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S.M.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2025\n\r\nOrdinanza del 31 marzo 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento\npenale a carico di L. S.M.. \n \nReati e pene - Danneggiamento - Sospensione condizionale della pena -\n  Subordinazione  all\u0027eliminazione  delle   conseguenze   dannose   o\n  pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone,  alla\n  prestazione  di   attivita\u0027   non   retribuita   a   favore   della\n  collettivita\u0027 per un tempo determinato, comunque non superiore alla\n  durata della  pena  sospesa,  secondo  le  modalita\u0027  indicate  dal\n  giudice nella sentenza di condanna. \nIn subordine:  Reati  e   pene   -   Danneggiamento   -   Sospensione\n  condizionale della pena  -  Subordinazione  all\u0027eliminazione  delle\n  conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato,  ovvero,   se   il\n  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di  attivita\u0027  non\n  retribuita a favore della collettivita\u0027 per un  tempo  determinato,\n  comunque non superiore alla durata della pena sospesa,  secondo  le\n  modalita\u0027  indicate  dal  giudice  nella  sentenza  di  condanna  -\n  Denunciata applicazione ai  fatti  di  cui  all\u0027art.  635,  secondo\n  comma, n. 1, cod. pen., commessi sulle cose indicate all\u0027art.  625,\n  primo comma, n. 7, cod. pen. \nIn ulteriore subordine: Reati e pene - Danneggiamento  -  Sospensione\n  condizionale della pena  -  Subordinazione  all\u0027eliminazione  delle\n  conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato,  ovvero,   se   il\n  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di  attivita\u0027  non\n  retribuita a favore della collettivita\u0027 per un  tempo  determinato,\n  comunque non superiore alla durata della pena sospesa,  secondo  le\n  modalita\u0027  indicate  dal  giudice  nella  sentenza  di  condanna  -\n  Denunciata applicazione ai  fatti  di  cui  all\u0027art.  635,  secondo\n  comma, n. 1, cod. pen., commessi su cose esposte per  necessita\u0027  o\n  per consuetudine o per destinazione alla  pubblica  fede  ai  sensi\n  dell\u0027art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. \n- Codice penale, art. 635, quinto comma. \n\n\r\n(GU n. 21 del 21-05-2025)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI FIRENZE \n \n                        Prima sezione penale \n \n    Il giudice dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra  indicato\na carico di  A) S   M    L    (CUI) nato in    il     ;  identificato\ncon carta d\u0027identita\u0027 rilasciata  dal  Comune  di  Firenze;  elettiv.\ndomiciliato  presso  l\u0027avv.  Elisa  Baldocci  del  foro  di   Firenze\n(elezione nell\u0027istanza di ammissione  al  Patrocinio  a  spese  dello\nStato presentata il 20 febbraio 2023); \n      libero assente; \n      difeso dall\u0027avv. di ufficio Gianni Mannucci del foro di Firenze\n(nomina in data 29 dicembre 2023); \n      imputato del delitto di cui all\u0027art. 635, comma  II  n.  1,  in\nrelazione all\u0027art. 625 n.  7,  codice  penale  per  avere,  lanciando\nvolontariamente fuori dalla  finestra  della  sua  abitazione  alcune\nlattine di birra, una bici ed un manubrio  da  palestra,  deteriorato\nl\u0027autovettura marca Citroen modello  C3  di  colore    ,  targata  di\nproprieta\u0027 di M   A    parcheggiata in via    ;e  sotto  la  finestra\ndell\u0027indagato. \n    In premesso che: con decreto del pubblico ministero S   M     L  \nera citato a giudizio per il reato di danneggiamento di cosa  esposta\nalla pubblica fede ai sensi degli articoli 635 comma 2 n. 1 e 625  n.\n7 c.p.; \n      nell\u0027ambito del processo  si  e\u0027  costituita  parte  civile  la\npersona offesa A   M   ; \n      l\u0027istruttoria si e\u0027 svolta con l\u0027audizione di  vari  testimoni:\nla persona offesa A   M   l\u0027assistente A    B      della  Polizia  di\nStato e S L , all\u0027epoca vicina di casa dell\u0027imputato; \n      all\u0027udienza  odierna  le  parti  illustravano   le   rispettive\nconclusioni.  In  particolare  il  pubblico  ministero  chiedeva   la\ncondanna dell\u0027imputato per il reato ascritto alla pena di  mesi  nove\ndi reclusione;  la  Difesa  di  parte  civile  chiedeva  la  condanna\ndell\u0027imputato   previa   dichiarazione   di    responsabilita\u0027,    al\nrisarcimento del danno, oltre refusione delle spese  processuali;  la\nDifesa dell\u0027imputato chiedeva l\u0027assoluzione; \n      rilevato che: \n        A) Dall\u0027istruttoria svolta e\u0027 emerso che  nella  serata  del \n qualcuno lanciava vari oggetti (tra  cui  una  bicicletta  e  alcune\nlattine di birra) dal balcone di un appartamento, sito al terzo piano\ndi via     ; \n        B) cosi\u0027  facendo,  il  predetto  danneggiava  un\u0027autovettura\nCitroen C3 (di proprieta\u0027 di A   M    )  parcheggiata  in  strada  in\ncorrispondenza del citato balcone (e dunque esposta per  consuetudine\nalla  pubblica  fede);  in  particolare,  venivano   danneggiati   il\nparabrezza e il tettuccio del veicolo; \n        B) l\u0027autore della condotta, poiche\u0027 si affacciava al balcone,\ncertamente  vedeva  che   in   strada   immediatamente   sotto,   era\nparcheggiato il  veicolo;  ha  inoltre  lanciato  una  pluralita\u0027  di\noggetti, quindi  certamente  si  e\u0027  rappresentato  e  ha  voluto  il\ndanneggiamento del veicolo sottostante; \n        C) risulta inoltre provato con  la  necessaria  certezza  che\nautore della citata condotta sia stato l\u0027attuale imputato,  deponendo\nin tal senso plurimi indizi, gravi e concordanti: il balcone  da  cui\ngli oggetti erano lanciati era quello di pertinenza dell\u0027appartamento\nin cui viveva l\u0027imputato unitamente ad una sorella e a  uno  zio;  la\nteste oculare L     ha riferito che a gettare gli oggetti era un uomo\napparentemente di giovane eta\u0027 (con capelli lisci e  neri)  e  tra  i\nsoggetti occupanti l\u0027appartamento, l\u0027imputato era l\u0027unico rispondente\na tale descrizione poco dopo i fatti  al  momento  dell\u0027arrivo  della\nPolizia di Stato, l\u0027imputato era rinvenuto nella stanza  cui  aderiva\nil citato balcone, addormentato e in palese  stato  di  ebbrezza;  la\nstanza in cui egli si trovava era completamente sottosopra  ed  erano\npresenti varie lattine di birra dato  coerente  con  il  rinvenimento\ndelle lattine  di  birra  nei  pressi  dell\u0027automobile  danneggiata);\nsvegliato dagli agenti, l\u0027imputato assumeva un  contegno  aggressivo;\nla persona offesa ha dichiarato che quella sera, mentre attendeva  in\nstrada che la Polizia terminasse l\u0027intervento,  le  si  avvicino\u0027  un\nuomo dicendo che abitava con  il  soggetto  che  aveva  lanciato  gli\noggetti  e  che  anch\u0027egli  era  stato  danneggiato,  in  quanto   la\nbicicletta  lanciata  era  sua  (l\u0027ass.  B     ha  riferito  che   la\nbicicletta  fu  poco  dopo  restituita  al   proprietario,   lo   zio\ndell\u0027imputato); \n        D) Il fatto non puo\u0027 ritenersi  di  particolare  tenuita\u0027  ai\nsensi dell\u0027art. 131-bis codice penale  in  ragione  dell\u0027entita\u0027  dei\ndanni cagionati alla persona offesa; \n        E) tenuto conto delle modalita\u0027 della condotta del  contesto,\ndei  danni  cagionati   e   dell\u0027incensuratezza   dell\u0027imputato,   il\ntrattamento sanzionatorio puo\u0027 senz\u0027altro essere mantenuto  entro  il\nlimite dei due anni di reclusione rilevante ai fini della concessione\ndella sospensione condizionale della pena; \n        F) per quanto non richiesto espressamente, il beneficio della\nsospensione condizionale della pena in  sede  di  giudizio  ordinario\npuo\u0027 essere concesso d\u0027ufficio dal giudice, sempreche\u0027  non  sussista\nun prevalente interesse contrario  dell\u0027imputato  in  relazione  alla\nlievita\u0027 della sanzione inflittagli (cfr. Cass. 28690 del 9  febbraio\n201 rv 270588; Cass. 26633 del 10 giugno 2008 rv 240858); nel caso di\nspecie non vi e\u0027  stata  manifestazione  di  un  interesse  contrario\ndell\u0027imputato, ne\u0027 -  considerate  la  natura  detentiva  della  pena\ncomminata dalla norma incriminatrice  e  la  cornice  edittale  -  si\nreputa che possa sussistere un simile interesse contrario; \n        G) l\u0027imputato non si e\u0027  opposto  alla  subordinazione  della\nsospensione condizionale della pena alla prestazione di attivita\u0027 non\nretribuita a favore della collettivita\u0027; \n        H) quanto alla concessione  di  detto  beneficio,  per  poter\naddivenire  ad  una   corretta   decisione   appare   necessario   il\npronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 635 comma 5 c.p.; in  subordine,  in  ordine\nalla legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 635 comma 5 codice  penale\nnella parte in cui si applica ai fatti di cui all\u0027art. 635 comma 2 n.\n1 codice penale commessi sulle cose indicate all\u0027art. 625 comma 1  n.\n7  c.p.;  in  ulteriore  subordine,  in  ordine   alla   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 635 comma 5 codice penale nella parte in cui\nsi applica ai fatti di cui all\u0027art. 635 comma 2 n.  1  codice  penale\ncommessi su cose esposte per necessita\u0027  o  per  consuetudine  o  per\ndestinazione alla pubblica fede ai sensi dell\u0027art. 625 comma 1  n.  7\nc.p. \n    cio\u0027 premesso, \n \n                               Osserva \n \n    1. Rilevanza delle questioni \n      1.1  Come  si  e\u0027  gia\u0027   evidenziato,   risulta   provata   la\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato per il fatto ascrittogli. \n      1.2 E\u0027 corretta la qualificazione come danneggiamento  di  cosa\nesposta per consuetudine alla pubblica fede (autovettura parcheggiata\nsulla pubblica via). \n      1.3 Considerata la cornice edittale (reclusione da sei  mesi  a\ntre anni), risulta certamente adeguata al fatto in contestazione  una\npena inferiore ai due anni di reclusione. \n      1.4 L\u0027imputato e\u0027 incensurato e il fatto  risulta  occasionale,\nlegato  allo  stato  di  ebbrezza  e  verosimilmente  al  particolare\ncontesto di quel periodo storico (l\u0027emergenza  sanitaria  era  appena\niniziata; le persone non potevano uscire di casa in ragione del  c.d.\nlock down). \n      1.5 Si puo\u0027 dunque formulare una  prognosi  favorevole  per  il\nfuturo circa l\u0027astensione dalla commissione  di  ulteriori  fatti  di\nreato,  con  conseguente  possibile  concessione  della   sospensione\ncondizionale della pena che si ritiene nel  caso  concreto  utile  in\nrelazione alla prevenzione di ulteriori reati e alla rieducazione del\nsoggetto. \n      1.6 In base alla disciplina generale di cui all\u0027art. 165 codice\npenale - tenuto conto dell\u0027occasionalita\u0027  del  fatto,  del  contesto\npeculiare in cui avveniva della giovane eta\u0027 dell\u0027imputato al momento\ndel fatto e della sua incensuratezza - sarebbe possibile concedere la\nsospensione condizionale della pena senza subordinare  la  stessa  ad\nalcuno degli obblighi previsti dallo stesso art. 165 comma  1  codice\npenale; \n      1.7 Ai sensi dell\u0027art. 635 comma 5 codice penale per i reati di\ncui ai commi precedenti e quindi anche comma 1 n. 7 codice  penale  -\n«la   sospensione   condizionale   della    pena    e\u0027    subordinata\nall\u0027eliminazione delle conseguenze dannose o  pericolose  del  reato,\novvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita\u0027\nnon  retribuita  a  favore   della   collettivita\u0027   per   un   tempo\ndeterminato». \n      1.8  Come  si  evince  dal  tenore   letterale   della   citata\ndisposizione  con  riguardo  ai  delitti  di  danneggiamento  di  cui\nall\u0027art.  635  codice  penale  la  subordinazione  della  sospensione\ncondizionale della pena  all\u0027eliminazione  non  retribuita  a  favore\ndella collettivita\u0027 e\u0027 obbligatoria e non  facoltativa,  come  invece\nnell\u0027ipotesi generale disciplinata dall\u0027art. 165 codice penale \n    Il carattere obbligatorio della subordinazione  nell\u0027ipotesi  del\ndanneggiamento e\u0027 stato inoltre espressamente affermato  dalla  Corte\ndi Cass.. Si veda ad esempio la Sez. 3 n. 50004 del 2014  «[...]  635\ncodice penale da quella delineata nell\u0027art. 165  c.p.,  tenuto  anche\nconto del fatto che nel primo caso la subordinazione e\u0027  obbligatoria\ne nel secondo caso semplicemente facoltativa,  l\u0027espressione  secondo\nle modalita\u0027 indicate dal giudice nella  sentenza  di  condanna»  non\npuo\u0027 che riferirsi, per ragioni di ordine sistematico e  logico  alla\nseconda  delle  due  forme  di  subordinazione  (cioe\u0027  quella  della\nprestazione di attivita\u0027 retribuita a favore della collettivita\u0027), in\nquanto solo per quest\u0027ultima  e\u0027  ipotizzabile  una  indicazione  dei\ncriteri e delle regole  per  rendere  la  prestazione  dell\u0027attivita\u0027\nidonea al reinserimento del condannato e alla fruizione  di  benefici\nnel  trattamento  sanzionatorio  [...]»  (nell\u0027occasione   la   Corte\naffermava altresi\u0027 che l\u0027indicazione  dell\u0027obbligo  di  eliminare  le\nconseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato  non   necessita   di\nparticolari specificazioni da parte del giudice). \n      1.9 In ragione della norma censurata  questo  giudice  dovrebbe\nquindi   subordinare   la   sospensione   condizionale   della   pena\nall\u0027eliminazione delle conseguenze del reato ovvero alla  prestazione\ndi  attivita\u0027  non  retribuita  a  favore  della  collettivita\u0027,  cui\nl\u0027imputato  non  si  e\u0027  opposto   (in   caso   d\u0027impossibilita\u0027   di\neliminazione delle  conseguenze  del  reato  e  di  opposizione  alla\nprestazione di attivita\u0027 non retribuita a favore della  collettivita\u0027\nsi dovrebbe negare la sospensione condizionale). \n      1.10 Ove la citata norma  fosse  dichiarata  costituzionalmente\nillegittima con riguardo ai reati di danneggiamento di una delle cose\nindicate all\u0027art. 625 comma 1 n. 7 codice penale  (o  anche  solo  di\ndanneggiamento di cosa esposta alla pubblica  fede),  la  sospensione\ncondizionale della pena potrebbe viceversa essere concessa secondo le\nmodalita\u0027 ordinarie, senza essere subordinata ad alcuna previsione. \n    2. Non manifesta infondatezza.  La  questione  sollevata  in  via\nprincipale \n      2.1  Ai  sensi  dell\u0027art.  165  comma  1  codice   penale   «La\nsospensione  condizionale  della   pena   puo\u0027   essere   subordinata\nall\u0027adempimento dell\u0027obbligo delle restituzioni, al  pagamento  della\nsomma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente\nassegnata sull\u0027ammontare di esso e alla pubblicazione della  sentenza\na titolo di riparazione del danno; puo\u0027 altresi\u0027 essere  subordinata,\nsalvo  che  la  legge  disponga  altrimenti,  all\u0027eliminazione  delle\nconseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il  condannato\nnon si oppone, alla prestazione di attivita\u0027 non retribuita a  favore\ndella collettivita\u0027 per un tempo determinato comunque  non  superiore\nalla durata della pena sospesa, secondo  le  modalita\u0027  indicate  dal\ngiudice nella sentenza di condanna. Il secondo  comma  dell\u0027art.  165\nprevede poi che La sospensione condizionale  della  pena,  quando  e\u0027\nconcessa a persona che ne ha gia\u0027 usufruito, deve essere  subordinata\nall\u0027adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. \n      2.2 Come evidenziato recentemente dalla Corte di  cassazione  a\nSezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 32939 del 27  aprile  2023),  «una\ncosa e\u0027 l\u0027obbligo di restituzione a favore della  parte  civile  (che\nrientra  nel  danno   civilistico),   altra   e   diversa   cosa   e\u0027\nl\u0027eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato  (cd.\ndanno criminale)»; la Suprema Corte ha poi precisato  che  «il  danno\ncivilistico, con forte connotazione privatistica e disciplinato dalla\nprima parte dell\u0027art. 165, primo comma, codice  penale,  riguarda  le\nipotesi del risarcimento del danno  e  della  restituzione  dei  beni\nconseguiti per effetto del reato. Entrambe richiedono la costituzione\nin giudizio della parte civile. Al contrario, il danno criminale, con\nevidente connotazione  pubblicistica  e  disciplinato  dalla  seconda\nparte  dell\u0027art.  165,  primo  comma,  codice   penale   ,   riguarda\nl\u0027eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose  del  reato  e,\nquindi,  il  cosiddetto   danno   criminale   che   prescinde   dalla\ncostituzione in giudizio della parte civile». \n      2.3 L\u0027art. 635 comma 5 codice penale prevede: «Per i  reati  di\ncui, di cui ai commi precedenti, la  sospensione  condizionale  della\npena e\u0027 subordinata  all\u0027eliminazione  delle  conseguenze  dannose  o\npericolose del reato, ovvero, se il condannato non  si  oppone,  alla\nprestazione di attivita\u0027 non retribuita a favore della  collettivita\u0027\nper un tempo determinato, comunque non superiore  alla  durata  della\npena  sospesa,  secondo  le  modalita\u0027  indicate  dal  giudice  nella\nsentenza di condanna». \n      2.4 La  citata  norma,  ponendo  il  vincolo  della  necessaria\nsubordinazione   della   sospensione    condizionale    della    pena\nall\u0027eliminazione delle conseguenze de reato ovvero - se il condannato\nnon si oppone - alla prestazione di attivita\u0027 non retribuita a favore\ndella  collettivita\u0027  deroga  quindi  alla  regola  generale  di  cui\nall\u0027art. 165 comma 1 c.p. anche per chi non abbia  mai  fruito  della\nsospensione condizionale  (anche  quindi  per  gli  incensurati),  la\nconcessione del beneficio in caso condizionale (anche quindi per  gli\nincensurati), in caso di danneggiamento deve  -  non  puo\u0027  -  essere\nsubordinata all\u0027eliminazione delle conseguenze del reato  ovvero,  se\nil condannato non si oppone, alla prestazione di attivita\u0027 retribuita\na favore della collettivita\u0027. \n    Tale regola speciale dettata dall\u0027art. 635 comma 5 codice  penale\nper i reati di  danneggiamento  coincide  peraltro  parzialmente  con\nquella dettata dall\u0027art. 165 co. 1,  codice  penale  per  coloro  che\nabbiano gia\u0027 precedentemente fruito  della  sospensione  condizionale\n(con la differenza che quest\u0027ultimo caso la concessione del beneficio\npuo\u0027,  alternativamente,  essere  subordinata  egli  altri   obblighi\nspecificati nel primo comma dell\u0027art. 165 c.p.). \n      2.5 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della norma  di\ncui all\u0027art. 635 comma 5 codice penale per violazione  del  principio\ndi  ragionevolezza  e  di  uguaglianza  di  cui  all\u0027art.   3   della\nCostituzione. \n      2.6 La norma qui censurata - introdotta  dall\u0027art.  3  comma  2\nlegge n. 94/2009 con la finalita\u0027 in base ai lavori preparatori della\n«repressione del fenomeno dei cd. writers o graffitari» (relazione in\ncommissione alla Camera  dei  deputati  (1)  pare  infatti  prevedere\nirragionevolmente un automatismo. \n    A proposito della subordinazione facoltativa  prevista  dall\u0027art.\n165 comma 1, codice penale la Corte Costituzionale nella sentenza  n.\n49 del 1975 ha rilevato che «la facolta\u0027 del giudice  di  imporre  la\ncondizione  in  esame,  risponde  ad  una  apprezzabile  esigenza  di\npolitica legislativa penale,  in  quanto  costituisce  uno  strumento\ndiretto, da un  lato,  a  tutelare,  con  l\u0027interesse  della  persona\noffesa, quello, pubblico, alla eliminazione delle conseguenze dannose\ndegli  illeciti  penali  e,  dall\u0027altro  lato,  a  garantire  che  il\ncomportamento del  reo,  successivamente  alla  condanna,  si  adegui\nconcretamente a quel processo di ravvedimento, la cui  realizzazione,\ncome si evince dall\u0027art. 164  codice  penale,  costituisce  lo  scopo\nprecipuo dell\u0027istituto stesso della  sospensione  condizionale  della\npena,  ed  e\u0027  indubbiamente   testimoniato,   fra   l\u0027altro,   dalla\ncircostanza, di per se\u0027 rivelatrice, dell\u0027effettuato risarcimento del\ndanno». \n    La Corte ha  poi  nella  stessa  pronuncia  sottolineato  che  la\nsubordinazione  o  meno  della  sospensione  condizionale  ai   sensi\ndell\u0027art. 165 comma 1 codice penale deve  essere  il  frutto  di  una\n«valutazione, motivata ma discrezionale»; la Corte  in  quel  caso  -\nalla luce delle censure  sollevate  dal  rimettente,  afferenti  alle\npossibili difficolta\u0027 economiche del condannato - ha sottolineato  la\nnecessita\u0027 della valutazione della capacita\u0027 economica del condannato\ne  della  concreta  sua  possibilita\u0027  di  sopportare   l\u0027onere   del\nrisarcimento pecuniario. \n    Alla luce della citata ratio (ribadita dalla Corte costituzionale\nnella piu\u0027 recente sentenza n.  208  del  2024)  pare  pero\u0027  doversi\nritenere che la  suddetta  valutazione  discrezionale  da  parte  del\ngiudice debba avere riguardo anche a cio\u0027 che sia concretamente  piu\u0027\nopportuno   per   «garantire   che   il   comportamento   del    reo,\nsuccessivamente alla condanna si adegui concretamente a quel processo\ndi ravvedimento, la cui realizzazione, come si evince  dall\u0027art.  164\ncodice penale, costituisce lo  scopo  precipuo  dell\u0027istituto  stesso\ndella sospensione condizionale della pena». \n    Comprensibilmente, la subordinazione  e\u0027  viceversa  obbligatoria\nnel caso in cui si tratti di concedere la sospensione condizionale  a\nchi  ne  abbia  gia\u0027  precede  caso,  infatti,  il  precedente   puo\u0027\ngiustificare la presunzione da parte del non sufficienza ai fini  del\npercorso rieducativo del condannato della semplice minaccia di revoca\ndel beneficio, essendo necessario  abbinare  alla  stessa  uno  degli\nobblighi di cui all\u0027art. 165 comma  1,  c.p.,  si\u0027  da  conferire  al\nbeneficio un contenuto positivo. \n      2.7 Nel caso dell\u0027art. 635 comma  5  c.p.,  viceversa,  per  il\ndanneggia  modesta  e  a  dolo  generico  -  si  inibisce   qualunque\nvalutazione discrezionale da parte del  giudice  anche  a  fronte  di\nsoggetti  del  tutto  incensurati,  rispetto  ai  quali  la  semplice\nminaccia di revoca del beneficio potrebbe essere sufficiente al  fine\ndi assicurare l\u0027astensione dalla commissione di ulteriori reati. \n    3. Non manifesta infondatezza.  Le  questioni  sollevate  in  via\nsubordinata \n      3.1 La violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione risulta  ancor\npiu\u0027 evidente, sotto il profilo della  violazione  del  principio  di\nuguaglianza, avendo riguardo al differente trattamento  riservato  al\ndanneggiamento delle cose indicate all\u0027art. 635 comma 2, n.  1  c.p.)\nrispetto al furto  degli  stessi  beni  e  in  particolare  al  furto\naggravato ai sensi dell\u0027art. 625 comma 1 n. 2 (per la violenza  sulle\ncose) e ai sensi dell\u0027art. 625 comma 1 n. 7  codice  penale  (perche\u0027\ncommesso per l\u0027appunto su detti beni). \n      3.2 Nella citata ipotesi il  delitto  di  furto  pluriaggravato\nrisulta costituire un reato  complesso,  nell\u0027ambito  del  quale  gli\nelementi costitutivi del danneggiamento ex art.  635  comma  2  n.  1\ncodice penale (da  un  lato  il  fatto  di  distruggere,  disperdere,\ndeteriorare o rendere inservibile un bene  altrui  e  dall\u0027altro,  la\npeculiare caratteristica della cosa  danneggiata  rientrante  in  una\ndelle categorie di beni di cui all\u0027art.  625  comma  1,  n.  7  c.p.)\nfiniscono per integrare circostanze aggravanti del  reato  di  furto,\nper l\u0027appunto ai sensi dell\u0027art. 625 comma 1, n. 2 e 7 codice  penale\n(e\u0027 opportuno ricordare in  proposito  che  ai  sensi  dell\u0027art.  392\ncodice penale agli effetti della legge penale» e quindi anche ai fini\ndell\u0027art. 625 comma 1, n. 2 codice penale «si ha violenza sulle  cose\nallorche\u0027 la cosa ci viene danneggiata o trasformata, o ne e\u0027  mutata\nla destinazione»). \n      3.3 L\u0027assorbimento del reato di  danneggiamento  nel  reato  di\nfurto  aggravato  (sempreche\u0027  la  violenza  si  trovi  in   rapporto\nfunzionale con l\u0027esecuzione della condotta di  furto)  e\u0027  del  resto\npacifico nella giurisprudenza di legittimita\u0027, anche successiva  alla\nmodifica dell\u0027art. 635 codice penale operata dal decreto  legislativo\nn. 7/2016; si vedano in particolare Cass. Sez. 5 - Sentenza n.  25953\ndel 28 febbraio 2022 («il delitto di furto aggravato  dalla  violenza\nsulle cose non  concorre  con  il  delitto  di  danneggiamento  delle\nmedesime cose, ma lo assorbe nel caso in cui la violenza si trovi  in\nrapporto  funzionale  con  l\u0027esecuzione  della  condotta  di  furto»,\nfattispecie in cui la violenza era consistita nella  forzatura  della\nportiera  di  un  auto  al  fine  di  potersi  impossessare  di   una\nlampada-torcia custodita all\u0027interno), Cass. Sez. 5 Sentenza n. 49571\ndel 23 settembre 2014 Rv. 261732-01 («Il delitto di  furto  aggravato\ndalla violenza sulle cose non concorre con  reato  di  danneggiamento\ndelle medesime cose ma lo assorbe, in quanto la violenza si trova  in\nrapporto funzionale con l\u0027esecuzione della condotta di furto»;  nella\nspecie la violenza era consistita nella  rottura  del  vetro  di  una\nautovettura dalla quale erano stati sottratti tergicristalli, fari  e\nantenne) Sez. 5, Sentenza n. 20743 del 13 aprile 2010 Rv. 247613 - 01\n(«Il delitto di furto aggravato  dalla  violenza  sulle  cose,  nella\nspecie consistita nell\u0027effrazione di una vetrata posta  a  protezione\ndel locale  di  un  esercizio  commerciale,  assorbe  il  delitto  di\ndanneggiamento delle cose medesime, perche\u0027 la violenza si  trova  in\nrapporto funzionale con l\u0027esecuzione della condotta  di  furto»),  ma\nanche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5841 del 2019 Cass. Sez. 4,  Sentenza\nn. 11584 del 2018 e Cass. Sez. 5, Sentenza n.  36333  del  2012,  non\nmassimate. \n      3.4 Si deve peraltro rilevare che i delitti di danneggiamento e\ndi furto aggravato ex art. 625 comma 1 n. 2  e  n.  7  codice  penale\noffendono il medesimo bene giuridico, il  patrimonio  come  evidenzia\nanche la collocazione topografica delle due norme nel medesimo titolo\ntredicesimo del secondo  libro  del  codice  penale.  In  entrambi  i\ndelitti, inoltre, al profilo dell\u0027offesa al patrimonio si  aggiungono\nulteriori profili legati alla natura pubblicistica dei  beni  o  alla\nloro  esposizione  alla  pubblica  fede  o  alla   loro   particolare\ndestinazione o vincolo. \n    Entrambi i suddetti delitti sono inoltre reati di danno. \n      3.5 A fronte di tali indubbie  analogie  il  delitto  di  furto\npluriaggravato ex art. 625 comma 1 n. 2  e  n.  7  codice  penale  e\u0027\nsenz\u0027altro piu\u0027 grave del reato di danneggiamento ex art. 635 comma 2\nn. l c.p., posto che agli elementi integranti  il  danneggiamento  si\naggiunge 1 impossessamento  mediante  sottrazione  del  bene  (2)  ad\nesempio il furto, previa effrazione, di  un\u0027autovettura  parcheggiata\nsulla   pubblica   via   o   il   furto    dell\u0027autoradio    presente\nsull\u0027autovettura previa rottura del finestrino. \n    Tale maggiore gravita\u0027 del furto aggravato si  traduce  anche  in\nuna   maggiore   severita\u0027   del   trattamento   sanzionatorio:    il\ndanneggiamento ex art. 1, 635 comma 2 n. 1 codice  penale  e\u0027  punito\ncon la reclusione da sei mesi a  tre  anni  il  furto  pluriaggravato\nderivato ex art. 625 comma 1, n. 2 e n. 7 codice penale e\u0027 punito con\nla reclusione a tre a dieci  anni  (oltre  multa),  fatti  salvi  gli\neffetti dell\u0027eventuale bilanciamento delle circostanze. \n      3.6 Nonostante le citate analogie e  la  maggior  gravita\u0027  del\nfurto  pluriaggravato,  in  relazione  a   quest\u0027ultimo   (sempreche\u0027\novviamente la pena applicata rientri nei limiti  per  la  concessione\ndel beneficio, per effetto del bilanciamento  delle  circostanze  e/o\ndelle  riduzioni  per  la  scelta  del  rito)  la  concessione  della\nsospensione condizionale segue le regole ordinarie, per cui non  deve\nnecessariamente essere subordinata  ad  uno  degli  obblighi  di  cui\nall\u0027art. 165 comma 1, c.p. \n    In relazione al danneggiamento ex art. 635 comma 2  n.  l  codice\npenale  reato  meno   grave,   la   concessione   della   sospensione\ncondizionale deve viceversa essere subordinata all\u0027eliminazione delle\nconseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il  condannato\nnon si oppone alla prestazione di attivita\u0027 non retribuita  a  favore\ndella collettivita\u0027. \n      3.7  Ne\u0027  una  possibile  giustificazione  alla  disparita\u0027  di\ntrattamento  pare  potersi  rinvenire  nell\u0027elemento  soggettivo:  il\ndanneggiamento e\u0027 reato a dolo generico (Corte Cost. sentenza n.  212\ndel 2024 Cass. Sez. 6 sentenza n. 35898 del  18  settembre  2012  Rv.\n253350-01; Cass. Sez. 2, sentenza n. 15102  del  14  marzo  2007  Rv.\n236461-01), che puo\u0027 ricorrere anche nella forma del  dolo  eventuale\n(Cass. Sez. 3, sentenza n. 32797 del  18  marzo  2013),  per  cui  e\u0027\nsufficiente la mera coscienza  e  volonta\u0027  di  danneggiare  la  cosa\naltrui senza che sia necessario il fine specifico di  nuocere  o  che\ncomunque   rilevi   il   motivo   del   danneggiamento;   nel   furto\npluriaggravato ex art. 625 n. 2 e 7 codice penale - salvo ipotesi  di\nscuola - si aggiunge la coscienza e volonta\u0027 di  appropriarsi  di  un\nbene altrui (lo stesso bene danneggiato o altro bene) per un fine  di\nprofitto, per cui anche sotto tale profilo  si  conferma  la  maggior\ngravita\u0027 del reato in questione per quanto analogo. \n      3.8 Si deve peraltro rilevare che un \u0027anomalia per molti  versi\nsimile si era verificata a seguito dell\u0027entrata in vigore del decreto\nlegislativo n. 150/2022, in relazione al  regime  di  procedibilita\u0027:\nmentre il furto pluriaggravato (perche\u0027 commesso, con violenza  sulle\ncose, su beni esposti alla pubblica fede)  era  ormai  procedibile  a\nquerela, il danneggiamento di cose esposte  alla  pubblica  fede  era\nviceversa rimasto procedibile d\u0027ufficio. \n    Tale  ingiustificata  disparita\u0027   di   trattamento   era   stata\ndenunciata da una pluralita\u0027 di giudici tramite  varie  ordinanze  di\nrimessione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Il legislatore, resosi conto della discrasia, e\u0027 intervenuto  con\nil decreto legislativo n. 31/2024 modificando l\u0027art. 635 ultimo comma\ne cosi\u0027 prevedendo un regime di procedibilita\u0027 a querela altresi\u0027 per\nil danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede. Cosi\u0027, in  modo\nchiaro e netto circa la necessita\u0027  della  modifica  per  ragioni  di\nomologazione  a  fattispecie  analoga  e  piu\u0027  grave  la   relazione\nillustrativa  allo  schema  di  decreto  legislativo:  «La   modifica\nall\u0027ultimo comma dell\u0027art. 635 codice penale si rende necessaria  per\nomologare il regime di procedibilita\u0027 di tale reato a quello previsto\nper la fattispecie analoga e piu\u0027 grave di cui all\u0027art. 625 c.p., per\nla quale lo stesso legislatore delegato, con il  decreto  legislativo\nn. 150/2022, ha introdotto la procedibilita\u0027 a querela nelle  ipotesi\nin cui il fatto e\u0027 commesso su cose  esposte  per  necessita\u0027  o  per\nconsuetudine o per destinazione alla pubblica fede». \n      3.9 In definitiva ad avviso dello scrivente  la  norma  di  cui\nall\u0027art. 635 comma 5 codice penale viola il principio di  uguaglianza\nnella parte in cui si applica ai  fatti  di  danneggiamento  commessi\nsulle cose indicate all\u0027art. 625 comma 1 n. 7 c.p., rispetto al furto\ndelle quali (pur aggravato dalla violenza sulle cose) non e\u0027 prevista\nanaloga regola. \n      3.10  In  via  subordinata,  per  l\u0027ipotesi  in  cui  la  Corte\ncostituzionale dovesse  ritenere  l\u0027oggetto  della  questione  troppo\nampio, si censura la norma di cui all\u0027art. 635 comma 5, codice penale\nnella parte in cui si applica ai fatti commessi  sulle  cose  esposte\nper  consuetudine,  necessita\u0027  o  destinazione  alla  pubblica  fede\n(ipotesi specifica oggetto del presente processo). \n    5. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma\nora censurata all\u0027art. 3 Cost. \n    La  disposizione  normativa  -  nel  prendere  il  vincolo  nella\nconcessione della sospensione condizionale della pena - e\u0027  chiara  e\nunica nel relativo contenti sicche\u0027 non e\u0027 possibile interpretarla in\nmodo conforme al citato principio costituzionale. \n\n(1) Cosi\u0027 il relatore per la II  Commissione  Francesco  Paolo  Sisto\n    nella seduta del 10 marzo 2009: «Gli  articoli  da  7  a  10  del\n    disegno di legge introducono disposizioni  contro  la  cosiddetta\n    illegalita\u0027 diffusa piuttosto che contro la criminalita\u0027 diffusa,\n    ovvero contro fattispecie che, pur considerare minori, secondo la\n    relazione del Governo al disegno di legge «incidono  notevolmente\n    non tanto sulla vivibilita\u0027 dei centri urbani, quanto  su  quelle\n    condizioni  di  cura  del  territorio  dalle  quali  partire  per\n    reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della\n    legalita\u0027». In particolare,  gli  articoli  7  e  8  mirano  alla\n    repressione del fenomeno dei cd. writers o graffitari ovvero  gli\n    autori di murales e  scritte  sui  muri  di  edifici  pubblici  e\n    privati, su autobus, treni ed, in generale,  su  beni  mobili  ed\n    immobili altrui. Anche se nel nostro sistema penale non esiste il\n    reato specifico in materia, l\u0027illecito e\u0027 attualmente punibile  a\n    titolo di danneggiamento oppure di deturpamento  e  imbrattamento\n    di cose altrui. Si prevedono  particolari  aggravanti  a  seconda\n    dell\u0027oggetto   che   viene   danneggiato.   Inoltre,    per    il\n    danneggiamento aggravato si  prevede  che  la  concessione  della\n    sospensione   condizionale    della    pena    sia    subordinata\n    all\u0027eliminazione  delle  conseguenze  dannose  o  pericolose  del\n    reato, ovvero, se il condannato non si oppone)  alla  prestazione\n    di attivita\u0027 non retribuita a favore della collettivita\u0027  per  il\n    tempo determinato, comunque non superiore alla durata della  pena\n    sospesa, secondo le modalita\u0027 indicate dal giudice nella sentenza\n    di condanna. Si introduce anche un nuovo illecito  amministrativo\n    consistente nella vendita a minori di bombolette spray contenenti\n    vernici non biodegradabili (sanzione amministrativa fino a  1.000\n    euro).) \n\n(2) Si vedano, tra le tante, Cass. Sez. 5, sentenza n. 20476  del  17\n    gennaio 2018 Rv.  272705  -  01  («In  tema  di  furto,  sussiste\n    l\u0027aggravante della violenza sulle cose  anche  qualora  l\u0027energia\n    fisica  sia  rivolta  dal  soggetto  non  sulla   «res»   oggetto\n    dell\u0027azione  predatoria,  ma  verso  lo  strumento  posto  a  sua\n    protezione, purche\u0027 sia stata prodotta una qualche conseguenza su\n    di esso, provocando la rottura, il guasto, il  danneggiamento  la\n    trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di\n    destinazione»), nonche\u0027 Cass.  Sez.  5,  sentenza  33898  del  12\n    giugno 2017 Rv. 270478 - 01 («In tema di  furto,  ai  fini  della\n    configurabilita\u0027  della  circostanza  aggravante  della  violenza\n    sulle cose prevista dall\u0027art. 625, n. 2, codice  penale,  non  e\u0027\n    necessario che la violenza venga  esercitata  direttamente  sulla\n    «res» oggetto dell\u0027impossessamento,  ben  patendosi  l\u0027aggravante\n    configurare anche quando la violenza venga posta  in  essere  nei\n    confronti  dello  strumento  materiale  apposto  sulla  cosa  per\n    garantire una piu\u0027 efficace difesa della stessa»). \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134 Cost. 23 ss. legge n. 87/1953, \n    Ritenuta d\u0027ufficio la questione rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata. \n    Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale - per violazione\ndell\u0027art. 3 della Costituzione della norma di cui all\u0027art. 635, comma\n5 c.p.; \n    In subordine, della norma di cui all\u0027art.  635  comma  5,  codice\npenale nella parte in cui si applica ai fatti  di  cui  all\u0027art.  635\ncomma 2, n. 1, codice penale commessi sulle  cose  indicate  all\u0027art.\n625 comma 1 n. 7 c.p.; \n    In ulteriore subordine, della norma di cui all\u0027art. 635 comma  5,\nn. 7 codice penale; \n    Ai fatti di cui all\u0027art. 635, comma 2 n. 1 codice penale commessi\nsu cose esposte per necessita\u0027 o per consuetudine o per  destinazione\nalla pubblica fede ai sensi dell\u0027art. 625 comma 1 n. 7 c.p. \n    Sospende  il  giudizio  in  corso  ed  i  relativi   termini   di\nprescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. Dispone  l\u0027immediata  trasmissione  alla\nCorte Costituzionale  della  presente  ordinanza  e  degli  atti  del\nprocedimento   comprensivi   della   documentazione   attestante   il\nperfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui\nal successivo capoverso. \n    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei  ministri  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte Costituzionale. \n    Da\u0027 atto, anche ai fini di cui  all\u0027art.  23  comma  4  legge  n.\n87/1953 che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in  udienza  e  che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148 comma 5 c.p.p. \n      Firenze, 31 marzo 2025 \n \n                        Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62447","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"635","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79176","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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