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S.. \n \nOrdinamento penitenziario - Procedimento in materia di liberazione\n anticipata - Modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 92\n del 2024, come convertito - Richiesta del beneficio subordinata\n alla possibilita\u0027 di rientrare nei limiti di pena per accedere, nel\n termine di novanta giorni, a misure alternative alla detenzione o\n di ottenere nello stesso termine la scarcerazione - Previsione che\n il condannato debba indicare, per la valutazione della richiesta,\n le ragioni specifiche per le quali si richiede il beneficio. \n- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento penitenziario\n e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della\n liberta\u0027), art. 69-bis, come modificato dall\u0027art. 5, comma 3, del\n decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia\n penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del\n Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella\n legge 8 agosto 2024, n. 112. \n\n\r\n(GU n. 18 del 30-04-2025)\n\r\n \n UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI \n \n Il magistrato di sorveglianza dott. Antonio Cairo visti gli atti\nrelativi al procedimento nei confronti di S. N. nato a ... (...) il\n... detenuto presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano. \n Avente ad oggetto l\u0027istanza di concessione del beneficio della\nliberazione anticipata ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 \n Nell\u0027esaminare la questione relativa alla richiesta del beneficio\ndella liberazione anticipata ai sensi degli articoli 54 e 69-bis,\ndella legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento\npenitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative\ndella liberta\u0027), come sostituito, da ultimo, dal decreto-legge 4\nluglio 2024, n. 92 (decreto «carcere sicuro») conv. in legge 8 agosto\n2024, n. 112, art. 5 (Interventi sulla liberazione anticipata) che ha\nintrodotto il nuovo comma 10-bis nell\u0027art 656 codice di procedura\npenale ed ha modificato l\u0027art 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in\npunto procedimentale, per la richiesta del beneficio; \n Ritenuto di dover procedere, d\u0027ufficio, allo scrutinio sulla\nrilevanza e non manifesta infondatezza della costituzionalita\u0027 del\nquadro normativo modificato con gli articoli 27, comma 3 ult. parte\nCost. e 3 Cost. \n \n Osserva \n \n S. N. chiede la liberazione anticipata nel periodo compreso tra\nil 18 gennaio 2024 e il 18 gennaio 2025. \n Il suo fine pena e\u0027 calcolato alla data del 24 ottobre 2040 e non\nricorrono le condizioni di accesso, nei novanta giorni, a misure\nalternative alla detenzione o per addivenire ad una concessione che\ndeterminerebbe la scarcerazione; ne\u0027 il detenuto ha indicato altra\nragione specifica per la quale chieda la liberazione anticipata. \n Sulla scorta della fattispecie indicata si coglie come, a regime\nvigente, per effetto della riforma indicata dell\u0027art. 69-bis legge 26\nluglio 1975, n. 354, l\u0027istanza dovrebbe essere dichiarata\ninammissibile, con pregiudizio per il trattamento rieducativo e con\nlesione dell\u0027art. 27, comma 3, ultima parte e dell\u0027art. 3 della\nCostituzione \n Invero l\u0027art 69-bis ord. pen., come riformulato dall\u0027art. 5,\ncomma 3 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con\nmodificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, prevede che: \n «1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure\nalternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai\nquali nel computo della misura della pena espiata e\u0027 rilevante la\nliberazione anticipata ai sensi dell\u0027art. 54, comma 4, il magistrato\ndi sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la\nconcessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni\nsemestre precedente. L\u0027istanza di cui al periodo precedente puo\u0027\nessere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni\nantecedente al maturare dei presupposti per l\u0027accesso alle misure\nalternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come\nindividuato computando le detrazioni previste dall\u0027art. 54. \n 2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del\ntermine di conclusione della pena da espiare, come individuato\ncomputando le detrazioni previste dall\u0027art. 54, il magistrato di\nsorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la\nconcessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che\nnon sono gia\u0027 stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del\ncomma 3. \n 3. Il condannato puo\u0027 formulare istanza di liberazione\nanticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli\ndi cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di\ninammissibilita\u0027, nell\u0027istanza medesima...». \n Parametri costituzionali di riferimento rispetto ai quali si\nsvolge lo scrutinio di rilevanza e non manifesta infondatezza del\nquadro normativo indicato: articoli 3 e 27 comma 3 ult. parte Cost. \n \n Premesso che \n \n La non manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, va scrutinata dal giudice di merito non per stabilire\nla fondatezza o meno di essa questione, ma al solo fine di verificare\nse essa sia manifestamente infondata e, dunque, se si enuclei un\ndubbio plausibile di costituzionalita\u0027; \n La rilevanza della questione esaminata risiede nella necessita\u0027\ndi applicare il quadro normativo sopra tracciato, per decidere sulla\nrichiesta di liberazione anticipata formulata dal detenuto che, nella\nspecie, in applicazione della modifica normativa, da ultimo\nintrodotta, determinerebbe la dichiarazione di inammissibilita\u0027 o di\nnon procedibilita\u0027 della domanda del beneficio penitenziario, di\nconverso invocato; \n Cio\u0027 premesso, si osserva quanto segue. \n 1. Si dubita, nella presente sede, della legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in\nvigore alla data odierna, per effetto della modifica apportata\ndall\u0027art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (decreto «carcere\nsicuro») conv. in legge 8 agosto 2024, n. 112, art. 5 (Interventi\nsulla liberazione anticipata) che modificando la norma anzidetta, in\npunto procedimentale, per la richiesta del beneficio della\nliberazione anticipata, restringe sensibilmente i tempi per la\npresentazione della domanda stessa da parte del detenuto in\nesecuzione. \n In altri termini, secondo il quadro riformulato, il detenuto non\npuo\u0027 piu\u0027 avanzare istanza di concessione della liberazione\nanticipata allo scadere di ogni singolo semestre; deve, piuttosto,\ntrovarsi in una delle condizioni soggettive legittimanti la richiesta\ne rigidamente indicate in via normativa. Esse condizioni definiscono,\nsecondo la nuova formulazione dell\u0027art. 69-bis ord. pen., un\nperimetro decisamente limitato, per l\u0027accesso all\u0027istituto della\nliberazione anticipata. Si prevede, infatti, quale condizione di\nammissibilita\u0027 della domanda, che l\u0027istante sia in astratto titolato\nad accedere, nei novanta giorni, a misure alternative alla detenzione\no ad altro beneficio penitenziario, fruendo della concessione della\nliberazione anticipata; si prevede, altresi\u0027, che, beneficiandone, si\naccingerebbe, nel medesimo termine di novanta giorni, alla\nscarcerazione. Se ha altro interesse, poi, ad ottenere la valutazione\ndella sua domanda si prescrive l\u0027obbligo di indicarlo espressamente\n(e detto interesse sembra sovrapporsi alla sola possibilita\u0027 di\nottenere uno scioglimento di cumulo, per l\u0027ipotesi che, con la\nconcessione della riduzione di pena ex art. 54 ord. pen., possa\naccedere ai benefici gia\u0027 richiamati). Cio\u0027 puo\u0027 determinare frizioni\ncon il fine rieducativo cui e\u0027 orientata l\u0027esecuzione della pena. \n 2. In particolare, si deve annotare che la finalita\u0027 rieducativa\ndella pena - divenuta in tempi piu\u0027 recenti patrimonio della cultura\ngiuridica europea - introduce una dimensione del trattamento\nsanzionatorio assolutamente costante. \n Da una concezione in senso prettamente «retributivo» e\n«preventivo» (quale deterrente alla commissione di nuovi illeciti),\nin forza dell\u0027art. 27, 3 co. della Costituzione la pena assume\nprimariamente una connotazione di «recupero sociale», finalizzata al\nreinserimento nella societa\u0027 del colpevole. \n I principi costituzionali in materia mirano a bilanciare\nl\u0027efficienza repressiva con la garanzia dei diritti fondamentali\ndella persona. Sono oramai superati gli orientamenti che\ninterpretavano il finalismo rieducativo come «marginale o addirittura\neventuale» e, comunque, circoscritto entro i limiti del trattamento\npenitenziario in senso stretto. \n A far data dalla decisione di questa ecc.ma Corte costituzionale\n(sentenza n. 313 del 1990) si e\u0027 chiarito che afflittivita\u0027 e\nretribuzione rappresentano condizioni minime dell\u0027esecuzione, ma che\nesse non pregiudicano la finalita\u0027 rieducativa espressamente\nconsacrata dalla Costituzione stessa. \n Del resto, non va trascurato che la finalita\u0027 rieducativa e\u0027 la\nsola «espressamente consacrata in Costituzione»: essa finalita\u0027 non\npuo\u0027, dunque, essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla\nfunzione stessa della pena. Consegue che la pena deve tendere a\nrieducare; il fine del recupero del reo, allora, non si risolve in\nuna generica tendenza del trattamento penitenziario, ma segna una\ndelle qualita\u0027 essenziali e generali che caratterizzano l\u0027esecuzione\ndella pena nel suo contenuto ontico. \n Il finalismo rieducativo informa, pertanto, il sistema penale nel\nsuo complesso. Anche l\u0027effetto della prevenzione speciale, percio\u0027,\npuo\u0027 essere perseguito con tecniche che mirano a perseguire la\nrisocializzazione del reo (Corte costituzionale n. 313 del 1990). \n La finalita\u0027 di recupero del reo, di orientarlo al rispetto delle\nregole basilari della convivenza e di incoraggiarlo ad intraprendere\nun percorso rieducativo, segna questa tendenza e mira a scongiurare\nche lo stesso soggetto possa tornare a delinquere. \n La stessa Corte EDU ha posto la rieducazione come fondamentale\nfunzione della pena negli Stati europei (GC Vinters 2013) e il\n«diritto alla risocializzazione» del detenuto; non solo, infatti, lo\nStato deve riconoscere e garantire la rieducazione come finalita\u0027\ndella pena, ma deve anche intraprendere tutte le azioni positive\nvolte a realizzare tale fine in base ad un obbligo positivo, come\nevidenziato in particolare nella sentenza Murray (Corte EDU, 26\naprile 2016, Murray c. Paesi Bassi (GC), n. 10511/10), fondato\nsull\u0027art. 3 CEDU e, quindi, sul rispetto della dignita\u0027 umana, ossia\nun diritto assoluto e inderogabile. \n E\u0027 indiscutibile che la liberazione anticipata, prevista dall\u0027art\n54 ord. pen., cooperi a questo fine ed abbia il significato di un\nistituto tipicamente volto alla progressione trattamentale, in\nfunzione della rieducazione del detenuto. \n 3. Deve osservarsi che, dopo le modifiche intervenute con la\nlegge n. 663 del 1986, la Corte di cassazione aveva suggerito\nun\u0027interpretazione globale, o unitaria, per la valutazione della\ncondotta adesiva da parte del condannato all\u0027opera rieducativa. \n Da parte di taluno, all\u0027epoca, si era ritenuto che l\u0027approccio\nteste\u0027 detto contrastasse con il principio di uguaglianza, perche\u0027\nv\u0027era il rischio di trattamenti discriminatori fra detenuti, a\nseconda che il giudice attribuisse prevalenza decisiva all\u0027uno o\nall\u0027altro periodo, nel corso dell\u0027intera opera di rieducazione. Si\ntrattava, d\u0027altro canto, di un\u0027applicazione non in linea con la\nfinalita\u0027 di risocializzazione, scopo costituzionalmente presidiato,\nper effetto del dato testuale riportato nell\u0027art. 27, comma 3 della\nCostituzione. All\u0027evidenza, si manifestava il timore di una\nsvalutazione finale anche di comportamenti adesivi, con il risultato\nnon di rieducare, ma di scoraggiare e disincentivare ogni «buon\nproposito», da parte del detenuto. \n La natura dell\u0027istituto evocava, sin dalla sua introduzione, una\ncategoria nuova per la tradizione giuridica. \n La liberazione anticipata era stata, infatti, inserita\nnell\u0027ordinamento penitenziario con l\u0027intento di sollecitare\nl\u0027adesione e la partecipazione all\u0027azione di rieducazione dei\nsoggetti sottoposti a trattamento penale. In questa logica, si\ncolloca la riduzione di pena di quarantacinque giorni, per ogni\nsemestre di esecuzione espiata. A fronte della prova concreta di\npartecipazione all\u0027opera di rieducazione si riconosce, dunque, il\nbeneficio indicato. \n L\u0027istituto non si risolve, tuttavia, solo nell\u0027inserimento di un\nparametro di calcolo, per effettuare la riduzione di pena, ma fissa\nil punto di forza dello strumento rieducativo, come insegnato dalle\nesperienze e dagli approfondimenti della scienza criminologica. \n Specie nel passato, si e\u0027 evidenziato come l\u0027aspetto sintomatico\ndel comportamento delinquenziale e\u0027 dato dall\u0027incapacita\u0027 del\nsoggetto di risolvere le problematiche di vita, attraverso mezzi e\nper vie socialmente accettabili. Il singolo non ha, generalmente, in\nquesta prospettiva, abitudine a sopportare sacrifici e fatiche, nella\nlogica di conseguire un bene futuro, che potrebbe anche non ottenere. \n Quello descritto e\u0027 un atteggiamento che spesso caratterizza il\ncondannato sottoposto a trattamento di rieducazione. \n Il trattamento con quella finalita\u0027, tuttavia, evolve nel tempo.\nEsso si connota di tratti individualizzati, per ogni singolo\nristretto, segnando vere fasi strutturali di crescita che\naccompagnano l\u0027impegno del soggetto in espiazione. Da atteggiamenti\niniziali, solo formalmente aderenti alla rieducazione, si passa,\nspesso e in ordinario, a fasi diverse della trasformazione personale,\ncon rielaborazione della devianza e adesione a percorso intramurario\ndi ben diversa consapevolezza. Si avvia, cioe\u0027, il detenuto verso\nforme di crescita con un approccio nuovo rispetto al delitto\ncommesso, che viene progressivamente e consapevolmente ripudiato. \n Si coglie cosi\u0027 la complessita\u0027 del percorso di rieducazione, non\ndefinibile in termini assoluti e generalizzati per intere categorie\nsoggettive. \n La rieducazione, piuttosto, e\u0027 necessariamente collegata alle\nesperienze di vita individuale, alla scaturigine del delitto,\nall\u0027ambiente in cui esso e\u0027 maturato e a tutti i fattori che hanno\nalimentato la spinta a delinquere. E\u0027 un percorso che si rivelerebbe\nfallace e di maggiore difficolta\u0027, la\u0027 dove non si riconoscessero\nincentivi adeguati che favoriscano, di volta in volta, una\npartecipazione all\u0027azione di risocializzazione; obiettivo siffatto\nnon e\u0027 favorito se il premio e\u0027 rappresentato da un beneficio\ndisancorato dalla percezione immediata e posto temporalmente a\nchiusura del percorso di reclusione, a distanza anche di molti anni\ndal fatto. Cio\u0027 perche\u0027 il procedere trattamentale e\u0027 rimesso al\nrischio di uno scrutinio futuro e incerto. Il riservare ad un\ngiudizio lontano, finale e condizionato dall\u0027andamento globale\ndell\u0027esperienza carceraria, rischia di compromettere il comportamento\ndel detenuto e la sua adesione alle proposte rieducative interne,\nvanificando, nel divenire quotidiano, la rieducazione,\ncostituzionalmente imposta. \n Invero, il decorso del tempo, non di rado lungo, in ragione del\nlontano fine pena, attenua la valutazione positiva da compiere sui\nsingoli semestri oggetto d\u0027esame ed espone al rischio di perdere\nsfumature comportamentali e sacrifici quotidiani, affrontati dal\nsingolo, che richiedono delibazioni immediate e, comunque,\ncontinuative e prossime al singolo semestre, potendo ricostruire, in\nuna logica di completezza e di effettivita\u0027, ogni particolare della\ncondotta adesiva o meno del detenuto. Diversamente si rischia di\nfinire per annullare ogni incentivo psicologico, frustrandone lo\nscopo a causa dell\u0027incertezza che il futuro potrebbe riservare agli\nsforzi adesivi degli interessati. In questa logica gli articoli 3 e\n27, terzo comma, della Costituzione riceverebbero grave lesione. \n L\u0027impostazione tracciata era stata gia\u0027 lucidamente individuata\nda questa ecc.ma Corte costituzionale (sentenza n. 276/1990) che\naveva evidenziato come la valutazione semestralizzata nella\nconcessione della liberazione anticipata fosse da considerare «il\npunto di forza dello strumento rieducativo, che si collega agli\ninsegnamenti della terapia criminologica ... una sollecitazione che\nimpegna le energie volitive del condannato alla prospettiva di un\npremio da cogliere in un breve lasso di tempo, purche\u0027 in quel tempo\negli riesca a dare adesione all\u0027azione rieducativa». La stessa Corte\ncostituzionale, gia\u0027 in anni meno vicini, sottolineando i «forti\ndissensi» che suscitava la tesi della Corte di cassazione, aveva\nesplicitamente affermato, sia pure ad altro proposito, che «un\nperiodo minimo di\u0027 sei mesi trascorso in detenzione e\u0027 di consistenza\ntale da dare credibilita\u0027 al comportamento avuto dal condannato nel\ncorso della detenzione stessa» (cfr. sentenza 28 aprile 1983, n.\n137). \n 4. La riforma recentemente attuata che, in punto procedimentale,\ne\u0027 intervenuta, tra l\u0027altro, sull\u0027art. 69-bis legge 26 luglio 1975,\nn. 354, nell\u0027iter di riconoscimento della liberazione anticipata,\nritiene il rimettente, sia in contrasto con i parametri\ncostituzionali sopra indicati e, soprattutto, strida con la finalita\u0027\nrieducativa della pena di cui all\u0027art. 27 comma 3 ultima parte della\nCostituzione. \n La liberazione anticipata, invero, e\u0027 un istituto trattamentale\nche opera nella logica sinallagmatica enunciata. \n La partecipazione all\u0027opera di rieducazione e alle attivita\u0027\ntrattamentali permette al detenuto di fruire di una detrazione di 45\ngiorni per ogni semestre di pena scontata. \n L\u0027intervento di riforma disallinea l\u0027istituto de quo dalla\nfinalita\u0027 anzidetta e, recuperandone il rilievo di «computo\nalgebrico», finisce per discostare la partecipazione quotidiana alle\nattivita\u0027 carcerarie dal premio che il detenuto aspetta, in\nimmediato, di ricevere per il singolo semestre di riferimento.\nSoprattutto, la riforma crea uno scarto tra condotta adesiva\nall\u0027opera di rieducazione e beneficio da riconoscere con imputazione\nsemestralizzata, incidendo sulla regola di progressione\ntrattamentale. \n Cosi\u0027 operando la riforma rischia di consolidare un\nridimensionamento importante degli atteggiamenti adesivi dei\ndetenuti. \n Costoro vedono, almeno per i singoli semestri, anteriori e\nlontani dal novantesimo giorno dalla scarcerazione (virtuale),\nallontanarsi il premio trattamentale della riduzione di pena,\nobiettivo per il cui conseguimento si sono impegnati, abdicando a\nspinte in senso contrario. \n La dimensione trattamentale progressiva della liberazione\nanticipata vive proprio di questo nucleo strutturale essenziale:\nvedersi riconoscere, per ogni semestre di pena, la riduzione della\nrestrizione. Il tutto con una decisione immediata e sostanzialmente\ncoeva o di poco successiva al completamento del semestre stesso. Essa\nfunge da meccanismo incentivante per il detenuto e la partecipazione\nalla risocializzazione riesce ad avviare il ristretto ad una vera\nrieducazione e ad un progressivo reinserimento sociale. \n L\u0027intervento riformatore attuato con l\u0027art. 5 (Interventi sulla\nliberazione anticipata) del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92\n(decreto «carcere sicuro») conv. in legge 8 agosto 2024, n. 112, va\nin una direzione opposta. \n Esso prevede tempi procedimentali «chiusi» in cui si puo\u0027\navanzare la richiesta del beneficio. \n L\u0027art. 69-bis comma 1 legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede che\nquando sia richiesta una misura alternativa o altro beneficio il\nmagistrato di sorveglianza conceda, previa verifica dei presupposti,\nla liberazione anticipata, maturata nel frattempo. E\u0027 normativamente\nespressa, dunque, la previsione secondo cui l\u0027istanza puo\u0027 essere\npresentata dal detenuto a partire dal novantesimo giorno, antecedente\nal maturare dei presupposti per una misura alternativa o per un altro\nbeneficio. \n 5. Ebbene, si apre un dubbio di costituzionalita\u0027 evidente. \n Il nucleo centrale della questione si coglie riflettendo,\ninfatti, sulla previsione espressa che la domanda puo\u0027 essere\navanzata solo se ricorra il termine di 90 giorni dalla possibilita\u0027\ndi accedere al beneficio di una misura alternativa. Diversamente\nl\u0027istanza risulterebbe inammissibile, perche\u0027 priva del suo\npresupposto normativo. \n Cio\u0027 fa intendere come si finisce per svuotare l\u0027istituto della\nliberazione anticipata della sua natura propria di «strumento\ntrattamentale progressivo». Si conserva, al contrario, la rilevanza\ndell\u0027istituto in chiave «algebrica», solo in quanto la domanda stessa\nsia strumentale ad abbreviare la pena, per ottenere una misura\nalternativa. Cosi\u0027 inquadrando normativamente la categoria si annulla\nla finalita\u0027 intrinseca di uno strumento del trattamento\npenitenziario progressivo, in stretto collegamento funzionale con\nl\u0027attuazione del precetto di cui all\u0027art. 27 della Costituzione,\nnella parte in cui assicura che l\u0027esecuzione della pena deve tendere\nalla rieducazione del detenuto. Si finisce, in altri termini, per\nincentrare lo scopo del beneficio su una funzione servente rispetto\nalle altre misure alternative, scopo, all\u0027evidenza ancillare ed\nulteriore, rispetto alla finalita\u0027 primaria della categoria di cui si\ndiscute, che e\u0027 quella di rieducare, conformemente al precetto\nsuperprimario. \n La liberazione anticipata ha, del resto, in se\u0027 una funzione\nincentivante ed esercita un\u0027influenza positiva sulla detenzione in\ncorso di esecuzione, in ragione del riconoscimento che si abbina a\nogni semestre di pena scontato. \n Attraverso il riconoscimento immediato e non differito si\nrealizza, cioe\u0027, un\u0027articolazione del trattamento in chiave di\nprogressiva rieducazione, che parte dalle prime attribuzioni del\nbeneficio e prosegue con gli ulteriori riconoscimenti dei periodi di\nabbuono, in ragione della costruzione di una progressione\ntrattamentale che procede per stadi e costruisce, in ordinario, un\nprocesso di maturazione e di crescita personologica che allontana il\nsingolo detenuto dalla devianza. \n L\u0027adesione del detenuto all\u0027opera rieducativa, dunque, durante il\nsemestre involge che la riduzione di pena debba essere\nnecessariamente concessa, in immediato, per il riscontro positivo che\nessa partecipazione determina. Solo cosi\u0027 si genera un sinallagma\nincentivante tra partecipazione e riconoscimento del beneficio che\nconsolida la progressione in funzione della rieducazione del detenuto\ne della pena costituzionalmente presidiata. \n Cio\u0027 vale anche la\u0027 dove la richiesta dovesse essere respinta, da\nparte del magistrato di sorveglianza, per condotte ritenute\nantidoverose e non conformi al percorso rieducativo. \n In una logica di progressione trattamentale, anche un decisum\nnegativo, sulla richiesta di concessione del beneficio, puo\u0027 avere un\nsignificato pedagogico ed indurre a rielaborare, in chiave\ncostruttiva, eventuali e possibili condotte, che siano state ritenute\nnon conformi all\u0027opera di rieducazione offerta al detenuto. \n Si comprende, dunque, quanto sia importante il confronto diretto\ncon il provvedimento giurisdizionale e con la valutazione operata,\nnell\u0027immediato dal magistrato di sorveglianza. \n Con l\u0027intervento normativo da ultimo attuato si espande una\ntendenziale attuazione della teoria cd. globale. La logica della\nsemestralizzazione, risulta solo formale, come canone di valutazione\ndel comportamento. \n Se si scinde la possibilita\u0027 di decidere in immediato sulla\nconcessione del beneficio e se ne differisce lo scrutinio e la\ndecisione al novantesimo giorno dalla scarcerazione o dalla\npossibilita\u0027 di accesso alle misure, specie nelle lunghe detenzioni,\nsi finisce per incidere irrimediabilmente sulla finalita\u0027 anzidetta e\nsulla funzione di strumento trattamentale progressivo che pertiene ad\nessa liberazione anticipata. Soprattutto si preclude al detenuto di\nacquisire consapevolezza sui parametri che sono utilizzati per\nvalutare l\u0027effettivita\u0027 della sua adesione al percorso di recupero in\nfunzione della risocializzazione. \n A cio\u0027 si aggiunge la constatazione di una oggettiva difficolta\u0027,\na distanza di tempo, di riuscire a disporre di elementi concreti che\npossano ancorare i fatti e i comportamenti tenuti all\u0027atteggiarsi\ndella specifica congiuntura temporale in cui essi si sono\nconcretizzati. Si rende, cosi\u0027, difficile o impossibile un giudizio\nrealistico ed effettivo sulla piena adesione al trattamento proposto,\nin ragione della collocazione temporale di semestri, oramai lontani\nnel tempo. \n Piuttosto, la valutazione sulla concessione o sulla negazione\ndella detrazione, oltre a fondarsi su un giudizio realistico sul\nriconoscimento della condotta di partecipazione del condannato\nall\u0027opera rieducativa, funge da stimolo insostituibile (anche nei\ncasi di rigetto) per le scelte individuali del detenuto, stimolandolo\na tenere comportamenti adesivi e spingendolo ad un miglioramento\nnelle scelte di condotta, in guisa tale da evitare iniziative che\nabbiano potuto eventualmente indurre valutazioni negative sul\nbeneficio e che siano state stimate non conformi con la regola di\nrisocializzazione. \n Cio\u0027 e\u0027 in linea con la finalita\u0027 dell\u0027istituto, con la sua\nstessa ratio e con la funzione di rieducazione, cui tende la Carta\ncostituzionale. \n In altri termini, si evidenzia, che la riduzione di pena non ha\nun carattere gratuito e pietistico o paternalistico, ma rappresenta\nuna risposta premiale allo sforzo che il condannato compie,\nadeguandosi all\u0027opera diuturna dell\u0027Istituzione che, mediante la\nrieducazione, lo avvia, appunto, al reinserimento sociale. \n In questa logica la liberazione anticipata diviene momento\nindefettibile di attuazione della finalita\u0027 rieducativa che muove\nl\u0027art. 27 della Costituzione. \n 6. La previsione di una limitazione in via legislativa della\nfacolta\u0027 del detenuto di richiedere il beneficio, durante\nl\u0027esecuzione della pena - se non ricorrano le condizioni di\nmaturazione dei limiti temporali per accedere a misure alternative\n(90 giorni, antecedenti la possibilita\u0027 di fruizione - comma 1 art.\n69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354-) ovvero al cospetto di un fine\npena imminente (90 giorni) o, ancora, in mancanza di una espressa\nindicazione della ragione per la quale si intende ottenere il\nriconoscimento - sovverte questo tracciato e si pone in aperto\ncontrasto con l\u0027intento di incentivare una condotta partecipativa,\nnella prospettiva della finalita\u0027 di cui all\u0027ultimo inciso del terzo\ncomma dell\u0027art. 27 della Costituzione. \n E\u0027 un diritto del detenuto, piuttosto, scegliere il momento in\ncui intende richiedere al magistrato di sorveglianza la valutazione\ndella sua condotta nel singolo periodo di pena e cio\u0027 a prescindere\ndall\u0027accesso a misure alternative o dalla sua scarcerazione\nimminente. Cio\u0027 perche\u0027 attraverso quella richiesta il ristretto\ninstaura anche un rapporto valutativo diretto sul suo agire\nintramurario, ricevendone la valutazione dell\u0027A.G. Una limitazione\nche ponga il detenuto nell\u0027impossibilita\u0027 di richiedere la\nvalutazione del suo comportamento durante un semestre, al di fuori\ndelle strette condizioni di cui all\u0027art. 69-bis riformulato, rischia\ndi pregiudicare seriamente la finalita\u0027 dell\u0027istituto, in un\u0027ottica\ndi rispetto dell\u0027art 27 della Costituzione e finisce per incidere sul\ntrattamento rieducativo, che puo\u0027 razionalmente subire battute\nd\u0027arresto non giustificate, ne\u0027 volute dalla Carta costituzionale. \n In altri termini, pur non incidendo direttamente sull\u0027an del\nbeneficio, la normativa di riforma, in una logica restrittiva,\nmodifica integralmente il quomodo della richiesta. Essa cosi\u0027\ncomprime la finalita\u0027 di rieducazione che ad essa pertiene e limita\nuna serie di sviluppi positivi che, nell\u0027immediato, il riconoscimento\ndi esso beneficio o il suo diniego potrebbero sortire sulle scelte\ncomportamentali del ristretto. \n 7. D\u0027altro canto, la norma qui scrutinata (art. 69-bis legge 26\nluglio 1975, n. 354) sembra, per quanto premesso, in contrasto anche\ncon il principio di ragionevolezza di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n Essa finisce, invero, mettendo in collegamento strutturale il\nbeneficio de qua con la sola possibilita\u0027 di ottenere misure\nalternative, per comprimere le altre finalita\u0027 della liberazione\nanticipata, valorizzando solo un profilo di strumentalita\u0027 rispetto\nalle anzidette misure alternative e ponendo in evidenza un connotato\ndi esclusivita\u0027 e necessarieta\u0027, che non esaurisce la finalita\u0027 del\nbeneficio stesso, caratterizzato da uno spettro ben piu\u0027 ampio di\nportata rieducativa, in ossequio alle finalita\u0027 cui tende\nl\u0027esecuzione della pena nella sua diuturna applicazione. \n La norma, come riformulata, pertanto, priva in maniera\nirragionevole il detenuto della possibilita\u0027 di chiedere il beneficio\ne di fruire di uno stimolo, durante l\u0027espiazione della pena che e\u0027,\nspecie in caso di lunghe detenzioni, con fine pena non prossimo, il\nvero motore esecutivo della rieducazione quotidiana di colui che\nsubisce l\u0027esecuzione della sanzione, caratterizzata, per definizione,\nda un\u0027innegabile portata di afflizione. \n Ne\u0027 il ragionamento svolto puo\u0027 indurre a risultati diversi, la\u0027\ndove si valorizzi la previsione normativa, anche contenuta nell\u0027art\n69-bis ord. pen., della possibilita\u0027 di indicare espressamente la\nragione di un riconoscimento «anticipato» del beneficio, su richiesta\ndel detenuto. \n Cio\u0027 perche\u0027 ipotesi siffatta, si e\u0027 anticipato, sembra ridursi\nalla sola richiesta di un possibile scioglimento del cumulo, che ha\negualmente ristrette connotazioni applicative e postula l\u0027avvenuta\nespiazione della frazione di pena inerente il delitto cd. ostativo:\nil tutto in funzione, ancora una volta, dell\u0027accesso a una misura\nalternativa o ad un fine pena che si collocherebbe nei novanta\ngiorni. \n Cosi\u0027 si finisce per rinnovare, ancora una volta ed accentrare la\ndecisone, sul solo aspetto «strumentale» della concessione della\nliberazione anticipata. \n Del resto, non si e\u0027 mancato di osservare che esiste un\ncollegamento forte tra il diritto al reinserimento sociale e il\nprincipio di eguaglianza sostanziale, ex art. 3, comma 2 della\nCostituzione, nel senso che la Repubblica ha il compito di porre in\nessere un programma di interventi, affinche\u0027 la pena sia idonea alla\nrieducazione e, dunque, al reinserimento sociale di quei soggetti che\npongono in essere comportamenti criminosi a causa di un pesante\ndisagio economico e sociale. Allorquando l\u0027art. 2 della Costituzione\nriconosce i diritti inviolabili dell\u0027uomo sia come singolo sia nelle\nformazioni sociali, evoca il concetto di «svolgimento della\npersonalita\u0027». Con cio\u0027 fa riferimento sia a contesti in cui il\nsingolo partecipa volontariamente e da individuo libero, sia a\nstrutture in cui la liberta\u0027 personale e\u0027 limitata, in ragione\ndell\u0027esecuzione della pena. Proprio alla luce del principio di\neguaglianza sostanziale lo status di detenuto comporta il\nriconoscimento di una serie di diritti soggettivi per favorire forme\ndi realizzazione della personalita\u0027 «paritarie» rispetto alle persone\nlibere. In altri termini la detenzione non puo\u0027 caricarsi di una\nportata di afflizione non necessaria rispetto alla finalita\u0027 precipua\ndell\u0027esecuzione della pena. La rieducazione si prefigge, dunque,\nl\u0027obiettivo di far acquisire al reo i valori fondamentali della\nconvivenza che tenda, anche attraverso i contatti con l\u0027ambiente\nesterno al carcere, al suo reinserimento sociale (art. 1, legge n.\n354 del 1975 e art. 1, Capo I, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 230 del 2000). Proprio nel tentativo di conseguire\npienamente la sua finalita\u0027, il reinserimento sociale deve avere\navvio durante la fase iniziale della pena e non soltanto\nimmediatamente prima del fine pena. Ora, anche volendo attribuire al\nconcetto evocato nell\u0027art. 27 della Costituzione, un contenuto\nminimale e meramente negativo, limitandolo al solo rispetto della\nlegalita\u0027 esteriore e, cioe\u0027, all\u0027acquisizione dell\u0027attitudine a\nvivere senza commettere (nuovi) reati, diviene essenziale che la\npersona sia posta nelle condizioni di assumere consapevolezza\nrispetto ai valori fondamentali del vivere comune. \n 8. Un\u0027ultima notazione va svolta riflettendo sulla nuova\nformulazione dell\u0027art. 69-bis O.P. alla luce anche di quanto indicato\ndall\u0027art. 111, comma 7 della Costituzione. La norma superprimaria\nprescrive che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbano essere\nmotivati. \n La motivazione e\u0027 la cartina di tornasole della concreta\nconoscenza giudiziaria. Il suo livello di approfondimento dipende\nincontrovertibilmente dal numero e dalla qualita\u0027 dei dati\ninformativi disponibili. \n Essi dati cooperano ad una decisione giusta e soprattutto\neffettiva. \n Disporre di «informazioni» dopo anni di detenzione o addirittura\ndecenni, si e\u0027 anticipato, non agevola una decisone immediata e,\nsoprattutto, conforme alla attualita\u0027 dello scrutinio da compiere,\nche e\u0027 ancorato a singoli semestri di conoscenza sul comportamento\ndetentivo. Si evidenzia, in questa prospettiva, una difficolta\u0027 a\nraccogliere le fonti di conoscenza sui comportamenti tenuti e si\nrischia di rendere una decisione che non sia effettivamente aderente\nalla condotta tenuta, anche nella portata del suo disvalore, nella\nspecifica congiuntura semestrale valutata dopo anni dai fatti. \n Cio\u0027 determina una possibile incidenza «negativa» sulla stessa\n«qualita\u0027» della decisione giurisdizionale, con difficolta\u0027 di\nricostruzione coerente delle ipotesi che si debbano scrutinare, da\nparte del magistrato di sorveglianza, per appurare se vi sia stata\nrealmente o meno l\u0027adesione consapevole al trattamento penitenziario.\nIdentica incidenza «negativa» si rivelerebbe, a fronte della\nnecessita\u0027 di conoscere, in via istruttoria, dati o fatti che abbiano\nforza di falsificare il giudizio esprimibile sull\u0027ipotesi, incidendo\nsu di essa e sul relativo grado di resistenza. \n 9. Cio\u0027 posto si ritiene che il dubbio di legittimita\u0027\ncostituzionale non sia manifestamente infondato e che la relativa\ndecisione debba essere rimessa a questa Ecc.ma Corte costituzionale,\nper ogni valutazione sul merito della questione. Esso dubbio vale\nviepiu\u0027, come anticipato, a fronte di lunghe detenzioni - che hanno\nfine pena lontani nel tempo - e che non sono suscettibili di fruire\ndi misure alternative alla restrizione intramuraria. \n Rilevanza della questione nel caso de quo. \n 10. Nella specie, S. N. chiede la liberazione anticipata nel\nperiodo compreso tra il 18 gennaio 2024 e il 18 gennaio 2025. \n Il suo fine pena e\u0027 calcolato, alla data del 24 ottobre 2040 e\nnon ricorrono le condizioni di accesso, nei novanta giorni, a misure\nalternative alla detenzione o per addivenire ad una concessione che\ntrasformerebbe il fine pena da virtuale in reale; ne\u0027 il detenuto ha\nindicato altra ragione specifica per la quale chieda la liberazione\nanticipata. \n Sulla scorta della fattispecie indicata si coglie come, a regime\nvigente, per effetto della riforma indicata e qui impugnata,\nl\u0027istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile, con grave\npregiudizio per il trattamento rieducativo del detenuto e con lesione\ndell\u0027art. 27 comma 3 ultima parte della Costituzione. \n Cio\u0027 premesso, ritenuto che, d\u0027ufficio, si debba sollevare\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della\nquestione sviluppata, solleva, nei termini indicati, questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale: \n dell\u0027art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificato\ndall\u0027art. 5 (Interventi sulla liberazione anticipata) del\ndecreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (decreto «carcere sicuro») conv.\nin legge 8 agosto 2024, n. 112, ed, eventualmente, di ogni altra\nnorma collegata alla disposizione anzidetta, per la violazione degli\narticoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui si subordina\nla richiesta del beneficio della liberazione anticipata alla\npossibilita\u0027 di rientrare, nei limiti di pena per accedere a misure\nalternative (90 giorni anteriori) o di ottenere nello stesso termine\nla scarcerazione ovvero nella parte in cui si impone al detenuto, per\nla valutazione della richiesta, di indicare le ragioni specifiche per\nle quali si richieda il beneficio stesso sospende il giudizio in\ncorso sino all\u0027esito del giudizio incidentale di legittimita\u0027\ncostituzionale; \n Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano\nimmediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente\nordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico\nministero, nonche\u0027 al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia\ncomunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della\nRepubblica. \n Cosi\u0027 deciso in Napoli il 7 marzo 2025 \n \n Il Magistrato di sorveglianza: Cairo","elencoNorme":[{"id":"62428","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"come sostituito dall\u0027","legge_articolo":"69","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69"},{"id":"62429","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"04/07/2024","data_nir":"2024-07-04","numero_legge":"92","descrizionenesso":"","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-07-04;92~art5"}],"elencoParametri":[{"id":"79148","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79149","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |