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Sezione regionale\ndi controllo per la Regione Campania nel giudizio di parificazione\ndel rendiconto generale della Regione Campania per l\u0027esercizio\nfinanziario 2023.. \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Norme della Regione Campania -\n Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania\n (ARPAC) - Finanziamento attraverso una quota del fondo sanitario\n regionale da definirsi sulla base della spesa storica di personale\n e di attivita\u0027 delle funzioni trasferite - Quantificazione delle\n risorse attraverso la legge di approvazione del bilancio regionale\n o sue variazioni - Omessa previsione di uno specifico vincolo di\n correlazione tra risorse vincolate del fondo sanitario regionale e\n livelli essenziali di assistenza (LEA). \n- Legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione\n dell\u0027Agenzia regionale per la protezione ambientale della\n Campania), art. 22, commi 1, lettera a), e 2. \n\n\r\n(GU n. 14 del 02-04-2025)\n\r\n \n LA CORTE DEI CONTI \n Sezione regionale di controllo per la Campania \n \n Massimo Gagliardi - Presidente. \n Emanuele Scatola - Primo referendario. \n Ilaria Cirillo - Primo referendario (estensore). \n Domenico Cerqua - Primo referendario. \n Stefania Calcari - Primo referendario. \n Rosita Liuzzo - Primo referendario. \n Tommaso Martino - Primo referendario. \n Giovanna Olivadese - referendario. \n Alessandro De Santis - referendario. \n Ilvio Pannullo - referendario. \n Marco Nappi Quintiliano - referendario. \n Concetta Ilaria Ammendola - referendario. \n Nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024, ha pronunciato la\nseguente ordinanza nel giudizio di parificazione del rendiconto della\nRegione Campania per l\u0027esercizio finanziario 2023. \n Visti gli articoli 81, 97, 100, 103, 117, 119 e 134 della\nCostituzione, nonche\u0027 gli articoli l legge costituzionale 9 febbraio\n1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; \n Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato\ncon il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive\nmodificazioni ed integrazioni e il decreto legislativo del 28 agosto\n2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile; \n Visto l\u0027art. 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale n.\n1/2012 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella\nCarta costituzionale) e l\u0027art. 20 della legge n. 243 l 2012\n(Disposizioni per l\u0027attuazione del principio del pareggio di bilancio\nai sensi dell\u0027art. 81, sesto comma, della Costituzione), concernente\nfunzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle\namministrazioni pubbliche; \n Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive\nmodificazioni ed integrazioni (Disposizioni in materia di\narmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle\nRegioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli\narticoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nonche\u0027 i\nregolamenti (UE) n. 549/2013, 1046/2018 e 2092/2020; \n Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni\nurgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali\nnonche\u0027 ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel\nmaggio 2012), convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista\nla nota prot. regionale n. 2024-0014370/U.D.C.P./GAB/GAB del 21\ngiugno 2024 acquisito il 24 giugno 2024 al prot. della Sezione n.\n4011, relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2023; \n Vista l\u0027ordinanza presidenziale n. 129, dell\u00278 novembre 2024, di\nconvocazione della audizione istruttoria collegiale con la quale\nvenivano trasmesse le relazioni istruttorie conclusive redatte dai\nMagistrati relatori e in particolare tra queste, la relazione\nafferente alla gestione della spesa sanitaria ivi compresa l\u0027analisi\ndel perimetro sanitario e del finanziamento dell\u0027Agenzia regionale\nper la protezione dell\u0027ambiente (di seguito anche A.R.P.A.C.); \n Sentiti, all\u0027udienza istruttoria collegiale del 21 novembre 2024,\ni rappresentanti della Regione, alla presenza della Procura,\nall\u0027esito delle memorie trasmesse dalla Regione a mezzo p.e.c., in\ndata 19 novembre 2024, prot. n. 549515/PG/2024 ed acquisite al prot.\nC.d.c. n. 8782 del 20 novembre 2024; \n Visto il decreto presidenziale n. 29, del 22 novembre 2024, di\nconvocazione dell\u0027udienza pubblica; \n Vista la memoria del Procuratore regionale prot. n. 225, del 26\nnovembre 2024 (acquisita in pari data al protocollo della Sezione n.\n9007); \n Viste le ulteriori precisazioni trasmesse dalla Regione con la\nnota prot. 2024-0026690/UDCP/GAB/GAB, del 28 novembre 2024 (acquisite\nin pari data al n. 9125 di prot. della Sezione); \n Visti i documenti e le memorie in atti; \n Uditi nella pubblica udienza del 29 novembre i relatori Primo\nreferendario Ilaria Cirillo e Primo referendario Stefania Calcari; \n Udite le conclusioni orali del Presidente della Regione e del\nProcuratore regionale nell\u0027udienza pubblica del 29 novembre 2024; \n \n Premesso in fatto \n \n 1. L\u0027odierno giudizio ha ad oggetto il rendiconto generale per\nl\u0027esercizio 2023, predisposto dalla Regione Campania, ai sensi degli\narticoli 18 e 63 del decreto legislativo n. 118/2011, trasmesso a\nquesta Sezione in data 21 giugno 2024 prot. regionale n. 2024\n0014370/U.D.C.P./GAB/GAB acquisito il 24 giugno al prot. della\nSezione n. 4011. \n Con la relazione di deferimento dell\u00278 novembre, allegata\nall\u0027ordinanza presidenziale n. 129/2024, e\u0027 stato definito il thema\ndecidendum, alla luce delle eccezioni, delle deduzioni e conclusioni\nformulate dall\u0027Amministrazione regionale, emerse nel corso\ndell\u0027istruttoria e della discussione in sede di udienza cd. di\n«preparifica». \n In particolare, la Regione Campania ha inviato le proprie\nmemorie, a mezzo Pec, con la nota prot. n. 549515/PG/2024, acquisita\nal prot. C.d.c. n. 8782 del 20 novembre 2024 e successivamente\nintegrate con la nota prot. 2024-0026690/UDCP/GAB/GAB del 28 novembre\n2024 e acquisite al prot. n. 9125 della Sezione in pari; mentre la\nProcura erariale ha trasmesso le proprie conclusioni con la nota\nprot. n. 225 del 26 novembre 2024 acquisita in pari data al\nprotocollo della Sezione n. 9007; \n Nell\u0027udienza camerale del 21 novembre 2024 sono stati ascoltati i\nrappresentanti della Regione alla presenza della Procura. \n Con successivo decreto presidenziale n. 29 del 22 novembre 2024,\ne\u0027 stata fissata l\u0027udienza pubblica per la discussione finale sul\nprogetto di rendiconto generale 2023 della Regione Campania. \n All\u0027odierna pubblica udienza, le Parti hanno esposto le proprie\ntesi, confermando quanto gia\u0027 riferito nelle memorie scritte. \n 1.1. Con specifico riferimento ai profili di dubbia legittimita\u0027\ncostituzionale emersi nel corso dell\u0027istruttoria, le questioni sono\nstate tempestivamente delineate da questo Giudice, sia nell\u0027udienza\ndi parifica che nella precedente adunanza pubblica del 21 novembre\n2024 e ritualmente sottoposte al contraddittorio delle parti ai sensi\ndell\u0027art. 101 c.p.c. \n 1.2. In particolare, il Procuratore regionale ha concluso\nchiedendo di procedere alla parziale parificazione del rendiconto\nregionale dell\u0027esercizio 2023, con le precisazioni e considerazioni,\ncontenute nella propria memoria, relative ad alcuni profili\nfinanziari e gestionali, condividendo i dubbi di legittimita\u0027\ncostituzionale evidenziati dalla Sezione con riferimento, in\nparticolare, alla legge regionale n. 10/1998 relativa alle modalita\u0027\ndi finanziamento dell\u0027A.R.P.A.C. rimettendosi al Collegio per la\nvalutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza. \n Piu\u0027 nello specifico, la Procura regionale ha individuato i\nparametri di legittimita\u0027 violati dalla normativa regionale nell\u0027art.\n117, secondo comma, lett. e) e m), della Costituzione, in materia di\narmonizzazione dei bilanci pubblici e di determinazione dei livelli\nessenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali\nche devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui\ncostituisce parametro interposto l\u0027art. 20 del decreto legislativo n.\n118 del 2011, che definisce la disciplina afferente al c.d.\n«perimetro sanitario». Essa viola, ad avviso della Procura, il\nprincipio della effettivita\u0027 del finanziamento dei livelli di\nassistenza sanitaria e allo stesso tempo anche gli articoli 81, sesto\ncomma, 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione\ndisciplinanti il principio dell\u0027equilibrio dei bilanci pubblici, in\nquanto attraverso la norma della cui legittimita\u0027 si dubita, la\nRegione drena risorse destinate al finanziamento dei LEA, realizzando\nper contro un ampliamento della capacita\u0027 di spesa nel settore\n«ordinario» del bilancio regionale, che viene alleggerito, nella\nsostanza, dalle spese relative al funzionamento dell\u0027A.R.P.A.C. la\nnorma regionale si pone altresi\u0027 in contrasto con l\u0027art 117, terzo\ncomma, della Costituzione per l\u0027impiego del FSN per il finanziamento\ndi attivita\u0027 extra-LEA precluse a regioni in piano di rientro come la\nCampania. \n 1.3. La Regione dal proprio canto ha ribadito la piena\nlegittimita\u0027 costituzionale del proprio finanziamento all\u0027 A.R.P.A.C.\nsuffragata dalla ricostruzione ex post delle attivita\u0027 svolte\ndall\u0027Agenzia. come riconducibili ai LEA e contenuta nelle memorie. In\nparticolare, la Regione avvalendosi di una relazione redatta\ndirettamente dalla propria Agenzia ha affermato che le attivita\u0027\nriconducibili ai LEA, sebbene soddisfatte attraverso la sinergia tra\nl\u0027A.R.P.A.C. e i Dipartimenti di prevenzione, sono sessantasei\nprestazioni agenziali (pari all\u002783% del totale) in quanto riferibili\nalla prevenzione collettiva e sanita\u0027 pubblica, nell\u0027ambito del\n«programma per la tutela della salute e della sicurezza degli\nambienti aperti e confinati» del decreto ministeriale del 12 gennaio\n2017. Al contrario, solo quattordici prestazioni - pari a circa il\n17%, non sarebbero correlati ai LEA. Tale dato, come evidenziato\ndall\u0027Agenzia e riportato dalla Regione «non deve sorprendere in\nquanto coerente con gli effetti che la modifica normativa, successiva\nal referendum, ha comportato, avendo determinato il trasferimento\nalle agenzie proprio delle funzioni in materia di prevenzione\ncollettiva e tutela della salute e sicurezza degli ambienti aperti».\nLa Regione ha quindi affermato che i costi sostenuti nel 2023 per i\nLEA da parte dell\u0027A.R.P.A.C. «ammontano ad euro 65.421.388,96 pari al\n94,91% del totale dei costi quantificati in euro 68.929.575,90» e\nquindi «di gran lunga superiori rispetto al finanziamento per il 2023\nposto a carico del Servizio sanitario nazionale pari ad euro\n58.056.710,00 che pertanto non coprirebbero nemmeno per intero i\ncosti sostenuti dall\u0027Agenzia per le attivita\u0027 istituzionali a\nsostegno dei LEA». In ragione di cio\u0027 ad avviso della Regione e\ndell\u0027ARPAC «non appare affetto irragionevole che circa l\u002784 % delle\nrisorse dell\u0027ARPAC provengano dal fondo sanitario destinato per legge\na finanziare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie». La\nRegione ha quindi conclusivamente ribadito «di aver sempre operato\nnel pieno rispetto dei principi costituzionali, atteso che il\nfinanziamento di ARPAC proveniente dal FSN, e\u0027 destinato alla\ncopertura di attivita\u0027 riferibili ai LEA, e dunque non si puo\u0027 in\nalcun modo configurare la paventata elusione dei vincoli di utilizzo\ndel FSN per il finanziamento di attivita\u0027 extra-sanitarie precluse\nalle regioni in Piano di Rientro». \n 2. Con il dispositivo letto in udienza, al quale ha fatto seguito\nla decisione n. 250/2024/PARI depositata in data 30 dicembre 2024,\nquesta Sezione ha accertato la sottostima del fondo crediti di dubbia\nesigibilita\u0027 provvedendo a non parificare in parte qua il conto di\nbilancio e ha disposto la sospensione del giudizio limitatamente ad\nalcuni capitoli di spesa - che saranno oggetto di separate ordinanze,\ntra cui il n. U07020, per sollevare questione di legittimita\u0027\ncostituzionale oggetto della presente ordinanza, in ordine alle\ndisposizioni di cui all\u0027art 22, primo comma, lett. a) e secondo comma\ndella legge regionale n. 10 del 29 luglio 1998 per le spese destinate\nal finanziamento dell\u0027Agenzia regionale per la protezione\ndell\u0027ambiente a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale. \n \n Considerato in diritto \n \n1. Sulla legittimazione della remittente Sezione regionale di\ncontrollo \n La legittimazione delle Sezioni regionali di controllo della\nCorte dei conti a sollevare questioni di legittimita\u0027 costituzionale\ne\u0027 riconosciuta tutte le volte in cui e\u0027 accertato lo svolgimento di\nuna funzione sostanzialmente giurisdizionale. In tali casi,\nanalogamente a qualsiasi altro giudice (ordinario o speciale), il\nGiudice contabile, terzo e imparziale, e\u0027 chiamato a «raffrontare i\nfatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li\nconcernono» (Corte costituzionale, sentenza n. 226/1976),\nenunciandone con metodo sillogistico i precipitati che, per le parti,\ncostituiranno la regola del caso concreto. \n Il giudizio di parificazione, in particolare, si svolge con le\nformalita\u0027 della giurisdizione contenziosa, prevede la partecipazione\ndel procuratore contabile in contraddittorio con i rappresentanti\ndell\u0027amministrazione e si conclude con una pronunzia adottata in\nesito a pubblica udienza. \n Per questi motivi, la consolidata giurisprudenza della Corte\ncostituzionale, formatasi in riferimento al giudizio di parifica del\nrendiconto dello Stato e delle Regioni ad autonomia speciale\n(sentenze n. 165/1963, n. 121/1966, n. 142/1968, n. 244/1995 e n.\n213/2008), da tempo riconosce «alla Corte dei conti, in sede di\ngiudizio di parificazione del bilancio, la legittimazione a\npromuovere, in riferimento all\u0027art. 81 della Costituzione, questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale, avverso tutte quelle disposizioni di\nlegge che determinino effetti modificativi dell\u0027articolazione del\nbilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle\nunita\u0027 elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli\nequilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati\ndifferenziali» (sentenza n. 213/2008). \n Piu\u0027 recentemente, tali conclusioni sono state confermate\nriconoscendo anche alle Sezioni regionali di controllo, la\nlegittimazione a sollevare questioni di legittimita\u0027 costituzionale\nin sede di parifica dei rendiconti regionali, ritenendo «analoga a\nquella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale),\nallorche\u0027 procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve\ngiudicare alle leggi che li concernono» (sentenza n. 226 del 1976). \n Pertanto, pur non essendo un procedimento giurisdizionale in\nsenso stretto, «ai limitati fini dell\u0027art. 1 della legge\ncostituzionale n. 1 del 1948 e dell\u0027art. 23 della legge n. 87 del\n1953, la [parifica della] Corte dei conti e\u0027, sotto molteplici\naspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che\nassimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la\nconformita\u0027 degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto\noggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di\nordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte\ndei conti e\u0027 un controllo esterno, rigorosamente neutrale e\ndisinteressato, volto unicamente a garantire la legalita\u0027 degli atti\nad essa sottoposti, e cioe\u0027 preordinato a tutela del diritto\noggettivo» (sentenze nn. 181 del 2015 e 89 del 2017). \n La Consulta ha inoltre rimarcato (sentenze n. 196 del 2018 e n.\n181 del 2015) che «nell\u0027esercizio di una tale ben definita funzione\ngiurisdizionale, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei\nconti sono legittimate a sollevare questione di legittimita\u0027\ncostituzionale avverso tutte le disposizioni di legge che\ndeterminano, nell\u0027articolazione e nella gestione del bilancio stesso,\neffetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri\neconomico-finanziari» e da tutti gli «altri precetti costituzionali,\nche custodiscono la sana gestione finanziaria» (ex plurimis, sentenze\nn. 213 del 2008 e n. 244 del 1995) e che il riconoscimento di tale\nlegittimazione soddisfa altresi\u0027 la fondamentale «esigenza di fugare\nzone d\u0027ombra nel controllo di costituzionalita\u0027, affermata da questa\nCorte quale tratto costitutivo del sistema di giustizia\ncostituzionale, con particolare riguardo alla specificita\u0027 dei\ncompiti assegnati alla Corte dei conti nel quadro della finanza\npubblica (sentenza n. 18 del 2019)», la cui rilevanza «e\u0027 tale da\nriflettersi, anche ai limitati fini del caso di cui qui si discute,\nsui criteri di valutazione dei requisiti di ammissibilita\u0027 delle\nquestioni». \n Non a caso, proprio con riferimento alle questioni connesse al\ncontrollo della spesa pubblica, la Corte costituzionale aveva da\ntempo auspicato (sentenza n. 406 del 1989) che quando l\u0027accesso al\nsuo sindacato risulti poco agevole, come accade in relazione ai\nprofili attinenti all\u0027osservanza di norme poste a tutela della sana\ngestione finanziaria e degli equilibri - occorra assicurarne maggiore\neffettivita\u0027. E l\u0027esercizio delle competenze della Corte dei conti\ncostituisce la sede piu\u0027 adatta alla devoluzione al sindacato\ncostituzionale delle violazioni del diritto del bilancio, in ragione\ndel ruolo assegnato dalla Costituzione al giudice contabile,\nfinalizzato alla verifica della gestione secundum legem delle\nrisorse. Il giudizio di parificazione, allo stato della legislazione\nvigente, costituisce pertanto, l\u0027unica possibilita\u0027 offerta\ndall\u0027ordinamento per sottoporre a scrutinio di costituzionalita\u0027 in\nvia incidentale, in riferimento ai principi costituzionali in materia\ndi finanza pubblica, le disposizioni legislative statali e regionali\nin contrasto con la corretta articolazione del bilancio e idonee ad\nalterarne gli equilibri complessivi. In conclusione, ritiene questa\nSezione di controllo per la Campania di essere legittimata a\nsollevare questioni di legittimita\u0027 costituzionale per violazione\ndegli articoli 81, 97, primo comma e 119, primo comma della\nCostituzione, anche in relazione agli articoli 100, 103 e 117, comma\n2, lettere e) e m) e comma 3 della Costituzione e degli articoli 32 e\n3 Costituzione, considerato il loro legame teleologico-funzionale con\ni primi, per i profili nel prosieguo evidenziati. \n2. La rilevanza della questione nel giudizio di parifica \n La rilevanza della esaminanda questione di costituzionalita\u0027 e\u0027\nstrettamente connessa all\u0027attuale conformazione del giudizio di\nparifica che trova fondamento nella rinnovata funzione ascritta al\nbilancio pubblico. Infatti, diversamente dal passato in cui il\nbilancio veniva inteso come mero strumento descrittivo di fenomeni\nfinanziari, con la riforma introdotta dalla legge costituzionale 20\naprile 2012, n. 1, al bilancio e\u0027 stata riconosciuta la natura di\n«bene pubblico nel senso che e\u0027 funzionale a sintetizzare e rendere\ncerte le scelte dell\u0027ente territoriale, sia in ordine\nall\u0027acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli\ninterventi attuativi delle politiche pubbliche» (ex multis, Corte\ncostituzionale, sentenza n. 184/2022). \n Nel nuovo sistema, il diritto del bilancio svolge un ruolo di\nirrinunziabile presidio procedurale, funzionale a rendere\nresponsabili, nonche\u0027 fondate su basi cognitive complete e\ncontrollabili, le scelte prioritarie di politica di bilancio (entrate\ne spese) da parte del legislatore anche regionale, da assumere avendo\ncura di preservare (o se del caso, di ristabilire) l\u0027equilibrio,\ntenendo conto degli effetti delle decisioni di allocazione delle\nrisorse. In tale rinnovato quadro costituzionale anche il giudizio di\nparificazione ha assunto connotazioni differenti. Infatti, tale\ngiudizio assicura non solo la verifica delle riscossioni e dei\npagamenti e dei relativi resti (residui) ma anche, e soprattutto, la\nverifica, a consuntivo, degli equilibri, sulla base del bilancio\npreventivo e di tutte quelle disposizioni che hanno inciso sulla\nstruttura del bilancio stesso, sintetizzati dal risultato di\namministrazione, la cui esatta determinazione costituisce, pertanto,\nl\u0027oggetto principale del procedimento. In tal modo, il giudizio di\nparificazione si appalesa naturalmente strumentale al ruolo di\ngarante imparziale dell\u0027equilibrio economico-finanziario del settore\npubblico, attribuito dal legislatore alla Corte dei conti. \n Sul piano dei contenuti, l\u0027art. 39, primo comma, del R.D. n. 1214\ndel 1934 chiarisce che, nell\u0027ambito della «decisione», la Corte dei\nconti deve effettuare un esame di conformita\u0027 articolato in due fasi: \n la prima attiene al riscontro della corretta ricostruzione del\nfatto («La Corte [...] confronta i risultati tanto per le entrate,\nquanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio»)\ne soddisfa l\u0027esigenza di accertare la regolare e veritiera\nrappresentazione, nel rendiconto, della reale situazione contabile\nsia dal punto di vista finanziario che economico/patrimoniale; \n la seconda attivita\u0027 consiste in una «verificazione» («La Corte\nverifica il rendiconto generale»), occorrendo procedere\nall\u0027accertamento della conformita\u0027 al «diritto» della\nrappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato.\nIn questa fase acquisiscono rilevanza ulteriori interessi finanziari,\nadespoti, orientati al pieno funzionamento e alla continuita\u0027 delle\nistituzioni repubblicane tramite il bilancio, veicolati dal pubblico\nministero contabile. \n Dall\u0027esigenza di verificare la correttezza e la sincerita\u0027 del\nsaldo del risultato di amministrazione segue la necessita\u0027 che le\nscritture contabili rispondano a requisiti di chiarezza, veridicita\u0027\ne trasparenza perche\u0027 un risultato di amministrazione infedele\npregiudicherebbe anche gli esercizi finanziari futuri e, quindi, le\nstesse politiche di risanamento pluriennali e il conseguimento\ndell\u0027equilibrio, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza\ncostituzionale (v. sentenze nn. 181 del 2015, 89 del 2017, 274 del\n2017 e 49 del 2018). In questa prospettiva, tale accertamento non\npuo\u0027 non interessare incidentalmente la legittimita\u0027 del titolo che\nha generato la posta di spesa. \n Nel caso in esame, infatti, ove questa Sezione procedesse alla\nparifica applicando le norme rivenienti dal quadro ordinamentale\nvigente, con particolare riferimento all\u0027art 22, primo comma, lett.\na) e secondo comma della legge regionale n. 10/1998, che ha\nconsentito di impiegare risorse del fondo sanitario indistinto per il\nfinanziamento delle attivita\u0027 dell\u0027A.R.P.A.C. in mancanza della\ndefinizione preventiva del fabbisogno esclusivamente collegato alle\n«attivita\u0027 LEA» e in assenza di meccanismi di registrazione di\ncontabilita\u0027 analitica, al fine di rilevare esclusivamente i costi\nassociati ai processi relativi alla tutela della salute stricto sensu\nintesa - finirebbe inammissibilmente per validare risultanze\ncontabili (in primis, il risultato di amministrazione) derivanti\ndall\u0027indebito impiego di risorse vincolate e dall\u0027allargamento degli\nspazi di spesa della parte «ordinaria» del bilancio «alleggerita»\ndall\u0027assenza degli oneri relativi al finanziamento dell\u0027A.R.P.A.C. \n In tal senso, l\u0027esito del giudizio di compatibilita\u0027\ncostituzionale della disposizione di legge regionale indubbiata,\ncondiziona decisivamente il giudizio di parificazione della Sezione\nsul Rendiconto della Regione Campania per l\u0027esercizio 2023. \n Infatti, qualora le norme sospettate di incostituzionalita\u0027\ndovessero essere espunte dall\u0027ordinamento giuridico ne conseguirebbe\nl\u0027illegittimita\u0027 delle spese concernenti il finanziamento\ndell\u0027Agenzia nell\u0027anno 2023 (registrate sul capitolo di spesa\nU07020), con la contestuale esclusione, dalle poste passive del\nperimetro sanitario dell\u0027esercizio, quantomeno della parte di esse\nnon effettivamente correlate all\u0027erogazione di prestazioni afferenti\nai LEA, e la conseguente rideterminazione del totale delle entrate\nvincolate rispetto al totale delle spese legittimamente in esso\ncomputabili, con la conseguente necessita\u0027 di ricalcolare in aumento\nla parte vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi\ndell\u0027art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 (v.\nCorte costituzionale, sentenza n. 233 del 2022, punto 4.1 del\nconsiderato in diritto) per la necessita\u0027 di prevedere a carico della\nparte «ordinaria» del bilancio, l\u0027obbligo di restituzione in favore\ndel perimetro sanitario delle risorse sanitarie illegittimamente\nimpiegate per finalita\u0027 non LEA. \n Per questi motivi, la Sezione ritiene la questione «rilevante» ai\nsensi e per gli effetti degli articoli 23 e 24 della legge n 87 del\n1953. \n3. Il quadro normativo di riferimento in cui si inserisce la\nquestione \n Le agenzie regionali per la protezione dell\u0027ambiente sono state\nistituite a seguito del referendum del 18 aprile 1993, che ha\nabrogato alcune disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833\n(Istituzione del Servizio sanitario nazionale), eliminando le\ncompetenze ambientali della vigilanza e controllo locali del Servizio\nsanitario nazionale, esercitate tramite i presidi multizonali di\nprevenzione delle Unita\u0027 sanitarie locali. Tali competenze, a seguito\ndella legge 21 gennaio 1994, n. 61 (conversione in legge, con\nmodificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante\ndisposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali\ne istituzione dell\u0027Agenzia nazionale per la protezione\ndell\u0027ambiente), sono state affidate alle agenzie regionali per la\nprotezione dell\u0027ambiente (ARPA), appositamente istituite assieme\nall\u0027Agenzia nazionale per la protezione dell\u0027ambiente (ANPA),\ndivenuta poi APAT e nel 2008 confluita nell\u0027Istituto superiore per la\nprotezione e la ricerca ambientale (ISPRA). \n In particolare, l\u0027art. 3 del richiamato decreto-legge ha previsto\nl\u0027attribuzione ai nuovi organismi delle funzioni, del personale, dei\nbeni mobili e immobili, delle attrezzature e della dotazione\nfinanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonche\u0027 il\npersonale, l\u0027attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi\ndelle unita\u0027 sanitarie locali adibiti alle attivita\u0027\ntecnico-scientifiche per la protezione ambientale. L\u0027istituzione\ndelle agenzie, peraltro, non ha comportato la sottrazione alle ASL\ndelle funzioni in materia di prevenzione collettiva ma solo di quelle\nin materia ambientale affidate ora alle A.R.P.A. L\u0027art. 7-quinquies\ndel decreto legislativo n. 502/1992, in particolare, ha demandato\n«alle regioni l\u0027individuazione di strumenti per l\u0027esercizio\ncoordinato delle politiche sanitarie con quelle ambientali attraverso\nla stipula di accordi di programma tra le arpa e le aziende\nsanitarie». \n In modo coerente il decreto del Presidente del Consiglio dei\nministri 12 gennaio 2017 di «Definizione e aggiornamento dei livelli\nessenziali di assistenza», all\u0027allegato 1 ha previsto che «il livello\ndella Prevenzione collettiva e sanita\u0027 pubblica include le attivita\u0027\ne le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della\ncomunita\u0027 da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di\nlavoro, correlati agli stili di vita». L\u0027area di intervento appena\ndescritta e\u0027 indicata con la B «Tutela della salute e della sicurezza\ndegli ambienti aperti e confinati» e per la stessa il decreto del\nPresidente del Consiglio dei ministri prevede espressamente che «I\nprogrammi inclusi nell\u0027area di intervento B e le relative prestazioni\nsono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per\nla protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative\nregionali nel rispetto dell\u0027art. 7-quinquies del decreto legislativo\nn. 502/1992». \n Da tale ordito normativo emerge con nitore che l\u0027istituzione\ndelle Agenzie, in coerenza con le risultanze referendarie, ha\ncomportato il passaggio delle sole competenze in materia ambientale\ndalle aziende sanitarie (gia\u0027 UU.SS.LL.) alle predette agenzie\nregionali per la protezione dell\u0027ambiente, ma non anche delle\nfunzioni relative alla prevenzione collettiva, rientranti nei LEA,\nche restano comunque affidate alle ASL sebbene le stesse debbano\nessere svolte in modo integrato con le agenzie competenti in materia\nambientale. \n Con la legge n. 132 del 28 giugno 2016 (Istituzione del Sistema\nnazionale a rete per la protezione dell\u0027ambiente e disciplina\ndell\u0027Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale),\nil Legislatore statale e\u0027 intervenuto a definire il ruolo e le\nfunzioni delle agenzie regionali nell\u0027ambito del sistema nazionale a\nrete, pur affidando alla regolazione regionale la definizione della\nstruttura, del finanziamento e della programmazione delle attivita\u0027\n(cfr. art. 7, legge n. 132 del 28 giugno 2016). \n Le agenzie regionali in quanto parte del «Sistema nazionale a\nrete per la protezione dell\u0027ambiente» unitamente all\u0027ISPRA, ai sensi\ndel comma 2, dell\u0027art. 1 della legge n. 132 del 2016 concorrono «al\nperseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della\nriduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione\ndella qualita\u0027 dell\u0027ambiente e della tutela delle risorse naturali e\ndella piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in\nrelazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della\nsalute umana, mediante lo svolgimento delle attivita\u0027\ntecnico-scientifiche di cui alla presente legge». \n In particolare, le agenzie sono chiamate a svolgere le attivita\u0027\nistituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a\ngarantire il raggiungimento nei territori di rispettiva competenza\ndei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (ccdd.\nLEPTA), che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il\nterritorio nazionale per le attivita\u0027 del Sistema nazionale (v. art.\n3 della legge n. 132/2016) che quest\u0027ultimo e\u0027 tenuto a garantire\n«anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione\ncollettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria»\n(v. art. 9, della legge n. 132/2016). La definizione dei LEPTA e dei\ncriteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi e\u0027 stata\ndemandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da\nadottarsi entro un anno dalla entrata in vigore della legge e che\ntuttavia, allo stato, non e\u0027 stato ancora approvato. \n4. La norma oggetto della questione di legittimita\u0027 costituzionale \n La Regione Campania ha dato seguito alla riorganizzazione delle\nfunzioni adottando la legge n. 10 del 29 luglio 1998 che, per gli\naspetti qui di interesse, ha istituito all\u0027art. 4, l\u0027A.R.P.A.C. quale\n«Ente strumentale della Regione Campania, [dotato di personalita\u0027\ngiuridica pubblica, nonche\u0027 di autonomia gestionale, amministrativa,\ncontabile e tecnica] preposto all\u0027esercizio delle funzioni tecniche\nper la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonche\u0027\nall\u0027erogazione di prestazioni analitiche di rilievo, sia ambientale\nche sanitario, di cui al successivo art. 5, ed e\u0027 parte del Sistema\nnazionale a rete per la protezione dell\u0027ambiente di cui alla legge n.\n132/2016». \n L\u0027art. 5 della legge regionale in esame prevede un elenco\ndettagliato e variegato delle funzioni attribuite all\u0027A.R.P.A.C. che\ne\u0027 chiamata altresi\u0027 a collaborare con le Aziende sanitarie per\nl\u0027esercizio integrato e coordinato delle funzioni ed attivita\u0027 di\ncontrollo ambientale e di prevenzione collettiva «tenuto conto delle\nfunzioni assegnate ai Dipartimenti di prevenzione delle aziende\nsanitarie ex art. 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive\nmodificazioni ed integrazioni» (v. comma 3, dell\u0027art. 5, legge\nregionale n. 10/1998). \n Il finanziamento della predetta Agenzia regionale, oltre le\nipotesi di specifici stanziamenti per progetti e proventi derivanti\ndalla sottoscrizione di convenzioni (v. art. 22, comma 1, lett. b) e\nss.) e sulle quali si tornera\u0027 nel prosieguo, e\u0027 affidato dall\u0027art.\n22 della legge regionale n. 10/1998 ad una «a) quota del fondo\nsanitario regionale da definirsi sulla base della spesa storica di\npersonale e di attivita\u0027 delle funzioni trasferite all\u0027A.R.P.A.C., di\ncui all\u0027art. 17 della presente legge, nonche\u0027 delle attivita\u0027\npreviste dai piani di lavoro». \n 4.1 Il richiamato art. 17, tuttavia, non ha fornito alcuna\nprecisa definizione delle funzioni «trasferite» ne\u0027 dei parametri per\nla definizione delle risorse da impiegare per le attivita\u0027 previste\nnei piani di lavoro, limitandosi a stabilire che entro centoventi\ngiorni dall\u0027entrata in vigore della legge regionale dovesse\nprocedersi alla devoluzione in favore dell\u0027A.R.P.A.C.: \n a) delle funzioni, beni mobili e immobili, attrezzature,\ndotazione organica e dotazione finanziaria delle seguenti strutture:\n«1) il servizio controllo inquinamento atmosferico della A.S.L. NA1;\n2) i Presidi Multizonali di Prevenzione (P.M.P. ex Laboratori di\nigiene e profilassi delle AA.SS.LL: della Campania); 3) il P.M.P.\ndella A.S.L. NA1, di cui alla legge regionale 6 maggio 1985, n. 36;\n4) le reti di monitoraggio ambientale regionali e provinciali; 5) il\ncentro regionale di radioattivita\u0027 della A.S.L. SA2; 6) eventuali\naltre strutture inerenti ad attivita\u0027 svolte dalla Regione, dalle\nProvince e dai Comuni, da trasferire all\u0027A.R.P.A.C., in quanto\nprevisto nell\u0027art. 5, commi 1 e 2 della presente legge; \n b) le funzioni, le attrezzature, la dotazione organica e la\ndotazione finanziaria dei servizi delle AA.SS.LL., limitatamente alle\nattivita\u0027 di cui all\u0027art. 5, commi 1 e 2 della presente legge; \n c) i fondi destinati alle AA.SS.LL., relativamente alle\nfunzioni ed ai compiti di cui alla presente legge e non impegnati\ndalle stesse AA.SS.LL.; \n d) i fondi non impegnati dei bilanci dell\u0027anno in corso per la\ngestione delle strutture di cui alla lettera a) e b) del presente\narticolo; \n e) i fondi per le spese del personale di cui al successivo art.\n18. \n Dalla lettura della norma, invero, emerge che in coerenza con le\nrisultanze referendarie, all\u0027A.R.P.A.C. sono state trasferite le\nfunzioni in materia ambientale prima esercitate dalle strutture\nfacenti capo alle ex UU.SS.LL. e indicate dallo stesso art. 17. Nel\nsenso teste\u0027 indicato depone anche il contenuto dell\u0027art. 5, commi 1\ne 2 richiamati dallo stesso art. 17, comma 1, lett. b). \n Infatti, l\u0027art. 5 nel definire le «funzioni dell\u0027A.R.P.A.C.»\nelenca essenzialmente attivita\u0027 riconducibili alla materia\nambientale, come quelle relative alla cooperazione con l\u0027I.S.P.R.A.\n(cfr. lett. a); alle azioni istituzionali tecniche e di controllo\nnecessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA di cui all\u0027art. 9\ndelle legge n. 132/2016 (cfr. lett. a-bis); a quelle di supporto\nall\u0027elaborazione di atti di pianificazione e programmazione di\ninterventi destinati alla tutela e al recupero dell\u0027ambiente (cfr.\nlett. b); alla formulazione alla Regione e agli enti locali di\nproposte e pareri concernenti i limiti di tollerabilita\u0027 delle\nsostanze inquinanti e degli standard di qualita\u0027 dell\u0027aria, delle\nrisorse idriche e del suolo per le materie di competenza regionale\n(cfr. lett. c); nonche\u0027 ai pareri sulle richieste di autorizzazione\n(cfr. lett. e); ai sistemi di monitoraggio dello stato dell\u0027ambiente,\ndei fenomeni dell\u0027inquinamento e dei fattori di rischio (cfr. lett.\nd); al compimento di sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti\ne in generale di accertamento in loco e di analisi ed elaborazione\ndei materiali campionati (cfr. lett. f e g); al controllo «di fatto\nfisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione,\nnonche\u0027 della riduzione od eliminazione dell\u0027inquinamento acustico\ndell\u0027aria, delle acque e del suolo e controllo sulle attivita\u0027\nconnesse all\u0027uso pacifico dell\u0027energia nucleare ed in materia di\nradio protezione» (cfr. lett. h); alla vigilanza, controllo\ntecnico-scientifico sulla prevenzione dei rischi di incidenti\nconnessi alle attivita\u0027 produttive e all\u0027igiene nell\u0027ambiente di\nlavoro, al supporto tecnico-scientifico alla V.I.A., A.I.A. e A.U.A.\n(cfr. lett. l e m e comma 2), alle attivita\u0027 di ricerca per la tutela\ndegli ecosistemi sul corretto utilizzo delle risorse naturali (cfr.\nlett. n) e agli interventi per la tutela, risanamento e bonifica dei\nsiti inquinati (cfr. lett. o); nonche\u0027 a quelle di studio, ricerca e\ncontrollo dell\u0027ambiente marino e costiero, delle aree protette e di\nquelle destinate alla balneazione (cfr. lett. q); alle attivita\u0027 di\nsupporto tecnico scientifico alla Regione e agli enti locali nella\npromozione dell\u0027azione di risarcimento del danno ambientale, nonche\u0027\ndi sensibilizzazione e informazione dell\u0027opinione pubblica sui terni\nambientali, all\u0027organizzazione e gestione del sistema informatico per\nl\u0027ambiente e comunque qualsiasi altra attivita\u0027 collegata alle\ncompetenze regionali in materia ambientale (v. lett. v, z). \n Il successivo comma 2, dell\u0027art. 5 in esame, conferma in capo\nall\u0027Agenzia le funzioni di competenza regionale in materia di\nvalutazione sull\u0027impatto ambientale degli impianti per lo smaltimento\ndei rifiuti in Campania, l\u0027analisi della qualita\u0027 dei rifiuti solidi\nurbani e di quelli speciali, il coordinamento dei sistemi di\nrilevamento dell\u0027inquinamento atmosferico e di quello dei corpi\nidrici, l\u0027emissione di pareri e promozione di studi e ricerche\nsull\u0027igiene del suolo e l\u0027inquinamento atmosferico, idrico, acustico,\nradioattivo, il monitoraggio delle aree a rischio di calamita\u0027\nnaturali e delle opere di difesa realizzate o esistenti sul\nterritorio. \n Solo il comma 3 dell\u0027art. 5 in esame, peraltro non richiamato\ndall\u0027art. 17 a sua volta oggetto di rinvio da parte dell\u0027art. 22\nsopra citato-evoca l\u0027attivita\u0027 di prevenzione collettiva allorquando\nprevede che l\u0027Agenzia e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende\nsanitarie locali «esercitano in modo integrato e coordinato le\nfunzioni e le attivita\u0027 di controllo ambientale e di prevenzione\ncollettiva, tenuto conto delle funzioni assegnate ai dipartimenti di\nprevenzione, ai sensi dell\u0027art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre\n1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e di quelle\nassegnate all\u0027A.R.P.A.C., ai sensi dei commi 1 e 2 del presente\narticolo». \n 4.2 Analogamente a quanto gia\u0027 osservato con riferimento alla\nnormativa nazionale anche dalle disposizioni regionali esaminate, ad\navviso del Collegio, emerge la sostanziale attribuzione\nall\u0027A.R.P.A.C. di funzioni di controllo e tutela in materia\nambientale e di alcune e specifiche attivita\u0027 astrattamente\nriconducibili alla funzione di prevenzione collettiva rientrante\nnella materia della salute da svolgersi, tuttavia, in modo integrato\ncon i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali. \n D\u0027altra parte, la Corte costituzionale, nell\u0027escludere dalla\nperimetrazione soggettiva degli enti sanitari (di cui all\u0027art. 19 del\ndecreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed\nintegrazioni) l\u0027Agenzia per la tutela dell\u0027ambiente siciliana ha\napertis verbis affermato che «le funzioni spettanti all\u0027ARPA sono\nsolo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu\ne che, anche alla luce dei principi posti dalla recente legge 28\ngiugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la\nprotezione dell\u0027ambiente e disciplina dell\u0027Istituto superiore per la\nprotezione e la ricerca ambientale), il sistema di finanziamento, di\nqualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve\nconsiderarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore\nsanitario» (v. Corte costituzionale sentenza n. 172/2018). \n 4.3 Dal quadro normativa appena delineato emerge la sostanziale\ndiversita\u0027 tra la protezione dell\u0027ambiente e la tutela della salute e\nal contempo la loro intima correlazione. Eppure, nel richiamo che\ngenericamente fa l\u0027art. 22 alle funzioni trasferite dall\u0027art. 17 non\nsi rinviene alcuna distinzione tra funzioni ambientali e funzioni\nsanitarie e nell\u0027ambito di queste, quelle riferibili ai LEA. Il\nsottilissimo confine che distingue il «bene» ambiente da quello della\n«salute» non si risolve infatti nella loro perfetta coincidenza, ma\nimpone un esercizio integrato di competenze tra soggetti diversi\n(Agenzie per la protezione dell\u0027ambiente e A.S.L.) deputati alla cura\ndi tali valori essenziali. In ragione di cio\u0027 non tutte le attivita\u0027\nattribuite all\u0027A.R.P.A.C. pur incidenti e strumentali alla tutela\ndella salute solo per questo rientrano nella materia «salute» e sono\nriconducibili ai LEA. In coerenza con quanto appena osservato,\nd\u0027altronde sia il legislatore nazionale che quello regionale hanno\nprevisto la necessita\u0027 di forme di coordinamento tra gli enti\nsanitari e le agenzie de quibus nell\u0027esercizio delle attivita\u0027\nrientranti nella «prevenzione collettiva» come nel caso degli\narticoli 7-bis, ter e quater della legge di riordino del sistema\nsanitario (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) che ha\naffidato alle regioni il compito di disciplinare l\u0027istituzione e\nl\u0027organizzazione del Dipartimento della prevenzione come «struttura\noperativa dell\u0027unita\u0027 sanitaria locale che garantisce la tutela della\nsalute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute,\nprevenzione delle malattie e delle disabilita\u0027, miglioramento della\nqualita\u0027 della vita» (v. art. 7-bis, comma II). Lo stesso si osserva\nnel caso della legge regionale n. 10 del 1998 (istitutiva\ndell\u0027A.R.P.A.C.) che all\u0027art. 5 comma 3 ha previsto che l\u0027Agenzia\ncampana ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie\nLocali esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le\nattivita\u0027 di controllo ambientale e di prevenzione collettiva, tenuto\nconto delle funzioni assegnate ai Dipartimenti di prevenzione, ai\nsensi dell\u0027art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e\nsuccessive modifiche ed integrazioni e di quelle assegnate\nall\u0027A.R.P.A.C., ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. \n 4.4 Per le considerazioni appena esposte e tenuto conto di quanto\naffermato dalla Consulta, nella gia\u0027 richiamata sentenza n. 172/2018,\nsecondo la quale le funzioni esercitate dalle Agenzie sono solo in\nminima parte «riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu» e che\nil sistema di finanziamento e\u0027 da ritenersi «distinto da quello degli\nenti del settore sanitario», ad avviso del Collegio non e\u0027\nragionevole che l\u002784% del fabbisogno complessivo dell\u0027Agenzia campana\nammontante ad euro 58.056.710,00 - pari allo 0,53% del FSR - sia\nsoddisfatto attraverso il sistematico impiego delle risorse vincolate\nderivanti dal fondo sanitario regionale in assenza della previa\nindividuazione puntuale delle attivita\u0027 svolte dalla stessa Agenzia e\nriconducibili ai LEA. \n 4.5 L\u0027indifferenza della norma regionale in esame verso un\nmeccanismo di correlazione immediata e diretta tra il quantum del\ntrasferimento e il fabbisogno per le attivita\u0027 rientranti nei LEA e,\nallo stesso tempo, la mancanza di un sistema di registrazione di\ncontabilita\u0027 analitica, al fine di rilevare esclusivamente i costi\nassociati ai processi relativi alla tutela della salute stricto sensu\nintesa, apre al rischio di un uso promiscuo di risorse\nantologicamente funzionali alle prestazioni essenziali di assistenza,\nper finanziare anche attivita\u0027 che non vi rientrano, in contrasto con\nl\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive\nmodificazioni ed integrazioni. Quest\u0027ultima disposizione infatti,\ndestina le risorse, rientranti nel perimetro sanitario, al\nfinanziamento esclusivo delle prestazioni afferenti ai livelli\nessenziali di assistenza da cui scaturisce «l\u0027impossibilita\u0027 di\ndestinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per\nil finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma\ndiverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (v.\nsentenza, Corte costituzionale n. 132/2021). \n In assenza di tali «cautele» il rilevato rischio e\u0027 piu\u0027 che\nfondato e non arginabile nemmeno dalla circostanza che accanto alle\nrisorse del fondo sanitario indistinto, vi siano ulteriori fonti di\nfinanziamento (come peraltro accaduto anche per la Sicilia v. legge\nregionale n. 6/2001, art. 90, comma 9 e 12 nella fattispecie decisa\ndalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1/2024) comunque molto\nmarginali in termini quantitativi ed eventuali come quelle collegate\na specifiche convenzioni o incarichi assegnati all\u0027Agenzia (v. art.\n22, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge regionale Campana n.\n10/98). La presenza di ulteriori forme di finanziamento rispetto a\nquelle relative al fondo sanitario indistinto, infatti, non ha alcun\nrilievo sul profilo normativa in esame e dunque non e\u0027 pertinente\nrispetto alle questioni di legittimita\u0027 costituzionale oggetto della\npresente ordinanza. Infatti, come chiarito dalla Consulta\nnell\u0027analogo caso della legge siciliana, sussiste il generale obbligo\ndelle Regioni di «individuare una correlazione tra le risorse\n[sanitarie] assegnate all\u0027ARPA e i LEA» indipendentemente dal fatto\nche vi sia il concorso tra piu\u0027 risorse (come previsto nella legge\nregionale siciliana n. 6/2001, art. 90, comma 9 e 12) o che le\nA.R.P.A. svolgano anche funzioni di prevenzione in materia sanitaria,\nvenendo in rilievo, per l\u0027assenza nella previsione regionale del\ndescritto meccanismo, il divieto di utilizzare in modo indistinto\nrisorse vincolate per la realizzazione di funzioni «anche» ma «non\nsolo» sanitarie «essenziali». \n 4.6 L\u0027assenza di un meccanismo di correlazione nei termini sopra\nesposti emerge anche dal secondo comma dell\u0027art. 22 che si limita ad\naffidare alla legge di approvazione del bilancio regionale o di sue\nvariazioni, la quantificazione delle risorse relative alla quota del\nfondo sanitario indistinto disponendo che «L\u0027entita\u0027 delle\nassegnazioni di cui alla lettera a), comma 1, viene determinata con\nla legge di approvazione del bilancio regionale o di sue variazioni».\nNe\u0027 peraltro alcuna reciproca connessione tra le risorse del fondo\nindistinto e le attivita\u0027 dell\u0027A.R.P.A.C. riconducibili ai LEA e\u0027\ndato rinvenirsi nella legge di bilancio n. 19 del 2022 che si e\u0027\nlimitata ad approvare per il 2023 gli stanziamenti di spesa\narticolati in missioni e programmi senza alcuna previsione specifica\nin ordine ai criteri di determinazione del trasferimento in favore\ndell\u0027Agenzia campana. \n Il richiamato art. 22, comma 1, lett. a) e comma 2 rappresenta\npertanto il fondamento normativo sulla scorta del quale la regione\nCampania, nell\u0027esercizio 2023, ha disposto un trasferimento di euro\n58.056.710,00 a valere su risorse del fondo sanitario indistinto,\nvolte a sostenere, come illustrato, in via generale e indifferenziata\nlo svolgimento delle funzioni assegnate all\u0027A.R.P.A.C. \n Ad avviso del Collegio e\u0027 proprio l\u0027assenza nella previsione\ndell\u0027art. 22 di uno specifico vincolo di correlazione tra risorse\nvincolate del FSR e LEA a non impedire e finanche a favorire un uso\ndisfunzionale delle risorse in esame come dimostrano le numerose\ndeliberazioni di Giunta regionale che hanno nel tempo incrementato il\ntrasferimento di risorse sanitarie in favore dell\u0027A.R.P.A.C. sulla\nscorta di plurime motivazioni, tra cui quella di adeguare il livello\ndi finanziamento a carico del FSR determinato in altre regioni (con\ndeliberazione di Giunta regionale n. 211 del 27 giugno 2014 il\nfinanziamento a carico del fondo sanitario indistinto e\u0027 passato\ndallo 0,35% allo 0,47% del medesimo fondo) o ancora quella di\nsoddisfare esigenze di liquidita\u0027 non solo dell\u0027A.R.P.A.C. ma\nfinanche della sua societa\u0027 strumentale A.R.P.A.C. Multiservizi\nS.r.l. Infatti, con la DGR n. 665 del 31 ottobre 2017, la Giunta\nregionale ha destinato ulteriori sei ulteriori di euro nell\u0027esercizio\n2017, a valere sempre sulle risorse del perimetro sanitario in modo\nda consentire all\u0027A.R.P.A.C. di rispettare un piano di rateizzo\nconcordato con Equitalia ai sensi dell\u0027art. 6, comma 3, del\ndecreto-legge n. 193/2016 (convertito con legge n. 225/2016 e\nsuccessive modifiche e integrazioni), mentre con la successiva\ndeliberazione n. 410 del 26 giugno 2018 la Giunta regionale ha\nautorizzato l\u0027incremento di euro 6.000.000 del finanziamento\n«ordinariamente» previsto a carico del FSR a favore dell\u0027A.R.P.A.C.,\nper rendere possibile il pagamento delle ultime due rate di un piano\ndi rateizzo di debiti erariali e previdenziali concordato dalla\npartecipata ARPAC Multiservizi S.r.l. con Equitalia, sempre ai sensi\ndel richiamato decreto-legge 23 ottobre 2016, n. 193, come\nconvertito. \n 4.7 Pertanto in ragione dell\u0027assenza nelle disposizioni regionali\nesaminate di un meccanismo di sicuro ancoraggio tra risorse vincolate\ndel FSR e funzioni dell\u0027Agenzia riconducibili ai livelli essenziali\nassistenziali in materia di salute (decreto del Presidente del\nConsiglio dei ministri 2017) - ne e\u0027 scaturito un meccanismo di\nfinanziamento dell\u0027A.R.P.A.C. essenzialmente affidato al sistematico\ntrasferimento di risorse del fondo sanitario regionale per sostenere\nindistintamente e genericamente le funzioni trasferite alla stessa\nAgenzia, di cui all\u0027art. 17 della legge regionale e all\u0027occorrenza\nesigenze del tutto contingibili e difficilmente riconducibili alla\ncompetenza della stessa Agenzia (v. deliberazione G.R. 410 del 2017 e\n410 del 2018) determinando un concreto sviamento dell\u0027uso di risorse\nvincolate per legge a presidio del bene incomprimibile salute, come\ndimostrato dalle delibere di Giunta regionale sopra riportate.\nInfatti, in forza delle disposizioni del sopra richiamato art. 22,\nprimo comma lett. a) e secondo comma, la Regione Campania per\nl\u0027esercizio 2023 ha destinato, con stanziamenti di bilancio approvati\ncon la legge regionale 29 dicembre 2022 n. 19 (Legge di Bilancio per\ngli e.f. 2023-2025), una parte delle risorse del fondo sanitario\nindistinto, accertate sul capitolo d\u0027entrata E00166 e rientranti nel\ncd. «perimetro sanitario», al finanziamento della predetta Agenzia\nper euro 52.560.000,00 e successivamente portato a euro 58.056.710\n(v. D.G.R.C. n. 760 del 18 dicembre 2023, avente ad oggetto\n«Variazioni al Bilancio di Previsione 2023-2025, al DTA ed al\nBilancio Gestionale 2023-2025») con imputazione al capitolo di spesa\nU07020 denominato «Fondi delle AA.SS.LL. trasferiti all\u0027A.R.P.A.C.\n(art. 22, legge regionale 29 luglio 1998 n. 10 e successive\nmodificazioni ed integrazioni). \n5. La non manifesta infondatezza della questione \n Con la sentenza 4 gennaio 2024, n. 1, la Corte costituzionale-nel\ndichiarare l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027art. 90, comma 10, L.R. siciliana n.\n6/2001, come sostituito dall\u0027art. 58, comma 2, L.R. n. 9/2015, che\nprevedeva che le spese per il funzionamento dell\u0027Agenzia per la\nprotezione ambientale potessero trovare copertura, in maniera\nindistinta, nel fondo sanitario regionale - ha ritenuto la\ndisposizione censurata lesiva dei principi fondamentali in materia di\narmonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma\ninterposta di cui all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 118 del\n2011, ribadendo al contempo che quest\u0027ultima disposizione impone alle\nregioni di garantire, nell\u0027ambito del bilancio, una chiara e separata\nevidenza contabile delle entrate e delle spese destinate al\nfinanziamento dei livelli essenziali di assistenza e alla loro\nerogazione al fine di evitare opacita\u0027 contabili e indebite\ndistrazioni dei fondi a cio\u0027 destinati (v. sentenza n. 233 del 2022). \n Proprio al fine di garantire l\u0027effettivita\u0027 di tutela ed\nerogazione delle c.d. prestazioni LEA, peraltro, non e\u0027 sufficiente\nseparare la gestione ordinaria da quella sanitaria, ma, all\u0027interno\ndi quest\u0027ultima, e\u0027 fondamentale garantire una costante\nidentificazione e separazione tra prestazioni sanitarie per i LEA e\nle altre prestazioni sanitarie, in modo da scongiurare il rischio di\ndestinare «risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per\nil finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma\ndiverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (v.\nsentenza n. 132 del 2021). In questo senso, la separazione contabile\nprevista dall\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011\nrappresenta «il presidio contabile al punto di equilibrio raggiunto\nsulla definizione e finanziamento dei livelli essenziali delle\nprestazioni, che in ragione del principio di priorita\u0027 della spesa\ncostituzionalmente necessaria, deve essere assicurato con prevalenza\nrispetto alla spesa e gestione ordinaria» (sono richiamate le\nsentenze n. 6 del 2019 e n. 169 del 2017). \n Per realizzare tale nucleo incomprimibile di diritti e\u0027\nstrumentale la trasparenza dei bilanci pubblici mediante la\ncontabilizzazione separata delle risorse impiegate e delle spese\nsostenute per il soddisfacimento di tali valori primari (v. artt. 19\ne 20 del decreto legislativo n. 118/2011), in quanto «la\nsostenibilita\u0027 della spesa non puo\u0027 essere verificata all\u0027interno\ndelle risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi\nriferimenti numerici» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 275/16).\nE\u0027 dunque necessario operare un collegamento intimo e trasparente tra\nstrutture del bilancio e soddisfacimento dei diritti solo cosi\u0027 si\npuo\u0027 verificare la legittimita\u0027 delle scelte compiute. \n Analogamente alla legge siciliana, anche l\u0027art. 22 della legge\nregionale campana n. 10/1998 non distingue tra spese necessarie a\ngarantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a\nprestazioni di natura non sanitaria, come tali non finanziabili\nattraverso il fondo sanitario regionale. Conseguentemente, ritiene il\nCollegio che proprio come per la norma siciliana, anche l\u0027art. 22,\ndella legge campana si ponga in contrasto con l\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera e), della Costituzione, in relazione alla norma\ninterposta di cui all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 118 del\n2011, in via sopravvenuta, essendo il testo normativa antecedente non\nsolo al decreto legislativo n. 118/2011, ma anche alla riforma\ncostituzionale del 2001; la norma regionale, invero, non introduce,\nne\u0027 avrebbe potuto, quando fu adottata, alcuna correlazione tra il\ntrasferimento all\u0027A.R.P.A.C. di risorse del fondo sanitario e\nl\u0027erogazione di servizi afferenti ai LEA e, pertanto, altera la\nstruttura del perimetro sanitario prescritto dal citato art. 20,\nvanificando in tal modo gli obiettivi di armonizzazione contabile e\ndi effettivita\u0027 del diritto alla salute che la disposizione normativa\nstatale persegue, inverando il parametro costituzionale. \n Peraltro, la regione Campania pur essendo intervenuta ad\naggiornare la legge n. 10 del 1998 al fine di renderla coerente con\nil rinnovato impianto normativa della legge n. 132 del 28 giugno 2016\nnon ne ha modificato, per quanto qui di interesse, il sistema di\nfinanziamento (v. leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 38, 31 marzo\n2017, n. 10, 8 agosto 2018, n. 28 e 4 dicembre 2019, n. 26)\nadeguandolo ai parametri descritti. \n 5.1 A garanzia dell\u0027effettivita\u0027 del finanziamento dei livelli di\nassistenza sanitaria, l\u0027art. 1, comma 5, decreto legislativo n.\n118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni ha disposto\ninoltre, che le entrate e le spese del cd. perimetro sanitario siano\naccertate e impegnate sulla base di quanto previsto dal «Titolo II»\ndel decreto delegato che in deroga alla regola dell\u0027imputazione\nsecondo «esigibilita\u0027» ha previsto quella della «contestualita\u0027\nautomatica» dell\u0027accertamento e dell\u0027impegno di cui all\u0027art. 20,\ncomma 2, del decreto legislativo n. 118/2011. \n L\u0027inserimento nel perimetro sanitario del finanziamento delle\nfunzioni dell\u0027A.R.P.A.C. - consentito come visto dall\u0027art 22, primo\ncomma, lett. a) e secondo comma, della legge regionale n. 10/98, ad\navviso del Collegio determina, a prescindere dall\u0027inerenza ai LEA, un\ntrattamento contabile derogatorio del principio generale della cd.\n«competenza finanziaria potenziata» e quindi un\u0027immediata\ndisponibilita\u0027 di risorse indipendentemente dalla loro esigibilita\u0027\nnell\u0027esercizio considerato, con un evidente beneficio per l\u0027Agenzia\ndi poter contare su certezza ed immediata disponibilita\u0027 di risorse\nfinanziarie indipendentemente dalla loro destinazione ai LEA. \n Ne\u0027 il Collegio ha ritenuto persuasive le pur ampie\nargomentazioni fornite dall\u0027Amministrazione regionale, anche\nattraverso il diretto coinvolgimento dell\u0027A.R.P.A.C. nella stesura\ndelle memorie difensive, volte a dimostrare una sostanziale\ncoincidenza tra il perseguimento istituzionale dei LEPTA - peraltro,\nallo stato, ancora in attesa di definizione da parte della Presidenza\ndel Consiglio dei ministri (v. art. 9, comma 3, legge n. 132/2016), e\nla realizzazione dei LEA, attraverso la valorizzazione delle funzioni\ndi prevenzione della salute collettiva che le A.R.P.A. si vedono\nintestate, che giustificherebbero l\u0027assegnazione delle risorse del\nFSR. \n La Regione, nel confermare che il principale strumento di\nfinanziamento sia stato quello delle risorse del perimetro sanitario,\nha sostenuto di aver in concreto sempre finalizzato il finanziamento\na valere sul FSR ad esigenze riconducibili ai LEA e che il fabbisogno\na carico del fondo sanitario, a ben vedere, sarebbe addirittura\nsottostimato svolgendo l\u0027Agenzia per oltre il 90% funzioni sanitarie. \n Questo Collegio non intende negare che l\u0027A.R.P.A.C. possa\nsvolgere anche attivita\u0027 sanitarie afferenti ai LEA, rientranti\nnell\u0027ambito della «Prevenzione Collettiva e Sanita\u0027 Pubblica» di cui\nall\u0027allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri\n12 gennaio 2017 ma, al contempo ritiene non revocabile in dubbio che\nla garanzia delle predette attivita\u0027 di prevenzione rimanga pur\nsempre compito del Servizio sanitario nazionale, come d\u0027altronde\nchiaramente indicato dal gia\u0027 richiamato decreto del Presidente del\nConsiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e, ancor prima, desumibile\ndagli articoli 7-bis e ss. del decreto legislativo n. 502/1992,\nanch\u0027essi gia\u0027 ampiamente richiamati, che non a caso prevedono forme\ndi coordinamento tra le A.R.P.A. e i servizi di prevenzione delle\nAA.SS.LL. (v. art. 7-quinquies) per l\u0027integrazione tra politiche\nsanitarie e politiche ambientali, proprio con riferimento agli\ninterventi di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti\naperti e confinati. \n Conseguentemente, ritiene il Collegio che tale pur possibile\ncoinvolgimento nelle funzioni di prevenzione rientranti nei LEA, nei\ntermini sopra riferiti, non sia tale da pervadere tutto il lavoro\ndell\u0027Agenzia, al punto da legittimare un indistinto finanziamento\ndelle sue funzioni attraverso risorse vincolate ai LEA, comprendendo\nanche quelle attivita\u0027 non riferibili ai medesimi. Infatti, secondo\nl\u0027insegnamento della Corte costituzionale l\u0027assegnazione all\u0027ARPA di\nfunzioni non riferibili esclusivamente alla protezione dell\u0027ambiente\ne riguardanti anche l\u0027ambito sanitario non puo\u0027 giustificare il\nmancato rispetto della citata disciplina statale sul «perimetro\nsanitario», che impone di individuare puntualmente le risorse\ndestinate a garantire i LEA, a pena di violazione dell\u0027art. 117,\nsecondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di\narmonizzazione dei bilanci pubblici (v. sentenza n. 1 del 2024, 4.6\nconsiderato in diritto). \n 5.2 Al sopra descritto profilo di non conformita\u0027 alla\nCostituzione della norma di finanziamento dell\u0027A.R.P.A.C., che pur\npotrebbe, di per se\u0027 solo, assorbire ogni valutazione in ordine alla\nnon manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalita\u0027 sorti al\nCollegio rimettente, in quanto gia\u0027 positivamente scrutinato dalla\nCorte costituzionale con la sentenza n. 1/2024 sopra richiamata, per\nuna fattispecie che si ritiene sostanzialmente coincidente - si\naffiancano, a giudizio della Sezione, ulteriori censure di\nincostituzionalita\u0027, intrinsecamente connesse alle considerazioni\ngia\u0027 esposte, in una lettura d\u0027insieme delle norme costituzionali e\ninterposte che sostanziano la tutela e la garanzia del diritto alla\nsalute ed il principio di equilibrio di bilancio. Profili altrettanto\nsegnalati in sede di rimessione da parte delle Sezioni riunite\nsiciliane (v. ordinanza n. 2/2023), delle questioni esitate nella\npiu\u0027 volte richiamata pronuncia n. 1/2024 e considerate assorbite\ndalla Consulta e che qui pero\u0027 si intende comunque valorizzare e\nriproporre a corredo degli argomenti gia\u0027 sviluppati. \n Ad avviso del Collegio infatti, l\u0027art. 22 della legge regionale\nin esame integra al contempo, per il tramite della stessa norma\ninterposta di cui all\u0027art. 20, anche la violazione della lett. m),\nsecondo comma, dell\u0027art. 117, che attribuisce esclusivamente allo\nStato la definizione del «livello essenziale delle prestazioni\nconcernenti i diritti civili e sociali», tra i quali rientra anche il\ndiritto alla salute, presidiato dall\u0027art. 32 della Costituzione da\nassicurarsi su tutto il territorio nazionale a garanzia\ndell\u0027eguaglianza sostanziale dei cittadini (art. 3 della\nCostituzione). \n 5.3 La norma regionale, della cui costituzionalita\u0027 questa\nSezione dubita, autorizzando la destinazione di risorse vincolate a\ngenerico favore del funzionamento dell\u0027A.R.P.A.C. espande l\u0027area del\nperimetro sanitario, incidendo, sulle modalita\u0027 e quantita\u0027 del\nfinanziamento dei Livelli essenziali di assistenza, aprendo al\nrischio di pregiudicare l\u0027effettiva erogazione dei LEA e quindi\nminando la stessa tutela del diritto fondamentale alla salute (v.\nCorte costituzionale, sentenza n. 195/2024), distraendo ad altri fini\nrisorse destinate alla sua garanzia e con cio\u0027 integrando la\nviolazione dell\u0027art. 32 e dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n 5.4 Il Collegio ritiene integrata altresi\u0027 la violazione degli\narticoli 81, 97 primo comma e 119 primo comma, della Costituzione,\nposti a garanzia dell\u0027equilibrio di bilancio e della sostenibilita\u0027\ndella spesa, avendo la Regione destinato risorse riservate ai LEA per\nfinalita\u0027 ad essi estranee e con cio\u0027 determinato l\u0027ampliamento della\ncapacita\u0027 di spesa ordinaria del bilancio sul quale non vengono a\ngravare gli oneri delle spese derivanti dalle funzioni «trasferite»\nall\u0027Agenzia stessa ai sensi dell\u0027art. 17 della legge regionale n.\n10/1998. \n Peraltro, trattando alla stregua di spese per i LEA quelle\nrelative alle funzioni dell\u0027A.R.P.A.C. sottrae le stesse dalla previa\ne necessaria verifica di sostenibilita\u0027 cui sarebbero invece\nsottoposte, al pari delle altre spese «ordinarie», estendendovi il\nregime previsto per le spese «costituzionalmente necessarie» che,\ndestinate alla tutela di beni primari, sono invece sottratte al\nprevio giudizio di sostenibilita\u0027 perche\u0027 incomprimibili (v. sentenze\nnn. 275 del 2016, 169 del 2017). \n 5.5 Le disposizioni dell\u0027art. 22 in esame, infine, ad avviso del\nCollegio si pongono in contrasto con il principio di coordinamento\ndella finanza pubblica rientrante nella competenza concorrente\nStato-Regioni di cui all\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione\nper essere la regione Campania sottoposta ai vincoli del piano di\nrientro dal disavanzo sanitario pregresso. \n Come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, le\nRegioni in piano di rientro dai disavanzi sanitari non possono\n«erogare livelli ulteriori di assistenza rispetto a quelli previsti\ndalla normativa statale» e nel caso di violazione del predetto\ndivieto sono tenute a rimuovere i provvedimenti anche legislativi e a\nnon adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione\ndel piano di rientro (v. sentenze nn. 20 del 2023, 14 del 2017, 266\ndel 2016, 278 del 2014). \n In particolare, la Consulta ha affermato che i vincoli\ndiscendenti dai piani di rientro sanitari (v. sentenza n. 20 del\n2023) sono funzionali al mantenimento della spesa pubblica entro\nconfini certi e predeterminati e, al tempo stesso, consentono\ncomunque l\u0027erogazione dei livelli essenziali di assistenza in favore\ndegli utenti del servizio sanitario; conseguentemente la disciplina\ndei piani di rientro e\u0027 da ricondursi a «un duplice ambito di\npotesta\u0027 legislativa concorrente, ai sensi dell\u0027art. 117, terzo\ncomma, della Costituzione quello della tutela della salute e\ncoordinamento della finanza pubblica» (ex plurimis, v. sentenze nn.\n197 del 2024 e 278 del 2014). \n Gli unici esborsi consentiti alla regione in piano di rientro\nsono quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei LEA entro\nla cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di\nrientro (v. sentenze nn. 197 del 2024 e 172 del 2018). Ne discende\nche poiche\u0027 con riferimento alla spesa sanitaria, le regioni «sono\nchiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole punto di\nequilibrio tra l\u0027esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali\ndi assistenza e quella di garantire una piu\u0027 efficiente ed efficace\nspesa pubblica, anch\u0027essa funzionale al perseguimento dell\u0027interesse\npubblico del settore» (v. sentenza n. 76 del 2023), le regioni, in\npiano di riequilibrio come la Campania, non sono nelle condizioni\nnemmeno di destinare ai sensi dell\u0027art. 30, primo comma, terzo\nperiodo del decreto legislativo n. 118/2011, eventuali risparmi delle\nrisorse del perimetro sanitario a finalita\u0027 «extra LEA», ossia a\nprestazioni sanitarie ulteriori rispetto a quelle previste nel\ncatalogo ministeriale LEA, di cui al decreto del Presidente del\nConsiglio dei ministri 12 gennaio 2017. \n L\u0027impiego di risorse strettamente correlate ai LEA da parte\ndell\u0027art. 22 della legge regionale n. 10/98, per attivita\u0027\nevidentemente anche «extra LEA», determina l\u0027assunzione di oneri\naggiuntivi in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano di\nrientro, violando il principio di contenimento della spesa pubblica\nsanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e,\nin definitiva, l\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione (ex\nmultis, sentenze n. 1 del 2024, n. 172 del 2018, n. 203 del 2008 e n.\n193 del 2007). \n 6. La carenza dei presupposti per l\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata Per le considerazioni sopra esposte, il\nchiaro tenore letterale del precetto normativa della cui legittimita\u0027\nsi dubita non consente un\u0027interpretazione compatibile con il\ntracciato quadro costituzionale di riferimento, difettando la norma\ndi una chiara previsione che subordini la misura del trasferimento,\nda un lato, ad una preventiva attivita\u0027 di programmazione delle\nprestazioni riconducibili ai LEA che l\u0027Agenzia e\u0027 chiamata a svolgere\ndurante l\u0027esercizio e, dall\u0027altro, ad una successiva rendicontazione\ndell\u0027effettivo impiego delle risorse destinate all\u0027erogazione di\nservizi sanitari, fondata su criteri di rilevazione analitica dei\nfatti di gestione. \n Pertanto, nonostante lo sforzo ermeneutico operato sin dalla fase\nistruttoria del giudizio di parificazione, questo Collegio non ha\nrinvenuto alcuna opzione ermeneutica idonea a correlare la quota di\nfinanziamento annuale determinata nell\u0027importo di euro 58.056.710,00\ned iscritta nel capitolo U07020 all\u0027effettivo svolgimento di\nprestazioni LEA, se non manipolando la formulazione letterale ed\nunivoca della disposizione che, come piu\u0027 volte rimarcato, e\u0027\nsprovvista della necessaria correlazione espressa dal binomio\n«risorse del perimetro sanitario-LEA». \n Del resto, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di\naffermare che l\u0027interpretazione costituzionalmente orientata deve\nessere in ogni caso compatibile con il portato semantico della\ndisposizione, in quanto la lettera della disposizione costituisce «il\nconfine, in presenza del quale il tentativo interpretativo deve\ncedere il passo al sindacato di legittimita\u0027 costituzionale» (v.\nsentenza n. 42/2017). \n Conclusivamente, ad avviso del Collegio, la correlazione tra\nrisorse destinate ex lege ai LEA e l\u0027impiego coerente con tale\nfinalita\u0027, nonche\u0027 la previsione di strumenti di rilevazione\nanalitica per la verifica a consuntivo del loro corretto impiego\nrappresenta, un\u0027esigenza ineludibile per la garanzia del bene\nprimario «salute» e si impone anche alle Agenzie per la protezione\ndell\u0027ambiente che, come rimarcato dalla Corte costituzionale,\nsvolgono attivita\u0027 «solo in minima parte riconducibili a funzioni\nsanitarie stricto sensu [e cioe\u0027 «essenziali» e quindi\n«indefettibili»] e che, anche alla luce dei principi posti dalla\nrecente legge 28 giugno 2016, n. 132 (...) il sistema di\nfinanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie\nambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti\ndel settore sanitario (v. Corte costituzionale, sentenze nn. 1 del\n2024 e 172 del 2018). \n La riferita esigenza risulta ancor piu\u0027 avvisata nel caso di\nspecie in cui le risorse sanitarie LEA sono trasferite a soggetti che\nsi collocano fuori dal perimetro degli enti sanitari (definito\ndall\u0027art. 19 del decreto legislativo n. 118/2011) e che svolgono\nanche attivita\u0027 non sanitarie. Tenuto conto delle considerazioni che\nprecedono, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la\nquestione relativa alla illegittimita\u0027 costituzionale della\nprevisione di cui all\u0027art. 22, primo comma lett. a) e secondo comma\ndella legge regionale 10 del 29 luglio 1998 e allo stesso tempo\nrilevante nel giudizio in esame, in quanto, ove accolta\ndeterminerebbe la necessita\u0027 di prevedere a carico del bilancio\n«ordinario» l\u0027obbligo di restituzione in favore del perimetro\nsanitario delle risorse sanitarie illegittimamente impiegate per\nfinalita\u0027 non LEA. \n\n \n P.Q.M. \n \n \n La Corte de conti \n Sezione regionale di controllo per la Campania \n \n Visti l\u0027art. 134 della Costituzione, l\u0027art. 1 della legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l\u0027art. 23 della legge 11\nmarzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027articolo 22, primo comma lett. a) e secondo comma della legge\nregionale 29 luglio 1998, n. 10 in riferimento alle disposizioni di\ncui agli articoli 117 secondo comma lett. e), 117 secondo comma,\nlett. m), 32 e 3, secondo comma, 117 terzo comma, 81, 97 primo comma\ne 119, primo comma della Costituzione. \n Sospende il giudizio di parificazione sul capitolo di spesa n.\nU07020 sul quale sono imputate le spese per il finanziamento\ndell\u0027A.R.P.A.C. a valere sulle risorse del perimetro sanitario, e\nrinvia all\u0027esito, l\u0027esame in parte qua del rendiconto della regione\nCampania per l\u0027esercizio finanziario 2023. \n Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per\nl\u0027esame della questione; \n che a cura della segreteria della Sezione, ai sensi dell\u0027art. 23,\nultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza\nsia notificata al Presidente della Giunta regionale della Campania e\nal Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione\ngiurisdizionale per la regione Campania, nella qualita\u0027 di parti nel\ngiudizio di parificazione, nonche\u0027 comunicata al Presidente del\nConsiglio regionale della Campania. \n Cosi\u0027 deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 29\nnovembre 2024. \n \n Il Presidente: Gagliardi \n \n \n L\u0027estensore: Cirillo","elencoNorme":[{"id":"62373","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrcm","denominaz_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"29/07/1998","data_nir":"1998-07-29","numero_legge":"10","descrizionenesso":"","legge_articolo":"22","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62380","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrcm","denominaz_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"29/07/1998","data_nir":"1998-07-29","numero_legge":"10","descrizionenesso":"","legge_articolo":"22","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"79024","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79025","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79026","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"81","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79027","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79028","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett.e)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79039","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett.m)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79029","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79040","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"119","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79041","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"118","data_legge":"23/06/2011","articolo":"20","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;118~art20","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54550","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Procuratore generale della Corte dei conti","data_costit_part":"16/04/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""}]}}" ] ] |