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Giovanni Conticelli del\nForo di Firenze (elezione e accettazione all\u0027udienza del 5 agosto\n2024); \n difeso di fiducia dall\u0027avv. Giovanni Conticelli (nomina a\nseguito dell\u0027arresto); \n parla e comprende la lingua italiana (accertamento al momento\ndell\u0027arresto e poi all\u0027udienza di convalida del 5 agosto 2024); \n imputato del delitto di cui all\u0027art. 628, comma 2, del codice\npenale, perche\u0027, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo\naver sottratto a ..., che percorreva a piedi la ..., una collana\nd\u0027oro strappandogliela dal collo ed essersi allontanato di corsa,\nimmediatamente dopo, inseguito e bloccato da ..., per assicurarsene\nil possesso e garantirsi l\u0027impunita\u0027, usava violenza nei confronti\ndello stesso ... divincolandosi, sbracciando e tentando di colpirlo. \n In ..., il ... \n Con la recidiva infraquinquennale; \n Sentite le parti; \n Premesso che: \n C... H... era tratto in arresto in data ... per il reato di\nrapina impropria; \n il pubblico ministero con decreto del 5 agosto 2024 disponeva\nla presentazione diretta dell\u0027arrestate per la convalida dell\u0027arresto\ned il successivo giudizio direttissimo; \n all\u0027udienza del 5 agosto 2024 il giudice convalidava\nl\u0027arresto e, previa qualificazione del fatto come furto con strappo\nai sensi dell\u0027art. 624-bis, comma 2, del codice penale, applicava la\nmisura dell\u0027obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;\ndisponeva inoltre procedersi con il rito direttissimo; \n all\u0027esito di alcuni rinvii, all\u0027udienza odierna l\u0027imputato\npersonalmente chiedeva procedersi con il rito abbreviato,\ncondizionato alla produzione di alcuni documenti, e il giudice\nprovvedeva in conformita\u0027; l\u0027imputato rendeva alcune dichiarazioni\nspontanee; le parti illustravano quindi le rispettive conclusioni: il\nPM chiedeva la condanna dell\u0027imputato per il reato di furto con\nstrappo alla pena finale - previo riconoscimento delle attenuanti\ngeneriche in misura equivalente alla contestata recidiva - di anni\ndue e mesi otto di reclusione ed euro 618 di multa; la Difesa\nchiedeva la riqualificazione come tentato furto con strappo,\nl\u0027esclusione della contestata recidiva, il riconoscimento\ndell\u0027attenuante ex art. 62, n. 4, del codice penale, dell\u0027attenuante\nex art. 62, n. 6, del codice penale e delle attenuanti generiche, con\nl\u0027applicazione del minimo della pena; \n Rilevato che: \n A) In base agli atti d\u0027indagine, nel tardo pomeriggio del ...\ni carabinieri erano allertati dalla centrale operativa in ordine ad\nun furto con strappo commesso in ..., ... Giunti sul posto,\nrilevavano la presenza di un soggetto - tale ... - che tratteneva per\nle braccia l\u0027attuale imputato C... H.... Sul posto erano\nidentificati, oltre ai citati soggetti, anche ... (persona offesa del\nfurto con strappo) e ... (richiedente l\u0027intervento). \n In base alle dichiarazioni di ... e di ... i carabinieri\nricostruivano che poco prima l\u0027arrestato aveva strappato dal collo\ndel ... una collana, venendo subito rincorso dallo stesso ..., che\ncontemporaneamente urlava chiedendo aiuto ai passanti, che il\nfuggitivo era poco dopo bloccato da ..., coadiuvato anche da altri\nsoggetti non identificati, che vi era stata una «colluttazione» tra i\ndue. \n Al momento dell\u0027intervento dei carabinieri la collana oggetto\ndel reato era gia\u0027 stata restituita da ... a ... (quest\u0027ultimo ne da\u0027\natto in querela). \n Sia ... (in querela) sia ... (a s.i.t.) danno atto del fatto\nche l\u0027imputato avrebbe avuto una «colluttazione» con il ragazzo di\norigine sudamericana (...) «dal momento che la persona di origine\nnord africana si voleva svincolare dalla presa messa in atto dalla\npersona di origine sud americana». \n ... non e\u0027 stato invece sentito a sommarie informazioni\n(l\u0027operante in sede di relazione orale ha riferito di avere provato a\nricontattare telefonicamente il medesimo per convocarlo in caserma,\nma di non avere ricevuto risposta). \n B) Il prevenuto in sede d\u0027interrogatorio si e\u0027 avvalso della\nfacolta\u0027 di non rispondere. Ha pero\u0027 rilasciato dichiarazioni\nspontanee in cui ha affermato di avere restituito la collana alla\npersona offesa prima di venire fermato e che, quando fu bloccato,\negli non reagi\u0027 minimamente, subendo viceversa la condotta violenta\ndell\u0027altro soggetto. \n C) Dopo i fatti in esame la persona offesa ha rimesso la\nquerela inizialmente sporta; l\u0027imputato, tramite il difensore, ha\ninviato alla persona offesa una lettera di scuse e un assegno\ncircolare dell\u0027importo di euro 100 a titolo di risarcimento. \n D) Alla luce di quanto precede, e\u0027 pacifica la realizzazione\nda parte dell\u0027imputato di un furto con strappo ai danni di ...\nquest\u0027ultimo ha descritto la condotta, inseguito l\u0027attuale imputato\n(descritto nelle fattezze fisiche e nell\u0027abbigliamento) e\nriconosciuto il medesimo dopo che ... l\u0027aveva bloccato: lo stesso\nC... ha implicitamente riconosciuto il fatto, dichiarando di avere\nrestituito la collana e chiedendo scusa. \n La collana e\u0027 stata recuperata da ..., che l\u0027ha poi\nrestituita al ... (come dichiarata in querela da quest\u0027ultimo, della\ncui credibilita\u0027 non vi e\u0027 motivo di dubitare), e non restituita da\nC... (come da quest\u0027ultimo sostenuto). \n Appare viceversa dubbia la successiva progressione da furto\ncon strappo in rapina. In particolare, e\u0027 dubbio se C... «in seguito\nal placcaggio, messo in atto dal ragazzo di origine sud americana»\n(dichiarazione di ...), abbia esercitato violenza per preservare il\npossesso della collana o anche solo per fuggire, .... \n In assenza delle dichiarazioni di ..., e\u0027 innanzi tutto non\nchiaro se ... e ... abbiano assistito a detta colluttazione o sia\nstata loro riferita; in secondo luogo, il termine «colluttazione»\ndagli stessi impiegato e\u0027 equivoco, potendo alludere anche solo al\ntentativo del prevenuto di fuggire, divincolandosi, e alle\nconseguenti condotte energiche poste in essere dal ... - che in\nprecedenza l\u0027aveva placcato - per trattenerlo. \n E) In ragione di quanto sopra, appare comprovata la\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato per il fatto ascrittogli; ma lo stesso\ndeve riqualificarsi come furto con strappo ai sensi dell\u0027art.\n624-bis, comma 2, del codice penale. \n Il reato di furto con strappo deve ritenersi consumato e non\nsolo tentato. Dopo avere sottratto la collana, il prevenuto si e\u0027\nallontanato di corsa, percorrendo in tal modo un apprezzabile tratto\ndi strada (la sottrazione avveniva in piazza ... e via...,\nattraversava via ... e raggiungeva l\u0027inizio di via ...) e ha\nconseguito un possesso autonomo della stessa; il fatto che ... si sia\nmesso all\u0027inseguimento non significa che l\u0027imputato non abbia\nconseguito tale possesso; e\u0027 bene rilevare che la vicenda non si e\u0027\nsvolta in luogo chiuso (ad es. un supermercato) sono il controllo del\ntitolare del bene o di un suo preposto e che la collana e\u0027 stata\nrecuperata da un soggetto terzo, che ha assistito casualmente\nall\u0027inseguimento. \n E) Quanto al trattamento sanzionatorio, per poter addivenire\nad una corretta decisione risulta necessario il pronuncia mento della\nCorte costituzionale in ordine alla legittimita\u0027 costituzionale della\nnorma di cui all\u0027art. 624-bis comma 2, del codice penale nella parte\nin cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in\nmisura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i\nmezzi, le modalita\u0027 o circostanze dell\u0027azione, ovvero per la\nparticolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto risulti di\nlieve entita\u0027. \n Cio\u0027 premesso, \n \n Osserva \n \n1. La rilevanza \n 1.1 La citata disposizione di cui all\u0027art. 624-bis, comma 2, del\ncodice penale incrimina la condotta di «chi si impossessa della cosa\nmobile altrui, sottraendola a chi lo detiene, al fine di trarne\nprofitto per se\u0027 o per altri, strappandola di mano o di dosso alla\npersona». Per tale condotta prevede l\u0027applicazione della pena\nindicata al comma 1 dello stesso articolo in relazione al furto in\nabitazione, vale a dire la reclusione da quattro a sette anni e la\nmulta da euro 927 a euro 1500. \n 1.2 Nell\u0027ambito degli ipotetici fatti riconducibili alla\nfattispecie criminosa in questione, l\u0027episodio ora in contestazione\nsi contraddistingue per la sua lieve entita\u0027, plurimi elementi\ndeponendo in tal senso. \n 1.2.1 In primo luogo, l\u0027imputato ha operato da solo e l\u0027energia\ndispiegata per porre in essere il furto era limitata: egli procedeva\na piedi (e non ad esempio a bordo di un motociclo, cio\u0027 che avrebbe\nnecessariamente comportato l\u0027impiego di un\u0027energia maggiore); la\npersona offesa non ha riportato nessun tipo di conseguenze lesive,\nneppure in termini di abrasioni. In ragione delle modalita\u0027 della\ncondotta, era del resto modesto il rischio che la persona offesa\npotesse subire conseguenze lesive. \n 1.2.2 La persona offesa e\u0027 un uomo di mezza eta\u0027 (non si tratta\ndi un minorenne o di soggetto in eta\u0027 avanzata, ecc.). \n 1.2.3 Il fatto si e\u0027 svolto in pieno giorno, in una piazza\ncittadina, e non di notte in un luogo isolato, cio\u0027 che avrebbe\npotuto comportare effetti pregiudizievoli in capo alla persona offesa\nin termini psicologici; viceversa la persona offesa ha essa stessa\ninseguito l\u0027imputato. \n 1.2.4 Oggetto della condotta era una collana, di cui non e\u0027\nemerso in termini di certezza il materiale; quand\u0027anche si trattasse\ndi oro, il relativo valore sarebbe comunque limitato. \n 1.2.5 La collana e\u0027 stata in ogni caso recuperata poco dopo il\nfatto, per cui non persiste alcun danno residuo sul piano\npatrimoniale. \n 1.2.6 Il disvalore del fatto oggetto del presente procedimento\nrisulta in definitiva estremamente ridotto. Qualora fosse introdotta,\ncome auspicato, una fattispecie attenuata per l\u0027ipotesi del fallo di\nlieve entita\u0027, tale circostanza potrebbe senz\u0027altro applicarsi nel\ncaso di specie, fatta salva l\u0027eventuale applicazione delle ulteriori\nattenuanti invocate dalla Difesa sulla base di elementi diversi. \n 2. Non manifesta infondatezza \n 2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della norma di\ncui all\u0027art. 624-bis, comma 2, del codice penale, nella parte in cui\nnon prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non\neccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le\nmodalita\u0027 o circostanze dell\u0027azione, ovvero per la particolare\ntenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita\u0027.\nLa citata disposizione, infatti, pare costituzionalmente illegittima\nnella misura in cui non prevede un\u0027attenuazione del severo\ntrattamento sanzionatorio (minimo edittale di quattro anni di\nreclusione, oltre multa) in relazione a condotte delittuose che, per\nquanto conformi al tipo, risultino di gravita\u0027 assai limitata. \n 2.2 Lo scrivente e\u0027 consapevole del fatto che una questione\nsimile, inerente all\u0027art. 624-bis, comma 1, del codice penale (furto\nin abitazione), e\u0027 gia\u0027 stata affrontata in precedenza dalla Corte\ncostituzionale e dichiarata inammissibile (sentenza n. 117 del 2021). \n Appare pero\u0027 possibile auspicare una rivisitazione delle\nconsiderazioni svolte dalla Corte costituzionale, anche alla luce\ndella recente sentenza n. 86 del 2024, con cui la Corte ha introdotto\nun\u0027analoga circostanza attenuante per il reato di rapina (e, prima\nancora, della sentenza n. 120 del 2023, con la quale un\u0027attenuante\nsimile a quella auspicata era stata introdotta per il reato di\nestorsione). \n 2.3 Occorre premettere che l\u0027attuale disciplina del reato in\nesame e\u0027 il portato di una serie di progressivi inasprimenti. \n L\u0027art. 624-bis del codice penale era introdotto nel 2001 allo\nscopo di prevedere come reato autonomo il furto con strappo (e il\nfurto in abitazione) e cosi\u0027 sottrarlo al bilanciamento delle\ncircostanze; esso era punito con la reclusione da uno a sei anni,\noltre multa, e - in presenza di una o piu\u0027 delle circostanze previste\ndagli articoli 61 e 625, comma 1, del codice penale - con la\nreclusione da tre a dieci anni, oltre multa. \n Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017, la\ncornice edittale era aumentata per la fattispecie base a tre-sei anni\noltre multa e per la fattispecie aggravata di cui al terzo comma a\nquattro-dieci anni, oltre multa; erano contestualmente rese\nprivilegiate (in relazione a tale reato) le circostanze aggravanti di\ncui all\u0027art. 625 del codice penale, sottratte al bilanciamento. \n Infine, nel 2019 era nuovamente aumentata la pena detentiva sia\nper la fattispecie base (da quattro a sette anni di reclusione, oltre\nmulta), sia per la fattispecie di cui al terzo comma (da cinque a\ndieci anni di reclusione, oltre multa). \n 2.4 La Corte costituzionale con piu\u0027 sentenze negli ultimi anni\nha sottolineato che «la pressione punitiva attualmente esercitata\nriguardo ai delitti contro il patrimonio e\u0027 ormai diventata\nestremamente rilevante. Essa richiede percio\u0027 attenta considerazione\nda parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e\ncomparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del\nlivello di protezione loro assicurato» (cosi\u0027 la sentenza n.\n190/2020; nello stesso senso la sentenza n. 117/2021. relativa al\nfurto in abitazione). \n Se una riforma di carattere sistematico dei reali contro il\npatrimonio - tale da adeguare la disciplina codicistica alla scala di\nvalore dei vari beni giuridici recepita nella nostra Costituzione -\ne\u0027 certamente auspicabile, tuttavia nell\u0027attesa (ormai decennale,\ncome rilevato dalla stessa Corte nella sentenza n. 259/2021) appare\ncomunque possibile un intervento della Corte costituzionale teso a\ncorreggere gli eccessi piu\u0027 macroscopici. \n Inoltre, con riguardo a taluni reati come il furto, il\nparticolare rigore sanzionatorio deriva dall\u0027innalzamento della\ncornice edittale legato alla sussistenza (assai frequente) di\ncircostanze aggravanti indipendenti ad effetto speciale, con la\nconseguenza che - per effetto della possibilita\u0027 di bilanciamento con\nuna qualunque circostanza attenuante di dette aggravanti (introdotta\ncon la modifica dell\u0027art. 69 del codice penale) - «la gravita\u0027 di\nquesto delitto e\u0027 attualmente, percio\u0027, soltanto nell\u0027astratta\ncomminazione della pena, ma non lo e\u0027 piu\u0027 nella realta\u0027\ndell\u0027esperienza giuridica, come ben dimostra la casistica\ngiudiziaria, ispirata ai nuovi principi costituzionali» (sentenza n.\n268/1986, richiamata dalla sentenza n. 259/2021), \n In relazione al delitto di furto con strappo, viceversa,\nl\u0027eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio si esprime gia\u0027\nnella cornice edittale di base, sicche\u0027 l\u0027eventuale riconoscimento\ndelle circostanze attenuanti gia\u0027 previste dall\u0027ordinamento - pur\npossibile - non pare sufficiente a rendere tale eccesso sanzionatorio\ncompatibile coi principi costituzionali. In proposito, si rilevi anzi\nche il legislatore - nel corso di uno dei plurimi interventi volti ad\ninasprire il trattamento sanzionatorio previsto per il reato in\nquestione - ha altresi\u0027 precluso il bilanciamento in termini di\nprevalenza O di equivalenza delle eventuali circostanze attenuanti\n(diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis) con le\nconcorrenti circostanze aggravanti di cui all\u0027art. 625 del codice\npenale, con la conseguenza che le diminuzioni di pena si operano\nsulla quantita\u0027 della stessa risultante dall\u0027aumento conseguente alle\npredette circostanze aggravanti. \n 2.5 La norma di cui all\u0027art. 624-bis, comma 2, del codice penale\npare violare i precetti di cui agli articoli 3 e 27, comma 3, della\nCostituzione. L\u0027estremo rigore del minimo edittale previsto per il\npredetto reato viola, a parere dello scrivente, il principio di\nnecessaria ragionevolezza nella determinazione della pena,\nsoprattutto se ricollegato alla fondamentale funzione rieducativa che\nla stessa deve perseguire per espresso dettato costituzionale. In\nassenza di una previsione specifica che contempli una pena piu\u0027 mite\nper fatti di entita\u0027 piu\u0027 lieve - come invece disposto per altre\nfattispecie - in casi come quello in esame (in cui, per modalita\u0027\ndella condotta ed entita\u0027 dell\u0027offesa, il fatto concretamente\nrealizzato sia di gravita\u0027 estremamente contenuta) non pare possibile\nadeguare correttamente il trattamento sanzionatorio alla gravita\u0027 del\nfatto e alla necessaria rieducazione del suo autore. \n 2.6 Se e\u0027 certamente vero che la commisurazione delle sanzioni\nper ciascuna fattispecie di reato e\u0027 materia affidata alla\ndiscrezionalita\u0027 del Legislatore, la giurisprudenza della Corte\ncostituzionale ha piu\u0027 volte affermato che le scelte legislative sono\ntuttavia sindacabili ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza\no nell\u0027arbitrio. \n Con riguardo all\u0027art. 624-bis del codice penale, la mancata\nprevisione di una fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve\nentita\u0027 appare censurabile sia in punto di ragionevolezza intrinseca\ndel trattamento sanzionatorio, sia sotto il piu\u0027 generale profilo del\nprincipio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per altre\nfattispecie delittuose. \n 2.7 Sotto il primo profilo, a fronte di una cornice edittale che\nprevede una pena minima di quattro anni di reclusione (oltre multa),\npare irragionevole la mancata previsione di un\u0027attenuazione della\npena per i fatti di lieve entita\u0027. \n Per tali fatti una pena che pur si attesti sul minimo edittale\nrisulta comunque esageratamente sproporzionata. \n 2.8 Sotto il secondo profilo, la mancata previsione di una\nfattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entita\u0027 pare violare il\nprincipio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per i reati\ndi rapina e di estorsione. \n Le fattispecie del furto con strappo e della rapina propria sono,\nper cosi\u0027 dire, confinanti: nell\u0027ambito di entrambe vi e\u0027\nl\u0027apprensione di un bene altrui con modalita\u0027 lato sensu violente, ma\ni due reati si distinguono in relazione alla direzione della\nviolenza. \n La giurisprudenza di legittimita\u0027 ha infatti con plurime pronunce\naffermato che «integra il reato di furto con strappo la condotta di\nviolenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto\nindiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto\ndi rapina quando lo violenza sia stata esercitata per vincere la\nresistenza della persona offesa, giacche\u0027 in tal caso e\u0027 la violenza\nstessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale\nsi realizza lo sottrazione» (cosi\u0027 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2553 del\n19 dicembre 2014 Rv. 262281 - 01; in termini sostanzialmente analoghi\nCass. Sez. 2 - Sentenza n. 16899 del 21 febbraio 2019 Rv. 276558 - 01\ne Cass. Sez. 2, Sentenza n. 41464 dell\u002711 novembre 2010 Rv. 248751 -\n01). La stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 125 del 2016 ha\naffermato che «la distinzione tra la fattispecie incriminatrice del\nfurto con strappo (art. 624-bis, secondo comma, codice penale) e\nquella della rapina (art. 628 del codice penale) risiede nella\ndiversa direzione della violenza esplicata dall\u0027agente. Sussiste un\nfurto con strappo quando la violenza e\u0027 immediatamente rivolta verso\nla cosa, e solo indirettamente verso la persona che lo detiene;\ncostituisce invece una rapina l\u0027impossessamento della cosa mobile\naltrui mediante una violenza diretta sulla persona. Nel furto con\nstrappo la vittima puo\u0027 risentire della violenza solamente in modo\nriflesso, come effetto della violenza impiegata sulla cosa per\nstrapparla di mano o di dosso alla persona, mentre nella rapina la\nviolenza alla persona costituisce il mezzo attraverso il quale\navviene la sottrazione. Cosi\u0027, se lo strappo non basta per ottenere\nl\u0027impossessamento e viene di conseguenza esercitata una violenza\nsulla persona, e\u0027 ravvisabile una rapina». \n Alla luce della citata differenziazione, il reato di rapina\npropria e\u0027 agevolmente individuabile come reato piu\u0027 grave - per\nquanto molto simile - rispetto al reato di furto con strappo, posto\nche nel primo caso la violenza e\u0027 esercitata direttamente contro la\npersona di cui si vuole vincere la resistenza, laddove nel secondo\ncaso la violenza e\u0027 esercitata solo sulla cosa, salvo determinare\neffetti indiretti in capo alla persona. \n Un simile rapporto si puo\u0027 individuare anche rispetto al reato di\nestorsione, nell\u0027ambito del quale la coartazione non determina il\ntotale annullamento della capacita\u0027 del soggetto passivo di\ndeterminarsi diversamente, ma lascia persistere un margine di\nliberta\u0027 in capo alla persona offesa. \n La stessa Corte costituzionale nella gia\u0027 citata sentenza n. 125\ndel 2016 ha poi sottotitolato che «Non sono rari i casi in cui, nel\nprogredire dell\u0027azione delittuosa, il furto con strappo si trasforma\nin una rapina, per la necessita\u0027 di vincere lo resistenza della\nvittima, o anche in una rapina impropria, per la necessita\u0027 di\ncontrastare la reazione della vittima dopo la sottrazione della cosa.\nIn questi casi, tra il furto con strappo e la rapina si verifica una\nprogressione nell\u0027offesa, in quanto la lesione si estende dal\npatrimonio alla persona, giungendo a metterne in pericolo anche\nl\u0027integrita\u0027 fisica». Su tale premessa, peraltro, la Corte giungeva a\nritenere «incongrua la normativa che, pur prevedendo per la rapina\nuna pena assai piu\u0027 grave, riconosce a chi ne e\u0027 autore un\ntrattamento piu\u0027 vantaggioso in sede di esecuzione della pena»\n(dichiarava percio\u0027 l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 656,\ncomma 9, lettera a), del codice di procedura penale nella parte in\ncui stabilisce che non puo\u0027 essere disposta la sospensione\ndell\u0027esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto\ndi furto con strappo). \n Rispetto ai citati reati di rapina e di estorsione, a seguito\ndelle sentenze della Corte costituzionale n. 120 del 2023 e n. 86 del\n2024, e\u0027 ora prevista una circostanza attenuante per le ipotesi in\ncui - per la natura, la specie, i mezzi, le modalita\u0027 o circostanze\ndell\u0027azione, ovvero per la particolare tenuita\u0027 del danno o del\npericolo - il fatto risulti di lieve entita\u0027. \n 2.9 Cosi\u0027, se l\u0027attuale imputato avesse esercitato una violenza\ndiretta modesta (e non solo indiretta) contro la persona del ... per\nimpossessarsi del bene, il fatto avrebbe dovuto qualificarsi come\nrapina (reato piu\u0027 grave), ma avrebbe potuto verosimilmente ritenersi\ndi lieve entita\u0027, in considerazione della limitata gravita\u0027 della\nviolenza, del contesto (in pieno giorno, in una piazza cittadina),\ndell\u0027oggetto della condotta e del successivo recupero del bene. \n Analogameme, se - dopo la sottrazione mediante strappo - per\nconseguire il possesso del bene o per assicurarsi l\u0027impunita\u0027 il\nprevenuto avesse usato un minimo di violenza o di minaccia (ad es.\ndando una spinta) nei confronti del ... o nei confronti di ..., si\nsarebbe configurato il piu\u0027 grave reato di rapina impropria, ma\nl\u0027imputato avrebbe potuto beneficiare della circostanza attenuante\nintrodotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024\ne quindi, paradossalmente, di un trattamento sanzionatorio piu\u0027\nlieve. \n In particolare, per la rapina attenuata per la lieve entita\u0027 del\nfatto (circostanza attenutante introdotta dalla sentenza n. 86 del\n2024) la pena minima irrogabile sarebbe di anni tre e mesi quattro di\nreclusione oltre multa (pena base anni cinque oltre multa, ridotta\nper la citata circostanza attenuante ad anni tre e mesi quattro oltre\nmulta), fatta salva l\u0027applicazione di eventuali ulteriori circostanze\nattenuanti (ad esempio la circostanza attenuante ex art. 62, n. 4,\ndel codice penale e le circostanze attenuanti generiche). Analoga\npena sarebbe applicabile per l\u0027estorsione, riconoscendo la\ncircostanza attenuante di cui alla sentenza n. 120 del 2023. \n Per il furto con strappo - reato con ogni evidenza meno grave\n(addirittura suscettibile di progredire in rapina impropria) - la\npena minima irrogabile e\u0027 viceversa quella di anni quattro di\nreclusione oltre multa, fatta salva l\u0027applicazione di eventuali\ncircostanze attenuanti (ad esempio la circostanza attenuante ex art.\n62, n. 4, del codice penale e le circostanze attenuanti generiche). \n Pare evidente l\u0027irragionevolezza della previsione per un reato\npiu\u0027 lieve di un trattamento sanzionatorio piu\u0027 severo rispetto a\nquello previsto per il reato piu\u0027 grave. \n 2.10 Una simile pena, irragionevole sia sotto il profilo\nintrinseco sia in relazione alle fattispecie piu\u0027 gravi di rapina e\ndi estorsione, non potrebbe del resto assolvere alla funzione\nrieducatrice di cui all\u0027art. 27, comma 3, della Costituzione. La pena\nsarebbe infatti eccessiva e ingiusta, violando il canone della\nproporzionalita\u0027 rispetto al fatto di reato posto in essere e in\nraffronto alle citate fattispecie piu\u0027 gravi; in quanto\nsproporzionata, la pena non potrebbe mai essere percepita dal\ncondannato come giusta ed esplicare quindi la propria funzione\nrieducativa; al contrario il condannato non potrebbe che percepire\ncome irragionevole la pena stessa e non aderirebbe quindi al\ntrattamento rieducativo. \n3. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma\nora censurata alle citate disposizioni della Costituzione, chiaro e\nunivoco essendo il dato letterale. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 seguente della\nlegge n. 87/1953, ritenuta la questione rilevante e non\nmanifestamente infondata. \n Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione degli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione - della\nnorma di cui all\u0027art. 624-bis, comma 2, del codice penale, nella\nparte in cui non prevede che la pena da esso comminata e\u0027 diminuita\nin misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i\nmezzi, le modalita\u0027 o circostanze dell\u0027azione, ovvero per la\nparticolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto risulti di\nlieve entita\u0027. \n Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23, comma 4, legge n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5, del codice di procedura\npenale. \n Firenze, 9 dicembre 2024 \n \n Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62248","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"624","specificaz_art":"bis","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78819","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78820","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |