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Turismo - Disciplina urbanistica degli alberghi - Norme della Regione Liguria -\u0026nbsp;Proprietari degli immobili soggetti al vincolo di destinazione d’uso ad albergo - Previsione che costoro possono, in qualsiasi momento, presentare, in forma individuale e/o aggregata, al comune territorialmente competente, motivata e documentata istanza di svincolo per sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, a causa dell’impossibilità oggettiva a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell\u0027immobile per sussistenza di vincoli di diversa natura o a causa della collocazione della struttura in ambiti territoriali inidonei allo svolgimento dell\u0027attività alberghiera - Previsione che omette di stabilire come condizione sufficiente ai fini della rimozione del vincolo quella della insostenibilità economica dell’attività - Denunciata compressione della libertà imprenditoriale poiché, qualora la prosecuzione dell’attività non sia più compatibile con lo scopo di conseguimento del profitto, il titolare si troverebbe di fronte all’alternativa tra chiudere l’attività produttiva in perdita o cedere il compendio produttivo - Disposizione che realizza un assetto irragionevole di interessi contrapposti, essendo dubbio che il mantenimento dei livelli di recettività del territorio possa esser perseguito imponendo una destinazione produttiva potenzialmente indeterminata nel tempo, che vincola il proprietario anche nel caso in cui venga meno la redditività dell’utilizzo - Previsione di un rigoroso vincolo che potrebbe dissuadere eventuali operatori economici dal fare ingresso nel settore alberghiero, per timore di non poter dismettere o convertire l’attività intrapresa\u0026nbsp;- Misura inadeguata allo scopo di mantenere i livelli di recettività, poiché non può spingere la continuazione dell’impresa oltre la soglia dell’economicità della gestione - Previsione che ostacola mutamenti di titolarità e provoca la chiusura indefinita dell’attività, con abbandono del compendio immobiliare - Rigidità delle condizioni che, espropriando l’amministrazione di discrezionalità nel caso concreto, impedisce ogni bilanciamento con potenziali usi alternativi della proprietà che potrebbero realizzare una funzione di utilità sociale -\u0026nbsp;Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità, non avendo il legislatore utilizzato il mezzo più mite tra quelli idonei al raggiungimento dello scopo - Incidenza sulle facoltà di godimento e di disposizione del bene, che limitano le prerogative dominicali - Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Previsione di un vincolo qualificabile come espropriativo, privo di un limite temporale e di un indennizzo, lesivo dei principi costituzionali in materia di espropriazione per motivi di interesse generale - Vincolo di destinazione che, anche qualora fosse qualificabile come conformativo del diritto di proprietà, sarebbe irragionevole e sproporzionato - Lesione della proprietà privata come tutelata sia sotto il profilo costituzionale che convenzionale - Violazione degli obblighi internazionali.\u003c/p\u003e","prima_parte":"River Park Hotel srl","prima_controparte":"Comune di Ameglia","altre_parti":"Comune di Ameglia","testo_atto":"N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza del 23 gennaio 2025 del Tribunale amministrativo regionale\nper la Liguria sul ricorso proposto da River Park Hotel srl contro il\nComune di Ameglia. \n \nEdilizia e urbanistica - Turismo - Disciplina urbanistica degli\n alberghi - Norme della Regione Liguria - Proprietari degli immobili\n soggetti al vincolo di destinazione d\u0027uso ad albergo - Previsione\n che costoro possono, in qualsiasi momento, presentare, in forma\n individuale e/o aggregata, al comune territorialmente competente,\n motivata e documentata istanza di svincolo per sopravvenuta\n inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del\n mercato, a causa dell\u0027impossibilita\u0027 oggettiva a realizzare\n interventi di adeguamento complessivo dell\u0027immobile per sussistenza\n di vincoli di diversa natura o a causa della collocazione della\n struttura in ambiti territoriali inidonei allo svolgimento\n dell\u0027attivita\u0027 alberghiera - Previsione che omette di stabilire\n come condizione sufficiente ai fini della rimozione del vincolo\n quella della insostenibilita\u0027 economica dell\u0027attivita\u0027. \n- Legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la\n salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni\n relative alla disciplina e alla programmazione dell\u0027offerta\n turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), art. 2,\n comma 2. \n\n\r\n(GU n. 8 del 19-02-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA \n Sezione seconda \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 374 del 2024, proposto dalla River Park Hotel\ns.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,\nrappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Barsotti e Sabrina\nMenichelli, con domicilio digitale come da PEC da registri di\ngiustizia e domicilio eletto presso lo studio dell\u0027avvocato\nMenichelli in Sarzana, piazza San Giorgio n. 26; \n Contro il Comune di Ameglia, in persona del sindaco in carica,\nrappresentato e difeso dall\u0027avvocato Matteo Borello, con domicilio\ndigitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto\npresso il suo studio in Genova, via Roma n. 10/3b; \n Per l\u0027annullamento, previa sospensiva, del provvedimento dell\u00278\nfebbraio 2024, prot. 2058, del responsabile SUAP del Comune di\nAmeglia, recante diniego della istanza di svincolo dalla destinazione\nalberghiera dell\u0027immobile di proprieta\u0027 della ricorrente, nonche\u0027 di\nogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresa la\nnota 27 febbraio 2022 del responsabile dell\u0027area urbanistica del\ncomune; \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Visti l\u0027atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune\ndi Ameglia; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2024 il\ndott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come\nspecificato nel verbale; \n 1. Con ricorso notificato in data 5 aprile 2024 e depositato in\ndata 22 aprile 2024 la societa\u0027 ricorrente ha impugnato l\u0027atto in\nepigrafe indicato deducendo quanto segue. \n 1.1. La ricorrente e\u0027 proprietaria di un albergo sito in Ameglia\n(SP) alla via Del Botteghino n. 17/H, che gestisce a partire dal\nluglio 1993; la struttura e\u0027 attiva da aprile a ottobre e occupa\ndieci dipendenti e due collaboratori. \n Stante la concentrazione della richiesta alberghiera degli ultimi\nanni nei mesi di luglio e agosto, la societa\u0027 rappresenta che la\nstruttura necessiterebbe di un ammodernamento per aumentarne la\ncapacita\u0027 attrattiva; tuttavia, sulla base di un piano industriale\nredatto da un professionista (doc. 5 della ricorrente) l\u0027investimento\nnon genererebbe ricavi idonei a garantire la convenienza economica\ndell\u0027operazione. \n Per tali ragioni, la ricorrente ha presentato un\u0027istanza di\nrimozione del vincolo di destinazione alberghiera, ai sensi dell\u0027art.\n2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1, chiedendo la\ntrasformazione della struttura in una residenza socio-sanitaria per\nanziani, dopo aver ottenuto il parere favorevole dell\u0027Azienda\nsanitaria regionale. \n 1.2. Con il provvedimento impugnato, il comune ha rigettato\nl\u0027istanza ritenendo che non sussistessero le condizioni previste\ndalla normativa regionale, che richiede alternativamente\nl\u0027impossibilita\u0027 di realizzare interventi di adeguamento\ndell\u0027immobile per l\u0027esistenza di vincoli di varia natura o\nl\u0027insistenza in un ambito territoriale inidoneo allo svolgimento\ndell\u0027attivita\u0027 alberghiera. Inoltre il comune ha motivato il rigetto\nrappresentando l\u0027inadeguata capacita\u0027 ricettiva nel territorio\nrispetto alla domanda e la mancata dimostrazione della necessita\u0027 di\nuna residenza socio-sanitaria. \n 2. Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente affida il\nricorso a plurimi motivi: essenzialmente, censura la violazione della\nlegge regionale, che, in ossequio agli articoli 41 e 42 della\nCostituzione, non puo\u0027 essere interpretata nel senso di imporre la\nprosecuzione dell\u0027attivita\u0027 oltre il limite della convenienza\neconomica; deduce inoltre il difetto di istruttoria con riferimento\nall\u0027assenza di capacita\u0027 ricettiva del territorio e alla necessita\u0027\ndella residenza socio-sanitaria. \n 3. Costituitosi in giudizio, il comune ribadisce che la\ncircostanza prospettata dalla ricorrente non e\u0027 prevista dalla legge\nregionale come condizione per la rimozione del vincolo; inoltre\nevidenzia una serie di potenzialita\u0027 dell\u0027albergo, riporta dati sul\nriempimento dello stesso e sulla scarsita\u0027 di strutture ricettive nel\ncomune a fronte della crescente domanda nella zona. \n 4. Alla camera di consiglio dell\u00278 maggio 2024 parte ricorrente\nha rinunciato alla sospensiva. Le parti hanno depositato ulteriori\nmemorie e documenti in vista dell\u0027udienza di discussione dell\u002711\ndicembre 2024, alla quale la causa e\u0027 stata chiamata e trattenuta in\ndecisione. \n 5. Il Collegio dubita della legittimita\u0027 costituzionale della\nnormativa regionale sulla base della quale e\u0027 stato emanato\nprovvedimento in questa sede gravato. \n 6. Al fine di evidenziare la rilevanza della questione, occorre\nconsiderare che la ricorrente ha chiesto la rimozione del vincolo\nalberghiero adducendo la mancanza di convenienza economica nella\nprosecuzione dell\u0027attivita\u0027: piu\u0027 nel dettaglio, gli utili risultanti\ndagli ultimi esercizi (docc. 11-12-13 ricorrente) sono di entita\u0027\nmodesta rispetto alle dimensioni della struttura e al numero di\noccupati; inoltre dal piano industriale redatto da un professionista\nemerge l\u0027inopportunita\u0027 di realizzare gli investimenti necessari al\nrilancio della struttura, stante l\u0027esiguita\u0027 dei ricavi attesi. \n Il comune ha rigettato l\u0027istanza essenzialmente richiamando la\nnormativa regionale, che non contempla quella prospettata\ndall\u0027istante tra le condizioni alle quali e\u0027 consentito lo svincolo.\nL\u0027art. 2 della legge regionale n. 1 del 2008 cosi\u0027 dispone: \n «1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e\nper il periodo di vigenza dell\u0027elenco di cui al comma 1-ter, sono\nsoggetti a specifico vincolo di destinazione d\u0027uso ad albergo, con\ndivieto di modificare tale destinazione se non alle condizioni\npreviste dal comma 2, gli immobili sedi degli alberghi e le relative\naree asservite e di pertinenza: \n a) classificati albergo ed in esercizio ai sensi della\nnormativa in materia; \n b) gia\u0027 classificati albergo, la cui attivita\u0027 sia cessata\nma che non siano stati oggetto d\u0027interventi di trasformazione in una\ndiversa destinazione d\u0027uso; \n c) in corso di realizzazione in forza di uno specifico\ntitolo edilizio. (5) \n 1-bis. Il vincolo di cui al comma 1 non si applica agli\nimmobili e alle relative aree asservite e di pertinenza, sedi degli\nalberghi: \n a) classificati al 1° gennaio 2012 a una o due stelle, con\ncapacita\u0027 ricettiva non superiore a diciotto posti letto ed aventi un\nutilizzo promiscuo della funzione ricettiva con quella residenziale o\ncon altra funzione. Non si configura un utilizzo promiscuo nel caso\ndell\u0027unita\u0027 abitativa ad uso del titolare della struttura ricettiva\nstessa; \n b) aventi le stesse caratteristiche di cui alla lettera a)\ngia\u0027 classificati albergo e per i quali l\u0027attivita\u0027 alberghiera sia\ncomunque cessata. \n 1-ter. I comuni effettuano il censimento degli alberghi\nassoggettati al vincolo di destinazione d\u0027uso ad albergo di cui al\ncomma 1 e approvano l\u0027elenco degli immobili vincolati e delle\nrelative aree asservite e di pertinenza. \n 2. I proprietari degli immobili soggetti al vincolo di cui al\ncomma 1 possono, in qualsiasi momento, presentare, in forma\nindividuale e/o aggregata, al comune territorialmente competente,\nmotivata e documentata istanza di svincolo con riferimento alla\nsopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle\nesigenze del mercato, basata su almeno una delle seguenti cause ed\naccompagnata dalla specificazione della destinazione d\u0027uso che si\nintende insediare: \n a) oggettiva impossibilita\u0027 a realizzare interventi di\nadeguamento complessivo dell\u0027immobile, a causa dell\u0027esistenza di\nvincoli monumentali, paesaggistici, architettonici od\nurbanistico-edilizi non superabili, al livello di qualita\u0027 degli\nstandard alberghieri e/o alla normativa in materia di sicurezza\n(quali accessi, vie di fuga, scale antincendio e simili) e/o di\nabbattimento delle barriere architettoniche; \n b) collocazione della struttura in ambiti territoriali\ninidonei allo svolgimento dell\u0027attivita\u0027 alberghiera, con esclusione\ncomunque di quelli storici, di quelli in ambito urbano a prevalente\ndestinazione residenziale e degli immobili collocati nella fascia\nentro 300 metri dalla costa». \n 6.1. L\u0027applicazione della disposizione appena riportata\ncondurrebbe alla reiezione del ricorso, in quanto la societa\u0027 non ha\ndedotto, in sede di istanza di svincolo, una delle due condizioni\ncontemplate dal legislatore ragionale, limitandosi ad allegare, nei\ntermini anzidetti, l\u0027impossibilita\u0027 di ricavare un congruo profitto\ndalla prosecuzione dell\u0027attivita\u0027. \n 6.2. Al contrario, in caso di declaratoria di illegittimita\u0027\ncostituzionale della norma, quantomeno nella parte in cui non prevede\ncome condizione sufficiente ai fini della rimozione del vincolo\nquella della insostenibilita\u0027 economica dell\u0027attivita\u0027,\nl\u0027amministrazione ed eventualmente il giudice amministrativo\nsarebbero chiamati a effettuare un vaglio sulla ricorrenza in\nconcreto di tale circostanza. \n 7. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il\nCollegio dubita della compatibilita\u0027 dell\u0027art. 2, comma 2, della\nlegge regionale n. 1 del 2008 con gli articoli 3, 41, 42, 117, comma\n1, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 1 protocollo addizionale CEDU,\ne 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. \n 7.1. Iniziando dal possibile contrasto con il principio della\nlibera iniziativa economica, per il carattere irragionevole e\nsproporzionato dei limiti frapposti alla stessa, e\u0027 utile\nripercorrere alcuni capisaldi fissati in materia dal giudice delle\nleggi, particolarmente utili a decifrare la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale che il Tribunale intende sollevare. \n Anzitutto, «uno degli aspetti caratterizzanti della liberta\u0027 di\niniziativa economica e\u0027 costituito dalla possibilita\u0027 di scelta\nspettante all\u0027imprenditore: scelta dell\u0027attivita\u0027 da svolgere, delle\nmodalita\u0027 di reperimento dei capitali, delle forme di organizzazione\ndella stessa attivita\u0027, dei sistemi di gestione di quest\u0027ultima e\ndelle tipologie di corrispettivo. Se, dunque, legittimamente in base\na quanto previsto all\u0027art. 41 della Costituzione, il legislatore puo\u0027\nintervenire a limitare e conformare la liberta\u0027 d\u0027impresa in funzione\ndi tutela della concorrenza [...] il perseguimento di tale finalita\u0027\nincontra pur sempre il limite della ragionevolezza e della necessaria\nconsiderazione di tutti gli interessi coinvolti. La liberta\u0027\nd\u0027impresa non puo\u0027 subire infatti, nemmeno in ragione del doveroso\nobiettivo di piena realizzazione dei principi della concorrenza,\ninterventi che ne determinino un radicale svuotamento, come\navverrebbe nel caso di un completo sacrificio della facolta\u0027\ndell\u0027imprenditore di compiere le scelte organizzative che\ncostituiscono tipico oggetto della stessa attivita\u0027 d\u0027impresa» (Corte\nCostituzionale, 23 novembre 2021, n. 218). \n Siffatta liberta\u0027 «riguarda non soltanto la fase iniziale di\nscelta dell\u0027attivita\u0027, ma anche i successivi momenti del suo\nsvolgimento» (Corte Costituzionale, 23 aprile 1965, n. 30). \n La Consulta ha «costantemente negato che sia \"configurabile una\nlesione della liberta\u0027 d\u0027iniziativa economica allorche\u0027 l\u0027apposizione\ndi limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda\nall\u0027utilita\u0027 sociale\", oltre, ovviamente, alla protezione di valori\nprimari attinenti alla persona umana, ai sensi dell\u0027art. 41, secondo\ncomma, della Costituzione, purche\u0027, per un verso, l\u0027individuazione\ndell\u0027utilita\u0027 sociale\"non appaia arbitraria\" e, \"per altro verso, gli\ninterventi del legislatore non la perseguano mediante misure\npalesemente incongrue, ed in ogni caso che l\u0027intervento legislativo\nnon sia tale da condizionare le scelte imprenditoriali in grado cosi\u0027\nelevato da indurre la funzionalizzazione dell\u0027attivita\u0027 economica di\ncui si tratta sacrificandone le opzioni di fondo\"» (Corte\nCostituzionale, 31 marzo 2015, n. 56). \n Particolarmente calzante risulta, infine, la pronuncia 23\nnovembre 2021, n. 47, per l\u0027esplicito riconoscimento che i limiti\nalla liberta\u0027 d\u0027impresa possono essere assoggettati a una verifica di\nproporzionalita\u0027 e ragionevolezza. Se «uno degli aspetti\ncaratterizzanti della liberta\u0027 di iniziativa economica e\u0027 costituito\ndalla possibilita\u0027 di scelta spettante all\u0027imprenditore»,\nquest\u0027ultima «non puo\u0027 subire [...] interventi che ne determinino un\nradicale svuotamento, come avverrebbe nel caso di un completo\nsacrificio della facolta\u0027 dell\u0027imprenditore di compiere le scelte\norganizzative che costituiscono tipico oggetto della stessa attivita\u0027\nd\u0027impresa». Per affermare il carattere irragionevole e sproporzionato\ndella disposizione in quella sede censurata, la Corte ha valorizzato\nalcuni indici: l\u0027oggettiva consistenza delle restrizioni, la mancata\n«differenziazione o graduazione in ragione di elementi rilevanti» e,\ninfine, l\u0027omessa considerazione dell\u0027interesse dei destinatari, che\nhanno pianificato le proprie strategie sulla base di una regolazione\nmeno rigida o addirittura priva di limitazioni. \n 7.2. Nel caso di specie, la compressione della liberta\u0027 di\niniziativa non risulta aderente ai corollari della liberta\u0027 di\niniziativa economica, in quanto la legislazione regionale assoggetta\nla facolta\u0027 di svincolo alla inadeguatezza della struttura, qualora\nquest\u0027ultima sia attribuibile a una delle due seguenti cause: «a)\noggettiva impossibilita\u0027 a realizzare interventi di adeguamento\ncomplessivo dell\u0027immobile, a causa dell\u0027esistenza di vincoli\nmonumentali, paesaggistici, architettonici od urbanistico-edilizi non\nsuperabili, al livello di qualita\u0027 degli standard alberghieri e/o\nalla normativa in materia di sicurezza (quali accessi, vie di fuga,\nscale antincendio e simili) e/o di abbattimento delle barriere\narchitettoniche; b) collocazione della struttura in ambiti\nterritoriali inidonei allo svolgimento dell\u0027attivita\u0027 alberghiera,\ncon esclusione comunque di quelli storici, di quelli in ambito urbano\na prevalente destinazione residenziale e degli immobili collocati\nnella fascia entro 300 metri dalla costa». \n Cio\u0027 significa che, al di fuori del caso in cui la struttura\ninsiste in un ambito astrattamente inidoneo all\u0027attivita\u0027 ricettiva,\nl\u0027incapacita\u0027 di far fronte alle esigenze del mercato non puo\u0027 di per\nse\u0027 giustificare la cessazione del vincolo, ma solo in quanto sia\nriconducibile all\u0027impossibilita\u0027 assoluta di realizzare interventi\nper la sussistenza di vincoli di varia natura. Si tratta di una\ncompressione notevole della liberta\u0027 imprenditoriale, posto che nel\ncaso in cui la prosecuzione dell\u0027attivita\u0027 non sia piu\u0027 compatibile\ncon lo scopo, tipico dell\u0027impresa, di conseguimento del profitto, il\ntitolare si verrebbe a trovare dinanzi all\u0027alternativa secca tra\nchiudere l\u0027attivita\u0027 in perdita e cedere il compendio produttivo. \n 7.3. Giunti a questo punto, il Collegio ritiene che non sia\npraticabile, a fronte dell\u0027inequivocabile tenore letterale della\ndisposizione, la strada di un\u0027interpretazione costituzionalmente\nconforme senza fuoriuscire dal perimetro semantico dell\u0027enunciato,\nche segna il limite di ogni tentativo ermeneutico (tra le piu\u0027\nrecenti Corte costituzionale, 10 novembre 2023, n. 46). Anzitutto,\nsul piano testuale, non vi sono dubbi sul fatto che l\u0027impossibilita\u0027\ndi adeguamento della struttura al livello di qualita\u0027 degli standard\nalberghieri o alla normativa in materia di sicurezza e di\nabbattimento delle barriere architettoniche debba essere\nriconducibile solo ed esclusivamente all\u0027esistenza di una delle\ntipologie di vincoli enumerati dalla disposizione. Tale conclusione\ne\u0027 rafforzata, adoperando il canone dell\u0027interpretazione storica e\nsistematica, dalla considerazione che la legge regionale 18 marzo\n2013, n. 4, intervenuta a novellare l\u0027originaria versione dell\u0027art.\n2, comma 2, ha eliminato il riferimento alla «sopravvenuta\ninadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell\u0027offerta\nricettiva e alla non sostenibilita\u0027 economica della stessa»,\naccentuando l\u0027intenzione del legislatore di scindere ogni legame tra\nla possibilita\u0027 di svincolo e la convenienza economica\ndell\u0027attivita\u0027. \n 7.4. La rigidita\u0027 della disposizione emerge anche sotto il\nprofilo della durata temporale del vincolo (gia\u0027 censurata, seppur\nsotto un profilo parzialmente diverso, da Corte costituzionale, 28\ngennaio 1981, n. 4). Quanto alla prima delle due condizioni,\nl\u0027impossibilita\u0027 assoluta di realizzare interventi di adeguamento\nalla normativa vincolistica rappresenta un\u0027eventualita\u0027 che potrebbe\nnon verificarsi mai in un arco temporale nel quale usualmente un\noperatore di mercato pianifica le strategie di investimento: dopo\nl\u0027avvio dell\u0027attivita\u0027 potrebbe passare un periodo indefinito senza\nche intervengano modificazioni a uno dei regimi vincolistici indicati\ndalla disposizione. Riguardo alla collocazione della struttura in\nterritorio inidoneo allo svolgimento dell\u0027attivita\u0027 alberghiera, se\nsi pone mente alla cospicua eccezione degli ambiti «storici, di\nquelli in ambito urbano a prevalente destinazione residenziale e\ndegli immobili collocati nella fascia entro 300 metri dalla costa»,\nnonche\u0027 alla conformazione del territorio ligure, all\u0027elevata\nurbanizzazione dei tratti costieri e alla vocazione turistica che lo\ncaratterizza pressoche\u0027 indistintamente, la ricorrenza della\ncondizione risulta piuttosto rara. \n 7.5. In tal modo, la disposizione realizza un assetto\nirragionevole degli interessi contrapposti, in quanto e\u0027 dubbio che\nlo scopo di mantenimento dei livelli di ricettivita\u0027 del territorio\npossa essere perseguito mediante l\u0027imposizione di una destinazione\nproduttiva potenzialmente indeterminata nel tempo, che astringe il\nproprietario anche nel caso in cui venga meno la reddittivita\u0027\ndell\u0027utilizzo. Al contrario, la presenza di un vincolo cosi\u0027 rigoroso\npotrebbe dissuadere eventuali operatori economici dal fare ingresso\nnel settore alberghiero per il timore di non poter agevolmente\ndismettere o convertire l\u0027attivita\u0027 intrapresa. \n E\u0027 persino dubitabile che la misura si riveli adeguata allo scopo\nperseguito, quello di mantenere i livelli di ricettivita\u0027, posto che\nda un lato non puo\u0027 fisiologicamente spingere la continuazione\ndell\u0027impresa oltre la soglia dell\u0027economicita\u0027 della gestione,\ndall\u0027altro rischia di ostacolare mutamenti di titolarita\u0027 e provocare\nla chiusura definitiva dell\u0027attivita\u0027, con conseguente abbandono del\ncompendio immobiliare. \n Inoltre, la rigidita\u0027 delle condizioni, espropriando\nl\u0027amministrazione di qualsiasi discrezionalita\u0027 nell\u0027apprezzamento\ndel caso concreto, reca con se\u0027 ulteriori conseguenze. Da un lato\nimpedisce ogni bilanciamento con potenziali usi alternativi ai quali\nsi puo\u0027 riconoscere a pieno titolo la realizzazione di una funzione\ndi «utilita\u0027 sociale» prescritta dall\u0027art. 41, comma 2, della\nCostituzione: si pensi alla destinazione proposta dalla ricorrente,\nconsistente in una residenza socio-sanitaria per anziani. Dall\u0027altro\npreclude di considerare le peculiarita\u0027 della singola struttura e\nl\u0027interesse del destinatario, che nella pianificazione\ndell\u0027investimento probabilmente ha anche contemplato la possibilita\u0027\ndi utilizzi diversi dell\u0027immobile sulla base della normativa vigente\nall\u0027epoca dell\u0027acquisto o della successiva realizzazione\ndell\u0027albergo. \n Si tratta di considerazioni che mettono in luce come la norma non\npossa superare il vaglio in termini di ragionevolezza e\nproporzionalita\u0027, posto che il legislatore regionale non sembra aver\naccordato «preferenza al \"mezzo piu\u0027 mite\" fra quelli idonei a\nraggiungere lo scopo, scegliendo, fra i vari strumenti a\ndisposizione, quello che determina il sacrificio minore» (Corte\ncostituzionale, n. 218 del 2021, cit.). \n 7.8. Anche uno sguardo all\u0027abrogata normativa statale e ad altre\nleggi regionali consente di apprezzare la rigidita\u0027 della\ndisposizione in esame. \n L\u0027art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, abrogata dalla legge\n29 marzo 2001, n. 135, cosi\u0027 disponeva: «il vincolo di destinazione\npuo\u0027 essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene\ncomprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura\nricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni\npubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo\nsvincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato». \n In Campania, l\u0027art. 5 della legge regionale 28 novembre 2000, n.\n16, come modificato dall\u0027art. 1, comma 76, della legge regionale 7\nagosto 2014, n. 16: «Il vincolo di destinazione puo\u0027 essere rimosso\nsu richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non\nconvenienza economica-produttiva della struttura ricettiva e previa\nrestituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente\npercepite ai fini della costruzione o ristrutturazione dell\u0027immobile\nsu cui grava il vincolo». \n In Emilia Romagna, gli articoli 2 e 3 della legge regionale 9\naprile 1990, n. 28, condizionano la rimozione del vincolo alla «non\nconvenienza economica» dell\u0027attivita\u0027. \n Nelle Marche, l\u0027art. 73 della legge regionale 11 luglio 2006, n.\n9, modificato dall\u0027art. 56 della legge regionale 2 luglio 2020, n.\n28, prevede un vincolo di dieci anni per gli immobili che hanno\nbeneficiato di contributi regionali, che puo\u0027 essere cancellato\n«quando sia dimostrata l\u0027impossibilita\u0027 o la non economicita\u0027 della\ndestinazione delle opere». \n 8. La panoramica delle discipline analoghe di altre regioni offre\nlo spunto per passare ad illustrare un ulteriore profilo di possibile\nincostituzionalita\u0027 della disposizione in rilievo, segnatamente per\ncontrasto con gli articoli 117, comma 2, lettera l), e 42, comma 2. \n 8.1. Nella misura in cui impone sull\u0027immobile un vincolo di\ndestinazione produttiva rimuovibile solo a particolari condizioni, la\ndisciplina realizza una compressione considerevole delle facolta\u0027 di\ngodimento del bene, in quanto anche in tal caso - come gia\u0027 visto in\nmerito alle scelte imprenditoriali - il titolare che non reputi piu\u0027\nconveniente l\u0027uso alberghiero si troverebbe costretto a cedere\nl\u0027attivita\u0027. \n Considerato il grado di limitazione che la facolta\u0027 di godimento\nsubisce - e, seppur indirettamente, anche quella di disposizione - la\nnorma sembra porsi in contrasto con il riparto costituzionale di\ncompetenze, che assegna l\u0027«ordinamento civile» alla legislazione\nstatale. \n 8.2. Nel tentativo di ricostruire i limiti di intervento del\nlegislatore regionale sul diritto di proprieta\u0027, la sentenza n.\ndell\u002711 luglio 1989, n. 391 (alla quale ha fatto seguito, tra le\naltre, la sentenze 7 novembre 1994, n. 379) ha stabilito che «la\npreclusione al potere legislativo regionale di interferenze nella\ndisciplina dei diritti soggettivi riguarda i profili civilistici dei\nrapporti da cui derivano, cioe\u0027 i modi di acquisto e di estinzione, i\nmodi di accertamento, le regole sull\u0027adempimento delle obbligazioni e\nsulla responsabilita\u0027 per inadempimento, la disciplina della\nresponsabilita\u0027 extracontrattuale, i limiti dei diritti di proprieta\u0027\nconnessi ai rapporti di vicinato, e via esemplificando. Per quanto\nattiene, invece, alla normazione conformativa del contenuto dei\ndiritti di proprieta\u0027 allo scopo di assicurarne la funzione sociale,\nla riserva di legge stabilita dall\u0027art. 42 della Costituzione puo\u0027\ntrovare attuazione anche in leggi regionali, nell\u0027ambito, s\u0027intende,\ndelle materie indicate dall\u0027art. 117». \n 8.3. Dopo la riforma costituzionale del Titolo V, l\u0027apertura\ndella Corte costituzionale a uno spazio di intervento del diritto\nregionale e\u0027 stata molto cauta. \n La sentenza 21 dicembre 2016, n. 283, muove dalla premessa che\n«la disciplina dei rapporti privatistici puo\u0027 subire un qualche\nadattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia\ndi competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che\nvale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di\neguaglianza» (cosi\u0027 gia\u0027 sentenza 6 novembre 2001, n. 352) per\nfissare alcune «condizioni imprescindibili» dell\u0027intervento\nregionale: «1) la sua marginalita\u0027, 2) la connessione con una materia\ndi competenza regionale e 3) il rispetto del principio di\nragionevolezza». \n Sulla scia tracciata da tali arresti si inserisce anche la\nsentenza 12 luglio 2019, n. 175: dopo aver ribadito che «il\nlegislatore regionale ben puo\u0027 conformare anche le facolta\u0027 spettanti\nai privati, allo scopo di salvaguardare interessi pubblici\nsovraordinati e di delineare un assetto complessivo e unitario di\ndeterminate zone, rispettoso delle peculiarita\u0027 dei territori\ncoinvolti», la pronuncia non ritiene conforme al riparto delineato\ndalla Carta una disposizione regionale che «non interviene su un\naspetto specifico correlato al governo del territorio, ma incide su\nun potere, tradizionalmente oggetto di codificazione, e si prefigge\ndi regolarne il contenuto sostanziale» e che, «con una formulazione\ndi notevole latitudine, esclude in via generale una facolta\u0027 che il\ncodice civile considera, per contro, parte integrante del diritto di\nproprieta\u0027». \n 8.4. Inquadrata alla luce delle direttive appena ripercorse, la\ndisposizione regionale che si sottopone al vaglio della Corte incide\nsulle facolta\u0027 di godimento e di disposizione in modo da limitare\nsignificativamente le prerogative dominicali riconosciute dall\u0027art.\n832 del codice civile. Pur nell\u0027esercizio delle competenze in materia\ndi turismo, il legislatore regionale sembra essersi spinto oltre i\nconfini tracciati dalle sentenze della Corte costituzionale, che\nammettono un marginale intervento conformativo, dettando invece una\ndisciplina in grado di comprimere in maniera penetrante\nl\u0027esplicazione del diritto. Dal punto di vista del godimento, il\nproprietario subisce l\u0027imposizione di un unico utilizzo produttivo,\ndal quale puo\u0027 affrancarsi alle stringenti condizioni gia\u0027 viste. La\nfacolta\u0027 di disposizione risulta a sua volta condizionata in un\nduplice senso, seppur indirettamente: anzitutto, il proprietario che\nnon reputi piu\u0027 conveniente la prosecuzione dell\u0027attivita\u0027 sara\u0027\ncostretto a cedere il bene o a garantirne il godimento ad altri;\nnella prima eventualita\u0027, il valore del compendio immobiliare\nrisentirebbe non poco del vincolo sullo stesso gravante. \n 9. Quest\u0027ultima notazione induce il Collegio a dubitare della\ndisposizione sotto il profilo della compatibilita\u0027 con l\u0027art. 42,\ncomma 3, della Costituzione. \n 9.1. Al Tribunale e\u0027 nota la tradizionale distinzione tra vincoli\nespropriativi e vincoli conformativi della proprieta\u0027, che ha trovato\ncompiuta sistematizzazione, tra le altre, nella sentenza della Corte\ncostituzionale 20 maggio 1999, n. 179. Verosimilmente in ragione\ndell\u0027applicazione generalizzata e dell\u0027attuazione della destinazione\nad opera del privato, il vincolo alberghiero e\u0027 stato ricondotto alla\nseconda delle due categorie dalle poche pronunce che si sono occupate\ndell\u0027inquadramento dell\u0027istituto (ad es. Consiglio di Stato, Sezione\nIV, 12 marzo 2009, n. 1468). \n 9.2. Nondimeno, alcune peculiarita\u0027 del vincolo configurato dal\nlegislatore ligure possono indurre a una diversa prospettazione. \n Anzitutto, nella nota sentenza 29 maggio 1968, n. 55, la Corte\ncostituzionale ha definito come espropriativi quegli «atti di\nimposizione che, indipendentemente dalla loro forma, conducano tanto\nad una traslazione totale o parziale del diritto, quanto ad uno\nsvuotamento di rilevante entita\u0027 ed incisivita\u0027 del suo contenuto,\npur rimanendo intatta l\u0027appartenenza del diritto». Sulla penetrante\ncompressione della facolta\u0027 d\u0027uso introdotta dalla legge regionale si\ne\u0027 gia\u0027 detto in precedenza. \n Secondariamente, «il venir meno o una penetrante incisione del\n[...] valore di scambio» del bene si configura come un ulteriore\nindice apprezzato dalla Corte per affermare il carattere\nespropriativo del vincolo, in alternativa alla incisione delle\nfacolta\u0027 annesse al diritto di proprieta\u0027 (Corte costituzionale, 20\ngennaio 1966, n. 6). Anche in merito a tale aspetto, si e\u0027\nevidenziato che la destinazione impressa sul bene si ripercuote\ninevitabilmente sul valore dello stesso in un eventuale\ncompravendita. \n Alla compressione delle prerogative dominicali non si accompagna\npoi alcuna limitazione temporale e, come gia\u0027 visto, la possibilita\u0027\ndi rimozione e\u0027 legata a condizionalita\u0027 indipendenti dalla sfera di\ncontrollo del proprietario. \n Tali caratteristiche hanno indotto il Supremo consesso della\ngiustizia amministrativa, che si e\u0027 pronunciato in merito alla\nprevisione del legislatore ligure, a paventare la possibilita\u0027 che\n«un vincolo stringente nella destinazione ed indefinito nel tempo\npossa costituire un intervento di fatto espropriativo» (Consiglio di\nStato, Sezione IV, 23 novembre 2018, n. 6626, che solleva dubbi anche\nin merito alla compatibilita\u0027 con la liberta\u0027 di iniziativa\neconomica). \n In definitiva, non essendo previsto un limite temporale ne\u0027 un in\nindennizzo (tra le tante, Corte costituzionale, n. 55 del 1968,\ncit.), nell\u0027eventualita\u0027 in cui si attribuisca carattere\nespropriativo al vincolo in questione, sarebbe evidente il contrasto\ncon l\u0027art. 42, comma 3, della Costituzione. \n 10. Tuttavia - questo costituisce l\u0027ultimo profilo che il\nCollegio intende sottoporre alla Corte -, anche qualora si ritenga\nche il vincolo di destinazione sia piu\u0027 propriamente annoverabile tra\nquelli conformativi del diritto di proprieta\u0027, si pone, analogamente\na quanto visto con riferimento alla liberta\u0027 di iniziativa economica,\nun problema di proporzionalita\u0027 e ragionevolezza dei limiti. La\ndisposizione si espone a un contrasto con gli articoli 3 e 42, comma\n2, della Costituzione, nonche\u0027 con l\u0027art. 117, comma 1, della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 1 del protocollo addizionale alla\nCEDU. \n Infatti, pur ponendosi al di fuori della nozione di privazione\ndella proprieta\u0027 («deprivation of property»), contemplata dall\u0027art.\n1, paragrafo 1, del protocollo, le misure che determinano\nun\u0027ingerenza nell\u0027utilizzo del bene («control of use») devono\nrisultare necessarie per la realizzazione di un interesse generale,\ncome lo stesso paragrafo 2 esplicitamente richiede, e proporzionate\nrispetto allo scopo avuto di mira (tra le altre si veda la sentenza\nLindheim e altri contro Norvegia, 12 giugno 2012). Sotto quest\u0027ultimo\naspetto, la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha tradizionalmente\naffermato che, per poter riflettere un equo bilanciamento tra\nl\u0027interesse generale e il diritto individuale, la misura non deve\ntradursi in un onere eccessivo («excessive burden») per il singolo\n(ad esempio James e altri comma Regno Unito, 21 febbraio 1986). \n Si richiamano, tal proposito, tutte le considerazioni sopra\nesposte, che inducono a dubitare che il legislatore regionale si sia\nconformato ai canoni della necessita\u0027 e del minore sacrificio nella\nscelta dello strumento piu\u0027 adeguato al perseguimento dello scopo\navuto di mira (supra, § 7.5). \n 11. Alla luce di quanto esposto, deve essere rimessa alla Corte\ncostituzionale, ai sensi dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9\nfebbraio 1948, n. 1, e dell\u0027art. 23, della legge 11 marzo 1953, n.\n87, la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, comma 2,\ndella legge regionale Liguria 7 febbraio 2008, n. 1, nei sensi di cui\nin motivazione, con riferimento agli articoli 3, 41, 42, 117, comma\n1, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 1 protocollo addizionale alla\nCEDU, e art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. \n Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio\ne la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, affinche\u0027 si\npronunci sulla questione. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (Sezione\nseconda): \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, comma 2, della\nlegge regionale Liguria 7 febbraio 2008, n. 1, con riferimento agli\narticoli 3, 41, 42, 117, comma 1, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art.\n1 protocollo addizionale CEDU, e 117, comma 2, lettera l), della\nCostituzione, nei sensi di cui in motivazione; \n Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli\natti alla Corte costituzionale; \n Rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite all\u0027esito del giudizio incidentale promosso con la\npresente pronuncia; \n Ordina che a cura della segreteria del Tribunale la presente\nordinanza sia notificata alle parti e al presidente della giunta\nregionale della Liguria e comunicata al presidente del consiglio\nregionale della Liguria. \n Cosi\u0027 deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11\ndicembre 2024 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Luca Morbelli, Presidente; \n Angelo Vitali, consigliere; \n Nicola Pistilli, referendario, estensore. \n \n Il Presidente: Morbelli \n \n \n L\u0027estensore: Pistilli","elencoNorme":[{"id":"62312","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrli","denominaz_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"07/02/2008","data_nir":"2008-02-07","numero_legge":"1","descrizionenesso":"","legge_articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"78913","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78914","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"41","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78915","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"42","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78961","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"42","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78916","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78917","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett. l)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78918","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000047","descriz_costit":"Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54468","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Ameglia","data_costit_part":"07/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |