HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2024/229 | |
---|---|---|
Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 301 "total_time" => 0.350695 "namelookup_time" => 0.000405 "connect_time" => 0.032216 "pretransfer_time" => 0.070914 "size_download" => 65422.0 "speed_download" => 186920.0 "starttransfer_time" => 0.070934 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 44236 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 70840 "connect_time_us" => 32216 "namelookup_time_us" => 405 "pretransfer_time_us" => 70914 "starttransfer_time_us" => 70934 "total_time_us" => 350695 "start_time" => 1757461212.1124 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2024/229" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n * expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x2722450)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2024/229 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Tue, 09 Sep 2025 23:40:12 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Tue, 09 Sep 2025 23:40:12 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2024","numero":"229","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale di Firenze","localita_autorita":"","data_deposito":"28/10/2024","data_emissione":"","data_gazzetta":"18/12/2024","numero_gazzetta":"51","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"1 dicembre 2025","descrizione_fissazione":"Camera di Consiglio","stato_fissazione":"2","relatore":"PITRUZZELLA","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eProcesso penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato –Previsione che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non può essere concessa più di una volta – Denunciata previsione del divieto di concessione del beneficio un’ ulteriore volta anche per l’ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era già stata concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento –\u0026nbsp;Violazione del principio, anche convenzionale, di presunzione di non colpevolezza – Violazione del principio di ragionevolezza sia intrinsecamente considerato sia in relazione alla mancanza di analogo divieto rispetto a istituti quali l’applicazione della pena su richiesta, l’oblazione, il decreto penale e l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 168-bis, quarto comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117 [, primo comma], in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn subordine: Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Previsione che la\u0026nbsp;sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non può essere concessa più di una volta - Denunciata previsione del divieto di concessione del beneficio un’ ulteriore volta pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova –\u0026nbsp;Omessa considerazione del profilo rieducativo dell’istituto della\u0026nbsp;messa alla prova - Violazione del principio di ragionevolezza,\u0026nbsp;a fronte della mancata previsione di\u0026nbsp;limiti temporali\u0026nbsp;per la messa alla prova nel processo penale minorile e della diversa disciplina nella materia contigua delle misure alternative al carcere.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 168-bis, quarto comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.\u003c/p\u003e","prima_parte":"A. D.S.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 229 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 ottobre 2024\n\r\nOrdinanza del 28 ottobre 2024 del Tribunale di Firenze nel\nprocedimento penale a carico di A. D.S.. \n \nProcesso penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova\n dell\u0027imputato - Previsione che la sospensione del procedimento con\n messa alla prova dell\u0027imputato non puo\u0027 essere concessa piu\u0027 di una\n volta - Denunciata previsione del divieto di concessione del\n beneficio un\u0027ulteriore volta anche per l\u0027ipotesi in cui il\n procedimento in cui la messa alla prova era gia\u0027 stata concessa si\n sia concluso con sentenza di proscioglimento. \nIn subordine: Processo penale - Sospensione del procedimento con\n messa alla prova dell\u0027imputato - Previsione che la sospensione del\n procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non puo\u0027 essere\n concessa piu\u0027 di una volta - Denunciata previsione del divieto di\n concessione del beneficio un\u0027ulteriore volta pur dopo che siano\n decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione\n del reato per l\u0027esito positivo della messa alla prova. \n- Codice penale, art. 168-bis, quarto comma. \n\n\r\n(GU n. 51 del 18-12-2024)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n Prima sezione penale \n \n Il Giudice dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato\na carico di D.S. A., nato il... a... (...), dichiaratamente\ndomiciliato in..., via... n...; \n difeso di fiducia dall\u0027avv. Lapo Fe\u0027 del Foro di Firenze; \n imputato del reato previsto e punito dall\u0027art. 186, commi 2\nlettera c) e 2-bis, decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992\nperche\u0027 veniva colto in stato di ebbrezza (in conseguenza dell\u0027uso di\nbevande alcooliche) alla guida dell\u0027autovettura targata... essendo\nstato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico\nsuperiore a 1,5 grammi per litro, ed in particolare essendo stato\naccertato il valore di 2,23 g/l al primo controllo, e di 2,16 g/l al\nsuccessivo controllo effettuato dopo un intervallo di almeno cinque\nminuti. Con l\u0027aggravante di avere provocato un incidente stradale. \n Commesso in... e... il... \n Rilevato che: \n con decreto del Pm il... D.S. A. era citato a giudizio per il\nreato sopra indicato; \n all\u0027udienza predibattimentale del..., dopo la verifica della\nregolare costituzione delle parti, il difensore munito di procura\nspeciale presentava istanza di sospensione del processo con messa\nalla prova dell\u0027imputato e depositava la richiesta di elaborazione\ndel programma di trattamento gia\u0027 trasmessa all\u0027Ufficio Esecuzione\nPenale Esterna; il Pm esprimeva parere contrario in ragione del fatto\nche l\u0027imputato aveva gia\u0027 fruito di tale istituto, come da\ncertificato penale in atti (l\u0027imputato risultava essere gia\u0027 stato\nammesso alla messa alla prova nell\u0027ambito di altro procedimento\npenale con provvedimento del Tribunale di Firenze del...); il Giudice\nrinviava il processo per un esame piu\u0027 approfondito della questione; \n all\u0027udienza odierna, il difensore insisteva sulla richiesta di\nammissione alla messa alla prova, previo rinvio per consentire\nall\u0027UEPE l\u0027elaborazione del programma di trattamento e, in subordine,\nsi riservava di avanzare un\u0027istanza di applicazione pena con la\nsostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilita\u0027\nai sensi della legge n. 689/1981; il Pm si opponeva rispetto alla\nmessa alla prova, riservandosi di valutare un\u0027eventuale istanza di\napplicazione pena; \n per poter addivenire ad una corretta decisione circa\nl\u0027ammissibilita\u0027 dell\u0027istanza di sospensione del processo con messa\nalla prova, appare necessario il pronunciamento della Corte\ncostituzionale in ordine alla legittimita\u0027 costituzionale della norma\ndi cui all\u0027art. 168-bis, comma 4, del codice penale nella parte in\ncui prevede il divieto di concessione una seconda volta della\nsospensione con messa alla prova dell\u0027imputato anche per l\u0027ipotesi in\ncui il procedimento in cui la messa alla prova era gia\u0027 stata\nconcessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento; in via\nsubordinata, si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della stessa\nnorma, nella parte in cui esclude che possa essere concessa una\nseconda volta la messa alla prova, pur dopo che siano decorsi tre\nanni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per\nl\u0027esito positivo della messa alla prova; \n cio\u0027 premesso, \n \n Osserva \n \n1. Rilevanza della questione \n 1.1 L\u0027imputato, tramite il difensore procuratore speciale, ha\npresentato istanza di sospensione del processo con messa alla prova e\npreliminarmente richiesta di rinvio per consentire all\u0027U.E.P.E.\nl\u0027elaborazione del programma di trattamento. \n 1.2 Non sussistono i presupposti per un proscioglimento ex art.\n129 del codice di procedura penale; il reato contestato all\u0027imputato\nrientra tra quelli per i quali la sospensione del processo con messa\nalla prova e\u0027 in astratto ammissibile. \n 1.3 In base al certificato penale in atti, l\u0027imputato e\u0027 stato\npero\u0027 gia\u0027 ammesso in altro procedimento alla sospensione del\nprocesso con messa alla prova, con provvedimento del Tribunale di\nFirenze del..., in relazione alla contestazione del reato di guida in\nstato di ebbrezza, in ipotesi posto in essere il... Alla stregua\ndello stesso certificato il Tribunale di Firenze in data...\npronunciava poi sentenza di non doversi procedere per l\u0027esito\npositivo della messa alla prova. \n 1.4 In ragione di quanto precede, questo giudice dovrebbe\ndichiarare inammissibile o comunque respingere l\u0027istanza di\nsospensione del processo con messa alla prova (e l\u0027istanza\npreliminare di rinvio) alla luce del disposto dell\u0027art. 168-bis,\ncomma 4, del codice penale, ai sensi del quale «La sospensione del\nprocedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non puo\u0027 essere\nconcessa piu\u0027 di una volta». Occorre precisare che tra il fatto\noggetto del procedimento del 2016 in cui e\u0027 stata gia\u0027 disposta la\nmessa alla prova e quello oggetto del procedimento attuale non e\u0027\nprospettabile un nesso in termini di reato continuato, sia in ragione\ndel lasso temporale molto ampio che li separa (quasi otto anni) sia\nin ragione della tipologia di reato (estemporaneo, punito anche solo\na titolo di colpa) che viene in rilievo. Non puo\u0027 dunque trovare\napplicazione l\u0027eccezione - introdotta dalla Corte costituzionale con\nla sentenza n. 174/2022 - al divieto di nuova concessione della\nsospensione con messa alla prova previsto dall\u0027art. 168-bis, comma 4\ndel codice penale. \n 1.5 Laddove viceversa la norma qui censurata fosse dichiarata\ncostituzionalmente illegittima non si profilerebbe la citata\ncondizione ostativa all\u0027ammissione alla sospensione del processo con\nmessa alla prova e la relativa istanza potrebbe essere esaminata nel\nmerito (previo rinvio per l\u0027elaborazione del programma di trattamento\nda parte dell\u0027UEPE). \n In proposito, si deve osservare che nella sentenza n. 174/2022 -\nai fini della rilevanza della questione (nel caso all\u0027epoca esaminato\nsi poneva, sotto il profilo della rilevanza, un problema del tutto\nsimile) - la Corte costituzionale ha affermato: «L\u0027accoglimento della\nquestione avrebbe infatti, nella prospettiva del giudice a quo,\nl\u0027effetto di rimuovere la preclusione oggi opposta a una possibile\nseconda concessione del beneficio previsto dalla disposizione\ncensurata, consentendogli cosi\u0027 di valutare nel merito [...] se\nsussistano gli ulteriori presupposti delineati dagli articoli 168-bis\ndel codice penale e 464-bis e 464-quater del codice di procedura\npenale per l\u0027accesso all\u0027istituto in questione. [...] Ne\u0027, ai fini\ndella motivazione sulla rilevanza della questione, sarebbe stato\nnecessario per il giudice rimettente diffondersi sulla sussistenza\ndei requisiti del beneficio in capo a entrambi gli imputati, posto\nche tale valutazione e\u0027 logicamente successiva alla rimozione della\npreclusione stabilita dalla disposizione censurata, che allo stato\nvieta in modo assoluto - secondo la lettura del rimettente - la\nconcessione del beneficio a chi ne abbia gia\u0027 frullo (in senso\nanalogo, sentenza n. 253 del 2019, punto 6 del Considerato in\ndiritto)». \n Analogamente, nel caso di specie raccoglimento della questione,\ncon la conseguente rimozione della preclusione ad oggi esistente,\nconsentirebbe di valutare nel merito l\u0027istanza e poi il programma di\nmessa alla prova. \n 1.6 Similmente, nel caso in cui fosse accolta la questione qui\nsollevata in via subordinata, si potrebbe esaminare nel merito\nl\u0027istanza di sospensione del processo con messa alla prova: dalla\ncitata sentenza del 10 febbraio 2017 del Tribunale di Firenze - di\nnon doversi procedere per l\u0027esito positivo della messa alla prova -\nsono ormai trascorsi oltre sette anni; peraltro piu\u0027 di tre anni\nerano decorsi anche tra la citata sentenza e il fatto di reato\ncontestato all\u0027imputato (5 febbraio 2023). \n2. Non manifesta infondatezza. La questione sollevata in via\nprincipale \n 2.0 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della norma di\ncui all\u0027art. 168-bis, comma 4, del codice penale, secondo cui «la\nsospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non\npuo\u0027 essere concessa piu\u0027 di una volta». \n In particolare, tale norma pare violare il principio della\npresunzione d\u0027innocenza di cui all\u0027art. 27, comma 2 della\nCostituzione e all\u0027art. 6 par. 2 della Convenzione per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali\n(quest\u0027ultimo rilevante ai sensi dell\u0027art. 117 della Costituzione),\nnonche\u0027 il principio di ragionevolezza evincibile dall\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n 2.1 L\u0027istituto della sospensione del processo con messa alla\nprova dell\u0027imputato e\u0027 stato introdotto nel nostro ordinamento per\ngli imputati adulti dalla legge n. 67/2014 e consente all\u0027imputato -\nin relazione a reati puniti con la pena edittale detentiva non\nsuperiore nel massimo a quattro anni (o con la pena pecuniaria),\nnonche\u0027 ai reati di cui all\u0027art. 550 comma 2 codice di procedura\npenale - di chiedere la sospensione del processo con messa alla\nprova. \n La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte\nall\u0027eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal\nreato, nonche\u0027, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato;\ncomporta altresi\u0027 l\u0027affidamento dell\u0027imputato all\u0027UEPE, per lo\nsvolgimento delle opportune attivita\u0027 di osservazione, trattamento e\nsostegno funzionali alla presa in carico e alla realizzazione di un\napposito programma, che puo\u0027 implicare attivita\u0027 di volontariato e\nl\u0027osservanza di prescrizioni varie. Implica inoltre necessariamente\nla prestazione di lavori di pubblica utilita\u0027. \n Ai sensi dell\u0027art. 168-ter del codice penale l\u0027esito positivo\ndella prova estingue il reato per cui si procede. \n 2.2 La giurisprudenza di legittimita\u0027 ha poi sottolineato, a piu\u0027\nriprese e ai piu\u0027 diversi fini, che l\u0027ordinanza di sospensione del\nprocesso con messa alla prova e successiva sentenza di\nproscioglimento per estinzione del reato non implicano alcuna\nvalutazione sul merito dell\u0027accusa, ma presuppongono soltanto una\ndelibazione circa l\u0027inesistenza di cause di proscioglimento immediato\nex art. 129 del codice di procedura penale (e secondo le Sezioni\nUnite della Corte di Cassazione - sentenza n. 35490 del 28 maggio\n2009, e\u0027 questa una delibazione che rientra piu\u0027 nel concetto di\n«constatazione», ossia di percezione «ictu oculi», che in quello di\n«apprezzamento» ed e\u0027 quindi incompatibile con qualsiasi necessita\u0027\ndi accertamento o di approfondimento). \n In particolare, si e\u0027 affermato che: \n «la valutazione da parte del giudice, non si basa su elementi\ndi prova e non e\u0027 idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul\nmerito dell\u0027accusa e sulla responsabilita\u0027 (Sez. 2, n. 53648 del 5\nottobre 2016 Rv. 268635) sicche\u0027, la decisione assunta, nell\u0027ipotesi\ndi esito positivo della messa alla prova, non potra\u0027 avere alcuna\nincidenza sull\u0027eventuale giudizio civile instaurato per il\nrisarcimento del danno» (Cass. Sez. 5, sentenza n. 33277 del 28 marzo\n2017); \n «l\u0027ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla\nprova [...] non determina l\u0027incompatibilita\u0027 del giudice nel giudizio\nche prosegua con le forme ordinarie nei confronti di eventuali\ncoimputati, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase\nprocessuale che non implica una valutazione sul merito dell\u0027accusa ma\nesclusivamente una delibazione sull\u0027inesistenza di cause di\nproscioglimento immediato ai sensi dell\u0027art. 129 del codice di\nprocedura penale nonche\u0027 una verifica dell\u0027idoneita\u0027 del programma di\ntrattamento e una prognosi favorevole di non recidiva» (Cass. Sez. 3,\nsentenza n. 14750 del 20 gennaio 2016 Rv. 266387 - 01): \n «La sentenza di proscioglimento per esito positivo della\nmessa alla prova, di cui all\u0027art. 464-septies del codice di procedura\npenale, non e\u0027 idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul\nmerito dell\u0027accusa e sulla responsabilita\u0027, sicche\u0027 essa non puo\u0027\nessere posta alla base di un contrasto di giudicati tra coimputati\nper il medesimo reato che abbiano diversamente definito la loro\nposizione processuale» (Cass. Sez. 2, sentenza n. 53648 del 5 ottobre\n2016 Rv. 268635 - 01); \n l\u0027esito positivo della messa alla prova «opera quale causa di\nestinzione della c.d. punibilita\u0027 in astratto, intervenendo prima che\nsia emessa la sentenza di condanna e, pertanto, prescinde da\nqualunque accertamento sul merito della res iudicanda e sulla\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato», per cui ai fini della valutazione del\npresupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell\u0027art.\n131-bis comma 3 del codice penale, non rilevano i reati estinti per\nesito positivo della messa alla prova (Cass. Sez. 2 - sentenza n.\n46064 del 30 novembre 2021); l\u0027istituto della messa alla prova\nprescinde dall\u0027accertamento della penale responsabilita\u0027\ndell\u0027imputato, per cui il giudice - con la sentenza di\nproscioglimento per estinzione del reato - non puo\u0027 applicare\nsanzioni amministrative accessorie (Cass. Sez. 4, sentenza n. 19369\ndel 7 maggio 2024); \n la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa\nalla prova, non essendo idonea ad esprimere un compiuto accertamento\nsul merito dell\u0027accusa e sulla responsabilita\u0027 dell\u0027imputato, non\npuo\u0027 essere equiparata alla sentenza di condanna ne\u0027 alla sentenza di\napplicazione della pena su richiesta, per cui non consente la\nconfisca di cui all\u0027art. 474-bis del codice penale (Cass. Sez. 5,\nsentenza n. 49478 del 13 novembre 2019 Rv. 277519 - 01); \n non comportando la sentenza emessa ai sensi dell\u0027art.\n464-septies del codice di procedura penale l\u0027accertamento della\ncommissione di un reato, la dichiarazione di estinzione del reato\noggetto di una sentenza di patteggiamento non e\u0027 preclusa dalla\ncommissione, nel termine di cinque anni, di un nuovo delitto\ndichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova (Cass.\nSez. 1, n. 23920 del 17 marzo 2022 Rv. 283192 - 01). \n 2.3 L\u0027Istituto e\u0027 stato piu\u0027 volte oggetto di analisi anche da\nparte della Corte costituzionale. \n In particolare, nella sentenza n. 91 del 2018 - allorche\u0027\nl\u0027istituto stesso della messa alla prova era censurato per l\u0027asserita\nviolazione della presunzione d\u0027innocenza - la Corte ha svolto le\nseguenti considerazioni: \n «se e\u0027 vero che nel procedimento di messa alla prova manca una\ncondanna, e\u0027 anche vero che correlativamente manca un\u0027attribuzione di\ncolpevolezza: nei confronti dell\u0027imputato e su sua richiesta (non\nperche\u0027 e\u0027 considerato colpevole), in difetto di un formale\naccertamento di responsabilita\u0027, viene disposto un trattamento\nalternativo alla pena che sarebbe stata applicata nel caso di\nun\u0027eventuale condanna. \n Con riferimento alla mancanza di un formale accertamento di\nresponsabilita\u0027 e di una specifica pronuncia di condanna, la\nsospensione del procedimento con messa alla prova puo\u0027 essere\nassimilata all\u0027applicazione della pena su richiesta delle parti\n(cosiddetto patteggiamento: art. 444 del codice di procedura penale),\nperche\u0027 entrambi i riti speciali si basano sulla volonta\u0027\ndell\u0027imputato che, non contestando l\u0027accusa, in un caso si sottopone\nal trattamento e nell\u0027altro accetta la pena. Per queste\ncaratteristiche anche il patteggiamento e\u0027 stato sospettato di\nillegittimita\u0027 costituzionale, sostenendosene il contrasto con la\npresunzione di non colpevolezza contenuta nell\u0027art. 27, secondo\ncomma, della Costituzione, ma questa Corte con piu\u0027 decisioni ha\nritenuto la questione priva di fondamento (sentenza n. 313 del 1990;\nordinanza n. 399 del 1997). \n In particolare e\u0027 stato escluso che nel procedimento previsto\ndall\u0027art. 444 del codice di procedura penale «vi sia un sostanziale\ncapovolgimento dell\u0027onere probatorio, contrastante con la presunzione\nd\u0027innocenza contenuta nell\u0027art. 27, secondo comma, della\nCostituzione». In effetti - ha aggiunto la Corte - nel nuovo\nordinamento giuridico-processuale «e\u0027 preponderante l\u0027iniziativa\ndelle parti nel settore probatorio: ma cio\u0027 non immuta affatto i\nprincipi, nemmeno nello speciale procedimento in esame, dove anzi il\ngiudice e\u0027 in primo luogo tenuto ad esaminare ex officio se sia gia\u0027\nacquisita agli atti la prova che il fatto non sussiste o che\nl\u0027imputato non lo ha commesso. Dopodiche\u0027, risultando negativa questa\nprima verifica, se l\u0027imputato ritiene di possedere elementi per\nl\u0027affermazione della propria innocenza, nessuno lo obbliga a\nrichiedere l\u0027applicazione di una pena, ed egli ha a disposizione le\ngaranzie del rito ordinario. In altri termini, chi chiede\nl\u0027applicazione di una pena vuoi dire che rinuncia ad avvalersi della\nfacolta\u0027 di contestare l\u0027accusa, senza che cio\u0027 significhi violazione\ndel principio di presunzione d\u0027innocenza, che continua a svolgere il\nsuo ruolo fino a quando non sia irrevocabile la sentenza» (sentenza\nn. 313 del 1990). \n Invero la possibilita\u0027 di chiedere i riti speciali, e in\nparticolare il patteggiamento o la messa alla prova, costituisce,\ncome generalmente si ritiene, una delle facolta\u0027 difensive e appare\nillogico considerare costituzionalmente illegittimi per la violazione\ndelle garanzie riconosciute all\u0027imputato questi procedimenti che sono\ndiretti ad assicurargli un trattamento piu\u0027 vantaggioso di quello del\nrito ordinario. \n 7. - Per giungere alla conclusione dell\u0027infondatezza delle\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale degli articoli 464-quater e\n464-quinquies del codice di procedura penale, in riferimento all\u0027art.\n27 della Costituzione, sarebbe sufficiente richiamare gli argomenti\ngia\u0027 utilizzati da questa Corte per decidere la questione relativa al\npatteggiamento, per vari aspetti analoga. Tuttavia anche altri e\nassai consistenti argomenti orientano in tal senso e valgono a\ndimostrare ulteriormente l\u0027infondatezza delle altre due questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale sollevate dal giudice a quo. \n La messa alla prova, anche se puo\u0027 assimilarsi al patteggiamento\nper la base consensuale del procedimento e del conseguente\ntrattamento, presenta aspetti che da questo la differenziano, al\npunto, come si vedra\u0027, da non consentire un riferimento nei termini\ntradizionali alle categorie costituzionali penali e processuali,\nperche\u0027 il carattere innovativo della messa alla prova «segna un\nribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio»\n(Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 marzo 2016,\nn. 36272). \n Come hanno riconosciuto le sezioni unite della Corte di\ncassazione, «[q]uesta nuova figura, di ispirazione anglosassone,\nrealizza una rinuncia statuale alla potesta\u0027 punitiva condizionata al\nbuon esito di un periodo di prova controllata e assistita e si\nconnota per una accentuata dimensione processuale, che la colloca\nnell\u0027ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio (Corte\ncostituzionale, n. 240 del 2015). Ma di essa va riconosciuta,\nsoprattutto, la natura sostanziale. Da un lato, nuovo rito speciale,\nin cui l\u0027imputato che rinuncia al processo ordinario trova il\nvantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo; dall\u0027altro,\nistituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata,\nin cui viene «infranta» la sequenza cognizione-esecuzione della pena,\nin funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto»\n(Cass., sez. un., n. 36272 del 2016). Da qui la differenza tra\nl\u0027istituto in esame e il patteggiamento, in quanto la sentenza che\ndispone l\u0027applicazione della pena su richiesta delle parti, «pur non\npotendo essere pienamente identificata con una vera e propria\nsentenza di condanna (cfr. sentenza n. 251 del 1991), e\u0027 tuttavia a\nquesta «equiparata» ex art. 445 del codice di procedura penale»\n(ordinanza n. 73 del 1993) e conduce all\u0027irrogazione della pena\nprevista per il reato contestato, anche se diminuita fino a un terzo,\nmentre l\u0027esito positivo della prova conduce ad una sentenza di non\ndoversi procedere per estinzione del reato. \n Inoltre la sentenza di patteggiamento costituisce un titolo\nesecutivo per l\u0027applicazione di una sanzione tipicamente penale,\nmentre l\u0027ordinanza che dispone la sospensione del processo e ammette\nl\u0027imputato alla prova non costituisce un titolo per dare esecuzione\nalle relative prescrizioni. Il trattamento programmato non e\u0027 infatti\nuna sanzione penale, eseguibile coattivamente, ma da\u0027 luogo a\nun\u0027attivita\u0027 rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da\nparte dell\u0027imputato, il quale liberamente puo\u0027 farla cessare con\nl\u0027unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso. \n Si tratta di una caratteristica fondamentale, perche\u0027 viene\nriservata alla volonta\u0027 dell\u0027imputato non soltanto la decisione sulla\nmessa alla prova ma anche la sua esecuzione». \n Nella successiva sentenza n. 146 del 2022 la Corte costituzionale\nha sottolineato che «nella messa alla prova convivono un\u0027anima\nprocessuale e una sostanziale. Da un lato, l\u0027istituto e\u0027 uno\nstrumento di definizione alternativa del procedimento, che si\ninquadra a buon diritto tra i riti alternativi (sentenze n. 14 del\n2020, n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015); al contempo, esso disegna un\npercorso rieducativo e riparativo, alternativo al processo e alla\npena, ma con innegabili connotazioni sanzionatorie (sentenza n. 68\ndel 2019), che conduce, in caso di esito positivo, all\u0027estinzione del\nreato». \n 2.4 Fatte queste premesse, si deve rilevare che il divieto di una\nseconda concessione della sospensione con messa alla prova non soffre\neccezioni, se non quella introdotta dalla Corte costituzionale con la\nsentenza n. 174 del 2022 per le ipotesi di reati avvinti dal vincolo\ndella continuazione. Il divieto (previsto unicamente per la messa\nalla prova per gli adulti, laddove quella propria del processo penale\nminorile non conosce alcun limite alla reiterazione) vale infatti a\nprescindere dalla natura - delittuosa o contravvenzionale, dolosa o\ncolposa - dei reati oggetto dei vari procedimenti, dall\u0027esito\npositivo o negativo della prima messa alla prova, dalla distanza\ntemporale tra i vari procedimenti, dalla circostanza che il reato\noggetto del secondo procedimento sia in ipotesi stato commesso prima\ndella prima sospensione con messa alla prova o dopo la stessa, ecc. \n 2.5 Tale divieto pare violare il principio della presunzione\nd\u0027innocenza nella misura in cui pare associare un giudizio di\ncolpevolezza all\u0027ammissione dell\u0027imputato alla messa alla prova. \n Detto in altri termini, la logica del divieto in questione pare\nessere quella di non consentire una seconda applicazione\ndell\u0027istituto, sul presupposto che il soggetto che abbia commesso un\nprimo reato e che in relazione allo stesso abbia evitato - seguendo\nil percorso della messa alla prova - la condanna e la pena non possa\nfruire nuovamente di tale possibilita\u0027: logica che da un lato lascia\ntrasparire una sorta di presunzione di colpevolezza rispetto alla\nprecedente contestazione, pur a fronte di una sentenza di\nproscioglimento per l\u0027esito positivo della messa alla prova, e\ndall\u0027altro sminuisce la portata rieducativa della messa alla prova,\ncome se si trattasse solo dell\u0027ennesimo istituto con connotazione\npremiale e deflattiva. \n 2.7 Non paiono infatti ipotizzabili altre logiche sottostanti al\ncitato divieto. \n Anzi, una conferma in tal senso si ricava dai lavori preparatori\ndella legge n. 67/2014. \n La proposta di legge C331 presentata alla Camera dei Deputati -\ncosi\u0027 come la proposta C927, poi riunita - prevedeva: «La sospensione\ndel processo con messa alla prova dell\u0027imputato puo\u0027 essere concessa\nuna sola volta. La sospensione puo\u0027 tuttavia essere concessa una\nseconda volta in relazione ai reati commessi anteriormente al primo\nprovvedimento di sospensione». \n In seguito, era approvato l\u0027emendamento 2.101 - presentato dagli\nstessi relatori - per effetto del quale il testo era cosi\u0027\nsostituito: «la sospensione del processo con messa alla prova\ndell\u0027imputato non puo\u0027 essere concessa piu\u0027 di due volte, ne\u0027 piu\u0027 di\nuna volta se tratta di reato della stessa indole». \n Significativa appare l\u0027illustrazione in Assemblea da parte della\nrelatrice in data 24 giugno 2013 (peraltro sostanzialmente identica\nsul punto a quella del progetto C 5019-bis presentato nella\nLegislatura precedente): «Il Capo II introduce nell\u0027ordinamento\nl\u0027istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla\nprova. Scopo della nuova disciplina - ispirata alla probation di\norigine anglosassone - e\u0027 quello di estendere l\u0027istituto, tipico del\nprocesso minorile, anche al processo penale per adulti in relazione a\nreati di minor gravita\u0027. L\u0027istituto offre ai condannati per reati di\nminore allarme sociale un percorso di re inserimento alternativo e,\nal contempo, svolge una funzione deflativa dei procedimenti penali in\nquanto e\u0027 previsto che l\u0027esito positivo della messa alla prova\nestingua il reato con sentenza pronunciata dal giudice». \n Significativo anche il contenuto della relazione al disegno di\nlegge 925 al Senato: «La sospensione del procedimento con messa alla\nprova puo\u0027 essere concessa per un massimo di due volte, ma per una\nsoltanto in caso di recidiva specifica». \n Nel corso del successivo esame al Senato - per effetto\ndell\u0027approvazione dell\u0027emendamento 3.246 - era poi limitata in via\ngenerale ad una volta la concessione della sospensione con messa alla\nprova. Il nuovo testo sarebbe poi stato approvato in seconda lettura\ndalla Camera dei Deputati. \n Ebbene, il riferimento nel corso dei citati lavori parlamentari\nai concetti di «condannati per reati di minore allarme sociale» e di\n«recidiva specifica», da parte degli stessi relatori dei disegni di\nlegge, pare postulare il riconoscimento all\u0027ammissione alla messa\nalla prova di un valore di accertamento di colpevolezza che in teoria\nnon dovrebbe avere. \n Analogamente, il riferimento, nella versione approvata dalla\nCamera in prima lettura, al concetto di «reato della stessa indole»,\nquale condizione ostativa ad una seconda concessione della\nsospensione con messa alla prova, aveva senso solo nella misura in\ncui si presupponesse che l\u0027imputato fosse colpevole del reato della\nstessa indole oggetto del primo procedimento; diversamente l\u0027indole\ndel reato non rileverebbe. Del resto, il concetto di «recidiva» alla\nluce dell\u0027ormai consolidata giurisprudenza costituzionale e di\nlegittimita\u0027 postala un giudizio di maggior colpevolezza (e maggior\npericolosita\u0027) dell\u0027autore del reato. \n 2.8 Se quindi l\u0027istituto della messa alla prova ha tutti i\nplurimi profili virtuosi sopra indicati (finalita\u0027 rieducativa,\nfunzione deflattiva, vantaggio per l\u0027imputato), l\u0027unica logica\npossibile (per quanto non condivisibile) del divieto di nuova\nconcessione di cui all\u0027art. 168-bis, comma 4 del codice penale pare\nessere quella del rimprovero/censura/giudizio di maggior\npericolosita\u0027 nei confronti del «recidivo», concetto cui non a caso\nsi fa riferimento anche nei lavori preparatori. \n La circostanza che il divieto di nuova concessione della messa\nalla prova prescinda dal profilo cronologico del reato oggetto di\ncontestazione e in particolare dal fatto che il reato oggetto del\nsecondo procedimento sia stato posto in essere prima, o viceversa\ndopo, la messa alla prova gia\u0027 svolta evidenzia chiaramente come la\nratio del citato divieto non possa essere ricercata in un\u0027eventuale\ngiudizio negativo da parte dei legislatore circa l\u0027efficacia del\npercorso rieducativo gia\u0027 svolto (giudizio negativo che deve peraltro\nritenersi precluso una volta che sia stata pronunciata sentenza di\nnon doversi procedere per l\u0027esito positivo della messa alla prova). \n 2.9 Occorre ancora precisare che l\u0027effetto preclusivo in ordine\nad una seconda concessione della sospensione con messa alla prova\nteoricamente e\u0027 ricollegato alla semplice ammissione gia\u0027 intervenuta\nin un precedente procedimento. Stando alla lettera della legge, si\ndovrebbe cioe\u0027 prescindere da quali siano stati gli sviluppi\nsuccessivi a detta ammissione. \n Si deve tuttavia ritenere, in una lettura costituzionalmente\norientata della norma. che tale preclusione non operi in una serie di\ncasi limite. \n 2.10.1 Ad esempio. qualora il reato oggetto de! primo\nprocedimento nel quale l\u0027imputato ha gia\u0027 fruito della sospensione\ncon messa alla prova sia successivamente depenalizzato. si deve\nritenere (gia\u0027 sulla base del dato normativo attuale) che quella\nprima ammissione non costituisca condizione ostativa ad una seconda\nconcessione. Il principio dell\u0027irrilevanza di precedenti condanne per\nreati poi depenalizzati - quale condizione ostativa alla concessione\ndi nuovi benefici - e\u0027 ormai consolidato nella giurisprudenza di\nlegittimita\u0027 in materia di sospensione condizionale della pena e non\nmenzione (Cass. Sez. 3, sentenza n. 8803 del 15 gennaio 2020 Rv.\n278268 - 01; Cass. Sez. 6, sentenza n. 16363 del 5 febbraio 2008 Rv.\n239555 - 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18 del 27 novembre 2007 Rv.\n238876 - 01; Cass. Sez. 4, sentenza n. 10564 del 13 gennaio 2006 Rv.\n233713 - 01). L\u0027irrilevanza di precedenti condanne per reati poi\ndepenalizzati e\u0027 stata espressamente affermata anche in materia di\nrecidiva (Cass. Sez. 1 - sentenza n. 28203 del 30 marzo 2023 Rv.\n284823 - 01). \n Sarebbe del resto assurdo negare ad un imputato l\u0027ammissione alla\nsospensione con messa alla prova per il solo fatto che egli ne abbia\ngia\u0027 fruito in passato in relazione alla contestazione di un fatto\normai considerato penalmente irrilevante dall\u0027ordinamento. \n 2.10.2 Ad analoga conclusione pare doversi pervenire con riguardo\nalle ipotesi in cui nel primo procedimento, a seguito dell\u0027ammissione\nalla messa alla prova, l\u0027imputato sia stato poi prosciolto ad esempio\nper il mutato regime della procedibilita\u0027. \n Cosi\u0027, ad esempio, la Corte di Cassazione con la sentenza Sez. 4\n- n. 2577 del 9 gennaio 2024 Rv. 285700 - 01 - in un ipotesi in cui.\ndopo la sentenza di primo grado dichiarativa dell\u0027estinzione del\nreato per esito positivo della messa alla prova, il reato oggetto del\nprocesso (ex art. 590-bis del codice penale) era divenuto procedibile\na querela - ha ritenuto ammissibile il ricorso e poi annullato la\nsentenza di primo grado, dichiarando il non doversi procedere per\ndifetto di querela. In una simile ipotesi, sarebbe irragionevole\nritenere che in un eventuale successivo procedimento l\u0027imputato\nincorrerebbe comunque nella preclusione di cui all\u0027art. 168-bis,\ncomma 4 del codice penale \n 2.10.3 A maggior ragione sarebbe irragionevole ritenere\nsussistente la preclusione nel caso in cui nel primo procedimento -\ndopo l\u0027iniziale sospensione con messa alla prova - il procedimento\nabbia ripreso il suo corso (la revoca della messa alla prova o per\nl\u0027esito negativo della stessa) e poi l\u0027imputato sia stato assolto nel\nmerito. \n 2.10.4 Gli esempi sopra citati conducono a ritenere che - benche\u0027\nla lettera della norma ricolleghi la preclusione semplicemente ad una\nprecedente ammissione alla sospensione con messa alla prova, in\nrealta\u0027 tale effetto preclusivo presuppone che, pur dopo l\u0027ammissione\nalla messa alla prova, non vi sia stato un proscioglimento per un\ndiverso motivo e che il fatto per cui era stata disposta la messa\nalla prova sia tuttora rilevante. \n 2.10.5 Se questa e\u0027 la corretta interpretazione della norma (e\nnon pare possibile interpretare diversamente la stessa nel rispetto\ndei principi costituzionali), nei restanti casi - ed in particolare\nquando il primo procedimento si sia concluso con una sentenza di\nproscioglimento per l\u0027esito positivo della messa alla prova - pare\naversi un\u0027ulteriore conforma circa il fatto che la preclusione di una\nnuova sospensione con messa alla prova sia da ricollegarsi ad una\nsorta di persistente sospetto circa il fatto che comunque il soggetto\navesse posto in essere il reato ascritto. \n Nonostante l\u0027intervenuto proscioglimento, cioe\u0027, e benche\u0027 sotto\nogni diverso profilo - in base lane gia\u0027 citate sentenze della Corte\ndi Cassazione - l\u0027Istituto della messa alla prova non postuli alcuna\nvalutazione circa il merito dell\u0027accusa, se non in termini di\ndelibazione preliminare circa l\u0027inesistenza di cause di\nproscioglimento immediato ex art. 129 del codice di procedura penale\n(percepibili ictu oculi, senza necessita\u0027 di alcun approfondimento,\nsecondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite\nnella sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009 Rv. 244274 - 01),\nnonostante tutto cio\u0027 il soggetto che ne abbia fruito si vede\ncomunque gravato da una sorta di stigma sotto il profilo\ndell\u0027impossibilita\u0027 di accedere nuovamente all\u0027istituto in questione:\nimpossibilita\u0027 che costituisce una sorta di effetto penale, non della\ncondanna, perche\u0027 condanna non vi e\u0027 stata - ma dell\u0027ammissione a\ntale particolare rito. \n 2.11 Cosi\u0027 ricostruito il quadro normativa, la preclusione in\nquestione pare violare il principio della presunzione d\u0027innocenza di\ncui all\u0027art. 27, comma 2 della Costituzione e all\u0027art. 6, par. 2\ndella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali. \n La Corte costituzionale ha in piu\u0027 occasioni affermato che la\ndichiarazione di estinzione del reato [...] comporta normalmente\nl\u0027esclusione di ogni effetto pregiudizievole - anche in termini\nreputazionali - a carico di colui al quale il fatto di reato sia\nstato in precedenza ascritto» (cosi\u0027, tra le altre, la sentenza 231\ndel 2018, proprio in tema di messa alla prova). \n La Corte di Strasburgo, d\u0027altro canto, ha in piu\u0027 occasioni\nvalorizzato non solo la componente procedurale, ma anche quella\n«ultra-processuale» della presunzione d\u0027innocenza, che e\u0027 chiamata ad\noperare successivamente alla conclusione di un processo penale o alla\nsua interruzione, al fine di proteggere la reputazione della persona,\nin specie contro il rischio che la stessa sia trattata dalle\nautorita\u0027 come se fosse colpevole del reato che le era stato ascritto\ne in relazione al quale e\u0027 stata assolta o ha comunque beneficiato di\nun\u0027interruzione del processo (cfr., tra le altre, la sentenza del 10\ngennaio 2024 nel caso U.Y. contro Turchia, par. 30 ss.; la sentenza\ndei 23 gennaio 2018 nel caso Seven contro Turchia, par. 43 ss. e 54\nss.; la sentenza dei 12 luglio 2013 nel caso Allen contro Regno\nUnito, par. 93 ss.). La Corte EDU si e\u0027 spesso pronunciata in\nrelazione a vicende in cui - dopo la conclusione di un processo\npenale con un\u0027assoluzione o un proscioglimento in rito, il giudice\naveva comunque dovuto pronunciarsi in relazione alla domanda\nrisarcitoria proposta dal danneggiato o era instaurato un\nprocedimento amministrativo o disciplinare, sicche\u0027 si profilava un\nsecondo procedimento collegato da un particolare nesso a quello\npenale conclusosi con l\u0027assoluzione o interrottosi (e in cui non si\ntrattava di irrogare una sanzione sostanzialmente penale). \n Alla luce della citata ratio, volta a proteggere anche la\npercezione dell\u0027imputato nel contesto sociale, pare corretto ritenere\nche la suddetta portata ultra-processuale debba valere non solo\nrispetto alle comunicazioni o ai provvedimenti delle autorita\u0027\n(rispetto alle dichiarazioni pubbliche delle autorita\u0027 e\u0027 intervenuta\nanche la direttiva (UE) 343/2016, recepita in Italia con il decreto\nlegislativo n. 188/2021), ma anche, e prima ancora, rispetto alle\nconseguenze negative che siano previste in capo al soggetto gia\u0027\nassolto o prosciolto dalle stesse norme di legge. E non solo in\neventuali procedimenti collegati a quello gia\u0027 conclusosi, ma anche\nad ulteriori procedimenti non aventi un particolare collegamento con\nquello concluso, ma in cui comunque in via generale il precedente\nproscioglimento possa rilevare negativamente. \n In particolare, l\u0027ammissione alla messa alla prova non postula\nne\u0027 comporta un accertamento di responsabilita\u0027, non consente\nl\u0027irrogazione da parte del giudice di sanzioni accessorie e non puo\u0027\nrilevare in termini di accertamento in un successivo giudizio civile\nrisarcitorio o in un successivo procedimento disciplinare; ne\u0027 puo\u0027\nrilevare come precedente giudiziario in un successivo procedimento\npenale ai fini della sussistenza della recidiva o della valutazione\ndell\u0027abitualita\u0027 del comportamento ai sensi dell\u0027art. 131-bis del\ncodice penale. Allo stesso modo non puo\u0027 comportare effetti negativi\nin successivi procedimenti penali in termini di preclusione\ndell\u0027accesso ad un rito alternativo, quale una nuova sospensione del\nprocesso con messa alla prova. \n 2.12 Si aggiunga che in un\u0027eventuale successiva causa\nrisarcitoria il giudice puo\u0027 rivalutare i fatti gia\u0027 oggetto del\nprecedente processo penale (conclusosi con l\u0027assoluzione o con il\nproscioglimento in rito) ai fini della verifica della sussistenza\ndella responsabilita\u0027 civile, senza effettuare, neanche\nincidentalmente, un accertamento sulla responsabilita\u0027 penale (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 182 del 2021). Allo stesso modo i fatti\npotrebbero essere valutati autonomamente dall\u0027autorita\u0027 del\nprocedimento amministrativo o disciplinare. \n Nel caso della nuova richiesta di messa alla prova, viceversa i\nprocedimento ha ad oggetto ti totalmente distinti da quelli oggetto\ndel precedente provvedimento (conclusosi con il proscioglimento per\nesito positivo della messa alla prova; inoltre, nel fascicolo\nprocessuale non vi sono, ne\u0027 avrebbero ragione di esservi, gli atti\ndel fascicolo d\u0027indagine del precedente procedimento; per di piu\u0027, la\nrichiesta di sospensione con messa alla prova, dopo la riforma\noperata dal decreto legislativo n. 150/2022, viene normalmente\nrichiesta in sede di udienza predibattimentale (sono infatti\npochissimi i reati, per i qua i e\u0027 possibile la messa alla prova, che\nrichiedano lo svolgimento dell\u0027udienza preliminare); in tale sede il\ngiudice non dispone di poteri istruttori, per cui neppure potrebbe\ndisporre l\u0027acquisizione degli atti d\u0027indagine del precedente\nprocedimento gia\u0027 conclusosi. Se anche il giudice potesse farlo, si\ntratterebbe irragionevolmente di rivalutare detti atti per accertare\nincidentalmente la colpevolezza dell\u0027imputato per il fatto ascritto\nnel primo procedimento. \n 2.13 Si potrebbe obiettare che l\u0027accesso alla sospensione con\nmessa alla prova e\u0027 frutto di una libera scelta dell\u0027imputato, nel\npieno esercizio delle proprie prerogative difensive, per cui lo\nstesso - come nel decidere di richiedere la messa alla prova va\nincontro per sua scelta alla prestazione dei lavori di pubblica\nutilita\u0027, che ha un indubbio carattere anche sanzionatorio, senza che\ncio\u0027 comporti una violazione della presunzione d\u0027innocenza (sentenza\nn. 91 del 2018 della Corte Costituzionale) - cosi con la citata\nscelta accetterebbe anche la conseguenza della preclusione di un\nnuovo possibile accesso alla messa alla prova in altro procedimento\nsuccessivo. \n Tale argomentazione non pare pero\u0027 condivisibile. \n Da un lato, i lavori di pubblica utilita\u0027 e in generale il\npercorso programmato dall\u0027UEPE hanno un\u0027indubbia connotazione\nrieducativa, prima ancora che sanzionatoria; il divieto di una nuova\nammissione alla messa alla prova viceversa non ha alcuna finalita\u0027\nrieducativa, assumendo viceversa una connotazione stigmatizzante e\ncomunque limitandosi a comprimere le prerogative difensive e le\npossibilita\u0027 di rieducazione del soggetto. \n Dall\u0027altro lato, i lavori di pubblica utilita\u0027 e in generale lo\nsvolgimento del programma di trattamento si collocano temporalmente\nprima della sentenza di proscioglimento (che presuppone la\nconclusione e il buon esito della prova); il divieto di nuova\nconcessione della sospensione con messa alla prova esplica invece le\nsue conseguenze anche e soprattutto dopo la conclusione del\nprocedimento in cui si sia svolta la messa alla prova, per cui va\nincontro alle gia\u0027 menzionate criticita\u0027 legate alla portata ultra\nprocessuale della presunzione d\u0027innocenza di cui all\u0027art. 6, par. 2\nCEDU. \n 2.14 La disciplina censurata pare violare altresi\u0027 gli articoli 3\ne 27, comma 3 della Costituzione. \n Il divieto di nuova concessione della sospensione con messa alla\nprova pare irragionevole, sia intrinsecamente considerato, sia in\nrelazione alla mancanza di analogo divieto rispetto ad istituti come\nl\u0027applicazione della pena su richiesta delle parti, l\u0027oblazione, il\ndecreto penale e l\u0027estinzione del reato a seguito di condotte\nriparatorie ex art. 162-ter del codice penale. \n 2.15 Sotto il primo profilo, come rilevato dalla Corte\ncostituzionale nella sentenza 91 del 2018, l\u0027innovativo istituto\ndella messa alla prova presenta l\u0027indubbio vantaggio di perseguire in\nvia anticipata scopi specialpreventivi in chiave di risocializzazione\ndell\u0027imputato, offrendo al tempo stesso a quest\u0027ultimo un vantaggio\nin termini sanzionatori e allo Stato un significativo vantaggio in\ntermini di deflazione e quindi di risparmio di energie per\nl\u0027amministrazione della giustizia. Tanto premesso, risulta\nirragionevole il limite posto dall\u0027art. 168-bis, comma 4 del codice\npenale all\u0027accesso ad un simile istituto, ricco di connotati positivi\n(sia per l\u0027imputato, sia per l\u0027ordinamento, sia per lo\nStato-Amministrazione), ma soprattutto profondamente ispirato da una\nfinalita\u0027 rieducatrice e connotato da ottime potenzialita\u0027 in tal\nsenso, in ragione del percorso mirato e assistito elaborato dall\u0027Uepe\nper il singolo soggetto. Il citato divieto risulta tanto piu\u0027\nirragionevole nella misura in cui e\u0027 assoluto: non distingue ne\u0027\nsotto il profilo della natura dei reati ascritti (delitti o\ncontravvenzioni), ne\u0027 sotto il profilo dell\u0027elemento soggettivo\n(reati dolosi o colposi), ne\u0027 sotto il profilo della datazione dei\nreati ascritti (precedenti o successivi al percorso rieducativo\nsvolto durante la prima messa alla prova), ne\u0027 sotto il profilo\ndell\u0027esito (positivo o negativo) della precedente messa alla prova,\nne\u0027 sotto il profilo del lasso temporale ormai decorso dalla\nprecedente messa alla prova. Ove il divieto fosse rimosso, il giudice\npotrebbe viceversa valutare alla luce di tutte le circostanze del\ncaso concreto se sia possibile o meno una prognosi favorevole per il\nfuturo ai sensi dell\u0027art. 464-quater, comma 3 del codice di procedura\npenale. \n 2.16 Sotto il secondo profilo, si deve rilevare che, mentre nel\npatteggiamento l\u0027imputato si limita a concordare con il Pubblico\nMinistero l\u0027applicazione di una determinata pena, eventualmente\noggetto anche di sospensione condizionale, sulla base di un\nprovvedimento equiparato a una sentenza di condanna, senza neppure\ndover necessariamente risarcire la persona offesa, nella messa alla\nprova l\u0027imputato aderisce ad un apposito percorso che comporta\nl\u0027adempimento di una serie di obblighi risarcitori e riparateli in\nfavore della persona offesa e della collettivita\u0027, con esiti\noggettivamente e agevolmente verificatili (sentenza 231 del 2018 gia\u0027\ncitata). A fronte di tale significativa differenza, pare illogico che\nl\u0027imputato non incontri alcun limite circa il numero di volte in cui\npossa fare accesso al rito del patteggiamento e, viceversa, possa\naccedere una sola volta alla messa alla prova (che pur prevede la\nriparazione del danno, la prestazione di lavori in favore della\ncollettivita\u0027, l\u0027assistenza da parte del servizio sociale, il\nmonitoraggio costante da parte delle autorita\u0027). \n Lo stesso dicasi in relazione al raffronto con gli altri istituti\nsopra citati (decreto penale, oblazione, estinzione del reato per\ncondotte riparatorie). \n 2.17 E ancora, pare irragionevole che un soggetto quale l\u0027attuale\nimputato, che puo\u0027 in astratto beneficiare anche della sospensione\ncondizionale della pena (l\u0027unica risultanza del certificato penale di\nD.S. e\u0027 costituita dall\u0027ordinanza del... di ammissione alla messa\nalla prova, con la successiva sentenza del... di non doversi\nprocedere per estinzione del reato per l\u0027esito positivo della messa\nalla prova), non possa viceversa accedere alla sospensione con messa\nalla prova. \n L\u0027ordinamento consente cioe\u0027 l\u0027applicazione di un istituto - la\nsospensione condizionale della pena - che consiste sostanzialmente in\nuna «astensione a tempo dall\u0027esecuzione della pena» (ordinanza 296\ndel 2005 della Corte costituzionale) e che non richiede\nnecessariamente il rispetto di prescrizioni o lo svolgimento di\nlavori di pubblica utilita\u0027; preclude viceversa l\u0027accesso ad un\nistituto, la sospensione del procedimento con messa alla prova, che\nsi connota per la riparazione/risarcimento del danno, per\nun\u0027assistenza ed un monitoraggio continui, per il necessario\nsvolgimento di lavori a vantaggio della collettivita\u0027. \n3. Non manifesta infondatezza. La questione sollevata in via\nsubordinata \n 3.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della nonna di\ncui all\u0027art. 168-bis, comma 4 del codice penale nella parte in cui\nesclude che possa essere concessa una nuova volta la sospensione con\nmessa alla prova, pur quando siano gia\u0027 decorsi piu\u0027 di tre anni\ndalla sentenza di proscioglimento per l\u0027esito positivo della messa\nalla prova emessa nel procedimento in cui l\u0027imputato era stato\nprecedentemente ammesso a fruire dell\u0027istituto. \n 3.2 Nell\u0027ipotesi cioe\u0027 in cui si ritenesse legittimo il divieto\ndi un secondo accesso alla messa alla prova, pare che l\u0027assolutezza\ndi tale divieto (pur con l\u0027eccezione introdotta dalla Corte\ncostituzionale con la sentenza 174 del 2022) sia irragionevole, in\nparticolare nella misura in cui - pur con il decorso di un notevole\nlasso di tempo - tale divieto non venga meno. \n 3.3 Non consentire, neppure dopo un apprezzabile lasso temporale,\nun nuovo accesso alla messa alla prova significa infatti disconoscere\nl\u0027essenziale profilo rieducativo della stessa e/o presumere, rispetto\nal soggetto che abbia gia\u0027 sperimentato tale percorso, l\u0027inefficacia\nrieducativa e preventiva dell\u0027istituto, senza limiti di tempo, cosi\u0027\nin definitiva negando in radice una possibilita\u0027 di miglioramento\ndella persona umana. \n 3.4 In proposito, si deve rilevare che la messa alla prova\npropria del processo penale minorile (articoli 28 ss. decreto del\nPresidente della Repubblica n. 448/1988), cui si e\u0027 ispirata la\nriforma operata dalla legge n. 67/2014, non conosce limiti alla\nreiterazione. Se e\u0027 vero che il soggetto minorenne e\u0027 caratterizzato\nda una personalita\u0027 fluida ed ancora in fieri, cio\u0027 non significa che\nper l\u0027adulto non vi siano viceversa margini per un miglioramento in\ntermini di risocializzazione. \n D\u0027altro canto, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato\nche il soggetto adulto che abbia gia\u0027 fruito della sospensione nel\nprocesso minorile (cio\u0027 che potrebbe in ipotesi essere avvenuto anche\ndopo il compimento della maggiore eta\u0027 da parte dell\u0027imputato,\nrilevando solo l\u0027eta\u0027 al momento del fatto e non quella al momento\ndel processo) non e\u0027 per cio\u0027 solo escluso dall\u0027accesso alla messa\nalla prova ex articoli 168-bis ss. del codice penale (sentenza n.\n29652 del 2024, allo stato non massimata). \n 3.5 Inoltre, nella materia contigua delle misure alternative al\ncarcere e in particolare dell\u0027affidamento in prova al servizio\nsociale, l\u0027art. 58-quater, legge n. 354/1975 prevede che\nl\u0027affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti\ndall\u0027art. 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta\u0027 non possano\nessere concessi piu\u0027 di una volta solo con riguardo al condannato cui\nsia stata applicata la recidiva reiterata. \n Anche il divieto di concessione di benefici di cui all\u0027art.\n58-quater legge n. 354/975, previsto nei confronti di chi sia stato\nritenuto colpevole del reato di evasione (comma 1) e nei confronti di\ncolui cui sia stata revocata una misura alternativa per\nl\u0027incompatibita\u0027 del comportamento tenuto con la prosecuzione della\nmisura (comma 2) - opera per un periodo di tempo [imitato (tre anni\ndal momento in cui e\u0027 ripresa l\u0027esecuzione della custodia o della\npena o e\u0027 stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma\n2). \n 3.6 Si rilevi ancora che, nel caso della sospensione del processo\ncon messa alla prova, l\u0027esito positivo della prova determina la\npronuncia di una sentenza di non doversi procedure e non di una\nsentenza di condanna. In relazione a tale pronuncia il soggetto non\npuo\u0027 dunque neppure conseguire la riabilitazione e la conseguente\nestinzione degli effetti penali della condanna, per cui neppure\nl\u0027eventuale riabilitazione puo\u0027 riaprire l\u0027accesso all\u0027istituto della\nmessa alla prova per chi ne abbia gia\u0027 fruito (la Corte di\nCassazione, con la sentenza Sez. 4, n. 7668 del 6 febbraio 2019 - Rv.\n275130 - 01, ha ad esempio affermato che «La non menzione della\ncondanna nel certificato del casellario giudiziale puo\u0027 essere\nconcessa [...] a chi abbia riportato una precedente condanna per la\nquale sia intervenuta pronuncia di riabilitazione»). \n 3.7 Complessivamente, dunque, la circostanza che la norma\ncensurata non contempli alcun limite temporale al divieto di nuova\nmessa alla prova pare determinare una violazione degli articoli 3 e\n27, comma 3 della Costituzione. \n 3.8 Quanto al rimedio appropriato per la violazione dei principi\ncostituzionali qui denunciata, si chiede alla Corte costituzionale\nuna pronuncia che limiti ad un periodo di tre anni dalla precedente\nsentenza di proscioglimento per l\u0027esito positivo della messa alla\nprova la durata del divieto di nuovo accesso all\u0027istituto in\nquestione. \n Si prevedrebbe cosi\u0027 per il divieto in questione la stessa durata\nprevista dal citato art. 58-quater, legge n. 354/1975 per il divieto\ndi concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative\nalla detenzione, istituti connotati non solo da un significativo\nvantaggio per l\u0027interessato, ma anche da una spiccata finalita\u0027\nrieducativa, esattamente come la sospensione con messa alla prova\n(sia pur in una diversa fase della sequenza penale). Lo stesso\ntermine di tre anni e\u0027 del resto previsto dall\u0027art. 179 del codice\npenale anche per la richiesta della riabilitazione. \n Si tratta di una soluzione «costituzionalmente adeguata» tratta\nda una disciplina gia\u0027 esistente. che consentirebbe alla Corte di\nporre rimedio nell\u0027immediato al vulnus riscontrato, fatta salva «la\npossibilita\u0027 per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a\nindividuare, nell\u0027ambito della propria discrezionalita\u0027, altra, e in\nipotesi piu\u0027 congrua - soluzione [...], purche\u0027 rispettosa dei\nprincipi costituzionali» (sentenza n. 222 del 2018). \n3. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma\nora censurata alle citate disposizioni della Costituzione, chiaro e\nunivoco essendo il dato letterale, in base al quale «La sospensione\ndel procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non puo\u0027 essere\nconcessa piu\u0027 di una volta». \n Detta disposizione e\u0027 peraltro interpretata in modo costante\ndalla giurisprudenza in conformita\u0027 al citato dato letterale. La\nstessa Corte costituzionale nella sentenza n. 174/2022 ha mosso\nimplicitamente dal presupposto che un soggetto non possa accedere una\nseconda volta all\u0027istituto della messa alla prova. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 ss. legge n.\n87/1953, \n ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, \n solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale, per violazione\ndegli articoli 3, 27 comma 2, 27 comma 3 e 117 della Costituzione\n(l\u0027art. 117 della Costituzione in relazione all\u0027art. 6, paragrafo 2\ndella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali) - della norma di cui all\u0027art. 168-bis, comma 4\ndel codice penale nella parte in cui prevede il divieto di\nconcessione una ulteriore volta della sospensione con messa alla\nprova dell\u0027imputato anche per l\u0027ipotesi in cui il procedimento in cui\nla messa alla prova era gia\u0027 stata concessa si sia concluso con\nsentenza di proscioglimento; \n in subordine della norma di cui all\u0027art. 168-bis, comma 4 del\ncodice penale nella parte in cui esclude che possa essere concessa\nun\u0027ulteriore volta la messa alla prova, pur dopo che siano decorsi\ntre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato\nper l\u0027esito positivo della messa alla prova, \n per violazione degli articoli 3 e 27 comma 3 della Costituzione; \n sospende il giudizio in corso ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23, comma 4, legge n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura\npenale. \n Firenze, 28 ottobre 2024 \n \n Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62207","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"168","specificaz_art":"bis","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78694","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78695","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78696","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78697","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in relazione all\u0027","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78698","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"par. 2","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |