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R.","prima_controparte":"Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Roma 3","altre_parti":"R. T., E.V. M., A. R.","testo_atto":"N. 256 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 16 giugno 2025 della Corte di giustizia tributaria di\nprimo grado di Roma sul ricorso proposto da A. R. e altri contro\nAgenzia entrate - Direzione provinciale Roma 3. \n \nTributi - Processo tributario - Efficacia delle sentenze penali nel\n processo tributario e nel processo di Cassazione - Previsione che\n la sentenza irrevocabile di assoluzione perche\u0027 il fatto non\n sussiste o l\u0027imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a\n dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi\n fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha,\n in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai\n fatti medesimi - Previsione che tale sentenza puo\u0027 essere\n depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni\n prima dell\u0027udienza o dell\u0027adunanza in camera di consiglio -\n Applicazione di tali disposizioni, limitatamente alle ipotesi di\n sentenza di assoluzione perche\u0027 il fatto non sussiste, anche nei\n confronti della persona fisica nell\u0027interesse della quale ha agito\n il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei\n confronti dell\u0027ente e societa\u0027, con o senza personalita\u0027 giuridica,\n nell\u0027interesse dei quali ha agito il rappresentante o\n l\u0027amministratore anche di fatto, nonche\u0027 nei confronti dei loro\n soci o associati. \n- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei\n reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a\n norma dell\u0027articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art.\n 21-bis e, in via consequenziale, decreto legislativo 14 novembre\n 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), art. 119. \n\n\r\n(GU n. 51 del 17-12-2025)\n\r\n \n LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO \n di Roma Sezione 13 \n \n riunita in udienza il 13 maggio 2025 alle ore 11,00 con la\nseguente composizione collegiale: \n Mamone Antonio, Presidente; \n Natalini Aldo, relatore; \n Velletti Monica, giudice, \n in data 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente ordinanza sul\nricorso n. 12788/2022 spedito il 6 ottobre 2022, \n proposto da A. R., difeso da: \n Vito Mangiaracina - MNGVTI85H28C286Z; \n Asa Peronace - PRNSAA70D17H501R; \n R. T. \n ed elettivamente domiciliato presso vito.mangiaracina@pec.it \n Contro: \n Ag. Entrate Direzione provinciale Roma 3 elettivamente\ndomiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it \n Ag. Entrate Direzione provinciale Roma 3 elettivamente\ndomiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it \n terzi chiamati in causa \n R. T. elettivamente domiciliato presso vito.mangiaracina@pec.it \n Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n avviso di accertamento n. ... \n sul ricorso n. 17286/2022 spedito il 27 dicembre 2022, \n proposto da E. V. M., difeso da: \n Gerardo Parola - PRLGRD85L28F912S; \n Sergio Sottocasa Biani - STTSRG74A03B354Y, \n ed elettivamente domiciliato presso Via Santa Tecla, 4 - 20122\nMilano (MI) \n R. T. T., difeso da: \n Davide Laruffa - LRFDVD86A08F205O; \n Vito Mangiaracina - MNGVTI85H28C286Z, \n ed elettivamente domiciliato presso\nsergio.sottocasabiani@cert.ordineavvocatimilano.it \n contro Ag. Entrate Direzione provinciale Roma 3 elettivamente\ndomiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it \n Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n avviso di accertamento n. ... \n a seguito di discussione in pubblica udienza. \n \n Elementi in fatto e diritto \n \n In esito alla sentenza della C.T.R. Lazio - Sez. XI, n. 771/2022,\ndep. il 22 febbraio 2022 - che, in accoglimento dell\u0027appello di R. A.\n, dichiarava nullo il giudizio di primo grado avverso l\u0027avviso di\naccertamento n. ... relativo ad IRAP-IVA dell\u0027anno d\u0027imposta ..., per\nviolazione del litisconsorzio necessario, non essendo stato integrato\nil contraddittorio nei confronti degli altre tre soci amministratori\n(individuarsi nei soci A. L., R. T. e V. M.) della C.L. «societa\u0027 di\nfatto», cosi\u0027 come ritenuta dai verificatori, e rimetteva gli atti\nalla CTP di Roma, in diversa composizione, affinche\u0027 provvedesse ad\nintegrare il contraddittorio - R. A. , come rappresentato e difeso,\ncon ricorso iscritto al n. 12788/2022 spedito il 6 ottobre 2022,\nriassumeva la causa con cui impugnava il suddetto avviso di\naccertamento in epigrafe notificatogli dall\u0027AdE-D.P. Roma III, per\nmaggiori ricavi imputati alla societa\u0027 di fatto C. L. di cui il\nricorrente era ritenuto socio amministratore di fatto e autore delle\nviolazioni contestate ed eccepiva: \n 1) nullita\u0027 assoluta dell\u0027avviso di accertamento per\nincompetenza territoriale funzionale dell\u0027Ufficio controlli dell\u0027AdE\n- D.P. Roma III ex articoli 31, 58 e 59 decreto del Presidente della\nRepubblica n. 600/1973, in favore dell\u0027AdE di Milano; sosteneva che\ntali norme dispongono, rispettivamente, che i soggetti diversi dalle\npersone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova\nla loro sede legale o in mancanza la sede amministrativa; se anche\nquesta manchi, esse hanno il domicilio fiscale nel comune ove\nstabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione; in\nmancanza nel comune ove esercitano prevalentemente la loro attivita\u0027;\nl\u0027art. 59, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n.\n600/1973 stabilisce che «l\u0027Amministrazione finanziaria puo\u0027 stabilire\nil domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni\ndell\u0027articolo precedente, nel comune ove il soggetto stesso svolge in\nmodo continuativo la principale attivita\u0027 ovvero, per i soggetti\ndiversi dalle persone fisiche, e\u0027 il comune in cui e\u0027 stabilita la\nsede amministrativa» per cui, essendo l\u0027attivita\u0027 della C. L.\nprevalentemente esercitata nel Comune di Milano ove risultava\noperativa anche la sede amministrativa, l\u0027Agenzia delle entrate\ncompetente all\u0027accertamento doveva essere quella di Milano e non\nquella di Roma; \n 2) nullita\u0027 del PVC per violazione degli articoli 33, decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 600/1973, 52 decreto del\nPresidente della Repubblica n. 633/1972 e 10 legge n. 212/2000,\nnonche\u0027 del combinato disposto degli articoli 70, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 600/1973, 75 decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 633/1972 e 191 c.p.p.; invalidita\u0027 derivata\ndell\u0027avviso di accertamento per illegittimita\u0027 dell\u0027attivita\u0027 di\nverifica dell\u0027Amministrazione finanziaria; inutilizzabilita\u0027 del\nmateriale probatorio e conseguente infondatezza, per carenza di\nprova, dei rilievi contenuti nell\u0027atto impositivo in violazione\ndell\u0027art. 2697 delcodice civile in ragione del provvedimento del\ngiudice per le indagini preliminari di Milano; \n 3) infondatezza della pretesa erariale avanzata nei confronti\ndi esso ricorrente, quale asserito socio amministratore di fatto\ndella societa\u0027 di fatto accertata, sia per quanto attiene la presunta\nresponsabilita\u0027 delle maggiori imposte accertate sia per presunta\nresponsabilita\u0027 per relative sanzioni, avendo l\u0027Ufficio utilizzato il\nprincipio della cd. «trasparenza», \n concludeva, quindi, per l\u0027annullamento dell\u0027atto impugnato, con\nvittoria di spese. \n Si costituiva l\u0027Agenzia delle entrate - D.P. Roma III a mezzo\nfunzionario, insistendo per la propria competenza e per la fondatezza\ndella pretesa impositiva e controdeduceva: \n 1) in merito all\u0027eccezione sub 1), nel senso che trova\napplicazione nella specie l\u0027art. 31, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 600/1973 per cui la competenza dell\u0027Ufficio accertatore\nva ricercata nella circoscrizione in cui e\u0027 stabilito il domicilio\nfiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui\nquesta e\u0027 stata (o avrebbe dovuto essere) presentata. Il domicilio\nfiscale della G. L. per l\u0027anno d\u0027imposta ... veniva dichiarato nel\nMod/Unico soc. di capitale ... all\u0027indirizzo di via ... per cui e\u0027 lo\nstesso ricadeva senz\u0027altro nel territorio di competenza della D.P.\nIII di Roma che ha emesso l\u0027atto impugnato; \n 2) in merito all\u0027eccezione sub 2), nel senso che le indagini\ndi natura tributaria seguono una specifica disciplina disgiunta da\nquelle in materia penale e che il giudice per le indagini preliminari\ndi Milano nel procedimento penale avviato per i fatti in questione ha\ndichiarato inutilizzabili solo alcuni documenti e non tutti; di\ncontro parte ricorrente non ha adempiuto all\u0027onere di indicare quali,\ntra tutti i documenti, non erano ad esso imputabili; \n 3) in merito all\u0027eccezione sub 3), nel senso dell\u0027estraneita\u0027\nal thema decidendum essendo l\u0027avviso di accertamento emesso dalla\nD.P. - II di Milano per nulla prodromico agli avvisi di accertamento\nemessi dalle altre competenti Direzioni provinciali, tra cui la D.P.\nIII di Roma, \n concludeva quindi per il rigetto del ricorso e la condanna alle\nspese. \n All\u0027udienza del 10 ottobre 2023 questa Corte disponeva rinvio a\nnuovo ruolo al fine di consentire alla parte ricorrente, resasi\ndisponibile, di integrare il contraddittorio nei confronti dei tre\nsoci indicati nella succitata sentenza della C.T.R. Lazio, mediante\nnotifica della stessa nonche\u0027 del ricorso ai soggetti suindicati,\nconcedendo termine fino al 20 dicembre 2023 per l\u0027adempimento (ord.\nn. 3354/2023). \n Alla successiva udienza del 30 gennaio 2024, in mancanza delle\nrelate di notifica attestanti l\u0027avvenuto perfezionamento dell\u0027atto di\nchiamata in causa del terzo per integrazione del contradditorio,\nredatto dal ricorrente R. in ottemperanza all\u0027ordinanza collegiale n.\n3354/2023, si rinviava all\u0027udienza del 12 marzo 2024 (ord. n.\n316/2024). \n All\u0027udienza del 12 marzo 2024, rilevata nuovamente la mancanza\ndella prova, non offerta dalla parte ricorrente, del perfezionamento\ndelle notifiche dell\u0027atto di chiamata di terzo nei confronti dei soci\n(litisconsorzi necessari) L. A., T. R. , M. E. V. , ritenuta la\nnecessita\u0027 di dar corso al presente giudizio con la pienezza del\ncontraddittorio fra tutte le parti e nel piu\u0027 breve termine\npossibile, questa Corte onerava l\u0027Ufficio D.P. Roma III delle\nnotifiche dell\u0027atto di chiamata di terzo, del ricorso introduttivo,\ndella sentenza della CTR Lazio n. 771/2022 e del verbale di udienza,\nonerandolo altresi\u0027 della verifica degli attuali domicili dei\nsuddetti soci presso l\u0027anagrafe tributaria (ord. n. 790/2024), con\nrinvio a nuovo ruolo. \n Con atto di costituzione in giudizio del 25 novembre 2024, in\nvista dell\u0027udienza di trattazione frattanto rifissata per il 3\ndicembre 2024, si costituiva, a mezzo difensore, il litisconsorte\nnecessario T. R. che, dopo aver premesso la coeva pendenza del\nproprio ricorso iscritto al n. 17286/2024 e pendente presso altra\nsezione di questa Corte, al quale chiedeva la riunione, deduceva e\narticolava le proprie difese nei seguenti termini: \n eccepiva la mancata qualifica di amministratore o socio\nocculto della societa\u0027 C. e rappresentava che, per le medesime\ncontestazioni mosse dall\u0027ufficio finanziario che avevano dato luogo\nal procedimento penale n. 3173/2022 a carico di R. dalla Procura\ndella Repubblica presso il Tribunale di Milano, egli, assieme al R. ,\nM. e L. , era stato assolto dalla Corte di appello di Milano con\nsentenza del 28 marzo 2023, n. 2754 - che produceva per intero - con\nla formula «perche\u0027 il fatto non sussiste» dai reati di cui ai capi\n2, 9, 14, 15, 18 e 20, e, assieme a M. , «per non aver commesso il\nfatto» dai reati di cui ai capi 3), 6), 8), 10), 11), 13), 16) e 17);\nsentenza divenuta irrevocabile per quanto riguarda la propria\nposizione processuale a seguito dell\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso\ndel P.G. resa con sentenza della Corte di cassazione, Sezione III\npenale, n. 38125 del 14 maggio 2024, del pari prodotta; \n invocava l\u0027efficacia nel procedimento tributario della\nsuddetta sentenza assolutoria ex art. 21-bis decreto legislativo n.\n74 del 2000, come introdotto dal decreto legislativo 14 giugno 2024,\nn. 87, trattandosi di sentenza irrevocabile di assoluzione perche\u0027 il\nfatto non sussiste o l\u0027imputato non lo ha commesso, pronunciata in\ndibattimento nei confronti del medesimo soggetto e per gli stessi\nfatti materiali oggetto di valutazione nel presente processo\ntributario; \n invocava e produceva altresi\u0027 ulteriori pronunce di merito\nrese da giudici tributari in epoca antecedente alla pronuncia\nassolutoria resa in sede penale, \n chiedeva pertanto, previa riunione dei giudizi, dichiararsi\ninfondata la pretesa dell\u0027Ufficio finanziario con conseguente\nannullamento dell\u0027impugnato avviso, con condanna dell\u0027Amministrazione\nfinanziaria alle spese processuali in favore del procuratore,\ndichiaratosi antistatario. \n All\u0027udienza del 3 dicembre 2024, a fronte di istanza di riunione\ndel ricorso n. 12788/2024 al ricorso n. 17286/2024, promosso da T.\nR., pendente presso la Sez. XII di questa Corte, relativo al medesimo\navviso di accertamento, si rimettevano gli atti al Presidente, per le\ndeterminazioni di competenza (ord. n. 3613/2024). \n All\u0027udienza dell\u002711 marzo 2025, frattanto rifissata per la\ntrattazione unitaria dei ricorsi e l\u0027eventuale loro riunione, questa\nCorte, sentite le parti, considerato che e\u0027 intervenuta sentenza\npenale irrevocabile che ha assolto i ricorrenti da alcune delle\nimputazioni, differenziando peraltro le posizioni di ciascuno dei\ncontribuenti e considerato altresi\u0027 il disposto dell\u0027art. 21-bis,\ndecreto legislativo n. 74/2000, concedeva termine alle parti per\npresentare memorie illustrative relative all\u0027incidenza di tali\nsopravvenienze giurisprudenziali e normative sulle specifiche\nposizioni di ciascun contribuente con riferimento puntuale all\u0027avviso\ndi accertamento impugnato e rinviava al 13 maggio 2025, concedendo\ntermine fino a venti giorni prima per il deposito delle memorie (ord.\nn. 752/2025). \n Con memorie autorizzate del 23 aprile 2025, il difensore di T.\ninsisteva sull\u0027efficacia nel procedimento tributario della sentenza\npenale assolutoria definitiva pronunciata nei confronti del T. agli\neffetti dell\u0027art. 21-bis, decreto legislativo n. 74 del 2000, come\nintrodotto dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87; richiamava\ne depositava, altresi\u0027, la sentenza della CGT di II della\nLombardia-Sez. XIX n. 418/2025 che, nel merito, rigettava l\u0027appello\ndell\u0027AdE, confermando la sentenza di primo grado di annullamento\ndell\u0027avviso di accertamento impugnato, previa applicazione dell\u0027art.\n21-bis cit. \n Con memorie autorizzate del 22 aprile 2025 e del 23 aprile 2025\nl\u0027Agenzia delle entrate ribadiva che il presente giudizio tributario\ne\u0027 relativo all\u0027avviso di accertamento n. ... per il ... , sulla base\ndella dichiarazione inviata in data ..., emesso in capo alla C. L. ,\nriqualificata come societa\u0027 di fatto amministrata da R. A. , T. R. ,\nL. A. , M. E. V. che, con una motivazione rafforzata di ben 23\npagine, si riferiva al contenuto del PVC che comunque intendeva\nintegralmente riportato, redatto dall\u0027Ufficio centrale antifrode\ndella Direzione centrale accertamento dell\u0027Agenzia delle entrate in\ndata ... ; con tale atto, la DP accertava: un reddito da ripartire ex\narticoli 39 e 41-bis decreto del Presidente della Repubblica n.\n600/1973 a T. , L, , E. , e R. per il ... pari a euro ... a fronte\ndella distrazione di somme della societa\u0027 nei confronti degli stessi\nsoci; ai fini IRAP un valore della produzione di euro ...; ai fini\nIVA ex art. 54, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 600/1973: un volume di affari pari a euro ... e un\u0027IVA a debito\npari a euro ... (la differenza con quanto dichiarato pari a euro ...\ne\u0027 relativa a operazioni non imponibili ex art. 8, comma 35, legge n.\n67/1988 e un\u0027indebita detrazione IVA per euro ... su un imponibile di\neuro ... Quanto all\u0027art. 21-bis, decreto legislativo n. 74/2000,\ninvocava anzitutto il principio affermato da Cassazione civ. con la\nsentenza n. 3800/2025, secondo cui esso si riferisce esclusivamente\nalle sanzioni tributarie e non all\u0027imposta e, quanto all\u0027invocata\nassoluzione, precisava che la sentenza n. 2754 del 2023 della Corte\ndi appello di Milano, riferibile alla pretesa tributaria contestata\ncon l\u0027atto impositivo oggetto della controversia per le sole fatture\nemesse non ritenute imponibili nei confronti della E. J. , ha assolto\ngli amministratori di fatto della C. L. , riqualificata come societa\u0027\ndi persone, ex art. 530, comma 2, codice di procedura penale per\nmancanza di prova certa derivante, per la gran parte, dalla\ndichiarata inutilizzabilita\u0027 ex art. 220 disposizioni di attuazione\ndel codice di procedura penale di tutti i dati informatici acquisiti\nquali numerosissime e-mail e file contenti prospetti in formato excel\ned altro e delle dichiarazioni acquisite dai funzionari dell\u0027AdE rese\nda soggetti indagati, sicche\u0027 si tratta di valutazioni probatorie\ntipiche del giudicato penale, che non incidono nei fatti contestati\nin sede tributaria. \n All\u0027udienza del 13 maggio 2025, sentite le parti, si procedeva\nalla previa riunione del ricorso n. 17286/2022 al ricorso n.\n12788/2022 ai sensi dell\u0027art. 29 decreto legislativo n. 546 del 1992;\nquindi si procedeva alla discussione e, all\u0027esito, il Collegio si\nritirava in Camera di consiglio. \n \n Rilevanza e non manifesta infondatezza \n (articoli 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87) \n \n 1. Questa Corte di giustizia tributaria ritiene rilevante, e non\nmanifestamente infondata, la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndel vigente art. 21-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 per\nviolazione degli articoli 3, primo comma, 53, 24, secondo comma, 97,\n111, primo e secondo comma, della Costituzione. \n 2. Occorre premettere che l\u0027atto impugnato, relativo ad IRAP ed\nIVA dell\u0027anno ..., trova innesco da una verifica fiscale condotta\ndall\u0027Agenzia delle entrate - Direzione centrale accertamento Ufficio\nantifrode Sezione di Milano nei confronti del consorzio E. J. ,\ncostituito nel ... (succeduto al pregresso consorzio C. G.) con sede\na ... Via ... operante nel settore di servizi di logistica,\nfacchinaggio e trasporti e ritenuto di fatto amministrato da R. A.\ncon i soci qui convenuti L. A. , M. E. V. e T. R. , ritenuti\n«organizzatori occulti» e reali gestori del sistema che, pur celati\ndietro formali amministratori prestanome, concretamente inscenavano\nil sorgere di realta\u0027 operative reclutando lavoratori (formalmente\ninquadrati come soci cooperatori), curavano i rapporti con i clienti\ne determinavano tutti gli aspetti amministrativi, contabili e fiscali\n(pag. 12 PVC). \n A seguito della suddetta verifica fiscale compendiata in tredici\nPVC poi culminati in un procedimento penale avviato dalla Procura\ndella Repubblica di Milano per violazioni tributarie,\nl\u0027amministrazione finanziaria veniva a conoscenza di un complesso\nmeccanismo fraudolento finalizzato all\u0027evasione fiscale, a struttura\n«piramidale» avente, alla base, una serie di cooperative di primo\nlivello, operanti nel settore dei servizi alle imprese (facchinaggio,\nlogistica, trasporti), tra le quali la C. L. societa\u0027 formalmente\ncostituita nella forma cooperativa, con a capo il consorzio E. J . \n Secondo i verificatori - e la Procura meneghina - detto consorzio\ncon la propria attivita\u0027 di mediazione, interfacciandosi con solide\nrealta\u0027 industriali medio-grandi (committenti) ed offrendo condizioni\ndi lavoro particolarmente vantaggiose, riusciva ad acquistare una\ngrande fetta di commesse presenti sul mercato, per poi affidarle a\nsocieta\u0027 cooperative costituite ad hoc necessarie al reclutamento\ndella manodopera; in seguito queste ultime avrebbero posto in essere\ngravi ed ingenti illeciti fiscali e contributivi, con notevole\ncompressione del costo del lavoro, e guadagni di rilevante entita\u0027\nper gli organizzatori, con una ostentata personalita\u0027 giuridica\ndistinta (anche se fittizia) a cui attribuire le conseguenti\nresponsabilita\u0027 tributarie. \n L\u0027organizzazione cosi\u0027 composta avrebbe gestito durevolmente un\nsistema imprenditoriale illegale, fondato sulla vendita di\nforza-lavoro ad imprese: inscenando la costituzione e la liquidazione\ndi realta\u0027 cooperative; reclutando i lavoratori, formalmente\ninquadrati come soci lavoratori; curando i rapporti con le imprese\ninteressate all\u0027acquisto di forza-lavoro; determinando tutti gli\naspetti societari, amministrativi, contabili e fiscali,\nfraudolentemente volti ad ostentare una realta\u0027 mistificata utile a\ncoprire le reali responsabilita\u0027 connesse alla violazione sistematica\ndelle norme in materia di lavoro, tributarie e in materia societaria. \n Quanto alla posizione del R. , insieme agli altri tre soci - L.\nA. , T. R. e M. V. E. - avrebbero gestito una societa\u0027 di fatto che\nutilizzava lo schermo della societa\u0027 cooperativa C. L. , del tutto\npriva delle caratteristiche tipiche di una societa\u0027 mutualistica,\nnonostante la formale iscrizione alla Camera di commercio di ...,\nrilevante ai soli fini del radicamento della competenza territoriale\ndell\u0027Agenzia delle entrate - Direzione provinciale Roma III. \n 2.1. Cio\u0027 premesso per i fatti-reato sulla base dei quali e\u0027\nstato emesso l\u0027impugnato avviso di accertamento e\u0027 intervenuta\nsentenza penale (anche) di assoluzione pronunciata dalla Corte\nd\u0027appello di Milano n. ... del ... , dep. il ... resa con le seguenti\nformule: \n «perche\u0027 il fatto non sussiste» dai reati di cui ai capi 1, 2\n(relativamente ai fatti commessi il ... e il ...), 9 (relativamente\nai fatti successivi al ...), 14 (relativamente ai fatti successivi al\n...), 15, 18 e 20 (v. pag. 177 sentenza) nei confronti di R. A.\n(ricorrente), T. R. (ricorrente-interveniente volontario), M. V. E.\n(non costituito nel presente giudizio) e L. A. (non costituito nel\npresente giudizio) ed altri; \n «per non aver commesso il fatto» dai reati di cui ai capi 6\n(relativamente ai fatti commessi il ...), 8, 10, 11, 13, 16 e 17 nei\nconfronti di R. A. (ricorrente); \n «per non aver commesso il fatto» dai reati di cui ai capi 3,\n6 (relativamente ai fatti commessi il ...), 8, 10, 11, 13, 16 e 17,\nnei confronti di T. R. (ricorrente-interveniente volontario) e M. V.\nE. , \n con conseguente rideterminazione della pena inflitta per il reato\ndi cui al capo 3 in anni due e mesi quattro di reclusione quanto a R.\nA. e anni tre e mesi sei quanto a L. per i reati di cui ai capi 3, 6\n(relativamente ai fatti commessi il ...), 8, 10, 11, 13, 16 e 17,\nunificati nel vincolo della continuazione, oltre alle pene\naccessorie, con revoca della confisca per equivalente disposta nei\nconfronti di R. , T. , M. e altri e con riduzione alla somma di euro\n... della confisca per equivalente disposta nei confronti di L. \n La Corte d\u0027appello, investita di plurime eccezioni processuali,\ntra cui la violazione del disposto di cui all\u0027art. 220 disposizioni\ndi attuazione del codice di procedura penale, in relazione alle\nresidue fattispecie contestate non interessate dall\u0027effetto\nestintivo, ha ritenuto fondata l\u0027eccezione sollevata dalla maggior\nparte delle difese di inutilizzabilita\u0027 degli elementi di prova\nacquisiti dai funzionari dell\u0027Agenzia delle entrate in violazione\ndell\u0027art. 220 disposizioni di attuazione del codice di procedura\npenale e costituiti da documenti, sia cartacei che informatici (tra i\nquali numerosissime mail allegate ai tredici PVC prodotti nel corso\ndel dibattimento), che erano stati estratti, in copia, dopo\nl\u0027emersione degli indizi di reato (e precisamente il ..., quando una\nparte degli imputati era stata gia\u0027 iscritta nel registro ex art. 335\ncodice di procedura penale). \n 2.2. Dalla lettura dei capi di imputazione si evince che\nl\u0027assoluzione riguarda: anzitutto, il delitto di associazione per\ndelinquere contestato al capo 1, a carico di R. , T. , M. , L. ed\naltri, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di\ndelitti di emissione e di utilizzazione di fatture per operazioni\noggettivamente e soggettivamente inesistenti avvalendosi di fittizie\ncooperative di produzione e lavoro collegate/consorziate alla E. J. ,\ntra le quali C. L. ; poi taluni reati fine coinvolgenti a vario\ntitolo la C. L. di utilizzazione di fatture per operazioni\ninesistenti ex art. 2, decreto legislativo n. 74/2000 (capi 2, 11,\n17), emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8,\ndecreto legislativo n. 74/2000 (capi 3, 9, 14, 15, 18), omessa\ndichiarazione ex art. 5, decreto legislativo n. 74/2000 (capi 8 e 13)\ne dichiarazione infedele ex articoli 4, 20 decreto legislativo n.\n74/2000 (capi 10, 16). \n Trattasi, all\u0027evidenza, dei medesimi fatti (e delle identiche\nriprese a tassazione) posti a fondamento dell\u0027avviso di accertamento\nimpugnato innanzi a questa Corte e l\u0027assoluzione, peraltro, si\nestenderebbe anche in favore della societa\u0027 ai sensi dell\u0027art.\n21-bis, comma 3, decreto legislativo n. 74/2000. \n Spiegando la sentenza penale di assoluzione efficacia di\ngiudicato nell\u0027ambito del presente giudizio con rifermento\nall\u0027esistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali, dovrebbe\nritenere questa Corte, ai sensi e per gli effetti dell\u0027art. 21-bis,\ndecreto legislativo n. 74/2000, anche con riferimento al presente\ngiudizio tributario che tali fatti non sussisterebbero, per mancanza\ndel relativo presupposto impositivo delle maggiori imposte accertate,\ncon la conseguenza che, in accoglimento dei motivi di ricorso del R.\ne del T. , dovrebbe senz\u0027altro annullare l\u0027avviso di accertamento in\n(immediata) applicazione dello ius superveniens. \n 2.3. Occorre rilevare altresi\u0027 che all\u0027esito del giudizio di\nappello, per quanto qui di rilievo: \n R. A. e\u0027 stato condannato in via definitiva in relazione al\nreato di cui agli articoli 110 codice penale e 8, decreto legislativo\nn. 74/2000 perche\u0027, in concorso con L. A. , quali amministratori\nocculti, F. A. quale legale rappresentante, emettevano dal ... al ...\n, fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti\ndelle cooperative C. L. , F. e F. J. , al fine di consentire loro\nl\u0027evasione dell\u0027IVA per un importo complessivo pari ad imponibile\neuro ... ed IVA euro ...; \n L. A. e\u0027 stato condannato in relazione al reato di cui al\ncapo 3) sopra indicato di cui agli articoli 110 codice penale e 5\ndecreto legislativo n. 74/2000, capo 6), relativamente ai fatti\ncommessi il ... , e capo 8), articoli 110 codice penale e 4 decreto\nlegislativo n. 74/2000, capo 10), articoli 110 codice penale e 2\ndecreto legislativo n. 74/2000, capo 11), articoli 110 codice penale\ne 5 decreto legislativo n. 74/2000, capo 13), articoli 110 codice\npenale, 4 decreto legislativo n. 74/2000, capo 16), articoli 110\ncodice penale e 2, decreto legislativo n. 74/2000, capo 17). \n Senonche\u0027 per entrambi gli imputati, in esito al ricorso per\ncassazione interposto da entrambi (oltreche\u0027 dal procuratore generale\npero\u0027 dichiarato inammissibile), ritenuto dalla Corte non\nmanifestamente infondato con riguardo ai comuni motivi di violazione\ndi legge di cui all\u0027art. 220 disposizioni di attuazione del codice di\nprocedura penale , e\u0027 maturata la prescrizione, sicche\u0027 la Cassazione\nha annullato senza rinvio la sentenza d\u0027appello nei confronti di R. ,\nL. , con revoca della confisca per equivalente disposta nei confronti\ndi quest\u0027ultimo (Cass. pen., Sez. III, 14 maggio 2024, n. 38125). \n 2.4. Se non fosse entrato in vigore l\u0027art. 21-bis, decreto\nlegislativo n. 74/2000 questa Corte si sarebbe dovuta confrontare coi\nnoti principi - costantemente affermati prima dello ius superveniens\nin tema di rapporti tra processo tributario e processo penale -\nsecondo i quali la sentenza irrevocabile di assoluzione dal reato\ntributario, emessa con la formula «perche\u0027 il fatto non sussiste»,\nnon spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo\ntributario, ancorche\u0027 i fatti accertati in sede penale siano gli\nstessi per i quali l\u0027amministrazione finanziaria ha promosso\nl\u0027accertamento nei confronti del contribuente, ma puo\u0027 essere presa\nin considerazione come possibile fonte di prova dal giudice\ntributario, il quale, nell\u0027esercizio dei propri poteri di\nvalutazione, deve verificarne la rilevanza nell\u0027ambito specifico in\ncui detta decisione e\u0027 destinata ad operare (ex multis, Cassazione\nciv., Sez. tribunale, ordinanza 27 giugno 2019, n. 17258, Rv.\n654693-01; Id. 22 maggio 2015, n. 10578, Rv. 635637-01; Id. 12 marzo\n2007, n. 5720), tanto piu\u0027 che - nel caso di specie - da un lato\nl\u0027assoluzione oggi invocata dai ricorrenti si e\u0027 fondata\nsull\u0027inutilizzabilita\u0027 processuale di taluni documenti informatici\nacquisiti dai verificatori, dall\u0027altro, per i restanti reati e\u0027\nmaturata la prescrizione. \n Atteso che nel processo tributario vigono i limiti in materia di\nprova posti dall\u0027art. 7, comma 4, decreto legislativo n. 546/1992 (e,\nin precedenza, dall\u0027art. 35, comma 4, del decreto del Presidente\ndella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636), e trovano ingresso, con\nrilievo probatorio, in materia di determinazione del reddito\nd\u0027impresa, anche presunzioni semplici (art. 39, comma 2, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 600/1973), prive dei requisiti\nprescritti ai fini della formazione di siffatta prova tanto nel\nprocesso civile (art. 2729, comma 1, c.c.), che nel processo penale\n(art. 192, comma 2, codice di procedura penale), prima dell\u0027odierno\nius superveniens nessuna automatica autorita\u0027 di cosa giudicata\navrebbe potuto attribuirsi nel presente giudizio tributario alla\nsentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in\nmateria di reati tributari, ancorche\u0027 i fatti accertati in sede\npenale fossero stati gli stessi per i quali l\u0027amministrazione\nfinanziaria ha promosso l\u0027accertamento nei confronti del\ncontribuente. Pertanto, il giudice tributario - prima dell\u0027odierna\nnovella - non poteva limitarsi a rilevare l\u0027esistenza di una sentenza\ndefinitiva in materia di reati tributari, estendendone\nautomaticamente gli effetti con riguardo all\u0027azione accertatrice del\nsingolo ufficio tributario, ma, nell\u0027esercizio dei propri autonomi e\ndoverosi poteri di valutazione della condotta delle parti e del\nmateriale probatorio acquisito agli atti (art. 116 codice di\nprocedura civile), doveva, in ogni caso, verificarne la rilevanza\nnell\u0027ambito specifico in cui esso e\u0027 destinato ad operare (Cass.\nciv., 27 giugno 2019, n. 17258; Id. 4 novembre 2017, n. 28174; Id.,\n22 maggio 2015, n. 10578; Cassazione 27 febbraio 2013, n. 4924; Id.,\n27 settembre 2011, n. 19786; Id., 12 marzo 2007, n. 5720; Id., 24\nmaggio 2005, n. 10945). \n 3. L\u0027entrata in vigore, a far data dal 29 giugno 2024, dell\u0027art.\n21-bis, decreto legislativo n. 74/2000 (intitolato «Efficacia delle\nsentenze penali nel processo tributario e nel processo di\nCassazione»), come introdotto dall\u0027art. 1 del decreto legislativo 14\ngiugno 2024, n. 187 (recante «Revisione del sistema sanzionatorio\ntributario, ai sensi dell\u0027art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111»,\nin Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024), ha mutato\nprofondamente i rapporti tra processo tributario e processo penale,\nintroducendo un segnale di forte discontinuita\u0027 rispetto all\u0027assetto\nche si era venuto a realizzare. Esso cosi\u0027 dispone: \n «1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perche\u0027 il fatto\nnon sussiste o l\u0027imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito\na dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi\nfatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha,\nin questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai\nfatti medesimi. \n 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 puo\u0027\nessere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici\ngiorni prima dell\u0027udienza o dell\u0027adunanza in Camera di consiglio. \n 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano,\nlimitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perche\u0027 il\nfatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica\nnell\u0027interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante\nlegale o negoziale, ovvero nei confronti dell\u0027ente e societa\u0027, con o\nsenza personalita\u0027 giuridica, nell\u0027interesse dei quali ha agito il\nrappresentante o l\u0027amministratore anche di fatto, nonche\u0027 nei\nconfronti dei loro soci o associati.» \n A far data dal 1° gennaio 2026, con l\u0027entrata in vigore del testo\nunico di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, l\u0027art.\n21-bis, formalmente abrogato dall\u0027art. 130, rifluira\u0027 nell\u0027art. 119\nnel medesimo testo. \n 3.1. Sulla portata e sugli effetti di tale disposizione si e\u0027\ngia\u0027 pronunciata la Corte di cassazione che, da ultimo, ha cosi\u0027\nstatuito: «La disposizione, che non si accompagna alla previsione di\nuna sospensione obbligatoria del processo tributario in pendenza di\nquello penale, impone di riconoscere efficacia vincolante nel\nprocesso tributario al giudicato penale assolutorio formatosi a\nseguito di giudizio dibattimentale, purche\u0027 tale giudicato abbia ad\noggetto gli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel\nprocesso tributario e purche\u0027 l\u0027assoluzione sia avvenuta in base ad\nuna delle due formule sopra indicate; l\u0027efficacia del giudicato\nattiene quindi agli \"stessi fatti materiali\", il che ha indotto i\nprimi commentatori ad evidenziare che, quando si discute di efficacia\ndella sentenza penale nel giudizio tributario non ci si riferisce al\ngiudicato penale in se\u0027 e per se\u0027, ma all\u0027accertamento dei fatti\ncontenuti nella relativa decisione. E quindi, cio\u0027 che interessa non\ne\u0027 il valore extra-penale del dispositivo della sentenza, ma il\nvalore extra-penale degli accertamenti di fatto» (cosi\u0027 Cassazione\nciv., Sez. tribunale, 16 gennaio 2025, n. 1021, § 2.2.1.). \n La Sezione tributaria della Cassazione, sulla base di\nun\u0027interpretazione reiteratamente espressa (Cass. civ., 16 gennaio\n2025, n. 1021; Id., 31 luglio 2024, n. 21584; Id., 3 settembre 2024,\nn. 23570; Id., 3 settembre 2024, n. 23609) e\u0027 dell\u0027avviso che lo ius\nsuperveniens rappresentato dall\u0027art. 21-bis cit. si applica anche ai\ncasi - come quello per cui e\u0027 causa (donde la rilevanza della\nsollevata questione di costituzionalita\u0027) - in cui la sentenza penale\ndibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima\ndell\u0027entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87/2024,\npurche\u0027, alla data di entrata in vigore del medesimo, sia ancora\npendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria\nd\u0027appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi\nfatti, rilevanti penalmente, dai quali egli sia stato\nirrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una\ndelle formule di merito previste dal codice di rito penale (perche\u0027\nil fatto non sussiste o perche\u0027 l\u0027imputato non l\u0027ha commesso). Le\ndisposizioni in esame appaiono, infatti, avere carattere processuale,\nincidendo sulla efficacia esterna nel processo tributario del\ngiudicato penale (il primo comma) e sulle modalita\u0027 di produzione nel\ngiudizio di cassazione (il secondo comma) (cosi\u0027, ancora, Cassazione\nciv., 16 gennaio 2025, n. 1021, § 2.2.1.) \n Richiamando il principio generale per il quale, nel caso di\nsuccessione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non\nabbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui\nall\u0027art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina si applica non\nsolo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore\nma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di\nprocessi iniziati prima della sua entrata in vigore (cosi\u0027 Cassazione\nciv., 3 aprile 2017, n. 8590; Id. 30 dicembre 2014, n. 27525; Id. 12\nsettembre 2014, n. 19270), piu\u0027 in particolare si e\u0027 affermato - per\nquel che qui rileva ai fini della rilevanza e della non manifesta\ninfondatezza della qui sollevata questione - che «l\u0027art. 21-bis del\ndecreto legislativo n. 74/2000, introdotto dal decreto legislativo n.\n87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato del processo\ntributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di\nassoluzione, e\u0027 applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in\ncui detta sentenza e\u0027 divenuta irrevocabile prima della operativita\u0027\ndi detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta\nancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza\ntributaria d\u0027appello che ha condannato il contribuente in relazione\nai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli e\u0027 stato\nirrevocabilmente assolto, con una delle formule di merito previste\ndal codice di rito penale (perche\u0027 il fatto non sussiste o perche\u0027\nl\u0027imputato non l\u0027ha commesso)» (Cass. civ., 2 dicembre 2024, n.\n30814). \n 3.2. Ora, poiche\u0027 la norma de qua e\u0027 applicabile anche ai giudizi\ntributari di primo grado in corso - quale quello per cui procede\nquesta Corte - cio\u0027 spiega anzitutto la rilevanza della sollevata\nquestione di costituzionalita\u0027. \n 3.3. Sotto altri profili, sulla portata applicativa dell\u0027art.\n21-bis, decreto legislativo n. 74/2000, giova ricordare che e\u0027 gia\u0027\nstata rimessa alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione - a\ndimostrazione della problematicita\u0027 della norma de qua - la\nrisoluzione delle seguenti questioni controverse concernenti l\u0027ambito\ndi efficacia dell\u0027art. 21-bis sia in relazione all\u0027estensione anche\nal rapporto impositivo - ovvero alla limitazione alla sola parte\nsanzionatoria - degli effetti della sentenza penale irrevocabile di\nassoluzione dal reato tributario (emessa ad esito del dibattimento\ncon la formula «perche\u0027 il fatto non sussiste»), sia in ordine\nall\u0027applicabilita\u0027 della nuova disciplina all\u0027ipotesi di assoluzione\ncon la formula prevista dall\u0027art. 530, comma 2, codice di procedura\npenale (Cass. civ., Sez. tribunale, ordinanza interl. 4 marzo 2025,\nn. 5714). \n 4. Anche e proprio per l\u0027immediata applicabilita\u0027 (anche) ai\ngiudizi in corso, questa Corte ritiene che il dettato legislativo di\ncui all\u0027art. 21-bis, decreto legislativo n. 74/2000 presti il fianco\na dubbi non manifestamente infondati di costituzionalita\u0027 in\nriferimento a plurimi parametri costituzionali. \n 4.1. In punto di rilevanza, giova preliminarmente ribadire che,\nper le ragioni suesposte, la questione di costituzionalita\u0027 riguarda\nuna disposizione - il gia\u0027 richiamato art. 21-bis, decreto\nlegislativo n. 74/2000 - applicabile nel presente giudizio in forza\ndell\u0027indirizzo giurisprudenziale sopra citato e, quindi, senz\u0027altro\ninfluente per la sua definizione. \n Si precisa che, stante il cennato collegamento con il presente\ngiudizio, la questione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 attuale e,\ncertamente, non meramente ipotetica (v. Corte costituzionale\nordinanza n. 34 del 2016; Id. nn. 269 e 193 del 2015; Id. ordinanza\nn. 128 del 2015), ne\u0027 prematura (Id. ordinanza n. 176 del 2011, n. 26\ndel 2012; Id. n. 161 del 2015), ne\u0027 tantomeno tardiva, qual e\u0027\nriferita ad evenienze sostanziali o processuali non ancora (o gia\u0027)\nverificatesi (Corte cost. n. 100 del 2015; Id. ordinanza n. 162 del\n201). \n «Rilevante», dunque, e\u0027 la norma (processuale nella specie) di\ncui - come nel caso di specie - il giudice debba necessariamente fare\napplicazione per decidere la controversia a lui sottoposta. \n 4.2. Sempre in punto di ammissibilita\u0027, si evidenzia che il\ntenore letterale della disposizione assolve questa Corte rimettente\ndall\u0027onere di sperimentare l\u0027interpretazione conforme in quanto\nquesto tentativo esegetico e\u0027 incompatibile con la divisata\ninequivocabile lettera della disposizione. Infatti, codesto Giudice\ndelle leggi ha piu\u0027 volte affermato che «l\u0027onere di interpretazione\nconforme viene meno, lasciando il passo all\u0027incidente di\ncostituzionalita\u0027, allorche\u0027 il giudice rimettente sostenga, come nel\ncaso di specie, che il tenore letterale della disposizione non\nconsenta tale interpretazione» (da ultimo, Corte costituzionale n.\n110 del 2024, n. 55 del 2024, n. 4 del 2024; Id. nn. 202, 178 e 104\ndel 2023; Id. n. 18 del 2022; Id. nn. 59 e 32 del 2021; Id. n. 32 del\n2020; cfr. altresi\u0027 Id. n. 253 del 2020, secondo cui:\n«l\u0027interpretazione adeguatrice, orientata a rendere conforme il\ndettato normativo a Costituzione, ha pur sempre un insuperabile\nlimite nel dato letterale della disposizione»). \n 4.3. L\u0027esigenza di rivolgersi a codesto Giudice delle leggi e\u0027\nancor piu\u0027 pressante nella soggetta materia, in quanto\n«l\u0027affidabilita\u0027, prevedibilita\u0027 e uniformita\u0027 dell\u0027interpretazione\ndelle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di\nuguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo» (Cass., Sez.\nU civ., ordinanza 6 novembre 2014, n. 23675, Rv. 632845-01). \n 5. Passando al merito della questione sollevata, in primo luogo,\nsi segnala il contrasto dell\u0027art. 21-bis, decreto legislativo n.\n546/1992 con il canone della ragionevolezza di cui all\u0027art. 3, primo\ncomma, della Costituzione. \n 5.1. Non ignora questa Corte che, per costante giurisprudenza\ncostituzionale, in materia processuale compete al legislatore\nun\u0027ampia discrezionalita\u0027 nella conformazione degli istituti\nprocessuali - anche rispetto a norme orientate alla riduzione della\ndurata dei giudizi (Corte cost. n. 96 del 2024) -, incontrando il\nsolo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarieta\u0027 delle\nscelte compiute (Corte cost. nn. 36 e 39 del 2025; Id. nn 189 e n. 96\ndel 2024; Id. n. 67 del 2023; Id. nn. 230 e n. 74 del 2022; Id. n. 95\ndel 2020 e n. 155 del 2019). \n Nella materia processuale, quindi, il metro del giudizio di\nragionevolezza deve essere particolarmente rispettoso della\ndiscrezionalita\u0027 legislativa, in quanto la disciplina del processo e\u0027\n«frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in\nnaturale conflitto reciproco, sicche\u0027 ogni intervento correttivo su\nuna singola disposizione, volto ad assicurare una piu\u0027 ampia tutela a\nuno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri\ncomplessivi del sistema» (Corte cost. n. 230 del 2022). \n Codesta Corte, gia\u0027 con la sentenza n. 89 del 1996, ha insegnato\nche il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione\ndi una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un\nvalore immanente dal quale l\u0027ordinamento non puo\u0027 prescindere, ma\ndefinisce l\u0027essenza di un giudizio di relazione che, come tale,\nassume un risalto necessariamente dinamico, di modo che il giudizio\ndi eguaglianza e\u0027 in se\u0027 un giudizio di ragionevolezza, vale a dire\nun apprezzamento di conformita\u0027 tra la regola introdotta e la causa\nnormativa che la deve assistere e che va apprezzata con un\norientamento marcato alla concretezza, ossia tenendo conto degli\neffetti applicativi della disciplina. \n 5.2. Nel caso di specie, anche da un punto di vista pratico, si\nreputa che la disposizione indubbiata esprima una scelta legislativa\ndel tutto arbitraria che ineluttabilmente perturba, anzitutto, il\ncanone costituzionale dell\u0027eguaglianza. Dunque, senza indulgere in un\ninammissibile sindacato di opportunita\u0027 o di plausibilita\u0027 della\nscelta legislativa, non puo\u0027 non evidenziarsi che il disposto di cui\nall\u0027art. 21-bis, decreto legislativo n. 74/2000 nella sua interezza\n(e siccome applicabile immediatamente anche ai giudizi in corso), si\nconnota per un\u0027assenza di ratio intrinseca coerente a un criterio di\nrazionalita\u0027 pratica, che e\u0027 matrice dell\u0027equita\u0027 (cfr. Corte\ncostituzionale n. 74 del 1992; Id. n. 172 del 1996). \n 5.3. Invero, al di la\u0027 dell\u0027esatto ambito di applicazione da\nriconoscere alla norma indubbiata - questione rimessa alle Sezioni\nUnite civili della Cassazione, in forza dell\u0027ord. interl. n. 5714 del\n2025 cit., essendosi sul punto gia\u0027 manifestati orientamenti\ncontrapposti - a prescindere dalle soluzioni che saranno offerte dal\ngiudice massimamente nomofilattico, quand\u0027anche fossero le piu\u0027\nrestrittive (ovvero: applicabilita\u0027 alle sole sanzioni e alle sole\nipotesi assolutorie ex art. 530, comma 1, codice di procedura\npenale), esse non farebbero venire meno il profilo di intrinseca\nirragionevolezza ed irrazionalita\u0027 che connota l\u0027automatismo\nprocessuale introdotto dalla norma indubbiata, strutturalmente\ninidonea ad assicurare il confronto dialettico tra le parti, siccome\noperante ad esclusivo vantaggio del contribuente assolto in sede\npenale senza garantire alcuna possibilita\u0027 di «resistenza»\nall\u0027amministrazione finanziaria, ed al contempo limitativa della\npotestas iudicandi del giudice tributario, deprivato di qualsivoglia\npossibilita\u0027 valutativa in ordine ai (residuali) profili\n(esclusivamente) tributari emergenti, come possibile fonte di prova,\ndalla sentenza penale. \n 5.4. La formulazione letterale della disposizione indubbiata,\nlungi dall\u0027essere perfettamente calibrata, si riferisce anzitutto\nalla sola sentenza irrevocabilmente assolutoria - peraltro limitata\nalle sole due formule «perche\u0027 il fatto non sussiste» o «l\u0027imputato\nnon lo ha commesso» (esclusa, quella «il fatto e\u0027 stato compiuto\nnell\u0027adempimento di un dovere o nell\u0027esercizio di una facolta\u0027\nlegittima»: cfr. art. 652 codice di procedura penale), senza\nconsiderare la sentenza irrevocabilmente condannatoria, con cio\u0027\nespungendo a priori l\u0027ente impositore dalla possibilita\u0027 di avvalersi\ndi analogo automatismo; in secondo luogo, non vi si fa esplicito\nriferimento all\u0027art. 654 codice di procedura penale, che non sembra,\nin effetti, essere stato oggetto di confronto parametrico, pur non\nessendo stato quest\u0027ultimo disposto normativo abrogato e, quindi,\ntuttora vigente accanto al novellato art. 21-bis, decreto legislativo\nn. 74/2000; in terzo luogo, sul piano teorico, appare discutibile -\ned anzi del tutto irrazionale - la prospettata relazione tra processo\ntributario e giudizio penale in termini di estensione di giudicati,\nposto che, in ogni caso, diverso e\u0027 l\u0027oggetto del processo\ntributario, e tale resta, intrinsecamente, rispetto all\u0027oggetto del\nprocesso penale. \n 5.5. Cosi\u0027 riassunti i profili di criticita\u0027 della norma\nindubbiata, iniziando dal primo - il piu\u0027 vistoso - l\u0027art. 21-bis\nintroduce una irragionevole disparita\u0027 di trattamento tra gli effetti\nassolutori extrapenali per reati non tributari e quelli per reati\ntributari che incidono negativamente sui primari interessi dello\nStato. \n Si deve richiamare, a tal fine, l\u0027art. 652 del codice di\nprocedura penale a mente del quale: \n «1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione\npronunciata in seguite a dibattimento ha efficacia di giudicato,\nquanto all\u0027accertamento che il fatto non sussiste o che l\u0027imputato\nnon lo ha commesso o che il fatto e\u0027 stato compiuto nell\u0027adempimento\ndi un dovere o nell\u0027esercizio di una facolta\u0027 legittima, nel giudizio\ncivile o amministrativo per amministrativo per le restituzioni e il\nrisarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell\u0027interesse\ndello stesso, sempre che li danneggiato si sia costituito o sia stato\nposto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il\ndanneggiato abbia esercitato l\u0027azione in sede civile a norma\ndell\u0027art. 75, comma 2. \n 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di\nassoluzione pronunciata a norma dell\u0027art. 442, se la parte civile ha\naccettato il rito abbreviato». \n Previsione di analogo contenuto si rinviene nel successivo art.\n654 codice di procedura penale (sebbene di difficile applicazione al\nrito tributario stanti le limitazioni probatorie che lo\ncaratterizzavano prima della riforma di cui alla legge n. 130/2022. \n 5.6. Dal confronto sincronico tra il surrichiamato art. 652 del\ncodice di procedura penale e l\u0027art. 21-bis, decreto legislativo n.\n74/2000 affiora in tutta evidenza la qui denunciata disparita\u0027 di\ntrattamento: mentre la sentenza penale di assoluzione, secondo la\nnorma generale del codice di rito, puo\u0027 incidere nei giudizi civili o\namministrativi solo se il danneggiato si sia costituito o sia stato\nposto in condizione di costituirsi parte civile, nel processo\ntributario, per effetto dell\u0027art. 21-bis cit., cio\u0027 non avviene, con\nirragionevole disparita\u0027 tra situazioni assolutamente comparabili,\ntali da violare, su un fronte correlato, anche l\u0027art. 24 Cost. e,\ncome si dira\u0027 piu\u0027 avanti, l\u0027art. 111, commi primo e secondo, Cost. \n La comparabilita\u0027, infatti, deriva dalla considerazione che gli\ninteressi in gioco nel processo tributario non possono\nragionevolmente ritenersi recessivi rispetto a quelli, relativi al\nsingolo individuo, che possono venire lesi da un fatto di reato: in\nentrambi i comparti giurisdizionali possono venire in questione\ninteressi costituzionalmente rilevanti - ed anzi in quello tributario\nviene in specifico rilievo l\u0027art. 53 Cost. - come tali bisognosi di\nuna tutela non irragionevolmente diminuita. \n 5.7. Il legislatore delegato, nell\u0027introdurre l\u0027art. 21-bis in\nesecuzione al pertinente criterio di delega («rivedere i rapporti tra\nprocesso penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con\ni principi generali dell\u0027ordinamento, che, nei casi di sentenza\nirrevocabile di assoluzione perche\u0027 il fatto non sussiste o\nl\u0027imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede\ndibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto\nall\u0027accertamento dei fatti medesimi»: art. 20, legge n. 111/2023) ha\ninnestato nel sistema processual-tributario un unicum normativo del\ntutto distonico rispetto ai «principi generali dell\u0027ordinamento»\nespressi dagli immutati articoli 652 e 654 codice di procedura\npenale, e, soprattutto, del tutto nuovo nel panorama processuale,\nsenza che il settore processual-tributario giustifichi un siffatto\nassetto sbilanciato esclusivamente sulla sentenza di assoluzione; il\nche costituisce un indice sintomatico di irragionevolezza e\nillogicita\u0027 intrinseca della disposizione de qua, che, peraltro, come\nin seguito esplicitato, si traduce in un trattamento differenziato\ndelle parti in lite privo di una valida ragione giustificativa anche\nagli effetti degli articoli 24 e 111, commi primo e secondo, della\nCostituzione. \n 6. Direttamente correlati alla denunciata violazione dell\u0027art. 3\nCost. sono, poi, gli elementi di contrasto della norma indubbiata con\nil principio di capacita\u0027 contributiva di cui all\u0027art. 53 Cost. e,\nquindi, con il principio di uguaglianza tributaria, in base al quale\na situazioni uguali dovrebbero corrispondere uguali regimi impositivi\ne, correlativamente, a situazioni diverse dovrebbe corrispondere un\ntrattamento tributario diseguale. \n Per effetto dell\u0027art. 21-bis, decreto legislativo n. 74/2000 si\nprofila una situazione di disuguaglianza tributaria tra il\ncontribuente assolto in sede penale il quale ottiene l\u0027automatico\nannullamento giudiziale dell\u0027avviso di accertamento o l\u0027atto\nimpo-esattivo quand\u0027anche egli manifesti una propria capacita\u0027\ncontributiva, mentre eguale sorte non e\u0027 assicurata al contribuente\nche non sia mai stato attinto da procedimento penale, nonostante\nabbia commesso violazioni tributarie, giustappunto, meno gravi. \n Dare automatico ingresso nel processo tributario alla sentenza\nirrevocabilmente assolutoria, quand\u0027anche la stessa - come nel caso\ndi specie emblematicamente - sia fondata su vizi procedurali o di\ninutilizzabilita\u0027 probatoria, senza dare automatico ingresso a quella\nirrevocabilmente condannatoria, si risolve nell\u0027aprioristica rinuncia\nalla pretesa tributaria azionata con l\u0027atto impugnato dal\ncontribuente (destinato ad essere annullato dalla Corte di giustizia\ntributaria ovvero dalla Cassazione in applicazione dell\u0027art. 21-bis,\ndecreto legislativo n. 74/2000) anche in quelle ipotesi in cui il\ncontribuente assolto possiede una capacita\u0027 contributiva idonea a\ngiustificarne il prelievo. Cio\u0027 in totale spregio a quel dovere di\nsolidarieta\u0027 contributiva su cui si fonda l\u0027art. 53 Cost.,\nnell\u0027interesse generale alla riscossione delle imposte e al contrasto\ndell\u0027illecita sottrazione di materiale imponibile, tanto in forma di\nevasione quanto di elusione fiscale. \n 7. Sussistono ulteriori dubbi di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 21-bis, decreto legislativo n. 74/2000 in riferimento\nall\u0027art. 24 Cost. («norma di carattere generale, intesa a garantire\nindefettibilmente l\u0027esercizio di difesa in ogni stato e grado di\nqualunque procedimento giurisdizionale», la cui «essenziale\nfinalita\u0027» e\u0027 quella «di garantire a tutti la possibilita\u0027 di\ntutelare in giudizio le proprie ragioni»: Corte costituzionale n. 125\ndel 1979). \n Ritiene questa Corte - per le medesime ragioni gia\u0027 espresse da\nCorte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte - Sez. 3,\nordinanza n. 64/2025, che pure ha sollevato questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 21-bis, decreto legislativo n. 74/2000 -\ntale norma lede irrimediabilmente il diritto di difesa\ndell\u0027Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate piuttosto che\ndi qualunque ente impositore o concessionario) in relazione\nall\u0027interesse, di cui e\u0027 portatrice concreta, alla corretta\nriscossione delle imposte ed al recupero dell\u0027evasione fiscale. \n 7.1. Occorre considerare, infatti, che l\u0027automatismo introdotto\ndal legislatore delegato determina l\u0027estensione degli effetti del\ngiudicato penale irrevocabilmente assolutorio nei confronti di una\nparte - per tutte: l\u0027Agenzia delle entrate - che, in quel giudizio,\nnon puo\u0027 intervenire per la tutela dell\u0027interesse, alla ripresa\nfiscale, di cui e\u0027 istituzionalmente portatrice; sicche\u0027,\nl\u0027applicazione della norma, in ragione della predetta preclusione,\nlede quella dialettica processuale che e\u0027 imprescindibile garanzia\ndell\u0027effettivita\u0027 del diritto di difesa (v. gia\u0027 Corte costituzionale\nn. 190 del 1970). \n 7.2. Si deve altresi\u0027 ricordare che - come recentemente affermato\ndalla giurisprudenza massimamente nomofilattica (Cass., Sez. U civ.,\n12 ottobre 2022, n. 29862, Rv. 665940-04) - sconfessando il valore\ndelle stesse circolari dell\u0027Agenzia delle entrate sul punto (cfr.\ncircolare n. 154/E del 2000), il risarcimento del danno azionabile in\nsede penale con la relativa costituzione di parte civile e\u0027\nontologicamente differente dal credito fiscale e relative sanzioni:\n«il danno causato dall\u0027evasione fiscale, allorche\u0027 questa integri gli\nestremi di un reato commesso dal contribuente o da persona che del\nfatto di quest\u0027ultimo debba rispondere direttamente nei confronti\ndell\u0027erario, non puo\u0027 farsi coincidere automaticamente con il tributo\nevaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio\n\"ulteriore e diverso\", ricorrente qualora l\u0027evasore abbia con la\npropria condotta provocato l\u0027impossibilita\u0027 di riscuotere il credito\nerariale». \n Cio\u0027 significa che la pretesa tributaria non puo\u0027 costituire\noggetto dell\u0027azione risarcitoria da esercitare in sede penale\nmediante la costituzione di parte civile dell\u0027Agenzia delle entrate,\nil che la espone, per effetto di quanto previsto dall\u0027art. 21-bis,\ndecreto legislativo n. 74/2000, a dover subire un irrimediabile\npregiudizio, subendo nel processo tributario in via diretta ed\nimmediata l\u0027esito di un giudizio al quale e\u0027 rimasta estranea, e sul\nquale non e\u0027 mai stata in condizione di influire, con evidente\nlesione del suo diritto di difesa (art. 24 Cost.) e,\nconseguentemente, dell\u0027interesse primario dello Stato alla\nriscossione delle imposte in coerenza con il principio della\ncapacita\u0027 contributiva (art. 53 Cost.). \n 7.3. Ne\u0027 puo\u0027 sostenersi che l\u0027interesse alla corretta\nriscossione delle imposte verrebbe tutelato, in sede penale, dalla\nfigura del pubblico ministero, giacche\u0027 il credito fiscale - alla\nluce della richiamata giurisprudenza di legittimita\u0027 - non ha dimora\nall\u0027interno del giudizio penale e, conseguentemente, non puo\u0027 essere\nil magistrato requirente a garantire detto interesse erariale. \n 7.4. Ed anche a voler ammettere la costituzione di parte civile\ndell\u0027Agenzia delle entrate a tutela del credito erariale, a fortiori,\napparirebbe chiaramente lesivo del diritto di difesa ipotizzare che\nquesta possa non ricevere l\u0027avviso di cui all\u0027art. 419 codice di\nprocedura penale e, ciononostante, subire le conseguenze di un\nprocesso rispetto alla cui esistenza ed andamento potrebbe essere\nrimasta completamente all\u0027oscuro. \n 8. La perimetrazione in negativo della potestas iudicandi del\ngiudice tributario - quale, a ben vedere, deriva dall\u0027applicazione\ndell\u0027automatismo di cui all\u0027art. 21-bis, decreto legislativo n.\n74/2000 - si sostanzia anche in un\u0027illegittima intromissione del\nlegislatore in un ambito, quello della valutazione del compendio\nprobatorio, riservato esclusivamente all\u0027autorita\u0027 giudiziaria. \n Certamente il legislatore ben puo\u0027 tipizzare il valore probatorio\ndi determinate prove, cosi\u0027 come avviene per le prove legali; del\npari puo\u0027 impedire l\u0027acquisizione di alcuni determinati mezzi di\nprova (come e\u0027 accaduto, prima della legge n. 130/2022, con la prova\ntestimoniale, fino ad allora preclusa nel processo tributario e come\naccade, ora, nel processo di appello ex art. 58, decreto legislativo\nn. 546/1992, su cui pero\u0027 v. Corte costituzionale n. 35 del 2025). Ma\ncio\u0027 che non gli e\u0027 consentito e\u0027 inibire completamente al giudice\ntributario l\u0027esercizio di ogni potere valutativo-delibativo sulle\nstatuizioni assolutorie. \n Quanto precede sostanzia non solo la consumazione di un vulnus\nalle funzioni attribuite al potere giudiziario dal combinato disposto\ndegli articoli 102, primo comma (che mutatis mutandis presidia da\nintromissioni esterne anche la funzione giurisdizionale esercitata in\nmateria tributaria da quest\u0027organo speciale di giurisdizione optimo\niure e non solo ai limitati fini del giudizio incidentale di\ncostituzionalita\u0027), 111, primo comma, della Costituzione, ma\ndetermina anche una menomazione, ancora una volta, del diritto di\ndifesa di cui all\u0027art. 24 Cost., qualificato dalla giurisprudenza\ncostituzionale come «principio supremo» dell\u0027ordinamento\ncostituzionale (Corte cost. n. 18 del 2022, n. 238 del 2014, n. 232\ndel 1989 e n. 18 del 1982) e «inteso come diritto al giudizio e con\nesso a quello alla prova»: v. sul punto Corte costituzionale n. 41\ndel 2024, che, a sua volta, richiama Id. n. 275 del 1990). \n 9. Per le medesime ragioni di cui sopra, accanto alla violazione\ndiretta dell\u0027art. 3 Cost., in combinato disposto con l\u0027art. 53 Cost.,\ne dell\u0027art. 24 Cost., e\u0027 registrabile anche un\u0027antinomia dell\u0027art.\n21-bis, decreto legislativo n. 546/1992 con l\u0027art. 111, commi primo e\nsecondo, Cost., la\u0027 dove, suo tramite, si incrina il principio di\neguaglianza fra le parti nel processo tributario, ravvisabile nel\nrilievo per cui situazioni omogenee sono disciplinate in modo\ningiustificatamente diverso (ex plurimis, Corte costituzionale n. 67\ndel 2023, Id. n. 270 del 2022, Id. n. 165 del 2020, Id. n. 155 del\n2014, Id. n. 108 del 2006, Id. n. 340 e n. 136 del 2004). \n Risulta, infatti evidente la violazione del principio della\nparita\u0027 delle parti nel processo tributario (su cui, da ultimo, v.\nCorte costituzionale n. 36 del 2025), che trova una chiara copertura\ncostituzionale nell\u0027art. 111, primo e secondo comma, Cost., in\ncombinato disposto con l\u0027art. 24, secondo comma, Cost., dal momento\nche i loro poteri processuali in sede istruttoria risultano\ndisomogenei: mentre la difesa del contribuente puo\u0027 produrre la\nsentenza di assoluzione pronunciata in sede penale dibattimentale ed\ninvocare gli effetti del giudicato favorevole ex art. 21-bis, decreto\nlegislativo n. 74/2000, la parte pubblica (ente impositore,\nconcessionario per la riscossione) non potrebbe produrre, ai medesimi\neffetti di giudicato volto a tutelare gli intessi erariali, la\nsentenza di condanna piuttosto che quella di applicazione pena ex\nart. 444 codice di procedura penale, pronunciata a carico del\ncontribuente per i medesimi fatti su cui vi e\u0027 stata ripresa a\ntassazione. \n 9.1. Tale disparita\u0027 di trattamento e pregiudizio al diritto di\nagire e resistere in giudizio provando non trova una ragionevole\ngiustificazione nella natura della parte pubblica\ndell\u0027amministrazione finanziaria. Il giudizio tributario, infatti,\nnon e\u0027 piu\u0027 un mero giudizio di natura demolitoria, imperniato sulla\nlegittimita\u0027 e sulla sola correttezza motivazionale dell\u0027atto\nimpugnato, ma compendia ampi spazi di rilevanza del materiale\nprobatorio circa la sussistenza del debito tributario e della sua\nentita\u0027. \n 9.2. A riguardo deve osservarsi che il nuovo comma 5-bis\ndell\u0027art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992, introdotto dall\u0027art.\n6 della legge n. 130/2022, in coerenza con tale linea di tendenza\nprevede che «[l]\u0027amministrazione prova in giudizio le violazioni\ncontestate con l\u0027atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli\nelementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l\u0027atto\nimpositivo se la prova della sua fondatezza manca o e\u0027\ncontraddittoria o se e\u0027 comunque insufficiente a dimostrare, in modo\ncircostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa\ntributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la\npretesa impositiva e l\u0027irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al\ncontribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando\nnon sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti\nimpugnati». Ne consegue che, specie ove non operino le presunzioni\nproprie del diritto tributario sostanziale, l\u0027amministrazione\nfinanziaria e\u0027 tenuta a provare la sua pretesa sostanziale e non puo\u0027\ndisporre di poteri probatori piu\u0027 limitati rispetto alla controparte\nprivata; detto altrimenti, non puo\u0027 subire le conseguenze di una\nproduzione della parte privata agli effetti dell\u0027art. 21-bis, decreto\nlegislativo n. 74 del 2000. \n 10. Questa Corte, conclusivamente, ritiene di dover sollevare\nd\u0027ufficio, in riferimento agli articoli 3, comma primo, 53, 24, 97,\n111, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 21-bis, decreto legislativo 10\nmarzo 2000, n. 74 (e, in via consequenziale, dell\u0027art. 119, decreto\nlegislativo 14 novembre 2024, n. 175, in vigore dal 1° gennaio 2026),\ncon conseguente sospensione, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge n.\n87/1953, del presente giudizio ed immediata trasmissione degli atti\nalla Corte costituzionale. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte, a scioglimento della riserva assunta alla Camera di\nconsiglio del 13 maggio 2025, \n Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo\n1953, n. 87, \n Dichiara d\u0027ufficio rilevante e non manifestamente infondata, in\nriferimento agli articoli 3, comma primo, 53, 24, 97, 111, primo e\nsecondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 21-bis, decreto legislativo 10 marzo 2000,\nn. 74 (e, in via consequenziale, dell\u0027art. 119, decreto legislativo\n14 novembre 2024, n. 175, in vigore dal 1° gennaio 2026); \n Dispone che, a cura della Segreteria della Corte, la presente\nordinanza sia notifica, a mezzo pec, a tutte le parti in causa e al\nPresidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 ai Presidenti del\nSenato della Repubblica e della Camera dei deputati; \n Ordina che gli atti, unitamente alla prova delle notificazioni e\ndelle comunicazioni prescritte, vengano immediatamente trasmessi alla\nCorte costituzionale; \n Sospende il giudizio in corso sino all\u0027esito del giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n Cosi\u0027 e\u0027 deciso in Roma, il 12 giugno 2025, a scioglimento della\nriserva assunta nella Camera di consiglio del 13 maggio 2025. \n \n Il Presidente: Mamone \n \n \n Il giudice estensore: Natalini","elencoNorme":[{"id":"64035","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/03/2000","data_nir":"2000-03-10","numero_legge":"74","descrizionenesso":"e, in via consequenziale,","legge_articolo":"21","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art21"},{"id":"64036","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"14/11/2024","data_nir":"2024-11-14","numero_legge":"175","descrizionenesso":"","legge_articolo":"119","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art119"}],"elencoParametri":[{"id":"80422","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80424","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80514","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"53","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80423","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80425","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80426","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55092","num_progressivo":"","nominativo_parte":"R. 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