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Disposizioni regionali irragionevolmente incidenti, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee come identificate dalla normativa statale fondamentale di riforma economico-sociale – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Lesione delle previsioni legislative statali\u0026nbsp;di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio - Contrasto con i principi di uguaglianza, di certezza del diritto e di legittimo affidamento – Previsione la quale, nel disporre che una volta avviato il procedimento di autorizzazione, l’impianto di produzione e accumulo di energia elettrica non possa esser più realizzato, determina in ogni caso un indubbio danno a carico dell’operatore – Lesione della libertà di iniziativa economica dato che nelle more del compimento delle procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, l’operatore ha già sostenuto dei costi tecnici e amministrativi ingenti.\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 2.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, art. 20, comma 8.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E alla legge reg. n. 20 del 2024 e dai commi 9 e 11 della medesima legge regionale - Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Ricorso del Governo – Denunciate disposizioni regionali le quali, impedendo l’applicazione della legislazione statale che impone il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, configurano le ipotesi censurate dalla giurisprudenza costituzionale di c.d. leggi di reazione, volte a render inapplicabile, nel proprio territorio, una legge ritenuta costituzionalmente illegittima, dannosa o inopportuna - Violazione della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia\u0026nbsp;– Contrasto con il decreto del Ministero dell’ambiente (c.d. decreto aree idonee) 21 giugno 2024 che impone alle regioni il raggiungimento dell’obiettivo di decarbonizzazione fissato a livello europeo – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario - Disciplina che impone, a prescindere dal grado di maturità dei procedimenti amministrativi rilevanti, un divieto di realizzazione del progetto, determinante un nocumento all’operatore che, nelle more del compimento delle procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, ha già sostenuto dei costi tecnici e amministrativi ingenti – Lesione delle previsioni legislative statali\u0026nbsp;di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio - Vulnerazione del legittimo affidamento e della certezza del diritto – Disposizione che rende inefficaci i titoli abilitativi già formatisi, costituendo una sopravvenienza normativa sfavorevole e retroattiva che lede i diritti già acquisiti dall’interessato – Violazione del principio di ragionevolezza.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 5.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e) ; decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, artt. 20 e 22; decreto del Ministero dell’ambiente (c.d. decreto aree idonee), di concerto con il Ministero della cultura, 21 giugno 2024; direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, art. 16-septies.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Ricorso del Governo - Denunciata disciplina che confligge con il principio eurounitario dell’interesse pubblico prevalente alla diffusione dell’energia da fonte rinnovabile – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Lesione delle previsioni legislative statali\u0026nbsp;di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 7.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, art. 16-septies.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all\u0027entrata in vigore della legge reg. n. 20 del 2024 e in esercizio, nelle aree non idonee - Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell\u0027altezza totale dell\u0027impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 del\u0027art. 1 della medesima legge regionale, ivi compreso il rispetto dell\u0027art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che non chiarisce se debba valere solo per il futuro oppure se debba riferirsi anche a interventi già iniziati alla data della sua entrata in vigore – Violazione del principio della certezza del diritto e della chiarezza normativa – Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e legittimo affidamento – Violazione della libertà di iniziativa economica privata – Conflitto con la normativa statale interposta che correla il concetto di area idonea non alla possibilità di ospitare impianti da fonti rinnovabili, bensì all’accesso a talune misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario –\u0026nbsp;Lesione delle previsioni legislative statali\u0026nbsp;di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 8.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, art. 20.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che indica quali sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore – Ricorso del Governo – Previsione che confligge con la normativa statale interposta la quale prevede che si giunga all’individuazione delle relative aree idonee all’esito di un percorso pianificatorio statale partecipato dalle regioni – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario –\u0026nbsp;Lesione delle previsioni legislative statali\u0026nbsp;di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 9.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, artt. 20 e 23.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che i comuni hanno facoltà di proporre un\u0027istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all\u0027interno di un\u0027area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un\u0027intesa con la Regione – Previsione che l\u0027istanza è deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtù di un impatto visivo o paesaggistico, dall\u0027impianto o dall\u0027accumulo FER - Previsione che la deliberazione è preceduta da un processo partecipativo, denominato \"dibattito pubblico\" nonché dall\u0027espletamento di una consultazione popolare che si deve concludere con una posizione favorevole alla proposta - Previsione che l\u0027istanza per il raggiungimento dell\u0027intesa è proposta all\u0027Assessorato competente in materia che secondo le procedure della conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge n. 241 del 1990, entro novanta giorni dal ricevimento dell\u0027istanza, convoca i soggetti competenti ad esprimersi, all\u0027unanimità, in relazione alla compatibilità dell\u0027intervento rispetto alla presenza di aree non idonee – Previsione che nel procedimento amministrativo non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito – Previsione che, in caso di perfezionamento dell\u0027intesa, il proponente ha facoltà di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell\u0027intervento nell\u0027ambito del regime autorizzativo stabilito per le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in relazione alla taglia e tipologia dell\u0027impianto, il regime della Procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell\u0027Autorizzazione unica (AU) – Ricorso del Governo – Denunciate misure di semplificazione e accelerazione che costituiscono eccezioni rispetto all’ordinario funzionamento della conferenza di servizi e del silenzio assenso – Previsione che non garantisce quei livelli ulteriori di tutela, rispetto alla disciplina statale – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono esser garantiti su tutto il territorio nazionale – Disposizione regionale la quale consente che un impianto per la produzione di energie rinnovabili possa essere realizzato nell’ambito di aree non idonee a seguito di un’intesa politica tra enti territoriali, anche in aree soggette a una tutela culturale e paesaggistica\u0026nbsp;- Conflitto con la normativa statale che fissa, per la realizzazione di un impianto per la produzione di energie rinnovabili, un procedimento apposito da parte della soprintendenza competente - Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 3, commi 1, 2, 4 e 5.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere m) e s); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. da 14 a 14-quinquies, 17- bis, 20 e 29; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 21 e 146; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.\u003c/p\u003e","id_seduta":"4519","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"07/10/2025","relatore":"BUSCEMA","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4519","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"07/10/2025","relatore":"BUSCEMA"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 03 febbraio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 3 febbraio 2025 (del Presidente del Consiglio dei\nministri). \n \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della\n Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l\u0027individuazione di\n aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti\n a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che la legge reg.\n n. 20 del 2024 si applica a tutto il territorio della Regione, ivi\n comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a\n fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e\n autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero\n autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile\n dello stato dei luoghi. \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della\n Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l\u0027individuazione di\n aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti\n a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che e\u0027 vietata la\n realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non\n idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E alla legge\n reg. n. 20 del 2024 e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della medesima\n legge regionale - Previsione che tale divieto si applica anche agli\n impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di\n valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, e\u0027 in\n corso al momento dell\u0027entrata in vigore della legge reg. n. 20 del\n 2024 - Previsione che non puo\u0027 essere dato corso alle istanze di\n autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore\n della medesima legge regionale, risultino in contrasto con essa e\n ne pregiudichino l\u0027attuazione - Previsione che i provvedimenti\n autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati gia\u0027\n emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non\n idonee, sono privi di efficacia. \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della\n Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l\u0027individuazione di\n aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti\n a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che, qualora un\n progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree\n definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il\n criterio di non idoneita\u0027. \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della\n Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l\u0027individuazione di\n aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti\n a fonti di energia rinnovabile (FER) - Interventi di rifacimento,\n integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti\n realizzati in data antecedente all\u0027entrata in vigore della legge\n reg. n. 20 del 2024 e in esercizio, nelle aree non idonee -\n Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento\n della superficie lorda occupata, nonche\u0027, nel caso di impianti\n eolici, un aumento dell\u0027altezza totale dell\u0027impianto, intesa come\n la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo\n impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del\n comma 6 dell\u0027art. 1 della medesima legge regionale, ivi compreso il\n rispetto dell\u0027art. 109 delle norme di attuazione del Piano\n paesaggistico regionale. \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della\n Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l\u0027individuazione di\n aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti\n a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che indica quali\n sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore. \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della\n Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l\u0027individuazione di\n aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti\n a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che i comuni\n hanno facolta\u0027 di proporre un\u0027istanza propedeutica alla\n realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all\u0027interno di\n un\u0027area individuata come non idonea, al fine del raggiungimento di\n un\u0027intesa con la Regione - Previsione che l\u0027istanza e\u0027 deliberata a\n maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli\n comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtu\u0027 di un\n impatto visivo o paesaggistico, dall\u0027impianto o dall\u0027accumulo FER -\n Previsione che la deliberazione e\u0027 preceduta da un processo\n partecipativo, denominato \"dibattito pubblico\", nonche\u0027\n dall\u0027espletamento di una consultazione popolare che si deve\n concludere con una posizione favorevole alla proposta - Previsione\n che l\u0027istanza per il raggiungimento dell\u0027intesa e\u0027 proposta\n all\u0027Assessorato competente in materia che secondo le procedure\n della conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge n. 241\n del 1990, entro novanta giorni dal ricevimento dell\u0027istanza,\n convoca i soggetti competenti ad esprimersi, all\u0027unanimita\u0027, in\n relazione alla compatibilita\u0027 dell\u0027intervento rispetto alla\n presenza di aree non idonee - Previsione che nel procedimento\n amministrativo non trovano applicazione le previsioni riferite alle\n ipotesi di assenso tacito - Previsione che, in caso di\n perfezionamento dell\u0027intesa, il proponente ha facolta\u0027 di\n presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione\n dell\u0027intervento nell\u0027ambito del regime autorizzativo stabilito per\n le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in relazione alla\n taglia e tipologia dell\u0027impianto, il regime della Procedura\n abilitativa semplificata (PAS) o dell\u0027Autorizzazione unica (AU). \n- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20\n (Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e\n non idonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di\n energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\n autorizzativi), artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9; 3, commi, 1, 2, 4 e\n 5. \n\n\r\n(GU n. 9 del 26-02-2025)\n\r\n \n Ricorso ex art. 127 della Costituzione \n \n Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso\nex lege dall\u0027Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n.\n80224030587) presso i cui uffici; \n contro la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del\nPresidente pro tempore, presidente della Giunta regionale, nella sua\nsede in Cagliari, al viale Trento n. 69, indirizzo PEC:\npresidenza@pec.regione.sardegna.it \n \n Per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale \n \n degli articoli 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9; 3, commi 1, 2, 4 e 5\ndella legge della Regione Autonoma della Sardegna del 5 dicembre\n2024, n. 20 recante: «Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e\nsuperfici idonee e non idonee all\u0027installazione e promozione di\nimpianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la\nsemplificazione di procedimenti autorizzativi» pubblicata nel\nBollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURS) del\n5 dicembre 2024, n. 65 (Parte I e II), giusta deliberazione del\nConsiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 28 gennaio\n2025. \n Per quanto in questa sede d\u0027interesse, si riportano di seguito le\ndisposizioni impugnate che cosi\u0027 dispongono: \n Art. 1 - Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici\nidonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile (FER). \n «1. La presente legge: \n a) individua le aree idonee e le superfici idonee, non idonee e\nordinarie al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e\nclimatica nel rispetto delle disposizioni di cui all\u0027art. 9, primo e\nsecondo periodo, della Costituzione nonche\u0027 delle disposizioni di cui\nall\u0027art. 3, lettera f), m) e n), art. 4, lettera e), della legge\ncostituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la\nSardegna) e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della\nRepubblica del 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione\ndello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna), e\nsecondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in\nconsiderazione la pianificazione energetica e quella di governo del\nterritorio; \n b) detta disposizioni urgenti, nel rispetto della lettera a),\nai sensi dell\u0027art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre\n2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 del\nParlamento europeo e del Consiglio dell\u002711 dicembre 2018, sulla\npromozione dell\u0027uso dell\u0027energia da fonti rinnovabili) e in\nconformita\u0027 a quanto previsto dal decreto del Ministro dell\u0027ambiente\ne della sicurezza energetica 21 giugno 2024, recante: «Disciplina per\nl\u0027individuazione di superfici e aree idonee per l\u0027installazione di\nimpianti a fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta ufficiale\ndel 2 luglio 2024, n. 153; \n c) garantisce la minimizzazione dell\u0027impatto ambientale e\npaesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabili, nonche\u0027\nla loro programmazione territoriale al fine di garantire il rispetto\ndegli obblighi comunitari in materia di decarbonizzazione e\ntransizione energetica, nonche\u0027 nel rispetto degli obiettivi di\npotenza complessiva da traguardare all\u0027anno 2030 per la Regione\nautonoma della Sardegna; \n d) garantisce la massimizzazione delle aree da individuare al\nfine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla\nTabella A dell\u0027art. 2 del decreto del Ministro dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica 21 giugno 2024, nonche\u0027 di garantire le esigenze\ndi tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree\nagricole e forestali, della qualita\u0027 dell\u0027aria e dei corpi idrici,\nprivilegiando l\u0027utilizzo di superfici di strutture edificate, quali\ncapannoni industriali e parcheggi, nonche\u0027 di aree a destinazione\nindustriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando\nl\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le\nsuperfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le\ncaratteristiche e le disponibilita\u0027 delle risorse rinnovabili, delle\ninfrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche\u0027 tenendo in\nconsiderazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli\ndi rete e il potenziale disviluppo della rete stessa. \n 2. La presente legge di governo del territorio, urbanistica e di\ntutela del patrimonio paesaggistico, si applica a tutto il territorio\ndella Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali\ninsistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione\nambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale,\novvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica\nirreversibile dello stato dei luoghi. La presente legge si applica\nalle acque territoriali e alla zona di mare contigua, ai sensi della\nConvenzione di Montego Bay del10 dicembre 1982, ratificata con la\nlegge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed esecuzione della\nConvenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e\natto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche\u0027\ndell\u0027accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa,\ncon allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994). \n [...] \n 5. E\u0027 vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle\nrispettive aree non idonee cosi\u0027 come individuate dagli allegati A,\nB, C, D, E e dai commi 9 e 11. Il divieto di realizzazione si applica\nanche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa\ne di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, e\u0027 in\ncorso al momento dell\u0027entrata in vigore della presente legge. Non\npuo\u0027 essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur\npresentate prima dell\u0027entrata in vigore della presente legge,\nrisultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione. I\nprovvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque\ndenominati gia\u0027 emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti\nnelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i\nprovvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno gia\u0027 comportato\nuna modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Il divieto di\nrealizzazione di cui al presente comma non si applica agli impianti\nagrivoltaici realizzati direttamente ed esclusivamente dai\ncoltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali\n(IAP) nel rispetto dei requisiti di cui all\u0027allegato G, punto 2, e\naventi potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW, purche\u0027 siano\ngia\u0027 autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge. \n [...] \n 7. Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso\nsia nelle aree definite idonee, di cui all\u0027allegato F, sia nelle aree\ndefinite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il\ncriterio di non idoneita\u0027. Nei casi di cui al precedente periodo,\nlimitatamente a gli impianti fotovoltaici e agli impianti di\naccumulo, qualora i relativi progetti di realizzazione prevedano\nl\u0027installazione presso aree rientranti nelle zone urbanistiche\nomogenee D e G, di cui al decreto dell\u0027Assessore regionale degli enti\nlocali, finanze e urbanistica, 20 dicembre 1983, n. 2266/U\n(Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di\nnuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei\ncomuni della Sardegna), non si applicano le fasce di tutela di cui\nalle lettere s), x), w) e bb) dell\u0027allegato A qualora l\u0027area oggetto\ndel rispettivo intervento sia infrastrutturata e urbanizzata in\nmisura uguale o maggiore al 60 per cento. Limitatamente ai casi di\ncui al precedente periodo, qualora l\u0027area non sia infrastrutturata e\nurbanizzata ed edificata almeno al 60 per cento, le fasce di tutela\ndi cui al precedente periodo sono ridotte del 70 per cento. Qualora\nun progetto di impianto FER, ivi inclusi gli accumuli ad essi\nconnessi, sia finalizzato all\u0027autoconsumo o al servizio di una\ncomunita\u0027 energetica e ricade in una delle condizioni di cui ai\nprecedenti periodi, prevale il criterio di idoneita\u0027. \n 8. Gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione,\npotenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente\nall\u0027entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree\nnon idonee, sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della\nsuperficie lorda occupata, nonche\u0027, nel caso di impianti eolici, un\naumento dell\u0027altezza totale dell\u0027impianto, da intendersi come la\nsomma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto,\nfermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6, ivi\ncompreso il rispetto dell\u0027art. 109 delle norme di attuazione del\nPiano paesaggistico regionale. \n 9. Sono aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore\ngli specchi acquei compresi nelle acque territoriali ai sensi della\nConvenzione di Montego Bay, ratificata con la legge n. 689 del 1994,\nle aree marine appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos di cui\nalla legge 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione\ndell\u0027Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario\nper i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999), le aree\nmarine protette istituite e istituende ai sensi della legislazione\nvigente nonche\u0027 le aree protette, le aree protette a mare incluse\nnella Rete Natura 2000, le aree parco dell\u0027arcipelago de La\nMaddalena, ivi incluse le relative fasce di rispetto necessarie a\ngarantire la tutela e preservazione degli habitat e delle\ncaratteristiche ambientali e naturali, le aree abituali di pesca\ncensite nel «SID-Portale del Mare» tenuto a cura dal Ministero delle\ninfrastrutture e dei trasporti, le aree interessate da indagini e\nritrovamenti di archeologia subacquea, le aree marine attraversate\ndal passaggio dei tonni individuate con deliberazione della Giunta\nregionale da adottare entro centoventi giorni, nonche\u0027 le aree\nricadenti nei coni di visuale relativi ai beni di cui all\u0027art. 136,\ncomma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.\n42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027art. 10\ndella legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli di cui all\u0027art. 17, comma\n3, lettera a) del Piano paesaggistico regionale. Questi sono\nidentificati come elementi puntuali o areali visibili dai beni di cui\nall\u0027art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42\ndel 2004 e dai beni di cui all\u0027art. 17, comma 3, lettera a) del Piano\npaesaggistico regionale.» \n Art. 3 - Misure di semplificazione e accelerazione per la\npromozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili, misure di\ngaranzie di esecuzione e bonifica dei siti degli impianti e\ndisposizioni finali. \n 1. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di\ntransizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di\ncontenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarita\u0027\nstorico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni\nagricole, i comuni hanno facolta\u0027 di proporre un\u0027istanza propedeutica\nalla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all\u0027interno di\nun\u0027area individuata come non idonea ai sensi della presente legge.\nL\u0027istanza e\u0027 finalizzata al raggiungimento di un\u0027intesa con la\nRegione. Qualora l\u0027istanza abbia ad oggetto un impianto FER ricadente\nin un\u0027area mineraria dismessa di proprieta\u0027 regionale o di enti\ninteramente controllati dalla Regione, l\u0027area medesima e\u0027 trasferita\nin proprieta\u0027 ai comuni che ne facciano richiesta ai sensi della\nlegge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni\npatrimoniali). \n 2. L\u0027istanza e\u0027 deliberata a maggioranza qualificata dal\nconsiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio\nsia interessato, anche in virtu\u0027 di un impatto visivo o\npaesaggistico, dall\u0027impianto o dall\u0027accumulo FER. La deliberazione di\ncui al presente comma e\u0027 preceduta da un processo partecipativo,\ndenominato «dibattito pubblico» nonche\u0027 dall\u0027espletamento di una\nconsultazione popolare nel rispetto degli istituti partecipativi\nprevisti nei rispettivi statuti comunali. Ai fini della presentazione\ndell\u0027istanza di cui al comma 1, la consultazione popolare di cui al\nprecedente periodo si deve concludere con una posizione favorevole\nrispetto alla proposta di realizzazione dell\u0027impianto o accumulo FER. \n 4. L\u0027istanza per il raggiungimento dell\u0027intesa e\u0027 proposta\nall\u0027Assessorato competente in materia che secondo le procedure della\nconferenza di servizi istruttoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n.\n241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di\ndiritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive\nmodificazioni ed integrazioni, entro novanta giorni dal ricevimento\ndell\u0027istanza, convoca i soggetti competenti ad esprimersi,\nall\u0027unanimita\u0027, in relazione alla compatibilita\u0027 dell\u0027intervento\nrispetto alla presenza di aree non idonee. Non trovano applicazione\nle previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito. I risultati\ndel Tavolo tecnico sono trasmessi alla Giunta regionale che delibera\nsull\u0027esito dell\u0027intesa ai sensi dei criteri individuati con la\ndelibera di cui al comma 6. \n 5. In caso di perfezionamento dell\u0027intesa, il proponente ha\nfacolta\u0027 di presentare ai soggetti competenti istanza per la\nrealizzazione dell\u0027intervento nell\u0027ambito del regime autorizzativo\nprevisto per le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in\nrelazione alla taglia e tipologia dell\u0027impianto, il regime della\nProcedura abilitativa semplificata (PAS) o dell\u0027Autorizzazione unica\n(AU).» \n La legge regionale sopra menzionata e\u0027 la prima legge regionale\nche ad oggi ha individuato le aree idonee e le superfici idonee, non\nidonee ed ordinarie al fine di favorire la transizione ecologica,\nenergetica e climatica, in asserita conformita\u0027 ai principi e criteri\nfissati dall\u0027art. 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre\n2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 del\nParlamento europeo e del Consiglio dell\u002711 dicembre 2018, sulla\npromozione dell\u0027uso dell\u0027energia da fonti rinnovabili) e nella\ndichiarata conformita\u0027 a quanto previsto dal decreto del Ministro\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, recante:\n«Disciplina per l\u0027individuazione di superfici e aree idonee per\nl\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili», pubblicato nella\nGazzetta ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153, decreto adottato in\nattuazione dell\u0027art. 20, comma 1 e 2 del decreto legislativo cit. \n La legge regionale e\u0027 censurabile nelle disposizioni sopra\nindicate e, pertanto, si propone questione di legittimita\u0027\ncostituzionale ai sensi dell\u0027art. 127, comma 1, della Costituzione\nper i seguenti \n \n Motivi \n \n Illegittimita\u0027 costituzione dell\u0027art. 1, commi 2, 5, 7, 8, e 9\ndella legge della Regione Autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20\nper contrasto con l\u0027art. 117, primo comma della Costituzione in\nrelazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2023/2413 del\nParlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica\nla direttiva (UE) 2018/2001, il Regolamento (UE) 2018/1999 e la\ndirettiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell\u0027energia\nda fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del\nConsiglio (Renewable Energy Directive c.d. RED III); per contrasto\ncon l\u0027art. 117, terzo comma in relazione agli articoli 20, 22 e 23\ndel decreto legislativo n. 199/2021 (1) e al decreto ministeriale 21\ngiugno 2024 recante «Disciplina per l\u0027individuazione di superfici e\naree idonee per l\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili»\n(articoli 1, comma 2, 2 e 7; per contrasto con l\u0027art 10 della legge\ncostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e con la legge costituzionale n.\n3 del 1948 (articoli 3 e 4, lett. e) anche in relazione all\u0027art. 117,\nsecondo comma, lett. s) per invasione della Regione Autonoma Sardegna\nin materia di tutela dei beni paesaggistici nonche\u0027 infine per\ncontrasto gli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione. \n I.1 - L\u0027art. 1 della legge della Regione autonoma della Sardegna,\nsopra riportato, che reca le disposizioni per l\u0027individuazione di\naree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a\nfonti di energia rinnovabile (d\u0027ora in poi «FER»), presenta profili\ndi illegittimita\u0027 costituzionale, eccedendo dalle competenze\nstatuarie della Regione autonoma Sardegna (legge costituzionale n. 3\ndel 1948) e ponendosi in contrasto, per le motivazioni che saranno\nillustrate, con la normativa statale di riferimento che pone i\nprincipi fondamentali, vincolanti per le Regioni, in materia di\n«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia», in\ntal modo violando quindi l\u0027art. 117, terzo comma della Costituzione\nin relazione ai parametri interposti indicati in rubrica che saranno\ndi seguito precisati in relazione alle singole disposizioni oggetto\ndi censura. \n Inoltre, poiche\u0027 la disciplina statale di riferimento e\u0027 di\nderivazione eurounitaria si evidenzia, altresi\u0027, la violazione\ndell\u0027art. 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui «la\npotesta\u0027 legislativa e\u0027 esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel\nrispetto della Costituzione, nonche\u0027 dei vincoli derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» in\nrelazione ai parametri interposti indicati in rubrica da cui\ndiscende, come sara\u0027 successivamente precisato, l\u0027interesse pubblico\nprevalente alla diffusione dell\u0027energia da fonte rinnovabile. \n Le previsioni contenute nei commi 2, 5, 8 del medesimo art. 1\ndella legge regionale, come sara\u0027 meglio precisato nel proseguo,\nnella parte in cui prevedono che le nuove disposizioni trovano\napplicazione anche nei confronti degli impianti a fonti rinnovabili\nper i quali il procedimento autorizzativo si sia gia\u0027 concluso e in\nrelazione ai proponenti che abbiano gia\u0027 acquisito una posizione\ngiuridica consolidata in relazione all\u0027opera realizzata,\npresentandosi alla stregua di una sopravvenienza normativa\nsfavorevole nei confronti degli operatori del settore, si pone in\ncontrasto con i principi di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione, di certezza del diritto e del legittimo affidamento,\nnonche\u0027 di liberta\u0027 di iniziativa economica di cui all\u0027art. 41 della\nCostituzione. \n I.2 - Si premette che lo Statuto speciale di autonomia della\nRegione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948) riconosce alla\nRegione, con l\u0027art. 4, lettera e): competenza legislativa in materia\ndella sola «produzione e distribuzione di energia elettrica» con i\nlimiti stabiliti dall\u0027art. 3 del medesimo Statuto speciale - ovvero\nin armonia con la Costituzione e i principi dell\u0027ordinamento\ngiuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e\ndegli interessi nazionali, nonche\u0027 delle norme fondamentali delle\nriforme economico-sociali della Repubblica quali sono indubbiamente\ngli articoli 20, 22 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021 -\nnonche\u0027 dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. (2) \n In virtu\u0027, dunque, dell\u0027art 10 della legge costituzionale 18\nottobre 2001, n. 33 che consente l\u0027applicazione delle disposizioni\ndel Titolo V della Costituzione cosi\u0027 come modificato dalla stessa\nlegge costituzionale alla Regioni a statuto speciale per le parti in\ncui si prevedono forme di autonomia piu\u0027 ampie rispetto a quelle gia\u0027\na queste attribuite - viene in rilievo la violazione dell\u0027art. 117,\nterzo comma della Costituzione in presenza di disposizioni regionali\nconfiggenti con previsioni legislative statali di principio volte al\nconseguimento di obiettivi di politica energetica gravanti sullo\nStato italiano nel suo complesso, perche\u0027 esso configura un titolo di\ncompetenza piu\u0027 ampio rispetto a quello previsto dallo Statuto\nspeciale della Regione autonoma Sardegna, come detto riferito alla\nsola energia elettrica. (3) \n E\u0027 parimenti indubbio che la legge regionale non puo\u0027 intervenire\nin materia riservata alla potesta\u0027 esclusiva dello Stato di cui\nall\u0027art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione atteso\nche lo Statuto Speciale attribuisce alla Regione la competenza\nlegislativa della diversa materia dell\u0027«edilizia e dell\u0027urbanistica»,\nche corrisponde sostanzialmente a quella del governo del territorio\nrientrante nell\u0027ambito delle materie di potesta\u0027 legislativa\nconcorrente per le Regioni a statuto ordinario. \n Come noto, l\u0027art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della\nRepubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme d\u0027attuazione dello\nStatuto speciale della Regione autonoma Sardegna), nel definire le\ncompetenze esclusive in materia di edilizia e urbanistica attribuisce\nalla Regione Sardegna anche la redazione e l\u0027approvazione dei piani\nterritoriali paesistici di cui all\u0027art. 5 della legge 29 giugno 1939,\nn. 1497; la predetta competenza era riconosciuta anche a tutte le\nRegioni a statuto ordinario sin dall\u0027emanazione del decreto del\nPresidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 (art. 1, quarto\ncomma), senza che cio\u0027 potesse implicare una competenza normativa in\nmateria di tutela del paesaggio, da sempre appartenente in via\nesclusiva allo Stato (salvo eventuali previsioni piu\u0027 favorevoli\ncontenute negli statuti di autonomia per le Regioni a statuto\nspeciale e le Province autonome). \n La Corte costituzionale ha chiarito la natura e la portata delle\nattribuzioni spettanti alla Regione Sardegna in materia di edilizia\nurbanistica, evidenziando che «il Capo III del decreto del Presidente\ndella Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione\ndello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna),\nintitolato \"Edilizia ed urbanistica\", concerne non solo le funzioni\ndi tipo strettamente urbanistico, ma anche le funzioni relative ai\nbeni culturali e ai beni ambientali; infatti, l\u0027art. 6 dispone\nespressamente, al comma 1, che «sono trasferite alla Regione autonoma\ndella Sardegna le attribuzioni gia\u0027 esercitate dagli organi centrali\ne periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della\nlegge 6 agosto 1967, n. 765 ed attribuite al Ministero dei beni\nculturali ed ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657,\nconvertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonche\u0027 da organi centrali\ne periferici di altri ministeri». Al tempo stesso, il comma 2 del\nmedesimo art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480\ndel 1975 prevede puntualmente che il trasferimento di cui al primo\ncomma «riguarda altresi\u0027 la redazione e l\u0027approvazione dei piani\nterritoriali paesistici, di cui all\u0027art. 5 della legge 29 giugno\n1939, n. 1497». (v. Corte costituzionale, sentenza n. 51/2006). \n Nella pronuncia da ultimo richiamata la Corte costituzionale ha\nrimarcato peraltro che, in ogni caso, le norme fondamentali statali\nemanate in materia continuano ad imporsi al necessario rispetto al\nlegislatore della Regione Sardegna che eserciti la propria competenza\nstatutaria nella materia edilizia ed urbanistica. \n E dunque evidente che la Regione Sardegna non ha una competenza\nnormativa primaria in materia di tutela dei beni paesaggistici (non\nprevista dallo Statuto), potendo intervenire piuttosto\nnell\u0027elaborazione del piano paesaggistico (la pianificazione\nurbanistico - edilizia) con conseguente esercizio della competenza\nstatutaria nei limiti derivanti dai «principi dell\u0027ordinamento\ngiuridico della Repubblica» nonche\u0027 nel rispetto degli obblighi\ninternazionali e delle «norme fondamentali delle riforme economico\nsociali». \n Nel caso in esame le disposizioni censurate esorbitano dalle\nprerogative statutarie in ragione della violazione dei principi\nstabiliti con legge dello Stato e delle norme fondamentali di riforma\neconomico - sociale che si impongono anche alle Regione ad autonomia\nspeciale per l\u0027espressa previsione statutaria. \n Cio\u0027 premesso, l\u0027art. 1 della Regione Autonoma Sardegna,\nnell\u0027individuazione delle aree idonee e non idonee per la\nrealizzazione di impianti di energia rinnovabile, violando i limiti\nsanciti dallo Statuto, incorre nella violazione dei parametri\ninterposti di cui all\u0027art. 20, 22 e 23 della decreto legislativo n.\n199/2021 anche in relazione alla disciplina di cui al c.d. decreto\nministeriale aree idonee del 21 giugno 2024, oltre che\nnell\u0027inosservanza degli obblighi derivanti dall\u0027appartenenza\nall\u0027Unione Europea in relazione all\u0027art. 16-septies (4) rubricato\n«Interesse pubblico prevalente» della direttiva della direttiva (UE)\n2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u002711 dicembre\n2018, come modificato dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento\neuropeo e del Consiglio (c.d. RED III). Il legislatore non puo\u0027\nintrodurre disposizioni che deroghino alla normativa di derivazione\neurounitaria e statale in materia di promozione delle energie\nrinnovabili, anche sotto il profilo paesaggistico. \n In sintesi, come si vedra\u0027 esaminando le singole disposizioni nel\ndettaglio, la norma in esame vieta o limita fortemente, come si\nvedra\u0027 in alcuni casi in modo generalizzato, la realizzazione di\nnuovi impianti e gli accumuli FER. \n L\u0027intervento legislativo regionale all\u0027esame della Corte si\ncolloca nel quadro normativo che disciplina l\u0027installazione di\nimpianti a fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 8 novembre\n2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del\nParlamento europeo e del Consiglio dell\u002711 dicembre 2018, sulla\npromozione dell\u0027uso dell\u0027energia da fonti rinnovabili». (5) \n ln particolare, l\u0027art. 20 (6) del predetto decreto legislativo\nha disciplinato le modalita\u0027 di individuazione di superfici e aree\nidonee per l\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili,\nstabilendo, con il comma 1, che la definizione di principi e criteri\nomogenei per l\u0027individuazione di superfici e delle aree idonee e non\nidonee all\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili, aventi una\npotenza pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC, avvenga\nper mezzo di uno o piu\u0027 decreti ministeriali, previa intesa in sede\ndi Conferenza unificata di cui all\u0027art. 8 del decreto legislativo 28\nagosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dall\u0027entrata in vigore\ndel decreto legislativo n. 199/2021 (15 dicembre 2021); con il comma\n4 che, entro centottanta giorni dall\u0027entrata in vigore dei citati\ndecreti ministeriali, le Regioni individuino le aree idonee con legge\nconformemente ai criteri fissati al primo comma. \n Il decreto legislativo n. 199/2021 ha recepito la direttiva\nUE/2018/2001, stabilendo che gli obiettivi energetici nazionali del\nPNIEC all\u0027anno 2030 sono ripartiti in sotto-obiettivi energetici\nregionali. Pertanto, ogni Regione e Provincia autonoma e\u0027 chiamata a\ngarantire sul proprio territorio il consumo di una quota minima di\nenergia di fonte rinnovabili (FER). L\u0027art. 20 del citato decreto\nlegislativo ha definito il percorso per l\u0027individuazione delle\nsuperfici e delle aree idonee alla realizzazione di impianti a fonti\nrinnovabili, con la previsione di un coinvolgimento, in prima\nbattuta, del Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica\n(MASE), del Ministero dell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027 alimentare e\ndelle foreste (MASAF) e del Ministero della cultura (MIC), d\u0027intesa\ncon le Regioni, al fine di definire criteri e principi omogenei e -\ntenuto conto della titolarita\u0027 del processo programmatorio sul\nterritorio in capo a Regioni e Province autonome, rinviando a\nsuccessive leggi regionali per l\u0027individuazione su ciascun territorio\ndelle superfici e delle aree idonee. \n Ai sensi del citato art. 20 dalla individuazione di una\ndeterminata area come «idonea» deriva l\u0027applicazione di un iter\nautorizzativo «semplificato», piu\u0027 snello e celere. Infatti, l\u0027art.\n22 del medesimo decreto-legislativo, prevede che «i termini delle\nprocedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti\ndi un terzo» e che «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di\nproduzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su\naree idonee, ivi inclusi quelli per l\u0027adozione del provvedimento di\nvalutazione di impatto ambientale, l\u0027autorita\u0027 competente in materia\npaesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante». \n Il medesimo art. 20 individua poi, con il comma 8, le aree che,\nnelle more dell\u0027entrata in vigore delle apposite leggi regionali,\ndebbono comunque essere considerate idonee. Giova al riguardo\nprecisare che il decreto legislativo 199 del 2021 correla il concetto\ndi area idonea non gia\u0027 alla possibilita\u0027 ospitare impianti da fonti\nrinnovabili, bensi\u0027 all\u0027accesso - come si e\u0027 visto richiamando l\u0027art.\n22 del medesimo decreto - a talune misure di semplificazione e\naccelerazione dei procedimenti amministrativi. Infine, in attuazione\ndei commi 1 e 2 dell\u0027art. 20, e\u0027 stato adottato il decreto\nministeriale recante «Disciplina per l\u0027individuazione di superfici e\naree idonee per l\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili»\n(decreto ministeriale 21 giugno 2024 del Ministero dell\u0027Ambiente e\ndella sicurezza energetica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -\nSerie generale - n. 153 del 2 luglio 2024) con la finalita\u0027 di: a)\nindividuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome\ndell\u0027obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80\nGW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per\nraggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi\nobiettivi derivanti dall\u0027attuazione del pacchetto «Fit for 55», anche\nalla luce del pacchetto «Repower UE (articoli 3-6, decreto\nministeriale cit.); b) stabilire principi e criteri omogenei per\nl\u0027individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree\nidonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili\nfunzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a),\nin linea con il principio della neutralita\u0027 tecnologica (articoli\n7-9, (7) decreto ministeriale cit.). \n Tale decreto ministeriale, cui rinvia l\u0027art. 20, comma 1 e 2 del\ndecreto legislativo cit., sul quale e\u0027 stata acquisita anche l\u0027intesa\nin sede di Conferenza Unificata, e\u0027 espressione della leale\ncollaborazione tra Stato e Regioni, con la conseguenza che le stesse,\ncome da consolidata giurisprudenza costituzionale, sono vincolanti in\nquanto «costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il\ncompletamento della normativa primaria» (sentenza n. 86 del 2019).\nNella fattispecie, il decreto, nell\u0027indicare i principi e i criteri\nper l\u0027individuazione delle superficie e delle aree idonee e non\nidonee per l\u0027installazione di impianti FER, esse hanno natura\ninderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il\nterritorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del\n2018 nonche\u0027 sentenza n. 106 del 2020 e n. 177 del 2021). Tali\ndisposizioni ivi contenute sono dunque annoverabili, al pari delle\nLinee Guida tra «i principi fondamentali della materia, vincolanti\nnei confronti delle Regioni» (sentenza n. 77 del 2022). \n Tale decreto c.d. «aree idonee» e\u0027 stato sospeso con ordinanza\nnumero 4298 del 2024 del Consiglio di Stato, limitatamente alla norma\ndi cui all\u0027art. 7, comma due, lettera c), ossia nella parte in cui\nsembrerebbe lasciare alle Regioni la facolta\u0027 di restringere il campo\ndi applicazione delle aree immediatamente idonee ai sensi dell\u0027art.\n20, comma 8 sopra citato. Cio\u0027 dimostra come lo spazio di intervento\ndel legislatore regionale in materia e\u0027 esiguo e rigidamente da\nancorare alla disciplina statale sopra richiamata. \n La disposizione regionale che, come nella specie,\nnell\u0027individuazione delle aree idonee, incide in senso restrittivo\nsul minimum legale fissato dal legislatore statale all\u0027art. 20, comma\n8, del decreto legislativo n. 199/2021, in vista del raggiungimento\ndegli obiettivi fissati a livello sovranazionale, viola pertanto\nl\u0027art. 117, primo e terzo comma della Costituzione in relazione ai\nparametri interposti sopra evocati. \n Cio\u0027 premesso, si procede ad esaminare le singole previsioni\ndell\u0027art. 1 della legge regionale, evidenziando i motivi a fondamento\ndelle ragioni di illegittimita\u0027 costituzionale individuate in\nrubrica, alcune delle quali in parte gia\u0027 anticipate. \n I.3 - L\u0027art. 1, dopo aver elencato, al comma 1, le finalita\u0027\ndella legge, precisa al comma 2 che la legge regionale\nsull\u0027individuazione delle aree idonee e non idonee trovi applicazioni\nin tutto il territorio regionale, ivi comprese «le aree e le\nsuperfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso\ndi valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o\nstatale ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica\nirreversibile dello stato dei luoghi». \n Le disposizioni regionali - trovando immediata attuazione in\nrelazione ai procedimenti amministrativi gia\u0027 in corso di svolgimento\nnonche\u0027 ai procedimenti addirittura conclusi con provvedimenti\nfavorevoli gia\u0027 autorizzati (salvo l\u0027irreversibilita\u0027 dello stato dei\nluoghi), si presentano quali sopravvenienze normative sfavorevoli in\naperta violazione del principio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3\ndella Costituzione, di certezza del diritto e del legittimo\naffidamento nonche\u0027 di liberta\u0027 di iniziativa economica di cui\nall\u0027art. 41 della Costituzione. \n Peraltro, le disposizioni regionali che incidono su procedimenti\namministrativi avviati o addirittura gia\u0027 conclusi sono suscettibili\ndi presentarsi, proprio laddove la legge regionale incide, in senso\nrestrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore\nstatale all\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021. \n Il riferimento agli «impianti in corso di valutazione ambientale\ne autorizzazione, di competenza regionale o statale» e\u0027 talmente\nampio da non poter escludere l\u0027applicazione della legge nei casi in\ncui il procedimento di autorizzazione e\u0027 giunto a un grado di\nmaturazione tale da aver ingenerato il legittimo affidamento\ndell\u0027operatore del settore a una definizione favorevole del\nprocedimento stesso. Cio\u0027 tanto piu\u0027 se si considera che il\nlegislatore nazionale, al fine di rispondere alle indicazioni del\nlegislatore unionale, e\u0027 tenuto, in via generale, a favorire le\niniziative economiche tendenti alla diffusione dell\u0027energia da fonti\nrinnovabili, promuovendo e garantendo agli investitori condizioni di\ninvestimento stabili, equilibrate, favorevoli e trasparenti. \n Risulta, dunque, illegittimo ed irragionevole (alla luce\ndell\u0027art. 3 della Costituzione), anche in virtu\u0027 dei principi della\ncertezza del diritto e del legittimo affidamento, l\u0027immediata\napplicazione della legge anche agli impianti gia\u0027 autorizzati o le\ncui procedure siano gia\u0027 in corso al momento dell\u0027entrata in vigore\ndella legge de qua, trattandosi di procedure avviate nel rispetto di\nun dato contesto normativo vigente al momento dell\u0027avvio del\nprocedimento autorizzativo. Peraltro, la previsione secondo cui la\nnuova legge regionale trova applicazione anche in relazione agli\nimpianti gia\u0027 autorizzati salvo che vi sia stata una «modifica\nirreversibile dello stato dei luoghi» e\u0027 soluzione che, in disparte\nquanto si e\u0027 sopra gia\u0027 evidenziato, incide fortemente sulla certezza\ndel diritto e delle situazioni giuridiche in considerazione anche\ndella valutazione soggettiva che discende dall\u0027accertamento della\nnatura irreversibile dello stato dei luoghi. \n Prevedere che, una volta avviato il procedimento di\nautorizzazione, l\u0027impianto di produzione e accumulo di energia\nelettrica non possa, in base alla nuova disciplina - essere piu\u0027\nrealizzato, determina in ogni caso un indubbio danno a carico\ndell\u0027operatore e, segnatamente alla liberta\u0027 di iniziativa economica,\navuto riguardo altresi\u0027 alla circostanza che, nelle more del\ncompimento delle procedure per l\u0027ottenimento dei titoli abilitativi,\nl\u0027operatore ha gia\u0027 sostenuto costi tecnici e amministrativi ingenti. \n Cio\u0027 si pone anche in violazione dell\u0027art. 41 della Costituzione. \n I.4 - L\u0027art. 1, comma 5 introducendo un divieto di\n«realizzazione» degli impianti ricadenti nelle aree non idonee per\ncome individuate negli allegati A, B, C, D, E nonche\u0027 dai commi 9 e\n11 (8) del medesimo articolo, si pone in contrasto con gli articoli\n117, primo e terzo comma della Costituzione in relazione ai parametri\ninterposti gia\u0027 sopra richiamati (articoli 20 del decreto legislativo\nn. 199/2021 nonche\u0027 decreto ministeriale 21 giugno 2024 (9) e art.\n16-septies della direttiva c.d. RED III). \n Orbene, giova ribadire che la nozione di «area idonea» contenuta\nnella disciplina statale (art. 20 del decreto legislativo cit.) e nel\ndecreto ministeriale aree idonee (art. 1, comma 2, lettera a) fa\nriferimento, come si e\u0027 sopra precisato, ad un regime di\nsemplificazioni di cui poter beneficiare ai fini autorizzatori, fermo\nrestando che anche nelle aree non idonee non opera alcun divieto di\nrealizzare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. A\ntale conclusione si giunge sulla base dell\u0027analisi della\ngiurisprudenza della Corte (cfr. Corte costituzionale, sentenza n.\n216/2022 la quale ha affermato che «la dichiarazione di idoneita\u0027\ndeve [...] risultare quale provvedimento finale di un\u0027istruttoria\nadeguata volta a prendere in considerazione tutta una serie di\ninteressi coinvolti», cosicche\u0027 «una normativa regionale che non\nrispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non\nconsenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi\nstrettamente aderente alla specificita\u0027 dei luoghi, impedisce la\nmigliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e,\ndi riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell\u0027Unione\neuropea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia\nrinnovabile (sentenza n. 286 del 2019; in senso analogo ex multis\nsentenze n. 106 del 2020; n. 69 del 2018; n. 13 del 2014 e 44 del\n2011)». \n In sintesi, l\u0027inadeguatezza di una determinata area o di un\ndeterminato sito ad ospitare impianti da fonti rinnovabili deve\nderivare non gia\u0027 da una qualificazione aprioristica, generale ed\nastratta, bensi\u0027 all\u0027esito di un procedimento amministrativo che\nconsenta una valutazione in concreto delle inattitudini del luogo, in\nragione delle relative specialita\u0027. \n Ebbene anche prima dell\u0027entrata in vigore del decreto legislativo\nn. 199 del 2021 (che, come si evince da quanto sopra, rafforza il\nfavor verso la diffusione dell\u0027energia da fonti rinnovabili, in linea\ncon la legislazione dell\u0027UE anche a seguito della direttiva RED III),\nl\u0027orientamento della giurisprudenza costituzionale era nel senso di\nritenere illegittime norme regionali volte a sancire, in via generale\ne astratta, come anticipato, la non idoneita\u0027 di intere aree di\nterritorio o a imporre, in maniera generalizzata ed aprioristica,\nlimitazioni (in tal senso, Corte costituzionale, sentenza n. 69 del\n2018). \n In casi simili e comunque sempre sulla base della normativa\nprevigente al decreto legislativo n. 199 del 2021, codesta Corte ha\navuto modo di precisare che il margine di intervento riconosciuto al\nlegislatore regionale non permette di prescrivere limiti generali\ninderogabili, valevoli sull\u0027intero territorio regionale, perche\u0027 cio\u0027\ncontrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione\ndelle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale\nin conformita\u0027 alla normativa dell\u0027Unione europea (cfr. Corte\ncostituzionale, sentenza n. 13 del 2014 e sentenza n. 77 del 2022).\n(10) \n Per costante giurisprudenza della Corte, dunque, le Regioni e le\nProvince autonome sono tenute a rispettare i principi fondamentali\ncontemplati dal legislatore statale (ex multis, sentenze n. 11 del\n2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020) e, nel caso di specie,\nracchiusi nel citato decreto legislativo n. 199 del 2021 e nella\ndisciplina di attuazione (quale il decreto ministeriale aree idonee). \n Le disposizioni censurate della Regione Sardegna, quindi,\nnell\u0027impedire l\u0027applicazione della legislazione statale, appaiono\nriconducibili alle ipotesi, censurate dalla giurisprudenza\ncostituzionale, delle c.d. «leggi di reazione», il cui scopo e\u0027\nquello di rendere inapplicabile, nel proprio territorio, una legge\nche ritenga «costituzionalmente illegittima, se non addirittura anche\nsolo dannosa o inopportuna, anziche\u0027 agire in giudizio» dinnanzi alla\nCorte costituzionale (cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 198 e\n199 del 2004). In proposito la Corte costituzionale ricorda come ne\u0027\nlo Stato ne\u0027 le Regioni possono pretendere, al di fuori delle\nprocedure previste dalle disposizioni costituzionali, di risolvere\ndirettamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti\nlegislativi tramite proprie disposizioni di legge. \n Osserva la Corte che «cio\u0027 che e\u0027 implicitamente escluso dal\nsistema costituzionale e\u0027 che il legislatore regionale (cosi\u0027 come il\nlegislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la\npotesta\u0027 legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio\nterritorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente\nillegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziche\u0027\nagire in giudizio dinnanzi a questa Corte, ai sensi dell\u0027art. 127\ndella Costituzione. Dunque ne\u0027 lo Stato ne\u0027 le Regioni possono\npretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni\ncostituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti di\ncompetenza tramite proprie disposizioni di legge (cfr. sentenza n.\n198 del 2004) o, tanto meno, tramite atti amministrativi di indirizzo\nche dichiarino o presuppongano l\u0027inapplicabilita\u0027 di un atto\nlegislativo rispettivamente delle Regioni o dello Stato». (Corte\ncostituzionale - sentenza n. 199/2004). \n Le disposizioni regionali contenute nell\u0027art. 1, comma 5, lette\nin combinato disposto con gli allegati ivi citati, prevedono\nun\u0027importante casistica di aree interdette alla realizzazione,\nricomprendendo non solo le aree e i beni specificamente tutelati, per\nquanto di competenza dal diritto euro unionale (beni UNESCO, aree\nnaturali protette, beni storico culturali) e le aree in assoluto\ninidonee, ad esempio per profili di sicurezza idrogeologica, ma anche\nin via residuale, la maggior parte del territorio regionale, pur in\nmancanza di esigenze di tutela comportanti una preclusione assoluta a\nuna realizzazione dell\u0027impianto circondata da particolari cautele,\nimpedendo la necessaria valutazione sincronica dei diversi interessi\ndi rilievo costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n.\n46/2021). \n Emblematiche delle vastita\u0027 e genericita\u0027 dei divieti sono le\nprevisioni riferite a «ulteriori elementi con valenza storico -\nculturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria,\nquali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente\nal momento dell\u0027entrata in vigore della presente legge, ed aree\ncircostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d\u0027aria»\n(Allegato A, lettere bb), oppure come le non meglio definite «aree di\nriproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche\nprotette, ovvero aree in cui e\u0027 accertata la presenza di specie\nanimali e vegetali soggette a tutela dalla Convenzioni\ninternazionali», oppure «per la presenza di chirotterofauna»\n(Allegato C, lettere j e k). \n Il vizio denunciato appare piu\u0027 evidente se si considerano non i\nsingoli vincoli isolatamente ma la loro connessione «a pettine» in\nuna «rete» di centinaia di divieti variamente intrecciati fra loro\n(l\u0027elenco delle aree vietate occupa 45 pagine) che nel suo insieme\nappare suscettibile di vietare la possibilita\u0027 di sviluppo delle\nfonti rinnovabili nella maggior parte del territorio regionale e\nnegli specchi d\u0027acqua circostanti. \n Si tratta di previsioni palesemente in contrasto con i principi\naffermati piu\u0027 volte dalla giurisprudenza costituzionale dalla quale\nemerge che il margine di intervento riconosciuto al legislatore\nregionale non permette di prescrivere limiti generali ed\ninderogabili, valevoli sull\u0027intero territorio regionale, perche\u0027 cio\u0027\ncontrasterebbe, come si e\u0027 evidenziato, con il principio fondamentale\ndi massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito\ndal legislatore statale in conformita\u0027 alla disciplina UE (cfr. Corte\ncostituzionale, sentenza n. 13 del 2014 e sentenza n. 77/2022).\nPeraltro lo stesso decreto ministeriale 21 giugno 2024 prescrive alle\nRegioni che, «nell\u0027applicazione del presente comma [art. 7, comma 3\nsulle aree non idonee] deve essere contemperata la necessita\u0027 di\ntutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di\ncui alla Tabella A dell\u0027art. 2 del presente decreto» (11) . Si tratta\ndel raggiungimento dell\u0027obiettivo di potenza complessiva da\ntraguardare al 2030 fissato per le Regioni dalla tabella allega al\ndecreto c.d. aree idonee. \n Peraltro, dall\u0027esame del combinato disposto degli articoli 20 e\n22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, confermato dal recente\ndecreto aree idonee - deve dedursi che dalla mancata qualificazione\ndi una determinata area come «idonea» scaturisce conseguentemente\nl\u0027inapplicabilita\u0027 di talune specifiche semplificazioni\nprocedimentali e non gia\u0027 un impedimento alla realizzazione di\nimpianti a fonti rinnovabili come quello che, nel caso di specie la\nRegione Sardegna ha realizzato. Cio\u0027 conferma che, ai sensi dei\ncitati articoli, anche l\u0027area «non idonea» e\u0027, a ben vedere,\ncompatibile con l\u0027installazione dei suddetti impianti. Semmai, l\u0027art.\n20 aspira ad assicurare che la realizzazione di progetti in aree non\nclassificate come «idonee» si attui all\u0027esito di un procedimento\nautorizzatorio ragionevolmente non semplificabile, considerato le\nmaggiori complicazioni ricerca di un bilanciamento tra i vari\ninteressi coinvolti e meritevoli di tutela (paesaggistico-culturali,\ndi tutela dell\u0027ambiente, di salvaguardia dell\u0027attivita\u0027 agricola). \n Al riguardo codesta Corte ha recentemente affermato (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 103/2024), prima dell\u0027entrata in vigore\ndel decreto ministeriale 21 giugno 2024, «Come questa Corte ha gia\u0027\navuto modo di osservare (sentenze n. 58 e n. 27 del 2023), l\u0027art. 20,\ncomma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 si colloca nel nuovo\nsistema - introdotto dallo stesso decreto legislativo n. 199 del 2021\n- di individuazione delle aree in cui e\u0027 consentita l\u0027installazione\ndegli impianti a fonti rinnovabili. Con esso, il legislatore statale\nha inteso superare il sistema dettato dall\u0027art. 12, comma 10, del\ndecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della\ndirettiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell\u0027energia elettrica\nprodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno\ndell\u0027elettricita\u0027) e dal conseguente decreto del Ministro dello\nsviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per\nl\u0027autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili),\ncontenenti i principi e i criteri di individuazione delle aree non\nidonee. \n Le regioni, pertanto, sono ora chiamate a individuare le aree\n«idonee» all\u0027installazione degli impianti, sulla scorta dei principi\ne dei criteri stabiliti con appositi decreti interministeriali,\nprevisti dal comma 1 del citato art. 20, tuttora non adottati.\nInoltre, l\u0027individuazione delle aree idonee dovra\u0027 avvenire non piu\u0027\nin sede amministrativa, come prevedeva la disciplina precedente in\nrelazione a quelle non idonee, bensi\u0027 «con legge» regionale, secondo\nquanto precisato dal comma 4 (primo periodo) dello stesso art. 20. \n Nel descritto contesto normativo, il comma 8 dell\u0027art. 20 funge\nda disposizione transitoria, prevedendo che «[n]elle more\ndell\u0027individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle\nmodalita\u0027 stabiliti dai decreti di cui al comma 1», sono considerate\nidonee le aree elencate dalle lettere a) e seguenti dello stesso\ncomma 8, tra le quali figurano, alla lettera c)-quater, «le aree che\nnon sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai\nsensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone\ngravate da usi civici di cui all\u0027art. 142, comma 1, lettera h), del\nmedesimo decreto». \n Il ricorrente desume da tale disposizione che i terreni d\u0027uso\ncivico non sarebbero idonei all\u0027installazione perche\u0027 non inclusi tra\nquelli idonei. \n Una simile interpretazione, tuttavia, e\u0027 contraddetta dal\ndisposto del comma 7 dello stesso art. 20, secondo cui «[l]e aree non\nincluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee\nall\u0027installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile,\nin sede di pianificazione territoriale ovvero nell\u0027ambito di singoli\nprocedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero\ndelle aree idonee». \n Di per se\u0027, dunque, la mancata inclusione delle aree gravate da\nusi civici tra quelle idonee non comporta la loro assoluta\ninidoneita\u0027 all\u0027installazione di impianti di produzione di energia da\nfonti rinnovabili, che rimane assoggettata al procedimento\nautorizzatorio ordinario di cui all\u0027art. 12, comma 3, del decreto\nlegislativo n. 387 del 2003, ne\u0027 tantomeno comporta il divieto di\nmutarne la destinazione in conformita\u0027 al regime degli usi civici. \n Pertanto, il lamentato contrasto della disposizione regionale\nimpugnata con la norma statale di principio non sussiste». \n I divieti posti dalla Regione Sardegna, pertanto, violano i\nprincipi fondamentali posto dallo Stato nella materia di legislazione\nconcorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale\ndell\u0027energia», di cui all\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione,\nespressi dal decreto legislativo n. 199 del 2021, nonche\u0027 dal decreto\nministeriale 21 giugno 2024 (c.d. decreto aree idonee su cui v.\nsupra) e contrastano con l\u0027art. 117, primo comma della Costituzione\nin quanto incidono sul raggiungimento degli obiettivi di\ndecarbonizzazione fissati a livello europeo. \n I.4.1 - L\u0027art. 1, comma 5, oltre ad incorrere nelle violazioni\nprima enunciate, incorre altresi\u0027 nella violazione del principio di\ncertezza del diritto che vede, tra i propri corollari il principio\ndel legittimo affidamento nella parte in cui prevede che il «Il\ndivieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli\naccumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione\nambientale, di competenza regionale o statale, e\u0027 in corso al momento\ndell\u0027entrata in vigore della presente legge» fino al punto di sancire\nche «non puo\u0027 essere dato corso alle istanze di autorizzazione che,\npresentate prima dell\u0027entrata in vigore della presente legge,\nrisultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione. I\nprovvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque\ndenominati gia\u0027 emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti\nnelle aree non idonee, sono privi di efficacia». \n E\u0027 evidente che la richiamata previsione incorra nelle violazioni\ndella certezza del diritto e del legittimo affidamento in quanto\nimporre a prescindere dal grado di maturita\u0027 dei procedimenti\namministrativi rilevanti, un divieto di realizzazione del progetto\ndetermina un indubbio nocumento dell\u0027operatore che, nelle more del\ncompimento delle procedure per l\u0027ottenimento dei titoli abilitativi\noccorrenti, ha sostenuto costi amministrativi e tecnici ingenti. \n La lesione dei principi costituzionali e\u0027 ancora piu\u0027 evidente\nladdove la legge regionale in esame dispone l\u0027inefficacia dei titoli\nabilitativi gia\u0027 formatasi: sotto tale profilo la legge costituisce\nuna sopravvenienza normativa sfavorevole con portata retroattiva che\nrimette in discussione diritti gia\u0027 acquisiti dall\u0027interessato, senza\nattenersi - dinanzi ad un quadro statale che, in conformita\u0027 al\ndiritto europeo, promuove il ricorso alle fonti rinnovabili, ad alcun\ncriterio di ragionevolezza. Nulla aggiunge, quanto alla\nragionevolezza dell\u0027intervento del legislatore regionale, in rapporto\nagli sfidanti obiettivi di sviluppo delle rinnovabili e di\ndecarbonizzazione, la scelta di prevedere deroghe puntuali al divieto\ndi realizzazione di progetti in aree non idonee, per fattispecie\ntecnologiche limitate ovvero correlate alla qualifica del soggetto\navente diritto. \n I.5 - L\u0027art. 1, comma 7, della legge regionale introduce un\ncriterio di «non idoneita\u0027», ai sensi del quale, nel caso in cui un\nprogetto ricada sia nelle aree idonee sia nelle aree non idonee,\nprevale la non idoneita\u0027. Appare evidente che lo stesso si ponga in\ncontrasto con il principio euro unitario dell\u0027interesse pubblico\nprevalente alla diffusione dell\u0027energia da fonte rinnovabile e quindi\ncon l\u0027art. 117, primo comma, della Costituzione. A tal riguardo, si\nfa integrale rinvio all\u0027art. 16-septies rubricato interesse pubblico\nprevalente della direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. RED III), principio\ndestinato a valere nell\u0027ambito della procedura di rilascio delle\nautorizzazioni. Cosi\u0027 come testualmente previsto dalla citata\ndisposizione europea, richiede un apprezzamento caso per caso ad\nopera dell\u0027autorita\u0027 amministrativa e non giustifica, pertanto, un\ndivieto generalizzato fissato ex ante come previsto dal legislatore\nregionale con la detta previsione. \n Vero e\u0027 che lo stesso art. 16-septies della direttiva consente\nagli Stati membri di limitare l\u0027applicazione del principio\ndell\u0027interesse prevalente «a determinate parti del loro territorio, a\ndeterminati tipi di tecnologia o a progetti con determinate\ncaratteristiche tecniche»; ma cio\u0027 deve avvenire pur sempre in\ncircostanze specifiche e debitamente giustificate, in quanto tali da\napprezzare caso per caso «conformemente alle priorita\u0027 stabilite nei\nrispettivi piani nazionali integrati per l\u0027energia e il clima\npresentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE)\n2018/1999» e fermo restando l\u0027obbligo di comunicazione alla\ncommissione di tali limitazioni, assieme alle relative motivazioni. \n I.6 - L\u0027art. 1, comma 8, stabilisce che «Gli interventi di\nrifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad\nimpianti realizzati in data antecedente all\u0027entrata in vigore della\npresente legge e in esercizio, nelle aree non idonee, sono ammessi\nsolo qualora non comportino un aumento della superficie lorda\noccupata, nonche\u0027, nel caso di impianti eolici, un aumento\ndell\u0027altezza totale dell\u0027impianto, da intendersi come la somma delle\naltezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo\nrestando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6, ivi\ncompreso il rispetto dell\u0027art. 109 delle norme di attuazione del\nPiano paesaggistico regionale.». \n La predetta disciplina degli interventi di rinnovo e di\nristrutturazione (revamping e/o repowering) relativi ad impianti gia\u0027\nrealizzati e in esercizio prima dell\u0027entrata in vigore della legge\nregionale nelle aree non idonee, si pone in contrasto con il\nprincipio della certezza del diritto (e della chiarezza normativa),\natteso che non chiarisce se debba valere solo per il futuro oppure se\ndebba riferirsi anche ad interventi gia\u0027 sentiti alla data di entrata\nin vigore della legge regionale. \n Cio\u0027 chiaramente determina una lesione dei principi di\nuguaglianza, ragionevolezza, certezza del diritto e\u0027 legittimo\naffidamento, oltre che di liberta\u0027 di iniziativa economica di cui\nagli articoli 3 e 41 della costituzione. \n Inoltre le previsioni regionali si pongono in contrasto con il\ndecreto 199 del 2021 e segnatamente con l\u0027art. 20 che correla il\nconcetto di «area idonea» non gia\u0027 alla possibilita\u0027 di ospitare\nimpianti da fonti rinnovabili, bensi\u0027 all\u0027accesso a talune misure di\nsemplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;\ncosi\u0027 generandosi una violazione dei principi fondamentali della\nmateria concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale\ndell\u0027energia», di cui all\u0027art. 117, terzo comma della Costituzione. \n I.7 - L\u0027art. 1, comma 9 elenca le aree non idonee alla\nrealizzazione degli impianti offshore. Le previsioni di cui al comma\n9 non appaiono in linea con la disciplina prevista dal decreto\nlegislativo numero 199 del 2021 per l\u0027individuazione da parte delle\nRegioni delle aree idonee, violando pertanto i principi fondamentali\ndello Stato nella materia di legislazione concorrente «produzione,\nTrasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia», di cui all\u0027art.\n117, terzo comma della Costituzione. Il richiamato decreto\nlegislativo individua due percorsi diversi per l\u0027individuazione delle\naree idonee sulla terraferma e delle aree idonee offshore: e\u0027 solo in\ncaso della terraferma quindi che spetta al legislatore regionale,\nsulla base dei criteri e delle modalita\u0027 stabilite con il decreto\nministeriale 21 giugno 2024, procedere all\u0027individuazione con propria\nlegge delle aree idonee; nel caso offshore, l\u0027articolo 23 del\nmenzionato decreto legislativo prevede, invece, che si giunga\nall\u0027individuazione delle relative aree idonee all\u0027esito di un\npercorso pianificatorio statale partecipato dalle regioni. A riprova\ndi cio\u0027 possono essere invocate le rubriche degli articoli 20 e 23 \n(12) del decreto legislativo numero 199 del 2021 nonche\u0027 la\ncircostanza che le due disposizioni, nell\u0027elencare le aree idonee\nnelle more del completamento dell\u0027iter di individuazione, facciano\nrispettivamente riferimento l\u0027una esclusivamente alla terraferma,\nl\u0027altra altrettanto esclusivamente alle aree offshore. \n Illegittimita\u0027 costituzione dell\u0027art. 3, commi 1, 2, 4 e 5 della\nlegge della Regione Autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 per\ncontrasto con l\u0027art. 117, secondo comma della Costituzione, lettera\nm) della Costituzione in relazione alla legge n. 241/1990 recante\n«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto\ndi accesso ai documenti amministrativi» nella parte in cui reca la\ndisciplina della conferenza dei servizi (articoli 14-14 quinquies) e\ndel silenzio assenso anche tra pubbliche amministrazioni (articoli\n17-bis e 20); per contrasto con l\u0027art. 117, secondo comma della\nCostituzione, lettera s) in relazione alla disciplina del Codice dei\nbeni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n.\n42/2004 (articoli 21 e 146) e delle «Norme in materia ambientale» di\ncui al decreto legislativo n. 152/2006; per violazione dello Statuto\ndella Regione Autonoma Sardegna adottato con la legge costituzionale\nn. 3 del 1948. \n II. - L\u0027art. 3 della legge della Regione Autonoma della Sardegna,\nsopra riportato, che introduce misure di semplificazione e\naccelerazione per la promozione di impianti di produzioni di fonti\nrinnovabili in aree non idonee, presenta profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale in quanto, eccedendo dalle competenze statuarie della\nRegione autonoma Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, 3 e 4,\nlett. e), delineando un modello di procedimento difforme da quello\nprevisto dalle leggi statali, eccede le competenze regionali\ninvadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle\nmaterie di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettere m) e s), della\nCostituzione in relazione ai parametri interposti che saranno di\nseguito illustrati. \n II.1 - In particolare, la disciplina regionale sopra riportata,\ncon l\u0027intento dichiarato di agevolare il raggiungimento degli\nobiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti\nrinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle\npeculiarita\u0027 storico - culturali, paesaggistico - ambientali e delle\nproduzioni agricole, riconosce ai comuni la facolta\u0027 di proporre\nun\u0027istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un\naccumulo FER all\u0027interno di un\u0027area individuata come «non idonea»;\nistanza volta al raggiungimento di un\u0027intesa con la Regione (comma\n1). \n Tale istanza e\u0027 presentata dal Comune, previa deliberazione di\nuna maggioranza qualificata del consiglio comunale o dei consigli\ncomunali (nell\u0027ipotesi in cui il territorio sia interessato, anche in\nvirtu\u0027 di un impatto visivo o paesaggistico dall\u0027impianto o\ndall\u0027accumulo FER); e\u0027 preceduta da un «dibattito pubblico» nonche\u0027\ndall\u0027espletamento di una consultazione popolare che si deve\nconcludere con una posizione favorevole alla proposta (comma 2). \n Esaurita la fase sopra descritta, l\u0027istanza del Comune, in base\nal quarto comma della citata disposizione, e\u0027 proposta\nall\u0027Assessorato regionale competente in materia che, in base alla\ndisciplina della conferenza dei servizi istruttoria di cui all\u0027art.\n14, comma 1 e 14-bis della legge 241 del 1990, entro novanta giorni\ndal ricevimento dell\u0027istanza, convoca i soggetti competenti ad\nesprimersi all\u0027unanimita\u0027 in relazione alla compatibilita\u0027\ndell\u0027intervento rispetto alla presenza di aree non idonee;\nprocedimento amministrativo nel quale non trovano applicazione, per\nespressa previsione regionale, le ipotesi di assenso tacito (rectius,\nsilenzio assenso). All\u0027esito la Giunta regionale delibera sull\u0027intesa\nin base a criteri che saranno successivamente fissati dalla medesima\n(comma 6). \n Il proponente, perfezionata l\u0027intesa in base al procedimento\nsopra descritto, potra\u0027 successivamente presentare ai soggetti\ncompetenti un\u0027istanza per la realizzazione dell\u0027intervento\nnell\u0027ambito del regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie\nutilizzando il regime della PAS o dell\u0027Autorizzazione unica. \n II.2 - La disciplina sopra richiamata, nel prevedere che la\npredetta istanza del Comune sia sottoposta sia ad una valutazione di\nopportunita\u0027 del Consiglio comunale, previo dibattito pubblico sia ad\nuna valutazione tecnico amministrativa mediante conferenza dei\nservizi, con una sovrapposizione tra profili amministrativi e\npolitici, introduce gia\u0027 sotto tale profilo un modello procedimentale\nevidentemente difforme rispetto agli istituti della conferenza dei\nservizi e del silenzio assenso disciplinati dalla legge 241 del 1990\ne, in particolare, dagli articoli 14-14-quinquies, (13) articoli\n17-bis. (14) Le dichiarate misure di semplificazione ed accelerazione\nintroducono inoltre a livello regionale la regola esclusiva della\ndeliberazione all\u0027unanimita\u0027 dei soggetti convocati in sede di\nconferenza dei servizi, chiamati ad esprimersi in ordine alla\ncompatibilita\u0027 dell\u0027intervento rispetto alle aree non idonee nonche\u0027\nl\u0027inoperativita\u0027 del silenzio assenso nell\u0027ambito della conferenza\nstessa in violazione del modello. \n La predette misure di semplificazione ed accelerazione\ncostituiscono eccezioni rispetto all\u0027ordinario funzionamento della\nconferenza dei servizi e del silenzio assenso di cui alla disciplina\nstatale sul procedimento amministrativo riportata nelle parti di\ninteresse in nota; fonte che rappresenta la norma interposta, dalla\ncui violazione discende il contrasto con l\u0027art 117, secondo comma\nlett. m) che attribuisce alla Stato la potesta\u0027 legislativa esclusiva\nin determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni\nconcernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su\ntutto il territorio nazionale. \n Al riguardo, si richiama l\u0027art. 29, comma 2-ter della legge n.\n241/1990 secondo il quale: «Attengono altresi\u0027 ai livelli essenziali\ndelle prestazioni di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettera m),\ndella Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti\nla presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la\nsegnalazione certificata di inizio attivita\u0027 e il silenzio assenso e\nla conferenza di servizi, salva la possibilita\u0027 di individuare, con\nintese in sede di Conferenza unificata di cui all\u0027art. 8 del decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi\nulteriori in cui tali disposizioni non si applicano»; il comma\n2-quater della medesima disposizione secondo cui: «Le regioni e gli\nenti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro\ncompetenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle\nassicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli\nessenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma\npossono prevedere livelli ulteriori di tutela.» nonche\u0027 il comma\n2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di\nTrento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle\ndisposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le\nrelative norme di attuazione. \n Sebbene la pacifica riconducibilita\u0027 delle predette norme statali\nsul procedimento amministrativo ai livelli essenziali delle\nprestazioni di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettera m), della\nCostituzione, non comporti di per se\u0027 l\u0027automatica illegittimita\u0027\ncostituzionale delle norme regionali che differiscano da esse, tenuto\nconto della possibilita\u0027 per le Regioni di discostarsi dallo standard\nstatale per prevedere «livelli ulteriori di tutela» (cfr. art. 29,\ncomma 2-quater cit.), la legge regionale sarda reca evidentemente un\nlivello inferiore di tutela rispetto a quello garantito dalla\ndisciplina statale. \n Cio\u0027 si trae dalle previsioni di cui all\u0027art. 3 della legge\nregionale la quale prevede esclusivamente il criterio dell\u0027unanimita\u0027\nper l\u0027assunzione della decisione in merito alla compatibilita\u0027\ndell\u0027intervento all\u0027interno di un\u0027area individuata come non idonea -\na fronte di una disciplina statale che consente anche l\u0027adozione di\nuna determinazione della conferenza sulla base delle posizione\nprevalenti (con tutte le conseguenze in termini di garanzia che\ndiscendono dai meccanismi volti a trovare una soluzione condivisa,\nsuperando il dissenso); e\u0027 prevista l\u0027inoperativita\u0027 del silenzio\nassenso quale regime che trova applicazione anche a procedimenti di\ncompetenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi\nsensibili per i quali vale la regola generale del silenzio assenso di\ncui agli articoli 14-bis, comma 3 e 17-bis, legge n. 241/1990 (cfr.\nCorte costituzionale, sentenza n. 246/2018; Cons. Stato, sez. IV,\n8610/2023; Consiglio di Stato, ad. comm. spec., parere 13 luglio\n2016, n. 1640); vi e\u0027 una sovrapposizione tra le valutazioni degli\norgani di indirizzo politico/amministrativo nonche\u0027 un esito della\nconferenza dei servizi istruttoria non chiara in relazione al\nsuccessivo iter autorizzatorio che potrebbe essere disatteso dalla\nGiunta regionale. La norma regionale, pertanto, in difformita\u0027\nrispetto alla disciplina a livello statale della conferenza dei\nservizi e al silenzio assenso non assicura quei «livelli ulteriori di\ntutela»; anzi chiaramente sacrifica le finalita\u0027 di semplificazione e\nvelocita\u0027 alla cui protezione e\u0027 orientata la disciplina statale. \n Per le ragioni esposte deve essere dichiarata l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 3, commi 1, 2, 4 e 5 per violazione\ndell\u0027art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione in\nrelazione ai citati parametri interposti (cfr. Corte costituzionale,\nsentenza n. 9/2019; sentenza n. 246/2018). \n II.3 - L\u0027art. 3 sopra citato, fermo restando il superiore\nsuperamento delle competenze fissate dallo Statuto della Regione\nSardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, 3 e 4, lett. e), eccede\naltresi\u0027 le competenze regionali invadendo la competenza legislativa\nesclusiva dello Stato nelle materie di cui all\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera s), della Costituzione in relazione ai parametri\ninterposti di cui gli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n.\n42/2004. Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, «la\nconservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all\u0027art.\n117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla cura\nesclusiva dello Stato» (tra le molte, sentenze n. 160 del 2021, n.\n178 e n. 172 del 2018 e n. 103 del 2017). Con specifico riferimento\nal procedimento per il rilascio dell\u0027autorizzazione paesaggistica, la\nCorte ha altresi\u0027 costantemente affermato che la legislazione\nregionale non puo\u0027 prevedere una procedura diversa da quella dettata\ndalla legge statale, perche\u0027 alle regioni non e\u0027 consentito\nintrodurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano\nuna disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale,\nfra i quali rientra l\u0027autorizzazione paesaggistica (sentenze n. 160 e\nn. 74 del 2021, n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n.\n101 del 2010 e n. 232 del 2008). \n Cio\u0027 vale anche per le Ragioni a statuto speciale, come ha\nricordato anche di recente la Corte costituzionale con la sentenza n.\n248/2022 le cui considerazioni, riferite alla Regione Sardegna, sono\ntuttora attuali. \n Il giudice delle leggi ha evidenziato come «l\u0027art. 3 dello\nstatuto speciale attribuisce al legislatore regionale la potesta\u0027\nnormativa primaria in materia di «edilizia ed urbanistica» e di\n«caccia e pesca», stabilendo che debba essere esercitata in armonia\ncon la Costituzione, i principi dell\u0027ordinamento giuridico della\nRepubblica, gli obblighi internazionali e gli interessi nazionali,\nnonche\u0027 nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme\neconomico-sociali della Repubblica. Come questa Corte ha\ncostantemente affermato, l\u0027«insieme delle cose, beni materiali, o le\nloro composizioni, che presentano valore paesaggistico» merita una\ntutela primaria e assoluta (cosi\u0027, sentenza n. 367 del 2007): le\ndisposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio sono state\nadottate per garantirne la salvaguardia, nell\u0027esercizio della\ncompetenza attribuita allo Stato dall\u0027art. 117, secondo comma,\nlettera s), della Costituzione, si applicano uniformemente e, cosi\u0027,\ns\u0027impongono al legislatore regionale. Questa Corte le ha riconosciute\nquali norme fondamentali di grande riforma economico-sociale,\nprecisando che hanno la capacita\u0027 di limitare la potesta\u0027 legislativa\nanche delle regioni ad autonomia speciale (cosi\u0027, sentenze n. 101 del\n2021, n. 130 del 2020, n. 178 del 2018 e n. 103 del 2017). Va,\nd\u0027altro canto, ricordato che la competenza del legislatore sardo in\nmateria di edilizia e urbanistica non comprende «solo le funzioni di\ntipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni\nculturali e ambientali» (sentenza n. 178 del 2018; in questo senso\ngia\u0027 sentenza n. 51 del 2006); e\u0027, percio\u0027, consentito l\u0027intervento\nregionale nell\u0027ambito della tutela paesaggistica, secondo quanto\nstabilito nelle norme di attuazione dello statuto speciale, in specie\nnell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del\n1975, sempre nel rispetto dei limiti dianzi ricordati.». \n Premesse le superiori considerazioni, la disposizione regionale\nsopra esaminata consente, invero, che un impianto per la produzione\ndi energie rinnovabili possa essere realizzato nell\u0027ambito delle aree\nnon idonee a seguito di un\u0027intesa politica tra enti territoriali\nanche in aree sottoposte ad una tutela culturale o paesaggistica per\nle quali la normativa statale fissa, per ineludibili esigenze di\nuniformita\u0027 di trattamento, un procedimento autorizzatorio apposito\nda parte della soprintendenza competente che verrebbe nell\u0027impianto\nregionale sopra descritto integralmente esautorata. Nell\u0027ambito delle\naree non idonee, invero, il legislatore statale assicura la massima\ntutela dei beni culturali e paesaggistici coinvolti (cfr. quale\ndisciplina che costituisce norma interposta le citate previsioni del\nCodice dei Beni Culturali di cui al decreto legislativo n. 42/2004;\nil decreto legislativo n. 152/2006 «Norma in materia ambientale»\nnonche\u0027 da ultimo la disciplina dei regimi amministrativi per la\nproduzione di energia rinnovabile di cui al decreto legislativo n.\n190/2024). \n Stante l\u0027affievolimento che l\u0027art. 3 della legge della Regione\nAutonoma Sardegna determinerebbe per la tutela dei beni culturali e\npaesaggistici in contrasto con il quadro normativo statale di\nriferimento sopra esaminato, si ritiene che sussista la violazione\ndella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni\nculturali e del paesaggio di cui all\u0027art. 117, secondo comma lett. s)\ndella Costituzione. \n\n(1) Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo\n e del Consiglio, dell\u002711 dicembre 2018, sulla promozione dell\u0027uso\n dell\u0027energia da fonti rinnovabili. \n\n(2) L\u0027art. 4 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con\n Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 prevede: «Nei limiti\n del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi\n dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti\n materie: a) industria, commercio ed esercizio industriale delle\n miniere, cave e saline; b) istituzione ed ordinamento degli enti\n di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle\n casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre\n aziende di credito di carattere regionale; relative\n autorizzazioni; c) opere di grande e media bonifica e di\n trasformazione fondiaria; d) espropriazione per pubblica utilita\u0027\n non riguardante opere a carico dello Stato; e) produzione e\n distribuzione dell\u0027energia elettrica; f) linee marittime ed aeree\n di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione; g)\n assunzione di pubblici servizi; h) assistenza e beneficenza\n pubblica; i) igiene e sanita\u0027 pubblica; l) disciplina annonaria;\n m) pubblici spettacoli». L\u0027Art. 3, comma 1, del medesimo Statuto\n dispone: «\"In armonia con la Costituzione e i principi\n dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli\n obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche\u0027\n delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della\n Repubblica, la Regione ha potesta\u0027 legislativa nelle seguenti\n materie:...» . \n\n(3) L\u0027art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 dispone: «1. Sino\n all\u0027adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della\n presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a\n statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano\n per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu\u0027 ampie\n rispetto a quelle gia\u0027 attribuite». \n\n(4) L\u0027art. 16-septies prevede: Interesse pubblico prevalente «Entro\n il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralita\u0027\n climatica, gli Stati membri provvedono affinche\u0027, nella procedura\n di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la\n costruzione e l\u0027esercizio degli impianti di produzione di energia\n rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete\n stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di\n interesse pubblico prevalente e nell\u0027interesse della salute e\n della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi\n giuridici nei singoli casi e ai fini dell\u0027art. 6, paragrafo 4, e\n dell\u0027art. 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE,\n dell\u0027art. 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell\u0027art.\n 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In\n circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati\n membri possono limitar\u0027 l\u0027applicazione del presente articolo a\n determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di\n tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche,\n conformemente alle priorita\u0027 stabilite nei rispettivi piani\n nazionali integrati per l\u0027energia e il clima presentati a norma\n degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati\n membri comunicano alla Commissione tali limitazioni, assieme alle\n relative motivazioni.»; \n\n(5) L\u0027art. 1 del d.lgs. 199/2021 dispone: «1. Il presente decreto ha\n l\u0027obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del\n Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti\n rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di\n decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa\n decarbonizzazione al 2050. 2. Per le finalita\u0027 di cui al comma 1,\n il presente decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli\n incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico,\n necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento\n della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in\n attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei\n criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53. 3. Il presente\n decreto reca disposizioni necessarie all\u0027 attuazione delle misure\n del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche:\n PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente\n al Piano Nazionale Integrato per l\u0027Energia e il Clima (di seguito\n anche: PNIEC), con la finalita\u0027 di individuare un insieme di\n misure e strumenti coordinati, gia\u0027 orientati all\u0027aggiornamento\n degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento\n (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l\u0027Unione europea,\n un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a\n effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del\n 1990 entro il 2030». \n\n(6) L\u0027art. 20 (Disciplina per l\u0027individuazione di superfici e aree\n idonee per l\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili) del\n d.lgs. 199/2021 dispone: «1. Con uno o piu\u0027 decreti del Ministro\n della transizione ecologica di concerto con il Ministro della\n cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e\n forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui\n all\u0027art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da\n adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore\n del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei\n per l\u0027individuazione delle superfici e delle aree idonee e non\n idonee all\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi\n una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come\n necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di\n sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee\n ai sensi del comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al\n presente comma si provvede a: a) dettare i criteri per\n l\u0027individuazione delle aree idonee all\u0027installazione della\n potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le\n modalita\u0027 per minimizzare il relativo impatto ambientale e la\n massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per\n unita\u0027 di superficie, nonche\u0027 dagli impianti a fonti rinnovabili\n di produzione di energia elettrica gia\u0027 installati e le superfici\n tecnicamente disponibili; b) indicare le modalita\u0027 per\n individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree\n compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla\n installazione di impianti a fonti rinnovabili. 1-bis.\n L\u0027installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati\n a terra [di cui all\u0027art. 6-bis, lettera b), del decreto\n legislativo 3 marzo 2011, n. 28], in zone classificate agricole\n dai piani urbanistici vigenti, e\u0027 consentita esclusivamente nelle\n aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per\n modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione\n degli impianti gia\u0027 installati, a condizione che non comportino\n incremento dell\u0027area occupata, c), incluse le cave gia\u0027 oggetto\n di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione\n terminato ancora non ripristinate, nonche\u0027 le discariche o i\n lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e\n c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il\n primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano\n impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati\n alla costituzione di una comunita\u0027 energetica rinnovabile ai\n sensi dell\u0027art. 31 del presente decreto nonche\u0027 in caso di\n progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano\n Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione\n del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con\n decisione del Consiglio ECOFIN dell\u00278 dicembre 2023, e del Piano\n nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui\n all\u0027art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,\n con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di\n progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.\n 2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di\n sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di\n cui al comma 1, stabiliscono altresi\u0027 la ripartizione della\n potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo\n sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni\n assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime\n Regioni e Province autonome, da effettuare secondo le regole\n generali di cui all\u0027Allegato I, fermo restando che il\n trasferimento statistico non puo\u0027 pregiudicare il conseguimento\n dell\u0027obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che\n effettua il trasferimento. 3. Ai sensi dell\u0027art. 5, comma 1,\n lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella\n definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti\n di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del\n patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e\n forestali, della qualita\u0027 dell\u0027aria e dei corpi idrici,\n privilegiando l\u0027utilizzo di superfici di strutture edificate,\n quali capannoni industriali e parcheggi, nonche\u0027 di aree a\n destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e\n verificando l\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per altri scopi,\n ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili,\n compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita\u0027 delle\n risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda\n elettrica, nonche\u0027 tenendo in considerazione la dislocazione\n della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di\n sviluppo della rete stessa. 4. Conformemente ai principi e\n criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro\n centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi\n decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche\n con il supporto della piattaforma di cui all\u0027art. 21. Il\n Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della\n Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di\n impulso anche ai fini dell\u0027esercizio del potere di cui al terzo\n periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo\n periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e\n agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si\n applica l\u0027art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le\n Province autonome provvedono al processo programmatorio di\n individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale\n e delle relative norme di attuazione). 5. In sede di\n individuazione delle superfici e delle aree idonee per\n l\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i\n principi della minimizzazione degli impatti sull\u0027ambiente, sul\n territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo\n restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di\n decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilita\u0027\n dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo. 6. Nelle\n more dell\u0027individuazione delle aree idonee, non possono essere\n disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei\n procedimenti di autorizzazione. 7. Le aree non incluse tra le\n aree idonee non possono essere dichiarate non idonee\n all\u0027installazione di impianti di produzione di energia\n rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero\n nell\u0027ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola\n mancata inclusione nel novero delle aree idonee. 8. Nelle more\n dell\u0027individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e\n delle modalita\u0027 stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono\n considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente\n articolo: a) i siti ove sono gia\u0027 installati impianti della\n stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica,\n anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale\n ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che\n non comportino una variazione dell\u0027area occupata superiore al 20\n per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si\n applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la\n variazione dell\u0027area occupata e\u0027 soggetta al limite di cui alla\n lettera c-ter), numero 1); b) le aree dei siti oggetto di\n bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del\n decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave e miniere\n cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado\n ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di\n ulteriore sfruttamento; c-bis) i siti e gli impianti nelle\n disponibilita\u0027 delle societa\u0027 del gruppo Ferrovie dello Stato\n italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche\u0027\n delle societa\u0027 concessionarie autostradali. c-bis.1) i siti e gli\n impianti nella disponibilita\u0027 delle societa\u0027 di gestione\n aeroportuale all\u0027interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi\n quelli all\u0027interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti\n delle isole minori, di cui all\u0027allegato 1 al decreto del Ministro\n dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella\n Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le\n necessarie verifiche tecniche da parte dell\u0027Ente nazionale per\n l\u0027aviazione civile (ENAC). c -ter) esclusivamente per gli\n impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli\n impianti di produzione di biometano in assenza di vincoli ai\n sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del\n paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:\n 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui\n punti distino non piu\u0027 di 500 metri da zone a destinazione\n industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di\n interesse nazionale, nonche\u0027 le cave e le miniere; 2) le aree\n interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi\n ultimi come definiti dall\u0027art. 268, comma 1, lettera h), del\n decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche\u0027 le aree\n classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti\n distino non piu\u0027 di 500 metri dal medesimo impianto o\n stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro\n una distanza non superiore a 300 metri . c-quater) fatto salvo\n quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree\n che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a\n tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,\n incluse le zone gravate da usi civici di cui all\u0027art. 142, comma\n 1, lettera h), del medesimo decreto, ne\u0027 ricadono nella fascia di\n rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte\n seconda oppure dell\u0027art. 136 del medesimo decreto legislativo. Ai\n soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e\u0027\n determinata considerando una distanza dal perimetro di beni\n sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e\n di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma,\n nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della\n cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in\n aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all\u0027art. 12,\n comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.\n 8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui\n al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti\n e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili\n interferenze, le societa\u0027 concessionarie autostradali affidano la\n concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis),\n previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di\n procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte,\n con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di\n trasparenza, imparzialita\u0027 e proporzionalita\u0027, garantendo\n condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in\n modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all\u0027oggetto\n della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi\n di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonche\u0027\n la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter.\n Se si verificano le condizioni di cui all\u0027art. 63, comma 2,\n lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile\n 2016, n. 50, le societa\u0027 concessionarie possono affidare le aree\n idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante\n subconcessione, a societa\u0027 controllate o collegate in modo da\n assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in\n gestione e la risoluzione delle interferenze. Le societa\u0027\n controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i\n servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza\n pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita\u0027\n e proporzionalita\u0027, garantendo condizioni di concorrenza\n effettiva. 8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui\n al comma 8-bis e\u0027 determinata in funzione della vita utile degli\n impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e\n gestione degli stessi e puo\u0027 essere superiore alla durata della\n concessione autostradale, salva la possibilita\u0027 per il\n concessionario che subentra nella gestione di risolvere il\n contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli\n investimenti realizzati non integralmente ammortizzati \n\n(7) L\u0027art. 7 stabilisce: «Principi e criteri per l\u0027individuazione\n delle aree idonee 1. Fermo quanto previsto dall\u0027art. 5 del\n decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, relativamente\n all\u0027installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate\n agricole dai vigenti piani urbanistici, ai fini\n dell\u0027individuazione delle superfici e delle aree di cui all\u0027art.\n 1 e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A\n dell\u0027art. 2, comma 1, le regioni tengono conto dei principi e\n criteri omogenei elencati al presente articolo al fine di rendere\n chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree,\n compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita\u0027 delle\n risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda\n elettrica, nonche\u0027 tenendo in considerazione la dislocazione\n della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di\n sviluppo della rete stessa. 2. Per l\u0027individuazione delle aree\n idonee le regioni tengono conto: a) della massimizzazione delle\n aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli\n obiettivi di cui alla Tabella A dell\u0027art. 2; delle esigenze di\n tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree\n agricole e forestali, della qualita\u0027 dell\u0027aria e dei corpi\n idrici, privilegiando l\u0027utilizzo di superfici di strutture\n edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche\u0027 di\n aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e\n logistica, e verificando l\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per\n altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili,\n compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita\u0027 delle\n risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda\n elettrica, nonche\u0027 tenendo in considerazione la dislocazione\n della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di\n sviluppo della rete stessa; b) della possibilita\u0027 di classificare\n le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base\n della fonte, della taglia e della tipologia di impianto; c) della\n possibilita\u0027 di fare salve le aree idonee di cui all\u0027art. 20,\n comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente\n alla data di entrata in vigore del presente decreto; 3. Sono\n considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese\n nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell\u0027art. 10\n e dell\u0027art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo\n 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non\n idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro\n degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo\n decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono\n stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni\n sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della\n tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela,\n fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli\n impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel\n precedente periodo. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori,\n la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in\n relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a\n tutela secondo quanto previsto dall\u0027art. 12, comma 3-bis, del\n decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell\u0027applicazione\n del presente comma deve essere contemperata la necessita\u0027 di\n tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi\n di cui alla Tabella A dell\u0027art. 2 del presente decreto. 4. Ai\n fini dell\u0027individuazione delle superfici e aree idonee le regioni\n e province autonome possono avvalersi della piattaforma digitale\n di cui all\u0027art. 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal\n fine, le regioni e le province autonome, il Ministero\n dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero\n dell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027 alimentare e delle foreste e\n il Ministero della cultura, rendono disponibili le informazioni\n di loro competenza necessarie al funzionamento e\n all\u0027implementazione della predetta piattaforma.» \n\n(8) L\u0027art. 1, commi 9 e 11 prevede: «9. Sono aree non idonee alla\n realizzazione di impianti off-shore gli specchi acquei compresi\n nelle acque territoriali ai sensi della Convenzione di Montego\n Bay, ratificata con la legge n. 689 del 1994, le aree marine\n appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos di cui alla legge\n 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione dell\u0027Accordo\n relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i\n mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999), le aree\n marine protette istituite e istituende ai sensi della\n legislazione vigente nonche\u0027 le aree protette, le aree protette a\n mare incluse nella Rete Natura 2000, le aree parco\n dell\u0027arcipelago de La Maddalena, ivi incluse le relative fasce di\n rispetto necessarie a garantire la tutela e preservazione degli\n habitat e delle caratteristiche ambientali e naturali, le aree\n abituali di pesca censite nel «SID-Portale del Mare» tenuto a\n cura dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le aree\n interessate da indagini e ritrovamenti di archeologia subacquea,\n le aree marine attraversate dal passaggio dei tonni individuate\n con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro\n centoventi giorni, nonche\u0027 le aree ricadenti nei coni di visuale\n relativi ai beni di cui all\u0027art. 136, comma 1, lettere c) e d),\n del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni\n culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027art. 10 della legge 6\n luglio 2002, n. 137) e quelli di cui all\u0027art. 17, comma 3,\n lettera a) del Piano paesaggistico regionale. Questi sono\n identificati come elementi puntuali o areali visibili dai beni di\n cui all\u0027art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto\n legislativo n. 42 del 2004 e dai beni di cui all\u0027art. 17, comma\n 3, lettera a) del Piano paesaggistico regionale. [...] 11. Sono\n aree non idonee per la realizzazione delle opere di connessione a\n terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di\n buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al trasporto\n dell\u0027energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle\n cabine primarie, quelle individuate per gli impianti eolici di\n grande taglia di cui all\u0027allegato C. Qualora un areale rientri\n nelle aree definite idonee, ai sensi del comma 10, non si\n applicano le inidoneita\u0027 di cui alle lettere y) punto 1 e z)\n punto 1 del medesimo allegato C.» \n\n(9) L\u0027art. 1, rubricato «Finalita\u0027 e ambito di applicazione» di cui\n al decreto ministeriale 21 giugno 2024 stabilisce al secondo\n comma: «2. In esito al processo definitorio di cui al presente\n decreto, le regioni, garantendo l\u0027opportuno coinvolgimento degli\n enti locali, individuano sul rispettivo territorio: a) superfici\n e aree idonee: le aree in cui e\u0027 previsto un iter accelerato ed\n agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti\n rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le\n disposizioni vigenti di cui all\u0027art. 22 del decreto legislativo 8\n novembre 2021, n. 199; b) superfici e aree non idonee: aree e\n siti le cui caratteristiche sono incompatibili con\n l\u0027installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le\n modalita\u0027 stabilite dal paragrafo 17 e dall\u0027allegato 3 delle\n linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo\n economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale\n 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;\n c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree\n diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si\n applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto\n legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;\n d) aree in cui e\u0027 vietata l\u0027installazione di impianti\n fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per\n le quali vige il divieto di installazione di impianti\n fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell\u0027art. 20, comma\n 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199». L\u0027art.\n 7, rubricato «Principi e criteri per l\u0027individuazione delle aree\n idonee» di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2024 stabilisce:\n «1. Fermo quanto previsto dall\u0027art. 5 del decreto-legge 15 maggio\n 2024, n. 63, relativamente all\u0027installazione di impianti\n fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani\n urbanistici, ai fini dell\u0027individuazione delle superfici e delle\n aree di cui all\u0027art. 1 e del raggiungimento degli obiettivi di\n cui alla Tabella A dell\u0027art. 2, comma 1, le regioni tengono conto\n dei principi e criteri omogenei elencati al presente articolo al\n fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione\n delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le\n disponibilita\u0027 delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di\n rete e della domanda elettrica, nonche\u0027 tenendo in considerazione\n la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il\n potenziale di sviluppo della rete stessa. 2. Per l\u0027individuazione\n delle aree idonee le regioni tengono conto: a) della\n massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il\n raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell\u0027art. 2;\n delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del\n paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita\u0027\n dell\u0027aria e dei corpi idrici, privilegiando l\u0027utilizzo di\n superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e\n parcheggi, nonche\u0027 di aree a destinazione industriale,\n artigianale, per servizi e logistica, e verificando l\u0027idoneita\u0027\n di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le\n superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le\n caratteristiche e le disponibilita\u0027 delle risorse rinnovabili,\n delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche\u0027\n tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli\n eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete\n stessa; b) della possibilita\u0027 di classificare le superfici o le\n aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della\n taglia e della tipologia di impianto; c) della possibilita\u0027 di\n fare salve le aree idonee di cui all\u0027art. 20, comma 8 del decreto\n legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata\n in vigore del presente decreto; 3. Sono considerate non idonee le\n superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni\n sottoposti a tutela ai sensi dell\u0027art. 10 e dell\u0027art. 136, comma\n 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.\n 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e\n le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni\n sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22\n gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di\n rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza\n differenziata a seconda della tipologia di impianto,\n proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7\n chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non\n sono applicate le norme previste nel precedente periodo. Resta\n ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del\n Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli\n progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto\n previsto dall\u0027art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29\n dicembre 2003, n. 387. Nell\u0027applicazione del presente comma deve\n essere contemperata la necessita\u0027 di tutela dei beni con la\n garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A\n dell\u0027art. 2 del presente decreto. 4. Ai fini dell\u0027individuazione\n delle superfici e aree idonee le regioni e province autonome\n possono avvalersi della piattaforma digitale di cui all\u0027art. 21\n del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine, le regioni e\n le province autonome, il Ministero dell\u0027ambiente e della\n sicurezza energetica, il Ministero dell\u0027agricoltura, della\n sovranita\u0027 alimentare e delle foreste e il Ministero della\n cultura, rendono disponibili le informazioni di loro competenza\n necessarie al funzionamento e all\u0027implementazione della predetta\n piattaforma» \n\n(10) Nella sentenza 77/2022 la Corte ha stabilito: «4.1.5. - In\n definitiva, la moratoria imposta dal legislatore regionale\n dell\u0027Abruzzo con l\u0027art. 4 impugnato viola i principi\n fondamentali della materia, che affidano a celeri procedure\n amministrative il compito di valutare in concreto gli interessi\n coinvolti nell\u0027installazione di impianti di produzione\n dell\u0027energia da fonti rinnovabili. Tali valutazioni\n amministrative non possono essere condizionate e limitate da\n criteri cristallizzati in disposizioni legislative regionali\n (sentenze n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n.\n 13 del 2014 e n. 44 del 2011), ne\u0027 a fortiori possono essere\n impedite e, sia pure temporaneamente, ostacolate da fonti\n legislative regionali. L\u0027art. 4 della legge regionale Abruzzo n.\n 8 del 2021 si pone, dunque, in aperto contrasto con i principi\n fondamentali della materia di celere conclusione delle procedure\n di autorizzazione e di massima diffusione degli impianti da\n fonti di energia rinnovabili, principi che sono al contempo\n attuativi di direttive dell\u0027Unione europea e riflettono anche\n impegni internazionali volti a favorire l\u0027energia prodotta da\n fonti rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019), risorse\n irrinunciabili al fine di contrastare i cambiamenti climatici». \n\n(11) \n\n(12) L\u0027art. 23 del decreto legislativo n. 199/2021 stabilisce: «2.\n Nel rispetto delle esigenze di tutela dell\u0027ecosistema marino e\n costiero, dello svolgimento dell\u0027attivita\u0027 di pesca, del\n patrimonio culturale e del paesaggio, nell\u0027ambito della completa\n individuazione delle aree idonee per l\u0027installazione di impianti\n di produzione di energia rinnovabile off-shore, sono considerate\n tali le aree individuate per la produzione di energie\n rinnovabili dal Piano di gestione dello spazio marittimo\n produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell\u0027art. 5,\n comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n.\n 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1\n dicembre 2017, recante «Approvazione delle linee guida\n contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei\n piani di gestione dello spazio marittimo», pubblicato nella\n Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018. Entro centottanta\n giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si\n provvede all\u0027adozione del piano di cui al periodo precedente con\n le modalita\u0027 di cui all\u0027art. 5, comma 5, del decreto legislativo\n 17 ottobre 2016 n. 201. 3. Nelle more dell\u0027adozione del piano di\n gestione dello spazio marittimo di cui al comma 2, sono comunque\n considerate idonee: a) fatto salvo quanto stabilito dal decreto\n del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019\n recante «Linee guida nazionali per la dismissione mineraria\n delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e\n delle infrastrutture connesse», pubblicato nella Gazzetta\n Ufficiale n. 57 dell\u00278 marzo 2019, le piattaforme petrolifere in\n disuso e l\u0027area distante 2 miglia nautiche da ciascuna\n piattaforma; b) i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di\n potenza istallata, previa eventuale variante del Piano\n regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi\n dalla presentazione della richiesta. 4. Nei procedimenti di\n autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica\n alimentati da fonti rinnovabili off-shore, localizzati nelle\n aree individuate ai sensi dei commi 2 e 3, nonche\u0027 nelle aree\n non sottoposte a vincoli incompatibili con l\u0027insediamento di\n impianti off-shore: a) l\u0027autorita\u0027 competente in materia\n paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante\n individuando, ove necessario, prescrizioni specifiche\n finalizzate al migliore inserimento nel paesaggio e alla tutela\n di beni di interesse archeologico; b) i termini procedurali per\n il rilascio dell\u0027autorizzazione sono ridotti di un terzo. 5.\n Nelle more dell\u0027individuazione delle aree idonee, non possono\n essere disposte moratorie, anche con riferimento alla\n realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica\n alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non\n sottoposte a vincoli incompatibili con l\u0027insediamento di\n impianti off-shore, ovvero sospensioni dei termini dei\n procedimenti di autorizzazione per le domande gia\u0027 presentate.\n 6. Il Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica\n adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un\n vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e\n alle informazioni minime necessari ai fini dell\u0027avvio del\n procedimento unico per l\u0027autorizzazione degli impianti di cui al\n presente articolo.» \n\n(13) L\u0027art. 14 dispone: «1. La conferenza di servizi istruttoria puo\u0027\n essere indetta dall\u0027amministrazione procedente, anche su\n richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o\n del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per\n effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici\n coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu\u0027\n procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime\n attivita\u0027 o risultati. Tale conferenza si svolge con le\n modalita\u0027 previste dall\u0027art. 14-bis o con modalita\u0027 diverse,\n definite dall\u0027amministrazione procedente.» L\u0027art. 14-bis\n dispone: «[...] 2. La conferenza e\u0027 indetta dall\u0027amministrazione\n procedente entro cinque giorni lavorativi dall\u0027inizio del\n procedimento d\u0027ufficio o dal ricevimento della domanda, se il\n procedimento e\u0027 ad iniziativa di parte. A tal fine\n l\u0027amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni\n interessate: a) l\u0027oggetto della determinazione da assumere,\n l\u0027istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per\n l\u0027accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai\n fini dello svolgimento dell\u0027istruttoria; b) il termine\n perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le\n amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell\u0027art.\n 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a\n fatti, stati o qualita\u0027 non attestati in documenti gia\u0027 in\n possesso dell\u0027amministrazione stessa o non direttamente\n acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) il\n termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque\n giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono\n rendere le proprie determinazioni relative alla decisione\n oggetto della conferenza, fermo restando l\u0027obbligo di rispettare\n il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le\n suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla\n tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni\n culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove\n disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all\u0027art. 2 non\n prevedano un termine diverso, il suddetto termine e\u0027 fissato in\n novanta giorni; d) la data della eventuale riunione in modalita\u0027\n sincrona di cui all\u0027art. 14-ter, da tenersi entro dieci giorni\n dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo\n restando l\u0027obbligo di rispettare il termine finale di\n conclusione del procedimento. 3. Entro il termine di cui al\n comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le\n proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della\n conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono\n formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove\n possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini\n dell\u0027assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente\n indicate ai fini dell\u0027assenso o del superamento del dissenso\n sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono\n relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o\n da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente\n apposte per la migliore tutela dell\u0027interesse pubblico. 4. Fatti\n salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell\u0027Unione europea\n richiedono l\u0027adozione di provvedimenti espressi, la mancata\n comunicazione della determinazione entro il termine di cui al\n comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una\n determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3,\n equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le\n responsabilita\u0027 dell\u0027amministrazione, nonche\u0027 quelle dei singoli\n dipendenti nei confronti dell\u0027amministrazione, per l\u0027assenso\n reso, ancorche\u0027 implicito. 5. Scaduto il termine di cui al comma\n 2, lettera c), l\u0027amministrazione procedente adotta, entro cinque\n giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione\n positiva della conferenza, con gli effetti di cui all\u0027art.\n 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di\n assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora\n ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni\n interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente\n indicate dalle amministrazioni ai fini dell\u0027assenso o del\n superamento del dissenso possano essere accolte senza necessita\u0027\n di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della\n conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu\u0027 atti di dissenso\n che non ritenga superabili, l\u0027amministrazione procedente adotta,\n entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione\n negativa della conferenza che produce l\u0027effetto del rigetto\n della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta\n determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui\n all\u0027art. 10-bis. L\u0027amministrazione procedente trasmette alle\n altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni\n presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai\n sensi del comma 2. Dell\u0027eventuale mancato accoglimento di tali\n osservazioni e\u0027 data ragione nell\u0027ulteriore determinazione di\n conclusione della conferenza. 6. Fuori dei casi di cui al comma\n 5, l\u0027amministrazione procedente, ai fini dell\u0027esame contestuale\n degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi\n del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in\n modalita\u0027 sincrona, ai sensi dell\u0027art. 14-ter. [...]. L\u0027art.\n 14-quater stabilisce: «1. La determinazione motivata di\n conclusione della conferenza, adottata dall\u0027amministrazione\n procedente all\u0027esito della stessa, sostituisce a ogni effetto\n tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza\n delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici\n interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti\n dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza\n possono sollecitare con congrua motivazione l\u0027amministrazione\n procedente ad assumere, previa indizione di una nuova\n conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi\n dell\u0027art. 21-nonies. Possono altresi\u0027 sollecitarla, purche\u0027\n abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di\n cui ai commi 4 e 5 dell\u0027art. 14-ter, alla conferenza di servizi\n o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in\n via di autotutela ai sensi dell\u0027art. 21-quinquies. 3. In caso di\n approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 e\u0027\n immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base\n delle posizioni prevalenti, l\u0027efficacia della determinazione e\u0027\n sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi\n dell\u0027art. 14-quinquies e per il periodo utile all\u0027esperimento\n dei rimedi ivi previsti. 4. I termini di efficacia di tutti i\n pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di\n assenso comunque denominati acquisiti nell\u0027ambito della\n conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione\n della determinazione motivata di conclusione della conferenza.))\n L\u0027art. 14 quinquies cosi\u0027 dispone: «1. Avverso la determinazione\n motivata di conclusione della conferenza, entro dieci giorni\n dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela\n ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o\n alla tutela della salute e della pubblica incolumita\u0027 dei\n cittadini possono proporre opposizione al Presidente del\n Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo\n inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione\n dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali\n l\u0027opposizione e\u0027 proposta dal Ministro competente. 2. Possono\n altresi\u0027 proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o\n delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui\n rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla\n rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in\n seno alla conferenza. 3. La proposizione dell\u0027opposizione\n sospende l\u0027efficacia della determinazione motivata di\n conclusione della conferenza. 4. La Presidenza del Consiglio dei\n ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo\n giorno successivo alla ricezione dell\u0027opposizione, una riunione\n con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso\n il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato\n alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano\n proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione,\n per l\u0027individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca\n la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i\n medesimi effetti. 5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano\n partecipato amministrazioni delle regioni o delle province\n autonome di Trento e di Bolzano, e l\u0027intesa non venga raggiunta\n nella riunione di cui al comma 4, puo\u0027 essere indetta, entro i\n successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge\n con le medesime modalita\u0027 e allo stesso fine. 6. Qualora\n all\u0027esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta\n un\u0027intesa tra le amministrazioni partecipanti, l\u0027amministrazione\n procedente adotta una nuova determinazione motivata di\n conclusione della conferenza. Qualora all\u0027esito delle suddette\n riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento\n della riunione, l\u0027intesa non sia raggiunta, la questione e\u0027\n rimessa al Consiglio dei ministri. La questione e\u0027 posta, di\n norma, all\u0027ordine del giorno della prima riunione del Consiglio\n dei ministri successiva alla scadenza del termine per\n raggiungere l\u0027intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri\n possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province\n autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non\n accolga l\u0027opposizione, la determinazione motivata di conclusione\n della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il\n Consiglio dei ministri puo\u0027 accogliere parzialmente\n l\u0027opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della\n determinazione di conclusione della conferenza, anche in\n considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.\n 7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute\n alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di\n Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle\n relative norme di attuazione.» \n\n(14) L\u0027art. 17-bis cosi\u0027 dispone: «1. Nei casi in cui e\u0027 prevista\n l\u0027acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque\n denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o\n servizi pubblici, per l\u0027adozione di provvedimenti normativi e\n amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche,\n le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio\n assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal\n ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della\n relativa documentazione, da parte dell\u0027amministrazione\n procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per\n l\u0027adozione di provvedimenti normativi e amministrativi e\u0027\n prevista la proposta di una o piu\u0027 amministrazioni pubbliche\n diverse da quella competente ad adottare l\u0027atto, la proposta\n stessa e\u0027 trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della\n richiesta da parte di quest\u0027ultima amministrazione Il termine e\u0027\n interrotto qualora l\u0027amministrazione o il gestore che deve\n rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti\n esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e\n formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso,\n l\u0027assenso, il concerto o il nulla osta e\u0027 reso nei successivi\n trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello\n schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora\n dette esigenze istruttorie siano rappresentate\n dall\u0027amministrazione proponente nei casi di cui al secondo\n periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 2.\n Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato\n comunicato l\u0027assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si\n intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la\n proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1,\n secondo periodo, l\u0027amministrazione competente puo\u0027 comunque\n procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato\n della relativa documentazione, e\u0027 trasmesso all\u0027amministrazione\n che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne\n l\u0027assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato\n accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei\n procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei\n ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,\n decide sulle modifiche da apportare allo schema di\n provvedimento. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano\n anche ai casi in cui e\u0027 prevista l\u0027acquisizione di assensi,\n concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni\n preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei\n beni culturali e della salute dei cittadini, per l\u0027adozione di\n provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di\n amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di\n legge o i provvedimenti di cui all\u0027art. 2 non prevedano un\n termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni\n competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta\n e\u0027 di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte\n dell\u0027amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini\n senza che sia stato comunicato l\u0027assenso, il concerto o il nulla\n osta, lo stesso si intende acquisito. 4. Le disposizioni del\n presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni\n del diritto dell\u0027Unione europea richiedano l\u0027adozione di\n provvedimenti espressi. \n\n \n P.Q.M. \n \n Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e\ndifeso, \n chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare la\nillegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 7, 8, e\n9; 3, commi 1, 2, 4 e 5 della Legge della Regione Autonoma della\nSardegna del 5 dicembre 2024, n. 20 recante: «Misure urgenti per\nl\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee\nall\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile (FER) e per la semplificazione di procedimenti\nautorizzativi» pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione\nAutonoma della Sardegna (BURS) del 5 dicembre 2024, n. 65 (Parte I e\nII). \n Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n 1. Attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del\n28 gennaio 2025 di impugnativa della legge regionale, con allegata\nrelazione; \n 2. Legge della Regione Autonoma della Sardegna 20 dicembre\n2024, n. 20 recante: «Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e\nsuperfici idonee e non idonee all\u0027installazione e promozione di\nimpianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la\nsemplificazione di procedimenti autorizzativi» pubblicata nel\nBollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURS) del\n5 dicembre 2024, n. 65 (Parte I e II); \n 3. Decreto del Ministero dell\u0027Ambiente e della Sicurezza\nEnergetica del 21 giugno 2024 recante «Disciplina per\nl\u0027individuazione di superfici e aree idonee per l\u0027installazione di\nimpianti a fonti rinnovabili» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del\n2 luglio 2024. \n Roma, 3 febbraio 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Santini \n \n \n Il vice Avvocato generale dello Stato: Mangia","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma della Sardegna","contenzioso":"","deposito_cost":"14/03/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"1","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24616","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"1","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","comma":"5","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma 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