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ISTAT","altre_parti":"Ferrovienord spa, Procura generale presso la Corte dei conti","testo_atto":"N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 2025\n\r\nOrdinanza del 21 novembre 2025 della  Corte  dei  conti  sul  ricorso\nproposto da Ferrovienord spa contro Istituto nazionale di  statistica\n- ISTAT. \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Finanza pubblica -  Enti  indicati\n  nell\u0027elenco 1 annesso  al  decreto-legge  n.  137  del  2020,  come\n  convertito, concorrenti, in quanto unita\u0027, alla determinazione  dei\n  saldi di finanza pubblica del  conto  economico  consolidato  delle\n  amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal  Sistema\n  europeo dei conti nazionali e regionali  nell\u0027Unione  europea  (SEC\n  2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e\n  del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali  enti  si\n  applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei\n  bilanci  e  sostenibilita\u0027   del   debito   delle   amministrazioni\n  pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge\n  n.  243  del  2012,  nonche\u0027  quelle  in  materia  di  obblighi  di\n  comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di\n  finanza pubblica - Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\n  del codice della giustizia contabile,  di  cui  all\u0027Allegato  1  al\n  decreto legislativo n. 174  del  2016,  dopo  le  parole:  \"operata\n  dall\u0027ISTAT\"  sono  aggiunte  le   seguenti:   \",   ai   soli   fini\n  dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento  della\n  spesa pubblica\". \n- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in\n  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle\n  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all\u0027emergenza\n  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella\n  legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. \n\n\r\n(GU n. 52 del 24-12-2025)\n\r\n \n                         LA CORTE DEI CONTI \n               Sezioni riunite in sede giurisdizionale \n \n    In speciale composizione composta dai signori magistrati: \n        Piergiorgio Della Ventura, Presidente; \n        Eugenio Musumeci, consigliere; \n        Giancarlo Astegiano, consigliere relatore; \n        Marco Smiroldo, consigliere; \n        Daniele Bertuzzi, consigliere; \n        Maria Cristina Razzano, consigliere; \n        Domenico Cerqua, primo referendario; \n    Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti iscritti\nai n. 719/SR/RIS e 817/SR/RIS del registro di  segreteria,  proposti,\nai sensi dell\u0027art. 11, comma 6, lettera b, del decreto legislativo n.\n174 del 2016, da Ferrovienord S.p.a., rappresentata e difesa, come da\nmandato in calce ai ricorsi, dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca\nSbrana e Jacopo Polinari (quest\u0027ultimo limitatamente al giudizio r.g.\nn. 817/SR/RIS) elettivamente domiciliata presso  il  loro  studio  in\nRoma,    via    Vittoria    Colonna    n.    40,    indirizzi    PEC:\ndamianolipani@pec.lipani.it   -    francescasbrana@pec.lipani.it    e\njacopopolinari@pec.it \n    Contro l\u0027Istituto nazionale di statistica - Istat, in persona del\nlegale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso\ndall\u0027Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede\nistituzionale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e\u0027 domiciliato; \n    Nonche\u0027 nei confronti della  Procura  generale  della  Corte  dei\nconti; del Ministero dell\u0027economia e delle finanze; \n    Per  l\u0027accertamento  dell\u0027insussistenza   dei   presupposti   per\nl\u0027inclusione  della  societa\u0027   nell\u0027elenco   delle   amministrazioni\npubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  individuate  ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e\nssuccessive modificazioni, elaborato  ed  annualmente  aggiornato  da\nIstat, e per il conseguente annullamento  in  parte  qua  dell\u0027elenco\naggiornato per il 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie\ngenerale - n. 242 del 30 settembre 2020 (ricorso n. 719/SR/RIS) e per\nl\u0027anno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -\nn. 225, del 26 settembre 2023, nonche\u0027, ove potesse occorrere, per il\n2023, pubblicato nella Serie generale n. 229 del 30 settembre 2022, e\nper il 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -\nn. 234 del 30 settembre 2021 (ricorso r.g. n. 817/SR/RIS) (di seguito\nanche solo «Elenco Istat» o «Elenco»). \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Viste le memorie depositate dalle parti; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Uditi  nell\u0027udienza  pubblica  del  giorno  16  luglio  2025,  il\nrelatore, cons. Giancarlo Astegiano, i difensori di parte ricorrente,\nin persona dell\u0027avv. Damiano  Lipani  e  dell\u0027avv.  Jacopo  Polinari,\nanche per delega  dell\u0027avv.  Francesca  Sbrana,  l\u0027avv.  dello  Stato\nPietro Garofoli per l\u0027Istat e il pubblico  ministero,  nella  persona\ndel vice Procuratore generale Luigi D\u0027Angelo,  come  specificato  nel\nverbale. \n \n                          Premesso in fatto \n \n    1. Con ricorso del 30 dicembre 2020, notificato all\u0027Istat e  alla\nProcura generale in pari data,  e  depositato  presso  la  segreteria\ndelle Sezioni  riunite  in  data  7  gennaio  2021,  iscritto  al  n.\n719/SR/RIS, Ferrovienord S.p.a. ha contestato la legittimita\u0027 del suo\ninserimento nell\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche,  predisposto\ndall\u0027Istat, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.\n242,  del   30   settembre   2020,   formulando   articolati   motivi\nd\u0027impugnazione. \n    Nell\u0027atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha evidenziato\ndi essere concessionaria della Regione Lombardia per la  gestione  di\n331 km di rete e  centoventiquattro  stazioni,  dislocate  su  cinque\nlinee ferroviarie, ha  richiamato  il  contenuto  della  concessione,\nnonche\u0027 del contratto di programma e del contratto di  servizio,  che\nregolamentano la gestione, conclusi con la regione, ed ha evidenziato\nche i rischi dell\u0027attivita\u0027 ricadono sulla  societa\u0027  concessionaria,\nche  presenterebbe  i  caratteri  di  autonomia  che   caratterizzano\nl\u0027attivita\u0027  di  un\u0027impresa  privata,  anche  in  base  agli   indici\nelaborati da Eurostat. \n    Ha concluso, chiedendo  alla  Corte  di  disporre  l\u0027annullamento\ndell\u0027elenco Istat nella parte in cui include Ferrovienord S.p.a. \n    2. Nel giudizio si sono costituite le parti alle quali era  stato\nnotificato l\u0027atto introduttivo. \n    2.1. Con memoria del 12 febbraio 2021, la Procura generale presso\nla Corte dei conti ha argomentato in  ordine  all\u0027infondatezza  della\npretesa di Ferrovienord S.p.a., ed ha concluso, in via pregiudiziale,\ncon la richiesta che  venisse  sollevata  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137 del  2020\ne dell\u0027art. 1, comma 2, della legge n. 176/2020, e, nel  merito,  che\nvenisse respinto il  ricorso,  con  la  conferma  dell\u0027inclusione  di\nFerrovienord S.p.a.  nell\u0027elenco  delle  «Amministrazioni  pubbliche»\npubblicato dall\u0027Istat in data 30 settembre 2020. \n    2.2. L\u0027Avvocatura generale dello Stato si e\u0027 costituita per conto\ndell\u0027Istat, con  memoria  del  9  febbraio  2021,  rilevando  che  la\nsocieta\u0027 era da considerare soggetto produttore di beni e servizi non\ndestinabili  alla  vendita  e  sottoposta  al   controllo   pubblico,\nconcludendo, quindi, per l\u0027inammissibilita\u0027 o  comunque  infondatezza\ndel ricorso. \n    2.3.  In  data  12  febbraio  2021,  la  ricorrente  ha  prodotto\ndocumenti finalizzati a confermare la  natura  di  soggetto  privato,\noperante sul mercato. Il 22  febbraio  2021  ha  depositato  note  di\nudienza, contestando le deduzioni delle parti convenute. \n    3. Con ordinanza n. 1/2021/RIS, depositata in data 2 marzo  2021,\nqueste Sezioni riunite hanno ordinato  alla  societa\u0027  ricorrente  di\nintegrare   il   contraddittorio   nei   confronti   del    Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze. \n    A  seguito  della  regolare  integrazione  del   contraddittorio,\nnonche\u0027 delle memorie  depositate,  in  data  17  marzo  2021,  dalla\nProcura generale, in data 29  marzo  2021,  dall\u0027Avvocatura  generale\ndello Stato e, in data 29 marzo 2021,  dalla  ricorrente,  che  il  6\naprile ha presentato anche note di udienza, queste  Sezioni  riunite,\ncon l\u0027ordinanza n. 5/2021, hanno disposto rinvio  pregiudiziale  alla\nCorte di giustizia dell\u0027Unione europea, chiedendo al giudice unionale\ndi  pronunciarsi,  ai  sensi   dell\u0027art.   267   del   Trattato   sul\nfunzionamento  dell\u0027Unione  europea,  in   relazione   agli   effetti\ndell\u0027applicazione al giudizio dell\u0027art. 23-quater  del  decreto-legge\nn. 137/2020, convertito  con  legge  n.  176/2020,  sulle  «questioni\ninterpretative pregiudiziali formulate in motivazione in  riferimento\nall\u0027art. 47, comma 1,  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell\u0027Unione\neuropea, con richiesta di  procedura  d\u0027urgenza  ai  sensi  dell\u0027art.\n23-bis dello statuto della Corte di giustizia dell\u0027Unione  europea  e\ndell\u0027art. 105 del regolamento di procedura della  medesima  Corte  di\ngiustizia;» (ordinanza n. 6/2021) ed hanno sospeso, in via cautelare,\ngli effetti dell\u0027iscrizione della societa\u0027 nell\u0027elenco per il 2021. \n    4. Con sentenza  del  13  luglio  2023,  la  Corte  di  giustizia\ndell\u0027Unione  europea  ha  dichiarato  che  «Il  regolamento  (UE)  n.\n473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,\nsulle disposizioni comuni per il monitoraggio e  la  valutazione  dei\ndocumenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi\neccessivi negli Stati membri della zona euro, il regolamento (UE)  n.\n549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,\nrelativo  al  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali   e   regionali\nnell\u0027Unione europea, la direttiva 2011/85/UE  del  Consiglio,  dell\u00278\nnovembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di  bilancio  degli\nStati membri, e l\u0027art. 19, paragrafo 1,  secondo  comma,  TUE,  letti\nalla  luce  dell\u0027art.  47  della  Carta  dei   diritti   fondamentali\ndell\u0027Unione europea e dei principi di equivalenza e di  effettivita\u0027,\ndevono essere interpretati nel senso che:  essi  non  ostano  ad  una\nnormativa nazionale che limiti la competenza del giudice contabile  a\nstatuire sulla fondatezza  dell\u0027iscrizione  di  un  ente  nell\u0027elenco\ndelle amministrazioni pubbliche, purche\u0027  siano  garantiti  l\u0027effetto\nutile dei regolamenti e  della  direttiva  summenzionati  nonche\u0027  la\ntutela giurisdizionale effettiva imposta dal diritto dell\u0027Unione». \n    5.  A  seguito  della  riassunzione  del  giudizio  da  parte  di\nFerrovienord S.p.a., delle note di udienza  della  Procura  generale,\ndepositate in data 21 novembre 2023, della ricorrente, depositate  in\ndata 24 novembre 2023, all\u0027esito dell\u0027udienza del  6  dicembre  2023,\nqueste Sezioni riunite hanno rinviato la discussione  per  consentire\nalle altre parti  l\u0027esame  dei  documenti,  qualificati  come  motivi\naggiunti, prodotti da parte ricorrente. \n    6. In data 5 dicembre 2023, Ferrovienord S.p.a. ha depositato  un\nulteriore ricorso, contestando la legittimita\u0027 dell\u0027inserimento della\nsocieta\u0027 nell\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche per l\u0027anno 2024,\npredisposto dall\u0027Istat, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie\ngenerale - n. 225,  del  26  settembre  2023,  nonche\u0027,  ove  potesse\noccorrere, per il 2023, pubblicato nella Serie generale n. 229 del 30\nsettembre 2022, e per il 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -\nSerie generale - n. 234 del 30 settembre 2021, formulando  articolati\nmotivi d\u0027impugnazione. \n    7. In vista dell\u0027udienza fissata per il 20 marzo 2024, sia per il\ngiudizio r.g. n. 719/SR/RIS che per quello  r.g.  n.  817/SR/RIS,  in\ndata 6 marzo 2024 l\u0027Istat ha depositato articolata memoria  difensiva\ncon la quale ha contestato le domande della ricorrente contenute  nei\ndue ricorsi, concludendo per l\u0027inammissibilita\u0027 degli stessi. \n    In data 6 marzo 2024, la Procura generale ha  depositato  memoria\ncon la quale, in via pregiudiziale, ha domandato alle Sezioni riunite\ndi  sollevare  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n23-quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020, e, nel merito,  ha\nchiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile  quanto  agli\nelenchi pubblicati nel 2021 e nel 2022 e respinto  quanto  all\u0027elenco\npubblicato nel 2023. \n    Parte ricorrente  ha  depositato,  in  data  8  marzo  2024,  una\nmemoria, unica per i giudizi r.g. 719/SR/RIS e 817/SR/RIS,  chiedendo\nl\u0027accoglimento delle domande ivi formulate. \n    All\u0027esito dell\u0027udienza del 20 marzo 2024, queste Sezioni  riunite\nhanno riunito i ricorsi, e, con ordinanza  n.  10/2024,  hanno  preso\natto della proposizione da parte del Ministero dell\u0027economia e  delle\nfinanze e dell\u0027Istat di ricorso per motivi di giurisdizione presso la\nCorte di cassazione, introdotto nell\u0027ambito  di  un  giudizio  avente\noggetto analogo promosso da Autobrennero S.p.a., ed hanno sospeso  il\ngiudizio fino alla decisione della  controversia,  ritenuta  comunque\npregiudiziale. \n    In via cautelare, hanno sospeso a tutti gli effetti, ivi compresi\nquelli sui saldi di finanza pubblica, l\u0027iscrizione  della  ricorrente\nFerrovienord    S.p.a.    nell\u0027elenco    Istat    delle     pubbliche\namministrazioni. \n    8. Con sentenza n. 30220 in data 25 novembre 2024,  decidendo  il\nricorso proposto da Autobrennero S.p.a., la Corte  di  cassazione,  a\nSezioni unite, ha affermato il seguente  principio  di  diritto:  «In\ntema  di  impugnazione  dell\u0027elenco  annuale  Istat  delle  pubbliche\namministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010,  l\u0027art.  23-quater\ndecreto-legge n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione  della\nCorte dei conti  -  sezioni  riunite  alla  sola  applicazione  della\ndisciplina nazionale sul contenimento della spesa  pubblica,  non  ha\ndeterminato un vuoto di tutela o  il  mancato  rispetto  dell\u0027effetto\nutile   della   disciplina   unionale,   restando    attribuita    la\ngiurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». \n    9. In data 10 gennaio 2025, la societa\u0027 ricorrente ha  depositato\natto di riassunzione del presente giudizio ritenendo  venuta  meno  -\ncon la  comunicazione  alle  parti  della  sentenza  della  Corte  di\ncassazione  -  la  causa  di  sospensione  di  cui  all\u0027ordinanza  n.\n6/2024/RIS  del  28  febbraio  2024   e   chiedendo   la   fissazione\ndell\u0027udienza per la prosecuzione del giudizio. \n    10. A seguito della fissazione dell\u0027udienza  di  discussione,  in\ndata 2 luglio 2025 la Procura generale ha depositato una memoria  con\nla quale ha confermato le precedenti difese ed  ha  chiesto,  in  via\nprincipale, di sollevare, per i motivi  illustrati  negli  atti  gia\u0027\ndepositati, la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  5,\ncomma 2, del decreto-legge n. 154/2020 e dell\u0027art. 1, comma 2,  della\nlegge n. 176/2020,  ovvero,  ove  ritenuti  applicabili  al  presente\ngiudizio,  dell\u0027art.  23-quater  del   decreto-leggen.   137/2020   e\ndell\u0027art. 1,  comma  1,  della  legge  n.  176/2020  e  del  relativo\nallegato; in subordine, ha domandato  alla  Corte  di  sospendere  il\npresente giudizio all\u0027esito della questione di costituzionalita\u0027 gia\u0027\npromossa con le ordinanze n.  5  e  6  del  2025  di  queste  Sezioni\nriunite. La richiesta e\u0027 stata ulteriormente ribadita  ed  illustrata\ncon note di udienza depositate il 9 luglio 2025. \n    11.  All\u0027udienza  del  16  luglio   2025,   dopo   la   relazione\nintroduttiva, la difesa di Ferrovienord  S.p.a.  ha  chiesto  che  il\ngiudizio sia sospeso e che sia sollevata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater, del  decreto-legge  n.  137/2020,\naderendo  alla  prospettazione  della   Procura   generale   e   alle\nmotivazioni  formulate  dalle  Sezioni   riunite   nelle   precedenti\nordinanze di rimessione alla Corte costituzionale n. 5 e 6 del  2025,\nsottolineando, inoltre, che la Corte di giustizia dell\u0027Unione europea\nha precisato che per ogni unita\u0027 istituzionale,  inclusa  nell\u0027elenco\nIstat, occorre che ci sia, comunque, una tutela giurisdizionale. \n    L\u0027Avvocatura generale dello Stato si e\u0027 opposta alla proposizione\ndi questione di costituzionalita\u0027 della normativa ed ha dichiarato di\nnon opporsi ad una sospensione  impropria  del  giudizio,  in  attesa\ndella decisione del giudice delle leggi sui casi gia\u0027 pendenti. \n    La Procura generale ha insistito nella richiesta che sia proposta\nla questione di legittimita\u0027  costituzionale,  con  riferimento  alle\nragioni piu\u0027 volte esplicitate negli atti depositati. \n    All\u0027esito della discussione, il giudizio e\u0027  stato  trattenuto  a\ndecisione. \n \n                               Diritto \n \n    1. L\u0027oggetto dei giudizi riuniti e\u0027 costituito dalla richiesta di\nFerrovienord   S.p.a.   dell\u0027accertamento   dell\u0027insussistenza    dei\npresupposti per l\u0027inclusione della  societa\u0027  ricorrente  nell\u0027elenco\ndelle  amministrazioni  pubbliche  inserite   nel   conto   economico\nconsolidato, individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3,  della  legge\n31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed  integrazioni,\nelaborato e aggiornato annualmente dall\u0027Istat, e per  il  conseguente\nannullamento dell\u0027elenco per gli anni 2021-2024, nella parte  in  cui\ne\u0027 ricompresa Ferrovienord S.p.a. \n    La ricorrente ha censurato l\u0027inserimento nell\u0027elenco e, all\u0027esito\ndelle articolate vicende che hanno caratterizzato il giudizio, queste\nSezioni riunite in speciale composizione ritengono che, pregiudiziale\nalla decisione del merito, sia necessario verificare  la  conformita\u0027\nalla Costituzione dell\u0027art. 23-quater del  decreto-legge  28  ottobre\n2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18  dicembre  2020,\nn. 176. \n    Con la citata norma il legislatore, intervenendo sulla disciplina\ndegli effetti dell\u0027inserimento nell\u0027elenco Istat, previsto  dall\u0027art.\n1, comma 3,  della  legge  n.  196  del  2009,  ha  previsto  che  la\ngiurisdizione  della  Corte  dei  conti  si  esplichi  unicamente  in\nrelazione  alla  verifica  della   legittimita\u0027   delle   limitazioni\namministrative previste per i soggetti inseriti nel citato elenco. \n    2. La rilevanza della questione \n    La  questione   della   legittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 e\u0027 rilevante ai fini  del\npresente giudizio poiche\u0027 i ricorsi introduttivi sono stati  proposti\nda Ferrovienord S.p.a. per  ottenere  l\u0027annullamento  dell\u0027iscrizione\nnegli  elenchi  Istat  delle  unita\u0027  istituzionali  appartenenti  al\nsettore delle  amministrazioni  pubbliche,  in  relazione  agli  anni\n2021-2024.  Conseguentemente,  al  fine  di  decidere  sulle  domande\nproposte dalla ricorrente, deve essere conosciuta non solo  la  norma\nche  ha  previsto  le  limitazioni  ma  anche  quella   riferita   ai\npresupposti  delle  stesse,  vale   a   dire   quella   che   prevede\nl\u0027inserimento   nell\u0027elenco,   poiche\u0027   il   riconoscimento    della\nlegittimita\u0027 o meno dell\u0027iscrizione e\u0027 presupposto  per  la  verifica\ndell\u0027incidenza    sulle    attivita\u0027     dell\u0027ente     e,     quindi,\nsull\u0027applicabilita\u0027  o  meno  delle  limitazioni  amministrative.  La\ncognizione piena, infatti, e\u0027 impedita dal citato art. 23-quater  del\ndecreto-legge n. 137 del 2020, che  ha  limitato  e  circoscritto  la\ncognizione  del  giudice   contabile,   escludendola   in   relazione\nall\u0027accertamento dei presupposti per l\u0027inserimento nel citato elenco. \n    Infatti, occorre evidenziare  che  le  limitazioni  all\u0027attivita\u0027\nalle quali sono tenuti gli enti inseriti nell\u0027elenco non sono fini  a\nse\u0027 stesse, ma rispondono all\u0027esigenza  di  contenere  la  spesa  dei\nsoggetti che concorrono a formare il perimetro delle  amministrazioni\npubbliche che  individuano  l\u0027aggregato  nazionale  sul  quale  viene\nvalutata l\u0027osservanza delle regole di finanza pubblica, anche ai fini\nunionali. \n    In conclusione, il requisito  della  rilevanza  della  questione,\npresupposto per la proposizione di costituzionalita\u0027, e\u0027  sicuramente\nsussistente poiche\u0027 dalla decisione sulla  legittimita\u0027  della  norma\ndipende la possibilita\u0027 di  decidere  sulla  domanda  proposta  dalla\nricorrente. \n    3. La non manifesta infondatezza \n    3.1. Al fine  di  meglio  individuare  e  definire  le  questioni\nsottese  alla  ritenuta   illegittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027art.\n23-quater del  decreto-legge  n.  137  del  2020,  occorre  non  solo\nesaminare il testo della disposizione, ma anche  delinearne  l\u0027ambito\ndi operativita\u0027 e le finalita\u0027 perseguite dal legislatore. \n    In sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,\nrecante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della  salute,\nsostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,\nconnesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19», e\u0027 stato inserito\nl\u0027art. 23-quater disciplinante «Unita\u0027 ulteriori che concorrono  alla\ndeterminazione dei saldi di  finanza  pubblica  del  conto  economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche». \n    La disposizione  prevede  che  «agli  enti  indicati  nell\u0027elenco\nannesso al presente decreto, in quanto unita\u0027  che,  secondo  criteri\nstabiliti  dal  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e  regionali\nnell\u0027Unione europea  (SEC  2010),  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.\n549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,\nconcorrono alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del\nconto  economico  consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche,  si\napplicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei\nbilanci e sostenibilita\u0027 del debito delle amministrazioni  pubbliche,\nai sensi e per gli effetti degli  articoli  3  e  4  della  legge  24\ndicembre 2012, n. 243, nonche\u0027  quelle  in  materia  di  obblighi  di\ncomunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di\nfinanza pubblica» (comma 1). \n    Il secondo comma stabilisce che «all\u0027art. 11,  comma  6,  lettera\nb), del codice della giustizia contabile, di cui  all\u0027allegato  1  al\ndecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole:  \"operata\ndall\u0027Istat\"  sono   aggiunte   le   seguenti:   \",   ai   soli   fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della\nspesa pubblica\"». \n    3.2. Al riguardo, occorre precisare  che  la  legge  31  dicembre\n2009, n. 196, recante «Legge di contabilita\u0027 e finanza pubblica»,  ha\nprevisto all\u0027art. 1 che «Le amministrazioni pubbliche  concorrono  al\nperseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in  ambito\nnazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i  criteri  stabiliti\ndall\u0027Unione europea e ne condividono le conseguenti  responsabilita\u0027.\nIl concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo  i\nprincipi fondamentali dell\u0027armonizzazione dei bilanci pubblici e  del\ncoordinamento della finanza pubblica» (comma 1). \n    La norma medesima, al secondo comma, ha delineato il criterio per\nl\u0027individuazione  del  perimetro   dei   soggetti   definibili   come\namministrazioni pubbliche ai fini  dell\u0027osservanza  delle  regole  di\nfinanza pubblica e,  in  particolare,  dei  parametri  e  vincoli  di\nderivazione dall\u0027Unione europea ed ha richiamato le attivita\u0027  svolte\ndall\u0027Istat,  stabilendo,  infine,  che  annualmente   l\u0027istituto   di\nstatistica predisponesse un elenco valido per l\u0027esercizio  successivo\n(co. 3: «La ricognizione delle amministrazioni pubbliche  di  cui  al\ncomma 2 e\u0027 operata annualmente dall\u0027Istat con proprio provvedimento e\npubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre»). \n    L\u0027affidamento  all\u0027Istat   della   ricognizione   annuale   delle\namministrazioni pubbliche e\u0027 stato  motivato  dalla  circostanza  che\nesso e\u0027 parte integrante del sistema  statistico  europeo  ed  e\u0027  il\nsoggetto chiamato ad applicarne le regole  a  livello  nazionale  per\neffettuare i calcoli  della  contabilita\u0027  nazionale,  in  base  alle\nregole  EUROSTAT,  che  concorrono  a  rendere  omogenei  i  dati  di\ncontabilita\u0027 pubblica degli Stati che compongono l\u0027Unione europea. In\nsostanza,  nella  predisposizione  annuale   dei   conti   nazionali,\napplicando  le  regole  unionali,  l\u0027Istat   deve,   preliminarmente,\ndefinire l\u0027ambito delle amministrazioni pubbliche da  considerare  in\nbase alle regole del Sistema nazionale dei conti (SEC 2010, di cui al\nregolamento UE n. 549/2013, relativo al  Sistema  europeo  dei  conti\nnazionali e regionali dell\u0027Unione europea). \n    In altri termini, l\u0027attribuzione all\u0027Istat della  predisposizione\nannuale dell\u0027elenco dei  soggetti  che  rientrano  nell\u0027ambito  delle\namministrazioni pubbliche non ha mere finalita\u0027  statistiche,  ma  e\u0027\nelemento  costitutivo  dei  conti  della  contabilita\u0027  nazionale  e,\nquindi, serve a definire  tutte  le  grandezze  di  finanza  pubblica\nnazionali, anche per la  verifica  dell\u0027osservanza  dei  parametri  e\nvincoli  europei.  Le  grandezze   finanziarie   che   caratterizzano\nl\u0027attivita\u0027 di ciascuno dei soggetti inseriti nell\u0027elenco predisposto\ndall\u0027Istat concorrono a formare i saldi della contabilita\u0027 nazionale. \n    E\u0027 indubbio, quindi, che  la  disciplina  normativa  che  prevede\nl\u0027inserimento, in un elenco annuale, di tutti i soggetti che in  base\nalle regole del SEC 2010 rientrano nell\u0027ambito delle  amministrazioni\npubbliche, ha la finalita\u0027 di definire i conti nazionali e, in ultima\nanalisi   di   assicurare   l\u0027equilibrio   dei   bilanci    pubblici,\nnell\u0027osservanza dei vincoli e parametri  di  appartenenza  all\u0027Unione\neuropea. \n    3.3. Il legislatore del 2020 ha modificato  un  quadro  normativo\nche, a partire dal 2012, aveva previsto  la  giurisdizione  esclusiva\ndella Corte dei conti sull\u0027inclusione degli  enti  nell\u0027elenco  delle\namministrazioni pubbliche, stilato annualmente dall\u0027Istat. \n    Infatti, l\u0027art. 1, comma 169, della legge 24  dicembre  2012,  n.\n228, successivamente ripreso  dall\u0027art.  11,  comma  6,  lettera  b),\nc.g.c. di cui al decreto legislativo n.  174/2016,  aveva  attribuito\nalla Corte dei conti la giurisdizione in ordine  alla  sussistenza  o\nmeno della natura di amministrazione pubblica in capo  alle  societa\u0027\ninserite annualmente nell\u0027elenco predisposto  annualmente  dall\u0027Istat\ned  alle  conseguenti   limitazioni   amministrative   previste   dal\nlegislatore. \n    Piu\u0027  nello  specifico,  la  disposizione  da  ultimo  richiamata\nprevedeva,  nel  testo  originario,  che   «avverso   gli   atti   di\nricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente\ndall\u0027Istat ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre\n2009, n. 196, e\u0027 ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei\nconti, in speciale composizione,  ai  sensi  dell\u0027art.  103,  secondo\ncomma, della Costituzione». \n    Era quindi affidata alla giurisdizione contabile la decisione  in\nordine alle controversie che  potessero  insorgere  in  relazione  al\nriconoscimento della natura di amministrazione pubblica  in  capo  ad\nenti o societa\u0027  effettuato  annualmente  dall\u0027Istat  ai  fini  della\npredisposizione dei conti annuali. \n    3.4. La scelta operata prima dal citato art. 1, comma 169,  della\nlegge n. 228 del 2012 e poi dall\u0027art. 11 c.g.c., era coerente con  il\ndisegno  insito  nella  riforma  costituzionale   del   2012   (legge\ncostituzionale n. 1 del 20 aprile 2012), con la quale,  tra  l\u0027altro,\nsono stati modificati gli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione. \n    Nell\u0027ambito della complessa riforma  della  finanza  pubblica  si\ncolloca  altresi\u0027  la  direttiva  2011/85/UE,  dell\u00278  novembre  2011\n(relativa  ai  «requisiti  per  i  quadri  di  bilancio  degli  Stati\nmembri»), attuata con  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  54,\nnonche\u0027 con l\u0027art. 30 della legge 30 ottobre 2014,  n.  161,  che  ha\nassegnato   alla   Corte   dei   conti   compiti   di    monitoraggio\nsull\u0027osservanza   delle   regole   di   bilancio   delle    pubbliche\namministrazioni. \n    Inoltre, l\u0027art. 5 della medesima legge costituzionale n.  1/2012,\nnel definire i principi  vincolanti  che  deve  rispettare  la  legge\n«rinforzata» prevista dal comma 6 dell\u0027art. 81 della Costituzione, ha\nprevisto  lo  svolgimento,  in  modo  dinamico,  di  controlli  lungo\nl\u0027intero ciclo finanziario dei bilanci del «complesso delle pubbliche\namministrazioni»,  da  attuare  mediante  «verifiche,  preventive   e\nconsuntive, sugli andamenti di finanza pubblica». \n    Coerentemente  con  tali  presupposti,  l\u0027art.  20  della   legge\n«rinforzata» 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte dei conti\nil compito di  svolgere  funzioni  di  controllo  sui  bilanci  delle\namministrazioni  pubbliche,  espressamente  ancorate  «ai  fini   del\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027equilibrio dei bilanci di\ncui all\u0027art. 97 della Costituzione». \n    E\u0027 indubbio, quindi, che  l\u0027intervento  legislativo  operato  nel\n2020 dall\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137 del  2020,  che  ha\ncircoscritto e limitato la giurisdizione della Corte dei  conti  alla\nsola   verifica   delle   limitazioni   amministrative    conseguenti\nall\u0027inserimento nell\u0027elenco Istat  dei  soggetti  ritenuti  pubblici,\nescludendola, di fatto, in relazione all\u0027inserimento nell\u0027elenco, non\nsolo ha menomato le attribuzioni della Corte dei conti, ma ha violato\nl\u0027art. 81, comma 6, e l\u0027art. 97, comma 1, della Costituzione, poiche\u0027\nha  inciso  negativamente  sulla  possibilita\u0027   di   verificare   il\ncomplessivo equilibrio dei bilanci pubblici, anche  alla  luce  della\ndisciplina eurounitaria. Il legislatore e\u0027 intervenuto nella  materia\ndella contabilita\u0027 pubblica, propria  della  magistratura  contabile,\nescludendo la giurisdizione della Corte dei conti  in  relazione  non\ngia\u0027 alla mera verifica sulla legittimita\u0027 di un atto  amministrativo\n(inserimento nell\u0027elenco Istat) ma all\u0027accertamento sostanziale della\nnatura di amministrazione pubblica in  capo  ai  soggetti  risultanti\ndall\u0027elenco. In altri termini, e\u0027 stato inibito al giudice  contabile\ndi verificare se in base alla disciplina di  contabilita\u0027  nazionale,\nche ha recepito a questo fine quella europea (SEC 2010), un  soggetto\nsia qualificabile o meno come amministrazione pubblica, con incidenza\nsui saldi di finanza pubblica della contabilita\u0027 nazionale. \n    La limitazione dell\u0027ambito della giurisdizione contabile  operata\ncon il comma 2 dell\u0027art. 23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020,\ncome  convertito   dalla   legge   n.   176/2020,   «ai   soli   fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della\nspesa pubblica», ha sottratto al giudice naturale della  controversia\n- cui  pure  continua  a  riconoscersi  espressamente  la  competenza\n«esclusiva» in tema di contabilita\u0027 pubblica  -  la  possibilita\u0027  di\nerogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti,  in  violazione\ninnanzitutto dell\u0027art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81  e\n97, della Costituzione. \n    Escludendo la giurisdizione della Corte dei  conti  in  relazione\nalla  rilevanza  eurounitaria  degli  atti  di   ricognizione   delle\namministrazioni  pubbliche   operata   annualmente   dall\u0027Istat,   il\nlegislatore interviene su quel nucleo di attribuzioni attinenti  alla\nperimetrazione  delle  amministrazioni  pubbliche  da  cui   derivano\nprecisi obblighi di natura finanziaria, in primo luogo di  concorrere\nalla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia  del  computo  dei\nsaldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni finanziarie tra\ngli Stati membri dell\u0027Unione europea. \n    In questo modo, il legislatore ha impedito al  giudice  contabile\ndi conoscere delle  controversie  riguardanti  i  principali  effetti\ndell\u0027inserimento  nel   citato   elenco,   operando   una   recisione\ndell\u0027unitaria materia contabile in esame, in cui i collegamenti tra i\nprofili di rilevanza interna e quelli  di  rilevanza  sovranazionale,\ndai quali i primi sono condizionati, risultano con ogni evidenza  del\ntutto inscindibili. Oltretutto, e\u0027 stata  limitata  la  giurisdizione\nalla valutazione di effetti che possono  sussistere  solo  se  l\u0027ente\ninteressato  rientra  fra  le  amministrazioni  pubbliche  ed  appare\nsingolare che  il  giudice  della  contabilita\u0027  pubblica  non  possa\nconoscere del presupposto - la natura di amministrazione pubblica che\nsi basa sulle regole della contabilita\u0027 - ma solo delle conseguenze. \n    L\u0027irrazionalita\u0027 della scelta del legislatore del 2020 appare poi\nevidente, tanto piu\u0027 se si considera che nello stesso art.  23-quater\nha previsto la permanenza della giurisdizione contabile in  relazione\nalle  limitazioni  amministrative  che   conseguono   all\u0027inserimento\nnell\u0027elenco  («ai  soli  fini   dell\u0027applicazione   della   normativa\nnazionale  sul  contenimento  della  spesa  pubblica»).  Cio\u0027,  senza\nevidentemente considerare  che  le  limitazioni  amministrative,  che\nconseguono alla presenza nell\u0027elenco annuale stilato dall\u0027Istat, sono\nuna conseguenza diretta dell\u0027inserimento nell\u0027elenco e, pertanto,  la\ndecisione in  ordine  alla  loro  applicazione  e\u0027  conseguente  alla\ndecisione in ordine alla qualifica di amministrazione pubblica. \n    3.5. Un ulteriore elemento deve essere evidenziato. \n    La disciplina risultante dalla novella del 2020 non  ha  indicato\nespressamente quale tutela  sia  riconosciuta  al  soggetto  inserito\nnell\u0027elenco  Istat  che  voglia  contestare  la   qualificazione   di\namministrazione  pubblica  per  finalita\u0027  diverse   da   quella   di\napplicazione delle limitazioni amministrative. \n    Al riguardo,  la  Corte  di  cassazione,  investita  in  sede  di\ngiurisdizione, ha asserito che «occorre rilevare,  in  via  generale,\nche l\u0027inclusione nell\u0027elenco Istat ha natura provvedimentale, cui  si\ncontrappone, in capo agli enti coinvolti,  una  situazione  giuridica\nsoggettiva di interesse legittimo, ambito che,  in  quanto  tale,  ai\nsensi  dell\u0027art.  7  c.p.a.,   e\u0027   riferibile   alla   giurisdizione\namministrativa»   facendo   riferimento   alla    circostanza    che:\n«anteriormente all\u0027intervento operato con l\u0027art. 1, comma 169,  legge\nn. 228 del 2012 (che ha previsto  il  ricorso  alle  Sezioni  riunite\ndella Corte dei conti), il  relativo  contenzioso  era  pacificamente\ninstaurabile innanzi al giudice amministrativo»  (par.  15),  con  la\nconseguenza  che  a  fronte  della  «contrazione»  dell\u0027ambito  della\ngiurisdizione contabile non vi sarebbe vuoto di tutela in quanto  «si\ndeve ritenere che si sia, contestualmente, riespansa la giurisdizione\ndel giudice amministrativo» (par. 15.3). \n    L\u0027argomentazione svolta dalla Cassazione non  appare  aver  colto\nnel segno in ordine a quale sia la effettiva natura dell\u0027elenco Istat\nin base alle specifiche finalita\u0027 cui e\u0027 preordinato, che si  pongono\nsu un piano  diverso  rispetto  alla  semplice  tutela  di  posizioni\nindividuali.  Infatti,  la  finalita\u0027  dell\u0027elenco  e\u0027   strettamente\ndipendente  dalle  esigenze  di  finanza  pubblica   collegate   alla\nassorbente necessita\u0027 di verificare la sussistenza  delle  condizioni\npreviste  dal  SEC  2010   per   individuare   il   perimetro   delle\namministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione dei saldi di\nfinanza pubblica. La posizione soggettiva degli enti interessati deve\nessere vista, valutata  e  considerata  in  relazione  alla  predetta\nfinalita\u0027. \n    In proposito, infatti, non si puo\u0027 ignorare che l\u0027art.  24  della\nCostituzione garantisce a tutti di agire in  giudizio  a  tutela  dei\npropri diritti ed interessi legittimi  e,  analogamente,  l\u0027art.  113\nprecisa  e  delimita  gli  ambiti  di   intervento   giurisdizionale,\nprevedendo che la  legge  determini  quali  organi  di  giurisdizione\npossono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi  e\ncon gli effetti previsti dalla legge stessa, ovviamente nel  rispetto\ndei principi del giusto processo, come richiamati dall\u0027art. 111 della\nCostituzione. \n    La previsione  contenuta  nell\u0027art.  11,  comma  6,  lettera  b),\nc.g.c., stabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in\nspeciale composizione, «nell\u0027esercizio  della  propria  giurisdizione\nesclusiva in tema di contabilita\u0027 pubblica, decidono in  unico  grado\nsui  giudizi:   [...]   b)   in   materia   di   ricognizione   delle\namministrazioni  pubbliche  operata  dall\u0027Istat»,   senza   ulteriori\nspecificazioni, aveva espressamente riconosciuto al giudice contabile\nla competenza a decidere delle controversie in esame con il potere di\nassicurare tutte le tutele richieste dai soggetti interessati,  ossia\ndi statuire  su  tutte  le  domande  astrattamente  proponibili,  con\nesclusione di altre giurisdizioni  concorrenti,  assicurando  in  tal\nmodo piena tutela giurisdizionale, in attuazione degli articoli 24  e\n113 della Costituzione. \n    La  disciplina  risultante  dalla  novella  del  2020  viola  gli\narticoli 24 e 111 della Costituzione, che attribuiscono alla funzione\ngiurisdizionale lo scopo di assicurare, attraverso il giudizio, piena\ntutela delle situazioni  soggettive  qualificate,  imponendo  che  la\ndisciplina dei rapporti tra giudici appartenenti a ordini diversi  si\nispiri al principio secondo cui l\u0027individuazione del  giudice  munito\ndi giurisdizione non  deve  sacrificare  il  diritto  delle  parti  a\nottenere una risposta  in  ordine  al  bene  della  vita  oggetto  di\ninteresse, nonche\u0027  dell\u0027art.  113,  primo  e  secondo  comma,  della\nCostituzione, che dell\u0027art. 24 costituisce sostanzialmente  specifica\napplicazione,  secondo   cui   contro   gli   atti   della   pubblica\namministrazione e\u0027  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei\ndiritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non\npuo\u0027 essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione  o\nper determinate categorie di atti. \n    L\u0027art.  111  della  Costituzione  risulta   violato   anche   con\nriferimento al diverso e  complementare  profilo  della  lesione  del\nprincipio di ragionevole durata del processo, riguardato  nell\u0027ottica\ndel  principio  di  concentrazione  delle  tutele,  ove  si   accolga\nl\u0027opzione ermeneutica  che  ammette  la  possibilita\u0027  di  un  doppio\nricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile,  in  materia\ndi elenchi Istat, con i rischi e le criticita\u0027 - che saranno a  breve\nesaminati - derivanti dall\u0027eventuale  pendenza  di  due  giudizi  sul\nmedesimo oggetto, con possibili  implicazioni  in  termini  anche  di\nnecessita\u0027  di  sospensione  del  processo  contabile  e  conseguente\ndilatazione  dei   tempi   processuali   del   relativo   contenzioso\n(«dipendente»). \n    Orbene,   il   sistema   risultante   dall\u0027art.   23-quater   del\ndecreto-legge n. 137 del 2020, cosi\u0027 come interpretato dalle  Sezioni\nunite della Cassazione in sede di conflitto di giurisdizione, si pone\nin contrasto con le norme  costituzionali  richiamate  sopra  poiche\u0027\nrende difficoltoso l\u0027accesso alla giurisdizione e il diritto di agire\nin giudizio, rendendo necessario rivolgersi a due giudici diversi per\nottenere l\u0027accertamento della non sussistenza  delle  condizioni  per\nl\u0027inserimento  nell\u0027elenco  Istat  e  per  contestare   le   relative\nlimitazioni amministrative. Se pero\u0027 si tiene conto che queste ultime\ndipendono dall\u0027inserimento o meno nell\u0027elenco, appare  evidente  come\nil  sistema  delineato  dalla  norma  sospettata  di   illegittimita\u0027\ncostituzionale sia irrazionale e,  di  fatto,  non  in  linea  con  i\nprecetti costituzionali richiamati sopra. \n    3.6. La limitazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei\nconti in materia  di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche\noperata dall\u0027Istat «ai soli fini  dell\u0027applicazione  della  normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta  dall\u0027art.\n23-quater del decreto-legge  n.  137/2020  come  convertito,  risulta\naltresi\u0027  in  contrasto  con  l\u0027art.  3  della   Costituzione,   data\nl\u0027assoluta irragionevolezza della previsione. \n    I  particolari  connotati  del  giudizio  in  esame   legittimano\nl\u0027attribuzione  delle  relative  controversie   alla   giurisdizione,\nesclusiva ed in unico grado, delle Sezioni riunite  della  Corte  dei\nconti, non limitata  a  una  verifica  sulla  legittimita\u0027  generale,\nbensi\u0027  piena  e  di  merito,  di  accertamento  della  qualita\u0027   di\namministrazione  pubblica  in  capo   ad   una   determinata   unita\u0027\nistituzionale. \n    Nelle controversie in  esame  la  Corte  e\u0027,  cioe\u0027,  chiamata  a\nvalutare le situazioni di fatto alla stregua di  regole  tecniche  di\nparticolare complessita\u0027 - contenute nel SEC 2010 - onde accertare la\nqualita\u0027 di produttore di beni e servizi destinabili alla  vendita  o\nnon destinabili alla vendita. \n    A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che\nimpone di verificare se l\u0027ente interessato si  dedichi  o  meno  alla\nproduzione di servizi ausiliari, sia o meno l\u0027unico fornitore di beni\ne servizi dell\u0027amministrazione pubblica e sia o meno  incentivato  ad\nadeguare l\u0027offerta per realizzare un\u0027attivita\u0027  redditizia,  operando\nalle condizioni di mercato  e  rispettando  le  proprie  obbligazioni\nfinanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29  e  segg.  del\nSEC) per stabilire se un\u0027unita\u0027 istituzionale produca beni e  servizi\ndestinabili  alla  vendita   (c.d.   criterio   market/non   market),\nincentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione,  esaminato\nper un periodo pluriennale continuativo. \n    Ora, a fronte del riconoscimento  della  giurisdizione  esclusiva\nconformata   nei   termini    finora    rappresentati,    e\u0027    stata\nlegislativamente prevista, con la norma del 2020, una limitazione  al\nsuo ambito di operativita\u0027  che  addirittura  capovolge  l\u0027ordine  di\nrilevanza dei possibili effetti dell\u0027esercizio della  cognizione:  si\nescludono quelli strettamente attinenti alla determinazione dei saldi\ndi  finanza  pubblica   del   conto   economico   consolidato   delle\namministrazioni pubbliche e si consente la  verifica  giudiziaria  ai\nlimitati  fini  dell\u0027applicazione  della  normativa  (peraltro,  solo\nnazionale) sul contenimento della spesa pubblica, ossia per finalita\u0027\npiu\u0027 latamente riguardanti la materia della finanza pubblica  per  le\nquali, ove fosse mancata la previsione di una giurisdizione esclusiva\ndel giudice contabile, la  questione  dell\u0027eventuale  competenza  del\ngiudice amministrativo avrebbe potuto piu\u0027 fondatamente proporsi. \n    L\u0027illegittimita\u0027   costituzionale,   conseguente   alla    palese\nillogicita\u0027 e irragionevolezza della disposizione  in  esame,  emerge\naltresi\u0027 quando si  consideri  che,  confinando  la  rilevanza  della\ngiurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei  conti   alla   normativa\nnazionale  sul  contenimento  della  spesa  pubblica,  ne  deriva  un\nsignificativo svuotamento. \n    Infatti, la legittimita\u0027 costituzionale di tale riparto  potrebbe\nsostenersi solo a condizione che gli effetti del sindacato giudiziale\ndel giudice amministrativo e del giudice contabile  risultassero  tra\nloro  «non  comunicanti»,  essendo  ben  distinte   e   autonome   le\ndisposizioni   normative   operanti   nei   due   diversi    comparti\ngiurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). \n    Al contrario, come  anche  evidenziato  dalla  Procura  generale,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di un c.d. doppio ricorso deve  ritenersi  di  fatto\nprecluso rispetto al contenzioso in esame, laddove le  due  normative\napplicabili si  compenetrano  al  punto  che  risulta  di  fatto  non\nipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita\u0027 «atomistica»\no «irrelata». Cio\u0027,  in  quanto  l\u0027eventuale  sindacato  del  giudice\ncontabile,  nella  prospettiva  dell\u0027operativita\u0027  (o   meno)   delle\ndisposizioni nazionali sul  contenimento  della  spesa  pubblica  nel\nquadro  del  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica,   e\u0027\nnecessariamente condizionato dalla previa e corretta attribuzione  al\nsoggetto privato di diritto interno della qualificazione eurounitaria\ndi  «pubblica  amministrazione»,  scaturente  dalla  sua   iscrizione\nnell\u0027elenco Istat. \n    In  altri  termini,  nel  caso  in  esame,  l\u0027operativita\u0027  della\nnormativa europea SEC 2010 e\u0027 configurata come presupposto legale per\nl\u0027applicazione  (anche)  della  normativa  nazionale  sulla  spending\nreview, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la\nquestione della qualificazione di  un  soggetto  di  diritto  interno\nquale  pubblica  amministrazione  europea  nella  prospettiva   della\ncontabilita\u0027 pubblica. \n    Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi  presso  la\ngiurisdizione amministrativa e quella contabile l\u0027ipotizzato  riparto\n- che, non a caso, non e\u0027 stato delineato dal legislatore del 2020  -\ndeterminerebbe il sorgere di  insormontabili  ostacoli  giuridici,  a\nmeno di configurare il giudizio davanti  al  giudice  amministrativo,\ncirca la corretta attribuzione  di  una  soggettivita\u0027  pubblicistica\neuropea all\u0027ente di diritto interno ricorrente  iscritto  nell\u0027elenco\nIstat, come vera e propria causa pregiudiziale ex art. 295 del codice\ndi procedura civile e art. 106 c.g.c., situazione non compatibile con\nl\u0027ingiustificato aggravio dei poteri di azione  degli  interessati  e\ncon la finalita\u0027 della verifica sul corretto inserimento  nell\u0027elenco\nIstat, da determinare in base alle regole di contabilita\u0027  e  finanza\npubblica, l\u0027interpretazione delle quali rientra  nella  giurisdizione\nesclusiva della magistratura contabile. \n    In conclusione, l\u0027art. 23-quater del decreto-legge  n.  137/2020,\ncome convertito, presenta insuperabili criticita\u0027  interpretative  in\nragione del suo  significato  non  chiaro,  al  punto  da  indurre  a\nprospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a  forzare  i  limiti\nconsentiti dall\u0027enunciato testuale  nel  tentativo  di  offrirne  una\ncoerenza sistematica non consentita dai principi costituzionali,  con\nil rischio che l\u0027attivita\u0027 ermeneutica trasmodi  in  una  sostanziale\nintegrazione normativa, tenuto anche conto che «ciascun consociato ha\nun\u0027ovvia aspettativa a che la legge definisca ex ante, e  in  maniera\nragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi  diritti  e\ninteressi legittimi potranno trovare tutela, si\u0027 da poter compiere su\nquelle basi le proprie libere scelte d\u0027azione» (Corte costituzionale,\nsentenza 5 giugno 2023, n. 110). \n    Deve,  pertanto,  ritenersi  che  le  disposizioni   foriere   di\nincertezza nella loro applicazione concreta si pongano  in  contrasto\ncon il canone di ragionevolezza della legge di cui all\u0027art.  3  della\nCostituzione,  nella  misura  in  cui  il  loro  significato  risulti\nradicalmente inintelligibile o particolarmente  ambiguo,  soprattutto\nin materie come quella del riparto di giurisdizione, che attiene a un\npresupposto in senso ampio del processo e presenta  una  rilevanza  -\nper sua natura - pregiudiziale. \n    3.7. La disposizione limitativa contenuta nell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137 del 2020,  viola,  altresi\u0027,  l\u0027art.  117  della\nCostituzione, che prevede l\u0027osservanza da parte del  legislatore  dei\nvincoli  derivanti  dall\u0027ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi\ninternazionali, nella parte in cui esclude il sindacato degli effetti\neurounitari dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco Istat dinanzi ad un giudice. \n    La lettera della disposizione - anche in rapporto  all\u0027art.  103,\ncomma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non  autorizzano\na prospettare una concorrenza  di  giurisdizioni  sulla  materia,  in\nquanto l\u0027effetto innovativo della previsione riguarda non l\u0027an, ma il\nquomodo  della  giurisdizione:   il   legislatore   avrebbe,   cioe\u0027,\nridefinito l\u0027oggetto della tutela (in relazione sia  al  petitum  che\nalla causa petendi), attraverso la limitazione  dei  «fini»  -  ossia\ndegli effetti - della giurisdizione contabile. \n    L\u0027illegittimita\u0027   costituzionale   discende,    allora,    dalla\nlimitazione  dell\u0027oggetto  della  tutela   del   giudice   contabile,\ncombinata  con  l\u0027immodificata   (e   immodificabile)   giurisdizione\nesclusiva  sulla  materia  della  ricognizione  operata   dall\u0027Istat,\nconforme agli articoli 100 e  103  della  Costituzione.  Infatti,  in\nassenza della tutela disapplicativa (e di annullamento)  del  giudice\ncontabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio\ncontro gli effetti antieuropei dell\u0027atto  di  ricognizione  dianzi  a\nqualsiasi altro giudice. \n    In ogni caso, l\u0027art. 117  risulta  comunque  violato  perche\u0027  la\nnovella del 2020 ha imposto agli enti iscritti nell\u0027elenco Istat  che\nintendano contestare gli effetti eurounitari della loro  designazione\nquali amministrazioni pubbliche e che abbiano gia\u0027  proposto  ricorso\nal giudice contabile,  di  presentare  necessariamente  due  distinti\nricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice  amministrativo  per\nchiedere l\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti\nnell\u0027elenco. Invero, dinanzi alla Corte dei conti essi non potrebbero\nmai «contestare le  conseguenze  della  loro  iscrizione  nell\u0027elenco\nsuddetto  e  ottenere,  eventualmente,  in  maniera  incidentale,  la\ndisapplicazione  di  tale  iscrizione»  (punto  97  della  richiamata\nsentenza della  Corte  di  giustizia),  posto  che  tale  incidentale\ndisapplicazione rileva, in base alla novella del 2020, ai  soli  fini\ndella disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica. \n    Tuttavia, la  qualificazione  ai  sensi  del  SEC  2010,  operata\ndall\u0027autorita\u0027 nazionale competente (nel  caso  italiano  dall\u0027Istat,\nattraverso la compilazione dell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 della  legge\nn. 196/2009) non puo\u0027 non comportare effetti sia  oggettivi  (vincoli\ndi bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche»,  qualificate  ai\nsensi del SEC  2010)  che  soggettivi  (il  radicarsi  di  situazioni\ngiuridiche sui soggetti classificati, tra cui  quello  alla  corretta\nqualificazione e il connesso diritto ad un ricorso effettivo). \n    Pertanto, escludendo la possibilita\u0027 di  assicurare  il  rispetto\ndel  principio   di   effettivita\u0027   della   tutela   giurisdizionale\n«esclusiva», l\u0027art.  23-quater  impedisce  il  legittimo  dispiegarsi\ndell\u0027effetto utile della normativa  UE,  considerato  che  la  tutela\ngiurisdizionale assicurabile dal giudice contabile  non  soddisfa  il\nprincipio dell\u0027autosufficienza del ricorso, secondo cui  il  soggetto\nqualificato deve poter proporre, con un  unico  ricorso,  la  domanda\ntendente a impedire l\u0027applicazione nei suoi confronti  degli  effetti\ncomunitari dell\u0027iscrizione. \n    4. Alla luce di tutto quanto  sin  qui  esposto  e  motivato,  va\npertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai  sensi  dell\u0027art.  134\ndella Costituzione, dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio\n1948, n. 1, e dell\u0027art. 23 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  la\nquestione di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  inserito  dalla  legge  di\nconversione 18 dicembre 2020, n.  176,  per  la  sospetta  violazione\ndegli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando: \n        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in\nrelazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103,  111,  113  e  117  della\nCostituzione, la questione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  inserito  dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176; \n        dispone la sospensione  dei  presenti  giudizi  e  ordina  la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera\ndei deputati. \n    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in\nrito, nel merito ed in ordine alle spese. \n    Dispositivo letto in udienza ai sensi dell\u0027art. 128, comma 3, del\ncodice di giustizia contabile. \n        Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio\n2025. \n \n                    Il Presidente: Della Ventura","elencoNorme":[{"id":"63929","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/10/2020","data_nir":"2020-10-28","numero_legge":"137","descrizionenesso":"inserito dalla","legge_articolo":"23","specificaz_art":"quater","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-10-28;137~art23"},{"id":"63942","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lcv","denominaz_legge":"legge di 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