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class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eElezioni – Elezioni regionali – Incompatibilità e ineleggibilità (cause di) – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2014 – Previsione che la causa di ineleggibilità prevista per i sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale non ha effetto se le funzioni esercitate dall\u0027interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale, intendendosi per tale data quella relativa alla data del voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del quinquennio precedente, secondo quanto previsto dall\u0027 art. 5, comma 1, della legge n. 165 del 2004 – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento di cui all’art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) della legge n. 165 del 2004 che prevede l’inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività e dalle funzioni che determinano l’ineleggibilità non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (consistente nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2009, in un periodo di circa trenta giorni appositamente dedicato alla campagna elettorale) – Incidenza sul completamento del mandato degli organi di governo dei comuni di minori dimensioni (cioè con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti) – Discriminazione nei confronti dei sindaci, limitati indebitamente della possibilità di partecipazione attiva alla vita politica regionale – Lesione del diritto di accesso paritario all’elettorato passivo – Invasione della sfera di competenza legislativa statale in materia elettorale regionale – Violazione di un principio statale fondamentale – Violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza – Disparità di trattamento, in contrasto con la libertà di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza – Disparità di trattamento rispetto ai\u0026nbsp;sindaci delle altre regioni.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":""}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 25 luglio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 25 luglio 2025 (del Presidente del Consiglio dei\nministri). \n \nElezioni - Elezioni regionali - Incompatibilita\u0027 e ineleggibilita\u0027\n (cause di) - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge\n regionale n. 16 del 2014 - Previsione che la causa di\n ineleggibilita\u0027 prevista per i sindaci dei comuni compresi nel\n territorio regionale non ha effetto se le funzioni esercitate\n dall\u0027interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della\n data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio\n regionale, intendendosi per tale data quella relativa alla data del\n voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del quinquennio\n precedente, secondo quanto previsto dall\u0027 art. 5, comma 1, della\n legge n. 165 del 2004. \n- Legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6 (\"Modifiche alla\n legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e\n sviluppo dell\u0027economia regionale nonche\u0027 di carattere ordinamentale\n ed organizzativo)\"), art. 1, comma 1. \n\n\r\n(GU n. 33 del 13-08-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del\nConsiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, (c.f. 80224030587, per il\nricevimento degli atti fax 06-96514000 e PEC\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),presso i cui uffici in Roma, alla\nvia dei Portoghesi, n. 12, domicilia; \n nei confronti della Regione Campania, in persona del presidente\npro tempore, con sede in Via Santa Lucia 81, Napoli, posta\nelettronica certificata presidente@pec.regione.campania.it\n- capo.gab@pec.regione.campania.it \n per la dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale delle\ndisposizioni contenute nell\u0027art. 1 della legge regionale della\nCampania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge\nregionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo\ndell\u0027economia regionale nonche\u0027 di carattere ordinamentale ed\norganizzativo)», pubblicata sul BUR Campania n. 35 del 29 maggio\n2025. \n La legge regionale della Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante\n«Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di\nrilancio e sviluppo dell\u0027economia regionale nonche\u0027 di carattere\nordinamentale ed organizzativo)», pubblicata sul BUR Campania n. 35\ndel 29 maggio 2025 presenta profili di illegittimita\u0027 costituzionale:\n- perche\u0027 viola i principi fondamentali stabiliti con legge dello\nStato, in attuazione dell\u0027art. 122, comma 1, Cost, in materia di\nsistema elettorale e di casi di ineleggibilita\u0027 e di incompatibilita\u0027\ndel presidente e degli altri componenti della giunta regionale,\nperche\u0027 si pone altresi\u0027 in contrasto con gli articoli 3 e 51\ndella Costituzione, come si intende dimostrare con la illustrazione\ndei seguenti \n \n Motivi \n \n1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1 della legge regionale\ndella Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge\nregionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo\ndell\u0027economia regionale nonche\u0027 di carattere ordinamentale ed\norganizzativo)», per violazione dell\u0027art. 122, primo comma, Cost., in\nriferimento all\u0027art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165/2004,\nquale norma interposta. \n 1.1 La legge regionale della Campania 29 maggio 2025, n. 6 ha\nnovellato l\u0027art. 1, comma 213-bis, della legge regionale 7 agosto\n2014, n. 16, come gia\u0027 modificato dalla legge regionale 11 novembre\n2024, n. 17. \n Il legislatore regionale ha sostituito le parole «213-bis. La\ncausa di ineleggibilita\u0027 prevista per i soggetti di cui alla lettera\ni) non ha effetto se le funzioni esercitate dall\u0027interessato sono\ncessate almeno novanta giorni prima della data di scadenza naturale\ndel quinquennio di durata del Consiglio regionale» con le parole\n«213-bis. La causa di ineleggibilita\u0027 prevista per i soggetti di cui\nalla lettera i) non ha effetto se le funzioni esercitate\ndall\u0027interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della data\ndi scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio\nregionale, intendendosi per data di scadenza naturale del quinquennio\ndi durata del consiglio regionale quella relativa alla data del voto\nper il rinnovo del consiglio regionale stesso del quinquennio\nprecedente, secondo quanto previsto dall\u0027art. 5, comma 1, della legge\n2 luglio 2004, n. 165». \n Per effetto della novella legislativa, non sono eleggibili alla\ncarica di Presidente della giunta e di consigliere regionale della\nRegione Campania (comma 212) i sindaci di tutti i comuni compresi nel\nterritorio regionale, a nulla rilevandone la dimensione demografica\n(lett. i) del comma 213). Tale causa di ineleggibilita\u0027 e\u0027, pero\u0027,\nrimovibile: fermo restando il caso eccezionale in cui la durata della\nlegislatura sia inferiore al previsto «quinquennio» (caso nel quale\nla rimozione della causa di ineleggibilita\u0027 deve avvenire non oltre\nil 7° giorno successivo a quello di indizione delle nuove elezioni -\nla relativa disposizione normativa, non oggetto di modificazioni ad\nopera della legge regionale in esame, esula dall\u0027ambito di ogni\ncensura), di regola recuperano la piena eleggibilita\u0027 i sindaci le\ncui funzioni cessino almeno sessanta giorni prima della data di\nscadenza naturale del «quinquennio di durata del Consiglio\nregionale». \n Si precisa, in merito, che la stessa disposizione individua\nquest\u0027ultima data facendo riferimento a quella del voto per il\nrinnovo del consiglio regionale stesso del quinquennio precedente;\nprecisazione la cui ragion d\u0027essere va rinvenuta nel contesto della\nstoria istituzionale recente degli organi elettivi della Regione\nCampania, la cui legislatura immediatamente precedente a quella\ncorrente, prevista in scadenza per la primavera del 2020, aveva avuto\nuna durata superiore di alcuni mesi in quanto prorogata ex lege\naffinche\u0027 le nuove elezioni potessero svolgersi in un periodo piu\u0027\nconsono, rispetto alla primavera 2020, dal punto di vista\nepidemiologico. \n Come e\u0027 ben noto, la Costituzione prevede che la disciplina dei\ncasi di ineleggibilita\u0027 e incompatibilita\u0027 del presidente e degli\naltri membri della giunta regionale, cosi\u0027 come - piu\u0027 in generale -\ndel sistema elettorale regionale, e\u0027 materia di legislazione\nconcorrente, riservata alla potesta\u0027 normativa delle regioni «nei\nlimiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della\nRepubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.»\n(art. 122, primo comma, Cost.). \n E\u0027 altresi\u0027 noto che, in attuazione dell\u0027art. 122, primo comma,\nCost., l\u0027art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004\nprevede l\u0027inefficacia delle cause di ineleggibilita\u0027 «qualora gli\ninteressati cessino dalle attivita\u0027 o dalle funzioni che determinano\nl\u0027ineleggibilita\u0027, non oltre il giorno fissato per la presentazione\ndelle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito». \n Tanto premesso, sembra evidente che l\u0027art. 1 della legge\nregionale della Campania 29 maggio 2025, n. 6 sia in contrasto con la\nnormativa statale interposta al parametro costituzionale di cui\nall\u0027art. 122, primo comma, della Costituzione, la quale e\u0027\nrinvenibile nel ridetto art. 2, comma 1, lettera b), della legge 2\nluglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell\u0027art.\n122, primo comma, della Costituzione». \n Occorre tenere presente che la citata presentazione delle\ncandidature, in Campania, ai sensi dell\u0027art. 2, comma 1, legge\nregionale n. 4 del 2009, deve avvenire «nei termini fissati dall\u0027art.\n1, comma 3, della legge n. 43/1995 e dall\u0027art. 9 della legge n.\n108/1968», ossia «dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del\nventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione», cosi\u0027\ncreandosi un periodo di circa trenta giorni appositamente dedicato\nalla campagna elettorale. \n La nuova previsione normativa presenta ricadute penalizzanti sul\ncompletamento del mandato degli organi di governo dei comuni di\nminori dimensioni (cioe\u0027 con popolazione pari o inferiore a 5.000\nabitanti), considerato che i sindaci interessati alla candidatura\nregionale si troverebbero a dover rinunciare al proprio ufficio\nampiamente prima del dies nel quale ciascuno di essi e le preposte\nistituzioni acquisiscono formale certezza dell\u0027effettiva\ncristallizzazione delle candidature in ambito regionale. \n Appare opportuno ricordare che la disposizione censurata\ninterviene a modificare, sostituendone in sostanza il primo periodo,\nil citato comma 213-bis dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 16 del\n2014, rispetto alla formulazione adottata dalla citata legge\nregionale n. 17 del 2024. Quest\u0027ultima, stabilendo la cessazione\ndelle cause di ineleggibilita\u0027 ove rimosse almeno novanta giorni\nprima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del\nConsiglio regionale, presentava, almeno con riferimento ai potenziali\ncandidati gia\u0027 sindaci dei comuni minori, i medesimi profili di\nillegittimita\u0027 costituzionale sottesi alle odierne censure, sebbene\nmaggiori nell\u0027intensita\u0027 rispetto a quelli ora di interesse, nel\nsenso che all\u0027epoca l\u0027esercizio della potesta\u0027 legislativa regionale\ndi individuazione del «termine anteriore altrimenti stabilito» cui\nallude l\u0027art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004\nrisultava ancora meno assistito da sempre imprescindibili criteri di\nproporzionalita\u0027 e ragionevolezza, da cui si discosta pero\u0027 anche la\nlegge regionale n. 6 del 2025 oggetto del presente ricorso. \n Infatti, la Regione Campania, pur essendosi impegnata (con nota\ndel presidente della Giunta n. prot. 28825/Udpc/Gab/Gab del 23\ndicembre 2024) a modificare tale previsione in esito ai rilievi di\nillegittimita\u0027 costituzionale formulati dagli organi centrali\ncompetenti e assunti dal Consiglio dei ministri a base della mancata\nimpugnazione della citata legge regionale n. 17 del 2024, ha,\ntuttavia, mantenuto sostanzialmente fermo il meccanismo gia\u0027 oggetto\ndi tali rilievi: si e\u0027, infatti, limitata a ridurre da novanta a\nsessanta giorni (rispetto alla data di celebrazione dei comizi) la\ndurata della fase in cui il soggetto appena dimessosi dalla carica di\nsindaco (di comune di qualsiasi dimensione demografica, quindi\ninclusi quelli minori) resta in attesa di un\u0027eventuale candidatura\nelettorale in ambito regionale (presidenziale e consiliare), quando\navrebbe dovuto articolare la disciplina secondo proporzionalita\u0027 e\nragionevolezza in ragione delle dimensioni demografiche degli enti\nlocali di riferimento. Se si fosse mantenuta in linea con l\u0027impegno\nformalmente assunto, avrebbe contemplato, in favore dei sindaci dei\ncomuni minori (cioe\u0027 con popolazione pari o inferiore a 5.000\nabitanti), un\u0027opportuna riduzione a trenta giorni di tale termine,\nindividuando la scadenza per le dimissioni di tali sindaci, in altri\ntermini, esattamente nel giorno fissato per la presentazione delle\ncandidature; e procurando anche che almeno tali piccole comunita\u0027\npolitiche rimanessero prive degli organi di governo democraticamente\neletti per il minor tempo possibile. \n Il rilevato scostamento rispetto al proporzionato e ragionevole\nassetto oggetto di impegno non e\u0027 sufficientemente attenuato,\nperaltro, dalla tecnica di individuazione del dies ad quem del\ntermine previsto per la rimozione dell\u0027ineleggibilita\u0027 che parrebbe\nessere stata adottata dalla riportata disposizione regionale di\ninteresse. Quest\u0027ultima, infatti, parrebbe formulata appositamente in\nmodo da conseguire il plausibile effetto di assicurare che la fase in\ncui l\u0027ex sindaco resta in attesa dell\u0027eventuale candidatura (e gia\u0027\nlascia il proprio ente territoriale definitivamente privo degli\norgani di governo democraticamente eletti) non possa aumentare in\nbase a eventuali vicende concrete di varia sorta rese possibili\ndall\u0027ordinamento vigente, ma si mantenga sempre alla distanza fissa\ndi trenta giorni, destinati alla campagna elettorale, rispetto al\ngiorno che il presidente della regione definitivamente individuera\u0027\nper lo svolgimento delle nuove elezioni, in esercizio del potere di\nindizione di cui all\u0027art. 5, comma 1, della legge n. 165 del 2004\n(«[...] le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i\nsessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella\ndomenica compresa nei sei giorni ulteriori»), esplicitamente\nrichiamato dalle disposizioni qui censurate. Tale tecnica appare\nquantomeno idonea a impedire che la rilevata lesione costituzionale\npossa ulteriormente aggravarsi, ma certamente non la elimina. \n La previsione censurata risulta, in definitiva, discriminatoria\nnei confronti dei sindaci, poiche\u0027 limita indebitamente la\npossibilita\u0027 di partecipazione attiva alla vita politica regionale e\nrisulta lesiva del principio di uguaglianza e di accesso paritario\nall\u0027elettorato passivo, creando una disparita\u0027 ingiustificata fra i\nvari attori politici; oltre a lasciare un numero potenzialmente\nelevato di comuni privi degli organi di governo ivi rispettivamente\neletti per un tempo da ritenersi irragionevolmente elevato, peraltro\na tutto detrimento del buon andamento e della pregnanza particolare\nche esso assume nel contesto della vita politica locale, massimamente\nconnotata, specialmente nei contesti di minore dimensione\ndemografica, dal principio di sussidiarieta\u0027 come prossimita\u0027 delle\nistituzioni politiche rappresentative ai consociati rappresentati. \n I sindaci interessati a concorrere per il consiglio regionale o\nla presidenza, infatti, si trovano a dover rinunciare al proprio\nincarico, con evidenti ricadute negative sulle comunita\u0027 da ciascuno\namministrate, in forte anticipo sulla scadenza naturale, senza alcuna\ncertezza circa la propria inclusione in una delle liste provinciali\nda presentare per le elezioni regionali. \n 1.2. Pertanto, l\u0027art. 1 della legge regionale della Campania 29\nmaggio 2025, n. 6 si pone in contrasto con l\u0027art. 122, comma primo,\nCost. La norma della legge campana determina infatti un\u0027invasione\ndella sfera di competenza legislativa dello Stato in materia\nelettorale regionale, ossia la violazione dei principi fondamentali\nposti dall\u0027art. 2 della legge n. 165/2004, in relazione all\u0027art. 122\nCost. comma primo. Attraverso la legge impugnata si realizza un\ninammissibile svuotamento della funzione dei principi fondamentali,\n«che e\u0027 quella di assicurare un adeguato livello di omogeneita\u0027 delle\nnormative regionali in ragione di sottese istanze unitarie» (C. cost.\nsentenza n. 64 del 2025). \n Come stabilito dalla Corte costituzionale con la recente sentenza\nn. 64 del 2025, a proposito sempre dell\u0027art. 2, comma 1, della legge\nstatale n. 165/2004 (in questo caso della lettera f e non della\nlettera b), il legislatore statale ha dettato un principio che, al\npari di tutti i principi fondamentali, obbliga il legislatore\nregionale, poiche\u0027 esprime un precetto in se\u0027 specifico, che va\napplicato senza necessita\u0027 di alcuna integrazione da parte del\nlegislatore regionale \n In conclusione, alla luce di tale orientamento, le regioni\nordinarie non hanno la facolta\u0027, ma l\u0027obbligo di conformarsi al\nprincipio fondamentale e la norma della legge statale (art. 2, comma\n1, lettera B), legge n. 165/2004) e\u0027 espressione di un principio\nfondamentale che la potesta\u0027 legislativa concorrente in materia\nelettorale non puo\u0027 eludere o svuotare di contenuto, perche\u0027 cosi\u0027\nfacendo si pone in contrasto con la norma costituzionale dell\u0027art.\n122, comma primo. \n2. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1 della legge regionale\ndella Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge\nregionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo\ndell\u0027economia regionale nonche\u0027 di carattere ordinamentale ed\norganizzativo)», per violazione degli articoli 3 e 51 della\nCostituzione. \n 2.1 La novella legislativa oggetto del presente ricorso non\nrisulta in linea con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza\nposto dall\u0027art. 3 Cost. e costituisce, inoltre, una limitazione\nillegittima ed intollerabile del diritto fondamentale di cui all\u0027art.\n51 Cost., in quanto da\u0027 luogo ad una situazione di disparita\u0027 in\ncontrasto con liberta\u0027 di «accedere agli uffici pubblici e alle\ncariche elettive in condizioni di eguaglianza» garantita dalla\nCostituzione. L\u0027art. 1, comma 1, della legge regionale 29 maggio\n2025, n. 6, viola il principio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3,\nprimo comma, della Costituzione, perche\u0027 comprime il diritto di\nelettorato passivo dei sindaci della Regione Campania, sottoposti ad\nun regime di ineleggibilita\u0027 regionale piu\u0027 restrittivo di quello\nstabilito dalla legge statale, con evidente disparita\u0027 di trattamento\ncon i sindaci delle altre regioni. \n La medesima disposizione, nel trovarsi in contrasto con i\nprincipi di proporzionalita\u0027 e ragionevolezza in un contesto di\ncompetizione elettorale, viola altresi\u0027 i principi di cui all\u0027art.\n51, primo comma, della Costituzione, che assicura l\u0027accesso dei\ncittadini agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni\ndi uguaglianza: il termine per rassegnare le dimissioni dalla carica\ndi sindaco e\u0027 irragionevolmente anticipato rispetto a quello previsto\nper la candidatura alle elezioni regionali e, per tale ragione,\ncomporta una surrettizia riduzione della platea dei soggetti\ncandidabili alle elezioni regionali, escludendo, di fatto, molti dei\nsindaci in carica, senza alcuna modulazione/distinzione su base\ndemografica; e impedendo, altresi\u0027 e peraltro, che verso questi\nultimi confluiscano suffragi altrimenti liberi di essere cosi\u0027\nindirizzati, con conseguente compromissione degli spazi\ncostituzionalmente garantiti anche sul fronte dell\u0027elettorato attivo. \n E\u0027 evidente che la legge regionale impugnata non operi un\nragionevole e ponderato bilanciamento tra gli interessi di primaria\npregnanza protetti dai pertinenti principi e regole della\nCostituzione, consistenti, da un lato, nell\u0027interesse degli organi di\ngoverno degli enti locali a pervenire alla propria scadenza naturale,\nvedendosi assicurata la continuita\u0027 amministrativa e, dall\u0027altro\nlato, nell\u0027interesse delle comunita\u0027 locali ad avere un governo\nstabile e conforme agli esiti elettorali per l\u0027intera durata della\nconsiliatura; nonche\u0027 negli interessi, convergenti, dei potenziali\ncandidati, quanto alla prospettiva di concorrere il piu\u0027 possibile\nliberamente alle cariche elettive regionali e dei potenziali\nelettori, quanto all\u0027opportunita\u0027 di esprimere liberamente i\nrispettivi suffragi in favore dei predetti candidati, su entrambi i\nversanti con arricchimento della competizione elettorale e quindi a\nvantaggio anche delle istituzioni politiche medesime. \n 2.2. La giurisprudenza costituzionale ha piu\u0027 volte chiarito che\ngli articoli 3, primo comma e 51 della Costituzione costituiscono\nlimiti invalicabili per la potesta\u0027 legislativa regionale. \n Sara\u0027 sufficiente richiamare la sentenza n. 60 del 2023, con cui\nla Corte spiega che «l\u0027esercizio del potere legislativo da parte\ndelle regioni in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che\nconcernano la ineleggibilita\u0027 e la incompatibilita\u0027 alle cariche\nelettive, incontra necessariamente il limite del rispetto dei\nprincipi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto all\u0027elettorato\npassivo (art. 51 Cost.), specificatamente sanciti dalla Costituzione.\n(sent. n. 277/2011)». \n Sempre nella sentenza n. 60 del 2023, si precisa inoltre che il\ndiritto fondamentale di elettorato passivo, «essendo intangibile nel\nsuo contenuto di valore, puo\u0027 essere unicamente disciplinato da leggi\ngenerali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri\ninteressi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza\nporre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino,\nqualunque sia la regione o il luogo di appartenenza» (sentenza n. 235\ndel 1988). \n Per i motivi esposti, l\u0027art. 1, comma 1, della legge regionale\ncampana 29 maggio 2025, n. 6, e\u0027 costituzionalmente illegittimo in\nquanto in contrasto: con l\u0027art. 122, primo comma, della Costituzione,\nsul riparto della competenza legislativa in materia di cause di\nineleggibilita\u0027 alle cariche di presidente e consigliere regionali,\nattribuita a ciascuna regione nei limiti dei principi fondamentali\nstabiliti con legge statale, nella specie dall\u0027art. 2, comma 1,\nlettera b), della legge n. 165 del 2004, norma statale interposta al\npredetto parametro costituzionale; e con l\u0027art. 3, primo comma, della\nCostituzione, per violazione dei principi di uguaglianza,\nproporzionalita\u0027 e ragionevolezza nell\u0027esercizio della potesta\u0027\nlegislativa spettante alla regione; nonche\u0027 con l\u0027art. 51, primo\ncomma, della Costituzione, che declina il principio di eguaglianza di\ncui al precedente art. 3, assicurando la parita\u0027 di accesso dei\ncittadini alle cariche pubbliche. \n Per effetto dell\u0027auspicato accoglimento del presente ricorso, con\nriguardo al caso dei sindaci dei comuni minori (con popolazione pari\no inferiore a 5.000 abitanti), in linea con la recentissima sentenza\ndella Corte costituzionale n. 131 del 2025, depositata il 25 luglio\n2025, avra\u0027 applicazione il termine che la medesima disposizione\nstatale individua nel «giorno fissato per la presentazione delle\ncandidature», quindi con completa estromissione dall\u0027ordinamento\nregionale campano di ogni ipotesi di individuazione di un «termine\nanteriore altrimenti stabilito» (art. 2, comma 1, lettera b), della\nlegge n. 165 del 2004), sia esso individuato dalla legge regionale n.\n17 del 2024, in novanta giorni prima della data delle elezioni,\noppure dalla legge regionale n. 6 del 2025, in sessanta giorni. Cio\u0027\nin quanto, sempre limitatamente alla specifica fattispecie di\nineleggibilita\u0027 in esame, nessun termine diverso dal «giorno fissato\nper la presentazione delle candidature» risulta ragionevole e\nrispettoso dei ripetuti principi di parita\u0027 di accesso alle cariche\npubbliche elettive, talche\u0027 alla singola regione compete non\nstabilirne di anteriori, ma limitarsi al piu\u0027 a sancire/ribadire con\npropria legge il termine indicato dalla disposizione statale a titolo\ndi principio fondamentale. \n\n \n P.Q.M. \n \n Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia\ndichiarare costituzionalmente illegittima e, conseguentemente,\nannullare, per i motivi illustrati nel presente ricorso, la\ndisposizione contenuta nell\u0027art. 1, comma 1, della legge della\nRegione Campania 29 maggio 2025, n. 6. \n Si produce l\u0027estratto della deliberazione del Consiglio dei\nministri in data 22 luglio 2025 (prot. DAR - 12888 del 23 luglio\n2025). \n Roma, 25 luglio 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Basilica","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Campania","contenzioso":"","deposito_cost":""}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrcm","articolo_legge":"1","data_legge":"29/05/2025","data_nir":"2025-05-29","numero_legge":"6","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Campania","denominazione_nesso":"modificativo del","denominazione_attributo":"","id":"24868","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrcm","articolo_legge":"1","data_legge":"07/08/2014","data_nir":"2014-08-07","numero_legge":"16","comma":"213","denominazione_legge":"legge della Regione Campania","denominazione_nesso":"come modificato dalla","denominazione_attributo":"","id":"24884","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrcm","articolo_legge":"","data_legge":"11/11/2024","data_nir":"2024-11-11","numero_legge":"17","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Campania","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24883","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33482","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33483","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"51","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33484","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"122","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33485","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"02/07/2004","data_nir":"2004-07-02","numero_parametro":"165","articolo_impugnato":"2","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-07-02;165~art2"}]}}" ] ] |