HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/45 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 298 "total_time" => 0.286953 "namelookup_time" => 0.00046 "connect_time" => 0.037381 "pretransfer_time" => 0.083895 "size_download" => 20914.0 "speed_download" => 73125.0 "starttransfer_time" => 0.083911 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 35908 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 83828 "connect_time_us" => 37381 "namelookup_time_us" => 460 "pretransfer_time_us" => 83895 "starttransfer_time_us" => 83911 "total_time_us" => 286953 "start_time" => 1770172782.9479 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/45" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x24ec030)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/45 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Wed, 04 Feb 2026 02:39:42 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Wed, 04 Feb 2026 02:39:42 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"45","numero_parte":"1","data_gazzetta":"31/12/2025","numero_gazzetta":"53","data_notifica":"07/12/2025","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4578","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"15/04/2026","relatore":"CASSINELLI","oggetto_lungo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAdozione e affidamento – Affidamento familiare del minore – Norme della Regione Campania – Misure per il sostegno e lo sviluppo dell’affidamento e della solidarietà familiare – Previsione che l’affidamento familiare e la solidarietà familiare sono forme di intervento finalizzate a supportare le famiglie che versano in una temporanea situazione di difficoltà – Definizione dell’affidamento familiare – Previsione che gli affidamenti familiari residenziali e a tempo parziale sono promossi dal servizio sociale, attivo presso l\u0027ambito territoriale o comune di residenza, d\u0027intesa con gli esercenti la responsabilità genitoriale e si perfezionano con decreto di esecutività del giudice tutelare competente per territorio – Durata dell\u0027affidamento – Ricorso del Governo – Sovrapposizione e integrazione della normativa statale di riferimento di cui alla legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia) – Pregiudizio della garanzia\u0026nbsp;di uniformità sul territorio nazionale della disciplina di istituti appartenenti al diritto civile – Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","elencoNorme":[{"codice_legge":"lrcm","articolo_legge":"2","data_legge":"06/10/2025","data_nir":"2025-10-06","numero_legge":"16","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Campania","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25037","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrcm","articolo_legge":"2","data_legge":"06/10/2025","data_nir":"2025-10-06","numero_legge":"16","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione Campania","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25038","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrcm","articolo_legge":"2","data_legge":"06/10/2025","data_nir":"2025-10-06","numero_legge":"16","comma":"3","denominazione_legge":"legge della Regione Campania","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25039","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33726","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33727","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"04/05/1983","data_nir":"1983-05-04","numero_parametro":"184","articolo_impugnato":"1","comma":"5","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art1"},{"id_parametro":"33729","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"04/05/1983","data_nir":"1983-05-04","numero_parametro":"184","articolo_impugnato":"2","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art2"},{"id_parametro":"33728","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"04/05/1983","data_nir":"1983-05-04","numero_parametro":"184","articolo_impugnato":"4","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art4"}]}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 09 dicembre 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 9 dicembre 2025 (del Presidente del Consiglio dei\nministri). \n \nAdozione e affidamento - Affidamento familiare del minore - Norme\n della Regione Campania - Misure per il sostegno e lo sviluppo\n dell\u0027affidamento e della solidarieta\u0027 familiare - Previsione che\n l\u0027affidamento familiare e la solidarieta\u0027 familiare sono forme di\n intervento finalizzate a supportare le famiglie che versano in una\n temporanea situazione di difficolta\u0027 - Definizione dell\u0027affidamento\n familiare - Previsione che gli affidamenti familiari residenziali e\n a tempo parziale sono promossi dal servizio sociale, attivo presso\n l\u0027ambito territoriale o comune di residenza, d\u0027intesa con gli\n esercenti la responsabilita\u0027 genitoriale e si perfezionano con\n decreto di esecutivita\u0027 del giudice tutelare competente per\n territorio - Durata dell\u0027affidamento. \n- Legge della Regione Campania 6 ottobre 2025, n. 16 (Misure per il\n sostegno e lo sviluppo dell\u0027affidamento e della solidarieta\u0027\n familiare), art. 2, commi 1, 2 e 3. \n\n\r\n(GU n. 53 del 31-12-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione, nell\u0027interesse del\nPresidente del Consiglio dei ministri pro tempore (cod. fiscale della\nPresidenza del Consiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e\ndifeso ex lege dall\u0027Avvocatura generale dello Stato (cod. fiscale\n80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12\ne\u0027 domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) \n nei confronti: \n della Regione Campania, in persona del Presidente della\ngiunta regionale pro tempore; \n per la dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n2, commi 1, 2 e 3 della legge regionale Campania n. 16 del 6 ottobre\n2025, pubblicata nel B.U.R. Campania n. 71 dell\u00278 ottobre 2025 in\nvirtu\u0027 della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 4\ndicembre 2025. \n La Regione Campania ha emanato la legge regionale in epigrafe\nindicata, recante «Misure per il sostegno e lo sviluppo\ndell\u0027affidamento e della solidarieta\u0027 familiare», contenente tra\nl\u0027altro l\u0027art. 2, rubricato «Definizioni», commi 1, 2 e 3, con cui il\nlegislatore regionale fornisce la definizione e la disciplina\ndell\u0027istituto dell\u0027affidamento familiare. \n Il Consiglio dei ministri ha ritenuto di dovere impugnare le\nanzidette disposizioni della legge regionale de qua, ed a tanto in\neffetti si provvede mediante il presente ricorso, per il motivo e le\nragioni che si vanno di seguito ad esporre. \n Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, commi 1, 2 e 3 della\nlegge della Regione Campania n. 16 del 6 ottobre 2025, recante\n«Misure per il sostegno e lo sviluppo dell\u0027affidamento e della\nsolidarieta\u0027 familiare», per violazione della competenza statale\nesclusiva di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettera l) in materia\ndi ordinamento civile e penale. \n 1. La legge della Regione Campania n. 16 del 6 ottobre 2025,\nrecante «Misure per il sostegno e lo sviluppo dell\u0027affidamento e\ndella solidarieta\u0027 familiare», presenta profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale con riferimento all\u0027art. 2, commi 1, 2 e 3 , laddove,\nnel definire l\u0027affidamento familiare, si pone in contrasto con la\nnormativa statale di riferimento di cui alla legge 4 maggio 1983, n.\n184, titolata «Diritto del minore ad una famiglia», in violazione\ndella competenza statale esclusiva di cui all\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera l) in materia di ordinamento civile e penale. \n In particolare, con la legge in esame, il legislatore regionale\ninterviene in materia di affidamento e solidarieta\u0027 familiare,\nistituti disciplinati, a livello di norma primaria, nel titolo I-bis\ndella legge 4 maggio 1983, n. 184 «Diritto del minore ad una\nfamiglia», e successive modifiche. \n Nell\u0027art. 2, commi 1, 2 e 3 della legge in esame, rubricato\n«Definizioni», il legislatore regionale fornisce la definizione e la\ndisciplina dell\u0027istituto dell\u0027affidamento familiare nei seguenti\ntermini: \n art. 2, comma 1: l\u0027affidamento familiare e la solidarieta\u0027\nfamiliare sono forme di intervento finalizzate a supportare le\nfamiglie che versano in una temporanea situazione di difficolta\u0027, ad\ninstaurare un legame integrativo e non sostitutivo e a prevenire o\nsuperare situazioni di disagio e poverta\u0027 relazionale; \n art. 2, comma 2: l\u0027affidamento familiare consiste\nnell\u0027accoglienza temporanea di un minorenne presso una famiglia o una\nsingola persona per fronteggiare situazioni di temporanea inidoneita\u0027\ndel nucleo familiare di origine e puo\u0027 essere residenziale, a tempo\nparziale o diurno. L\u0027affidamento familiare omoculturale e\u0027\nl\u0027accoglienza temporanea di minorenni da parte di famiglie\nappartenenti alla medesima cultura di provenienza, con particolare\nattenzione ai minori stranieri non accompagnati, al fine di\npreservarne l\u0027identita\u0027 culturale. L\u0027affidamento familiare in\nsituazioni di emergenza si configura come disponibilita\u0027 immediata ad\naccogliere minorenni che, per gravi motivi, si trovano in condizione\ndi pericolo e necessitano di un allontanamento tempestivo e\ntemporaneo dal luogo in cui vivono, in attesa della definizione di un\nprogetto piu\u0027 stabile; \n art. 2, comma 3: gli affidamenti familiari residenziali e a\ntempo parziale sono promossi dal servizio sociale, attivo presso\nl\u0027Ambito Territoriale o Comune di residenza, d\u0027intesa con gli\nesercenti la responsabilita\u0027 genitoriale, anche ai fini\ndell\u0027acquisizione del consenso scritto necessario per l\u0027attivazione\ndel percorso di affidamento temporaneo extrafamiliare e si\nperfezionano con decreto di esecutivita\u0027 del Giudice tutelare\ncompetente per territorio. La durata ordinaria dell\u0027affidamento e\u0027 di\nventiquattro mesi, salvo proroga motivata in ragione della necessita\u0027\ndi non cagionare pregiudizio al preminente interesse del minore. La\nproroga e\u0027 disposta dal Tribunale per i minorenni che, su ricorso del\npubblico ministero minorile, puo\u0027 disporre gli affidamenti familiari\nse manca l\u0027assenso dei genitori esercenti la responsabilita\u0027\ngenitoriale o del tutore. \n Queste norme violano la competenza statale esclusiva di cui\nall\u0027art. 117, secondo comma, lettera l) in materia di ordinamento\ncivile e penale. \n 2. Secondo la costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte\nl\u0027attribuzione alla potesta\u0027 legislativa esclusiva dello Stato della\nmateria «ordinamento civile» e\u0027 giustificata dall\u0027esigenza, sottesa\nal principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul\nterritorio nazionale l\u0027uniformita\u0027 della disciplina dettata per i\nrapporti tra privati (cosi\u0027 testualmente la sentenza n. 352 del 2001;\nsentenza n. n. 175 del 2016; n. 92 del 2023). \n L\u0027ordinamento civile identifica cosi\u0027 un\u0027area riservata alla\ncompetenza esclusiva della legislazione statale e comprende i\nrapporti tradizionalmente oggetto di codificazione (sentenza n. 138\ndel 2021). \n Affinche\u0027 sia consentito a una disposizione regionale, che\nintersechi la materia privatistica, di superare il vaglio di\nlegittimita\u0027 costituzionale in riferimento all\u0027«ordinamento civile»,\nl\u0027intervento deve essere connesso con una materia di competenza\nregionale, deve essere marginale e deve risultare conforme al\nprincipio di ragionevolezza, proprio nel rispetto del principio di\neguaglianza, che incarna la ratio del limite medesimo (sentenze n.\n132 del 2023; n. 283 del 2016 e n. 295 del 2009). \n Le disposizioni oggetto di impugnazione, nel definire\nl\u0027affidamento familiare, invadono la disciplina di istituti\nappartenenti al diritto civile necessitanti di trattamento uniforme\nsul territorio nazionale. \n 3. Da quanto sopra emerge come le disposizioni regionali in\nesame, nel fornire la definizione e la regolamentazione dell\u0027istituto\ndell\u0027affidamento del minore, si sovrappongono alle norme primarie\nvigenti, intervenendo nella materia di cui all\u0027art. 117, comma\nsecondo, lettera l) «ordinamento civile e penale», della Costituzione\nriservata alla potesta\u0027 legislativa esclusiva dello Stato, per i\nseguenti motivi. \n Come sopra accennato, la disciplina dell\u0027istituto\ndell\u0027affidamento del minore e\u0027 materia che rientra nelle prerogative\ndella potesta\u0027 legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del citato\nart. 117, secondo comma lettera l) «ordinamento civile e penale»\ndella Costituzione. \n Ed infatti, tale istituto, la sua relativa definizione nonche\u0027 la\nsua disciplina sono previsti, nel dettaglio, dal titolo 1-bis,\nrubricato «Dell\u0027affidamento del minore», (in particolare, per quanto\nrileva in questa sede, negli articoli 2 e 4) introdotto nella\nnovellata legge n. 184 del 1983, al fine di porre rimedio a quelle\nsituazioni di temporanea inabilita\u0027 dei genitori, esercenti la\nresponsabilita\u0027 genitoriale, che ostacolano il diritto del minore di\ncrescere ed essere educato nella propria famiglia (stabilito all\u0027art.\n1 della medesima legge). \n In particolare, l\u0027art. 2, comma 1, della legge 184 del 1983\nintroduce l\u0027istituto, statuendo che «Il minore temporaneamente privo\ndi un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di\nsostegno e aiuto disposti ai sensi dell\u0027art. 1, e\u0027 affidato ad una\nfamiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola,\nin grado di assicurargli il mantenimento, l\u0027educazione, l\u0027istruzione\ne le relazioni affettive di cui egli ha bisogno»; il successivo art.\n4 della legge n. 184 del 1983 disciplina l\u0027istituto prevedendo le\nmodalita\u0027, i soggetti, la durata, le condizioni, le misure di\nsostegno e gli eventuali ulteriori provvedimenti successivi al\nperiodo di affidamento del minore. \n 4. Ebbene, una legge regionale e\u0027 costituzionalmente illegittima\nanche se solo riproduce una legge statale, perche\u0027 viola il principio\nsecondo cui la competenza legislativa regionale e\u0027 limitata alla\npropria sfera di attribuzione. \n A tale riguardo soccorrono i principi affermati da codesta ecc.ma\nCorte costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 195 del 9 ottobre\n2015) che nel dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027intera legge della\nRegione Calabria n. 27 del 2014, ha affermato il seguente principio:\n«Come questa Corte ha piu\u0027 volte ribadito, a prescindere dalla\nconformita\u0027 o difformita\u0027 della legge regionale alla legge statale,\n\"la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza\nesclusiva statale costituisce causa di illegittimita\u0027 della norma\"\nregionale (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2011 e n. 26 del 2005). La\nlegge regionale che pur si limiti sostanzialmente a ripetere il\ncontenuto della disciplina statale determina la violazione dei\nparametri invocati, derivando la sua illegittimita\u0027 costituzionale\nnon dal modo in cui ha disciplinato, ma dal fatto stesso di aver\ndisciplinato una materia di competenza legislativa esclusiva dello\nStato\" (..) La pubblicazione di una legge regionale, in asserita\nviolazione del riparto costituzionale di competenze, e\u0027 dunque \"di\nper se stessa lesiva della competenza statale, indipendentemente\ndalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle\nconseguenze pratiche\" (sentenza n. 45 del 2011)». \n Il principio e\u0027 costantemente ribadito (sentenze n. 153 del 2021;\nn. 4 del 2022; n. 69 del 2024). \n 5. Ma nel caso della legge in esame vi e\u0027 di piu\u0027. \n Le definizioni contenute nella legge regionale in argomento,\nnello specifico all\u0027art. 2, commi 1, 2 e 3, oltre a sovrapporsi alle\nnorme primarie vigenti, dettano previsioni integrative o non\ncoincidenti con la disciplina statale. \n Cio\u0027 emerge con evidenza se si considera che: \n alle previsioni contenute nell\u0027art. 1, comma 5, della citata\nlegge n. 184 del 1983, secondo il quale «Il diritto del minore a\nvivere, crescere ed essere educato nell\u0027ambito di una famiglia e\u0027\nassicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di eta\u0027, di lingua,\ndi religione e nel rispetto della identita\u0027 culturale del minore e\ncomunque non in contrasto con i principi fondamentali\ndell\u0027ordinamento», il legislatore regionale ha affiancato, al comma 2\ndell\u0027art. 2, disposizioni integrative in tema di «affidamento\nfamiliare omoculturale», consistente nell\u0027«l\u0027accoglienza temporanea\ndi minorenni da parte di famiglie appartenenti alla medesima cultura\ndi provenienza, con particolare attenzione ai minori stranieri non\naccompagnati, al fine di preservarne l\u0027identita\u0027 culturale»; \n alla disciplina dettata dall\u0027art. 4, comma 4, della medesima\nlegge n. 184 del 1983 - il quale dispone che nel provvedimento di\naffidamento familiare «deve inoltre essere indicato il periodo di\npresumibile durata dell\u0027affidamento che deve essere rapportabile al\ncomplesso di interventi volti al recupero della famiglia d\u0027origine.\nTale periodo non puo\u0027 superare la durata di ventiquattro mesi ed e\u0027\nprorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico\nministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione\ndell\u0027affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima\ndel decorso del termine di durata dell\u0027affidamento il servizio\nsociale segnala al pubblico ministero l\u0027opportunita\u0027 di richiederne\nla proroga» - il legislatore regionale all\u0027art. 2, comma 3, ultimo\nperiodo, ha affiancato una previsione sulla durata dell\u0027affidamento,\nperaltro non coincidente con quella statale, stabilendo che «La\ndurata ordinaria dell\u0027affidamento e\u0027 di ventiquattro mesi, salvo\nproroga motivata (...)». \n Ne\u0027 potrebbe sostenersi che l\u0027intervento del legislatore\nregionale possa configurarsi come meramente attuativo della\ndisciplina statale, proprio in quanto viene ripresa la definizione\ndell\u0027istituto dell\u0027affidamento familiare del minore e sono dettate\ndisposizioni che integrano la disciplina statale in questione. \n Pertanto, per i motivi sopra esposti ed alla luce dei principi\naffermati da codesta ecc.ma Corte costituzionale, l\u0027art. 2, commi 1,\n2 e 3, della legge Campania n. 16/2025 si pone in contrasto con la\ndisciplina statale in materia di affidamento del minore, dettata\ndalla legge n. 184 del 1983, in violazione dell\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera l) della Costituzione in quanto lesivo della\ncompetenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile e\npenale». \n\n \n P.Q.M. \n \n Per tutto quanto sopra dedotto e considerato il Presidente del\nConsiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato, difeso e\ndomiciliato ricorre alla ecc.ma Corte costituzionale affinche\u0027 la\nstessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure -\nla illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, commi 1, 2 e 3 della\nlegge regionale Campania n. 16 del 6 ottobre 2025, pubblicata nel\nB.U.R. Campania n. 71 dell\u00278 ottobre 2025, per le ragioni e nei\ntermini dettagliati nel corpo del presente ricorso. Si deposita la\nseguente documentazione: \n 1) copia autentica dell\u0027estratto del verbale relativo alla\ndeliberazione del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2025, con\nallegata relazione; \n 2) copia B.U.R. n. 71 del 8 ottobre 2025 (legge Regione\nCampania n. 16/2025). \n Roma, 6 dicembre 2025 \n \n Avvocato dello Stato: Paolucci","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Campania","contenzioso":"","deposito_cost":"16/01/2026"}],"elencoNorme":[],"elencoParametri":[]}}" ] ] |
|