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Normativa che esclude la possibilità di assicurare il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale esclusiva, impedendo il legittimo dispiegarsi dell’effetto utile della normativa UE, dato che la tutela giurisdizionale assicurabile dal giudice contabile non soddisfa il principio dell’autosufficienza del ricorso – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Finest spa","prima_controparte":"Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT","altre_parti":"Procura generale, Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i paesi dell’est Europeo – Finest S.p.A.","testo_atto":"N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 2025\n\r\nOrdinanza del 25 novembre 2025 della  Corte  dei  conti  sul  ricorso\nproposto da Finest S.p.a. contro Istituto nazionale di  statistica  -\nISTAT. \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Finanza pubblica -  Previsti  enti\n  indicati nell\u0027elenco 1 annesso al decreto-legge n.  137  del  2020,\n  come convertito, concorrenti, in quanto unita\u0027, alla determinazione\n  dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle\n  amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal  Sistema\n  europeo dei conti nazionali e regionali  nell\u0027Unione  europea  (SEC\n  2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e\n  del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali  enti  si\n  applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei\n  bilanci  e  sostenibilita\u0027   del   debito   delle   amministrazioni\n  pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge\n  n.  243  del  2012,  nonche\u0027  quelle  in  materia  di  obblighi  di\n  comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di\n  finanza pubblica - Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\n  del codice della giustizia contabile,  di  cui  all\u0027Allegato  1  al\n  decreto legislativo n. 174  del  2016,  dopo  le  parole:  \"operata\n  dall\u0027ISTAT\"  sono  aggiunte  le   seguenti:   \",   ai   soli   fini\n  dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento  della\n  spesa pubblica\". \n- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in\n  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle\n  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all\u0027emergenza\n  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella\n  legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. \n\n\r\n(GU n. 53 del 31-12-2025)\n\r\n \n                          LA CORTE DEI CONTI \n               Sezioni riunite in sede giurisdizionale \n \n    in speciale composizione, composta dai signori magistrati: \n        Piergiorgio Della Ventura, Presidente; \n        Eugenio Musumeci, consigliere; \n        Giancarlo Astegiano, consigliere; \n        Marco Smiroldo, consigliere; \n        Daniele Bertuzzi, consigliere; \n        Maria Cristina Razzano, consigliere; \n        Domenico Cerqua, primo referendario relatore, \n    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.\n745/SR/RIS del registro di segreteria proposto,  ai  sensi  dell\u0027art.\n11, comma 6, lettera b), e 123 e ss. del decreto legislativo  n.  174\ndel 2016, dalla societa\u0027 «Societa\u0027 finanziaria  di  promozione  della\ncooperazione economica con i paesi dell\u0027Est Europeo - Finest S.p.a.»,\nin persona del Procuratore speciale  pro  tempore,  dott.  Eros  Goi,\nrappresentata e difesa, anche  disgiuntamente,  come  da  procura  in\ncalce al ricorso, dagli avv.ti Damiano  Lipani  e  Francesca  Sbrana,\nelettivamente domiciliata presso il loro studio  in  Roma,  alla  Via\nVittoria Colonna, n. 40, indirizzi  PEC:  damianolipani@pec.lipani.it\n- francescasbrana@pec.lipani.it \n    contro: \n        l\u0027Istituto nazionale di statistica - ISTAT,  in  persona  del\nlegale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso\ndall\u0027Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede\nistituzionale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e\u0027 domiciliato; \n        il Ministero dell\u0027economia e delle finanze,  in  persona  del\nMinistro pro tempore,  con  domicilio  ex  lege  presso  l\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12; \n    e con notifica alla Procura generale presso la Corte  dei  conti,\nnella persona del Procuratore generale in carica, con  sede  in  Roma\nalla via A. Baiamonti n. 25; \n    per  l\u0027accertamento  dell\u0027insussistenza   dei   presupposti   per\nl\u0027inclusione  della  societa\u0027   nell\u0027elenco   delle   amministrazioni\npubbliche  inserite  nel  conto  economico  consolidato  dello  Stato\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3  della  legge  31  dicembre\n2009, n. 196 e successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta\nUfficiale  -  Serie  generale  n.  242  del  30  settembre  2020,   e\nsuccessivamente rettificato con comunicato pubblicato nella  Gazzetta\nUfficiale - Serie generale n. 275, del 4 novembre 2020, \n    e per il conseguente annullamento in  parte  qua  dell\u0027elenco  da\nultimo aggiornato, nonche\u0027 dell\u0027eventuale aggiornamento  annuale  del\nmedesimo Elenco eventualmente adottato e pubblicato  da  ISTAT  medio\ntempore. \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Viste le memorie depositate dalle parti; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Uditi  nell\u0027udienza  pubblica  del  giorno  16  luglio  2025   il\nrelatore, primo ref. Domenico  Cerqua,  l\u0027avv.  Jacopo  Polinari,  su\ndelega dell\u0027avv. Francesca Sbrana, l\u0027avv. dello Stato Pietro Garofoli\nper ISTAT e il pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore\ngenerale Luigi D\u0027Angelo, come specificato nel verbale; \n    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n                                Fatto \n \n    1. L\u0027art. 2,  comma  1,  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  19,\nautorizzo\u0027  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  «a   promuovere   la\ncostituzione di una societa\u0027  finanziaria  per  azioni,  con  sede  a\nPordenone»,  contestualmente  autorizzando  la   Regione   Veneto   a\npartecipare, direttamente o  indirettamente,  alla  societa\u0027  stessa,\nallo scopo di assicurare «il  finanziamento  e  la  partecipazione  a\nimprese  e  societa\u0027  estere  ed  altre   forme   di   collaborazione\ncommerciale  e  industriale»  in  Austria  e  nei  Paesi  dell\u0027Europa\ncentrale e balcanica (nonche\u0027, all\u0027epoca, «con  l\u0027Unione  Sovietica»)\n\"promosse o  partecipate  da  imprese  aventi  stabile  e  prevalente\norganizzazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia» o in alcune  aree\ngeografiche della Regione Veneto. \n    Successivamente, la disposizione e\u0027 stata modificata dall\u0027art. 21\ndel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che da un lato  ne  ha\nampliato  l\u0027ambito  applicativo  alle  imprese   aventi   stabile   e\nprevalente organizzazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia,  nella\nRegione Veneto e nella Regione Trentino-Alto Adige ovvero a imprese o\nsocieta\u0027 aventi  stabile  organizzazione  in  uno  Stato  dell\u0027Unione\neuropea controllate da imprese residenti  nelle  regioni  menzionate,\ndall\u0027altro  ha  stabilito  senz\u0027altro  che,  ai  predetti  fini,  «e\u0027\ncostituita la societa\u0027 finanziaria Finest». \n    La  «Societa\u0027  finanziaria  di  promozione   della   cooperazione\neconomica con i paesi dell\u0027Est Europeo - Finest  S.p.a.»,  costituita\nil 23 dicembre 1992, in base all\u0027attuale statuto si propone di creare\nle  condizioni  per  la  nascita  e  lo  sviluppo  di  iniziative  di\ncollaborazione commerciale e industriale, nel quadro di una  politica\ndi cooperazione economica  e  finanziaria  e  coerentemente  con  gli\nindirizzi generali  di  politica  commerciale  estera  stabiliti  dal\nCIPES,  in  Austria,  nei  paesi  dell\u0027Europa   centrale,   orientale\n(compresi i Paesi  gia\u0027  appartenenti  all\u0027Unione  Sovietica)  e  nei\nBalcani,  «nonche\u0027  nei  Paesi  del  Mediterraneo»,  in  qualita\u0027  di\n«interlocutore privilegiato» delle  imprese  richiamate  -  anche  in\ntermini di collegamento territoriale - dall\u0027art.  2  della  legge  n.\n19/1991. \n    Al momento dell\u0027instaurazione del giudizio, il  capitale  sociale\nera   posseduto   per   il   73,23%   dalla   Finanziaria   regionale\nFriuli-Venezia Giulia (Friulia)  S.p.a.  L\u0027assetto  proprietario  era\ncompletato dalle quote nella titolarita\u0027  della  Regione  Veneto,  di\nVeneto Sviluppo  S.p.a.,  della  Societa\u0027  italiana  per  le  imprese\nall\u0027estero (Simest) S.p.a., della Provincia autonoma di Trento  e  di\nquattro istituti bancari. \n    2. Nella Gazzetta Ufficiale -  Serie  generale  n.  242,  del  30\nsettembre 2020, e\u0027 stato pubblicato l\u0027elenco - per il  2021  -  delle\namministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della  legge  31  dicembre\n2009, n. 196 e  successive  modificazioni,  elaborato  e  annualmente\naggiornato da ISTAT,  nel  quale  risulta  inserita  -  come  per  le\nprecedenti annualita\u0027 - anche la Finest S.p.a. \n    Il nominativo e\u0027 risultato presente anche nell\u0027elenco oggetto del\ncomunicato di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie\ngenerale n. 275, del 4 novembre 2020. \n    In particolare, nell\u0027elenco pubblicato il 30  settembre  2020  la\nFinest era indicata tra parentesi, a  evidenziare  -  come  precisato\nsulla pagina web di ISTAT - che per tale unita\u0027 la  Corte  dei  conti\naveva accolto il ricorso avverso la classificazione operata ai  sensi\ndel SEC 2010 con riferimento al 2019. Con nota a pie\u0027  di  pagina  si\nriportavano gli  estremi  della  decisione  (sent.  n.  17/2020/RIS).\nPeraltro, con precisazione estesa a tutte le societa\u0027 per le quali il\ngiudizio instaurato rispetto all\u0027inserimento nell\u0027Elenco  2019  aveva\nsortito esito favorevole, si aggiungeva che  «[D]al  punto  di  vista\nstatistico  esse  sono  incluse  nel  perimetro  delle   unita\u0027   che\nconcorrono alla compilazione del conto  economico  consolidato  delle\namministrazioni pubbliche secondo i criteri stabiliti dal SEC,  cosi\u0027\ncome discusso e concordato con Eurostat [...]». \n    Nell\u0027elenco  di  cui  alla  rettifica  del  4  novembre  2020  la\nricorrente non e\u0027 piu\u0027 comparsa tra parentesi. Inoltre, nella  pagina\nweb di ISTAT e\u0027 stato eliminato  il  riferimento  all\u0027inclusione  «ai\nsoli fini statistici». \n    Cio\u0027 posto, in data 20 settembre 2021 la Societa\u0027  ha  depositato\nricorso formulando le seguenti conclusioni: \n        « [...] accertare l\u0027insussistenza dei presupposti per la  sua\ninclusione nell\u0027Elenco ISTAT, nonche\u0027 disporre  l\u0027annullamento  dello\nstesso elenco nella parte in cui la include, anche  per  gli  effetti\nsulla finanza pubblica; \n        condannare ISTAT al risarcimento dei danni patiti e  patiendi\nin conseguenza del suo  comportamento,  previa  equa  valutazione  ai\nsensi dell\u0027art. 1227 codice civile; \n        in ogni  caso,  per  la  condanna  di  ISTAT  alle  spese  di\ngiudizio, nonche\u0027 ai sensi dell\u0027art. 96 codice di procedura civile.». \n    In via cautelare, e\u0027 stato chiesto  di  sospendere  a  tutti  gli\neffetti,  ivi  compresi  quelli  sui  saldi  di   finanza   pubblica,\nl\u0027iscrizione  della  ricorrente  «per  l\u0027anno   2021,   nonche\u0027   dai\nsuccessivi aggiornamenti dell\u0027Elenco». \n    Premesso il richiamo agli esiti di  un  procedimento  di  accesso\ninstaurato nei confronti di ISTAT e  della  Ragioneria  dello  Stato,\nnell\u0027atto introduttivo sono stati prospettati i  motivi  che  qui  di\nseguito vengono riassunti. \n    I) In primo luogo, e\u0027 stata richiamata  la  decisione  di  queste\nSezioni riunite n.  17/2020/RIS,  depositata  il  19  giugno  2020  e\npassata in giudicato, avente per  oggetto  l\u0027accertamento  dei  fatti\ncostituenti i presupposti per la riconducibilita\u0027 nel settore S.  13,\nesclusi  nei  confronti  della  medesima  societa\u0027  con   riferimento\nall\u0027Elenco 2019. \n    Secondo  la  difesa  di  parte  attorea,  sebbene  l\u0027Istituto  di\nstatistica possa anche determinarsi a reintrodurre nell\u0027Elenco unita\u0027\nin precedenza escluse dalla Corte dei conti, cio\u0027  dovrebbe  accadere\nesclusivamente in caso di emersione di elementi nuovi sopravvenuti al\ngiudizio. Al contrario, l\u0027Istituto ha inserito nuovamente  la  Finest\nin assenza di alcun  nuovo  presupposto.  La  circostanza  renderebbe\nnulla l\u0027inclusione nell\u0027Elenco «per palese violazione del  giudicato»\nformatosi sulla citata sentenza di queste Sezioni riunite. \n    Inoltre, sarebbero stati cagionati ingenti danni,  valutabili  in\nvia equitativa ex  art.  1227  del  codice  civile,  conoscibili  dal\nCollegio   nell\u0027esercizio   della   giurisdizione    esclusiva.    Si\naggiungerebbe la responsabilita\u0027 aggravata ai sensi dell\u0027art. 96  del\ncodice di procedura civile, per la  quale  si  chiede  condanna  alle\nspese. \n    II) Nel merito e comunque, e\u0027 stata  argomentata  l\u0027insussistenza\ndei  presupposti  per  la  qualificazione  di   soggetto   rientrante\nnell\u0027aggregato S. 13, allegando i seguenti elementi: \n        la ricorrente e\u0027 una societa\u0027 soggetta a  controllo  pubblico\ndi «diritto singolare», perche\u0027 costituita ex lege; \n        e\u0027  stata  costituita  in  funzione  dello   svolgimento   di\nprestazioni di  finanziamento  dell\u0027attivita\u0027  svolta  dalle  imprese\ninteressate (diretto  e  sotto  forma  di  investimento  in  equity).\nPertanto,  l\u0027ente  avrebbe  natura  di   societa\u0027   finanziaria,   da\ninquadrare nel settore S. 12 del SEC 2010; \n        nello  svolgimento  dell\u0027attivita\u0027   assume,   per   espressa\nprevisione della  legge  istitutiva,  direttamente  e  totalmente  il\nrischio di mercato che ne deriva, non potendo scaricare quel rischio,\nin tutto o in parte, sui soci pubblici. \n    Piu\u0027 in generale, la societa\u0027  opera  in  un  mercato  fortemente\nconcorrenziale, alla pari con altre  imprese  «private»  che  offrono\nservizi fungibili, con le quali e\u0027 in costante competizione  sia  per\nintercettare potenziali clienti che per compiere  una  loro  adeguata\ndue diligence. \n    In altri termini, essa sarebbe dedita alla produzione di  beni  e\nservizi destinati alla vendita e oltre il 50% dei costi di produzione\nsarebbe coperto con il  ricavato  della  propria  attivita\u0027.  Quindi,\nopererebbe per la massimizzazione  del  proprio  profitto  nel  lungo\nperiodo,  come  dimostrato  dalla  circostanza  che   nell\u0027intervallo\n2010-2020 avrebbe superato - a eccezione di tre esercizi  -  il  test\nmarket/non market, operando sul mercato «a prezzi significativi». \n    Ancora, sono state richiamate le ordinanze  n.  5/2021/RIS  e  n.\n6/2021/RIS, con cui al momento del  ricorso  era  stato  disposto  il\nrinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE  delle  questioni  di\ncompatibilita\u0027 con il  diritto  europeo  poste  dall\u0027art.  23-quater,\ncomma  2,  del  decreto-legge  n.  137  del  28  ottobre  2020,  come\nconvertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  per  i  profili  di\npossibile esclusione del controllo giurisdizionale  sull\u0027applicazione\ndella normativa contabile. Sul punto, e\u0027 stato sollecitato  un  nuovo\nrinvio  pregiudiziale,  esteso  al  primo  comma  del   citato   art.\n23-quater, nella misura in cui le otto societa\u0027  incluse  nell\u0027elenco\nallegato al  decreto-legge  sono  considerate  ex  lege  come  unita\u0027\nconcorrenti alla determinazione dei saldi  di  finanza  pubblica  del\nconto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. \n    Infine, sono  stati  evidenziati  i  profili  di  contrarieta\u0027  a\nCostituzione dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.  137/2020  come\nconvertito, sia nel secondo che nel primo comma, di applicazione  per\nlegge, «quasi a rimedio degli esiti dei giudizi  affidati  a  codeste\necc.me Sezioni riunite nel 2019, delle disposizioni  della  legge  n.\n243/2012,  sul  presupposto  (escluso  dalla  Corte  dei  conti)  del\nconcorso al bilancio consolidato dello Stato». \n    La  circostanza  implicherebbe   «l\u0027istituzionalizzazione   delle\ndisposizioni del SEC  2010,  laddove  vengono  mantenuti  nell\u0027ambito\ndella  determinazione  dei  saldi  di  finanza  pubblica  del   conto\neconomico consolidato delle amministrazioni  pubbliche  anche  unita\u0027\nistituzionali per le quali le Sezioni riunite della Corte  dei  conti\n[...] hanno accertato l\u0027insussistenza dei presupposti di iscrizione». \n    In particolare, il secondo comma della disposizione avrebbe  leso\ngli articoli 24, 111 e 113, in collegamento con l\u0027art. 103 Cost.,  da\nun lato per la compressione delle utilita\u0027 ottenibili  attraverso  la\ntutela giurisdizionale in relazione all\u0027inclusione nell\u0027Elenco ISTAT,\ndall\u0027altro  per  l\u0027esclusione  della  tutela  costitutiva   garantita\ndall\u0027art. 113 Cost. \n    Sotto altro profilo, il primo comma dell\u0027art.  23-quater  sarebbe\nin contrasto con gli articoli 24, 101, 104 e 111  Cost.  Infatti,  la\nvalutazione del  legislatore,  sostituendosi  a  quella  del  giudice\ncontabile,   si   risolverebbe   in   un\u0027inammissibile   interferenza\nnell\u0027autonomia del potere giurisdizionale.  Infine,  intervenendo  su\nsituazioni soggettive  ormai  coperte  dal  giudicato  e  sovvertendo\nl\u0027esito  degli  accertamenti  giurisdizionali  gia\u0027  intervenuti,  il\nlegislatore avrebbe determinato la privazione ex post, anche se  solo\nin parte, delle utilita\u0027 della giustizia ottenuta, minando le basi di\neffettivita\u0027 della tutela. \n    3. L\u0027ISTAT si  e\u0027  costituito  in  giudizio,  con  il  patrocinio\ndell\u0027Avvocatura generale dello Stato, mediante memoria depositata  in\ndata  15  ottobre  2021,  concludendo   per   la   dichiarazione   di\ninammissibilita\u0027 del ricorso o, comunque, per il suo rigetto  siccome\ninfondato, con vittoria di spese, competenze e onorari. \n    Nell\u0027atto si richiama innanzitutto la  definizione  di  «societa\u0027\nfinanziarie»  rientranti  nel  settore  S.  12,  anziche\u0027  in  quello\ncomprendente le pubbliche amministrazioni (S. 13). La  nozione,  come\nnoto, e\u0027 ancorata  allo  svolgimento  di  attivita\u0027  consistenti  nel\nprestare  servizi  di   intermediazione   finanziaria   (intermediari\nfinanziari)  o  in  attivita\u0027   finanziarie   ausiliarie   (ausiliari\nfinanziari). Solo se le  prestazioni  sono  svolte  nelle  condizioni\nindicate dal  SEC  si  configura  l\u0027intermediazione  finanziaria.  In\nassenza di tali  premesse,  l\u0027attivita\u0027  non  e\u0027  riconducibile  alla\nintermediazione finanziaria e  l\u0027unita\u0027  che  la  svolge  non  e\u0027  un\nintermediario  finanziario.  Se,  poi,  l\u0027unita\u0027  in   questione   e\u0027\nsottoposta a controllo pubblico, essa deve essere classificata in  S.\n13. Nel merito,  si  eccepisce  innanzitutto  l\u0027inammissibilita\u0027  del\nricorso per difetto di interesse a impugnare  l\u0027Elenco,  evidenziando\nche la legge n. 196/2019 (legge di bilancio 2020)  ha  introdotto,  a\nbeneficio di  tutti  gli  enti  ivi  inseriti,  una  serie  di  ampie\nesenzioni dall\u0027applicazione di diverse norme  di  contenimento  della\nspesa pubblica. \n    Nel  merito,  si  prospetta  l\u0027infondatezza   del   ricorso   sul\npresupposto che Finest S.p.a. e\u0027 una societa\u0027  a  controllo  pubblico\nistituita per legge con il fine di erogare servizi  finanziari  sulla\nbase di risorse  pubbliche  appositamente  individuate,  assegnate  e\nvincolate, attraverso strumenti finanziari e in  modalita\u0027  definiti.\nNe\u0027 opererebbe in  condizioni  di  mercato,  non  essendo  libera  di\nmodificare  la  propria  operativita\u0027  per  rispondere   ai   segnali\nprovenienti dal mercato. \n    In definitiva la  societa\u0027,  non  sopportando  «i  rischi  insiti\nnell\u0027assunzione di passivita\u0027 e nell\u0027acquisizione di attivita\u0027»,  non\npotrebbe classificarsi quale intermediario finanziario ai  sensi  del\nSEC 2010  (par.  2.58)  e  doveva  essere  inserita,  come  accaduto,\nnell\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche S.  13,  in  applicazione\ndel par. 20.33 del Regolamento, con irrilevanza del test quantitativo\n(del 50%). \n    3.1. Con memoria conclusionale del 15 ottobre  2021,  la  Procura\ngenerale della Corte dei conti ha chiesto: \n        a) in via pregiudiziale, «sollevare questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge  n.  137/2020  e\ndell\u0027art. 1, comma 1, della legge n. 176  del  2020  e  del  relativo\nallegato che ha disposto l\u0027introduzione dell\u0027art. 23-quater nel testo\ndel decreto-legge in sede di conversione; \n        b) nel merito, respingere il ricorso perche\u0027  infondato,  con\nla  conferma  dell\u0027inserimento  della  ricorrente  nell\u0027elenco  delle\namministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato\nemanato dall\u0027ISTAT e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie\ngenerale - n. 242 del 30 settembre 2020». \n    Per quanto rileva, la Procura generale ha  condiviso  l\u0027eccezione\ndi legittimita\u0027 costituzionale prospettata dalla societa\u0027 ricorrente,\nsotto diversi profili. \n    Innanzitutto,  l\u0027art.  23-quater,  introdotto  dalla   legge   n.\n176/2020, nel testo del decreto-legge n. 137/2020 avrebbe  introdotto\nuna  norma  eterogenea   rispetto   al   contenuto   originario   del\ndecreto-legge n.  137/2020  (recante  «Ulteriori  misure  urgenti  in\nmateria di  tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle\nimprese, giustizia e sicurezza, connesse all\u0027emergenza epidemiologica\nda Covid-19»), violando l\u0027art. 77, comma 2, Cost. \n    Sotto diverso profilo, «appare  perpetrata  la  violazione  degli\narticoli 24, 103, comma 2, e 113  Cost.,  da  parte  del  piu\u0027  volte\nrichiamato art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge  n.  137/2020»,\nargomentando dall\u0027interpretazione secondo cui  in  conseguenza  della\nnovella  l\u0027elenco  ISTAT,  per  quanto  concerne   il   suo   effetto\npropriamente «contabile», non sarebbe  piu\u0027  suscettibile  di  essere\nimpugnato dinanzi ad alcun giudice. \n    Ancora, sarebbe  riscontrabile  una  violazione  del  diritto  di\ndifesa, in contrasto con l\u0027art. 24 Cost. e con i citati articoli 103,\ncomma 2, e 113 Cost. Inoltre,  «palese  appare  la  violazione  degli\narticoli 3, 24 (sotto altro profilo) e 111, comma 2, Cost.  da  parte\ndell\u0027art. 23-quater citato», ritenuto del tutto lesivo del  principio\ndi  ragionevolezza,  imponendo  che  la   Corte   dei   conti   possa\npronunciarsi  sull\u0027inclusione  di  un  soggetto   nell\u0027elenco   ISTAT\nunicamente a certi effetti, non quelli per i quali originariamente il\nlegislatore ha preso  in  considerazione  l\u0027elenco  e  che  rivestono\nrilievo centrale nella prospettiva dei  rapporti  finanziari  tra  la\nRepubblica  italiana  e  l\u0027Unione  europea.  Ne  conseguirebbe   «una\ningiustificata deminutio della cognizione della Corte dei conti». \n    Infine, la questione sulla legittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  come  convertito,  sarebbe\nprospettabile anche per violazione degli articoli 11 e 117, comma  1,\nCost. e 47, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione\neuropea (CDFUE). \n    Non risulta costituito, sebbene destinatario di regolare notifica\ndel ricorso introduttivo, come da aa.rr. in atti e comunicazione  del\ndecreto di fissazione d\u0027udienza ex  art.  126  c.g.c.,  il  Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze. \n    La difesa di Finest in data 26 ottobre 2021 ha depositato note di\nudienza, nelle quali  ha  evidenziato  la  mancata  inclusione  della\nmedesima  nel  nuovo  Elenco  ISTAT  per  l\u0027anno   2022,   nonostante\nl\u0027invarianza della situazione fattuale,  ed  eccepito  nuovamente  la\nviolazione del giudicato costituito dalla sentenza n. 17/2020. \n    4. All\u0027esito dell\u0027udienza di discussione del 27 ottobre 2021,  il\n21 gennaio 2022 e\u0027 stata depositata l\u0027ordinanza n. 2/2022/RIS. \n    Nel provvedimento il Collegio ha motivato in  ordine  al  mancato\naccoglimento delle istanze della ricorrente di ricorso alla CGUE  e/o\nalla Corte costituzionale anche in relazione al primo comma dell\u0027art.\n23-quater  sopra  richiamato,  precisando  di  rinviare  il  relativo\nscrutinio alla  definizione  dell\u0027ambito  della  giurisdizione  della\nCorte dei conti, sottoposto alla Corte di giustizia UE per i  profili\nconcernenti la compatibilita\u0027 con il diritto comunitario del  secondo\ncomma della previsione. \n    Inoltre, sono state richiamate le  ordinanze  di  queste  Sezioni\nriunite  giurisdizionali  in  speciale  composizione  n.   5/2021/RIS\n(depositata il 3 giugno 2021)  e  n.  6/2021/RIS  (depositata  il  10\ngiugno 2021),  che  precedentemente  all\u0027instaurazione  del  presente\ngiudizio avevano disposto  la  rimessione  alla  Corte  di  giustizia\ndell\u0027Unione europea, ai sensi dell\u0027art. 267 del TFUE, delle questioni\ninterpretative  pregiudiziali  relative   alla   compatibilita\u0027   del\nmenzionato art. 23-quater, comma 2, del  decreto-legge  n.  137/2020,\nconvertito in legge n. 176/2020, con la  disciplina  comunitaria  dei\nsaldi di bilancio, come integrata e interpretata in base ai  principi\ndi equivalenza ed  effettivita\u0027,  nella  parte  in  cui,  modificando\nl\u0027art.  11,  comma  6,  lettera   b),   escluderebbe   o   renderebbe\nsostanzialmente inefficace il sindacato  giurisdizionale  sull\u0027esatta\nperimetrazione del settore pubblica amministrazione disciplinato  dal\nSEC 2010. \n    Ritenuta  la  questione  rilevante,  il  Collegio  ha   rigettato\nl\u0027istanza  cautelare  e  sospeso  il  giudizio,   in   attesa   della\ndefinizione della questione pregiudiziale con la pubblicazione  della\ndecisione  della  Corte  di  giustizia   nella   Gazzetta   ufficiale\ndell\u0027Unione europea. \n    4.1. E\u0027 quindi sopravvenuta la sentenza della Corte di  giustizia\ndel 13  luglio  2023,  Ferrovienord  S.p.a.  e  Federazione  italiana\ntriathlon, nelle cause riunite C-363/21 e C-364/21. \n    Conseguentemente, la ricorrente il 12 ottobre 2023 ha  depositato\n«atto di riassunzione ex  art.  107  c.g.c.»,  chiedendo  di  fissare\nudienza per la prosecuzione del giudizio. \n    Con note d\u0027udienza del 24 gennaio 2024  la  Procura  generale  ha\nchiesto, preliminarmente,  di  sollevare  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art.  11,  comma  6,  lettera  b),  c.g.c.,  come\nmodificato  dall\u0027art.  23-quater,  comma  2,  del  decreto-legge   n.\n137/2020, aggiunto dalla legge di conversione n.  176/2020,  ritenuta\nnon  preclusa  dalla  pronuncia  della  CGUE,  che  anzi  ne  avrebbe\nconfermato l\u0027attualita\u0027 e non manifesta infondatezza. \n    Sono stati invocati i  parametri  di  legittimita\u0027  rappresentati\ndagli articoli 76 e 77, commi 2 e 3, secondo periodo, 24, 103,  comma\n2, e 113 della Costituzione. \n    Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso come da conclusioni\ngia\u0027 depositate in atti,  con  conseguente  condanna  alle  spese  di\ngiudizio. \n    Il 26 gennaio 2024 la ricorrente ha presentato  note  in  cui  ha\ninsistito nelle sue conclusioni, evidenziando tra l\u0027altro che  Finest\nnon e\u0027 stata inserita negli elenchi pubblicati da ISTAT per gli  anni\n2022, 2023 e 2024. Ha  altresi\u0027  sollecitato  la  proposizione  delle\nquestioni di costituzionalita\u0027 gia\u0027 illustrate  nei  precedenti  atti\ndifensivi,  onde  ottenere  l\u0027espunzione  in  via  definitiva   della\nsopravvenienza normativa dall\u0027ordinamento con un provvedimento avente\nefficacia erga omnes, a  fronte  dell\u0027opzione  della  disapplicazione\nseguita nelle pronunce di queste Sezioni n. 17, n. 18, n. 19 e n.  23\ndel 2023. \n    Anche l\u0027Avvocatura dello Stato, nell\u0027interesse dell\u0027ISTAT, il  26\ngennaio 2024 ha  depositato  memoria,  argomentando  in  ordine  alla\nlegittimita\u0027 comunitaria dell\u0027art.  23-quater  del  decreto-legge  n.\n137/2020 e alla ritenuta manifesta infondatezza  della  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale;  nel  merito,  e\u0027  stata  confermata  la\nrichiesta di rigetto del ricorso siccome infondato, con  vittoria  di\nspese, competenze e onorari. \n    4.2. In esito all\u0027udienza di discussione del  28  febbraio  2024,\ncon ordinanza n. 5/2024/RIS (del 14 marzo 2024) e\u0027 stata disposta  la\nsospensione del giudizio nelle more della decisione  della  Corte  di\ncassazione  sul  ricorso  per  motivi  di  giurisdizione  presentato,\nnell\u0027interesse  del  Ministero  dell\u0027economia  e  delle   finanze   e\ndell\u0027ISTAT, avverso la sentenza non definitiva n. 17/2023/RIS con cui\nqueste Sezioni riunite, nell\u0027ambito di una controversia instaurata da\ndiverso ricorrente avverso  l\u0027inserimento  nell\u0027elenco  ISTAT,  aveva\ndisapplicato, ai sensi del  diritto  dell\u0027Unione  europea  e  per  le\nragioni di cui in motivazione, l\u0027art. 23-quater del decreto-legge  n.\n137/2020 e, per l\u0027effetto, dichiarato  la  propria  giurisdizione  su\ntutte le domande proposte. \n    Il  Collegio  ha,  infatti,  ritenuto  opportuno   attendere   la\ndecisione della  Corte  di  legittimita\u0027  «per  ragioni  di  economia\nprocessuale anche in considerazione del ruolo che le Sezioni  riunite\nin sede giurisdizionale della Corte dei conti rivestono, pure  quando\ndecidono in unico grado, per l\u0027uniforme interpretazione e la corretta\napplicazione delle norme di contabilita\u0027 pubblica». \n    5. In data 25 novembre 2024 e\u0027 stata depositata la sentenza delle\nSezioni unite della Corte di cassazione n. 30220, con cui il  ricorso\ncitato nell\u0027ordinanza n. 5/2024 e\u0027  stato  dichiarato  inammissibile,\ncon compensazione delle spese, in considerazione della non  immediata\nimpugnabilita\u0027 della sentenza n.  17/2023  (che  aveva,  in  effetti,\ndeciso solo sulle questioni di giurisdizione insorte, senza  definire\nneppure parzialmente la controversia). \n    Tuttavia, e\u0027 stato contestualmente enunciato, ai sensi  dell\u0027art.\n363  c.p.c.,  il  seguente  principio  di  diritto:  «[i]n  tema   di\nimpugnazione    dell\u0027elenco    annuale    ISTAT    delle    pubbliche\namministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010,  l\u0027art.  23-quater\ndecreto-legge n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione  delle\nSezioni riunite della Corte dei conti alla  sola  applicazione  della\ndisciplina nazionale sul contenimento della spesa  pubblica,  non  ha\ndeterminato un vuoto di tutela o  il  mancato  rispetto  dell\u0027effetto\nutile   della   disciplina   unionale,   restando    attribuita    la\ngiurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». \n    La Segreteria ha comunicato la sentenza  alla  ricorrente  il  29\nnovembre 2024. \n    5.1. In data 10 gennaio  2025  la  Finest  S.p.a.  ha  depositato\nsecondo atto di riassunzione del giudizio. \n    Con memoria conclusionale depositata il 1° luglio 2025 la Procura\ngenerale, nel riportarsi integralmente alle richieste gia\u0027 formulate,\nha richiamato le ordinanze n. 5/2025/RIS e n. 6/2025/RIS,  pubblicate\nnella Gazzetta Ufficiale del  23  aprile  2025,  nelle  quali  queste\nSezioni  riunite  hanno  sollevato  questioni  di   costituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.\n137 (inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176). \n    Cio\u0027 posto, ha ricordato che  nel  presente  giudizio  la  stessa\nricorrente gia\u0027 nell\u0027originario atto di instaurazione del giudizio ha\nargomentato   sull\u0027incostituzionalita\u0027   della    disposizione    per\ncontrarieta\u0027 con gli articoli 11, 24, 101 e  104,  111  e  113  Cost.\nPeraltro, come ricordato, anche la Procura generale, sia nella  prima\nmemoria di costituzione depositata il 15 ottobre 2021 che nelle  note\npresentate nel corso del giudizio, ha chiesto in via pregiudiziale di\nsollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Ha, inoltre, evidenziato che con  le  conclusioni  contenute  nel\nricorso la societa\u0027 ricorrente ha espressamente chiesto, tra l\u0027altro,\ndi «[...] disporre l\u0027annullamento dello stesso Elenco nella parte  in\ncui la include, anche per gli effetti sulla finanza pubblica». \n    Alla  luce  di  tali  allegazioni,  richiamata  la  piu\u0027  recente\nordinanza di queste Sezioni riunite n. 2/2025/RIS, di sospensione  di\nun giudizio avente oggetto analogo in attesa  della  decisione  sulle\nquestioni di costituzionalita\u0027 gia\u0027 proposte, ha concluso come segue: \n        a) in via principale,  sollevare  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art.  11,  comma  6,  lettera  b),  c.g.c.,  come\nmodificato  dall\u0027art.  23-quater,  comma  2,  del  decreto-legge   n.\n137/2020, aggiunto dalla legge di conversione n. 176/2020,  «al  fine\ndi consentire alle parti del presente giudizio di potersi  costituire\n- ovvero intervenire - nel processo incidentale avanti alla  Consulta\nper l\u0027esercizio del diritto al contraddittorio»; \n        b) in subordine, di sospendere il presente giudizio all\u0027esito\ndella questione di costituzionalita\u0027 promossa con le citate ordinanze\nn. 5 e n. 6 del 2025. \n    5.2. Infine, nelle «Note di udienza» depositate il 9 luglio  2025\nla  Procura  generale  ha  svolto  considerazioni   integrative   con\nriferimento alla richiesta di sollevare la questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater, comma  2,  del  decreto-legge  28\nottobre 2020, n. 137 (come convertito), con  particolare  riferimento\nall\u0027invocato - tra gli altri - parametro della ragionevolezza ex art.\n3 della Costituzione. La Procura si e\u0027 anche soffermata  sul  rischio\ndi contrasto tra giudicati amministrativi e contabili e, sotto  altro\nprofilo, ha evidenziato  le  illogiche  e  asistematiche  conseguenze\nderivanti dall\u0027eventuale ammissione del concorso tra giudizi. \n    Ha aggiunto che, del resto, la normativa europea SEC  2010  e  la\nnormativa interna sulla spending  review  costituiscono  una  «stessa\nmateria», sicche\u0027 appare intrinsecamente  irragionevole,  ex  art.  3\ndella Costituzione, la separazione dei giudizi sotto il profilo della\ngiurisdizione. \n    Infine,  la  soluzione  della  doppia  giurisdizione   e\u0027   stata\nsospettata  di  violare  il  principio  di  ragionevole  durata   del\nprocesso, tutelato dall\u0027art. 111 della Costituzione. \n \n                               Diritto \n \nA) Questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo  23-quater,\ncomma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto  dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 \n    6. Secondo l\u0027art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012,  n.\n228,  «[a]vverso  gli  atti  di  ricognizione  delle  amministrazioni\npubbliche operata annualmente dall\u0027ISTAT ai sensi dell\u0027art. 1,  comma\n3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e\u0027  ammesso  ricorso  alle\nSezioni riunite della Corte dei conti, in speciale  composizione,  ai\nsensi dell\u0027art. 103, secondo comma, della Costituzione». \n    La previsione trovava fondamento nella riconosciuta  esigenza  di\nassicurare il  «rispetto  dell\u0027equilibrio  complessivo  del  bilancio\nnazionale  in  ragione  dei   vincoli   derivanti   dall\u0027appartenenza\ndell\u0027Italia all\u0027U.E.» (Corte  di  cassazione,  SS.UU.,  ordinanza  18\nmaggio 2017, n. 12.517). Successivamente, l\u0027art. 11, comma 6, lettera\nb), del decreto legislativo 26  agosto  2016,  n.  174,  recependo  i\ncontenuti della precedente normativa, ha delineato -  anche  ai  fini\nprocedimentali - in modo piu\u0027 puntuale la portata della giurisdizione\ndelle   Sezioni   riunite,   che,   «nell\u0027esercizio   della   propria\ngiurisdizione esclusiva in tema di contabilita\u0027 pubblica, decidono in\nunico grado sui giudizi: [...] b) in materia  di  ricognizione  delle\namministrazioni pubbliche operata dall\u0027ISTAT». \n    La cognizione del giudice contabile nella fattispecie in esame e\u0027\nstata pacificamente intesa come piena ed esclusiva (cfr.,  ex  plur.,\nCorte di Cassazione SS.UU., ordinanza 12517/2017, cit.; Id., sentenza\n8 novembre 2016, n. 22645), quindi potenzialmente estesa a tutti  gli\neventuali vizi dell\u0027atto e del procedimento. \n    L\u0027ormai consolidato quadro normativo riguardante la giurisdizione\nsui ricorsi in materia di elenchi ISTAT e\u0027 stato,  piu\u0027  di  recente,\ninteressato dalla legge 18 agosto 2020, n. 176,  di  conversione  del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  recante  «Ulteriori  misure\nurgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai  lavoratori  e\nalle  imprese,  giustizia   e   sicurezza,   connesse   all\u0027emergenza\nepidemiologica da COVID-19». \n    La legge ha inserito nel decreto-legge un  nuovo  art.  23-quater\n(«Unita\u0027 ulteriori che concorrono alla determinazione  dei  saldi  di\nfinanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle\namministrazioni pubbliche»),  il  cui  secondo  comma  ha  modificato\nl\u0027art. 11, comma 6,  lettera  b),  c.g.c.,  limitandone  l\u0027ambito  di\napplicazione. Infatti, alla previsione secondo cui le stesse  Sezioni\nriunite   in   sede   giurisdizionale   in   speciale   composizione,\n«nell\u0027esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva  in  tema  di\ncontabilita\u0027 pubblica, decidono in unico grado sui giudizi: [...] \n    b) in materia di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche\noperata dall\u0027ISTAT» e\u0027 stata aggiunta la seguente  specificazione  «,\nai  soli  fini  dell\u0027applicazione  della  normativa   nazionale   sul\ncontenimento della spesa pubblica». \n    La disposizione deve ritenersi, alla stregua  delle  osservazioni\nche saranno di seguito formulate,  in  contrasto  insanabile  con  le\nnorme costituzionali ed eurounitarie in materia di tutela dei diritti\ne dei conti pubblici. \n7. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita\u0027 \n    La competenza a decidere interamente il  ricorso  proposto  dalla\nsocieta\u0027   Finest   S.p.a.   presuppone   il   riconoscimento   della\ngiurisdizione piena ed esclusiva di queste Sezioni riunite  su  tutte\nle domande proposte. \n    Al contrario, la possibilita\u0027 di pronunciarsi sulla richiesta  di\naccertamento e declaratoria dell\u0027insussistenza  dei  presupposti  per\nl\u0027inserimento   di   Finest   S.p.a.    nell\u0027elenco    ISTAT    delle\namministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della  legge  31  dicembre\n2009, n. 196 e successive modificazioni, di  cui  all\u0027avviso  del  30\nsettembre 2020, nonche\u0027 alla rettifica e all\u0027elenco analitico  del  4\nnovembre 2020, nella parte in cui la include, anche per  gli  effetti\nsulla finanza pubblica, nonche\u0027 di conseguente condanna di  ISTAT  al\nrisarcimento dei danni  ovvero  ai  sensi  dell\u0027art.  96  del  codice\nprocedura civile,  e\u0027  impedita  dalla  richiamata  disposizione  del\ndecreto-legge n. 137/2020, entrata in vigore prima della proposizione\ndel ricorso, che ha fortemente limitato  la  cognizione  del  giudice\ncontabile. \n    La  novella  legislativa   ha,   in   particolare,   escluso   la\npossibilita\u0027 di attribuire al ricorrente, con la  sentenza,  il  bene\ndella vita della stabile mancata inclusione nel citato elenco, con la\ncollegata possibilita\u0027 di sottrarsi all\u0027applicazione dei  conseguenti\neffetti giuridici. \n    In relazione alla suddetta preclusione appare, quindi, senz\u0027altro\nperfezionato il requisito presupposto della rilevanza, che condiziona\nla proponibilita\u0027  della  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndella  disposizione  interessata,  dal  momento  che  dal  suo  esito\ndipende, sul piano processuale, la possibilita\u0027 di coltivare  dinanzi\nalle  Sezioni  riunite  le  domande  oggetto  dell\u0027odierno  giudizio.\nInfatti, l\u0027eventuale  necessita\u0027  di  perdurante  applicazione  della\nnormativa  primaria  qui  in  contestazione  comporterebbe   il   non\naccoglimento di ampia parte delle richieste formulate dalla  societa\u0027\nricorrente, come conseguenza della rilevata carenza di giurisdizione. \n8. Non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalita\u0027 \n    Riguardo al requisito  della  non  manifesta  infondatezza  della\nvalutazione  di  incostituzionalita\u0027  della   disposizione,   imposto\ndall\u0027art. 23, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87\n(«Norme  sulla  costituzione  e   sul   funzionamento   della   Corte\ncostituzionale»), risultano particolarmente evidenti,  ad  avviso  di\nqueste  Sezioni  riunite,  le  ragioni  del  contrasto  con  numerosi\nprincipi costituzionali. \n    In particolare,  a  carico  dell\u0027art.  23-quater,  comma  2,  del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  introdotto  dalla  legge  di\nconversione    18    dicembre    2020,    n.    176,    si    ravvisa\nl\u0027incostituzionalita\u0027 per contrasto con gli articoli 3, 24,  81,  97,\n103, 111, 113 e 117 della Carta fondamentale. \n9. Violazione dell\u0027articolo 103 Cost., in relazione agli articoli 81,\n97 e 117 Cost., nonche\u0027 all\u0027art. 100 della Costituzione. \n    Gli articoli 100 e 103 della  Costituzione  italiana  riconoscono\nalla Corte dei conti un ruolo sia di organo chiamato  ad  assicurare,\nin  posizione  di  indipendenza  e  imparzialita\u0027,  il  rispetto  del\nprincipio  di  legalita\u0027  nell\u0027amministrazione,  sia   di   autorita\u0027\ngiurisdizionale preposta  alla  tutela  delle  situazioni  giuridiche\nsoggettive. \n    Con particolare riferimento alle funzioni giurisdizionali, l\u0027art.\n103, comma 2, della Costituzione dispone che «[l]a Corte dei conti ha\ngiurisdizione nelle materie di contabilita\u0027 pubblica  e  nelle  altre\nspecificate dalla legge», delineando una competenza  per  materia  di\nnatura peculiare. \n    Nella soluzione delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale ha\nassunto ben presto  un  rilievo  centrale  la  riflessione  circa  il\nsignificato dell\u0027espressione «nelle materie di contabilita\u0027 pubblica»\n(in cui il termine «materie» e\u0027 indicato nella forma plurale). \n    Orbene, la Corte costituzionale, chiamata piu\u0027 volte a  esaminare\nla portata dell\u0027art. 103 Cost. anche con riferimento ai  confini  tra\nle giurisdizioni, e\u0027 stata interessata  esclusivamente  da  questioni\naventi per oggetto i limiti della giurisdizione della Corte dei conti\nrelativa ai giudizi di responsabilita\u0027 amministrativa e di conto  (se\nsi escludono i ricorsi decisi dalla sentenza n. 39/2014, che  non  si\ne\u0027 comunque pronunciata sul tema della giurisdizione). \n    La consolidata giurisprudenza  costituzionale  ritiene,  infatti,\nche «il secondo comma dell\u0027art. 103 della Costituzione, nel riservare\nalla giurisdizione della Corte dei conti \"le materie di  contabilita\u0027\npubblica\", da un lato e sotto l\u0027aspetto oggettivo, ne  abbia  assunto\nla nozione tradizionalmente  accolta  nella  legislazione  vigente  e\nnella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di\nresponsabilita\u0027; mentre, d\u0027altro lato e sotto  l\u0027aspetto  soggettivo,\nne abbia  allargato  l\u0027ambito  oltre  quello,  cui  aveva  originario\nriferimento, dell\u0027amministrazione diretta dello Stato:  tale  essendo\nil significato proprio dell\u0027aggettivo «pubblico»,  com\u0027e\u0027  confermato\ndallo stesso uso fattone in  altre  disposizioni  della  Costituzione\n(come ad esempio nell\u0027art. 54, secondo comma, e negli articoli  97  e\n98 [...])» (C. cost., sentenza 5 aprile 1971, n. 68). \n    La  stessa  Corte  costituzionale,  in  esito   a   un\u0027articolata\nevoluzione giurisprudenziale, e\u0027 giunta a enunciare il principio,  di\nrilevanza sistematica, secondo cui la giurisdizione  contabile  nelle\nmaterie di contabilita\u0027 pubblica presenta una portata  non  assoluta,\nlimitandosi a stabilire una  regola  generale  determinativa  di  una\ngiurisdizione  per  «materia»  (anzi,  per  «materie»),  e   tuttavia\ndisponibile per il legislatore ordinario, che puo\u0027 ampliare il novero\ndelle stesse o restringerle. Si  tratta  quindi  di  un  criterio  di\nriparto, inserito direttamente in Costituzione, per  materie  (quindi\nanche esclusivo), ma solo tendenzialmente generale nell\u0027ambito  delle\nstesse. \n    Ma tali conclusioni sono state sempre raggiunte  con  riferimento\nal perimetro applicativo formato dalle sopra  indicate  tipologie  di\ngiudizio, come espressamente confermato in molte decisioni: la  Corte\ncostituzionale, sin dalla sentenza n. 102 del 1977,  ha  ritenuto  il\ncarattere non cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente  generale,\ndell\u0027attribuzione alla Corte dei conti, ad opera dell\u0027art. 103 Cost.,\ndella giurisdizione in materia di contabilita\u0027 pubblica, intesa  come\ncomprensiva  sia  dei  giudizi  di  conto   che   di   quelli   sulla\nresponsabilita\u0027 amministrativa patrimoniale dei  pubblici  dipendenti\ned amministratori» (C. cost., sentenza 29 gennaio 1993, n. 24). \n    Il   legame   tra   determinate   categorie   di   giudizi    (di\nresponsabilita\u0027 amministrativa o di conto) e il  vincolo  legislativo\ncui e\u0027 ancorata la provvista di giurisdizione e\u0027 stato ribadito,  con\nparticolare  efficacia,  in   una   piu\u0027   recente   decisione:   «La\ngiurisdizione \"nelle materie di contabilita\u0027 pubblica\", come prevista\ndalla Costituzione e alla stregua della sua conformazione storica, e\u0027\ndotata infatti non di una \"assoluta\",  ma  solo  di  una  tendenziale\ngeneralita\u0027 (sent. n. 102 del 1977, nonche\u0027 sentenza n. 33 del 1968),\nin quanto essa e\u0027 suscettibile di espansione in  via  interpretativa,\nquando  sussistano  i  presupposti  soggettivi  e   oggettivi   della\nresponsabilita\u0027 per danno erariale,  ma  cio\u0027  solo  \"in  carenza  di\nregolamentazione specifica da  parte  del  legislatore  che  potrebbe\nanche  prevedere  la  giurisdizione  ed  attribuirla  ad  un  giudice\ndiverso\" (sent. n. 641 del 1987). In un\u0027occasione recente -  ribadito\n\"il carattere non «cogente»  ed  assoluto,  ma  solo  tendenzialmente\ngenerale, dell\u0027attribuzione alla Corte dei conti, ad opera  dell\u0027art.\n103 Cost., della giurisdizione in materia di  contabilita\u0027  pubblica,\nintesa come comprensiva sia dei giudizi di conto che di quelli  sulla\nresponsabilita\u0027 amministrativa patrimoniale dei  pubblici  dipendenti\ned amministratori\" - si e\u0027 precisato che  \"la  concreta  attribuzione\ndella  giurisdizione,  in  relazione  alle  diverse  fattispecie   di\nresponsabilita\u0027   amministrativa,    e\u0027    infatti    rimessa    alla\ndiscrezionalita\u0027   del   legislatore   ordinario    e    non    opera\nautomaticamente   in   base   all\u0027art.   103    Cost.,    richiedendo\nl\u0027interpositio legislatoris, al quale sono  rimesse  valutazioni  che\nnon toccano solo gli aspetti procedimentali del giudizio,  investendo\nla stessa disciplina sostanziale della responsabilita\u0027\" (sent. n.  24\ndel 1993) [...]» (C. cost. sentenza 5 novembre 1996, n. 385). \n    9.1. L\u0027art. 103 della Costituzione, nel menzionare  le  «materie»\ndi contabilita\u0027 pubblica, non procedeva a indicarne piu\u0027 puntualmente\ni contenuti, ne\u0027 nell\u0027ordito costituzionale del 1948  si  rinvenivano\nnorme che concorressero a specificarne l\u0027oggetto. \n    Di  conseguenza,   la   giurisprudenza   precedentemente   citata\ncollegava  l\u0027interpretazione   dell\u0027inciso   testuale   «contabilita\u0027\npubblica»  ad  ambiti  materiali  di  disciplina  che   spettava   al\nlegislatore   ordinario   definire   con   la    sua    interpositio,\nnell\u0027esercizio della sua discrezionalita\u0027. \n    Le richiamate  coordinate  ermeneutiche  non  possono,  tuttavia,\ntrovare  applicazione  rispetto  alle  questioni   di   giurisdizione\ninteressate dalla presente ordinanza, che non riguardano il  versante\ndella responsabilita\u0027 amministrativo-contabile, ma  sono  relative  a\nuna   materia   che   rientra   nelle   competenze   naturalmente   e\ninderogabilmente ascritte dalla Costituzione al giudice contabile. \n    Giova   sottolineare   che   l\u0027art.   103,   comma   2,    Cost.,\nnell\u0027attribuire alla Corte dei conti la giurisdizione  nelle  materie\ncontabili (nonche\u0027 «nelle altre specificate dalla legge»), delinea un\ncriterio di riparto che - diversamente rispetto a quanto previsto dal\nprimo  comma  -  e\u0027  descritto  non  in  funzione  delle   situazioni\nsoggettive tutelate, bensi\u0027 con riferimento a un complesso di materie\ncon caratteri comuni, unitariamente considerate in ragione del  comun\ndenominatore di riguardare la «contabilita\u0027 pubblica». \n    Cio\u0027 comporta che il regolamento dei confini giurisdizionali  con\nle altre magistrature non si svolge sul crinale  della  natura  della\nsituazione giuridica sottostante,  in  base  alla  dicotomia  diritti\nsoggettivi - interessi  legittimi,  collegata  a  una  manifestazione\nillegittima del potere amministrativo, ne\u0027 in  base  all\u0027autorita\u0027  o\npotere che ha emesso l\u0027atto  impugnato  (autorita\u0027  amministrativa  o\nSezione  regionale   di   controllo),   ma   opera   sulla   decisiva\nindividuazione dell\u0027ambito normativo perimetrato, identificabile come\n«materia» di contabilita\u0027 pubblica (Corte dei conti, Sezioni  riunite\nin  spec.  comp.,  sentenza  12  novembre  2020,  n.   32).   Secondo\nl\u0027interpretazione  risalente,  la  riportata  formulazione  normativa\nattesta che i Costituenti non hanno inteso riservare  alla  Corte  la\ncompetenza a conoscere di tutti i giudizi  «comunque  vertenti  nella\nmateria della \"contabilita\u0027 pubblica\", [...] il  cui  ambito  non  si\nriesce a definire - tanto per cio\u0027 che riguarda l\u0027oggetto, quanto per\ncio\u0027  che  riguarda  i  soggetti  -  se  non  in  base   a   puntuali\nspecificazioni legislative» (C. cost., sentenza  31  marzo  1965,  n.\n17). \n    Orbene, il  quadro  ordinamentale  nel  quale  si  inscriveva  la\nrichiamata  giurisprudenza,   che   prendeva   atto   del   carattere\nstoricamente  non  determinato   della   nozione   di   «contabilita\u0027\npubblica», ha subito radicali modifiche con i  mutamenti  legislativi\nintervenuti, in particolare, a partire dalla riforma disposta con  la\nlegge costituzionale 20 aprile  2012  n.  1,  che  ha  codificato  il\nprincipio dell\u0027equilibrio del bilancio attuando l\u0027impegno, assunto in\nsede eurounitaria (patto «Euro Plus», approvato dai Capi di  Stato  e\ndi Governo della zona euro l\u002711 marzo 2011 e condiviso dal  Consiglio\neuropeo il 24-25 marzo 2011), «ad adottare misure volte a  perseguire\ngli obiettivi della sostenibilita\u0027  delle  finanze  pubbliche,  della\ncompetitivita\u0027, dell\u0027occupazione e della stabilita\u0027 finanziaria, e in\nparticolare a recepire nella  legislazione  nazionale  le  regole  di\nbilancio dell\u0027Unione  europea  fissate  nel  patto  di  stabilita\u0027  e\ncrescita, ferma restando  «la  facolta\u0027  di  scegliere  lo  specifico\nstrumento giuridico nazionale cui  ricorrere»,  purche\u0027  avente  «una\nnatura vincolante e sostenibile sufficientemente  forte  (ad  esempio\ncostituzione o normativa quadro)» e tale da «garantire la  disciplina\ndi bilancio a livello  sia  nazionale  che  subnazionale»  (C.  cost.\nsentenza 10 aprile 2014, n. 88). \n    La legge costituzionale  n.  1/2012  contiene  alcune  importanti\ndisposizioni che arricchiscono sia il testo che  il  contesto  (norme\nUE) delle disposizioni costituzionali rilevanti per l\u0027interpretazione\ndell\u0027art. 103 Cost, e  che  stabiliscono,  a  livello  di  fonte  che\npotremmo definire «superprimaria», una materia (tra le possibili)  di\ncontabilita\u0027 pubblica. \n    In  particolare,  per  effetto  delle   modifiche   della   Carta\nfondamentale contenute nei suoi articoli: \n        l\u0027art.  117  Cost.,  comma  1,  nell\u0027imporre  al  legislatore\nordinario  il  rispetto  dei  «vincoli   derivanti   dall\u0027ordinamento\ncomunitario», ha codificato le stesse diposizioni UE che  definiscono\n(«in coerenza con l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea»: art. 97,  comma\n1, Cost.) la nozione di «amministrazione pubblica»; \n        l\u0027art.  117,  comma  2,  lettera  e),  Cost.   determina   la\ncompetenza   esclusiva   della   legge   statale   in   materia    di\n«armonizzazione dei bilanci pubblici»; \n        l\u0027art. 81, comma 6, Cost. individua una  fonte  speciale  che\ndeve disciplinare anche precisi criteri che consentono di perseguire,\nsul piano sostanziale,  l\u0027«equilibrio  tra  entrate  e  spese»  e  la\n«sostenibilita\u0027 del debito» per tutti i bilanci delle amministrazioni\npubbliche. \n    Ancora, l\u0027art. 5 della medesima legge costituzionale  n.  1/2012,\nche  -  come  noto  -  reca  disposizioni   non   incorporate   nella\nCostituzione, nel definire i principi vincolanti che deve  rispettare\nla legge «rinforzata» prevista dal comma 6  dell\u0027art.  81  Cost.,  ha\nimposto (al comma 1) lo svolgimento, in modo dinamico,  di  controlli\nlungo l\u0027intero ciclo finanziario dei  bilanci  del  «complesso  delle\npubbliche   amministrazioni»,   da   attuare   mediante   «verifiche,\npreventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica». \n    Nell\u0027ambito dell\u0027articolato processo di riforma dei  principi  di\nfinanza pubblica si colloca  altresi\u0027  la  direttiva  n.  2011/85/UE,\ndell\u00278 novembre 2011 (relativa ai «requisiti per i quadri di bilancio\ndegli Stati membri»), attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014 n.\n54, nonche\u0027 con l\u0027art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che ha\nassegnato   alla   Corte   dei   conti   compiti   di    monitoraggio\nsull\u0027osservanza   delle   regole   di   bilancio   delle    pubbliche\namministrazioni. \n    Peraltro, la direttiva n. 2011/85/UE - sebbene la sua  attuazione\nsia rimessa ad atti di trasposizione nazionale - e\u0027 dotata di effetto\ndiretto,  perche\u0027  si  mostra  sufficientemente  chiara,  precisa  ed\nincondizionata,   enunciando   regole   dettagliate   relative   alle\ncaratteristiche dei quadri  di  bilancio  degli  Stati  membri.  Tali\nregole sono necessarie per garantire  il  rispetto,  da  parte  degli\nStati membri,  degli  obblighi  che  incombono  loro  in  virtu\u0027  del\nTrattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea  per  quanto  riguarda\nl\u0027esigenza di evitare disavanzi pubblici eccessivi  (conf.  Corte  di\ngiustizia, 13 luglio 2023, Ferrovienord S.p.a. e Federazione italiana\nTriathlon, cit.). \n    Coerentemente  con  tali  presupposti,  l\u0027art.  20  della   legge\n«rinforzata» 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte dei conti\nil compito di  svolgere  funzioni  di  controllo  sui  bilanci  delle\namministrazioni  pubbliche,  espressamente  ancorate  «ai  fini   del\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027equilibrio dei bilanci di\ncui all\u0027art. 97 della Costituzione». \n    La tratteggiata evoluzione del quadro normativo -  pur  limitata,\nin questa sede, al richiamo delle  principali  direttrici  normative,\nnell\u0027ambito della gerarchia delle fonti -  e\u0027  stata  completata  con\nl\u0027entrata in vigore del regolamento (UE) 21 maggio 2013  n.  549/2013\n«relativo  al  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e   regionali\nnell\u0027Unione europea», che ha istituito il «Sistema europeo dei  conti\n2010 («SEC 2010» o «SEC»)\" (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma  1).  Tale  Sistema\nconsente di costruire l\u0027anagrafica  delle  amministrazioni  pubbliche\nsoggette alle norme di coordinamento dei bilanci degli Stati  membri,\nfino ai sottosettori (direttiva  n.  2011/85/UE),  e  di  perimetrare\nl\u0027ambito di applicazione dell\u0027art. 97, comma 1,  Cost.  in  punto  di\nobbligo di rispettare i principi di equilibrio e sostenibilita\u0027 nella\nformazione dei bilanci. \n    Piu\u0027 nel dettaglio, il SEC  2010  «prevede:  a)  una  metodologia\n(allegato  A)   relativa   alle   norme,   alle   definizioni,   alle\nclassificazioni e alle regole contabili  comuni,  che  devono  essere\nutilizzate per l\u0027elaborazione di conti e tavole su  basi  comparabili\nper le esigenze dell\u0027Unione [...]» (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma 2). \n    Il citato allegato A), a sua volta, fin dal suo esordio chiarisce\nche «1.01 Il Sistema europeo dei conti (\"SEC 2010\"  o  \"SEC\")  e\u0027  un\nsistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive\nin maniera sistematica e dettagliata il  complesso  di  una  economia\n(ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti\ne le sue relazioni con altre economie». Prosegue, poi, illustrando  i\nconcetti di  base,  i  principali  aggregati  contabili,  le  «unita\u0027\nistituzionali utilizzate per misurare l\u0027economia» e le loro modalita\u0027\ndi classificazione, le operazioni  del  sistema  dei  conti,  nonche\u0027\nanalizzando tutti i numerosi,  ulteriori  profili  di  rilevanza  del\nsistema dei conti. \n    9.2. Il progressivo consolidamento di una componente  legislativa\ndi rango anche costituzionale, ispirata in sede europea e  completata\ndalle fonti del diritto eurounitario con le  quali  era  destinata  a\nsaldarsi, necessitava di chiare indicazioni in ordine ai soggetti cui\ndoveva trovare applicazione. \n    Per   il   profilo   in   esame,   la   difficolta\u0027    consisteva\nnell\u0027elaborazione  di  regole  comuni,   idonee   a   individuare   i\ndestinatari ai fini della normativa sia interna che europea. \n    Ebbene, l\u0027ordinamento italiano non ha provveduto a individuare il\nperimetro applicativo delle amministrazioni pubbliche rilevante,  con\nspecifico riferimento alla materia finanziaria e contabile,  mediante\nmeccanismi di ricezione diretta e testuale delle regole europee. \n    In particolare, il legislatore della riforma  costituzionale  del\n2012  ha  perseguito  tale  scopo  in  via  indiretta,  recependo  le\ndisposizioni interne che, da alcuni  anni,  individuano  un  soggetto\n(l\u0027ISTAT) cui spetta il compito  della  ricognizione  annuale  di  un\nelenco di amministrazioni e specificano le  procedure  da  seguire  a\ntali fini, in conformita\u0027 alle norme europee. \n    Invero, l\u0027art. 1, commi 2-3, della legge  31  dicembre  2009,  n.\n196, assegna all\u0027ISTAT il  compito  di  procedere  alla  ricognizione\ndelle amministrazioni pubbliche cui si applicano le  disposizioni  di\nfinanza  pubblica  con  proprio  elenco  pubblicato  nella   Gazzetta\nUfficiale.   Si   tratta   di   un   adempimento   funzionale    alla\npredisposizione  annuale  del  conto  economico   consolidato   delle\namministrazioni pubbliche, «formato dagli aggregati  contabili  delle\nentrate e  delle  spese  di  tali  amministrazioni,  classificati  in\nconformita\u0027 alle  modalita\u0027  stabilite  dall\u0027ordinamento  dell\u0027Unione\neuropea» (art. 2, comma 1, legge n. 243/2012). \n    Per la compilazione dell\u0027elenco delle  amministrazioni  pubbliche\nl\u0027ISTAT applica i criteri previsti nel citato regolamento dell\u0027Unione\neuropea n. 549/2013. \n    L\u0027indicata fonte di rango normativo primario (legge n. 196/2009),\ncome accennato, e\u0027 stata «recepita»  dal  legislatore  con  la  legge\ncostituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e con la  legge  «rinforzata»  24\ndicembre 2012, n. 243 (recante «[d]isposizioni per  l\u0027attuazione  del\nprincipio del pareggio di  bilancio  ai  sensi  dell\u0027art.  81,  sesto\ncomma, della Costituzione»). \n    Tali conclusioni sono confortate gia\u0027  dall\u0027osservazione  che  la\nlegge n. 1/2012 ha - tra l\u0027altro - modificato gli articoli 81  e  97,\ncomma 1, Cost., estendendo sul piano soggettivo l\u0027ambito  applicativo\ndei fondamentali  principi  contabili  da  essa  costituzionalizzati.\nCome, infatti,  sottolineato  in  dottrina,  l\u0027espressione  in  forma\nplurale «amministrazioni  pubbliche»  (ovvero,  secondo  una  diversa\nopzione    interpretativa,    il    «complesso    delle     pubbliche\namministrazioni» evocato dall\u0027art. 81, comma 6, nonche\u0027  dall\u0027art.  5\ndella legge costituzionale n. 1/2012) introduce una nozione ampia  di\namministrazione   pubblica,   in   cui   l\u0027elemento    dell\u0027interesse\nfinanziario  pubblico  assume  un  ruolo  centrale  per  la  relativa\nqualificazione a livello nazionale,  in  coerenza  con  l\u0027ordinamento\ndell\u0027UE. \n    Inoltre, la legge 24 dicembre 2012, n.  243,  di  attuazione  del\nnuovo comma 6 dell\u0027art. 81 Cost., ha espressamente previsto  che  «1.\nAi fini della presente legge, si intendono: a)  per  \"amministrazioni\npubbliche\" gli enti individuati con le procedure e gli atti previsti,\nin coerenza con l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea, dalla normativa in\nmateria  di  contabilita\u0027  e   finanza   pubblica,   articolati   nei\nsottosettori delle amministrazioni  centrali,  delle  amministrazioni\nlocali e degli enti nazionali di  previdenza  e  assistenza  sociale»\n(art. 2, comma 1, lettera a). \n    Quella che viene a delinearsi, anche attraverso l\u0027art.  1,  commi\n2-3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e\u0027 una nozione di pubblica\namministrazione non statica e formale, bensi\u0027 dinamica  e  funzionale\n(a «geometrie variabili»), di  natura  strettamente  contabile  e  da\nperimetrare secondo i criteri  dinamici  e  sostanziali  del  diritto\ndell\u0027Unione europea. \n    Tale fenomeno di ibridazione delle forme  e\u0027  stato  recentemente\nrimarcato dalla giurisprudenza di questo giudice contabile in sede di\ngiudizio di parificazione sul rendiconto  generale  dello  Stato  per\nl\u0027esercizio   finanziario   2024,   osservando   che   la    pubblica\namministrazione non appare oggi piu\u0027 riconducibile a un unico modello\nqual e\u0027 quello delle articolazioni  ministeriali,  ma  evidenzia  una\npluralita\u0027 di figure soggettive dai contorni non sempre univoci,  che\ndiversamente attingono a criteri pubblicistici, e che  comunque  sono\nchiamate a svolgere attivita\u0027 operative per  l\u0027amministrazione  nella\nconcreta attuazione di importanti interventi, in particolare  per  lo\nsviluppo (v. la Relazione in udienza del Presidente di  coordinamento\ndelle Sezioni riunite in sede di controllo del 26 giugno 2025). \n    La giurisprudenza di legittimita\u0027 ha anche avuto modo di ribadire\nche il surriferito art. 1, commi 2-3, della legge 31  dicembre  2009,\nn. 196, costituisce chiara espressione di tale fenomeno, in quanto  i\ncriteri  utilizzati   per   la   classificazione   sono   di   natura\nstatistico-economica e sono dettati dalla necessita\u0027 di  armonizzare,\nindipendentemente dalla forma  giuridica  assunta,  i  sistemi  della\nfinanza pubblica a livello europeo ai fini della  verifica  da  parte\ndella Commissione degli eventuali deficit eccessivi. L\u0027inserimento di\nun ente nell\u0027elenco ISTAT non e\u0027 altro che il riflesso  della  natura\npubblica dei fondi di cui dispone l\u0027ente e della correlata necessita\u0027\nche esso sia assoggettato  alle  regole  di  redazione  del  bilancio\ntipici delle pubbliche amministrazioni (Corte di cassazione,  Sezioni\nunite, sentenza 19 aprile 2021, n. 10244), regole sulla cui  corretta\napplicazione,  nell\u0027attuale  quadro  costituzionale,  e\u0027  chiamata  a\nvigilare la Corte dei conti. \n    Ed  e\u0027  proprio   attraverso   il   recepimento   del   principio\ndell\u0027equilibrio di bilancio (di cui all\u0027art. 81 Cost.)  e  attraverso\nl\u0027assoggettamento ai vincoli europei che la struttura della  pubblica\namministrazione viene ricondotta ad unita\u0027, nella misura in cui tutti\ni centri decisionali in cui si articola la Repubblica sono  chiamati,\nattraverso   l\u0027inclusione    nel    settore    istituzionale    delle\namministrazioni pubbliche, sulla cui  base  viene  redatto  il  conto\neconomico consolidato dello Stato,  a  partecipare  al  rispetto  dei\nparametri economici di matrice comunitaria. \n    9.3. Le previsioni costituzionali devono essere lette in  armonia\ncon il contesto. \n    Occorre,   allora,   prendere   atto    che,    in    conseguenza\ndell\u0027evoluzione legislativa intervenuta,  e\u0027  nitidamente  emerso  un\nnucleo  contenutistico  essenziale  alla  nozione  di   «contabilita\u0027\npubblica», integrato dalle regole indispensabili alla  formazione  di\nun  sistema  contabile,   comparabile   a   livello   internazionale,\ncomprensivo quantomeno delle amministrazioni  coinvolte  (individuate\nin  base  a  particolari   caratteri   economico-finanziari),   della\ndisciplina dei bilanci, dei principi di  base  anche  in  materia  di\nconsolidamento dei conti, dei principali aggregati  contabili  e  dei\nprocedimenti in materia di entrate e spese. \n    Ne consegue che  le  fonti  costituzionali  gia\u0027  riconoscono  la\ngiurisdizione della Corte dei conti nelle controversie rientranti  in\nquel ristretto perimetro  anche  senza  la  necessita\u0027  di  specifica\ninterpositio legislatoris. \n    Questa  conclusione,  tra  l\u0027altro,  conferma  la  necessita\u0027  di\nsubordinare   invece   a    puntuali    specificazioni    legislative\nl\u0027attribuzione della giurisdizione con riferimento a liti in cui, pur\nin  presenza  di  effetti  rientranti  nel  novero   della   «finanza\npubblica», si riscontri un piu\u0027 o meno sensibile  allontanamento  dai\ncontenuti essenziali della stessa, costituiti dalla disciplina  degli\nequilibri di bilancio, dei soggetti  e  delle  procedure  finalizzate\nalla relativa rappresentazione contabile, interna e sovranazionale. \n    Coerentemente  con  la  prospettazione  finora   illustrata,   la\ngiurisdizione  in   materia   di   elenchi   ISTAT   deve   ritenersi\ninderogabilmente attribuita alla Corte dei conti: di fatto, lo stesso\nlegislatore con l\u0027art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012 - non  a\ncaso,   approvato   immediatamente   dopo   la   ricordata    riforma\ncostituzionale e poi confluito nell\u0027art. 11, comma 6, lettera b)  del\ndecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - ha tempestivamente  (non\nattribuito, ma) riconosciuto tale  competenza  esclusiva  al  giudice\ncontabile. \n    Del resto, come gia\u0027 evidenziato fin dalla prima  sentenza  delle\nSezioni riunite in speciale composizione, le disposizioni  che  hanno\nenumerato, nel  tempo,  le  relative  competenze  giurisdizionali  in\nmateria   di   bilanci   pubblici   evocano,   come   titolo   legale\ndell\u0027attribuzione, direttamente, l\u0027art. 103, comma 2, Cost. (cfr.  in\ntal senso, SS.RR. sentenza n. 2/2013). E cio\u0027 vale,  in  particolare,\nproprio per l\u0027art. 1, comma 169, della legge  n.  228/2012  (ora,  si\nripete, art. 11, comma 6, lettera b), del c.g.c.). \n    9.3.1.    Pertanto,    non    potrebbe    essere    condivisibile\nl\u0027affermazione,  anche  giurisprudenziale,  secondo  cui  il  giudice\namministrativo  sarebbe  ancora  oggi  astrattamente   competente   a\ndecidere sul contenzioso in oggetto,  assegnando  all\u0027art.  1,  comma\n169, della legge n. 228/2012 una natura sostanzialmente innovativa e,\ncomunque, ritenendo  che  la  sopravvenuta  compressione  dell\u0027ambito\ndella giurisdizione contabile, operata dall\u0027art. 23-quater, comma  2,\ndel decreto-legge n. 137 del 2020 (come  introdotto  dalla  legge  di\nconversione n. 176/2020)  possa  avere  comportato  una  riespansione\ndella giurisdizione amministrativa. \n    Queste conclusioni sono state, tuttavia,  accolte  dalle  Sezioni\nunite della Corte di cassazione con la  sentenza  n.  30220/2024.  La\npronuncia, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha affermato  il\nprincipio di  diritto  secondo  cui  il  citato  art.  23-quater  del\ndecreto-legge n. 137/2020 non ha determinato un vuoto di tutela o  il\nmancato  rispetto  dell\u0027effetto  utile  della  disciplina   unionale,\nrestando attribuita la giurisdizione al  giudice  amministrativo  per\nogni ambito ulteriore rispetto alla competenza delle Sezioni  riunite\nin sede giurisdizionale in speciale composizione. \n    Il principio di  diritto  enunciato  dalle  Sezioni  unite  muove\ndall\u0027esplicito intento di  superare  l\u0027ambiguita\u0027  di  fondo  che  ha\ncaratterizzato l\u0027intervento legislativo del  2020.  In  effetti,  dai\nlavori preparatori sembra  emergere  l\u0027obiettivo  di  precludere,  al\ngiudice contabile, il potere di  annullamento  dell\u0027elenco  ISTAT  in\nrelazione al contrasto con le disposizioni eurounitarie, tenuto conto\ndei problemi collegati agli effetti  delle  decisioni  sui  saldi  di\nfinanza pubblica. \n    Considerato che, ove cosi\u0027 interpretata, la disposizione  avrebbe\nimplicato  l\u0027esclusione  di  ogni  vaglio  giudiziale,  con  la   non\nconsentita compressione dei principi costituzionali ed eurounitari in\ntema di tutela giurisdizionale, la Cassazione ha dunque  ritenuto  di\noffrirne una diversa  lettura  onde  porla  al  riparo  da  possibili\ncriticita\u0027 costituzionali, configurandola come fonte di delimitazione\noggettiva  dell\u0027ambito  di  giurisdizione   esclusiva   del   giudice\ncontabile, cui corrisponderebbe  il  concorrente  dispiegarsi  di  un\nambito di giurisdizione generale del giudice amministrativo. \n    All\u0027accoglimento di tale opzione interpretativa ostano, tuttavia,\nle osservazioni gia\u0027 riportate nelle ordinanze  n.  5/2025/RIS  e  n.\n6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. Con  tali  decisioni  e\u0027  stata\nsollevata questione di costituzionalita\u0027 del medesimo art.  23-quater\ndel  decreto-legge  n.  137/2020,  esaminando  gli  argomenti  (cfr.,\nsoprattutto, parr. 6.3-6-5) che inducono a ritenere  che  la  novella\nnon abbia inteso in alcun modo attribuire la  tutela  costitutiva  ad\naltro organo giurisdizionale, sia per il  contrasto  con  i  principi\ncostituzionali in materia di riviviscenza di norma abrogate  che  per\nil mancato rispetto della necessita\u0027 di riserva di legge espressa  in\nmateria di giurisdizione. \n    In particolare, la Corte ha richiamato il  puntuale  orientamento\ndella Corte costituzionale  che,  anche  nella  recente  sentenza  26\nnovembre 2024, n. 185, ha riconosciuto i limitati ambiti  all\u0027interno\ndei quali  puo\u0027  operare  la  reviviscenza  di  norme  abrogate:  «la\nespressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di  legge  abrogate  e\u0027\nuna tecnica normativa non consueta, ma in  se\u0027  non  illegittima  nel\nsenso che il legislatore [...] recepisce per relationem il  contenuto\ndelle disposizioni abrogate  riproducendolo  in  tal  modo  in  nuove\ndisposizioni. La reviviscenza sottolinea  la  testuale  identita\u0027  di\nvecchie  e  nuove  disposizioni,  ma  che  rimangono   comunque   ben\ndistinte». \n    In  altri  termini,  la  giurisprudenza  costituzionale   ritiene\neccezionalmente  ammissibile  la  reviviscenza  di  norme  di   legge\nabrogate,  ma  a  condizione  che   gli   effetti   giuridici   siano\nespressamente previsti dalla legge. Nel caso in esame,  l\u0027assenza  di\nogni argomento testuale nella disposizione sopravvenuta  conferma  la\nlesione  delle  attribuzioni  del   giudice   contabile,   presidiate\ndall\u0027art. 103 Cost. (violando altresi\u0027 il principio della riserva  di\nlegge    sull\u0027ordinamento    giudiziario,    posto     a     garanzia\ndell\u0027indipendenza della magistratura). \n    9.3.2. In  definitiva,  il  sopravvenuto  tentativo  di  limitare\nl\u0027ambito  della  giurisdizione  contabile  operato  con  il  comma  2\ndell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  come  convertito\ndalla legge n. 176/2020  «,  ai  soli  fini  dell\u0027applicazione  della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica», ha inteso\ninammissibilmente sottrarre al giudice naturale della res iudicanda -\ncui  pure  continua  a  riconoscersi  espressamente   la   competenza\n«esclusiva» in tema di contabilita\u0027 pubblica  -  la  possibilita\u0027  di\nerogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti,  in  violazione\ninnanzitutto dell\u0027art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81  e\n97, della Costituzione. \n    Con la novella, infatti, escludendo la giurisdizione della  Corte\ndei conti in relazione alla  rilevanza  eurounitaria  degli  atti  di\nricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente\ndall\u0027ISTAT, il legislatore interviene su quel nucleo di  attribuzioni\nattinenti alla perimetrazione delle amministrazioni pubbliche da  cui\nderivano precisi obblighi di natura  contabile,  in  primo  luogo  di\nconcorrere alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del\nconto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia al\ncomputo dei saldi sulla base dei quali  si  sviluppano  le  relazioni\nfinanziarie tra gli Stati membri dell\u0027Unione europea. \n    In altri termini, il legislatore ha sottratto alla  giurisdizione\ncontabile la possibilita\u0027 di conoscere delle controversie riguardanti\nl\u0027ambito soggettivo  e  i  principali  effetti  dell\u0027inserimento  nel\ncitato elenco, operando una recisione dell\u0027unitaria materia contabile\nin esame, in cui i collegamenti tra i profili di rilevanza interna  e\nquelli  di  rilevanza  sovranazionale,  dai  quali   i   primi   sono\ncondizionati, risultano con ogni  evidenza  del  tutto  inscindibili.\nL\u0027adozione - sul piano interno - di regole di  bilancio  comuni,  con\nconseguente assoggettamento degli enti inclusi nell\u0027elenco ai vincoli\ndi  finanza  pubblica,  e\u0027   infatti   funzionale   alla   successiva\naggregazione dei dati contabili riferibili agli stessi ai fini  della\nformazione del conto economico consolidato dello Stato. Ed e\u0027 proprio\nattraverso l\u0027esame  dei  saldi  emergenti  da  tale  conto  che  puo\u0027\nverificarsi il rispetto, o meno, dei parametri economici  di  matrice\neurounitaria,  assicurando  in  tal  modo  la  stabilizzazione  delle\neconomie dei Paesi appartenenti all\u0027area  Euro,  con  l\u0027obiettivo  di\nevitare la verificazione di effetti di «spillover»  e  assicurare  la\nmassima efficienza sul territorio  comunitario  degli  stabilizzatori\nfiscali. Appare quindi evidente che  la  verifica  del  rispetto  dei\nvincoli   nazionali   di   finanza   pubblica   non    puo\u0027    essere\nartificiosamente disarticolata dalla verifica avente  ad  oggetto  la\ncorretta formazione del conto economico  consolidato  dello  Stato  -\nrilevante sul piano euro-unitario -  trattandosi  sostanzialmente  di\n«due facce di una stessa medaglia». \n    9.4. Ove pure l\u0027interprete ritenesse di continuare a  orientarsi,\nanche nella  materia  in  argomento,  ricorrendo  alla  su  ricordata\nvisione   teorica   dell\u0027interpositio   legislatoris,   i   vizi   di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge  n.\n137 del 2020 (come introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020)\nresterebbero comunque pienamente confermati. \n    Invero, l\u0027intervenuta violazione dell\u0027art. 103,  comma  2,  Cost.\nderiva  anche  dalla  lesione  dei  principi  costituzionali  cui  e\u0027\nancorata la giurisdizione esclusiva delle  Sezioni  riunite  in  sede\ngiurisdizionale in speciale composizione, poiche\u0027 nelle  materie  cui\nsi riferiscono le fattispecie espressamente codificate  si  manifesta\nl\u0027intento del legislatore di collegare strettamente  le  funzioni  di\ncontrollo con quelle giurisdizionali attribuite alla Corte dei  conti\ndal citato art. 103 Cost. In particolare, l\u0027art.  100  Cost.  assegna\nalla Corte di conti  il  controllo  «successivo  sulla  gestione  del\nbilancio dello Stato»  esterno  ed  imparziale,  da  intendersi  oggi\nesteso ai bilanci e alla gestione economico-finanziaria di tutti  gli\nenti pubblici che, nel  loro  insieme,  concorrono  alla  nozione  di\n«finanza pubblica allargata» (C. cost., sentenza 7  giugno  2007,  n.\n179; Id., sentenza 20 luglio 2012, n. 198). \n    Ora,   all\u0027esercizio   di    tale    funzione    di    controllo,\ncostituzionalmente assegnata e concretamente conformata dalla vigente\ntrama legislativa, corrisponde la  complementare  previsione  di  una\nfattispecie di giurisdizione esclusiva, necessariamente  estesa  agli\natti che definiscono  l\u0027ambito  stesso  dei  soggetti  sottoposti  ai\ncontrolli del giudice contabile,  e  che  a  tale  fine  ricorrono  a\nprincipi e criteri (previsti dal regolamento SEC  2010)  strettamente\neconomici e contabili. \n    In altri termini, la  giurisdizione  esclusiva  anche  in  questa\nmateria e\u0027  espressione  dell\u0027evidente  osmosi  fra  la  funzione  di\ncontrollo e quella  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti.  Sotto\nquesto  profilo  puo\u0027,  dunque,  concludersi  che   il   legislatore,\nnell\u0027esercitare la sua facolta\u0027 di interposizione, ha riconosciuto  e\nvalorizzato  (da  ultimo,  nel  citato  art.  11,  comma  6,  c.g.c.)\nl\u0027indicato collegamento tra  le  funzioni,  sul  quale  pero\u0027  l\u0027art.\n23-quater piu\u0027 volte citato ha illegittimamente inciso. \n10. Violazione dell\u0027articolo 3 della Costituzione \n    La limitazione della  giurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei\nconti in materia  di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche\noperata dall\u0027ISTAT «ai soli fini  dell\u0027applicazione  della  normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta  dall\u0027art.\n23-quater, comma 2, del decreto-legge n.  137/2020  come  convertito,\nrisulta altresi\u0027 in contrasto con l\u0027art. 3 della  Costituzione,  data\nl\u0027assoluta irragionevolezza della previsione. \n    Come in precedenza osservato, le stesse Sezioni unite della Corte\ndi cassazione, nella sentenza n.  30220/2024,  hanno  rilevato  (par.\n15.1) che il testo della disposizione «ha delle indubbie  ambiguita\u0027.\nL\u0027art. 11, comma 6, lettera b), c.g.c.,  dedicato  all\u0027individuazione\ndelle ipotesi in cui  le  Sezioni  riunite  decidono  \"nell\u0027esercizio\ndella  propria  giurisdizione  esclusiva  in  tema  di   contabilita\u0027\npubblica\", prevede, in esito alla  novella,  che  tale  giurisdizione\nesclusiva in tema di  elenchi  ISTAT,  e\u0027  confinata  \"ai  soli  fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della\nspesa pubblica\", dunque limitata ai soli effetti disapplicativi». \n    Si e\u0027 tentato di superare gli  ostacoli  ermeneutici  concludendo\nper  una  predicata  riespansione  della   competenza   del   giudice\namministrativo sulle domande non riservate dal testo  normativo  alla\ncognizione della Corte dei conti; a tali  fini  sono  valorizzati  il\ncriterio di riparto per blocchi di materie  (che  pero\u0027  non  attiene\nall\u0027individuazione delle competenze del giudice contabile, fondata su\nuna  diversa  ratio  legis:  cfr.  supra,  par.  9.1),   nonche\u0027   la\ngiurisprudenza formatasi sulle diverse materie della  responsabilita\u0027\namministrativa   e   delle   pensioni   (quest\u0027ultima,   addirittura,\nrientrante nella giurisdizione  sulle  «altre  [materie]  specificate\ndalla legge», per le quali  non  si  dubita  della  necessita\u0027  della\nperimetrazione legislativa della giurisdizione contabile). \n    La comprensibile scelta di farsi carico di una  lettura  ritenuta\ncompatibile con i principi costituzionali non puo\u0027 tuttavia riportare\nnei confini della legittimita\u0027 costituzionale -  ampiamente  violati,\nad avviso di queste SS.RR.  -  una  disposizione  che,  innanzitutto,\nmantiene ferma la giurisdizione esclusiva delle  Sezioni  riunite  in\nsede giurisdizionale in speciale composizione della Corte  dei  conti\nin materia di elenchi ISTAT. \n    Deve essere, pertanto,  riconosciuta  al  giudice  contabile  una\npeculiare  giurisdizione,  nell\u0027esercizio  della  quale   non   trova\napplicazione la tradizionale distinzione tra  interesse  legittimo  e\ndiritto soggettivo, rilevando  -  come  osservato  dalla  consolidata\ngiurisprudenza di queste SS.RR. (cfr., ex plurimis,  le  sentenze  n.\n6/2019, n. 9/2020, n. 14/2020, n. 20/2020, n. 27/2020, n. 38/2020)  -\nla diversa esigenza di accertamento di  un  particolare  status,  per\ndefinizione mutevole nel tempo  e  ancorato  a  requisiti  di  natura\neconomico-finanziaria, in cui la Corte non si limita al  mero  vaglio\ndi legittimita\u0027 del procedimento valutativo, estendendo la cognizione\nalla verifica della sussistenza o insussistenza dei  presupposti  per\nl\u0027attribuzione dello status  di  pubblica  amministrazione  (e  delle\nconseguenti situazioni giuridiche attive e passive)  con  valenza  di\naccertamento costitutivo. \n    Proprio  i  particolari   connotati   del   giudizio   in   esame\ncostituiscono  motivo  legittimante  l\u0027attribuzione  delle   relative\ncontroversie alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della\nCorte dei conti,  ossia  a  un  Collegio  singolarmente  qualificato,\nchiamato a una verifica non sulla legittimita\u0027 generale, bensi\u0027 piena\ne di  merito,  di  accertamento  della  qualita\u0027  di  amministrazione\npubblica in capo a una determinata unita\u0027 istituzionale,  sulla  base\ndella    valorizzazione    di    specifici    criteri    di    natura\nstatistico-economica  (cfr.  Corte  di  cassazione,  Sezioni   unite,\nsentenza 19 aprile 2021, n. 10244). \n    Nelle controversie in  esame  la  Corte  e\u0027,  cioe\u0027,  chiamata  a\nvalutare le situazioni di fatto alla stregua di  regole  tecniche  ed\neconomiche di particolare complessita\u0027 - contenute  nel  SEC  2010  -\nonde  accertare  la  qualita\u0027  di  produttore  di  beni   e   servizi\ndestinabili o non destinabili alla vendita. \n    A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che\nimpone di verificare se l\u0027ente interessato si  dedichi  o  meno  alla\nproduzione di servizi ausiliari, sia o meno l\u0027unico fornitore di beni\ne servizi dell\u0027amministrazione pubblica e sia o meno  incentivato  ad\nadeguare l\u0027offerta per realizzare un\u0027attivita\u0027  redditizia,  operando\nalle condizioni di mercato  e  rispettando  le  proprie  obbligazioni\nfinanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29 e ss. del SEC)\nper stabilire se  un\u0027unita\u0027  istituzionale  produca  beni  e  servizi\ndestinabili  alla  vendita   (c.d.   criterio   market/non   market),\nincentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione,  esaminato\nper un periodo pluriennale continuativo. \n    Ora, a fronte del riconoscimento di un\u0027ipotesi  di  giurisdizione\nesclusiva conformata nei termini finora rappresentati, con  la  norma\ndel 2020 e\u0027 sopravvenuta una limitazione legislativa al suo ambito di\noperativita\u0027 che addirittura  allontana  la  sfera  di  giurisdizione\nassegnata al giudice contabile dal nucleo centrale della contabilita\u0027\npubblica: si  escludono  gli  effetti  della  pronunzia  strettamente\nattinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto\neconomico consolidato delle amministrazioni pubbliche e  si  consente\nla sola verifica giudiziaria ai limitati fini dell\u0027applicazione della\nnormativa (peraltro, solo nazionale)  sul  contenimento  della  spesa\npubblica, ossia per finalita\u0027 piu\u0027 latamente riguardanti  la  materia\ndella finanza pubblica per le quali, ove fosse mancata la  previsione\ndi una giurisdizione esclusiva del giudice  contabile,  la  questione\ndell\u0027eventuale competenza del giudice amministrativo  avrebbe  potuto\nforse piu\u0027 fondatamente proporsi. \n    10.1. L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale,  conseguente  alla  palese\nillogicita\u0027 e irragionevolezza della disposizione  in  esame,  emerge\naltresi\u0027 quando si  consideri  che,  confinando  la  rilevanza  della\ngiurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei  conti   alla   normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica,  ne  deriva  il  suo\nsvuotamento quasi integrale. \n    Sul punto deve innanzitutto ricordarsi  che  le  disposizioni  in\nmateria di contenimento della spesa che  presuppongono  l\u0027inserimento\nnell\u0027elenco ISTAT negli ultimi anni sono state in gran parte abrogate\no dichiarate non piu\u0027 applicabili. \n    Basti ricordare, al riguardo, che secondo l\u0027art.  1,  comma  590,\ndella  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  anche  ai  fini  «di  un\nmiglioramento dei saldi di finanza pubblica,  a  decorrere  dall\u0027anno\n2020,  agli  enti  e  agli  organismi,  anche  costituiti  in   forma\nsocietaria, di cui all\u0027art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,\nn.  196,  [...]  cessano  di  applicarsi  le  norme  in  materia   di\ncontenimento e di riduzione della spesa di cui all\u0027allegato A annesso\nalla presente legge». L\u0027allegato A), a sua volta, contiene  un  lungo\nelenco di previsioni normative di cui e\u0027 cessata l\u0027applicazione,  con\nconseguente, remota possibilita\u0027 di prospettare lesioni da cui  possa\nderivare un concreto interesse alla tutela  delle  proprie  posizioni\ngiuridiche. \n    Analoga sorte ha interessato alcune disposizioni  in  materia  di\nlimitazioni di spesa contenute nell\u0027art. 5 del decreto-legge 6 luglio\n2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135),  di  cui\nsopravvive l\u0027applicabilita\u0027 di limitate e residuali fattispecie. \n    E\u0027 ben vero che il citato art.  1,  comma  590,  della  legge  n.\n160/2019 conclude precisando che «[r]esta ferma l\u0027applicazione  delle\nnorme che recano vincoli in materia di spese di personale». Peraltro,\nla  norma  intende  riferirsi  alle  disposizioni  che,  in  sede  di\nperimetrazione del loro ambito soggettivo di applicazione, richiamino\nl\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT, senza considerare che le  previsioni\nin materia di contenimento della spesa di personale sono, di  regola,\ndichiarate espressamente applicabili alle  amministrazioni  pubbliche\ncome definite dall\u0027art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo\n2001, n. 165. \n    Del  resto,  come  ricordato,  la  stessa  ISTAT   in   sede   di\ncostituzione e\u0027 giunta ad eccepire l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso per\ndifetto di interesse a  impugnare  l\u0027Elenco,  evidenziando  le  ampie\nesenzioni dall\u0027applicazione di diverse norme  di  contenimento  della\nspesa pubblica introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge\ndi bilancio 2020) a beneficio di tutti gli enti ivi inseriti. \n    Pertanto, pure a voler accogliere, sul piano teorico, la tesi che\nritiene  ammissibile  l\u0027introduzione  legislativa  di   limiti   alla\ncapacita\u0027 espansiva della giurisdizione esclusiva, e\u0027 tuttavia  certo\nche la discrezionalita\u0027 legislativa non potrebbe mai determinarne  il\nsostanziale disconoscimento, come  accaduto  nella  fattispecie,  per\neffetto di una perimetrazione delle controversie conoscibili  da  cui\nderivi la concreta disapplicazione  della  provvista  giurisdizionale\nriservata. \n    10.2.  Il  delineato  riparto  della  giurisdizione  tra  giudice\namministrativo  e  giudice  contabile  lascia   emergere   ulteriori,\nevidenti  profili   di   intrinseca   irragionevolezza   dell\u0027assetto\nordinamentale prospettato, con palese  contrasto  dell\u0027art.  3  della\nCostituzione.  Infatti,  la  legittimita\u0027  costituzionale   di   tale\ncoesistenza potrebbe sostenersi solo a condizione che gli effetti del\nsindacato  giudiziale  del  giudice  amministrativo  e  del   giudice\ncontabile  risultassero  tra  loro  «non  comunicanti»,  essendo  ben\ndistinte e  autonome  le  disposizioni  normative  operanti  nei  due\ndiversi comparti  giurisdizionali  (SEC  2010  e  disposizioni  sulla\nspending review). \n    Al contrario, come  anche  evidenziato  dalla  Procura  generale,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di un c.d. doppio ricorso deve  ritenersi  di  fatto\nprecluso  rispetto  al  contenzioso  in  esame,  le   due   normative\napplicabili  compenetrandosi  al  punto  che  risulta  di  fatto  non\nipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita\u0027 «atomistica»\no «irrelata». Cio\u0027,  in  quanto  l\u0027eventuale  sindacato  del  giudice\ncontabile,  nella  prospettiva  dell\u0027operativita\u0027  (o   meno)   delle\ndisposizioni nazionali sul contenimento della spesa  nel  quadro  del\nrispetto degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  e\u0027  necessariamente\ncondizionato dalla previa e corretta attribuzione al soggetto privato\ndi diritto interno della  qualificazione  eurounitaria  di  «pubblica\namministrazione», scaturente dalla sua iscrizione nell\u0027elenco ISTAT. \n    In  altri  termini,  nel  caso  in  esame,  l\u0027operativita\u0027  della\nnormativa europea SEC 2010 e\u0027 configurata come presupposto legale per\nl\u0027applicazione  (anche)  della  normativa  nazionale  sulla  spending\nreview, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la\nquestione della qualificazione di  un  soggetto  di  diritto  interno\nquale  pubblica  amministrazione  europea  nella  prospettiva   della\ncontabilita\u0027 pubblica. \n    Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi  presso  la\ngiurisdizione amministrativa e quella contabile l\u0027ipotizzato  riparto\n-  che,  non  a  caso,  non  e\u0027  stato  espressamente  delineato  dal\nlegislatore del 2020 - determinerebbe il  sorgere  di  insormontabili\nostacoli giuridici, a meno di  configurare  il  giudizio  davanti  al\ngiudice  amministrativo,  circa  la  corretta  attribuzione  di   una\nsoggettivita\u0027  pubblicistica  europea  all\u0027ente  di  diritto  interno\nricorrente iscritto nell\u0027elenco ISTAT,  come  vera  e  propria  causa\npregiudiziale ex art. 295 c.p.c. e art. 106. c.g.c. \n    L\u0027inscindibile compenetrazione  tra  le  questioni  normative  e\u0027\nillustrata  anche  dalle  conseguenze  del  tutto  irragionevoli  cui\ncondurrebbe l\u0027ipotizzata separazione tra i giudizi, in caso di previa\npronuncia del giudice amministrativo: \n        a) un  eventuale  giudicato  amministrativo  di  annullamento\ndell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT dovrebbe  comportare,  rispetto  al\nparallelo  processo  pendente  avanti  al   giudice   contabile,   la\n(sopravvenuta) cessazione della materia del  contendere,  considerato\nche le disposizioni di diritto interno  sulla  spending  review  sono\nfinalizzate a garantire i saldi e gli obiettivi di  finanza  pubblica\nnel quadro della governance economica europea,  dunque  presuppongono\nil   previo   e   definitivo   riconoscimento   della   soggettivita\u0027\npubblicistica secondo i parametri della normativa  unionale  del  SEC\n2010. \n    Si aggiunge che, in  questa  prospettiva,  la  giurisdizione  del\ngiudice  amministrativo  comporterebbe  il  superamento,  sul   piano\npratico, della necessita\u0027  di  esperire  un  doppio  ricorso  per  il\nsoggetto che voglia contestare l\u0027inclusione nell\u0027elenco  ISTAT  anche\nai  fini  della  disapplicazione  delle  correlate  disposizioni   di\ncontenimento  della  spesa  pubblica:  l\u0027espunzione  di  un  soggetto\ndall\u0027elenco ISTAT per effetto del vittorioso esperimento del  ricorso\ninnanzi al G.A.  comporterebbe  ipso  iure  l\u0027inapplicabilita\u0027  delle\nnorme di contenimento della spesa pubblica, svuotando di significato,\nanche per questa via, la previsione dell\u0027art. 11, comma 6, c.g.c.  di\nuna  giurisdizione  «esclusiva»  delle  Sezioni   riunite   in   sede\ngiurisdizionale in speciale composizione nella materia; \n        b) al contrario, un  eventuale  giudicato  amministrativo  di\nrigetto del ricorso avverso l\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT renderebbe\neccentrica ogni successiva decisione di accoglimento del  ricorso  in\nsede di giudizio contabile (con la conseguente  inoperativita\u0027  delle\ndisposizioni interne sul contenimento della spesa pubblica):  a  meno\ndi voler ritenere ammissibile,  nonostante  il  primato  del  diritto\neuropeo, la qualificazione  di  un  ente  di  diritto  interno  quale\npubblica amministrazione europea nel quadro del SEC 2010  -  a  valle\ndel  giudicato  amministrativo  di  rigetto   del   ricorso   -   ma,\nciononostante,  «immune»  dall\u0027assoggettamento  alle  norme   interne\nfinalizzate al perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica\neuropea. \n    In definitiva,  postulare  la  contraddittoria  presenza  di  una\ngiurisdizione esclusiva e al tempo stesso concorrente implica un vero\ne proprio cortocircuito logico-semantico che ha, infatti, generato il\nconflitto interpretativo e lo stallo della  funzione  giurisdizionale\nin danno della ricorrente. \n    10.3. In  conclusione,  l\u0027art.  23-quater  del  decreto-legge  n.\n137/2020,   come   convertito,   presenta   insuperabili   criticita\u0027\ninterpretative in ragione del suo significato non chiaro, al punto da\nindurre a prospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a forzare i\nlimiti consentiti dall\u0027enunciato testuale, nel tentativo di  offrirne\nuna coerenza sistematica non consentita dai principi  costituzionali,\ncon  il  rischio  che  l\u0027attivita\u0027  ermeneutica   trasmodi   in   una\nsostanziale integrazione normativa. \n    Sul punto, va ricordato che la Corte costituzionale ha  da  tempo\nchiarito che «ciascun consociato ha un\u0027ovvia  aspettativa  a  che  la\nlegge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente  affidabile,  i\nlimiti entro i quali i suoi diritti e  interessi  legittimi  potranno\ntrovare tutela, si\u0027 da poter  compiere  su  quelle  basi  le  proprie\nlibere scelte d\u0027azione» (C. cost., sentenza 5 giugno 2023, n. 110). \n    Pertanto, le disposizioni  foriere  di  intollerabile  incertezza\nnella loro applicazione concreta  si  pongono  in  contrasto  con  il\ncanone  di  ragionevolezza  della  legge  di  cui  all\u0027art.  3  della\nCostituzione,  nella  misura  in  cui  il  loro  significato  risulti\nradicalmente inintelligibile o particolarmente  ambiguo,  soprattutto\nin tematiche come quella del riparto di giurisdizione, che attiene  a\nun presupposto in senso ampio del processo e presenta una rilevanza -\nper sua natura - pregiudiziale. \n11. Violazione degli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione \n    Come ripetutamente sottolineato, l\u0027art. 11, comma 6, lettera  b),\ndel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in cui  e\u0027  confluita\nla disposizione dell\u0027art. 1, comma  169,  della  legge  n.  228/2012,\nstabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale\ncomposizione, «nell\u0027esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva\nin tema  di  contabilita\u0027  pubblica,  decidono  in  unico  grado  sui\ngiudizi: [...] b) in materia di  ricognizione  delle  amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027ISTAT», senza ulteriori specificazioni,  aveva\nespressamente riconosciuto  al  giudice  contabile  la  competenza  a\ndecidere delle controversie in esame  con  il  potere  di  assicurare\ntutte le tutele richieste dai soggetti interessati, ossia di statuire\nsu tutte le domande  astrattamente  proponibili,  con  esclusione  di\naltre giurisdizioni concorrenti, assicurando in tal modo piena tutela\ngiurisdizionale  in  attuazione  degli  articoli  24  e   113   della\nCostituzione. \n    Su tali premesse, sul piano processuale emerge il  contrasto  del\ncitato art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n.  137/2020,  come\nconvertito, con  gli  articoli  24  e  111  della  Costituzione,  che\nattribuiscono alla funzione giurisdizionale lo  scopo  di  assicurare\npiena tutela, attraverso il  giudizio,  delle  situazioni  soggettive\nqualificate, imponendo che la disciplina  dei  rapporti  tra  giudici\nappartenenti a ordini diversi si  ispiri  al  principio  secondo  cui\nl\u0027individuazione  del  giudice  munito  di  giurisdizione  non   deve\nsacrificare il diritto delle parti a ottenere una risposta in  ordine\nal bene della vita oggetto di interesse. \n    Risulta, inoltre, violato l\u0027art.  113,  primo  e  secondo  comma,\ndella Costituzione,  che  dell\u0027art.  24  costituisce  sostanzialmente\nspecifica applicazione e secondo cui contro gli atti  della  pubblica\namministrazione e\u0027  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei\ndiritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non\npuo\u0027 essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione  o\nper determinate categorie di atti, come accade nella fattispecie. \n    La  disposizione  merita  ulteriore  censura  di   illegittimita\u0027\ncostituzionale per violazione dell\u0027art. 111 della Carta fondamentale,\ncon riferimento al diverso e complementare profilo della lesione  del\nprincipio di ragionevole durata del processo, riguardato  nell\u0027ottica\ndel  principio  di  concentrazione  delle  tutele,  ove  si   accolga\nl\u0027opzione ermeneutica  che  ammette  la  possibilita\u0027  di  un  doppio\nricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile,  in  materia\ndi elenchi ISTAT. \n    Infatti, i  rischi  e  le  criticita\u0027  gia\u0027  esaminati  derivanti\ndall\u0027eventuale pendenza di due  giudizi  sul  medesimo  oggetto,  con\npossibili implicazioni in termini anche di necessita\u0027 di  sospensione\ndel  processo  contabile  e   conseguente   dilatazione   dei   tempi\nprocessuali  del  relativo  contenzioso  («dipendente»),  nonche\u0027  di\nformazione   di   giudicati   contrastanti,   vulnerano    il    bene\ncostituzionale dell\u0027efficienza del processo  di  cui  la  ragionevole\ndurata e\u0027 espressione e il  canone  fondamentale  della  razionalita\u0027\ndelle norme processuali, in assenza di prevalenti esigenze di  tutela\ndi principi soggetti a concorrente ponderazione. \n12.  Violazione  dell\u0027articolo  117  della  Costituzione,  anche   in\nrelazione all\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47 Carta dei diritti  UE  e  agli\narticoli 6 E 13 CEDU \n    La disposizione  limitativa  contenuta  nell\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge  n.  137/2020,  come  convertito,  merita   di   essere\ncensurata anche per il contrasto con l\u0027art. 117  della  Costituzione,\nin ragione della violazione dei  vincoli  derivanti  dall\u0027ordinamento\ncomunitario e dagli obblighi internazionali, nella specie resi chiari\ndalla funzione nomofilattica della Corte di giustizia UE. \n    La Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, cui le Sezioni riunite\nin   speciale   composizione   avevano   chiesto   di   valutare   la\ncompatibilita\u0027 eurounitaria della previsione, evidenziando il rischio\nche  avesse  di  fatto  precluso  un  controllo  indipendente   sulle\nautorita\u0027 di bilancio nazionali e sull\u0027elenco  delle  amministrazioni\npubbliche predisposto dall\u0027ISTAT, con la  sentenza  13  luglio  2023,\nFerrovienord  Spa  e  Federazione  italiana  triathlon  (nelle  cause\nriunite C-363/21 e C-364/21), ha rilevato che «al fine di  assicurare\nche  l\u0027autorita\u0027  nazionale  competente  rispetti,  ai   fini   della\nqualificazione di un ente come \"amministrazione pubblica\",  ai  sensi\ndel regolamento n. 549/2013, la definizione del  diritto  dell\u0027Unione\nche vi si collega  e  che  si  impone  nei  suoi  confronti,  la  sua\ndecisione deve poter  essere  contestata  ed  essere  oggetto  di  un\ncontrollo giurisdizionale. Infatti, in assenza di una possibilita\u0027 di\ncontestare  tale  qualificazione,   l\u0027effetto   utile   del   diritto\ndell\u0027Unione non sarebbe garantito. Di conseguenza, l\u0027effetto utile di\ndetto regolamento osta ad una normativa  nazionale  che  escluda,  di\nfatto, qualsiasi  possibilita\u0027  di  controllo  giurisdizionale  della\nfondatezza della  qualificazione  di  un  ente  come  amministrazione\npubblica» (punti 69 e 70). \n    La pronuncia e\u0027 giunta alle medesime conclusioni con  riferimento\nalla  questione  della   compatibilita\u0027   dell\u0027art.   23-quater   del\ndecreto-legge n.  137/2020,  con  le  prescrizioni  risultanti  dalla\ndirettiva 2011/85/ UE, dell\u00278 novembre 2011, relativa  ai  «requisiti\nper i quadri di bilancio degli Stati membri» (punti 77 e 78). \n    Ha, poi, aggiunto che quando le disposizioni UE non  disciplinano\nle modalita\u0027 procedurali dei ricorsi giurisdizionali, in quanto  «non\nprecisano, segnatamente, quale giudice nazionale deve  assicurare  la\ntutela giurisdizionale effettiva», spetta agli Stati membri disegnare\nprocedimenti che «non siano, nelle situazioni rientranti nel  diritto\ndell\u0027Unione, meno favorevoli che in  situazioni  simili  disciplinate\ndal diritto interno (principio di equivalenza)»  e  tali  da  rendere\n«praticamente impossibile o eccessivamente difficile l\u0027esercizio  dei\ndiritti   conferiti   dal   diritto   dell\u0027Unione    (principio    di\neffettivita\u0027)» (punto 89). \n    Con particolare riferimento  al  principio  di  effettivita\u0027,  la\nCorte ha precisato innanzitutto (punto 92) che il diritto dell\u0027Unione\nnon impone agli Stati membri di «istituire mezzi di  ricorso  diversi\nda quelli stabiliti dal diritto interno, a meno che  dalla  struttura\ncomplessiva dell\u0027ordinamento giuridico nazionale in  discussione  non\nrisulti  che  non  esiste  alcun  rimedio  giurisdizionale  tale   da\npermettere, anche solo in via incidentale, di assicurare il  rispetto\ndei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto  dell\u0027Unione,  oppure\nche l\u0027unico modo per poter adire un giudice da parte  di  un  singolo\nsia quello di commettere violazioni del diritto». \n    Ogni caso in cui  si  ponga  la  questione  se  una  disposizione\nprocedurale nazionale renda impossibile  o  eccessivamente  difficile\nl\u0027applicazione del diritto dell\u0027Unione deve essere esaminato  tenendo\nconto del posto occupato da tale  disposizione  nel  complesso  della\nprocedura,  nonche\u0027  dello  svolgimento  e  delle  particolarita\u0027  di\nquest\u0027ultima dinanzi ai diversi organi nazionali. \n    Inoltre, ha  proseguito  la  Corte  di  giustizia  UE,  va  fatta\nprudentemente «salva la verifica che incombe al giudice  del  rinvio»\nsull\u0027indicazione (del Governo italiano all\u0027udienza) secondo cui  «gli\nenti iscritti nell\u0027elenco ISTAT  che  intendono  contestare  la  loro\ndesignazione  quali  amministrazioni  pubbliche  non  sono  tenuti  a\npresentare due distinti ricorsi, vale a dire uno davanti  al  giudice\namministrativo e un altro davanti alla Corte dei conti», e che «da un\nlato,   essi   potrebbero   chiedere   al   giudice    amministrativo\nl\u0027annullamento erga omnes della  decisione  che  li  ha  iscritti  in\nquest\u0027elenco.  Dall\u0027altro,  dinanzi  alla  Corte  dei   conti,   essi\npotrebbero  contestare   le   conseguenze   della   loro   iscrizione\nnell\u0027elenco  suddetto   e   ottenere,   eventualmente,   in   maniera\nincidentale, la disapplicazione di tale iscrizione» (punto 97). \n    Infine,  la  mera  possibilita\u0027  che  si  verifichino   giudicati\ncontrastanti sulla fondatezza dell\u0027iscrizione di un ente  nell\u0027elenco\nISTAT non impone di concludere in ogni caso per  l\u0027esistenza  di  una\nviolazione dell\u0027art. 19 TUE, letto alla luce dell\u0027art. 47 della Carta\ne del principio di effettivita\u0027, ma solo a condizione  che  «un  ente\nche  contesti  la  decisione  di  qualificazione  adottata  nei  suoi\nconfronti possa limitarsi a  proporre  un  unico  ricorso  per  veder\nesaminata la propria domanda» (punto 98). \n    Cio\u0027 premesso, la concreta verifica del rispetto dei  presupposti\ne limiti posti dalla Corte di giustizia nei  citati  punti  97  e  98\ndella decisione conduce ad accertare l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 23-quater per contrasto con la normativa europea. \n    12.1. Come chiarito  dalla  Corte  costituzionale,  la  normativa\n(oggi)  eurounitaria  «entra  e  permane  in   vigore,   nel   nostro\nterritorio, senza che i suoi  effetti  siano  intaccati  dalla  legge\nordinaria dello Stato; e cio\u0027 tutte le volte  che  essa  soddisfa  il\nrequisito dell\u0027immediata applicabilita\u0027. Questo principio [...]  vale\nnon soltanto per  la  disciplina  prodotta  dagli  organi  della  CEE\nmediante regolamento, ma anche per le  statuizioni  risultanti,  come\nnella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia»\n(sent. 23 aprile 1985, n. 113. Conf., ex plur., Corte costituzionale,\nsentenza 11 luglio 1989, n. 389; Id., sentenza  18  aprile  1991,  n.\n168; Id., sentenza 16 giugno 1993, n. 285). \n    Conseguentemente,  tutti  i  soggetti   competenti   nel   nostro\nordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza  o\nvalore di legge) - tanto se dotati di  poteri  di  dichiarazione  del\ndiritto, come gli organi giurisdizionali, quanto  se  privi  di  tali\npoteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a\ndisapplicare  le   norme   interne   incompatibili   con   le   norme\ndell\u0027ordinamento  UE  nell\u0027interpretazione  datane  dalla  Corte   di\ngiustizia europea (C. cost., sentenza n. 389/1989, cit.). \n    All\u0027interpretazione del quadro normativo in  materia  di  elenchi\nISTAT fornita dalle Sezioni unite della  Corte  di  cassazione  nella\nsentenza n. 30220/2024, che nella specie costituisce diritto vivente,\nconsegue l\u0027impossibilita\u0027 del giudice contabile di  disapplicare  gli\natti ISTAT incompatibili con il diritto  europeo,  sulla  base  delle\nconclusioni secondo cui il  giudice  contabile  non  potrebbe,  nella\npropria giurisdizione, applicare il diritto UE. \n    Di  fatto,  l\u0027affermazione   delle   SS.UU.   ha   l\u0027effetto   di\ndisarticolare il primato del diritto comunitario, in quanto la  Corte\ndei conti, nonostante un ricorso presentato, non puo\u0027  soddisfare  la\npretesa dei ricorrenti al rispetto del diritto UE. \n    Cio\u0027  conduce  a   denunciare   l\u0027illegittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 23-quater per violazione dell\u0027art.  117,  comma  1,  Cost.,\nalla luce del contrasto con i principi del «giusto processo» tutelato\ndall\u0027ordinamento europeo con le seguenti disposizioni: \n        a) art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, secondo cui gli Stati\nmembri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare\nuna tutela giurisdizionale effettiva  nei  settori  disciplinati  dal\ndiritto dell\u0027Unione; \n        b) art. 47 della Carta  dei  diritti  UE,  secondo  cui  ogni\npersona i cui  diritti  e  le  cui  liberta\u0027  garantiti  dal  diritto\ndell\u0027Unione siano stati violati ha diritto a un  «ricorso  effettivo»\ndinanzi ad un giudice; \n        c) articoli 6 e 13  della  Convenzione  europea  dei  diritti\ndell\u0027uomo, secondo cui ogni persona ha diritto ad  un  processo  equo\n(«a che la sua causa  sia  esaminata  equamente»)  e  ad  un  ricorso\neffettivo dinanzi a una magistratura nazionale. \n    Dai principi concordemente recepiti nel diritto europeo  e  nella\nCostituzione  italiana  discende  la  necessita\u0027  che   il   processo\ncontabile, da un punto di vista funzionale, assicuri la tutela  piena\ned effettiva del ricorrente. \n    Invero, in una prospettiva funzionale il processo e\u0027 «giusto» ove\nconsenta  adeguate  forme  di  tutela  delle  situazioni   giuridiche\nsoggettive a fondamento dell\u0027azione  giudiziaria.  La  rilevanza  del\nrequisito e\u0027 tale che secondo la giurisprudenza  europea  l\u0027esistenza\nstessa  di  un  controllo  giurisdizionale  effettivo  destinato   ad\nassicurare il rispetto del diritto dell\u0027Unione e\u0027 intrinseca  ad  uno\nStato di diritto (Corte di giustizia UE,  sentenza  del  21  dicembre\n2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19\ne C-840/19). \n    Secondo la giurisprudenza eurounitaria, il principio della tutela\ngiurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli  in  forza\ndel diritto dell\u0027Unione,  cui  fa  riferimento  l\u0027art.  19,  par.  1,\nsecondo  comma,  Trattato  sull\u0027Unione  europea  -  in  buona   parte\nsovrapponibile al diritto a un ricorso effettivo ai  sensi  dell\u0027art.\n47 della Carta  -  costituisce  un  principio  generale  del  diritto\ndell\u0027Unione che deriva dalle tradizioni  costituzionali  comuni  agli\nStati membri, che e\u0027  stato  sancito  agli  articoli  6  e  13  della\nConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre  1950,  ai  quali\ncorrisponde l\u0027art. 47 della Carta (cfr., ex plur.: Corte di giustizia\nUE, sentenza 8 maggio 2024, C-53/23, Asocia\u0026#x0163;ia \"Forumul Judec\u0026#x0103;torilor\ndin România\"). \n    Nel merito, in  ossequio  al  principio  di  cooperazione  leale,\nsancito dall\u0027art. 4, par. 3, TUE, e come sopra ricordato  richiamando\nla sentenza della Corte di giustizia  13  luglio  2023,  Ferrovienord\nS.p.a. e Federazione italiana triathlon, le modalita\u0027 procedurali dei\nricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli\nin forza del diritto dell\u0027Unione risultano rispettose  del  principio\ndi effettivita\u0027 (e conformi ai canoni del «giusto processo») ove  non\nrendano   praticamente   impossibile   o   eccessivamente   difficile\nl\u0027esercizio  dei   diritti   conferiti   dall\u0027ordinamento   giuridico\ndell\u0027Unione (cfr., in questo senso, sentenza 24 ottobre  2018,  XC  e\na., C-234/17, e sentenza 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04, C-93/12). \n    In altri termini, gli Stati membri sono tenuti ad  assicurare  il\nrispetto del diritto  a  una  tutela  giurisdizionale  effettiva  dei\ndiritti  che  i  singoli  traggono  dal  diritto  dell\u0027Unione,  quale\ngarantito dall\u0027art. 47 della Carta. \n    12.2. Declinando le esposte coordinate ermeneutiche in  relazione\nall\u0027assetto normativo conseguente  all\u0027entrata  in  vigore  dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  inserito  dalla  legge  di\nconversione n.  176/2020,  l\u0027incostituzionalita\u0027  della  disposizione\nemerge in primo luogo perche\u0027 - come gia\u0027 osservato - essa esclude il\nsindacato degli effetti eurounitari dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT\ndinanzi ad un giudice. \n    La lettera della disposizione - anche in rapporto  all\u0027art.  103,\ncomma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non  autorizzano\na prospettare una concorrenza  di  giurisdizioni  sulla  materia,  in\nquanto l\u0027effetto innovativo della previsione riguarda non l\u0027an, ma il\nquomodo  della  giurisdizione:   il   legislatore   avrebbe,   cioe\u0027,\nridefinito l\u0027oggetto della tutela (in relazione sia  al  petitum  che\nalla causa petendi), attraverso la limitazione  dei  «fini»  -  ossia\ndegli effetti - della giurisdizione contabile. \n    L\u0027illegittimita\u0027   costituzionale   discende,    allora,    dalla\nlimitazione  dell\u0027oggetto  della  tutela   del   giudice   contabile,\ncombinata  con  l\u0027immodificata   (e   immodificabile)   giurisdizione\nesclusiva  sulla  materia  della  ricognizione  operata   dall\u0027ISTAT,\nconforme agli articoli 100 e  103  della  Costituzione.  Infatti,  in\nassenza della tutela disapplicativa (e di annullamento)  del  giudice\ncontabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio\ncontro gli effetti antieuropei dell\u0027atto di  ricognizione  dinanzi  a\nqualsiasi altro giudice. \n    12.3. In ogni caso, l\u0027art.  117,  comma  1,  anche  in  relazione\nall\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47, par. 2 della  Carta  di  Nizza  e  agli\narticoli 6 e 13 della CEDU, risulta violato perche\u0027  la  novella  del\n2020 ha imposto agli enti iscritti nell\u0027elenco  ISTAT  che  intendano\ncontestare gli effetti  eurounitari  della  loro  designazione  quali\namministrazioni pubbliche e che  abbiano  gia\u0027  proposto  ricorso  al\ngiudice  contabile,  di  presentare  necessariamente   due   distinti\nricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice  amministrativo  per\nchiedere l\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti\nnell\u0027elenco. \n    Invero, dinanzi alla Corte dei  conti  essi  non  potrebbero  mai\n«contestare le conseguenze della loro iscrizione nell\u0027elenco suddetto\ne ottenere, eventualmente, in maniera incidentale, la disapplicazione\ndi tale iscrizione» (punto 97 della richiamata sentenza  della  Corte\ndi giustizia), posto che tale incidentale disapplicazione rileva,  in\nbase alla novella del 2020, ai soli fini della  disciplina  nazionale\nsul contenimento della spesa pubblica. \n    Tuttavia, la  qualificazione  ai  sensi  del  SEC  2010,  operata\ndall\u0027autorita\u0027 nazionale competente (nel  caso  italiano  dall\u0027ISTAT,\nattraverso la compilazione dell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 della  legge\nn. 196/2009), non puo\u0027 non comportare effetti sia oggettivi  (vincoli\ndi bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche»,  qualificate  ai\nsensi del SEC  2010)  che  soggettivi  (il  radicarsi  di  situazioni\ngiuridiche sui soggetti classificati, tra cui  quella  alla  corretta\nqualificazione, con il connesso diritto ad un ricorso effettivo). \n    Pertanto, escludendo la possibilita\u0027 di  assicurare  il  rispetto\ndel  principio   di   effettivita\u0027   della   tutela   giurisdizionale\n«esclusiva», l\u0027art.  23-quater  impedisce  il  legittimo  dispiegarsi\ndell\u0027effetto utile della normativa  UE,  considerato  che  la  tutela\ngiurisdizionale assicurabile dal giudice contabile  non  soddisfa  il\nprincipio dell\u0027autosufficienza del ricorso, secondo cui  il  soggetto\nqualificato deve poter proporre, con un  unico  ricorso,  la  domanda\ntendente a impedire l\u0027applicazione nei suoi confronti  degli  effetti\ncomunitari dell\u0027iscrizione. \nB) Questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo  23-quater,\ncomma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto  dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. \n    13. Il primo  comma  dell\u0027art.  23-quater  del  decreto-legge  n.\n137/2020, come convertito, ha enumerato, in un elenco  annesso,  otto\nenti espressamente indicati come «enti per i quali la Corte dei conti\nha accolto il ricorso dell\u0027unita\u0027 avverso la classificazione  operata\nai sensi del SEC 2010 per  l\u0027anno  2019».  Nella  lista  compare  (al\nnumero 2) anche la «Finest S.p.a.». \n    La disposizione qualifica testualmente tutti i soggetti giuridici\ninteressati come «unita\u0027 che, secondo criteri stabiliti  dal  Sistema\neuropeo dei conti nazionali  e  regionali  nell\u0027Unione  europea  (SEC\n2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento  europeo\ne del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono  alla  determinazione\ndei saldi di finanza pubblica del conto economico  consolidato  delle\namministrazioni pubbliche». Pertanto, in ragione di tale status, agli\nstessi «si applicano in ogni  caso  le  disposizioni  in  materia  di\nequilibrio  dei   bilanci   e   sostenibilita\u0027   del   debito   delle\namministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli  articoli\n3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche\u0027 quelle in materia\ndi obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni  rilevanti\nin materia di finanza pubblica». \n    Queste Sezioni riunite, tuttavia, ravvisano dubbi in ordine  alla\nlegittimita\u0027  costituzionale  anche  di  tale  previsione  normativa.\nQuindi,  riservata  ogni  ulteriore  statuizione  sul  merito  e  sul\nregolamento  delle  spese  processuali  del  giudizio,  ritengono  di\ndoverlo sospendere e disporre la trasmissione degli atti del processo\nalla Corte costituzionale. \n14. Sulla rilevanza della questione \n    Secondo il Collegio la questione di legittimita\u0027  costituzionale,\nmeglio dettagliata di seguito, e\u0027 rilevante ai fini del decidere. \n    Ed infatti, come e\u0027 stato riferito nella parte in fatto,  che  la\nsocieta\u0027 Finest S.p.a. ha proposto ricorso per  l\u0027accertamento  e  la\ndeclaratoria  della  insussistenza  dei  presupposti   per   il   suo\ninserimento nell\u0027Elenco  sintetico  delle  amministrazioni  pubbliche\ninserite  nel  conto  economico  consolidato  individuate  ai   sensi\ndell\u0027art. 1,  comma  3  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  e\nsuccessive modificazioni, pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  il  30\nsettembre 2020 e rettificato il 4 novembre 2020, nonche\u0027  nell\u0027Elenco\nanalitico pubblicato sul sito  istituzionale  dell\u0027ISTAT  in  data  4\nnovembre 2020. \n    Cio\u0027 posto, e in disparte gli esiti della questione sollevata con\nriferimento al secondo  comma  dell\u0027art.  23-quater  (che  presentano\nautonoma rilevanza, atteso che la domanda  principale  e\u0027  articolata\ncon richiesta estesa anche agli effetti derivanti  dalla  limitazione\ndella  giurisdizione  contabile  disposta  dal  medesimo   articolato\nnormativo), la ricorrente non risulterebbe soddisfatta dall\u0027eventuale\npronuncia favorevole di questo Collegio: ove restasse  in  vigore  la\ndisposizione di cui al primo comma dell\u0027art. 23-quater  in  relazione\nall\u0027elenco annesso al decreto-legge n. 137/2020 come  convertito,  la\nqualificazione giuridica della Finest S.p.a. si presenterebbe  ancora\ndel  tutto  incerta,   considerata   la   portata   letterale   della\ndisposizione di cui al primo comma, che appare aver «legificato»  per\nil passato e per  il  futuro  la  sua  qualita\u0027  di  «amministrazione\npubblica». \n    Come opportunamente osservato dalla difesa, nel 2021 e  nel  2022\nl\u0027ISTAT  non  ha  piu\u0027  compreso  la   societa\u0027   nell\u0027elenco   delle\namministrazioni pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato,\nlimitandosi a menzionare, in nota, la sentenza  n.  17/2020/RIS  (con\ncui e\u0027 stato accolto il ricorso avverso l\u0027elenco ISTAT pubblicato nel\n2019 e riferito  al  2020)  e  la  pendenza  del  presente  giudizio.\nInoltre, nell\u0027elenco ISTAT pubblicato il 26 settembre 2023 la  Finest\nS.p.a. non e\u0027 piu\u0027 citata, neanche in nota. \n    Tuttavia, l\u0027ISTAT non ha mai  esplicitato  i  presupposti  e  gli\neffetti di tali attivita\u0027 amministrative sopravvenute, confermando le\nincertezze intorno alle quali e\u0027 attualmente avviluppata la posizione\ngiuridica della ricorrente, che fondano la permanenza di un interesse\nattuale e concreto a una pronuncia nel merito. E non  puo\u0027  dubitarsi\nche detto interesse sia meritevole di tutela in sede giurisdizionale. \n15. Sulla non manifesta infondatezza \n    Sul  piano  generale,   la   nozione   di   «legge-provvedimento»\nidentifica i casi in cui la legge presenta la stessa sostanza  di  un\nprovvedimento amministrativo, in quanto il suo contenuto difetta  dei\nrequisiti  di  generalita\u0027  e  astrattezza,   disciplinando   vicende\nparticolari, individuali e concrete. \n    La fattispecie e\u0027 integrata non solo quando la  legge  recepisca,\n«legificandolo», un precedente provvedimento amministrativo, ma anche\nnei casi in cui sia emanata in sostituzione di un  provvedimento  mai\nadottato,   costituendo   di   fatto   esercizio    della    funzione\namministrativa in forma legislativa. \n    Poiche\u0027 le  norme  e  i  principi  costituzionali  non  assegnano\nl\u0027esercizio della funzione provvedimentale esclusivamente agli organi\ndella pubblica amministrazione, alla legge ordinaria non e\u0027  preclusa\nla possibilita\u0027 di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti\no materie  normalmente  affidati  all\u0027autorita\u0027  amministrativa,  non\nsussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e\nconcreto (C. cost., sentenza 21 luglio 1995, n. 347). Del  resto,  la\nCostituzione pone al legislatore vincoli formali  e  procedurali,  ma\nnon limiti contenutistici in  termini  di  necessaria  generalita\u0027  e\nastrattezza. \n    In altri termini, nell\u0027ordinamento non si rinviene  una  «riserva\ndi amministrazione» di rilevanza costituzionale. \n    Tuttavia, la Corte costituzionale ha  precisato  che,  in  taluni\ncasi, la rilevanza  e  la  complessita\u0027  degli  interessi  coinvolti,\novvero  la  necessita\u0027  di  adeguato  bilanciamento   tra   interessi\ncontrapposti, puo\u0027 fondare la necessita\u0027 che l\u0027azione  amministrativa\nsi svolga nelle forme del procedimento amministrativo, luogo elettivo\nin cui i diversi interessi coinvolti sono  rilevati  e  comparati  ai\nfini  dell\u0027adozione   dell\u0027atto.   In   tali   casi,   ove   l\u0027azione\namministrativa  non  si  dipani  secondo  le  forme   ordinarie   del\nprocedimento amministrativo, manca appunto  la  necessaria,  adeguata\nponderazione degli interessi, con conseguente violazione dell\u0027art. 97\ndella Costituzione. \n    Ferma l\u0027ammissibilita\u0027 in astratto delle leggi-provvedimento,  in\nassenza di una riserva di amministrazione (e fatto salvo il ricordato\nlimite dei casi, specifici, in cui occorre presidiare il rispetto  di\nregole che trovano la loro «naturale» applicazione  nel  procedimento\namministrativo), secondo la consolidata  giurisprudenza  della  Corte\ncostituzionale  le  leggi-provvedimento  sono  ammissibili  solo  nel\nrispetto di rigorosi limiti, sia generali che specifici. \n    Innanzitutto,  occorre  verificare  il  mancato  superamento  dei\nlimiti generali costituiti  dai  principi  di  ragionevolezza  e  non\narbitrarieta\u0027 (C. cost., sentenza  4  dicembre  1995,  n.  492;  Id.,\nsentenza 15 luglio 1991, n. 346; Id.,  sentenza  21  marzo  1989,  n.\n143). \n    Infatti, «[i]n  considerazione  del  pericolo  di  disparita\u0027  di\ntrattamento insito in previsioni di tipo  particolare  o  derogatorio\n(sentenze n. 185 del 1998, n. 153 del 1997),  la  legge-provvedimento\ne\u0027,  conseguentemente,  soggetta  ad   uno   scrutinio   stretto   di\ncostituzionalita\u0027 (sentenze n. 429 del 2002, n. 364 del 1999, nn. 153\ne 2 del 1997), essenzialmente sotto i profili della non arbitrarieta\u0027\ne della non irragionevolezza della scelta del legislatore. Ed un tale\nsindacato deve essere tanto piu\u0027 rigoroso quanto  piu\u0027  marcata  sia,\ncome nella specie, la natura  provvedimentale  dell\u0027atto  legislativo\nsottoposto a controllo (sent. n. 153 del 1997)» (C.  cost.,  sentenza\n13 luglio 2007, n. 267; Id., sentenza 2 luglio 2008, n. 241). \n    Dunque, la  legge-provvedimento  deve  essere  sottoposta  a  uno\nscrutinio di ragionevolezza particolarmente intenso, onde  verificare\nche non costituisca,  con  il  suo  contenuto  puntuale  e  concreto,\nstrumento per violare il principio di uguaglianza. \n    Inoltre, la legittimita\u0027 delle leggi a contenuto  provvedimentale\ne\u0027 subordinata a limiti specifici, qual e\u0027 quello del rispetto  della\nfunzione giurisdizionale. \n    Infine,  la  legge-provvedimento  che  ostacoli,   in   concreto,\nl\u0027accesso alla giustizia si pone in diretta  violazione  del  diritto\neurounitario. \n    In   definitiva,    la    legittimita\u0027    costituzionale    delle\nleggi-provvedimento  deve  essere  valutata  in  relazione  al   loro\nspecifico  contenuto.  Orbene,  l\u0027art.  23-quater,   comma   1,   del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  introdotto  dalla  legge  di\nconversione  18  dicembre  2020,  n.  176,  in  relazione  all\u0027elenco\nannesso, come si precisera\u0027, appare in  contrasto  con  ciascuno  dei\nlimiti, sia generali  che  specifici,  cui  i  principi  fondamentali\ndell\u0027ordinamento subordinano  la  legittimita\u0027  costituzionale  delle\nleggi-provvedimento. \n16. Violazione dell\u0027articolo 3 della Costituzione \n    La scelta operata  dal  legislatore  nel  primo  comma  dell\u0027art.\n23-quater in esame, in relazione al decreto-legge n.  137/2020,  come\nconvertito, appare irragionevole ed  arbitraria,  violando  l\u0027art.  3\ndella Costituzione. \n    Essa integra un caso paradigmatico di norma primaria a  contenuto\npuntuale e concreto nella misura  in  cui,  da  un  lato,  sul  piano\nsoggettivo, i destinatari  sono  ben  determinati  (e\u0027  enunciata  la\nragione  sociale  o  la   denominazione)   e   indicati   in   numero\nparticolarmente  ristretto;  d\u0027altro  lato,  sul   piano   oggettivo,\nl\u0027impugnato comma,  in  relazione  all\u0027elenco  annesso,  presenta  un\ncontenuto dettagliato, conferendo stabilita\u0027 normativa alla  qualita\u0027\ndi unita\u0027  concorrenti  alla  determinazione  dei  saldi  di  finanza\npubblica  del  conto  economico  consolidato  delle   amministrazioni\npubbliche ai sensi del SEC 2010, con gli effetti conseguenti in punto\ndi disposizioni applicabili. \n    La marcata natura amministrativa dei contenuti  della  previsione\nne impone,  nel  rispetto  degli  insegnamenti  della  giurisprudenza\ncostituzionale, uno stringente scrutinio di costituzionalita\u0027 sotto i\nprofili della non arbitrarieta\u0027 e della  non  irragionevolezza  della\nscelta legislativa. \n    Orbene, la novella ha determinato una palese deroga al  principio\ndi  uguaglianza  formale,  attribuendo  soltanto   a   otto   persone\ngiuridiche la qualificazione soggettiva, di fonte legale,  di  unita\u0027\nrientrante nel  conto  economico  consolidato  delle  amministrazioni\npubbliche ai sensi del SEC 2010. \n    Gli  effetti  giuridici  di   tale   status   legale   implicano,\nall\u0027evidenza, un trattamento di fatto «discriminatorio» delle  unita\u0027\nincluse nell\u0027elenco,  assoggettate  -  come  espressamente  enunciato\nnella seconda parte del comma  -  alle  disposizioni  in  materia  di\nequilibrio   dei   bilanci,   sostenibilita\u0027   del    debito    delle\namministrazioni pubbliche e  obblighi  di  comunicazione  di  dati  e\ninformazioni  rilevanti  in  materia  di  finanza  pubblica.  Ci   si\nriferisce, invero,  ad  un  complessivo  sistema  che,  come  innanzi\naccennato,  sottopone  i  suoi  destinatari  a  stringenti   obblighi\nprocedimentali  e  di  trasparenza,  nonche\u0027  a  vincoli  di   natura\ncontabile e finanziaria, cui non sono tenuti i soggetti  non  inclusi\nex lege nell\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche:  questi  ultimi,\ninfatti, possono beneficiare del rinnovo delle valutazioni effettuate\ndall\u0027ISTAT   in   sede   di   aggiornamento   annuale,    in    esito\nall\u0027applicazione del criterio «qualitativo»  e  del  test  market/non\nmarket, nonche\u0027, in caso di ricorso, della verifica della tenuta  dei\nrisultati dell\u0027analisi economico-finanziaria effettuata dalle Sezioni\nriunite, cui spetta la giurisdizione. \n    Cio\u0027 posto, il trattamento  differenziato  non  e\u0027  sostenuto  da\nalcuna ragione giustificativa collegata a particolari dati  economici\no  di  bilancio  degli  enti  interessati,  neanche  adombrati  dalla\ndisposizione, che pertanto detta una disciplina che  prescinde  dalla\nconcreta ricorrenza fattuale di situazioni soggettive  meritevoli  di\nun distinto trattamento legislativo. \n    Si aggiunge  che  la  necessita\u0027  di  rinvenire  una  ragionevole\ngiustificazione a  fondamento  del  trattamento  differenziato  della\nFinest S.p.a. risulta particolarmente rigorosa, ove si consideri  che\nla disposizione, in origine, non era contenuta nel  decreto-legge  28\nottobre 2020, n. 137 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  ottobre\n2020, n. 269 - Edizione straordinaria), essendo stata  introdotta  in\nsede di conversione con  la  legge  n.  176/2020  (pubblicata  il  24\ndicembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale n. 319). \n    Eppure, alla data di pubblicazione del decreto-legge  risultavano\ndepositate, fin dal 19 giugno 2020, le motivazioni della sentenza  n.\n17/2020/RIS con cui queste Sezioni riunite (con dispositivo letto  in\nudienza il 20 maggio 2020) avevano accolto il ricorso della  societa\u0027\navverso  la  classificazione  operata  dall\u0027ISTAT   con   riferimento\nall\u0027elenco pubblicato nel 2019, relativo all\u0027annualita\u0027 2020. \n    Tuttavia, la ricorrente era stata  comunque  inclusa  nell\u0027Elenco\nISTAT per il 2021  di  cui  al  comunicato  del  30  settembre  2020.\nL\u0027inserimento era stato confermato nell\u0027Elenco di cui  alla  versione\ndel  4  novembre  2020,  nonostante  i  contenuti   della   pronuncia\n(richiamata in apposita nota). \n    Peraltro, la dinamica temporale  dell\u0027intervento  legislativo  in\nsede di conversione del decreto-legge n. 137/2020, saldandosi  con  i\ncontenuti dell\u0027art. 5 del precedente decreto-legge 23 novembre  2020,\nn.  154,  dimostra  chiaramente  la  volonta\u0027  del   legislatore   di\nattribuire alla ricorrente - e agli altri enti  inseriti  nell\u0027elenco\nannesso  al  decreto-legge  come  convertito   -   la   qualita\u0027   di\namministrazione pubblica ai fini dell\u0027inserimento nel conto economico\nconsolidato, con l\u0027applicazione dei conseguenti effetti. \n    Del resto, come ricordato nel ricorso introduttivo del  giudizio,\nla RGS, nel riscontrare negativamente la richiesta  di  accesso  agli\natti del procedimento di formazione  dell\u0027Elenco,  ha  richiamato  la\nrelazione  illustrativa  dell\u0027art.  23-quater  piu\u0027   volte   citato,\nconsistente proprio nel ricondurre  ex  lege  nell\u0027ambito  del  conto\nconsolidato dello Stato molte delle unita\u0027 per le  quali,  nel  corso\ndel 2020, le Sezioni riunite avevano  accertato  l\u0027insussistenza  dei\npresupposti per l\u0027inserimento. \n    A  conferma  della  sostanziale  «elusione»  degli  esiti   degli\naccertamenti compiuti dal giudice contabile, si annota che il  citato\nart. 5 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, gia\u0027 conteneva  la\ndisposizione poi trasfusa  nel  decreto-legge  n.  137/2020  all\u0027atto\ndella sua conversione (con contestuale abrogazione del  decreto-legge\nn. 154, fatti  salvi  gli  effetti  gia\u0027  prodotti),  completata  con\nl\u0027annesso elenco dei soli otto enti, nonostante alla citata data  del\n23 novembre  pendessero  ancora  i  termini  per  il  deposito  delle\nmotivazioni delle sentenze di accoglimento dei ricorsi di societa\u0027  -\nFinaosta S.p.a. e Finlombarda S.p.a. - inserite nel ristretto  elenco\nlegale, depositate il successivo 22 dicembre  2020  (rispettivamente,\nsentenze n. 41/2020/RIS e n. 42/2020/RIS). \n    Orbene, l\u0027esigenza di individuare un ragionevole e non arbitrario\nfondamento della legge-provvedimento appare piu\u0027 evidente e  doverosa\nproprio nei casi, come quello in disamina, in cui i contenuti di  una\ndisposizione  legislativa  a  contenuto  individuale  e  concreto  si\ndiscostino radicalmente dagli esiti di un vaglio giurisdizionale gia\u0027\nintervenuto e riguardante il medesimo oggetto, peraltro in assenza di\nlimiti  temporali  all\u0027applicazione  della  previsione  (secondo   la\nlettera della novella, lo status attribuito dalla norma rileva  tanto\nper il passato - nonostante  l\u0027intervenuto  giudizio  -  che  per  il\nfuturo). \n17. Violazione degli articoli 24, 103 e 111  della  Costituzione,  in\nrelazione all\u0027art. 3 della Costituzione \n    La circostanza che la  legge-provvedimento  sia  intervenuta  per\nqualificare come «amministrazione pubblica» enti il  cui  inserimento\nnell\u0027Elenco ISTAT aveva determinato  l\u0027instaurazione  di  contenziosi\ncon ricorsi accolti dalle Sezioni riunite rileva  anche  sotto  altri\nprofili. Il sindacato di ragionevolezza, infatti, risulta  rafforzato\nnei casi in cui la  «legificazione»  dell\u0027atto  amministrativo  abbia\nl\u0027effetto diretto di sottrarre un determinato soggetto  al  sindacato\ngiurisdizionale,  secondo  una  prospettiva  complementare  a  quella\nesaminata autonomamente nel paragrafo che precede (che  attiene  alla\nnon adeguata  ponderazione  dei  contenuti  inseriti  nella  legge  a\ncontenuto concreto). \n    Riguardata da questo angolo di visuale, infatti, la  disposizione\ndella cui legittimita\u0027 costituzionale  si  dubita  contrasta  con  lo\nsvolgimento della  funzione  giurisdizionale  e,  comunque,  lede  il\nprincipio di effettivita\u0027 della relativa tutela,  anche  ove  non  si\ncondividesse  la  prospettazione  della  Finest   secondo   cui   gli\naccertamenti gia\u0027 compiuti nella sentenza n. 17/2020 presenterebbero,\nin assenza  di  modifica  delle  situazioni  di  fatto,  un\u0027efficacia\npreclusiva derivante direttamente dall\u0027art. 2909 del codice civile. \n    Con l\u0027intervento normativo in questione si e\u0027, quindi, vanificato\nil diritto di difesa della ricorrente, esercitato con la proposizione\ndell\u0027azione  e  in  precedenza  soddisfatto  con  la   pronuncia   di\naccoglimento  delle  domande  riguardanti  l\u0027Elenco  per   il   2020,\nalterando  la  regolamentazione  degli  interessi   stabilita   dalla\nsentenza. Infatti, come  in  precedenza  osservato,  la  formulazione\nletterale della previsione non consente di limitarne la portata  alle\nsole annualita\u0027 decorrenti dal 2021, occorrendo estenderla  anche  al\n2020 (anno di entrata in vigore del  precetto).  Ma  tale  latitudine\napplicativa,  ponendo  nel  nulla   gli   effetti   della   pronuncia\ngiurisdizionale  n.  17/2020/RIS,  divenuta  intangibile,  ha  invaso\nl\u0027area  riservata  alla  funzione  giurisdizionale,   vulnerando   il\nprincipio della divisione dei poteri giurisdizionali e normativi. \n    Di qui il denunciato conflitto con l\u0027art.  103,  comma  2,  della\nCostituzione, che attribuisce alla Corte dei conti l\u0027esercizio  della\nfunzione giurisdizionale nelle materie di contabilita\u0027 pubblica. \n    Infine, e per quanto  esposto,  le  rilevate  violazioni  offrono\nchiaro  fondamento  al  sospetto  di  incostituzionalita\u0027   dell\u0027art.\n23-quater, comma primo, del decreto-legge n. 137/2020  per  conflitto\ncon l\u0027art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione. \n    Nel caso sottoposto ad analisi la novella si e\u0027 sovrapposta  alla\ngiurisdizione e ha radicalmente obliterato la condizione  di  parita\u0027\ndavanti al giudice naturale imparziale e terzo. \n18. Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione \n    Le leggi-provvedimento, come gia\u0027  innanzi  accennato,  non  sono\nincompatibili, in se\u0027 e per se\u0027, con l\u0027assetto dei  poteri  stabilito\nin Costituzione. Tuttavia, nel vagliare la legittimita\u0027  delle  leggi\nregionali e nazionali, la  Corte  costituzionale  ha  valorizzato  il\nruolo svolto dalla partecipazione al procedimento amministrativo  nel\ndisegno della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di\nprocedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti\namministrativi). \n    In particolare, e\u0027  stato  con  chiarezza  puntualizzato  che  il\nprocedimento  amministrativo  costituisce  il   luogo   elettivo   di\ncomposizione  degli   interessi,   in   quanto   «[e\u0027]   nella   sede\nprocedimentale  [...]  che  puo\u0027  e  deve  avvenire  la   valutazione\nsincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela,\na confronto  sia  con  l\u0027interesse  del  soggetto  privato  operatore\neconomico, sia ancora (e non da ultimo) con  ulteriori  interessi  di\ncui sono titolari singoli cittadini e comunita\u0027, e  che  trovano  nei\nprincipi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del\nprocedimento amministrativo, infatti, rende possibile l\u0027emersione  di\ntali  interessi,  la  loro  adeguata   prospettazione,   nonche\u0027   la\npubblicita\u0027 e la trasparenza della loro  valutazione,  in  attuazione\ndei principi di cui all\u0027art. 1 della legge  7  agosto  1990,  n.  241\n[...]: efficacia, imparzialita\u0027, pubblicita\u0027 e trasparenza. Viene  in\ntal modo garantita, in primo  luogo,  l\u0027imparzialita\u0027  della  scelta,\nalla stregua dell\u0027art. 97 Cost., ma poi anche il  perseguimento,  nel\nmodo  piu\u0027  adeguato  ed  efficace,   dell\u0027interesse   primario,   in\nattuazione del principio del buon andamento dell\u0027amministrazione,  di\ncui allo stesso art. 97 Cost.» (C. cost., sentenza n. 69 del 2018). \n    Ancor  piu\u0027  di  recente,  e\u0027  stato  nettamente  osservato   che\n«[l]\u0027insistente   valorizzazione    delle    modalita\u0027    dell\u0027azione\namministrativa e dei  suoi  pregi  non  puo\u0027  evidentemente  rimanere\nconfinata nella sfera dei dati di fatto, ma  deve  poter  emergere  a\nlivello  giuridico-formale,  quale  limite  intrinseco  alla   scelta\nlegislativa, pur senza mettere in discussione il tema della  \"riserva\ndi amministrazione\" nel nostro ordinamento», evidenziando che  se  la\nmateria su cui insiste la disposizione di legge  statale  oggetto  di\nsospetta illegittimita\u0027 presenta  una  conformazione  legale  che  la\nconnota «con caratteristiche  tali  da  enfatizzare  il  rispetto  di\nregole che trovano la loro  naturale  applicazione  nel  procedimento\namministrativo, cio\u0027 deve essere tenuto in conto nel  vagliare  sotto\nil profilo della ragionevolezza la successiva scelta legislativa, pur\ntipicamente discrezionale, di un intervento  normativo  diretto»  (C.\ncost., sentenza 23 giugno 2020,  n  116).  L\u0027applicazione  di  questo\ncriterio al caso in esame  induce  a  concludere  nel  senso  che  la\ndisposizione in questione contrasta con i canoni della ragionevolezza\ne i principi  di  imparzialita\u0027  e  buon  andamento,  tutelati  dagli\narticoli 3 e 97 Cost. \n    Secondo il disegno legislativo gia\u0027  esaminato,  la  qualita\u0027  di\namministrazione pubblica consegue all\u0027accertamento di un  particolare\nstatus, suscettibile di variazioni nel corso del tempo  e,  comunque,\nancorato  a  specifici  criteri  di  natura  statistico-economica  di\nderivazione eurounitaria. Al giudice contabile  e\u0027  poi  riconosciuta\n(dall\u0027art.  11,  comma  6,  lettera  b,  c.g.c.),  in   una   materia\ntipicamente «amministrativa», conformata da regole di fonte unionale,\nla possibilita\u0027  di  accertare  il  fatto  controverso  senza  essere\nvincolato alle  pregresse  valutazioni  compendiate  nell\u0027inserimento\ndell\u0027Elenco formato dall\u0027Istituto nazionale di statistica. \n    Ora, in casi come quello in esame, attribuire ex lege a otto enti\nuna  qualita\u0027  soggettiva  stabile,  impedendo  agli  interessati  di\nintervenire nel procedimento istruttorio che precede la pubblicazione\ndell\u0027Elenco, preclude loro la possibilita\u0027 di tutela contro  mancanze\nche non potrebbero essere addebitate all\u0027atto legislativo, in  quanto\nfisiologicamente estranee al relativo procedimento di formazione,  in\ndifformita\u0027 dai principi di ragionevolezza. \n    Inoltre, il controllo giurisdizionale in questione e\u0027  volto  non\nsolo a «sanzionare»  con  l\u0027annullamento  l\u0027attivita\u0027  amministrativa\nillegittima, ma  anche  a  conformare  l\u0027attivita\u0027  stessa  cosi\u0027  da\nrenderla  pienamente   rispettosa   dei   principi   di   efficienza,\nimparzialita\u0027 e trasparenza costituzionalizzati  dall\u0027art.  97  Cost.\n(C. cost., sentenza n. 116/2020, cit.). \n19. Violazione dell\u0027art. 117 della Costituzione,  in  relazione  agli\narticoli 3 e 111 della Costituzione, con riferimento all\u0027art. 19 TUE,\nall\u0027art. 47 Carta dei diritti UE e agli articoli 6 e 13 CEDU \n    In  sede  di  trattazione  dei  dubbi  di  costituzionalita\u0027  che\ninteressano il secondo comma dell\u0027art. 23-quater e\u0027 stata  richiamata\nla giurisprudenza della Corte di  giustizia  secondo  cui  gli  Stati\nmembri sono tenuti a delineare  procedimenti  che  non  siano,  nelle\nsituazioni rientranti nel diritto dell\u0027Unione, meno favorevoli che in\nsituazioni simili disciplinate  dal  diritto  interno  (principio  di\nequivalenza)  e  tali   da   rendere   praticamente   impossibile   o\neccessivamente  difficile  l\u0027esercizio  dei  diritti  conferiti   dal\ndiritto dell\u0027Unione (principio di effettivita\u0027). \n    Anche con riferimento al primo comma dell\u0027articolo  in  esame  si\nconstata la lesione del principio di  effettivita\u0027,  considerato  che\n«dalla struttura complessiva dell\u0027ordinamento giuridico nazionale  in\ndiscussione [risulta] che non esiste  alcun  rimedio  giurisdizionale\ntale da permettere, anche solo in via incidentale, di  assicurare  il\nrispetto dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell\u0027Unione,\noppure che l\u0027unico modo per poter adire un giudice  da  parte  di  un\nsingolo sia quello di commettere violazioni del  diritto»  (Corte  di\ngiustizia UE, sentenza 21 dicembre 2021, Randstad  Italia,  C-497/20,\npunto 62). \n    La valutazione della disposizione  sospettata  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale alla  stregua  dei  parametri  di  diritto  interno  e\nconvenzionale, secondo cui il principio della tutela  giurisdizionale\neffettiva dei diritti spettanti  ai  singoli  in  forza  del  diritto\ndell\u0027Unione,  costituisce  un  principio  generale  del  diritto  UE,\nsancito agli articoli  6  e  13  della  Convenzione  europea  per  la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027  fondamentali,\nfirmata a Roma il 4 novembre 1950. Cio\u0027 conduce a sollevare questione\ndi costituzionalita\u0027 anche con riferimento  all\u0027art.  117,  comma  1,\nCost., letto in combinato disposto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost.\ne con riferimento all\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47 Carta dei diritti UE e\nagli articoli 6 e 13 CEDU. Infatti,  la  mera  disapplicazione  della\nnorma anticomunitaria non appare rimedio  sufficiente,  tenuto  conto\ndella  lesione  di  diritti   fondamentali   presidiati   sia   dalla\nCostituzione che in sede di diritto sovranazionale e della necessita\u0027\ndi offrire una stabile  tutela  del  diritto  della  ricorrente  alla\ncorretta  rivalutazione  della  sua  qualita\u0027   di   «amministrazione\npubblica» alla stregua delle regole dettate dal regolamento SEC 2010. \n20. Conclusioni \n    Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va pertanto\nrimessa alla Corte costituzionale,  ai  sensi  dell\u0027art.  134  Cost.,\ndell\u0027art. 1 della legge costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1,  e\ndell\u0027art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la  questione  di\nlegittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027intero   art.   23-quater    del\ndecreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137  (inserito  dalla  legge  di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176), anche in relazione  all\u0027elenco\nannesso. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    la Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso\nin epigrafe, \n    dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione\nagli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della  Costituzione,\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  inserito  dalla  legge  di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176; \n    dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina   la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera\ndei deputati. \n    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in\nrito, nel merito ed in ordine alle spese. \n    Dispositivo letto in udienza ai sensi dell\u0027art. 128, comma 3, del\ncodice di giustizia contabile. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di  consiglio  del  16  luglio\n2025. \n \n                    Il Presidente: Della 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