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K.. \n \nReati e pene -  Furto  con  strappo  -  Trattamento  sanzionatorio  -\n  Mancata previsione che la pena comminata e\u0027 diminuita in misura non\n  eccedente un terzo quando, per la natura, la specie,  i  mezzi,  le\n  modalita\u0027 o le circostanze dell\u0027azione, ovvero per  la  particolare\n  tenuita\u0027 del danno o  del  pericolo,  il  fatto  risulti  di  lieve\n  entita\u0027. \n- Codice penale, art. 624-bis, commi secondo e terzo. \n\n\r\n(GU n. 15 del 09-04-2025)\n\r\n \n                         TRIBUNALE DI MILANO \n            Ufficio del Giudice per l\u0027Udienza preliminare \n \n    Ordinanza  di  rimessione   della   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p.,  nella  parte  in\ncui non prevede che la pena prevista possa essere diminuita in misura\nnon eccedente un terzo qualora per la natura, la specie, i mezzi e le\nmodalita\u0027 o le circostanze dell\u0027azione,  ovvero  per  la  particolare\ntenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita\u0027,\nper violazione degli articoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione. \n    Letti gli atti del procedimento a carico di O. T. A. A. K. n. ...\nil ... - (l\u0027imputato non parla e non comprende la lingua italiana)  -\nattualmente  sottoposto  a  misura  non  custodiale  dell\u0027obbligo  di\npresentazione  alla  Polizia  giudiziaria  -   assistito   e   difeso\ndall\u0027avvocato Achironpaola Cortazzo - imputato in ordine al reato  di\ncui agli articoli 624-bis, comma 2 e 625,  comma  1  n.  8  bis)  del\ncodice penale perche\u0027  si  impossessava  della  cosa  mobile  altrui,\nsottraendola a chi la deteneva, strappandola di dosso  alla  persona.\nSegnatamente, a bordo del treno,  durante  la  fase  di  arresto  del\nconvoglio - giunto alla stazione di  proveniente  dalla  stazione  di\n.... -, si  impossessava  di  una  catenina  d\u0027oro  con  ciondolo  in\nacquamarina, di proprieta\u0027 di S. A.,  strappandogliela  dal  collo  e\ndandosi alla fuga - prima all\u0027interno del vagone adiacente  a  quello\noccupato dalla persona offesa, in attesa che  il  treno  si  fermasse\ncompletamente, e poi, scendendo dal treno  ormai  fermo,  all\u0027interno\ndella stazione di... - fatto commesso in ... il ...; \n    Il Giudice dell\u0027udienza preliminare di Milano dott.ssa  Fiammetta\nModica, innanzi al quale l\u0027imputato ha avanzato istanza di ammissione\nal rito abbreviato con udienza  gia\u0027  calendarizzata  al  10  gennaio\n2025, ritiene di sollevare questione di  legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui  non  prevede\nche la pena prevista possa essere diminuita in misura  non  eccedente\nun terzo qualora per la natura, la specie, i mezzi e le  modalita\u0027  o\nle circostanze dell\u0027azione, ovvero per la  particolare  tenuita\u0027  del\ndanno o  del  pericolo,  il  fatto  risulti  di  lieve  entita\u0027,  per\nviolazione degli articoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione.  La\nquestione prospettata, sottoposta alla  delibazione  del  Giudice  da\nparte del difensore, appare rilevante in  relazione  al  giudizio  in\ncorso e non manifestamente infondata. \nSullo svolgimento del processo \n    L\u0027odierno imputato e\u0027 stato sottoposto a fermo  di  indiziato  di\ndelitto per il reato di furto con strappo aggravato, commesso  su  un\nmezzo di trasporto pubblico. \n    In particolare, in data ... l\u0027imputato si avvicinava alla persona\noffesa nelle vicinanze  della  Stazione  di  ...  mentre  era  seduta\ninsieme  alla  figlia  nella  seconda  carrozza  di  testa  al  piano\nsuperiore sul treno diretto a ... e le  strappava  con  violenza  dal\ncollo una collana d\u0027oro con  ciondolo  in  pietra  acqua  marina.  Il\npubblico ministero formulava la richiesta  di  convalida  del  fermo,\nnonche\u0027 l\u0027applicazione  della  misura  della  custodia  cautelare  in\ncarcere, pervenuta in data 11  settembre  2024.  Il  Giudice  per  le\nindagini preliminari convalidava il fermo ai sensi dell\u0027art. 390  del\ncodice di procedura penale e applicava nei confronti del K. la misura\ncautelare dell\u0027obbligo di dimora in  ...  unitamente  all\u0027obbligo  di\npresentazione alla polizia giudiziaria, confermando la qualificazione\ngiuridica in termini di furto con strappo aggravato, come operata dal\npubblico ministero. \n    Dal provvedimento cautelare si legge:  «in  considerazione  della\ngiovane eta\u0027 e della contenuta gravita\u0027 del fatto (non essendo  stata\nesercitata violenza sulla persona), si  ritiene  adeguata  la  misura\ndell\u0027obbligo di dimora e unitamente all\u0027obbligo di presentazione alla\npolizia giudiziaria. \n    Il pubblico ministero esercitava l\u0027azione penale con richiesta di\ngiudizio immediato.  Il  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del\nTribunale di Milano, sussistendo i  presupposti  di  legge,  emetteva\ndecreto di giudizio immediato in data 23 settembre 2024. \n    L\u0027imputato,  a  mezzo  di  procuratore  speciale,   chiedeva   di\nprocedersi nelle forme del rito abbreviato. La scrivente, in qualita\u0027\ndi GUP, fissava l\u0027udienza del 10 gennaio 2025  per  l\u0027ammissione  del\nrito ed eventuale discussione. \n    In occasione della predetta udienza,  conclusi  gli  accertamenti\nrelativi  alla  regolare  costituzione   delle   parti,   l\u0027imputato,\nassistito  dall\u0027interprete  di  lingua  araba,  avanzava  istanza  di\nammissione al rito abbreviato; il Giudice ammetteva il rito. \n    In quella stessa sede, il pubblico ministero  rassegnava  le  sue\nconclusioni chiedendo la condanna dell\u0027imputato alla pena di  anni  2\nmesi  6  di  reclusione  ed  euro  600  di  multa,  riconosciute   le\ncircostanze attenuanti generiche con  criterio  di  prevalenza  sulla\ncontestata aggravante, operata la riduzione per l\u0027incidenza del rito.\nIl  difensore  dell\u0027imputato,  prima  della  sua  arringa   e   delle\nconclusioni,  avanzava  questione  di   legittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 624-bis del codice penale in relazione al quantum  di  pena\nstabilito dal  legislatore  relativamente  al  minimo  edittale,  per\nviolazione degli articoli 3, 27, commi 1 e  3  della  Costituzione  e\ndepositava memoria scritta. \n    Il Giudice attesa la complessita\u0027 della questione  sottoposta  al\nsuo sindacato rinviava l\u0027udienza in data 14 marzo 2025. \n    Nelle more il Giudice, su  istanza  del  difensore  dell\u0027imputato\nformulata in udienza, sostituiva la misura cautelare  della  custodia\nin  carcere  (applicata  a  seguito  di  aggravamento  della   misura\noriginaria) con la misura  cautelare  dell\u0027obbligo  di  presentazione\nalla polizia giudiziaria nonche\u0027 con la  previsione  dell\u0027obbligo  di\ndimora nel Comune di ... . \n    All\u0027udienza  odierna  e\u0027  stata  data  lettura   della   presente\nordinanza, con la quale la scrivente rimette la questione incidentale\ndi legittimita\u0027 costituzionale  suddetta  dinanzi  al  Giudice  delle\nLeggi,  ritenendola  rilevante  ai   fini   della   definizione   del\nprocedimento a quo e non manifestamente infondata, per le ragioni che\nsi illustreranno nel prosieguo. \nSulla rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale \n    Nel caso di specie, la questione di  legittimita\u0027  costituzionale\nprospettata   risulta   indubbiamente   rilevante,   vertendo   sulla\nsproporzionalita\u0027  e  irragionevolezza   della   vigente   disciplina\nnormativa in materia di furto con strappo ai sensi dell\u0027art. 624-bis,\ncomma 2 e 3 c.p., per ritenuta violazione dei principi di uguaglianza\nsostanziale  e  razionalita\u0027  di  cui  all\u0027art.  3,  comma  2   della\nCostituzione, nonche\u0027 della personalita\u0027 della responsabilita\u0027 penale\ne della finalita\u0027  rieducativa  cui  la  pena  deve  sempre  tendere,\nsancita dall\u0027art. 27, commi 1 e 3,  della  legge  fondamentale,  come\nmeglio si illustrera\u0027 nel prosieguo. La soluzione della questione  di\ncostituzionalita\u0027 e\u0027 pregiudiziale  e  influisce  direttamente  sulla\ncelebrazione del  giudizio  dinanzi  a  questo  Giudice,  laddove  la\nscrivente addivenga alla determinazione di condannare l\u0027imputato  per\nle condotte in contestazione.  La  condotta  dell\u0027imputato  e\u0027  stata\ncorrettamente  qualificata  dal  pubblico  ministero,   atteso   come\nl\u0027imputato avrebbe strappato la collanina  dal  collo  della  persona\noffesa, che viaggiava a bordo  di  un  treno.  La  condotta,  laddove\nritenuta sussistente,  integrerebbe  chiaramente  la  fattispecie  di\nfurto con strappo  di  cui  all\u0027art.  624-bis,  comma  2  e  3  c.p.,\naggravato dall\u0027aver commesso  il  fatto  su  un  mezzo  di  trasporto\npubblico ai sensi dell\u0027art. 625, comma 1 n. 8-bis codice  penale.  Il\nGiudice delle leggi ha  ben  perimetrato  il  delitto  di  furto  con\nstrappo, distinguendolo da quello di  rapina,  in  ragione  del  bene\ngiuridico protetto dalle due fattispecie di  reato:  «La  distinzione\ntra  la  fattispecie  incriminatrice  del  furto  con  strappo  (art.\n624-bis, secondo comma, codice penale) e quella  della  rapina  (art.\n628 del codice penale) risiede nella diversa direzione della violenza\nesplicata dall\u0027agente.  Sussiste  un  furto  con  strappo  quando  la\nviolenza  e\u0027  immediatamente  rivolta   verso   la   cosa,   e   solo\nindirettamente verso la persona che la  detiene;  costituisce  invece\nuna rapina l\u0027impossessamento della cosa mobile  altrui  mediante  una\nviolenza diretta sulla persona. \n    Nel furto con strappo la vittima puo\u0027  risentire  della  violenza\nsolamente in modo riflesso, come  effetto  della  violenza  impiegata\nsulla cosa per strapparla di mano o di  dosso  alla  persona,  mentre\nnella rapina la violenza alla persona costituisce il mezzo attraverso\nil quale avviene la sottrazione. Cosi\u0027, se lo strappo non  basta  per\nottenere l\u0027impossessamento e  viene  di  conseguenza  esercitata  una\nviolenza sulla persona, e\u0027 ravvisabile una rapina. \n    Non  sono  rari  i  casi  in  cui,  nel  progredire   dell\u0027azione\ndelittuosa, il furto con strappo si trasforma in una rapina,  per  la\nnecessita\u0027 di vincere la resistenza della vittima,  o  anche  in  una\nrapina impropria, per la necessita\u0027 di contrastare la reazione  della\nvittima dopo la sottrazione della cosa. In questi casi, tra il  furto\ncon strappo e la rapina si verifica una progressione nell\u0027offesa,  in\nquanto la lesione si estende dal patrimonio alla persona, giungendo a\nmetterne in pericolo anche l\u0027integrita\u0027 fisica, ed  e\u0027  incongrua  la\nnormativa che, pur prevedendo per  la  rapina  una  pena  assai  piu\u0027\ngrave, riconosce a chi ne e\u0027 autore un trattamento  piu\u0027  vantaggioso\nin sede di esecuzione della pena.» (Corte cost.,  sentenza  6  aprile\n2016 n. 125, Considerato in diritto, § 2). \n    Nel caso concreto, il pubblico  ministero  contestava  al  K.  di\navere sottratto la cosa con una manovra rivolta unicamente  verso  il\nbene, senza avere posto in essere alcun atto  lesivo  dell\u0027integrita\u0027\nfisica della persona offesa ne\u0027  nella  fase  dell\u0027impossessamento  e\nneppure per garantirsi la fuga. \n    La  pena  detentiva  astrattamente  prevista  per   la   condotta\ncontestata  all\u0027imputato,  in  considerazione  del  concorso  con  la\ncircostanza di cui all\u0027art. ex art.  625,  comma  1  n.  8-bis  c.p.,\nrisulta compresa ex art. 624-bis, comma 3  del  codice  penale  nella\nforbice edittale tra cinque anni e dieci anni di reclusione. \n    Prima  di  pronunciarsi  in   ordine   alla   sussistenza   della\nresponsabilita\u0027  penale,  la  scrivente  ritiene  di  sospendere   il\nprocesso e sollevare la questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Preliminarmente  si  osserva  come  non   appaiano   percorribili\ninterpretazioni costituzionalmente orientate della norma. \n    La pena detentiva che, in ipotesi di  condanna,  dovrebbe  essere\napplicata  all\u0027imputato  a  seguito  delle  riforme  legislative   e\u0027\nindividuata, nel suo minimo edittale, in cinque anni  di  reclusione.\nTale minimo edittale e\u0027 parificato dal legislatore a quello  previsto\nper i delitti di rapina  ed  estorsione,  ipotesi  di  reato  che  si\nritengono sicuramente connotate da maggiore offensivita\u0027,  attingendo\nil bene giuridico dell\u0027integrita\u0027 psicofisica e  non  la  sola  sfera\npatrimoniale come accade nel furto con strappo. Difatti, la legge  n.\n103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, che ha innalzato il\nminimo edittale per le ipotesi di furto in  abitazione  e  furto  con\nstrappo dalla pena della reclusione da 3 a 10 anni e  successivamente\nelevata ancora dalla legge n. 36 del 26 aprile 2019 alla  pena  della\nreclusione dai 5 ai 10 anni. Inoltre, sempre la legge n. 36 del  2019\nha modificato il primo comma  dell\u0027art.  624-bis  del  codice  penale\ninnalzando la pena del furto in abitazione alla pena della reclusione\nda tre a sei anni a quattro a sette anni. Tale disciplina si  applica\nal caso di specie, essendosi il  fatto  verificatosi  nel  2024.  Per\nquesto,  si  ritiene   rilevante   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale ai fini della decisione del giudizio pendente  dinanzi\nalla scrivente. \n    Ne\u0027 puo\u0027 ritenersi percorribile  la  via  della  mitigazione  del\ntrattamento sanzionatorio attraverso il ricorso alla  concessione  di\nistituti premiali come le circostanze attenuanti generiche  ai  sensi\ndell\u0027art.  62-bis  c.p.,  atteso  come  le  attenuanti  non   possano\nassolvere alla funzione di correggere  l\u0027eventuale  sproporzione  dei\nlimiti edittali stabiliti dal legislatore. A cio\u0027 aggiungasi come  le\ncircostanze  attenuanti  generiche  siano,  peraltro,   eventuali   e\nrilevino solo ai fini dei parametri di commisurazione della  pena  ex\nart.  133  del  codice  penale.  Inoltre,  il  rigoroso   trattamento\nsanzionatorio discendente dal riconoscimento delle citate  aggravanti\nnon  puo\u0027  neppure  trovare   un   temperamento   nel   giudizio   di\nbilanciamento  (erroneamente   ritenuto   dalla   pubblica   accusa),\ntrattandosi di aggravanti cd. privilegiate, rispetto  alle  quali  e\u0027\nprecluso ravvisare una  prevalenza  o  equivalenza  delle  attenuanti\ngeneriche. \n    Parimenti gravosa appare la preclusione all\u0027accesso al  beneficio\ndella sospensione condizionale che deriverebbe, partendo  dalla  pena\nbase anche orientata nel minimo pari ad anni cinque, se si pensi  che\nper il delitto in esame in origine l\u0027art. 656, comma  9,  lettera  a)\nimpediva  al   pubblico   ministero   di   sospendere   l\u0027ordine   di\ncarcerazione, senza alcun distinguo rispetto alle  ipotesi  connotate\nda  minore  offensivita\u0027,  come  quella  in   esame   (vedasi   Corte\ncostituzionale n. 125/2016). \n    Inoltre, si deve tener conto che la condotta contestata a  O.  T.\nA. corrisponde ai parametri descritti dalla Consulta  nella  sentenza\nn.  120  del  2023  e  ribaditi  nella  sentenza  n.  86  del   2024:\nestemporaneita\u0027 della condotta, scarsita\u0027 dell\u0027offesa personale  alla\nvittima,  esiguita\u0027  del  valore  sottratto,   assenza   di   profili\norganizzativi. Nel caso concreto,  il  K.,  appena  diciannovenne  al\nmomento del fatto,  formalmente  incensurato,  avrebbe  strappato  la\ncollana dal collo della persona offesa con una mossa fulminea,  senza\nalcuna  organizzazione  del  delitto.  L\u0027azione   lesiva   e\u0027   stata\npacificamente rivolta con violenza nei confronti di un oggetto e solo\nmediatamente  diretta  verso  la  vittima,  la  quale   ha   comunque\ndichiarato di essere stata risarcita. \nSulla non manifesta infondatezza \n    Tenuto  conto  delle  argomentazioni  illustrate   dalla   difesa\ndell\u0027imputato all\u0027udienza  del  10  gennaio  2025  e  all\u0027interno  di\napposita memoria depositata  agli  atti,  questo  Giudice  reputa  la\nquestione di legittimita\u0027  costituzionale  della  norma  oggetto  non\nmanifestamente infondata  in  relazione  ai  parametri  rappresentati\ndagli articoli 3, 27, commi 1 e 3. \n    La  Corte  costituzionale  ha  gia\u0027  dichiarato  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli 629 e 628, comma 1-2 del codice  penale\nper violazione dei principi di cui agli articoli  3  e  27,  comma  3\ndella Costituzione e  ha  introdotto,  con  due  pronunce  di  natura\nadditiva,  due  ipotesi  di   minore   gravita\u0027   cui   consegue   la\ncorrispondente riduzione di pena in misura non  eccedente  un  terzo,\nossia per le ipotesi di estorsione (sentenza n. 120 del 2023) e della\nrapina (sentenza n. 86 del 2024)  nelle  quali,  per  la  natura,  la\nspecie, i mezzi, le modalita\u0027 o circostanze dell\u0027azione,  ovvero  per\nparticolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il  fatto  risulti  di\nlieve entita\u0027. \n    Infatti,  la  Consulta  con  la  pronuncia  n.  86  del  2024  ha\nriconosciuto che la ratio decidendi della sentenza n. 120 del 2023 in\nmateria di estorsione e\u0027 sussumibile anche nell\u0027ipotesi della  rapina\ndi cui  all\u0027art.  628,  comma  1-2  del  codice  penale  (cfr.  Corte\ncostituzionale, sentenza n. 86/2024, Considerato in diritto, § 5.4). \n    Questo Giudice ritiene che la stessa ratio sussista anche per  le\nipotesi di furto con strappo  e  le  ipotesi  di  furto  con  strappo\naggravato. \n    In tal modo, si ritiene, e\u0027 stata  introdotta,  nell\u0027ordinamento,\nuna irragionevole discriminazione, in palese contrasto con i principi\ndi uguaglianza sostanziale e ragionevolezza di cui all\u0027art.  3  della\nCostituzione, ma  anche  con  l\u0027individualizzazione  della  finalita\u0027\nrieducativa che la pena, ai sensi  dell\u0027art.  27,  commi  1-3,  della\nCostituzione, deve assumere, per i motivi che si vanno ad illustrare. \nViolazione dell\u0027art. 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione \n    La scrivente dubita della legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena\nda esso comminata sia diminuita in  misura  non  eccedente  un  terzo\nquando  per  natura,  specie,  mezzi  e   modalita\u0027   o   circostanze\ndell\u0027azione,  ovvero  per  particolare  tenuita\u0027  del  danno  o   del\npericolo, il fatto risulti di lieve  entita\u0027,  per  violazione  degli\narticoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione. \n    L\u0027attuale sistema normativo prevede una  disciplina  contrastante\ncon i principi suddetti a seguito delle riforme normative che si sono\nverificate  negli  ultimi  anni  al  fine  di  inasprire  le  pene  e\ndisincentivare la commissione di tali condotte. Alla scrivente appare\nirragionevole e sproporzionata l\u0027equiparazione del furto con  strappo\ncon il furto in abitazione, essendo la seconda una  fattispecie  piu\u0027\nconnotata da maggiore offensiva, atteso come la norma tuteli anche la\nsfera del domicilio come luogo ove  si  esplica  la  sfera  personale\ndelle personali. Parimenti irragionevole appare la parificazione  nel\ntrattamento sanzionatorio e segnatamente nel  minimo  edittale  delle\nipotesi di  furto  con  strappo  aggravato  a  quelli  di  rapina  ed\nestorsione, caratterizzate da violenza alla persona, se solo si pensi\nche nel caso del furto con strappo la violenza mediata  dall\u0027aderenza\ndella cosa al corpo della persona offesa appaia solo eventuale. \n    Nel caso in esame, al pari di quanto originariamente avvenuto per\nle ipotesi della rapina e  dell\u0027estorsione,  e\u0027  stato  innalzato  il\nlimite minimo edittale senza introdurre una «valvola  di  sicurezza»,\nche  «permetta  al  giudice   di   temperare   la   sanzione   quando\nl\u0027offensivita\u0027 concreta del fatto di reato  non  ne  giustifichi  una\npunizione cosi\u0027  severa»  (cfr.  Corte  costituzionale,  sentenza  n.\n86/2024, Considerato in diritto, § 5.2). \n    Da questo punto di vista, non puo\u0027 negarsi che la nuova norma  di\ncui all\u0027art. 624-bis, comma 2-3, nel non prevedere un congruo  limite\nedittale o quantomeno la riduzione di pena fino a un terzo e preclude\nil giudizio di bilanciamento, realizzi un\u0027irragionevole disparita\u0027 di\ntrattamento tra situazioni omogenee e, contemporaneamente,  parifichi\ningiustificatamente situazioni assolutamente eterogenee, erodendo  la\ndiscrezionalita\u0027 del giudice e  la  possibilita\u0027  di  valorizzare  le\npeculiarita\u0027 del caso concreto. \n    Atteso anche quanto gia\u0027  esposto  sull\u0027applicabilita\u0027  eventuale\ndelle circostanze attenuanti, che non possono  comunque  svolgere  la\nfunzione   di   mitigare   un   limite    edittale    sproporzionato,\nsull\u0027impossibilita\u0027  di  ritenere   equivalenti   o   prevalenti   le\nattenuanti sulle aggravanti ex art. 624-bis, ultimo comma del  codice\npenale   e   sull\u0027impossibilita\u0027   di   accedere   alla   sospensione\ncondizionale anche per i minori di anni ventuno ex art. 163, comma  3\nc.p., come l\u0027odierno imputato. La stessa Corte costituzionale  (Corte\ncost., sentenza 6 aprile 2016 (dep. 1° giugno 2016),  n.  125,  Pres.\nGrossi, Rel. Lattanzi) dichiarava, prima  delle  riforme  legislative\ndel 2017 e del 2019, l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  del  comma  9,\nlettera a), dell\u0027art. 656 c.p.p., nella parte in  cui  stabiliva  che\nnon  potesse  essere  disposta  la  sospensione  dell\u0027esecuzione  nei\nconfronti delle persone  condannate  per  il  delitto  di  furto  con\nstrappo, ritenendo, pertanto, ragionevole  l\u0027applicazione  di  questo\nistituto alle ipotesi di furto con strappo. \n    Peraltro l\u0027impossibilita\u0027 di graduare la pena  al  caso  concreto\ncostituisce violazione non solo dell\u0027art.  3  della  Costituzione  ma\naltresi\u0027 dell\u0027art. 27 della Carta costituzionale. La  prospettiva  di\nesecuzione di una pena  eccessivamente  gravosa,  come  nel  caso  di\nspecie, e\u0027 inoltre  suscettibile  di  ingenerare  nel  condannato  la\nconvinzione di essere vittima di un  ingiusto  sopruso  sperequativo,\nsentimento che vanifica qualunque efficace percorso rieducativo,  cui\nle pene - e  pertanto  anche  la  pena  pecuniaria  -  devono  sempre\ntendere, secondo il disposto  dell\u0027art.  27,  comma  3,  della  Carta\ncostituzionale. Difatti, con gli  interventi  legislativi  che  hanno\nriformato la disciplina dell\u0027art. 624-bis c.p., sono stati  innalzati\nanche i limiti della pena della multa, oltre che della reclusione. \n    Si rileva come il giudizio pendente  non  possa  essere  definito\nindipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita\u0027\nproprio per la peculiarita\u0027  del  caso  concreto  che  imporrebbe  di\naccedere all\u0027applicazione di una  circostanza  che  consentirebbe  di\nmitigare l\u0027eventuale risposta punitiva. Si ritiene,  ancora,  che  il\ncriterio  di  ragionevolezza   ed   il   principio   di   uguaglianza\nsostanziale,  oltre  all\u0027individualizzazione  della   pena   e   alla\nsalvaguardia della finalita\u0027 rieducativa cui le  pene  devono  sempre\ntendere, impongano la previsione di una fattispecie di lieve  entita\u0027\ne la conseguente riduzione fino a un  terzo  della  pena  quando  per\nnatura, specie, mezzi e modalita\u0027 o circostanze  dell\u0027azione,  ovvero\nper particolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il  fatto  risulti\ndi lieve entita\u0027.   \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visto l\u0027art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; \n    Solleva  questione  di  legittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027art.\n624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena\nda esso comminata e\u0027 diminuita  in  misura  non  eccedente  un  terzo\nquando  per  natura,  specie,  mezzi  e   modalita\u0027   o   circostanze\ndell\u0027azione,  ovvero  per  particolare  tenuita\u0027  del  danno  o   del\npericolo, il fatto risulti di lieve  entita\u0027,  con  riferimento  agli\narticoli 3, 27 commi 1 e 3 della Costituzione; \n    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all\u0027esito  del  giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale; \n    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano\nimmediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente\nordinanza sia notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,\nnonche\u0027 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n    Da\u0027 atto che la presente ordinanza e\u0027 stata letta  in  udienza  e\nche, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro  che  sono  o\ndevono considerarsi presenti, ai sensi dell\u0027art. 148, comma 5, codice\ndi procedura penale. \n        Milano, 14 marzo 2025 \n \n                         Il Giudice: Modica","elencoNorme":[{"id":"62394","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"624","specificaz_art":"bis","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62395","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"624","specificaz_art":"bis","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79058","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79059","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79060","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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