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Consigliere; \n Emilio Iannello - Consigliere; \n Giuseppe Fuochi Tinarelli - Consigliere; \n Giuseppe Tedesco - Consigliere. \n \n Ordinanza interlocutoria \n \n Sul ricorso iscritto al n. reg. gen. civ. n. 27800/2018 proposto\nda: \n R. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,\nelettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni n. 1/E,\npresso lo studio dell\u0027avvocato Claudio Rizzo, che la rappresenta e\ndifende; ricorrente; \n Contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione\nprovinciale del lavoro, in persona del Ministro pro tempore,\nrappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, presso\ncui domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;\ncontroricorrente; \n Avverso la sentenza n. 1871/2018 della Corte d\u0027appello di Roma,\npubblicata il giorno 23 marzo 2018. \n Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del\n6 maggio 2025 dal Consigliere Irene Tricomi; \n Udito il pubblico ministero, in persona dell\u0027Avvocato generale\nRita Sanlorenzo, che ha concluso per l\u0027accoglimento del ricorso,\novvero, in subordine, rimessione degli atti alla Corte\ncostituzionale; \n Udito per la ricorrente l\u0027avvocato Claudio Rizzo. \n \n Svolgimento del processo \n \n 1. La Corte d\u0027appello di Roma ha accolto l\u0027impugnazione proposta\ndal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione\nprovinciale del lavoro di Roma - nei confronti della societa\u0027 R. spa,\navverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma. \n Il giudice di secondo grado, in riforma della sentenza del\nTribunale, ha rigettato l\u0027opposizione proposta dalla societa\u0027 R.\navverso l\u0027ordinanza ingiunzione n. ..., avente ad oggetto la sanzione\namministrativa, prevista dall\u0027art. 6, terzo comma, del decreto\nlegislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,\nratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,\nper l\u0027impiego di lavoratori dello spettacolo privi del certificato di\nagibilita\u0027, in violazione dell\u0027obbligo previsto dall\u0027art. 6, secondo\ncomma, del medesimo D.L.C.P.S. n. 708 del 1947. \n 2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la violazione\namministrativa contestata. In proposito, ha rilevato che l\u0027ordinanza\ningiunzione conteneva il riferimento al processo verbale di illecito\namministrativo del ..., redatto dagli ispettori a conclusione degli\naccertamenti ultimati il ... dai funzionari dell\u0027ENPALS, atti\nritualmente e tempestivamente (ai sensi dell\u0027art. 14 della legge n.\n689 del 1981) notificati all\u0027allora amministratore unico e alla\nsocieta\u0027 il ..., e da cui emergeva l\u0027analiticita\u0027 e la precisione\ndelle contestazioni mosse. \n Il Giudice di appello ha accertato che il termine di prescrizione\ndell\u0027illecito era stato interrotto dalla notifica del verbale di\nillecito amministrativo (del ...) e che quindi nessuna prescrizione\nera maturata alla data di notifica dell\u0027ordinanza ingiunzione. Ha\naffermato che le violazioni avevano carattere sostanziale, in quanto\nla richiesta del certificato di agibilita\u0027 rispondeva alla finalita\u0027\ndi rendere noto agli organi di vigilanza la presenza di determinati\nlavoratori nel luogo di lavoro, ed erano state contestate da una\nautorita\u0027 funzionalmente competente; infine, la sanzione irrogata era\nconforme al disposto dell\u0027art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, e\nsuccessive modifiche. \n 3. Avverso la sentenza di appello la societa\u0027 R. ha proposto\nricorso per cassazione, affidato a quindici motivi. \n 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione\nProvinciale del lavoro - ha resistito con controricorso. \n 5. La societa\u0027 ricorrente ha depositato memoria in vista\ndell\u0027adunanza camerale originariamente fissata per il giorno 15 marzo\n2023. La causa e\u0027 stata poi rinviata a nuovo ruolo per la trattazione\nin pubblica udienza. \n 6. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte,\nchiedendo l\u0027accoglimento del ricorso. In subordine ha chiesto di\nsollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma\n1097, della legge n. 205 del 2017, in riferimento all\u0027art. 3 della\nCostituzione, e all\u0027art. 117, primo comma, della Costituzione, in\nrelazione agli articoli 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7\ndicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e all\u0027art.