GET https://collaudocorte.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/242

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/242
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 301
    "total_time" => 0.294871
    "namelookup_time" => 0.000406
    "connect_time" => 0.032729
    "pretransfer_time" => 0.074286
    "size_download" => 149956.0
    "speed_download" => 510054.0
    "starttransfer_time" => 0.074303
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 33644
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 74225
    "connect_time_us" => 32729
    "namelookup_time_us" => 406
    "pretransfer_time_us" => 74286
    "starttransfer_time_us" => 74303
    "total_time_us" => 294871
    "start_time" => 1765857715.1802
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/242"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x168df00)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/242 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Tue, 16 Dec 2025 04:01:55 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Tue, 16 Dec 2025 04:01:55 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"242","numero_parte":"1","autorita":"Corte dei conti","localita_autorita":"","data_deposito":"17/11/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"26/11/2025","numero_gazzetta":"48","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"","descrizione_fissazione":"","stato_fissazione":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eBilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica – Enti indicati nell\u0027elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito, concorrenti, in quanto unità, alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell\u0027Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 – Previsione che a tali enti si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all\u0027Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall\u0027ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Trentino Sviluppo spa","prima_controparte":"Istituto nazionale di statistica - ISTAT","altre_parti":"Procuratore generale della Corte dei conti","testo_atto":"N. 242 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2025\n\r\nOrdinanza del 17 novembre 2025 della Corte dei conti sezioni  riunite\nin sede giurisdizionale sul ricorso  proposto  da  Trentino  sviluppo\nS.p.a. contro Istituto nazionale di statistica - ISTAT. \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Finanza pubblica -  Enti  indicati\n  nell\u0027elenco 1 annesso  al  decreto-legge  n.  137  del  2020,  come\n  convertito, concorrenti, in quanto unita\u0027, alla determinazione  dei\n  saldi di finanza pubblica del  conto  economico  consolidato  delle\n  amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal  Sistema\n  europeo dei conti nazionali e regionali  nell\u0027Unione  europea  (SEC\n  2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e\n  del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali  enti  si\n  applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei\n  bilanci  e  sostenibilita\u0027   del   debito   delle   amministrazioni\n  pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge\n  n.  243  del  2012,  nonche\u0027  quelle  in  materia  di  obblighi  di\n  comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di\n  finanza pubblica - Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\n  del codice della giustizia contabile,  di  cui  all\u0027Allegato  1  al\n  decreto legislativo n. 174  del  2016,  dopo  le  parole:  \"operata\n  dall\u0027ISTAT\"  sono  aggiunte  le   seguenti:   \",   ai   soli   fini\n  dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento  della\n  spesa pubblica\". \n- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in\n  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle\n  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all\u0027emergenza\n  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella\n  legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. \n\n\r\n(GU n. 48 del 26-11-2025)\n\r\n \n                         LA CORTE DEI CONTI \n               Sezioni riunite in sede giurisdizionale \n                      in speciale composizione \n \n    Composta dai signori magistrati: \n        Piergiorgio Della Ventura, Presidente; \n        Eugenio Musumeci, consigliere; \n        Giancarlo Astegiano, consigliere; \n        Marco Smiroldo, consigliere; \n        Daniele Bertuzzi, consigliere; \n        Maria Cristina Razzano, consigliere; \n        Domenico Cerqua, primo ref. estensore. \n    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.\n742/SR/RGC del registro di segreteria proposto,  ai  sensi  dell\u0027art.\n11, comma 6, lettera b), e 123 e ss. del decreto legislativo  n.  174\ndel 2016, dalla societa\u0027 «Trentino Sviluppo S.p.a.», in  persona  del\nPresidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Sergio  Anzelini,\nrappresentata  e  difesa,  come  da  procura  in  calce  al  ricorso,\ndall\u0027avv. Maria Cristina Osele, elettivamente domiciliata  presso  il\nseguente indirizzo PEC: mariacristina.osele@pectrentoavvocati.it \n    Contro l\u0027Istituto nazionale di statistica - Istat, in persona del\nlegale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso\ndall\u0027Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede\nistituzionale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e\u0027  domiciliato,  e\nnei confronti della  Procura  generale  della  Corte  dei  conti,  in\npersona del Procuratore generale in carica pro tempore, con  sede  in\nRoma alla via A. Baiamonti n. 25; \n    Nonche\u0027, per quanto occorrer possa, nei confronti: \n        della Presidenza del Consiglio dei ministri, in  persona  del\nPresidente in carica  pro  tempore,  con  domicilio  ex  lege  presso\nl\u0027Avvocatura generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi n.\n12; \n        del Ministero dell\u0027economia e delle finanze, in  persona  del\nMinistro  in  carica  pro  tempore,  con  domicilio  ex  lege  presso\nl\u0027Avvocatura generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi n.\n12. \n    Per  l\u0027annullamento   previa   sospensione   limitatamente   alla\nposizione della societa\u0027 Trentino Sviluppo S.p.a.: \n        1)  dell\u0027elenco  sintetico  delle  amministrazioni  pubbliche\ninserite  nel  conto  economico  consolidato  individuate  ai   sensi\ndell\u0027art. 1, comma  3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  e\nsuccessive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie\ngenerale - n. 242 - del 30 settembre 2020; \n        2) della rettifica  dell\u0027elenco  sintetico  pubblicata  nella\nGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275, del 4 novembre 2020; \n        3)  dell\u0027elenco  analitico  delle  amministrazioni  pubbliche\ninserite  nel  conto  economico  consolidato  individuate  ai   sensi\ndell\u0027art. 1,  comma  3  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  e\nsuccessive   modificazioni,   pubblicato   sul   sito   istituzionale\ndell\u0027Istat in data 4 novembre 2020; \n    nonche\u0027, per quanto occorrer possa; \n        4) della nota specificativa 2020  dell\u0027Istat  denominata  «Le\nunita\u0027 istituzionali appartenenti al  settore  delle  amministrazioni\npubbliche», pubblicata sul sito istituzionale; \n        5)    degli    altri    atti    conseguenziali    presupposti\nendoprocedimentali e connessi non ancora acquisiti o acquisendi. \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Viste le memorie depositate dalle parti; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Uditi  nell\u0027udienza  pubblica  del  giorno  16  luglio  2025   il\nrelatore,  primo  ref.  Domenico  Cerqua,  il  difensore   di   parte\nricorrente, in persona dell\u0027avv. Maria Cristina Osele,  l\u0027avv.  dello\nStato Pietro Garofoli  per  Istat  e  il  Pubblico  ministero,  nella\npersona  del  vice  Procuratore   generale   Luigi   D\u0027Angelo,   come\nspecificato nel verbale; \n    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n                                Fatto \n \n    1. La societa\u0027 «Trentino Sviluppo S.p.a.»,  costituita  tra  soci\nprivati il  16  luglio  1969,  a  seguito  di  evoluzioni  societarie\nsuccedutesi negli anni e\u0027 oggi una societa\u0027 per azioni  con  capitale\nsociale interamente posseduto dalla Provincia autonoma di Trento. \n    In  base  all\u0027oggetto  sociale,  «costituisce  lo  strumento  del\nsistema  della  pubblica  amministrazione  per   l\u0027espletamento   nei\nconfronti della Provincia autonoma di Trento di attivita\u0027 strumentali\nal  sostegno,  allo  sviluppo  ed  alla  promozione,  in  Italia   ed\nall\u0027estero, delle attivita\u0027 economiche in Trentino [...]». \n    2. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  242,  del  30\nsettembre 2020, e\u0027 stato pubblicato l\u0027elenco - per il  2021  -  delle\namministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della  legge  31  dicembre\n2009, n. 196 e  successive  modificazioni,  elaborato  e  annualmente\naggiornato da Istat,  nel  quale  risulta  inserita  -  come  per  le\nprecedenti annualita\u0027 - anche la Trentino Sviluppo S.p.a. \n    In data 30 luglio 2021 la  Societa\u0027  ha  depositato  ricorso  per\nl\u0027annullamento, previa sospensione, limitatamente alla sua posizione: \n        1)  dell\u0027elenco  sintetico  delle  amministrazioni  pubbliche\ninserite  nel  conto  economico  consolidato  individuate  ai   sensi\ndell\u0027art. 1, comma  3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  e\nsuccessive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie\ngenerale - n. 242, del 30 settembre 2020; \n        2) della rettifica  dell\u0027elenco  sintetico  pubblicata  nella\nGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275, del 4 novembre 2020; \n        3)  dell\u0027elenco  analitico  delle  amministrazioni  pubbliche\ninserite  nel  conto  economico  consolidato  individuate  ai   sensi\ndell\u0027art. 1, comma  3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  e\nsuccessive   modificazioni,   pubblicato   sul   sito   istituzionale\ndell\u0027Istat in data 4 novembre 2020; \n    nonche\u0027, «per quanto occorrer possa»: \n        4) della nota specificativa 2020  dell\u0027Istat  denominata  «Le\nunita\u0027 istituzionali appartenenti al  settore  delle  amministrazioni\npubbliche», pubblicata sul sito istituzionale; \n        5)    degli    altri    atti    conseguenziali    presupposti\nendoprocedimentali e connessi non ancora acquisiti o acquisendi. \n    Nell\u0027atto introduttivo sono stati prospettati i motivi che qui di\nseguito vengono riassunti. \nI) Nullita\u0027 degli impugnati elenchi Istat del 30 settembre 2020 e del\n4 novembre 2020 per violazione del giudicato  di  cui  alla  sentenza\nSS.RR. n. 27/2020/RIS. \n    Questione  incidentale  di  costituzionalita\u0027  relativa  all\u0027art.\n23-quater  (rubricato   «unita\u0027   ulteriori   che   concorrono   alla\ndeterminazione dei saldi di  finanza  pubblica  del  conto  economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche»)  del  decreto-legge  n.\n137 del 28 ottobre 2020 e relativo allegato (elenco  1)  e  legge  di\nconversione n. 176 del 18 dicembre 2020 e relativo  allegato  (elenco\n1). \n    La societa\u0027 ha richiamato la sentenza di queste  Sezioni  riunite\nn. 27/2020/RIS, che  ha  accolto  il  suo  ricorso  avverso  l\u0027elenco\nsintetico  delle  amministrazioni  pubbliche   inserite   nel   conto\neconomico  consolidato  per  il  2020,  pubblicato   nella   Gazzetta\nUfficiale - Serie generale - n. 229 il  30  settembre  2019,  nonche\u0027\nl\u0027elenco analitico pubblicato in data 8 novembre 2019. \n    La  sentenza  n.  27/2020  avrebbe  determinato  la   conseguente\nimpossibilita\u0027  di  considerare  la  societa\u0027  come  «amministrazione\npubblica» anche per il futuro, fino a quando  non  muteranno  i  suoi\nassetti organizzativi e funzionali. In definitiva,  il  giudicato  di\ncui alla citata sentenza  avrebbe  prodotto  un  «effetto  vincolante\npieno»  e  in  qualche  modo  assoluto,  posto   che   l\u0027annullamento\ndell\u0027elenco per il  2019  e\u0027  scaturito  dall\u0027accertato  difetto  dei\npresupposti soggettivi. \n    Su  queste  premesse,  la  ricorrente  ha  chiesto  di  sollevare\nquestione   incidentale   di   costituzionalita\u0027   dell\u0027intero   art.\n23-quater, per i profili illustrati nell\u0027atto, con  riferimento  alla\nviolazione degli articoli 24, 101,  103  e  113  della  Costituzione,\nnonche\u0027 degli articoli 3, 77, comma 2, e 10 della Costituzione \nII) In via gradata: violazione dell\u0027art. 23-quater del  decreto-legge\nn. 137/2020 e relativo elenco  1,  come  convertiti  dalla  legge  n.\n176/2020.  Eccesso  di  potere  nelle   figure   sintomatiche   della\ndisparita\u0027 di trattamento. \n    Per l\u0027ipotesi di mancato accoglimento delle  richieste  formulate\nnel  primo  motivo,  la  Trentino  Sviluppo  S.p.a.,  prospetta   una\ndoglianza subordinata, in cui l\u0027elenco e\u0027  censurato  per  violazione\ndell\u0027art. 23-quater, primo comma, del decreto-legge n. 137/2020, come\nconvertito.  La  disposizione,  infatti,  non  avrebbe   giustificato\nl\u0027inserimento ipso iure nell\u0027elenco Istat, avendo creato  «una  sorta\ndi tertium genus» che implicherebbe  l\u0027applicazione  agli  otto  enti\nindicati nell\u0027elenco annesso al decreto-legge solo  di  alcuni  degli\noneri previsti per le pubbliche amministrazioni. \n    In ogni caso, continuerebbe  a  sussistere  la  legittimazione  e\nl\u0027interesse ad agire, pur dopo la novita\u0027  legislativa.  Infatti,  le\nprescrizioni  dell\u0027art.  23-quater  del  decreto-  legge   comportano\ncomunque una serie di obblighi e vincoli procedimentali che implicano\nconsistenti oneri ed effetti  controproducenti  rispetto  al  normale\nfunzionamento di una societa\u0027 per azioni di natura privatistica. \nIII) Violazione di legge  per  violazione  del  regolamento  (UE)  n.\n549/2013 - regolamento SEC 2010 - e del suo  allegato  A),  paragrafi\n20.05 ss. per assenza dei requisiti dell\u0027assenza dello scopo di lucro\ne della natura non market delle attivita\u0027 espletate. \n    Con il terzo ordine di contestazioni, premessa la propria  natura\ndi  societa\u0027  in  house  della  Provincia  autonoma  di  Trento,   e\u0027\nrichiamata la giurisprudenza secondo cui nel settore «amministrazioni\npubbliche»  di  cui  al  SEC  (S.13)  le  unita\u0027  istituzionali  sono\nclassificate   sulla   base   di   criteri   di   natura   economica,\nindipendentemente dal regime giuridico che le governa. \n    Riconosciuta  la  sussistenza  del   requisito   del   «controllo\npubblico»  e  dell\u0027effettuazione  del  100%   del   fatturato   nello\nsvolgimento dei compiti affidati dall\u0027Ente pubblico territoriale,  la\nricorrente argomenta sia in ordine allo scopo  di  lucro  perseguito,\nche al ritenuto svolgimento di attivita\u0027 «market». \nIV) Eccesso di potere per disparita\u0027 di trattamento. \n    Infine, considerato che, delle dodici  societa\u0027  in  house  della\nProvincia di Trento, solo tre sono state inserite nell\u0027elenco  (oltre\nalla  ricorrente,  la  Cassa  del  Trentino  S.p.a.  e  la   Trentino\nriscossioni S.p.a.) e\u0027 contestato un trattamento giuridico lesivo del\nprincipio di uguaglianza, osservando che le  attivita\u0027  svolte  dalle\nsocieta\u0027 presentano tratti comuni. \n    3. L\u0027Istat si  e\u0027  costituito  in  giudizio,  con  il  patrocinio\ndell\u0027Avvocatura generale dello Stato, mediante memoria depositata  in\ndata 16 settembre 2021, nella quale ha concluso per la  dichiarazione\ndi inammissibilita\u0027 del ricorso  o,  comunque,  per  il  suo  rigetto\nsiccome infondato, con vittoria di spese, competenze e onorari. \n    Ricordato  che  la  Societa\u0027  opera  con  fondi  assegnati  dalla\nProvincia autonoma di Trento o utilizzando per  mandato  fondi  della\nmedesima,  alle  condizioni  stabilite   nelle   relative   leggi   e\nconvenzioni  attuative,   e   muovendo   dall\u0027esame   dello   statuto\nsocietario, la difesa erariale ha  affermato  che  la  ricorrente  e\u0027\nstata  classificata  in  S.13  in   pieno   rispetto   del   percorso\nclassificatorio definito dal SEC 2010. \n    Infatti, presenterebbe le caratteristiche proprie delle «societa\u0027\nveicolo delle amministrazioni pubbliche», organismi  considerati  non\ncome unita\u0027 istituzionali  distinte,  bensi\u0027  come  parte  integrante\ndella societa\u0027 madre, al punto che i relativi conti sono  oggetto  di\nconsolidamento. \n    La  prospettazione  sarebbe  confermata  dalla  circostanza   che\nricorrerebbero, nella specie, le condizioni che integrano la mancanza\ndi indipendenza di azione, tra le quali: natura di societa\u0027 in  house\ndella Provincia autonoma di Trento «che, infatti, ne  rappresenta  il\ncliente pressoche\u0027 unico»; svolgimento nei confronti  della  medesima\nProvincia di attivita\u0027 strumentali al sostegno, allo sviluppo ed alla\npromozione, in Italia ed all\u0027estero, delle  attivita\u0027  economiche  in\nTrentino; mancato perseguimento dell\u0027obiettivo di profitto; vocazione\nnon commerciale per espressa disposizione  statutaria.  In  generale,\nopererebbe senza esporsi ai rischi tipici  connessi  all\u0027acquisizione\ndi passivita\u0027 e di attivita\u0027. \n    3.1 Con memoria conclusionale del 24 settembre 2021,  la  Procura\ngenerale della Corte dei conti ha chiesto: \n        in  via  pregiudiziale,   «[...]   sollevare   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge  n.\n137/2020 e dell\u0027art. 1, comma 1, della legge n. 176 del  2020  e  del\nrelativo allegato che ha disposto l\u0027introduzione dell\u0027art.  23-quater\nnel testo del decreto-legge in sede di conversione»; \n        «[n]el merito, respingere il ricorso perche\u0027  infondato,  con\nla  conferma  dell\u0027inserimento  della  ricorrente  nell\u0027elenco  delle\namministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato\nemanato dall\u0027Istat e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie\ngenerale - n. 242 del 30 settembre 2020». \n    La   Procura   generale   ha   rinvenuto   plurimi   profili   di\nillegittimita\u0027 costituzionale nella  normativa  introdotta  dall\u0027art.\n23-quater,  che  avrebbe  in  sostanza  «sterilizzato»  gli   effetti\nonnicomprensivi della decisione della Corte  dei  conti  che  escluda\ndall\u0027elenco Istat una determinata entita\u0027. \n    Con la novella, il legislatore avrebbe innanzitutto  violato  gli\narticoli 76 e 77, commi 2 e 3, secondo  periodo,  della  Costituzione\n(per l\u0027inserimento, nella legge di conversione di  un  decreto-legge,\ndi emendamenti del tutto estranei all\u0027oggetto e  alle  finalita\u0027  del\ntesto originario). \n    Sono inoltre svolti argomenti in ordine alla ritenuta violazione:\ndegli articoli 24, 103, comma 2,  e  113  della  Costituzione;  degli\narticoli 3 e 111, comma 2, della Costituzione; infine, degli articoli\n11 e 117, comma 1, della Costituzione e 47, comma 1, CDFUE. \n    Nel  merito,  l\u0027infondatezza  del  ricorso   conseguirebbe   alla\nnecessita\u0027 di classificare la societa\u0027  in  S.13  senza  che  occorra\nprocedere alla valutazione del comportamento economico attraverso  il\ntest market/non market, presentando la natura  di  «societa\u0027  veicolo\ndelle amministrazioni pubbliche». \n    Non  risultano  costituiti,  sebbene  destinatari   di   regolare\nnotifica  del  ricorso  introduttivo,  come  da  aa.rr.  in  atti   e\ncomunicazione del decreto di fissazione d\u0027udienza ex art. 126 c.g.c.,\nil Ministero dell\u0027economia  e  delle  finanze  e  la  Presidenza  del\nConsiglio dei ministri. \n    4. All\u0027esito dell\u0027udienza di discussione del 7  ottobre  2021  e\u0027\nstata depositata l\u0027ordinanza n. 13/2021/RIS. \n    Nel  provvedimento  e\u0027  stato   rilevato   che,   precedentemente\nall\u0027instaurazione  del  giudizio,  le  ordinanze  di  queste  Sezioni\nriunite  in  sede  giurisdizionale  in   speciale   composizione   n.\n5/2021/RIS (depositata il 3 giugno 2021) e n. 6/2021/RIS  (depositata\nil 15 giugno 2021) avevano  disposto  la  rimessione  alla  Corte  di\ngiustizia dell\u0027Unione europea, ai sensi dell\u0027art.  267  del  Trattato\nsul funzionamento dell\u0027Unione europea, delle questioni interpretative\npregiudiziali  relative  alla  compatibilita\u0027  del  menzionato   art.\n23-quater decreto-legge n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020,\ncon la disciplina comunitaria dei saldi di bilancio, come integrata e\ninterpretata in base ai  principi  di  equivalenza  ed  effettivita\u0027,\nnella parte in cui, modificando  l\u0027art.  11,  comma  6,  lettera  b),\nescluderebbe o renderebbe  sostanzialmente  inefficace  il  sindacato\ngiurisdizionale  sull\u0027esatta  perimetrazione  del  settore   pubblica\namministrazione disciplinato dal SEC 2010. \n    Ritenuta  la  questione  rilevante,  il  Collegio  ha   rigettato\nl\u0027istanza cautelare e sospeso il presente giudizio, in  attesa  della\ndefinizione della questione pregiudiziale con la pubblicazione  della\ndecisione della Corte di  giustizia  Gazzetta  Ufficiale  dell\u0027Unione\neuropea. \n    4.1 E\u0027 sopravvenuta la sentenza della Corte di giustizia  del  13\nluglio 2023, Ferrovienord  S.p.a.e  Federazione  Italiana  Triathlon,\nnelle cause riunite C-363/21 e C-364/21. \n    Conseguentemente, la ricorrente il 12 ottobre 2023 ha  depositato\n«atto di prosecuzione/riassunzione ex art. 107  c.g.c.»,  premettendo\ndi non essere stata inserita negli elenchi Istat pubblicati nel  2021\ne nel 2022, che si limitavano a menzionare, in nota,  sia  la  citata\nsentenza n.  27/2020/RIS  che  la  pendenza  del  presente  giudizio.\nInoltre, nell\u0027elenco Istat pubblicato il 26 settembre 2023 era  stata\neliminata anche la predetta nota. \n    Cio\u0027 posto, l\u0027Istat non avrebbe mai esplicitato i  presupposti  a\nfondamento di tali attivita\u0027 amministrative sopravvenute, ne\u0027 i  loro\neffetti,   generando   una   condizione   di   incertezza   operativa\nlegittimante la permanenza dell\u0027interesse attuale e  concreto  a  una\npronuncia nel merito. \n    Pertanto,  ha  chiesto  di  fissare  udienza  in  prosecuzione  e\naccogliere le domande formulate in sede di ricorso, cosi\u0027  precisate:\n«previa  occorrenda  proposizione   di   questione   incidentale   di\ncostituzionalita\u0027 e accertamento della insussistenza dei requisiti  e\npresupposti per l\u0027inserimento di Trentino Sviluppo S.p.a. nell\u0027elenco\nIstat delle amministrazioni pubbliche inserite  nel  conto  economico\nconsolidato individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31\ndicembre 2009, n.  196  e  successive  modificazioni,  accogliere  il\nricorso e dichiarare la nullita\u0027, annullare e/o disapplicare gli atti\nimpugnati con ogni conseguente effetto», con rifusione di compensi  e\naccessori. \n    Con atto depositato il 12 febbraio 2024 la  Procura  generale  ha\ninsistito,  preliminarmente,  per  la  rimessione   della   questione\nrelativa alla legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge n. 137/2020, non preclusa dalla pronuncia  della  CGUE,\nche  anzi  ne  ha  confermato  l\u0027attualita\u0027  e   la   non   manifesta\ninfondatezza. Nel merito, ha chiesto il  rigetto  del  ricorso  e  la\nconferma dell\u0027inclusione della detta societa\u0027 nell\u0027elenco Istat. \n    Il 15 febbraio 2024 l\u0027Avvocatura dello Stato ha  depositato  note\nd\u0027udienza nell\u0027interesse dell\u0027Istat, concludendo per la non rilevanza\ne,  comunque,  per  la  manifesta  infondatezza  della  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    4.2. In esito all\u0027udienza di discussione del  28  febbraio  2024,\ncon ordinanza n. 3/2024/RIS, del 12 marzo 2024, e\u0027 stata disposta  la\nsospensione del giudizio nelle more della decisione  della  Corte  di\ncassazione  sul  ricorso  per  motivi  di  giurisdizione  presentato,\nnell\u0027interesse del Ministero dell\u0027economia e delle finanze  e  Istat,\navverso la sentenza non definitiva  n.  17/2023/RIS  con  cui  queste\nSezioni  riunite,  nell\u0027ambito  di  una  controversia  instaurata  da\ndiverso ricorrente avverso  un  atto  di  inserimento  negli  elenchi\nIstat, aveva disapplicato, ai sensi del diritto dell\u0027Unione europea e\nper  le  ragioni  di  cui  in  motivazione,  l\u0027art.   23-quater   del\ndecreto-legge n. 137/2020 e, per  l\u0027effetto,  dichiarato  la  propria\ngiurisdizione su tutte le domande proposte. \n    Secondo il Collegio, infatti,  appariva  opportuno  attendere  la\ndecisione  del  giudice  regolatore,  i  cui  effetti  si   sarebbero\nriverberati sulle emanande pronunce di merito. \n    5. In data 25 novembre 2024 e\u0027 stata depositata la sentenza delle\nSezioni unite della Corte di cassazione n. 30220, con cui  il  citato\nricorso e\u0027 stato dichiarato inammissibile,  con  compensazione  delle\nspese, in considerazione della  non  immediata  impugnabilita\u0027  della\nsentenza n.  17/2023  (che  aveva,  in  effetti,  deciso  solo  sulle\nquestioni  di   giurisdizione   insorte,   senza   definire   neppure\nparzialmente la controversia). \n    Tuttavia, e\u0027 stato contestualmente enunciato, ai sensi  dell\u0027art.\n363  c.p.c.,  il  seguente  principio  di  diritto:  «[i]n  tema   di\nimpugnazione    dell\u0027elenco    annuale    Istat    delle    pubbliche\namministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010,  l\u0027art.  23-quater\ndecreto-legge n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione  delle\nSezioni riunite della Corte dei conti alla  sola  applicazione  della\ndisciplina nazionale sul contenimento della spesa  pubblica,  non  ha\ndeterminato un vuoto di tutela o  il  mancato  rispetto  dell\u0027effetto\nutile   della   disciplina   unionale,   restando    attribuita    la\ngiurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». \n    La segreteria ha comunicato la sentenza  alla  ricorrente  il  29\nnovembre 2024. \n    5.1 In data 31  gennaio  2025  la  Trentino  Sviluppo  S.p.a.  ha\ndepositato secondo atto di riassunzione del giudizio,  formulando  le\nmedesime conclusioni di cui all\u0027istanza del 12 ottobre 2023. \n    Con successiva memoria del  30  giugno  2025  la  medesima  parte\nattrice ha  preso  innanzitutto  atto  dell\u0027ulteriore  sopravvenienza\nrappresentata dall\u0027ordinanza n. 5/2025/RIS, del 21 marzo 2025, con la\nquale  le  Sezioni  riunite  in  sede  giurisdizionale  in   speciale\ncomposizione hanno sollevato questioni di legittimita\u0027 costituzionale\nin merito all\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n.  137/2020\ncome convertito. Ha, quindi, argomentato in  ordine  alla  permanenza\ndell\u0027interesse alla decisione, affidandosi ai seguenti motivi: \n        a)  necessita\u0027  di  valorizzare  sul  piano  processuale  gli\neffetti della sentenza n. 27/2020/RIS, resa da queste Sezioni riunite\nsull\u0027elenco Istat 2019; \n        b) esigenza di garantire  la  continuita\u0027  storica,  giacche\u0027\nl\u0027impugnato elenco Istat 2020  rappresenta  oggi  un  unicum  per  la\nricorrente, la quale - a fronte di assetti organizzativi e funzionali\nda sempre invariati - non e\u0027 piu\u0027 stata inclusa negli  elenchi  Istat\npubblicati  negli  anni  successivi,   peraltro   secondo   modalita\u0027\noperative peculiari (nel 2021 e nel 2022 era annotata la pendenza del\nricorso); \n        c) evitare  possibili  pregiudizi,  per  il  periodo  dal  30\nsettembre 2020  al  29  settembre  2021,  derivanti  dall\u0027inserimento\nnell\u0027elenco Istat impugnato e dalla  qualificazione  dell\u0027ente  quale\namministrazione pubblica ex art. 1, comma 3, della legge 31  dicembre\n2009,  n.  196,  con  particolare  riferimento  all\u0027applicazione  dei\nvincoli di finanza pubblica. L\u0027interesse alla  decisione  rileverebbe\nanche in ragione della non  intervenuta  decorrenza  dei  termini  di\nprescrizione di eventuali responsabilita\u0027 per violazione dei predetti\nvincoli; \n        d)  sotto  altro  profilo,  evitare  l\u0027assoggettamento,   per\nl\u0027annualita\u0027 dal 30 settembre 2020 al 29 settembre 2021, a  limiti  e\noneri procedimentali derivanti dall\u0027applicazione dell\u0027art. 23-quater,\ncomma 1, del decreto-legge n. 137/2020 (secondo cui «si applicano  in\nogni caso le disposizioni in materia  di  equilibrio  dei  bilanci  e\nsostenibilita\u0027 del  debito  delle  amministrazioni  pubbliche  [...],\nnonche\u0027 quelle in materia di obblighi di  comunicazione  dei  dati  e\ndelle informazioni rilevanti in materia  di  finanza  pubblica»),  ad\noggi non toccato dalle incertezze  interpretative  insorte,  relative\nalle questioni di giurisdizione collegate  al  disposto  del  secondo\ncomma del citato articolo; \n        e) limitare i possibili pregiudizi finanziari derivanti dalla\nsua qualificazione  come  «amministrazione  pubblica»  con  gli  atti\ncontestati mediante l\u0027instaurazione dell\u0027odierno giudizio. \n    Sul punto sono state depositate  alcune  note  con  le  quali  un\ncomune ha, finora,  negato  il  pagamento  di  fatture  emesse  dalla\nTrentino Sviluppo S.p.a., contenenti la  richiesta  di  rimborsi  per\npermessi per carica pubblica fruiti da una dipendente. Il ritardo  e\u0027\nstato espressamente motivato dalla controparte con la pendenza  della\npresente controversia. \n    Su queste premesse, la ricorrente ha formulato istanza  di  nuova\nsospensione dell\u0027odierno  giudizio,  anche  richiamando  i  contenuti\ndell\u0027ordinanza n. 2/2025/RIS, che ha disposto la sospensione  di  una\ncausa pendente tra diverse parti  in  attesa  della  decisione  sulle\nquestioni di costituzionalita\u0027 sollevate con le ordinanze n.  5  e  6\ndel 2025. \n    Per l\u0027ipotesi di adesione, da parte del Collegio, al principio di\ndiritto enunciato nella  sentenza  n.  17/2023/RIS,  con  conseguente\nconferma della disapplicazione dell\u0027art. 23-quater del  decreto-legge\nn. 137/2020, e\u0027 stato chiesto  l\u0027accoglimento  del  ricorso,  purche\u0027\nnell\u0027ambito di una giurisdizione piena e in coerenza con la  sentenza\nn. 27/2020/RIS. \n    5.2 Con memoria conclusionale depositata  il  2  luglio  2025  la\nProcura generale, nel riportarsi integralmente  alle  richieste  gia\u0027\nformulate, ha ricordato di avere espresso, fin  dal  primo  atto  del\npresente giudizio, l\u0027avviso che  occorresse  sollevare  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge  n.\n137/2020. \n    Inoltre, sottolineato che la ricorrente, gia\u0027  nelle  conclusioni\nriportate nel ricorso introduttivo,  aveva  domandato  l\u0027accoglimento\n«previa  occorrenda  proposizione   di   questione   incidentale   di\ncostituzionalita\u0027»,  e  che  la  stessa,  da  ultimo  nella   memoria\ndepositata il 30 giugno 2025, ha sollecitato  la  proposizione  della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale ovvero  la  sospensione  del\ngiudizio nelle more della decisione della Corte costituzionale  sulle\nquestioni gia\u0027 proposte da queste Sezioni riunite, in via  principale\nha rinnovato la richiesta  di  sollevare  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020 come\nconvertito e del relativo elenco annesso, al fine di consentire  alle\nparti del presente giudizio di potersi costituire ovvero  intervenire\nnel processo incidentale avanti alla  Consulta  per  l\u0027esercizio  del\ndiritto  al  contraddittorio.  In  subordine,  ha  concluso  per   la\nsospensione del giudizio  fino  alla  decisione  della  questione  di\ncostituzionalita\u0027 gia\u0027 promossa con le ordinanze n. 5 e 6 del 2025. \n    5.3 Infine, nelle «Note di udienza» depositate il 9  luglio  2025\nla  Procura  generale  ha  svolto  considerazioni   integrative   con\nriferimento alla richiesta di sollevare la questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater, comma  2,  del  decreto-legge  28\nottobre 2020, n. 137 (come convertito), con  particolare  riferimento\nall\u0027invocato - tra gli altri - parametro della ragionevolezza ex art.\n3 della Costituzione. \n    Tra l\u0027altro, la Procura si e\u0027 soffermata sul rischio di contrasto\ntra giudicati amministrativi e contabili. \n    Sotto altro profilo, ha evidenziato le illogiche e  asistematiche\nconseguenze derivanti  dall\u0027eventuale  ammissione  del  concorso  tra\ngiudizi. \n    Ha aggiunto che, del resto, la normativa europea SEC  2010  e  la\nnormativa interna sulla spending  review  costituiscono  una  «stessa\nmateria», sicche\u0027 appare intrinsecamente  irragionevole,  ex  art.  3\ndella Costituzione, la separazione dei giudizi sotto il profilo della\ngiurisdizione. \n    Infine, la soluzione della doppia giurisdizione e\u0027 sospettata  di\nviolare il principio di ragionevole  durata  del  processo,  tutelato\ndall\u0027art. 111 della Costituzione. \n \n                               Diritto \n \nA) Questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo  23-quater,\ncomma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto  dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 \n    6. Secondo l\u0027art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012,  n.\n228,  «[a]vverso  gli  atti  di  ricognizione  delle  amministrazioni\npubbliche operata annualmente dall\u0027Istat ai sensi dell\u0027art. 1,  comma\n3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e\u0027  ammesso  ricorso  alle\nSezioni riunite della Corte dei conti, in speciale  composizione,  ai\nsensi dell\u0027art. 103, secondo comma, della Costituzione». \n    La previsione trovava fondamento nella riconosciuta  esigenza  di\nassicurare il  «rispetto  dell\u0027equilibrio  complessivo  del  bilancio\nnazionale  in  ragione  dei   vincoli   derivanti   dall\u0027appartenenza\ndell\u0027Italia all\u0027Unione europea» (Corte di cassazione, Sezioni  unite,\nordinanza 18 maggio 2017, 12.517). \n    Successivamente, l\u0027art. 11, comma  6,  lettera  b),  del  decreto\nlegislativo 26 agosto 2016,  n.  174,  recependo  i  contenuti  della\nprecedente normativa, ha delineato - anche ai fini  procedimentali  -\nin modo piu\u0027 puntuale la portata della  giurisdizione  delle  Sezioni\nriunite, che, «nell\u0027esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva\nin tema  di  contabilita\u0027  pubblica,  decidono  in  unico  grado  sui\ngiudizi: [...] b) in materia di  ricognizione  delle  amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027Istat». \n    La cognizione del giudice contabile nella fattispecie in esame e\u0027\nstata pacificamente intesa come piena ed esclusiva (cfr.,  ex  plur.,\nCorte di Cassazione Sezioni unite,  ordinanza  n.  12517/2017,  cit.;\nId., sentenza 8  novembre  2016,  n.  22645),  quindi  potenzialmente\nestesa a tutti gli eventuali vizi dell\u0027atto e del procedimento. \n    L\u0027ormai consolidato quadro normativo riguardante la giurisdizione\nsui ricorsi in materia di elenchi Istat e\u0027 stato,  piu\u0027  di  recente,\ninteressato dalla legge 18 agosto 2020, n. 176,  di  conversione  del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  recante  «Ulteriori  misure\nurgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai  lavoratori  e\nalle  imprese,  giustizia   e   sicurezza,   connesse   all\u0027emergenza\nepidemiologica da COVID-19». \n    La legge ha inserito nel decreto-legge un  nuovo  art.  23-quater\n(«Unita\u0027 ulteriori che concorrono alla determinazione  dei  saldi  di\nfinanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle\namministrazioni pubbliche»),  il  cui  secondo  comma  ha  modificato\nl\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice  di  giustizia  contabile,\nlimitandone  l\u0027ambito  di  applicazione.  Infatti,  alla   previsione\nsecondo cui le stesse Sezioni  riunite  in  sede  giurisdizionale  in\nspeciale composizione, «nell\u0027esercizio  della  propria  giurisdizione\nesclusiva in tema di contabilita\u0027 pubblica, decidono in  unico  grado\nsui  giudizi:   [...]   b)   in   materia   di   ricognizione   delle\namministrazioni pubbliche operata dall\u0027Istat» e\u0027  stata  aggiunta  la\nseguente specificazione  «,  ai  soli  fini  dell\u0027applicazione  della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica». \n    La disposizione deve ritenersi, alla stregua  delle  osservazioni\nche saranno di seguito formulate,  in  contrasto  insanabile  con  le\nnorme costituzionali ed eurounitarie in materia di tutela dei diritti\ne dei conti pubblici. \n    7. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita\u0027 \n    La competenza a decidere interamente il  ricorso  proposto  dalla\nsocieta\u0027 Trentino Sviluppo S.p.a. presuppone il riconoscimento  della\ngiurisdizione piena ed esclusiva di queste Sezioni riunite  su  tutte\nle domande proposte. \n    Al contrario, la possibilita\u0027 di pronunciarsi sulla richiesta  di\naccertamento e  declaratoria  della  insussistenza  dei  requisiti  e\npresupposti per l\u0027inserimento di Trentino Sviluppo S.p.a. nell\u0027elenco\nIstat delle amministrazioni pubbliche inserite  nel  conto  economico\nconsolidato individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31\ndicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, di  cui  all\u0027avviso\ndel 30 settembre 2020, nonche\u0027 alla rettifica e all\u0027elenco  analitico\ndel 4 novembre 2020,  con  conseguente  accoglimento  del  ricorso  e\ndichiarazione di nullita\u0027,  annullamento  e/o  disapplicazione  degli\natti  impugnati,  e\u0027  impedita  dalla  richiamata  disposizione   del\ndecreto-legge n. 137/2020, entrata in vigore prima della proposizione\ndel ricorso, che ha fortemente limitato  la  cognizione  del  giudice\ncontabile. \n    La  novella  legislativa   ha,   in   particolare,   escluso   la\npossibilita\u0027 di attribuire al ricorrente, con la  sentenza,  il  bene\ndella vita della stabile mancata inclusione nel citato elenco, con la\ncollegata possibilita\u0027 di sottrarsi all\u0027applicazione dei  conseguenti\neffetti giuridici. \n    In relazione alla suddetta preclusione appare, quindi, senz\u0027altro\nperfezionato il requisito presupposto della rilevanza, che condiziona\nla proponibilita\u0027  della  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndella  disposizione  interessata,  dal  momento  che  dal  suo  esito\ndipende, sul piano processuale, la possibilita\u0027 di coltivare  dinanzi\nalle  Sezioni  riunite  le  domande  oggetto  dell\u0027odierno  giudizio.\nInfatti, l\u0027eventuale  necessita\u0027  di  perdurante  applicazione  della\nnormativa  primaria  qui  in  contestazione  comporterebbe   il   non\naccoglimento pressoche\u0027 integrale  delle  richieste  formulate  dalla\nsocieta\u0027 ricorrente,  come  conseguenza  della  rilevata  carenza  di\ngiurisdizione. \n    8.   Non    manifesta    infondatezza    delle    questioni    di\ncostituzionalita\u0027 \n    Riguardo al requisito  della  non  manifesta  infondatezza  della\nvalutazione  di  incostituzionalita\u0027  della   disposizione,   imposto\ndall\u0027art. 23, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87\n(«Norme  sulla  costituzione  e   sul   funzionamento   della   Corte\ncostituzionale»), risultano particolarmente evidenti,  ad  avviso  di\nqueste  Sezioni  riunite,  le  ragioni  del  contrasto  con  numerosi\nprincipi costituzionali. \n    In particolare,  a  carico  dell\u0027art.  23-quater,  comma  2,  del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  introdotto  dalla  legge  di\nconversione    18    dicembre    2020,    n.    176,    si    ravvisa\nl\u0027incostituzionalita\u0027 per contrasto con gli articoli 3, 24,  81,  97,\n103, 111, 113 e 117 della Carta fondamentale. \n    9. Violazione dell\u0027art. 103 della Costituzione, in relazione agli\narticoli 81, 97 e 117 della Costituzione, nonche\u0027 all\u0027art. 100  della\nCostituzione \n    Gli articoli 100 e 103 della  Costituzione  italiana  riconoscono\nalla Corte dei conti un ruolo sia di organo chiamato  ad  assicurare,\nin  posizione  di  indipendenza  e  imparzialita\u0027,  il  rispetto  del\nprincipio  di  legalita\u0027  nell\u0027amministrazione,  sia   di   autorita\u0027\ngiurisdizionale preposta  alla  tutela  delle  situazioni  giuridiche\nsoggettive. \n    Con particolare riferimento alle funzioni giurisdizionali, l\u0027art.\n103, comma 2, della Costituzione dispone che «[l]a Corte dei conti ha\ngiurisdizione nelle materie di contabilita\u0027 pubblica  e  nelle  altre\nspecificate dalla legge», delineando una competenza  per  materia  di\nnatura peculiare. \n    Nella soluzione delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale ha\nassunto ben presto  un  rilievo  centrale  la  riflessione  circa  il\nsignificato dell\u0027espressione «nelle materie di contabilita\u0027 pubblica»\n(in cui il termine «materie» e\u0027 indicato nella forma plurale). \n    Orbene, la Corte costituzionale, chiamata piu\u0027 volte a  esaminare\nla portata dell\u0027art. 103 della Costituzione anche con riferimento  ai\nconfini tra le giurisdizioni, e\u0027 stata interessata esclusivamente  da\nquestioni aventi per oggetto i limiti della giurisdizione della Corte\ndei conti relativa ai giudizi di responsabilita\u0027 amministrativa e  di\nconto (se si escludono i ricorsi decisi dalla  sentenza  n.  39/2014,\nche non si e\u0027 comunque pronunciata sul tema della giurisdizione). \n    La consolidata giurisprudenza  costituzionale  ritiene,  infatti,\nche «il secondo comma dell\u0027art. 103 della Costituzione, nel riservare\nalla giurisdizione della Corte dei conti \"le materie di  contabilita\u0027\npubblica\", da un lato e sotto l\u0027aspetto oggettivo, ne  abbia  assunto\nla nozione tradizionalmente  accolta  nella  legislazione  vigente  e\nnella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di\nresponsabilita\u0027; mentre, d\u0027altro lato e sotto  l\u0027aspetto  soggettivo,\nne abbia  allargato  l\u0027ambito  oltre  quello,  cui  aveva  originario\nriferimento, dell\u0027amministrazione diretta dello Stato:  tale  essendo\nil significato proprio dell\u0027aggettivo «pubblico»,  com\u0027e\u0027  confermato\ndallo stesso uso fattone in  altre  disposizioni  della  Costituzione\n(come ad esempio nell\u0027art. 54, secondo comma, e negli articoli  97  e\n98 [...])» (Corte costituzionale, sentenza 5 aprile 1971, n. 68). \n    La  stessa  Corte  costituzionale,  in  esito   a   un\u0027articolata\nevoluzione giurisprudenziale, e\u0027 giunta a enunciare il principio,  di\nrilevanza sistematica, secondo cui la giurisdizione  contabile  nelle\nmaterie di contabilita\u0027 pubblica presenta una portata  non  assoluta,\nlimitandosi a stabilire una  regola  generale  determinativa  di  una\ngiurisdizione  per  «materia»  (anzi,  per  «materie»),  e   tuttavia\ndisponibile per il legislatore ordinario, che puo\u0027 ampliare il novero\ndelle stesse o restringerle. Si  tratta  quindi  di  un  criterio  di\nriparto, inserito direttamente in Costituzione, per  materie  (quindi\nanche esclusivo), ma solo tendenzialmente generale nell\u0027ambito  delle\nstesse. \n    Ma tali conclusioni sono state sempre raggiunte  con  riferimento\nal perimetro applicativo formato dalle sopra  indicate  tipologie  di\ngiudizio, come espressamente confermato in molte decisioni: la  Corte\ncostituzionale, sin dalla sentenza n. 102 del 1977,  ha  ritenuto  il\ncarattere non cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente  generale,\ndell\u0027attribuzione alla Corte dei conti, ad opera dell\u0027art. 103  della\nCostituzione,  della  giurisdizione  in   materia   di   contabilita\u0027\npubblica, intesa come comprensiva sia dei giudizi  di  conto  che  di\nquelli sulla responsabilita\u0027 amministrativa patrimoniale dei pubblici\ndipendenti ed  amministratori»  (Corte  costituzionale,  sentenza  29\ngennaio 1993, n. 24). \n    Il   legame   tra   determinate   categorie   di   giudizi    (di\nresponsabilita\u0027 amministrativa o di conto) e il  vincolo  legislativo\ncui e\u0027 ancorata la provvista di giurisdizione e\u0027 stato ribadito,  con\nparticolare  efficacia,  in   una   piu\u0027   recente   decisione:   «La\ngiurisdizione \"nelle materie di contabilita\u0027 pubblica\", come prevista\ndalla Costituzione e alla stregua della sua conformazione storica, e\u0027\ndotata infatti non di una \"assoluta\",  ma  solo  di  una  tendenziale\ngeneralita\u0027 (sentenza n. 102 del 1977, nonche\u0027  sentenza  n.  33  del\n1968),  in  quanto  essa  e\u0027  suscettibile  di  espansione   in   via\ninterpretativa,  quando  sussistano  i   presupposti   soggettivi   e\noggettivi della responsabilita\u0027 per danno erariale, ma cio\u0027 solo  \"in\ncarenza di regolamentazione specifica da parte  del  legislatore  che\npotrebbe anche  prevedere  la  giurisdizione  ed  attribuirla  ad  un\ngiudice diverso\" (sentenza n. 641 del 1987). In un\u0027occasione  recente\n-  ribadito  \"il  carattere  non  \u0027cogente\u0027  ed  assoluto,  ma   solo\ntendenzialmente generale, dell\u0027attribuzione alla Corte dei conti,  ad\nopera  dell\u0027art.  103  della  Costituzione,  della  giurisdizione  in\nmateria di contabilita\u0027 pubblica, intesa  come  comprensiva  sia  dei\ngiudizi di conto che di quelli sulla  responsabilita\u0027  amministrativa\npatrimoniale dei pubblici  dipendenti  ed  amministratori\"  -  si  e\u0027\nprecisato che  \"la  concreta  attribuzione  della  giurisdizione,  in\nrelazione alle diverse fattispecie di responsabilita\u0027 amministrativa,\ne\u0027 infatti rimessa alla discrezionalita\u0027 del legislatore ordinario  e\nnon opera automaticamente in base all\u0027art.  103  della  Costituzione,\nrichiedendo  l\u0027interpositio  legislatoris,  al  quale  sono   rimesse\nvalutazioni che non  toccano  solo  gli  aspetti  procedimentali  del\ngiudizio,  investendo  la   stessa   disciplina   sostanziale   della\nresponsabilita\u0027\"  (sentenza   n.   24   del   1993)   [...]»   (Corte\ncostituzionale, sentenza 5 novembre 1996, n. 385). \n    9.1 L\u0027art. 103 della Costituzione, nel menzionare le «materie» di\ncontabilita\u0027 pubblica, non procedeva a indicarne piu\u0027 puntualmente  i\ncontenuti, ne\u0027 nell\u0027ordito costituzionale  del  1948  si  rinvenivano\nnorme che concorressero a specificarne l\u0027oggetto. \n    Di  conseguenza,   la   giurisprudenza   precedentemente   citata\ncollegava  l\u0027interpretazione   dell\u0027inciso   testuale   «contabilita\u0027\npubblica»  ad  ambiti  materiali  di  disciplina  che   spettava   al\nlegislatore   ordinario   definire   con   la    sua    interpositio,\nnell\u0027esercizio della sua discrezionalita\u0027. \n    Le richiamate  coordinate  ermeneutiche  non  possono,  tuttavia,\ntrovare  applicazione  rispetto  alle  questioni   di   giurisdizione\ninteressate dalla presente ordinanza, che non riguardano il  versante\ndella responsabilita\u0027 amministrativo-contabile, ma  sono  relative  a\nuna   materia   che   rientra   nelle   competenze   naturalmente   e\ninderogabilmente ascritte dalla Costituzione al giudice contabile. \n    Giova sottolineare che l\u0027art. 103, comma 2,  della  Costituzione,\nnell\u0027attribuire alla Corte dei conti la giurisdizione  nelle  materie\ncontabili (nonche\u0027 «nelle altre specificate dalla legge»), delinea un\ncriterio di riparto che - diversamente rispetto a quanto previsto dal\nprimo  comma  -  e\u0027  descritto  non  in  funzione  delle   situazioni\nsoggettive tutelate, bensi\u0027 con riferimento a un complesso di materie\ncon caratteri comuni, unitariamente considerate in ragione del  comun\ndenominatore di riguardare la «contabilita\u0027 pubblica». \n    Cio\u0027 comporta che il regolamento dei confini giurisdizionali  con\nle altre magistrature non si svolge sul crinale  della  natura  della\nsituazione giuridica sottostante,  in  base  alla  dicotomia  diritti\nsoggettivi - interessi  legittimi,  collegata  a  una  manifestazione\nillegittima del potere amministrativo, ne\u0027 in  base  all\u0027autorita\u0027  o\npotere che ha emesso l\u0027atto  impugnato  (autorita\u0027  amministrativa  o\nSezione  regionale   di   controllo),   ma   opera   sulla   decisiva\nindividuazione dell\u0027ambito normativo perimetrato, identificabile come\n«materia» di contabilita\u0027 pubblica (Corte dei conti, Sezioni  riunite\nin  spec.  comp.,  sentenza  12  novembre  2020,  n.   32).   Secondo\nl\u0027interpretazione  risalente,  la  riportata  formulazione  normativa\nattesta che i Costituenti non hanno inteso riservare  alla  Corte  la\ncompetenza a conoscere di tutti i giudizi  «comunque  vertenti  nella\nmateria della \"contabilita\u0027 pubblica\", [...] il  cui  ambito  non  si\nriesce a definire - tanto per cio\u0027 che riguarda l\u0027oggetto, quanto per\ncio\u0027  che  riguarda  i  soggetti  -  se  non  in  base   a   puntuali\nspecificazioni legislative» (Corte costituzionale, sentenza 31  marzo\n1965, n. 17). \n    Orbene, il  quadro  ordinamentale  nel  quale  si  inscriveva  la\nrichiamata  giurisprudenza,   che   prendeva   atto   del   carattere\nstoricamente  non  determinato   della   nozione   di   «contabilita\u0027\npubblica», ha subito radicali modifiche con i  mutamenti  legislativi\nintervenuti, in particolare, a partire dalla riforma disposta con  la\nlegge costituzionale 20 aprile 2012,  n.  1,  che  ha  codificato  il\nprincipio dell\u0027equilibrio del bilancio attuando l\u0027impegno, assunto in\nsede eurounitaria (patto «Euro Plus», approvato dai Capi di  Stato  e\ndi Governo della zona Euro l\u002711 marzo 2011 e condiviso dal  Consiglio\neuropeo il 24-25 marzo 2011), «ad adottare misure volte a  perseguire\ngli obiettivi della sostenibilita\u0027  delle  finanze  pubbliche,  della\ncompetitivita\u0027, dell\u0027occupazione e della stabilita\u0027 finanziaria, e in\nparticolare a recepire nella  legislazione  nazionale  le  regole  di\nbilancio dell\u0027Unione  europea  fissate  nel  patto  di  stabilita\u0027  e\ncrescita, ferma restando  «la  facolta\u0027  di  scegliere  lo  specifico\nstrumento giuridico nazionale cui  ricorrere»,  purche\u0027  avente  «una\nnatura vincolante e sostenibile sufficientemente  forte  (ad  esempio\ncostituzione o normativa quadro)» e tale da «garantire la  disciplina\ndi  bilancio  a  livello  sia  nazionale  che  subnazionale»   (Corte\ncostituzionale, sentenza 10 aprile 2014, n. 88). \n    La legge costituzionale  n.  1/2012  contiene  alcune  importanti\ndisposizioni che arricchiscono sia il testo che  il  contesto  (norme\ndell\u0027Unione europea) delle disposizioni costituzionali rilevanti  per\nl\u0027interpretazione   dell\u0027art.   103   della   Costituzione,   e   che\nstabiliscono,   a   livello   di   fonte   che   potremmo    definire\n«superprimaria», una  materia  (tra  le  possibili)  di  contabilita\u0027\npubblica. In particolare, per effetto  delle  modifiche  della  Carta\nfondamentale contenute nei suoi articoli: \n        l\u0027art. 117  della  Costituzione,  comma  1,  nell\u0027imporre  al\nlegislatore   ordinario   il   rispetto   dei   «vincoli    derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario», ha codificato  le  stesse  diposizioni\ndell\u0027Unione europea che definiscono («in coerenza  con  l\u0027ordinamento\ndell\u0027Unione europea»:  art.  97,  comma  1,  della  Costituzione)  la\nnozione di «amministrazione pubblica»; \n        l\u0027art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione determina\nla  competenza  esclusiva  della  legge   statale   in   materia   di\n«armonizzazione dei bilanci pubblici»; \n        l\u0027art. 81, comma 6, della Costituzione  individua  una  fonte\nspeciale che deve disciplinare anche precisi criteri  che  consentono\ndi perseguire, sul piano sostanziale,  l\u0027«equilibrio  tra  entrate  e\nspese» e la «sostenibilita\u0027 del debito» per  tutti  i  bilanci  delle\namministrazioni pubbliche. \n    Ancora, l\u0027art. 5 della medesima legge costituzionale  n.  1/2012,\nche  -  come  noto  -  reca  disposizioni   non   incorporate   nella\nCostituzione, nel definire i principi vincolanti che deve  rispettare\nla legge  «rinforzata»  prevista  dal  comma  6  dell\u0027art.  81  della\nCostituzione, ha  imposto  (al  comma  1)  lo  svolgimento,  in  modo\ndinamico, di controlli lungo l\u0027intero ciclo finanziario  dei  bilanci\ndel «complesso delle pubbliche amministrazioni», da attuare  mediante\n«verifiche, preventive  e  consuntive,  sugli  andamenti  di  finanza\npubblica». \n    Nell\u0027ambito dell\u0027articolato processo di riforma dei  principi  di\nfinanza pubblica si colloca altresi\u0027 la direttiva 2011/85/UE,  dell\u00278\nnovembre 2011 (relativa ai «requisiti per i quadri di bilancio  degli\nStati membri»), attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  54,\nnonche\u0027 con l\u0027art. 30 della legge 30 ottobre 2014,  n.  161,  che  ha\nassegnato   alla   Corte   dei   conti   compiti   di    monitoraggio\nsull\u0027osservanza   delle   regole   di   bilancio   delle    pubbliche\namministrazioni. \n    Peraltro, la direttiva n. 85/2011/UE - sebbene la sua  attuazione\nsia rimessa ad atti di trasposizione nazionale - e\u0027 dotata di effetto\ndiretto,  perche\u0027  si  mostra  sufficientemente  chiara,  precisa  ed\nincondizionata,   enunciando   regole   dettagliate   relative   alle\ncaratteristiche dei quadri  di  bilancio  degli  Stati  membri.  Tali\nregole sono necessarie per garantire  il  rispetto,  da  parte  degli\nStati membri,  degli  obblighi  che  incombono  loro  in  virtu\u0027  del\nTrattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea  per  quanto  riguarda\nl\u0027esigenza di evitare disavanzi pubblici eccessivi  (conf.  Corte  di\ngiustizia, 13 luglio 2023, Ferrovienord S.p.a. e Federazione Italiana\nTriathlon, cit.). \n    Coerentemente  con  tali  presupposti,  l\u0027art.  20  della   legge\n«rinforzata» 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte dei conti\nil compito di  svolgere  funzioni  di  controllo  sui  bilanci  delle\namministrazioni  pubbliche,  espressamente  ancorate  «ai  fini   del\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027equilibrio dei bilanci di\ncui all\u0027art. 97 della Costituzione». \n    La tratteggiata evoluzione del quadro normativo -  pur  limitata,\nin questa sede, al richiamo delle  principali  direttrici  normative,\nnell\u0027ambito della gerarchia delle fonti -  e\u0027  stata  completata  con\nl\u0027entrata in vigore del regolamento (UE) 21 maggio 2013, n.  549/2013\n«relativo  al  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e   regionali\nnell\u0027Unione europea», che ha istituito il «Sistema europeo dei  conti\n2010 («SEC 2010» o «SEC»)» (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma  1).  Tale  Sistema\nconsente di costruire l\u0027anagrafica  delle  amministrazioni  pubbliche\nsoggette alle norme di coordinamento dei bilanci degli Stati  membri,\nfino  ai  sottosettori  (direttiva  n.  85/2011),  e  di  perimetrare\nl\u0027ambito di applicazione dell\u0027art. 97, comma 1, della Costituzione in\npunto  di  obbligo  di  rispettare  i  principi   di   equilibrio   e\nsostenibilita\u0027 nella formazione dei bilanci. \n    Piu\u0027 nel dettaglio, il SEC  2010  «prevede:  a)  una  metodologia\n(allegato  A)   relativa   alle   norme,   alle   definizioni,   alle\nclassificazioni e alle regole contabili  comuni,  che  devono  essere\nutilizzate per l\u0027elaborazione di conti e tavole su  basi  comparabili\nper le esigenze dell\u0027Unione [...]» (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma 2). \n    Il citato allegato A), a sua volta, fin dal suo esordio chiarisce\nche «1.01 Il Sistema europeo dei conti («SEC 2010»  o  «SEC»)  e\u0027  un\nsistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive\nin maniera sistematica e dettagliata il  complesso  di  una  economia\n(ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti\ne le sue relazioni con altre economie». Prosegue, poi, illustrando  i\nconcetti di  base,  i  principali  aggregati  contabili,  le  «unita\u0027\nistituzionali utilizzate per misurare l\u0027economia» e le loro modalita\u0027\ndi classificazione, le operazioni  del  sistema  dei  conti,  nonche\u0027\nanalizzando tutti i numerosi,  ulteriori  profili  di  rilevanza  del\nsistema dei conti. \n    9.2 Il progressivo consolidamento di una  componente  legislativa\ndi rango anche costituzionale, ispirata in sede europea e  completata\ndalle fonti del diritto eurounitario con le  quali  era  destinata  a\nsaldarsi, necessitava di chiare indicazioni in ordine ai soggetti cui\ndoveva trovare applicazione. \n    Per   il   profilo   in   esame,   la   difficolta\u0027    consisteva\nnell\u0027elaborazione  di  regole  comuni,   idonee   a   individuare   i\ndestinatari ai fini della normativa sia interna che europea. \n    Ebbene, l\u0027ordinamento italiano non ha provveduto a individuare il\nperimetro applicativo delle amministrazioni pubbliche rilevante,  con\nspecifico riferimento alla materia finanziaria e contabile,  mediante\nmeccanismi di ricezione diretta e testuale delle regole europee. \n    In particolare, il legislatore della riforma  costituzionale  del\n2012  ha  perseguito  tale  scopo  in  via  indiretta,  recependo  le\ndisposizioni interne che, da alcuni  anni,  individuano  un  soggetto\n(l\u0027Istat) cui spetta il compito  della  ricognizione  annuale  di  un\nelenco di amministrazioni e specificano le  procedure  da  seguire  a\ntali fini, in conformita\u0027 alle norme europee. \n    Invero, l\u0027art. 1, commi 2-3, della legge  31  dicembre  2009,  n.\n196, assegna all\u0027Istat il  compito  di  procedere  alla  ricognizione\ndelle amministrazioni pubbliche cui si applicano le  disposizioni  di\nfinanza  pubblica  con  proprio  elenco  pubblicato  nella   Gazzetta\nUfficiale. \n    Si tratta  di  un  adempimento  funzionale  alla  predisposizione\nannuale  del  conto  economico  consolidato   delle   amministrazioni\npubbliche, «formato dagli aggregati contabili delle entrate  e  delle\nspese di  tali  amministrazioni,  classificati  in  conformita\u0027  alle\nmodalita\u0027 stabilite dall\u0027ordinamento dell\u0027Unione  europea»  (art.  2,\ncomma 1, legge n. 243/2012). \n    Per la compilazione dell\u0027elenco delle  amministrazioni  pubbliche\nl\u0027Istat applica i criteri previsti nel citato regolamento dell\u0027Unione\neuropea n. 549/2013. \n    L\u0027indicata fonte di rango normativo primario (legge n. 196/2009),\ncome accennato, e\u0027 stata «recepita»  dal  legislatore  con  la  legge\ncostituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e con la legge  «rinforzata»  24\ndicembre 2012, n. 243 (recante «[d]isposizioni per  l\u0027attuazione  del\nprincipio del pareggio di  bilancio  ai  sensi  dell\u0027art.  81,  sesto\ncomma, della Costituzione»). \n    Tali conclusioni sono confortate gia\u0027  dall\u0027osservazione  che  la\nlegge n. 1/2012 ha - tra l\u0027altro - modificato gli articoli 81  e  97,\ncomma 1, della Costituzione, estendendo sul piano soggettivo l\u0027ambito\napplicativo   dei   fondamentali   principi   contabili    da    essa\ncostituzionalizzati.  Come,  infatti,   sottolineato   in   dottrina,\nl\u0027espressione in forma plurale «amministrazioni  pubbliche»  (ovvero,\nsecondo una  diversa  opzione  interpretativa,  il  «complesso  delle\npubbliche amministrazioni» evocato dall\u0027art.  81,  comma  6,  nonche\u0027\ndall\u0027art. 5 della  legge  costituzionale  n.  1/2012)  introduce  una\nnozione  ampia  di  amministrazione  pubblica,  in   cui   l\u0027elemento\ndell\u0027interesse finanziario pubblico assume un ruolo centrale  per  la\nrelativa  qualificazione  a  livello  nazionale,  in   coerenza   con\nl\u0027ordinamento dell\u0027UE. \n    Inoltre, la legge 24 dicembre 2012, n.  243,  di  attuazione  del\nnuovo comma 6  dell\u0027art.  81  della  Costituzione,  ha  espressamente\nprevisto che «1. Ai fini della presente legge, si intendono:  a)  per\n«amministrazioni pubbliche» gli enti individuati con le  procedure  e\ngli atti previsti, in coerenza con l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea,\ndalla normativa  in  materia  di  contabilita\u0027  e  finanza  pubblica,\narticolati nei sottosettori  delle  amministrazioni  centrali,  delle\namministrazioni  locali  e  degli  enti  nazionali  di  previdenza  e\nassistenza sociale» (art. 2, comma 1, lettera a). \n    Quella che viene a delinearsi anche attraverso  l\u0027art.  1,  commi\n2-3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e\u0027 una nozione di pubblica\namministrazione non statica e formale, bensi\u0027 dinamica  e  funzionale\n(a «geometrie variabili»), di  natura  strettamente  contabile  e  da\nperimetrare secondo i criteri  dinamici  e  sostanziali  del  diritto\ndell\u0027Unione europea. \n    Tale fenomeno di ibridazione delle forme  e\u0027  stato  recentemente\nrimarcato dalla giurisprudenza di questo giudice contabile in sede di\ngiudizio di parificazione sul rendiconto  generale  dello  Stato  per\nl\u0027esercizio   finanziario   2024,   osservando   che   la    pubblica\namministrazione non appare oggi piu\u0027 riconducibile a un unico modello\nqual e\u0027 quello delle articolazioni  ministeriali,  ma  evidenzia  una\npluralita\u0027 di figure soggettive dai contorni non sempre univoci,  che\ndiversamente attingono a criteri pubblicistici, e che  comunque  sono\nchiamate a svolgere attivita\u0027 operative per  l\u0027amministrazione  nella\nconcreta attuazione di importanti interventi, in particolare  per  lo\nsviluppo (v. la Relazione in udienza del Presidente di  coordinamento\ndelle Sezioni riunite in sede di controllo del 26 giugno 2025). \n    La  giurisprudenza  di  legittimita\u0027  ha  anche  avuto  modo   di\nrimarcare che il surriferito  art.  1,  commi  2-3,  della  legge  31\ndicembre  2009,  n.  196,  costituisce  chiara  espressione  di  tale\nfenomeno, in quanto i criteri utilizzati per la classificazione  sono\ndi natura statistico-economica e sono  dettati  dalla  necessita\u0027  di\narmonizzare,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica  assunta,  i\nsistemi della finanza  pubblica  a  livello  europeo  ai  fini  della\nverifica  da  parte  della  Commissione   degli   eventuali   deficit\neccessivi. L\u0027inserimento di un ente nell\u0027elenco Istat  non  e\u0027  altro\nche il riflesso della natura pubblica dei fondi di cui dispone l\u0027ente\ne della correlata necessita\u0027 che esso sia assoggettato alle regole di\nredazione del bilancio tipici delle pubbliche amministrazioni  (Corte\ndi cassazione, Sezioni unite, sentenza 19  aprile  2021,  n.  10244),\nregole  sulla  cui   corretta   applicazione,   nell\u0027attuale   quadro\ncostituzionale, e\u0027 chiamata a vigilare la Corte dei conti. \n    Ed  e\u0027  proprio   attraverso   il   recepimento   del   principio\ndell\u0027equilibrio di bilancio (di cui all\u0027art. 81 della Costituzione) e\nattraverso l\u0027assoggettamento ai  vincoli  europei  che  la  struttura\ndella pubblica amministrazione  viene  ricondotta  ad  unita\u0027,  nella\nmisura in cui tutti i  centri  decisionali  in  cui  si  articola  la\nRepubblica  sono  chiamati,  attraverso  l\u0027inclusione   nel   settore\nistituzionale delle amministrazioni pubbliche, sulla cui  base  viene\nredatto il conto economico consolidato dello Stato, a partecipare  al\nrispetto dei parametri economici di matrice comunitaria. \n    9.3 Le previsioni costituzionali devono essere lette  in  armonia\ncon il contesto. \n    Occorre,   allora,   prendere   atto    che,    in    conseguenza\ndell\u0027evoluzione legislativa intervenuta,  e\u0027  nitidamente  emerso  un\nnucleo  contenutistico  essenziale  alla  nozione  di   «contabilita\u0027\npubblica», integrato dalle regole indispensabili alla  formazione  di\nun  sistema  contabile,   comparabile   a   livello   internazionale,\ncomprensivo quantomeno delle amministrazioni  coinvolte  (individuate\nin  base  a  particolari   caratteri   economico-finanziari),   della\ndisciplina dei bilanci, dei principi di  base  anche  in  materia  di\nconsolidamento dei conti, dei principali aggregati  contabili  e  dei\nprocedimenti in materia di entrate e spese. \n    Ne consegue che  le  fonti  costituzionali  gia\u0027  riconoscono  la\ngiurisdizione della Corte dei conti nelle controversie rientranti  in\nquel ristretto perimetro  anche  senza  la  necessita\u0027  di  specifica\ninterpositio legislatoris. \n    Questa  conclusione,  tra  l\u0027altro,  conferma  la  necessita\u0027  di\nsubordinare   invece   a    puntuali    specificazioni    legislative\nl\u0027attribuzione della giurisdizione con riferimento a liti in cui, pur\nin  presenza  di  effetti  rientranti  nel  novero   della   «finanza\npubblica», si riscontri un piu\u0027 o meno sensibile  allontanamento  dai\ncontenuti essenziali della stessa, costituiti dalla disciplina  degli\nequilibri di bilancio, dei soggetti  e  delle  procedure  finalizzate\nalla relativa rappresentazione contabile, interna e sovranazionale. \n    Coerentemente  con  la  prospettazione  finora   illustrata,   la\ngiurisdizione  in   materia   di   elenchi   Istat   deve   ritenersi\ninderogabilmente attribuita alla Corte dei conti: di fatto, lo stesso\nlegislatore con l\u0027art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012 - non  a\ncaso,   approvato   immediatamente   dopo   la   ricordata    riforma\ncostituzionale e poi confluito nell\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del\ndecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - ha tempestivamente  (non\nattribuito, ma) riconosciuto tale  competenza  esclusiva  al  giudice\ncontabile. \n    Del resto, come gia\u0027 evidenziato fin dalla prima  sentenza  delle\nSezioni riunite in speciale composizione, le disposizioni  che  hanno\nenumerato, nel  tempo,  le  relative  competenze  giurisdizionali  in\nmateria   di   bilanci   pubblici   evocano,   come   titolo   legale\ndell\u0027attribuzione,  direttamente,  l\u0027art.   103,   comma   2,   della\nCostituzione (cfr. in tal senso, SS.RR. sentenza n. 2/2013).  E  cio\u0027\nvale, in particolare, proprio per l\u0027art. 1, comma 169, della legge n.\n228/2012 (ora, si ripete, art. 11, comma 6, lettera b), del c.g.c.). \n    9.3.1 Pertanto, non potrebbe essere condivisibile l\u0027affermazione,\nanche  giurisprudenziale,  secondo  cui  il  giudice   amministrativo\nsarebbe  ancora  oggi  astrattamente  competente   a   decidere   sul\ncontenzioso in oggetto, assegnando all\u0027art. 1, comma 169, della legge\nn.  228/2012  una  natura  sostanzialmente  innovativa  e,  comunque,\nritenendo  che  la  sopravvenuta   compressione   dell\u0027ambito   della\ngiurisdizione contabile, operata dall\u0027art. 23-quater,  comma  2,  del\ndecreto-legge n.  137  del  2020  (come  introdotto  dalla  legge  di\nconversione n. 137/2020)  possa  avere  comportato  una  riespansione\ndella giurisdizione amministrativa. \n    Queste conclusioni sono state, tuttavia,  accolte  dalle  Sezioni\nunite della Corte di cassazione con la  sentenza  n.  30220/2024.  La\npronuncia, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha affermato  il\nprincipio di  diritto  secondo  cui  il  citato  art.  23-quater  del\ndecreto-legge n. 137/2020 non ha determinato un vuoto di tutela o  il\nmancato  rispetto  dell\u0027effetto  utile  della  disciplina   unionale,\nrestando attribuita la giurisdizione al  giudice  amministrativo  per\nogni ambito ulteriore rispetto alla competenza delle Sezioni  riunite\nin sede giurisdizionale in speciale composizione. \n    Il principio di  diritto  enunciato  dalle  Sezioni  unite  muove\ndall\u0027esplicito intento di  superare  l\u0027ambiguita\u0027  di  fondo  che  ha\ncaratterizzato l\u0027intervento legislativo del  2020.  In  effetti,  dai\nlavori preparatori sembra  emergere  l\u0027obiettivo  di  precludere,  al\ngiudice contabile, il potere di  annullamento  dell\u0027elenco  Istat  in\nrelazione al contrasto con le disposizioni eurounitarie, tenuto conto\ndei problemi collegati agli effetti  delle  decisioni  sui  saldi  di\nfinanza pubblica. \n    Considerato che, ove cosi\u0027 interpretata, la disposizione  avrebbe\nimplicato  l\u0027esclusione  di  ogni  vaglio  giudiziale,  con  la   non\nconsentita compressione dei principi costituzionali ed eurounitari in\ntema di tutela giurisdizionale, la Cassazione ha dunque  ritenuto  di\noffrirne una diversa  lettura  onde  porla  al  riparo  da  possibili\ncriticita\u0027 costituzionali, configurandola come fonte di delimitazione\noggettiva  dell\u0027ambito  di  giurisdizione   esclusiva   del   giudice\ncontabile, cui corrisponderebbe  il  concorrente  dispiegarsi  di  un\nambito di giurisdizione generale del giudice amministrativo. \n    All\u0027accoglimento di tale opzione interpretativa ostano, tuttavia,\nle osservazioni gia\u0027 riportate nelle ordinanze  n.  5/2025/RIS  e  n.\n6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. Con  tali  decisioni  e\u0027  stata\nsollevata questione di costituzionalita\u0027 del medesimo art.  23-quater\ndel  decreto-legge  n.  137/2020,  esaminando  gli  argomenti  (cfr.,\nsoprattutto, parr. 6.3-6-5) che inducono a ritenere  che  la  novella\nnon abbia inteso in alcun modo attribuire la  tutela  costitutiva  ad\naltro organo giurisdizionale, sia per il  contrasto  con  i  principi\ncostituzionali in materia di riviviscenza di norma abrogate  che  per\nil mancato rispetto della necessita\u0027 di riserva di legge espressa  in\nmateria di giurisdizione. In particolare, la Corte ha  richiamato  il\npuntuale orientamento della Corte  costituzionale  che,  anche  nella\nrecente sentenza 26 novembre 2024, n. 185, ha riconosciuto i limitati\nambiti all\u0027interno dei quali puo\u0027 operare la  reviviscenza  di  norme\nabrogate: «la espressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di  legge\nabrogate e\u0027 una  tecnica  normativa  non  consueta,  ma  in  se\u0027  non\nillegittima  nel  senso  che  il  legislatore  [...]  recepisce   per\nrelationem il contenuto delle disposizioni abrogate riproducendolo in\ntal  modo  in  nuove  disposizioni.  La  reviviscenza  sottolinea  la\ntestuale identita\u0027 di vecchie e nuove disposizioni, ma che  rimangono\ncomunque ben distinte». \n    In  altri  termini,  la  giurisprudenza  costituzionale   ritiene\neccezionalmente  ammissibile  la  reviviscenza  di  norme  di   legge\nabrogate,  ma  a  condizione  che   gli   effetti   giuridici   siano\nespressamente previsti dalla legge. Nel caso in esame,  l\u0027assenza  di\nogni argomento testuale nella disposizione sopravvenuta  conferma  la\nlesione  delle  attribuzioni  del   giudice   contabile,   presidiate\ndall\u0027art. 103 della  Costituzione  (violando  altresi\u0027  il  principio\ndella riserva di legge sull\u0027ordinamento giudiziario, posto a garanzia\ndell\u0027indipendenza della magistratura). \n    9.3.2  In  definitiva,  il  sopravvenuto  tentativo  di  limitare\nl\u0027ambito  della  giurisdizione  contabile  operato  con  il  comma  2\ndell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  come  convertito\ndalla legge n. 176/2020  «,  ai  soli  fini  dell\u0027applicazione  della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica», ha inteso\ninammissibilmente sottrarre al giudice naturale della res iudicanda -\ncui  pure  continua  a  riconoscersi  espressamente   la   competenza\n«esclusiva» in tema di contabilita\u0027 pubblica  -  la  possibilita\u0027  di\nerogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti,  in  violazione\ninnanzitutto dell\u0027art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81  e\n97, della Costituzione. \n    Con la novella, infatti, escludendo la giurisdizione della  Corte\ndei conti in relazione alla  rilevanza  eurounitaria  degli  atti  di\nricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente\ndall\u0027Istat, il legislatore interviene su quel nucleo di  attribuzioni\nattinenti alla perimetrazione delle amministrazioni pubbliche da  cui\nderivano precisi obblighi di natura  contabile,  in  primo  luogo  di\nconcorrere alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del\nconto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia al\ncomputo dei saldi sulla base dei quali  si  sviluppano  le  relazioni\nfinanziarie tra gli Stati membri dell\u0027Unione europea. \n    In altri termini, il legislatore ha sottratto alla  giurisdizione\ncontabile la possibilita\u0027 di conoscere delle controversie riguardanti\nl\u0027ambito soggettivo  e  i  principali  effetti  dell\u0027inserimento  nel\ncitato elenco, operando una recisione dell\u0027unitaria materia contabile\nin esame, in cui i collegamenti tra i profili di rilevanza interna  e\nquelli  di  rilevanza  sovranazionale,  dai  quali   i   primi   sono\ncondizionati, risultano con ogni  evidenza  del  tutto  inscindibili.\nL\u0027adozione - sul piano interno - di regole di  bilancio  comuni,  con\nconseguente assoggettamento degli enti inclusi nell\u0027elenco ai vincoli\ndi  finanza  pubblica,  e\u0027   infatti   funzionale   alla   successiva\naggregazione dei dati contabili riferibili agli stessi ai fini  della\nformazione del conto economico consolidato dello Stato. Ed e\u0027 proprio\nattraverso l\u0027esame  dei  saldi  emergenti  da  tale  conto  che  puo\u0027\nverificarsi il rispetto, o meno, dei parametri economici  di  matrice\neurounitaria,  assicurando  in  tal  modo  la  stabilizzazione  delle\neconomie dei Paesi appartenenti all\u0027area  Euro,  con  l\u0027obiettivo  di\nevitare la verificazione di effetti di «spillover»  e  assicurare  la\nmassima efficienza sul territorio  comunitario  degli  stabilizzatori\nfiscali. Appare quindi evidente che  la  verifica  del  rispetto  dei\nvincoli   nazionali   di   finanza   pubblica   non    puo\u0027    essere\nartificiosamente disarticolata dalla verifica avente  ad  oggetto  la\ncorretta formazione del conto economico  consolidato  dello  Stato  -\nrilevante sul piano eurounitario  -  trattandosi  sostanzialmente  di\n«due facce di una stessa medaglia». \n    9.4 Ove pure l\u0027interprete ritenesse di continuare  a  orientarsi,\nanche nella  materia  in  argomento,  ricorrendo  alla  su  ricordata\nvisione   teorica   dell\u0027interpositio   legislatoris,   i   vizi   di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge  n.\n137 del 2020 (come introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020)\nresterebbero comunque pienamente confermati. \n    Invero, l\u0027intervenuta violazione dell\u0027art. 103,  comma  2,  della\ndella  Costituzione  deriva  anche   dalla   lesione   dei   principi\ncostituzionali cui  e\u0027  ancorata  la  giurisdizione  esclusiva  delle\nSezioni riunite in sede  giurisdizionale  in  speciale  composizione,\npoiche\u0027 nelle materie cui si riferiscono le fattispecie espressamente\ncodificate  si  manifesta  l\u0027intento  del  legislatore  di  collegare\nstrettamente le funzioni  di  controllo  con  quelle  giurisdizionali\nattribuite  alla  Corte  dei  conti  dal  citato   art.   103   della\nCostituzione. In particolare, l\u0027art. 100 della  Costituzione  assegna\nalla Corte di conti  il  controllo  «successivo  sulla  gestione  del\nbilancio dello Stato»  esterno  ed  imparziale,  da  intendersi  oggi\nesteso ai bilanci e alla gestione economico-finanziaria di tutti  gli\nenti pubblici che, nel  loro  insieme,  concorrono  alla  nozione  di\n«finanza pubblica allargata» (Corte costituzionale, sentenza 7 giugno\n2007, n. 179; Id., sentenza 20 luglio 2012, n. 198). \n    Ora,   all\u0027esercizio   di    tale    funzione    di    controllo,\ncostituzionalmente assegnata e concretamente conformata dalla vigente\ntrama legislativa, corrisponde la  complementare  previsione  di  una\nfattispecie di giurisdizione esclusiva, necessariamente  estesa  agli\natti che definiscono  l\u0027ambito  stesso  dei  soggetti  sottoposti  ai\ncontrolli del giudice contabile,  e  che  a  tale  fine  ricorrono  a\nprincipi e criteri (previsti dal regolamento SEC  2010)  strettamente\neconomici e contabili. \n    In altri termini, la  giurisdizione  esclusiva  anche  in  questa\nmateria e\u0027  espressione  dell\u0027evidente  osmosi  fra  la  funzione  di\ncontrollo e quella  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti.  Sotto\nquesto  profilo  puo\u0027,  dunque,  concludersi  che   il   legislatore,\nnell\u0027esercitare la sua facolta\u0027 di interposizione, ha riconosciuto  e\nvalorizzato (da ultimo, nel citato art.  11,  comma  6,  del  c.g.c.)\nl\u0027indicato collegamento tra  le  funzioni,  sul  quale  pero\u0027  l\u0027art.\n23-quater piu\u0027 volte citato ha illegittimamente inciso. \n    10. Violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione \n    La limitazione della  giurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei\nconti in materia  di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche\noperata dall\u0027Istat «ai soli fini  dell\u0027applicazione  della  normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta  dall\u0027art.\n23-quater, comma 2, del decreto-legge n.  137/2020  come  convertito,\nrisulta altresi\u0027 in contrasto con l\u0027art. 3 della  Costituzione,  data\nl\u0027assoluta irragionevolezza della previsione. \n    Come in precedenza osservato, le stesse Sezioni unite della Corte\ndi  cassazione,  nella  sentenza  n.   30220/2024,   hanno   rilevato\n(paragrafo 15.1) che il testo della disposizione «ha  delle  indubbie\nambiguita\u0027.  L\u0027art.  11,  comma  6,  lettera  b),  c.g.c.,   dedicato\nall\u0027individuazione delle ipotesi in cui le Sezioni  riunite  decidono\n«nell\u0027esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva  in  tema  di\ncontabilita\u0027 pubblica», prevede, in  esito  alla  novella,  che  tale\ngiurisdizione esclusiva in tema di elenchi Istat,  e\u0027  confinata  «ai\nsoli   fini   dell\u0027applicazione   della   normativa   nazionale   sul\ncontenimento della spesa pubblica», dunque limitata ai  soli  effetti\ndisapplicativi». \n    Si e\u0027 tentato di superare gli  ostacoli  ermeneutici  concludendo\nper  una  predicata  riespansione  della   competenza   del   giudice\namministrativo sulle domande non riservate dal testo  normativo  alla\ncognizione della Corte dei conti; a tali  fini  sono  valorizzati  il\ncriterio di riparto per blocchi di materie  (che  pero\u0027  non  attiene\nall\u0027individuazione delle competenze del giudice contabile, fondata su\nuna diversa ratio legis:  cfr.  supra,  paragrafo  9.1),  nonche\u0027  la\ngiurisprudenza formatasi sulle diverse materie della  responsabilita\u0027\namministrativa   e   delle   pensioni   (quest\u0027ultima,   addirittura,\nrientrante nella giurisdizione  sulle  «altre  [materie]  specificate\ndalla legge», per le quali  non  si  dubita  della  necessita\u0027  della\nperimetrazione legislativa della giurisdizione contabile). \n    La comprensibile scelta di farsi carico di una  lettura  ritenuta\ncompatibile con i principi costituzionali non puo\u0027 tuttavia riportare\nnei confini della legittimita\u0027 costituzionale -  ampiamente  violati,\nad avviso di queste SS.RR.  -  una  disposizione  che,  innanzitutto,\nmantiene ferma la giurisdizione esclusiva delle  Sezioni  riunite  in\nsede giurisdizionale in speciale composizione della Corte  dei  conti\nin materia di elenchi Istat. \n    Deve essere, pertanto,  riconosciuta  al  giudice  contabile  una\npeculiare  giurisdizione,  nell\u0027esercizio  della  quale   non   trova\napplicazione la tradizionale distinzione tra  interesse  legittimo  e\ndiritto soggettivo, rilevando  -  come  osservato  dalla  consolidata\ngiurisprudenza di queste SS.RR. (cfr., ex plurimis,  le  sentenze  n.\n6/2019, n. 9/2020, n. 14/2020, n. 20/2020, n. 27/2020, n. 38/2020)  -\nla diversa esigenza di accertamento di  un  particolare  status,  per\ndefinizione mutevole nel tempo  e  ancorato  a  requisiti  di  natura\neconomico-finanziaria, in cui la Corte non si limita al  mero  vaglio\ndi legittimita\u0027 del procedimento valutativo, estendendo la cognizione\nalla verifica della sussistenza o insussistenza dei  presupposti  per\nl\u0027attribuzione dello status di p.a. (e delle  conseguenti  situazioni\ngiuridiche attive e passive) con valenza di accertamento costitutivo. \n    Proprio  i  particolari   connotati   del   giudizio   in   esame\ncostituiscono  motivo  legittimante  l\u0027attribuzione  delle   relative\ncontroversie alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della\nCorte dei conti,  ossia  a  un  Collegio  singolarmente  qualificato,\nchiamato a una verifica non sulla legittimita\u0027 generale, bensi\u0027 piena\ne di  merito,  di  accertamento  della  qualita\u0027  di  amministrazione\npubblica in capo a una determinata unita\u0027 istituzionale,  sulla  base\ndella    valorizzazione    di    specifici    criteri    di    natura\nstatistico-economica  (cfr.  Corte  di  cassazione,  Sezioni   unite,\nsentenza 19 aprile 2021, n. 10244). \n    Nelle controversie in  esame  la  Corte  e\u0027,  cioe\u0027,  chiamata  a\nvalutare le situazioni di fatto alla stregua di  regole  tecniche  ed\neconomiche di particolare complessita\u0027 - contenute  nel  SEC  2010  -\nonde  accertare  la  qualita\u0027  di  produttore  di  beni   e   servizi\ndestinabili o non destinabili alla vendita. \n    A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che\nimpone di verificare se l\u0027ente interessato si  dedichi  o  meno  alla\nproduzione di servizi ausiliari, sia o meno l\u0027unico fornitore di beni\ne servizi dell\u0027amministrazione pubblica e sia o meno  incentivato  ad\nadeguare l\u0027offerta per realizzare un\u0027attivita\u0027  redditizia,  operando\nalle condizioni di mercato  e  rispettando  le  proprie  obbligazioni\nfinanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29 e ss. del SEC)\nper stabilire se  un\u0027unita\u0027  istituzionale  produca  beni  e  servizi\ndestinabili  alla  vendita   (c.d.   criterio   market/non   market),\nincentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione,  esaminato\nper un periodo pluriennale continuativo. \n    Ora, a fronte del riconoscimento di un\u0027ipotesi  di  giurisdizione\nesclusiva conformata nei termini finora rappresentati, con  la  norma\ndel 2020 e\u0027 sopravvenuta una limitazione legislativa al suo ambito di\noperativita\u0027 che addirittura  allontana  la  sfera  di  giurisdizione\nassegnata al giudice contabile dal nucleo centrale della contabilita\u0027\npubblica: si  escludono  gli  effetti  della  pronunzia  strettamente\nattinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto\neconomico consolidato delle amministrazioni pubbliche e  si  consente\nla sola verifica giudiziaria ai limitati fini dell\u0027applicazione della\nnormativa (peraltro, solo nazionale)  sul  contenimento  della  spesa\npubblica, ossia per finalita\u0027 piu\u0027 latamente riguardanti  la  materia\ndella finanza pubblica per le quali, ove fosse mancata la  previsione\ndi una giurisdizione esclusiva del giudice  contabile,  la  questione\ndell\u0027eventuale competenza del giudice amministrativo  avrebbe  potuto\nforse piu\u0027 fondatamente proporsi. \n    10.1 L\u0027illegittimita\u0027  costituzionale,  conseguente  alla  palese\nillogicita\u0027 e irragionevolezza della disposizione  in  esame,  emerge\naltresi\u0027 quando si  consideri  che,  confinando  la  rilevanza  della\ngiurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei  conti   alla   normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica,  ne  deriva  il  suo\nsvuotamento quasi integrale. \n    Sul punto deve innanzitutto ricordarsi  che  le  disposizioni  in\nmateria di contenimento della spesa che  presuppongono  l\u0027inserimento\nnell\u0027elenco Istat negli ultimi anni sono state in gran parte abrogate\no dichiarate non piu\u0027 applicabili. \n    Basti ricordare, al riguardo, che secondo l\u0027art.  1,  comma  590,\ndella  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  anche  ai  fini  «di  un\nmiglioramento dei saldi di finanza pubblica,  a  decorrere  dall\u0027anno\n2020,  agli  enti  e  agli  organismi,  anche  costituiti  in   forma\nsocietaria, di cui all\u0027art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,\nn.  196,  [...]  cessano  di  applicarsi  le  norme  in  materia   di\ncontenimento e di riduzione della spesa di cui all\u0027allegato A annesso\nalla presente legge». L\u0027allegato A), a sua volta, contiene  un  lungo\nelenco di previsioni normative di cui e\u0027 cessata l\u0027applicazione,  con\nconseguente, remota possibilita\u0027 di prospettare lesioni da cui  possa\nderivare un concreto interesse alla tutela  delle  proprie  posizioni\ngiuridiche. \n    Analoga sorte ha interessato alcune disposizioni  in  materia  di\nlimitazioni di spesa contenute nell\u0027art. 5 del decreto-legge 6 luglio\n2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135),  di  cui\nsopravvive l\u0027applicabilita\u0027 di limitate e residuali fattispecie. \n    E\u0027 ben vero che il citato art.  1,  comma  590,  della  legge  n.\n160/2019 conclude precisando che «[r]esta ferma l\u0027applicazione  delle\nnorme che recano vincoli in materia di spese di personale». Peraltro,\nla  norma  intende  riferirsi  alle  disposizioni  che,  in  sede  di\nperimetrazione del loro ambito soggettivo di applicazione, richiamino\nl\u0027inserimento nell\u0027elenco Istat, senza considerare che le  previsioni\nin materia di contenimento della spesa di personale sono, di  regola,\ndichiarate espressamente applicabili alle  amministrazioni  pubbliche\ncome definite dall\u0027art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo  2001,\nn. 165. \n    Del resto, nella stessa memoria  di  costituzione  dell\u0027Istat  si\nafferma il sostanziale difetto di  interesse  a  impugnare  l\u0027elenco,\nevidenziando le ampie esenzioni dall\u0027applicazione delle diverse norme\ndi contenimento  della  spesa  pubblica  introdotte  dalla  legge  27\ndicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) a beneficio  di  tutti\ngli enti ivi inseriti. \n    Pertanto, pure a voler accogliere, sul piano teorico, la tesi che\nritiene  ammissibile  l\u0027introduzione  legislativa  di   limiti   alla\ncapacita\u0027 espansiva della giurisdizione esclusiva, e\u0027 tuttavia  certo\nche la discrezionalita\u0027 legislativa non potrebbe mai determinarne  il\nsostanziale disconoscimento, come  accaduto  nella  fattispecie,  per\neffetto di una perimetrazione delle controversie conoscibili  da  cui\nderivi la concreta disapplicazione  della  provvista  giurisdizionale\nriservata. \n    10.2  Il  delineato  riparto  della  giurisdizione  tra   giudice\namministrativo  e  giudice  contabile  lascia   emergere   ulteriori,\nevidenti  profili   di   intrinseca   irragionevolezza   dell\u0027assetto\nordinamentale prospettato, con palese  contrasto  dell\u0027art.  3  della\nCostituzione. \n    Infatti,  la  legittimita\u0027  costituzionale  di  tale  coesistenza\npotrebbe sostenersi solo a condizione che gli effetti  del  sindacato\ngiudiziale  del  giudice  amministrativo  e  del  giudice   contabile\nrisultassero tra loro  «non  comunicanti»,  essendo  ben  distinte  e\nautonome le disposizioni normative operanti nei due diversi  comparti\ngiurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). \n    Al contrario, come  anche  evidenziato  dalla  Procura  generale,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di un c.d. doppio ricorso deve  ritenersi  di  fatto\nprecluso  rispetto  al  contenzioso  in  esame,  le   due   normative\napplicabili  compenetrandosi  al  punto  che  risulta  di  fatto  non\nipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita\u0027 «atomistica»\no «irrelata». Cio\u0027,  in  quanto  l\u0027eventuale  sindacato  del  giudice\ncontabile,  nella  prospettiva  dell\u0027operativita\u0027  (o   meno)   delle\ndisposizioni nazionali sul contenimento della spesa  nel  quadro  del\nrispetto degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  e\u0027  necessariamente\ncondizionato dalla previa e corretta attribuzione al soggetto privato\ndi diritto interno della  qualificazione  eurounitaria  di  «pubblica\namministrazione», scaturente dalla sua iscrizione nell\u0027elenco Istat. \n    In  altri  termini,  nel  caso  in  esame,  l\u0027operativita\u0027  della\nnormativa europea SEC 2010 e\u0027 configurata come presupposto legale per\nl\u0027applicazione  (anche)  della  normativa  nazionale  sulla  spending\nreview, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la\nquestione della qualificazione di  un  soggetto  di  diritto  interno\nquale  pubblica  amministrazione  europea  nella  prospettiva   della\ncontabilita\u0027 pubblica. \n    Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi  presso  la\ngiurisdizione amministrativa e quella contabile l\u0027ipotizzato  riparto\n-  che,  non  a  caso,  non  e\u0027  stato  espressamente  delineato  dal\nlegislatore del 2020 - determinerebbe il  sorgere  di  insormontabili\nostacoli giuridici, a meno di  configurare  il  giudizio  davanti  al\ngiudice  amministrativo,  circa  la  corretta  attribuzione  di   una\nsoggettivita\u0027  pubblicistica  europea  all\u0027ente  di  diritto  interno\nricorrente iscritto nell\u0027elenco Istat,  come  vera  e  propria  causa\npregiudiziale ex art. 295 c.p.c. e art. 106. c.g.c. \n    L\u0027inscindibile compenetrazione  tra  le  questioni  normative  e\u0027\nillustrata  anche  dalle  conseguenze  del  tutto  irragionevoli  cui\ncondurrebbe l\u0027ipotizzata separazione tra i giudizi, in caso di previa\npronuncia del giudice amministrativo: \n        a) un  eventuale  giudicato  amministrativo  di  annullamento\ndell\u0027iscrizione nell\u0027elenco Istat dovrebbe  comportare,  rispetto  al\nparallelo  processo  pendente  avanti  al   giudice   contabile,   la\n(sopravvenuta) cessazione del materia del contendere, considerato che\nle  disposizioni  di  diritto  interno  sulla  spending  review  sono\nfinalizzate a garantire i saldi e gli obiettivi di  finanza  pubblica\nnel quadro della governance economica europea,  dunque  presuppongono\nil   previo   e   definitivo   riconoscimento   della   soggettivita\u0027\npubblicistica secondo i parametri della normativa  unionale  del  SEC\n2010. \n        Si aggiunge che, in questa prospettiva, la giurisdizione  del\ngiudice  amministrativo  comporterebbe  il  superamento,  sul   piano\npratico, della necessita\u0027  di  esperire  un  doppio  ricorso  per  il\nsoggetto che voglia contestare l\u0027inclusione nell\u0027elenco  Istat  anche\nai  fini  della  disapplicazione  delle  correlate  disposizioni   di\ncontenimento  della  spesa  pubblica:  l\u0027espunzione  di  un  soggetto\ndall\u0027elenco Istat per effetto del vittorioso esperimento del  ricorso\ninnanzi al G.A.  comporterebbe  ipso  iure  l\u0027inapplicabilita\u0027  delle\nnorme di contenimento della spesa pubblica, svuotando di significato,\nanche per questa via, la previsione dell\u0027art. 11, comma 6, del codice\ndi giustizia contabile di una giurisdizione «esclusiva» delle Sezioni\nriunite  in  sede  giurisdizionale  in  speciale  composizione  nella\nmateria; \n        b) al contrario, un  eventuale  giudicato  amministrativo  di\nrigetto del ricorso avverso l\u0027iscrizione nell\u0027elenco Istat renderebbe\neccentrica ogni successiva decisione di accoglimento del  ricorso  in\nsede di giudizio contabile (con la conseguente  inoperativita\u0027  delle\ndisposizioni interne sul contenimento della spesa pubblica):  a  meno\ndi voler ritenere ammissibile,  nonostante  il  primato  del  diritto\neuropeo, la qualificazione  di  un  ente  di  diritto  interno  quale\npubblica amministrazione europea nel quadro del SEC 2010  -  a  valle\ndel  giudicato  amministrativo  di  rigetto   del   ricorso   -   ma,\nciononostante,  «immune»  dall\u0027assoggettamento  alle  norme   interne\nfinalizzate al perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica\neuropea. \n        In definitiva, postulare la contraddittoria presenza  di  una\ngiurisdizione esclusiva e al tempo stesso concorrente implica un vero\ne proprio cortocircuito logico-semantico che ha, infatti, generato il\nconflitto interpretativo e lo stallo della  funzione  giurisdizionale\nin danno della ricorrente. \n    10.3  In  conclusione,  l\u0027art.  23-quater  del  decreto-legge  n.\n137/2020,   come   convertito,   presenta   insuperabili   criticita\u0027\ninterpretative in ragione del suo significato non chiaro, al punto da\nindurre a prospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a forzare i\nlimiti consentiti dall\u0027enunciato testuale, nel tentativo di  offrirne\nuna coerenza sistematica non consentita dai principi  costituzionali,\ncon  il  rischio  che  l\u0027attivita\u0027  ermeneutica   trasmodi   in   una\nsostanziale integrazione normativa. \n    Sul punto, va ricordato che la Corte costituzionale ha  da  tempo\nchiarito che «ciascun consociato ha un\u0027ovvia  aspettativa  a  che  la\nlegge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente  affidabile,  i\nlimiti entro i quali i suoi diritti e  interessi  legittimi  potranno\ntrovare tutela, si\u0027 da poter  compiere  su  quelle  basi  le  proprie\nlibere scelte d\u0027azione»  (Corte  costituzionale,  sentenza  5  giugno\n2023, n. 110). \n    Pertanto, le disposizioni  foriere  di  intollerabile  incertezza\nnella loro applicazione concreta  si  pongono  in  contrasto  con  il\ncanone  di  ragionevolezza  della  legge  di  cui  all\u0027art.  3  della\nCostituzione,  nella  misura  in  cui  il  loro  significato  risulti\nradicalmente inintelligibile o particolarmente  ambiguo,  soprattutto\nin tematiche come quella del riparto di giurisdizione, che attiene  a\nun presupposto in senso ampio del processo e presenta una rilevanza -\nper sua natura - pregiudiziale. \n    11. Violazione degli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione \n    Come ripetutamente sottolineato, l\u0027art. 11, comma 6, lettera  b),\ndel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in cui  e\u0027  confluita\nla disposizione dell\u0027art. 1, comma  169,  della  legge  n.  228/2012,\nstabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale\ncomposizione, «nell\u0027esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva\nin tema  di  contabilita\u0027  pubblica,  decidono  in  unico  grado  sui\ngiudizi: [...] b) in materia di  ricognizione  delle  amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027Istat», senza ulteriori specificazioni,  aveva\nespressamente riconosciuto  al  giudice  contabile  la  competenza  a\ndecidere delle controversie in esame  con  il  potere  di  assicurare\ntutte le tutele richieste dai soggetti interessati, ossia di statuire\nsu tutte le domande  astrattamente  proponibili,  con  esclusione  di\naltre giurisdizioni concorrenti, assicurando in tal modo piena tutela\ngiurisdizionale  in  attuazione  degli  articoli  24  e   113   della\nCostituzione. \n    Su tali premesse, sul piano processuale emerge il  contrasto  del\ncitato art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge  n.  137/2020  come\nconvertito  con  gli  articoli  24  e  111  della  Costituzione,  che\nattribuiscono alla funzione giurisdizionale lo  scopo  di  assicurare\npiena tutela, attraverso il  giudizio,  delle  situazioni  soggettive\nqualificate, imponendo che la disciplina  dei  rapporti  tra  giudici\nappartenenti a ordini diversi si  ispiri  al  principio  secondo  cui\nl\u0027individuazione  del  giudice  munito  di  giurisdizione  non   deve\nsacrificare il diritto delle parti a ottenere una risposta in  ordine\nal bene della vita oggetto di interesse. \n    Risulta, inoltre, violato l\u0027art.  113,  primo  e  secondo  comma,\ndella Costituzione,  che  dell\u0027art.  24  costituisce  sostanzialmente\nspecifica applicazione e secondo cui contro gli atti  della  pubblica\namministrazione e\u0027  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei\ndiritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non\npuo\u0027 essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione  o\nper determinate categorie di atti, come accade nella fattispecie. \n    La  disposizione  merita  ulteriore  censura  di   illegittimita\u0027\ncostituzionale per violazione dell\u0027art. 111 della Carta fondamentale,\ncon riferimento al diverso e complementare profilo della lesione  del\nprincipio di ragionevole durata del processo, riguardato  nell\u0027ottica\ndel  principio  di  concentrazione  delle  tutele,  ove  si   accolga\nl\u0027opzione ermeneutica  che  ammette  la  possibilita\u0027  di  un  doppio\nricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile,  in  materia\ndi elenchi Istat. \n    Infatti, i  rischi  e  le  criticita\u0027  gia\u0027  esaminati  derivanti\ndall\u0027eventuale pendenza di due  giudizi  sul  medesimo  oggetto,  con\npossibili implicazioni in termini anche di necessita\u0027 di  sospensione\ndel  processo  contabile  e   conseguente   dilatazione   dei   tempi\nprocessuali  del  relativo  contenzioso  («dipendente»),  nonche\u0027  di\nformazione   di   giudicati   contrastanti,   vulnerano    il    bene\ncostituzionale dell\u0027efficienza del processo  di  cui  la  ragionevole\ndurata e\u0027 espressione e il  canone  fondamentale  della  razionalita\u0027\ndelle norme processuali, in assenza di prevalenti esigenze di  tutela\ndi principi soggetti a concorrente ponderazione. \n    12.  Violazione  dell\u0027art.  117  della  costituzione,  anche   in\nrelazione   all\u0027art.   19   TUE,   all\u0027art.   47   della Carta    dei\ndiritti dell\u0027Unione  europea e  agli  articoli  6  e  13  Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027\nfondamentali \n    La disposizione  limitativa  contenuta  nell\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge  n.  137/2020,  come  convertito,  merita   di   essere\ncensurata anche per il contrasto con l\u0027art. 117  della  Costituzione,\nin ragione della violazione dei  vincoli  derivanti  dall\u0027ordinamento\ncomunitario e dagli obblighi internazionali, nella specie resi chiari\ndalla funzione nomofilattica della  Corte  di  giustizia  dell\u0027Unione\neuropea. \n    La Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, cui le Sezioni riunite\nin   speciale   composizione   avevano   chiesto   di   valutare   la\ncompatibilita\u0027 eurounitaria della previsione, evidenziando il rischio\nche  avesse  di  fatto  precluso  un  controllo  indipendente   sulle\nautorita\u0027 di bilancio nazionali e sull\u0027elenco  delle  amministrazioni\npubbliche predisposto dall\u0027Istat, con la  sentenza  13  luglio  2023,\nFerrovienord S.p.a.e  Federazione  Italiana  Triathlon  (nelle  cause\nriunite C-363/21 e C-364/21), ha rilevato che «al fine di  assicurare\nche  l\u0027autorita\u0027  nazionale  competente  rispetti,  ai   fini   della\nqualificazione di un ente come «amministrazione pubblica»,  ai  sensi\ndel regolamento n. 549/2013, la definizione del  diritto  dell\u0027Unione\nche vi si collega  e  che  si  impone  nei  suoi  confronti,  la  sua\ndecisione deve poter  essere  contestata  ed  essere  oggetto  di  un\ncontrollo giurisdizionale. Infatti, in assenza di una possibilita\u0027 di\ncontestare  tale  qualificazione,   l\u0027effetto   utile   del   diritto\ndell\u0027Unione non sarebbe garantito. Di conseguenza, l\u0027effetto utile di\ndetto regolamento osta ad una normativa  nazionale  che  escluda,  di\nfatto, qualsiasi  possibilita\u0027  di  controllo  giurisdizionale  della\nfondatezza della  qualificazione  di  un  ente  come  amministrazione\npubblica» (punti 69 e 70). \n    La pronuncia e\u0027 giunta alle medesime conclusioni con  riferimento\nalla  questione  della   compatibilita\u0027   dell\u0027art.   23-quater   del\ndecreto-legge n.  137/2020,  con  le  prescrizioni  risultanti  dalla\ndirettiva 2011/85/UE, dell\u00278 novembre 2011,  relativa  ai  «requisiti\nper i quadri di bilancio degli Stati membri» (punti 77 e 78). \n    Ha, poi, aggiunto che quando le disposizioni dell\u0027Unione  europea\nnon   disciplinano   le    modalita\u0027    procedurali    dei    ricorsi\ngiurisdizionali,  in  quanto  «non  precisano,  segnatamente,   quale\ngiudice  nazionale  deve   assicurare   la   tutela   giurisdizionale\neffettiva», spetta agli Stati membri disegnare procedimenti che  «non\nsiano, nelle situazioni  rientranti  nel  diritto  dell\u0027Unione,  meno\nfavorevoli che in situazioni simili disciplinate dal diritto  interno\n(principio  di  equivalenza)»  e  tali   da   rendere   «praticamente\nimpossibile  o  eccessivamente  difficile  l\u0027esercizio  dei   diritti\nconferiti dal diritto dell\u0027Unione (principio di effettivita\u0027)» (punto\n89). \n    Con particolare riferimento  al  principio  di  effettivita\u0027,  la\nCorte ha precisato innanzitutto (punto 92) che il diritto dell\u0027Unione\nnon impone agli Stati membri di «istituire mezzi di  ricorso  diversi\nda quelli stabiliti dal diritto interno, a meno che  dalla  struttura\ncomplessiva dell\u0027ordinamento giuridico nazionale in  discussione  non\nrisulti  che  non  esiste  alcun  rimedio  giurisdizionale  tale   da\npermettere, anche solo in via incidentale, di assicurare il  rispetto\ndei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto  dell\u0027Unione,  oppure\nche l\u0027unico modo per poter adire un giudice da parte  di  un  singolo\nsia quello di commettere violazioni del diritto». \n    Ogni caso in cui  si  ponga  la  questione  se  una  disposizione\nprocedurale nazionale renda impossibile  o  eccessivamente  difficile\nl\u0027applicazione del diritto dell\u0027Unione deve essere esaminato  tenendo\nconto del posto occupato da tale  disposizione  nel  complesso  della\nprocedura,  nonche\u0027  dello  svolgimento  e  delle  particolarita\u0027  di\nquest\u0027ultima dinanzi ai diversi organi nazionali. \n    Inoltre, ha proseguito la Corte di giustizia dell\u0027Unione europea,\nva fatta prudentemente «salva la verifica che incombe al giudice  del\nrinvio» sull\u0027indicazione (del Governo italiano  all\u0027udienza)  secondo\ncui «gli enti iscritti nell\u0027elenco Istat che intendono contestare  la\nloro designazione quali amministrazioni pubbliche non sono  tenuti  a\npresentare due distinti ricorsi, vale a dire uno davanti  al  giudice\namministrativo e un altro davanti alla Corte dei conti», e che «da un\nlato,   essi   potrebbero   chiedere   al   giudice    amministrativo\nl\u0027annullamento erga omnes della  decisione  che  li  ha  iscritti  in\nquest\u0027elenco.  Dall\u0027altro,  dinanzi  alla  Corte  dei   conti,   essi\npotrebbero  contestare   le   conseguenze   della   loro   iscrizione\nnell\u0027elenco  suddetto   e   ottenere,   eventualmente,   in   maniera\nincidentale, la disapplicazione di tale iscrizione» (punto 97). \n    Infine,  la  mera  possibilita\u0027  che  si  verifichino   giudicati\ncontrastanti sulla fondatezza dell\u0027iscrizione di un ente  nell\u0027elenco\nIstat non impone di concludere in ogni caso per  l\u0027esistenza  di  una\nviolazione dell\u0027art. 19 TUE, letto alla luce dell\u0027art. 47 della Carta\ne del principio di effettivita\u0027, ma solo a condizione  che  «un  ente\nche  contesti  la  decisione  di  qualificazione  adottata  nei  suoi\nconfronti possa limitarsi a  proporre  un  unico  ricorso  per  veder\nesaminata la propria domanda» (punto 98). Cio\u0027 premesso, la  concreta\nverifica del rispetto dei presupposti e limiti posti dalla  Corte  di\ngiustizia nei citati  punti  97  e  98  della  decisione  conduce  ad\naccertare l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  23-quater  per\ncontrasto con la normativa europea. \n    12.1 Come  chiarito  dalla  Corte  costituzionale,  la  normativa\n(oggi)  eurounitaria  «entra  e  permane  in   vigore,   nel   nostro\nterritorio, senza che i suoi  effetti  siano  intaccati  dalla  legge\nordinaria dello Stato; e cio\u0027 tutte le volte  che  essa  soddisfa  il\nrequisito dell\u0027immediata applicabilita\u0027. Questo principio [...]  vale\nnon soltanto per  la  disciplina  prodotta  dagli  organi  della  CEE\nmediante regolamento, ma anche per le  statuizioni  risultanti,  come\nnella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia»\n(sentenza  23  aprile  1985,  n.  113.   Conf.,   ex   plur.,   Corte\ncostituzionale, sentenza 11 luglio 1989, n.  389;  Id.,  sentenza  18\naprile  1991,  n.  168;  Id.,  sentenza  16  giugno  1993,  n.  285).\nConseguentemente, tutti i soggetti competenti nel nostro  ordinamento\na dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza  o  valore  di\nlegge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come\ngli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come  gli\norgani amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare  le\nnorme interne incompatibili con le norme dell\u0027ordinamento dell\u0027Unione\neuropea nell\u0027interpretazione datane dalla Corte di giustizia  europea\n(Corte costituzionale, sentenza n. 389/1989, cit.). \n    All\u0027interpretazione del quadro normativo in  materia  di  elenchi\nIstat fornita dalle Sezioni unite della  Corte  di  cassazione  nella\nsentenza n. 30220/2024, che nella specie costituisce diritto vivente,\nconsegue l\u0027impossibilita\u0027 del giudice contabile di  disapplicare  gli\natti Istat incompatibili con il diritto  europeo,  sulla  base  delle\nconclusioni secondo cui il  giudice  contabile  non  potrebbe,  nella\npropria giurisdizione, applicare il diritto dell\u0027Unione europea. \n    Di fatto, l\u0027affermazione  delle  Sezioni  unite ha  l\u0027effetto  di\ndisarticolare il primato del diritto comunitario, in quanto la  Corte\ndei conti, nonostante un ricorso presentato, non puo\u0027  soddisfare  la\npretesa dei ricorrenti al rispetto del diritto dell\u0027Unione europea. \n    Cio\u0027  conduce  a   denunciare   l\u0027illegittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 23-quater per violazione  dell\u0027art.  117,  comma  1,  della\nCostituzione, alla luce del contrasto  con  i  principi  del  «giusto\nprocesso»  tutelato  dall\u0027ordinamento   europeo   con   le   seguenti\ndisposizioni: \n        a) art. 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, secondo cui  gli\nStati membri stabiliscono  i  rimedi  giurisdizionali  necessari  per\nassicurare  una  tutela   giurisdizionale   effettiva   nei   settori\ndisciplinati dal diritto dell\u0027Unione; \n        b) art. 47  della  Carta  dei  diritti  dell\u0027Unione  europea,\nsecondo cui ogni persona i cui diritti e le  cui  liberta\u0027  garantiti\ndal diritto dell\u0027Unione siano stati violati ha diritto a un  «ricorso\neffettivo» dinanzi ad un giudice; \n        c) articoli 6 e 13  della  Convenzione  europea  dei  diritti\ndell\u0027uomo, secondo cui ogni persona ha diritto ad  un  processo  equo\n(«a che la sua causa  sia  esaminata  equamente»)  e  ad  un  ricorso\neffettivo dinanzi a una magistratura nazionale. \n    Dai principi concordemente recepiti nel diritto europeo  e  nella\nCostituzione  italiana  discende  la  necessita\u0027  che   il   processo\ncontabile, da un punto di vista funzionale, assicuri la tutela  piena\ned effettiva del ricorrente. \n    Invero, in una prospettiva funzionale il processo e\u0027 «giusto» ove\nconsenta  adeguate  forme  di  tutela  delle  situazioni   giuridiche\nsoggettive a fondamento dell\u0027azione  giudiziaria.  La  rilevanza  del\nrequisito e\u0027 tale che secondo la giurisprudenza  europea  l\u0027esistenza\nstessa  di  un  controllo  giurisdizionale  effettivo  destinato   ad\nassicurare il rispetto del diritto dell\u0027Unione e\u0027 intrinseca  ad  uno\nStato di diritto (Corte di giustizia  dell\u0027Unione  europea,  sentenza\ndel 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e  a.,  C-357/19,  C-379/19,\nC-547/19,   C-811/19   e   C-840/19).   Secondo   la   giurisprudenza\neurounitaria, il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei\ndiritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell\u0027Unione, cui fa\nriferimento  l\u0027art.  19,  paragrafo  1,   secondo   comma,   Trattato\nsull\u0027Unione europea - in buona parte sovrapponibile al diritto  a  un\nricorso effettivo ai sensi dell\u0027art. 47 della Carta - costituisce  un\nprincipio  generale  del  diritto  dell\u0027Unione   che   deriva   dalle\ntradizioni costituzionali comuni agli  Stati  membri,  che  e\u0027  stato\nsancito agli articoli  6  e  13  della  Convenzione  europea  per  la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027  fondamentali,\nfirmata a Roma il 4 novembre 1950, ai  quali  corrisponde  l\u0027art.  47\ndella Carta (cfr., ex plur.: Corte di giustizia dell\u0027Unione  europea,\nsentenza 8 maggio 2024, C-53/23, Asocia\u0026#x0163;ia «Forumul Judec\u0026#x0103;torilor din\nRomânia»). \n    Nel merito, in  ossequio  al  principio  di  cooperazione  leale,\nsancito dall\u0027art.  4,  paragrafo  3,  TUE,  e  come  sopra  ricordato\nrichiamando la sentenza della Corte  di  Giustizia  13  luglio  2023,\nFerrovienord S.p.a.e Federazione  Italiana  Triathlon,  le  modalita\u0027\nprocedurali dei ricorsi intesi a  garantire  la  tutela  dei  diritti\nspettanti ai singoli  in  forza  del  diritto  dell\u0027Unione  risultano\nrispettose del principio di effettivita\u0027 (e conformi  ai  canoni  del\n«giusto  processo»)  ove  non  rendano  praticamente  impossibile   o\neccessivamente   difficile   l\u0027esercizio   dei   diritti    conferiti\ndall\u0027ordinamento  giuridico  dell\u0027Unione  (cfr.,  in  questo   senso,\nsentenza 24 ottobre 2018, XC e a., C-234/17,  e  sentenza  27  giugno\n2013, Agrokonsulting-04, C-93/12). \n    In altri termini, gli Stati membri sono tenuti ad  assicurare  il\nrispetto del diritto  a  una  tutela  giurisdizionale  effettiva  dei\ndiritti  che  i  singoli  traggono  dal  diritto  dell\u0027Unione,  quale\ngarantito dall\u0027art. 47 della Carta. \n    12.2 Declinando le esposte coordinate ermeneutiche  in  relazione\nall\u0027assetto normativo conseguente  all\u0027entrata  in  vigore  dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  inserito  dalla  legge  di\nconversione n.  176/2020,  l\u0027incostituzionalita\u0027  della  disposizione\nemerge in primo luogo perche\u0027 - come gia\u0027 osservato - essa esclude il\nsindacato degli effetti eurounitari dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco Istat\ndinanzi ad un giudice. \n    La lettera della disposizione - anche in rapporto  all\u0027art.  103,\ncomma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non  autorizzano\na prospettare una concorrenza  di  giurisdizioni  sulla  materia,  in\nquanto l\u0027effetto innovativo della previsione riguarda non l\u0027an, ma il\nquomodo  della  giurisdizione:   il   legislatore   avrebbe,   cioe\u0027,\nridefinito l\u0027oggetto della tutela (in relazione sia  al  petitum  che\nalla causa petendi), attraverso la limitazione  dei  «fini»  -  ossia\ndegli  effetti  -  della  giurisdizione  contabile.  L\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale discende, allora, dalla limitazione dell\u0027oggetto della\ntutela  del  giudice  contabile,  combinata  con  l\u0027immodificata   (e\nimmodificabile)   giurisdizione   esclusiva   sulla   materia   della\nricognizione operata dall\u0027Istat, conforme agli  articoli  100  e  103\ndella Costituzione. Infatti, in assenza della  tutela  disapplicativa\n(e di annullamento) del giudice contabile, il sistema giurisdizionale\nnon  assicurerebbe  alcun  rimedio  contro  gli  effetti  antieuropei\ndell\u0027atto di ricognizione dinanzi a qualsiasi altro giudice. \n    12.3 In ogni caso,  l\u0027art.  117,  comma  1,  anche  in  relazione\nall\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47, paragrafo 2 della Carta di Nizza e agli\narticoli 6 e 13 della CEDU, risulta violato perche\u0027  la  novella  del\n2020 ha imposto agli enti iscritti nell\u0027elenco  Istat  che  intendano\ncontestare gli effetti  eurounitari  della  loro  designazione  quali\namministrazioni pubbliche e che  abbiano  gia\u0027  proposto  ricorso  al\ngiudice  contabile,  di  presentare  necessariamente   due   distinti\nricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice  amministrativo  per\nchiedere l\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti\nnell\u0027elenco. \n    Invero, dinanzi alla Corte dei  conti  essi  non  potrebbero  mai\n«contestare le conseguenze della loro iscrizione nell\u0027elenco suddetto\ne ottenere, eventualmente, in maniera incidentale, la disapplicazione\ndi tale iscrizione» (punto 97 della richiamata sentenza  della  Corte\ndi giustizia), posto che tale incidentale disapplicazione rileva,  in\nbase alla novella del 2020, ai soli fini della  disciplina  nazionale\nsul contenimento della spesa pubblica. \n    Tuttavia, la  qualificazione  ai  sensi  del  SEC  2010,  operata\ndall\u0027autorita\u0027 nazionale competente (nel  caso  italiano  dall\u0027Istat,\nattraverso la compilazione dell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 della  legge\nn. 196/2009), non puo\u0027 non comportare effetti sia oggettivi  (vincoli\ndi bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche»,  qualificate  ai\nsensi del SEC  2010)  che  soggettivi  (il  radicarsi  di  situazioni\ngiuridiche sui soggetti classificati, tra cui  quella  alla  corretta\nqualificazione, con il connesso diritto ad un ricorso effettivo). \n    Pertanto, escludendo la possibilita\u0027 di  assicurare  il  rispetto\ndel  principio   di   effettivita\u0027   della   tutela   giurisdizionale\n«esclusiva», l\u0027art.  23-quater  impedisce  il  legittimo  dispiegarsi\ndell\u0027effetto utile della normativa  UE,  considerato  che  la  tutela\ngiurisdizionale assicurabile dal giudice contabile  non  soddisfa  il\nprincipio dell\u0027autosufficienza del ricorso, secondo cui  il  soggetto\nqualificato deve poter proporre, con un  unico  ricorso,  la  domanda\ntendente a impedire l\u0027applicazione nei suoi confronti  degli  effetti\ncomunitari dell\u0027iscrizione. \nB) Questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  23-quater,\ncomma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto  dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. \n    13. Il primo  comma  dell\u0027art.  23-quater  del  decreto-legge  n.\n137/2020, come convertito, ha enumerato, in un elenco  annesso,  otto\nenti espressamente indicati come «enti per i quali la Corte dei conti\nha accolto il ricorso dell\u0027unita\u0027 avverso la classificazione  operata\nai sensi del SEC 2010 per  l\u0027anno  2019».  Nella  lista  compare  (al\nnumero 3) anche la «Trentino Sviluppo S.p.a.». \n    La disposizione qualifica testualmente tutti i soggetti giuridici\ninteressati come «unita\u0027 che, secondo criteri stabiliti  dal  Sistema\neuropeo dei conti nazionali  e  regionali  nell\u0027Unione  europea  (SEC\n2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento  europeo\ne del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono  alla  determinazione\ndei saldi di finanza pubblica del conto economico  consolidato  delle\namministrazioni pubbliche». Pertanto, in ragione di tale status, agli\nstessi «si applicano in ogni  caso  le  disposizioni  in  materia  di\nequilibrio  dei   bilanci   e   sostenibilita\u0027   del   debito   delle\namministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli  articoli\n3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche\u0027 quelle in materia\ndi obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni  rilevanti\nin materia di finanza pubblica». \n    Queste Sezioni riunite, tuttavia, ravvisano dubbi in ordine  alla\nlegittimita\u0027  costituzionale  anche  di  tale  previsione  normativa.\nQuindi,  riservata  ogni  ulteriore  statuizione  sul  merito  e  sul\nregolamento  delle  spese  processuali  del  giudizio,  ritengono  di\ndoverlo sospendere e disporre la trasmissione degli atti del processo\nalla Corte costituzionale. \n    14. Sulla rilevanza della questione \n    Secondo il Collegio la questione di legittimita\u0027  costituzionale,\nmeglio dettagliata di seguito, e\u0027 rilevante ai fini del decidere. \n    Si e\u0027 difatti riferito, nella superiore narrativa del fatto,  che\nla  societa\u0027  Trentino  Sviluppo  S.p.a.  ha  proposto  ricorso   per\nl\u0027annullamento,  limitatamente  alla   sua   posizione,   dell\u0027elenco\nsintetico  delle  amministrazioni  pubbliche   inserite   nel   conto\neconomico consolidato individuate ai  sensi  dell\u0027art.  1,  comma  3,\ndella legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e  successive  modificazioni,\npubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  il  30   settembre   2020   e\nrettificato  il  4  novembre  2020,  nonche\u0027  dell\u0027elenco   analitico\npubblicato sul sito istituzionale dell\u0027Istat in data 4 novembre 2020. \n    Cio\u0027 posto, e in disparte gli esiti della questione sollevata con\nriferimento al secondo  comma  dell\u0027art.  23-quater  (che  presentano\naltresi\u0027 un\u0027autonoma rilevanza, atteso che la  ricorrente  nel  corso\ndel giudizio ha precisato la domanda chiedendo  l\u0027annullamento  o  la\ndisapplicazione  degli  atti  impugnati  con  riferimento  alla   sua\nposizione   giuridica,   tenuto   conto   della   limitazione   della\ngiurisdizione contabile disposta dal medesimo articolato  normativo),\nla ricorrente non risulterebbe soddisfatta  dall\u0027eventuale  pronuncia\nfavorevole di questo Collegio. \n    Infatti, ove restasse in vigore la disposizione di cui  al  primo\ncomma  dell\u0027art.  23-quater  in  relazione  all\u0027elenco   annesso   al\ndecreto-legge  n.  137/2020  come   convertito,   la   qualificazione\ngiuridica della Trentino Sviluppo S.p.a. si presenterebbe ancora  del\ntutto incerta, considerata la portata letterale della disposizione di\ncui al primo comma, che appare aver «legificato» anche per il  futuro\nla sua qualita\u0027 di «amministrazione pubblica». \n    Come opportunamente osservato dalla difesa, nel 2021 e  nel  2022\nl\u0027Istat  non  ha  piu\u0027  compreso  la   societa\u0027   nell\u0027elenco   delle\namministrazioni pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato,\nlimitandosi a menzionare, in nota, la sentenza  n.  27/2020/RIS  (con\ncui e\u0027 stato accolto -  come  si  precisera\u0027  -  il  ricorso  avverso\nl\u0027elenco Istat pubblicato nel 2019 e riferito al 2020) e la  pendenza\ndel presente giudizio. Inoltre, nell\u0027elenco Istat  pubblicato  il  26\nsettembre 2023 la  Trentino  Sviluppo  S.p.a.  non  e\u0027  piu\u0027  citata,\nneanche in nota. \n    Tuttavia, l\u0027Istat non ha mai  esplicitato  i  presupposti  e  gli\neffetti di tali attivita\u0027 amministrative sopravvenute, confermando le\nincertezze intorno alle quali e\u0027 attualmente avviluppata la posizione\ngiuridica della ricorrente, che ha sottolineato la permanenza  di  un\ninteresse attuale e concreto a una pronuncia nel merito. E  non  puo\u0027\ndubitarsi che detto  interesse  sia  meritevole  di  tutela  in  sede\ngiurisdizionale. \n    15. Sulla non manifesta infondatezza \n    Sul  piano  generale,   la   nozione   di   «legge-provvedimento»\nidentifica i casi in cui la legge presenta la stessa sostanza  di  un\nprovvedimento amministrativo, in quanto il suo contenuto difetta  dei\nrequisiti  di  generalita\u0027  e  astrattezza,   disciplinando   vicende\nparticolari, individuali e concrete. \n    La fattispecie e\u0027 integrata non solo quando la  legge  recepisca,\n«legificandolo», un precedente provvedimento amministrativo, ma anche\nnei casi in cui sia emanata in sostituzione di un  provvedimento  mai\nadottato,   costituendo   di   fatto   esercizio    della    funzione\namministrativa in forma legislativa. \n    Poiche\u0027 le  norme  e  i  principi  costituzionali  non  assegnano\nl\u0027esercizio della funzione provvedimentale esclusivamente agli organi\ndella pubblica amministrazione, alla legge ordinaria non e\u0027  preclusa\nla possibilita\u0027 di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti\no materie  normalmente  affidati  all\u0027autorita\u0027  amministrativa,  non\nsussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e\nconcreto (Corte costituzionale, sentenza 21 luglio 1995, n. 347). Del\nresto,  la  Costituzione  pone  al  legislatore  vincoli  formali   e\nprocedurali, ma non limiti contenutistici in  termini  di  necessaria\ngeneralita\u0027 e astrattezza. \n    In altri termini, nell\u0027ordinamento non si rinviene  una  «riserva\ndi amministrazione» di rilevanza costituzionale. \n    Tuttavia, la Corte costituzionale ha  precisato  che,  in  taluni\ncasi, la rilevanza  e  la  complessita\u0027  degli  interessi  coinvolti,\novvero  la  necessita\u0027  di  adeguato  bilanciamento   tra   interessi\ncontrapposti, puo\u0027 fondare la necessita\u0027 che l\u0027azione  amministrativa\nsi svolga nelle forme del procedimento amministrativo, luogo elettivo\nin cui i diversi interessi coinvolti sono  rilevati  e  comparati  ai\nfini  dell\u0027adozione   dell\u0027atto.   In   tali   casi,   ove   l\u0027azione\namministrativa  non  si  dipani  secondo  le  forme   ordinarie   del\nprocedimento amministrativo, manca appunto  la  necessaria,  adeguata\nponderazione degli interessi, con conseguente violazione dell\u0027art. 97\ndella Costituzione. \n    Ferma l\u0027ammissibilita\u0027 in astratto delle leggi-provvedimento,  in\nassenza di una riserva di amministrazione (e fatto salvo il ricordato\nlimite dei casi, specifici, in cui occorre presidiare il rispetto  di\nregole che trovano la loro «naturale» applicazione  nel  procedimento\namministrativo), secondo la consolidata  giurisprudenza  della  Corte\ncostituzionale  le  leggi-provvedimento  sono  ammissibili  solo  nel\nrispetto di rigorosi limiti, sia generali che specifici. \n    Innanzitutto,  occorre  verificare  il  mancato  superamento  dei\nlimiti generali costituiti  dai  principi  di  ragionevolezza  e  non\narbitrarieta\u0027 (Corte costituzionale, sentenza  4  dicembre  1995,  n.\n492; Id., sentenza 15 luglio 1991, n. 346;  Id.,  sentenza  21  marzo\n1989, n. 143). \n    Infatti, «[i]n  considerazione  del  pericolo  di  disparita\u0027  di\ntrattamento insito in previsioni di tipo  particolare  o  derogatorio\n(sentenze n. 185 del 1998, n. 153 del 1997),  la  legge-provvedimento\ne\u0027,  conseguentemente,  soggetta  ad   uno   scrutinio   stretto   di\ncostituzionalita\u0027 (sentenze n. 429 del 2002, n. 364 del 1999, n.  153\ne 2 del 1997), essenzialmente sotto i profili della non arbitrarieta\u0027\ne della non irragionevolezza della scelta del legislatore. Ed un tale\nsindacato deve essere tanto piu\u0027 rigoroso quanto  piu\u0027  marcata  sia,\ncome nella specie, la natura  provvedimentale  dell\u0027atto  legislativo\nsottoposto  a  controllo  (sentenza  n.   153   del   1997)»   (Corte\ncostituzionale, sentenza 13 luglio 2007,  n.  267;  Id.,  sentenza  2\nluglio 2008, n. 241). \n    Dunque, la  legge-provvedimento  deve  essere  sottoposta  a  uno\nscrutinio di ragionevolezza particolarmente intenso, onde  verificare\nche non costituisca,  con  il  suo  contenuto  puntuale  e  concreto,\nstrumento per violare il principio di uguaglianza. \n    Inoltre, la legittimita\u0027 delle leggi a contenuto  provvedimentale\ne\u0027 subordinata a limiti specifici, qual e\u0027 quello del rispetto  della\nfunzione giurisdizionale. \n    Infine,  la  legge-provvedimento  che  ostacoli,   in   concreto,\nl\u0027accesso alla giustizia si pone in diretta  violazione  del  diritto\neurounitario. \n    In   definitiva,    la    legittimita\u0027    costituzionale    delle\nleggi-provvedimento  deve  essere  valutata  in  relazione  al   loro\nspecifico  contenuto.  Orbene,  l\u0027art.  23-quater,   comma   1,   del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  introdotto  dalla  legge  di\nconversione  18  dicembre  2020,  n.  176,  in  relazione  all\u0027elenco\nannesso, come si precisera\u0027, appare in  contrasto  con  ciascuno  dei\nlimiti, sia generali  che  specifici,  cui  i  principi  fondamentali\ndell\u0027ordinamento subordinano  la  legittimita\u0027  costituzionale  delle\nleggi-provvedimento. \n    16. Violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione \n    La scelta operata  dal  legislatore  nel  primo  comma  dell\u0027art.\n23-quater in esame, in relazione al decreto-legge  n.  137/2020  come\nconvertito, appare irragionevole ed  arbitraria,  violando  l\u0027art.  3\ndella Costituzione. \n    Essa integra un caso paradigmatico di norma primaria a  contenuto\npuntuale e concreto nella misura  in  cui,  da  un  lato,  sul  piano\nsoggettivo, i destinatari  sono  ben  determinati  (e\u0027  enunciata  la\nragione  sociale  o  la   denominazione)   e   indicati   in   numero\nparticolarmente  ristretto;  d\u0027altro  lato,  sul   piano   oggettivo,\nl\u0027impugnato comma,  in  relazione  all\u0027elenco  annesso,  presenta  un\ncontenuto dettagliato, conferendo stabilita\u0027 normativa alla  qualita\u0027\ndi unita\u0027  concorrenti  alla  determinazione  dei  saldi  di  finanza\npubblica  del  conto  economico  consolidato  delle   amministrazioni\npubbliche ai sensi del SEC 2010, con gli effetti conseguenti in punto\ndi disposizioni applicabili. \n    La marcata natura amministrativa dei contenuti  della  previsione\nne impone,  nel  rispetto  degli  insegnamenti  della  giurisprudenza\ncostituzionale, uno stringente scrutinio di costituzionalita\u0027 sotto i\nprofili della non arbitrarieta\u0027 e della  non  irragionevolezza  della\nscelta legislativa. \n    Orbene, la novella ha determinato una palese deroga al  principio\ndi  uguaglianza  formale,  attribuendo  soltanto   a   otto   persone\ngiuridiche la qualificazione soggettiva, di fonte legale,  di  unita\u0027\nrientrante nel  conto  economico  consolidato  delle  amministrazioni\npubbliche ai sensi del SEC 2010. \n    Gli  effetti  giuridici  di   tale   status   legale   implicano,\nall\u0027evidenza, un trattamento di fatto «discriminatorio» delle  unita\u0027\nincluse nell\u0027elenco,  assoggettate  -  come  espressamente  enunciato\nnella seconda parte del comma  -  alle  disposizioni  in  materia  di\nequilibrio   dei   bilanci,   sostenibilita\u0027   del    debito    delle\namministrazioni pubbliche e  obblighi  di  comunicazione  di  dati  e\ninformazioni  rilevanti  in  materia  di  finanza  pubblica.  Ci   si\nriferisce, invero,  ad  un  complessivo  sistema  che,  come  innanzi\naccennato,  sottopone  i  suoi  destinatari  a  stringenti   obblighi\nprocedimentali  e  di  trasparenza,  nonche\u0027  a  vincoli  di   natura\ncontabile e finanziaria, cui non sono tenuti i soggetti  non  inclusi\nex lege nell\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche:  questi  ultimi,\ninfatti, possono beneficiare del rinnovo delle valutazioni effettuate\ndall\u0027Istat   in   sede   di   aggiornamento   annuale,    in    esito\nall\u0027applicazione del criterio «qualitativo»  e  del  test  market/non\nmarket, nonche\u0027, in caso di ricorso, della verifica della tenuta  dei\nrisultati dell\u0027analisi economico-finanziaria effettuata dalle Sezioni\nriunite, cui spetta la giurisdizione. \n    Cio\u0027 posto, il trattamento  differenziato  non  e\u0027  sostenuto  da\nalcuna ragione giustificativa collegata a particolari dati  economici\no  di  bilancio  degli  enti  interessati,  neanche  adombrati  dalla\ndisposizione, che pertanto detta una disciplina che  prescinde  dalla\nconcreta ricorrenza fattuale di situazioni soggettive  meritevoli  di\nun distinto trattamento legislativo. \n    Si aggiunge  che  la  necessita\u0027  di  rinvenire  una  ragionevole\ngiustificazione a  fondamento  del  trattamento  differenziato  della\nTrentino Sviluppo S.p.a. risulta  particolarmente  rigorosa,  ove  si\nconsideri che la disposizione, in  origine,  non  era  contenuta  nel\ndecreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137  (pubblicato  nella  Gazzetta\nUfficiale 28 ottobre 2020, 269  -  Edizione  straordinaria),  essendo\nstata introdotta in sede di conversione  con  la  legge  n.  176/2020\n(pubblicata il 24 dicembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale n. 319). \n    Alla data  di  pubblicazione  del  decreto-legge,  si  ribadisce,\npendevano i termini per il deposito delle motivazioni della  sentenza\ncon cui queste Sezioni riunite, con dispositivo letto in  udienza  il\n16 settembre 2020, avevano accolto il ricorso della societa\u0027  avverso\nla classificazione  operata  dall\u0027Istat  con  riferimento  all\u0027elenco\npubblicato  nel  2019,  relativo  all\u0027annualita\u0027  2020.  La  societa\u0027\nricorrente era stata comunque inclusa nell\u0027elenco Istat per  il  2021\ndi cui al comunicato del 30 settembre 2020,  nonostante  i  contenuti\ndel dispositivo (richiamato in apposita nota). \n    Depositate, il 29 ottobre 2020, le motivazioni della sentenza  di\naccoglimento del citato ricorso (n. 27/2020/RIS), l\u0027inserimento della\nsocieta\u0027 era stato confermato nell\u0027elenco di cui alla versione del  4\nnovembre 2020 (in specifica nota restava, comunque,  il  richiamo  al\ndispositivo). \n    La sintetizzata dinamica  temporale  dell\u0027intervento  legislativo\ndimostra chiaramente la volonta\u0027 del Legislatore di  attribuire  alla\nricorrente - e  agli  altri  enti  inseriti  nell\u0027elenco  annesso  al\ndecreto-legge  come  convertito  -  la  qualita\u0027  di  amministrazione\npubblica ai fini dell\u0027inserimento nel  conto  economico  consolidato,\ncon l\u0027applicazione dei conseguenti effetti. \n    A  conferma  della  sostanziale  «elusione»  degli  esiti   degli\naccertamenti compiuti dal  giudice  contabile,  si  annota  che  gia\u0027\nl\u0027art. 5 del decreto-legge 23 novembre 2020,  n.  154,  conteneva  la\ndisposizione, poi trasfusa nel  decreto-legge  n.  137/2020  all\u0027atto\ndella sua conversione (con contestuale abrogazione del  decreto-legge\nn. 154, fatti salvi gli effetti gia\u0027  prodotti),  saldandosi  con  un\nannesso elenco di soliti otto enti, nonostante anche alla citata data\ndel 23 novembre pendessero ancora i termini  per  il  deposito  delle\nmotivazioni delle richiamate sentenze n. 41 e n. 42. \n    Orbene, l\u0027esigenza di individuare un ragionevole e non arbitrario\nfondamento della legge-provvedimento appare piu\u0027 evidente e  doverosa\nproprio nei casi, come quello in disamina, in cui i contenuti di  una\ndisposizione  legislativa  a  contenuto  individuale  e  concreto  si\ndiscostino radicalmente dagli  esiti  di  un  vaglio  giurisdizionale\nriguardante il  medesimo  oggetto,  peraltro  in  assenza  di  limiti\ntemporali all\u0027applicazione della previsione (secondo la lettera della\nnovella, lo status attribuito dalla norma rileva sia per il passato -\nnonostante l\u0027intervenuto giudizio - che per il futuro). \n    17. Violazione degli articoli 24, 103 e 111  della  Costituzione,\nin relazione all\u0027art. 3 della Costituzione \n    La circostanza che la  legge-provvedimento  sia  intervenuta  per\nqualificare come «amministrazione pubblica» enti il  cui  inserimento\nnell\u0027elenco Istat aveva determinato  l\u0027instaurazione  di  contenziosi\ncon ricorsi accolti dalle Sezioni riunite rileva  anche  sotto  altri\nprofili. Il sindacato di ragionevolezza, infatti, risulta  rafforzato\nnei casi in cui la  «legificazione»  dell\u0027atto  amministrativo  abbia\nl\u0027effetto diretto di sottrarre un determinato soggetto  al  sindacato\ngiurisdizionale,  secondo  una  prospettiva  complementare  a  quella\nesaminata autonomamente nel paragrafo che precede (che  attiene  alla\nnon adeguata  ponderazione  dei  contenuti  inseriti  nella  legge  a\ncontenuto concreto). \n    Riguardata da questo angolo di visuale, infatti, la  disposizione\ndella cui legittimita\u0027 costituzionale  si  dubita  contrasta  con  lo\nsvolgimento della  funzione  giurisdizionale  e,  comunque,  lede  il\nprincipio di effettivita\u0027 della  relativa  tutela.  Con  l\u0027intervento\nnormativo in questione si e\u0027 quindi vanificato il diritto  di  difesa\ndella ricorrente, esercitato con la  proposizione  dell\u0027azione  e  in\nprecedenza soddisfatto con la pronuncia di accoglimento delle domande\nriguardanti l\u0027elenco per il 2020, alterando la regolamentazione degli\ninteressi stabilita  dalla  sentenza.  Infatti,  come  in  precedenza\nosservato, la formulazione letterale della previsione non consente di\nlimitarne la  portata  alle  sole  annualita\u0027  decorrenti  dal  2021,\noccorrendo estenderla anche al 2020 (anno di entrata  in  vigore  del\nprecetto). Ma tale latitudine applicativa,  vanificando  gli  effetti\ndella pronuncia giurisdizionale - sentenza n. 27/2020/RIS -  divenuta\nintangibile,   ha   invaso    l\u0027area    riservata    alla    funzione\ngiurisdizionale, vulnerando il principio della divisione  dei  poteri\ngiurisdizionali e normativi. \n    Di qui il denunciato conflitto con l\u0027art.  103,  comma  2,  della\nCostituzione, che attribuisce alla Corte dei conti l\u0027esercizio  della\nfunzione giurisdizionale nelle materie di contabilita\u0027 pubblica. \n    Infine, e per quanto  esposto,  le  rilevate  violazioni  offrono\nchiaro  fondamento  al  sospetto  di  incostituzionalita\u0027   dell\u0027art.\n23-quater, comma primo, del decreto-legge n. 137/2020  per  conflitto\ncon l\u0027art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione. \n    Nel caso sottoposto ad analisi la novella si e\u0027 sovrapposta  alla\ngiurisdizione e ha radicalmente obliterato la condizione  di  parita\u0027\ndavanti al giudice naturale imparziale e terzo. \n    18. Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione \n    Le leggi-provvedimento, come gia\u0027  innanzi  accennato,  non  sono\nincompatibili, in se\u0027 e per se\u0027, con l\u0027assetto dei  poteri  stabilito\nin Costituzione. Tuttavia, nel vagliare la legittimita\u0027  delle  leggi\nregionali e nazionali, la  Corte  costituzionale  ha  valorizzato  il\nruolo svolto dalla partecipazione al procedimento amministrativo  nel\ndisegno della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di\nprocedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti\namministrativi). In particolare, e\u0027 stato con chiarezza puntualizzato\nche il procedimento amministrativo costituisce il luogo  elettivo  di\ncomposizione  degli   interessi,   in   quanto   «[e\u0027]   nella   sede\nprocedimentale  [...]  che  puo\u0027  e  deve  avvenire  la   valutazione\nsincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela,\na confronto  sia  con  l\u0027interesse  del  soggetto  privato  operatore\neconomico, sia ancora (e non da ultimo) con  ulteriori  interessi  di\ncui sono titolari singoli cittadini e comunita\u0027, e  che  trovano  nei\nprincipi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del\nprocedimento amministrativo, infatti, rende possibile l\u0027emersione  di\ntali  interessi,  la  loro  adeguata   prospettazione,   nonche\u0027   la\npubblicita\u0027 e la trasparenza della loro  valutazione,  in  attuazione\ndei principi di cui all\u0027art. 1 della legge  7  agosto  1990,  n.  241\n[...]: efficacia, imparzialita\u0027, pubblicita\u0027 e trasparenza. Viene  in\ntal modo garantita, in primo  luogo,  l\u0027imparzialita\u0027  della  scelta,\nalla stregua  dell\u0027art.  97  della  Costituzione,  ma  poi  anche  il\nperseguimento, nel modo piu\u0027  adeguato  ed  efficace,  dell\u0027interesse\nprimario,  in   attuazione   del   principio   del   buon   andamento\ndell\u0027amministrazione, di cui allo stesso art. 97 della  Costituzione»\n(Corte costituzionale, sentenza n. 69 del 2018). \n    Ancor  piu\u0027  di  recente,  e\u0027  stato  nettamente  osservato   che\n«[l]\u0027insistente   valorizzazione    delle    modalita\u0027    dell\u0027azione\namministrativa e dei  suoi  pregi  non  puo\u0027  evidentemente  rimanere\nconfinata nella sfera dei dati di fatto, ma  deve  poter  emergere  a\nlivello  giuridico-formale,  quale  limite  intrinseco  alla   scelta\nlegislativa, pur senza mettere in discussione il tema della  «riserva\ndi amministrazione» nel nostro ordinamento», evidenziando che  se  la\nmateria su cui insiste la disposizione di legge  statale  oggetto  di\nsospetta illegittimita\u0027 presenta  una  conformazione  legale  che  la\nconnota «con caratteristiche  tali  da  enfatizzare  il  rispetto  di\nregole che trovano la loro  naturale  applicazione  nel  procedimento\namministrativo, cio\u0027 deve essere tenuto in conto nel  vagliare  sotto\nil profilo della ragionevolezza la successiva scelta legislativa, pur\ntipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto» (Corte\ncostituzionale, sentenza 23 giugno 2020, n  116).  L\u0027applicazione  di\nquesto criterio al caso in esame induce a concludere nel senso che la\ndisposizione in questione contrasta con i canoni della ragionevolezza\ne i principi imparzialita\u0027 e buon andamento, tutelati dagli  articoli\n3 e 97 della Costituzione \n    Secondo il disegno legislativo gia\u0027  esaminato,  la  qualita\u0027  di\namministrazione pubblica consegue all\u0027accertamento di un  particolare\nstatus, suscettibile di variazioni nel corso del tempo  e,  comunque,\nancorato  a  specifici  criteri  di  natura  statistico-economica  di\nderivazione eurounitaria. Al giudice contabile  e\u0027  poi  riconosciuta\n(dall\u0027art. 11, comma 6,  lettera  b,  del  c.g.c.),  in  una  materia\ntipicamente «amministrativa», conformata da regole di fonte unionale,\nla possibilita\u0027  di  accertare  il  fatto  controverso  senza  essere\nvincolato alle  pregresse  valutazioni  compendiate  nell\u0027inserimento\ndell\u0027elenco formato dall\u0027Istituto nazionale di statistica. \n    Ora, in casi come quello in esame, attribuire ex lege a otto enti\nuna  qualita\u0027  soggettiva  stabile,  impedendo  agli  interessati  di\nintervenire nel procedimento istruttorio che precede la pubblicazione\ndell\u0027elenco, preclude loro la possibilita\u0027 di tutela contro  mancanze\nche non potrebbero essere addebitate all\u0027atto legislativo, in  quanto\nfisiologicamente estranee al relativo procedimento di formazione,  in\ndifformita\u0027 dai principi di ragionevolezza. \n    Inoltre, il controllo giurisdizionale in questione e\u0027  volto  non\nsolo a «sanzionare»  con  l\u0027annullamento  l\u0027attivita\u0027  amministrativa\nillegittima, ma  anche  a  conformare  l\u0027attivita\u0027  stessa  cosi\u0027  da\nrenderla  pienamente   rispettosa   dei   principi   di   efficienza,\nimparzialita\u0027 e trasparenza costituzionalizzati  dall\u0027art.  97  della\nCostituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 116/2020, cit.). \n    19. Violazione dell\u0027art. 117  della  Costituzione,  in  relazione\nagli articoli 3 e 111 della Costituzione, con riferimento all\u0027art. 19\nTUE, all\u0027art. 47 della Carta dei diritti dell\u0027Unione europea  e  agli\narticoli 6 e 13 Convenzione europea per la salvaguardia  dei  diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali \n    In  sede  di  trattazione  dei  dubbi  di  costituzionalita\u0027  che\ninteressano il secondo comma dell\u0027art. 23-quater e\u0027 stata  richiamata\nla giurisprudenza della Corte di  giustizia  secondo  cui  gli  Stati\nmembri sono tenuti a delineare  procedimenti  che  non  siano,  nelle\nsituazioni rientranti nel diritto dell\u0027Unione, meno favorevoli che in\nsituazioni simili disciplinate  dal  diritto  interno  (principio  di\nequivalenza)  e  tali   da   rendere   praticamente   impossibile   o\neccessivamente  difficile  l\u0027esercizio  dei  diritti  conferiti   dal\ndiritto dell\u0027Unione (principio di effettivita\u0027). \n    Anche con riferimento al primo comma dell\u0027articolo  in  esame  si\nconstata la lesione del principio di  effettivita\u0027,  considerato  che\n«dalla struttura complessiva dell\u0027ordinamento giuridico nazionale  in\ndiscussione [risulta] che non esiste  alcun  rimedio  giurisdizionale\ntale da permettere, anche solo in via incidentale, di  assicurare  il\nrispetto dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell\u0027Unione,\noppure che l\u0027unico modo per poter adire un giudice  da  parte  di  un\nsingolo sia quello di commettere violazioni del  diritto»  (Corte  di\ngiustizia dell\u0027Unione europea, sentenza 21  dicembre  2021,  Randstad\nItalia, C-497/20, punto 62). \n    La valutazione della disposizione  sospettata  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale alla  stregua  dei  parametri  di  diritto  interno  e\nconvenzionale, secondo cui il principio della tutela  giurisdizionale\neffettiva dei diritti spettanti  ai  singoli  in  forza  del  diritto\ndell\u0027Unione,  costituisce   un   principio   generale   del   diritto\ndell\u0027Unione europea, sancito agli articoli 6 e 13  della  Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027\nfondamentali, firmata a Roma il  4  novembre  1950.  Cio\u0027  conduce  a\nsollevare  questione  di  costituzionalita\u0027  anche  con   riferimento\nall\u0027art.  117,  comma  1,  della  Costituzione,  letto  in  combinato\ndisposto con gli articoli 3,  24  e  111  della  Costituzione  e  con\nriferimento all\u0027art. 19 TUE, all\u0027art.  47  della  Carta  dei  diritti\ndell\u0027Unione europea e agli articoli 6 e 13  CEDU.  Infatti,  la  mera\ndisapplicazione  della  norma  anticomunitaria  non  appare   rimedio\nsufficiente, tenuto  conto  della  lesione  di  diritti  fondamentali\npresidiati  sia  dalla  Costituzione   che   in   sede   di   diritto\nsovranazionale e della necessita\u0027 di offrire una stabile  tutela  del\ndiritto  della  ricorrente  alla  corretta  rivalutazione  della  sua\nqualita\u0027 di «amministrazione  pubblica»  alla  stregua  delle  regole\ndettate dal regolamento SEC 2010. \n    20. Conclusioni \n    Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va pertanto\nrimessa alla Corte  costituzionale,  ai  sensi  dell\u0027art.  134  della\nCostituzione, dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,\nn. 1, e dell\u0027art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.23-quater  del  decreto-legge\n28 ottobre 2020, n. 137  (inserito  dalla  legge  di  conversione  18\ndicembre 2020, n. 176). \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso\nin epigrafe: \n        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in\nrelazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103,  111,  113  e  117  della\nCostituzione, la questione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge 28  ottobre  2020,  137,  inserito  dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176; \n        dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  ordina  la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Ordina che a cura della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera\ndei  deputati.  Riserva  alla  decisione  definitiva  ogni  ulteriore\nstatuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese. \n    Dispositivo letto in udienza ai sensi dell\u0027art. 128, comma 3, del\ncodice di giustizia contabile. \n      Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del  16  luglio\n2025. \n \n                    Il Presidente: Della Ventura","elencoNorme":[{"id":"63922","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/10/2020","data_nir":"2020-10-28","numero_legge":"137","descrizionenesso":"inserito dalla","legge_articolo":"23","specificaz_art":"quater","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-10-28;137~art23"},{"id":"63949","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lcv","denominaz_legge":"legge di conversione","data_legge":"18/12/2020","data_nir":"2020-12-18","numero_legge":"176","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.di.conversione:2020-12-18;176"}],"elencoParametri":[{"id":"80308","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80309","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80310","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"81","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80311","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80312","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"103","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80313","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80314","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"113","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80315","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80316","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80317","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80318","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"tue","descriz_costit":"Trattato unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"19","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80319","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cue","descriz_costit":"Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"47","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55097","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Procuratore generale della Corte dei conti","data_costit_part":"12/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
  ]
]