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Sergio Anzelini,\nrappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso,\ndall\u0027avv. Maria Cristina Osele, elettivamente domiciliata presso il\nseguente indirizzo PEC: mariacristina.osele@pectrentoavvocati.it \n Contro l\u0027Istituto nazionale di statistica - Istat, in persona del\nlegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede\nistituzionale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e\u0027 domiciliato, e\nnei confronti della Procura generale della Corte dei conti, in\npersona del Procuratore generale in carica pro tempore, con sede in\nRoma alla via A. Baiamonti n. 25; \n Nonche\u0027, per quanto occorrer possa, nei confronti: \n della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del\nPresidente in carica pro tempore, con domicilio ex lege presso\nl\u0027Avvocatura generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi n.\n12; \n del Ministero dell\u0027economia e delle finanze, in persona del\nMinistro in carica pro tempore, con domicilio ex lege presso\nl\u0027Avvocatura generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi n.\n12. \n Per l\u0027annullamento previa sospensione limitatamente alla\nposizione della societa\u0027 Trentino Sviluppo S.p.a.: \n 1) dell\u0027elenco sintetico delle amministrazioni pubbliche\ninserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi\ndell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e\nsuccessive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie\ngenerale - n. 242 - del 30 settembre 2020; \n 2) della rettifica dell\u0027elenco sintetico pubblicata nella\nGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275, del 4 novembre 2020; \n 3) dell\u0027elenco analitico delle amministrazioni pubbliche\ninserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi\ndell\u0027art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e\nsuccessive modificazioni, pubblicato sul sito istituzionale\ndell\u0027Istat in data 4 novembre 2020; \n nonche\u0027, per quanto occorrer possa; \n 4) della nota specificativa 2020 dell\u0027Istat denominata «Le\nunita\u0027 istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni\npubbliche», pubblicata sul sito istituzionale; \n 5) degli altri atti conseguenziali presupposti\nendoprocedimentali e connessi non ancora acquisiti o acquisendi. \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Viste le memorie depositate dalle parti; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Uditi nell\u0027udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il\nrelatore, primo ref. Domenico Cerqua, il difensore di parte\nricorrente, in persona dell\u0027avv. Maria Cristina Osele, l\u0027avv. dello\nStato Pietro Garofoli per Istat e il Pubblico ministero, nella\npersona del vice Procuratore generale Luigi D\u0027Angelo, come\nspecificato nel verbale; \n Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n Fatto \n \n 1. La societa\u0027 «Trentino Sviluppo S.p.a.», costituita tra soci\nprivati il 16 luglio 1969, a seguito di evoluzioni societarie\nsuccedutesi negli anni e\u0027 oggi una societa\u0027 per azioni con capitale\nsociale interamente posseduto dalla Provincia autonoma di Trento. \n In base all\u0027oggetto sociale, «costituisce lo strumento del\nsistema della pubblica amministrazione per l\u0027espletamento nei\nconfronti della Provincia autonoma di Trento di attivita\u0027 strumentali\nal sostegno, allo sviluppo ed alla promozione, in Italia ed\nall\u0027estero, delle attivita\u0027 economiche in Trentino [...]». \n 2. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242, del 30\nsettembre 2020, e\u0027 stato pubblicato l\u0027elenco - per il 2021 - delle\namministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre\n2009, n. 196 e successive modificazioni, elaborato e annualmente\naggiornato da Istat, nel quale risulta inserita - come per le\nprecedenti annualita\u0027 - anche la Trentino Sviluppo S.p.a. \n In data 30 luglio 2021 la Societa\u0027 ha depositato ricorso per\nl\u0027annullamento, previa sospensione, limitatamente alla sua posizione: \n 1) dell\u0027elenco sintetico delle amministrazioni pubbliche\ninserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi\ndell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e\nsuccessive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie\ngenerale - n. 242, del 30 settembre 2020; \n 2) della rettifica dell\u0027elenco sintetico pubblicata nella\nGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275, del 4 novembre 2020; \n 3) dell\u0027elenco analitico delle amministrazioni pubbliche\ninserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi\ndell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e\nsuccessive modificazioni, pubblicato sul sito istituzionale\ndell\u0027Istat in data 4 novembre 2020; \n nonche\u0027, «per quanto occorrer possa»: \n 4) della nota specificativa 2020 dell\u0027Istat denominata «Le\nunita\u0027 istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni\npubbliche», pubblicata sul sito istituzionale; \n 5) degli altri atti conseguenziali presupposti\nendoprocedimentali e connessi non ancora acquisiti o acquisendi. \n Nell\u0027atto introduttivo sono stati prospettati i motivi che qui di\nseguito vengono riassunti. \nI) Nullita\u0027 degli impugnati elenchi Istat del 30 settembre 2020 e del\n4 novembre 2020 per violazione del giudicato di cui alla sentenza\nSS.RR. n. 27/2020/RIS. \n Questione incidentale di costituzionalita\u0027 relativa all\u0027art.\n23-quater (rubricato «unita\u0027 ulteriori che concorrono alla\ndeterminazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche») del decreto-legge n.\n137 del 28 ottobre 2020 e relativo allegato (elenco 1) e legge di\nconversione n. 176 del 18 dicembre 2020 e relativo allegato (elenco\n1). \n La societa\u0027 ha richiamato la sentenza di queste Sezioni riunite\nn. 27/2020/RIS, che ha accolto il suo ricorso avverso l\u0027elenco\nsintetico delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto\neconomico consolidato per il 2020, pubblicato nella Gazzetta\nUfficiale - Serie generale - n. 229 il 30 settembre 2019, nonche\u0027\nl\u0027elenco analitico pubblicato in data 8 novembre 2019. \n La sentenza n. 27/2020 avrebbe determinato la conseguente\nimpossibilita\u0027 di considerare la societa\u0027 come «amministrazione\npubblica» anche per il futuro, fino a quando non muteranno i suoi\nassetti organizzativi e funzionali. In definitiva, il giudicato di\ncui alla citata sentenza avrebbe prodotto un «effetto vincolante\npieno» e in qualche modo assoluto, posto che l\u0027annullamento\ndell\u0027elenco per il 2019 e\u0027 scaturito dall\u0027accertato difetto dei\npresupposti soggettivi. \n Su queste premesse, la ricorrente ha chiesto di sollevare\nquestione incidentale di costituzionalita\u0027 dell\u0027intero art.\n23-quater, per i profili illustrati nell\u0027atto, con riferimento alla\nviolazione degli articoli 24, 101, 103 e 113 della Costituzione,\nnonche\u0027 degli articoli 3, 77, comma 2, e 10 della Costituzione \nII) In via gradata: violazione dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge\nn. 137/2020 e relativo elenco 1, come convertiti dalla legge n.\n176/2020. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della\ndisparita\u0027 di trattamento. \n Per l\u0027ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate\nnel primo motivo, la Trentino Sviluppo S.p.a., prospetta una\ndoglianza subordinata, in cui l\u0027elenco e\u0027 censurato per violazione\ndell\u0027art. 23-quater, primo comma, del decreto-legge n. 137/2020, come\nconvertito. La disposizione, infatti, non avrebbe giustificato\nl\u0027inserimento ipso iure nell\u0027elenco Istat, avendo creato «una sorta\ndi tertium genus» che implicherebbe l\u0027applicazione agli otto enti\nindicati nell\u0027elenco annesso al decreto-legge solo di alcuni degli\noneri previsti per le pubbliche amministrazioni. \n In ogni caso, continuerebbe a sussistere la legittimazione e\nl\u0027interesse ad agire, pur dopo la novita\u0027 legislativa. Infatti, le\nprescrizioni dell\u0027art. 23-quater del decreto- legge comportano\ncomunque una serie di obblighi e vincoli procedimentali che implicano\nconsistenti oneri ed effetti controproducenti rispetto al normale\nfunzionamento di una societa\u0027 per azioni di natura privatistica. \nIII) Violazione di legge per violazione del regolamento (UE) n.\n549/2013 - regolamento SEC 2010 - e del suo allegato A), paragrafi\n20.05 ss. per assenza dei requisiti dell\u0027assenza dello scopo di lucro\ne della natura non market delle attivita\u0027 espletate. \n Con il terzo ordine di contestazioni, premessa la propria natura\ndi societa\u0027 in house della Provincia autonoma di Trento, e\u0027\nrichiamata la giurisprudenza secondo cui nel settore «amministrazioni\npubbliche» di cui al SEC (S.13) le unita\u0027 istituzionali sono\nclassificate sulla base di criteri di natura economica,\nindipendentemente dal regime giuridico che le governa. \n Riconosciuta la sussistenza del requisito del «controllo\npubblico» e dell\u0027effettuazione del 100% del fatturato nello\nsvolgimento dei compiti affidati dall\u0027Ente pubblico territoriale, la\nricorrente argomenta sia in ordine allo scopo di lucro perseguito,\nche al ritenuto svolgimento di attivita\u0027 «market». \nIV) Eccesso di potere per disparita\u0027 di trattamento. \n Infine, considerato che, delle dodici societa\u0027 in house della\nProvincia di Trento, solo tre sono state inserite nell\u0027elenco (oltre\nalla ricorrente, la Cassa del Trentino S.p.a. e la Trentino\nriscossioni S.p.a.) e\u0027 contestato un trattamento giuridico lesivo del\nprincipio di uguaglianza, osservando che le attivita\u0027 svolte dalle\nsocieta\u0027 presentano tratti comuni. \n 3. L\u0027Istat si e\u0027 costituito in giudizio, con il patrocinio\ndell\u0027Avvocatura generale dello Stato, mediante memoria depositata in\ndata 16 settembre 2021, nella quale ha concluso per la dichiarazione\ndi inammissibilita\u0027 del ricorso o, comunque, per il suo rigetto\nsiccome infondato, con vittoria di spese, competenze e onorari. \n Ricordato che la Societa\u0027 opera con fondi assegnati dalla\nProvincia autonoma di Trento o utilizzando per mandato fondi della\nmedesima, alle condizioni stabilite nelle relative leggi e\nconvenzioni attuative, e muovendo dall\u0027esame dello statuto\nsocietario, la difesa erariale ha affermato che la ricorrente e\u0027\nstata classificata in S.13 in pieno rispetto del percorso\nclassificatorio definito dal SEC 2010. \n Infatti, presenterebbe le caratteristiche proprie delle «societa\u0027\nveicolo delle amministrazioni pubbliche», organismi considerati non\ncome unita\u0027 istituzionali distinte, bensi\u0027 come parte integrante\ndella societa\u0027 madre, al punto che i relativi conti sono oggetto di\nconsolidamento. \n La prospettazione sarebbe confermata dalla circostanza che\nricorrerebbero, nella specie, le condizioni che integrano la mancanza\ndi indipendenza di azione, tra le quali: natura di societa\u0027 in house\ndella Provincia autonoma di Trento «che, infatti, ne rappresenta il\ncliente pressoche\u0027 unico»; svolgimento nei confronti della medesima\nProvincia di attivita\u0027 strumentali al sostegno, allo sviluppo ed alla\npromozione, in Italia ed all\u0027estero, delle attivita\u0027 economiche in\nTrentino; mancato perseguimento dell\u0027obiettivo di profitto; vocazione\nnon commerciale per espressa disposizione statutaria. In generale,\nopererebbe senza esporsi ai rischi tipici connessi all\u0027acquisizione\ndi passivita\u0027 e di attivita\u0027. \n 3.1 Con memoria conclusionale del 24 settembre 2021, la Procura\ngenerale della Corte dei conti ha chiesto: \n in via pregiudiziale, «[...] sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.\n137/2020 e dell\u0027art. 1, comma 1, della legge n. 176 del 2020 e del\nrelativo allegato che ha disposto l\u0027introduzione dell\u0027art. 23-quater\nnel testo del decreto-legge in sede di conversione»; \n «[n]el merito, respingere il ricorso perche\u0027 infondato, con\nla conferma dell\u0027inserimento della ricorrente nell\u0027elenco delle\namministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato\nemanato dall\u0027Istat e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie\ngenerale - n. 242 del 30 settembre 2020». \n La Procura generale ha rinvenuto plurimi profili di\nillegittimita\u0027 costituzionale nella normativa introdotta dall\u0027art.\n23-quater, che avrebbe in sostanza «sterilizzato» gli effetti\nonnicomprensivi della decisione della Corte dei conti che escluda\ndall\u0027elenco Istat una determinata entita\u0027. \n Con la novella, il legislatore avrebbe innanzitutto violato gli\narticoli 76 e 77, commi 2 e 3, secondo periodo, della Costituzione\n(per l\u0027inserimento, nella legge di conversione di un decreto-legge,\ndi emendamenti del tutto estranei all\u0027oggetto e alle finalita\u0027 del\ntesto originario). \n Sono inoltre svolti argomenti in ordine alla ritenuta violazione:\ndegli articoli 24, 103, comma 2, e 113 della Costituzione; degli\narticoli 3 e 111, comma 2, della Costituzione; infine, degli articoli\n11 e 117, comma 1, della Costituzione e 47, comma 1, CDFUE. \n Nel merito, l\u0027infondatezza del ricorso conseguirebbe alla\nnecessita\u0027 di classificare la societa\u0027 in S.13 senza che occorra\nprocedere alla valutazione del comportamento economico attraverso il\ntest market/non market, presentando la natura di «societa\u0027 veicolo\ndelle amministrazioni pubbliche». \n Non risultano costituiti, sebbene destinatari di regolare\nnotifica del ricorso introduttivo, come da aa.rr. in atti e\ncomunicazione del decreto di fissazione d\u0027udienza ex art. 126 c.g.c.,\nil Ministero dell\u0027economia e delle finanze e la Presidenza del\nConsiglio dei ministri. \n 4. All\u0027esito dell\u0027udienza di discussione del 7 ottobre 2021 e\u0027\nstata depositata l\u0027ordinanza n. 13/2021/RIS. \n Nel provvedimento e\u0027 stato rilevato che, precedentemente\nall\u0027instaurazione del giudizio, le ordinanze di queste Sezioni\nriunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n.\n5/2021/RIS (depositata il 3 giugno 2021) e n. 6/2021/RIS (depositata\nil 15 giugno 2021) avevano disposto la rimessione alla Corte di\ngiustizia dell\u0027Unione europea, ai sensi dell\u0027art. 267 del Trattato\nsul funzionamento dell\u0027Unione europea, delle questioni interpretative\npregiudiziali relative alla compatibilita\u0027 del menzionato art.\n23-quater decreto-legge n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020,\ncon la disciplina comunitaria dei saldi di bilancio, come integrata e\ninterpretata in base ai principi di equivalenza ed effettivita\u0027,\nnella parte in cui, modificando l\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\nescluderebbe o renderebbe sostanzialmente inefficace il sindacato\ngiurisdizionale sull\u0027esatta perimetrazione del settore pubblica\namministrazione disciplinato dal SEC 2010. \n Ritenuta la questione rilevante, il Collegio ha rigettato\nl\u0027istanza cautelare e sospeso il presente giudizio, in attesa della\ndefinizione della questione pregiudiziale con la pubblicazione della\ndecisione della Corte di giustizia Gazzetta Ufficiale dell\u0027Unione\neuropea. \n 4.1 E\u0027 sopravvenuta la sentenza della Corte di giustizia del 13\nluglio 2023, Ferrovienord S.p.a.e Federazione Italiana Triathlon,\nnelle cause riunite C-363/21 e C-364/21. \n Conseguentemente, la ricorrente il 12 ottobre 2023 ha depositato\n«atto di prosecuzione/riassunzione ex art. 107 c.g.c.», premettendo\ndi non essere stata inserita negli elenchi Istat pubblicati nel 2021\ne nel 2022, che si limitavano a menzionare, in nota, sia la citata\nsentenza n. 27/2020/RIS che la pendenza del presente giudizio.\nInoltre, nell\u0027elenco Istat pubblicato il 26 settembre 2023 era stata\neliminata anche la predetta nota. \n Cio\u0027 posto, l\u0027Istat non avrebbe mai esplicitato i presupposti a\nfondamento di tali attivita\u0027 amministrative sopravvenute, ne\u0027 i loro\neffetti, generando una condizione di incertezza operativa\nlegittimante la permanenza dell\u0027interesse attuale e concreto a una\npronuncia nel merito. \n Pertanto, ha chiesto di fissare udienza in prosecuzione e\naccogliere le domande formulate in sede di ricorso, cosi\u0027 precisate:\n«previa occorrenda proposizione di questione incidentale di\ncostituzionalita\u0027 e accertamento della insussistenza dei requisiti e\npresupposti per l\u0027inserimento di Trentino Sviluppo S.p.a. nell\u0027elenco\nIstat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico\nconsolidato individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31\ndicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, accogliere il\nricorso e dichiarare la nullita\u0027, annullare e/o disapplicare gli atti\nimpugnati con ogni conseguente effetto», con rifusione di compensi e\naccessori. \n Con atto depositato il 12 febbraio 2024 la Procura generale ha\ninsistito, preliminarmente, per la rimessione della questione\nrelativa alla legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020, non preclusa dalla pronuncia della CGUE,\nche anzi ne ha confermato l\u0027attualita\u0027 e la non manifesta\ninfondatezza. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e la\nconferma dell\u0027inclusione della detta societa\u0027 nell\u0027elenco Istat. \n Il 15 febbraio 2024 l\u0027Avvocatura dello Stato ha depositato note\nd\u0027udienza nell\u0027interesse dell\u0027Istat, concludendo per la non rilevanza\ne, comunque, per la manifesta infondatezza della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n 4.2. In esito all\u0027udienza di discussione del 28 febbraio 2024,\ncon ordinanza n. 3/2024/RIS, del 12 marzo 2024, e\u0027 stata disposta la\nsospensione del giudizio nelle more della decisione della Corte di\ncassazione sul ricorso per motivi di giurisdizione presentato,\nnell\u0027interesse del Ministero dell\u0027economia e delle finanze e Istat,\navverso la sentenza non definitiva n. 17/2023/RIS con cui queste\nSezioni riunite, nell\u0027ambito di una controversia instaurata da\ndiverso ricorrente avverso un atto di inserimento negli elenchi\nIstat, aveva disapplicato, ai sensi del diritto dell\u0027Unione europea e\nper le ragioni di cui in motivazione, l\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020 e, per l\u0027effetto, dichiarato la propria\ngiurisdizione su tutte le domande proposte. \n Secondo il Collegio, infatti, appariva opportuno attendere la\ndecisione del giudice regolatore, i cui effetti si sarebbero\nriverberati sulle emanande pronunce di merito. \n 5. In data 25 novembre 2024 e\u0027 stata depositata la sentenza delle\nSezioni unite della Corte di cassazione n. 30220, con cui il citato\nricorso e\u0027 stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle\nspese, in considerazione della non immediata impugnabilita\u0027 della\nsentenza n. 17/2023 (che aveva, in effetti, deciso solo sulle\nquestioni di giurisdizione insorte, senza definire neppure\nparzialmente la controversia). \n Tuttavia, e\u0027 stato contestualmente enunciato, ai sensi dell\u0027art.\n363 c.p.c., il seguente principio di diritto: «[i]n tema di\nimpugnazione dell\u0027elenco annuale Istat delle pubbliche\namministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010, l\u0027art. 23-quater\ndecreto-legge n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione delle\nSezioni riunite della Corte dei conti alla sola applicazione della\ndisciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, non ha\ndeterminato un vuoto di tutela o il mancato rispetto dell\u0027effetto\nutile della disciplina unionale, restando attribuita la\ngiurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». \n La segreteria ha comunicato la sentenza alla ricorrente il 29\nnovembre 2024. \n 5.1 In data 31 gennaio 2025 la Trentino Sviluppo S.p.a. ha\ndepositato secondo atto di riassunzione del giudizio, formulando le\nmedesime conclusioni di cui all\u0027istanza del 12 ottobre 2023. \n Con successiva memoria del 30 giugno 2025 la medesima parte\nattrice ha preso innanzitutto atto dell\u0027ulteriore sopravvenienza\nrappresentata dall\u0027ordinanza n. 5/2025/RIS, del 21 marzo 2025, con la\nquale le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale\ncomposizione hanno sollevato questioni di legittimita\u0027 costituzionale\nin merito all\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020\ncome convertito. Ha, quindi, argomentato in ordine alla permanenza\ndell\u0027interesse alla decisione, affidandosi ai seguenti motivi: \n a) necessita\u0027 di valorizzare sul piano processuale gli\neffetti della sentenza n. 27/2020/RIS, resa da queste Sezioni riunite\nsull\u0027elenco Istat 2019; \n b) esigenza di garantire la continuita\u0027 storica, giacche\u0027\nl\u0027impugnato elenco Istat 2020 rappresenta oggi un unicum per la\nricorrente, la quale - a fronte di assetti organizzativi e funzionali\nda sempre invariati - non e\u0027 piu\u0027 stata inclusa negli elenchi Istat\npubblicati negli anni successivi, peraltro secondo modalita\u0027\noperative peculiari (nel 2021 e nel 2022 era annotata la pendenza del\nricorso); \n c) evitare possibili pregiudizi, per il periodo dal 30\nsettembre 2020 al 29 settembre 2021, derivanti dall\u0027inserimento\nnell\u0027elenco Istat impugnato e dalla qualificazione dell\u0027ente quale\namministrazione pubblica ex art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre\n2009, n. 196, con particolare riferimento all\u0027applicazione dei\nvincoli di finanza pubblica. L\u0027interesse alla decisione rileverebbe\nanche in ragione della non intervenuta decorrenza dei termini di\nprescrizione di eventuali responsabilita\u0027 per violazione dei predetti\nvincoli; \n d) sotto altro profilo, evitare l\u0027assoggettamento, per\nl\u0027annualita\u0027 dal 30 settembre 2020 al 29 settembre 2021, a limiti e\noneri procedimentali derivanti dall\u0027applicazione dell\u0027art. 23-quater,\ncomma 1, del decreto-legge n. 137/2020 (secondo cui «si applicano in\nogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e\nsostenibilita\u0027 del debito delle amministrazioni pubbliche [...],\nnonche\u0027 quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e\ndelle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica»), ad\noggi non toccato dalle incertezze interpretative insorte, relative\nalle questioni di giurisdizione collegate al disposto del secondo\ncomma del citato articolo; \n e) limitare i possibili pregiudizi finanziari derivanti dalla\nsua qualificazione come «amministrazione pubblica» con gli atti\ncontestati mediante l\u0027instaurazione dell\u0027odierno giudizio. \n Sul punto sono state depositate alcune note con le quali un\ncomune ha, finora, negato il pagamento di fatture emesse dalla\nTrentino Sviluppo S.p.a., contenenti la richiesta di rimborsi per\npermessi per carica pubblica fruiti da una dipendente. Il ritardo e\u0027\nstato espressamente motivato dalla controparte con la pendenza della\npresente controversia. \n Su queste premesse, la ricorrente ha formulato istanza di nuova\nsospensione dell\u0027odierno giudizio, anche richiamando i contenuti\ndell\u0027ordinanza n. 2/2025/RIS, che ha disposto la sospensione di una\ncausa pendente tra diverse parti in attesa della decisione sulle\nquestioni di costituzionalita\u0027 sollevate con le ordinanze n. 5 e 6\ndel 2025. \n Per l\u0027ipotesi di adesione, da parte del Collegio, al principio di\ndiritto enunciato nella sentenza n. 17/2023/RIS, con conseguente\nconferma della disapplicazione dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge\nn. 137/2020, e\u0027 stato chiesto l\u0027accoglimento del ricorso, purche\u0027\nnell\u0027ambito di una giurisdizione piena e in coerenza con la sentenza\nn. 27/2020/RIS. \n 5.2 Con memoria conclusionale depositata il 2 luglio 2025 la\nProcura generale, nel riportarsi integralmente alle richieste gia\u0027\nformulate, ha ricordato di avere espresso, fin dal primo atto del\npresente giudizio, l\u0027avviso che occorresse sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.\n137/2020. \n Inoltre, sottolineato che la ricorrente, gia\u0027 nelle conclusioni\nriportate nel ricorso introduttivo, aveva domandato l\u0027accoglimento\n«previa occorrenda proposizione di questione incidentale di\ncostituzionalita\u0027», e che la stessa, da ultimo nella memoria\ndepositata il 30 giugno 2025, ha sollecitato la proposizione della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale ovvero la sospensione del\ngiudizio nelle more della decisione della Corte costituzionale sulle\nquestioni gia\u0027 proposte da queste Sezioni riunite, in via principale\nha rinnovato la richiesta di sollevare questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020 come\nconvertito e del relativo elenco annesso, al fine di consentire alle\nparti del presente giudizio di potersi costituire ovvero intervenire\nnel processo incidentale avanti alla Consulta per l\u0027esercizio del\ndiritto al contraddittorio. In subordine, ha concluso per la\nsospensione del giudizio fino alla decisione della questione di\ncostituzionalita\u0027 gia\u0027 promossa con le ordinanze n. 5 e 6 del 2025. \n 5.3 Infine, nelle «Note di udienza» depositate il 9 luglio 2025\nla Procura generale ha svolto considerazioni integrative con\nriferimento alla richiesta di sollevare la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28\nottobre 2020, n. 137 (come convertito), con particolare riferimento\nall\u0027invocato - tra gli altri - parametro della ragionevolezza ex art.\n3 della Costituzione. \n Tra l\u0027altro, la Procura si e\u0027 soffermata sul rischio di contrasto\ntra giudicati amministrativi e contabili. \n Sotto altro profilo, ha evidenziato le illogiche e asistematiche\nconseguenze derivanti dall\u0027eventuale ammissione del concorso tra\ngiudizi. \n Ha aggiunto che, del resto, la normativa europea SEC 2010 e la\nnormativa interna sulla spending review costituiscono una «stessa\nmateria», sicche\u0027 appare intrinsecamente irragionevole, ex art. 3\ndella Costituzione, la separazione dei giudizi sotto il profilo della\ngiurisdizione. \n Infine, la soluzione della doppia giurisdizione e\u0027 sospettata di\nviolare il principio di ragionevole durata del processo, tutelato\ndall\u0027art. 111 della Costituzione. \n \n Diritto \n \nA) Questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 23-quater,\ncomma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 \n 6. Secondo l\u0027art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n.\n228, «[a]vverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni\npubbliche operata annualmente dall\u0027Istat ai sensi dell\u0027art. 1, comma\n3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e\u0027 ammesso ricorso alle\nSezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai\nsensi dell\u0027art. 103, secondo comma, della Costituzione». \n La previsione trovava fondamento nella riconosciuta esigenza di\nassicurare il «rispetto dell\u0027equilibrio complessivo del bilancio\nnazionale in ragione dei vincoli derivanti dall\u0027appartenenza\ndell\u0027Italia all\u0027Unione europea» (Corte di cassazione, Sezioni unite,\nordinanza 18 maggio 2017, 12.517). \n Successivamente, l\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del decreto\nlegislativo 26 agosto 2016, n. 174, recependo i contenuti della\nprecedente normativa, ha delineato - anche ai fini procedimentali -\nin modo piu\u0027 puntuale la portata della giurisdizione delle Sezioni\nriunite, che, «nell\u0027esercizio della propria giurisdizione esclusiva\nin tema di contabilita\u0027 pubblica, decidono in unico grado sui\ngiudizi: [...] b) in materia di ricognizione delle amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027Istat». \n La cognizione del giudice contabile nella fattispecie in esame e\u0027\nstata pacificamente intesa come piena ed esclusiva (cfr., ex plur.,\nCorte di Cassazione Sezioni unite, ordinanza n. 12517/2017, cit.;\nId., sentenza 8 novembre 2016, n. 22645), quindi potenzialmente\nestesa a tutti gli eventuali vizi dell\u0027atto e del procedimento. \n L\u0027ormai consolidato quadro normativo riguardante la giurisdizione\nsui ricorsi in materia di elenchi Istat e\u0027 stato, piu\u0027 di recente,\ninteressato dalla legge 18 agosto 2020, n. 176, di conversione del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure\nurgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e\nalle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all\u0027emergenza\nepidemiologica da COVID-19». \n La legge ha inserito nel decreto-legge un nuovo art. 23-quater\n(«Unita\u0027 ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di\nfinanza pubblica del conto economico consolidato delle\namministrazioni pubbliche»), il cui secondo comma ha modificato\nl\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice di giustizia contabile,\nlimitandone l\u0027ambito di applicazione. Infatti, alla previsione\nsecondo cui le stesse Sezioni riunite in sede giurisdizionale in\nspeciale composizione, «nell\u0027esercizio della propria giurisdizione\nesclusiva in tema di contabilita\u0027 pubblica, decidono in unico grado\nsui giudizi: [...] b) in materia di ricognizione delle\namministrazioni pubbliche operata dall\u0027Istat» e\u0027 stata aggiunta la\nseguente specificazione «, ai soli fini dell\u0027applicazione della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica». \n La disposizione deve ritenersi, alla stregua delle osservazioni\nche saranno di seguito formulate, in contrasto insanabile con le\nnorme costituzionali ed eurounitarie in materia di tutela dei diritti\ne dei conti pubblici. \n 7. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita\u0027 \n La competenza a decidere interamente il ricorso proposto dalla\nsocieta\u0027 Trentino Sviluppo S.p.a. presuppone il riconoscimento della\ngiurisdizione piena ed esclusiva di queste Sezioni riunite su tutte\nle domande proposte. \n Al contrario, la possibilita\u0027 di pronunciarsi sulla richiesta di\naccertamento e declaratoria della insussistenza dei requisiti e\npresupposti per l\u0027inserimento di Trentino Sviluppo S.p.a. nell\u0027elenco\nIstat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico\nconsolidato individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31\ndicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, di cui all\u0027avviso\ndel 30 settembre 2020, nonche\u0027 alla rettifica e all\u0027elenco analitico\ndel 4 novembre 2020, con conseguente accoglimento del ricorso e\ndichiarazione di nullita\u0027, annullamento e/o disapplicazione degli\natti impugnati, e\u0027 impedita dalla richiamata disposizione del\ndecreto-legge n. 137/2020, entrata in vigore prima della proposizione\ndel ricorso, che ha fortemente limitato la cognizione del giudice\ncontabile. \n La novella legislativa ha, in particolare, escluso la\npossibilita\u0027 di attribuire al ricorrente, con la sentenza, il bene\ndella vita della stabile mancata inclusione nel citato elenco, con la\ncollegata possibilita\u0027 di sottrarsi all\u0027applicazione dei conseguenti\neffetti giuridici. \n In relazione alla suddetta preclusione appare, quindi, senz\u0027altro\nperfezionato il requisito presupposto della rilevanza, che condiziona\nla proponibilita\u0027 della questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndella disposizione interessata, dal momento che dal suo esito\ndipende, sul piano processuale, la possibilita\u0027 di coltivare dinanzi\nalle Sezioni riunite le domande oggetto dell\u0027odierno giudizio.\nInfatti, l\u0027eventuale necessita\u0027 di perdurante applicazione della\nnormativa primaria qui in contestazione comporterebbe il non\naccoglimento pressoche\u0027 integrale delle richieste formulate dalla\nsocieta\u0027 ricorrente, come conseguenza della rilevata carenza di\ngiurisdizione. \n 8. Non manifesta infondatezza delle questioni di\ncostituzionalita\u0027 \n Riguardo al requisito della non manifesta infondatezza della\nvalutazione di incostituzionalita\u0027 della disposizione, imposto\ndall\u0027art. 23, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87\n(«Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte\ncostituzionale»), risultano particolarmente evidenti, ad avviso di\nqueste Sezioni riunite, le ragioni del contrasto con numerosi\nprincipi costituzionali. \n In particolare, a carico dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla legge di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176, si ravvisa\nl\u0027incostituzionalita\u0027 per contrasto con gli articoli 3, 24, 81, 97,\n103, 111, 113 e 117 della Carta fondamentale. \n 9. Violazione dell\u0027art. 103 della Costituzione, in relazione agli\narticoli 81, 97 e 117 della Costituzione, nonche\u0027 all\u0027art. 100 della\nCostituzione \n Gli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana riconoscono\nalla Corte dei conti un ruolo sia di organo chiamato ad assicurare,\nin posizione di indipendenza e imparzialita\u0027, il rispetto del\nprincipio di legalita\u0027 nell\u0027amministrazione, sia di autorita\u0027\ngiurisdizionale preposta alla tutela delle situazioni giuridiche\nsoggettive. \n Con particolare riferimento alle funzioni giurisdizionali, l\u0027art.\n103, comma 2, della Costituzione dispone che «[l]a Corte dei conti ha\ngiurisdizione nelle materie di contabilita\u0027 pubblica e nelle altre\nspecificate dalla legge», delineando una competenza per materia di\nnatura peculiare. \n Nella soluzione delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale ha\nassunto ben presto un rilievo centrale la riflessione circa il\nsignificato dell\u0027espressione «nelle materie di contabilita\u0027 pubblica»\n(in cui il termine «materie» e\u0027 indicato nella forma plurale). \n Orbene, la Corte costituzionale, chiamata piu\u0027 volte a esaminare\nla portata dell\u0027art. 103 della Costituzione anche con riferimento ai\nconfini tra le giurisdizioni, e\u0027 stata interessata esclusivamente da\nquestioni aventi per oggetto i limiti della giurisdizione della Corte\ndei conti relativa ai giudizi di responsabilita\u0027 amministrativa e di\nconto (se si escludono i ricorsi decisi dalla sentenza n. 39/2014,\nche non si e\u0027 comunque pronunciata sul tema della giurisdizione). \n La consolidata giurisprudenza costituzionale ritiene, infatti,\nche «il secondo comma dell\u0027art. 103 della Costituzione, nel riservare\nalla giurisdizione della Corte dei conti \"le materie di contabilita\u0027\npubblica\", da un lato e sotto l\u0027aspetto oggettivo, ne abbia assunto\nla nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e\nnella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di\nresponsabilita\u0027; mentre, d\u0027altro lato e sotto l\u0027aspetto soggettivo,\nne abbia allargato l\u0027ambito oltre quello, cui aveva originario\nriferimento, dell\u0027amministrazione diretta dello Stato: tale essendo\nil significato proprio dell\u0027aggettivo «pubblico», com\u0027e\u0027 confermato\ndallo stesso uso fattone in altre disposizioni della Costituzione\n(come ad esempio nell\u0027art. 54, secondo comma, e negli articoli 97 e\n98 [...])» (Corte costituzionale, sentenza 5 aprile 1971, n. 68). \n La stessa Corte costituzionale, in esito a un\u0027articolata\nevoluzione giurisprudenziale, e\u0027 giunta a enunciare il principio, di\nrilevanza sistematica, secondo cui la giurisdizione contabile nelle\nmaterie di contabilita\u0027 pubblica presenta una portata non assoluta,\nlimitandosi a stabilire una regola generale determinativa di una\ngiurisdizione per «materia» (anzi, per «materie»), e tuttavia\ndisponibile per il legislatore ordinario, che puo\u0027 ampliare il novero\ndelle stesse o restringerle. Si tratta quindi di un criterio di\nriparto, inserito direttamente in Costituzione, per materie (quindi\nanche esclusivo), ma solo tendenzialmente generale nell\u0027ambito delle\nstesse. \n Ma tali conclusioni sono state sempre raggiunte con riferimento\nal perimetro applicativo formato dalle sopra indicate tipologie di\ngiudizio, come espressamente confermato in molte decisioni: la Corte\ncostituzionale, sin dalla sentenza n. 102 del 1977, ha ritenuto il\ncarattere non cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente generale,\ndell\u0027attribuzione alla Corte dei conti, ad opera dell\u0027art. 103 della\nCostituzione, della giurisdizione in materia di contabilita\u0027\npubblica, intesa come comprensiva sia dei giudizi di conto che di\nquelli sulla responsabilita\u0027 amministrativa patrimoniale dei pubblici\ndipendenti ed amministratori» (Corte costituzionale, sentenza 29\ngennaio 1993, n. 24). \n Il legame tra determinate categorie di giudizi (di\nresponsabilita\u0027 amministrativa o di conto) e il vincolo legislativo\ncui e\u0027 ancorata la provvista di giurisdizione e\u0027 stato ribadito, con\nparticolare efficacia, in una piu\u0027 recente decisione: «La\ngiurisdizione \"nelle materie di contabilita\u0027 pubblica\", come prevista\ndalla Costituzione e alla stregua della sua conformazione storica, e\u0027\ndotata infatti non di una \"assoluta\", ma solo di una tendenziale\ngeneralita\u0027 (sentenza n. 102 del 1977, nonche\u0027 sentenza n. 33 del\n1968), in quanto essa e\u0027 suscettibile di espansione in via\ninterpretativa, quando sussistano i presupposti soggettivi e\noggettivi della responsabilita\u0027 per danno erariale, ma cio\u0027 solo \"in\ncarenza di regolamentazione specifica da parte del legislatore che\npotrebbe anche prevedere la giurisdizione ed attribuirla ad un\ngiudice diverso\" (sentenza n. 641 del 1987). In un\u0027occasione recente\n- ribadito \"il carattere non \u0027cogente\u0027 ed assoluto, ma solo\ntendenzialmente generale, dell\u0027attribuzione alla Corte dei conti, ad\nopera dell\u0027art. 103 della Costituzione, della giurisdizione in\nmateria di contabilita\u0027 pubblica, intesa come comprensiva sia dei\ngiudizi di conto che di quelli sulla responsabilita\u0027 amministrativa\npatrimoniale dei pubblici dipendenti ed amministratori\" - si e\u0027\nprecisato che \"la concreta attribuzione della giurisdizione, in\nrelazione alle diverse fattispecie di responsabilita\u0027 amministrativa,\ne\u0027 infatti rimessa alla discrezionalita\u0027 del legislatore ordinario e\nnon opera automaticamente in base all\u0027art. 103 della Costituzione,\nrichiedendo l\u0027interpositio legislatoris, al quale sono rimesse\nvalutazioni che non toccano solo gli aspetti procedimentali del\ngiudizio, investendo la stessa disciplina sostanziale della\nresponsabilita\u0027\" (sentenza n. 24 del 1993) [...]» (Corte\ncostituzionale, sentenza 5 novembre 1996, n. 385). \n 9.1 L\u0027art. 103 della Costituzione, nel menzionare le «materie» di\ncontabilita\u0027 pubblica, non procedeva a indicarne piu\u0027 puntualmente i\ncontenuti, ne\u0027 nell\u0027ordito costituzionale del 1948 si rinvenivano\nnorme che concorressero a specificarne l\u0027oggetto. \n Di conseguenza, la giurisprudenza precedentemente citata\ncollegava l\u0027interpretazione dell\u0027inciso testuale «contabilita\u0027\npubblica» ad ambiti materiali di disciplina che spettava al\nlegislatore ordinario definire con la sua interpositio,\nnell\u0027esercizio della sua discrezionalita\u0027. \n Le richiamate coordinate ermeneutiche non possono, tuttavia,\ntrovare applicazione rispetto alle questioni di giurisdizione\ninteressate dalla presente ordinanza, che non riguardano il versante\ndella responsabilita\u0027 amministrativo-contabile, ma sono relative a\nuna materia che rientra nelle competenze naturalmente e\ninderogabilmente ascritte dalla Costituzione al giudice contabile. \n Giova sottolineare che l\u0027art. 103, comma 2, della Costituzione,\nnell\u0027attribuire alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie\ncontabili (nonche\u0027 «nelle altre specificate dalla legge»), delinea un\ncriterio di riparto che - diversamente rispetto a quanto previsto dal\nprimo comma - e\u0027 descritto non in funzione delle situazioni\nsoggettive tutelate, bensi\u0027 con riferimento a un complesso di materie\ncon caratteri comuni, unitariamente considerate in ragione del comun\ndenominatore di riguardare la «contabilita\u0027 pubblica». \n Cio\u0027 comporta che il regolamento dei confini giurisdizionali con\nle altre magistrature non si svolge sul crinale della natura della\nsituazione giuridica sottostante, in base alla dicotomia diritti\nsoggettivi - interessi legittimi, collegata a una manifestazione\nillegittima del potere amministrativo, ne\u0027 in base all\u0027autorita\u0027 o\npotere che ha emesso l\u0027atto impugnato (autorita\u0027 amministrativa o\nSezione regionale di controllo), ma opera sulla decisiva\nindividuazione dell\u0027ambito normativo perimetrato, identificabile come\n«materia» di contabilita\u0027 pubblica (Corte dei conti, Sezioni riunite\nin spec. comp., sentenza 12 novembre 2020, n. 32). Secondo\nl\u0027interpretazione risalente, la riportata formulazione normativa\nattesta che i Costituenti non hanno inteso riservare alla Corte la\ncompetenza a conoscere di tutti i giudizi «comunque vertenti nella\nmateria della \"contabilita\u0027 pubblica\", [...] il cui ambito non si\nriesce a definire - tanto per cio\u0027 che riguarda l\u0027oggetto, quanto per\ncio\u0027 che riguarda i soggetti - se non in base a puntuali\nspecificazioni legislative» (Corte costituzionale, sentenza 31 marzo\n1965, n. 17). \n Orbene, il quadro ordinamentale nel quale si inscriveva la\nrichiamata giurisprudenza, che prendeva atto del carattere\nstoricamente non determinato della nozione di «contabilita\u0027\npubblica», ha subito radicali modifiche con i mutamenti legislativi\nintervenuti, in particolare, a partire dalla riforma disposta con la\nlegge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha codificato il\nprincipio dell\u0027equilibrio del bilancio attuando l\u0027impegno, assunto in\nsede eurounitaria (patto «Euro Plus», approvato dai Capi di Stato e\ndi Governo della zona Euro l\u002711 marzo 2011 e condiviso dal Consiglio\neuropeo il 24-25 marzo 2011), «ad adottare misure volte a perseguire\ngli obiettivi della sostenibilita\u0027 delle finanze pubbliche, della\ncompetitivita\u0027, dell\u0027occupazione e della stabilita\u0027 finanziaria, e in\nparticolare a recepire nella legislazione nazionale le regole di\nbilancio dell\u0027Unione europea fissate nel patto di stabilita\u0027 e\ncrescita, ferma restando «la facolta\u0027 di scegliere lo specifico\nstrumento giuridico nazionale cui ricorrere», purche\u0027 avente «una\nnatura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio\ncostituzione o normativa quadro)» e tale da «garantire la disciplina\ndi bilancio a livello sia nazionale che subnazionale» (Corte\ncostituzionale, sentenza 10 aprile 2014, n. 88). \n La legge costituzionale n. 1/2012 contiene alcune importanti\ndisposizioni che arricchiscono sia il testo che il contesto (norme\ndell\u0027Unione europea) delle disposizioni costituzionali rilevanti per\nl\u0027interpretazione dell\u0027art. 103 della Costituzione, e che\nstabiliscono, a livello di fonte che potremmo definire\n«superprimaria», una materia (tra le possibili) di contabilita\u0027\npubblica. In particolare, per effetto delle modifiche della Carta\nfondamentale contenute nei suoi articoli: \n l\u0027art. 117 della Costituzione, comma 1, nell\u0027imporre al\nlegislatore ordinario il rispetto dei «vincoli derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario», ha codificato le stesse diposizioni\ndell\u0027Unione europea che definiscono («in coerenza con l\u0027ordinamento\ndell\u0027Unione europea»: art. 97, comma 1, della Costituzione) la\nnozione di «amministrazione pubblica»; \n l\u0027art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione determina\nla competenza esclusiva della legge statale in materia di\n«armonizzazione dei bilanci pubblici»; \n l\u0027art. 81, comma 6, della Costituzione individua una fonte\nspeciale che deve disciplinare anche precisi criteri che consentono\ndi perseguire, sul piano sostanziale, l\u0027«equilibrio tra entrate e\nspese» e la «sostenibilita\u0027 del debito» per tutti i bilanci delle\namministrazioni pubbliche. \n Ancora, l\u0027art. 5 della medesima legge costituzionale n. 1/2012,\nche - come noto - reca disposizioni non incorporate nella\nCostituzione, nel definire i principi vincolanti che deve rispettare\nla legge «rinforzata» prevista dal comma 6 dell\u0027art. 81 della\nCostituzione, ha imposto (al comma 1) lo svolgimento, in modo\ndinamico, di controlli lungo l\u0027intero ciclo finanziario dei bilanci\ndel «complesso delle pubbliche amministrazioni», da attuare mediante\n«verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza\npubblica». \n Nell\u0027ambito dell\u0027articolato processo di riforma dei principi di\nfinanza pubblica si colloca altresi\u0027 la direttiva 2011/85/UE, dell\u00278\nnovembre 2011 (relativa ai «requisiti per i quadri di bilancio degli\nStati membri»), attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54,\nnonche\u0027 con l\u0027art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che ha\nassegnato alla Corte dei conti compiti di monitoraggio\nsull\u0027osservanza delle regole di bilancio delle pubbliche\namministrazioni. \n Peraltro, la direttiva n. 85/2011/UE - sebbene la sua attuazione\nsia rimessa ad atti di trasposizione nazionale - e\u0027 dotata di effetto\ndiretto, perche\u0027 si mostra sufficientemente chiara, precisa ed\nincondizionata, enunciando regole dettagliate relative alle\ncaratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri. Tali\nregole sono necessarie per garantire il rispetto, da parte degli\nStati membri, degli obblighi che incombono loro in virtu\u0027 del\nTrattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea per quanto riguarda\nl\u0027esigenza di evitare disavanzi pubblici eccessivi (conf. Corte di\ngiustizia, 13 luglio 2023, Ferrovienord S.p.a. e Federazione Italiana\nTriathlon, cit.). \n Coerentemente con tali presupposti, l\u0027art. 20 della legge\n«rinforzata» 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte dei conti\nil compito di svolgere funzioni di controllo sui bilanci delle\namministrazioni pubbliche, espressamente ancorate «ai fini del\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027equilibrio dei bilanci di\ncui all\u0027art. 97 della Costituzione». \n La tratteggiata evoluzione del quadro normativo - pur limitata,\nin questa sede, al richiamo delle principali direttrici normative,\nnell\u0027ambito della gerarchia delle fonti - e\u0027 stata completata con\nl\u0027entrata in vigore del regolamento (UE) 21 maggio 2013, n. 549/2013\n«relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali\nnell\u0027Unione europea», che ha istituito il «Sistema europeo dei conti\n2010 («SEC 2010» o «SEC»)» (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma 1). Tale Sistema\nconsente di costruire l\u0027anagrafica delle amministrazioni pubbliche\nsoggette alle norme di coordinamento dei bilanci degli Stati membri,\nfino ai sottosettori (direttiva n. 85/2011), e di perimetrare\nl\u0027ambito di applicazione dell\u0027art. 97, comma 1, della Costituzione in\npunto di obbligo di rispettare i principi di equilibrio e\nsostenibilita\u0027 nella formazione dei bilanci. \n Piu\u0027 nel dettaglio, il SEC 2010 «prevede: a) una metodologia\n(allegato A) relativa alle norme, alle definizioni, alle\nclassificazioni e alle regole contabili comuni, che devono essere\nutilizzate per l\u0027elaborazione di conti e tavole su basi comparabili\nper le esigenze dell\u0027Unione [...]» (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma 2). \n Il citato allegato A), a sua volta, fin dal suo esordio chiarisce\nche «1.01 Il Sistema europeo dei conti («SEC 2010» o «SEC») e\u0027 un\nsistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive\nin maniera sistematica e dettagliata il complesso di una economia\n(ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti\ne le sue relazioni con altre economie». Prosegue, poi, illustrando i\nconcetti di base, i principali aggregati contabili, le «unita\u0027\nistituzionali utilizzate per misurare l\u0027economia» e le loro modalita\u0027\ndi classificazione, le operazioni del sistema dei conti, nonche\u0027\nanalizzando tutti i numerosi, ulteriori profili di rilevanza del\nsistema dei conti. \n 9.2 Il progressivo consolidamento di una componente legislativa\ndi rango anche costituzionale, ispirata in sede europea e completata\ndalle fonti del diritto eurounitario con le quali era destinata a\nsaldarsi, necessitava di chiare indicazioni in ordine ai soggetti cui\ndoveva trovare applicazione. \n Per il profilo in esame, la difficolta\u0027 consisteva\nnell\u0027elaborazione di regole comuni, idonee a individuare i\ndestinatari ai fini della normativa sia interna che europea. \n Ebbene, l\u0027ordinamento italiano non ha provveduto a individuare il\nperimetro applicativo delle amministrazioni pubbliche rilevante, con\nspecifico riferimento alla materia finanziaria e contabile, mediante\nmeccanismi di ricezione diretta e testuale delle regole europee. \n In particolare, il legislatore della riforma costituzionale del\n2012 ha perseguito tale scopo in via indiretta, recependo le\ndisposizioni interne che, da alcuni anni, individuano un soggetto\n(l\u0027Istat) cui spetta il compito della ricognizione annuale di un\nelenco di amministrazioni e specificano le procedure da seguire a\ntali fini, in conformita\u0027 alle norme europee. \n Invero, l\u0027art. 1, commi 2-3, della legge 31 dicembre 2009, n.\n196, assegna all\u0027Istat il compito di procedere alla ricognizione\ndelle amministrazioni pubbliche cui si applicano le disposizioni di\nfinanza pubblica con proprio elenco pubblicato nella Gazzetta\nUfficiale. \n Si tratta di un adempimento funzionale alla predisposizione\nannuale del conto economico consolidato delle amministrazioni\npubbliche, «formato dagli aggregati contabili delle entrate e delle\nspese di tali amministrazioni, classificati in conformita\u0027 alle\nmodalita\u0027 stabilite dall\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea» (art. 2,\ncomma 1, legge n. 243/2012). \n Per la compilazione dell\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche\nl\u0027Istat applica i criteri previsti nel citato regolamento dell\u0027Unione\neuropea n. 549/2013. \n L\u0027indicata fonte di rango normativo primario (legge n. 196/2009),\ncome accennato, e\u0027 stata «recepita» dal legislatore con la legge\ncostituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e con la legge «rinforzata» 24\ndicembre 2012, n. 243 (recante «[d]isposizioni per l\u0027attuazione del\nprincipio del pareggio di bilancio ai sensi dell\u0027art. 81, sesto\ncomma, della Costituzione»). \n Tali conclusioni sono confortate gia\u0027 dall\u0027osservazione che la\nlegge n. 1/2012 ha - tra l\u0027altro - modificato gli articoli 81 e 97,\ncomma 1, della Costituzione, estendendo sul piano soggettivo l\u0027ambito\napplicativo dei fondamentali principi contabili da essa\ncostituzionalizzati. Come, infatti, sottolineato in dottrina,\nl\u0027espressione in forma plurale «amministrazioni pubbliche» (ovvero,\nsecondo una diversa opzione interpretativa, il «complesso delle\npubbliche amministrazioni» evocato dall\u0027art. 81, comma 6, nonche\u0027\ndall\u0027art. 5 della legge costituzionale n. 1/2012) introduce una\nnozione ampia di amministrazione pubblica, in cui l\u0027elemento\ndell\u0027interesse finanziario pubblico assume un ruolo centrale per la\nrelativa qualificazione a livello nazionale, in coerenza con\nl\u0027ordinamento dell\u0027UE. \n Inoltre, la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del\nnuovo comma 6 dell\u0027art. 81 della Costituzione, ha espressamente\nprevisto che «1. Ai fini della presente legge, si intendono: a) per\n«amministrazioni pubbliche» gli enti individuati con le procedure e\ngli atti previsti, in coerenza con l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea,\ndalla normativa in materia di contabilita\u0027 e finanza pubblica,\narticolati nei sottosettori delle amministrazioni centrali, delle\namministrazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e\nassistenza sociale» (art. 2, comma 1, lettera a). \n Quella che viene a delinearsi anche attraverso l\u0027art. 1, commi\n2-3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e\u0027 una nozione di pubblica\namministrazione non statica e formale, bensi\u0027 dinamica e funzionale\n(a «geometrie variabili»), di natura strettamente contabile e da\nperimetrare secondo i criteri dinamici e sostanziali del diritto\ndell\u0027Unione europea. \n Tale fenomeno di ibridazione delle forme e\u0027 stato recentemente\nrimarcato dalla giurisprudenza di questo giudice contabile in sede di\ngiudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per\nl\u0027esercizio finanziario 2024, osservando che la pubblica\namministrazione non appare oggi piu\u0027 riconducibile a un unico modello\nqual e\u0027 quello delle articolazioni ministeriali, ma evidenzia una\npluralita\u0027 di figure soggettive dai contorni non sempre univoci, che\ndiversamente attingono a criteri pubblicistici, e che comunque sono\nchiamate a svolgere attivita\u0027 operative per l\u0027amministrazione nella\nconcreta attuazione di importanti interventi, in particolare per lo\nsviluppo (v. la Relazione in udienza del Presidente di coordinamento\ndelle Sezioni riunite in sede di controllo del 26 giugno 2025). \n La giurisprudenza di legittimita\u0027 ha anche avuto modo di\nrimarcare che il surriferito art. 1, commi 2-3, della legge 31\ndicembre 2009, n. 196, costituisce chiara espressione di tale\nfenomeno, in quanto i criteri utilizzati per la classificazione sono\ndi natura statistico-economica e sono dettati dalla necessita\u0027 di\narmonizzare, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, i\nsistemi della finanza pubblica a livello europeo ai fini della\nverifica da parte della Commissione degli eventuali deficit\neccessivi. L\u0027inserimento di un ente nell\u0027elenco Istat non e\u0027 altro\nche il riflesso della natura pubblica dei fondi di cui dispone l\u0027ente\ne della correlata necessita\u0027 che esso sia assoggettato alle regole di\nredazione del bilancio tipici delle pubbliche amministrazioni (Corte\ndi cassazione, Sezioni unite, sentenza 19 aprile 2021, n. 10244),\nregole sulla cui corretta applicazione, nell\u0027attuale quadro\ncostituzionale, e\u0027 chiamata a vigilare la Corte dei conti. \n Ed e\u0027 proprio attraverso il recepimento del principio\ndell\u0027equilibrio di bilancio (di cui all\u0027art. 81 della Costituzione) e\nattraverso l\u0027assoggettamento ai vincoli europei che la struttura\ndella pubblica amministrazione viene ricondotta ad unita\u0027, nella\nmisura in cui tutti i centri decisionali in cui si articola la\nRepubblica sono chiamati, attraverso l\u0027inclusione nel settore\nistituzionale delle amministrazioni pubbliche, sulla cui base viene\nredatto il conto economico consolidato dello Stato, a partecipare al\nrispetto dei parametri economici di matrice comunitaria. \n 9.3 Le previsioni costituzionali devono essere lette in armonia\ncon il contesto. \n Occorre, allora, prendere atto che, in conseguenza\ndell\u0027evoluzione legislativa intervenuta, e\u0027 nitidamente emerso un\nnucleo contenutistico essenziale alla nozione di «contabilita\u0027\npubblica», integrato dalle regole indispensabili alla formazione di\nun sistema contabile, comparabile a livello internazionale,\ncomprensivo quantomeno delle amministrazioni coinvolte (individuate\nin base a particolari caratteri economico-finanziari), della\ndisciplina dei bilanci, dei principi di base anche in materia di\nconsolidamento dei conti, dei principali aggregati contabili e dei\nprocedimenti in materia di entrate e spese. \n Ne consegue che le fonti costituzionali gia\u0027 riconoscono la\ngiurisdizione della Corte dei conti nelle controversie rientranti in\nquel ristretto perimetro anche senza la necessita\u0027 di specifica\ninterpositio legislatoris. \n Questa conclusione, tra l\u0027altro, conferma la necessita\u0027 di\nsubordinare invece a puntuali specificazioni legislative\nl\u0027attribuzione della giurisdizione con riferimento a liti in cui, pur\nin presenza di effetti rientranti nel novero della «finanza\npubblica», si riscontri un piu\u0027 o meno sensibile allontanamento dai\ncontenuti essenziali della stessa, costituiti dalla disciplina degli\nequilibri di bilancio, dei soggetti e delle procedure finalizzate\nalla relativa rappresentazione contabile, interna e sovranazionale. \n Coerentemente con la prospettazione finora illustrata, la\ngiurisdizione in materia di elenchi Istat deve ritenersi\ninderogabilmente attribuita alla Corte dei conti: di fatto, lo stesso\nlegislatore con l\u0027art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012 - non a\ncaso, approvato immediatamente dopo la ricordata riforma\ncostituzionale e poi confluito nell\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del\ndecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - ha tempestivamente (non\nattribuito, ma) riconosciuto tale competenza esclusiva al giudice\ncontabile. \n Del resto, come gia\u0027 evidenziato fin dalla prima sentenza delle\nSezioni riunite in speciale composizione, le disposizioni che hanno\nenumerato, nel tempo, le relative competenze giurisdizionali in\nmateria di bilanci pubblici evocano, come titolo legale\ndell\u0027attribuzione, direttamente, l\u0027art. 103, comma 2, della\nCostituzione (cfr. in tal senso, SS.RR. sentenza n. 2/2013). E cio\u0027\nvale, in particolare, proprio per l\u0027art. 1, comma 169, della legge n.\n228/2012 (ora, si ripete, art. 11, comma 6, lettera b), del c.g.c.). \n 9.3.1 Pertanto, non potrebbe essere condivisibile l\u0027affermazione,\nanche giurisprudenziale, secondo cui il giudice amministrativo\nsarebbe ancora oggi astrattamente competente a decidere sul\ncontenzioso in oggetto, assegnando all\u0027art. 1, comma 169, della legge\nn. 228/2012 una natura sostanzialmente innovativa e, comunque,\nritenendo che la sopravvenuta compressione dell\u0027ambito della\ngiurisdizione contabile, operata dall\u0027art. 23-quater, comma 2, del\ndecreto-legge n. 137 del 2020 (come introdotto dalla legge di\nconversione n. 137/2020) possa avere comportato una riespansione\ndella giurisdizione amministrativa. \n Queste conclusioni sono state, tuttavia, accolte dalle Sezioni\nunite della Corte di cassazione con la sentenza n. 30220/2024. La\npronuncia, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha affermato il\nprincipio di diritto secondo cui il citato art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020 non ha determinato un vuoto di tutela o il\nmancato rispetto dell\u0027effetto utile della disciplina unionale,\nrestando attribuita la giurisdizione al giudice amministrativo per\nogni ambito ulteriore rispetto alla competenza delle Sezioni riunite\nin sede giurisdizionale in speciale composizione. \n Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite muove\ndall\u0027esplicito intento di superare l\u0027ambiguita\u0027 di fondo che ha\ncaratterizzato l\u0027intervento legislativo del 2020. In effetti, dai\nlavori preparatori sembra emergere l\u0027obiettivo di precludere, al\ngiudice contabile, il potere di annullamento dell\u0027elenco Istat in\nrelazione al contrasto con le disposizioni eurounitarie, tenuto conto\ndei problemi collegati agli effetti delle decisioni sui saldi di\nfinanza pubblica. \n Considerato che, ove cosi\u0027 interpretata, la disposizione avrebbe\nimplicato l\u0027esclusione di ogni vaglio giudiziale, con la non\nconsentita compressione dei principi costituzionali ed eurounitari in\ntema di tutela giurisdizionale, la Cassazione ha dunque ritenuto di\noffrirne una diversa lettura onde porla al riparo da possibili\ncriticita\u0027 costituzionali, configurandola come fonte di delimitazione\noggettiva dell\u0027ambito di giurisdizione esclusiva del giudice\ncontabile, cui corrisponderebbe il concorrente dispiegarsi di un\nambito di giurisdizione generale del giudice amministrativo. \n All\u0027accoglimento di tale opzione interpretativa ostano, tuttavia,\nle osservazioni gia\u0027 riportate nelle ordinanze n. 5/2025/RIS e n.\n6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. Con tali decisioni e\u0027 stata\nsollevata questione di costituzionalita\u0027 del medesimo art. 23-quater\ndel decreto-legge n. 137/2020, esaminando gli argomenti (cfr.,\nsoprattutto, parr. 6.3-6-5) che inducono a ritenere che la novella\nnon abbia inteso in alcun modo attribuire la tutela costitutiva ad\naltro organo giurisdizionale, sia per il contrasto con i principi\ncostituzionali in materia di riviviscenza di norma abrogate che per\nil mancato rispetto della necessita\u0027 di riserva di legge espressa in\nmateria di giurisdizione. In particolare, la Corte ha richiamato il\npuntuale orientamento della Corte costituzionale che, anche nella\nrecente sentenza 26 novembre 2024, n. 185, ha riconosciuto i limitati\nambiti all\u0027interno dei quali puo\u0027 operare la reviviscenza di norme\nabrogate: «la espressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di legge\nabrogate e\u0027 una tecnica normativa non consueta, ma in se\u0027 non\nillegittima nel senso che il legislatore [...] recepisce per\nrelationem il contenuto delle disposizioni abrogate riproducendolo in\ntal modo in nuove disposizioni. La reviviscenza sottolinea la\ntestuale identita\u0027 di vecchie e nuove disposizioni, ma che rimangono\ncomunque ben distinte». \n In altri termini, la giurisprudenza costituzionale ritiene\neccezionalmente ammissibile la reviviscenza di norme di legge\nabrogate, ma a condizione che gli effetti giuridici siano\nespressamente previsti dalla legge. Nel caso in esame, l\u0027assenza di\nogni argomento testuale nella disposizione sopravvenuta conferma la\nlesione delle attribuzioni del giudice contabile, presidiate\ndall\u0027art. 103 della Costituzione (violando altresi\u0027 il principio\ndella riserva di legge sull\u0027ordinamento giudiziario, posto a garanzia\ndell\u0027indipendenza della magistratura). \n 9.3.2 In definitiva, il sopravvenuto tentativo di limitare\nl\u0027ambito della giurisdizione contabile operato con il comma 2\ndell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020, come convertito\ndalla legge n. 176/2020 «, ai soli fini dell\u0027applicazione della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica», ha inteso\ninammissibilmente sottrarre al giudice naturale della res iudicanda -\ncui pure continua a riconoscersi espressamente la competenza\n«esclusiva» in tema di contabilita\u0027 pubblica - la possibilita\u0027 di\nerogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti, in violazione\ninnanzitutto dell\u0027art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81 e\n97, della Costituzione. \n Con la novella, infatti, escludendo la giurisdizione della Corte\ndei conti in relazione alla rilevanza eurounitaria degli atti di\nricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente\ndall\u0027Istat, il legislatore interviene su quel nucleo di attribuzioni\nattinenti alla perimetrazione delle amministrazioni pubbliche da cui\nderivano precisi obblighi di natura contabile, in primo luogo di\nconcorrere alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del\nconto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia al\ncomputo dei saldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni\nfinanziarie tra gli Stati membri dell\u0027Unione europea. \n In altri termini, il legislatore ha sottratto alla giurisdizione\ncontabile la possibilita\u0027 di conoscere delle controversie riguardanti\nl\u0027ambito soggettivo e i principali effetti dell\u0027inserimento nel\ncitato elenco, operando una recisione dell\u0027unitaria materia contabile\nin esame, in cui i collegamenti tra i profili di rilevanza interna e\nquelli di rilevanza sovranazionale, dai quali i primi sono\ncondizionati, risultano con ogni evidenza del tutto inscindibili.\nL\u0027adozione - sul piano interno - di regole di bilancio comuni, con\nconseguente assoggettamento degli enti inclusi nell\u0027elenco ai vincoli\ndi finanza pubblica, e\u0027 infatti funzionale alla successiva\naggregazione dei dati contabili riferibili agli stessi ai fini della\nformazione del conto economico consolidato dello Stato. Ed e\u0027 proprio\nattraverso l\u0027esame dei saldi emergenti da tale conto che puo\u0027\nverificarsi il rispetto, o meno, dei parametri economici di matrice\neurounitaria, assicurando in tal modo la stabilizzazione delle\neconomie dei Paesi appartenenti all\u0027area Euro, con l\u0027obiettivo di\nevitare la verificazione di effetti di «spillover» e assicurare la\nmassima efficienza sul territorio comunitario degli stabilizzatori\nfiscali. Appare quindi evidente che la verifica del rispetto dei\nvincoli nazionali di finanza pubblica non puo\u0027 essere\nartificiosamente disarticolata dalla verifica avente ad oggetto la\ncorretta formazione del conto economico consolidato dello Stato -\nrilevante sul piano eurounitario - trattandosi sostanzialmente di\n«due facce di una stessa medaglia». \n 9.4 Ove pure l\u0027interprete ritenesse di continuare a orientarsi,\nanche nella materia in argomento, ricorrendo alla su ricordata\nvisione teorica dell\u0027interpositio legislatoris, i vizi di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n.\n137 del 2020 (come introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020)\nresterebbero comunque pienamente confermati. \n Invero, l\u0027intervenuta violazione dell\u0027art. 103, comma 2, della\ndella Costituzione deriva anche dalla lesione dei principi\ncostituzionali cui e\u0027 ancorata la giurisdizione esclusiva delle\nSezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione,\npoiche\u0027 nelle materie cui si riferiscono le fattispecie espressamente\ncodificate si manifesta l\u0027intento del legislatore di collegare\nstrettamente le funzioni di controllo con quelle giurisdizionali\nattribuite alla Corte dei conti dal citato art. 103 della\nCostituzione. In particolare, l\u0027art. 100 della Costituzione assegna\nalla Corte di conti il controllo «successivo sulla gestione del\nbilancio dello Stato» esterno ed imparziale, da intendersi oggi\nesteso ai bilanci e alla gestione economico-finanziaria di tutti gli\nenti pubblici che, nel loro insieme, concorrono alla nozione di\n«finanza pubblica allargata» (Corte costituzionale, sentenza 7 giugno\n2007, n. 179; Id., sentenza 20 luglio 2012, n. 198). \n Ora, all\u0027esercizio di tale funzione di controllo,\ncostituzionalmente assegnata e concretamente conformata dalla vigente\ntrama legislativa, corrisponde la complementare previsione di una\nfattispecie di giurisdizione esclusiva, necessariamente estesa agli\natti che definiscono l\u0027ambito stesso dei soggetti sottoposti ai\ncontrolli del giudice contabile, e che a tale fine ricorrono a\nprincipi e criteri (previsti dal regolamento SEC 2010) strettamente\neconomici e contabili. \n In altri termini, la giurisdizione esclusiva anche in questa\nmateria e\u0027 espressione dell\u0027evidente osmosi fra la funzione di\ncontrollo e quella giurisdizionale della Corte dei conti. Sotto\nquesto profilo puo\u0027, dunque, concludersi che il legislatore,\nnell\u0027esercitare la sua facolta\u0027 di interposizione, ha riconosciuto e\nvalorizzato (da ultimo, nel citato art. 11, comma 6, del c.g.c.)\nl\u0027indicato collegamento tra le funzioni, sul quale pero\u0027 l\u0027art.\n23-quater piu\u0027 volte citato ha illegittimamente inciso. \n 10. Violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione \n La limitazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei\nconti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche\noperata dall\u0027Istat «ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta dall\u0027art.\n23-quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020 come convertito,\nrisulta altresi\u0027 in contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione, data\nl\u0027assoluta irragionevolezza della previsione. \n Come in precedenza osservato, le stesse Sezioni unite della Corte\ndi cassazione, nella sentenza n. 30220/2024, hanno rilevato\n(paragrafo 15.1) che il testo della disposizione «ha delle indubbie\nambiguita\u0027. L\u0027art. 11, comma 6, lettera b), c.g.c., dedicato\nall\u0027individuazione delle ipotesi in cui le Sezioni riunite decidono\n«nell\u0027esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di\ncontabilita\u0027 pubblica», prevede, in esito alla novella, che tale\ngiurisdizione esclusiva in tema di elenchi Istat, e\u0027 confinata «ai\nsoli fini dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul\ncontenimento della spesa pubblica», dunque limitata ai soli effetti\ndisapplicativi». \n Si e\u0027 tentato di superare gli ostacoli ermeneutici concludendo\nper una predicata riespansione della competenza del giudice\namministrativo sulle domande non riservate dal testo normativo alla\ncognizione della Corte dei conti; a tali fini sono valorizzati il\ncriterio di riparto per blocchi di materie (che pero\u0027 non attiene\nall\u0027individuazione delle competenze del giudice contabile, fondata su\nuna diversa ratio legis: cfr. supra, paragrafo 9.1), nonche\u0027 la\ngiurisprudenza formatasi sulle diverse materie della responsabilita\u0027\namministrativa e delle pensioni (quest\u0027ultima, addirittura,\nrientrante nella giurisdizione sulle «altre [materie] specificate\ndalla legge», per le quali non si dubita della necessita\u0027 della\nperimetrazione legislativa della giurisdizione contabile). \n La comprensibile scelta di farsi carico di una lettura ritenuta\ncompatibile con i principi costituzionali non puo\u0027 tuttavia riportare\nnei confini della legittimita\u0027 costituzionale - ampiamente violati,\nad avviso di queste SS.RR. - una disposizione che, innanzitutto,\nmantiene ferma la giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite in\nsede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti\nin materia di elenchi Istat. \n Deve essere, pertanto, riconosciuta al giudice contabile una\npeculiare giurisdizione, nell\u0027esercizio della quale non trova\napplicazione la tradizionale distinzione tra interesse legittimo e\ndiritto soggettivo, rilevando - come osservato dalla consolidata\ngiurisprudenza di queste SS.RR. (cfr., ex plurimis, le sentenze n.\n6/2019, n. 9/2020, n. 14/2020, n. 20/2020, n. 27/2020, n. 38/2020) -\nla diversa esigenza di accertamento di un particolare status, per\ndefinizione mutevole nel tempo e ancorato a requisiti di natura\neconomico-finanziaria, in cui la Corte non si limita al mero vaglio\ndi legittimita\u0027 del procedimento valutativo, estendendo la cognizione\nalla verifica della sussistenza o insussistenza dei presupposti per\nl\u0027attribuzione dello status di p.a. (e delle conseguenti situazioni\ngiuridiche attive e passive) con valenza di accertamento costitutivo. \n Proprio i particolari connotati del giudizio in esame\ncostituiscono motivo legittimante l\u0027attribuzione delle relative\ncontroversie alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della\nCorte dei conti, ossia a un Collegio singolarmente qualificato,\nchiamato a una verifica non sulla legittimita\u0027 generale, bensi\u0027 piena\ne di merito, di accertamento della qualita\u0027 di amministrazione\npubblica in capo a una determinata unita\u0027 istituzionale, sulla base\ndella valorizzazione di specifici criteri di natura\nstatistico-economica (cfr. Corte di cassazione, Sezioni unite,\nsentenza 19 aprile 2021, n. 10244). \n Nelle controversie in esame la Corte e\u0027, cioe\u0027, chiamata a\nvalutare le situazioni di fatto alla stregua di regole tecniche ed\neconomiche di particolare complessita\u0027 - contenute nel SEC 2010 -\nonde accertare la qualita\u0027 di produttore di beni e servizi\ndestinabili o non destinabili alla vendita. \n A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che\nimpone di verificare se l\u0027ente interessato si dedichi o meno alla\nproduzione di servizi ausiliari, sia o meno l\u0027unico fornitore di beni\ne servizi dell\u0027amministrazione pubblica e sia o meno incentivato ad\nadeguare l\u0027offerta per realizzare un\u0027attivita\u0027 redditizia, operando\nalle condizioni di mercato e rispettando le proprie obbligazioni\nfinanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29 e ss. del SEC)\nper stabilire se un\u0027unita\u0027 istituzionale produca beni e servizi\ndestinabili alla vendita (c.d. criterio market/non market),\nincentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione, esaminato\nper un periodo pluriennale continuativo. \n Ora, a fronte del riconoscimento di un\u0027ipotesi di giurisdizione\nesclusiva conformata nei termini finora rappresentati, con la norma\ndel 2020 e\u0027 sopravvenuta una limitazione legislativa al suo ambito di\noperativita\u0027 che addirittura allontana la sfera di giurisdizione\nassegnata al giudice contabile dal nucleo centrale della contabilita\u0027\npubblica: si escludono gli effetti della pronunzia strettamente\nattinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto\neconomico consolidato delle amministrazioni pubbliche e si consente\nla sola verifica giudiziaria ai limitati fini dell\u0027applicazione della\nnormativa (peraltro, solo nazionale) sul contenimento della spesa\npubblica, ossia per finalita\u0027 piu\u0027 latamente riguardanti la materia\ndella finanza pubblica per le quali, ove fosse mancata la previsione\ndi una giurisdizione esclusiva del giudice contabile, la questione\ndell\u0027eventuale competenza del giudice amministrativo avrebbe potuto\nforse piu\u0027 fondatamente proporsi. \n 10.1 L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale, conseguente alla palese\nillogicita\u0027 e irragionevolezza della disposizione in esame, emerge\naltresi\u0027 quando si consideri che, confinando la rilevanza della\ngiurisdizione esclusiva della Corte dei conti alla normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica, ne deriva il suo\nsvuotamento quasi integrale. \n Sul punto deve innanzitutto ricordarsi che le disposizioni in\nmateria di contenimento della spesa che presuppongono l\u0027inserimento\nnell\u0027elenco Istat negli ultimi anni sono state in gran parte abrogate\no dichiarate non piu\u0027 applicabili. \n Basti ricordare, al riguardo, che secondo l\u0027art. 1, comma 590,\ndella legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche ai fini «di un\nmiglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall\u0027anno\n2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma\nsocietaria, di cui all\u0027art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,\nn. 196, [...] cessano di applicarsi le norme in materia di\ncontenimento e di riduzione della spesa di cui all\u0027allegato A annesso\nalla presente legge». L\u0027allegato A), a sua volta, contiene un lungo\nelenco di previsioni normative di cui e\u0027 cessata l\u0027applicazione, con\nconseguente, remota possibilita\u0027 di prospettare lesioni da cui possa\nderivare un concreto interesse alla tutela delle proprie posizioni\ngiuridiche. \n Analoga sorte ha interessato alcune disposizioni in materia di\nlimitazioni di spesa contenute nell\u0027art. 5 del decreto-legge 6 luglio\n2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), di cui\nsopravvive l\u0027applicabilita\u0027 di limitate e residuali fattispecie. \n E\u0027 ben vero che il citato art. 1, comma 590, della legge n.\n160/2019 conclude precisando che «[r]esta ferma l\u0027applicazione delle\nnorme che recano vincoli in materia di spese di personale». Peraltro,\nla norma intende riferirsi alle disposizioni che, in sede di\nperimetrazione del loro ambito soggettivo di applicazione, richiamino\nl\u0027inserimento nell\u0027elenco Istat, senza considerare che le previsioni\nin materia di contenimento della spesa di personale sono, di regola,\ndichiarate espressamente applicabili alle amministrazioni pubbliche\ncome definite dall\u0027art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2001,\nn. 165. \n Del resto, nella stessa memoria di costituzione dell\u0027Istat si\nafferma il sostanziale difetto di interesse a impugnare l\u0027elenco,\nevidenziando le ampie esenzioni dall\u0027applicazione delle diverse norme\ndi contenimento della spesa pubblica introdotte dalla legge 27\ndicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) a beneficio di tutti\ngli enti ivi inseriti. \n Pertanto, pure a voler accogliere, sul piano teorico, la tesi che\nritiene ammissibile l\u0027introduzione legislativa di limiti alla\ncapacita\u0027 espansiva della giurisdizione esclusiva, e\u0027 tuttavia certo\nche la discrezionalita\u0027 legislativa non potrebbe mai determinarne il\nsostanziale disconoscimento, come accaduto nella fattispecie, per\neffetto di una perimetrazione delle controversie conoscibili da cui\nderivi la concreta disapplicazione della provvista giurisdizionale\nriservata. \n 10.2 Il delineato riparto della giurisdizione tra giudice\namministrativo e giudice contabile lascia emergere ulteriori,\nevidenti profili di intrinseca irragionevolezza dell\u0027assetto\nordinamentale prospettato, con palese contrasto dell\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n Infatti, la legittimita\u0027 costituzionale di tale coesistenza\npotrebbe sostenersi solo a condizione che gli effetti del sindacato\ngiudiziale del giudice amministrativo e del giudice contabile\nrisultassero tra loro «non comunicanti», essendo ben distinte e\nautonome le disposizioni normative operanti nei due diversi comparti\ngiurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). \n Al contrario, come anche evidenziato dalla Procura generale,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di un c.d. doppio ricorso deve ritenersi di fatto\nprecluso rispetto al contenzioso in esame, le due normative\napplicabili compenetrandosi al punto che risulta di fatto non\nipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita\u0027 «atomistica»\no «irrelata». Cio\u0027, in quanto l\u0027eventuale sindacato del giudice\ncontabile, nella prospettiva dell\u0027operativita\u0027 (o meno) delle\ndisposizioni nazionali sul contenimento della spesa nel quadro del\nrispetto degli obiettivi di finanza pubblica, e\u0027 necessariamente\ncondizionato dalla previa e corretta attribuzione al soggetto privato\ndi diritto interno della qualificazione eurounitaria di «pubblica\namministrazione», scaturente dalla sua iscrizione nell\u0027elenco Istat. \n In altri termini, nel caso in esame, l\u0027operativita\u0027 della\nnormativa europea SEC 2010 e\u0027 configurata come presupposto legale per\nl\u0027applicazione (anche) della normativa nazionale sulla spending\nreview, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la\nquestione della qualificazione di un soggetto di diritto interno\nquale pubblica amministrazione europea nella prospettiva della\ncontabilita\u0027 pubblica. \n Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi presso la\ngiurisdizione amministrativa e quella contabile l\u0027ipotizzato riparto\n- che, non a caso, non e\u0027 stato espressamente delineato dal\nlegislatore del 2020 - determinerebbe il sorgere di insormontabili\nostacoli giuridici, a meno di configurare il giudizio davanti al\ngiudice amministrativo, circa la corretta attribuzione di una\nsoggettivita\u0027 pubblicistica europea all\u0027ente di diritto interno\nricorrente iscritto nell\u0027elenco Istat, come vera e propria causa\npregiudiziale ex art. 295 c.p.c. e art. 106. c.g.c. \n L\u0027inscindibile compenetrazione tra le questioni normative e\u0027\nillustrata anche dalle conseguenze del tutto irragionevoli cui\ncondurrebbe l\u0027ipotizzata separazione tra i giudizi, in caso di previa\npronuncia del giudice amministrativo: \n a) un eventuale giudicato amministrativo di annullamento\ndell\u0027iscrizione nell\u0027elenco Istat dovrebbe comportare, rispetto al\nparallelo processo pendente avanti al giudice contabile, la\n(sopravvenuta) cessazione del materia del contendere, considerato che\nle disposizioni di diritto interno sulla spending review sono\nfinalizzate a garantire i saldi e gli obiettivi di finanza pubblica\nnel quadro della governance economica europea, dunque presuppongono\nil previo e definitivo riconoscimento della soggettivita\u0027\npubblicistica secondo i parametri della normativa unionale del SEC\n2010. \n Si aggiunge che, in questa prospettiva, la giurisdizione del\ngiudice amministrativo comporterebbe il superamento, sul piano\npratico, della necessita\u0027 di esperire un doppio ricorso per il\nsoggetto che voglia contestare l\u0027inclusione nell\u0027elenco Istat anche\nai fini della disapplicazione delle correlate disposizioni di\ncontenimento della spesa pubblica: l\u0027espunzione di un soggetto\ndall\u0027elenco Istat per effetto del vittorioso esperimento del ricorso\ninnanzi al G.A. comporterebbe ipso iure l\u0027inapplicabilita\u0027 delle\nnorme di contenimento della spesa pubblica, svuotando di significato,\nanche per questa via, la previsione dell\u0027art. 11, comma 6, del codice\ndi giustizia contabile di una giurisdizione «esclusiva» delle Sezioni\nriunite in sede giurisdizionale in speciale composizione nella\nmateria; \n b) al contrario, un eventuale giudicato amministrativo di\nrigetto del ricorso avverso l\u0027iscrizione nell\u0027elenco Istat renderebbe\neccentrica ogni successiva decisione di accoglimento del ricorso in\nsede di giudizio contabile (con la conseguente inoperativita\u0027 delle\ndisposizioni interne sul contenimento della spesa pubblica): a meno\ndi voler ritenere ammissibile, nonostante il primato del diritto\neuropeo, la qualificazione di un ente di diritto interno quale\npubblica amministrazione europea nel quadro del SEC 2010 - a valle\ndel giudicato amministrativo di rigetto del ricorso - ma,\nciononostante, «immune» dall\u0027assoggettamento alle norme interne\nfinalizzate al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica\neuropea. \n In definitiva, postulare la contraddittoria presenza di una\ngiurisdizione esclusiva e al tempo stesso concorrente implica un vero\ne proprio cortocircuito logico-semantico che ha, infatti, generato il\nconflitto interpretativo e lo stallo della funzione giurisdizionale\nin danno della ricorrente. \n 10.3 In conclusione, l\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.\n137/2020, come convertito, presenta insuperabili criticita\u0027\ninterpretative in ragione del suo significato non chiaro, al punto da\nindurre a prospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a forzare i\nlimiti consentiti dall\u0027enunciato testuale, nel tentativo di offrirne\nuna coerenza sistematica non consentita dai principi costituzionali,\ncon il rischio che l\u0027attivita\u0027 ermeneutica trasmodi in una\nsostanziale integrazione normativa. \n Sul punto, va ricordato che la Corte costituzionale ha da tempo\nchiarito che «ciascun consociato ha un\u0027ovvia aspettativa a che la\nlegge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente affidabile, i\nlimiti entro i quali i suoi diritti e interessi legittimi potranno\ntrovare tutela, si\u0027 da poter compiere su quelle basi le proprie\nlibere scelte d\u0027azione» (Corte costituzionale, sentenza 5 giugno\n2023, n. 110). \n Pertanto, le disposizioni foriere di intollerabile incertezza\nnella loro applicazione concreta si pongono in contrasto con il\ncanone di ragionevolezza della legge di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione, nella misura in cui il loro significato risulti\nradicalmente inintelligibile o particolarmente ambiguo, soprattutto\nin tematiche come quella del riparto di giurisdizione, che attiene a\nun presupposto in senso ampio del processo e presenta una rilevanza -\nper sua natura - pregiudiziale. \n 11. Violazione degli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione \n Come ripetutamente sottolineato, l\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\ndel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in cui e\u0027 confluita\nla disposizione dell\u0027art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012,\nstabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale\ncomposizione, «nell\u0027esercizio della propria giurisdizione esclusiva\nin tema di contabilita\u0027 pubblica, decidono in unico grado sui\ngiudizi: [...] b) in materia di ricognizione delle amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027Istat», senza ulteriori specificazioni, aveva\nespressamente riconosciuto al giudice contabile la competenza a\ndecidere delle controversie in esame con il potere di assicurare\ntutte le tutele richieste dai soggetti interessati, ossia di statuire\nsu tutte le domande astrattamente proponibili, con esclusione di\naltre giurisdizioni concorrenti, assicurando in tal modo piena tutela\ngiurisdizionale in attuazione degli articoli 24 e 113 della\nCostituzione. \n Su tali premesse, sul piano processuale emerge il contrasto del\ncitato art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020 come\nconvertito con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, che\nattribuiscono alla funzione giurisdizionale lo scopo di assicurare\npiena tutela, attraverso il giudizio, delle situazioni soggettive\nqualificate, imponendo che la disciplina dei rapporti tra giudici\nappartenenti a ordini diversi si ispiri al principio secondo cui\nl\u0027individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve\nsacrificare il diritto delle parti a ottenere una risposta in ordine\nal bene della vita oggetto di interesse. \n Risulta, inoltre, violato l\u0027art. 113, primo e secondo comma,\ndella Costituzione, che dell\u0027art. 24 costituisce sostanzialmente\nspecifica applicazione e secondo cui contro gli atti della pubblica\namministrazione e\u0027 sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei\ndiritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non\npuo\u0027 essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o\nper determinate categorie di atti, come accade nella fattispecie. \n La disposizione merita ulteriore censura di illegittimita\u0027\ncostituzionale per violazione dell\u0027art. 111 della Carta fondamentale,\ncon riferimento al diverso e complementare profilo della lesione del\nprincipio di ragionevole durata del processo, riguardato nell\u0027ottica\ndel principio di concentrazione delle tutele, ove si accolga\nl\u0027opzione ermeneutica che ammette la possibilita\u0027 di un doppio\nricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile, in materia\ndi elenchi Istat. \n Infatti, i rischi e le criticita\u0027 gia\u0027 esaminati derivanti\ndall\u0027eventuale pendenza di due giudizi sul medesimo oggetto, con\npossibili implicazioni in termini anche di necessita\u0027 di sospensione\ndel processo contabile e conseguente dilatazione dei tempi\nprocessuali del relativo contenzioso («dipendente»), nonche\u0027 di\nformazione di giudicati contrastanti, vulnerano il bene\ncostituzionale dell\u0027efficienza del processo di cui la ragionevole\ndurata e\u0027 espressione e il canone fondamentale della razionalita\u0027\ndelle norme processuali, in assenza di prevalenti esigenze di tutela\ndi principi soggetti a concorrente ponderazione. \n 12. Violazione dell\u0027art. 117 della costituzione, anche in\nrelazione all\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47 della Carta dei\ndiritti dell\u0027Unione europea e agli articoli 6 e 13 Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali \n La disposizione limitativa contenuta nell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020, come convertito, merita di essere\ncensurata anche per il contrasto con l\u0027art. 117 della Costituzione,\nin ragione della violazione dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento\ncomunitario e dagli obblighi internazionali, nella specie resi chiari\ndalla funzione nomofilattica della Corte di giustizia dell\u0027Unione\neuropea. \n La Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, cui le Sezioni riunite\nin speciale composizione avevano chiesto di valutare la\ncompatibilita\u0027 eurounitaria della previsione, evidenziando il rischio\nche avesse di fatto precluso un controllo indipendente sulle\nautorita\u0027 di bilancio nazionali e sull\u0027elenco delle amministrazioni\npubbliche predisposto dall\u0027Istat, con la sentenza 13 luglio 2023,\nFerrovienord S.p.a.e Federazione Italiana Triathlon (nelle cause\nriunite C-363/21 e C-364/21), ha rilevato che «al fine di assicurare\nche l\u0027autorita\u0027 nazionale competente rispetti, ai fini della\nqualificazione di un ente come «amministrazione pubblica», ai sensi\ndel regolamento n. 549/2013, la definizione del diritto dell\u0027Unione\nche vi si collega e che si impone nei suoi confronti, la sua\ndecisione deve poter essere contestata ed essere oggetto di un\ncontrollo giurisdizionale. Infatti, in assenza di una possibilita\u0027 di\ncontestare tale qualificazione, l\u0027effetto utile del diritto\ndell\u0027Unione non sarebbe garantito. Di conseguenza, l\u0027effetto utile di\ndetto regolamento osta ad una normativa nazionale che escluda, di\nfatto, qualsiasi possibilita\u0027 di controllo giurisdizionale della\nfondatezza della qualificazione di un ente come amministrazione\npubblica» (punti 69 e 70). \n La pronuncia e\u0027 giunta alle medesime conclusioni con riferimento\nalla questione della compatibilita\u0027 dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020, con le prescrizioni risultanti dalla\ndirettiva 2011/85/UE, dell\u00278 novembre 2011, relativa ai «requisiti\nper i quadri di bilancio degli Stati membri» (punti 77 e 78). \n Ha, poi, aggiunto che quando le disposizioni dell\u0027Unione europea\nnon disciplinano le modalita\u0027 procedurali dei ricorsi\ngiurisdizionali, in quanto «non precisano, segnatamente, quale\ngiudice nazionale deve assicurare la tutela giurisdizionale\neffettiva», spetta agli Stati membri disegnare procedimenti che «non\nsiano, nelle situazioni rientranti nel diritto dell\u0027Unione, meno\nfavorevoli che in situazioni simili disciplinate dal diritto interno\n(principio di equivalenza)» e tali da rendere «praticamente\nimpossibile o eccessivamente difficile l\u0027esercizio dei diritti\nconferiti dal diritto dell\u0027Unione (principio di effettivita\u0027)» (punto\n89). \n Con particolare riferimento al principio di effettivita\u0027, la\nCorte ha precisato innanzitutto (punto 92) che il diritto dell\u0027Unione\nnon impone agli Stati membri di «istituire mezzi di ricorso diversi\nda quelli stabiliti dal diritto interno, a meno che dalla struttura\ncomplessiva dell\u0027ordinamento giuridico nazionale in discussione non\nrisulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale tale da\npermettere, anche solo in via incidentale, di assicurare il rispetto\ndei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell\u0027Unione, oppure\nche l\u0027unico modo per poter adire un giudice da parte di un singolo\nsia quello di commettere violazioni del diritto». \n Ogni caso in cui si ponga la questione se una disposizione\nprocedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile\nl\u0027applicazione del diritto dell\u0027Unione deve essere esaminato tenendo\nconto del posto occupato da tale disposizione nel complesso della\nprocedura, nonche\u0027 dello svolgimento e delle particolarita\u0027 di\nquest\u0027ultima dinanzi ai diversi organi nazionali. \n Inoltre, ha proseguito la Corte di giustizia dell\u0027Unione europea,\nva fatta prudentemente «salva la verifica che incombe al giudice del\nrinvio» sull\u0027indicazione (del Governo italiano all\u0027udienza) secondo\ncui «gli enti iscritti nell\u0027elenco Istat che intendono contestare la\nloro designazione quali amministrazioni pubbliche non sono tenuti a\npresentare due distinti ricorsi, vale a dire uno davanti al giudice\namministrativo e un altro davanti alla Corte dei conti», e che «da un\nlato, essi potrebbero chiedere al giudice amministrativo\nl\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti in\nquest\u0027elenco. Dall\u0027altro, dinanzi alla Corte dei conti, essi\npotrebbero contestare le conseguenze della loro iscrizione\nnell\u0027elenco suddetto e ottenere, eventualmente, in maniera\nincidentale, la disapplicazione di tale iscrizione» (punto 97). \n Infine, la mera possibilita\u0027 che si verifichino giudicati\ncontrastanti sulla fondatezza dell\u0027iscrizione di un ente nell\u0027elenco\nIstat non impone di concludere in ogni caso per l\u0027esistenza di una\nviolazione dell\u0027art. 19 TUE, letto alla luce dell\u0027art. 47 della Carta\ne del principio di effettivita\u0027, ma solo a condizione che «un ente\nche contesti la decisione di qualificazione adottata nei suoi\nconfronti possa limitarsi a proporre un unico ricorso per veder\nesaminata la propria domanda» (punto 98). Cio\u0027 premesso, la concreta\nverifica del rispetto dei presupposti e limiti posti dalla Corte di\ngiustizia nei citati punti 97 e 98 della decisione conduce ad\naccertare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater per\ncontrasto con la normativa europea. \n 12.1 Come chiarito dalla Corte costituzionale, la normativa\n(oggi) eurounitaria «entra e permane in vigore, nel nostro\nterritorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge\nordinaria dello Stato; e cio\u0027 tutte le volte che essa soddisfa il\nrequisito dell\u0027immediata applicabilita\u0027. Questo principio [...] vale\nnon soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della CEE\nmediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come\nnella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia»\n(sentenza 23 aprile 1985, n. 113. Conf., ex plur., Corte\ncostituzionale, sentenza 11 luglio 1989, n. 389; Id., sentenza 18\naprile 1991, n. 168; Id., sentenza 16 giugno 1993, n. 285).\nConseguentemente, tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento\na dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di\nlegge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come\ngli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli\norgani amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le\nnorme interne incompatibili con le norme dell\u0027ordinamento dell\u0027Unione\neuropea nell\u0027interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea\n(Corte costituzionale, sentenza n. 389/1989, cit.). \n All\u0027interpretazione del quadro normativo in materia di elenchi\nIstat fornita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella\nsentenza n. 30220/2024, che nella specie costituisce diritto vivente,\nconsegue l\u0027impossibilita\u0027 del giudice contabile di disapplicare gli\natti Istat incompatibili con il diritto europeo, sulla base delle\nconclusioni secondo cui il giudice contabile non potrebbe, nella\npropria giurisdizione, applicare il diritto dell\u0027Unione europea. \n Di fatto, l\u0027affermazione delle Sezioni unite ha l\u0027effetto di\ndisarticolare il primato del diritto comunitario, in quanto la Corte\ndei conti, nonostante un ricorso presentato, non puo\u0027 soddisfare la\npretesa dei ricorrenti al rispetto del diritto dell\u0027Unione europea. \n Cio\u0027 conduce a denunciare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 23-quater per violazione dell\u0027art. 117, comma 1, della\nCostituzione, alla luce del contrasto con i principi del «giusto\nprocesso» tutelato dall\u0027ordinamento europeo con le seguenti\ndisposizioni: \n a) art. 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, secondo cui gli\nStati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per\nassicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori\ndisciplinati dal diritto dell\u0027Unione; \n b) art. 47 della Carta dei diritti dell\u0027Unione europea,\nsecondo cui ogni persona i cui diritti e le cui liberta\u0027 garantiti\ndal diritto dell\u0027Unione siano stati violati ha diritto a un «ricorso\neffettivo» dinanzi ad un giudice; \n c) articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti\ndell\u0027uomo, secondo cui ogni persona ha diritto ad un processo equo\n(«a che la sua causa sia esaminata equamente») e ad un ricorso\neffettivo dinanzi a una magistratura nazionale. \n Dai principi concordemente recepiti nel diritto europeo e nella\nCostituzione italiana discende la necessita\u0027 che il processo\ncontabile, da un punto di vista funzionale, assicuri la tutela piena\ned effettiva del ricorrente. \n Invero, in una prospettiva funzionale il processo e\u0027 «giusto» ove\nconsenta adeguate forme di tutela delle situazioni giuridiche\nsoggettive a fondamento dell\u0027azione giudiziaria. La rilevanza del\nrequisito e\u0027 tale che secondo la giurisprudenza europea l\u0027esistenza\nstessa di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad\nassicurare il rispetto del diritto dell\u0027Unione e\u0027 intrinseca ad uno\nStato di diritto (Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, sentenza\ndel 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19,\nC-547/19, C-811/19 e C-840/19). Secondo la giurisprudenza\neurounitaria, il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei\ndiritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell\u0027Unione, cui fa\nriferimento l\u0027art. 19, paragrafo 1, secondo comma, Trattato\nsull\u0027Unione europea - in buona parte sovrapponibile al diritto a un\nricorso effettivo ai sensi dell\u0027art. 47 della Carta - costituisce un\nprincipio generale del diritto dell\u0027Unione che deriva dalle\ntradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che e\u0027 stato\nsancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali,\nfirmata a Roma il 4 novembre 1950, ai quali corrisponde l\u0027art. 47\ndella Carta (cfr., ex plur.: Corte di giustizia dell\u0027Unione europea,\nsentenza 8 maggio 2024, C-53/23, Asocia\u0026#x0163;ia «Forumul Judec\u0026#x0103;torilor din\nRomânia»). \n Nel merito, in ossequio al principio di cooperazione leale,\nsancito dall\u0027art. 4, paragrafo 3, TUE, e come sopra ricordato\nrichiamando la sentenza della Corte di Giustizia 13 luglio 2023,\nFerrovienord S.p.a.e Federazione Italiana Triathlon, le modalita\u0027\nprocedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti\nspettanti ai singoli in forza del diritto dell\u0027Unione risultano\nrispettose del principio di effettivita\u0027 (e conformi ai canoni del\n«giusto processo») ove non rendano praticamente impossibile o\neccessivamente difficile l\u0027esercizio dei diritti conferiti\ndall\u0027ordinamento giuridico dell\u0027Unione (cfr., in questo senso,\nsentenza 24 ottobre 2018, XC e a., C-234/17, e sentenza 27 giugno\n2013, Agrokonsulting-04, C-93/12). \n In altri termini, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare il\nrispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dei\ndiritti che i singoli traggono dal diritto dell\u0027Unione, quale\ngarantito dall\u0027art. 47 della Carta. \n 12.2 Declinando le esposte coordinate ermeneutiche in relazione\nall\u0027assetto normativo conseguente all\u0027entrata in vigore dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137/2020, inserito dalla legge di\nconversione n. 176/2020, l\u0027incostituzionalita\u0027 della disposizione\nemerge in primo luogo perche\u0027 - come gia\u0027 osservato - essa esclude il\nsindacato degli effetti eurounitari dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco Istat\ndinanzi ad un giudice. \n La lettera della disposizione - anche in rapporto all\u0027art. 103,\ncomma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non autorizzano\na prospettare una concorrenza di giurisdizioni sulla materia, in\nquanto l\u0027effetto innovativo della previsione riguarda non l\u0027an, ma il\nquomodo della giurisdizione: il legislatore avrebbe, cioe\u0027,\nridefinito l\u0027oggetto della tutela (in relazione sia al petitum che\nalla causa petendi), attraverso la limitazione dei «fini» - ossia\ndegli effetti - della giurisdizione contabile. L\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale discende, allora, dalla limitazione dell\u0027oggetto della\ntutela del giudice contabile, combinata con l\u0027immodificata (e\nimmodificabile) giurisdizione esclusiva sulla materia della\nricognizione operata dall\u0027Istat, conforme agli articoli 100 e 103\ndella Costituzione. Infatti, in assenza della tutela disapplicativa\n(e di annullamento) del giudice contabile, il sistema giurisdizionale\nnon assicurerebbe alcun rimedio contro gli effetti antieuropei\ndell\u0027atto di ricognizione dinanzi a qualsiasi altro giudice. \n 12.3 In ogni caso, l\u0027art. 117, comma 1, anche in relazione\nall\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47, paragrafo 2 della Carta di Nizza e agli\narticoli 6 e 13 della CEDU, risulta violato perche\u0027 la novella del\n2020 ha imposto agli enti iscritti nell\u0027elenco Istat che intendano\ncontestare gli effetti eurounitari della loro designazione quali\namministrazioni pubbliche e che abbiano gia\u0027 proposto ricorso al\ngiudice contabile, di presentare necessariamente due distinti\nricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice amministrativo per\nchiedere l\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti\nnell\u0027elenco. \n Invero, dinanzi alla Corte dei conti essi non potrebbero mai\n«contestare le conseguenze della loro iscrizione nell\u0027elenco suddetto\ne ottenere, eventualmente, in maniera incidentale, la disapplicazione\ndi tale iscrizione» (punto 97 della richiamata sentenza della Corte\ndi giustizia), posto che tale incidentale disapplicazione rileva, in\nbase alla novella del 2020, ai soli fini della disciplina nazionale\nsul contenimento della spesa pubblica. \n Tuttavia, la qualificazione ai sensi del SEC 2010, operata\ndall\u0027autorita\u0027 nazionale competente (nel caso italiano dall\u0027Istat,\nattraverso la compilazione dell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 della legge\nn. 196/2009), non puo\u0027 non comportare effetti sia oggettivi (vincoli\ndi bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche», qualificate ai\nsensi del SEC 2010) che soggettivi (il radicarsi di situazioni\ngiuridiche sui soggetti classificati, tra cui quella alla corretta\nqualificazione, con il connesso diritto ad un ricorso effettivo). \n Pertanto, escludendo la possibilita\u0027 di assicurare il rispetto\ndel principio di effettivita\u0027 della tutela giurisdizionale\n«esclusiva», l\u0027art. 23-quater impedisce il legittimo dispiegarsi\ndell\u0027effetto utile della normativa UE, considerato che la tutela\ngiurisdizionale assicurabile dal giudice contabile non soddisfa il\nprincipio dell\u0027autosufficienza del ricorso, secondo cui il soggetto\nqualificato deve poter proporre, con un unico ricorso, la domanda\ntendente a impedire l\u0027applicazione nei suoi confronti degli effetti\ncomunitari dell\u0027iscrizione. \nB) Questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater,\ncomma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. \n 13. Il primo comma dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.\n137/2020, come convertito, ha enumerato, in un elenco annesso, otto\nenti espressamente indicati come «enti per i quali la Corte dei conti\nha accolto il ricorso dell\u0027unita\u0027 avverso la classificazione operata\nai sensi del SEC 2010 per l\u0027anno 2019». Nella lista compare (al\nnumero 3) anche la «Trentino Sviluppo S.p.a.». \n La disposizione qualifica testualmente tutti i soggetti giuridici\ninteressati come «unita\u0027 che, secondo criteri stabiliti dal Sistema\neuropeo dei conti nazionali e regionali nell\u0027Unione europea (SEC\n2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo\ne del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione\ndei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle\namministrazioni pubbliche». Pertanto, in ragione di tale status, agli\nstessi «si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di\nequilibrio dei bilanci e sostenibilita\u0027 del debito delle\namministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli\n3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche\u0027 quelle in materia\ndi obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti\nin materia di finanza pubblica». \n Queste Sezioni riunite, tuttavia, ravvisano dubbi in ordine alla\nlegittimita\u0027 costituzionale anche di tale previsione normativa.\nQuindi, riservata ogni ulteriore statuizione sul merito e sul\nregolamento delle spese processuali del giudizio, ritengono di\ndoverlo sospendere e disporre la trasmissione degli atti del processo\nalla Corte costituzionale. \n 14. Sulla rilevanza della questione \n Secondo il Collegio la questione di legittimita\u0027 costituzionale,\nmeglio dettagliata di seguito, e\u0027 rilevante ai fini del decidere. \n Si e\u0027 difatti riferito, nella superiore narrativa del fatto, che\nla societa\u0027 Trentino Sviluppo S.p.a. ha proposto ricorso per\nl\u0027annullamento, limitatamente alla sua posizione, dell\u0027elenco\nsintetico delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto\neconomico consolidato individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3,\ndella legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni,\npubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2020 e\nrettificato il 4 novembre 2020, nonche\u0027 dell\u0027elenco analitico\npubblicato sul sito istituzionale dell\u0027Istat in data 4 novembre 2020. \n Cio\u0027 posto, e in disparte gli esiti della questione sollevata con\nriferimento al secondo comma dell\u0027art. 23-quater (che presentano\naltresi\u0027 un\u0027autonoma rilevanza, atteso che la ricorrente nel corso\ndel giudizio ha precisato la domanda chiedendo l\u0027annullamento o la\ndisapplicazione degli atti impugnati con riferimento alla sua\nposizione giuridica, tenuto conto della limitazione della\ngiurisdizione contabile disposta dal medesimo articolato normativo),\nla ricorrente non risulterebbe soddisfatta dall\u0027eventuale pronuncia\nfavorevole di questo Collegio. \n Infatti, ove restasse in vigore la disposizione di cui al primo\ncomma dell\u0027art. 23-quater in relazione all\u0027elenco annesso al\ndecreto-legge n. 137/2020 come convertito, la qualificazione\ngiuridica della Trentino Sviluppo S.p.a. si presenterebbe ancora del\ntutto incerta, considerata la portata letterale della disposizione di\ncui al primo comma, che appare aver «legificato» anche per il futuro\nla sua qualita\u0027 di «amministrazione pubblica». \n Come opportunamente osservato dalla difesa, nel 2021 e nel 2022\nl\u0027Istat non ha piu\u0027 compreso la societa\u0027 nell\u0027elenco delle\namministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato,\nlimitandosi a menzionare, in nota, la sentenza n. 27/2020/RIS (con\ncui e\u0027 stato accolto - come si precisera\u0027 - il ricorso avverso\nl\u0027elenco Istat pubblicato nel 2019 e riferito al 2020) e la pendenza\ndel presente giudizio. Inoltre, nell\u0027elenco Istat pubblicato il 26\nsettembre 2023 la Trentino Sviluppo S.p.a. non e\u0027 piu\u0027 citata,\nneanche in nota. \n Tuttavia, l\u0027Istat non ha mai esplicitato i presupposti e gli\neffetti di tali attivita\u0027 amministrative sopravvenute, confermando le\nincertezze intorno alle quali e\u0027 attualmente avviluppata la posizione\ngiuridica della ricorrente, che ha sottolineato la permanenza di un\ninteresse attuale e concreto a una pronuncia nel merito. E non puo\u0027\ndubitarsi che detto interesse sia meritevole di tutela in sede\ngiurisdizionale. \n 15. Sulla non manifesta infondatezza \n Sul piano generale, la nozione di «legge-provvedimento»\nidentifica i casi in cui la legge presenta la stessa sostanza di un\nprovvedimento amministrativo, in quanto il suo contenuto difetta dei\nrequisiti di generalita\u0027 e astrattezza, disciplinando vicende\nparticolari, individuali e concrete. \n La fattispecie e\u0027 integrata non solo quando la legge recepisca,\n«legificandolo», un precedente provvedimento amministrativo, ma anche\nnei casi in cui sia emanata in sostituzione di un provvedimento mai\nadottato, costituendo di fatto esercizio della funzione\namministrativa in forma legislativa. \n Poiche\u0027 le norme e i principi costituzionali non assegnano\nl\u0027esercizio della funzione provvedimentale esclusivamente agli organi\ndella pubblica amministrazione, alla legge ordinaria non e\u0027 preclusa\nla possibilita\u0027 di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti\no materie normalmente affidati all\u0027autorita\u0027 amministrativa, non\nsussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e\nconcreto (Corte costituzionale, sentenza 21 luglio 1995, n. 347). Del\nresto, la Costituzione pone al legislatore vincoli formali e\nprocedurali, ma non limiti contenutistici in termini di necessaria\ngeneralita\u0027 e astrattezza. \n In altri termini, nell\u0027ordinamento non si rinviene una «riserva\ndi amministrazione» di rilevanza costituzionale. \n Tuttavia, la Corte costituzionale ha precisato che, in taluni\ncasi, la rilevanza e la complessita\u0027 degli interessi coinvolti,\novvero la necessita\u0027 di adeguato bilanciamento tra interessi\ncontrapposti, puo\u0027 fondare la necessita\u0027 che l\u0027azione amministrativa\nsi svolga nelle forme del procedimento amministrativo, luogo elettivo\nin cui i diversi interessi coinvolti sono rilevati e comparati ai\nfini dell\u0027adozione dell\u0027atto. In tali casi, ove l\u0027azione\namministrativa non si dipani secondo le forme ordinarie del\nprocedimento amministrativo, manca appunto la necessaria, adeguata\nponderazione degli interessi, con conseguente violazione dell\u0027art. 97\ndella Costituzione. \n Ferma l\u0027ammissibilita\u0027 in astratto delle leggi-provvedimento, in\nassenza di una riserva di amministrazione (e fatto salvo il ricordato\nlimite dei casi, specifici, in cui occorre presidiare il rispetto di\nregole che trovano la loro «naturale» applicazione nel procedimento\namministrativo), secondo la consolidata giurisprudenza della Corte\ncostituzionale le leggi-provvedimento sono ammissibili solo nel\nrispetto di rigorosi limiti, sia generali che specifici. \n Innanzitutto, occorre verificare il mancato superamento dei\nlimiti generali costituiti dai principi di ragionevolezza e non\narbitrarieta\u0027 (Corte costituzionale, sentenza 4 dicembre 1995, n.\n492; Id., sentenza 15 luglio 1991, n. 346; Id., sentenza 21 marzo\n1989, n. 143). \n Infatti, «[i]n considerazione del pericolo di disparita\u0027 di\ntrattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio\n(sentenze n. 185 del 1998, n. 153 del 1997), la legge-provvedimento\ne\u0027, conseguentemente, soggetta ad uno scrutinio stretto di\ncostituzionalita\u0027 (sentenze n. 429 del 2002, n. 364 del 1999, n. 153\ne 2 del 1997), essenzialmente sotto i profili della non arbitrarieta\u0027\ne della non irragionevolezza della scelta del legislatore. Ed un tale\nsindacato deve essere tanto piu\u0027 rigoroso quanto piu\u0027 marcata sia,\ncome nella specie, la natura provvedimentale dell\u0027atto legislativo\nsottoposto a controllo (sentenza n. 153 del 1997)» (Corte\ncostituzionale, sentenza 13 luglio 2007, n. 267; Id., sentenza 2\nluglio 2008, n. 241). \n Dunque, la legge-provvedimento deve essere sottoposta a uno\nscrutinio di ragionevolezza particolarmente intenso, onde verificare\nche non costituisca, con il suo contenuto puntuale e concreto,\nstrumento per violare il principio di uguaglianza. \n Inoltre, la legittimita\u0027 delle leggi a contenuto provvedimentale\ne\u0027 subordinata a limiti specifici, qual e\u0027 quello del rispetto della\nfunzione giurisdizionale. \n Infine, la legge-provvedimento che ostacoli, in concreto,\nl\u0027accesso alla giustizia si pone in diretta violazione del diritto\neurounitario. \n In definitiva, la legittimita\u0027 costituzionale delle\nleggi-provvedimento deve essere valutata in relazione al loro\nspecifico contenuto. Orbene, l\u0027art. 23-quater, comma 1, del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla legge di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione all\u0027elenco\nannesso, come si precisera\u0027, appare in contrasto con ciascuno dei\nlimiti, sia generali che specifici, cui i principi fondamentali\ndell\u0027ordinamento subordinano la legittimita\u0027 costituzionale delle\nleggi-provvedimento. \n 16. Violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione \n La scelta operata dal legislatore nel primo comma dell\u0027art.\n23-quater in esame, in relazione al decreto-legge n. 137/2020 come\nconvertito, appare irragionevole ed arbitraria, violando l\u0027art. 3\ndella Costituzione. \n Essa integra un caso paradigmatico di norma primaria a contenuto\npuntuale e concreto nella misura in cui, da un lato, sul piano\nsoggettivo, i destinatari sono ben determinati (e\u0027 enunciata la\nragione sociale o la denominazione) e indicati in numero\nparticolarmente ristretto; d\u0027altro lato, sul piano oggettivo,\nl\u0027impugnato comma, in relazione all\u0027elenco annesso, presenta un\ncontenuto dettagliato, conferendo stabilita\u0027 normativa alla qualita\u0027\ndi unita\u0027 concorrenti alla determinazione dei saldi di finanza\npubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni\npubbliche ai sensi del SEC 2010, con gli effetti conseguenti in punto\ndi disposizioni applicabili. \n La marcata natura amministrativa dei contenuti della previsione\nne impone, nel rispetto degli insegnamenti della giurisprudenza\ncostituzionale, uno stringente scrutinio di costituzionalita\u0027 sotto i\nprofili della non arbitrarieta\u0027 e della non irragionevolezza della\nscelta legislativa. \n Orbene, la novella ha determinato una palese deroga al principio\ndi uguaglianza formale, attribuendo soltanto a otto persone\ngiuridiche la qualificazione soggettiva, di fonte legale, di unita\u0027\nrientrante nel conto economico consolidato delle amministrazioni\npubbliche ai sensi del SEC 2010. \n Gli effetti giuridici di tale status legale implicano,\nall\u0027evidenza, un trattamento di fatto «discriminatorio» delle unita\u0027\nincluse nell\u0027elenco, assoggettate - come espressamente enunciato\nnella seconda parte del comma - alle disposizioni in materia di\nequilibrio dei bilanci, sostenibilita\u0027 del debito delle\namministrazioni pubbliche e obblighi di comunicazione di dati e\ninformazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Ci si\nriferisce, invero, ad un complessivo sistema che, come innanzi\naccennato, sottopone i suoi destinatari a stringenti obblighi\nprocedimentali e di trasparenza, nonche\u0027 a vincoli di natura\ncontabile e finanziaria, cui non sono tenuti i soggetti non inclusi\nex lege nell\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche: questi ultimi,\ninfatti, possono beneficiare del rinnovo delle valutazioni effettuate\ndall\u0027Istat in sede di aggiornamento annuale, in esito\nall\u0027applicazione del criterio «qualitativo» e del test market/non\nmarket, nonche\u0027, in caso di ricorso, della verifica della tenuta dei\nrisultati dell\u0027analisi economico-finanziaria effettuata dalle Sezioni\nriunite, cui spetta la giurisdizione. \n Cio\u0027 posto, il trattamento differenziato non e\u0027 sostenuto da\nalcuna ragione giustificativa collegata a particolari dati economici\no di bilancio degli enti interessati, neanche adombrati dalla\ndisposizione, che pertanto detta una disciplina che prescinde dalla\nconcreta ricorrenza fattuale di situazioni soggettive meritevoli di\nun distinto trattamento legislativo. \n Si aggiunge che la necessita\u0027 di rinvenire una ragionevole\ngiustificazione a fondamento del trattamento differenziato della\nTrentino Sviluppo S.p.a. risulta particolarmente rigorosa, ove si\nconsideri che la disposizione, in origine, non era contenuta nel\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicato nella Gazzetta\nUfficiale 28 ottobre 2020, 269 - Edizione straordinaria), essendo\nstata introdotta in sede di conversione con la legge n. 176/2020\n(pubblicata il 24 dicembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale n. 319). \n Alla data di pubblicazione del decreto-legge, si ribadisce,\npendevano i termini per il deposito delle motivazioni della sentenza\ncon cui queste Sezioni riunite, con dispositivo letto in udienza il\n16 settembre 2020, avevano accolto il ricorso della societa\u0027 avverso\nla classificazione operata dall\u0027Istat con riferimento all\u0027elenco\npubblicato nel 2019, relativo all\u0027annualita\u0027 2020. La societa\u0027\nricorrente era stata comunque inclusa nell\u0027elenco Istat per il 2021\ndi cui al comunicato del 30 settembre 2020, nonostante i contenuti\ndel dispositivo (richiamato in apposita nota). \n Depositate, il 29 ottobre 2020, le motivazioni della sentenza di\naccoglimento del citato ricorso (n. 27/2020/RIS), l\u0027inserimento della\nsocieta\u0027 era stato confermato nell\u0027elenco di cui alla versione del 4\nnovembre 2020 (in specifica nota restava, comunque, il richiamo al\ndispositivo). \n La sintetizzata dinamica temporale dell\u0027intervento legislativo\ndimostra chiaramente la volonta\u0027 del Legislatore di attribuire alla\nricorrente - e agli altri enti inseriti nell\u0027elenco annesso al\ndecreto-legge come convertito - la qualita\u0027 di amministrazione\npubblica ai fini dell\u0027inserimento nel conto economico consolidato,\ncon l\u0027applicazione dei conseguenti effetti. \n A conferma della sostanziale «elusione» degli esiti degli\naccertamenti compiuti dal giudice contabile, si annota che gia\u0027\nl\u0027art. 5 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, conteneva la\ndisposizione, poi trasfusa nel decreto-legge n. 137/2020 all\u0027atto\ndella sua conversione (con contestuale abrogazione del decreto-legge\nn. 154, fatti salvi gli effetti gia\u0027 prodotti), saldandosi con un\nannesso elenco di soliti otto enti, nonostante anche alla citata data\ndel 23 novembre pendessero ancora i termini per il deposito delle\nmotivazioni delle richiamate sentenze n. 41 e n. 42. \n Orbene, l\u0027esigenza di individuare un ragionevole e non arbitrario\nfondamento della legge-provvedimento appare piu\u0027 evidente e doverosa\nproprio nei casi, come quello in disamina, in cui i contenuti di una\ndisposizione legislativa a contenuto individuale e concreto si\ndiscostino radicalmente dagli esiti di un vaglio giurisdizionale\nriguardante il medesimo oggetto, peraltro in assenza di limiti\ntemporali all\u0027applicazione della previsione (secondo la lettera della\nnovella, lo status attribuito dalla norma rileva sia per il passato -\nnonostante l\u0027intervenuto giudizio - che per il futuro). \n 17. Violazione degli articoli 24, 103 e 111 della Costituzione,\nin relazione all\u0027art. 3 della Costituzione \n La circostanza che la legge-provvedimento sia intervenuta per\nqualificare come «amministrazione pubblica» enti il cui inserimento\nnell\u0027elenco Istat aveva determinato l\u0027instaurazione di contenziosi\ncon ricorsi accolti dalle Sezioni riunite rileva anche sotto altri\nprofili. Il sindacato di ragionevolezza, infatti, risulta rafforzato\nnei casi in cui la «legificazione» dell\u0027atto amministrativo abbia\nl\u0027effetto diretto di sottrarre un determinato soggetto al sindacato\ngiurisdizionale, secondo una prospettiva complementare a quella\nesaminata autonomamente nel paragrafo che precede (che attiene alla\nnon adeguata ponderazione dei contenuti inseriti nella legge a\ncontenuto concreto). \n Riguardata da questo angolo di visuale, infatti, la disposizione\ndella cui legittimita\u0027 costituzionale si dubita contrasta con lo\nsvolgimento della funzione giurisdizionale e, comunque, lede il\nprincipio di effettivita\u0027 della relativa tutela. Con l\u0027intervento\nnormativo in questione si e\u0027 quindi vanificato il diritto di difesa\ndella ricorrente, esercitato con la proposizione dell\u0027azione e in\nprecedenza soddisfatto con la pronuncia di accoglimento delle domande\nriguardanti l\u0027elenco per il 2020, alterando la regolamentazione degli\ninteressi stabilita dalla sentenza. Infatti, come in precedenza\nosservato, la formulazione letterale della previsione non consente di\nlimitarne la portata alle sole annualita\u0027 decorrenti dal 2021,\noccorrendo estenderla anche al 2020 (anno di entrata in vigore del\nprecetto). Ma tale latitudine applicativa, vanificando gli effetti\ndella pronuncia giurisdizionale - sentenza n. 27/2020/RIS - divenuta\nintangibile, ha invaso l\u0027area riservata alla funzione\ngiurisdizionale, vulnerando il principio della divisione dei poteri\ngiurisdizionali e normativi. \n Di qui il denunciato conflitto con l\u0027art. 103, comma 2, della\nCostituzione, che attribuisce alla Corte dei conti l\u0027esercizio della\nfunzione giurisdizionale nelle materie di contabilita\u0027 pubblica. \n Infine, e per quanto esposto, le rilevate violazioni offrono\nchiaro fondamento al sospetto di incostituzionalita\u0027 dell\u0027art.\n23-quater, comma primo, del decreto-legge n. 137/2020 per conflitto\ncon l\u0027art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione. \n Nel caso sottoposto ad analisi la novella si e\u0027 sovrapposta alla\ngiurisdizione e ha radicalmente obliterato la condizione di parita\u0027\ndavanti al giudice naturale imparziale e terzo. \n 18. Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione \n Le leggi-provvedimento, come gia\u0027 innanzi accennato, non sono\nincompatibili, in se\u0027 e per se\u0027, con l\u0027assetto dei poteri stabilito\nin Costituzione. Tuttavia, nel vagliare la legittimita\u0027 delle leggi\nregionali e nazionali, la Corte costituzionale ha valorizzato il\nruolo svolto dalla partecipazione al procedimento amministrativo nel\ndisegno della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di\nprocedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti\namministrativi). In particolare, e\u0027 stato con chiarezza puntualizzato\nche il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di\ncomposizione degli interessi, in quanto «[e\u0027] nella sede\nprocedimentale [...] che puo\u0027 e deve avvenire la valutazione\nsincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela,\na confronto sia con l\u0027interesse del soggetto privato operatore\neconomico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di\ncui sono titolari singoli cittadini e comunita\u0027, e che trovano nei\nprincipi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del\nprocedimento amministrativo, infatti, rende possibile l\u0027emersione di\ntali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonche\u0027 la\npubblicita\u0027 e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione\ndei principi di cui all\u0027art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241\n[...]: efficacia, imparzialita\u0027, pubblicita\u0027 e trasparenza. Viene in\ntal modo garantita, in primo luogo, l\u0027imparzialita\u0027 della scelta,\nalla stregua dell\u0027art. 97 della Costituzione, ma poi anche il\nperseguimento, nel modo piu\u0027 adeguato ed efficace, dell\u0027interesse\nprimario, in attuazione del principio del buon andamento\ndell\u0027amministrazione, di cui allo stesso art. 97 della Costituzione»\n(Corte costituzionale, sentenza n. 69 del 2018). \n Ancor piu\u0027 di recente, e\u0027 stato nettamente osservato che\n«[l]\u0027insistente valorizzazione delle modalita\u0027 dell\u0027azione\namministrativa e dei suoi pregi non puo\u0027 evidentemente rimanere\nconfinata nella sfera dei dati di fatto, ma deve poter emergere a\nlivello giuridico-formale, quale limite intrinseco alla scelta\nlegislativa, pur senza mettere in discussione il tema della «riserva\ndi amministrazione» nel nostro ordinamento», evidenziando che se la\nmateria su cui insiste la disposizione di legge statale oggetto di\nsospetta illegittimita\u0027 presenta una conformazione legale che la\nconnota «con caratteristiche tali da enfatizzare il rispetto di\nregole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento\namministrativo, cio\u0027 deve essere tenuto in conto nel vagliare sotto\nil profilo della ragionevolezza la successiva scelta legislativa, pur\ntipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto» (Corte\ncostituzionale, sentenza 23 giugno 2020, n 116). L\u0027applicazione di\nquesto criterio al caso in esame induce a concludere nel senso che la\ndisposizione in questione contrasta con i canoni della ragionevolezza\ne i principi imparzialita\u0027 e buon andamento, tutelati dagli articoli\n3 e 97 della Costituzione \n Secondo il disegno legislativo gia\u0027 esaminato, la qualita\u0027 di\namministrazione pubblica consegue all\u0027accertamento di un particolare\nstatus, suscettibile di variazioni nel corso del tempo e, comunque,\nancorato a specifici criteri di natura statistico-economica di\nderivazione eurounitaria. Al giudice contabile e\u0027 poi riconosciuta\n(dall\u0027art. 11, comma 6, lettera b, del c.g.c.), in una materia\ntipicamente «amministrativa», conformata da regole di fonte unionale,\nla possibilita\u0027 di accertare il fatto controverso senza essere\nvincolato alle pregresse valutazioni compendiate nell\u0027inserimento\ndell\u0027elenco formato dall\u0027Istituto nazionale di statistica. \n Ora, in casi come quello in esame, attribuire ex lege a otto enti\nuna qualita\u0027 soggettiva stabile, impedendo agli interessati di\nintervenire nel procedimento istruttorio che precede la pubblicazione\ndell\u0027elenco, preclude loro la possibilita\u0027 di tutela contro mancanze\nche non potrebbero essere addebitate all\u0027atto legislativo, in quanto\nfisiologicamente estranee al relativo procedimento di formazione, in\ndifformita\u0027 dai principi di ragionevolezza. \n Inoltre, il controllo giurisdizionale in questione e\u0027 volto non\nsolo a «sanzionare» con l\u0027annullamento l\u0027attivita\u0027 amministrativa\nillegittima, ma anche a conformare l\u0027attivita\u0027 stessa cosi\u0027 da\nrenderla pienamente rispettosa dei principi di efficienza,\nimparzialita\u0027 e trasparenza costituzionalizzati dall\u0027art. 97 della\nCostituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 116/2020, cit.). \n 19. Violazione dell\u0027art. 117 della Costituzione, in relazione\nagli articoli 3 e 111 della Costituzione, con riferimento all\u0027art. 19\nTUE, all\u0027art. 47 della Carta dei diritti dell\u0027Unione europea e agli\narticoli 6 e 13 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali \n In sede di trattazione dei dubbi di costituzionalita\u0027 che\ninteressano il secondo comma dell\u0027art. 23-quater e\u0027 stata richiamata\nla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui gli Stati\nmembri sono tenuti a delineare procedimenti che non siano, nelle\nsituazioni rientranti nel diritto dell\u0027Unione, meno favorevoli che in\nsituazioni simili disciplinate dal diritto interno (principio di\nequivalenza) e tali da rendere praticamente impossibile o\neccessivamente difficile l\u0027esercizio dei diritti conferiti dal\ndiritto dell\u0027Unione (principio di effettivita\u0027). \n Anche con riferimento al primo comma dell\u0027articolo in esame si\nconstata la lesione del principio di effettivita\u0027, considerato che\n«dalla struttura complessiva dell\u0027ordinamento giuridico nazionale in\ndiscussione [risulta] che non esiste alcun rimedio giurisdizionale\ntale da permettere, anche solo in via incidentale, di assicurare il\nrispetto dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell\u0027Unione,\noppure che l\u0027unico modo per poter adire un giudice da parte di un\nsingolo sia quello di commettere violazioni del diritto» (Corte di\ngiustizia dell\u0027Unione europea, sentenza 21 dicembre 2021, Randstad\nItalia, C-497/20, punto 62). \n La valutazione della disposizione sospettata di illegittimita\u0027\ncostituzionale alla stregua dei parametri di diritto interno e\nconvenzionale, secondo cui il principio della tutela giurisdizionale\neffettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto\ndell\u0027Unione, costituisce un principio generale del diritto\ndell\u0027Unione europea, sancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Cio\u0027 conduce a\nsollevare questione di costituzionalita\u0027 anche con riferimento\nall\u0027art. 117, comma 1, della Costituzione, letto in combinato\ndisposto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione e con\nriferimento all\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47 della Carta dei diritti\ndell\u0027Unione europea e agli articoli 6 e 13 CEDU. Infatti, la mera\ndisapplicazione della norma anticomunitaria non appare rimedio\nsufficiente, tenuto conto della lesione di diritti fondamentali\npresidiati sia dalla Costituzione che in sede di diritto\nsovranazionale e della necessita\u0027 di offrire una stabile tutela del\ndiritto della ricorrente alla corretta rivalutazione della sua\nqualita\u0027 di «amministrazione pubblica» alla stregua delle regole\ndettate dal regolamento SEC 2010. \n 20. Conclusioni \n Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va pertanto\nrimessa alla Corte costituzionale, ai sensi dell\u0027art. 134 della\nCostituzione, dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,\nn. 1, e dell\u0027art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.23-quater del decreto-legge\n28 ottobre 2020, n. 137 (inserito dalla legge di conversione 18\ndicembre 2020, n. 176). \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando sul ricorso\nin epigrafe: \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in\nrelazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della\nCostituzione, la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, 137, inserito dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176; \n dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera\ndei deputati. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore\nstatuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese. \n Dispositivo letto in udienza ai sensi dell\u0027art. 128, comma 3, del\ncodice di giustizia contabile. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio\n2025. \n \n Il Presidente: Della Ventura","elencoNorme":[{"id":"63922","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/10/2020","data_nir":"2020-10-28","numero_legge":"137","descrizionenesso":"inserito 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