\n7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali (CEDU), come interpretato dalla giurisprudenza\ndella Corte EDU con riguardo alla retroattivita\u0027 in mitius della\nlegge penale, in ragione della connotazione sostanzialmente penale\ndell\u0027illecito amministrativo in questione, per il carattere punitivo\ne afflittivo della sanzione, alla luce dei cosiddetti criteri Engel\n(Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi\nBassi). \n 7. La societa\u0027 R. ha depositato memoria, con cui ha insistito per\nl\u0027accoglimento del ricorso, e ha prospettato incidente di\ncostituzionalita\u0027, richiamando la requisitoria del Procuratore\ngenerale. \n 8. Con l\u0027ordinanza interlocutoria n. 9396 del 2024, il Collegio\ndella Sezione Lavoro di questa Corte ha rimesso la controversia alla\nPrima Presidente per l\u0027eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in\nragione della questione di massima di particolare importanza, che si\ne\u0027 posta nell\u0027esame del settimo motivo di ricorso, della applicazione\nretroattiva, nella fattispecie oggetto di causa, della disciplina\nsopravvenuta dell\u0027art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017, e\ndell\u0027art. 3-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 135\ndel 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019,\nche hanno sostituito l\u0027art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947. \n 9. L\u0027art. 6, nel testo vigente ratione temporis, ha previsto al\nsecondo comma: «Le imprese dell\u0027esercizio teatrale, cinematografico e\ncircense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del\npubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli\nimpianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta\u0027 o di\ncui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello\nspettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1) al n. 14\ndell\u0027art. 3, che non siano in possesso del certificato di agibilita\u0027\nprevisto dall\u0027art. 10». \n Ai sensi del successivo terzo comma: «In caso di inosservanza\ndelle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono\nsoggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni\nlavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata». \n Detto importo e\u0027 stato poi determinato in euro 129,00 per ogni\nlavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (v.\nart. 1, comma 1177, della legge n. 296 del 2006). \n 10. L\u0027ordinanza interlocutoria n. 9396 del 2024 ha richiamato la\ndisciplina sopravvenuta, rilevando che a seguito delle modifiche\nall\u0027art. 6 del D.L.C.P.S. apportate dall\u0027art. 1, comma 1097, della\nlegge n. 205 del 2017, l\u0027obbligo del certificato di agibilita\u0027 e\u0027\nstato escluso per i lavoratori assunti con contratto di lavoro\nsubordinato e per le prestazioni di lavoro autonomo di durata\nsuperiore ai trenta giorni e non aventi le caratteristiche descritte\nnel secondo periodo della disposizione (lavoratori «contrattualizzati\nper specifici eventi, di durata limitata nell\u0027arco di tempo della\ncomplessiva programmazione dell\u0027impresa, singolari e non ripetuti\nrispetto alle stagioni o cicli produttivi»). \n Per effetto delle ulteriori modifiche di cui all\u0027art.\n3-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 135 del 2018,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, il\ncertificato di agibilita\u0027 deve essere richiesto solo nel caso di\nutilizzo di lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli\ncon rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate\ndal n. 1 al n. 14 dell\u0027art. 3 del D.L.C.P.S. e successive modifiche. \n 11. L\u0027ordinanza interlocutoria ha quindi affermato che per\neffetto delle citate modifiche normative, e\u0027 venuto meno l\u0027obbligo\ndel certificato di agibilita\u0027 per coloro che impieghino lavoratori,\ndi cui alle citate categorie professionali, assunti con contratti di\nlavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. Tale esonero\nopera limitatamente ai casi in cui la prestazione dei lavoratori\nsubordinati sia resa nei locali di proprieta\u0027 del datore di lavoro o\nin locazione al medesimo, restando fermo l\u0027obbligo del certificato\nove la prestazione sia resa nei locali appartenenti a terzi. \n E\u0027 quindi cessato l\u0027obbligo della richiesta del certificato di\nagibilita\u0027 per le imprese che impiegano, presso locali di proprieta\u0027\no su cui abbiano un diritto personale di godimento, soggetti con i\nquali intrattengono rapporti di lavoro subordinato, e rispetto ai\nquali il datore di lavoro provvede al pagamento dei contributi, con\nle relative conseguenze in termini di tutela dei lavoratori\nsubordinati. \n 12. Da tali premesse, discende, secondo la Sezione Lavoro, che la\ncondotta attribuita a R. spa e per la quale e\u0027 stata emessa\nl\u0027ordinanza ingiunzione di pagamento, la mancata richiesta del\ncertificato di agibilita\u0027 per i lavoratori subordinati occupati\npresso la sede della societa\u0027 (e per i quali risulta pacificamente\nadempiuto l\u0027obbligo assicurativo), non sarebbe stata sanzionabile\nalla luce della normativa successivamente introdotta. \n Di talche\u0027, attesa la natura sostanzialmente penale della\nsanzione, sarebbe irragionevole la mancata previsione\ndell\u0027applicazione retroattiva della sopravvenuta lex mitior, in\nragione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza\ncostituzionale e convenzionale. \n 13. Facendo applicazione dei cosiddetti criteri Engel, la\nsanzione amministrativa per l\u0027illecito di cui all\u0027art. 6, secondo\ncomma, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, sebbene indirizzata ad una\nplatea ristretta di possibili destinatari - datori di\nlavoro/committenti di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo\n- ha una funzione sostanzialmente punitiva, essendo del tutto priva\ndi finalita\u0027 in senso lato risarcitorie o, in qualche modo, connesse\nall\u0027adempimento dell\u0027obbligo contributivo in favore dei lavoratori. \n La sanzione e\u0027, infatti, comminata a fronte di un inadempimento -\nla mancata richiesta del certificato di agibilita\u0027 - che, rispetto ai\nlavoratori subordinati o, comunque stanziali, non e\u0027 strumentale ne\u0027\nfunzionale a garantire l\u0027adempimento degli obblighi contributivi. \n Quanto al requisito di afflittivita\u0027 della sanzione\namministrativa, l\u0027ordinanza interlocutoria ha rilevato che, seppure\ndi entita\u0027 economica contenuta, la sanzione in esame si applica per\nogni giorno di lavoro e per ogni lavoratore, senza previsione di un\ntetto massimo, il che comporta, proprio rispetto ai lavoratori\nsubordinati a tempo indeterminato, un effetto sostanzialmente perenne\ndella sanzione per il requisito intrinseco dell\u0027essere tale forma di\nlavoro continuativa. \n 14. La controversia, in ragione della particolare importanza\ndella questione di massima, e\u0027 stata assegnata dalla Prima Presidente\na queste Sezioni Unite, e all\u0027esito dell\u0027udienza pubblica e\u0027 stata\nriservata in decisione. \n \n Ragioni della decisione \n \n 1. La questione di massima di particolare importanza qui\ncontroversa concerne la applicazione retroattiva della legge\nsuccessiva che ha disciplinato in modo piu\u0027 favorevole l\u0027illecito\namministrativo, per violazioni pregresse ancora sub iudice, in forza\ndel principio di retroattivita\u0027 della lex mitior in materia penale\n(Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 9396 del 2024). \n Tale questione costituisce oggetto del settimo motivo di ricorso,\nla cui trattazione ha carattere prioritario rispetto alle altre\ncensure prospettate dalla ricorrente. \n 2. Occorre premettere che il decreto legislativo del Capo\nprovvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con\nmodificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante\ndisposizioni concernenti l\u0027Ente nazionale di previdenza e di\nassistenza per i lavoratori dello spettacolo, contiene all\u0027art. 3\nl\u0027elenco (integrato da successive modifiche) dei cd. lavoratori dello\nspettacolo, cioe\u0027 degli appartenenti alle categorie di lavoratori\n«obbligatoriamente iscritti all\u0027Ente». \n L\u0027art. 6 del medesimo D.L.C.P.S., al secondo comma, primo\nperiodo, nel testo vigente ratione temporis dispone: «Le imprese\ndell\u0027esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda,\ngli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli\nalberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non\npossono far agire nei locali di proprieta\u0027 o di cui abbiano un\ndiritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo\nappartenenti alle categorie indicate dal n. 1) al n. 14 dell\u0027art. 3,\nche non siano in possesso del certificato di agibilita\u0027 previsto\ndall\u0027art. 10». \n In ragione del terzo comma «In caso di inosservanza delle\ndisposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla\nsanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni\ngiornata di lavoro da ciascuno prestata». \n Detto importo e\u0027 stato poi determinato in euro 129,00 per ogni\nlavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (v.\nart. 1, comma 1177, della legge n. 296 del 2006). \n Dunque, il legislatore, con la disciplina di cui al citato art.\n6, secondo comma, ai fini della commissione dell\u0027illecito\namministrativo, non ha operato alcuna differenziazione in relazione\nalla natura giuridica del rapporto di lavoro o della prestazione\nprofessionale dei lavoratori dello spettacolo. \n L\u0027art. 9 del medesimo D.L.C.P.S., primo comma, primo periodo,\nstabilisce che «L\u0027impresa ha l\u0027obbligo di denunziare all\u0027ente le\npersone da essa occupate, indicando la retribuzione giornaliera\ncorrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall\u0027ente\nper l\u0027iscrizione e per l\u0027accertamento dei contributi». \n In base al disposto dell\u0027art. 10 del medesimo D.L.C.P.S., commi 1\ne 2: «L\u0027Ente rilascera\u0027 all\u0027impresa un certificato contenente le\nindicazioni comprese nelle denunzie di cui al precedente articolo. \n Il rilascio del certificato sara\u0027 subordinato all\u0027adempimento da\nparte dell\u0027impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico». \n 3. Nei confronti della societa\u0027 ricorrente, nella qualita\u0027 di\nobbligata in solido con l\u0027allora amministratore unico, e\u0027 stata\nemessa dalla DPL di Roma, in data ..., ordinanza ingiunzione n. ...\nin relazione, tra l\u0027altro, alla violazione contestata ai sensi\ndell\u0027art. 6, secondo comma, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, «per aver\nfatto agire presso la sede della societa\u0027 R. alcuni lavoratori privi\ndel certificato di agibilita\u0027 ENPALS» nel periodo ... . \n Il certificato di agibilita\u0027 si inscrive nel piu\u0027 ampio contesto\ndelle misure volte a garantire l\u0027adempimento degli obblighi\ncontributivi e previdenziali per i lavoratori appartenenti a\ndeterminate categorie artistiche e tecniche dello spettacolo,\nconsiderate le specificita\u0027 che caratterizzano lo svolgimento delle\nprestazioni lavorative in tale settore. \n Alle previsioni dell\u0027art. 9 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, sopra\nrichiamate, per la cui inosservanza e\u0027 stabilita autonoma sanzione\namministrativa, si affianca in generale la misura in esame, volta a\nfar conoscere agli organi di vigilanza la presenza di determinati\nlavoratori nel luogo di lavoro, onde poter svolgere al meglio i\ncontrolli di loro pertinenza, attesa la peculiarita\u0027 delle\nprestazioni lavorative in questione. \n Con riguardo ai rapporti di lavoro assistiti da stabilita\u0027, come\ni rapporti di lavoro subordinato, esclusi dal perimetro della\nsanzione amministrativa dalla lex mitior sopravvenuta nel 2017, le\nsuddette misure, nella sostanza, si sovrappongono. \n 4. Con il settimo motivo del ricorso per cassazione, la societa\u0027\nricorrente ha prospettato, ai sensi dell\u0027art. 360, primo comma, n. 3,\ncod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 1,\ncomma 1097, della legge n. 205 del 2017, dell\u0027art. 11 delle preleggi\ne dell\u0027art. 2, cod. pen. \n La ricorrente ha dedotto che la sentenza della Corte d\u0027appello\navrebbe violato i principi in materia di ius superveniens in\nrelazione agli illeciti amministrativi e alle corrispettive sanzioni,\nnon avendo tenuto conto del suddetto art. 1, comma 1097, che ha\nescluso l\u0027obbligo della richiesta del certificato di agibilita\u0027 per i\nlavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro subordinato\nqualora utilizzati nei locali di proprieta\u0027 delle imprese e degli\naltri soggetti indicati, o di cui quest\u0027ultimi abbiano un diritto\npersonale di godimento, lavoratori per i quali le medesime imprese\neffettuano regolari versamenti contributivi presso l\u0027INPS. \n La societa\u0027 ricorrente, quindi, invoca l\u0027applicazione della legge\nsopravvenuta nel 2017, piu\u0027 favorevole rispetto a quella in vigore\nall\u0027epoca dei fatti, non essendovi una espressa previsione contraria\ne per l\u0027affinita\u0027 della situazione oggetto di causa con quella\nregolamentata dall\u0027art. 2, cod. pen. \n 5. Tanto premesso si osserva che nella fattispecie in esame\nvengono in rilievo fatti commessi prima dell\u0027entrata in vigore della\nnorma (art. 1, comma 1097 della legge n. 205 del 2017) che ha\ndisciplinato in mitius l\u0027illecito amministrativo in questione. \n 6. L\u0027applicabilita\u0027 del principio di retroattivita\u0027 della norma\npenale piu\u0027 mite trova espressione nell\u0027ordinamento interno, a\nlivello di legge ordinaria, nell\u0027art. 2, secondo, terzo e quarto\ncomma, cod. pen. \n Con la sentenza n. 393 del 2006, la Corte costituzionale ha\naffermato che la retroattivita\u0027 in mitius della legge penale e\u0027\nriconosciuta non solo, a livello di legislazione ordinaria, dall\u0027\nart. 2, cod. pen., ma anche nel diritto internazionale e nel diritto\ndell\u0027Unione europea. La retroattivita\u0027 della lex mitior in materia\npenale e\u0027 in particolare enunciata tanto dall\u0027art. 15, primo comma,\ndel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,\nconcluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo\ncon legge 25 ottobre 1977, n. 881; quanto dall\u0027art. 49, paragrafo 1,\ndella Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (CDFUE),\nproclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12\ndicembre 2007. \n Successivamente, la sentenza della Grande Camera della Corte EDU,\n17 settembre 2009, ... contro Italia, ha dedotto dall\u0027art. 7 della\nCEDU il principio secondo cui «se la legge penale in vigore al\nmomento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori\nadottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono\ndiverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono\npiu\u0027 favorevoli all\u0027imputato» (paragrafo 109). \n In seguito alla sentenza ..., con la sentenza n. 236 del 2011, il\nGiudice delle Leggi ha affermato che «L\u0027ambito di operativita\u0027 del\nprincipio di retroattivita\u0027 in mitius non deve essere limitato alle\nsole disposizioni concernenti la misura della pena, ma va esteso a\ntutte le norme sostanziali che, pur riguardando profili diversi dalla\nsanzione in senso stretto, incidono sul complessivo trattamento\nriservato al reo» (paragrafo 10 del Considerato in diritto), e che il\n«principio di retroattivita\u0027 in mitius» ha, «attraverso l\u0027art. 117,\nprimo comma, Cost., acquistato un nuovo fondamento con\nl\u0027interposizione dell\u0027art. 7 della CEDU, come interpretato dalla\nCorte di Strasburgo» (paragrafo 11 del Considerato in diritto). \n Il principio di retroattivita\u0027 della legge penale piu\u0027 favorevole\nal reo rinviene proprio fondamento costituzionale nel principio di\neguaglianza. «Non sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire\npiu\u0027 gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge\nposteriore, chiunque altro puo\u0027 impunemente commettere (o per il\nquale e\u0027 prevista una pena piu\u0027 lieve). Per il principio di\neguaglianza, infatti, la modifica mitigatrice della legge penale e,\nancor di piu\u0027, l\u0027abolitio criminis, disposte dal legislatore in\ndipendenza di una mutata valutazione del disvalore del fatto tipico,\ndevono riverberarsi anche a vantaggio di coloro che hanno posto in\nessere la condotta in un momento anteriore, salvo che, in senso\nopposto, ricorra una sufficiente ragione giustificativa «(Corte\ncost., citata sentenza n. 236 del 2011, paragrafo 10 del Considerato\nin diritto). \n In proposito la «comune ratio della garanzia in questione, [e\u0027]\nidentificabile in sostanza nel diritto dell\u0027autore del reato a essere\ngiudicato, e se del caso punito, in base all\u0027apprezzamento attuale\ndell\u0027ordinamento relativo al disvalore del fatto da lui realizzato,\nanziche\u0027 in base all\u0027apprezzamento sotteso alla legge in vigore al\nmomento della sua commissione» (Corte costituzione, sentenza n. 63\ndel 2019). \n La connessione del principio della retroattivita\u0027 in mitius con\nil principio di eguaglianza, come evidenziato dalla giurisprudenza\ncostituzionale, ne segna, peraltro, anche il limite, in quanto a\ndifferenza del principio della irretroattivita\u0027 della norma penale\nsfavorevole - tutelato dall\u0027art. 25, secondo comma, Cost., che e\u0027\ninderogabile - detto principio puo\u0027 subire deroghe, legittime sul\npiano costituzionale, qualora ne ricorra una sufficiente ragione\ngiustificativa (Corte cost., ordinanza n. 330 del 1995, sentenze n.\n230 del 2012, n. 63 del 2019). \n Eventuali deroghe a tale principio devono superare un vaglio\npositivo di ragionevolezza in relazione alla necessita\u0027 di tutelare\ncontrointeressi di rango costituzionale. \n 7. La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 63 del\n2019, ha affermato che l\u0027estensione del principio di retroattivita\u0027\ndella lex mitior in materia di sanzioni amministrative aventi natura\ne funzione «punitiva» e\u0027 conforme alla logica sottesa alla\ngiurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell\u0027art. 3,\nCost., in ordine alle sanzioni propriamente penali. \n Laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia natura\n«punitiva» alla luce dell\u0027ordinamento convenzionale e sia, dunque,\n«convenzionalmente penale» alla luce dei cosiddetti criteri Engel\n(Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi\nBassi), di regola non vi sara\u0027 ragione per continuare ad applicare\ntale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non\npiu\u0027 illecito; ne\u0027 per continuare ad applicarla in una misura\nconsiderata ormai eccessiva (e per cio\u0027 stesso sproporzionata)\nrispetto al mutato apprezzamento della gravita\u0027 dell\u0027illecito da\nparte dell\u0027ordinamento (Corte cost., sentenza n. 63 del 2019, punto\n6.2 del Considerato in diritto). \n Dunque, come si rileva dai principi sopra richiamati, il\nprincipio di retroattivita\u0027 in mitius non opera per tutte le sanzioni\namministrative in quanto tali, ma per quelle che siano da considerare\nsostanzialmente penali, secondo i cosiddetti criteri Engel, ai fini\ndell\u0027applicazione delle garanzie costituzionali e convenzionali della\nmateria penale. \n 8. L\u0027art. 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la\ncui applicazione e\u0027 invocata dalla societa\u0027 ricorrente, ha sostituito\nl\u0027art. 6, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947. \n La nuova disciplina contenuta nel primo comma dell\u0027art. 6, come\nnovellato ha escluso per le imprese dell\u0027esercizio teatrale,\ncinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le\nassociazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le\nemittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l\u0027obbligo della\nrichiesta del certificato di agibilita\u0027 di cui all\u0027art. 10 nei\nconfronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie\nindicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell\u0027art. 3 con\ncontratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di\nproprieta\u0027 o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i\nquali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi\npresso l\u0027INPS (art. 6, comma 1, primo periodo). \n La disciplina introdotta dall\u0027art. 1, comma 1097, della legge n.\n205 del 2017, risulta pertanto piu\u0027 favorevole rispetto a quella\nsostituita, maggiormente comprensiva e nella cui vigenza si sono\nverificati i fatti per cui e\u0027 causa, escludendo il certificato di\nagibilita\u0027 per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro\nsubordinato qualora utilizzati nei locali di proprieta\u0027 o di cui\nabbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime\nimprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l\u0027INPS. \n 9. Il legislatore del 2017, nel sostituire l\u0027art. 6 del\nD.L.C.P.S. n. 708, del 1947, non ha dettato disposizioni transitorie\nsull\u0027applicazione della novella. \n Nel non prevederne la retroattivita\u0027 il legislatore, nella\nsostanza, si e\u0027 posto nel solco dell\u0027art. 1 della legge n. 689 del\n1981, che non prevede la retroattivita\u0027 della legge sopravvenuta piu\u0027\nfavorevole. \n Cio\u0027, tuttavia, non esclude che debba trovare applicazione la lex\nmitior, qualora si sia in presenza di un illecito amministrativo,\nconvenzionalmente penale, e non vi siano ragionevoli motivi di\nderoga. \n 10. Le Sezioni Unite ritengono rilevante e non manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1,\ncomma 1097, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui nel\nsostituire in mitius l\u0027art. 6, del decreto legislativo del Capo\nprovvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con\nmodificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, escludendo per\ni soggetti indicati l\u0027obbligo della richiesta del certificato di\nagibilita\u0027 nei confronti dei lavoratori dello spettacolo (art. 3, nn.\n1-14) con rapporti di lavoro subordinato qualora utilizzati nei\nlocali di proprieta\u0027 o di cui abbiano un diritto personale di\ngodimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari\nversamenti contributivi presso l\u0027INPS, non ha previsto l\u0027applicazione\nretroattiva della novella, in riferimento agli articoli 3 e 117,\nprimo comma, della Costituzione, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 7\ndella CEDU, che contempla tra i propri corollari, secondo\nl\u0027interpretazione offertane dalla Corte EDU, anche la necessaria\nretroattivita\u0027 della legge penale piu\u0027 favorevole entrata in vigore\nsuccessivamente alla commissione del fatto, e all\u0027art. 49 CDFUE che\nstabilisce se «successivamente alla commissione del reato, la legge\nprevede l\u0027applicazione di una pena piu\u0027 lieve, occorre applicare\nquest\u0027ultima». \n 11. La questione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 rilevante. \n Detto requisito implica necessariamente che la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale abbia nel procedimento a quo un\u0027incidenza\nattuale e non meramente eventuale. Il postulato della\npregiudizialita\u0027 della questione richiede infatti che questa si\nconcreti solo quando il dubbio di contrasto con la Costituzione\ninvesta una norma dalla cui applicazione, ai fini della definizione\ndel giudizio dinanzi a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non\npoter prescindere (Corte cost., n. 160 del 2023). \n Trova applicazione nella specie l\u0027art. 6, secondo comma, del\nD.L.C.P.S. n. 708 del 1947. Come si e\u0027 illustrato, il contenuto\nnormativo dell\u0027art. 6, la cui violazione da\u0027 luogo all\u0027applicazione\ndella sanzione amministrativa prevista dal successivo terzo comma, e\u0027\nstato sostituito dall\u0027art. 1, comma 1097, cit., con una disciplina\npiu\u0027 favorevole, di cui non e\u0027 stata prevista l\u0027applicazione\nretroattiva. \n E\u0027 pacifico che i lavoratori lavorassero presso la sede della\nemittente radio televisiva R., come specificato nella sentenza di\nappello, costituendo tale dato uno degli elementi costitutivi\ndell\u0027illecito amministrativo contestato; si tratta quindi di\nlavoratori «stanziali» e non «itineranti». \n Come altresi\u0027 indicato nell\u0027ordinanza interlocutoria n. 9396 del\n2024, la societa\u0027 ricorrente, nel rivendicare in questa sede\nl\u0027applicazione dello ius superveniens, ha specificato e allegato la\nsussistenza dei fatti costitutivi necessari per la concreta\napplicazione di dette norme sopravvenute, tra cui la natura\nsubordinata dei rapporti di lavoro, fattispecie esclusa dalla novella\ndel 2017. A fronte di tali allegazioni, salvi gli accertamenti\nrimessi al giudice del merito sulla qualificazione dei rapporti di\nlavoro, l\u0027ordinanza interlocutoria n. 9396 del 2014 ha rilevato che\nl\u0027amministrazione non ha svolto alcuna contestazione o deduzione,\nessendosi limitata a richiamare il principio di irretroattivita\u0027\ndella legge successiva piu\u0027 favorevole in materia di sanzioni\namministrative. \n Pertanto, la questione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027\nrilevante, atteso che l\u0027applicazione della lex mitior sopravvenuta ha\ndiretta incidenza sulla sussistenza dell\u0027illecito amministrativo cui\ne\u0027 connessa la sanzione irrogata alla ricorrente. \n Va osservato che, successivamente, come ricordato infra, il testo\ndell\u0027art. 6 e\u0027 stato ulteriormente sostituito dall\u0027art. 3-quinquies,\ncomma 1, lett. a), del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge n. 12 del 2019. \n Rispetto a tale disposizione - che non incide sullo ius\nsuperveniens (art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017) della\ncui applicazione si controverte e della cui legittimita\u0027\ncostituzionale si dubita nei sensi indicati - non e\u0027 tuttavia\nravvisabile analoga attuale rilevanza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, salve le valutazioni del Giudice delle Leggi ai sensi\ndell\u0027art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. \n 12. La questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1,\ncomma 1097, della legge n. 205 del 2017, e\u0027 non manifestamente\ninfondata. \n A parere del Collegio non e\u0027 implausibile che l\u0027illecito\namministrativo sub iudice, nel ricomprendere anche la posizione dei\nlavori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato, ha natura\npenale secondo i criteri cosiddetti Engel, come di seguito indicati: \n la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto\nnazionale, \n la natura stessa di quest\u0027ultima, \n la natura e il grado di severita\u0027 della sanzione. \n I suddetti criteri sono alternativi e non cumulativi (sentenza\nCorte EDU Grande Stevens e altri c. Italia del 4 marzo 2014); cio\u0027,\nperaltro, non impedisce di adottare un approccio cumulativo se\nl\u0027analisi separata di ogni criterio non permette di arrivare ad una\nconclusione chiara. \n Alla luce di tali criteri deve essere considerata penale, e\nassoggettata al relativo regime giuridico, non solo la sanzione che\nsia formalmente qualificata come tale, ma anche la sanzione la quale,\npur qualificata come amministrativa, comporti effetti punitivi di\nnatura e severita\u0027 sostanzialmente pari alla sanzione penale. \n 13. La sanzione prevista per l\u0027illecito amministrativo che qui\nviene in rilievo disciplinato dall\u0027art. 6, comma secondo, del\nD.L.C.P.S. n. 708 del 1947, vigente ratione temporis all\u0027epoca dei\nfatti per cui e\u0027 causa, e\u0027 stabilita in misura fissa (Cass., n. 19527\ndel 2023, n. 3579 del 1998), quantificata per ogni lavoratore e per\nogni giornata di lavoro prestata in assenza del certificato, senza\npossibilita\u0027 di adeguamento in relazione ai criteri di cui all\u0027art.\n11 della 24 novembre 1981, n. 689. \n La stessa rispetto ai rapporti di lavoro subordinato, che sono\nassistiti da stabilita\u0027, compresi nell\u0027ambito originario\ndell\u0027illecito amministrativo in esame, evidenzia indici di rilevante\nafflittivita\u0027, in quanto si calcola non in considerazione della\ngravita\u0027 in se\u0027 dell\u0027omissione, ma del persistere di essa,\nindipendentemente dalla sussistenza e dall\u0027entita\u0027 del danno,\nmediante una mera operazione matematica, che puo\u0027 abbracciare\nl\u0027intera durata del rapporto subordinato, senza la previsione di un\ntetto massimo. \n Cio\u0027 anche considerando che, ai fini dell\u0027applicazione del\ncriterio della gravita\u0027 della sanzione, deve aversi riguardo alla\nmisura della sanzione di cui e\u0027 a priori passibile la persona\ninteressata e non alla gravita\u0027 della sanzione alla fine inflitta\n(sentenza Corte EDU, ... e altri c. Italia, cit.). \n Di talche\u0027, appare irragionevole la mancata previsione della\nretroattivita\u0027 della lex mitior di cui all\u0027art. 1, comma 1097, della\nlegge n. 205 del 2017. \n 14. In ragione dei principi sopra richiamati, quindi, non essendo\npercorribile, dato il tenore letterale della norma indubbiata,\nun\u0027interpretazione della stessa costituzionalmente e\nconvenzionalmente conforme, ne\u0027 essendo possibile recepire\ndirettamente i principi enunciati dalla Corte EDU, il Collegio\nsolleva questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma\n1097, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui nel sostituire\nin mitius l\u0027art. 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio\ndello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni,\ndalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, escludendo per i soggetti\nindicati l\u0027obbligo della richiesta del certificato di agibilita\u0027 nei\nconfronti dei lavoratori dello spettacolo (art. 3, nn. 1-14) con\nrapporti di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di\nproprieta\u0027 o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i\nquali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi\npresso l\u0027INPS, non ha previsto l\u0027applicazione retroattiva della\nnovella, in riferimento all\u0027art. 3, Cost., e all\u0027art. 117, primo\ncomma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 7 della CEDU, e\nall\u0027art. 49 della CDFUE. \n 15. Ai sensi dell\u0027art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo\n1953, n. 87, il presente giudizio davanti alla Corte di cassazione\nSezioni Unite civili e\u0027 sospeso fino alla definizione dell\u0027incidente\ndi costituzionalita\u0027. \n 16. A cura della cancelleria, la presente ordinanza deve essere\nnotificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico\nministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei\nministri; l\u0027ordinanza deve essere comunicata ai Presidenti delle due\nCamere del Parlamento. \n Gli atti, comprensivi della documentazione attestante il\nperfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni,\ndevono essere immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte di cassazione a Sezioni Unite civili, visti l\u0027art. 134\ndella Costituzione e l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,\ndichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1097, della legge 27\ndicembre 2017, n. 205, nella parte in cui nel sostituire in mitius\nl\u0027art. 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16\nluglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29\nnovembre 1952, n. 2388, escludendo per i soggetti indicati l\u0027obbligo\ndella richiesta del certificato di agibilita\u0027 nei confronti dei\nlavoratori dello spettacolo (art. 3, nn. 1-14) con rapporti di lavoro\nsubordinato qualora utilizzati nei locali di proprieta\u0027 o di cui\nabbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime\nimprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l\u0027INPS,\nnon ha previsto l\u0027applicazione retroattiva della novella, in\nriferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione,\nquest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 7 della Convenzione per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali\n(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa\nesecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all\u0027art. 49,\nparagrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea\n(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a\nStrasburgo il 12 dicembre 2007. \n Sospende il presente giudizio. Ordina che, a cura della\ncancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del\ngiudizio di cassazione, al Pubblico Ministero presso questa Corte ed\nal Presidente del Consiglio dei ministri; ordina, altresi\u0027, che\nl\u0027ordinanza venga comunicata dal Cancelliere ai Presidenti delle due\nCamere del Parlamento. Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti,\ncomprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle\nprescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, all\u0027udienza pubblica del 6 maggio 2025. \n \n Il Presidente: D\u0027Ascola","elencoNorme":[{"id":"63893","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"27/12/2017","data_nir":"2017-12-27","numero_legge":"205","descrizionenesso":"sostitutivo dell\u0027","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1097","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1"},{"id":"63920","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgcps","denominaz_legge":"decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato","data_legge":"16/07/1947","data_nir":"1947-07-16","numero_legge":"708","descrizionenesso":"ratificato","legge_articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"63921","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/11/1952","data_nir":"1952-11-29","numero_legge":"2388","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-11-29;2388"}],"elencoParametri":[{"id":"80216","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80217","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80218","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"7","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80219","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cue","descriz_costit":"Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"49","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"par.1","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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