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Gianluca Gambogi del Foro di\nFirenze (nomina nel verbale CC del 3 luglio 2024) imputato del\nseguente reato: \n art. 628, comma 2 del codice penale perche\u0027, immediatamente\ndopo aver sottratto dai banconi espositivi del supermercato ad\ninsegna E... di via ... alcuni prodotti alimentari per un valore\ncomplessivo pari ad euro 51,96, averli occultati all\u0027interno del\nproprio zaino ed essersi allontanato varcando la c.d. «uscita senza\nacquisti», per assicurarsi il possesso della merce sottratta\nadoperava violenza nei confronti dapprima dell\u0027addetto alla vigilanza\nD. S. A. e poi anche del direttore Z. A. i quali erano intervenuti\nnei pressi dell\u0027uscita del supermercato per fermarlo, sottoporlo a\ncontrollo e recuperare l\u0027eventuale refurtiva, con violenza consistita\nnello spintonare energicamente il direttore del supermercato Z. A. e,\nsoprattutto, nel colpire ripetutamente l\u0027addetto alla vigilanza D. S.\nA. che cercava di trattenerlo con ripetuti pugni attingendolo alle\nbraccia, cosi\u0027 da cagionare a quest\u0027ultimo lesioni personali\nconsistite in «trauma contusivo-distorsivo dell\u0027avambraccio\nsinistro». \n Fatti commessi a ... il ... \n Sentite le parti; \n Premesso che: \n R. F. era tratto in arresto in data ... per il reato di\nrapina impropria ai sensi dell\u0027art. 628, comma 2 del codice penale; \n il pubblico ministero con decreto del 4 luglio 2024 disponeva\nla presentazione diretta dell\u0027arrestato per la convalida dell\u0027arresto\ned il successivo giudizio direttissimo con l\u0027imputazione sopra\nriportata; \n all\u0027udienza del 4 luglio 2024 il giudice convalidava\nl\u0027arresto (non applicava alcuna misura cautelare) e disponeva\nprocedersi con il rito direttissimo; era poi chiesto un termine a\ndifesa; \n all\u0027udienza del 9 dicembre 2024 il processo era rinviato in\nfunzione della presentazione di una richiesta ex art. 444 del codice\ndi procedura penale (la richiesta gia\u0027 presentata e il consenso del\npubblico ministero non erano perfettamente collimanti); \n all\u0027udienza odierna la difesa si riportava alla nuova\nrichiesta di definizione del procedimento ex art. 444 del codice di\nprocedura penale gia\u0027 depositata (a firma dello stesso imputato); in\nparticolare, previa prova del risarcimento corrisposto alla persona\noffesa D. S. e alla societa\u0027 e delle lettere di scuse inviate\ndall\u0027imputato, chiedeva applicarsi la pena finale di anni uno e mesi\notto di reclusione ed euro 500 di multa, cosi\u0027 determinata (pena base\nanni cinque ed euro 1.600, ridotta per le attenuanti generiche ad\nanni tre e mesi sei ed euro 1.125, ridotta ex art. 62 n. 6 c.p. ad\nanni due e mesi quattro ed euro 750, ridotta per il rito alla citata\npena finale); richiesta condizionata alla sostituzione della pena\ndetentiva sopra indicata coi lavori di pubblica utilita\u0027; il pubblico\nministero di udienza si riportava al consenso gia\u0027 espresso dal\npubblico ministero titolare; \n Rilevato che: \n A) in base agli atti d\u0027indagine il prevenuto in data ...,\npresso un supermercato E... di ..., dopo avere prelevato alcuni\ngeneri alimentari (del valore complessivo di circa 50 euro) e\nnascosto gli stessi nel proprio zaino, guadagnava l\u0027uscita senza\npagare alcunche\u0027. L\u0027intera scena era osservata dal vigilante D. S.\nA., che dopo la barriera casse si qualificava e lo fermava; a quel\npunto il prevenuto cercava di scappare e colpiva ripetutamente al\nbraccio il vigilante, salvo poi essere fermato da altri dipendenti\ndel supermercato (in tale contesto egli spingeva il direttore).\nIntervenivano sul posto i Carabinieri che identificavano il\nprevenuto. D. S. si recava al pronto soccorso dove gli veniva\ndiagnosticato un trauma contusivo-distorsivo con prognosi di giorni\ndue; \n B) il prevenuto in sede d\u0027interrogatorio si e\u0027 avvalso della\nfacolta\u0027 di non rispondere; in sede di dichiarazioni spontanee si e\u0027\npero\u0027 dichiarato dispiaciuto per l\u0027accaduto, affermando di avere\nreagito al controllo, cercando di sottrarsi, per la vergogna provata; \n C) le citate risultanze consentono di escludere la\nsussistenza di una delle cause di non punibilita\u0027 previste dall\u0027art.\n129 del codice di procedura penale per l\u0027imputato; \n D) questo giudice e\u0027 chiamato a valutare anche la correttezza\ndella qualificazione giuridica dei fatti; \n E) per poter addivenire a questo riguardo ad una corretta\ndecisione - in particolare in ordine all\u0027intervenuta consumazione del\nreato di rapina impropria o piuttosto al suo arresto al livello di\nfattispecie tentata - appare necessario il pronunciamento della Corte\ncostituzionale in ordine alla legittimita\u0027 costituzionale della norma\ndi cui all\u0027art. 628, comma 2 del codice penale nella parte in cui\nrichiede che la condotta sia tenuta «immediatamente dopo la\nsottrazione» anziche\u0027 «immediatamente dopo l\u0027impossessamento»; \n Cio\u0027 premesso, \n \n Osserva \n \n1. Rilevanza della questione \n 1.1 L\u0027art. 628, comma 2 del codice penale incrimina la condotta\ndi «chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la\nsottrazione, per assicurare a se\u0027 o ad altri il possesso della cosa\nsottratta, o per procurare a se\u0027 o ad altri l\u0027impunita\u0027», prevedendo\nper tale reato (c.d. rapina impropria) lo stesso trattamento\nsanzionatorio previsto per la c.d. rapina propria di cui all\u0027art.\n628, comma 1 del codice penale. \n 1.2 In base alla citata lettera della norma, perche\u0027 il reato si\nconsumi e\u0027 sufficiente che dopo la sottrazione del bene il soggetto\nponga in essere la condotta violenta o minatoria, mentre non e\u0027\nnecessario il conseguimento del possesso del bene stesso, ne\u0027 quale\npresupposto della condotta, ne\u0027 quale dato successivo. \n La citata soluzione interpretativa e\u0027 fatta propria anche dalla\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 consolidata, che afferma che «A\ndifferenza della rapina propria ex art. 628, comma 1 del codice\npenale, per la cui consumazione - come per il furto - e\u0027 necessaria\nla verificazione dell\u0027evento dell\u0027impossessamento della cosa mobile\naltrui, per la consumazione della rapina impropria e\u0027 invece\nsufficiente il solo perfezionamento della sottrazione [...] poiche\u0027\nil comma secondo dell\u0027art. 628 del codice penale fa riferimento alla\nsola sottrazione e non anche all\u0027impossessamento, deve ritenersi che\nil delitto di rapina impropria si perfeziona anche se il reo usi\nviolenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento,\nsia pure per breve tempo, della disponibilita\u0027 autonoma dello stesso.\nE\u0027 configurabile, invece, il tentativo di rapina impropria nel caso\nin cui l\u0027agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione\ndella cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti\ndalla propria volonta\u0027, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi\nl\u0027impunita\u0027» (cosi\u0027 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15584 del 12 febbraio\n2021 Rv. 281117-01 in un caso in cui la Corte ha ritenuto immune da\ncensure la condanna per rapina impropria consumata di due soggetti\nche avevano sottratto altrettanti trapani da un esercizio\ncommerciale, usciti dal quale avevano usato violenza nei confronti\ndegli addetti alla vigilanza, che li avevano tenuti sotto controllo,\nal fine di assicurarsi la fuga ed il possesso dei trapani; nello\nstesso senso, tra le tante, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1790 del 2025 e\nCass. Sez. 7, ordinanza n. 44207 del 2024). \n Quanto poi alla configurazione della «sottrazione» la stessa e\u0027\n«da intendersi come mera apprensione del bene, senza il\nconseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della\ndisponibilita\u0027 autonoma dello stesso [...] per la sua sussistenza non\nassume rilievo in senso contrario il controllo del personale di\nvigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la\nsuccessiva acquisizione di un\u0027autonoma disponibilita\u0027 della cosa\nstessa» (cosi\u0027 Sez. 2, Sentenza n. 40276 del 2024; nello stesso senso\nla gia\u0027 citata Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15584 del 12 febbraio 2021). \n 1.3 In base alla lettera della norma e al diritto vivente quale\npromana dalla consolidata giurisprudenza di legittimita\u0027, nel caso in\nesame il delitto di rapina si sarebbe dunque perfezionato, per cui\nsarebbe corretta la qualificazione giuridica data ai fatti dalle\nparti nell\u0027istanza ex art. 444 del codice di procedura penale: in\nbase agli atti l\u0027imputato ha commesso la violenza contro il vigilante\ndopo avere sottratto i citati generi alimentari dal supermercato (era\nfermato immediatamente dopo l\u0027uscita). \n 1.4 Ove viceversa la norma fosse dichiarata costituzionalmente\nillegittima nel senso qui auspicato - e quindi ove all\u0027espressione\n«immediatamente dopo la sottrazione» fosse sostituita l\u0027espressione\n«immediatamente dopo l\u0027impossessamento» - la qualificazione giuridica\nnon sarebbe corretta e quindi questo giudice dovrebbe respingere\nl\u0027istanza di applicazione pena come formulata. \n Infatti, posto che l\u0027apprensione dei beni da parte dell\u0027imputato\nera stata compiutamente osservata dal personale di vigilanza del\nsupermercato, che poteva in ogni momento intervenire, i citati beni\nnon sono usciti dalla sfera di controllo dell\u0027avente diritto;\nl\u0027imputato non ne ha conseguito, neppure in via temporanea, una\ndisponibilita\u0027 autonoma. Detto altrimenti, al momento della condotta\nviolenta, non vi era stato alcun impossessamento - neppure temporaneo\n- dei citati beni, ma soltanto una serie di atti idonei\nall\u0027impossessamento della merce, non portati a compimento per\nl\u0027intervento del citato vigilante. La rapina impropria si sarebbe\ndunque fermata al livello di tentativo. \n2. Non manifesta infondatezza \n 2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della norma di\ncui all\u0027art. 628, comma 2 del codice penale nella parte in cui\nrichiede che la condotta di violenza o minaccia sia posta in essere\n«immediatamente dopo la sottrazione» anziche\u0027 «immediatamente dopo\nl\u0027impossessamento» del bene, per violazione dell\u0027art. 3 della\nCostituzione e in particolare in relazione alla diversa disciplina\ndettata per la rapina impropria rispetto al delitto di rapina propria\ndi cui all\u0027art. 628, comma 1 del codice penale (che incrimina la\ncondotta di chi «per procurare a se\u0027 o ad altri un ingiusto profitto,\nmediante violenza alla persona o minaccia, s\u0027impossessa della cosa\nmobile altrui, sottraendola a chi la detiene». \n 2.2 La Corte costituzionale negli ultimi anni si e\u0027 piu\u0027 volte\noccupata del reato di rapina impropria e dei relativi rapporti con il\nreato di rapina propria. \n 2.2.1 In particolare, con la sentenza n. 190 del 2020 la Corte ha\nritenuto legittima la parificazione del trattamento sanzionatorio\nnelle due ipotesi di rapina, propria e impropria, di cui ha\nsottolineato le analogie («il tratto qualificante delle previsioni\nconfluite nell\u0027art. 628 del codice penale e\u0027 dato dal ricorso a una\ncondotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto - di tempo e di\nluogo - di una aggressione patrimoniale, e proprio questo vale a\ngiustificare la costruzione di un reato complesso, di cui sono\nelementi costitutivi (o circostanze aggravanti) piu\u0027 fatti che\ncostituirebbero reato per se\u0027 stessi (art. 84 del codice penale)»);\ndopo aver riconosciuto che, «nelle due forme di rapina, non e\u0027\nperfetta, al di la\u0027 della sequenza diversamente ordinata, la\nsovrapposizione tra gli elementi costitutivi del reato», la Corte ha\nrilevato che in ragione della «fondamentale ratio del delitto di\nrapina (anche nella forma impropria) quale reato complesso, si\ncomprende come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul piano\ndei valori edittali di pena, all\u0027elemento differenziale costituito\ndalla mancata instaurazione di una situazione possessoria in capo\nall\u0027agente: elemento che nulla sottrae al nucleo comune ed essenziale\ndelle forme di aggressione patrimoniale mediante violenza o\nminaccia». \n 2.2.2 Tali concetti erano poi ribaditi dalla Corte costituzionale\ncon l\u0027ordinanza n. 111 del 2021 e con la sentenza n. 260 del 2022. \n 2.2.3 Con la piu\u0027 recente sentenza n. 86 del 2024, nel dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 628, comma 2 del codice\npenale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata\nsia diminuita quando il fatto risulti di lieve entita\u0027, la Corte\ncostituzionale ha ulteriormente «rimarcato l\u0027omogeneita\u0027 strutturale\ndelle varie forme di rapina, che sono tutte aggressioni contestuali\nalla persona e al patrimonio, astrette in un reato complesso»; atteso\nche anche la rapina propria condivide, come la rapina impropria e\nl\u0027estorsione, i profili che avevano giustificato il citato giudizio\nd\u0027illegittimita\u0027, la Corte ha esteso in via consequenziale la\npronuncia d\u0027illegittimita\u0027 costituzionale all\u0027art. 628, comma 1 del\ncodice penale. \n 2.3 Se dunque le due norme incriminatrici - che delineano i\ndelitti di rapina propria e rapina impropria - condividono la stessa\nratio fondamentale di sanzionare piu\u0027 severamente la contestuale\naggressione al patrimonio e alla persona, non pare ragionevole la\ndiversa disciplina dettata in relazione al momento di consumazione\ndel reato. \n Nel delitto di rapina propria il reato si perfeziona solo a\ncondizione che l\u0027autore della condotta consegua il dominio esclusivo\ndel bene, sia pur in via temporanea, restando la fattispecie al\nlivello del tentativo ove il soggetto non sia riuscito a conseguirne\nil possesso neppure in via temporanea. Tale e\u0027 la struttura della\nfattispecie, se pur - in considerazione del gia\u0027 intervenuto impiego\ndi violenza o minaccia - puo\u0027 in concreto essere piu\u0027 difficoltosa la\ndistinzione tra sottrazione e impossessamento. \n In analoga situazione, a sequenza invertita, la rapina impropria\ne\u0027 invece gia\u0027 consumata ove la condotta violenta sia tenuta dopo la\nsemplice sottrazione del bene, senza che sia necessario\nl\u0027impossessamento. \n 2.4 Se la ratio e\u0027 quella di punire la contestuale aggressione a\npatrimonio e persona, non si vede perche\u0027 - con riguardo all\u0027ipotesi\nin cui la lesione del possesso altrui non si sia compiutamente\nverificata - nell\u0027un caso (rapina propria) il reato sia solo tentato\ne nell\u0027altro (rapina impropria) il reato sia invece consumato. Con\ntutte le rilevanti conseguenze che ne derivano in termini di\ntrattamento sanzionatorio. \n 2.5 All\u0027auspicata soluzione non pare opporsi la circostanza che\nin una delle forme di rapina impropria l\u0027agente operi al fine\nspecifico di assicurare a se\u0027 o ad altri il possesso della cosa.\nSarebbe infatti possibile richiedere per la consumazione del reato\nl\u0027impossessamento del bene, potendo il citato dolo specifico avere ad\noggetto il consolidamento del possesso. \n3. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma\nora censurata all\u0027art. 3 della Costituzione, chiaro e univoco essendo\nil dato letterale (la disposizione e\u0027 peraltro interpretata in modo\ncostante dalla giurisprudenza di legittimita\u0027 in conformita\u0027 al\ncitato dato letterale). \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e successivi, legge\nn. 87/1953; \n Ritenuta d\u0027ufficio la questione rilevante e non manifestamente\ninfondata; \n Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale della norma di\ncui all\u0027art. 628, comma 2 del codice penale nella parte in cui\nprevede «immediatamente dopo la sottrazione» anziche\u0027 «immediatamente\ndopo l\u0027impossessamento»; \n Per violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione; \n Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23, comma 4, legge n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura\npenale. \n Firenze, 27 gennaio 2025 \n \n Il giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62314","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"628","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78920","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |