GET https://collaudocorte.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/75

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S.. \n \nOrdinamento penitenziario - Procedimento in  materia  di  liberazione\n  anticipata - Modifiche normative ad opera del decreto-legge  n.  92\n  del 2024, come convertito -  Richiesta  del  beneficio  subordinata\n  alla possibilita\u0027 di rientrare nei limiti di pena per accedere, nel\n  termine di novanta giorni, a misure alternative alla  detenzione  o\n  di ottenere nello stesso termine la scarcerazione - Previsione  che\n  il condannato debba indicare, per la valutazione  della  richiesta,\n  le ragioni specifiche per le quali si richiede il beneficio. \n- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento  penitenziario\n  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della\n  liberta\u0027), art. 69-bis, come modificato dall\u0027art. 5, comma  3,  del\n  decreto-legge 4 luglio 2024,  n.  92  (Misure  urgenti  in  materia\n  penitenziaria, di giustizia civile e  penale  e  di  personale  del\n  Ministero della giustizia), convertito,  con  modificazioni,  nella\n  legge 8 agosto 2024, n. 112. \n\n\r\n(GU n. 18 del 30-04-2025)\n\r\n \n                  UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI \n \n    Il magistrato di sorveglianza dott. Antonio Cairo visti gli  atti\nrelativi al procedimento nei confronti di S. N. nato a ...  (...)  il\n... detenuto presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano. \n    Avente ad oggetto l\u0027istanza di concessione  del  beneficio  della\nliberazione anticipata ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 \n    Nell\u0027esaminare la questione relativa alla richiesta del beneficio\ndella liberazione anticipata ai sensi degli  articoli  54  e  69-bis,\ndella  legge  26  luglio  1975,  n.   354   (Norme   sull\u0027ordinamento\npenitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative\ndella liberta\u0027), come sostituito,  da  ultimo,  dal  decreto-legge  4\nluglio 2024, n. 92 (decreto «carcere sicuro») conv. in legge 8 agosto\n2024, n. 112, art. 5 (Interventi sulla liberazione anticipata) che ha\nintrodotto il nuovo comma 10-bis nell\u0027art  656  codice  di  procedura\npenale ed ha modificato l\u0027art 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in\npunto procedimentale, per la richiesta del beneficio; \n    Ritenuto di dover  procedere,  d\u0027ufficio,  allo  scrutinio  sulla\nrilevanza e non manifesta infondatezza  della  costituzionalita\u0027  del\nquadro normativo modificato con gli articoli 27, comma 3  ult.  parte\nCost. e 3 Cost. \n \n                               Osserva \n \n    S. N. chiede la liberazione anticipata nel periodo  compreso  tra\nil 18 gennaio 2024 e il 18 gennaio 2025. \n    Il suo fine pena e\u0027 calcolato alla data del 24 ottobre 2040 e non\nricorrono le condizioni di accesso,  nei  novanta  giorni,  a  misure\nalternative alla detenzione o per addivenire ad una  concessione  che\ndeterminerebbe la scarcerazione; ne\u0027 il detenuto  ha  indicato  altra\nragione specifica per la quale chieda la liberazione anticipata. \n    Sulla scorta della fattispecie indicata si coglie come, a  regime\nvigente, per effetto della riforma indicata dell\u0027art. 69-bis legge 26\nluglio  1975,  n.   354,   l\u0027istanza   dovrebbe   essere   dichiarata\ninammissibile, con pregiudizio per il trattamento rieducativo  e  con\nlesione dell\u0027art. 27, comma 3,  ultima  parte  e  dell\u0027art.  3  della\nCostituzione \n    Invero l\u0027art 69-bis ord.  pen.,  come  riformulato  dall\u0027art.  5,\ncomma 3 del decreto-legge  4  luglio  2024,  n.  92,  convertito  con\nmodificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, prevede che: \n        «1. In occasione di  ogni  istanza  di  accesso  alle  misure\nalternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai\nquali nel computo della misura della pena  espiata  e\u0027  rilevante  la\nliberazione anticipata ai sensi dell\u0027art. 54, comma 4, il  magistrato\ndi  sorveglianza  accerta  la  sussistenza  dei  presupposti  per  la\nconcessione  della  liberazione  anticipata  in  relazione  ad   ogni\nsemestre precedente. L\u0027istanza di  cui  al  periodo  precedente  puo\u0027\nessere  presentata  a  decorrere  dal  termine  di   novanta   giorni\nantecedente al maturare dei presupposti  per  l\u0027accesso  alle  misure\nalternative alla detenzione o  agli  altri  benefici  analoghi,  come\nindividuato computando le detrazioni previste dall\u0027art. 54. \n        2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare  del\ntermine di  conclusione  della  pena  da  espiare,  come  individuato\ncomputando le detrazioni previste  dall\u0027art.  54,  il  magistrato  di\nsorveglianza  accerta  la  sussistenza   dei   presupposti   per   la\nconcessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che\nnon sono gia\u0027 stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del\ncomma 3. \n        3.  Il  condannato  puo\u0027  formulare  istanza  di  liberazione\nanticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli\ndi cui ai  commi  1  e  2,  che  deve  essere  indicato,  a  pena  di\ninammissibilita\u0027, nell\u0027istanza medesima...». \n    Parametri costituzionali di  riferimento  rispetto  ai  quali  si\nsvolge lo scrutinio di rilevanza e  non  manifesta  infondatezza  del\nquadro normativo indicato: articoli 3 e 27 comma 3 ult. parte Cost. \n \n                            Premesso che \n \n    La non manifesta infondatezza  della  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale, va scrutinata dal giudice di merito non per stabilire\nla fondatezza o meno di essa questione, ma al solo fine di verificare\nse essa sia manifestamente infondata e,  dunque,  se  si  enuclei  un\ndubbio plausibile di costituzionalita\u0027; \n    La rilevanza della questione esaminata risiede  nella  necessita\u0027\ndi applicare il quadro normativo sopra tracciato, per decidere  sulla\nrichiesta di liberazione anticipata formulata dal detenuto che, nella\nspecie,  in  applicazione  della  modifica   normativa,   da   ultimo\nintrodotta, determinerebbe la dichiarazione di inammissibilita\u0027 o  di\nnon procedibilita\u0027 della  domanda  del  beneficio  penitenziario,  di\nconverso invocato; \n    Cio\u0027 premesso, si osserva quanto segue. \n    1.  Si  dubita,   nella   presente   sede,   della   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 69-bis legge 26  luglio  1975,  n.  354,  in\nvigore alla  data  odierna,  per  effetto  della  modifica  apportata\ndall\u0027art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (decreto  «carcere\nsicuro») conv. in legge 8 agosto 2024, n.  112,  art.  5  (Interventi\nsulla liberazione anticipata) che modificando la norma anzidetta,  in\npunto  procedimentale,  per  la   richiesta   del   beneficio   della\nliberazione  anticipata,  restringe  sensibilmente  i  tempi  per  la\npresentazione  della  domanda  stessa  da  parte  del   detenuto   in\nesecuzione. \n    In altri termini, secondo il quadro riformulato, il detenuto  non\npuo\u0027  piu\u0027  avanzare  istanza  di   concessione   della   liberazione\nanticipata allo scadere di ogni singolo  semestre;  deve,  piuttosto,\ntrovarsi in una delle condizioni soggettive legittimanti la richiesta\ne rigidamente indicate in via normativa. Esse condizioni definiscono,\nsecondo  la  nuova  formulazione  dell\u0027art.  69-bis  ord.  pen.,   un\nperimetro decisamente  limitato,  per  l\u0027accesso  all\u0027istituto  della\nliberazione anticipata. Si  prevede,  infatti,  quale  condizione  di\nammissibilita\u0027 della domanda, che l\u0027istante sia in astratto  titolato\nad accedere, nei novanta giorni, a misure alternative alla detenzione\no ad altro beneficio penitenziario, fruendo della  concessione  della\nliberazione anticipata; si prevede, altresi\u0027, che, beneficiandone, si\naccingerebbe,  nel  medesimo  termine   di   novanta   giorni,   alla\nscarcerazione. Se ha altro interesse, poi, ad ottenere la valutazione\ndella sua domanda si prescrive l\u0027obbligo di  indicarlo  espressamente\n(e detto interesse  sembra  sovrapporsi  alla  sola  possibilita\u0027  di\nottenere uno scioglimento  di  cumulo,  per  l\u0027ipotesi  che,  con  la\nconcessione della riduzione di pena  ex  art.  54  ord.  pen.,  possa\naccedere ai benefici gia\u0027 richiamati). Cio\u0027 puo\u0027 determinare frizioni\ncon il fine rieducativo cui e\u0027 orientata l\u0027esecuzione della pena. \n    2. In particolare, si deve annotare che la finalita\u0027  rieducativa\ndella pena - divenuta in tempi piu\u0027 recenti patrimonio della  cultura\ngiuridica  europea  -  introduce  una  dimensione   del   trattamento\nsanzionatorio assolutamente costante. \n    Da  una  concezione  in   senso   prettamente   «retributivo»   e\n«preventivo» (quale deterrente alla commissione di  nuovi  illeciti),\nin forza dell\u0027art. 27,  3  co.  della  Costituzione  la  pena  assume\nprimariamente una connotazione di «recupero sociale», finalizzata  al\nreinserimento nella societa\u0027 del colpevole. \n    I  principi  costituzionali  in  materia  mirano   a   bilanciare\nl\u0027efficienza repressiva con  la  garanzia  dei  diritti  fondamentali\ndella  persona.   Sono   oramai   superati   gli   orientamenti   che\ninterpretavano il finalismo rieducativo come «marginale o addirittura\neventuale» e, comunque, circoscritto entro i limiti  del  trattamento\npenitenziario in senso stretto. \n    A far data dalla decisione di questa ecc.ma Corte  costituzionale\n(sentenza n. 313  del  1990)  si  e\u0027  chiarito  che  afflittivita\u0027  e\nretribuzione rappresentano condizioni minime dell\u0027esecuzione, ma  che\nesse  non  pregiudicano  la   finalita\u0027   rieducativa   espressamente\nconsacrata dalla Costituzione stessa. \n    Del resto, non va trascurato che la finalita\u0027 rieducativa  e\u0027  la\nsola «espressamente consacrata in Costituzione»: essa  finalita\u0027  non\npuo\u0027, dunque, essere ritenuta estranea  alla  legittimazione  e  alla\nfunzione stessa della pena. Consegue  che  la  pena  deve  tendere  a\nrieducare; il fine del recupero del reo, allora, non  si  risolve  in\nuna generica tendenza del trattamento  penitenziario,  ma  segna  una\ndelle qualita\u0027 essenziali e generali che caratterizzano  l\u0027esecuzione\ndella pena nel suo contenuto ontico. \n    Il finalismo rieducativo informa, pertanto, il sistema penale nel\nsuo complesso. Anche l\u0027effetto della prevenzione  speciale,  percio\u0027,\npuo\u0027 essere perseguito  con  tecniche  che  mirano  a  perseguire  la\nrisocializzazione del reo (Corte costituzionale n. 313 del 1990). \n    La finalita\u0027 di recupero del reo, di orientarlo al rispetto delle\nregole basilari della convivenza e di incoraggiarlo ad  intraprendere\nun percorso rieducativo, segna questa tendenza e mira  a  scongiurare\nche lo stesso soggetto possa tornare a delinquere. \n    La stessa Corte EDU ha posto la  rieducazione  come  fondamentale\nfunzione della pena negli  Stati  europei  (GC  Vinters  2013)  e  il\n«diritto alla risocializzazione» del detenuto; non solo, infatti,  lo\nStato deve riconoscere e garantire  la  rieducazione  come  finalita\u0027\ndella pena, ma deve anche  intraprendere  tutte  le  azioni  positive\nvolte a realizzare tale fine in base ad  un  obbligo  positivo,  come\nevidenziato in particolare  nella  sentenza  Murray  (Corte  EDU,  26\naprile 2016, Murray  c.  Paesi  Bassi  (GC),  n.  10511/10),  fondato\nsull\u0027art. 3 CEDU e, quindi, sul rispetto della dignita\u0027 umana,  ossia\nun diritto assoluto e inderogabile. \n    E\u0027 indiscutibile che la liberazione anticipata, prevista dall\u0027art\n54 ord. pen., cooperi a questo fine ed abbia  il  significato  di  un\nistituto  tipicamente  volto  alla  progressione  trattamentale,   in\nfunzione della rieducazione del detenuto. \n    3. Deve osservarsi che, dopo  le  modifiche  intervenute  con  la\nlegge n. 663  del  1986,  la  Corte  di  cassazione  aveva  suggerito\nun\u0027interpretazione globale, o  unitaria,  per  la  valutazione  della\ncondotta adesiva da parte del condannato all\u0027opera rieducativa. \n    Da parte di taluno, all\u0027epoca, si era  ritenuto  che  l\u0027approccio\nteste\u0027 detto contrastasse con il principio  di  uguaglianza,  perche\u0027\nv\u0027era il  rischio  di  trattamenti  discriminatori  fra  detenuti,  a\nseconda che il giudice  attribuisse  prevalenza  decisiva  all\u0027uno  o\nall\u0027altro periodo, nel corso dell\u0027intera opera  di  rieducazione.  Si\ntrattava, d\u0027altro canto, di  un\u0027applicazione  non  in  linea  con  la\nfinalita\u0027 di risocializzazione, scopo costituzionalmente  presidiato,\nper effetto del dato testuale riportato nell\u0027art. 27, comma  3  della\nCostituzione.  All\u0027evidenza,  si  manifestava  il   timore   di   una\nsvalutazione finale anche di comportamenti adesivi, con il  risultato\nnon di rieducare, ma  di  scoraggiare  e  disincentivare  ogni  «buon\nproposito», da parte del detenuto. \n    La natura dell\u0027istituto evocava, sin dalla sua introduzione,  una\ncategoria nuova per la tradizione giuridica. \n    La  liberazione   anticipata   era   stata,   infatti,   inserita\nnell\u0027ordinamento   penitenziario   con   l\u0027intento   di   sollecitare\nl\u0027adesione  e  la  partecipazione  all\u0027azione  di  rieducazione   dei\nsoggetti sottoposti  a  trattamento  penale.  In  questa  logica,  si\ncolloca la riduzione di  pena  di  quarantacinque  giorni,  per  ogni\nsemestre di esecuzione espiata. A  fronte  della  prova  concreta  di\npartecipazione all\u0027opera di rieducazione  si  riconosce,  dunque,  il\nbeneficio indicato. \n    L\u0027istituto non si risolve, tuttavia, solo nell\u0027inserimento di  un\nparametro di calcolo, per effettuare la riduzione di pena,  ma  fissa\nil punto di forza dello strumento rieducativo, come  insegnato  dalle\nesperienze e dagli approfondimenti della scienza criminologica. \n    Specie nel passato, si e\u0027 evidenziato come l\u0027aspetto  sintomatico\ndel  comportamento  delinquenziale  e\u0027  dato   dall\u0027incapacita\u0027   del\nsoggetto di risolvere le problematiche di vita,  attraverso  mezzi  e\nper vie socialmente accettabili. Il singolo non ha, generalmente,  in\nquesta prospettiva, abitudine a sopportare sacrifici e fatiche, nella\nlogica di conseguire un bene futuro, che potrebbe anche non ottenere. \n    Quello descritto e\u0027 un atteggiamento che spesso  caratterizza  il\ncondannato sottoposto a trattamento di rieducazione. \n    Il trattamento con quella finalita\u0027, tuttavia, evolve nel  tempo.\nEsso  si  connota  di  tratti  individualizzati,  per  ogni   singolo\nristretto,  segnando  vere   fasi   strutturali   di   crescita   che\naccompagnano l\u0027impegno del soggetto in espiazione.  Da  atteggiamenti\niniziali, solo formalmente  aderenti  alla  rieducazione,  si  passa,\nspesso e in ordinario, a fasi diverse della trasformazione personale,\ncon rielaborazione della devianza e adesione a percorso  intramurario\ndi ben diversa consapevolezza. Si avvia,  cioe\u0027,  il  detenuto  verso\nforme  di  crescita  con  un  approccio  nuovo  rispetto  al  delitto\ncommesso, che viene progressivamente e consapevolmente ripudiato. \n    Si coglie cosi\u0027 la complessita\u0027 del percorso di rieducazione, non\ndefinibile in termini assoluti e generalizzati per  intere  categorie\nsoggettive. \n    La rieducazione, piuttosto,  e\u0027  necessariamente  collegata  alle\nesperienze  di  vita  individuale,  alla  scaturigine  del   delitto,\nall\u0027ambiente in cui esso e\u0027 maturato e a tutti i  fattori  che  hanno\nalimentato la spinta a delinquere. E\u0027 un percorso che si  rivelerebbe\nfallace e di maggiore difficolta\u0027, la\u0027  dove  non  si  riconoscessero\nincentivi  adeguati  che  favoriscano,  di  volta   in   volta,   una\npartecipazione all\u0027azione di  risocializzazione;  obiettivo  siffatto\nnon e\u0027 favorito  se  il  premio  e\u0027  rappresentato  da  un  beneficio\ndisancorato  dalla  percezione  immediata  e  posto  temporalmente  a\nchiusura del percorso di reclusione, a distanza anche di  molti  anni\ndal fatto. Cio\u0027 perche\u0027 il  procedere  trattamentale  e\u0027  rimesso  al\nrischio di uno  scrutinio  futuro  e  incerto.  Il  riservare  ad  un\ngiudizio  lontano,  finale  e  condizionato  dall\u0027andamento   globale\ndell\u0027esperienza carceraria, rischia di compromettere il comportamento\ndel detenuto e la sua adesione  alle  proposte  rieducative  interne,\nvanificando,    nel    divenire    quotidiano,    la    rieducazione,\ncostituzionalmente imposta. \n    Invero, il decorso del tempo, non di rado lungo, in  ragione  del\nlontano fine pena, attenua la valutazione positiva  da  compiere  sui\nsingoli semestri oggetto d\u0027esame ed  espone  al  rischio  di  perdere\nsfumature comportamentali  e  sacrifici  quotidiani,  affrontati  dal\nsingolo,  che   richiedono   delibazioni   immediate   e,   comunque,\ncontinuative e prossime al singolo semestre, potendo ricostruire,  in\nuna logica di completezza e di effettivita\u0027, ogni  particolare  della\ncondotta adesiva o meno del  detenuto.  Diversamente  si  rischia  di\nfinire per annullare  ogni  incentivo  psicologico,  frustrandone  lo\nscopo a causa dell\u0027incertezza che il futuro potrebbe  riservare  agli\nsforzi adesivi degli interessati. In questa logica gli articoli  3  e\n27, terzo comma, della Costituzione riceverebbero grave lesione. \n    L\u0027impostazione tracciata era stata gia\u0027  lucidamente  individuata\nda questa ecc.ma Corte  costituzionale  (sentenza  n.  276/1990)  che\naveva  evidenziato  come   la   valutazione   semestralizzata   nella\nconcessione della liberazione anticipata  fosse  da  considerare  «il\npunto di forza dello  strumento  rieducativo,  che  si  collega  agli\ninsegnamenti della terapia criminologica ... una  sollecitazione  che\nimpegna le energie volitive del condannato  alla  prospettiva  di  un\npremio da cogliere in un breve lasso di tempo, purche\u0027 in quel  tempo\negli riesca a dare adesione all\u0027azione rieducativa». La stessa  Corte\ncostituzionale, gia\u0027 in anni  meno  vicini,  sottolineando  i  «forti\ndissensi» che suscitava la tesi  della  Corte  di  cassazione,  aveva\nesplicitamente affermato,  sia  pure  ad  altro  proposito,  che  «un\nperiodo minimo di\u0027 sei mesi trascorso in detenzione e\u0027 di consistenza\ntale da dare credibilita\u0027 al comportamento avuto dal  condannato  nel\ncorso della detenzione stessa» (cfr.  sentenza  28  aprile  1983,  n.\n137). \n    4. La riforma recentemente attuata che, in punto  procedimentale,\ne\u0027 intervenuta, tra l\u0027altro, sull\u0027art. 69-bis legge 26  luglio  1975,\nn. 354, nell\u0027iter di  riconoscimento  della  liberazione  anticipata,\nritiene  il  rimettente,   sia   in   contrasto   con   i   parametri\ncostituzionali sopra indicati e, soprattutto, strida con la finalita\u0027\nrieducativa della pena di cui all\u0027art. 27 comma 3 ultima parte  della\nCostituzione. \n    La liberazione anticipata, invero, e\u0027 un  istituto  trattamentale\nche opera nella logica sinallagmatica enunciata. \n    La partecipazione all\u0027opera  di  rieducazione  e  alle  attivita\u0027\ntrattamentali permette al detenuto di fruire di una detrazione di  45\ngiorni per ogni semestre di pena scontata. \n    L\u0027intervento  di  riforma  disallinea  l\u0027istituto  de  quo  dalla\nfinalita\u0027  anzidetta  e,  recuperandone  il   rilievo   di   «computo\nalgebrico», finisce per discostare la partecipazione quotidiana  alle\nattivita\u0027  carcerarie  dal  premio  che  il  detenuto   aspetta,   in\nimmediato, di  ricevere  per  il  singolo  semestre  di  riferimento.\nSoprattutto,  la  riforma  crea  uno  scarto  tra  condotta   adesiva\nall\u0027opera di rieducazione e beneficio da riconoscere con  imputazione\nsemestralizzata,   incidendo    sulla    regola    di    progressione\ntrattamentale. \n    Cosi\u0027   operando   la   riforma   rischia   di   consolidare   un\nridimensionamento  importante   degli   atteggiamenti   adesivi   dei\ndetenuti. \n    Costoro vedono,  almeno  per  i  singoli  semestri,  anteriori  e\nlontani  dal  novantesimo  giorno  dalla  scarcerazione   (virtuale),\nallontanarsi  il  premio  trattamentale  della  riduzione  di   pena,\nobiettivo per il cui conseguimento si  sono  impegnati,  abdicando  a\nspinte in senso contrario. \n    La  dimensione  trattamentale   progressiva   della   liberazione\nanticipata vive proprio  di  questo  nucleo  strutturale  essenziale:\nvedersi riconoscere, per ogni semestre di pena,  la  riduzione  della\nrestrizione. Il tutto con una decisione immediata  e  sostanzialmente\ncoeva o di poco successiva al completamento del semestre stesso. Essa\nfunge da meccanismo incentivante per il detenuto e la  partecipazione\nalla risocializzazione riesce ad avviare il  ristretto  ad  una  vera\nrieducazione e ad un progressivo reinserimento sociale. \n    L\u0027intervento riformatore attuato con l\u0027art. 5  (Interventi  sulla\nliberazione anticipata)  del  decreto-legge  4  luglio  2024,  n.  92\n(decreto «carcere sicuro») conv. in legge 8 agosto 2024, n.  112,  va\nin una direzione opposta. \n    Esso  prevede  tempi  procedimentali  «chiusi»  in  cui  si  puo\u0027\navanzare la richiesta del beneficio. \n    L\u0027art. 69-bis comma 1 legge 26 luglio 1975, n. 354,  prevede  che\nquando sia richiesta una misura  alternativa  o  altro  beneficio  il\nmagistrato di sorveglianza conceda, previa verifica dei  presupposti,\nla liberazione anticipata, maturata nel frattempo. E\u0027  normativamente\nespressa, dunque, la previsione secondo  cui  l\u0027istanza  puo\u0027  essere\npresentata dal detenuto a partire dal novantesimo giorno, antecedente\nal maturare dei presupposti per una misura alternativa o per un altro\nbeneficio. \n    5. Ebbene, si apre un dubbio di costituzionalita\u0027 evidente. \n    Il  nucleo  centrale  della  questione  si  coglie   riflettendo,\ninfatti,  sulla  previsione  espressa  che  la  domanda  puo\u0027  essere\navanzata solo se ricorra il termine di 90 giorni  dalla  possibilita\u0027\ndi accedere al beneficio  di  una  misura  alternativa.  Diversamente\nl\u0027istanza  risulterebbe  inammissibile,   perche\u0027   priva   del   suo\npresupposto normativo. \n    Cio\u0027 fa intendere come si finisce per svuotare  l\u0027istituto  della\nliberazione  anticipata  della  sua  natura  propria  di   «strumento\ntrattamentale progressivo». Si conserva, al contrario,  la  rilevanza\ndell\u0027istituto in chiave «algebrica», solo in quanto la domanda stessa\nsia strumentale ad  abbreviare  la  pena,  per  ottenere  una  misura\nalternativa. Cosi\u0027 inquadrando normativamente la categoria si annulla\nla  finalita\u0027   intrinseca   di   uno   strumento   del   trattamento\npenitenziario progressivo, in  stretto  collegamento  funzionale  con\nl\u0027attuazione del precetto di  cui  all\u0027art.  27  della  Costituzione,\nnella parte in cui assicura che l\u0027esecuzione della pena deve  tendere\nalla rieducazione del detenuto. Si finisce,  in  altri  termini,  per\nincentrare lo scopo del beneficio su una funzione  servente  rispetto\nalle altre  misure  alternative,  scopo,  all\u0027evidenza  ancillare  ed\nulteriore, rispetto alla finalita\u0027 primaria della categoria di cui si\ndiscute, che  e\u0027  quella  di  rieducare,  conformemente  al  precetto\nsuperprimario. \n    La liberazione anticipata ha, del  resto,  in  se\u0027  una  funzione\nincentivante ed esercita un\u0027influenza positiva  sulla  detenzione  in\ncorso di esecuzione, in ragione del riconoscimento che  si  abbina  a\nogni semestre di pena scontato. \n    Attraverso  il  riconoscimento  immediato  e  non  differito   si\nrealizza,  cioe\u0027,  un\u0027articolazione  del  trattamento  in  chiave  di\nprogressiva rieducazione, che  parte  dalle  prime  attribuzioni  del\nbeneficio e prosegue con gli ulteriori riconoscimenti dei periodi  di\nabbuono,  in  ragione   della   costruzione   di   una   progressione\ntrattamentale che procede per stadi e costruisce,  in  ordinario,  un\nprocesso di maturazione e di crescita personologica che allontana  il\nsingolo detenuto dalla devianza. \n    L\u0027adesione del detenuto all\u0027opera rieducativa, dunque, durante il\nsemestre  involge   che   la   riduzione   di   pena   debba   essere\nnecessariamente concessa, in immediato, per il riscontro positivo che\nessa partecipazione determina. Solo cosi\u0027  si  genera  un  sinallagma\nincentivante tra partecipazione e riconoscimento  del  beneficio  che\nconsolida la progressione in funzione della rieducazione del detenuto\ne della pena costituzionalmente presidiata. \n    Cio\u0027 vale anche la\u0027 dove la richiesta dovesse essere respinta, da\nparte  del  magistrato  di  sorveglianza,   per   condotte   ritenute\nantidoverose e non conformi al percorso rieducativo. \n    In una logica di progressione  trattamentale,  anche  un  decisum\nnegativo, sulla richiesta di concessione del beneficio, puo\u0027 avere un\nsignificato  pedagogico  ed  indurre   a   rielaborare,   in   chiave\ncostruttiva, eventuali e possibili condotte, che siano state ritenute\nnon conformi all\u0027opera di rieducazione offerta al detenuto. \n    Si comprende, dunque, quanto sia importante il confronto  diretto\ncon il provvedimento giurisdizionale e con  la  valutazione  operata,\nnell\u0027immediato dal magistrato di sorveglianza. \n    Con l\u0027intervento normativo  da  ultimo  attuato  si  espande  una\ntendenziale attuazione della teoria  cd.  globale.  La  logica  della\nsemestralizzazione, risulta solo formale, come canone di  valutazione\ndel comportamento. \n    Se si scinde la  possibilita\u0027  di  decidere  in  immediato  sulla\nconcessione del beneficio e  se  ne  differisce  lo  scrutinio  e  la\ndecisione  al  novantesimo  giorno  dalla   scarcerazione   o   dalla\npossibilita\u0027 di accesso alle misure, specie nelle lunghe  detenzioni,\nsi finisce per incidere irrimediabilmente sulla finalita\u0027 anzidetta e\nsulla funzione di strumento trattamentale progressivo che pertiene ad\nessa liberazione anticipata. Soprattutto si preclude al  detenuto  di\nacquisire  consapevolezza  sui  parametri  che  sono  utilizzati  per\nvalutare l\u0027effettivita\u0027 della sua adesione al percorso di recupero in\nfunzione della risocializzazione. \n    A cio\u0027 si aggiunge la constatazione di una oggettiva difficolta\u0027,\na distanza di tempo, di riuscire a disporre di elementi concreti  che\npossano ancorare i fatti e  i  comportamenti  tenuti  all\u0027atteggiarsi\ndella  specifica  congiuntura  temporale  in   cui   essi   si   sono\nconcretizzati. Si rende, cosi\u0027, difficile o impossibile  un  giudizio\nrealistico ed effettivo sulla piena adesione al trattamento proposto,\nin ragione della collocazione temporale di semestri,  oramai  lontani\nnel tempo. \n    Piuttosto, la valutazione sulla  concessione  o  sulla  negazione\ndella detrazione, oltre a fondarsi  su  un  giudizio  realistico  sul\nriconoscimento  della  condotta  di  partecipazione  del   condannato\nall\u0027opera rieducativa, funge da  stimolo  insostituibile  (anche  nei\ncasi di rigetto) per le scelte individuali del detenuto, stimolandolo\na tenere comportamenti adesivi  e  spingendolo  ad  un  miglioramento\nnelle scelte di condotta, in guisa tale  da  evitare  iniziative  che\nabbiano  potuto  eventualmente  indurre  valutazioni   negative   sul\nbeneficio e che siano state stimate non conformi  con  la  regola  di\nrisocializzazione. \n    Cio\u0027 e\u0027 in linea con  la  finalita\u0027  dell\u0027istituto,  con  la  sua\nstessa ratio e con la funzione di rieducazione, cui  tende  la  Carta\ncostituzionale. \n    In altri termini, si evidenzia, che la riduzione di pena  non  ha\nun carattere gratuito e pietistico o paternalistico,  ma  rappresenta\nuna  risposta  premiale  allo  sforzo  che  il   condannato   compie,\nadeguandosi all\u0027opera  diuturna  dell\u0027Istituzione  che,  mediante  la\nrieducazione, lo avvia, appunto, al reinserimento sociale. \n    In  questa  logica  la  liberazione  anticipata  diviene  momento\nindefettibile di attuazione della  finalita\u0027  rieducativa  che  muove\nl\u0027art. 27 della Costituzione. \n    6. La previsione di una  limitazione  in  via  legislativa  della\nfacolta\u0027  del  detenuto   di   richiedere   il   beneficio,   durante\nl\u0027esecuzione  della  pena  -  se  non  ricorrano  le  condizioni   di\nmaturazione dei limiti temporali per accedere  a  misure  alternative\n(90 giorni, antecedenti la possibilita\u0027 di fruizione - comma  1  art.\n69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354-) ovvero al cospetto di  un  fine\npena imminente (90 giorni) o, ancora, in  mancanza  di  una  espressa\nindicazione della  ragione  per  la  quale  si  intende  ottenere  il\nriconoscimento - sovverte  questo  tracciato  e  si  pone  in  aperto\ncontrasto con l\u0027intento di incentivare  una  condotta  partecipativa,\nnella prospettiva della finalita\u0027 di cui all\u0027ultimo inciso del  terzo\ncomma dell\u0027art. 27 della Costituzione. \n    E\u0027 un diritto del detenuto, piuttosto, scegliere  il  momento  in\ncui intende richiedere al magistrato di sorveglianza  la  valutazione\ndella sua condotta nel singolo periodo di pena e cio\u0027  a  prescindere\ndall\u0027accesso  a  misure  alternative  o   dalla   sua   scarcerazione\nimminente. Cio\u0027 perche\u0027  attraverso  quella  richiesta  il  ristretto\ninstaura  anche  un  rapporto  valutativo  diretto  sul   suo   agire\nintramurario, ricevendone la valutazione  dell\u0027A.G.  Una  limitazione\nche  ponga  il  detenuto   nell\u0027impossibilita\u0027   di   richiedere   la\nvalutazione del suo comportamento durante un semestre,  al  di  fuori\ndelle strette condizioni di cui all\u0027art. 69-bis riformulato,  rischia\ndi pregiudicare seriamente la finalita\u0027 dell\u0027istituto,  in  un\u0027ottica\ndi rispetto dell\u0027art 27 della Costituzione e finisce per incidere sul\ntrattamento  rieducativo,  che  puo\u0027  razionalmente  subire   battute\nd\u0027arresto non giustificate, ne\u0027 volute dalla Carta costituzionale. \n    In altri termini, pur  non  incidendo  direttamente  sull\u0027an  del\nbeneficio, la  normativa  di  riforma,  in  una  logica  restrittiva,\nmodifica  integralmente  il  quomodo  della  richiesta.  Essa   cosi\u0027\ncomprime la finalita\u0027 di rieducazione che ad essa pertiene  e  limita\nuna serie di sviluppi positivi che, nell\u0027immediato, il riconoscimento\ndi esso beneficio o il suo diniego potrebbero  sortire  sulle  scelte\ncomportamentali del ristretto. \n    7. D\u0027altro canto, la norma qui scrutinata (art. 69-bis  legge  26\nluglio 1975, n. 354) sembra, per quanto premesso, in contrasto  anche\ncon  il  principio  di  ragionevolezza  di  cui  all\u0027art.   3   della\nCostituzione. \n    Essa finisce, invero, mettendo  in  collegamento  strutturale  il\nbeneficio  de  qua  con  la  sola  possibilita\u0027  di  ottenere  misure\nalternative, per comprimere  le  altre  finalita\u0027  della  liberazione\nanticipata, valorizzando solo un profilo di  strumentalita\u0027  rispetto\nalle anzidette misure alternative e ponendo in evidenza un  connotato\ndi esclusivita\u0027 e necessarieta\u0027, che non esaurisce la  finalita\u0027  del\nbeneficio stesso, caratterizzato da uno spettro  ben  piu\u0027  ampio  di\nportata  rieducativa,  in   ossequio   alle   finalita\u0027   cui   tende\nl\u0027esecuzione della pena nella sua diuturna applicazione. \n    La  norma,  come  riformulata,   pertanto,   priva   in   maniera\nirragionevole il detenuto della possibilita\u0027 di chiedere il beneficio\ne di fruire di uno stimolo, durante l\u0027espiazione della pena  che  e\u0027,\nspecie in caso di lunghe detenzioni, con fine pena non  prossimo,  il\nvero motore esecutivo della  rieducazione  quotidiana  di  colui  che\nsubisce l\u0027esecuzione della sanzione, caratterizzata, per definizione,\nda un\u0027innegabile portata di afflizione. \n    Ne\u0027 il ragionamento svolto puo\u0027 indurre a risultati diversi,  la\u0027\ndove si valorizzi la previsione normativa, anche  contenuta  nell\u0027art\n69-bis ord. pen., della possibilita\u0027  di  indicare  espressamente  la\nragione di un riconoscimento «anticipato» del beneficio, su richiesta\ndel detenuto. \n    Cio\u0027 perche\u0027 ipotesi siffatta, si e\u0027 anticipato,  sembra  ridursi\nalla sola richiesta di un possibile scioglimento del cumulo,  che  ha\negualmente ristrette connotazioni applicative  e  postula  l\u0027avvenuta\nespiazione della frazione di pena inerente il delitto  cd.  ostativo:\nil tutto in funzione, ancora una volta,  dell\u0027accesso  a  una  misura\nalternativa o ad un  fine  pena  che  si  collocherebbe  nei  novanta\ngiorni. \n    Cosi\u0027 si finisce per rinnovare, ancora una volta ed accentrare la\ndecisone, sul solo  aspetto  «strumentale»  della  concessione  della\nliberazione anticipata. \n    Del  resto,  non  si  e\u0027  mancato  di  osservare  che  esiste  un\ncollegamento forte tra il  diritto  al  reinserimento  sociale  e  il\nprincipio di eguaglianza  sostanziale,  ex  art.  3,  comma  2  della\nCostituzione, nel senso che la Repubblica ha il compito di  porre  in\nessere un programma di interventi, affinche\u0027 la pena sia idonea  alla\nrieducazione e, dunque, al reinserimento sociale di quei soggetti che\npongono in essere comportamenti  criminosi  a  causa  di  un  pesante\ndisagio economico e sociale. Allorquando l\u0027art. 2 della  Costituzione\nriconosce i diritti inviolabili dell\u0027uomo sia come singolo sia  nelle\nformazioni  sociali,  evoca  il  concetto   di   «svolgimento   della\npersonalita\u0027». Con cio\u0027 fa riferimento  sia  a  contesti  in  cui  il\nsingolo partecipa  volontariamente  e  da  individuo  libero,  sia  a\nstrutture in cui  la  liberta\u0027  personale  e\u0027  limitata,  in  ragione\ndell\u0027esecuzione della  pena.  Proprio  alla  luce  del  principio  di\neguaglianza  sostanziale  lo   status   di   detenuto   comporta   il\nriconoscimento di una serie di diritti soggettivi per favorire  forme\ndi realizzazione della personalita\u0027 «paritarie» rispetto alle persone\nlibere. In altri termini la detenzione  non  puo\u0027  caricarsi  di  una\nportata di afflizione non necessaria rispetto alla finalita\u0027 precipua\ndell\u0027esecuzione della pena.  La  rieducazione  si  prefigge,  dunque,\nl\u0027obiettivo di far acquisire  al  reo  i  valori  fondamentali  della\nconvivenza che tenda, anche  attraverso  i  contatti  con  l\u0027ambiente\nesterno al carcere, al suo reinserimento sociale (art.  1,  legge  n.\n354 del  1975  e  art.  1,  Capo  I,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 230 del 2000).  Proprio  nel  tentativo  di  conseguire\npienamente la sua finalita\u0027,  il  reinserimento  sociale  deve  avere\navvio  durante  la  fase  iniziale  della   pena   e   non   soltanto\nimmediatamente prima del fine pena. Ora, anche volendo attribuire  al\nconcetto  evocato  nell\u0027art.  27  della  Costituzione,  un  contenuto\nminimale e meramente negativo, limitandolo  al  solo  rispetto  della\nlegalita\u0027 esteriore  e,  cioe\u0027,  all\u0027acquisizione  dell\u0027attitudine  a\nvivere senza commettere (nuovi)  reati,  diviene  essenziale  che  la\npersona  sia  posta  nelle  condizioni  di  assumere   consapevolezza\nrispetto ai valori fondamentali del vivere comune. \n    8.  Un\u0027ultima  notazione  va  svolta  riflettendo   sulla   nuova\nformulazione dell\u0027art. 69-bis O.P. alla luce anche di quanto indicato\ndall\u0027art. 111, comma 7 della  Costituzione.  La  norma  superprimaria\nprescrive che tutti i provvedimenti  giurisdizionali  debbano  essere\nmotivati. \n    La  motivazione  e\u0027  la  cartina  di  tornasole  della   concreta\nconoscenza giudiziaria. Il suo  livello  di  approfondimento  dipende\nincontrovertibilmente  dal  numero  e   dalla   qualita\u0027   dei   dati\ninformativi disponibili. \n    Essi  dati  cooperano  ad  una  decisione  giusta  e  soprattutto\neffettiva. \n    Disporre di «informazioni» dopo anni di detenzione o  addirittura\ndecenni, si e\u0027 anticipato, non  agevola  una  decisone  immediata  e,\nsoprattutto, conforme alla attualita\u0027 dello  scrutinio  da  compiere,\nche e\u0027 ancorato a singoli semestri di  conoscenza  sul  comportamento\ndetentivo. Si evidenzia, in questa  prospettiva,  una  difficolta\u0027  a\nraccogliere le fonti di conoscenza  sui  comportamenti  tenuti  e  si\nrischia di rendere una decisione che non sia effettivamente  aderente\nalla condotta tenuta, anche nella portata del  suo  disvalore,  nella\nspecifica congiuntura semestrale valutata dopo anni dai fatti. \n    Cio\u0027 determina una possibile incidenza  «negativa»  sulla  stessa\n«qualita\u0027»  della  decisione  giurisdizionale,  con  difficolta\u0027   di\nricostruzione coerente delle ipotesi che si  debbano  scrutinare,  da\nparte del magistrato di sorveglianza, per appurare se  vi  sia  stata\nrealmente o meno l\u0027adesione consapevole al trattamento penitenziario.\nIdentica  incidenza  «negativa»  si  rivelerebbe,  a   fronte   della\nnecessita\u0027 di conoscere, in via istruttoria, dati o fatti che abbiano\nforza di falsificare il giudizio esprimibile sull\u0027ipotesi,  incidendo\nsu di essa e sul relativo grado di resistenza. \n    9.  Cio\u0027  posto  si  ritiene  che  il  dubbio   di   legittimita\u0027\ncostituzionale non sia manifestamente infondato  e  che  la  relativa\ndecisione debba essere rimessa a questa Ecc.ma Corte  costituzionale,\nper ogni valutazione sul merito della  questione.  Esso  dubbio  vale\nviepiu\u0027, come anticipato, a fronte di lunghe detenzioni -  che  hanno\nfine pena lontani nel tempo - e che non sono suscettibili  di  fruire\ndi misure alternative alla restrizione intramuraria. \n    Rilevanza della questione nel caso de quo. \n    10. Nella specie, S. N.  chiede  la  liberazione  anticipata  nel\nperiodo compreso tra il 18 gennaio 2024 e il 18 gennaio 2025. \n    Il suo fine pena e\u0027 calcolato, alla data del 24  ottobre  2040  e\nnon ricorrono le condizioni di accesso, nei novanta giorni, a  misure\nalternative alla detenzione o per addivenire ad una  concessione  che\ntrasformerebbe il fine pena da virtuale in reale; ne\u0027 il detenuto  ha\nindicato altra ragione specifica per la quale chieda  la  liberazione\nanticipata. \n    Sulla scorta della fattispecie indicata si coglie come, a  regime\nvigente,  per  effetto  della  riforma  indicata  e  qui   impugnata,\nl\u0027istanza  dovrebbe  essere  dichiarata  inammissibile,   con   grave\npregiudizio per il trattamento rieducativo del detenuto e con lesione\ndell\u0027art. 27 comma 3 ultima parte della Costituzione. \n    Cio\u0027  premesso,  ritenuto  che,  d\u0027ufficio,  si  debba  sollevare\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale.  \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n    Ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della\nquestione sviluppata, solleva, nei  termini  indicati,  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale: \n        dell\u0027art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificato\ndall\u0027art.   5   (Interventi   sulla   liberazione   anticipata)   del\ndecreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (decreto «carcere  sicuro»)  conv.\nin legge 8 agosto 2024, n. 112,  ed,  eventualmente,  di  ogni  altra\nnorma collegata alla disposizione anzidetta, per la violazione  degli\narticoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui  si  subordina\nla  richiesta  del  beneficio  della  liberazione   anticipata   alla\npossibilita\u0027 di rientrare, nei limiti di pena per accedere  a  misure\nalternative (90 giorni anteriori) o di ottenere nello stesso  termine\nla scarcerazione ovvero nella parte in cui si impone al detenuto, per\nla valutazione della richiesta, di indicare le ragioni specifiche per\nle quali si richieda il beneficio  stesso  sospende  il  giudizio  in\ncorso  sino  all\u0027esito  del  giudizio  incidentale  di   legittimita\u0027\ncostituzionale; \n    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano\nimmediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente\nordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed  al   pubblico\nministero, nonche\u0027 al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia\ncomunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della\nRepubblica. \n      Cosi\u0027 deciso in Napoli il 7 marzo 2025 \n \n                                 Il Magistrato di sorveglianza: Cairo","elencoNorme":[{"id":"62428","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"come sostituito dall\u0027","legge_articolo":"69","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69"},{"id":"62429","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"04/07/2024","data_nir":"2024-07-04","numero_legge":"92","descrizionenesso":"","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-07-04;92~art5"}],"elencoParametri":[{"id":"79148","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79149","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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