di creare un\u0027apposita figura criminosa per il reddito di\ncittadinanza. Non puo\u0027 viceversa giustificare la previsione per tale\nnuovo reato di una cornice edittale decisamente piu\u0027 severa rispetto\na quello della figura generale di cui all\u0027art. 316-ter del codice\npenale (il minimo edittale previsto per il reato ex art. 7, comma 1,\ndecreto-legge n. 4/2019 e\u0027 pari al quadruplo del minimo edittale\nprevisto per il reato ex art. 316-ter del codice penale; il massimo\nedittale e\u0027 pari al doppio). \n Il principio di proporzionalita\u0027 evincibile dagli articoli 3 e\n27, comma 3 della Costituzione esige che il trattamento sanzionatorio\nsia proporzionale rispetto alla gravita\u0027 del reato commesso e, entro\ncerti limiti, alla pericolosita\u0027 del suo autore. Il dato della\nfacilita\u0027 di accesso al reddito di cittadinanza da parte di un\nelevato numero di persone. con il connesso rischio per le risorse\ndell\u0027ente erogante, non e\u0027 viceversa un aspetto inerente alla\ngravita\u0027 del reato commesso dal singolo soggetto o alla pericolosita\u0027\ndi quest\u0027ultimo (semmai depone in senso contrario: se un reato e\u0027 di\nagevole commissione, cio\u0027 significa che non richiede un particolare\nimpegno o un dolo particolarmente intenso in capo al relativo autore\ne che quest\u0027ultimo non e\u0027 necessario che si connoti per una specifica\nattitudine a commettere reati). Il legislatore, dunque, nel fissare\nla cornice edittale di un reato, puo\u0027 solo entro limiti\nristrettissimi tenere conto dell\u0027esigenza di dissuadere i potenziali\nautori delle condotte incriminate: diversamente, incrementando a\ndismisura le pene pur a fronte di un disvalore del fatto analogo a\nquello di altro reato, finisce per violare il principio di\nproporzionalita\u0027 e, in definitiva, per strumentalizzare la singola\npersona. \n Si potrebbe altresi\u0027 sostenere che il trattamento sanzionatorio\npiu\u0027 severo previsto per il reato in questione potrebbe giustificarsi\nin ragione del fatto che il relativo autore sarebbe ancor piu\u0027\nrimproverabile per il fatto di essersi finto indigente e bisognoso e\ndi avere cosi\u0027 sottratto risorse destinate a supportare il contrasto\nalla poverta\u0027 e misure di inclusione sociale. Anche tale\nargomentazione non pare condivisibile: si e\u0027 infatti visto che anche\ngli autori del reato in questione potrebbero versare e spesso versano\nin situazioni di indigenza e di emarginazione sociale (perche\u0027\npotrebbero avere diritto al beneficio ma in misura minore, oppure\nperche\u0027 potrebbero presentare i requisiti reddituali e patrimoniali\nma essere privi di altro tipo di requisito). Inoltre il reato di cui\nall\u0027art. 316-ter del codice penale e\u0027 configurabile rispetto ad altri\nsussidi (o erogazioni di altro tipo) previsti per finalita\u0027\nassistenziali nei confronti di soggetti indigenti. \n In definitiva, pare non giustificata la previsione per il reato\nex art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4/2019 di un trattamento\nsanzionatorio tanto piu\u0027 rigoroso rispetto a quello previsto\ndall\u0027art. 316-ter del codice penale (anche considerando il fatto che\nil delitto ex art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4/2019 e\u0027 pure a\nconsumazione anticipata). \n Si auspica quindi un intervento manipolativo della Corte\ncostituzionale che anche per il reato ora in esame introduca una\ncornice edittale compresa tra due e sei anni di reclusione. \n 2.11 Ad analoga conclusione si ritiene che si possa pervenire\nanche qualora si ritenga che il reato ex art. 7, comma 1,\ndecreto-legge n. 4/2019 sia piuttosto assimilabile ad una truffa\naggravata ai sensi dell\u0027art. 640, comma 2, n. 1 del codice penale o\ndell\u0027art. 640-bis del c.p. \n Tali disposizioni contemplano un trattamento sanzionatorio piu\u0027\nsevero rispetto all\u0027art. 316-ter del codice penale: rispettivamente\nla reclusione da uno a cinque anni (oltre multa) e la reclusione da\ndue a sette anni (in quest\u0027ultimo caso il massimo edittale e\u0027 anche\nsuperiore a quello indicato dall\u0027art. 7, comma 1, decreto-legge n.\n4/2019). \n Occorre pero\u0027 considerare che si tratta, in entrambi i casi, di\nfattispecie circostanziate; la giurisprudenza di legittimita\u0027 e\u0027\ninfatti unanime nel senso che le due disposizioni di cui all\u0027art.\n640, comma 2, n. 1 del codice penale e all\u0027art. 640-bis del codice\npenale individuino delle circostanze aggravanti e non dei reati\nautonomi (si vedano, ad esempio, Cassazione Sez. 2, sentenza n. 48394\ndel 19 novembre 2019 Rv. 277895 - 01). \n Si tratta inoltre di circostanze aggravanti che non sono\nsottratte alle regole generali sul bilanciamento ex art. 69 del\ncodice penale in caso di concorso di circostanze aggravanti e\nattenuanti. \n La maggiore severita\u0027 del trattamento sanzionatorio previsto\ndagli articoli 640, comma 2, n. 1 e 640-bis del codice penale puo\u0027\ndunque in concreto risultare solo teorica. In caso di riconoscimento\ndi una qualsiasi circostanza attenuante (come ad esempio le\ncircostanze attenuanti generiche nell\u0027attuale procedimento), in\nmisura prevalente o anche solo equivalente, ai fini della\ncommisurazione della pena occorrera\u0027 avere riguardo alla cornice\nedittale base prevista dall\u0027art. 640, comma 1, del codice penale per\nil reato di truffa, vale a dire per l\u0027appunto la reclusione da sei\nmesi a tre anni, oltre multa. \n Viceversa, il delitto ex art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4/2019\nsi presenta come un reato autonomo, il cui minimo edittale - pari a\ndue anni di reclusione - puo\u0027 solo essere minimamente ridotto in\nvirtu\u0027 delle circostanze. \n Nella fattispecie ora in esame, ad esempio, se il fatto fosse\nqualificato ai sensi dell\u0027art. 640, comma 2, n. 1 del codice penale o\ndell\u0027art. 640-bis c.p., la pena minima applicabile per effetto del\nbilanciamento della circostanza aggravante con le circostanze\nattenuanti generiche sarebbe di mesi quattro di reclusione, oltre\nmulta, in caso di giudizio di prevalenza delle attenuanti (o di mesi\nsei di reclusione, oltre multa, in caso di giudizio di equivalenza).\nAi sensi dell\u0027art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4/2019, viceversa, la\npena minima e\u0027 di anni uno e mesi quattro di reclusione, cioe\u0027\nquattro volte tanto. \n Anche sotto tale profilo pare dunque auspicabile un intervento\nche introduca anche per il reato ex art. 7, comma 1, decreto-legge n.\n4/2019 una cornice edittale compresa tra sei mesi e tre anni di\nreclusione. \n 2.12 In subordine, posto che le maggiori criticita\u0027 si pongono\ncon riguardo al minimo edittale si richiede alla Corte costituzionale\ndi sostituire la cornice edittale attualmente vigente con quella\ncompresa tra mesi sei e anni sei di reclusione. In tal modo, infatti,\nsi consentirebbe di applicare una pena contenuta per le ipotesi meno\ngravi o comunque nei casi in cui la severita\u0027 delle norme di cui\nall\u0027art. 640, comma 2, n. 1 del codice penale o dell\u0027art. 640-bis del\ncodice penale sarebbe neutralizzata dal riconoscimento di qualche\nattenuante in misura prevalente o anche solo equivalente. \n3. Ulteriori rilievi \n 3.1 Considerato il dato testuale della norma censurata. non\npaiono percorribili interpretazioni conformi della norma in questione\nagli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione, chiaro e univoco\nessendo il dato normativo. \n 3.2 Qualora fosse accolta la questione qui sollevata in via\nprincipale o anche solo in via subordinata, ad avviso di questo\ngiudice potrebbe determinarsi un\u0027incongruenza nel rapporto tra le due\nfattispecie di cui ai primi due commi dell\u0027art. 7, decreto-legge n.\n4/2919: il reato ex art. 7, comma 1 - ora punito con maggior rigore\nrispetto al reato di cui al comma successivo (consistente nella mera\nomessa comunicazione, dopo il riconoscimento del beneficio, di\ninformazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della\nriduzione del beneficio stesso) - finirebbe infatti per essere\nconnotato da una cornice edittale in tutto o in parte meno severa. \n Tale criticita\u0027 non pare poter precludere l\u0027intervento\nmanipolativo qui auspicato. Al contrario, la stessa pare integrare il\npresupposto del «rapporto di chiara consequenzialita\u0027 con la\ndecisione assunta» ai fini della dichiarazione di illegittimita\u0027\nderivata ai sensi dell\u0027art. 27, legge n. 87/1953. In proposito per\ntale fattispecie «minore» di cui all\u0027art. 7, comma 2, decreto-legge\nn. 4/2019 potrebbe risultare costituzionalmente legittima la pena\ndella reclusione fino a tre anni, risultante dalla ablazione del\nminimo edittale, tecnicamente attuabile con la sostituzione\ndell\u0027espressione «da uno a tre anni» con l\u0027espressione «fino a tre\nanni», con conseguente riespansione della regola generale di cui\nall\u0027art. 23 del codice penale, che stabilisce in quindici giorni la\ndurata minima della reclusione ogniqualvolta la legge non disponga\ndiversamente (secondo la tecnica impiegata dalla Corte nella sentenza\nn. 46 del 2024). \n 3.3 Un ulteriore profilo di illegittimita\u0027 derivata potrebbe\ninteressare l\u0027art. 8, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 48/2023. che\nha riproposto con riguardo al neo introdotto assegno di inclusione lo\nstesso contenuto delle disposizioni dettate dall\u0027art. 7, commi 1 e 2,\ndecreto-legge n. 4/2019 per il reddito di cittadinanza e rispetto al\nquale la giurisprudenza di legittimita\u0027 ha riconosciuto la\ncontinuita\u0027 rispetto ai reati concernenti il reddito di cittadinanza\n(si veda, ad esempio, Cassazione Sez. 3, sentenza n. 39155 del 24\nsettembre 2024 Rv. 286951 - 01). \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 ss. legge n.\n87/1953, \n ritenuta d\u0027ufficio la questione rilevante e non manifestamente\ninfondata, \n Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale - per violazione\ndegli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione - della norma di\ncui all\u0027art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4/2019 nella parte in cui\nprevede la punizione «con la reclusione da due a sei anni» anziche\u0027\n«con la reclusione da sei mesi a tre anni» o, in subordine, «con la\nreclusione da sei mesi a sei anni»; \n Sospende il giudizio in corso ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23, comma 4, legge n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura\npenale. \n Firenze, 12 maggio 2025 \n \n Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62501","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/01/2019","data_nir":"2019-01-28","numero_legge":"4","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"7","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-01-28;4~art7"},{"id":"62640","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"28/03/2019","data_nir":"2019-03-28","numero_legge":"26","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26"}],"elencoParametri":[{"id":"79316","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79317","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |