GET https://collaudocorte.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/24

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/24
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 298
    "total_time" => 0.309522
    "namelookup_time" => 0.000859
    "connect_time" => 0.031139
    "pretransfer_time" => 0.072709
    "size_download" => 29939.0
    "speed_download" => 96889.0
    "starttransfer_time" => 0.072733
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 57294
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 72618
    "connect_time_us" => 31139
    "namelookup_time_us" => 859
    "pretransfer_time_us" => 72709
    "starttransfer_time_us" => 72733
    "total_time_us" => 309522
    "start_time" => 1757301501.087
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/24"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x25a7680)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/24 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Mon, 08 Sep 2025 03:18:20 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Mon, 08 Sep 2025 03:18:20 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"24","numero_parte":"1","data_gazzetta":"13/08/2025","numero_gazzetta":"33","data_notifica":"25/07/2025","oggetto_lungo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eElezioni – Elezioni regionali – Incompatibilità e ineleggibilità (cause di) – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2014 – Previsione che la causa di ineleggibilità prevista per i sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale non ha effetto se le funzioni esercitate dall\u0027interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale, intendendosi per tale data quella relativa alla data del voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del quinquennio precedente, secondo quanto previsto dall\u0027 art. 5, comma 1, della legge n. 165 del 2004 – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento di cui all’art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) della legge n. 165 del 2004 che prevede l’inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività e dalle funzioni che determinano l’ineleggibilità non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (consistente nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2009, in un periodo di circa trenta giorni appositamente dedicato alla campagna elettorale) – Incidenza sul completamento del mandato degli organi di governo dei comuni di minori dimensioni (cioè con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti) – Discriminazione nei confronti dei sindaci, limitati indebitamente della possibilità di partecipazione attiva alla vita politica regionale – Lesione del diritto di accesso paritario all’elettorato passivo – Invasione della sfera di competenza legislativa statale in materia elettorale regionale – Violazione di un principio statale fondamentale – Violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza – Disparità di trattamento, in contrasto con la libertà di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza – Disparità di trattamento rispetto ai\u0026nbsp;sindaci delle altre regioni.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":""}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 25 luglio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 25 luglio  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri). \n \nElezioni - Elezioni regionali -  Incompatibilita\u0027  e  ineleggibilita\u0027\n  (cause di) - Norme della Regione Campania -  Modifiche  alla  legge\n  regionale  n.  16  del  2014  -  Previsione   che   la   causa   di\n  ineleggibilita\u0027 prevista per i  sindaci  dei  comuni  compresi  nel\n  territorio regionale non  ha  effetto  se  le  funzioni  esercitate\n  dall\u0027interessato sono cessate almeno sessanta  giorni  prima  della\n  data di scadenza naturale del quinquennio di durata  del  Consiglio\n  regionale, intendendosi per tale data quella relativa alla data del\n  voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del  quinquennio\n  precedente, secondo quanto previsto dall\u0027 art. 5,  comma  1,  della\n  legge n. 165 del 2004. \n- Legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6 (\"Modifiche  alla\n  legge regionale 7 agosto 2014, n.  16  (Interventi  di  rilancio  e\n  sviluppo dell\u0027economia regionale nonche\u0027 di carattere ordinamentale\n  ed organizzativo)\"), art. 1, comma 1. \n\n\r\n(GU n. 33 del 13-08-2025)\n\r\n    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del\nConsiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege\ndall\u0027Avvocatura generale  dello  Stato,  (c.f.  80224030587,  per  il\nricevimento     degli     atti     fax     06-96514000     e      PEC\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),presso i cui uffici in Roma, alla\nvia dei Portoghesi, n. 12, domicilia; \n    nei confronti della Regione Campania, in persona  del  presidente\npro  tempore,  con  sede  in  Via  Santa  Lucia  81,  Napoli,   posta\nelettronica      certificata       presidente@pec.regione.campania.it\n- capo.gab@pec.regione.campania.it \n    per  la  dichiarazione  di  illegittimita\u0027  costituzionale  delle\ndisposizioni  contenute  nell\u0027art.  1  della  legge  regionale  della\nCampania  29  maggio  2025,  n.  6,  recante  «Modifiche  alla  legge\nregionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi  di  rilancio  e  sviluppo\ndell\u0027economia  regionale  nonche\u0027  di  carattere   ordinamentale   ed\norganizzativo)», pubblicata sul BUR Campania  n.  35  del  29  maggio\n2025. \n    La legge regionale della Campania 29 maggio 2025, n.  6,  recante\n«Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16  (Interventi  di\nrilancio e sviluppo  dell\u0027economia  regionale  nonche\u0027  di  carattere\nordinamentale ed organizzativo)», pubblicata sul BUR Campania  n.  35\ndel 29 maggio 2025 presenta profili di illegittimita\u0027 costituzionale:\n- perche\u0027 viola i principi fondamentali  stabiliti  con  legge  dello\nStato, in attuazione dell\u0027art. 122, comma  1,  Cost,  in  materia  di\nsistema elettorale e di casi di ineleggibilita\u0027 e di incompatibilita\u0027\ndel presidente e  degli  altri  componenti  della  giunta  regionale,\nperche\u0027 si pone altresi\u0027  in  contrasto  con  gli  articoli  3  e  51\ndella Costituzione, come si intende dimostrare con  la  illustrazione\ndei seguenti \n \n                               Motivi \n \n1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1  della  legge  regionale\ndella Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante  «Modifiche  alla  legge\nregionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi  di  rilancio  e  sviluppo\ndell\u0027economia  regionale  nonche\u0027  di  carattere   ordinamentale   ed\norganizzativo)», per violazione dell\u0027art. 122, primo comma, Cost., in\nriferimento all\u0027art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165/2004,\nquale norma interposta. \n    1.1 La legge regionale della Campania 29 maggio  2025,  n.  6  ha\nnovellato l\u0027art. 1, comma 213-bis, della  legge  regionale  7  agosto\n2014, n. 16, come gia\u0027 modificato dalla legge regionale  11  novembre\n2024, n. 17. \n    Il legislatore regionale ha sostituito  le  parole  «213-bis.  La\ncausa di ineleggibilita\u0027 prevista per i soggetti di cui alla  lettera\ni) non ha effetto se le  funzioni  esercitate  dall\u0027interessato  sono\ncessate almeno novanta giorni prima della data di  scadenza  naturale\ndel quinquennio di durata del  Consiglio  regionale»  con  le  parole\n«213-bis. La causa di ineleggibilita\u0027 prevista per i soggetti di  cui\nalla  lettera  i)  non  ha  effetto   se   le   funzioni   esercitate\ndall\u0027interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della data\ndi  scadenza  naturale  del  quinquennio  di  durata  del   Consiglio\nregionale, intendendosi per data di scadenza naturale del quinquennio\ndi durata del consiglio regionale quella relativa alla data del  voto\nper  il  rinnovo  del  consiglio  regionale  stesso  del  quinquennio\nprecedente, secondo quanto previsto dall\u0027art. 5, comma 1, della legge\n2 luglio 2004, n. 165». \n    Per effetto della novella legislativa, non sono  eleggibili  alla\ncarica di Presidente della giunta e di  consigliere  regionale  della\nRegione Campania (comma 212) i sindaci di tutti i comuni compresi nel\nterritorio regionale, a nulla rilevandone la  dimensione  demografica\n(lett. i) del comma 213). Tale causa di  ineleggibilita\u0027  e\u0027,  pero\u0027,\nrimovibile: fermo restando il caso eccezionale in cui la durata della\nlegislatura sia inferiore al previsto «quinquennio» (caso  nel  quale\nla rimozione della causa di ineleggibilita\u0027 deve avvenire  non  oltre\nil 7° giorno successivo a quello di indizione delle nuove elezioni  -\nla relativa disposizione normativa, non oggetto di  modificazioni  ad\nopera della legge regionale  in  esame,  esula  dall\u0027ambito  di  ogni\ncensura), di regola recuperano la piena eleggibilita\u0027  i  sindaci  le\ncui funzioni cessino almeno  sessanta  giorni  prima  della  data  di\nscadenza  naturale  del  «quinquennio   di   durata   del   Consiglio\nregionale». \n    Si precisa, in  merito,  che  la  stessa  disposizione  individua\nquest\u0027ultima data facendo  riferimento  a  quella  del  voto  per  il\nrinnovo del consiglio regionale stesso  del  quinquennio  precedente;\nprecisazione la cui ragion d\u0027essere va rinvenuta nel  contesto  della\nstoria istituzionale recente  degli  organi  elettivi  della  Regione\nCampania, la  cui  legislatura  immediatamente  precedente  a  quella\ncorrente, prevista in scadenza per la primavera del 2020, aveva avuto\nuna durata superiore di alcuni  mesi  in  quanto  prorogata  ex  lege\naffinche\u0027 le nuove elezioni potessero svolgersi in  un  periodo  piu\u0027\nconsono,  rispetto  alla  primavera  2020,   dal   punto   di   vista\nepidemiologico. \n    Come e\u0027 ben noto, la Costituzione prevede che la  disciplina  dei\ncasi di ineleggibilita\u0027 e incompatibilita\u0027  del  presidente  e  degli\naltri membri della giunta regionale, cosi\u0027 come - piu\u0027 in generale  -\ndel  sistema  elettorale  regionale,  e\u0027  materia   di   legislazione\nconcorrente, riservata alla potesta\u0027  normativa  delle  regioni  «nei\nlimiti  dei  principi  fondamentali   stabiliti   con   legge   della\nRepubblica, che stabilisce anche la durata  degli  organi  elettivi.»\n(art. 122, primo comma, Cost.). \n    E\u0027 altresi\u0027 noto che, in attuazione dell\u0027art. 122,  primo  comma,\nCost., l\u0027art. 2, comma 1, lettera b), della legge  n.  165  del  2004\nprevede l\u0027inefficacia delle cause  di  ineleggibilita\u0027  «qualora  gli\ninteressati cessino dalle attivita\u0027 o dalle funzioni che  determinano\nl\u0027ineleggibilita\u0027, non oltre il giorno fissato per  la  presentazione\ndelle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito». \n    Tanto  premesso,  sembra  evidente  che  l\u0027art.  1  della   legge\nregionale della Campania 29 maggio 2025, n. 6 sia in contrasto con la\nnormativa statale  interposta  al  parametro  costituzionale  di  cui\nall\u0027art.  122,  primo  comma,  della  Costituzione,   la   quale   e\u0027\nrinvenibile nel ridetto art. 2, comma 1, lettera b),  della  legge  2\nluglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni  di  attuazione  dell\u0027art.\n122, primo comma, della Costituzione». \n    Occorre  tenere  presente  che  la  citata  presentazione   delle\ncandidature, in Campania,  ai  sensi  dell\u0027art.  2,  comma  1,  legge\nregionale n. 4 del 2009, deve avvenire «nei termini fissati dall\u0027art.\n1, comma 3, della legge n. 43/1995  e  dall\u0027art.  9  della  legge  n.\n108/1968», ossia «dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore  12  del\nventinovesimo  giorno  antecedenti  quelli  della  votazione»,  cosi\u0027\ncreandosi un periodo di circa trenta  giorni  appositamente  dedicato\nalla campagna elettorale. \n    La nuova previsione normativa presenta ricadute penalizzanti  sul\ncompletamento del mandato degli  organi  di  governo  dei  comuni  di\nminori dimensioni (cioe\u0027 con popolazione pari  o  inferiore  a  5.000\nabitanti), considerato che i  sindaci  interessati  alla  candidatura\nregionale si troverebbero  a  dover  rinunciare  al  proprio  ufficio\nampiamente prima del dies nel quale ciascuno di essi  e  le  preposte\nistituzioni    acquisiscono    formale    certezza     dell\u0027effettiva\ncristallizzazione delle candidature in ambito regionale. \n    Appare  opportuno  ricordare  che   la   disposizione   censurata\ninterviene a modificare, sostituendone in sostanza il primo  periodo,\nil citato comma 213-bis dell\u0027art. 1 della legge regionale n.  16  del\n2014,  rispetto  alla  formulazione  adottata  dalla   citata   legge\nregionale n. 17 del  2024.  Quest\u0027ultima,  stabilendo  la  cessazione\ndelle cause di ineleggibilita\u0027  ove  rimosse  almeno  novanta  giorni\nprima della data di scadenza naturale del quinquennio di  durata  del\nConsiglio regionale, presentava, almeno con riferimento ai potenziali\ncandidati gia\u0027 sindaci dei  comuni  minori,  i  medesimi  profili  di\nillegittimita\u0027 costituzionale sottesi alle odierne  censure,  sebbene\nmaggiori nell\u0027intensita\u0027 rispetto a  quelli  ora  di  interesse,  nel\nsenso che all\u0027epoca l\u0027esercizio della potesta\u0027 legislativa  regionale\ndi individuazione del «termine anteriore  altrimenti  stabilito»  cui\nallude l\u0027art. 2, comma 1, lettera b), della legge  n.  165  del  2004\nrisultava ancora meno assistito da sempre imprescindibili criteri  di\nproporzionalita\u0027 e ragionevolezza, da cui si discosta pero\u0027 anche  la\nlegge regionale n. 6 del 2025 oggetto del presente ricorso. \n    Infatti, la Regione Campania, pur essendosi impegnata  (con  nota\ndel presidente  della  Giunta  n.  prot.  28825/Udpc/Gab/Gab  del  23\ndicembre 2024) a modificare tale previsione in esito  ai  rilievi  di\nillegittimita\u0027  costituzionale  formulati   dagli   organi   centrali\ncompetenti e assunti dal Consiglio dei ministri a base della  mancata\nimpugnazione della  citata  legge  regionale  n.  17  del  2024,  ha,\ntuttavia, mantenuto sostanzialmente fermo il meccanismo gia\u0027  oggetto\ndi tali rilievi: si e\u0027, infatti, limitata  a  ridurre  da  novanta  a\nsessanta giorni (rispetto alla data di celebrazione  dei  comizi)  la\ndurata della fase in cui il soggetto appena dimessosi dalla carica di\nsindaco  (di  comune  di  qualsiasi  dimensione  demografica,  quindi\ninclusi quelli minori) resta in attesa  di  un\u0027eventuale  candidatura\nelettorale in ambito regionale (presidenziale e  consiliare),  quando\navrebbe dovuto articolare la disciplina  secondo  proporzionalita\u0027  e\nragionevolezza in ragione delle dimensioni  demografiche  degli  enti\nlocali di riferimento. Se si fosse mantenuta in linea  con  l\u0027impegno\nformalmente assunto, avrebbe contemplato, in favore dei  sindaci  dei\ncomuni minori  (cioe\u0027  con  popolazione  pari  o  inferiore  a  5.000\nabitanti), un\u0027opportuna riduzione a trenta giorni  di  tale  termine,\nindividuando la scadenza per le dimissioni di tali sindaci, in  altri\ntermini, esattamente nel giorno fissato per  la  presentazione  delle\ncandidature; e procurando anche che  almeno  tali  piccole  comunita\u0027\npolitiche rimanessero prive degli organi di governo  democraticamente\neletti per il minor tempo possibile. \n    Il rilevato scostamento rispetto al proporzionato  e  ragionevole\nassetto  oggetto  di  impegno  non  e\u0027  sufficientemente   attenuato,\nperaltro, dalla tecnica  di  individuazione  del  dies  ad  quem  del\ntermine previsto per la rimozione dell\u0027ineleggibilita\u0027  che  parrebbe\nessere stata  adottata  dalla  riportata  disposizione  regionale  di\ninteresse. Quest\u0027ultima, infatti, parrebbe formulata appositamente in\nmodo da conseguire il plausibile effetto di assicurare che la fase in\ncui l\u0027ex sindaco resta in attesa dell\u0027eventuale candidatura  (e  gia\u0027\nlascia il  proprio  ente  territoriale  definitivamente  privo  degli\norgani di governo democraticamente eletti)  non  possa  aumentare  in\nbase a eventuali vicende  concrete  di  varia  sorta  rese  possibili\ndall\u0027ordinamento vigente, ma si mantenga sempre alla  distanza  fissa\ndi trenta giorni, destinati alla  campagna  elettorale,  rispetto  al\ngiorno che il presidente della regione  definitivamente  individuera\u0027\nper lo svolgimento delle nuove elezioni, in esercizio del  potere  di\nindizione di cui all\u0027art. 5, comma 1, della legge  n.  165  del  2004\n(«[...] le elezioni dei  nuovi  Consigli  hanno  luogo  non  oltre  i\nsessanta  giorni  successivi  al  termine  del  quinquennio  o  nella\ndomenica  compresa  nei  sei   giorni   ulteriori»),   esplicitamente\nrichiamato dalle disposizioni  qui  censurate.  Tale  tecnica  appare\nquantomeno idonea a impedire che la rilevata  lesione  costituzionale\npossa ulteriormente aggravarsi, ma certamente non la elimina. \n    La previsione censurata risulta, in  definitiva,  discriminatoria\nnei  confronti  dei  sindaci,   poiche\u0027   limita   indebitamente   la\npossibilita\u0027 di partecipazione attiva alla vita politica regionale  e\nrisulta lesiva del principio di uguaglianza e  di  accesso  paritario\nall\u0027elettorato passivo, creando una disparita\u0027 ingiustificata  fra  i\nvari attori politici;  oltre  a  lasciare  un  numero  potenzialmente\nelevato di comuni privi degli organi di governo  ivi  rispettivamente\neletti per un tempo da ritenersi irragionevolmente elevato,  peraltro\na tutto detrimento del buon andamento e della  pregnanza  particolare\nche esso assume nel contesto della vita politica locale, massimamente\nconnotata,   specialmente   nei   contesti   di   minore   dimensione\ndemografica, dal principio di sussidiarieta\u0027 come  prossimita\u0027  delle\nistituzioni politiche rappresentative ai consociati rappresentati. \n    I sindaci interessati a concorrere per il consiglio  regionale  o\nla presidenza, infatti, si trovano  a  dover  rinunciare  al  proprio\nincarico, con evidenti ricadute negative sulle comunita\u0027 da  ciascuno\namministrate, in forte anticipo sulla scadenza naturale, senza alcuna\ncertezza circa la propria inclusione in una delle  liste  provinciali\nda presentare per le elezioni regionali. \n    1.2. Pertanto, l\u0027art. 1 della legge regionale della  Campania  29\nmaggio 2025, n. 6 si pone in contrasto con l\u0027art. 122,  comma  primo,\nCost. La norma della legge  campana  determina  infatti  un\u0027invasione\ndella  sfera  di  competenza  legislativa  dello  Stato  in   materia\nelettorale regionale, ossia la violazione dei  principi  fondamentali\nposti dall\u0027art. 2 della legge n. 165/2004, in relazione all\u0027art.  122\nCost. comma primo. Attraverso  la  legge  impugnata  si  realizza  un\ninammissibile svuotamento della funzione dei  principi  fondamentali,\n«che e\u0027 quella di assicurare un adeguato livello di omogeneita\u0027 delle\nnormative regionali in ragione di sottese istanze unitarie» (C. cost.\nsentenza n. 64 del 2025). \n    Come stabilito dalla Corte costituzionale con la recente sentenza\nn. 64 del 2025, a proposito sempre dell\u0027art. 2, comma 1, della  legge\nstatale n. 165/2004 (in questo caso  della  lettera  f  e  non  della\nlettera b), il legislatore statale ha dettato un  principio  che,  al\npari  di  tutti  i  principi  fondamentali,  obbliga  il  legislatore\nregionale, poiche\u0027 esprime un  precetto  in  se\u0027  specifico,  che  va\napplicato senza  necessita\u0027  di  alcuna  integrazione  da  parte  del\nlegislatore regionale \n    In conclusione,  alla  luce  di  tale  orientamento,  le  regioni\nordinarie non hanno la  facolta\u0027,  ma  l\u0027obbligo  di  conformarsi  al\nprincipio fondamentale e la norma della legge statale (art. 2,  comma\n1, lettera B), legge n. 165/2004)  e\u0027  espressione  di  un  principio\nfondamentale che  la  potesta\u0027  legislativa  concorrente  in  materia\nelettorale non puo\u0027 eludere o svuotare di  contenuto,  perche\u0027  cosi\u0027\nfacendo si pone in contrasto con la  norma  costituzionale  dell\u0027art.\n122, comma primo. \n2. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1  della  legge  regionale\ndella Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante  «Modifiche  alla  legge\nregionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi  di  rilancio  e  sviluppo\ndell\u0027economia  regionale  nonche\u0027  di  carattere   ordinamentale   ed\norganizzativo)»,  per  violazione  degli  articoli  3  e   51   della\nCostituzione. \n    2.1 La novella  legislativa  oggetto  del  presente  ricorso  non\nrisulta in linea con il principio di uguaglianza e di  ragionevolezza\nposto dall\u0027art. 3  Cost.  e  costituisce,  inoltre,  una  limitazione\nillegittima ed intollerabile del diritto fondamentale di cui all\u0027art.\n51 Cost., in quanto da\u0027 luogo ad  una  situazione  di  disparita\u0027  in\ncontrasto con liberta\u0027 di  «accedere  agli  uffici  pubblici  e  alle\ncariche  elettive  in  condizioni  di  eguaglianza»  garantita  dalla\nCostituzione. L\u0027art. 1, comma 1,  della  legge  regionale  29  maggio\n2025, n. 6, viola il principio di  uguaglianza  di  cui  all\u0027art.  3,\nprimo comma, della  Costituzione,  perche\u0027  comprime  il  diritto  di\nelettorato passivo dei sindaci della Regione Campania, sottoposti  ad\nun regime di ineleggibilita\u0027 regionale  piu\u0027  restrittivo  di  quello\nstabilito dalla legge statale, con evidente disparita\u0027 di trattamento\ncon i sindaci delle altre regioni. \n    La  medesima  disposizione,  nel  trovarsi  in  contrasto  con  i\nprincipi di proporzionalita\u0027  e  ragionevolezza  in  un  contesto  di\ncompetizione elettorale, viola altresi\u0027 i principi  di  cui  all\u0027art.\n51, primo comma,  della  Costituzione,  che  assicura  l\u0027accesso  dei\ncittadini agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni\ndi uguaglianza: il termine per rassegnare le dimissioni dalla  carica\ndi sindaco e\u0027 irragionevolmente anticipato rispetto a quello previsto\nper la candidatura alle  elezioni  regionali  e,  per  tale  ragione,\ncomporta  una  surrettizia  riduzione  della  platea   dei   soggetti\ncandidabili alle elezioni regionali, escludendo, di fatto, molti  dei\nsindaci in  carica,  senza  alcuna  modulazione/distinzione  su  base\ndemografica; e impedendo,  altresi\u0027  e  peraltro,  che  verso  questi\nultimi  confluiscano  suffragi  altrimenti  liberi  di  essere  cosi\u0027\nindirizzati,   con    conseguente    compromissione    degli    spazi\ncostituzionalmente garantiti anche sul fronte dell\u0027elettorato attivo. \n    E\u0027 evidente  che  la  legge  regionale  impugnata  non  operi  un\nragionevole e ponderato bilanciamento tra gli interessi  di  primaria\npregnanza  protetti  dai   pertinenti   principi   e   regole   della\nCostituzione, consistenti, da un lato, nell\u0027interesse degli organi di\ngoverno degli enti locali a pervenire alla propria scadenza naturale,\nvedendosi assicurata  la  continuita\u0027  amministrativa  e,  dall\u0027altro\nlato, nell\u0027interesse delle  comunita\u0027  locali  ad  avere  un  governo\nstabile e conforme agli esiti elettorali per  l\u0027intera  durata  della\nconsiliatura; nonche\u0027 negli interessi,  convergenti,  dei  potenziali\ncandidati, quanto alla prospettiva di concorrere  il  piu\u0027  possibile\nliberamente  alle  cariche  elettive  regionali  e   dei   potenziali\nelettori,  quanto  all\u0027opportunita\u0027  di   esprimere   liberamente   i\nrispettivi suffragi in favore dei predetti candidati, su  entrambi  i\nversanti con arricchimento della competizione elettorale e  quindi  a\nvantaggio anche delle istituzioni politiche medesime. \n    2.2. La giurisprudenza costituzionale ha piu\u0027 volte chiarito  che\ngli articoli 3, primo comma e  51  della  Costituzione  costituiscono\nlimiti invalicabili per la potesta\u0027 legislativa regionale. \n    Sara\u0027 sufficiente richiamare la sentenza n. 60 del 2023, con  cui\nla Corte spiega che «l\u0027esercizio  del  potere  legislativo  da  parte\ndelle regioni in ambiti, pur ad esse affidati in  via  primaria,  che\nconcernano la ineleggibilita\u0027  e  la  incompatibilita\u0027  alle  cariche\nelettive,  incontra  necessariamente  il  limite  del  rispetto   dei\nprincipi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del  diritto  all\u0027elettorato\npassivo (art. 51 Cost.), specificatamente sanciti dalla Costituzione.\n(sent. n. 277/2011)». \n    Sempre nella sentenza n. 60 del 2023, si precisa inoltre  che  il\ndiritto fondamentale di elettorato passivo, «essendo intangibile  nel\nsuo contenuto di valore, puo\u0027 essere unicamente disciplinato da leggi\ngenerali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare  altri\ninteressi costituzionali altrettanto fondamentali e  generali,  senza\nporre  discriminazioni  sostanziali  tra   cittadino   e   cittadino,\nqualunque sia la regione o il luogo di appartenenza» (sentenza n. 235\ndel 1988). \n    Per i motivi esposti, l\u0027art. 1, comma 1,  della  legge  regionale\ncampana 29 maggio 2025, n. 6, e\u0027  costituzionalmente  illegittimo  in\nquanto in contrasto: con l\u0027art. 122, primo comma, della Costituzione,\nsul riparto della competenza  legislativa  in  materia  di  cause  di\nineleggibilita\u0027 alle cariche di presidente e  consigliere  regionali,\nattribuita a ciascuna regione nei limiti  dei  principi  fondamentali\nstabiliti con legge statale,  nella  specie  dall\u0027art.  2,  comma  1,\nlettera b), della legge n. 165 del 2004, norma statale interposta  al\npredetto parametro costituzionale; e con l\u0027art. 3, primo comma, della\nCostituzione,   per   violazione   dei   principi   di   uguaglianza,\nproporzionalita\u0027  e  ragionevolezza  nell\u0027esercizio  della   potesta\u0027\nlegislativa spettante alla regione;  nonche\u0027  con  l\u0027art.  51,  primo\ncomma, della Costituzione, che declina il principio di eguaglianza di\ncui al precedente art. 3,  assicurando  la  parita\u0027  di  accesso  dei\ncittadini alle cariche pubbliche. \n    Per effetto dell\u0027auspicato accoglimento del presente ricorso, con\nriguardo al caso dei sindaci dei comuni minori (con popolazione  pari\no inferiore a 5.000 abitanti), in linea con la recentissima  sentenza\ndella Corte costituzionale n. 131 del 2025, depositata il  25  luglio\n2025, avra\u0027 applicazione il  termine  che  la  medesima  disposizione\nstatale individua nel «giorno  fissato  per  la  presentazione  delle\ncandidature»,  quindi  con  completa  estromissione  dall\u0027ordinamento\nregionale campano di ogni ipotesi di individuazione  di  un  «termine\nanteriore altrimenti stabilito» (art. 2, comma 1, lettera  b),  della\nlegge n. 165 del 2004), sia esso individuato dalla legge regionale n.\n17 del 2024, in novanta  giorni  prima  della  data  delle  elezioni,\noppure dalla legge regionale n. 6 del 2025, in sessanta giorni.  Cio\u0027\nin  quanto,  sempre  limitatamente  alla  specifica  fattispecie   di\nineleggibilita\u0027 in esame, nessun termine diverso dal «giorno  fissato\nper  la  presentazione  delle  candidature»  risulta  ragionevole   e\nrispettoso dei ripetuti principi di parita\u0027 di accesso  alle  cariche\npubbliche  elettive,  talche\u0027  alla  singola  regione   compete   non\nstabilirne di anteriori, ma limitarsi al piu\u0027 a sancire/ribadire  con\npropria legge il termine indicato dalla disposizione statale a titolo\ndi principio fondamentale. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia\ndichiarare  costituzionalmente   illegittima   e,   conseguentemente,\nannullare,  per  i  motivi  illustrati  nel  presente   ricorso,   la\ndisposizione contenuta  nell\u0027art.  1,  comma  1,  della  legge  della\nRegione Campania 29 maggio 2025, n. 6. \n    Si produce  l\u0027estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei\nministri in data 22 luglio 2025 (prot. DAR  -  12888  del  23  luglio\n2025). \n        Roma, 25 luglio 2025 \n \n                  L\u0027Avvocato dello Stato: Basilica","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Campania","contenzioso":"","deposito_cost":""}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrcm","articolo_legge":"1","data_legge":"29/05/2025","data_nir":"2025-05-29","numero_legge":"6","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Campania","denominazione_nesso":"modificativo del","denominazione_attributo":"","id":"24868","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrcm","articolo_legge":"1","data_legge":"07/08/2014","data_nir":"2014-08-07","numero_legge":"16","comma":"213","denominazione_legge":"legge della Regione Campania","denominazione_nesso":"come modificato dalla","denominazione_attributo":"","id":"24884","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrcm","articolo_legge":"","data_legge":"11/11/2024","data_nir":"2024-11-11","numero_legge":"17","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Campania","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24883","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33482","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33483","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"51","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33484","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"122","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33485","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"02/07/2004","data_nir":"2004-07-02","numero_parametro":"165","articolo_impugnato":"2","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-07-02;165~art2"}]}}"
  ]
]