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Antonio Lombardi, a scioglimento della formulata\nriserva, ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23, comma 2,\nlegge n. 87/1953, nel procedimento ex art. 281-decies codice di\nprocedura civile e art. 28 decreto legislativo n. 150/2011 (azione\ncivile contro la discriminazione) pendente tra: \n CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro -\nLombardia, APN - Avvocati per niente ONLUS, ASGI - Associazione per\ngli studi giuridici sull\u0027immigrazione, NAGA - Organizzazione di\nvolontariato per l\u0027assistenza socio-sanitaria e per i diritti di\ncittadini stranieri, Rom e Sinti; ricorrenti con l\u0027avv. Alberto\nGuariso e l\u0027avv. Livio Neri; \n Contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministro\npro tempore; resistente con l\u0027Avvocatura distrettuale dello Stato. \n \n Ritenuto in fatto \n \n Con ricorso ex art. 281-decies codice di procedura civile e art.\n28 decreto legislativo n. 150/2011 i ricorrenti CGIL - Confederazione\ngenerale italiana del lavoro - Lombardia, APN - Avvocati per niente\nONLUS, ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull\u0027immigrazione,\nNAGA - Organizzazione di volontariato per l\u0027assistenza\nsocio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, Rom e Sinti,\nhanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, in\nfunzione di Giudice del lavoro, il Ministero della giustizia, in\npersona del Ministro pro tempore. \n Le parti ricorrenti hanno rappresentato: \n che fino all\u0027entrata in vigore della legge n. 55/2024\nl\u0027esercizio delle professioni di educatore professionale\nsocio-pedagogico e di pedagogista era regolato dalla legge n.\n205/2017, che, all\u0027art. 1, commi 595 e 596, aveva introdotto il\nrequisito della laurea magistrale (L19 per l\u0027educatore professionale\nsocio-pedagogico, LM-50, LM-57, LM-85, LM-93 per il pedagogista,\nL/SNT2 per l\u0027educatore professionale socio-sanitario); \n che la disciplina previgente non prevedeva requisiti che\navessero un collegamento con lo status civitatis dei candidati; \n che la legge n. 55/2024, recante «Disposizioni in materia di\nordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione\ndei relativi albi professionali», ha precisato i requisiti di accesso\na tali professioni come segue: «per l\u0027esercizio della professione di\npedagogista e\u0027 necessaria l\u0027iscrizione nell\u0027albo dei pedagogisti\ndell\u0027Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai\nsensi del comma 1 dell\u0027art. 5, previo conseguimento del titolo di\nstudio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il\ntirocinio previsto dal corso di studio» (art. 2, comma 3) e «per\nesercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di\neducatore nei servizi educativi per l\u0027infanzia di cui al decreto\nlegislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonche\u0027 all\u0027art. 1, commi da 594 a\n599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: (...) c)\nl\u0027iscrizione nell\u0027albo degli educatori professionali socio-pedagogici\ndell\u0027Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai\nsensi del comma 2 dell\u0027art. 5» (art. 4, comma 1, lettera c); \n che, pertanto, per effetto di tali disposizioni normative,\nl\u0027educatore e il pedagogista, pur in possesso di titoli abilitanti,\nnon possono piu\u0027 esercitare la professione se non iscritti all\u0027albo; \n che, nell\u0027indicare i requisiti generali di iscrizione agli\nalbi, l\u0027art. 7, comma 1, lettera a), legge n. 55/2024, indica i\nseguenti: «essere cittadino italiano o di uno stato membro\ndell\u0027Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige la\ncondizione di reciprocita\u0027»; \n che, invece, la disciplina rivolta agli educatori che operano\nnel settore socio-sanitario, contenuta nel decreto ministeriale (Min.\nSal.) 13 marzo 2018, non prescrive quale requisito di iscrizione al\nrelativo albo alcuna condizione di reciprocita\u0027 in capo ai cittadini\ndi Stati non membri dell\u0027Unione europea; \n che, pertanto, la prescrizione della condizione di\nreciprocita\u0027 per i cittadini di Stati non membri dell\u0027UE risulta\nviolativa del principio di non discriminazione. \n Le parti ricorrenti hanno, inoltre, riferito: \n che l\u0027istituzione dei due albi si troverebbe ancora in una\nfase transitoria, avendo il Ministero della giustizia nominato,\npresso ciascuna Corte d\u0027appello, i commissari provvisori, con la\nfunzione di formulare un primo elenco degli aventi titolo\nall\u0027iscrizione e di indire le elezioni, prodromiche alla costituzione\ndegli ordini; \n che tutti i commissari regionali avrebbero predisposto i\nmoduli di domanda di iscrizione prevedendo l\u0027onere per il richiedente\ndi attestare (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.\n445/2000, esponendosi alle relative sanzioni in caso di dichiarazioni\nmendaci) la sussistenza di tutti i requisiti di legge, ivi compreso,\nin caso di cittadinanza extra UE, la sussistenza della condizione di\nreciprocita\u0027, della quale spesso il richiedente non ha e non puo\u0027\navere adeguata certezza; \n Alla luce di quanto allegato e dedotto, le parti ricorrenti hanno\nchiesto: \n accertarsi il carattere discriminatorio del comportamento del\nMinistero della giustizia, e per esso dei commissari preposti alla\nraccolta e pubblicazione delle domande di iscrizione negli albi dei\npedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici,\nconsistente nel richiedere ai candidati di cittadinanza extra UE la\ndichiarazione della sussistenza della condizione di reciprocita\u0027 e\nnell\u0027aver omesso di diramare una disposizione ove si chiarisce che\ntutti gli stranieri regolarmente soggiornanti e titolari di permesso\nche consente di lavorare (o in subordine tutti gli stranieri aventi\nun titolo di soggiorno compreso nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 394/99) hanno diritto di accedere\nall\u0027iscrizione ai predetti albi indipendentemente dal requisito della\nreciprocita\u0027; \n operarsi un\u0027interpretazione costituzionalmente estensiva e\nconforme delle norme in commento, ovvero disapplicare la normativa\ninterna per contrasto con il generale divieto di discriminazione di\ncui all\u0027art 5 della direttiva n. 2018/958/UE, tali da consentire di\nordinare al Ministero della giustizia: \n «di sospendere l\u0027indizione delle elezioni sino\nal novantesimo giorno successivo alla emananda sentenza al fine di\nconsentire la presentazione della domanda di iscrizione e la\npartecipazione alle elezioni anche ai cittadini stranieri; \n di annullare le elezioni gia\u0027 eventualmente svolte; \n di diramare una circolare interpretativa indirizzata a\ntutti i commissari, contenente l\u0027indicazione che tutte le domande di\ncittadini stranieri regolarmente soggiornanti potranno essere\npresentate e dovranno essere accolte indipendentemente dalla verifica\ndella condizione di reciprocita\u0027, fermo ogni altro requisito; \n di adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile alla\nintegrale rimozione della discriminazione»; \n per il caso di diniego di tali interpretazioni, rimettersi\ngli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 7, lettera a), legge n.\n55/2024, per violazione degli articoli 3, 4 e 117, comma 1, della\nCostituzione; \n in ogni caso, considerato il carattere infungibile degli\nobblighi di fare, le parti ricorrenti hanno chiesto di: \n «condannare il Ministero della giustizia a pagare alle\nassociazioni ricorrente, ai sensi dell\u0027art. 614-bis codice di\nprocedura civile la somma di euro 100 per ogni giorno di ritardo\nnell\u0027adozione dei provvedimenti sopra indicati, a partire dal\ntrentesimo giorno successivo alla comunicazione della emananda\nsentenza; \n ordinare al Ministero convenuto la pubblicazione\ndell\u0027emanando provvedimento sul sito istituzionale con modalita\u0027 tali\nda garantirne adeguata visibilita\u0027, nonche\u0027, ove ritenuto, di un\nestratto del provvedimento su un giornale a tiratura nazionale». \n Il Ministero della giustizia si e\u0027 costituito in giudizio\nevidenziando che: \n il requisito della reciprocita\u0027 risulta previsto da una norma\ndi rango primario, con conseguente inaccoglibilita\u0027 della domanda\nattesa la necessita\u0027 di tutela del principio di separazione tra\npoteri dello Stato e delle prerogative statuali di natura\nlegislativa, potendo al piu\u0027 il giudice ordinario provvedere alla\ndisapplicazione dei provvedimenti amministrativi ritenuti\nillegittimi, ma non certo ordinare un facere specifico sostitutivo\ndelle attivita\u0027 proprie e riservate alla sfera amministrativa; \n la censurata violazione delle norme del diritto comunitario\ndeve ritenersi insussistente, avendo la norma da disapplicare\nfunzione di garantire una regolamentazione del mercato del lavoro non\narbitraria ne\u0027 illegittima; \n la questione di legittimita\u0027 costituzionale risulta\ninfondata, venendo in rilievo diritto fondamentali della persona,\nquale il diritto alla salute a favore dell\u0027utente del servizio,\nintendendo il legislatore esercitare una prerogativa finalizzata a\ngarantire un sistema fondato su principi di concorrenza leale e\ncorretta, anche al fine di evitare manifestazioni di discriminazione\nal contrario. \n Alla luce di quanto dedotto ha chiesto, ogni altra istanza,\neccezione e deduzione disattesa, respingere le domande formulate dei\nricorrenti, in quanto ritenute inammissibili e infondate. \n \n Considerato in diritto \n \nLa normativa rilevante. \n 1. L\u0027esercizio delle professioni di educatore professionale\nsocio-pedagogico e di pedagogista e\u0027 attualmente disciplinato dalla\nlegge n. 55/2024, recante «Disposizioni in materia di ordinamento\ndelle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi\nalbi professionali». \n Fino all\u0027entrata in vigore di tale testo normativo, la materia\nera regolata dalla legge n. 205/2017 che, all\u0027art. 1, commi 595 e\n596, prevedeva il requisito della laurea magistrale quale condizione\nper il rilascio della qualifica di educatore professionale\nsocio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario. \n L\u0027attuale disciplina normativa, oltre a definire le figure\nprofessionali del pedagogista e dell\u0027educatore professionale\nsocio-pedagogico, contiene la previsione di precisi requisiti di\naccesso alle professioni: \n in base all\u0027art. 2, legge cit., «1. Per esercitare la\nprofessione di pedagogista e\u0027 necessario il possesso di uno dei\nseguenti titoli di studio: \n a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e\ngestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; \n b) laurea specialistica o magistrale in scienze\ndell\u0027educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S\ne LM-57; \n c) laurea specialistica o magistrale in scienze\npedagogiche, classi 87/S e LM-85; \n d) laurea specialistica o magistrale in teorie e\nmetodologie dell\u0027e-learning e della media education, classi 87/S e\nLM-93; \n e) laurea in scienze dell\u0027educazione o in pedagogia,\nrilasciata ai sensi dell\u0027ordinamento previgente alla data di entrata\nin vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro\ndell\u0027universita\u0027 e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre\n1999, n. 509. \n 2. Possono altresi\u0027 esercitare la professione di pedagogista i\nprofessori universitari ordinari e associati e i ricercatori che\ninsegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in universita\u0027\nitaliane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. \n 3. Per l\u0027esercizio della professione di pedagogista e\u0027 necessaria\nl\u0027iscrizione nell\u0027albo dei pedagogisti dell\u0027Ordine delle professioni\npedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell\u0027art. 5,\nprevio conseguimento del titolo di studio e accertamento delle\ncompetenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal\ncorso di studi». \n In base all\u0027art. 4, legge cit.: «1. Per esercitare la professione\ndi educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi\nper l\u0027infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,\nnonche\u0027 all\u0027art. 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017,\nn. 205, sono necessari: \n a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo\naccertamento delle competenze professionali acquisite con il\ntirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle\ncompetenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una\nstruttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli\norgani accademici, e\u0027 sostenuta alla presenza di un componente\ndesignato dall\u0027Ordine professionale. La prova valutativa di cui al\nperiodo precedente e\u0027 svolta prima della discussione della tesi di\nlaurea, nell\u0027ambito dell\u0027esame finale per il conseguimento del titolo\ndi studio abilitante all\u0027esercizio della professione di educatore\nprofessionale socio-pedagogico; \n b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera\na), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi\ndei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell\u0027art. 1 della legge 27\ndicembre 2017, n. 205; \n c) l\u0027iscrizione nell\u0027albo degli educatori professionali\nsocio-pedagogici dell\u0027Ordine delle professioni pedagogiche ed\neducative, istituito ai sensi del comma 2 dell\u0027art. 5». \n L\u0027art. 7, comma 1, lettera a), subordina l\u0027iscrizione ai\nmenzionati albi al possesso del seguente ulteriore requisito: «essere\ncittadino italiano o di uno Stato membro dell\u0027Unione europea o di uno\nStato rispetto al quale vige in materia la condizione di\nreciprocita\u0027». \n 2. Al fine di dare esecuzione alla richiamata disciplina sono\nstati predisposti moduli di domanda di iscrizione all\u0027albo\nriproduttivi delle previsioni normative, tra le quali si registra\nl\u0027onere di attestazione in capo al richiedente, ai sensi del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 445/2000, della sussistenza del\nrequisito della condizione di reciprocita\u0027. \n Il decreto ministeriale cui e\u0027 demandata la definitiva attuazione\ndella legge n. 55/2024 non e\u0027 ancora intervenuto ma, dapprima con\ndecreto-legge n. 202/2024, poi decreto-legge n. 117/2025, e\u0027 stata\nprorogata al 31 marzo 2026 la scadenza del termine ultimo indicato\nper la presentazione delle domande di iscrizione ai relativi albi. \n 3. Giova, sul punto, rimarcare la differente regolamentazione che\nafferisce agli educatori che operano nel settore sociosanitario. \n Il decreto ministeriale (Min. Sal.) 13 marzo 2018, istitutivo\ndella professione sanitaria di educatore professionale, all\u0027art. 2\nprevede quali requisiti di accesso: la «a) cittadinanza italiana o di\naltro Paese dell\u0027Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 3;\n(...)». \n Il richiamato comma 3 dell\u0027art. 2 cosi\u0027 dispone: «i cittadini non\nappartenenti a un Paese dell\u0027Unione europea, possono iscriversi\nall\u0027albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui\nal comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante\nall\u0027esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero\ndella salute, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.\n206 e successive modifiche, recante norme di attuazione della\ndirettiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche\nprofessionali». In altri termini, il cittadino non appartenente a un\nPaese dell\u0027Unione europea, in possesso di titolo di studio\nabilitante, in assenza di prova circa la sussistenza della condizione\ndi reciprocita\u0027, puo\u0027 esercitare il lavoro di educatore professionale\nnel settore socio-sanitario, ma non in quello psico-pedagogico. \nLa natura discriminatoria della situazione prospettata. \n 1. I ricorrenti hanno promosso un\u0027azione civile contro la\ndiscriminazione, ai sensi degli articoli 281-decies, codice di\nprocedura civile e 28, decreto legislativo n. 150/2011, denunciando\nuna situazione discriminatoria nell\u0027accesso alla professione di\npedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico, dipendente\ndall\u0027attuazione dell\u0027art. 7, comma 1, lettera a), legge n. 55/2024\nche, nel regolare i requisiti di accesso all\u0027albo dei pedagogisti e\ndegli educatori professionali socio-pedagogici, distingue i requisiti\ndi accesso tra cittadini italiani o di uno Stato membro dell\u0027Unione\neuropea e cittadini di Stati terzi. \n Con riferimento a tale ultima categoria, si richiede di fornire\nprova non solo del possesso dei titoli di studio e delle competenze\nprofessionali, ma della sussistenza di una condizione di reciprocita\u0027\nnello Stato di provenienza. Incombe, dunque, sul richiedente extra UE\nl\u0027onere di attestare il fatto che il diritto di svolgere le\nprofessioni di pedagogista e di educatore socio-pedagogico possa\nessere normativamente esercitato dal cittadino italiano nel proprio\nStato di provenienza. \n 2. La situazione discriminatoria appare ricorrere sotto un\nduplice profilo. \n In primo luogo, la previsione di cui all\u0027art. 7, comma 1, lettera\na,) legge n. 55/2024, determina una discriminazione diretta per\nmotivi di nazionalita\u0027 specificamente vietata ai sensi dell\u0027art. 2\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012, recante la\nriforma degli ordinamenti professionali, ove si legge: «1.(...) Sono\nvietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non\nsono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al\nriconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e\nl\u0027esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o\ndisciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse\ngenerale. 2. L\u0027esercizio della professione e\u0027 libero e fondato\nsull\u0027autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico.\nLa formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi\ndell\u0027attivita\u0027 professionale, fondati su specializzazioni ovvero\ntitoli o esami ulteriori, e\u0027 ammessa solo su previsione espressa di\nlegge. 3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche\nattraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a\nesercitare la professione, con attivita\u0027 anche abituale e prevalente,\nsu tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse\nfondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della\nsalute. E\u0027 fatta salva l\u0027applicazione delle disposizioni\nsull\u0027esercizio delle funzioni notarili. 4. Sono in ogni caso vietate\nlimitazioni discriminatorie, anche indirette, all\u0027accesso e\nall\u0027esercizio della professione, fondate sulla nazionalita\u0027 del\nprofessionista o sulla sede legale dell\u0027associazione professionale o\ndella societa\u0027 tra professionisti». \n Sempre nell\u0027ambito dell\u0027ordinamento domestico e\u0027 di particolare\nimportanza quanto stabilito dal decreto legislativo n. 142/2020 che,\nconformandosi alle prescrizioni della direttiva n. 2018/958/UE (1) ,\nall\u0027art. 4 dispone: «1. Le nuove disposizioni legislative o\nregolamentari che limitano l\u0027accesso alle professioni regolamentate o\nil loro esercizio o le disposizioni che modificano quelle esistenti\nnon possono introdurre discriminazioni, ne\u0027 in via diretta, ne\u0027 in\nvia indiretta, sulla base della nazionalita\u0027 o della residenza». \n Ebbene, non e\u0027 revocabile in dubbio che la norma in questa sede\ncensurata imponga a tutti i cittadini extra UE, benche\u0027 regolarmente\nsoggiornanti, condizioni diverse e piu\u0027 gravose da quelle previste\nper i cittadini italiani o di Stati membri per lo svolgimento delle\nprofessioni di pedagogista e educatore socio-pedagogico. Il vincolo\ndella condizione di reciprocita\u0027 introduce, difatti, un elemento di\ndiscriminazione collegato allo status civitatis dei richiedenti\nl\u0027iscrizione, con riferimento ai cittadini extra UE, che godono di un\ntrattamento pacificamente deteriore rispetto ai cittadini italiani o\ndi Stati membri della UE. La circostanza che lo stato di provenienza\nnon consenta al cittadino italiano l\u0027esercizio delle professioni\ndetermina l\u0027esclusione del cittadino extracomunitario dall\u0027accesso\nagli albi, quand\u0027anche dimostri il possesso del titolo di studio e\ndei medesimi titoli abilitanti del cittadino italiano o UE. \n 3. La discriminazione introdotta dall\u0027art. 7, legge n. 55/2024,\nrispetto ai cittadini extra UE appare operare anche sotto il profilo\nindiretto, avuto riguardo alle previsioni del decreto ministeriale 13\nmarzo 2018, il cui art. 2 prescrive: «i cittadini non appartenenti a\nun Paese dell\u0027Unione europea, possono iscriversi all\u0027albo\nprofessionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma\n1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all\u0027esercizio\ndella professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai\nsensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e successive\nmodifiche, recante norme di attuazione della direttiva 2005/36/CE,\nrelativa al riconoscimento delle qualifiche professionali». \n Per effetto di tale disposizione, quindi, del tutto\nillogicamente, al cittadino straniero che non possa far valere il\nrequisito della reciprocita\u0027 e\u0027 consentito svolgere le mansioni di\neducatore professionale nel settore socio-sanitario, ma non nel\nsettore psico-pedagogico. \nLa rimozione della discriminazione in via interpretativa o\ndisapplicativa - Esclusione. \n 1. Al fine di rimuovere la censurata discriminazione non si\nritiene, innanzitutto, praticabile l\u0027opzione ermeneutica dell\u0027art. 7,\ncomma 1, lettera a), legge n. 55/2024, prospettata dai ricorrenti,\ntale per cui la condizione di reciprocita\u0027 non opererebbe con\nriferimento ai diritti fondamentali, tra i quali si annovera il\ndiritto al lavoro, anche nei casi in cui tali diritti si appuntino in\ncapo a cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel\nterritorio italiano, i quali avrebbero pieno diritto di accedere\nall\u0027iscrizione ai predetti albi indipendentemente dal requisito di\nreciprocita\u0027. \n Dall\u0027accoglimento di tale tesi discenderebbe, nella\nprospettazione dei ricorrenti, la fondatezza delle domande formulate\nin via principale tese al riconoscimento del diritto all\u0027iscrizione\nnegli albi professionali senza necessita\u0027 di transitare per la\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale della norma in parola. \n I ricorrenti hanno, in particolare, enfatizzato come la\ncondizione di reciprocita\u0027 integri un requisito che incide sulla sola\nsfera dell\u0027esercizio di un diritto, ma non sulla sua esistenza:\n«l\u0027art. 7 della legge n. 55/2024 genera cosi\u0027 nei confronti del\ncittadino straniero regolarmente soggiornante un diritto \"potenziale\"\nche diventa effettivo ed efficace solo al verificarsi della\ncondizione ulteriore - e non richiesta per i cittadini italiani e\ncomunitari - di reciprocita\u0027». \n A suffragio della tesi la difesa dei ricorrenti richiama un\nconsolidato insegnamento giurisprudenziale in base al quale l\u0027art. 16\ndelle disposizioni sulla legge in generale (preleggi), che prevede la\ncondizione di reciprocita\u0027 per l\u0027esercizio di qualsiasi diritto\ncivile dello straniero, non troverebbe applicazione con riferimento\nai diritti fondamentali della persona. Cosi\u0027 da ultimo, la\ngiurisprudenza di legittimita\u0027: «l\u0027art. 16 delle disposizioni sulla\nlegge in generale (cc.dd. \"preleggi\") sulla condizione di\nreciprocita\u0027 e\u0027 applicabile solo in relazione ai diritti non\nfondamentali della persona dal momento che i diritti fondamentali,\ncome quelli alla vita, all\u0027incolumita\u0027 ed alla salute, siccome\nriconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale\narticolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere\nassicurata, senza alcuna disparita\u0027 di trattamento, a tutte le\npersone, indipendentemente dalla cittadinanza, italiana, comunitaria\ned extracomunitaria» (Cass. civ., sez. lav., 18 settembre 2023, n.\n26741). \n Rientrando pacificamente il diritto al lavoro nel novero dei\ndiritti fondamentali della persona (cfr. Corte costituzionale 22\ngennaio 2024, n. 7) risulterebbe preclusa l\u0027operativita\u0027 del\nrequisito della reciprocita\u0027. \n L\u0027interpretazione costituzionalmente conforme dell\u0027art. 7,\nfondata sui richiamati principi giurisprudenziali, tuttavia, non puo\u0027\ntrovare seguito. \n L\u0027art. 16 preleggi, norma equiordinata rispetto all\u0027art. 7, legge\nn. 55/2024, ha introdotto un limite di ordine generale in capo al\ncittadino straniero, ammettendolo a godere dei diritti civili a\ncondizione di reciprocita\u0027, fatte salve le disposizioni contenute\nnelle leggi speciali. Il relativo corpo normativo, introdotto con\nregio decreto n. 262/1942, ha fronteggiato un processo di\norientamento interpretativo, successivo all\u0027introduzione della Carta\ncostituzionale, di cui la sentenza richiamata appare espressione. La\ncondizione di reciprocita\u0027 nel godimento dei diritti civili posta\ndalla norma trova, dunque, un limite nei diritti fondamentali della\npersona, di rilievo costituzionale, rispetto ai quali non vige alcuna\ncondizione di reciprocita\u0027. \n Cio\u0027 non impedisce, tuttavia, che altra norma settoriale, qual e\u0027\nl\u0027art. 7, condizioni l\u0027esercizio di specifici diritti in capo a\ntaluni soggetti alla condizione di reciprocita\u0027, non potendosi\nrimuovere il limite sulla base dell\u0027ermeneutica formata sull\u0027art. 16\npreleggi che, come testualmente affermato, si riferisce\nesclusivamente ai limiti posti «da tale articolo» e non puo\u0027,\npertanto, considerarsi estensibile a ogni condizione di reciprocita\u0027,\nintrodotta da norme di rango primario, che ostacoli l\u0027esercizio di\ndiritti fondamentali della persona. \n 2. Secondo la difesa dei ricorrenti l\u0027interpretazione\ncostituzionalmente conforme sarebbe, per altro verso, resa agevole\ndall\u0027art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999\n(regolamento d\u0027attuazione del TU immigrazione) ove e\u0027 previsto:\n«L\u0027accertamento di cui al comma 1 (cioe\u0027 l\u0027accertamento della\ncondizione di reciprocita\u0027), non e\u0027 richiesto per i cittadini\nstranieri titolari della carta di soggiorno di cui all\u0027art. 9 del\ntesto unico, nonche\u0026#x0301; per i cittadini stranieri titolari di un\npermesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro\nautonomo, per l\u0027esercizio di un\u0027impresa individuale, per motivi di\nfamiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i\nrelativi familiari in regola con il soggiorno». L\u0027applicazione di\ntale disposizione al caso in esame garantirebbe l\u0027accesso agli albi a\ntutti gli stranieri regolarmente soggiornanti. \n La norma richiamata non puo\u0027, in evidenza, fondare in via\nautonoma l\u0027interpretazione auspicata, trattandosi di norma di\nregolamentare, di rango secondario, inserita in un plesso normativo\nsettoriale, che governa la specifica materia dell\u0027immigrazione. \n 3. In linea generale, l\u0027interpretazione costituzionalmente\nconforme o orientata della norma censurata appare impraticabile in\nragione dei principi espressi dalla Corte costituzionale,\nnell\u0027ordinanza interlocutoria 1° ottobre 2014, n. 20661, secondo cui:\n«il giudice comune ha il potere ed il dovere di uniformare il diritto\ndi cui e\u0027 chiamato a dare applicazione al contenuto precettivo di\nfonti prevalenti su quelle interpretate: rientra pertanto tra i suoi\ncompiti ricercare gia\u0027 sul piano della applicazione della legge\nsoluzioni ermeneutiche suscettibili di far penetrare la Costituzione\nin profondita\u0027 nell\u0027ordinamento e di armonizzare cosi\u0027 le sfere della\nlegalita\u0027 ordinaria e della legalita\u0027 costituzionale. E\u0027 infatti\ninsegnamento costante della Corte costituzionale che \"in linea di\nprincipio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime\nperche\u0027 e\u0027 possibile darne interpretazioni incostituzionali (e\nqualche giudice ritenga di darne), ma perche\u0027 e\u0027 impossibile darne\ninterpretazioni costituzionali\" (cosi\u0027 la sentenza n. 356 del 1996;\npiu\u0027 di recente, la sentenza n. 21 del 2013). Ma l\u0027interpretazione\nadeguatrice deve muoversi nel rispetto delle potenzialita\u0027 obiettive\ndel dato testuale. Essa non puo\u0027 essere condotta oltre i limiti\nestremi segnati dall\u0027univoco tenore della norma interpretata: tale\ncircostanza segna il \"confine\", \"in presenza del quale il tentativo\ninterpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimita\u0027\ncostituzionale\" (Corte cost., sentenze n. 219 del 2008, n. 78 del\n2012, n. 232 del 2013)». \n Nel caso in esame, la chiarezza e univocita\u0027 del dettato\nnormativo di cui all\u0027art. 7, comma 1, lettera a), e\u0027 inconfutabile e\nnega alcuna possibilita\u0027 ermeneutica adeguatrice, segnando il vincolo\ndella condizione di reciprocita\u0027 il limite invalicabile alla sua\napplicazione ai cittadini extracomunitari in possesso dei soli titoli\ndi studio e abilitanti. \n 4. Ne\u0027 appare, del resto, percorribile la strada, del pari\nauspicata dalla difesa dei ricorrenti, della disapplicazione, per\ncontrasto della norma in commento con norme sovranazionali\nself-executing, e in particolare con la direttiva n. 2018/958/UE,\nart. 5 (il cui testo e\u0027 riportato in nota 1) - che introduce il\ndivieto di discriminazione diretta o indiretta sulla base della\nnazionalita\u0027 o residenza nell\u0027introduzione di nuove disposizioni\nlegislative, regolamentari o amministrative che limitano l\u0027accesso\nalle professioni regolamentari o il loro esercizio - avuto riguardo\nalla natura della direttiva, alla qualita\u0027 dei ricorrenti e alla\ntipologia delle domande azionate. \n Innanzitutto, i requisiti affinche\u0027 la norma sovranazionale possa\nqualificarsi autoesecutiva sono la chiarezza e precisione, ovvero la\nprevisione di disposizioni sufficientemente dettagliate e\ninequivocabili, e la c.d. incondizionalita\u0027, ovvero l\u0027attitudine\nall\u0027applicazione non mediata da ulteriori provvedimenti o condizioni. \n La direttiva n. 2018/958/UE non puo\u0027, tuttavia, ritenersi\nself-executing, ovvero direttamente applicabile ai cittadini degli\nStati membri, necessitando di un\u0027attivita\u0027 di recepimento da parte\ndegli Stati membri, tenuti a introdurre o modificare le\nregolamentazioni delle professioni nel rispetto dei principi di\nproporzionalita\u0027 e non discriminazione. \n Appare opportuno rammentare come gli enti ricorrenti agiscano,\nprevio accertamento della natura discriminatoria della condotta del\nMinistero della giustizia e, per esso, dei Commissari preposti alla\nraccolta e pubblicazione delle domande di iscrizione negli albi dei\npedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, per\nl\u0027adozione di un piano di rimozione della discriminazione, ai sensi\ndell\u0027art. 28, comma 5, decreto legislativo n. 150/2011, nell\u0027ambito\ndel quale ordinare la sospensione delle elezioni indette per la\ncostituzione degli Ordini professionali o annullare quelle gia\u0027\nsvolte, e imporre l\u0027assunzione di ogni opportuno provvedimento per\nconsentire l\u0027accoglimento delle domande di iscrizione dei cittadini\nstranieri regolarmente soggiornanti «indipendentemente dalla verifica\ndella condizione di reciprocita\u0027, fermo ogni altro requisito». \n Il meccanismo disapplicativo per contrasto con il diritto\ndell\u0027Unione europea a efficacia diretta ha, tuttavia, incidenza inter\npartes e non erga omnes, impedendo alla norma interna di venire in\nrilievo per la definizione del contenzioso pendente dinanzi al\ngiudice nazionale. Nel caso di specie, i ricorrenti non assumono la\nlesione della propria sfera giuridica ma, in qualita\u0027 di enti\nrappresentativi, legittimati all\u0027azione ex art. 28, decreto\nlegislativo n. 150/2011, agiscono in funzione dell\u0027adozione di un\npiano di rimozione pro futuro, destinato a un\u0027intera categoria di\nsoggetti, ovvero i cittadini extra UE, il cui diritto appare, in\nforza delle norme censurate, condizionato alla sussistenza della\nreciprocita\u0027 nello Stato di provenienza. \n Sotto il profilo oggettivo, ovvero della tipologia dei\nprovvedimenti richiesti nell\u0027ambito del piano di rimozione della\ndiscriminazione, appare sufficiente richiamare le motivazioni della\nsentenza della Corte costituzionale, 12 febbraio 2024, n. 15, la\nquale, nel delineare i tratti caratteristici dell\u0027azione ex art. 28,\ndecreto legislativo n. 150/2011 e della pronuncia inibitoria e\nripristinatoria adottabile, mediante un piano che puo\u0027 giungere sino\nal punto di ordinare alla pubblica amministrazione la rimozione di\natti e provvedimenti amministrativi discriminatori, «pur senza\ntratteggiare l\u0027attribuzione, ai sensi dell\u0027art. 113, terzo comma,\nCost., di un eccezionale potere di annullamento degli atti\namministrativi», ha precisato che «nel caso in cui, invece, la\ndiscriminazione compiuta dalla pubblica amministrazione trovi origine\nnella legge, in quanto e\u0027 quest\u0027ultima a imporre, senza alternative,\nquella specifica condotta, allora l\u0027attivita\u0027 discriminatoria e\u0027\nascrivibile alla pubblica amministrazione soltanto in via mediata, in\nquanto alla radice delle scelte amministrative che si e\u0027 accertato\nessere discriminatorie sta, appunto, la legge». «In evenienze del\ngenere, il giudice ordinario non puo\u0027 allora ordinare la modifica di\nnorme regolamentari che siano riproduttive di norme legislative, in\nquanto ordinerebbe alla pubblica amministrazione di adottare atti\nregolamentari confliggenti con la legge non rimossa. L\u0027esercizio di\nun siffatto potere e\u0027, dunque, subordinato all\u0027accoglimento da parte\ndi questa Corte della questione di legittimita\u0027 costituzionale sulla\nnorma legislativa che il giudice ritenga essere causa della natura\ndiscriminatoria dell\u0027atto regolamentare». \n E\u0027 quanto accade nel caso di specie, ove l\u0027azione amministrativa\nche si assume discriminatoria, imputabile al Ministero della\ngiustizia e\u0027 meramente attuativa e, dunque, riproduttiva di una norma\nlegislativa dal tenore inequivoco, con la conseguenza che l\u0027esercizio\ndel potere ordinatorio da parte dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria,\nfunzionale all\u0027inibitoria e rimozione della discriminazione, non puo\u0027\nche transitare per la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 7, legge n. 55/2024. \nLa rilevanza in giudizio della prospettata questione di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n 1. Tale questione, prospettata dalle parti ricorrenti in\nsubordine all\u0027interpretazione costituzionalmente conforme o orientata\no alla disapplicazione della normativa discriminatoria ha, dunque, ad\noggetto l\u0027art. 7, lettera a), legge n. 55/2024, per contrasto con gli\narticoli 3, 4 e 117 della Costituzione (in relazione alle direttive\n2003/109/CE, 2018/958/UE e alla convenzione OIL), nella parte in cui\nrichiede al cittadino straniero, regolarmente soggiornante, ai fini\ndell\u0027iscrizione all\u0027albo professionale dei pedagogisti e a quello\ndegli educatori professionali socio-pedagogici, la sussistenza della\ncondizione di reciprocita\u0027. \n Esclusa, dunque, la possibilita\u0027 di ordinare un piano di\nrimozione per via interpretativa o disapplicativa, soltanto in caso\ndi accoglimento della questione di legittimita\u0027 costituzionale\nproposta potrebbero trovare accoglimento le domande dei ricorrenti di\naccertamento del carattere discriminatorio della condotta del\nMinistero della giustizia e per esso dei Commissari preposti alla\nraccolta e pubblicazione delle domande di iscrizione negli albi dei\npedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici,\nconcretizzatosi nella pedissequa richiesta ai candidati di\ncittadinanza extra UE della dichiarazione circa la sussistenza della\ncondizione di reciprocita\u0027. L\u0027accoglimento della questione potrebbe,\ninoltre, condure all\u0027adozione nei confronti del Ministero della\ngiustizia di un piano di rimozione della discriminazione e dei suoi\neffetti che, quale risultato ultimo, comporti la parificazione dei\ncittadini extra UE, regolarmente soggiornanti, ai cittadini italiani\ne UE, in materia di libero accesso ed esercizio delle professioni\npedagogiche (pedagogisti ed educatori socio-pedagogici)\nindipendentemente dalla verifica della condizione di reciprocita\u0027,\nfermo ogni altro requisito. \n Viceversa, in caso di inammissibilita\u0027 o rigetto della questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale, le domande dei ricorrenti non\npotrebbero trovare positivo riscontro, atteso che il comportamento,\nche si assume discriminatorio, del Ministero della giustizia e, per\nesso, dei Commissari preposti alla raccolta e pubblicazione delle\ndomande di iscrizione negli albi dei pedagogisti e degli educatori\nprofessionali socio-pedagogici, appare riproduttivo e meramente\nattuativo di una norma di legge che, stante il suo inequivoco tenore,\nnon lascia margine per un\u0027interpretazione difforme o correttiva. \n Giova, ancora una volta, ribadire la preclusione in capo al\ngiudice ordinario di ordinare all\u0027Amministrazione la rimozione o\nmodifica di atti e provvedimenti che siano riproduttivi di norme\nlegislative, non potendosi imporre l\u0027adozione di atti confliggenti\ncon la legge non rimossa, essendo l\u0027esercizio del potere subordinato\nall\u0027accoglimento della questione di legittimita\u0027 costituzionale sulla\nnorma legislativa che il giudice ritenga essere causa della natura\ndiscriminatoria del provvedimento amministrativo (C. cost., 12\nfebbraio 2024, n. 15). \n E\u0027 evidente, dunque, come il giudizio pendente non possa essere\ndefinito indipendentemente dalla risoluzione della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \nLa non manifesta infondatezza della questione. \n 1. Si ritiene che la questione di legittimita\u0027 costituzionale\nproposta sia, oltre che rilevante, non manifestamente infondata nei\ntermini che si vanno a esporre. \n 2. L\u0027art. 7, comma 1, lettera a), legge n. 55/2024, nella parte\nin cui subordina l\u0027iscrizione ai cittadini extracomunitari all\u0027albo\ndei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici alla\nsussistenza della condizione di reciprocita\u0027, pare in contrasto, in\nprimo luogo, con l\u0027art. 3 della Costituzione, ponendo\nun\u0027ingiustificata disparita\u0027 di trattamento rispetto ai cittadini\nitaliani o di altro Stato membro dell\u0027Unione europea. \n L\u0027introduzione normativa di criteri selettivi fondati sulla\nprovenienza geografica appare, secondo la giurisprudenza della Corte,\ngiustificata solo a condizione che sussista un ragionevole\ncollegamento tra il requisito medesimo e la funzione del servizio al\ncui accesso costituisce filtro (Corte cost., numeri 7/2021, 281 e\n44/2020, 168 e 141/2014, 222 e 133/2013). Il giudizio sulla\nsussistenza e sull\u0027adeguatezza di tale collegamento e\u0027 operato dalla\nCorte «secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi\ndell\u0027art. 3, primo comma, Cost., che muove dall\u0027identificazione della\nratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della\ncoerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto» (Corte\ncost., 9 marzo 2020, n. 44). \n Con particolare riferimento allo status civitatis, e\u0027 stata\nritenuta fondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 80, legge Regione Valle d\u0027Aosta n. 3/2013, sollevata in\nriferimento all\u0027art. 3 Cost., concernente l\u0027esclusione dall\u0027accesso\nal finanziamento a tasso agevolato dei soggetti risultanti privi\ndella cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell\u0027Unione europea\nsul presupposto che al legislatore (statale o regionale che sia) e\u0027\nconsentito introdurre regimi differenziati di trattamento ai\nconsociati «soltanto in presenza di una causa normativa non\npalesemente irrazionale o, peggio, arbitraria» (Corte cost., 19 marzo\n2024, n. 53). \n Il parametro ermeneutico risulta, per altro, espressamente\ncodificato in seno all\u0027art. 3, comma 3, del decreto legislativo n.\n2015/2003, attuativo della direttiva 2000/43/CE per la parita\u0027 di\ntrattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e origine\netnica, secondo cui «nel rispetto dei principi di proporzionalita\u0027 e\nragionevolezza, nell\u0027ambito del rapporto di lavoro o dell\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 di impresa, non costituiscono atti di discriminazione\nai sensi dell\u0027art. 2 quelle differenze di trattamento dovute a\ncaratteristiche connesse alla razza o all\u0027origine etnica di una\npersona, qualora, per la natura di un\u0027attivita\u0027 lavorativa o per il\ncontesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche\nche costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini\ndello svolgimento dell\u0027attivita\u0027 medesima». \n La legge n. 55/2024, recante «Disposizioni in materia di\nordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione\ndei relativi albi professionali», introduce una regolamentazione di\nsettore provvedendo alla definizione delle professioni di pedagogista\ned educatore socio-pedagogico, all\u0027individuazione dei requisiti di\naccesso alla professione ed esercizio dell\u0027attivita\u0027 e\nall\u0027istituzione dei relativi albi e ordini professionali. \n L\u0027istituzione degli albi, in particolare, appare funzionale alla\nverifica del possesso dei requisiti di accesso, quali il titolo di\nstudio (art. 2, comma 1) e l\u0027abilitazione all\u0027esercizio della\nprofessione (art. 7, comma 1, lettera c). Gli iscritti agli albi\ncostituiscono l\u0027Ordine delle professioni pedagogiche ed educative,\narticolato su base regionale (art. 6, comma 1), ente pubblico non\neconomico, sussidiario dello Stato, preposto alla tutela degli\n«interessi pubblici, garantiti dall\u0027ordinamento, connessi\nall\u0027esercizio professionale» (art. 6, comma 3). \n La regolamentazione dell\u0027esercizio della professione, mediante\nl\u0027istituzione degli albi e la costituzione degli ordini riveste,\ndunque, una nevralgica funzione di interesse pubblico, nella misura\nin cui garantisce l\u0027adeguatezza della formazione, la professionalita\u0027\ne correttezza nello svolgimento dell\u0027attivita\u0027 attraverso la\ndefinizione dei profili professionali, la verifica dei requisiti\nnecessari, la formazione continua, l\u0027obbligo di assicurazione e\nl\u0027esercizio di funzioni disciplinari. \n La regolamentazione dell\u0027accesso alle professioni e, in generale,\ndel mercato del lavoro, ridonda non soltanto a beneficio del\nprofessionista, ma anche del beneficiario, assicurando l\u0027adeguatezza\ndella prestazione: «la garanzia del diritto al lavoro non comporta\nuna generale ed indistinta liberta\u0027 di svolgere qualsiasi attivita\u0027\nprofessionale, spettando pur sempre al legislatore di fissare\ncondizioni e limiti in vista della tutela di altri interessi\nparimenti meritevoli di considerazione e, piu\u0027 in particolare, di\nvalutare, nell\u0027interesse della collettivita\u0027 e dei committenti [...]\ni requisiti di adeguata preparazione occorrenti per l\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 professionale medesima» (Corte cost. 26 ottobre 2000,\nn. 441). \n In tale prospettiva, la subordinazione dell\u0027iscrizione all\u0027albo\ndei cittadini extracomunitari alla condizione di reciprocita\u0027 appare\nincoerente e illogica e del tutto eccentrica rispetto alle finalita\u0027\ndella norma, nella misura in cui introduce un elemento di\ndifferenziazione tra cittadini italiani e stranieri estraneo ai\nprofili della formazione, professionalita\u0027 o deontologia del\npedagogista o educatore socio-pedagogico (il «requisito essenziale e\ndeterminante» ai fini dello svolgimento del rapporto di lavoro di cui\nall\u0027art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 2015/2003), connesso\nalla giuridica possibilita\u0027 che il cittadino italiano abbia di\nesercitare analoga professione nel paese di provenienza del\nrichiedente extracomunitario. L\u0027irragionevolezza della previsione\nappare, per altro, ancor piu\u0027 evidente considerando come,\ndall\u0027analisi dei moduli di domanda versati in atti (cfr. doc. 1\nfascicolo parte ricorrente), predisposti dai Commissari regionali,\nincomba sui richiedenti l\u0027onere di attestare, ai sensi del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 445/2000, la sussistenza della\ncondizione di reciprocita\u0027, gravandoli della conoscenza delle\ncomplesse norme di regolamentazione degli ordini professionali nei\nPaesi di provenienza. \n L\u0027estraneita\u0027 della regola alle finalita\u0027 proprie della norma\nappare, del resto, evidente dalla lettura della comparsa di\ncostituzione del Ministero della giustizia, che ne individua la ratio\nnell\u0027esigenza di evitare una «situazione di discriminazione a\ncontrario, con effetti certamente paradossali e antigiuridici»,\ndenotando il reale piano sistematico su cui la stessa si colloca,\novvero quello dei rapporti tra ordinamenti statuali e non\ndell\u0027ordinamento delle professioni. \n 3. Ulteriore profilo di contrasto con l\u0027art. 3 Cost. e\u0027\nindividuabile nel fatto che l\u0027art. 7 cit. determina un trattamento\nillogicamente differenziato tra gli educatori professionali\nsocio-pedagogici e gli educatori professionali socio-sanitari,\noperanti sotto la vigilanza della Federazione nazionale degli Ordini\ndei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni\nsanitarie di riabilitazione, la cui disciplina e\u0027 dettata dal decreto\nministeriale (Min. Sal.) del 13 marzo 2018. \n Ai sensi dell\u0027art. 2, comma 1, decreto ministeriale cit., per\nl\u0027iscrizione all\u0027albo, oltre al possesso del titolo di studio\nabilitante all\u0027esercizio della professione sanitaria, del pieno\ngodimento dei diritti civili, della residenza o domicilio nella\ncircoscrizione dell\u0027ordine, e all\u0027assenza di carichi pendenti, e\u0027\nrichiesta la cittadinanza italiana o di altro Paese dell\u0027Unione\neuropea, salvo quanto previsto dal comma 3. Tale comma prevede che «i\ncittadini non appartenenti a un Paese dell\u0027Unione europea possono\niscriversi all\u0027albo professionale se in possesso, oltre che dei\nrequisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio\nabilitante all\u0027esercizio della professione sanitaria effettuato dal\nMinistero della salute ai sensi degli articoli 49 e 50». \n La disposizione concorre, dunque, non soltanto a evidenziare un\nulteriore profilo di disparita\u0027 di trattamento, ai sensi dell\u0027art. 3\nCost., tra soggetti svolgenti professionalmente attivita\u0027 educative,\nsia pure in diversi ambiti tipologici, ma altresi\u0027 ad avvalorare\nl\u0027assunto secondo cui la specifica limitazione dell\u0027accesso correlata\nallo status civitatis debba essere giustificata dalle finalita\u0027 della\nregola, evenienza che certamente ricorre per il riconoscimento del\ntitolo di studio abilitante all\u0027esercizio della professione sanitaria\nma non per la condizione di reciprocita\u0027. \n 4. La disciplina si pone poi in contrasto con l\u0027art. 4, comma 1,\ne 35, comma 1 Cost. secondo cui, rispettivamente, «la Repubblica\nriconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le\ncondizioni che rendano effettivo questo diritto» (art. 4, comma 1,\nCost.) e «tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»\n(art. 35, comma 1 Cost.). \n E\u0027 fuori di dubbio che riconoscimento e tutela del fondamentale\ndiritto al lavoro non possano essere confinati ai cittadini italiani\nma vadano estesi ai cittadini UE ed extra UE legalmente soggiornanti\nsul territorio italiano, in possesso dei titoli di studio e dei\nrequisiti di accesso alle professioni richiesti dalla disciplina di\nregolamentazione del settore. \n Le garanzie legislative di parita\u0027 di trattamento e piena\nuguaglianza di diritti per i lavoratori extracomunitari rispetto ai\nlavoratori italiani risultano introdotte nel nostro ordinamento sin\ndalla legge n. 943/1986 (art. 1, in materia di collocamento e\ntrattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati) e sono state\nribadite e precisate nel testo unico sulla disciplina\ndell\u0027immigrazione e sulla condizione dello straniero, approvato con\ndecreto legislativo n. 286/1998 (art. 2, commi 2 e 3). In presenza di\ntali garanzie, una volta che i lavoratori extracomunitari siano\nautorizzati al lavoro subordinato stabile in Italia, fruendo di\nidoneo permesso di soggiorno, essi godono di tutti i diritti\nriconosciuti ai lavoratori italiani (cfr. Corte costituzionale 30\ndicembre 1998, n. 454). Il menzionato decreto legislativo n.\n215/2003, attuativo della direttiva UE n. 43/2000, all\u0027art. 3\nsancisce l\u0027obbligo della parita\u0027 di trattamento tra individui senza\ndistinzione di razza e origine etnica per cio\u0027 che riguarda l\u0027accesso\nal lavoro autonomo o dipendente, sia nel settore pubblico nel settore\nprivato. \n Dovendosi, dunque, concepire il diritto al lavoro, dipendente o\nautonomo, pubblico o privato, in termini universali, quale patrimonio\ndei consociati a prescindere dalla provenienza geografica o\ncittadinanza e senza distinzione di razza e origine etnica,\nl\u0027introduzione di limiti o condizioni all\u0027accesso e svolgimento delle\nprofessioni, che non trovino una ragionevole giustificazione nelle\ncaratteristiche della professione, si pone in contrasto con il dovere\ndel legislatore di promuovere le condizioni che rendono effettivo il\ndiritto (art. 4, comma 1 Cost.) e tutelare il lavoro in tutte le sue\nforme e applicazioni (art. 35, comma 1 Cost), configurando un\nulteriore e concorrenti profilo di incostituzionalita\u0027 della norma. \n 5. Non va, da ultimo, trascurato un ulteriore profilo di\ncontrasto con gli articoli 10, comma 2 e 117, comma 1 della\nCostituzione. La prima disposizione precisa che la condizione\ngiuridica dello straniero «e\u0027 regolata dalla legge in conformita\u0027\ndelle norme e dei trattati internazionali». La seconda stabilisce che\nla potesta\u0027 legislativa e\u0027 esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel\nrispetto della Costituzione e «dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento\ncomunitario e dagli obblighi internazionali». \n Analizzando diacronicamente le fonti sovranazionali, la\ncondizione del lavoratore straniero trova, innanzitutto, protezione\nnell\u0027art. 10, Convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata\ncon legge n. 159/1981, a mente del quale «ogni Membro per il quale la\nconvenzione sia in vigore s\u0027impegna a formulare e ad attuare una\npolitica nazionale diretta a promuovere e garantire, con metodi\nadatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la parita\u0027 di\nopportunita\u0027 e di trattamento in materia di occupazione e di\nprofessione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali,\nnonche\u0027 di liberta\u0027 individuali e collettive per le persone che, in\nquanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino\nlegalmente sul suo territorio». La garanzia di condizioni paritarie a\ntutti gli stranieri regolarmente soggiornanti nell\u0027accesso del lavoro\ne delle professioni trova limitazione nell\u0027art. 14 (2) , che consente\nagli Stati membri di precludere l\u0027accesso a limitate categorie di\noccupazioni e di funzioni solo quando la restrizione sia necessaria\nnell\u0027interesse dello Stato. \n La Direttiva 2003/109/CE, «relativa allo status di cittadini di\nPaesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo», richiede di\nassicurare al soggiornante di lungo periodo lo stesso trattamento di\ncui godono i cittadini nazionali con riferimento a: «a) l\u0027esercizio\ndi un\u0027attivita\u0027 lavorativa subordinata o autonoma purche\u0027 questa non\nimplichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all\u0027esercizio\ndei pubblici poteri (...) g) la liberta\u0027 d\u0027associazione, adesione e\npartecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a\nqualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i\nvantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in\nmateria di ordine pubblico e pubblica sicurezza». \n La direttiva n. 2018/958/UE, recepita nel nostro ordinamento per\nil tramite del decreto legislativo n. 142/2020, prevede, al\nconsiderando n. 2: «In assenza nel diritto dell\u0027Unione di specifiche\ndisposizioni di armonizzazione dei requisiti per l\u0027accesso a una\nprofessione regolamentata o il suo esercizio, e\u0027 competenza di uno\nStato membro decidere se e come regolamentare una professione nel\nrispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita\u0027»;\nal considerando n. 3: «Il principio di proporzionalita\u0027 rientra tra i\nprincipi generali del diritto dell\u0027Unione. Come risulta dalla\ngiurisprudenza, i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o\nscoraggiare l\u0027esercizio delle liberta\u0027 fondamentali garantite dal\nTrattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea dovrebbero soddisfare\nquattro condizioni, vale a dire: applicarsi in modo non\ndiscriminatorio, essere giustificati da motivi di interesse generale,\nessere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e\nnon andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale\nobiettivo»; all\u0027art. 5: «al momento di introdurre nuove disposizioni\nlegislative, regolamentari o amministrative che limitano l\u0027accesso\nalle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di\nmodificare quelle esistenti, gli Stati membri provvedono affinche\u0027\ndette disposizioni non siano direttamente o indirettamente\ndiscriminatoria sulla base della nazionalita\u0027 o della residenza». \n La disposizione nazionale che, introducendo un regime\ndifferenziato di accesso all\u0027albo professionale richieda, per i\ncittadini extracomunitari, la sussistenza nello Stato di provenienza\ndella condizione di reciprocita\u0027, in assenza di qualsivoglia esigenza\ndi ordine pubblico, sicurezza, o di corrispondenza all\u0027interesse\ndello Stato, se non nella logica puramente protezionistica che la\ncaratterizza, si pone in contrasto con la normativa sovranazionale di\nsettore e, in via indiretta, con gli articoli 10, comma 2 e 117,\ncomma 1 della Costituzione. \n\n(1) La direttiva n. 2018/958/UE prevede al considerando n. 2: «In\n assenza nel diritto dell\u0027Unione di specifiche disposizioni di\n armonizzazione dei requisiti per l\u0027accesso a una professione\n regolamentata o il suo esercizio, e\u0027 competenza di uno Stato\n membro decidere se e come regolamentare una professione nel\n rispetto dei principi di non discriminazione e di\n proporzionalita\u0027» e al considerando n. 3: «Il principio di\n proporzionalita\u0027 rientra tra i principi generali del diritto\n dell\u0027Unione. Come risulta dalla giurisprudenza, i provvedimenti\n nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l\u0027esercizio delle\n liberta\u0027 fondamentali garantite dal Trattato sul funzionamento\n dell\u0027Unione europea dovrebbero soddisfare quattro condizioni,\n vale a dire: applicarsi in modo non discriminatorio, essere\n giustificati da motivi di interesse generale, essere idonei a\n garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare\n oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo».\n All\u0027art. 5, rubricato «non discriminazione» si legge: «al momento\n di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o\n amministrative che limitano l\u0027accesso alle professioni\n regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle\n esistenti, gli Stati membri provvedono affinche\u0027 dette\n disposizioni non siano direttamente o indirettamente\n discriminatorie sulla base della nazionalita\u0027 o della residenza» \n\n(2) Art. 14. «Ogni Stato membro puo\u0027: a) subordinare la libera scelta\n dell\u0027occupazione, pur garantendo il diritto alla mobilita\u0027\n geografica, alla condizione che il lavoratore migrante abbia\n avuto residenza legale nel Paese, ai fini del lavoro, durante un\n periodo prescritto, non superiore a due anni o, se la\n legislazione esige un contratto di una data durata inferiore ai\n due anni, che il primo contratto di lavoro sia scaduto; b) dopo\n opportuna consultazione delle organizzazioni rappresentative dei\n datori di lavoro e dei lavoratori, regolamentare le condizioni\n per il riconoscimento delle qualifiche professionali, ivi\n compresi i certificati e diplomi, acquisite all\u0027estero; c)\n respingere l\u0027accesso a limitate categorie di occupazione e di\n funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nell\u0027interesse\n dello Stato». \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Tribunale, visto l\u0027art. 23, legge n. 87/1953, dichiara\nrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 7, comma 1, lettera a), della legge n.\n55/2024, nella parte in cui richiede al cittadino straniero\nregolarmente soggiornante, ai fini dell\u0027iscrizione all\u0027albo\nprofessionale dei pedagogisti e a quello degli educatori\nprofessionali socio-pedagogici, la sussistenza della condizione di\nreciprocita\u0027, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 4, comma 1 e\n35, comma 1, 10, comma 2 e 117, comma 1 della Costituzione (in\nrelazione all\u0027art. 11 della direttiva n. 2003/109/CE, all\u0027art. 10\ndella convenzione OIL, al considerando 2, 3 e all\u0027art. 5 della\ndirettiva n. 2018/958/UE). \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Sospende il giudizio in corso. \n Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\ncomunicata alle parti del giudizio, notificata al Presidente del\nConsiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere\ndel Parlamento. \n Cosi\u0027 deciso in Milano, in data 20 ottobre 2025. \n \n Il Giudice: Lombardi","elencoNorme":[{"id":"63896","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"15/04/2024","data_nir":"2024-04-15","numero_legge":"55","descrizionenesso":"","legge_articolo":"7","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-04-15;55~art7"}],"elencoParametri":[{"id":"80224","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80225","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"4","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80226","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"10","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80227","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"35","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80228","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80229","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000032","descriz_costit":"Convenzione OIL n. 143 sui lavoratori migranti (disposizioni complementari)","numero_legge":"","data_legge":"24/06/1975","articolo":"10","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"ratificata","unique_identifier":""},{"id":"80337","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"158","data_legge":"10/04/1981","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;158","unique_identifier":""},{"id":"80230","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000001","descriz_costit":"direttiva CE","numero_legge":"109","data_legge":"25/11/2003","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80231","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000074","descriz_costit":"direttiva UE","numero_legge":"958","data_legge":"28/06/2018","articolo":"","specificaz_art":"considerando","comma":"","specificaz_comma":"n. 2","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80386","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000074","descriz_costit":"direttiva UE","numero_legge":"958","data_legge":"28/06/2018","articolo":"","specificaz_art":"considerando","comma":"","specificaz_comma":"n. 3","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80338","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000074","descriz_costit":"direttiva UE","numero_legge":"958","data_legge":"28/06/2018","articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55128","num_progressivo":"","nominativo_parte":"ASGI - 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