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C.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 dicembre 2024\n\r\nOrdinanza  del  9  dicembre  2024  del  Tribunale  di   Firenze   nel\nprocedimento penale a carico di H. C.. \n \nReati e pene  -  Furto  con  strappo  -  Trattamento  sanzionatorio -\n  Mancata previsione che la pena comminata e\u0027 diminuita in misura non\n  eccedente un terzo quando, per la natura, la specie,  i  mezzi,  le\n  modalita\u0027 o le circostanze dell\u0027azione, ovvero per  la  particolare\n  tenuita\u0027 del danno o  del  pericolo,  il  fatto  risulti  di  lieve\n  entita\u0027. \n- Codice penale, art. 624-bis, secondo comma. \n\n\r\n(GU n. 4 del 22-01-2025)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI FIRENZE \n                        Prima sezione penale \n \n    Il giudice, dr Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato  a\ncarico di C...  H...,  nato  in  ...  (...),  detenuto  agli  arresti\ndomiciliari per altra causa; \n        elettiv. domiciliato presso l\u0027avv.  Giovanni  Conticelli  del\nForo di Firenze (elezione e accettazione  all\u0027udienza  del  5  agosto\n2024); \n        difeso di fiducia dall\u0027avv.  Giovanni  Conticelli  (nomina  a\nseguito dell\u0027arresto); \n        parla e comprende la lingua italiana (accertamento al momento\ndell\u0027arresto e poi all\u0027udienza di convalida del 5 agosto 2024); \n        imputato del delitto di cui all\u0027art. 628, comma 2, del codice\npenale, perche\u0027, al fine di procurarsi  un  ingiusto  profitto,  dopo\naver sottratto a ..., che percorreva a  piedi  la  ...,  una  collana\nd\u0027oro strappandogliela dal collo ed  essersi  allontanato  di  corsa,\nimmediatamente dopo, inseguito e bloccato da ...,  per  assicurarsene\nil possesso e garantirsi l\u0027impunita\u0027, usava  violenza  nei  confronti\ndello stesso ... divincolandosi, sbracciando e tentando di colpirlo. \n    In ..., il ... \n    Con la recidiva infraquinquennale; \n    Sentite le parti; \n    Premesso che: \n        C... H... era tratto in arresto in data ... per il  reato  di\nrapina impropria; \n        il pubblico ministero con decreto del 5 agosto 2024 disponeva\nla presentazione diretta dell\u0027arrestate per la convalida dell\u0027arresto\ned il successivo giudizio direttissimo; \n        all\u0027udienza  del  5  agosto  2024  il   giudice   convalidava\nl\u0027arresto e, previa qualificazione del fatto come furto  con  strappo\nai sensi dell\u0027art. 624-bis, comma 2, del codice penale, applicava  la\nmisura  dell\u0027obbligo  di  presentazione  alla  polizia   giudiziaria;\ndisponeva inoltre procedersi con il rito direttissimo; \n        all\u0027esito di alcuni rinvii,  all\u0027udienza  odierna  l\u0027imputato\npersonalmente   chiedeva   procedersi   con   il   rito   abbreviato,\ncondizionato alla  produzione  di  alcuni  documenti,  e  il  giudice\nprovvedeva in conformita\u0027; l\u0027imputato  rendeva  alcune  dichiarazioni\nspontanee; le parti illustravano quindi le rispettive conclusioni: il\nPM chiedeva la condanna dell\u0027imputato  per  il  reato  di  furto  con\nstrappo alla pena finale -  previo  riconoscimento  delle  attenuanti\ngeneriche in misura equivalente alla contestata recidiva  -  di  anni\ndue e mesi otto di  reclusione  ed  euro  618  di  multa;  la  Difesa\nchiedeva  la  riqualificazione  come  tentato  furto   con   strappo,\nl\u0027esclusione   della   contestata   recidiva,    il    riconoscimento\ndell\u0027attenuante ex art. 62, n. 4, del codice penale,  dell\u0027attenuante\nex art. 62, n. 6, del codice penale e delle attenuanti generiche, con\nl\u0027applicazione del minimo della pena; \n    Rilevato che: \n        A) In base agli atti d\u0027indagine, nel tardo pomeriggio del ...\ni carabinieri erano allertati dalla centrale operativa in  ordine  ad\nun  furto  con  strappo  commesso  in  ...,  ...  Giunti  sul  posto,\nrilevavano la presenza di un soggetto - tale ... - che tratteneva per\nle  braccia  l\u0027attuale  imputato   C...   H....   Sul   posto   erano\nidentificati, oltre ai citati soggetti, anche ... (persona offesa del\nfurto con strappo) e ... (richiedente l\u0027intervento). \n        In base alle dichiarazioni di ...  e  di  ...  i  carabinieri\nricostruivano che poco prima l\u0027arrestato aveva  strappato  dal  collo\ndel ... una collana, venendo subito rincorso dallo  stesso  ...,  che\ncontemporaneamente  urlava  chiedendo  aiuto  ai  passanti,  che   il\nfuggitivo era poco dopo bloccato da ..., coadiuvato  anche  da  altri\nsoggetti non identificati, che vi era stata una «colluttazione» tra i\ndue. \n        Al momento dell\u0027intervento dei carabinieri la collana oggetto\ndel reato era gia\u0027 stata restituita da ... a ... (quest\u0027ultimo ne da\u0027\natto in querela). \n        Sia ... (in querela) sia ... (a s.i.t.) danno atto del  fatto\nche l\u0027imputato avrebbe avuto una «colluttazione» con  il  ragazzo  di\norigine sudamericana (...) «dal momento che  la  persona  di  origine\nnord africana si voleva svincolare dalla presa messa  in  atto  dalla\npersona di origine sud americana». \n        ... non e\u0027  stato  invece  sentito  a  sommarie  informazioni\n(l\u0027operante in sede di relazione orale ha riferito di avere provato a\nricontattare telefonicamente il medesimo per convocarlo  in  caserma,\nma di non avere ricevuto risposta). \n        B) Il prevenuto in sede d\u0027interrogatorio si e\u0027 avvalso  della\nfacolta\u0027  di  non  rispondere.  Ha  pero\u0027  rilasciato   dichiarazioni\nspontanee in cui ha affermato di avere  restituito  la  collana  alla\npersona offesa prima di venire fermato e  che,  quando  fu  bloccato,\negli non reagi\u0027 minimamente, subendo viceversa la  condotta  violenta\ndell\u0027altro soggetto. \n        C) Dopo i fatti in esame la  persona  offesa  ha  rimesso  la\nquerela inizialmente sporta; l\u0027imputato,  tramite  il  difensore,  ha\ninviato alla persona  offesa  una  lettera  di  scuse  e  un  assegno\ncircolare dell\u0027importo di euro 100 a titolo di risarcimento. \n        D) Alla luce di quanto precede, e\u0027 pacifica la  realizzazione\nda parte dell\u0027imputato di un  furto  con  strappo  ai  danni  di  ...\nquest\u0027ultimo ha descritto la condotta, inseguito  l\u0027attuale  imputato\n(descritto   nelle   fattezze   fisiche   e   nell\u0027abbigliamento)   e\nriconosciuto il medesimo dopo che ...  l\u0027aveva  bloccato:  lo  stesso\nC... ha implicitamente riconosciuto il fatto,  dichiarando  di  avere\nrestituito la collana e chiedendo scusa. \n        La  collana  e\u0027  stata  recuperata  da  ...,  che  l\u0027ha   poi\nrestituita al ... (come dichiarata in querela da quest\u0027ultimo,  della\ncui credibilita\u0027 non vi e\u0027 motivo di dubitare), e non  restituita  da\nC... (come da quest\u0027ultimo sostenuto). \n        Appare viceversa dubbia la successiva progressione  da  furto\ncon strappo in rapina. In particolare, e\u0027 dubbio se C... «in  seguito\nal placcaggio, messo in atto dal ragazzo di  origine  sud  americana»\n(dichiarazione di ...), abbia esercitato violenza per  preservare  il\npossesso della collana o anche solo per fuggire, .... \n        In assenza delle dichiarazioni di ..., e\u0027 innanzi  tutto  non\nchiaro se ... e ... abbiano assistito a  detta  colluttazione  o  sia\nstata loro riferita; in secondo  luogo,  il  termine  «colluttazione»\ndagli stessi impiegato e\u0027 equivoco, potendo alludere  anche  solo  al\ntentativo  del  prevenuto  di   fuggire,   divincolandosi,   e   alle\nconseguenti condotte energiche poste in  essere  dal  ...  -  che  in\nprecedenza l\u0027aveva placcato - per trattenerlo. \n        E)  In  ragione  di  quanto  sopra,  appare   comprovata   la\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato per il fatto ascrittogli; ma lo  stesso\ndeve  riqualificarsi  come  furto  con  strappo  ai  sensi  dell\u0027art.\n624-bis, comma 2, del codice penale. \n        Il reato di furto con strappo deve ritenersi consumato e  non\nsolo tentato. Dopo avere sottratto la collana,  il  prevenuto  si  e\u0027\nallontanato di corsa, percorrendo in tal modo un apprezzabile  tratto\ndi  strada  (la  sottrazione  avveniva  in  piazza  ...   e   via...,\nattraversava via  ...  e  raggiungeva  l\u0027inizio  di  via  ...)  e  ha\nconseguito un possesso autonomo della stessa; il fatto che ... si sia\nmesso  all\u0027inseguimento  non  significa  che  l\u0027imputato  non   abbia\nconseguito tale possesso; e\u0027 bene rilevare che la vicenda non  si  e\u0027\nsvolta in luogo chiuso (ad es. un supermercato) sono il controllo del\ntitolare del bene o di un suo preposto e  che  la  collana  e\u0027  stata\nrecuperata  da  un  soggetto  terzo,  che  ha  assistito  casualmente\nall\u0027inseguimento. \n        E) Quanto al trattamento sanzionatorio, per poter  addivenire\nad una corretta decisione risulta necessario il pronuncia mento della\nCorte costituzionale in ordine alla legittimita\u0027 costituzionale della\nnorma di cui all\u0027art. 624-bis comma 2, del codice penale nella  parte\nin cui non prevede che la pena da esso  comminata  sia  diminuita  in\nmisura non eccedente un terzo quando per  la  natura,  la  specie,  i\nmezzi,  le  modalita\u0027  o  circostanze  dell\u0027azione,  ovvero  per   la\nparticolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il  fatto  risulti  di\nlieve entita\u0027. \n    Cio\u0027 premesso, \n \n                               Osserva \n \n1. La rilevanza \n    1.1 La citata disposizione di cui all\u0027art. 624-bis, comma 2,  del\ncodice penale incrimina la condotta di «chi si impossessa della  cosa\nmobile altrui, sottraendola a chi  lo  detiene,  al  fine  di  trarne\nprofitto per se\u0027 o per altri, strappandola di mano o  di  dosso  alla\npersona».  Per  tale  condotta  prevede  l\u0027applicazione  della   pena\nindicata al comma 1 dello stesso articolo in relazione  al  furto  in\nabitazione, vale a dire la reclusione da quattro a sette  anni  e  la\nmulta da euro 927 a euro 1500. \n    1.2  Nell\u0027ambito  degli  ipotetici   fatti   riconducibili   alla\nfattispecie criminosa in questione, l\u0027episodio ora  in  contestazione\nsi contraddistingue  per  la  sua  lieve  entita\u0027,  plurimi  elementi\ndeponendo in tal senso. \n    1.2.1 In primo luogo, l\u0027imputato ha operato da solo  e  l\u0027energia\ndispiegata per porre in essere il furto era limitata: egli  procedeva\na piedi (e non ad esempio a bordo di un motociclo, cio\u0027  che  avrebbe\nnecessariamente comportato  l\u0027impiego  di  un\u0027energia  maggiore);  la\npersona offesa non ha riportato nessun tipo  di  conseguenze  lesive,\nneppure in termini di abrasioni. In  ragione  delle  modalita\u0027  della\ncondotta, era del resto modesto il  rischio  che  la  persona  offesa\npotesse subire conseguenze lesive. \n    1.2.2 La persona offesa e\u0027 un uomo di mezza eta\u0027 (non  si  tratta\ndi un minorenne o di soggetto in eta\u0027 avanzata, ecc.). \n    1.2.3 Il fatto si e\u0027  svolto  in  pieno  giorno,  in  una  piazza\ncittadina, e non di notte in  un  luogo  isolato,  cio\u0027  che  avrebbe\npotuto comportare effetti pregiudizievoli in capo alla persona offesa\nin termini psicologici; viceversa la persona offesa  ha  essa  stessa\ninseguito l\u0027imputato. \n    1.2.4 Oggetto della condotta era  una  collana,  di  cui  non  e\u0027\nemerso in termini di certezza il materiale; quand\u0027anche si  trattasse\ndi oro, il relativo valore sarebbe comunque limitato. \n    1.2.5 La collana e\u0027 stata in ogni caso recuperata  poco  dopo  il\nfatto,  per  cui  non  persiste  alcun  danno   residuo   sul   piano\npatrimoniale. \n    1.2.6 Il disvalore del fatto oggetto  del  presente  procedimento\nrisulta in definitiva estremamente ridotto. Qualora fosse introdotta,\ncome auspicato, una fattispecie attenuata per l\u0027ipotesi del fallo  di\nlieve entita\u0027, tale circostanza potrebbe  senz\u0027altro  applicarsi  nel\ncaso di specie, fatta salva l\u0027eventuale applicazione delle  ulteriori\nattenuanti invocate dalla Difesa sulla base di elementi diversi. \n 2. Non manifesta infondatezza \n    2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale  della  norma  di\ncui all\u0027art. 624-bis, comma 2, del codice penale, nella parte in  cui\nnon prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non\neccedente un terzo quando per la  natura,  la  specie,  i  mezzi,  le\nmodalita\u0027  o  circostanze  dell\u0027azione,  ovvero  per  la  particolare\ntenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita\u0027.\nLa citata disposizione, infatti, pare costituzionalmente  illegittima\nnella  misura  in  cui  non  prevede   un\u0027attenuazione   del   severo\ntrattamento  sanzionatorio  (minimo  edittale  di  quattro  anni   di\nreclusione, oltre multa) in relazione a condotte delittuose che,  per\nquanto conformi al tipo, risultino di gravita\u0027 assai limitata. \n    2.2 Lo scrivente e\u0027  consapevole  del  fatto  che  una  questione\nsimile, inerente all\u0027art. 624-bis, comma 1, del codice penale  (furto\nin abitazione), e\u0027 gia\u0027 stata affrontata in  precedenza  dalla  Corte\ncostituzionale e dichiarata inammissibile (sentenza n. 117 del 2021). \n    Appare  pero\u0027  possibile  auspicare   una   rivisitazione   delle\nconsiderazioni svolte dalla Corte  costituzionale,  anche  alla  luce\ndella recente sentenza n. 86 del 2024, con cui la Corte ha introdotto\nun\u0027analoga circostanza attenuante per il reato di  rapina  (e,  prima\nancora, della sentenza n. 120 del 2023, con  la  quale  un\u0027attenuante\nsimile a quella auspicata  era  stata  introdotta  per  il  reato  di\nestorsione). \n    2.3 Occorre premettere che  l\u0027attuale  disciplina  del  reato  in\nesame e\u0027 il portato di una serie di progressivi inasprimenti. \n    L\u0027art. 624-bis del codice penale era  introdotto  nel  2001  allo\nscopo di prevedere come reato autonomo il furto  con  strappo  (e  il\nfurto  in  abitazione)  e  cosi\u0027  sottrarlo  al  bilanciamento  delle\ncircostanze; esso era punito con la reclusione da  uno  a  sei  anni,\noltre multa, e - in presenza di una o piu\u0027 delle circostanze previste\ndagli articoli 61 e  625,  comma  1,  del  codice  penale  -  con  la\nreclusione da tre a dieci anni, oltre multa. \n    Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017, la\ncornice edittale era aumentata per la fattispecie base a tre-sei anni\noltre multa e per la fattispecie aggravata di cui al  terzo  comma  a\nquattro-dieci  anni,  oltre   multa;   erano   contestualmente   rese\nprivilegiate (in relazione a tale reato) le circostanze aggravanti di\ncui all\u0027art. 625 del codice penale, sottratte al bilanciamento. \n    Infine, nel 2019 era nuovamente aumentata la pena  detentiva  sia\nper la fattispecie base (da quattro a sette anni di reclusione, oltre\nmulta), sia per la fattispecie di cui al terzo  comma  (da  cinque  a\ndieci anni di reclusione, oltre multa). \n    2.4 La Corte costituzionale con piu\u0027 sentenze negli  ultimi  anni\nha sottolineato che «la  pressione  punitiva  attualmente  esercitata\nriguardo  ai  delitti  contro  il  patrimonio  e\u0027   ormai   diventata\nestremamente rilevante. Essa richiede percio\u0027 attenta  considerazione\nda parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e\ncomparativa, dei beni giuridici tutelati dal  diritto  penale  e  del\nlivello  di  protezione  loro  assicurato»  (cosi\u0027  la  sentenza   n.\n190/2020; nello stesso senso la sentenza  n.  117/2021.  relativa  al\nfurto in abitazione). \n    Se una riforma di  carattere  sistematico  dei  reali  contro  il\npatrimonio - tale da adeguare la disciplina codicistica alla scala di\nvalore dei vari beni giuridici recepita nella nostra  Costituzione  -\ne\u0027 certamente auspicabile,  tuttavia  nell\u0027attesa  (ormai  decennale,\ncome rilevato dalla stessa Corte nella sentenza n.  259/2021)  appare\ncomunque possibile un intervento della Corte  costituzionale  teso  a\ncorreggere gli eccessi piu\u0027 macroscopici. \n    Inoltre,  con  riguardo  a  taluni  reati  come  il   furto,   il\nparticolare  rigore  sanzionatorio  deriva  dall\u0027innalzamento   della\ncornice  edittale  legato  alla  sussistenza  (assai  frequente)   di\ncircostanze aggravanti  indipendenti  ad  effetto  speciale,  con  la\nconseguenza che - per effetto della possibilita\u0027 di bilanciamento con\nuna qualunque circostanza attenuante di dette aggravanti  (introdotta\ncon la modifica dell\u0027art. 69 del codice penale)  -  «la  gravita\u0027  di\nquesto  delitto  e\u0027  attualmente,  percio\u0027,  soltanto   nell\u0027astratta\ncomminazione  della  pena,  ma  non  lo   e\u0027   piu\u0027   nella   realta\u0027\ndell\u0027esperienza   giuridica,   come   ben   dimostra   la   casistica\ngiudiziaria, ispirata ai nuovi principi costituzionali» (sentenza  n.\n268/1986, richiamata dalla sentenza n. 259/2021), \n    In  relazione  al  delitto  di  furto  con  strappo,   viceversa,\nl\u0027eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio si esprime  gia\u0027\nnella cornice edittale di base,  sicche\u0027  l\u0027eventuale  riconoscimento\ndelle circostanze attenuanti gia\u0027  previste  dall\u0027ordinamento  -  pur\npossibile - non pare sufficiente a rendere tale eccesso sanzionatorio\ncompatibile coi principi costituzionali. In proposito, si rilevi anzi\nche il legislatore - nel corso di uno dei plurimi interventi volti ad\ninasprire il trattamento  sanzionatorio  previsto  per  il  reato  in\nquestione - ha altresi\u0027  precluso  il  bilanciamento  in  termini  di\nprevalenza O di equivalenza delle  eventuali  circostanze  attenuanti\n(diverse da quelle previste dagli  articoli  98  e  625-bis)  con  le\nconcorrenti circostanze aggravanti di cui  all\u0027art.  625  del  codice\npenale, con la conseguenza che le  diminuzioni  di  pena  si  operano\nsulla quantita\u0027 della stessa risultante dall\u0027aumento conseguente alle\npredette circostanze aggravanti. \n    2.5 La norma di cui all\u0027art. 624-bis, comma 2, del codice  penale\npare violare i precetti di cui agli articoli 3 e 27, comma  3,  della\nCostituzione. L\u0027estremo rigore del minimo edittale  previsto  per  il\npredetto reato viola, a  parere  dello  scrivente,  il  principio  di\nnecessaria   ragionevolezza   nella   determinazione   della    pena,\nsoprattutto se ricollegato alla fondamentale funzione rieducativa che\nla stessa deve perseguire per  espresso  dettato  costituzionale.  In\nassenza di una previsione specifica che contempli una pena piu\u0027  mite\nper fatti di entita\u0027 piu\u0027 lieve -  come  invece  disposto  per  altre\nfattispecie - in casi come quello in esame  (in  cui,  per  modalita\u0027\ndella  condotta  ed  entita\u0027  dell\u0027offesa,  il  fatto   concretamente\nrealizzato sia di gravita\u0027 estremamente contenuta) non pare possibile\nadeguare correttamente il trattamento sanzionatorio alla gravita\u0027 del\nfatto e alla necessaria rieducazione del suo autore. \n    2.6 Se e\u0027 certamente vero che la  commisurazione  delle  sanzioni\nper  ciascuna  fattispecie  di  reato  e\u0027   materia   affidata   alla\ndiscrezionalita\u0027  del  Legislatore,  la  giurisprudenza  della  Corte\ncostituzionale ha piu\u0027 volte affermato che le scelte legislative sono\ntuttavia sindacabili ove trasmodino nella manifesta  irragionevolezza\no nell\u0027arbitrio. \n    Con riguardo all\u0027art.  624-bis  del  codice  penale,  la  mancata\nprevisione di una fattispecie  attenuata  per  le  ipotesi  di  lieve\nentita\u0027 appare censurabile sia in punto di ragionevolezza  intrinseca\ndel trattamento sanzionatorio, sia sotto il piu\u0027 generale profilo del\nprincipio di uguaglianza in relazione a  quanto  previsto  per  altre\nfattispecie delittuose. \n    2.7 Sotto il primo profilo, a fronte di una cornice edittale  che\nprevede una pena minima di quattro anni di reclusione (oltre  multa),\npare irragionevole la mancata  previsione  di  un\u0027attenuazione  della\npena per i fatti di lieve entita\u0027. \n    Per tali fatti una pena che pur si attesti  sul  minimo  edittale\nrisulta comunque esageratamente sproporzionata. \n    2.8 Sotto il  secondo  profilo,  la  mancata  previsione  di  una\nfattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entita\u0027 pare violare il\nprincipio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per  i  reati\ndi rapina e di estorsione. \n    Le fattispecie del furto con strappo e della rapina propria sono,\nper  cosi\u0027  dire,  confinanti:  nell\u0027ambito   di   entrambe   vi   e\u0027\nl\u0027apprensione di un bene altrui con modalita\u0027 lato sensu violente, ma\ni  due  reati  si  distinguono  in  relazione  alla  direzione  della\nviolenza. \n    La giurisprudenza di legittimita\u0027 ha infatti con plurime pronunce\naffermato che «integra il reato di furto con strappo la  condotta  di\nviolenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto\nindiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il  delitto\ndi rapina quando lo violenza sia  stata  esercitata  per  vincere  la\nresistenza della persona offesa, giacche\u0027 in tal caso e\u0027 la  violenza\nstessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale\nsi realizza lo sottrazione» (cosi\u0027 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2553 del\n19 dicembre 2014 Rv. 262281 - 01; in termini sostanzialmente analoghi\nCass. Sez. 2 - Sentenza n. 16899 del 21 febbraio 2019 Rv. 276558 - 01\ne Cass. Sez. 2, Sentenza n. 41464 dell\u002711 novembre 2010 Rv. 248751  -\n01). La stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 125 del 2016 ha\naffermato che «la distinzione tra la fattispecie  incriminatrice  del\nfurto con strappo (art. 624-bis,  secondo  comma,  codice  penale)  e\nquella della rapina  (art.  628  del  codice  penale)  risiede  nella\ndiversa direzione della violenza esplicata dall\u0027agente.  Sussiste  un\nfurto con strappo quando la violenza e\u0027 immediatamente rivolta  verso\nla cosa, e solo indirettamente  verso  la  persona  che  lo  detiene;\ncostituisce invece una rapina  l\u0027impossessamento  della  cosa  mobile\naltrui mediante una violenza diretta sulla  persona.  Nel  furto  con\nstrappo la vittima puo\u0027 risentire della violenza  solamente  in  modo\nriflesso, come  effetto  della  violenza  impiegata  sulla  cosa  per\nstrapparla di mano o di dosso alla persona, mentre  nella  rapina  la\nviolenza alla  persona  costituisce  il  mezzo  attraverso  il  quale\navviene la sottrazione. Cosi\u0027, se lo strappo non basta  per  ottenere\nl\u0027impossessamento e viene  di  conseguenza  esercitata  una  violenza\nsulla persona, e\u0027 ravvisabile una rapina». \n    Alla luce della  citata  differenziazione,  il  reato  di  rapina\npropria e\u0027 agevolmente individuabile come  reato  piu\u0027  grave  -  per\nquanto molto simile - rispetto al reato di furto con  strappo,  posto\nche nel primo caso la violenza e\u0027 esercitata direttamente  contro  la\npersona di cui si vuole vincere la resistenza,  laddove  nel  secondo\ncaso la violenza e\u0027 esercitata solo  sulla  cosa,  salvo  determinare\neffetti indiretti in capo alla persona. \n    Un simile rapporto si puo\u0027 individuare anche rispetto al reato di\nestorsione, nell\u0027ambito del quale la  coartazione  non  determina  il\ntotale  annullamento  della  capacita\u0027  del   soggetto   passivo   di\ndeterminarsi  diversamente,  ma  lascia  persistere  un  margine   di\nliberta\u0027 in capo alla persona offesa. \n    La stessa Corte costituzionale nella gia\u0027 citata sentenza n.  125\ndel 2016 ha poi sottotitolato che «Non sono rari i casi in  cui,  nel\nprogredire dell\u0027azione delittuosa, il furto con strappo si  trasforma\nin una rapina, per la  necessita\u0027  di  vincere  lo  resistenza  della\nvittima, o anche in  una  rapina  impropria,  per  la  necessita\u0027  di\ncontrastare la reazione della vittima dopo la sottrazione della cosa.\nIn questi casi, tra il furto con strappo e la rapina si verifica  una\nprogressione  nell\u0027offesa,  in  quanto  la  lesione  si  estende  dal\npatrimonio alla persona,  giungendo  a  metterne  in  pericolo  anche\nl\u0027integrita\u0027 fisica». Su tale premessa, peraltro, la Corte giungeva a\nritenere «incongrua la normativa che, pur prevedendo  per  la  rapina\nuna  pena  assai  piu\u0027  grave,  riconosce  a  chi  ne  e\u0027  autore  un\ntrattamento piu\u0027  vantaggioso  in  sede  di  esecuzione  della  pena»\n(dichiarava percio\u0027 l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  656,\ncomma 9, lettera a), del codice di procedura penale  nella  parte  in\ncui  stabilisce  che  non  puo\u0027  essere   disposta   la   sospensione\ndell\u0027esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto\ndi furto con strappo). \n    Rispetto ai citati reati di rapina e  di  estorsione,  a  seguito\ndelle sentenze della Corte costituzionale n. 120 del 2023 e n. 86 del\n2024, e\u0027 ora prevista una circostanza attenuante per  le  ipotesi  in\ncui - per la natura, la specie, i mezzi, le modalita\u0027  o  circostanze\ndell\u0027azione, ovvero per la  particolare  tenuita\u0027  del  danno  o  del\npericolo - il fatto risulti di lieve entita\u0027. \n    2.9 Cosi\u0027, se l\u0027attuale imputato avesse esercitato  una  violenza\ndiretta modesta (e non solo indiretta) contro la persona del ...  per\nimpossessarsi del bene, il fatto  avrebbe  dovuto  qualificarsi  come\nrapina (reato piu\u0027 grave), ma avrebbe potuto verosimilmente ritenersi\ndi lieve entita\u0027, in considerazione  della  limitata  gravita\u0027  della\nviolenza, del contesto (in pieno giorno, in  una  piazza  cittadina),\ndell\u0027oggetto della condotta e del successivo recupero del bene. \n    Analogameme, se - dopo la  sottrazione  mediante  strappo  -  per\nconseguire il possesso del bene  o  per  assicurarsi  l\u0027impunita\u0027  il\nprevenuto avesse usato un minimo di violenza o di  minaccia  (ad  es.\ndando una spinta) nei confronti del ... o nei confronti  di  ...,  si\nsarebbe configurato il piu\u0027  grave  reato  di  rapina  impropria,  ma\nl\u0027imputato avrebbe potuto beneficiare  della  circostanza  attenuante\nintrodotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del  2024\ne quindi,  paradossalmente,  di  un  trattamento  sanzionatorio  piu\u0027\nlieve. \n    In particolare, per la rapina attenuata per la lieve entita\u0027  del\nfatto (circostanza attenutante introdotta dalla sentenza  n.  86  del\n2024) la pena minima irrogabile sarebbe di anni tre e mesi quattro di\nreclusione oltre multa (pena base anni cinque  oltre  multa,  ridotta\nper la citata circostanza attenuante ad anni tre e mesi quattro oltre\nmulta), fatta salva l\u0027applicazione di eventuali ulteriori circostanze\nattenuanti (ad esempio la circostanza attenuante ex art.  62,  n.  4,\ndel codice penale e le  circostanze  attenuanti  generiche).  Analoga\npena  sarebbe   applicabile   per   l\u0027estorsione,   riconoscendo   la\ncircostanza attenuante di cui alla sentenza n. 120 del 2023. \n    Per il furto con strappo - reato con  ogni  evidenza  meno  grave\n(addirittura suscettibile di progredire in  rapina  impropria)  -  la\npena minima  irrogabile  e\u0027  viceversa  quella  di  anni  quattro  di\nreclusione oltre  multa,  fatta  salva  l\u0027applicazione  di  eventuali\ncircostanze attenuanti (ad esempio la circostanza attenuante ex  art.\n62, n. 4, del codice penale e le circostanze attenuanti generiche). \n    Pare evidente l\u0027irragionevolezza della previsione  per  un  reato\npiu\u0027 lieve di un trattamento sanzionatorio  piu\u0027  severo  rispetto  a\nquello previsto per il reato piu\u0027 grave. \n    2.10  Una  simile  pena,  irragionevole  sia  sotto  il   profilo\nintrinseco sia in relazione alle fattispecie piu\u0027 gravi di  rapina  e\ndi  estorsione,  non  potrebbe  del  resto  assolvere  alla  funzione\nrieducatrice di cui all\u0027art. 27, comma 3, della Costituzione. La pena\nsarebbe infatti  eccessiva  e  ingiusta,  violando  il  canone  della\nproporzionalita\u0027 rispetto al fatto di reato  posto  in  essere  e  in\nraffronto   alle   citate   fattispecie   piu\u0027   gravi;   in   quanto\nsproporzionata,  la  pena  non  potrebbe  mai  essere  percepita  dal\ncondannato come  giusta  ed  esplicare  quindi  la  propria  funzione\nrieducativa; al contrario il condannato non  potrebbe  che  percepire\ncome  irragionevole  la  pena  stessa  e  non  aderirebbe  quindi  al\ntrattamento rieducativo. \n3. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma\nora censurata alle citate disposizioni della Costituzione,  chiaro  e\nunivoco essendo il dato letterale. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visti gli articoli 134  della  Costituzione,  23  seguente  della\nlegge  n.  87/1953,   ritenuta   la   questione   rilevante   e   non\nmanifestamente infondata. \n    Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale -  per\nviolazione degli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione - della\nnorma di cui all\u0027art. 624-bis, comma  2,  del  codice  penale,  nella\nparte in cui non prevede che la pena da esso comminata  e\u0027  diminuita\nin misura non eccedente un terzo quando per la natura, la  specie,  i\nmezzi,  le  modalita\u0027  o  circostanze  dell\u0027azione,  ovvero  per   la\nparticolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il  fatto  risulti  di\nlieve entita\u0027. \n    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di\nprescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n    Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23,  comma  4,  legge  n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza  e  che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5, del codice di  procedura\npenale. \n        Firenze, 9 dicembre 2024 \n \n                                                  Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62248","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"624","specificaz_art":"bis","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78819","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78820","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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