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P.","prima_controparte":"A. C.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 settembre 2024\n\r\nOrdinanza del 4 settembre 2024 del Tribunale di Genova nel\nprocedimento civile promosso da M.T. P. contro A. C.. \n \nProcesso civile - Processo di cognizione - Rito unificato in materia\n di persone, minorenni e famiglie - Termini e contenuto delle\n ulteriori difese - Previsione che, entro venti giorni prima della\n data dell\u0027udienza, l\u0027attore puo\u0027 depositare memoria con cui\n prendere posizione sulle domande e difese del convenuto, modificare\n le proprie domande, formulare eventuali eccezioni e domande nuove,\n conseguenza di quelle avversarie, indicare i mezzi di prova e\n produrre documenti - Denunciata esiguita\u0027 del termine (nel caso di\n specie: domanda riconvenzionale di divorzio introdotta dal\n convenuto nell\u0027ambito del giudizio di modifica delle condizioni di\n separazione). \n- Codice di procedura civile, art. 473-bis.17. \n\n\r\n(GU n. 50 del 11-12-2024)\n\r\n \n TRIBUNALE DI GENOVA \n \n Sezione IV Civile \n \n Riunito in Camera di consiglio nelle persone dei magistrati: \n dott. Domenico Pellegrini Presidente \n dott.ssa Valeria Ardoino Giudice \n dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel. \n A scioglimento della riserva assunta all\u0027esito dell\u0027udienza del 3\nmaggio 2024, letti gli atti e sentita la relazione del giudice\ndesignato, ha pronunciato la seguente \n \n Ordinanza \n \n Nella causa promossa da: \n P M T e ,\nC.F. , nata a \n ( ) il , residente\nin , n. ed elettivamente domiciliata in\nGenova, via Roma n. 5/8, presso e nello studio degli avv.ti Enrico\nGrego e Tomaso Grego, che la rappresentano e la difendono come da\nprocura in atti; \n- Parte attrice - \n contro C A , C.F. , nato\na ( ), l\u0027 , residente\nin , via n. ed\nelettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre n. 23/8 Sc. B,\npresso e nello studio dell\u0027Avv. Roberta Di Biase, che lo rappresenta\ne lo difende come da procura in atti; \n- Parte convenuta - \n Con l\u0027intervento ex lege del pubblico ministero. \n Premesso che \n con ricorso depositato in data 31 luglio 2023, la sig.ra ha\nchiesto che, a modifica delle condizioni di separazione dal marito\nsig. di cui alla sentenza n. 3925/2016 emessa dal\nTribunale di Genova in data 15 dicembre 2016, venisse disposto\nl\u0027aumento da euro 650,00 ad euro 1.200,00 mensili del contributo\npaterno al mantenimento della figlia ,\nmaggiorenne ma non economicamente indipendente in quanto ancora\nstudentessa, a fronte delle aumentate esigenze di vita della ragazza,\naffetta da sindrome di «Crouzon» con difficolta\u0027 di apprendimento, e\ndelle migliorate condizioni economiche del convenuto, che peraltro\naveva negli anni disatteso il calendario di frequentazione con la\nfiglia di cui si occupava integralmente la madre; \n nel costituirsi in giudizio con comparsa di costituzione e\nrisposta del 23 ottobre 2023, il sig. si e\u0027 opposto alla domanda di\nmodifica proposta contestando la sussistenza dei presupposti per la\nmodifica richiesta ed ha chiesto in via riconvenzionale che venisse\npronunciato il divorzio dalla moglie con conferma del contributo per\nil mantenimento della figlia maggiorenne cosi\u0027 come previsto in sede\ndi separazione e con revoca invece del contributo al mantenimento\ndell\u0027altra figlia maggiorenne , ormai divenuta economicamente\nautosufficiente, pari sempre ad euro 650,00 mensili; \n con successiva memoria ex art. 47-bis.17 codice di procedura\ncivile dell\u00278 novembre 2023, parte ricorrente ha eccepito\nl\u0027inammissibilita\u0027 in questa sede della domanda di divorzio formulata\nin via riconvenzionale dal convenuto per mancanza di connessione\noggettiva rispetto alla domanda di modifica delle condizioni di\nseparazione trattandosi di petitum e causa petendi differenti,\ncontestando in ogni caso l\u0027assenza di prova dei presupposti di legge\nper la pronuncia di divorzio in violazione ai principi stabiliti\ndagli articoli 163 n. 4 e 164 c.p.c.; \n all\u0027udienza del 28 novembre 2023 le parti, dapprima\ncontrapposte, con l\u0027ausilio dei difensori e del G.D. hanno raggiunto\nun accordo in punto mantenimento delle figlie maggiorenni prevedendo\nla revoca del contributo previsto a carico del padre per la figlia ,\normai autosufficiente, ed aumentando ad euro 1.100,00, con decorrenza\ndalla mensilita\u0027 di , quello per la figlia , ferma la suddivisione al\n70% a carico del padre delle spese straordinarie relative alla figlia\nda individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al\nverbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15\nsettembre 2016; \n la causa e\u0027 stata quindi rinviata all\u0027udienza del 18 gennaio\n2024, svoltasi mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter\nc.p.c., per consentire alle parti di addivenire ad una soluzione\nbonaria complessiva di tutte le questioni patrimoniali e per la\ndiscussione dei profili di ammissibilita\u0027 della domanda\nriconvenzionale di divorzio in sede di procedimento di modifica delle\ncondizioni di separazione; \n con ordinanza ex art. 473-bis.22 codice di procedura civile del\n2 febbraio 2024, il G.D., preso atto dell\u0027impossibilita\u0027 di pervenire\nad una soluzione condivisa in punto divorzio a fronte dell\u0027eccezione\ndi inammissibilita\u0027 della domanda reiterata da parte ricorrente, la\nquale ha sollevato dubbi di legittimita\u0027 costituzionale della\ndisciplina codicistica del nuovo rito introdotto dal decreto\nlegislativo n. 149/2022 (cosiddetta Riforma Cartabia) in materia di\nfamiglia per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della carta\nfondamentale nella parte in cui all\u0027art. 473-bis.17 codice di\nprocedura civile prevede un termine di soli dieci giorni per la parte\nattrice per prendere posizione sulle domande nuove svolte dal\nconvenuto, ha conferito vigore in via provvisoria all\u0027accordo\nparziale raggiunto dalle parti e, ritenuta la rilevanza delle\nquestioni giuridiche emerse, ha rinviato all\u0027udienza del 12 aprile\n2024, successivamente differita per esigenze d\u0027ufficio al 3 maggio\n2024, per la discussione orale dinanzi al Collegio, all\u0027esito della\nquale la causa e\u0027 stata trattenuta in riserva per la decisione. \n Tanto premesso, il Collegio \n \n Osserva \n \n 1. Sull\u0027eccezione di inammissibilita\u0027 della domanda\nriconvenzionale di divorzio nell\u0027ambito del giudizio di modifica\ndelle condizioni di separazione \n Giova brevemente ricordare, in linea di principio, che ai sensi\ndell\u0027art. 36 codice di procedura civile il giudice adito conosce\nanche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto\nin giudizio dall\u0027attore o che gia\u0027 appartiene alla causa principale\ncome mezzo di eccezione, purche\u0027 non eccedano la sua competenza per\nmateria o per valore. \n Invero, con la domanda riconvenzionale il convenuto, nel\ncostituirsi nel giudizio di cui e\u0027 parte, non si limita a difendersi\ne a chiedere il rigetto della domanda dell\u0027attore, ma esercita a sua\nvolta un\u0027azione nei confronti di quest\u0027ultimo proponendo una contro-\ndomanda con la quale chiede, con effetto di giudicato, un positivo\naccertamento della sua pretesa che dipenda dal medesimo titolo gia\u0027\ndedotto in giudizio. \n In altre parole, la riconvenzionale si sostanzia in una domanda\nautonoma che ben potrebbe proporsi in separato giudizio ma che e\u0027\nconsentito introdurre nel medesimo processo, pur nel rispetto dei\ntermini perentori di decadenza, in base al principio generale di\neconomia processuale e al fine di evitare conflitti di giudicati sul\nmedesimo titolo. \n La domanda riconvenzionale e\u0027 quindi un\u0027ipotesi tipica di\nconnessione oggettiva fra due cause che si fondano sullo stesso\ntitolo ossia sulla stessa causa petendi, intesa come il rapporto\ngiuridico sottostante, differendo pero\u0027 nel petitum avendo ad oggetto\nla richiesta di due provvedimenti giurisdizionali diversi. \n Fatta tale dovuta premessa, si pone ora il problema di stabilire\nse e\u0027 possibile rinvenire una connessione oggettiva fra la domanda di\nmodifica delle condizioni di separazione e la domanda di divorzio. \n La peculiarita\u0027 dei giudizi in materia di famiglia e\u0027 data dal\nfatto che le domanda di separazione e divorzio sono spesso\naccompagnate da ulteriori domande aventi ad oggetto l\u0027affidamento, la\ncollocazione, il regime di frequentazione e il mantenimento della\nprole, l\u0027assegnazione della casa coniugale e l\u0027assegno di\nmantenimento al coniuge o assegno divorzile, domande tutte accomunate\ne che trovano la loro ragion d\u0027essere in un unico e ben determinato\nfatto storico: la disgregazione del nucleo familiare. \n Ecco che, a parere di questo Collegio, tutte queste domande sono\nfra loro oggettivamente connesse in quanto trovano tutte fondamento\nnella medesima causa petendi costituita dall\u0027insieme dei rapporti\ngiuridici derivanti dalla crisi del consorzio familiare che devono\ntrovare un nuovo assetto nell\u0027ambito del medesimo giudizio. \n Data poi la natura rebus sic stantibus dei provvedimenti\ngiurisdizionali adottati in materia di famiglia, chiamati a\nregolamentare rapporti umani che sono per loro intrinseca natura\nconnotati di una certa dinamicita\u0027 e mutevolezza nel tempo, in\npresenza di sopravvenuti elementi di novita\u0027 e\u0027 sempre possibile\nrivedere tale assetto modificando le condizioni ivi stabilite per\nriadattarle alla nuova situazione di fatto. \n Lo stesso accade pero\u0027 anche nel caso in cui venga proposta\ndomanda di divorzio che, salvo i casi particolari di divorzio\ncosiddetto «diretto», segue sempre il procedimento di separazione. \n Se e\u0027 vero infatti che nel procedimento di divorzio la domanda\nprincipale e\u0027 costituita dallo scioglimento o cessazione degli\neffetti civili del vincolo coniugale, e\u0027 altrettanto vero che ai\nsensi degli articoli 143 e 147 codice civile dal matrimonio\ndiscendono degli obblighi verso i figli che persistono anche dopo lo\nscioglimento del vincolo e che devono necessariamente essere\nregolamentati, confermando o riadattando l\u0027assetto stabilito in sede\ndi separazione alla luce della mutata situazione di fatto. \n E\u0027 indubbio quindi che fra la domanda di modifica delle\ncondizioni di separazione e quella di divorzio sussista all\u0027evidenza\nuna connessione oggettiva se non addirittura una litispendenza\nparziale configurando, a parere di questo Collegio, un caso di vera e\npropria continenza fra le due causa ai sensi dell\u0027art. 39 c.p.c. \n La continenza e\u0027 infatti un\u0027ipotesi particolare di litispendenza\nfra due cause parzialmente identiche che si verifica proprio quando\ndue domande fra le stesse parti e fondate sulla medesima causa\npetendi hanno un oggetto parzialmente diverso, nel senso che il\npetitum di una causa e\u0027 piu\u0027 ampio e tale da contenere il petitum\ndell\u0027altra. \n Non v\u0027e\u0027 chi non veda come la domanda di divorzio e le\nconseguenti domande di regolamentazione dei rapporti nascenti dal\nmatrimonio contenga in se\u0027 anche le domande di modifica delle\ncondizioni di separazione precedentemente stabilite. \n Pertanto a fronte della parziale sovrapponibilita\u0027 fra le due\ndomande, sussiste quella connessione oggettiva richiesta dall\u0027art. 36\ncodice di procedura civile per consentire la proposizione in via\nriconvenzionale della domanda divorzio nel procedimento di modifica\n(o di conferma) delle condizioni di separazione. \n Cio\u0027 peraltro e\u0027 stato da sempre affermato anche dall\u0027indirizzo\ngiurisprudenziale, a cui questo Tribunale ha sempre aderito, che\ndichiarava addirittura l\u0027improcedibilita\u0027 sopravvenuta della domanda\ndi modifica delle condizioni di separazione proposta ai sensi\ndell\u0027art. 710 codice di procedura civile laddove venisse\nsuccessivamente instaurato giudizio di divorzio. \n Tuttavia, prima dell\u0027introduzione del rito unico in materia di\nfamiglia ad opera della cosiddetta Riforma Cartabia, la previsione\ndel rito speciale previsto per le domande di divorzio e\nl\u0027inconciliabilita\u0027 dello stesso con il rito camerale previsto invece\nper i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione non ne\nconsentiva la riunione ne\u0027 permetteva di proporre in tale ultimo\ngiudizio, laddove preventivamente instaurato, la domanda\nriconvenzionale di divorzio, che doveva necessariamente seguire il\nrito speciale previsto dalla legge n. 878/1970 con la conseguenza che\nil giudice della modifica delle condizioni di separazione, anche se\npreventivamente adito, doveva necessariamente cedere il passo e\ndeclinare la propria competenza in favore del giudice del divorzio. \n Con l\u0027avvento del rito unico di cui agli articoli 473-bis.11 e\nss. codice di procedura civile applicabile a tutti i procedimenti di\nseparazione personale dei coniugi, di scioglimento o cessazione degli\neffetti civili del matrimonio, di scioglimento dell\u0027unione civile e\nregolamentazione dell\u0027esercizio della responsabilita\u0027 genitoriale nei\nconfronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonche\u0027 per quelli di\nmodifica delle relative condizioni, come espressamente previsto\ndall\u0027art. 473-bis.47 c.p.c., ritiene il Collegio che tale questione\ndebba intendersi ormai superata. \n La stessa Suprema Corte di cassazione con la nota sentenza n.\n28727/2023, nell\u0027ammettere la contestuale domanda di separazione e\ndivorzio anche nelle procedure di natura congiunta ai sensi dell\u0027art.\n473-bis.51 c.p.c., ha gia\u0027 avuto modo di affermare che la ratio della\nnovella legislativa introdotta con il decreto legislativo n. 149/2022\ne\u0027 quella di realizzare un coordinamento fra procedimenti aventi ad\noggetto pretese identiche o implicanti accertamenti di fatto comuni,\nevidenziando le grandi difficolta\u0027 pratiche e tecniche derivanti da\ndistinti procedimenti che, nel loro articolarsi lungo il percorso\ndelle impugnazioni, davano luogo ad una sequela di decisioni\nprovvisorie e definitive che si rincorrevano nel tempo e che potevano\ndettare una disciplina difforme dei medesimi rapporti controversi con\nconseguenze di non facile Governo sia da un punto di vista\nsostanziale (si pensi al problema della ripetibilita\u0027 delle somme)\nsia sul piano processuale in punto successione dei titoli esecutivi. \n Il legislatore della riforma, con l\u0027introduzione della\npossibilita\u0027 prevista dall\u0027art. 473-bis.49 codice di procedura civile\ndi proporre nel medesimo giudizio sia la domanda di separazione sia\nquella di divorzio, ha voluto dunque mitigare tali conseguenze\nprevedendo che tutte le questioni insorte dalla crisi familiare\nvengano affrontate in un simultaneus processus realizzando al tempo\nstesso un notevole risparmio di energie processuali all\u0027insegna di\nuna piu\u0027 efficace tutela giurisdizionale di diritti soggettivi di\nparticolare rilevanza. \n E\u0027 nell\u0027ottica di tali principi affermati dalla Suprema Corte,\npienamente condivisi da questo Collegio, che deve affermarsi\nl\u0027ammissibilita\u0027 della domanda di divorzio anche nelle procedure di\nmodifica delle condizioni di separazione purche\u0027 formulata nei\ntermini perentori di decadenza. \n 2. Sull\u0027illegittimita\u0027 costituzionale del nuovo rito introdotto\ndal decreto legislativo n. 149/2022 \n Risolta in senso positivo la questione preliminare di\nammissibilita\u0027 della domanda riconvenzionale di divorzio nelle\nprocedure di modifica delle condizioni di separazione, tale domanda\nsi scontra tuttavia con regole processuali che ne potrebbero\ncompromettere una piena cognizione. \n Invero, sempre nell\u0027ottica di garantire una tutela efficace ai\ndiritti soggettivi di particolare importanza coinvolti nei giudizi di\nfamiglia, il legislatore della riforma ha previsto agli articoli\n473-bis.11 e ss. codice di procedura civile un rito accelerato che\npotrebbe astrattamente esaurirsi all\u0027esito della prima udienza da\nfissarsi entro novanta giorni dal deposito del ricorso introduttivo. \n In particolare ai sensi dell\u0027art. 473-bis.14 codice di procedura\ncivile l\u0027attore deve notificare il ricorso e il pedissequo decreto di\nfissazione udienza al convenuto entro sessanta giorni liberi prima\ndell\u0027udienza, il quale a sua volta deve costituirsi in giudizio entro\ntrenta giorni prima dell\u0027udienza. La costituzione oltre tale termine\ncomporta le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., ossia il\nconvenuto perde la possibilita\u0027 di eccepire l\u0027incompetenza del\ngiudice adito e di proporre le eventuali domande riconvenzionali e le\neccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d\u0027ufficio. \n Ai sensi poi del successivo art. 473-bis.17 c.p.c., «entro venti\ngiorni prima della data dell\u0027udienza, l\u0027attore puo\u0027 depositare\nmemoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui\nfatti allegati dal convenuto, nonche\u0027, a pena di decadenza,\nmodificare o precisare le domande e le conclusioni gia\u0027 formulate,\nproporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese\ndel convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso\nin cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico,\nnello stesso termine l\u0027attore deve depositare la documentazione\nprevista nell\u0027art. 473-bis.12, terzo comma». \n Pertanto, mentre il convenuto a fronte della notifica del ricorso\nha a disposizione almeno trenta giorni per impostare la difesa e\nformulare le sue eccezioni e domande riconvenzionali, l\u0027attore deve\nprendere posizione sulle domande e difese avversarie, modificare le\nproprie domande, formulare le eventuali eccezioni e domande nuove che\nsono la conseguenza delle domande avversarie e i relativi mezzi di\nprova, entro l\u0027esiguo termine di dieci giorni, che spesso si riduce a\nnove o anche meno se la comparsa conclusionale viene depositata\nl\u0027ultimo giorno disponibile e scaricata quindi dalla cancelleria il\ngiorno successivo. \n Tale termine appare effettivamente in contrasto con gli articoli\n3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto lesivo del principio di\nuguaglianza, del diritto di difesa e del giusto processo. \n Invero, l\u0027attore dopo aver proposto la propria domanda potrebbe\nritrovarsi a trenta giorni dall\u0027udienza, e con soli dieci giorni di\ntempo, di fronte ad un sensibile ampliamento del thema decidendum per\nvia delle domande riconvenzionali introdotte dal convenuto, ipotesi\ntutt\u0027altro che rara nei giudizi di famiglia. \n Si pensi ad esempio al caso in cui l\u0027attore si sia limitato a\nchiedere una modifica del contributo economico per il mantenimento\ndei figli instaurando quindi una causa che verosimilmente avra\u0027\nnatura prettamente documentale, mentre il convenuto nel costituirsi\nin giudizio chieda in via riconvenzionale la modifica del regime di\naffidamento del minore lamentando gravi carenze genitoriali\ndell\u0027attore, dando luogo ad un ampliamento del thema decidendum\nconnotato da particolare delicatezza e da un\u0027istruttoria dalla natura\ncompletamente diversa. \n Oppure ancora, come nel caso di specie, in cui l\u0027attore abbia\nchiesto la modifica di una o di alcune soltanto delle condizioni di\nseparazione e il convenuto chieda in via riconvenzionale il divorzio,\ndomanda che per quanto sopra detto deve dichiararsi ammissibile ma\nche necessariamente comporta la revisione e la emessa in discussione\ndi tutte le condizioni in essere fra le parti, che potrebbero in tale\nsede voler procedere alla sistemazione di tutti i rapporti\npatrimoniali fra le stesse pendenti. \n In tutti questi casi, come detto, l\u0027attore si ritroverebbe a\ndover riorganizzare completamente la propria impostazione in un\ntermine assolutamente incongruo. \n Nel caso in esame, parte attrice lamenta, infatti, di non aver\navuto sufficiente tempo, a fronte della domanda riconvenzionale di\ndivorzio proposta dal convenuto, per formulare domanda di assegno\ndivorzile che, come noto, si fonda su presupposti differenti rispetto\nall\u0027assegno di mantenimento del coniuge in sede di separazione\nimplicando una ricostruzione delle scelte compiute dalle parti nel\ncorso della vita matrimoniale, spesso di lunga durata, con\nconseguente necessita\u0027 di formulare le relative istanze di prova. \n Il tutto nel rispetto del principio di lealta\u0027 e buona fede\nprocessuale che impone alle parti di non introdurre eccezioni e\ndomande palesemente infondate e senza adottare la dovuta diligenza,\nprincipi che mal si coniugano con i stringenti termini previsti a\npena di decadenza dal nuovo rito. \n Diversamente, pero\u0027, se il convenuto invece di introdurre la\ndomanda di divorzio in via riconvenzionale nel procedimento di\nmodifica delle condizioni di separazione promosso dall\u0027attrice,\navesse instaurato autonomo giudizio per la declaratoria di\nscioglimento del vincolo (come accadeva prima della Riforma Cartabia\nper incompatibilita\u0027 dei due riti), quest\u0027ultima avrebbe avuto un\ncongruo termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso per\norganizzare la sua difesa e prendere posizione su tutte le condizioni\ndi divorzio, ivi compresa la domanda di assegno divorzile con la\nformulazione delle relative istanze di prova. \n In tal caso, salva la possibilita\u0027 di riunione dei procedimenti\n(oggi possibile) verrebbe comunque pregiudicato quell\u0027intento di\nvelocizzare i giudizi nell\u0027ottica di un generale risparmio delle\nenergie processuali. \n In questo quadro, emerge, a parere di questo Collegio,\nun\u0027ingiustificata compressione del diritto di difesa di cui all\u0027art.\n24 della Costituzione e quindi dei principi generali del giusto\nprocesso ai sensi dell\u0027art. 111 della Carta che deve garantire\nun\u0027efficace tutela dei diritti, oltre che del principio di\nuguaglianza di cui all\u0027art. 3 dal momento che situazioni uguali\nottengono un trattamento giuridico differente. \n Invero, il termine di soli dieci giorni previsto dall\u0027art.\n473-bis.17 codice di procedura civile in favore dell\u0027attore per\nmodificare e precisare le domande e formulare domande nuove e quindi\nanche i relativi mezzi di prova, si reputa assolutamente incongruo,\nnon rinvenendosi nei vari riti previsti dal nostro ordinamento per i\ngiudizi a cognizione piena una tempistica cosi\u0027 ristretta. Ed invero: \n nel procedimento ordinario di cognizione ai sensi degli\narticoli 166 e 171-ter codice di procedura civile il convenuto deve\ncostituirsi almeno settanta giorni prima dell\u0027udienza fissata\nnell\u0027atto di citazione formulando a pena di decadenza le domande\nriconvenzionali che intende proporre e l\u0027attore ha tempo fino a\nquaranta giorni prima per prendere posizione sulle domande ed\neccezioni avversarie, modificare le proprie domande e conclusioni o\nformularne di nuove; l\u0027attore dispone cosi\u0027 di trenta giorni per\nadeguare le proprie difese rispetto alla eventuale domanda\nriconvenzionale avversaria, peraltro prorogabili di ulteriori 45\ngiorni in caso di differimento dell\u0027udienza indicata in citazione da\nparte del giudice istruttore ai sensi dell\u0027art. 171-bis c.p.c.; \n nel rito ordinario semplificato ai sensi dell\u0027art. 281\nduodecies c.p.c., il convenuto deve costituirsi entro dieci giorni\nprima dell\u0027udienza fissata dal giudice e in caso di domanda\nriconvenzionale l\u0027attore puo\u0027 chiedere un termine perentorio non\nsuperiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le\neccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre\ndocumenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per\nreplicare e dedurre prova contraria, disponendo cosi\u0027 di trenta\ngiorni per riorganizzare la propria difesa; \n sempre nel rito ordinario semplificato, ai sensi dell\u0027art.\n281 duodecies codice di procedura civile alla prima udienza il\ngiudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda\nriconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma\ndell\u0027art. 281decies c.p.c., dispone con ordinanza non impugnabile la\nprosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando\nl\u0027udienza di cui all\u0027art. 183, rispetto alla quale decorrono i\ntermini previsti dall\u0027art. 171-ter c.p.c., consentendo quindi\nall\u0027attore di prendere posizione sulla domanda riconvenzionale entro\n40 giorni prima della nuova udienza fissata; \n nel rito lavoro, ai sensi dell\u0027art. 418 codice di procedura\ncivile il convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale deve\nchiedere al giudice, a pena di decadenza, la fissazione di una nuova\nudienza e tra la proposizione della domanda riconvenzionale e\nl\u0027udienza di discussione non devono decorrere piu\u0027 di cinquanta\ngiorni; \n nel rito anteriforma, ai sensi dell\u0027art. 166 c.p.c., il\nconvenuto doveva formulare a pena di decadenza la propria domanda\nriconvenzionale nel termine di venti giorni prima dell\u0027udienza\nindicata in citazione e l\u0027attore disponeva quindi di tale termine per\nprendere posizione sulle difese del convenuto alla prima udienza ex\nart. 183 c.p.c., salvo poi richiedere l\u0027ulteriore termine di trenta\ngiorni per il deposito della memoria ai sensi del n. 1 del sesto\ncomma del medesimo articolo entro cui precisare e modificare le\nproprie conclusioni e proporre a sua volta le domande che erano\nconseguenza della domanda riconvenzionale; \n L\u0027art. 473-bis.17 codice di procedura civile costituisce invece\nun caso isolato di irragionevole compressione dei termini di difesa\nin violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 24 e\n111 Cost. secondo cui «Ogni processo si svolge nel contraddittorio\ntra le parti, in condizioni di parita\u0027, davanti a giudice terzo e\nimparziale». \n A tale eccessiva compressione del diritto di difesa, ritiene\nquesto Collegio di non poter supplire con un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata della norma in esame data la\nperentorieta\u0027 dei termini stabiliti dal codice di rito a pena di\ndecadenza, ne\u0027 puo\u0027 farsi luogo del potere previsto dall\u0027art. 153\ncomma secondo codice di procedura civile di remissione della parte\ndei termini, che introdurrebbe necessariamente un meccanismo di\nslittamento automatico della prima udienza con conseguente\nconcessione ex novo di tutti i termini ex art. 473-bis.17 codice di\nprocedura civile non previsto dal legislatore. \n In altre parole, il giudice dovrebbe di volta in volta assegnare\nnuovi termini e concedere memorie ulteriori rispetto a quelle\npreviste dal codice di rito al fine di ovviare all\u0027irragionevolezza\ndel termine previsto dalla legge e ristabilire una piena parita\u0027 fra\nle parti, in violazione del principio generale di tassativita\u0027 e\ncertezza delle norme processuali, corollari del principio generale\ndel giusto processo per cui e\u0027 prevista una riserva assoluta di legge\nai sensi dell\u0027art. 111 della Costituzione. \n Per tutti questi motivi, si ritiene di dover rimettere alla\nprudente valutazione dell\u0027Ecc.ma Corte costituzionale la valutazione\ndi compatibilita\u0027 della disciplina codicistica di cui all\u0027art.\n473-bis.17 codice di procedura civile con i canoni costituzionali di\ncui agli articoli 3, 24 e 111 della carta dei diritti fondamentali. \n La stessa Corte costituzionale ha infatti piu\u0027 volte espresso il\nprincipio secondo cui «Il difetto di congruita\u0027 del termine,\nrilevante sul piano della violazione dell\u0027art. 24, primo comma,\nCost., si ha solo qualora esso, per la sua durata, sia inidoneo a\nrendere effettiva la possibilita\u0027 di esercizio del diritto cui si\nriferisce e, di conseguenza, tale da rendere inoperante o carente la\ntutela accordata al cittadino» (Corte Cost. 10 febbraio 2023, n. 18). \n Ed ancora, nello stesso senso, il Giudice delle legge ha piu\u0027\nvolte dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale di termini previsti\na pena di decadenza ogniqualvolta gli stessi fossero determinati in\nmodo da non rendere effettiva la possibilita\u0027 di esercizio del\ndiritto (si vedano ex multis le sentenze n. 94 del 2017, n. 44 del\n2016, n. 117 del 2012 e n. 30 del 2011). \n Si ritiene, in definitiva, che il termine di soli dieci giorni\n(che peraltro possono diventare effettivamente meno tenuto il tempo\nintercorrente fra la data del deposito e quella di effettiva\npossibilita\u0027 di conoscenza della controparte a seguito del\ncaricamento al portale del processo telematico) previsto dall\u0027art.\n473-bis.17 codice di procedura civile entro cui l\u0027attore deve\nprendere posizione sulle difese del convenuto, precisare e modificare\nle proprie conclusioni, proporre domande ed eccezioni che sia\nconseguenza della domanda riconvenzionale e formulare le istanze di\nprova, non consenta un effettivo esercizio del diritto di difesa e\nquindi dei sottostanti diritti soggettivi che si intendono far\nvalere, sicche\u0027 la questione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata\ndalla difesa attorea appare rilevante, ai fini della decisione della\ncausa, e non manifestamente infondata e va per l\u0027effetto accolta. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 473-bis.17 codice di procedura\ncivile per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione\nper i motivi di cui in narrativa e per l\u0027effetto sospende il presente\ngiudizio; \n Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza\nal Presidente del Consiglio dei ministri nonche\u0027 per la comunicazione\nai Presidenti delle due Camere del Parlamento; \n Dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del\ngiudizio alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle\ncomunicazioni prescritte. \n Si comunichi alle parti ivi compreso il pubblico ministero.\nGenova, li\u0027 3 maggio 2024 \n \n Il Presidente: Pellegrini \n \n Il Giudice delegato: Corvacchiola","elencoNorme":[{"id":"62199","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"pc","denominaz_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"473","specificaz_art":"bis.17","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78677","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78678","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78679","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |