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Consigliere; \n        Emilio Iannello - Consigliere; \n        Giuseppe Fuochi Tinarelli - Consigliere; \n        Giuseppe Tedesco - Consigliere. \n \n                      Ordinanza interlocutoria \n \n    Sul ricorso iscritto al n. reg. gen. civ. n. 27800/2018  proposto\nda: \n        R. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro  tempore,\nelettivamente domiciliata in Roma,  via  Antonio  Bertoloni  n.  1/E,\npresso lo studio dell\u0027avvocato Claudio Rizzo, che  la  rappresenta  e\ndifende; ricorrente; \n    Contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione\nprovinciale  del  lavoro,  in  persona  del  Ministro  pro   tempore,\nrappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello  Stato,  presso\ncui  domicilia  ope  legis  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.   12;\ncontroricorrente; \n    Avverso la sentenza n. 1871/2018 della Corte d\u0027appello  di  Roma,\npubblicata il giorno 23 marzo 2018. \n    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del\n6 maggio 2025 dal Consigliere Irene Tricomi; \n    Udito il pubblico ministero, in  persona  dell\u0027Avvocato  generale\nRita Sanlorenzo, che ha  concluso  per  l\u0027accoglimento  del  ricorso,\novvero,   in   subordine,   rimessione   degli   atti   alla    Corte\ncostituzionale; \n    Udito per la ricorrente l\u0027avvocato Claudio Rizzo. \n \n                      Svolgimento del processo \n \n    1. La Corte d\u0027appello di Roma ha accolto l\u0027impugnazione  proposta\ndal Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  -  Direzione\nprovinciale del lavoro di Roma - nei confronti della societa\u0027 R. spa,\navverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma. \n    Il giudice di  secondo  grado,  in  riforma  della  sentenza  del\nTribunale, ha rigettato  l\u0027opposizione  proposta  dalla  societa\u0027  R.\navverso l\u0027ordinanza ingiunzione n. ..., avente ad oggetto la sanzione\namministrativa,  prevista  dall\u0027art.  6,  terzo  comma,  del  decreto\nlegislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708,\nratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,\nper l\u0027impiego di lavoratori dello spettacolo privi del certificato di\nagibilita\u0027, in violazione dell\u0027obbligo previsto dall\u0027art. 6,  secondo\ncomma, del medesimo D.L.C.P.S. n. 708 del 1947. \n    2. La Corte territoriale ha ritenuto  sussistente  la  violazione\namministrativa contestata. In proposito, ha rilevato che  l\u0027ordinanza\ningiunzione conteneva il riferimento al processo verbale di  illecito\namministrativo del ..., redatto dagli ispettori a  conclusione  degli\naccertamenti  ultimati  il  ...  dai  funzionari  dell\u0027ENPALS,   atti\nritualmente e tempestivamente (ai sensi dell\u0027art. 14 della  legge  n.\n689 del 1981)  notificati  all\u0027allora  amministratore  unico  e  alla\nsocieta\u0027 il ..., e da cui emergeva  l\u0027analiticita\u0027  e  la  precisione\ndelle contestazioni mosse. \n    Il Giudice di appello ha accertato che il termine di prescrizione\ndell\u0027illecito era stato interrotto  dalla  notifica  del  verbale  di\nillecito amministrativo (del ...) e che quindi  nessuna  prescrizione\nera maturata alla data di  notifica  dell\u0027ordinanza  ingiunzione.  Ha\naffermato che le violazioni avevano carattere sostanziale, in  quanto\nla richiesta del certificato di agibilita\u0027 rispondeva alla  finalita\u0027\ndi rendere noto agli organi di vigilanza la presenza  di  determinati\nlavoratori nel luogo di lavoro, ed  erano  state  contestate  da  una\nautorita\u0027 funzionalmente competente; infine, la sanzione irrogata era\nconforme al disposto dell\u0027art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708  del  1947,  e\nsuccessive modifiche. \n    3. Avverso la sentenza di appello  la  societa\u0027  R.  ha  proposto\nricorso per cassazione, affidato a quindici motivi. \n    4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -  Direzione\nProvinciale del lavoro - ha resistito con controricorso. \n    5.  La  societa\u0027  ricorrente  ha  depositato  memoria  in   vista\ndell\u0027adunanza camerale originariamente fissata per il giorno 15 marzo\n2023. La causa e\u0027 stata poi rinviata a nuovo ruolo per la trattazione\nin pubblica udienza. \n    6. Il Procuratore generale  ha  depositato  conclusioni  scritte,\nchiedendo l\u0027accoglimento del ricorso.  In  subordine  ha  chiesto  di\nsollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma\n1097, della legge n. 205 del 2017, in riferimento  all\u0027art.  3  della\nCostituzione, e all\u0027art. 117, primo  comma,  della  Costituzione,  in\nrelazione agli articoli 49, paragrafo  1,  della  Carta  dei  diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea (CDFUE), proclamata  a  Nizza  il  7\ndicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e all\u0027art.\n7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali (CEDU), come interpretato dalla  giurisprudenza\ndella Corte EDU con riguardo  alla  retroattivita\u0027  in  mitius  della\nlegge penale, in ragione della  connotazione  sostanzialmente  penale\ndell\u0027illecito amministrativo in questione, per il carattere  punitivo\ne afflittivo della sanzione, alla luce dei cosiddetti  criteri  Engel\n(Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro  Paesi\nBassi). \n    7. La societa\u0027 R. ha depositato memoria, con cui ha insistito per\nl\u0027accoglimento  del  ricorso,   e   ha   prospettato   incidente   di\ncostituzionalita\u0027,  richiamando  la  requisitoria   del   Procuratore\ngenerale. \n    8. Con l\u0027ordinanza interlocutoria n. 9396 del 2024,  il  Collegio\ndella Sezione Lavoro di questa Corte ha rimesso la controversia  alla\nPrima Presidente per l\u0027eventuale assegnazione alle Sezioni Unite,  in\nragione della questione di massima di particolare importanza, che  si\ne\u0027 posta nell\u0027esame del settimo motivo di ricorso, della applicazione\nretroattiva, nella fattispecie oggetto  di  causa,  della  disciplina\nsopravvenuta dell\u0027art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017,  e\ndell\u0027art. 3-quinquies, comma 1, lett. a), del  decreto-legge  n.  135\ndel 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del  2019,\nche hanno sostituito l\u0027art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947. \n    9. L\u0027art. 6, nel testo vigente ratione temporis, ha  previsto  al\nsecondo comma: «Le imprese dell\u0027esercizio teatrale, cinematografico e\ncircense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le  imprese  del\npubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e  gli\nimpianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta\u0027 o di\ncui abbiano un diritto personale  di  godimento  i  lavoratori  dello\nspettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1)  al  n.  14\ndell\u0027art. 3, che non siano in possesso del certificato di  agibilita\u0027\nprevisto dall\u0027art. 10». \n    Ai sensi del successivo terzo comma:  «In  caso  di  inosservanza\ndelle disposizioni  di  cui  al  precedente  comma  le  imprese  sono\nsoggette  alla  sanzione  amministrativa  di  lire  50.000  per  ogni\nlavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata». \n    Detto importo e\u0027 stato poi determinato in euro  129,00  per  ogni\nlavoratore e per ogni giornata di lavoro  da  ciascuno  prestata  (v.\nart. 1, comma 1177, della legge n. 296 del 2006). \n    10. L\u0027ordinanza interlocutoria n. 9396 del 2024 ha richiamato  la\ndisciplina sopravvenuta, rilevando  che  a  seguito  delle  modifiche\nall\u0027art. 6 del D.L.C.P.S. apportate dall\u0027art. 1,  comma  1097,  della\nlegge n. 205 del 2017, l\u0027obbligo del  certificato  di  agibilita\u0027  e\u0027\nstato escluso per  i  lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro\nsubordinato e  per  le  prestazioni  di  lavoro  autonomo  di  durata\nsuperiore ai trenta giorni e non aventi le caratteristiche  descritte\nnel secondo periodo della disposizione (lavoratori «contrattualizzati\nper specifici eventi, di durata limitata  nell\u0027arco  di  tempo  della\ncomplessiva programmazione dell\u0027impresa,  singolari  e  non  ripetuti\nrispetto alle stagioni o cicli produttivi»). \n    Per  effetto  delle   ulteriori   modifiche   di   cui   all\u0027art.\n3-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto-legge n.  135  del  2018,\nconvertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  12  del  2019,  il\ncertificato di agibilita\u0027 deve essere  richiesto  solo  nel  caso  di\nutilizzo di lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli\ncon rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie  indicate\ndal n. 1 al n. 14 dell\u0027art. 3 del D.L.C.P.S. e successive modifiche. \n    11.  L\u0027ordinanza  interlocutoria  ha  quindi  affermato  che  per\neffetto delle citate modifiche normative, e\u0027  venuto  meno  l\u0027obbligo\ndel certificato di agibilita\u0027 per coloro che  impieghino  lavoratori,\ndi cui alle citate categorie professionali, assunti con contratti  di\nlavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. Tale esonero\nopera limitatamente ai casi in  cui  la  prestazione  dei  lavoratori\nsubordinati sia resa nei locali di proprieta\u0027 del datore di lavoro  o\nin locazione al medesimo, restando fermo  l\u0027obbligo  del  certificato\nove la prestazione sia resa nei locali appartenenti a terzi. \n    E\u0027 quindi cessato l\u0027obbligo della richiesta  del  certificato  di\nagibilita\u0027 per le imprese che impiegano, presso locali di  proprieta\u0027\no su cui abbiano un diritto personale di godimento,  soggetti  con  i\nquali intrattengono rapporti di lavoro  subordinato,  e  rispetto  ai\nquali il datore di lavoro provvede al pagamento dei  contributi,  con\nle  relative  conseguenze  in  termini  di  tutela   dei   lavoratori\nsubordinati. \n    12. Da tali premesse, discende, secondo la Sezione Lavoro, che la\ncondotta attribuita  a  R.  spa  e  per  la  quale  e\u0027  stata  emessa\nl\u0027ordinanza  ingiunzione  di  pagamento,  la  mancata  richiesta  del\ncertificato di  agibilita\u0027  per  i  lavoratori  subordinati  occupati\npresso la sede della societa\u0027 (e per i  quali  risulta  pacificamente\nadempiuto l\u0027obbligo assicurativo),  non  sarebbe  stata  sanzionabile\nalla luce della normativa successivamente introdotta. \n    Di  talche\u0027,  attesa  la  natura  sostanzialmente  penale   della\nsanzione,    sarebbe    irragionevole    la    mancata     previsione\ndell\u0027applicazione  retroattiva  della  sopravvenuta  lex  mitior,  in\nragione  dei  principi  affermati  in  materia  dalla  giurisprudenza\ncostituzionale e convenzionale. \n    13.  Facendo  applicazione  dei  cosiddetti  criteri  Engel,   la\nsanzione amministrativa per l\u0027illecito di  cui  all\u0027art.  6,  secondo\ncomma, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947,  sebbene  indirizzata  ad  una\nplatea   ristretta   di   possibili   destinatari   -    datori    di\nlavoro/committenti di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo\n- ha una funzione sostanzialmente punitiva, essendo del  tutto  priva\ndi finalita\u0027 in senso lato risarcitorie o, in qualche modo,  connesse\nall\u0027adempimento dell\u0027obbligo contributivo in favore dei lavoratori. \n    La sanzione e\u0027, infatti, comminata a fronte di un inadempimento -\nla mancata richiesta del certificato di agibilita\u0027 - che, rispetto ai\nlavoratori subordinati o, comunque stanziali, non e\u0027 strumentale  ne\u0027\nfunzionale a garantire l\u0027adempimento degli obblighi contributivi. \n    Quanto   al   requisito   di   afflittivita\u0027    della    sanzione\namministrativa, l\u0027ordinanza interlocutoria ha rilevato  che,  seppure\ndi entita\u0027 economica contenuta, la sanzione in esame si  applica  per\nogni giorno di lavoro e per ogni lavoratore, senza previsione  di  un\ntetto massimo,  il  che  comporta,  proprio  rispetto  ai  lavoratori\nsubordinati a tempo indeterminato, un effetto sostanzialmente perenne\ndella sanzione per il requisito intrinseco dell\u0027essere tale forma  di\nlavoro continuativa. \n    14. La controversia,  in  ragione  della  particolare  importanza\ndella questione di massima, e\u0027 stata assegnata dalla Prima Presidente\na queste Sezioni Unite, e all\u0027esito dell\u0027udienza  pubblica  e\u0027  stata\nriservata in decisione. \n \n                       Ragioni della decisione \n \n    1.  La  questione  di  massima  di  particolare  importanza   qui\ncontroversa  concerne  la  applicazione   retroattiva   della   legge\nsuccessiva che ha disciplinato in  modo  piu\u0027  favorevole  l\u0027illecito\namministrativo, per violazioni pregresse ancora sub iudice, in  forza\ndel principio di retroattivita\u0027 della lex mitior  in  materia  penale\n(Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 9396 del 2024). \n    Tale questione costituisce oggetto del settimo motivo di ricorso,\nla cui trattazione  ha  carattere  prioritario  rispetto  alle  altre\ncensure prospettate dalla ricorrente. \n    2.  Occorre  premettere  che  il  decreto  legislativo  del  Capo\nprovvisorio dello Stato 16  luglio  1947,  n.  708,  ratificato,  con\nmodificazioni,  dalla  legge  29  novembre  1952,  n.  2388,  recante\ndisposizioni  concernenti  l\u0027Ente  nazionale  di  previdenza   e   di\nassistenza per i lavoratori dello  spettacolo,  contiene  all\u0027art.  3\nl\u0027elenco (integrato da successive modifiche) dei cd. lavoratori dello\nspettacolo, cioe\u0027 degli appartenenti  alle  categorie  di  lavoratori\n«obbligatoriamente iscritti all\u0027Ente». \n    L\u0027art.  6  del  medesimo  D.L.C.P.S.,  al  secondo  comma,  primo\nperiodo, nel testo vigente  ratione  temporis  dispone:  «Le  imprese\ndell\u0027esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri  tenda,\ngli enti, le associazioni, le imprese  del  pubblico  esercizio,  gli\nalberghi, le emittenti radiotelevisive e gli  impianti  sportivi  non\npossono far agire nei locali  di  proprieta\u0027  o  di  cui  abbiano  un\ndiritto  personale  di  godimento  i  lavoratori   dello   spettacolo\nappartenenti alle categorie indicate dal n. 1) al n. 14 dell\u0027art.  3,\nche non siano in possesso  del  certificato  di  agibilita\u0027  previsto\ndall\u0027art. 10». \n    In ragione  del  terzo  comma  «In  caso  di  inosservanza  delle\ndisposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla\nsanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni\ngiornata di lavoro da ciascuno prestata». \n    Detto importo e\u0027 stato poi determinato in euro  129,00  per  ogni\nlavoratore e per ogni giornata di lavoro  da  ciascuno  prestata  (v.\nart. 1, comma 1177, della legge n. 296 del 2006). \n    Dunque, il legislatore, con la disciplina di cui al  citato  art.\n6,  secondo  comma,   ai   fini   della   commissione   dell\u0027illecito\namministrativo, non ha operato alcuna differenziazione  in  relazione\nalla natura giuridica del rapporto  di  lavoro  o  della  prestazione\nprofessionale dei lavoratori dello spettacolo. \n    L\u0027art. 9 del medesimo D.L.C.P.S.,  primo  comma,  primo  periodo,\nstabilisce che «L\u0027impresa ha  l\u0027obbligo  di  denunziare  all\u0027ente  le\npersone da  essa  occupate,  indicando  la  retribuzione  giornaliera\ncorrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste  dall\u0027ente\nper l\u0027iscrizione e per l\u0027accertamento dei contributi». \n    In base al disposto dell\u0027art. 10 del medesimo D.L.C.P.S., commi 1\ne 2: «L\u0027Ente rilascera\u0027  all\u0027impresa  un  certificato  contenente  le\nindicazioni comprese nelle denunzie di cui al precedente articolo. \n    Il rilascio del certificato sara\u0027 subordinato all\u0027adempimento  da\nparte dell\u0027impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico». \n    3. Nei confronti della societa\u0027  ricorrente,  nella  qualita\u0027  di\nobbligata in solido  con  l\u0027allora  amministratore  unico,  e\u0027  stata\nemessa dalla DPL di Roma, in data ..., ordinanza ingiunzione  n.  ...\nin relazione,  tra  l\u0027altro,  alla  violazione  contestata  ai  sensi\ndell\u0027art. 6, secondo comma, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, «per aver\nfatto agire presso la sede della societa\u0027 R. alcuni lavoratori  privi\ndel certificato di agibilita\u0027 ENPALS» nel periodo ... . \n    Il certificato di agibilita\u0027 si inscrive nel piu\u0027 ampio  contesto\ndelle  misure  volte  a  garantire   l\u0027adempimento   degli   obblighi\ncontributivi  e  previdenziali  per  i  lavoratori   appartenenti   a\ndeterminate  categorie  artistiche  e  tecniche   dello   spettacolo,\nconsiderate le specificita\u0027 che caratterizzano lo  svolgimento  delle\nprestazioni lavorative in tale settore. \n    Alle previsioni dell\u0027art. 9 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, sopra\nrichiamate, per la cui inosservanza e\u0027  stabilita  autonoma  sanzione\namministrativa, si affianca in generale la misura in esame,  volta  a\nfar conoscere agli organi di vigilanza  la  presenza  di  determinati\nlavoratori nel luogo di lavoro,  onde  poter  svolgere  al  meglio  i\ncontrolli  di  loro  pertinenza,   attesa   la   peculiarita\u0027   delle\nprestazioni lavorative in questione. \n    Con riguardo ai rapporti di lavoro assistiti da stabilita\u0027,  come\ni  rapporti  di  lavoro  subordinato,  esclusi  dal  perimetro  della\nsanzione amministrativa dalla lex mitior sopravvenuta  nel  2017,  le\nsuddette misure, nella sostanza, si sovrappongono. \n    4. Con il settimo motivo del ricorso per cassazione, la  societa\u0027\nricorrente ha prospettato, ai sensi dell\u0027art. 360, primo comma, n. 3,\ncod. proc. civ., la violazione  e  falsa  applicazione  dell\u0027art.  1,\ncomma 1097, della legge n. 205 del 2017, dell\u0027art. 11 delle  preleggi\ne dell\u0027art. 2, cod. pen. \n    La ricorrente ha dedotto che la sentenza  della  Corte  d\u0027appello\navrebbe  violato  i  principi  in  materia  di  ius  superveniens  in\nrelazione agli illeciti amministrativi e alle corrispettive sanzioni,\nnon avendo tenuto conto del suddetto  art.  1,  comma  1097,  che  ha\nescluso l\u0027obbligo della richiesta del certificato di agibilita\u0027 per i\nlavoratori dello  spettacolo  con  contratto  di  lavoro  subordinato\nqualora utilizzati nei locali di proprieta\u0027  delle  imprese  e  degli\naltri soggetti indicati, o di cui  quest\u0027ultimi  abbiano  un  diritto\npersonale di godimento, lavoratori per i quali  le  medesime  imprese\neffettuano regolari versamenti contributivi presso l\u0027INPS. \n    La societa\u0027 ricorrente, quindi, invoca l\u0027applicazione della legge\nsopravvenuta nel 2017, piu\u0027 favorevole rispetto a  quella  in  vigore\nall\u0027epoca dei fatti, non essendovi una espressa previsione  contraria\ne per l\u0027affinita\u0027  della  situazione  oggetto  di  causa  con  quella\nregolamentata dall\u0027art. 2, cod. pen. \n    5. Tanto premesso si  osserva  che  nella  fattispecie  in  esame\nvengono in rilievo fatti commessi prima dell\u0027entrata in vigore  della\nnorma (art. 1, comma 1097  della  legge  n.  205  del  2017)  che  ha\ndisciplinato in mitius l\u0027illecito amministrativo in questione. \n    6. L\u0027applicabilita\u0027 del principio di retroattivita\u0027  della  norma\npenale  piu\u0027  mite  trova  espressione  nell\u0027ordinamento  interno,  a\nlivello di legge ordinaria, nell\u0027art.  2,  secondo,  terzo  e  quarto\ncomma, cod. pen. \n    Con la sentenza n. 393  del  2006,  la  Corte  costituzionale  ha\naffermato che la retroattivita\u0027  in  mitius  della  legge  penale  e\u0027\nriconosciuta non solo, a livello  di  legislazione  ordinaria,  dall\u0027\nart. 2, cod. pen., ma anche nel diritto internazionale e nel  diritto\ndell\u0027Unione europea. La retroattivita\u0027 della lex  mitior  in  materia\npenale e\u0027 in particolare enunciata tanto dall\u0027art. 15,  primo  comma,\ndel Patto internazionale  relativo  ai  diritti  civili  e  politici,\nconcluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso  esecutivo\ncon legge 25 ottobre 1977, n. 881; quanto dall\u0027art. 49, paragrafo  1,\ndella Carta dei diritti  fondamentali  dell\u0027Unione  europea  (CDFUE),\nproclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo  il  12\ndicembre 2007. \n    Successivamente, la sentenza della Grande Camera della Corte EDU,\n17 settembre 2009, ... contro Italia, ha dedotto  dall\u0027art.  7  della\nCEDU il principio secondo cui  «se  la  legge  penale  in  vigore  al\nmomento della perpetrazione del reato e le  leggi  penali  posteriori\nadottate prima  della  pronuncia  di  una  sentenza  definitiva  sono\ndiverse, il giudice deve applicare quella le  cui  disposizioni  sono\npiu\u0027 favorevoli all\u0027imputato» (paragrafo 109). \n    In seguito alla sentenza ..., con la sentenza n. 236 del 2011, il\nGiudice delle Leggi ha affermato che «L\u0027ambito  di  operativita\u0027  del\nprincipio di retroattivita\u0027 in mitius non deve essere  limitato  alle\nsole disposizioni concernenti la misura della pena, ma  va  esteso  a\ntutte le norme sostanziali che, pur riguardando profili diversi dalla\nsanzione in  senso  stretto,  incidono  sul  complessivo  trattamento\nriservato al reo» (paragrafo 10 del Considerato in diritto), e che il\n«principio di retroattivita\u0027 in mitius» ha, «attraverso  l\u0027art.  117,\nprimo   comma,   Cost.,   acquistato   un   nuovo   fondamento    con\nl\u0027interposizione dell\u0027art. 7  della  CEDU,  come  interpretato  dalla\nCorte di Strasburgo» (paragrafo 11 del Considerato in diritto). \n    Il principio di retroattivita\u0027 della legge penale piu\u0027 favorevole\nal reo rinviene proprio fondamento costituzionale  nel  principio  di\neguaglianza. «Non sarebbe ragionevole punire (o continuare  a  punire\npiu\u0027 gravemente) una persona per  un  fatto  che,  secondo  la  legge\nposteriore, chiunque altro puo\u0027  impunemente  commettere  (o  per  il\nquale  e\u0027  prevista  una  pena  piu\u0027  lieve).  Per  il  principio  di\neguaglianza, infatti, la modifica mitigatrice della legge  penale  e,\nancor di piu\u0027,  l\u0027abolitio  criminis,  disposte  dal  legislatore  in\ndipendenza di una mutata valutazione del disvalore del fatto  tipico,\ndevono riverberarsi anche a vantaggio di coloro che  hanno  posto  in\nessere la condotta in un  momento  anteriore,  salvo  che,  in  senso\nopposto,  ricorra  una  sufficiente  ragione  giustificativa  «(Corte\ncost., citata sentenza n. 236 del 2011, paragrafo 10 del  Considerato\nin diritto). \n    In proposito la «comune ratio della garanzia in  questione,  [e\u0027]\nidentificabile in sostanza nel diritto dell\u0027autore del reato a essere\ngiudicato, e se del caso punito, in  base  all\u0027apprezzamento  attuale\ndell\u0027ordinamento relativo al disvalore del fatto da  lui  realizzato,\nanziche\u0027 in base all\u0027apprezzamento sotteso alla legge  in  vigore  al\nmomento della sua commissione» (Corte costituzione,  sentenza  n.  63\ndel 2019). \n    La connessione del principio della retroattivita\u0027 in  mitius  con\nil principio di eguaglianza, come  evidenziato  dalla  giurisprudenza\ncostituzionale, ne segna, peraltro, anche  il  limite,  in  quanto  a\ndifferenza del principio della irretroattivita\u0027  della  norma  penale\nsfavorevole - tutelato dall\u0027art. 25, secondo  comma,  Cost.,  che  e\u0027\ninderogabile - detto principio puo\u0027  subire  deroghe,  legittime  sul\npiano costituzionale, qualora  ne  ricorra  una  sufficiente  ragione\ngiustificativa (Corte cost., ordinanza n. 330 del 1995,  sentenze  n.\n230 del 2012, n. 63 del 2019). \n    Eventuali deroghe a tale  principio  devono  superare  un  vaglio\npositivo di ragionevolezza in relazione alla necessita\u0027  di  tutelare\ncontrointeressi di rango costituzionale. \n    7. La Corte costituzionale, con la  citata  sentenza  n.  63  del\n2019, ha affermato che l\u0027estensione del principio  di  retroattivita\u0027\ndella lex mitior in materia di sanzioni amministrative aventi  natura\ne  funzione  «punitiva»  e\u0027  conforme  alla   logica   sottesa   alla\ngiurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base  dell\u0027art.  3,\nCost., in ordine alle sanzioni propriamente penali. \n    Laddove,  infatti,  la  sanzione  amministrativa   abbia   natura\n«punitiva» alla luce dell\u0027ordinamento convenzionale  e  sia,  dunque,\n«convenzionalmente penale» alla luce  dei  cosiddetti  criteri  Engel\n(Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro  Paesi\nBassi), di regola non vi sara\u0027 ragione per  continuare  ad  applicare\ntale sanzione, qualora il fatto sia successivamente  considerato  non\npiu\u0027 illecito;  ne\u0027  per  continuare  ad  applicarla  in  una  misura\nconsiderata  ormai  eccessiva  (e  per  cio\u0027  stesso  sproporzionata)\nrispetto al mutato  apprezzamento  della  gravita\u0027  dell\u0027illecito  da\nparte dell\u0027ordinamento (Corte cost., sentenza n. 63 del  2019,  punto\n6.2 del Considerato in diritto). \n    Dunque,  come  si  rileva  dai  principi  sopra  richiamati,   il\nprincipio di retroattivita\u0027 in mitius non opera per tutte le sanzioni\namministrative in quanto tali, ma per quelle che siano da considerare\nsostanzialmente penali, secondo i cosiddetti criteri Engel,  ai  fini\ndell\u0027applicazione delle garanzie costituzionali e convenzionali della\nmateria penale. \n    8. L\u0027art. 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la\ncui applicazione e\u0027 invocata dalla societa\u0027 ricorrente, ha sostituito\nl\u0027art. 6, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947. \n    La nuova disciplina contenuta nel primo comma dell\u0027art.  6,  come\nnovellato  ha  escluso  per  le  imprese   dell\u0027esercizio   teatrale,\ncinematografico  e  circense,  i   teatri   tenda,   gli   enti,   le\nassociazioni, le imprese del pubblico  esercizio,  gli  alberghi,  le\nemittenti radiotelevisive e gli impianti  sportivi,  l\u0027obbligo  della\nrichiesta del certificato  di  agibilita\u0027  di  cui  all\u0027art.  10  nei\nconfronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie\nindicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell\u0027art. 3  con\ncontratto di lavoro subordinato  qualora  utilizzati  nei  locali  di\nproprieta\u0027 o di cui abbiano un diritto personale di godimento  per  i\nquali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi\npresso l\u0027INPS (art. 6, comma 1, primo periodo). \n    La disciplina introdotta dall\u0027art. 1, comma 1097, della legge  n.\n205 del 2017, risulta pertanto  piu\u0027  favorevole  rispetto  a  quella\nsostituita, maggiormente comprensiva e  nella  cui  vigenza  si  sono\nverificati i fatti per cui e\u0027 causa,  escludendo  il  certificato  di\nagibilita\u0027 per i lavoratori dello spettacolo con contratto di  lavoro\nsubordinato qualora utilizzati nei locali  di  proprieta\u0027  o  di  cui\nabbiano un diritto personale di godimento per  i  quali  le  medesime\nimprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l\u0027INPS. \n    9.  Il  legislatore  del  2017,  nel  sostituire  l\u0027art.  6   del\nD.L.C.P.S. n. 708, del 1947, non ha dettato disposizioni  transitorie\nsull\u0027applicazione della novella. \n    Nel  non  prevederne  la  retroattivita\u0027  il  legislatore,  nella\nsostanza, si e\u0027 posto nel solco dell\u0027art. 1 della legge  n.  689  del\n1981, che non prevede la retroattivita\u0027 della legge sopravvenuta piu\u0027\nfavorevole. \n    Cio\u0027, tuttavia, non esclude che debba trovare applicazione la lex\nmitior, qualora si sia in presenza  di  un  illecito  amministrativo,\nconvenzionalmente penale,  e  non  vi  siano  ragionevoli  motivi  di\nderoga. \n    10. Le Sezioni Unite ritengono  rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  1,\ncomma 1097, della legge n. 205 del  2017,  nella  parte  in  cui  nel\nsostituire in mitius l\u0027art.  6,  del  decreto  legislativo  del  Capo\nprovvisorio dello Stato 16  luglio  1947,  n.  708,  ratificato,  con\nmodificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, escludendo  per\ni soggetti indicati l\u0027obbligo  della  richiesta  del  certificato  di\nagibilita\u0027 nei confronti dei lavoratori dello spettacolo (art. 3, nn.\n1-14) con rapporti  di  lavoro  subordinato  qualora  utilizzati  nei\nlocali di proprieta\u0027  o  di  cui  abbiano  un  diritto  personale  di\ngodimento  per  i  quali  le  medesime  imprese  effettuano  regolari\nversamenti contributivi presso l\u0027INPS, non ha previsto l\u0027applicazione\nretroattiva della novella, in riferimento  agli  articoli  3  e  117,\nprimo comma, della Costituzione, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 7\ndella  CEDU,  che  contempla  tra   i   propri   corollari,   secondo\nl\u0027interpretazione offertane dalla  Corte  EDU,  anche  la  necessaria\nretroattivita\u0027 della legge penale piu\u0027 favorevole entrata  in  vigore\nsuccessivamente alla commissione del fatto, e all\u0027art. 49  CDFUE  che\nstabilisce se «successivamente alla commissione del reato,  la  legge\nprevede l\u0027applicazione di una  pena  piu\u0027  lieve,  occorre  applicare\nquest\u0027ultima». \n    11. La questione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 rilevante. \n    Detto requisito  implica  necessariamente  che  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale abbia nel procedimento a quo un\u0027incidenza\nattuale   e   non   meramente   eventuale.   Il    postulato    della\npregiudizialita\u0027 della  questione  richiede  infatti  che  questa  si\nconcreti solo quando il  dubbio  di  contrasto  con  la  Costituzione\ninvesta una norma dalla cui applicazione, ai fini  della  definizione\ndel giudizio dinanzi a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non\npoter prescindere (Corte cost., n. 160 del 2023). \n    Trova applicazione nella specie  l\u0027art.  6,  secondo  comma,  del\nD.L.C.P.S. n. 708 del 1947.  Come  si  e\u0027  illustrato,  il  contenuto\nnormativo dell\u0027art. 6, la cui violazione da\u0027  luogo  all\u0027applicazione\ndella sanzione amministrativa prevista dal successivo terzo comma, e\u0027\nstato sostituito dall\u0027art. 1, comma 1097, cit.,  con  una  disciplina\npiu\u0027  favorevole,  di  cui  non  e\u0027  stata  prevista   l\u0027applicazione\nretroattiva. \n    E\u0027 pacifico che i lavoratori lavorassero  presso  la  sede  della\nemittente radio televisiva R., come  specificato  nella  sentenza  di\nappello,  costituendo  tale  dato  uno  degli  elementi   costitutivi\ndell\u0027illecito  amministrativo  contestato;  si   tratta   quindi   di\nlavoratori «stanziali» e non «itineranti». \n    Come altresi\u0027 indicato nell\u0027ordinanza interlocutoria n. 9396  del\n2024,  la  societa\u0027  ricorrente,  nel  rivendicare  in  questa   sede\nl\u0027applicazione dello ius superveniens, ha specificato e  allegato  la\nsussistenza  dei  fatti  costitutivi  necessari   per   la   concreta\napplicazione  di  dette  norme  sopravvenute,  tra  cui   la   natura\nsubordinata dei rapporti di lavoro, fattispecie esclusa dalla novella\ndel 2017. A  fronte  di  tali  allegazioni,  salvi  gli  accertamenti\nrimessi al giudice del merito sulla qualificazione  dei  rapporti  di\nlavoro, l\u0027ordinanza interlocutoria n. 9396 del 2014 ha  rilevato  che\nl\u0027amministrazione non ha svolto  alcuna  contestazione  o  deduzione,\nessendosi limitata a  richiamare  il  principio  di  irretroattivita\u0027\ndella  legge  successiva  piu\u0027  favorevole  in  materia  di  sanzioni\namministrative. \n    Pertanto,  la  questione  di   legittimita\u0027   costituzionale   e\u0027\nrilevante, atteso che l\u0027applicazione della lex mitior sopravvenuta ha\ndiretta incidenza sulla sussistenza dell\u0027illecito amministrativo  cui\ne\u0027 connessa la sanzione irrogata alla ricorrente. \n    Va osservato che, successivamente, come ricordato infra, il testo\ndell\u0027art. 6 e\u0027 stato ulteriormente sostituito dall\u0027art.  3-quinquies,\ncomma 1, lett. a), del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge n. 12 del 2019. \n    Rispetto  a  tale  disposizione  -  che  non  incide  sullo   ius\nsuperveniens (art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017)  della\ncui  applicazione   si   controverte   e   della   cui   legittimita\u0027\ncostituzionale si  dubita  nei  sensi  indicati  -  non  e\u0027  tuttavia\nravvisabile analoga attuale rilevanza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, salve le valutazioni del Giudice delle Leggi ai sensi\ndell\u0027art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. \n    12. La questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  1,\ncomma 1097, della legge  n.  205  del  2017,  e\u0027  non  manifestamente\ninfondata. \n    A  parere  del  Collegio  non  e\u0027  implausibile  che   l\u0027illecito\namministrativo sub iudice, nel ricomprendere anche la  posizione  dei\nlavori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato, ha natura\npenale secondo i criteri cosiddetti Engel, come di seguito indicati: \n        la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto\nnazionale, \n        la natura stessa di quest\u0027ultima, \n        la natura e il grado di severita\u0027 della sanzione. \n    I suddetti criteri sono alternativi e  non  cumulativi  (sentenza\nCorte EDU Grande Stevens e altri c. Italia del 4 marzo  2014);  cio\u0027,\nperaltro, non  impedisce  di  adottare  un  approccio  cumulativo  se\nl\u0027analisi separata di ogni criterio non permette di arrivare  ad  una\nconclusione chiara. \n    Alla luce di tali  criteri  deve  essere  considerata  penale,  e\nassoggettata al relativo regime giuridico, non solo la  sanzione  che\nsia formalmente qualificata come tale, ma anche la sanzione la quale,\npur qualificata come amministrativa,  comporti  effetti  punitivi  di\nnatura e severita\u0027 sostanzialmente pari alla sanzione penale. \n    13. La sanzione prevista per l\u0027illecito  amministrativo  che  qui\nviene  in  rilievo  disciplinato  dall\u0027art.  6,  comma  secondo,  del\nD.L.C.P.S. n. 708 del 1947, vigente ratione  temporis  all\u0027epoca  dei\nfatti per cui e\u0027 causa, e\u0027 stabilita in misura fissa (Cass., n. 19527\ndel 2023, n. 3579 del 1998), quantificata per ogni lavoratore  e  per\nogni giornata di lavoro prestata in assenza  del  certificato,  senza\npossibilita\u0027 di adeguamento in relazione ai criteri di  cui  all\u0027art.\n11 della 24 novembre 1981, n. 689. \n    La stessa rispetto ai rapporti di lavoro  subordinato,  che  sono\nassistiti   da   stabilita\u0027,    compresi    nell\u0027ambito    originario\ndell\u0027illecito amministrativo in esame, evidenzia indici di  rilevante\nafflittivita\u0027, in quanto  si  calcola  non  in  considerazione  della\ngravita\u0027  in  se\u0027  dell\u0027omissione,  ma  del   persistere   di   essa,\nindipendentemente  dalla  sussistenza  e  dall\u0027entita\u0027   del   danno,\nmediante  una  mera  operazione  matematica,  che  puo\u0027   abbracciare\nl\u0027intera durata del rapporto subordinato, senza la previsione  di  un\ntetto massimo. \n    Cio\u0027  anche  considerando  che,  ai  fini  dell\u0027applicazione  del\ncriterio della gravita\u0027 della sanzione,  deve  aversi  riguardo  alla\nmisura della sanzione  di  cui  e\u0027  a  priori  passibile  la  persona\ninteressata e non alla gravita\u0027 della  sanzione  alla  fine  inflitta\n(sentenza Corte EDU, ... e altri c. Italia, cit.). \n    Di talche\u0027, appare  irragionevole  la  mancata  previsione  della\nretroattivita\u0027 della lex mitior di cui all\u0027art. 1, comma 1097,  della\nlegge n. 205 del 2017. \n    14. In ragione dei principi sopra richiamati, quindi, non essendo\npercorribile,  dato  il  tenore  letterale  della  norma  indubbiata,\nun\u0027interpretazione     della     stessa     costituzionalmente      e\nconvenzionalmente   conforme,   ne\u0027   essendo   possibile    recepire\ndirettamente i  principi  enunciati  dalla  Corte  EDU,  il  Collegio\nsolleva questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  1,  comma\n1097, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui nel  sostituire\nin mitius l\u0027art. 6, del  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio\ndello Stato 16 luglio 1947, n. 708,  ratificato,  con  modificazioni,\ndalla legge 29 novembre 1952, n.  2388,  escludendo  per  i  soggetti\nindicati l\u0027obbligo della richiesta del certificato di agibilita\u0027  nei\nconfronti dei lavoratori dello spettacolo  (art.  3,  nn.  1-14)  con\nrapporti di lavoro  subordinato  qualora  utilizzati  nei  locali  di\nproprieta\u0027 o di cui abbiano un diritto personale di godimento  per  i\nquali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi\npresso l\u0027INPS,  non  ha  previsto  l\u0027applicazione  retroattiva  della\nnovella, in riferimento all\u0027art. 3,  Cost.,  e  all\u0027art.  117,  primo\ncomma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione  all\u0027art.  7  della  CEDU,  e\nall\u0027art. 49 della CDFUE. \n    15. Ai sensi dell\u0027art. 23, secondo comma, della  legge  11  marzo\n1953, n. 87, il presente giudizio davanti alla  Corte  di  cassazione\nSezioni Unite civili e\u0027 sospeso fino alla definizione  dell\u0027incidente\ndi costituzionalita\u0027. \n    16. A cura della cancelleria, la presente ordinanza  deve  essere\nnotificata  alle  parti  del  giudizio  di  cassazione,  al  pubblico\nministero presso questa Corte ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri; l\u0027ordinanza deve essere comunicata ai Presidenti delle  due\nCamere del Parlamento. \n    Gli  atti,  comprensivi  della   documentazione   attestante   il\nperfezionamento  delle  prescritte  notificazioni  e   comunicazioni,\ndevono essere immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    La Corte di cassazione a Sezioni Unite civili, visti  l\u0027art.  134\ndella Costituzione e l\u0027art. 23 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,\ndichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1097, della  legge  27\ndicembre 2017, n. 205, nella parte in cui nel  sostituire  in  mitius\nl\u0027art. 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16\nluglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni,  dalla  legge  29\nnovembre 1952, n. 2388, escludendo per i soggetti indicati  l\u0027obbligo\ndella richiesta del  certificato  di  agibilita\u0027  nei  confronti  dei\nlavoratori dello spettacolo (art. 3, nn. 1-14) con rapporti di lavoro\nsubordinato qualora utilizzati nei locali  di  proprieta\u0027  o  di  cui\nabbiano un diritto personale di godimento per  i  quali  le  medesime\nimprese effettuano regolari versamenti  contributivi  presso  l\u0027INPS,\nnon  ha  previsto  l\u0027applicazione  retroattiva  della   novella,   in\nriferimento agli articoli 3 e 117, primo comma,  della  Costituzione,\nquest\u0027ultimo  in  relazione  all\u0027art.  7  della  Convenzione  per  la\nsalvaguardia dei diritti  dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027  fondamentali\n(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa\nesecutiva con la  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  e  all\u0027art.  49,\nparagrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea\n(CDFUE),  proclamata  a  Nizza  il  7  dicembre  2000  e  adattata  a\nStrasburgo il 12 dicembre 2007. \n    Sospende  il  presente  giudizio.  Ordina  che,  a   cura   della\ncancelleria, la presente ordinanza  sia  notificata  alle  parti  del\ngiudizio di cassazione, al Pubblico Ministero presso questa Corte  ed\nal Presidente del  Consiglio  dei  ministri;  ordina,  altresi\u0027,  che\nl\u0027ordinanza venga comunicata dal Cancelliere ai Presidenti delle  due\nCamere del Parlamento. Dispone l\u0027immediata trasmissione  degli  atti,\ncomprensivi della documentazione attestante il perfezionamento  delle\nprescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. \n        Cosi\u0027 deciso in Roma, all\u0027udienza pubblica del 6 maggio 2025. \n \n                       Il Presidente: D\u0027Ascola","elencoNorme":[{"id":"63893","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"27/12/2017","data_nir":"2017-12-27","numero_legge":"205","descrizionenesso":"sostitutivo dell\u0027","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1097","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1"},{"id":"63920","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgcps","denominaz_legge":"decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato","data_legge":"16/07/1947","data_nir":"1947-07-16","numero_legge":"708","descrizionenesso":"ratificato","legge_articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"63921","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/11/1952","data_nir":"1952-11-29","numero_legge":"2388","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-11-29;2388"}],"elencoParametri":[{"id":"80216","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80217","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80218","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"7","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80219","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cue","descriz_costit":"Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"49","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"par.1","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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