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Irrazionalità della norma, priva di una intrinseca giustificazione e divergente dallo scopo che occorre perseguire, nel rispetto dell’autonomia locale – Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione – Norme che, impedendo la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del consiglio comunale eletto e l’espletamento del mandato dei consiglieri, contravvengono all’esigenza di tutela delle autonomie locali e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Antonio Riello e altri","prima_controparte":"Ufficio Territoriale del Governo di Caserta","altre_parti":"Ministero dell\u0027interno, Comune di Castel Morrone, Comune di Castel Morrone","testo_atto":"N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 2025\n\r\nOrdinanza del 10 aprile 2025 del Tribunale  amministrativo  regionale\nper la Campania sul ricorso proposto da Antonio Riello e altri contro\nl\u0027Ufficio territoriale del Governo di Caserta e altri. \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Enti locali - Ipotesi di  bilancio\n  stabilmente riequilibrato - Previsione che il  consiglio  dell\u0027ente\n  presenta tale ipotesi al Ministro  dell\u0027interno  entro  il  termine\n  perentorio di tre mesi dalla data  di  emanazione  del  decreto  di\n  nomina dell\u0027organo straordinario di liquidazione, di  cui  all\u0027art.\n  252  del  d.lgs.  n.  267  del  2000  -  Istruttoria  e   decisione\n  sull\u0027ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Emanazione  da\n  parte del Ministro dell\u0027interno  di  un  provvedimento  di  diniego\n  dell\u0027approvazione, in caso di esito negativo  dell\u0027esame  da  parte\n  della Commissione per la stabilita\u0027 finanziaria degli enti locali -\n  Previsione  che  impone  all\u0027ente  locale  di  presentare,   previa\n  deliberazione consiliare, entro l\u0027ulteriore termine  perentorio  di\n  quarantacinque  giorni  decorrenti  dalla  data  di  notifica   del\n  provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di  bilancio  idonea  a\n  rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole  -\n  Inosservanza del  termine  per  la  presentazione  dell\u0027ipotesi  di\n  bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai\n  rilievi ed alle richieste di cui all\u0027art. 261, comma 1, del  d.lgs.\n  n. 267 del 2000 o del termine di cui all\u0027art.  261,  comma  4,  del\n  medesimo decreto legislativo, oppure emanazione  del  provvedimento\n  definitivo  di  diniego  da  parte  del  Ministro  dell\u0027interno   -\n  Previsione che tali fattispecie integrano l\u0027ipotesi di scioglimento\n  del consiglio comunale, di cui all\u0027art. 141, comma 1,  lettera  a),\n  del d.lgs. n. 267 del 2000. \n- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi\n  sull\u0027ordinamento degli enti locali), artt. 259, comma 1, 261, comma\n  4, e 262, comma 1. \n\n\r\n(GU n. 21 del 21-05-2025)\n\r\n \n                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE \n                           DELLA CAMPANIA \n \n                           (Sezione Prima) \n \n    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro  generale  918  del  2025,  proposto  da   Antonio   Riello,\nGianfranco Della Valle, Ferdinando  Riello,  Marco  Chirico,  Michele\nFunaro, Vincenzo Freniti, rappresentati e difesi dall\u0027avvocato  Luigi\nAdinolfi,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri   di\nGiustizia; \n    contro  Ufficio  Territoriale  del  Governo  Caserta,   Ministero\ndell\u0027Interno, in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,\nrappresentati   e   difesi   dall\u0027Avvocatura   Distrettuale   Napoli,\ndomiciliataria ex lege in Napoli,  via  Diaz  11;  Comune  di  Castel\nMorrone,  in  persona  del   legale   rappresentante   pro   tempore,\nrappresentato  e  difeso  dall\u0027avvocato  Erik  Furno,  con  domicilio\ndigitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n    nei  confronti  Gaetano  Marra,  Giovanni  Iulianiello,   Roberto\nCappiello, Giuseppe Riello, Valentina  D\u0027Errico,  Daniele  Di  Fonzo,\nCristoforo Villano, non costituiti in giudizio; \n    per l\u0027annullamento, previa sospensione dell\u0027efficacia, \n    1) della Del. G.C. n. 3 del 4 gennaio 2025 con la quale e\u0027  stata\napprovata l\u0027ipotesi di bilancio stabilmente  riequilibrato  24/26  di\ncui all\u0027art. 259 del TUEL e relativi allegati; \n    2) della Del. G.C. del 4 gennaio 2025, n. 2 con la quale e\u0027 stato\napprovato il DUP 24/26 e relativi allegati; \n    3)  della  nota  del  Comune   di   trasmissione   al   Ministero\ndell\u0027interno dell\u0027ipotesi di bilancio  stabilmente  riequilibrato  di\ncui non si conoscono gli estremi; \n    4) della nota/diffida del Prefetto di  Caserta  del  20  dicembre\n2024 prot. n. 0174781  che  dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui\nall\u0027art. 259 del TUEL ha diffidato il C.C. ad approvare entro 20  gg.\nl\u0027ipotesi di bi-lancio stabilmente riequilibrato in uno alla nota del\n19 dicembre 2024 prot. n. 193665 del Ministero Interni ivi richiamata\ndi cui si ignora il contenuto; \n    5) della Del. C.C. del 18 gennaio 2025 n. 1 del  C.C.  di  Castel\nMorrone  di  approvazione  del  DUP  e  dei  relativi  allegati  anno\n2024/2026; \n    6) della Del. C.C. 18 gennaio 2025 n. 2 con  la  quale  e\u0027  stata\napprovata l\u0027ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato  e  dei\nrelativi allegati anno 2024/2026; \n    7) del/dei provvedimento/i con i quali il Ministro degli Interni,\nse esistenti e di cui non  si  conoscono  gli  estremi,  ha  ritenuto\nammissibile approvare l\u0027ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato\nnonostante la scadenza del termine di tre mesi previsto dall\u0027art. 259\ndel TUEL; \n    8) di ogni altro atto  presupposto  e  consequenziale  se  ed  in\nquanto lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti; \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Visti  gli  atti  di  costituzione   in   giudizio   dell\u0027Ufficio\nterritoriale del Governo Caserta e del Ministero dell\u0027interno  e  del\nComune di Castel Morrone; \n    Vista la domanda di sospensione dell\u0027esecuzione del provvedimento\nimpugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; \n    Visto l\u0027art. 55 cod. proc. amm.; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; \n    Relatore nella camera di consiglio del giorno 26  marzo  2025  il\ndott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le  parti  i  difensori  come\nspecificato nel verbale; \n    1.   -  I  ricorrenti,  consiglieri  di  opposizione  eletti  nel\nConsiglio comunale di Castel Morrone, contestano, con il  ricorso  in\nesame, la legittimita\u0027 -  unitamente  agli  altri  atti  indicati  in\nepigrafe  -  dell\u0027approvazione,  da  parte  del  Consiglio   comunale\n(delibera n. 2 del 18 gennaio  2025),  dell\u0027ipotesi  di  bilancio  di\nprevisione stabilmente riequilibrato, deducendo, con unico motivo  di\ncensura,  violazione  e  falsa  applicazione  dell\u0027art.  259, decreto\nlegislativo n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.) e  dell\u0027art.  12  disp.  prel.\nc.c. \n    2.  - E\u0027 pacifico, argomentano, che la presentazione da parte del\nConsiglio comunale di Castel Morrone al  Ministero  dell\u0027Interno,  in\ndata  18  gennaio  2025,   dell\u0027ipotesi   di   bilancio   stabilmente\nriequilibrato risulti tardiva  siccome  avvenuta  in  violazione  del\n«termine perentorio di tre mesi» previsto dal cit. art. 259, comma 1,\ndecorrente «dalla data di emanazione del decreto di cui  all\u0027articolo\n252» con cui si provvede alla  nomina  dell\u0027organo  straordinario  di\nliquidazione, nel caso di specie avvenuta con decreto del  Presidente\ndella Repubblica italiana del 4 settembre 2024. \n    In  ipotesi  del  genere,  «di  mancato  rispetto   del   termine\ntrimestrale», lo scioglimento del Consiglio comunale  -  lamentano  i\nricorrenti - «e\u0027 ineludibile»; a  fronte  della  chiarezza  del  dato\nletterale sulla natura del termine, alcuna rilevanza potrebbe  essere\nascritta, sostengono, alla nota prefettizia  del  20  dicembre  2024,\nanch\u0027essa impugnata, intervenuta successivamente  alla  scadenza  dei\ntre mesi, con la quale il Prefetto, anziche\u0027 provvedere  al  doveroso\navvio della procedura di scioglimento, ai sensi dell\u0027art. 141,  comma\n1, lett. a), del  T.U.E.L.,  avrebbe  illegittimamente  diffidato  il\nConsiglio comunale di  Castel  Morrone  -  in  asserita  applicazione\nanalogica dell\u0027art. 141, comma  2,  T.U.E.L.,  nonostante  l\u0027evidente\ndiversita\u0027 di  presupposti  -  ad  approvare  l\u0027ipotesi  di  bilancio\nstabilmente  riequilibrato,  allo  scopo  concedendogli   l\u0027ulteriore\ntermine di venti giorni. \n    3. - Si sono costituiti in giudizio il comune di Castel Morrone e\nla Prefettura di Caserta. \n    Con memoria depositata in giudizio in  data  13  marzo  2025,  la\nPrefettura  di  Caserta  ha  chiesto   la   reiezione   del   gravame\nrichiamando,  a  sostegno  della  legittimita\u0027  della   diffida,   il\nprincipio di leale collaborazione e «il piu\u0027  generale  principio  di\nsalvaguardia  degli  organi   democraticamente   eletti»,   i   quali\nindurrebbero  a   ravvisare   «l\u0027opportunita\u0027   di   procedere   allo\nscioglimento del Consiglio comunale soltanto all\u0027esito della verifica\ndella perdurante inadempienza del medesimo organo consiliare rispetto\nalla diffida notificata a tutti  i  consiglieri  comunali»  (come  da\nParere  del  Ministero  dell\u0027interno - Dipartimento  per  gli  Affari\ninterni e territoriali n. 17763 del 13 novembre  2018);  con  memoria\nintegrativa depositata in pari data, rilevato che  con  sentenza  non\ndefinitiva del 20 settembre 2024, n. 5039, inun  giudizio  analogo  a\nquello odierno, questa Sezione ha sollevato  d\u0027ufficio  la  questione\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  259,  comma  1,\nd.lgs. n. 267/2000 limitatamente all\u0027aggettivo «perentorio»  in  esso\ncontenuto, ha chiesto che sia disposta la sospensione «impropria» (in\nsenso lato) del giudizio, stante la pregiudizialita\u0027 della  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale altrove sollevata. \n    L\u0027amministrazione comunale, nella memoria versata in atti in data\n20 marzo 2025, ha  formulato  istanza  di  sospensione  del  giudizio\ninvocando la sentenza dell\u0027Adunanza Plenaria del Consiglio  di  Stato\n22  marzo  2024,  n.  4,  chiedendo,  in   particolare,   «di   poter\ninterloquire dinanzi alla Corte  costituzionale  mediante  una  nuova\nrimessione». \n    4. - Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025, fissata  per  la\ndisamina  dell\u0027istanza  di  tutela  cautelare,  la  causa  e\u0027   stata\ntrattenuta in decisione. \n    5.  - Questo Giudice - anche a fronte dell\u0027espressa richiesta del\nComune di Castel Morrone, che ha formalmente  sollecitato  una  nuova\nrimessione chiedendo di  poter  interloquire  direttamente  in  Corte\nCostituzionale, e tenuto conto dei principi espressi da Cons.  Stato,\nAd. Plen. nn. 28/2014 e 4/2024 - ritiene  di  rimettere  alla   Corte\nCostituzionale la questione di legittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.\n259,  comma   1, decreto   legislativo n.   267/2000,   limitatamente\nall\u0027aggettivo  «perentorio»  in  esso  contenuto,   ravvisandone   la\nrilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza. \n    5.1. - La rimessione della questione alla Corte Costituzionale  -\ne  la  conseguente  sospensione  impropria  «in  senso  stretto»  del\npresente  giudizio  -  si  impone  sul   rilievo   che   «[L]\u0027opzione\nalternativa, caso per caso, tra sospensione impropria «in senso lato»\ne «in senso stretto», entrambe da  ricondurre  all\u0027art.  295  c.p.c.,\nriposa sulla volonta\u0027 delle parti, elemento determinante,  come  gia\u0027\ndetto, nella ricostruzione dell\u0027ordinanza dell\u0027Adunanza  Plenaria  n.\n28/2014»; le ragioni della  prevalenza  da  accordare  alla  volonta\u0027\ndelle parti  poggiano,  in  particolare,  sulla  consapevolezza  «dei\ndivieti o limiti all\u0027intervento davanti alla  Corte  costituzionale»,\natteso  che  «nel  giudizio  incidentale  di  costituzionalita\u0027,  non\npossono proporre intervento le parti di un giudizio diverso da quello\na quo in cui l\u0027incidente di costituzionalita\u0027  sia  stato  sollevato,\nneppure se si tratta di parti di un giudizio oggetto  di  sospensione\nimpropria «in senso lato» (v. Corte Cost. n. 202/2020 e n. 218/2021)»\n(Cons. Stato, Ad. Plen, n. 4/2024). \n    6.  - Ai sensi dell\u0027art. 27, ultimo periodo, della legge 11 marzo\n1953, n. 87 (inbase  al  quale  la  Corte  costituzionale  «dichiara,\naltresi\u0027, quali  sono  le  altre  disposizioni  legislative,  la  cui\nillegittimita\u0027 deriva come conseguenza  dalla  decisione  adottata»),\nreputa il Collegio che la questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndella suindicata norma coinvolga anche: \n      l\u0027art.  261,  quarto   comma,   del   T.U.E.L.,   limitatamente\nall\u0027aggettivo «perentorio» in esso contenuto, laddove stabilisce  che\nall\u0027istruttoria negativa della  Commissione  per  la  finanza  e  gli\norganici degli  enti  locali  del  Ministero  dell\u0027Interno  segua  la\nprescrizione di presentare con  deliberazione  consiliare  una  nuova\nipotesi di bilancio, stabilendo  nuovamente  che  all\u0027adempimento  il\nConsiglio debba provvedervi  entro  il  termine  «perentorio»  di  45\ngiorni dalla notifica del provvedimento di diniego; \n      l\u0027art. 262,  primo  comma,  del  T.U.E.L.,  limitatamente  alla\nprevisione  secondo  cui   «l\u0027inosservanza   del   termine   per   la\npresentazione dell\u0027ipotesi di bilancio  stabilmente  riequilibrato  o\ndel termine per la risposta ai  rilievi  e  dalle  richieste  di  cui\nall\u0027articolo 261, comma 1, o del termine  di  cui  all\u0027articolo  261,\ncomma 4, [...] integrano l\u0027ipotesi di cui all\u0027articolo 141, comma  1,\nlettera a)» (scioglimento del Consiglio comunale  per  atti  contrari\nalla Costituzione o  pergravi  e  persistenti  violazioni  di  legge,\nnonche\u0027 per gravi motivi di ordine pubblico). \n    7. - La rilevanza della questione nel presente giudizio. \n    Il Prefetto di Caserta, preso atto dello spirare del  termine  di\ntre mesi previsto dall\u0027art. 259, comma 1, cit., pur  consapevole  che\n«ai sensi dell\u0027art. 262, comma 1, del  T.U.E.L.,  l\u0027inosservanza  del\ntermine suddetto integra l\u0027ipotesi di  cui  all\u0027art.  141,  comma  1,\nlett. a) dello stesso T.U.E.L.», ha cio\u0027 non di  meno  consentito  al\nConsiglio comunale di disporre  di  un  ulteriore  spatium  temporis,\ndiffidandolo  a  provvedere  alla  presentazione  del   bilancio   di\nprevisione stabilmente riequilibrato  nell\u0027ulteriore  termine  di  20\ngiorni dalla notifica dell\u0027atto, a pena di avvio della  procedura  di\nscioglimento di cui al cit. comma 1, lett. a), dell\u0027art. 141. \n    Cosi\u0027 disponendo, tuttavia, il Prefetto ha dato applicazione,  in\nsostanza, al secondo comma dell\u0027art. 141 cit. che, in caso di mancata\napprovazione nei termini del  bilancio,  stabilisce  che  l\u0027eventuale\navvio della procedura di scioglimento del  Consiglio  comunale  debba\nessere preceduta dalla diffida a provvedere all\u0027adempimento, entro un\ntermine non superiore a venti giorni dalla notifica della lettera  ai\nsingoli consiglieri. \n    Evidenzia  il  Collegio  che  la  determinazione  assunta   dalla\nPrefettura non appare coerente con il  tenore  dell\u0027art.  259,  primo\ncomma, del d.lgs. 18 agosto  2000,  n.  267  il  quale,  qualificando\nespressamente come  «perentorio»  il  termine  di  tre  mesi  per  la\ntrasmissione  al  Ministero  dell\u0027Interno  dell\u0027ipotesi  di  bilancio\nstabilmente riequilibrato,  induce  a  ritenere  che  l\u0027elusione  del\ntermine medesimo da parte del Consiglio sia insuscettibile di formare\noggetto della richiesta sollecitatoria, comportando come  necessitata\nconseguenza il suo scioglimento. \n    In  tale  contesto,   il   riportato   art.   262   afferma   che\nl\u0027inosservanza del termine integra l\u0027ipotesi  di  cui  all\u0027art.  141,\nprimo comma, lettera a) («I consigli comunali e  provinciali  vengono\nsciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del\nMinistro  dell\u0027interno:  a)  quando  compiano  atti   contrari   alla\nCostituzione o per gravi e persistenti violazioni di  legge,  nonche\u0027\nper gravi motivi di ordine pubblico»). \n    Tuttavia,  ad  avviso  del   Collegio   emerge   il   dubbio   di\ncostituzionalita\u0027 delle menzionate norme, per aspetti che ne denotano\nl\u0027irragionevolezza e investono il trattamento diseguale di situazioni\nsostanzialmente con simili, in violazione dei principi di uguaglianza\ne buon andamento dei pubblici uffici (artt. 3 e 97 Cost.), e  che  si\nriflettono sui principi costituzionali relativi alle autonomie locali\ne al diritto di adempiere al mandato elettorale (artt. 5,  51  e  114\nCost.). \n    La  questione  e\u0027  rilevante  nel  presente   giudizio,   essendo\nl\u0027applicazione  dell\u0027art.  259,  primo  comma,  del  T.U.E.L.  -  che\ncostituisce  il  parametro  normativo  rispetto  al  quale  vagliare,\nsecondo la prospettata censura di parte ricorrente,  la  legittimita\u0027\ndei provvedimenti impugnati - evidentemente vincolante per il Giudice\ne tale da non consentire una diversa  interpretazione,  che  permetta\nall\u0027organo consiliare di provvedere alla  trasmissione  al  Ministero\ndell\u0027Interno dell\u0027ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato oltre\nil termine di tre mesi, espressamente qualificato perentorio. \n    Cio\u0027 condurrebbe, di conseguenza, all\u0027accoglimento del ricorso  e\na prefigurare l\u0027esito dello scioglimento del  Consiglio  comunale  di\nCastel Morrone, per l\u0027effetto conformativo della sentenza, nonostante\nil dubbio di costituzionalita\u0027 delle  norme,  indotto  dalle  ragioni\ngia\u0027  esplicitate  dalla  Sezione  nella  richiamata   sentenza   non\ndefinitiva  n.  5039/2024,  vertente  su  analoga  fattispecie,   che\nperfettamente si attagliano al caso in esame e che  si  riportano  di\nseguito: \n    8. - «[...] La non manifesta infondatezza. \n    Come indicato al precedente punto [...], ad avviso  del  Collegio\ne\u0027 ravvisabile un contrasto, con i predetti artt. 3 e 97 nonche\u0027  con\ngli artt. 5, 51 e 114 della Costituzione: \n      a)  dell\u0027art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto  2000,  n.\n36, limitatamente all\u0027aggettivo «perentorio» in esso contenuto; \n      b) dell\u0027art. 261, quarto  comma,  del  T.U.E.L.,  limitatamente\nall\u0027aggettivo «perentorio» in esso contenuto, per  la  parte  in  cui\nugualmente stabilisce la perentorieta\u0027 del termine (di 45 giorni) per\nla  presentazione  di  una  nuova  ipotesi  di  bilancio  stabilmente\nriequilibrato, susseguente all\u0027istruttoria negativa della Commissione\nper la finanza e gli organici degli enti locali; \n      c) dell\u0027art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla\nprevisione  secondo  cui   «l\u0027inosservanza   del   termine   per   la\npresentazione dell\u0027ipotesi di bilancio  stabilmente  riequilibrato  o\ndel termine per la risposta ai  rilievi  e  dalle  richieste  di  cui\nall\u0027articolo 261, comma 1, o del termine  di  cui  all\u0027articolo  261,\ncomma 4, [...] integrano l\u0027ipotesi di cui all\u0027articolo 141, comma  1,\nlettera a)». \n      E\u0027 innegabile chelo  scioglimentodei  consigli  comunali  abbia\nuncaratteredeltutto  straordinario  ed  eccezionale  e  possa  essere\ndisposto solo nei casi e per i motivi tassativamente  previsti  dalla\nlegge.  Eccezion  fatta  per  lo  scioglimento  per  infiltrazioni  e\ncondizionamenti di tipo mafioso (al quale la legge  riserva  autonomo\nrilievo), nonche\u0027 dipendente dalla mozione di sfiducia nei  confronti\ndel Sindaco (art. 52, secondo comma), l\u0027ordinamento degli enti locali\ntipizza all\u0027art. 141 i quattro casi che prefigurano  lo  scioglimento\ndell\u0027organo consiliare: \n        1) il compimento diatti  contrari  allaCostituzione,  legravi\nepersistenti violazioni di legge o i gravi motivi di ordine  pubblico\n(lettera a)); \n        2) l\u0027impossibilita\u0027 di assicurare  il  normale  funzionamento\ndegli organi e dei servizi, per le cause elencate  alla  (lettera  b)\n(impedimento permanente del  Sindaco  o  sue  dimissioni,  dimissioni\nultra dimidium dei consiglieri eletti, impossibilita\u0027 di  raggiungere\ncon la surroga la meta\u0027 dei componenti del Consiglio); \n        3) la mancata approvazione nei termini del bilancio  (lettera\nc): \n        4) nei Comuni al di sopra  dei  mille  abitanti,  la  mancata\nadozione   dello   strumento    urbanistico    entro diciotto    mesi\ndall\u0027elezione degli organi (lettera  c-bis,  aggiunta  dall\u0027art.  32,\ncomma 7, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge  24\nnovembre 2003, n. 326). \n    In questi due ultimi casi, al mancato  rispetto  dei  termini  di\nlegge consegue l\u0027apertura di un procedimento sollecitatorio  e,  solo\nin ipotesi di perdurante inadempimento, l\u0027avvio della  procedura  per\nlo scioglimento (commi 2  e  2-bis).  La  stessa  disciplina  non  e\u0027\nprevista per l\u0027Ente dissestato il cui Consiglio non  provveda,  entro\ntre mesi dalla nomina dell\u0027organo straordinario di liquidazione, alla\ntrasmissione  al  Ministero  dell\u0027Interno  dell\u0027ipotesi  di  bilancio\nstabilmente riequilibrato. \n    Al  contrario,  come  si  e\u0027  detto,   l\u0027elusione   del   termine\nqualificato «perentorio» (artt.  259,  primo  comma,  e  261,  quarto\ncomma) comporta lo scioglimento del Consiglio,  poiche\u0027  l\u0027art.  262,\nprimo comma, del T.U.E.L. riconduce tali ipotesi all\u0027art. 141,  comma\n1, lettera a) (atti  contrari  allaCostituzione,  gravi  epersistenti\nviolazionidi legge o gravi motivi di ordine pubblico»). \n    Reputa il  Collegio  che  non  sia  manifestamente  infondata  la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale delle norme che,  escludendo\nil  potere  sollecitatorio  del  Prefetto,  riconducono  la   mancata\napprovazione del bilancio  stabilmente  riequilibrato  da  parte  del\nConsiglio, nel perentorio termine  di  tre  mesi,  ad  un\u0027ipotesi  di\nscioglimento che mal si concilia con la natura  dell\u0027inadempimento  e\nproduce  un  effetto  esorbitante,  conducendo  alla  rimozione   del\nConsiglio democraticamente eletto, eccedendo la misura  del  doveroso\nrispetto  delle  autonomie  locali  (cfr.  la  sentenza  della  Corte\nCostituzionale n. 40 del 1961, per la  quale  e\u0027  «evidente  come  la\ntutela delle  autonomie  locali  postuli  criteri  restrittivi  nella\nvalutazione dei casi che  legittimano  lo  scioglimento  dei  normali\norgani amministrativi degli enti»). \n    [...] Il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. \n    Ritiene il  Collegio  che  non  si  giustifichi  la  riconduzione\ndell\u0027ipotesi di cui si discorre, per  effetto  dell\u0027art.  262,  primo\ncomma, del T.U.E.L., ai casi del compimento  di  atti  contrari  alla\nCostituzione, di gravi e persistenti  violazionidi  legge  ovvero  di\ngravi motivi di  ordine  pubblico,  declinati  dall\u0027art.  141,  primo\ncomma, lettera a). \n    I primi due casi possono essere accomunati dalla connotazione  in\ntermini assolutamente  negativi  dell\u0027operato  dell\u0027Ente  locale,  il\nquale si pone in aperta contraddizione con l\u0027ordinamento  statuale  e\nne sconfessi i principi (cfr. la circolare del Ministero dell\u0027interno\ndel 7 giugno 1990, n. 17102/127/1,  secondo  cui  l\u0027ipotesi  di  atti\ncontrari  alla  Costituzione,  «rientra  a  fortiori  in  quella  del\ncompimento di «gravi e persistenti violazioni di legge», della  quale\ncostituisce una estrinsecazione particolarmente aggravata.  L\u0027ipotesi\ne\u0027 riconducibile al caso in cui un ente locale manifesti  apertamente\nla volonta\u0027 di disattendere talune norme o principi fondamentali  che\nregolano    l\u0027ordinamento    repubblicano,    previsti    da    norme\ncostituzionali»). \n    E\u0027  quindi  difficilmente  comprensibile  l\u0027equiparazione   della\nmancata   presentazione   dell\u0027ipotesi   di   bilancio    stabilmente\nriequilibrato al compimento di atti contrari alla  Costituzione  o  a\ngravi e persistenti violazioni di  legge,  mancando  da  un  lato  la\nvolonta\u0027 preordinata a disattendere le norme fondamentali dello Stato\ne, d\u0027altro lato,  difettando  il  connotato  di  un  operato  che  si\ncontraddistingua per la  gravita\u0027  e  persistenza  del  comportamento\nnegativo od omissivo dell\u0027Ente locale. \n    Quanto ai gravi motivi di ordine pubblico,  alla  stessa  stregua\nnon e\u0027 individuabile un comportamento  che  vi  contravvenga,  tenuto\nconto che la nozione attiene alla sicurezza e alla quiete pubblica  e\nnon puo\u0027 confondersi, in un\u0027accezione lata, con la  tutela  del  buon\nfunzionamento degli uffici (Corte  Costituzionale  n.  40  del  1961,\ncit.). \n    Nei suesposti termini, e\u0027 riscontrabile la sostanziale  comunanza\ntra il caso di  elusione  del  termine  per  presentare  il  bilancio\nstabilmente riequilibrato e l\u0027ipotesi  di  mancata  approvazione  del\nbilancio  comunale,  cosicche\u0027  anche  per  il  primo   caso   appare\nmaggiormente consono all\u0027ordinamento degli enti locali (implicante il\nrispetto  dell\u0027autonomia  dell\u0027ente  esponenziale   della   comunita\u0027\namministrata)  l\u0027ammissibilita\u0027   del   potere   sollecitatorio   del\nPrefetto, ai sensi dell\u0027art. 141, secondo comma, del T.U.E.L. \n    Viceversa,  la  prefigurazione  di  un   termine   perentorio   e\nl\u0027assimilazione del suo mancato  rispetto  agli  atti  contrari  alla\nCostituzione, alle gravi e persistenti violazioni di legge o a motivi\ndi  ordine  pubblico  non   si   mostra   giustificabile   e   denota\nl\u0027irragionevolezza  delle  norme  censurate,  per  contrasto  con  la\nnecessita\u0027  di  regolare  in  maniera   uguale   situazioni   simili,\ngiustificandosi la diversita\u0027  di  disciplina  solo  in  presenza  di\nsituazioni differenziabili. \n    Risultano in tal modo violati il principio di uguaglianza ex art.\n3 Cost. e la necessita\u0027 di garantire il buon andamento della pubblica\namministrazione,  ex  art.  97  Cost.,  in  ragione  della   ritenuta\nirragionevolezza   della   norma,   che    non    trova    intrinseca\ngiustificazione e diverge dallo scopo  che  occorre  perseguire,  nel\nrispetto dell\u0027autonomia locale (cfr. Corte Costituzionale n. 223  del\n2022:  «Secondo  la  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  il\nprincipio di ragionevolezza e\u0027 leso «quando si accerti l\u0027esistenza di\nuna  irrazionalita\u0027  intra  legem,  intesa  come   contraddittorieta\u0027\nintrinseca tra la complessiva finalita\u0027 perseguita dal legislatore  e\nla disposizione espressa dalla norma censurata» (sentenze n. 195 e n.\n6 del 2019; nello stesso senso, pi di recente  sentenza  n.  125  del\n2022)»; cfr., altresi\u0027, Corte Costituzionale n.  258  del  2022:  «La\nviolazione  del  principio   di   buon   andamento   della   pubblica\namministrazione non pu infatti, essere invocata se non attraverso  la\ndenuncia di  arbitrarieta\u0027  e  di  manifesta  irragionevolezza  della\ndisciplina censurata, combinandosi,  sotto  questo  profilo,  con  il\nriferimento all\u0027art. 3 Cost.  ed  implicando  lo  svolgimento  di  un\ngiudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (sentenze n. 208 del\n2014, n. 243 del 2005, n. 306 e n. 63 del 1995 e  n.  250  del  1993;\nordinanze n. 100 e n. 47 del 2013)»). \n    [...] Il contrasto con gli artt. 5, 51 e 114 della Costituzione. \n    Per quanto considerato, le  norme  indicate  vanno  ulteriormente\ncensurate laddove, impedendo la prosecuzione dello svolgimento  delle\nfunzioni del Consiglio comunale eletto e l\u0027espletamento  del  mandato\ndei  consiglieri,  contravvengono  all\u0027esigenza   di   tutela   delle\nautonomie locali (artt.  5  e  114  Cost.)  e  del  diritto  di  ogni\ncittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle (art. 51\nCost.). \n    Giova rinnovare il richiamo alla menzionata sentenza della  Corte\nCostituzionale n. 40 del 1961 (e\u0027  «evidente  come  la  tutela  delle\nautonomie locali postuli criteri restrittivi  nella  valutazione  dei\ncasi   che   legittimano   lo   scioglimento   dei   normali   organi\namministrativi  degli  enti»),  per  significare  che  l\u0027ipotesi   di\nscioglimento del Consiglio comunale  puo\u0027  ritenersi  giustificata  a\nfronte  di   inderogabili   e   superiori   esigenze   di   garantire\nl\u0027unitarieta\u0027  dello  Stato,   altrimenti   risultando   violate   le\nprerogative delle autonomie locali e dei singoli consiglieri, laddove\n- similmente con quanto avviene per l\u0027ipotesi di mancata approvazione\ndel bilancio - all\u0027omissione riscontrata possa ovviarsi attraverso il\npotere sollecitatorio del  Prefetto,  che  consenta  all\u0027ente  locale\nterritoriale di «recuperare» la propria autonomia e di assolvere alle\nproprie funzioni, in linea con quanto previsto  all\u0027art.  245,  terzo\ncomma, del T.U.E.L., che rimette agli organi istituzionali  dell\u0027ente\nil compito di assicurare  «condizioni  stabili  di  equilibrio  della\ngestione  finanziaria  rimuovendo  le  cause  strutturali  che  hanno\ndeterminato il dissesto». \n    [...] Conclusivamente, per le considerazioni  che  precedono,  va\ndichiarata rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale, in relazione agli artt. 3, 5, 51,  97  e\n114 della Costituzione: \n      a)  dell\u0027art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto  2000,  n.\n36, limitatamente all\u0027aggettivo «perentorio» in esso contenuto; \n      b) dell\u0027art. 261, quarto  comma,  del  T.U.E.L.,  limitatamente\nall\u0027aggettivo «perentorio» in esso contenuto, per  la  parte  in  cui\nugualmente stabilisce la perentorieta\u0027 del termine (di quarantacinque\ngiorni) per  la  presentazione  di  una  nuova  ipotesi  di  bilancio\nstabilmente riequilibrato, susseguente all\u0027istruttoria negativa della\nCommissione per la finanza e gli organici degli enti locali; \n      c) dell\u0027art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla\nprevisione  secondo  cui   «l\u0027inosservanza   del   termine   per   la\npresentazione dell\u0027ipotesi di  bilancio stabilmente  riequilibrato  o\ndel termine per la risposta ai  rilievi  e  dalle  richieste  di  cui\nall\u0027articolo 261, comma 1, o del termine  di  cui  all\u0027articolo  261,\ncomma 4, [...] integrano l\u0027ipotesi di cui all\u0027articolo 141, comma  1,\nlettera a)». \n    9. - Va sollevata, in definitiva, la  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale  nei  termini   e   per   le   ragioni   anzidette   e\nconseguentemente disposta, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo\n1953, n. 87, la sospensione del giudizio e ordinata  la  trasmissione\ndegli atti alla  Corte  costituzionale,  nonche\u0027  la  notifica  della\npresente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del  Consiglio\ndei Ministri e, altresi\u0027, la comunicazione ai Presidenti della Camera\ndei Deputati e del Senato della Repubblica. \n    10. -  Si  riserva  alla  successiva  camera  di  consiglio  ogni\nulteriore statuizione sul rito, sul merito e sulle spese in relazione\nalla domanda cautelare proposta. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Il Tribunale Amministrativo  Regionale  della  Campania  (Sezione\nPrima) cosi\u0027 dispone: \n      a)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 259, primo  comma,\ndell\u0027art. 261, quarto comma, e dell\u0027art. 262, primo comma, del d.lgs.\n18 agosto 2000, n. 267, nei termini di cui in motivazione; \n      b)   dispone,  per  l\u0027effetto,  la  sospensione  del   presente\ngiudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n      c) rinvia la  fissazione  della  camera  di  consiglio  per  la\nprosecuzione del  giudizio  all\u0027esito  della  decisione  della  Corte\nCostituzionale; \n      d) riserva alla successiva camera di consiglio  ogni  ulteriore\nstatuizione sul rito, sul merito e  sulle  spese  in  relazione  alla\ndomanda cautelare proposta. \n    Ordina che, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo,\nil presente provvedimento sia notificato alle parti  in  causa  e  al\nPresidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche\u0027   comunicato   ai\nPresidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. \n    La presente ordinanza sara\u0027 eseguita dall\u0027Amministrazione  ed  e\u0027\ndepositata presso la segreteria del Tribunale che provvedera\u0027 a darne\ncomunicazione alle parti. \n    Cosi\u0027 deciso in Napoli nella camera di consiglio  del  giorno  26\nmarzo 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n      Vincenzo Salamone, Presidente; \n      Giuseppe Esposito, Consigliere; \n      Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore. \n \n                       Il Presidente: Salamone \n \n                                              L\u0027Estensore: Sorrentino","elencoNorme":[{"id":"62455","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero_legge":"36","descrizionenesso":"","legge_articolo":"259","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;36~art259"},{"id":"62456","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero_legge":"36","descrizionenesso":"","legge_articolo":"261","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;36~art261"},{"id":"62457","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero_legge":"36","descrizionenesso":"","legge_articolo":"262","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;36~art262"}],"elencoParametri":[{"id":"79183","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79184","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79185","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"51","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79186","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79187","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"114","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54560","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ministero dell\u0027interno","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54561","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Castel Morrone","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54668","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Castel Morrone","data_costit_part":"06/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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