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Si applica l’art. 58.” – In via conseguenziale, denunciata previsione, la quale non dispone dopo le parole “la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva”, le parole “o nella detenzione domiciliare sostitutiva” – Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di cui all’art. 71 della legge n. 689 del 1981 che, in caso di mancato pagamento entro il termine della pena pecuniaria per condotta colpevole del condannato, consente al magistrato di sorveglianza di sostituire la stessa scegliendo tra la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva – Assetto normativo che, per analoghe ipotesi di insolvenza, risulta irragionevole, non essendo consentito al magistrato di sorveglianza una valutazione del caso concreto, imponendo una sola misura sostitutiva possibile – Lesione al principio di uguaglianza sostanziale – Disallineamento tra due discipline che ha l’irragionevole effetto di sanzionare più gravemente l’inadempimento di una pena pecuniaria tout court rispetto a quello di una pena pecuniaria originariamente detentiva, determinando l’incarcerazione dell’inadempiente, senza alternativa – Violazione della libertà personale – Contrasto con il principio di rieducazione della pena che, in virtù di tale automatismo applicativo, risulta sproporzionata e ingiusta per chi la subisce.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"D.A. 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Si  applica  l\u0027art.  58.\"  -  In  via  conseguenziale,\n  denunciata previsione, la quale non dispone dopo le parole \"la pena\n  pecuniaria sara\u0027 convertita  nella  semiliberta\u0027  sostitutiva\",  le\n  parole \"o nella detenzione domiciliare sostitutiva\". \n- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),  art.\n  102; Codice di procedura penale, art. 660, comma 3. \n\n\r\n(GU n. 21 del 21-05-2025)\n\r\n \n                 UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA \n \n    Visti gli atti relativi alla domanda di  conversione  della  pena\npecuniaria ex art. 660 del codice di procedura penale proposta  dalla\nProcura della Repubblica presso il Tribunale di Forli\u0027 il  16  luglio\n2024 nei confronti di D.N. D.A., nato a ... il ..., ivi residente  in\nvia ... in relazione alla pena pecuniaria di euro 1.840 di ammenda di\ncui al decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale  di\nForli\u0027 il 31 ottobre 2023, esecutivo il 19 dicembre 2023; \n \n                               Il caso \n \n    Con decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di\nForli\u0027 il 31 ottobre 2023, esecutivo il 19 dicembre 2023 D.N. D.A. e\u0027\nstato condannato alla pena pecuniaria di euro 1.840  di  ammenda  per\nreato ex art. 4 legge n. 110/1975 commesso a ... il ... \n    La Procura della Repubblica  di  Forli\u0027  con  provvedimento  SIEP\n20010/2024 del 6 febbraio 2024 ha emesso ai sensi  del  novello  art.\n660 del codice di procedura penale ordine di  esecuzione  della  pena\npecuniaria, ingiungendo  alla  persona  il  pagamento  entro  novanta\ngiorni e fornendo all\u0027interessato tutti gli avvisi di legge  previsti\ndal comma  3  dell\u0027art.  660  del  codice  di  procedura  penale;  in\nparticolare, gli avvertimenti in  punto  di  conversione  della  pena\npecuniaria, rappresentando al condannato la  facolta\u0027  di  richiedere\nentro venti giorni la rateizzazione. \n    L\u0027ordine  di  esecuzione  era  notificato  al  difensore  ed   al\ncondannato l\u00278 febbraio 2024. \n    Pertanto, il termine  per  il  pagamento  della  pena  pecuniaria\nrisulta  scaduto  l\u00278  maggio  2024  senza   che   l\u0027ingiunto   abbia\nprovveduto. \n    Accertato il  mancato  pagamento  e  l\u0027assenza  di  richieste  di\nrateizzazione nel termine di legge, la Procura di  Forli\u0027  ha  dunque\ntrasmesso gli atti a questo  Ufficio  il  16  luglio  2024  ai  sensi\ndell\u0027art. 660 del codice  di  procedura  penale  per  procedere  alla\nconversione della pena pecuniaria. \n    Veniva  svolta  attivita\u0027  istruttoria  onde  verificare  se   il\ncondannato  versasse  in  condizioni  di  insolvibilita\u0027  ovvero   di\ninsolvenza, demandandosi accertamenti alla Questura di  Forli\u0027/Cesena\nsulle attuali condizioni economiche del condannato. \n    In data  22  novembre  2024  giungeva  rapporto  da  parte  della\nQuestura di  Forli\u0027/Cesena  e  in  data  18  marzo  2025  la  chiesta\nintegrazione istruttoria sui redditi  con  verbale  di  dichiarazioni\nresa dal D.N. in cui la persona affermava di percepire redditi  netti\nmensili di 1.400 euro circa e di essere disponibile a svolgere lavoro\nsostitutivo, con riferimento al quale tuttavia non  faceva  pervenire\nnel termine indicato di quindici giorni la scelta dell\u0027ente presso il\nquale svolgerlo all\u0027Ufficio di Sorveglianza. \n    Come rilevato con recente ordinanza di questo Ufficio a  data  31\nmarzo 2025, emessa nel procedimento n. SIUIS 2024/10525, con la quale\nveniva proposta analoga questione  di  legittimita\u0027  costituzionale -\nseppur in termini parzialmente diversi - l\u0027attuale assetto  normativo\nimporrebbe  a  questa  autorita\u0027  giudiziaria   di   procedere   alla\nconversione della pena pecuniaria, applicata quale pena principale  e\nvolontariamente  non  pagata,   nella   misura   della   semiliberta\u0027\nsostitutiva ai sensi dell\u0027art. 102 legge n. 689/1981 da eseguirsi  in\ncarcere, essendo emerso dagli atti  che  il  mancato  adempimento  e\u0027\ndipeso non gia\u0027 da  una  condizione  di  insolvibilita\u0027  contingente,\nbensi\u0027 da insolvenza volontaria da parte del condannato. \n    La persona, infatti, dispone  di  redditi  da  lavoro  dipendente\nadeguati e sufficienti al pagamento della  pena  pecuniaria,  sia  in\nunica  soluzione,  sebbene  con  un  certo  aggravio,  sia  in  forma\nrateizzata (se gli venisse concesso il  numero  massimo  di  sessanta\nrate, il condannato si troverebbe  a  pagare  la  somma  di  30  euro\nmensili, piu\u0027  che  sostenibile  considerato  lo  stipendio  mensile,\nl\u0027alloggio concesso in locazione  ai  genitori  presso  il  quale  al\nmomento dimora, l\u0027assenza di ulteriori e diversi oneri o debiti). \n    Tuttavia, la normativa,  allo  stato  attuale,  non  consente  al\nmagistrato  di  sorveglianza  di  disporre  una  ratealizzazione  del\npagamento, posto che D.N.  e\u0027  decaduto  da  tale  possibilita\u0027,  non\navendo proposto istanza  in  questo  senso  alla  Procura  di  Forli\u0027\nsecondo le scansioni procedimentali previste dall\u0027art. 660 del codice\ndi procedura penale ne\u0027 formalizzato tale richiesta agli organi della\nQuestura. \n    A  questo  punto,  dunque,  non  potrebbe  che   prendersi   atto\ndell\u0027insolvenza e provvedere ai sensi degli articoli 660, commi 3,  9\ndel  codice  di  procedura  penale  e  102  legge  n.  689/1981  alla\nconversione della pena pecuniaria non  pagata  nella  sanzione  della\nsemiliberta\u0027 sostitutiva per giorni sette,  secondo  il  criterio  di\nragguaglio per cui un giorno di semiliberta\u0027 sostitutiva  corrisponde\na 250,00 euro di pena pecuniaria. \n \n             La questione di legittimita\u0027 costituzionale \n \n    Sembra esservi una irragionevole disparita\u0027 di  trattamento,  con\nviolazione del principio di uguaglianza sostanziale di  cui  all\u0027art.\n3, comma 2, della Costituzione  insita  nel  sistema  di  conversione\nrisultante dagli articoli 660 del codice di procedura  penale,  71  e\n102 legge n. 689/1981 poiche\u0027 il  condannato  al  pagamento  di  pena\npecuniaria  originaria  in  caso  di  insolvenza,  ha  unicamente  la\npossibilita\u0027 di vedere la pena pecuniaria convertita in  semiliberta\u0027\nsostitutiva mentre il condannato a  pena  pecuniaria  sostitutiva  di\npena  detentiva  puo\u0027  beneficiare  dell\u0027alternativa  conversione  in\nsemiliberta\u0027 sostitutiva o detenzione domiciliare sostitutiva. \n    La scelta normativa tratta in modo differente condizioni di fatto\ne di diritto del tutto  assimilabili,  con  ritenuta  violazione  del\nprincipio di uguaglianza sostanziale di cui all\u0027  art.  3,  comma  2,\ndella Costituzione  e  ricadute  rilevanti  in  materia  di  liberta\u0027\npersonale. \n    In questi termini, la norma si  segnala  per  profili  di  dubbia\ncostituzionalita\u0027, che si ritengono non emendabili in via ermeneutica\ne che, anche ai fini di una  applicazione  uniforme,  possono  essere\nsuperati  esclusivamente   mediante   un   intervento   della   Corte\ncostituzionale. \n    Con decreto legislativo n. 150/2022 (cosiddetta Riforma Cartabia)\nil Governo in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 avente\nad oggetto «Delega al Governo per l\u0027efficienza  del  processo  penale\nnonche\u0027 in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la\ncelere definizione dei procedimenti giudiziari»  (Gazzetta  Ufficiale\nn.  237  del  4  ottobre  2021),  ha,  tra  gli  altri  significativi\ninterventi,  ridisegnato  la  materia  dell\u0027esecuzione   delle   pene\npecuniarie. \n    La ratio dell\u0027intervento riformatore e\u0027 ben delineata dalla legge\ndelega all\u0027art. 1, comma 16  (1)  ,  ove  si  esplicita  il  fine  di\ngarantire effettivita\u0027 al sistema sanzionatorio  nel  suo  complesso,\nrazionalizzando   la   materia,   introducendo    procedure    rapide\nnell\u0027esazione di quanto dovuto dal condannato allo Stato. \n    Invero, i dati circa l\u0027esecuzione concreta delle pene pecuniarie,\nriportati negli atti preparatori e nella  relazione  illustrativa  al\ndecreto legislativo (2) , apparivano  sconfortanti,  evidenziando  la\ndiffusa ineffettivita\u0027 del sistema sanzionatorio pecuniario, non solo\nnei confronti del  condannato  che  non  fosse  nelle  condizioni  di\nprovvedere al pagamento della pena pecuniaria ma anche di coloro  che\navrebbero potuto essere solvibili.  Costoro,  infatti,  omettendo  il\npagamento potevano  accedere  a  forme  di  rateizzazione  ovvero  di\nconversione della sanzione ai  sensi  dell\u0027art.  660  del  codice  di\nprocedura  penale  con  conseguenze   sanzionatorie   giudicate   dal\nlegislatore particolarmente blande e dal minimo valore  coercitivo  e\nquindi general preventivo. \n    A cio\u0027 si aggiunga che nel sistema previgente la pena  pecuniaria\nera considerata un mero credito dello Stato verso il  condannato,  la\ncui riscossione avveniva in  via  prioritaria  mediante  ruolo.  Tale\ncircostanza  che  aveva   condotto   dapprima   all\u0027attribuzione   di\ncompetenze per il recupero delle somme dovute  agli  uffici  recupero\ncrediti degli uffici giudiziari e, da ultimo,  con  legge  18  giugno\n2009, n. 69, cui si deve l\u0027introduzione dell\u0027art. 227-ter del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 115/2002, a  mente  del  quale  la\nriscossione mediante ruolo era attivata senza che  fosse  previamente\nnotificato dall\u0027U.R.C. l\u0027invito  al  pagamento,  devolvendo  l\u0027intera\nmateria agli agenti  incaricati  della  riscossione,  con  lungaggini\nprocedurali che il piu\u0027  delle  volte  esitavano  nella  prescrizione\ndella pena pecuniaria ai sensi degli articoli 172 e  173  del  codice\npenale. \n    Solo a fronte dell\u0027esito  negativo  di  tale  procedura,  dunque,\nl\u0027U.R.C. trasmetteva gli atti  alla  Procura  segnalando  la  mancata\nriscossione della pena pecuniaria; l\u0027autorita\u0027 requirente,  a  questo\npunto, trasmetteva gli atti al  magistrato  di  sorveglianza  per  la\nconversione ex art. 660 del codice di procedura penale. \n    Questi, da ultimo,  era  tenuto  a  svolgere  accertamenti  sulle\ncondizioni economiche dell\u0027interessato, spesso a distanza di anni dai\nfatti e dalla notifica della cartella  di  pagamento,  incorrendo  in\ndifficolta\u0027  nel  reperire  il  condannato  e  potendo  disporre   la\nconversione  solo  previo  accertamento  della   insolvibilita\u0027   del\ncondannato; nelle ipotesi di insolvenza, infatti,  il  magistrato  di\nsorveglianza avrebbe dovuto ritrasmettere gli atti  alla  Procura  ed\nalle autorita\u0027 competenti per la riscossione coattiva del credito. \n    Attivita\u0027 che,  statisticamente,  si  traduceva  in  un  continuo\ninseguire senza esito chi si sottraeva al pagamento. \n    La riforma ha anzitutto determinato l\u0027assegnazione  alle  Procure\ndi una competenza funzionale prima appannaggio degli uffici  recupero\ncrediti   e   dei   concessionari   dei   servizi   di    riscossione\n(Equitalia-Agenzia delle entrate), che  vede  gli  organi  requirenti\npromotori di un procedimento che inizia con un ordine  di  esecuzione\nanche per le pene pecuniarie. \n    Altra innovazione e\u0027 rappresentata da  un  radicale  ripensamento\ndel meccanismo di conversione che risulta imperniato  sulle  distinte\nnozioni di insolvibilita\u0027 ed insolvenza. \n    Le nuove norme hanno tipizzato  i  concetti  di  insolvenza,  per\nindicare il mancato pagamento colpevole,  e  di  insolvibilita\u0027,  per\nindicare  il   mancato   pagamento   incolpevole,   descrivendo   due\nfattispecie che la legge oggi definisce come strettamente alternative\ned a cui associa esiti diversi in sede di conversione. \n    L\u0027art. 660 del codice di  procedura  penale  infatti  prevede  al\ncomma  terzo  che  l\u0027ordine  di  esecuzione  della  Procura  contenga\n«l\u0027avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sara\u0027 convertita nella\nsemiliberta\u0027 sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilita\u0027,  nel\nlavoro  di  pubblica  utilita\u0027   sostitutivo   o   nella   detenzione\ndomiciliare sostitutiva, ai sensi degli  articoli  102  e  103  della\nlegge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve  essere  eseguita\nuna pena pecuniaria sostitutiva,  nella  semiliberta\u0027  sostitutiva  o\nnella  detenzione  domiciliare  sostitutiva,  ovvero,  in   caso   di\naccertata insolvibilita\u0027, nel lavoro di pubblica utilita\u0027 sostitutivo\no nella detenzione domiciliare sostitutiva,  ai  sensi  dell\u0027art.  71\ndella  legge  24  novembre  1981,  n.  689.  L\u0027ordine  di  esecuzione\ncontiene, inoltre, l\u0027avviso al condannato che,  quando  non  e\u0027  gia\u0027\nstato disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, entro\nventi giorni, puo\u0027  depositare  presso  la  segreteria  del  pubblico\nministero istanza di pagamento  rateale  della  pena  pecuniaria,  ai\nsensi dell\u0027art. 133-ter del codice penale». \n    I commi da sette a dieci, invece, stabiliscono che: \n        «7.  Quando  accerta  il   mancato   pagamento   della   pena\npecuniaria, ovvero  di  una  rata  della  stessa,  entro  il  termine\nindicato nell\u0027ordine di esecuzione, il pubblico  ministero  trasmette\ngli atti al magistrato di sorveglianza competente per la  conversione\nai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24  novembre  1981,  n.\n689, ovvero, quando si tratta  di  pena  pecuniaria  sostitutiva,  ai\nsensi dell\u0027art. 71 della medesima legge n.  689  del  1981.  In  ogni\ncaso, se il pagamento della pena pecuniaria e\u0027 stato disposto in rate\nmensili, e\u0027 convertita la parte non ancora pagata. \n        8. Il procedimento per la conversione della pena  pecuniaria,\nanche sostitutiva, e\u0027 disciplinato dall\u0027art. 667,  comma  4.  Per  la\nconversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102  e\n103 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  si  applica,  in  quanto\ncompatibile, l\u0027art. 545-bis, comma 2. \n        9. Il magistrato di sorveglianza  provvede  alla  conversione\ndella  pena  pecuniaria  con  ordinanza,  previo  accertamento  della\ncondizione di insolvenza ovvero di insolvibilita\u0027 del  condannato.  A\ntal fine dispone le opportune indagini  nel  luogo  del  domicilio  o\ndella residenza, ovvero  dove  si  ha  ragione  di  ritenere  che  il\ncondannato  possieda  beni  o  cespiti  di  reddito  e  richiede,  se\nnecessario,  informazioni  agli  organi  finanziari  o   di   polizia\ngiudiziaria. \n        10. Quando il mancato  pagamento  della  pena  pecuniaria  e\u0027\ndovuto a insolvibilita\u0027, il condannato puo\u0027 chiedere al magistrato di\nsorveglianza il differimento  della  conversione  per  un  tempo  non\nsuperiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo  stato  di\ninsolvibilita\u0027  perdura.  Ai  fini  della   estinzione   della   pena\npecuniaria per decorso del tempo, non  si  tiene  conto  del  periodo\ndurante il quale la conversione e\u0027 stata differita.». \n    L\u0027art. 660 del codice di procedura  penale  espressamente  indica\nche la pena pecuniaria non pagata si converte in una pena sostitutiva\nsecondo le modalita\u0027 di conversione stabilite agli articoli 102 e 103\nlegge n. 689/1981 per le pene  pecuniarie  e  all\u0027art.  71  legge  n.\n689/1981 per le pene pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi. \n    Ai sensi dell\u0027art. 102 legge n. 689/1981, rubricato  «Conversione\ndelle pene pecuniarie principali per mancato pagamento»,  laddove  la\npersona non provveda al pagamento  della  pena  pecuniaria  entro  il\ntermine indicato nell\u0027ordine di esecuzione, la  pena  pecuniaria  non\npagata si converte in semiliberta\u0027 sostitutiva per la durata  massima\ndi quattro anni, se la pena convertita e\u0027 quella della multa,  o  due\nanni, se la pena convertita e\u0027 quella dell\u0027ammenda. \n    Laddove la sentenza  abbia  disposto  il  pagamento  rateale,  la\ncondanna ha luogo per la sola parte residua. \n    Da ultimo, si prevede che  dopo  l\u0027inizio  dell\u0027esecuzione  della\npena convertita il condannato puo\u0027 in qualsiasi momento  far  cessare\nla semiliberta\u0027, pagando la pena residua  e,  in  questo  caso,  puo\u0027\nessere ammesso nuovamente al pagamento rateale ex  art.  133-ter  del\ncodice penale. \n    Trattandosi  di  inadempimento  colpevole,  la   conversione   si\nrealizza per legge con la pena sostitutiva massima, vale  a  dire  la\nsemiliberta\u0027 sostitutiva da eseguirsi in carcere, secondo  i  criteri\ndi cui all\u0027art. 135 del codice penale (250,00 euro per giorno di pena\ndetentiva) per un massimo di quattro anni, se la pena e\u0027 quella della\nmulta, ovvero due anni, se la pena e\u0027 quella dell\u0027ammenda. \n    E\u0027 evidente la ratio che ha ispirato la scelta di prevedere,  per\nl\u0027insolvenza una pena sostitutiva restrittiva che realizza una  forma\ndi  espiazione  propriamente  di   tipo   carcerario:   rappresentare\nconseguenze particolarmente gravose quali la detenzione  inframuraria\ncome sanzione per il mancato pagamento da parte di  chi  pur  potendo\npagare  non  vi  provveda,  ottenendo  auspicabilmente  l\u0027adempimento\nspontaneo da parte del condannato. Si tratta di una scelta  chiara  e\nche segue le linee guida espresse nella relazione gia\u0027 citata. \n    L\u0027art. 103 legge n. 689/1981, tuttavia,  rubricato  espressamente\nMancato  pagamento  della  pena  pecuniaria  per  insolvibilita\u0027  del\ncondannato,  invece,  trova  applicazione   «Quando   le   condizioni\neconomiche patrimoniali del  condannato  al  momento  dell\u0027esecuzione\nrendono impossibile il pagamento della multa o dell\u0027ammenda entro  il\ntermine di cui all\u0027art. 660 del codice di procedura  penale  indicato\nnell\u0027ordine di esecuzione [...]», condizioni al ricorrere delle quali\nsi realizza la diversa fattispecie della insolvibilita\u0027:  la  persona\ncondannata versa in condizioni economiche che le rendono  impossibile\nil pagamento, ma trattasi di un inadempimento incolpevole. \n    La pena pecuniaria non pagata per insolvibilita\u0027 si converte,  ai\nsensi dell\u0027art. 103 legge n. 689/1981 in via principale nel lavoro di\npubblica utilita\u0027 sostitutivo ex art. 56-bis  legge  n.  689/1981  e,\nsolo  in  caso  di  opposizione  del  condannato,  nella   detenzione\ndomiciliare sostitutiva di cui all\u0027art. 56 legge n. 689/1981. \n    Dunque, cio\u0027 che giustifica, in questo meccanismo,  l\u0027imposizione\ndi una misura restrittiva della liberta\u0027 personale in  luogo  di  una\nmeramente limitativa non e\u0027, pero\u0027, la mera insolvibilita\u0027, bensi\u0027 la\ncongiunta ricorrenza di insolvibilita\u0027 e opposizione  al  lavoro,  in\ncui l\u0027elemento discretivo e\u0027 dato dalla volonta\u0027 del condannato. \n    Solo il concorso della volonta\u0027 del condannato, dunque,  consente\nl\u0027inflizione di una misura restrittiva della  liberta\u0027  personale  in\nluogo di quella limitativa, secondo una  gradazione  degli  interessi\nche attribuisce al condannato la disponibilita\u0027 dei propri diritti. \n    Se questa e\u0027 la disciplina prevista per la conversione delle pene\noriginariamente pecuniarie (articoli 102 e 103 legge n. 689/1981 come\nnovellati), la riforma ha  poi  previsto  meccanismi  di  conversione\nparzialmente diversi nel caso in cui il  mancato  pagamento  riguardi\nnon gia\u0027 una pena  pecuniaria  principale,  ma  una  pena  pecuniaria\nsostitutiva di pena detentiva. \n    La disciplina e\u0027 gia\u0027 richiamata  sinteticamente  nell\u0027art.  660,\ncomma 3  del  codice  di  procedura  penale  succitato,  ma  e\u0027  piu\u0027\nspecificatamente dettagliata all\u0027art. 71 legge n. 689/1981. \n    La norma, infatti,  stabilisce  al  comma  primo  che  alle  pene\npecuniarie sostitutive di pena detentiva si applica  l\u0027art.  660  del\ncodice di procedura penale, in ossequio al principio generale di  cui\nall\u0027art. 57 legge n. 689/1981 che vede la pena pecuniaria sostitutiva\nparificata ad ogni effetto di legge alla pena pecuniaria originaria. \n    Il comma secondo dell\u0027art. 660 del codice  di  procedura  penale,\ninvece, prevede tra l\u0027altro che nel caso di  mancato  pagamento  alla\nscadenza della pena pecuniaria sostitutiva, la stessa e\u0027  revocata  e\nconvertita  in  semiliberta\u0027  sostitutiva  o  detenzione  domiciliare\nsostitutiva. \n    Se e\u0027 stato  disposto  il  pagamento  rateale,  la  revoca  e  la\nconversione operano a partire dal mancato pagamento  di  una  rata  e\nsolo limitatamente alla pena pecuniaria residua. \n    Il  comma  terzo,  invece,  prevede  che  laddove  le  condizioni\neconomiche  del  condannato  al   momento   dell\u0027esecuzione   rendano\nimpossibile il pagamento entro la scadenza  indicata  nell\u0027ordine  di\nesecuzione della procura, la pena pecuniaria sostitutiva e\u0027  revocata\ne si converte nel lavoro di pubblica utilita\u0027 sostitutivo solo ove la\npersona non vi si opponga, venendo viceversa convertita in detenzione\ndomiciliare sostitutiva. \n    La  norma,  da  ultimo,  richiama  l\u0027ultimo  periodo  del   comma\nprecedente in punto di rateizzazione. \n    Dalla  disamina  condotta  sulla   normativa   complessiva   puo\u0027\ncogliersi  la   differente   disciplina   rimediale   tracciata   dal\nlegislatore per le diverse ipotesi di  insolvenza  e  insolvibilita\u0027,\ndistinguendo, dunque,  tra  mancato  pagamento  colpevole  e  mancato\npagamento incolpevole. \n    Il  nuovo  sistema,  come   visto,   nell\u0027ottica   di   garantire\neffettivita\u0027 ed efficacia deterrente rispetto al  mancato  pagamento,\ne\u0027 ben piu\u0027 rigido non solo nel sanzionare il condannato inadempiente\ncon la conversione, ma anche nel fissare precise scansioni  temporali\nin  cui  viene  in   rilievo   il   giudizio   sulla   insolvenza   o\ninsolvibilita\u0027,  ancorate  al  termine  di  pagamento  fissato  dalla\nProcura, nonche\u0027 nel restringere le ipotesi in cui e\u0027 consentito dare\nspazio alla  valutazione/rivalutazione  delle  condizioni  economiche\ndell\u0027interessato per l\u0027accesso agli istituti del differimento e della\nrateizzazione rispetto alle diverse condizioni  di  insolvibilita\u0027  o\ninsolvenza. \n    In generale, si assume, vi e\u0027 un evidente favor  dell\u0027ordinamento\nper la riscossione della pena pecuniaria, che assegna alla  procedura\ndi conversione il ruolo di extrema ratio del sistema. \n    La rateizzazione e\u0027  disciplinata  all\u0027art.  133-ter  del  codice\npenale e viene concepita quale beneficio che  consente  di  agevolare\nl\u0027adempimento dell\u0027obbligazione di pagamento, adeguando la pretesa di\nriscossione dello Stato alle condizioni economiche della  persona  le\nconcrete  modalita\u0027  esecutive  della  sanzione,  dilazionandole  nel\ntempo. \n    In assenza di istanza di rateizzazione, o in  caso  di  decadenza\ndal beneficio, e a fronte  del  mancato  pagamento  nel  termine,  il\nmagistrato di sorveglianza a norma del  comma  9  dell\u0027art.  660  del\ncodice di procedura penale effettuera\u0027 le verifiche per stabilire  se\nl\u0027inadempimento  dipende  da  una  condizione  di  insolvenza  o   di\ninsolvibilita\u0027. \n    Laddove  ravvisi  che  il  condannato  non  abbia  provveduto  al\npagamento perche\u0027 insolvibile, potra\u0027 disporre il differimento  della\nconversione per un massimo di un anno, ai sensi dell\u0027art. 660,  comma\n10, del codice di procedura penale; oppure procedere alla conversione\nai sensi dell\u0027art. 103 legge n. 689/1981 o del terzo comma  dell\u0027art.\n71 legge n. 689/1981. \n    Ma, se il magistrato  accerta  una  condizione  di  solvibilita\u0027,\nessendo il condannato nelle condizioni di pagare, anche eventualmente\naccedendo alla rateizzazione da cui e\u0027 decaduto o che non ha chiesto,\nla norma offre  come  sola  alternativa  la  conversione  della  pena\npecuniaria  e  l\u0027inizio  dell\u0027esecuzione   della   pena   sostitutiva\nconvertita. \n    Cio\u0027 perche\u0027 a questo punto della procedura la persona  risultata\nnon insolvibile sara\u0027 gia\u0027 stata messa nelle condizioni di provvedere\nal pagamento rateale: infatti, o il condannato era stato  ammesso  al\nbeneficio dal giudice di merito e  vi  e\u0027  decaduto;  ovvero,  pur  a\nfronte degli avvertimenti contenuti nell\u0027ordine di esecuzione, non ha\navanzato richiesta di rateizzazione nei termini. \n    In entrambi i casi la persona non ha  adempiuto  colpevolmente  o\nnon si e\u0027 attivata in modo negligente,  rendendosi  passibile  di  un\nrimprovero che legittima la conversione ai sensi dell\u0027art. 102  legge\nn. 689/1981. \n    Egli,  in  altre  parole,  avra\u0027  esaurito  le  proprie   chances\naffinche\u0027  l\u0027ordinamento  valuti   le   sue   condizioni   economiche\nagevolandolo nei pagamenti, meritando l\u0027avvio  dell\u0027esecuzione  della\npena sostitutiva. \n    E\u0027 evidente lo spirito che ha animato il  legislatore  in  questo\nsenso: il metus del carcere per ottenere il pagamento spontaneo delle\npene pecuniarie, siano esse originarie o sostitutive. \n    Tuttavia,  le  perplessita\u0027  di  compatibilita\u0027   con   l\u0027assetto\ncostituzionale che  tutela  la  liberta\u0027  personale  e  l\u0027uguaglianza\nsostanziale risultano rilevanti al punto da far dubitare, sotto certi\nprofili, della legittimita\u0027 di questa  opzione  normativa,  sotto  il\nprofilo della sua  proporzionalita\u0027  e  coerenza  con  gli  obiettivi\ndeflattivi della popolazione carceraria fatti anch\u0027essi propri  dalla\nriforma che introduce le sanzioni sostitutive. \n    Nel sistema delineato dal legislatore si  realizza  una  radicale\ndiscrasia tra i  meccanismi  di  conversione  previsti  per  le  pene\npecuniarie originarie  e  quelli  previsti  per  le  pene  pecuniarie\nsostitutive delle pene detentive brevi. \n    Le  due  discipline  sono  del  tutto   omologhe   in   caso   di\ninsolvibilita\u0027 prevedendo tanto l\u0027art. 103 legge n.  689/1981  quanto\nl\u0027art. 71, comma 3, legge  n.  689/1981  la  prioritaria  conversione\ndella pena pecuniaria non pagata  nel  lavoro  di  pubblica  utilita\u0027\nsostitutivo  e,  solo  a  fronte  di  opposizione   del   condannato,\nl\u0027applicazione detenzione domiciliare sostitutiva. \n    Viceversa,  in  caso  di  insolvenza  le  norme  di   riferimento\nprevedono esiti parzialmente difformi. \n    L\u0027art. 102 legge n. 689/1981, infatti, stabilisce che in caso  di\nmancato pagamento colpevole la pena pecuniaria originaria  (come  nel\ncaso  di  specie)  si  converta   nella   semiliberta\u0027   sostitutiva,\nprevedendo un\u0027unica modalita\u0027 di esecuzione possibile. \n    L\u0027art. 71 legge n.  689/1981,  invece,  prevede  che  il  mancato\npagamento della pena pecuniaria sostitutiva entro il termine consente\nal magistrato di sorveglianza  di  sostituire  la  stessa  scegliendo\nalternativamente tra la  semiliberta\u0027  sostitutiva  e  la  detenzione\ndomiciliare sostitutiva. \n    In entrambi i casi, la conversione origina da un medesimo  fatto:\nil mancato pagamento della pena pecuniaria per condotta colpevole del\ncondannato. \n    Circostanza  che  costituzionalmente  richiede  l\u0027assoggettamento\ndelle due fattispecie alla medesima disciplina, cosi\u0027  come  previsto\nnel caso di insolvibilita\u0027. \n    L\u0027attuale differente assetto normativo per  analoghe  ipotesi  di\ninsolvenza, infatti, pare arrecare un rilevante vulnus  al  principio\ndi  uguaglianza  sostanziale  di  cui  all\u0027art.  3,  comma  2,  della\nCostituzione, connotandosi in  termini  di  irragionevolezza  per  la\ndisparita\u0027 di trattamento che ne consegue, poiche\u0027 la  normativa  nel\nsuo  complesso  non  consente  al  magistrato  di  sorveglianza   una\nvalutazione del caso concreto, imponendo una sola misura  sostitutiva\npossibile. \n    Lo stesso legislatore prevede una disciplina  comune  laddove  il\nmancato pagamento derivi da insolvibilita\u0027 agli articoli  103,  comma\n3, legge n. 689/1981 e 71, comma 3, legge n. 689/1981. \n    L\u0027elemento  discretivo  e  differenziale  della   disciplina   si\nrinviene solo con riferimento alla ipotesi della insolvenza. \n    Occorre, a questo punto, verificare se  l\u0027opzione  normativa  sia\nsorretta da una ratio adeguata che consenta di valutare in termini di\nragionevolezza questa differenziazione. \n    Potrebbe essere il genus  della  misura  da  convertire  ad  aver\nguidato la scelta legislativa nell\u0027uno e nell\u0027altro caso. \n    Alla base di questa differenziazione si potrebbe cogliere  l\u0027idea\nche mentre le pene pecuniarie originarie di solito accedono  a  reati\ngravi quale  sanzione  principale,  la  pena  pecuniaria  sostitutiva\nrappresenterebbe, secondo la prospettiva assunta dal  legislatore  la\npiu\u0027 mite risposta che l\u0027ordinamento offre ad una sanzione  detentiva\ncontenuta entro l\u0027anno e, in ipotesi, cio\u0027 evidenzierebbe tale misura\ncome statisticamente applicabile a delitti di minore gravita\u0027. \n    Si  tratta,  tuttavia,  di  argomenti   che,   invero,   appaiono\nirragionevoli. \n    Quanto alla tesi per cui la pena  pecuniaria  originaria  sarebbe\nespressiva di maggiore pericolosita\u0027 sociale, giova  evidenziare  che\nnel sistema sanzionatorio classico,  la  pena  pecuniaria  e\u0027  sempre\nconsiderata meno afflittiva della pena detentiva  e,  nell\u0027ambito  di\nuna condanna, puo\u0027 presentarsi in aggiunta alla pena detentiva. \n    In questo senso, sostenere che le pene pecuniarie sostitutive  di\npene detentive brevi siano la  piu\u0027  mite  risposta  dell\u0027ordinamento\nalla violazione della legge penale appare, quantomeno, frutto di  una\nlettura semplicistica del sistema complessivo di esecuzione penale. \n    Non puo\u0027 dubitarsi  che  rispetto  ad  una  pena  originariamente\ndetentiva, reclusione o arresto, passibile  di  conversione  in  pena\npecuniaria, una pena originariamente pecuniaria quale la multa  e,  a\nfortiori,  l\u0027ammenda,  sia  sempre  da   intendersi   come   sanzione\npenalmente piu\u0027 mite. \n    Cio\u0027 in considerazione del fatto che se l\u0027una vede  tramutata  la\npropria natura da detentiva a pecuniaria in forza di una  valutazione\nconcreta operata dal giudice,  l\u0027altra  e\u0027  gia\u0027  stata  in  astratto\nselezionata dal legislatore come pena adeguata alla gravita\u0027 di  quel\nfatto, nel senso che tipicamente lo stesso non richiede  il  presidio\ndi sanzioni di tipo coercitivo, sulla  base  di  una  valutazione  di\npolitica criminale  e  di  tutela  dei  beni  giuridici  operata  dal\nlegislatore. \n    E\u0027 dunque sul piano della tipizzazione normativa  che  l\u0027asserita\nmaggiore gravita\u0027 della pena pecuniaria originaria rispetto alla pena\npecuniaria sostitutiva di pena detentiva  risulta  un  argomento  non\nconvincente e che non puo\u0027 assumersi ragionevolmente  alla  base  del\ndiverso regime giuridico delineato. \n    Non  dovrebbe  potersi  validamente  stabilire   una   differente\ndisciplina per situazioni di fatto e di diritto del  tutto  analoghe,\nprevedendo che a fronte di un medesimo  comportamento  colpevole  del\ncondannato per il mancato pagamento di pena pecuniaria (originaria  o\nsostitutiva  che  sia)  nell\u0027un  caso  possa  darsi  luogo  solo   ad\napplicazione della semiliberta\u0027 sostitutiva,  mentre  nell\u0027altro  sia\nconsentito al giudice di scegliere la misura  piu\u0027  adeguata  tra  la\nsemiliberta\u0027 sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva. \n    Cio\u0027 appare ancor piu\u0027 irrazionale laddove si consideri che e\u0027 lo\nstesso legislatore delegato a stabilire,  all\u0027art.  57  ultimo  comma\nlegge n. 689/1981 che «la pena pecuniaria si  considera  sempre  come\ntale, anche se sostitutiva della pena detentiva», cosi\u0027 indicando che\nai fini della esecuzione penale l\u0027originarieta\u0027  o  meno  della  pena\npecuniaria non ne muta la natura, che e\u0027 la medesima, dunque anche  i\nrimedi in  caso  d\u0027inadempimento,  colpevole  o  incolpevole,  devono\nessere  rispettivamente  gli  stessi,  per  evitare   disparita\u0027   di\ntrattamento di situazioni esattamente sovrapponibili. \n    Quindi si vuole qui ribadire  che  il  rimedio  differenziato  in\nipotesi di inadempimento colpevole della pena pecuniaria  originaria,\nche determina la conversione nella sola semiliberta\u0027  sostitutiva,  e\ndi inadempimento colpevole della  pena  pecuniaria  sostitutiva,  che\ndetermina la conversione  nelle  alternative  detenzione  domiciliare\nsostitutiva o semiliberta\u0027 sostitutiva, secondo  la  discrezionalita\u0027\ndel  magistrato  di  sorveglianza  contrasta  con  il  principio   di\nuguaglianza sostanziale (art. 3 della Costituzione). \n    L\u0027assunto e\u0027 tanto piu\u0027 vero e rilevante in quanto il  magistrato\ndi  sorveglianza,  laddove  abbia  a  disposizione  una  alternativa,\norientera\u0027 la propria discrezionalita\u0027 verso  l\u0027applicazione  in  via\npreferenziale  della  detenzione  domiciliare  sostitutiva,   poiche\u0027\nimplicante il minor sacrificio possibile della liberta\u0027 personale del\ncondannato che abbia un idoneo  domicilio,  divenendo  l\u0027applicazione\ndella semiliberta\u0027 sostitutiva - in questi  casi  e  giustamente  per\nquanto si  e\u0027  sopra  argomentato  -  rimedio  del  tutto  residuale,\napplicabile ad esempio nei casi ove il condannato non abbia domicilio\nidoneo. \n    Ed allora si presenta lampante  l\u0027irragionevole  conseguenza  che\nderiva, nel caso sottoposto a questo giudice ed in molti altri che si\npresenteranno (tendenzialmente in procedimenti iscritti dal  2024  in\navanti per fatti commessi dal 2023 in poi poiche\u0027 le nuove  norme  in\nquestione, costituendo una disciplina  deteriore  rispetto  a  quelle\nprecedentemente in vigore, si applicano solo  a  partire  dalla  loro\nentrata in vigore e non per  fatti  commessi  antecedentemente),  nel\ndover  sottoporre  il  condannato  a  sette  giorni  di  semiliberta\u0027\nsostitutiva di pena pecuniaria da eseguirsi in carcere (e non a sette\ngiorni di detenzione domiciliare sostitutiva  -  poiche\u0027  alternativa\nnon prevista dalla legge -)  nella  ipotesi  che  occupa  di  mancato\npagamento colpevole di pena pecuniaria originaria. \n    Preme   considerare   che   l\u0027applicazione   della   semiliberta\u0027\nsostitutiva per un cosi\u0027 breve periodo di tempo  pone  problemi  pure\nsul piano pratico, per il sovraffollamento degli  istituti  di  pena,\nanche  nelle  sezioni  dedicate  ai  semiliberi,  con  necessita\u0027  di\nredigere programmi  di  trattamento  da  parte  degli  operatori  per\nperiodi, appunto, cosi\u0027 brevi di espiazione. \n    In estrema sintesi si osserva che il disallineamento tra  le  due\ndiscipline ha l\u0027effetto irragionevole di sanzionare  piu\u0027  gravemente\nl\u0027inadempimento di una pena pecuniaria tout court rispetto  a  quello\ndi una pena pecuniaria  originariamente  detentiva,  determinando  la\nincarcerazione dell\u0027inadempiente,  senza  prevedere  alternativa,  in\ncontrasto con gli articoli 13, 3 e 27 della Costituzione. \n    Non consentire poi al magistrato di sorveglianza  di  gradare  ed\nindividualizzare il trattamento sanzionatorio, precludendo in  radice\nla scelta tra la misura piu\u0027 grave e quella meno afflittiva  di  tipo\ndomiciliare, espone inoltre  il  sistema  al  rischio  di  sanzionare\ntroppo. \n    E una pena sproporzionata e\u0027, in  vero,  una  pena  difficilmente\npercepibile come giusta da  chi  la  subisce,  il  che  impedisce  al\ncondannato di compiere quel percorso interiore di accettazione  della\ncondanna  e  della  sanzione  necessario  alla  realizzazione   della\nfunzione general e special preventiva. \n    La conversione, dunque, e\u0027 un procedimento per  far  espiare  una\npena pecuniaria non pagata ma e\u0027 altresi\u0027,  rispetto  all\u0027insolvenza,\nun  meccanismo  sanzionatorio  che,  quantomeno  rispetto  alle  pene\npecuniarie originarie, ai sensi dell\u0027art. 102 legge n.  689/1981,  si\npresenta allo stato attuale del  tutto  rigido,  risolvendosi  in  un\nautomatismo applicativo sproporzionato e, in ultima analisi, ingiusto\nper la persona. \n    Poiche\u0027 la medesima condizione di insolvenza e\u0027 stata assunta dal\nlegislatore, nel medesimo corpus normativo, ai fini di prevedere  una\ndisciplina che consente di modulare la risposta ordinamentale tra  un\nmassimo ed un  minimo  di  afflizione  della  liberta\u0027  personale  in\nipotesi di pene pecuniarie sostitutive, non si vedono ragioni per non\nestendere quest\u0027ultima opzione anche nell\u0027art. 102 legge n.  689/1981\nper le pene pecuniarie originarie. \n    A parere della scrivente, dunque, l\u0027attuale disciplina incorre in\nuna evidente incostituzionalita\u0027, potendo  essere  dichiarato  l\u0027art.\n102 legge n. 689/1981 incostituzionale nella parte in cui non prevede\ndopo  le  parole  «ne  comporta  la  conversione  nella  semiliberta\u0027\nsostitutiva» le parole «o nella detenzione  domiciliare  sostitutiva.\nSi applica l\u0027art. 58»  si\u0027  come  stabilito  nell\u0027art.  71  legge  n.\n689/1981    (nonche\u0027,    in    via    conseguenziale,     dichiarando\nincostituzionale l\u0027art. 660, comma 3, del codice di procedura  penale\nnella parte in cui disciplina gli avvisi al condannato,  nella  parte\nin cui non prevede dopo le parole «nella semiliberta\u0027 sostitutiva» le\nparole «o nella detenzione domiciliare sostitutiva»). \n    La questione qui  posta  e\u0027  certamente  rilevante  nel  caso  di\nspecie,  posto  che  D.N.  si  trova  esattamente  nella   condizione\ndescritta dall\u0027art. 102 legge n. 689/1981: egli, pur avendo  ricevuto\ngli avvisi da parte della Procura, non  ha  provveduto  al  pagamento\ndella pena pecuniaria principale ne\u0027 ha  richiesto  la  rateizzazione\ndella stessa entro i termini previsti dalla nuova disciplina  ne\u0027  ha\nfatto pervenire all\u0027Ufficio nei termini la scelta dell\u0027ente presso il\nquale prestare lavoro sostitutivo. \n    E\u0027, dunque, decaduto dalla possibilita\u0027 di  consentire  a  questo\nmagistrato  di  procedere  alla  rateizzazione,  che   potrebbe   ben\nconsentirgli  di  provvedere  al  pagamento  secondo  modalita\u0027  meno\ngravose. \n    Eppure, e\u0027  persona  che  lavora  stabilmente  e  che  percepisce\nredditi da lavoro dipendente di circa 1.400 euro mensili  in  assenza\ndi ulteriori debiti/oneri. \n    A fronte di questa condizione, questo giudice  sarebbe  costretto\ndalla  disciplina  attuale  a  convertire  la  pena  in  semiliberta\u0027\nsostitutiva, determinando la carcerazione del condannato. \n    E, solo una volta incarcerato, ed a semiliberta\u0027 in  corso,  egli\npotra\u0027 far valere l\u0027eventuale richiesta di pagamento rateale. \n    Laddove  la  Corte  accogliesse  la  questione  di   legittimita\u0027\ncostituzionale, nel presente procedimento si potrebbe  scegliere  tra\nsemiliberta\u0027 sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva. \n    E cio\u0027 attiene alla rilevanza della questione  rispetto  al  caso\nconcreto di cui trattasi. \n    La  questione,  inoltre,  per  quanto  su  esposto,  appare   non\nmanifestamente infondata e non  emendabile  mediante  interpretazioni\ncostituzionalmente orientate. \n    Invero, il dato normativo testuale  non  lascia  margine  per  un\nesito diverso da quello  di  applicare  la  semiliberta\u0027  sostitutiva\nall\u0027ipotesi dell\u0027insolvenza rispetto a pena pecuniaria principale. \n    A fronte di queste considerazioni, si ritiene di dover sospendere\nil   procedimento   al   fine   di   sollevare   la   questione    di\ncostituzionalita\u0027 suesposta. \n\n(1) Art. 1, comma 16 della legge delega: «Nell\u0027esercizio della delega\n    di cui al comma 1, i decreti  legislativi  recanti  modifiche  al\n    codice di procedura penale, al codice  penale  e  alla  collegata\n    legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, al  fine  di\n    restituire effettivita\u0027 alla stessa, sono adottati  nel  rispetto\n    dei seguenti principi e criteri direttivi:  a)  razionalizzare  e\n    semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;\n    b)  rivedere,  secondo  criteri   di   equita\u0027,   efficienza   ed\n    effettivita\u0027, i meccanismi e la procedura  di  conversione  della\n    pena pecuniaria in caso di mancato  pagamento  per  insolvenza  o\n    insolvibilita\u0027   del   condannato;   c)    prevedere    procedure\n    amministrative efficaci, che assicurino  l\u0027effettiva  riscossione\n    della pena pecuniaria e la sua conversione  in  caso  di  mancato\n    pagamento». \n\n(2) Cfr. «Decreto  legislativo  recante  attuazione  della  legge  27\n    settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per  l\u0027efficienza\n    del processo penale nonche\u0027 in materia di giustizia riparativa  e\n    disposizioni  per  la   celere   definizione   dei   procedimenti\n    giudiziari  -  Relazione  illustrativa»  pubblicata  in  Gazzetta\n    Ufficiale, Serie generale n. 245 del 19  ottobre  2022  -  Suppl.\n    Straordinario n. 5. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  solleva\nnei termini indicati  in  parte  motiva,  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale  dell\u0027art.  102  legge  n.  689/1981  per   violazione\ndell\u0027art. 3, comma 2, della Costituzione in relazione all\u0027art. 13  ed\nall\u0027art. 27, comma 3, della Costituzione,  nella  parte  in  cui  non\nprevede dopo le parole «ne comporta la conversione nella semiliberta\u0027\nsostitutiva» le parole «o nella detenzione  domiciliare  sostitutiva.\nSi applica l\u0027art. 58.», nonche\u0027, in via consequenziale, questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 660, comma  3,  del  codice  di\nprocedura penale nella parte in cui non prevede dopo  le  parole  «la\npena pecuniaria sara\u0027 convertita nella semiliberta\u0027  sostitutiva»  le\nparole «o nella detenzione domiciliare sostitutiva». \n    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all\u0027esito  del  giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano\nimmediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente\nordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed  al   pubblico\nministero, nonche\u0027 al Presidente del Consiglio dei  ministri,  e  che\nsia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n      Bologna, 14 aprile 2025 \n \n               Il magistrato di sorveglianza: De 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