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S.M.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2025\n\r\nOrdinanza del 31 marzo 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento\npenale a carico di L. S.M.. \n \nReati e pene - Danneggiamento - Sospensione condizionale della pena -\n Subordinazione all\u0027eliminazione delle conseguenze dannose o\n pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla\n prestazione di attivita\u0027 non retribuita a favore della\n collettivita\u0027 per un tempo determinato, comunque non superiore alla\n durata della pena sospesa, secondo le modalita\u0027 indicate dal\n giudice nella sentenza di condanna. \nIn subordine: Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione\n condizionale della pena - Subordinazione all\u0027eliminazione delle\n conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il\n condannato non si oppone, alla prestazione di attivita\u0027 non\n retribuita a favore della collettivita\u0027 per un tempo determinato,\n comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le\n modalita\u0027 indicate dal giudice nella sentenza di condanna -\n Denunciata applicazione ai fatti di cui all\u0027art. 635, secondo\n comma, n. 1, cod. pen., commessi sulle cose indicate all\u0027art. 625,\n primo comma, n. 7, cod. pen. \nIn ulteriore subordine: Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione\n condizionale della pena - Subordinazione all\u0027eliminazione delle\n conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il\n condannato non si oppone, alla prestazione di attivita\u0027 non\n retribuita a favore della collettivita\u0027 per un tempo determinato,\n comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le\n modalita\u0027 indicate dal giudice nella sentenza di condanna -\n Denunciata applicazione ai fatti di cui all\u0027art. 635, secondo\n comma, n. 1, cod. pen., commessi su cose esposte per necessita\u0027 o\n per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi\n dell\u0027art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. \n- Codice penale, art. 635, quinto comma. \n\n\r\n(GU n. 21 del 21-05-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n \n Prima sezione penale \n \n Il giudice dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato\na carico di A) S M L (CUI) nato in il ; identificato\ncon carta d\u0027identita\u0027 rilasciata dal Comune di Firenze; elettiv.\ndomiciliato presso l\u0027avv. Elisa Baldocci del foro di Firenze\n(elezione nell\u0027istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello\nStato presentata il 20 febbraio 2023); \n libero assente; \n difeso dall\u0027avv. di ufficio Gianni Mannucci del foro di Firenze\n(nomina in data 29 dicembre 2023); \n imputato del delitto di cui all\u0027art. 635, comma II n. 1, in\nrelazione all\u0027art. 625 n. 7, codice penale per avere, lanciando\nvolontariamente fuori dalla finestra della sua abitazione alcune\nlattine di birra, una bici ed un manubrio da palestra, deteriorato\nl\u0027autovettura marca Citroen modello C3 di colore , targata di\nproprieta\u0027 di M A parcheggiata in via ;e sotto la finestra\ndell\u0027indagato. \n In premesso che: con decreto del pubblico ministero S M L \nera citato a giudizio per il reato di danneggiamento di cosa esposta\nalla pubblica fede ai sensi degli articoli 635 comma 2 n. 1 e 625 n.\n7 c.p.; \n nell\u0027ambito del processo si e\u0027 costituita parte civile la\npersona offesa A M ; \n l\u0027istruttoria si e\u0027 svolta con l\u0027audizione di vari testimoni:\nla persona offesa A M l\u0027assistente A B della Polizia di\nStato e S L , all\u0027epoca vicina di casa dell\u0027imputato; \n all\u0027udienza odierna le parti illustravano le rispettive\nconclusioni. In particolare il pubblico ministero chiedeva la\ncondanna dell\u0027imputato per il reato ascritto alla pena di mesi nove\ndi reclusione; la Difesa di parte civile chiedeva la condanna\ndell\u0027imputato previa dichiarazione di responsabilita\u0027, al\nrisarcimento del danno, oltre refusione delle spese processuali; la\nDifesa dell\u0027imputato chiedeva l\u0027assoluzione; \n rilevato che: \n A) Dall\u0027istruttoria svolta e\u0027 emerso che nella serata del \n qualcuno lanciava vari oggetti (tra cui una bicicletta e alcune\nlattine di birra) dal balcone di un appartamento, sito al terzo piano\ndi via ; \n B) cosi\u0027 facendo, il predetto danneggiava un\u0027autovettura\nCitroen C3 (di proprieta\u0027 di A M ) parcheggiata in strada in\ncorrispondenza del citato balcone (e dunque esposta per consuetudine\nalla pubblica fede); in particolare, venivano danneggiati il\nparabrezza e il tettuccio del veicolo; \n B) l\u0027autore della condotta, poiche\u0027 si affacciava al balcone,\ncertamente vedeva che in strada immediatamente sotto, era\nparcheggiato il veicolo; ha inoltre lanciato una pluralita\u0027 di\noggetti, quindi certamente si e\u0027 rappresentato e ha voluto il\ndanneggiamento del veicolo sottostante; \n C) risulta inoltre provato con la necessaria certezza che\nautore della citata condotta sia stato l\u0027attuale imputato, deponendo\nin tal senso plurimi indizi, gravi e concordanti: il balcone da cui\ngli oggetti erano lanciati era quello di pertinenza dell\u0027appartamento\nin cui viveva l\u0027imputato unitamente ad una sorella e a uno zio; la\nteste oculare L ha riferito che a gettare gli oggetti era un uomo\napparentemente di giovane eta\u0027 (con capelli lisci e neri) e tra i\nsoggetti occupanti l\u0027appartamento, l\u0027imputato era l\u0027unico rispondente\na tale descrizione poco dopo i fatti al momento dell\u0027arrivo della\nPolizia di Stato, l\u0027imputato era rinvenuto nella stanza cui aderiva\nil citato balcone, addormentato e in palese stato di ebbrezza; la\nstanza in cui egli si trovava era completamente sottosopra ed erano\npresenti varie lattine di birra dato coerente con il rinvenimento\ndelle lattine di birra nei pressi dell\u0027automobile danneggiata);\nsvegliato dagli agenti, l\u0027imputato assumeva un contegno aggressivo;\nla persona offesa ha dichiarato che quella sera, mentre attendeva in\nstrada che la Polizia terminasse l\u0027intervento, le si avvicino\u0027 un\nuomo dicendo che abitava con il soggetto che aveva lanciato gli\noggetti e che anch\u0027egli era stato danneggiato, in quanto la\nbicicletta lanciata era sua (l\u0027ass. B ha riferito che la\nbicicletta fu poco dopo restituita al proprietario, lo zio\ndell\u0027imputato); \n D) Il fatto non puo\u0027 ritenersi di particolare tenuita\u0027 ai\nsensi dell\u0027art. 131-bis codice penale in ragione dell\u0027entita\u0027 dei\ndanni cagionati alla persona offesa; \n E) tenuto conto delle modalita\u0027 della condotta del contesto,\ndei danni cagionati e dell\u0027incensuratezza dell\u0027imputato, il\ntrattamento sanzionatorio puo\u0027 senz\u0027altro essere mantenuto entro il\nlimite dei due anni di reclusione rilevante ai fini della concessione\ndella sospensione condizionale della pena; \n F) per quanto non richiesto espressamente, il beneficio della\nsospensione condizionale della pena in sede di giudizio ordinario\npuo\u0027 essere concesso d\u0027ufficio dal giudice, sempreche\u0027 non sussista\nun prevalente interesse contrario dell\u0027imputato in relazione alla\nlievita\u0027 della sanzione inflittagli (cfr. Cass. 28690 del 9 febbraio\n201 rv 270588; Cass. 26633 del 10 giugno 2008 rv 240858); nel caso di\nspecie non vi e\u0027 stata manifestazione di un interesse contrario\ndell\u0027imputato, ne\u0027 - considerate la natura detentiva della pena\ncomminata dalla norma incriminatrice e la cornice edittale - si\nreputa che possa sussistere un simile interesse contrario; \n G) l\u0027imputato non si e\u0027 opposto alla subordinazione della\nsospensione condizionale della pena alla prestazione di attivita\u0027 non\nretribuita a favore della collettivita\u0027; \n H) quanto alla concessione di detto beneficio, per poter\naddivenire ad una corretta decisione appare necessario il\npronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 635 comma 5 c.p.; in subordine, in ordine\nalla legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 635 comma 5 codice penale\nnella parte in cui si applica ai fatti di cui all\u0027art. 635 comma 2 n.\n1 codice penale commessi sulle cose indicate all\u0027art. 625 comma 1 n.\n7 c.p.; in ulteriore subordine, in ordine alla legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 635 comma 5 codice penale nella parte in cui\nsi applica ai fatti di cui all\u0027art. 635 comma 2 n. 1 codice penale\ncommessi su cose esposte per necessita\u0027 o per consuetudine o per\ndestinazione alla pubblica fede ai sensi dell\u0027art. 625 comma 1 n. 7\nc.p. \n cio\u0027 premesso, \n \n Osserva \n \n 1. Rilevanza delle questioni \n 1.1 Come si e\u0027 gia\u0027 evidenziato, risulta provata la\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato per il fatto ascrittogli. \n 1.2 E\u0027 corretta la qualificazione come danneggiamento di cosa\nesposta per consuetudine alla pubblica fede (autovettura parcheggiata\nsulla pubblica via). \n 1.3 Considerata la cornice edittale (reclusione da sei mesi a\ntre anni), risulta certamente adeguata al fatto in contestazione una\npena inferiore ai due anni di reclusione. \n 1.4 L\u0027imputato e\u0027 incensurato e il fatto risulta occasionale,\nlegato allo stato di ebbrezza e verosimilmente al particolare\ncontesto di quel periodo storico (l\u0027emergenza sanitaria era appena\niniziata; le persone non potevano uscire di casa in ragione del c.d.\nlock down). \n 1.5 Si puo\u0027 dunque formulare una prognosi favorevole per il\nfuturo circa l\u0027astensione dalla commissione di ulteriori fatti di\nreato, con conseguente possibile concessione della sospensione\ncondizionale della pena che si ritiene nel caso concreto utile in\nrelazione alla prevenzione di ulteriori reati e alla rieducazione del\nsoggetto. \n 1.6 In base alla disciplina generale di cui all\u0027art. 165 codice\npenale - tenuto conto dell\u0027occasionalita\u0027 del fatto, del contesto\npeculiare in cui avveniva della giovane eta\u0027 dell\u0027imputato al momento\ndel fatto e della sua incensuratezza - sarebbe possibile concedere la\nsospensione condizionale della pena senza subordinare la stessa ad\nalcuno degli obblighi previsti dallo stesso art. 165 comma 1 codice\npenale; \n 1.7 Ai sensi dell\u0027art. 635 comma 5 codice penale per i reati di\ncui ai commi precedenti e quindi anche comma 1 n. 7 codice penale -\n«la sospensione condizionale della pena e\u0027 subordinata\nall\u0027eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato,\novvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita\u0027\nnon retribuita a favore della collettivita\u0027 per un tempo\ndeterminato». \n 1.8 Come si evince dal tenore letterale della citata\ndisposizione con riguardo ai delitti di danneggiamento di cui\nall\u0027art. 635 codice penale la subordinazione della sospensione\ncondizionale della pena all\u0027eliminazione non retribuita a favore\ndella collettivita\u0027 e\u0027 obbligatoria e non facoltativa, come invece\nnell\u0027ipotesi generale disciplinata dall\u0027art. 165 codice penale \n Il carattere obbligatorio della subordinazione nell\u0027ipotesi del\ndanneggiamento e\u0027 stato inoltre espressamente affermato dalla Corte\ndi Cass.. Si veda ad esempio la Sez. 3 n. 50004 del 2014 «[...] 635\ncodice penale da quella delineata nell\u0027art. 165 c.p., tenuto anche\nconto del fatto che nel primo caso la subordinazione e\u0027 obbligatoria\ne nel secondo caso semplicemente facoltativa, l\u0027espressione secondo\nle modalita\u0027 indicate dal giudice nella sentenza di condanna» non\npuo\u0027 che riferirsi, per ragioni di ordine sistematico e logico alla\nseconda delle due forme di subordinazione (cioe\u0027 quella della\nprestazione di attivita\u0027 retribuita a favore della collettivita\u0027), in\nquanto solo per quest\u0027ultima e\u0027 ipotizzabile una indicazione dei\ncriteri e delle regole per rendere la prestazione dell\u0027attivita\u0027\nidonea al reinserimento del condannato e alla fruizione di benefici\nnel trattamento sanzionatorio [...]» (nell\u0027occasione la Corte\naffermava altresi\u0027 che l\u0027indicazione dell\u0027obbligo di eliminare le\nconseguenze dannose o pericolose del reato non necessita di\nparticolari specificazioni da parte del giudice). \n 1.9 In ragione della norma censurata questo giudice dovrebbe\nquindi subordinare la sospensione condizionale della pena\nall\u0027eliminazione delle conseguenze del reato ovvero alla prestazione\ndi attivita\u0027 non retribuita a favore della collettivita\u0027, cui\nl\u0027imputato non si e\u0027 opposto (in caso d\u0027impossibilita\u0027 di\neliminazione delle conseguenze del reato e di opposizione alla\nprestazione di attivita\u0027 non retribuita a favore della collettivita\u0027\nsi dovrebbe negare la sospensione condizionale). \n 1.10 Ove la citata norma fosse dichiarata costituzionalmente\nillegittima con riguardo ai reati di danneggiamento di una delle cose\nindicate all\u0027art. 625 comma 1 n. 7 codice penale (o anche solo di\ndanneggiamento di cosa esposta alla pubblica fede), la sospensione\ncondizionale della pena potrebbe viceversa essere concessa secondo le\nmodalita\u0027 ordinarie, senza essere subordinata ad alcuna previsione. \n 2. Non manifesta infondatezza. La questione sollevata in via\nprincipale \n 2.1 Ai sensi dell\u0027art. 165 comma 1 codice penale «La\nsospensione condizionale della pena puo\u0027 essere subordinata\nall\u0027adempimento dell\u0027obbligo delle restituzioni, al pagamento della\nsomma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente\nassegnata sull\u0027ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza\na titolo di riparazione del danno; puo\u0027 altresi\u0027 essere subordinata,\nsalvo che la legge disponga altrimenti, all\u0027eliminazione delle\nconseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato\nnon si oppone, alla prestazione di attivita\u0027 non retribuita a favore\ndella collettivita\u0027 per un tempo determinato comunque non superiore\nalla durata della pena sospesa, secondo le modalita\u0027 indicate dal\ngiudice nella sentenza di condanna. Il secondo comma dell\u0027art. 165\nprevede poi che La sospensione condizionale della pena, quando e\u0027\nconcessa a persona che ne ha gia\u0027 usufruito, deve essere subordinata\nall\u0027adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. \n 2.2 Come evidenziato recentemente dalla Corte di cassazione a\nSezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 32939 del 27 aprile 2023), «una\ncosa e\u0027 l\u0027obbligo di restituzione a favore della parte civile (che\nrientra nel danno civilistico), altra e diversa cosa e\u0027\nl\u0027eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (cd.\ndanno criminale)»; la Suprema Corte ha poi precisato che «il danno\ncivilistico, con forte connotazione privatistica e disciplinato dalla\nprima parte dell\u0027art. 165, primo comma, codice penale, riguarda le\nipotesi del risarcimento del danno e della restituzione dei beni\nconseguiti per effetto del reato. Entrambe richiedono la costituzione\nin giudizio della parte civile. Al contrario, il danno criminale, con\nevidente connotazione pubblicistica e disciplinato dalla seconda\nparte dell\u0027art. 165, primo comma, codice penale , riguarda\nl\u0027eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e,\nquindi, il cosiddetto danno criminale che prescinde dalla\ncostituzione in giudizio della parte civile». \n 2.3 L\u0027art. 635 comma 5 codice penale prevede: «Per i reati di\ncui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della\npena e\u0027 subordinata all\u0027eliminazione delle conseguenze dannose o\npericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla\nprestazione di attivita\u0027 non retribuita a favore della collettivita\u0027\nper un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della\npena sospesa, secondo le modalita\u0027 indicate dal giudice nella\nsentenza di condanna». \n 2.4 La citata norma, ponendo il vincolo della necessaria\nsubordinazione della sospensione condizionale della pena\nall\u0027eliminazione delle conseguenze de reato ovvero - se il condannato\nnon si oppone - alla prestazione di attivita\u0027 non retribuita a favore\ndella collettivita\u0027 deroga quindi alla regola generale di cui\nall\u0027art. 165 comma 1 c.p. anche per chi non abbia mai fruito della\nsospensione condizionale (anche quindi per gli incensurati), la\nconcessione del beneficio in caso condizionale (anche quindi per gli\nincensurati), in caso di danneggiamento deve - non puo\u0027 - essere\nsubordinata all\u0027eliminazione delle conseguenze del reato ovvero, se\nil condannato non si oppone, alla prestazione di attivita\u0027 retribuita\na favore della collettivita\u0027. \n Tale regola speciale dettata dall\u0027art. 635 comma 5 codice penale\nper i reati di danneggiamento coincide peraltro parzialmente con\nquella dettata dall\u0027art. 165 co. 1, codice penale per coloro che\nabbiano gia\u0027 precedentemente fruito della sospensione condizionale\n(con la differenza che quest\u0027ultimo caso la concessione del beneficio\npuo\u0027, alternativamente, essere subordinata egli altri obblighi\nspecificati nel primo comma dell\u0027art. 165 c.p.). \n 2.5 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della norma di\ncui all\u0027art. 635 comma 5 codice penale per violazione del principio\ndi ragionevolezza e di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n 2.6 La norma qui censurata - introdotta dall\u0027art. 3 comma 2\nlegge n. 94/2009 con la finalita\u0027 in base ai lavori preparatori della\n«repressione del fenomeno dei cd. writers o graffitari» (relazione in\ncommissione alla Camera dei deputati (1) pare infatti prevedere\nirragionevolmente un automatismo. \n A proposito della subordinazione facoltativa prevista dall\u0027art.\n165 comma 1, codice penale la Corte Costituzionale nella sentenza n.\n49 del 1975 ha rilevato che «la facolta\u0027 del giudice di imporre la\ncondizione in esame, risponde ad una apprezzabile esigenza di\npolitica legislativa penale, in quanto costituisce uno strumento\ndiretto, da un lato, a tutelare, con l\u0027interesse della persona\noffesa, quello, pubblico, alla eliminazione delle conseguenze dannose\ndegli illeciti penali e, dall\u0027altro lato, a garantire che il\ncomportamento del reo, successivamente alla condanna, si adegui\nconcretamente a quel processo di ravvedimento, la cui realizzazione,\ncome si evince dall\u0027art. 164 codice penale, costituisce lo scopo\nprecipuo dell\u0027istituto stesso della sospensione condizionale della\npena, ed e\u0027 indubbiamente testimoniato, fra l\u0027altro, dalla\ncircostanza, di per se\u0027 rivelatrice, dell\u0027effettuato risarcimento del\ndanno». \n La Corte ha poi nella stessa pronuncia sottolineato che la\nsubordinazione o meno della sospensione condizionale ai sensi\ndell\u0027art. 165 comma 1 codice penale deve essere il frutto di una\n«valutazione, motivata ma discrezionale»; la Corte in quel caso -\nalla luce delle censure sollevate dal rimettente, afferenti alle\npossibili difficolta\u0027 economiche del condannato - ha sottolineato la\nnecessita\u0027 della valutazione della capacita\u0027 economica del condannato\ne della concreta sua possibilita\u0027 di sopportare l\u0027onere del\nrisarcimento pecuniario. \n Alla luce della citata ratio (ribadita dalla Corte costituzionale\nnella piu\u0027 recente sentenza n. 208 del 2024) pare pero\u0027 doversi\nritenere che la suddetta valutazione discrezionale da parte del\ngiudice debba avere riguardo anche a cio\u0027 che sia concretamente piu\u0027\nopportuno per «garantire che il comportamento del reo,\nsuccessivamente alla condanna si adegui concretamente a quel processo\ndi ravvedimento, la cui realizzazione, come si evince dall\u0027art. 164\ncodice penale, costituisce lo scopo precipuo dell\u0027istituto stesso\ndella sospensione condizionale della pena». \n Comprensibilmente, la subordinazione e\u0027 viceversa obbligatoria\nnel caso in cui si tratti di concedere la sospensione condizionale a\nchi ne abbia gia\u0027 precede caso, infatti, il precedente puo\u0027\ngiustificare la presunzione da parte del non sufficienza ai fini del\npercorso rieducativo del condannato della semplice minaccia di revoca\ndel beneficio, essendo necessario abbinare alla stessa uno degli\nobblighi di cui all\u0027art. 165 comma 1, c.p., si\u0027 da conferire al\nbeneficio un contenuto positivo. \n 2.7 Nel caso dell\u0027art. 635 comma 5 c.p., viceversa, per il\ndanneggia modesta e a dolo generico - si inibisce qualunque\nvalutazione discrezionale da parte del giudice anche a fronte di\nsoggetti del tutto incensurati, rispetto ai quali la semplice\nminaccia di revoca del beneficio potrebbe essere sufficiente al fine\ndi assicurare l\u0027astensione dalla commissione di ulteriori reati. \n 3. Non manifesta infondatezza. Le questioni sollevate in via\nsubordinata \n 3.1 La violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione risulta ancor\npiu\u0027 evidente, sotto il profilo della violazione del principio di\nuguaglianza, avendo riguardo al differente trattamento riservato al\ndanneggiamento delle cose indicate all\u0027art. 635 comma 2, n. 1 c.p.)\nrispetto al furto degli stessi beni e in particolare al furto\naggravato ai sensi dell\u0027art. 625 comma 1 n. 2 (per la violenza sulle\ncose) e ai sensi dell\u0027art. 625 comma 1 n. 7 codice penale (perche\u0027\ncommesso per l\u0027appunto su detti beni). \n 3.2 Nella citata ipotesi il delitto di furto pluriaggravato\nrisulta costituire un reato complesso, nell\u0027ambito del quale gli\nelementi costitutivi del danneggiamento ex art. 635 comma 2 n. 1\ncodice penale (da un lato il fatto di distruggere, disperdere,\ndeteriorare o rendere inservibile un bene altrui e dall\u0027altro, la\npeculiare caratteristica della cosa danneggiata rientrante in una\ndelle categorie di beni di cui all\u0027art. 625 comma 1, n. 7 c.p.)\nfiniscono per integrare circostanze aggravanti del reato di furto,\nper l\u0027appunto ai sensi dell\u0027art. 625 comma 1, n. 2 e 7 codice penale\n(e\u0027 opportuno ricordare in proposito che ai sensi dell\u0027art. 392\ncodice penale agli effetti della legge penale» e quindi anche ai fini\ndell\u0027art. 625 comma 1, n. 2 codice penale «si ha violenza sulle cose\nallorche\u0027 la cosa ci viene danneggiata o trasformata, o ne e\u0027 mutata\nla destinazione»). \n 3.3 L\u0027assorbimento del reato di danneggiamento nel reato di\nfurto aggravato (sempreche\u0027 la violenza si trovi in rapporto\nfunzionale con l\u0027esecuzione della condotta di furto) e\u0027 del resto\npacifico nella giurisprudenza di legittimita\u0027, anche successiva alla\nmodifica dell\u0027art. 635 codice penale operata dal decreto legislativo\nn. 7/2016; si vedano in particolare Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 25953\ndel 28 febbraio 2022 («il delitto di furto aggravato dalla violenza\nsulle cose non concorre con il delitto di danneggiamento delle\nmedesime cose, ma lo assorbe nel caso in cui la violenza si trovi in\nrapporto funzionale con l\u0027esecuzione della condotta di furto»,\nfattispecie in cui la violenza era consistita nella forzatura della\nportiera di un auto al fine di potersi impossessare di una\nlampada-torcia custodita all\u0027interno), Cass. Sez. 5 Sentenza n. 49571\ndel 23 settembre 2014 Rv. 261732-01 («Il delitto di furto aggravato\ndalla violenza sulle cose non concorre con reato di danneggiamento\ndelle medesime cose ma lo assorbe, in quanto la violenza si trova in\nrapporto funzionale con l\u0027esecuzione della condotta di furto»; nella\nspecie la violenza era consistita nella rottura del vetro di una\nautovettura dalla quale erano stati sottratti tergicristalli, fari e\nantenne) Sez. 5, Sentenza n. 20743 del 13 aprile 2010 Rv. 247613 - 01\n(«Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, nella\nspecie consistita nell\u0027effrazione di una vetrata posta a protezione\ndel locale di un esercizio commerciale, assorbe il delitto di\ndanneggiamento delle cose medesime, perche\u0027 la violenza si trova in\nrapporto funzionale con l\u0027esecuzione della condotta di furto»), ma\nanche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5841 del 2019 Cass. Sez. 4, Sentenza\nn. 11584 del 2018 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 36333 del 2012, non\nmassimate. \n 3.4 Si deve peraltro rilevare che i delitti di danneggiamento e\ndi furto aggravato ex art. 625 comma 1 n. 2 e n. 7 codice penale\noffendono il medesimo bene giuridico, il patrimonio come evidenzia\nanche la collocazione topografica delle due norme nel medesimo titolo\ntredicesimo del secondo libro del codice penale. In entrambi i\ndelitti, inoltre, al profilo dell\u0027offesa al patrimonio si aggiungono\nulteriori profili legati alla natura pubblicistica dei beni o alla\nloro esposizione alla pubblica fede o alla loro particolare\ndestinazione o vincolo. \n Entrambi i suddetti delitti sono inoltre reati di danno. \n 3.5 A fronte di tali indubbie analogie il delitto di furto\npluriaggravato ex art. 625 comma 1 n. 2 e n. 7 codice penale e\u0027\nsenz\u0027altro piu\u0027 grave del reato di danneggiamento ex art. 635 comma 2\nn. l c.p., posto che agli elementi integranti il danneggiamento si\naggiunge 1 impossessamento mediante sottrazione del bene (2) ad\nesempio il furto, previa effrazione, di un\u0027autovettura parcheggiata\nsulla pubblica via o il furto dell\u0027autoradio presente\nsull\u0027autovettura previa rottura del finestrino. \n Tale maggiore gravita\u0027 del furto aggravato si traduce anche in\nuna maggiore severita\u0027 del trattamento sanzionatorio: il\ndanneggiamento ex art. 1, 635 comma 2 n. 1 codice penale e\u0027 punito\ncon la reclusione da sei mesi a tre anni il furto pluriaggravato\nderivato ex art. 625 comma 1, n. 2 e n. 7 codice penale e\u0027 punito con\nla reclusione a tre a dieci anni (oltre multa), fatti salvi gli\neffetti dell\u0027eventuale bilanciamento delle circostanze. \n 3.6 Nonostante le citate analogie e la maggior gravita\u0027 del\nfurto pluriaggravato, in relazione a quest\u0027ultimo (sempreche\u0027\novviamente la pena applicata rientri nei limiti per la concessione\ndel beneficio, per effetto del bilanciamento delle circostanze e/o\ndelle riduzioni per la scelta del rito) la concessione della\nsospensione condizionale segue le regole ordinarie, per cui non deve\nnecessariamente essere subordinata ad uno degli obblighi di cui\nall\u0027art. 165 comma 1, c.p. \n In relazione al danneggiamento ex art. 635 comma 2 n. l codice\npenale reato meno grave, la concessione della sospensione\ncondizionale deve viceversa essere subordinata all\u0027eliminazione delle\nconseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato\nnon si oppone alla prestazione di attivita\u0027 non retribuita a favore\ndella collettivita\u0027. \n 3.7 Ne\u0027 una possibile giustificazione alla disparita\u0027 di\ntrattamento pare potersi rinvenire nell\u0027elemento soggettivo: il\ndanneggiamento e\u0027 reato a dolo generico (Corte Cost. sentenza n. 212\ndel 2024 Cass. Sez. 6 sentenza n. 35898 del 18 settembre 2012 Rv.\n253350-01; Cass. Sez. 2, sentenza n. 15102 del 14 marzo 2007 Rv.\n236461-01), che puo\u0027 ricorrere anche nella forma del dolo eventuale\n(Cass. Sez. 3, sentenza n. 32797 del 18 marzo 2013), per cui e\u0027\nsufficiente la mera coscienza e volonta\u0027 di danneggiare la cosa\naltrui senza che sia necessario il fine specifico di nuocere o che\ncomunque rilevi il motivo del danneggiamento; nel furto\npluriaggravato ex art. 625 n. 2 e 7 codice penale - salvo ipotesi di\nscuola - si aggiunge la coscienza e volonta\u0027 di appropriarsi di un\nbene altrui (lo stesso bene danneggiato o altro bene) per un fine di\nprofitto, per cui anche sotto tale profilo si conferma la maggior\ngravita\u0027 del reato in questione per quanto analogo. \n 3.8 Si deve peraltro rilevare che un \u0027anomalia per molti versi\nsimile si era verificata a seguito dell\u0027entrata in vigore del decreto\nlegislativo n. 150/2022, in relazione al regime di procedibilita\u0027:\nmentre il furto pluriaggravato (perche\u0027 commesso, con violenza sulle\ncose, su beni esposti alla pubblica fede) era ormai procedibile a\nquerela, il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede era\nviceversa rimasto procedibile d\u0027ufficio. \n Tale ingiustificata disparita\u0027 di trattamento era stata\ndenunciata da una pluralita\u0027 di giudici tramite varie ordinanze di\nrimessione degli atti alla Corte costituzionale. \n Il legislatore, resosi conto della discrasia, e\u0027 intervenuto con\nil decreto legislativo n. 31/2024 modificando l\u0027art. 635 ultimo comma\ne cosi\u0027 prevedendo un regime di procedibilita\u0027 a querela altresi\u0027 per\nil danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede. Cosi\u0027, in modo\nchiaro e netto circa la necessita\u0027 della modifica per ragioni di\nomologazione a fattispecie analoga e piu\u0027 grave la relazione\nillustrativa allo schema di decreto legislativo: «La modifica\nall\u0027ultimo comma dell\u0027art. 635 codice penale si rende necessaria per\nomologare il regime di procedibilita\u0027 di tale reato a quello previsto\nper la fattispecie analoga e piu\u0027 grave di cui all\u0027art. 625 c.p., per\nla quale lo stesso legislatore delegato, con il decreto legislativo\nn. 150/2022, ha introdotto la procedibilita\u0027 a querela nelle ipotesi\nin cui il fatto e\u0027 commesso su cose esposte per necessita\u0027 o per\nconsuetudine o per destinazione alla pubblica fede». \n 3.9 In definitiva ad avviso dello scrivente la norma di cui\nall\u0027art. 635 comma 5 codice penale viola il principio di uguaglianza\nnella parte in cui si applica ai fatti di danneggiamento commessi\nsulle cose indicate all\u0027art. 625 comma 1 n. 7 c.p., rispetto al furto\ndelle quali (pur aggravato dalla violenza sulle cose) non e\u0027 prevista\nanaloga regola. \n 3.10 In via subordinata, per l\u0027ipotesi in cui la Corte\ncostituzionale dovesse ritenere l\u0027oggetto della questione troppo\nampio, si censura la norma di cui all\u0027art. 635 comma 5, codice penale\nnella parte in cui si applica ai fatti commessi sulle cose esposte\nper consuetudine, necessita\u0027 o destinazione alla pubblica fede\n(ipotesi specifica oggetto del presente processo). \n 5. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma\nora censurata all\u0027art. 3 Cost. \n La disposizione normativa - nel prendere il vincolo nella\nconcessione della sospensione condizionale della pena - e\u0027 chiara e\nunica nel relativo contenti sicche\u0027 non e\u0027 possibile interpretarla in\nmodo conforme al citato principio costituzionale. \n\n(1) Cosi\u0027 il relatore per la II Commissione Francesco Paolo Sisto\n nella seduta del 10 marzo 2009: «Gli articoli da 7 a 10 del\n disegno di legge introducono disposizioni contro la cosiddetta\n illegalita\u0027 diffusa piuttosto che contro la criminalita\u0027 diffusa,\n ovvero contro fattispecie che, pur considerare minori, secondo la\n relazione del Governo al disegno di legge «incidono notevolmente\n non tanto sulla vivibilita\u0027 dei centri urbani, quanto su quelle\n condizioni di cura del territorio dalle quali partire per\n reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della\n legalita\u0027». In particolare, gli articoli 7 e 8 mirano alla\n repressione del fenomeno dei cd. writers o graffitari ovvero gli\n autori di murales e scritte sui muri di edifici pubblici e\n privati, su autobus, treni ed, in generale, su beni mobili ed\n immobili altrui. Anche se nel nostro sistema penale non esiste il\n reato specifico in materia, l\u0027illecito e\u0027 attualmente punibile a\n titolo di danneggiamento oppure di deturpamento e imbrattamento\n di cose altrui. Si prevedono particolari aggravanti a seconda\n dell\u0027oggetto che viene danneggiato. Inoltre, per il\n danneggiamento aggravato si prevede che la concessione della\n sospensione condizionale della pena sia subordinata\n all\u0027eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del\n reato, ovvero, se il condannato non si oppone) alla prestazione\n di attivita\u0027 non retribuita a favore della collettivita\u0027 per il\n tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena\n sospesa, secondo le modalita\u0027 indicate dal giudice nella sentenza\n di condanna. Si introduce anche un nuovo illecito amministrativo\n consistente nella vendita a minori di bombolette spray contenenti\n vernici non biodegradabili (sanzione amministrativa fino a 1.000\n euro).) \n\n(2) Si vedano, tra le tante, Cass. Sez. 5, sentenza n. 20476 del 17\n gennaio 2018 Rv. 272705 - 01 («In tema di furto, sussiste\n l\u0027aggravante della violenza sulle cose anche qualora l\u0027energia\n fisica sia rivolta dal soggetto non sulla «res» oggetto\n dell\u0027azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua\n protezione, purche\u0027 sia stata prodotta una qualche conseguenza su\n di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento la\n trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di\n destinazione»), nonche\u0027 Cass. Sez. 5, sentenza 33898 del 12\n giugno 2017 Rv. 270478 - 01 («In tema di furto, ai fini della\n configurabilita\u0027 della circostanza aggravante della violenza\n sulle cose prevista dall\u0027art. 625, n. 2, codice penale, non e\u0027\n necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla\n «res» oggetto dell\u0027impossessamento, ben patendosi l\u0027aggravante\n configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei\n confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per\n garantire una piu\u0027 efficace difesa della stessa»). \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 Cost. 23 ss. legge n. 87/1953, \n Ritenuta d\u0027ufficio la questione rilevante e non manifestamente\ninfondata. \n Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale - per violazione\ndell\u0027art. 3 della Costituzione della norma di cui all\u0027art. 635, comma\n5 c.p.; \n In subordine, della norma di cui all\u0027art. 635 comma 5, codice\npenale nella parte in cui si applica ai fatti di cui all\u0027art. 635\ncomma 2, n. 1, codice penale commessi sulle cose indicate all\u0027art.\n625 comma 1 n. 7 c.p.; \n In ulteriore subordine, della norma di cui all\u0027art. 635 comma 5,\nn. 7 codice penale; \n Ai fatti di cui all\u0027art. 635, comma 2 n. 1 codice penale commessi\nsu cose esposte per necessita\u0027 o per consuetudine o per destinazione\nalla pubblica fede ai sensi dell\u0027art. 625 comma 1 n. 7 c.p. \n Sospende il giudizio in corso ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale. Dispone l\u0027immediata trasmissione alla\nCorte Costituzionale della presente ordinanza e degli atti del\nprocedimento comprensivi della documentazione attestante il\nperfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui\nal successivo capoverso. \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte Costituzionale. \n Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23 comma 4 legge n.\n87/1953 che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148 comma 5 c.p.p. \n Firenze, 31 marzo 2025 \n \n Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62447","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"635","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79176","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |