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K.. \n \nReati e pene - Furto con strappo - Trattamento sanzionatorio -\n Mancata previsione che la pena comminata e\u0027 diminuita in misura non\n eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le\n modalita\u0027 o le circostanze dell\u0027azione, ovvero per la particolare\n tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve\n entita\u0027. \n- Codice penale, art. 624-bis, commi secondo e terzo. \n\n\r\n(GU n. 15 del 09-04-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI MILANO \n Ufficio del Giudice per l\u0027Udienza preliminare \n \n Ordinanza di rimessione della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in\ncui non prevede che la pena prevista possa essere diminuita in misura\nnon eccedente un terzo qualora per la natura, la specie, i mezzi e le\nmodalita\u0027 o le circostanze dell\u0027azione, ovvero per la particolare\ntenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita\u0027,\nper violazione degli articoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione. \n Letti gli atti del procedimento a carico di O. T. A. A. K. n. ...\nil ... - (l\u0027imputato non parla e non comprende la lingua italiana) -\nattualmente sottoposto a misura non custodiale dell\u0027obbligo di\npresentazione alla Polizia giudiziaria - assistito e difeso\ndall\u0027avvocato Achironpaola Cortazzo - imputato in ordine al reato di\ncui agli articoli 624-bis, comma 2 e 625, comma 1 n. 8 bis) del\ncodice penale perche\u0027 si impossessava della cosa mobile altrui,\nsottraendola a chi la deteneva, strappandola di dosso alla persona.\nSegnatamente, a bordo del treno, durante la fase di arresto del\nconvoglio - giunto alla stazione di proveniente dalla stazione di\n.... -, si impossessava di una catenina d\u0027oro con ciondolo in\nacquamarina, di proprieta\u0027 di S. A., strappandogliela dal collo e\ndandosi alla fuga - prima all\u0027interno del vagone adiacente a quello\noccupato dalla persona offesa, in attesa che il treno si fermasse\ncompletamente, e poi, scendendo dal treno ormai fermo, all\u0027interno\ndella stazione di... - fatto commesso in ... il ...; \n Il Giudice dell\u0027udienza preliminare di Milano dott.ssa Fiammetta\nModica, innanzi al quale l\u0027imputato ha avanzato istanza di ammissione\nal rito abbreviato con udienza gia\u0027 calendarizzata al 10 gennaio\n2025, ritiene di sollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede\nche la pena prevista possa essere diminuita in misura non eccedente\nun terzo qualora per la natura, la specie, i mezzi e le modalita\u0027 o\nle circostanze dell\u0027azione, ovvero per la particolare tenuita\u0027 del\ndanno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita\u0027, per\nviolazione degli articoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione. La\nquestione prospettata, sottoposta alla delibazione del Giudice da\nparte del difensore, appare rilevante in relazione al giudizio in\ncorso e non manifestamente infondata. \nSullo svolgimento del processo \n L\u0027odierno imputato e\u0027 stato sottoposto a fermo di indiziato di\ndelitto per il reato di furto con strappo aggravato, commesso su un\nmezzo di trasporto pubblico. \n In particolare, in data ... l\u0027imputato si avvicinava alla persona\noffesa nelle vicinanze della Stazione di ... mentre era seduta\ninsieme alla figlia nella seconda carrozza di testa al piano\nsuperiore sul treno diretto a ... e le strappava con violenza dal\ncollo una collana d\u0027oro con ciondolo in pietra acqua marina. Il\npubblico ministero formulava la richiesta di convalida del fermo,\nnonche\u0027 l\u0027applicazione della misura della custodia cautelare in\ncarcere, pervenuta in data 11 settembre 2024. Il Giudice per le\nindagini preliminari convalidava il fermo ai sensi dell\u0027art. 390 del\ncodice di procedura penale e applicava nei confronti del K. la misura\ncautelare dell\u0027obbligo di dimora in ... unitamente all\u0027obbligo di\npresentazione alla polizia giudiziaria, confermando la qualificazione\ngiuridica in termini di furto con strappo aggravato, come operata dal\npubblico ministero. \n Dal provvedimento cautelare si legge: «in considerazione della\ngiovane eta\u0027 e della contenuta gravita\u0027 del fatto (non essendo stata\nesercitata violenza sulla persona), si ritiene adeguata la misura\ndell\u0027obbligo di dimora e unitamente all\u0027obbligo di presentazione alla\npolizia giudiziaria. \n Il pubblico ministero esercitava l\u0027azione penale con richiesta di\ngiudizio immediato. Il Giudice per le indagini preliminari del\nTribunale di Milano, sussistendo i presupposti di legge, emetteva\ndecreto di giudizio immediato in data 23 settembre 2024. \n L\u0027imputato, a mezzo di procuratore speciale, chiedeva di\nprocedersi nelle forme del rito abbreviato. La scrivente, in qualita\u0027\ndi GUP, fissava l\u0027udienza del 10 gennaio 2025 per l\u0027ammissione del\nrito ed eventuale discussione. \n In occasione della predetta udienza, conclusi gli accertamenti\nrelativi alla regolare costituzione delle parti, l\u0027imputato,\nassistito dall\u0027interprete di lingua araba, avanzava istanza di\nammissione al rito abbreviato; il Giudice ammetteva il rito. \n In quella stessa sede, il pubblico ministero rassegnava le sue\nconclusioni chiedendo la condanna dell\u0027imputato alla pena di anni 2\nmesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa, riconosciute le\ncircostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla\ncontestata aggravante, operata la riduzione per l\u0027incidenza del rito.\nIl difensore dell\u0027imputato, prima della sua arringa e delle\nconclusioni, avanzava questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 624-bis del codice penale in relazione al quantum di pena\nstabilito dal legislatore relativamente al minimo edittale, per\nviolazione degli articoli 3, 27, commi 1 e 3 della Costituzione e\ndepositava memoria scritta. \n Il Giudice attesa la complessita\u0027 della questione sottoposta al\nsuo sindacato rinviava l\u0027udienza in data 14 marzo 2025. \n Nelle more il Giudice, su istanza del difensore dell\u0027imputato\nformulata in udienza, sostituiva la misura cautelare della custodia\nin carcere (applicata a seguito di aggravamento della misura\noriginaria) con la misura cautelare dell\u0027obbligo di presentazione\nalla polizia giudiziaria nonche\u0027 con la previsione dell\u0027obbligo di\ndimora nel Comune di ... . \n All\u0027udienza odierna e\u0027 stata data lettura della presente\nordinanza, con la quale la scrivente rimette la questione incidentale\ndi legittimita\u0027 costituzionale suddetta dinanzi al Giudice delle\nLeggi, ritenendola rilevante ai fini della definizione del\nprocedimento a quo e non manifestamente infondata, per le ragioni che\nsi illustreranno nel prosieguo. \nSulla rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale \n Nel caso di specie, la questione di legittimita\u0027 costituzionale\nprospettata risulta indubbiamente rilevante, vertendo sulla\nsproporzionalita\u0027 e irragionevolezza della vigente disciplina\nnormativa in materia di furto con strappo ai sensi dell\u0027art. 624-bis,\ncomma 2 e 3 c.p., per ritenuta violazione dei principi di uguaglianza\nsostanziale e razionalita\u0027 di cui all\u0027art. 3, comma 2 della\nCostituzione, nonche\u0027 della personalita\u0027 della responsabilita\u0027 penale\ne della finalita\u0027 rieducativa cui la pena deve sempre tendere,\nsancita dall\u0027art. 27, commi 1 e 3, della legge fondamentale, come\nmeglio si illustrera\u0027 nel prosieguo. La soluzione della questione di\ncostituzionalita\u0027 e\u0027 pregiudiziale e influisce direttamente sulla\ncelebrazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, laddove la\nscrivente addivenga alla determinazione di condannare l\u0027imputato per\nle condotte in contestazione. La condotta dell\u0027imputato e\u0027 stata\ncorrettamente qualificata dal pubblico ministero, atteso come\nl\u0027imputato avrebbe strappato la collanina dal collo della persona\noffesa, che viaggiava a bordo di un treno. La condotta, laddove\nritenuta sussistente, integrerebbe chiaramente la fattispecie di\nfurto con strappo di cui all\u0027art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p.,\naggravato dall\u0027aver commesso il fatto su un mezzo di trasporto\npubblico ai sensi dell\u0027art. 625, comma 1 n. 8-bis codice penale. Il\nGiudice delle leggi ha ben perimetrato il delitto di furto con\nstrappo, distinguendolo da quello di rapina, in ragione del bene\ngiuridico protetto dalle due fattispecie di reato: «La distinzione\ntra la fattispecie incriminatrice del furto con strappo (art.\n624-bis, secondo comma, codice penale) e quella della rapina (art.\n628 del codice penale) risiede nella diversa direzione della violenza\nesplicata dall\u0027agente. Sussiste un furto con strappo quando la\nviolenza e\u0027 immediatamente rivolta verso la cosa, e solo\nindirettamente verso la persona che la detiene; costituisce invece\nuna rapina l\u0027impossessamento della cosa mobile altrui mediante una\nviolenza diretta sulla persona. \n Nel furto con strappo la vittima puo\u0027 risentire della violenza\nsolamente in modo riflesso, come effetto della violenza impiegata\nsulla cosa per strapparla di mano o di dosso alla persona, mentre\nnella rapina la violenza alla persona costituisce il mezzo attraverso\nil quale avviene la sottrazione. Cosi\u0027, se lo strappo non basta per\nottenere l\u0027impossessamento e viene di conseguenza esercitata una\nviolenza sulla persona, e\u0027 ravvisabile una rapina. \n Non sono rari i casi in cui, nel progredire dell\u0027azione\ndelittuosa, il furto con strappo si trasforma in una rapina, per la\nnecessita\u0027 di vincere la resistenza della vittima, o anche in una\nrapina impropria, per la necessita\u0027 di contrastare la reazione della\nvittima dopo la sottrazione della cosa. In questi casi, tra il furto\ncon strappo e la rapina si verifica una progressione nell\u0027offesa, in\nquanto la lesione si estende dal patrimonio alla persona, giungendo a\nmetterne in pericolo anche l\u0027integrita\u0027 fisica, ed e\u0027 incongrua la\nnormativa che, pur prevedendo per la rapina una pena assai piu\u0027\ngrave, riconosce a chi ne e\u0027 autore un trattamento piu\u0027 vantaggioso\nin sede di esecuzione della pena.» (Corte cost., sentenza 6 aprile\n2016 n. 125, Considerato in diritto, § 2). \n Nel caso concreto, il pubblico ministero contestava al K. di\navere sottratto la cosa con una manovra rivolta unicamente verso il\nbene, senza avere posto in essere alcun atto lesivo dell\u0027integrita\u0027\nfisica della persona offesa ne\u0027 nella fase dell\u0027impossessamento e\nneppure per garantirsi la fuga. \n La pena detentiva astrattamente prevista per la condotta\ncontestata all\u0027imputato, in considerazione del concorso con la\ncircostanza di cui all\u0027art. ex art. 625, comma 1 n. 8-bis c.p.,\nrisulta compresa ex art. 624-bis, comma 3 del codice penale nella\nforbice edittale tra cinque anni e dieci anni di reclusione. \n Prima di pronunciarsi in ordine alla sussistenza della\nresponsabilita\u0027 penale, la scrivente ritiene di sospendere il\nprocesso e sollevare la questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n Preliminarmente si osserva come non appaiano percorribili\ninterpretazioni costituzionalmente orientate della norma. \n La pena detentiva che, in ipotesi di condanna, dovrebbe essere\napplicata all\u0027imputato a seguito delle riforme legislative e\u0027\nindividuata, nel suo minimo edittale, in cinque anni di reclusione.\nTale minimo edittale e\u0027 parificato dal legislatore a quello previsto\nper i delitti di rapina ed estorsione, ipotesi di reato che si\nritengono sicuramente connotate da maggiore offensivita\u0027, attingendo\nil bene giuridico dell\u0027integrita\u0027 psicofisica e non la sola sfera\npatrimoniale come accade nel furto con strappo. Difatti, la legge n.\n103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, che ha innalzato il\nminimo edittale per le ipotesi di furto in abitazione e furto con\nstrappo dalla pena della reclusione da 3 a 10 anni e successivamente\nelevata ancora dalla legge n. 36 del 26 aprile 2019 alla pena della\nreclusione dai 5 ai 10 anni. Inoltre, sempre la legge n. 36 del 2019\nha modificato il primo comma dell\u0027art. 624-bis del codice penale\ninnalzando la pena del furto in abitazione alla pena della reclusione\nda tre a sei anni a quattro a sette anni. Tale disciplina si applica\nal caso di specie, essendosi il fatto verificatosi nel 2024. Per\nquesto, si ritiene rilevante la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale ai fini della decisione del giudizio pendente dinanzi\nalla scrivente. \n Ne\u0027 puo\u0027 ritenersi percorribile la via della mitigazione del\ntrattamento sanzionatorio attraverso il ricorso alla concessione di\nistituti premiali come le circostanze attenuanti generiche ai sensi\ndell\u0027art. 62-bis c.p., atteso come le attenuanti non possano\nassolvere alla funzione di correggere l\u0027eventuale sproporzione dei\nlimiti edittali stabiliti dal legislatore. A cio\u0027 aggiungasi come le\ncircostanze attenuanti generiche siano, peraltro, eventuali e\nrilevino solo ai fini dei parametri di commisurazione della pena ex\nart. 133 del codice penale. Inoltre, il rigoroso trattamento\nsanzionatorio discendente dal riconoscimento delle citate aggravanti\nnon puo\u0027 neppure trovare un temperamento nel giudizio di\nbilanciamento (erroneamente ritenuto dalla pubblica accusa),\ntrattandosi di aggravanti cd. privilegiate, rispetto alle quali e\u0027\nprecluso ravvisare una prevalenza o equivalenza delle attenuanti\ngeneriche. \n Parimenti gravosa appare la preclusione all\u0027accesso al beneficio\ndella sospensione condizionale che deriverebbe, partendo dalla pena\nbase anche orientata nel minimo pari ad anni cinque, se si pensi che\nper il delitto in esame in origine l\u0027art. 656, comma 9, lettera a)\nimpediva al pubblico ministero di sospendere l\u0027ordine di\ncarcerazione, senza alcun distinguo rispetto alle ipotesi connotate\nda minore offensivita\u0027, come quella in esame (vedasi Corte\ncostituzionale n. 125/2016). \n Inoltre, si deve tener conto che la condotta contestata a O. T.\nA. corrisponde ai parametri descritti dalla Consulta nella sentenza\nn. 120 del 2023 e ribaditi nella sentenza n. 86 del 2024:\nestemporaneita\u0027 della condotta, scarsita\u0027 dell\u0027offesa personale alla\nvittima, esiguita\u0027 del valore sottratto, assenza di profili\norganizzativi. Nel caso concreto, il K., appena diciannovenne al\nmomento del fatto, formalmente incensurato, avrebbe strappato la\ncollana dal collo della persona offesa con una mossa fulminea, senza\nalcuna organizzazione del delitto. L\u0027azione lesiva e\u0027 stata\npacificamente rivolta con violenza nei confronti di un oggetto e solo\nmediatamente diretta verso la vittima, la quale ha comunque\ndichiarato di essere stata risarcita. \nSulla non manifesta infondatezza \n Tenuto conto delle argomentazioni illustrate dalla difesa\ndell\u0027imputato all\u0027udienza del 10 gennaio 2025 e all\u0027interno di\napposita memoria depositata agli atti, questo Giudice reputa la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale della norma oggetto non\nmanifestamente infondata in relazione ai parametri rappresentati\ndagli articoli 3, 27, commi 1 e 3. \n La Corte costituzionale ha gia\u0027 dichiarato l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli 629 e 628, comma 1-2 del codice penale\nper violazione dei principi di cui agli articoli 3 e 27, comma 3\ndella Costituzione e ha introdotto, con due pronunce di natura\nadditiva, due ipotesi di minore gravita\u0027 cui consegue la\ncorrispondente riduzione di pena in misura non eccedente un terzo,\nossia per le ipotesi di estorsione (sentenza n. 120 del 2023) e della\nrapina (sentenza n. 86 del 2024) nelle quali, per la natura, la\nspecie, i mezzi, le modalita\u0027 o circostanze dell\u0027azione, ovvero per\nparticolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto risulti di\nlieve entita\u0027. \n Infatti, la Consulta con la pronuncia n. 86 del 2024 ha\nriconosciuto che la ratio decidendi della sentenza n. 120 del 2023 in\nmateria di estorsione e\u0027 sussumibile anche nell\u0027ipotesi della rapina\ndi cui all\u0027art. 628, comma 1-2 del codice penale (cfr. Corte\ncostituzionale, sentenza n. 86/2024, Considerato in diritto, § 5.4). \n Questo Giudice ritiene che la stessa ratio sussista anche per le\nipotesi di furto con strappo e le ipotesi di furto con strappo\naggravato. \n In tal modo, si ritiene, e\u0027 stata introdotta, nell\u0027ordinamento,\nuna irragionevole discriminazione, in palese contrasto con i principi\ndi uguaglianza sostanziale e ragionevolezza di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione, ma anche con l\u0027individualizzazione della finalita\u0027\nrieducativa che la pena, ai sensi dell\u0027art. 27, commi 1-3, della\nCostituzione, deve assumere, per i motivi che si vanno ad illustrare. \nViolazione dell\u0027art. 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione \n La scrivente dubita della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena\nda esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo\nquando per natura, specie, mezzi e modalita\u0027 o circostanze\ndell\u0027azione, ovvero per particolare tenuita\u0027 del danno o del\npericolo, il fatto risulti di lieve entita\u0027, per violazione degli\narticoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione. \n L\u0027attuale sistema normativo prevede una disciplina contrastante\ncon i principi suddetti a seguito delle riforme normative che si sono\nverificate negli ultimi anni al fine di inasprire le pene e\ndisincentivare la commissione di tali condotte. Alla scrivente appare\nirragionevole e sproporzionata l\u0027equiparazione del furto con strappo\ncon il furto in abitazione, essendo la seconda una fattispecie piu\u0027\nconnotata da maggiore offensiva, atteso come la norma tuteli anche la\nsfera del domicilio come luogo ove si esplica la sfera personale\ndelle personali. Parimenti irragionevole appare la parificazione nel\ntrattamento sanzionatorio e segnatamente nel minimo edittale delle\nipotesi di furto con strappo aggravato a quelli di rapina ed\nestorsione, caratterizzate da violenza alla persona, se solo si pensi\nche nel caso del furto con strappo la violenza mediata dall\u0027aderenza\ndella cosa al corpo della persona offesa appaia solo eventuale. \n Nel caso in esame, al pari di quanto originariamente avvenuto per\nle ipotesi della rapina e dell\u0027estorsione, e\u0027 stato innalzato il\nlimite minimo edittale senza introdurre una «valvola di sicurezza»,\nche «permetta al giudice di temperare la sanzione quando\nl\u0027offensivita\u0027 concreta del fatto di reato non ne giustifichi una\npunizione cosi\u0027 severa» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n.\n86/2024, Considerato in diritto, § 5.2). \n Da questo punto di vista, non puo\u0027 negarsi che la nuova norma di\ncui all\u0027art. 624-bis, comma 2-3, nel non prevedere un congruo limite\nedittale o quantomeno la riduzione di pena fino a un terzo e preclude\nil giudizio di bilanciamento, realizzi un\u0027irragionevole disparita\u0027 di\ntrattamento tra situazioni omogenee e, contemporaneamente, parifichi\ningiustificatamente situazioni assolutamente eterogenee, erodendo la\ndiscrezionalita\u0027 del giudice e la possibilita\u0027 di valorizzare le\npeculiarita\u0027 del caso concreto. \n Atteso anche quanto gia\u0027 esposto sull\u0027applicabilita\u0027 eventuale\ndelle circostanze attenuanti, che non possono comunque svolgere la\nfunzione di mitigare un limite edittale sproporzionato,\nsull\u0027impossibilita\u0027 di ritenere equivalenti o prevalenti le\nattenuanti sulle aggravanti ex art. 624-bis, ultimo comma del codice\npenale e sull\u0027impossibilita\u0027 di accedere alla sospensione\ncondizionale anche per i minori di anni ventuno ex art. 163, comma 3\nc.p., come l\u0027odierno imputato. La stessa Corte costituzionale (Corte\ncost., sentenza 6 aprile 2016 (dep. 1° giugno 2016), n. 125, Pres.\nGrossi, Rel. Lattanzi) dichiarava, prima delle riforme legislative\ndel 2017 e del 2019, l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale del comma 9,\nlettera a), dell\u0027art. 656 c.p.p., nella parte in cui stabiliva che\nnon potesse essere disposta la sospensione dell\u0027esecuzione nei\nconfronti delle persone condannate per il delitto di furto con\nstrappo, ritenendo, pertanto, ragionevole l\u0027applicazione di questo\nistituto alle ipotesi di furto con strappo. \n Peraltro l\u0027impossibilita\u0027 di graduare la pena al caso concreto\ncostituisce violazione non solo dell\u0027art. 3 della Costituzione ma\naltresi\u0027 dell\u0027art. 27 della Carta costituzionale. La prospettiva di\nesecuzione di una pena eccessivamente gravosa, come nel caso di\nspecie, e\u0027 inoltre suscettibile di ingenerare nel condannato la\nconvinzione di essere vittima di un ingiusto sopruso sperequativo,\nsentimento che vanifica qualunque efficace percorso rieducativo, cui\nle pene - e pertanto anche la pena pecuniaria - devono sempre\ntendere, secondo il disposto dell\u0027art. 27, comma 3, della Carta\ncostituzionale. Difatti, con gli interventi legislativi che hanno\nriformato la disciplina dell\u0027art. 624-bis c.p., sono stati innalzati\nanche i limiti della pena della multa, oltre che della reclusione. \n Si rileva come il giudizio pendente non possa essere definito\nindipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita\u0027\nproprio per la peculiarita\u0027 del caso concreto che imporrebbe di\naccedere all\u0027applicazione di una circostanza che consentirebbe di\nmitigare l\u0027eventuale risposta punitiva. Si ritiene, ancora, che il\ncriterio di ragionevolezza ed il principio di uguaglianza\nsostanziale, oltre all\u0027individualizzazione della pena e alla\nsalvaguardia della finalita\u0027 rieducativa cui le pene devono sempre\ntendere, impongano la previsione di una fattispecie di lieve entita\u0027\ne la conseguente riduzione fino a un terzo della pena quando per\nnatura, specie, mezzi e modalita\u0027 o circostanze dell\u0027azione, ovvero\nper particolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto risulti\ndi lieve entita\u0027. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; \n Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena\nda esso comminata e\u0027 diminuita in misura non eccedente un terzo\nquando per natura, specie, mezzi e modalita\u0027 o circostanze\ndell\u0027azione, ovvero per particolare tenuita\u0027 del danno o del\npericolo, il fatto risulti di lieve entita\u0027, con riferimento agli\narticoli 3, 27 commi 1 e 3 della Costituzione; \n Sospende il giudizio in corso sino all\u0027esito del giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale; \n Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano\nimmediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente\nordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri,\nnonche\u0027 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Da\u0027 atto che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e\nche, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o\ndevono considerarsi presenti, ai sensi dell\u0027art. 148, comma 5, codice\ndi procedura penale. \n Milano, 14 marzo 2025 \n \n Il Giudice: Modica","elencoNorme":[{"id":"62394","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"624","specificaz_art":"bis","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62395","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"624","specificaz_art":"bis","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79058","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79059","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79060","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |