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(confisca cosiddetta allargata) nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta – Omessa esclusione dal proprio ambito applicativo delle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 73,\u0026nbsp;comma 5 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità ) – In subordine: Mancata limitazione del proprio ambito applicativo all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo (“quando la condotta assume caratteri di non occasionalità”) - Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto di proprietà – Disparità di trattamento rispetto al delitto di cui all’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità ai sensi del comma 5 dell’art. 73).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis,\u0026nbsp;del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 42.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn via ulteriormente subordinata: Reati e pene - Delitti di cui all\u0027art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità) – Ipotesi particolari di confisca – Modifiche normative ad opera del d.l. n. 123 del 2023, come convertito\u0026nbsp;- Confisca cosiddetta allargata - Denunciata previsione che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, anziché prevedere che il giudice possa disporre tale confisca – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto di proprietà – Disparità di trattamento rispetto al delitto di cui all’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità ai sensi del comma 5 dell’art. 73).\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis,\u0026nbsp;del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, in combinato disposto con l’art. 240-bis del codice penale.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 42.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"A. E.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 203 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 settembre 2024\n\r\nOrdinanza del 30 settembre 2024 del Tribunale di Firenze nel\nprocedimento penale a carico di A. E.. \n \nReati e pene - Delitti di cui all\u0027art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990\n - Ipotesi particolari di confisca - Previsione dell\u0027applicazione\n dell\u0027art. 240-bis cod. pen. nei casi di condanna o di applicazione\n della pena su richiesta - Omessa esclusione dal proprio ambito\n applicativo delle ipotesi di condanna o di applicazione della pena\n su richiesta delle parti per il reato di cui all\u0027art. 73, comma 5 -\n In subordine: Mancata limitazione del proprio ambito applicativo\n all\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 73, comma 5, secondo periodo (\"quando\n la condotta assume caratteri di non occasionalita\u0027\"). \n- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309\n (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli\n stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e\n riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art.\n 85-bis. \nIn via ulteriormente subordinata: Reati e pene - Delitti di cui\n all\u0027art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ipotesi\n particolari di confisca - Confisca cosiddetta allargata -\n Denunciata previsione che e\u0027 sempre disposta la confisca del\n denaro, dei beni o delle altre utilita\u0027 di cui il condannato non\n puo\u0027 giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta\n persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la\n disponibilita\u0027 a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al\n proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o\n alla propria attivita\u0027 economica, anziche\u0027 prevedere che il giudice\n possa disporre tale confisca. \n- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309\n (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli\n stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e\n riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art.\n 85-bis, in combinato disposto con l\u0027art. 240-bis del codice penale. \n\n\r\n(GU n. 46 del 13-11-2024)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n Prima Sezione Penale \n \n Il Giudice, dr Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato a\ncarico di E A , nato in l\u0027 , sedicente, identificato a mezzo\nfotosegnalamento ( ), \n elettiv. domiciliato presso l\u0027avv. Samuele Zucchini del Foro\ndi Firenze (elezione all\u0027udienza di convalida del 5 dicembre 2023); \n difeso di fiducia dall\u0027avv. Samuele Zucchini del Foro di\nFirenze (nomina a seguito dell\u0027arresto in data 4 dicembre 2023); \n libero gia\u0027 presente; \n imputato: \n del reato p. e p. dall\u0027art. 73, comma 5, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/90, per aver detenuto complessivi\ngr. di gr. 57,72 di sostanza stupefacente di tipo hashish, al fine di\nsuccessiva cessione verso terzi, tenuto conto della suddivisione in\n15 dosi; \n Accertato in , il \n sentite le parti; \n premesso che: \n E A era tratto in arresto in data per il reato di detenzione\ndi stupefacente a scopo di spaccio; \n il Pm con decreto del disponeva la presentazione diretta\ndell\u0027arrestato per la convalida dell\u0027arresto ed il successivo\ngiudizio direttissimo per il citato reato; \n all\u0027udienza del il giudice convalidava l\u0027arresto, rigettava\nla richiesta di applicazione di misura cautelare e disponeva\nprocedersi con il rito direttissimo; era poi chiesto un termine a\ndifesa; \n all\u0027esito del rinvio, il giudizio si e\u0027 svolto con il rito\nabbreviato. In sede di conclusioni, il PM ha chiesto la condanna alla\npena di mesi 10 di reclusione ed euro 400 di multa; il difensore ha\nchiesto l\u0027assoluzione ex art. 131-bis del codice penale e, in\nsubordine, l\u0027applicazione delle attenuanti generiche e\ndell\u0027attenuante ex art. 62, n. 4 del codice penale, il contenimento\ndella pena nel minimo edittale, la concessione dei doppi benefici di\nlegge e la restituzione del denaro in sequestro. \n all\u0027udienza odierna, fissata per eventuali repliche, le parti\nvi rinunciavano; \n rilevato che: \n A) In base agli atti d\u0027indagine, nel pomeriggio del i\nCarabinieri del Nucleo Radiomobile di , nell\u0027ambito di un servizio\nvolto alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti, accedevano ad\nuna fabbrica abbandonata in cui avevano trovato rifugio abitativo\ndiverse persone: vi erano varie «stanze», con letti, comodini,\nattrezzi per la cucina, ecc. \n In una di tali camere erano presenti due persone, l\u0027attuale\nimputato e altro soggetto (tale M B ); i Carabinieri chiedevano ai\nsuddetti se nella stanza vi fosse dello stupefacente e, su\nindicazione di E , rinvenivano nell\u0027intercapedine di una poltrona -\noltre ad una dose di cocaina del peso di gr. 0,20 - sei pezzi di\nhashish del peso totale di gr. 57 circa (piu\u0027 precisamente, un\nframmento del peso di gr. 0,7; un frammento del peso di gr. 24,7; un\nframmento del peso di gr. 14,2; un frammento del peso di gr. 12,l; un\nframmento del peso di gr. 5,2; un frammento del peso di gr. 0,6). \n La perquisizione della camera consentiva ai militari di\nrinvenire e quindi sequestrare altresi\u0027 numerose banconote,\ndell\u0027importo totale di euro 3.050, un coltello a serramanico, vari\nrotoli di scotch e di cellophane, due bilancini di precisione. \n B) Il prevenuto in sede d\u0027interrogatorio ha confermato di\nvivere nella stanza in questione. Ha inoltre dichiarato che soltanto\nuna parte dell\u0027hashish rinvenuto - per circa 25 grammi - sarebbe sua,\nmentre la restante parte sarebbe di due suoi connazionali che\nvivrebbero parimenti in quel luogo. Analogamente, quanto al denaro\nsequestrato, solo 1.650 euro sarebbero suoi, mentre i restanti 1.400\neuro sarebbero di un altro soggetto. \n C) Alla luce di quanto precede si deve ritenere provata la\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato rispetto al reato ascritto. \n Il prevenuto era in possesso di un quantitativo significativo\ndi stupefacente. Una parte pari a 25 grammi e\u0027 stata riconosciuta\ncome propria dallo stesso E . Quanto alla parte ulteriore non vi e\u0027\nalcun elemento per ritenere che appartenesse in via esclusiva ad\naltri: nella stanza al momento del controllo vi erano solo E e un\nterzo (M ), che secondo lo stesso prevenuto sarebbe del tutto\nestraneo ai fatti; inoltre, i vari pezzi di stupefacente erano\noccultati tutti nello stesso posto (intercapedine della poltrona),\nper cui - quand\u0027anche vi fosse poi, in ipotesi, una sorta di\nripartizione interna - si deve ritenere che E detenesse tutto lo\nstupefacente (eventualmente in comune con altri soggetti). \n L\u0027hashish rinvenuto - sia che si consideri il quantitativo\ntotale di 57 grammi, sia che si consideri il solo quantitativo\nparziale riconosciuto come proprio dal prevenuto - era in misura\nsenz\u0027altro eccedente le eventuali esigenze di consumo immediato di E\n; il predetto non aveva alcuna necessita\u0027 di precostituirsi una\nsimile scorta per l\u0027eventuale consumo personale; nello stesso\nambiente sono stati rinvenuti due bilancini di precisione e materiale\nper il confezionamento. Si deve dunque ritenere che lo stupefacente\nin questione fosse detenuto (quanto meno anche) a fini di spaccio. \n Tenuto conto del quantitativo e della tipologia della\nsostanza (la contestazione concerne il solo hashish, essendo\nplausibile che la detenzione della singola dose di cocaina fosse per\nuso personale), nonche\u0027 delle modalita\u0027 e del contesto della\ndetenzione, risulta corretta la qualificazione del fatto ai sensi\ndell\u0027art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990 in ragione della lieve entita\u0027 del fatto. \n D) Non puo\u0027 trovare applicazione l\u0027invocata causa di non\npunibilita\u0027 ex art. 131-bis del codice penale: pur considerando il\ncomportamento collaborativo tenuto in sede di perquisizione dal\nprevenuto, che consentiva il rinvenimento della sostanza\nnell\u0027intercapedine di una poltrona, in considerazione del\nquantitativo di stupefacente detenuto, la gravita\u0027 dell\u0027offesa al\nbene giuridico tutelato non risulta di particolare tenuita\u0027; \n E) Quanto all\u0027applicazione in sede di condanna della norma di\ncui all\u0027art. 85-bis, decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990, per poter addivenire ad una corretta decisione appare\nnecessario il pronunciamento della Corte Costituzionale in ordine\nalla legittimita\u0027 costituzionale di detta norma nella parte in cui\nnon esclude dal proprio ambito applicativo le ipotesi di condanna o\ndi applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di\ncui all\u0027art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990; in subordine, nella parte in cui, con riguardo al reato di\ncui all\u0027art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990, non limita il proprio ambito applicativo all\u0027ipotesi di cui\nall\u0027art. 73, comma 5, secondo periodo, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990 («quando la condotta assume caratteri di non\noccasionalita\u0027»); in via ulteriormente subordinata, si dubita della\nlegittimita\u0027 del combinato disposto degli artt. 85-bis, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 e 240-bis del codice penale\nnella parte in cui, con riguardo all\u0027ipotesi di condanna o di\napplicazione pena per il delitto all\u0027art. 73, comma 5, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 prevede che e\u0027 sempre\ndisposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita\u0027 di\ncui il condannato non puo\u0027 giustificare la provenienza e di cui,\nanche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere\ntitolare o avere la disponibilita\u0027 a qualsiasi titolo in valore\nsproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte\nsul reddito, o alla propria attivita\u0027 economica, anziche\u0027 prevedere\ncbe il giudice possa disporre la confisca in questione; \n cio\u0027 premesso, \n \n Osserva \n \n1. Rilevanza della questione \n 1.1 L\u0027imputato deve essere condannato per il reato contestatogli\ndi cui all\u0027art. 73, comma 5, primo periodo, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990. \n Non e\u0027 contestata la circostanza aggravante della non\noccasionalita\u0027 della condotta di cui all\u0027art. 73, comma 5, secondo\nperiodo, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, come\nintrodotta dall\u0027art. 4, comma 3, decreto-legge n. 123/2023, come\nconvertito dalla legge n. 159/2023 (in relazione alla natura di\ncircostanza aggravante e non di reato autonomo di tale nuova\nfattispecie si veda Cassazione Sez. Un. n. 27727/2024, punto 5 del\nconsiderato in diritto), per cui detta ipotesi certamente non puo\u0027\ntrovare applicazione nel caso di specie; in ogni caso non ne\nsussisterebbero i presupposti, non sussistendo elementi per ritenere\nprovato che l\u0027imputato abbia posto in essere analoghi episodi\ndelittuosi e che quindi la condotta non sia occasionale. \n 1.2 Ai sensi dell\u0027art. 85-bis, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis del\ndecreto-legge n. 123/2023 (come convertito dalla legge n. 159/2023),\ndovrebbe trovare applicazione nel caso di specie l\u0027art. 240-bis del\ncodice penale, ai sensi del quale «e\u0027 sempre disposta la confisca del\ndenaro, dei beni o delle altre utilita\u0027 di cui il condannato non puo\u0027\ngiustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona\nfisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita\u0027\na qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,\ndichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria\nattivita\u0027 economica». \n 1.3 Il citato art. 4, comma 3-bis del decreto-legge n. 123/2023\n(come convertito) ha infatti modificato l\u0027art. 85-bis, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 sopprimendo l\u0027inciso «esclusa\nla fattispecie di cui al comma 5», per effetto del quale la norma di\ncui all\u0027art. 240-bis del codice penale precedentemente non trovava\napplicazione nei casi di condanna o di applicazione pena per il reato\ndi cui all\u0027art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990. \n Per effetto di tale modifica quindi il reato oggetto del presente\nprocedimento ricade nell\u0027ambito applicativo della norma ex art.\n85-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. \n 1.4 Il fatto di reato in esame e\u0027 stato commesso il , e quindi in\ndata successiva alla citata modifica normativa. In ogni caso, secondo\nla giurisprudenza di legittimita\u0027, venendo in rilievo una misura di\nsicurezza patrimoniale avente natura non sanzionatoria, «il disposto\ndi cui all\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9\nottobre 1990, n. 309, novellato dall\u0027art. 4, comma 3-bis del\ndecreto-legge n. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con\nmodificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il\ndelitto di cui all\u0027art. 73, comma 5, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti\npresupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis, codice\npenale, si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall\u0027art.\n200, comma primo, codice penale, sicche\u0027, per l\u0027individuazione del\nregime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al\nmomento in cui e\u0027 stata emessa la sentenza di primo grado» (cosi\u0027\nCassazione Sez. 4, Sentenza n. 14095 del 20 marzo 2024 Rv.\n286103-01). \n 1.5 Ricorrono gli ulteriori requisiti dell\u0027istituto in questione,\nposto che l\u0027imputato non ha fornito alcuna giustificazione circa la\nprovenienza della somma di euro 3.050 rinvenuta in sede di\nperquisizione (salvo affermare che una parte - pari ad euro 1.400 -\nsarebbe di un altro soggetto); detta somma inoltre risulta\nsproporzionata rispetto al reddito del prevenuto, posto che lo\nstesso, irregolare sul territorio italiano, risulta del tutto privo\ndi occupazione lavorativa o comunque di attivita\u0027 economiche (da un\nanno in base alle sue stesse dichiarazioni, ai sensi dell\u0027art. 121\ndisp. att. codice di procedura penale, precedute dagli avvisi ex art.\n63-64 del codice di procedura penale); infine, il denaro e\u0027 stato\ntrovato in possesso dell\u0027imputato nel momento in cui era commesso il\nreato in esame e non e\u0027 stato dedotto ne\u0027 tanto meno sono stati\nforniti elementi per ritenere che detto denaro fosse stato dal\nmedesimo acquisito in un periodo eccessivamente antecedente rispetto\nalla citata data (requisito c.d. della ragionevolezza temporale). \n La Corte di Cassazione ha ritenuto che l\u0027entita\u0027 modesta della\nsomma di denaro rinvenuta nella disponibilita\u0027 dell\u0027autore del reato\nnon sia di per se\u0027 ostativa all\u0027operativita\u0027 della confisca, fatta\nsalva la necessita\u0027 di una motivazione piu\u0027 stringente (nella\nsentenza Sez. 4, n. 18608 del 22 marzo 2024 Rv. 286254 - 01 la Corte\ndi Cassazione riteneva congrua la motivazione rispetto alla confisca\ndi 240 euro). \n 1.6 Nella sentenza n. 33 del 2018 la Corte Costituzionale ha\ninoltre svolto un\u0027ulteriore considerazione: «Nella medesima ottica di\nvalorizzazione della ratio legis, puo\u0027 ritenersi, peraltro, che -\nquando si discuta di reati che, per loro natura, non implicano un\nprogramma criminoso dilatato nel tempo (com\u0027e\u0027 per la ricettazione) e\nche non risultino altresi\u0027 commessi, comunque sia, in un ambito di\ncriminalita\u0027 organizzata - il giudice conservi la possibilita\u0027 di\nverificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla\npersonalita\u0027 del suo autore - le quali valgano, in particolare, a\nconnotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed\noccasionale e produttiva di modesto arricchimento - il fatto per cui\ne\u0027 intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal \"modello\" che\nvale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza\nda parte del condannato». \n Nel caso di specie non e\u0027 data tale situazione. Dalle circostanze\ndel caso concreto non emergono elementi che valgano a connotare la\nvicenda criminosa in esame come del tutto episodica e occasionale ed\nesulante dal modello che vale a fondare la presunzione di illecita\naccumulazione. In considerazione del rinvenimento in sede di\nperquisizione di due bilancini di precisione e di materiale per il\nconfezionamento, e\u0027 anzi plausibile che il prevenuto gia\u0027 in\nprecedenza avesse posto in essere altri reati simili (si tratta\nd\u0027altro canto di una mera plausibilita\u0027, che - se da un lato pare non\ngiustificare la non applicazione dell\u0027istituto in questione, posto\nche trattasi di confisca obbligatoria - dall\u0027altro non implica ne\u0027\nche si ritenga l\u0027intera somma rinvenuta proveniente da pregresse\nattivita\u0027 delittuose ne\u0027, in generale, che si ritenga ragionevole\nl\u0027inclusione del reato ex art. 73, comma 5, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 tra i reati presupposto). \n 1.7 Ai sensi degli art. 85-bis, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990 e 240-bis del codice penale questo giudice\ndovrebbe quindi disporre la confisca della somma di euro 3.050 in\nsequestro. \n Diversamente - ove la norma qui censurata fosse dichiarata\ncostituzionalmente illegittima, come prospettato in via principale o\nnella questione sollevata nella prima subordinata questo giudice non\npotrebbe disporre la citata confisca e dovrebbe disporre la\nrestituzione della somma di denaro in sequestro. \n A tal riguardo occorre rilevare che, in base alla consolidata\ngiurisprudenza di legittimita\u0027, non potrebbe disporsi la confisca ai\nsensi dell\u0027art. 240 del codice penale e dell\u0027art. 73, comma 7-bis,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, posto che non\nsussiste un nesso di pertinenzialita\u0027, in termini di strumentalita\u0027 o\ndi derivazione (prodotto, profitto o prezzo), della somma di denaro\nin questione rispetto alla specifica condotta illecita contestata\n(cfr., tra le altre, Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 55852 del 17\nottobre 2017 Rv. 272204-01, Cassazione Sez. 4, Sentenza n. 20130 del\n19/04/2022 Rv. 283248-01 e Cassazione Sez. 4, Sentenza n. 14095 del\n20 marzo 2024 Rv. 286103-01 in motivazione). \n Quanto alla questione sollevata in via di ulteriore\nsubordinazione, nel caso in cui l\u0027applicazione dell\u0027istituto della\nconfisca allargata fosse facoltativa in caso di condanna per il reato\ndi cui all\u0027art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990, nel caso in esame tale confisca non potrebbe essere\ndisposta, posto che dalle circostanze concrete non emergono\nsufficienti elementi per ritenere che la somma rinvenuta sia il\nfrutto dell\u0027accumulo dei proventi di precedenti delitti. \n2. Non manifesta infondatezza \n 2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della norma di\ncui all\u0027art. 85-bis, decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis del decreto-legge\nn. 123/2023 (come convertito in legge), nella parte in cui prevede\nl\u0027applicazione anche con riguardo al reato di cui all\u0027art. 73, comma\n5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 dell\u0027art.\n240-bis del codice penale, ai sensi del quale «e\u0027 sempre disposta la\nconfisca del denaro, dei beni o delle altre utilita\u0027 di cui il\ncondannato non puo\u0027 giustificare la provenienza e di cui, anche per\ninterposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o\navere la disponibilita\u0027 a qualsiasi titolo in valore sproporzionato\nal proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o\nalla propria attivita\u0027 economica». \n Mentre prima della riforma del 2023 il reato di cui all\u0027art. 73,\ncomma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 era\nespressamente escluso dall\u0027ambito applicativo dell\u0027art. 85-bis,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e quindi\ndell\u0027art. 240-bis del codice penale, ora - per effetto della\nsoppressione nell\u0027art. 85-bis dell\u0027inciso «esclusa la fattispecie di\ncui al comma 5» - anche nelle ipotesi di condanna o di applicazione\npena per i fatti di lieve entita\u0027 di cui all\u0027art. 73, comma 5 deve\nessere disposta la citata confisca c.d. allargata. \n 2.2 Quanto alla natura dell\u0027istituto della confisca c.d.\nallargata, ai requisiti dello stesso e alle ragioni storiche della\nrelativa introduzione nell\u0027ordinamento, appare utile riportare quanto\naffermato dalla Corte Costituzionale nella gia\u0027 citata sentenza n. 33\ndel 2018: «La misura patrimoniale prevista dalla norma censurata si\ncolloca nell\u0027alveo delle forme \"moderne\" di confisca alle quali, gia\u0027\nda tempo, plurimi Stati europei hanno fatto ricorso per superare i\nlimiti di efficacia della confisca penale \"classica\": limiti legati\nall\u0027esigenza di dimostrare l\u0027esistenza di un nesso di pertinenza - in\ntermini di strumentalita\u0027 o di derivazione - tra i beni da confiscare\ne il singolo reato per cui e\u0027 pronunciata condanna. [...] Di qui,\ndunque, la diffusa tendenza ad introdurre speciali tipologie di\nconfisca, caratterizzate sia da un allentamento del rapporto tra\nl\u0027oggetto dell\u0027ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un\naffievolimento degli oneri probatori gravanti sull\u0027accusa. Tra i\ndiversi modelli di intervento in tale direzione, il piu\u0027 diffuso nel\npanorama europeo e\u0027 quello della cosiddetta confisca dei beni di\nsospetta origine illecita: modello al quale e\u0027 riconducibile anche la\nconfisca \"allargata\" [...]. Esso poggia, nella sostanza, su una\npresunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti\ncondannati per taluni reati, per lo piu\u0027 (ma non sempre) connessi a\nforme di criminalita\u0027 organizzata: in presenza di determinate\ncondizioni, si presume, cioe\u0027, che il condannato abbia commesso non\nsolo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri\nreati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni\ndi cui egli dispone. [...] Nella cornice del generale processo di\nvalorizzazione degli strumenti patrimoniali di lotta alla\ncriminalita\u0027 organizzata, da tempo in atto a livello dell\u0027Unione,\ndapprima la decisione quadro 24 febbraio 2005, n. 2005/212/GAI del\nConsiglio [...] e indi la direttiva 3 aprile 2014, n. 2014/42/UE del\nParlamento europeo e del Consiglio [...] hanno, infatti, specialmente\nrichiesto agli Stati membri di riconoscere all\u0027autorita\u0027 giudiziaria\npoteri di \"confisca estesa\" [...]. L\u0027art. 5. paragrafo 1, della\ncitata direttiva stabilisce, in particolare, che gli Stati membri\ndevono adottare \"le misure necessarie per poter procedere alla\nconfisca, totale o parziale. dei beni che appartengono a una persona\ncondannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o\nindirettamente, un vantaggio economico, laddove l\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti\nspecifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il\nvalore dei beni e\u0027 sproporzionato rispetto al reddito Legittimo della\npersona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da\nattivita\u0027 criminose\". Diversamente dalla decisione quadro\n2005/212/GAI, la direttiva non limita l\u0027applicazione della confisca\nestesa ai soli reati di criminalita\u0027 organizzata o collegati al\nterrorismo, ma la richiede anche in relazione ad una serie di altri\nreati previsti da strumenti normativi dell\u0027Unione, benche\u0027 non\ncommessi nel quadro di organizzazioni criminali. 7. Per quanto piu\u0027\nspecialmente attiene alla misura prevista dall\u0027art. 12-sexies del\ndecreto-legge n. 306 del 1992, essa e\u0027 nata storicamente come\n«sostituto» del delitto di «possesso ingiustificato di valori». gia\u0027\nprevisto dall\u0027art. 12-quinquies, comma 2, del medesimo decreto-legge.\n[...] La norma incriminatrice fu dichiarata illegittima da questa\nCorte. dopo un breve periodo di vigenza, con la sentenza n. 48 del\n1994, per violazione della presunzione di non colpevolezza sancita\nall\u0027art. 27, secondo comma, Costituzione [...] A fronte di tale\ndeclaratoria, il legislatore introdusse [...] una speciale ipotesi di\nconfisca, disciplinata in un articolo aggiunto [...] (il 12-sexies).\nLa formulazione della norma fu motivata con la necessita\u0027 di creare\nun nuovo strumento che fosse in grado, per un verso, di realizzare le\nmedesime finalita\u0027 che si volevano raggiungere con /a disposizione\ndichiarata illegittimita\u0027 [...]; per altro verso, di recepire le\nindicazioni offerte da questa Corte con la citata sentenza n. 48 del\n1994 [...]. In tale ottica, la norma prevedeva [...] che, in caso di\ncondanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per\ntaluno dei delitti in essa indicali, e\u0027 \"sempre disposta\" (si tratta,\ndunque, di confisca speciale obbligatoria) \"la confisca del denaro,\ndei beni o delle altre utilita\u0027 di cui il condannato non puo\u0027\ngiustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona\nfisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita\u0027\na qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,\ndichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria\nattivita\u0027 economica\". la norma denunciata riconnette, dunque, a due\nelementi - la qualita\u0027 di condannato per determinati reati e la\nsproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche\nindirei/amen/e, rispetto al suo reddito o alla sua attivita\u0027\neconomica - la presunzione che il patrimonio stesso derivi da\nattivita\u0027 criminose che non e\u0027 stato possibile accertare:\npresunzione, peraltro, solo relativa, potendo il condannato vincerla\ngiustificando la provenienza dei beni. la confisca \"allargata\"\nitaliana si caratterizza, quindi, rispetto al modello di confisca\n\"estesa\" prefigurato dalla direttiva 2014/42/UE (la quale si limita,\nperaltro, a stabilire «norme minime», senza impedire agli Stati\nmembri di adottare soluzioni piu\u0027 rigorose), per il diverso e piu\u0027\nridotto standard probatorio. La sproporzione tra il valore dei beni e\ni redditi legittimi del condannato - che in base all\u0027art. 5 della\ndirettiva costituisce uno dei \"fatti specifici\" e degli \"elementi di\nprova\" dai quali il giudice puo\u0027 trarre la convinzione che i beni da\nconfiscare \"derivino da condotte criminose\" - vale, invece, da sola a\nfondare la misura ablativa in esame, allorche\u0027 il condannato non\ngiustifichi la provenienza dei beni, senza che occorra alcuna\nulteriore dimostrazione della loro origine delittuosa. 8. Al\nriguardo, costituisce, in effetti, approdo ermeneutico ampiamente\nconsolidato nella giurisprudenza di legittimita\u0027 [...] che, in\npresenza delle condizioni indicate dalla norma, il giudice non debba\nricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili ed il\nreato per cui e\u0027 stata pronunciata condanna, e neppure tra i medesimi\nbeni e una piu\u0027 generica attivita\u0027 criminosa del condannato. [...] Di\nqui la conclusione per cui la confiscabilita\u0027 non e\u0027 esclusa dal\nfatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva\nal reato per cui si e\u0027 proceduto, o che il loro valore superi il\nprovento di tale reato. In questa prospettiva [...] la disposizione\nin esame si presenta espressiva di una \"scelta di politica criminale\ndel legislatore, operata con l\u0027individuare delitti particolarmente\nallarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, a sua volta\npossibile strumento di ulteriori delitti, e quindi col trarne una\npresunzione, iuris tantum, di origine illecita del patrimonio\n\"sproporzionato\" a disposizione del condannato per tali delitti»:\npresunzione che trova «base nella nota capacita\u0027 dei delitti\nindividuati dal legislatore [...] ad essere perpetrari in forma quasi\nprofessionale e a porsi quali fonti di illecita ricchezza\". [...]\nsecondo un indirizzo della giurisprudenza di legittimita\u0027 [...] la\npresunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura\nresta circoscritta, comunque sia, in un ambito di cosiddetta\n«ragionevolezza temporale\". Il momento di acquisizione del bene non\ndovrebbe risultare, cioe\u0027, talmente lontano dall\u0027epoca di\nrealizzazione del \"reato spia\" da rendere ictu oculi irragionevole la\npresunzione di derivazione del bene stesso da una attivita\u0027 illecita,\nsia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui e\u0027\nintervenuta condanna. [...] la ricordata tesi della \"ragionevolezza\ntemporale\" risponde, in effetti, all\u0027esigenza di evitare una abnorme\ndilatazione della sfera di operativita\u0027 dell\u0027istituto della confisca\n\"allargata\", il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte\ndella condanna per un singolo reato compreso nella lista - un\nmonitoraggio patrimoniale esteso all\u0027intiera vita del condannato.\n[...] Nella medesima ottica di valorizzazione della ratio legis, puo\u0027\nritenersi, peraltro, che - quando si discuta di reati che, per loro\nnatura, non implicano un programma criminoso dilatato nel tempo[...]\ne che non risultino altresi\u0027 commessi, comunque sia, in un ambito di\ncriminalita\u0027 organizzata - il giudice conservi la possibilita\u0027 di\nverificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla\npersonalita\u0027 del suo autore - le quali valgano, in particolare, a\nconnotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed\noccasionale e produttiva di modesto arricchimento - il fatto per cui\ne\u0027 intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal \"modello\" che\nvale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza\nda parte del condannato.» \n 2.3 A fronte del progressivo e alluvionale accrescimento della\ncompagine dei reati cui e\u0027 annessa la misura ablativa speciale, la\nCorte concludeva peraltro la citata sentenza formulando «l\u0027auspicio\nche la selezione dei \"delitti matrice\" da parte del legislatore\navvenga, fin tanto che l\u0027istituto conservi la sua attuale fisionomia,\nsecondo criteri ad essa strettamente coesi e, dunque, ragionevolmente\nrestrittivi. Ad evitare, infatti, evidenti tensioni sul piano delle\ngaranzie che devono assistere misure tanfo invasive sul piano\npatrimoniale, non puo\u0027 non sottolinearsi l\u0027esigenza che la rassegna\ndei reati presupposto si fondi su tipologie e modalita\u0027 di fatti in\nse\u0027 sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore, che\ntrascenda la singola vicenda giudizialmente accertala, cosi\u0027 da poter\nveramente annettere il patrimonio \"sproporzionato\" e \"ingiustificato\"\ndi cui l\u0027agente dispone ad una ulteriore attivita\u0027 criminosa rimasta\n\"sommersa\"». \n 2.4 Nonostante tale auspicio, in seguito il legislatore ha esteso\nl\u0027ambito applicativo della confisca allargata (la cui disciplina e\u0027\nora sostanzialmente confluita nell\u0027art. 240-bis del codice penale) a\ndiversi altri reati, tra cui - per quanto qui rileva - quello di cui\nall\u0027art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990. \n In tal caso pare violato il principio di ragionevolezza di cui\nall\u0027art. 3 della Costituzione, oltre al diritto di proprieta\u0027 di cui\nall\u0027art. 42 della Costituzione. \n Nella sentenza n. 223 del 2022 la Corte Costituzionale ha\naffermato che «i fatti di piccolo spaccio» di cui all\u0027art. 73, comma\n5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 «si\ncaratterizzano per un\u0027offensivita\u0027 contenuta per essere modesto il\nquantitativo di sostanze stupefacenti oggetto di cessione. Di qui,\nnon e\u0027 ragionevole presumere che la «redditivita\u0027» dell\u0027attivita\u0027\ndelittuosa sia stola tale da determinare il superamento da parte del\nreo dei limiti di reddito contemplati dall\u0027art. 76 del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 115 del 2002 per ottenere l\u0027ammissione\nal beneficio del patrocinio a spese dello Stato». La Corte dopo avere\nsottolineato l\u0027eterogeneita\u0027 del reato di cui all\u0027art. 73, comma 5,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 rispetto agli\naltri delitti cui si applicava la norma allora censurata, ha inoltre\nsottolineato che il reato in questione «e\u0027 privo dell\u0027idoneita\u0027 ex se\na far presumere un livello di reddito superiore alla (peraltro non\nesigua) soglia minima dell\u0027art. 76, comma 1, del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 115 del 2002 (id est un reddito IRPEF\ndi circa mille euro al mese), in ragione dei proventi derivanti\ndall\u0027attivita\u0027 criminosa. E\u0027 anzi vero il contrario: si tratta spesso\ndi manovalanza utilizzata dalla criminalita\u0027 organizzata e\nproveniente dalle fasce marginali dei «non abbienti», ossia di quelli\nche sono sprovvisti dei «mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni\ngiurisdizione» (art. 24, terzo comma, Costituzione)». \n La Corte ha quindi ritenuto manifestamente irragionevole la\npresunzione (pur relativa) operata dal legislatore quanto al\nsuperamento della soglia fissata per l\u0027ammissione al Gratuito\nPatrocinio da parte di coloro che fossero stati condannati per il\nreato ex art 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990. Detto in altri termini, la condanna per il reato ex art 73,\ncomma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 non\nlegittima la presunzione (anche solo relativa) di un accumulo di\nricchezza da parte del suo autore. \n Nel caso in esame la finalita\u0027 della presunzione relativa e\u0027\ndiversa (la confisca allargata delle somme e dei beni disponibili che\nsiano sproporzionate rispetto al reddito e di cui non sia\ngiustificata la provenienza), ma il presupposto da cui ha mosso il\nlegislatore e\u0027 sempre lo stesso, e cioe\u0027 il fatto che il reato in\nquestione sarebbe idoneo a creare una accumulazione economica, tale\nda giustificare, da un lato, la presunzione (relativa) di un livello\ndi reddito superiore alla soglia minima dell\u0027art. 76, comma 1 del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e, dall\u0027altro. la\npresunzione (relativa) di origine delittuosa del denaro e dei beni\nsproporzionati al reddito di cui il prevenuto non abbia giustificato\nla provenienza. \n Trattasi pero\u0027 di presupposto non confacente alla realta\u0027. Come\nsottolineato nella citata sentenza n. 223 del 2022, il delitto ex\nart. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990\nnon e\u0027 connotato dalla particolare redditivita\u0027 che giustificherebbe\nla citala presunzione, essendo viceversa spesso reato commesso da\n«bassa manovalanza» priva di significativi mezzi economici. \n La ridotta offensivita\u0027 del reato ex art. 73, comma 5, decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 309/1990 e\u0027 stata ribadita dalla\nCorte Costituzionale anche nella sentenza n. 43 del 2024 e nella\nsentenza n. 88 del 2023, nelle quali e\u0027 stata censurata la\npresunzione assoluta di pericolosita\u0027 sociale del soggetto condannato\nper detto reato ai fini delle procedure di regolarizzazione del\nrapporto di lavoro e di rinnovo del permesso di soggiorno. \n 2.5 E\u0027 si\u0027 vero che l\u0027istituto della confisca allargata\npresuppone l\u0027effettivo rinvenimento di somme di denaro (o altre\nutilita\u0027) sproporzionate al reddito, cio\u0027 che potrebbe far apparire\nragionevole la presunzione. E nel caso di specie, ad esempio, il\nprevenuto e\u0027 stato trovato in possesso di circa 3.000 euro a fronte\ndi un reddito nullo. \n Tuttavia, il mero possesso non giustificato di una somma di\ndenaro (peraltro non elevata. per quanto sproporzionata al reddito)\nnon rende ragionevole la presunzione nella misura in cui la tipologia\ndi delitto (per cui vi e\u0027 condanna), pur postulando o comunque\nessendo accompagnata abitualmente da un fine di lucro, non e\u0027 di per\nse\u0027 idonea a determinare un significativo accumulo di ricchezza.\nPossesso di somme di denaro (o altre utilita\u0027) in misura\nsproporzionata al reddito e mancata giustificazione della relativa\nprovenienza non legittimano cioe\u0027 di per se\u0027 la presunzione, ma solo\na condizione che il reato per cui vi e\u0027 condanna sia connotato da una\nsignificativa redditivita\u0027 e quindi sia idoneo a determinare un\naccumulo di ricchezza (cosicche\u0027 le somme/utilita\u0027 rinvenute - in\nmisura sproporzionata al reddito e senza giustificazione della\nrelativa provenienza - possano ragionevolmente attribuirsi ad una\npregressa analoga attivita\u0027 delittuosa). \n Diversamente opinando, del resto, si dovrebbe ritenere che\nqualunque delitto determinato - in astratto o anche solo in concreto\n- da fine di lucro possa giustificare analoga presunzione a fronte\ndel rinvenimento di somme di denaro (o altre utilita\u0027) che siano\nsproporzionate rispetto al reddito e la cui provenienza non sia\ngiustificata: anche un piccolo furto al supermercato o la\nricettazione di beni di valore modesto o la vendita ambulante di\nprodotti con marchi falsi, reati che, per quanto eventualmente\ncommessi in modo non occasionale, non sono connotati da elevata\nredditivita\u0027. Ne risulterebbero chiaramente sacrificate le «garanzie\nche devono assistere misure tanto invasive sul piano patrimoniale». \n Viceversa, lo stesso legislatore, con riguardo al delitto di\nricettazione, ha escluso che l\u0027istituto della confisca allargata si\napplichi in caso di condanna per fatti di particolare tenuita\u0027. \n D\u0027altro canto, i soggetti che realizzano simili reati\nappartengono spesso a «fasce marginali» di non abbienti, che operano\nal di fuori dei canali abituali e comunque ufficiali, e quindi in\nmodo non tracciabile, anche ove non commettano delitti. \n Ad esempio, nel caso di specie l\u0027imputato e\u0027 soggetto irregolare\nsul territorio italiano, quindi privo di iscrizione anagrafica, di\nattivita\u0027 lavorativa regolare, di conti correnti o altri strumenti\nfinanziari di accesso al credito bancario. Se e\u0027 vero che per andare\nesente da confisca allargata egli non ha l\u0027onere di dimostrare\ncompiutamente l\u0027origine lecita del denaro rinvenuto, venendo in\nrilievo «un semplice onere di allegazione di elementi che rendano\ncredibile la provenienza lecita dei beni», si deve pero\u0027 rilevare che\nnel citato contesto, da un lato, ogni somma o utilita\u0027 sarebbe sempre\nsproporzionata (posto che il reddito ufficiale e\u0027 sempre nullo) e.\ndall\u0027altro, ogni deduzione sarebbe necessariamente priva non solo di\nriscontri, ma anche di ogni possibile specificazione in termini di\nimporti precisi, soggetti coinvolti, date, ecc. (la Corte di\nCassazione nella sentenza Sez. 4, Sentenza n. 18608 del 22 marzo 2024\nRv. 286254-01 ha sottolineato che l\u0027imputato puo\u0027 superare la\npresunzione sulla base di specifiche e verificate allegazioni). \n 2.6 Anche la disamina della genesi della norma qui censurata non\nfornisce elementi utili alla luce dei quali la stessa possa ritenersi\nragionevole. \n La versione attuale della disposizione dell\u0027art. 85-bis del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e\u0027 il risultato\ndella modifica apportata dall\u0027art. 4, comma 3-bis del decreto-legge\nn. 123/2023, come modificato in sede di conversione in legge (legge\nn. 159/2023). \n Piu\u0027 precisamente, la versione originaria dell\u0027art. 4 del citato\ndecreto-legge - dopo avere previsto alcune novita\u0027 in materia di armi\ne oggetti atti ad offendere - al terzo comma prevedeva un\ninnalzamento (da quattro a cinque anni) del massimo edittale del\nreato di cui all\u0027art. 73, comma 5, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990. \n Nel corso dei lavori preparatori del Senato per la conversione in\nlegge del decreto, in Commissione in sede referente nella seduta del\n25 ottobre 2023 erano approvati due emendamenti, il 4 novembre e il 4\ndicembre (terza versione), che modificavano l\u0027art. 4 del decreto\nrispettivamente prevedendo la soppressione nell\u0027art. 85-bis, decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 309/1990 delle parole «esclusa la\nfattispecie di cui al comma 5» (cosi\u0027, in definitiva, prevedendo\nanche per il delitto ex art. 73, comma 5, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 l\u0027operativita\u0027 obbligatoria della\nconfisca allargata) e configurando nell\u0027ambito del delitto ex art.\n73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 una\nnuova ipotesi speciale («quando la condotta assume caratteri di non\noccasionalita\u0027»), sanzionata con la pena della reclusione da diciotto\nmesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329 (e\ndunque con un minimo edittale decisamente piu\u0027 alto rispetto a quello\nprevisto per l\u0027ipotesi ordinaria dall\u0027art. 73, comma 5, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990). \n Il testo dell\u0027art. 4, decreto-legge n. 123/2023 nella parte in\nquestione sarebbe poi rimasto immutato nel corso della disamina in\nassemblea e poi alla Camera dei Deputati. \n Nell\u0027ambito di un intervento tanto articolato (il decreto-legge\nn. 123/2023 e la legge di conversione investivano numerose altre\nmaterie) non pare che il singolo profilo ora in esame sia stato\noggetto di particolare approfondimento. \n Una disamina (probabilmente non esaustiva) dei lavori preparatori\nnon ha consentito a questo giudice di rinvenire l\u0027esplicitazione dei\nmotivi per cui - a fronte dell\u0027auspicio formulato dalla Corte\nCostituzionale nella sentenza 33 del 2018 e delle osservazioni svolte\ndalla stessa Corte nella sentenza 223 del 2022 circa la modesta\nredditivita\u0027 del delitto ex art. 75, comma 5, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 - si sia proceduto ad estendere anche a\ntale delitto l\u0027operativita\u0027 della confisca allargata. Non si\nrinvengono considerazioni (ne\u0027 tanto meno riferimenti a studi\naccademici o a rilevazioni statistiche) circa gli aspetti economici\ndel fenomeno, quali i prezzi di vendita sul mercato delle varie\nsostanze e i margini di guadagno per gli autori del reato, o circa\nl\u0027entita\u0027 del reimpiego dei proventi del delitto. \n La ragione di un simile intervento e\u0027 allora forse da\nrintracciare nella volonta\u0027 del legislatore di punire piu\u0027\nseveramente lo spaccio di stupefacenti anche ove il singolo fatto\nrisulti di lieve entita\u0027; in tal senso, pare significativo che la\nnovella si accompagni all\u0027incremento del massimo edittale e alla\nprevisione di una nuova fattispecie (aggravata) in cui il minimo\nedittale e\u0027 sensibilmente aumentato. \n Un tale impiego in funzione punitiva dell\u0027istituto pare pero\u0027 non\ncoerente con la natura e il presupposto dello stesso: trattasi\ninfatti di misura di sicurezza patrimoniale a carattere non\nsanzionatorio che presuppone l\u0027idoneita\u0027 dei delitti matrice a creare\nuna accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di\nulteriori delitti. \n 2.7 L\u0027art. 3 della Costituzione pare violato anche con riguardo\nal principio di uguaglianza. \n In particolare, pare costituire un idoneo tertium comparationis\nil delitto di cui all\u0027art. 74, comma 6, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990: l\u0027applicabilita\u0027 della confisca allargata ai\nfatti di lieve entita\u0027 pare irragionevole nella misura in cui detto\nistituto non puo\u0027 viceversa trovare applicazione con riguardo al\ndelitto associativo di cui all\u0027art. 74, comma 6, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990. \n Come e\u0027 noto, «l\u0027associazione [...] costituita per commettere i\nfatti descritti dal comma 5 dell\u0027articolo 73» integra un reato\nautonomo, e non una mera circostanza attenuante indipendente dei piu\u0027\ngravi delitti di cui all\u0027art. 74, comma 1 e 2, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990, posto che il rinvio all\u0027art. 416, comma\nl e 2 del codice penale - contenuto nel citato art. 74, comma 6,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - e\u0027 un rinvio\nquoad factum e non un mero rinvio quoad poenam (Cassazione Sez. U,\nSentenza n. 34475 del 23 giugno 2011 Rv. 250352 - 01, Cassazione Sez.\n3 - Sentenza n. 44837 del 6 febbraio 2018 Rv. 274696 - 01). \n In ragione di tale natura autonoma del delitto ex art. 74, comma\n6, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, la Corte di\nCassazione (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27770 dell\u002711 giugno 2015\nRv. 267226 - 01 e Cassazione Sez. 6 - Sentenza n. 6247 dell\u002711\ngennaio 2024 Rv. 286083 - 01) ha affermato che l\u0027istituto della\nconfisca allargata - applicabile ai delitti ex art. 74, comma 1 e 2,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, prima in ragione\ndella previsione diretta da parte dell\u0027art. 12-sexies, comma 1 del\ndecreto-legge n. 306/1992, ora in ragione del combinato disposto\ndegli artt. 240-bis del codice penale e 51, comma 3-bis del codice di\nprocedura penale - non si applica nel caso di condanna per il reato\ndi associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti\ndi lieve entita\u0027 di cui all\u0027art. 74, comma 6, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990. \n Conseguentemente, mentre chi si associ per commettere una\npluralita\u0027 di delitti ex art. 73, comma 5, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 in caso di condanna non e\u0027 di per se\u0027\npassibile di confisca allargata (salvo sia condannato anche per\nqualche reato fine), colui che sia condannato per un singolo reato ex\nart. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990\n(eventualmente, come nel caso di specie, anche solo di detenzione)\npotra\u0027 essere soggetto a confisca allargata. \n La disparita\u0027 di trattamento risulta irragionevole, posto che -\nse il presupposto della confisca allargata e\u0027 l\u0027idoneita\u0027 del delitto\naccertato a determinare un accumulo di ricchezza, con conseguente\npericolo di «utilizzazione delle risorse per il finanziamento di\nulteriori delitti o del loro reimpiego nel circuito\neconomico-finanziario» - cio\u0027 vale sicuramente piu\u0027 per\nl\u0027associazione (costituita per realizzare una serie indeterminata di\nreati e normalmente connotata da un riutilizzo dei proventi del reato\nper commettere nuove attivita\u0027 delittuose) che non per il singolo\nreato ex art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990, eventualmente commesso in modo occasionale o dalla\n«manovalanza utilizzala dalla criminalita\u0027 organizzata». \n Il paradosso e\u0027 tanto piu\u0027 evidente ove si consideri che non sono\npassibili di confisca allargata neppure i\npromotori/fondatori/organizzatori dell\u0027associazione ex art. 74, comma\n6, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, vale a dire i\nsoggetti che normalmente traggono maggior profitto dai traffici di\nstupefacenti e che maggiormente sono in grado di destinare denaro e\nbeni alla realizzazione di nuovi reati; per gli stessi, inoltre,\ntalora/spesso non e\u0027 possibile l\u0027accertamento del concorso nei\nsingoli reati fine (e quindi la condanna per gli stessi), cosicche\u0027\nnon e\u0027 possibile neppure a tale titolo la confisca allargata. \n 2.8 In via subordinata, si chiede alla Corte Costituzionale di\ndichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della norma di cui ex art.\n85-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 nella\nparte in cui, con riguardo al reato di cui all\u0027art. 73, comma 5,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, non limita il\nproprio ambito applicativo all\u0027ipotesi in cui la condotta assuma\ncaratteri di non occasionalita\u0027. \n In tale ipotesi circostanziale, infatti, ferma restando la\ncriticita\u0027 legata alla modesta redditivita\u0027 del reato ex art. 73,\ncomma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,\nl\u0027accertamento con i crismi del processo penale della non\noccasionalita\u0027 della condotta fornisce quanto meno una garanzia circa\nla precedente commissione di delitti dello stesso tipo, laddove - in\ndifetto - tale precedente commissione ai fini della confisca\nallargata e\u0027 solo presunta. \n In sostanza, ove della questione subordinata venisse accolta per\nl\u0027operativita\u0027 della confisca allargata sarebbe necessario quanto\nmeno l\u0027accertamento (contestuale o nell\u0027ambito di precedenti\nsentenze) della commissione di ulteriori reati analoghi, che non\nsarebbe oggetto di presunzione; permarrebbe viceversa l\u0027ulteriore\nprofilo di presunzione, relativo cioe\u0027 al fatto che il denaro e i\nbeni trovati nella disponibilita\u0027 del soggetto (sproporzionati\nrispetto al reddito e di cui non sia giustificata la provenienza)\nderivino da tali ulteriori delitti. \n In tale ipotesi, pur essendo minima la redditivita\u0027 del reato, a\nfronte di una pluralita\u0027 di reati analoghi (ad una distanza temporale\nnon elevata l\u0027uno dall\u0027altro) sarebbe meno irragionevole la\npresunzione di illecita accumulazione della ricchezza. \n 2.9 In via ulteriormente subordinata, si chiede alla Corte\nCostituzionale di rendere facoltativa, anziche\u0027 obbligatoria,\nl\u0027operativita\u0027 della confisca allargata con riguardo al delitto ex\nart. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990. \n Nella citata sentenza 33 del 2018 la Corte, in via\ninterpretativa, ha gia\u0027 riconosciuto al giudice la possibilita\u0027 -\n«quando si discuta di reati che, per loro natura, non implicano un\nprogramma criminoso dilatato nel tempo [...] e che non risultino\naltresi\u0027 commessi, comunque sia, in un ambito di criminalita\u0027\norganizzata» - di «verificare se, in relazione alle circostanze del\ncaso concreto e alla personalita\u0027 del suo autore - le quali valgano,\nin particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto\nepisodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento - il\nfatto per cui e\u0027 intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal\n\"modello\" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione\ndi ricchezza da parte del condannalo.» In presenza di tali\ncondizioni, che renderebbero evidente I insussistenza di un quadro\ncomplessivo conforme alla ratio giustificatrice della confisca\nallargata, il giudice potrebbe astenersi dal disporre la confisca. Si\nrichiede quindi che il fatto «esuli in modo manifesto dal modello». \n Qualora la Corte non ritenga che gia\u0027 in via generale e astratta\nil reato ex art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990 esuli dal modello per le ragioni gia\u0027 esplicitate, e\nquindi non accolga le questioni gia\u0027 sopra illustrate, si chiede che\nriconosca al giudice un maggiore margine di apprezzamento, che non\nconsista solo nel verificare l\u0027eventuale dissonanza del fatto\nconcreto rispetto al modello - circostanza che dovrebbe essere del\ntutto eccezionale - ma nel verificare, alla luce di tutte le\ncircostanze concrete (quantitativo e tipologia di sostanze, modalita\u0027\ndella detenzione, eventuale profitto conseguito, stile di vita\ndell\u0027imputato, eventuali precedenti, entita\u0027 dei valori rinvenuti,\necc.), se la presunzione sottostante all\u0027istituto sia giustificata\nnel singolo caso concreto. \n A fronte di reati commessi in ambito di criminalita\u0027 organizzata\no comunque connotati da un\u0027elevata redditivita\u0027 si giustifica\nl\u0027obbligatorieta\u0027 della confisca allargata (fatta salva l\u0027evidente\nestraneita\u0027 del fatto concreto rispetto al modello, per l\u0027elevata\ndistanza temporale dell\u0027acquisizione del cespite patrimoniale o per\naltra ragione), in quanto la presunzione di illecita accumulazione di\nricchezza da parte del condannato risponde all\u0027id quod plerumque\naccidit. Rispetto ad un reato - quale quello ex art. 73, comma 5,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - normalmente\nconnotato da una redditivita\u0027 modesta e in relazione al quale e\u0027\ndunque agevole formulare ipotesi in cui la presunzione di legge non\nsi giustifichi, l\u0027obbligatorieta\u0027 della confisca risulta\nirragionevole. Si ritiene viceversa piu\u0027 ragionevole affidare al\nprudente apprezzamento del giudice, sulla base di tutte le evenienze\ndel caso concreto, la disposizione o meno della confisca. \n3. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma\nora censurata alle citate disposizioni della Costituzione. \n Piu\u0027 precisamente, quanto alla questione sollevata in via\nprincipale e alla prima subordinata il dato letterale dell\u0027art.\n85-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 risulta\nchiaro e univoco nel prevedere l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 240-bis del\ncodice penale - e quindi dell\u0027istituto della confisca allargata - in\ntutti i casi di condanna o applicazione pena per uno dei delitti di\ncui all\u0027art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,\nquindi anche per il delitto ex art. 73, comma 5, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990. \n Rispetto alla questione sollevata in via ulteriormente\nsubordinata, la Corte Costituzionale nella citata sentenza 33 del\n2018 ha gia\u0027 riconosciuto al giudice un certo margine in sede\ninterpretativa, affinche\u0027 verifichi «se, in relazione alle\ncircostanze del caso concreto e alla personalita\u0027 del suo autore\n[...] il fatto per cui e\u0027 intervenuta condanna esuli in modo\nmanifesto dal «modello» che vale a fondare la presunzione di illecita\naccumulazione di ricchezza da parte del condannato». Tale\ninterpretazione adeguatrice postula pero\u0027 una palese estraneita\u0027 del\nfatto concreto rispetto al modello, laddove nella soluzione che si\nritiene di dover suggerire l\u0027applicazione sarebbe facoltativa e\npresupporrebbe cioe\u0027 la constatazione in positivo di elementi che\ngiustifichino la presunzione di accumulo illecito di ricchezza, e non\nsemplicemente che non sia evidente il contrario. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 Costituzione, 23 ss. della legge n.\n87/1953; \n ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata; \n solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione degli articoli 3 e 42 Costituzione - della norma di cui\nall\u0027art. 85-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990\nnella parte in cui non esclude dal proprio ambito applicativo le\nipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle\nparti per il reato di cui all\u0027art. 73, comma 5 del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990; \n in subordine, della norma di cui all\u0027art. 85-bis del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 nella parte in cui, con\nriguardo al reato di cui all\u0027art. 73, comma 5 del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990, non limita il proprio ambito\napplicativo all\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 73, comma 5, secondo periodo,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 («quando la\ncondotta assume caratteri di non occasionalita\u0027»); \n in via ulteriormente subordinata, del combinato disposto degli\narticoli 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990 e 240-bis del codice penale nella parte in cui, con riguardo\nall\u0027ipotesi di condanna o di applicazione pena per il delitto di cui\nall\u0027art. 73, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990, prevede che e\u0027 sempre disposta la confisca del denaro, dei\nbeni o delle altre utilita\u0027 di cui il condannato non puo\u0027\ngiustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona\nfisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita\u0027\na qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,\ndichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria\nattivita\u0027 economica, anziche\u0027 prevedere che il giudice possa disporre\nla confisca in questione; \n Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte Costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte Costituzionale. \n Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23, comma 4 della legge\nn. 87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e\nche, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o\ndevono considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di\nprocedura penale. \n Firenze, 30 settembre 2024 \n \n Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62148","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"09/10/1990","data_nir":"1990-10-09","numero_legge":"309","descrizionenesso":"come modificato dal","legge_articolo":"85","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1990-10-09;309~art85"},{"id":"62186","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"15/09/2023","data_nir":"2023-09-15","numero_legge":"123","descrizionenesso":"convertito con modificazioni 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