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Umberto Berrino - presidente; \n dott. Rossana Mancino - consigliere; \n dott. Gabriella Marchese - consigliere; \n dott. Luigi Cavallaro - rel. consigliere; \n dott. Francesco Buffa - consigliere; \n Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso\n34240-2018 proposto da: \n I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale, in persona\ndel Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente\ndomiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l\u0027Avvocatura\ncentrale dell\u0027istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati\nPatrizia Ciacci, Clementina Pulli, Manuela Massa - ricorrente; \n Contro Mehmetaj Vito, domiciliato in Roma piazza Cavour presso\nla cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentato e\ndifeso dall\u0027avvocato Alberto Guariso - controricorrente; \n Avverso la sentenza n. 516/2018 della Corte d\u0027Appello di Firenze,\ndepositata il 22 maggio 2018 R.G.N. 1149/2017; \n Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del\n18 gennaio 2023 dal Consigliere dott. Luigi Cavallaro; \n Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore\ngenerale dott. Stefano Visona\u0027 che ha concluso per la rimessione alla\nCorte di giustizia; \n Udito l\u0027avvocato Manuela Massa; \n Udito l\u0027avvocato Antonello Ciervo per delega verbale avvocato\nAlberto Guariso; \n \n Rilevato in fatto \n \n Che, con sentenza depositata il 22 maggio 2018, la Corte\nd\u0027appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha\naccolto la domanda di Vito Mehmetaj, cittadina albanese, volta alla\ncorresponsione dell\u0027assegno sociale di cui all\u0027art. 3, comma 6, legge\nn. 335/1995; \n Che i giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto che la\nprevisione di cui all\u0027art. 20, comma 10, decreto-legge n. 112/2008\n(conv. con legge n. 133/2008), secondo la quale l\u0027assegno sociale e\u0027\ncorrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato\nper almeno dieci anni sul territorio nazionale, avesse implicitamente\nabrogato la norma di cui all\u0027art. 80, comma 19, legge n. 388/2000,\nche subordina al possesso della (ex) carta di soggiorno il\nriconoscimento agli stranieri extracomunitari della provvidenza in\nesame; \n Che avverso tale pronuncia l\u0027INPS ha proposto ricorso per\ncassazione, deducendo due motivi di censura; \n Che Vito Mehmetaj ha resistito con controricorso, successivamente\nillustrato con memoria, con cui, oltre a chiedere il rigetto del\nricorso avversario, ha argomentato in via subordinata la correttezza\ndella decisione impugnata in relazione all\u0027art. 12 della direttiva\n2011/98/UE, avuto riguardo al suo essere titolare di permesso di\nsoggiorno per motivi familiari che le consentirebbe di lavorare; \n Che, a seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa e\u0027\nstata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n.\n26142 del 2020 della Sesta sezione civile di questa Corte; \n Che in vista dell\u0027udienza pubblica entrambe le parti hanno\ndepositato memoria; \n \n Considerato in diritto \n \n Che, con il primo motivo di censura, l\u0027INPS ha denunciato\nviolazione e falsa applicazione dell\u0027art. 3, commi 6-7, legge n.\n335/1995, per come integrato dall\u0027art. 20, comma 10, decreto-legge n.\n112/2008 (conv. con legge n. 133/2008), in relazione all\u0027art. 80,\ncomma 19, legge n. 388/2000, nonche\u0027 dell\u0027art. 41, decreto\nlegislativo n. 286/1998, per avere la Corte di merito ritenuto che\nl\u0027art. 20, comma 10, decreto-legge n. 112/2008, cit., secondo cui\nl\u0027assegno sociale e\u0027 corrisposto agli aventi diritto a condizione che\nabbiano soggiornato per almeno dieci anni sul territorio nazionale,\navesse implicitamente abrogato la norma di cui all\u0027art. 80, comma 19,\nlegge n. 388/2000, parimenti cit., che subordina il riconoscimento\nagli stranieri extracomunitari della provvidenza in esame al possesso\ndella carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per\nsoggiornanti di lungo periodo); \n Che, con il secondo motivo, l\u0027INPS ha lamentato violazione e\nfalsa applicazione degli articoli 3, commi 6-7, legge n. 335/1995,\n20, comma 10, decreto-legge n. 112/2008 (conv. con legge n.\n133/2008), e 9, comma 1, e 12, decreto legislativo n. 286/1998, in\nrelazione agli articoli 43 e 2697 codice civile e 115 del codice di\nprocedura civile, per avere la Corte territoriale omesso l\u0027indagine\ncirca la sussistenza degli altri requisiti necessari al\nriconoscimento della provvidenza in questione, sebbene tanto in primo\ngrado che in sede di gravame fosse stato eccepito che l\u0027istante\nrisultava titolare di pensione concessale dallo stato estero di\nappartenenza Data (Albania) e che non vi era prova della continuita\u0027\ndel soggiorno sul territorio nazionale; \n Che, con riferimento a tale ultimo motivo, va subito rilevato che\ni giudici territoriali, lungi dall\u0027omettere l\u0027indagine sugli altri\nrequisiti necessari al riconoscimento della provvidenza in questione,\nhanno piuttosto ritenuto che la continuita\u0027 della residenza sul\nterritorio nazionale fosse stata provata, seppure ricorrendo a\npresunzioni, e hanno precisato che dalla prestazione «dovra\u0027 essere\ndedotto il reddito derivante dalla pensione albanese» (cfr. pagg. 2-3\ndella sentenza impugnata), per modo che la censura dell\u0027INPS pare\nprima facie eccentrica rispetto al decisum; \n Che, con riguardo al primo motivo di censura, questa Corte di\nlegittimita\u0027 ha gia\u0027 avuto modo di chiarire che la permanenza\ncontinuativa in Italia per dieci anni con permesso di soggiorno\nrappresenta un requisito aggiuntivo e non sostitutivo rispetto al\nrequisito della titolarita\u0027 del permesso di soggiorno UE per\nsoggiornanti di lungo periodo (cfr. Cassazione numeri 16989 del 2019\ne 16867 del 2020); \n Che - come esattamente rilevato dall\u0027ordinanza interlocutoria n.\n26142 del 2020 della Sesta sezione civile di questa Corte - resta\ntuttavia da verificare se la sentenza impugnata possa essere\nconfermata in relazione all\u0027argomentazione spesa nel controricorso e\ngia\u0027 introdotta nei precedenti gradi di merito, secondo cui il\nrequisito aggiuntivo del permesso di lungo soggiorno richiesto\ndall\u0027art. 80, comma 19, legge n. 388/2000, contrasterebbe con la\ndirettiva 2011/98/UE; \n Che, al riguardo, la Corte costituzionale, nel rigettare la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 80, comma 19,\ncit., ha espressamente affermato che «un obbligo costituzionale di\nattribuire l\u0027assegno sociale allo straniero privo della (ex) carta di\nsoggiorno non deriva neppure dall\u0027art. 12 della direttiva 2011/98/UE\n[...] che, ai fini della equiparazione dei cittadini stranieri\nextracomunitari ai cittadini italiani, richiama il regolamento (CE)\nn. 883/2004 [...] relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza\nsociale, che impone la parita\u0027 di trattamento tra i lavoratori\nstranieri e i cittadini dello Stato europeo che li ospita per quanto\nriguarda il settore della sicurezza sociale, non venendo qui in\nconsiderazione la posizione di lavoratori» (Corte costituzionale n.\n50 del 2019); \n Che, nondimeno, la Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, a\nseguito di rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte costituzionale\ncon ordinanza n. 182/2020, ha ritenuto che «l\u0027art. 12, paragrafo 1,\ndella direttiva 2011/98 si applica sia ai cittadini di paesi terzi\nche sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma\ndel diritto dell\u0027Unione o nazionale, sia ai cittadini di paesi terzi\nche sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi\ndall\u0027attivita\u0027 lavorativa a norma del diritto dell\u0027Unione o\nnazionale, ai quali e\u0027 consentito lavorare e che sono in possesso di\nun permesso di soggiorno ai sensi del regolamento n. 1030/2002»,\nall\u0027uopo valorizzando il considerando 20 della suddetta direttiva,\nche «non si limita a garantire la parita\u0027 di trattamento ai titolari\ndi un permesso unico di lavoro, ma si applica anche ai titolari di un\npermesso di soggiorno per fini diversi dall\u0027attivita\u0027 lavorativa che\nsono autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante» (CGUE, 2\nsettembre 2021, C-350/20, §§ 48-49); \n Che, nella stessa pronuncia, e\u0027 stato ribadito che l\u0027ambito della\nparita\u0027 di trattamento prevista dall\u0027art. 12, paragrafo 1, lettera\ne), della direttiva 2011/98/UE concerne le prestazioni che rientrano\nnei settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n.\n883/2004; \n Che l\u0027art. 3, paragrafo 3, di tale regolamento prevede, in\nparticolare, che esso «si applica anche alle prestazioni speciali in\ndenaro di carattere non contributivo di cui all\u0027articolo 70», ossia,\nper quanto rileva in questa sede, a quelle che siano volte a offrire\n«copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi\ncorrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all\u0027art. 3,\nparagrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito\nminimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale\ndello Stato membro interessato», per le quali «il finanziamento\nderiva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire\nla spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per\nil calcolo della prestazione non dipendono da alcun contributo da\nparte del beneficiario» e che «sono elencate nell\u0027allegato X» al\nregolamento stesso; \n Che l\u0027allegato X, per cio\u0027 che riguarda l\u0027Italia, prevede, alla\nlettera g), l\u0027assegno sociale di cui all\u0027art. 3, comma 6, legge n.\n335/1995, che nell\u0027ottica del diritto dell\u0027Unione si rivela pertanto\n«prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo», volta\na garantire una copertura in via suppletiva del rischio della\nvecchiaia (art. 3, paragrafo 1, lettera d) del regolamento cit.)\nmediante l\u0027erogazione di un reddito minimo di sussistenza a carico\ndella spesa pubblica; \n Che, conseguentemente, sebbene Corte costituzionale n. 50 del\n2019 abbia ritenuto che dall\u0027art. 12 della direttiva 2011/98/UE non\nderiverebbe alcun «obbligo costituzionale di attribuire l\u0027assegno\nsociale allo straniero privo della (ex) carta di soggiorno», reputa\nil Collegio che il dubbio di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n80, comma 19, legge n. 388/2000, nella parte in cui subordina il\nriconoscimento dell\u0027assegno sociale ai cittadini extracomunitari al\npossesso della (ex) carta di soggiorno, abbia ragione di porsi\nnuovamente, essendosi chiarito dalla Corte di giustizia dell\u0027Unione\neuropea che il principio di parita\u0027 di trattamento nell\u0027accesso alle\nprestazioni di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 non concerne -\ncome detto - solo i titolari di un permesso unico di lavoro, ma si\napplica anche ai titolari di un permesso di soggiorno per fini\ndiversi dall\u0027attivita\u0027 lavorativa che sono autorizzati a lavorare\nnello Stato membro ospitante; \n Che, a tutto concedere, un residuo dubbio interpretativo potrebbe\nsussistere circa la portata del rinvio operato dall\u0027art. 12 della\ndirettiva 2011/98/UE ai «settori della sicurezza sociale definiti nel\nregolamento 883/04», potendosi letteralmente sostenere che detto\nrinvio debba limitarsi ai soli settori di cui all\u0027art. 3, paragrafo\n1, del regolamento cit. e non anche alle prestazioni speciali in\ndenaro di carattere non contributivo di cui al successivo paragrafo\n3, tra le quali, come anzidetto, figura certamente l\u0027assegno sociale; \n \n Che tuttavia, come ben evidenziato nella memoria dell\u0027odierna\ncontro ricorrente, non solo tale limitazione non appare del tutto\ncoerente con la lettera del citato art. 3, stante che il paragrafo 3\nsi propone pur sempre di dare copertura «in via complementare,\nsuppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di\nsicurezza sociale di cui all\u0027art. 3, paragrafo 1», ma soprattutto non\ne\u0027 stata fatta propria dalla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea\nne\u0027 nella sentenza 21 giugno 2017, C-449-16, concernente l\u0027assegno di\ncui all\u0027art. 65, legge n. 448/1998, ne\u0027 nella successiva 2 settembre\n2021, C-350/20, gia\u0027 cit., concernente l\u0027assegno di natalita\u0027; \n Che questo Collegio ben conosce l\u0027orientamento della Corte\ncostituzionale secondo cui, nella prospettiva del primato del diritto\ndell\u0027Unione, alle norme di diritto europeo contenute nell\u0027art. 12,\nparagrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE (cosi\u0027 come a\nquelle contenute nell\u0027art. 11, paragrafo 1, lettera d), della\ndirettiva 2003/109/CE) deve riconoscersi effetto diretto nella parte\nin cui prescrivono l\u0027obbligo di parita\u0027 di trattamento tra le\ncategorie di cittadini di paesi terzi individuate dalle medesime\ndirettive e i cittadini dello Stato membro in cui costoro\nsoggiornano, trattandosi di obbligo cui corrisponde il diritto del\ncittadino di paese terzo - rispettivamente titolare di permesso di\nlungo soggiorno e titolare di un permesso unico di soggiorno e di\nlavoro - a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni\npreviste per i cittadini dello Stato membro (Corte costituzionale n.\n67 del 2022, § 12 del Considerato in diritto); \n Che, nondimeno, tale affermazione - che nel caso deciso da Corte\ncostituzionale n. 67 del 2022, cit., ha portato alla declaratoria\nd\u0027inammissibilita\u0027, per difetto di rilevanza, della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, comma 6-bis, decreto-legge\nn. 69/1988 (conv. con legge n. 153/1988), nella parte in cui\nassoggetta ad un regime peculiare, regolato dal principio della\nreciprocita\u0027 o della apposita convenzione, i beneficiari dell\u0027assegno\nper il nucleo familiare non cittadini italiani (o europei) che non\nrisiedono nel territorio nazionale, per contrasto con gli articoli 11\ne 117, comma 1°, Cost. in relazione alla direttiva 2003/109/CE, che\nall\u0027art. 11, paragrafo 1, lettera d), prevede il diritto dei\ncittadini di paesi terzi titolari del permesso di lungo soggiorno e\ndei loro familiari di beneficiare dello stesso trattamento riservato\nai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto\nconcerne i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento\n(CE) n. 883/2004, sollevata da questa Corte di cassazione con\nordinanze numeri 9378 e 9379 del 2021 - e\u0027 stata resa in un giudizio\nin cui non era stato evocato, quale parametro interposto di diritto\ndell\u0027Unione, l\u0027art. 34 CDFUE (cfr. Corte costituzionale n. 67 del\n2022, cit., § 1.2.1 del Considerato in diritto); \n Che, d\u0027altra parte, la stessa Corte di giustizia dell\u0027Unione\neuropea ha affermato che il diritto alla parita\u0027 di trattamento nel\nsettore della sicurezza sociale, definito nei suoi contenuti\nessenziali dalla direttiva 2011/98/UE, «da\u0027 espressione concreta al\ndiritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale di cui\nall\u0027art. 34, paragrafi 1 e 2, della Carta» (CGUE, 2 settembre 2021,\nC-350/20, § 46), secondo i quali, rispettivamente, l\u0027Unione riconosce\ne rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza\nsociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali\nla maternita\u0027, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o\nla vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro,\nsecondo le modalita\u0027 stabilite dal diritto dell\u0027Unione e dalle\nlegislazioni e dalle prassi nazionali e riconosce a ogni persona che\nrisieda o si sposti legalmente all\u0027interno dell\u0027Unione il diritto\nalle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, in\nconformita\u0027 al diritto dell\u0027Unione e alle legislazioni e alle prassi\nnazionali; \n Che, dal canto suo, la Corte costituzionale ha avuto modo di\nchiarire che il principio di parita\u0027 di trattamento nel settore della\nsicurezza sociale, nei termini delineati dall\u0027art. 34 CDFUE e dal\ndiritto derivato e poi ribaditi dalla Corte di giustizia dell\u0027Unione\neuropea, si raccorda ai principi consacrati dall\u0027art. 3 della\nCostituzione, «e ne avvalora e illumina il contenuto assiologico,\nallo scopo di promuovere una piu\u0027 ampia ed efficace integrazione dei\ncittadini dei Paesi terzi» (Corte costituzionale n. 54 del 2022, § 13\ndel Considerato in diritto); \n Che, sebbene Corte costituzionale n. 50 del 2019, cit., abbia\ngia\u0027 avuto modo di scrutinare la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 80, comma 19, legge n. 388/2000, per\ncontrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione, dichiarandola non fondata,\nreputa il Collegio che - in ragione della riconosciuta\ninterpenetrazione assiologica delle disposizioni dell\u0027art. 3 della\nCostituzione e dell\u0027art. 34 CDFUE - tale questione abbia eguale\nragione di porsi nuovamente a seguito della diversa interpretazione\ndell\u0027art. 12 della direttiva 2011/98/UE offerta dalla Corte di\ngiustizia dell\u0027Unione europea, che - giusta le stesse parole di Corte\ncostituzionale n. 50 del 2019, piu\u0027 volte cit. - potrebbe portare a\nriconoscere «un obbligo costituzionale di attribuire l\u0027assegno\nsociale allo straniero privo della (ex) carta di soggiorno»; \n Che egualmente pare al Collegio debba dirsi con riguardo all\u0027art.\n38, comma 1° della Costituzione, benche\u0027 anche in riferimento a tale\nparametro Corte costituzionale n. 50 del 2019 abbia dichiarato\nl\u0027infondatezza della questione di legittimita\u0027 costituzionale, non\npotendo dubitarsi della stretta correlazione esistente tra di esso e\nl\u0027art. 34 CDFUE, che, nel sancire il diritto all\u0027assistenza sociale e\nall\u0027assistenza abitativa, mira a «garantire un\u0027esistenza dignitosa a\ntutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti» (CGUE, 24\naprile 2012, C-571/10); \n Che, pertanto, ravvisandosi in specie una ipotesi di c.d. doppia\npregiudizialita\u0027, in ragione del fatto che la disposizione contenuta\nnell\u0027art. 80, comma 19, legge n. 388/2000, nella parte in cui\ncondiziona la corresponsione dell\u0027assegno sociale ai cittadini\nextracomunitari al possesso della (ex) carta di soggiorno, appare\nsuscettibile di porre dubbi sia in relazione agli articoli 3 e 38\ndella Costituzione che all\u0027art. 34 CDFUE e al diritto derivato\ndell\u0027Unione costituito dall\u0027art. 12 della direttiva 2011/98/UE,\nreputa il Collegio, nella prospettiva delineata da Corte\ncostituzionale n. 269 del 2017 (e successivamente ribadita e\nprecisata, tra le altre, da Corte costituzionale numeri 20, 63, 112 e\n117 del 2019, nonche\u0027, sia pure implicitamente, da Corte\ncostituzionale numeri 182 del 2020 e 54 del 2022), di dover\nprivilegiare, in prima battuta, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale della norma piu\u0027 volte cit. anche con riferimento agli\narticoli 11 e 117 della Costituzione, in relazione all\u0027art. 34 CDFUE\ne all\u0027art. 12 della direttiva 2011/98/UE. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 80, comma 19,\nlegge n. 388/2000, nella parte in cui condiziona la corresponsione\ndell\u0027assegno sociale ai cittadini extracomunitari al possesso della\n(ex) carta di soggiorno, in relazione agli articoli 3 e 38, comma 1°\ndella Costituzione, nonche\u0027 in relazione agli articoli 11 e 117 della\nCostituzione, con riferimento all\u0027art. 34 CDFUE e all\u0027art. 12 della\ndirettiva 2011/98/UE; \n Dispone la sospensione del presente giudizio; \n Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico\nministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei\nministri; \n Ordina, altresi\u0027, che la presente ordinanza venga comunicata dal\ncancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\nnotificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 gennaio\n2023. \n \n Il Presidente: Berrino","elencoNorme":[{"id":"61196","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"23/12/2000","data_nir":"2000-12-23","numero_legge":"388","descrizionenesso":"","legge_articolo":"80","specificaz_art":"","comma":"19","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art80"}],"elencoParametri":[{"id":"76617","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"76619","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"76618","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"76620","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"76621","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cue","descriz_costit":"Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"34","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"76622","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000074","descriz_costit":"direttiva UE","numero_legge":"98","data_legge":"13/12/2011","articolo":"12","specificaz_art":"paragrafo 1","comma":"","specificaz_comma":"lettera e)","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"53142","num_progressivo":"","nominativo_parte":"I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale","data_costit_part":"17/07/2023","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"53143","num_progressivo":"","nominativo_parte":"MEHMETAJ VITO","data_costit_part":"18/07/2023","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |