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G. contro il Ministero\ndell\u0027interno. \n \nPolizia - Polizia di Stato - Concorso pubblico per la nomina a vice\n ispettore - Previsione che fissa per gli appartenenti alla Polizia\n di Stato il requisito dell\u0027anzianita\u0027 minima di servizio di tre\n anni per la partecipazione a tale concorso. \n- Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335\n (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta\n funzioni di polizia), art. 27-bis, comma 2. \n\n\r\n(GU n. 8 del 19-02-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO \n \n \n Sezione Prima Quater \n \n Ha pronunciato la presenteOrdinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 5517 del 2022, proposto da F. G. G. \n e D. M. , rappresentati e difesi dall\u0027avvocato Alessio\nGiaquinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di\nGiustizia; \n contro Ministero dell\u0027interno, in persona del legale\nrappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei\nPortoghesi n. 12; \n per l\u0027annullamento: \n a) del decreto del Capo della Polizia del 16 marzo 2022,\npubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed\nesami», n. 23 del 22 marzo 2022, con cui e\u0027 stato bandito il concorso\npubblico, per esami, per la copertura di mille allievi vice ispettori\ndella Polizia di Stato, nella parte in cui, all\u0027art. 3, prevedendo\nl\u0027innalzamento di eta\u0027 fino a trentatre anni per gli impiegati\ndell\u0027amministrazione civile dell\u0027interno, non prevede il medesimo\ninnalzamento di eta\u0027 per gli impiegati del Dipartimento della\npubblica sicurezza, subordinandone la partecipazione al\nraggiungimento di tre anni di anzianita\u0027 di servizio; \n b) del decreto del Ministero dell\u0027interno, 13 luglio 2018, n.\n103, nella parte in cui, all\u0027art. 3, commi 2 e 3, discrimina gli\nimpiegati del Ministero dell\u0027interno Dipartimento della pubblica\nsicurezza, rispetto agli impiegati del Ministero dell\u0027Interno -\nDipartimento dell\u0027amministrazione civile, obbligando i primi,\nirragionevolmente, a maturare tre anni di anzianita\u0027 di servizio\nindipendentemente dall\u0027eta\u0027 anagrafica, discriminandoli rispetto ai\nsecondi che possono partecipare fino a trentatre\u0027 anni di eta\u0027 senza\naver maturato alcuna anzianita\u0027 di servizio; \n c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale,\nivi espressamente incluso, anche sconosciuto ai ricorrenti, lesivo\ndegli interessi legittimi e dei diritti soggettivi dei medesimi. \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Visto l\u0027atto di costituzione in giudizio del Ministero\ndell\u0027interno; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024 il\ndott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato\nnel verbale; \n 1. Si premette, in punto di fatto, che il sig. G. ed il sig.\nM. , entrambi agenti della Polizia di Stato in servizio dal\n28 novembre 2021, hanno presentato domanda di partecipazione al\nconcorso pubblico, per esami, per l\u0027assunzione di mille allievi vice\nispettori della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani,\nindetto con decreto del Capo della Polizia del 16 marzo 2022,\nnonostante non fossero in possesso del requisito previsto dalla\nclausola del bando (art. 3, comma 1, lettera d), riproduttiva delle\nprescrizioni contenute nell\u0027art. 2 del decreto ministeriale 13 luglio\n2018, n. 103, e dell\u0027art. 27-bis del decreto del Presidente della\nRepubblica 24 aprile 1982, n. 335, che, in deroga al limite d\u0027eta\u0027\nfissato in via generale per tutti i candidati («non aver compiuto il\n28° anno di eta\u0027»), ammette alla selezione il personale appartenente\nalla Polizia di Stato «con almeno tre anni di anzianita\u0027 di effettivo\nservizio alla data del presente bando» e stabilisce un diverso limite\ndi eta\u0027 («trentatre\u0027 anni») per gli appartenenti ai ruoli\ndell\u0027Amministrazione civile dell\u0027interno, avendo entrambi gia\u0027\nsuperato il 28° anno di eta\u0027 ma non ancora maturato tre anni di\nanzianita\u0027 di servizio. \n 2. I ricorrenti hanno, pertanto, adito questo Tribunale al fine\ndi contestare il requisito di anzianita\u0027 richiesto per il personale\ngia\u0027 appartenente alla Polizia di Stato per contrasto con l\u0027art. 3,\ncomma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con la direttiva\n2000/78/CE e con gli articoli 21 della Carta di Nizza e 10 del\nTrattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea - T.F.U.E., ritenuto\n«ingiustificato e discriminatorio» se confrontato con i diversi\nrequisiti di accesso del personale civile del medesimo Dicastero, al\nquale si concede un limite di eta\u0027 piu\u0027 alto (trentatre\u0027 anni) ma non\nsi richiede nessun periodo minimo di servizio. I ricorrenti\ndenunciano, quindi, l\u0027irragionevolezza della previsione siccome\nidonea a determinare un\u0027arbitraria disparita\u0027 di trattamento tra\nfunzionari incardinati nello stesso Ministero, avvantaggiando,\ntramite un innalzamento del limite di eta\u0027 e la mancanza di qualsiasi\nrequisito di anzianita\u0027, i funzionari civili e penalizzando, invece,\nsenza alcuna ragione gli operatori della Polizia di Stato, ai quali\ne\u0027 richiesta un\u0027anzianita\u0027 minima, pur svolgendo funzioni\ninnegabilmente piu\u0027 affini a quelle tipiche della qualifica messa a\nconcorso; concludono chiedendo a questo giudice, previa concessione\ndi misure cautelari anche inaudita altera parte, di sollevare la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 27-bis del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 335/1982, quale norma di rango\nprimario dal quale e\u0027 mutuata la disciplina del bando, per violazione\ndegli articoli 3, 97 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione\nall\u0027art. 14 C.E.D.U., ovvero, in alternativa, di procedere con un\nrinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell\u0027Unione europea ex\nart. 267 T.F.U.E. per verificare se la direttiva 2000/78/CE del\nConsiglio del 27 novembre 2000, l\u0027art. 3 del T.U.E., l\u0027art. 10 del\nT.F.U.E. e l\u0027art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione\neuropea ostino alla normativa contenuta nel citato art. 27-bis,\novvero, in subordine, di disapplicare la normativa interna in\ncontrasto con i principi eurounitari desumibili dalle predette norme. \n 3. Il Ministero dell\u0027interno ha depositato, in ottemperanza al\ndecreto monocratico del 21 maggio 2022, n. 3221, in data 11 giugno\n2022, una relazione del Servizio contenzioso e affari legali della\nPolizia di Stato, che eccepisce, innanzitutto, la natura\nregolamentare delle norme sui limiti d\u0027eta\u0027 validi per i funzionari\ncivili, contenute nel decreto ministeriale n. 103/2018, al quale\nrinvia l\u0027art. 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.\n335/1982, con conseguente insussistenza dei presupposti per la\nrimessione degli atti alla Corte costituzionale o alla Corte di\ngiustizia dell\u0027Unione europea; nel merito, sostiene l\u0027infondatezza\ndelle censure articolate dai ricorrenti, in quanto la richiesta\ndell\u0027anzianita\u0027 minima di tre anni per il personale della Polizia di\nStato, quale «periodo minimo e congruo» per il consolidamento di\nquella professionalita\u0027 e quell\u0027esperienza necessarie allo\nsvolgimento delle funzioni dell\u0027ispettore, comunque implicanti un\ngrado di responsabilita\u0027 piu\u0027 elevato rispetto a quello proprio degli\nagenti, sarebbe «compensata» dall\u0027assenza di limiti di eta\u0027, dal\nbeneficio della riserva di un sesto dei posti messi a concorso e\ndall\u0027esenzione dalle prove di efficienza fisica, mentre i funzionari\ncivili soggiacerebbero comunque ad un limite di eta\u0027, seppure piu\u0027\nalto di quello contemplato in via generale, ed alle prove di\nidoneita\u0027 fisica «non avendo mai svolto funzioni di carattere\noperativo», in linea con gli approdi della giurisprudenza\ncostituzionale sull\u0027ammissibilita\u0027 di requisiti di accesso «...che\nnon siano determinati in modo arbitrario o irragionevole (cfr. Corte\ncostituzionale, 21 dicembre 2020, n. 275 e 30 dicembre 1997, n.\n466)». \n 4. Con ordinanza cautelare del 20 giugno 2022, n. 3911, questo\nTribunale ha accolto la domanda cautelare ammettendo con riserva i\nricorrenti alla procedura selettiva, sulla base del periculum in\nmora, e riservandosi di approfondire, in sede di merito, la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 27-bis del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 335/1982. \n 5. In data 25 novembre 2022 il sig. G. ha documentato il\nsuperamento della prova preselettiva mentre l\u0027altro ricorrente ha\ndedotto di non essersi presentato alle prove e di non avere piu\u0027\ninteresse al giudizio. \n 6. La discussione del merito e\u0027 stata piu\u0027 volte rinviata in\nattesa di conoscere l\u0027esito delle ulteriori prove sostenute dal sig.\nG. \n 7. In vista dell\u0027udienza pubblica del 19 novembre 2024, le parti\nhanno depositato memorie: \n il Ministero dell\u0027interno, in data 7 ottobre 2024, per\ndifendere la correttezza delle scelte effettuate dal legislatore in\nsubiecta materia, mediante il richiamo ad alcune pronunce del giudice\neurounitario sulla legittimita\u0027 di limiti d\u0027eta\u0027 per l\u0027accesso a\nfunzioni «che richiedono lo svolgimento di attivita\u0027 operative ed\nesecutive e, quindi, non meramente amministrative», allo scopo di\n«salvaguardare e garantire l\u0027operativita\u0027 ed il buon andamento dei\nservizi di polizia», e alle finalita\u0027 sottese al complessivo\nabbassamento dei limiti di eta\u0027 per l\u0027accesso ai ruoli della Polizia\ndi Stato operato con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in\nattuazione della delega contenuta nella legge 7 agosto 2015, n. 124,\ne coerentemente con la «specificita\u0027» dei compiti assolti dalla\nPolizia di Stato, riconosciuta dall\u0027art. 19 della legge 4 novembre\n2010, n. 183, nonche\u0027 con le indicazioni fornite dalla Commissione\nspeciale del Consiglio di Stato nel parere n. 915 sullo schema del\ndecreto legislativo n. 95/2017, reso nell\u0027adunanza del 12 aprile\n2017; \n il sig. G. , in data 10 ottobre 2024, per comprovare l\u0027esito\npositivo degli accertamenti attitudinali ai quali e\u0027 stato\nsottoposto, in seno al concorso qui di interesse, in\ndata e, nell\u0027ambito di altro concorso per l\u0027assunzione\ndi centosettantasette vice ispettori tecnici (specialita\u0027\ncibernetica), in data ; \n il sig. G. , in data 18 ottobre 2024, per segnalare di aver\nsuperato anche la prova orale, nonche\u0027 per sviluppare ulteriormente\ngli argomenti a sostegno dell\u0027illegittimita\u0027 della norma,\nevidenziando: \n i) la peculiarita\u0027 del caso in discussione, «poiche\u0027 i\nricorrenti si sono paradossalmente trovati in una fascia di eta\u0027 e di\nanzianita\u0027 di servizio che gli ha impedito di partecipare tanto come\n«esterni» quanto come «interni»: nel primo caso perche\u0027 avevano\nsuperato i ventotto anni, nel secondo perche\u0027 non avevano ancora\nmaturato i tre anni di anzianita\u0027 di servizio»; \n ii) la non pertinenza delle difese erariali, che, insistendo\nsui motivi di legittimita\u0027 dell\u0027abbassamento dei limiti di eta\u0027 per\nl\u0027ingresso nella Polizia di Stato, confermerebbero l\u0027irragionevolezza\ndel requisito dell\u0027anzianita\u0027 di servizio richiesto agli appartenenti\nal ruolo degli agenti, che si oppone alla partecipazione dei piu\u0027\ngiovani, consentendo, invece, quella di colleghi vicini all\u0027eta\u0027\npensionabile; \n iii) la mancata previsione di un analogo requisito di\nanzianita\u0027 per il personale interno nei concorsi per commissario\ndella Polizia di Stato da parte dell\u0027art. 3 del decreto ministeriale\nn. 103/2018, che stabilisce unicamente un innalzamento del limite di\neta\u0027 da trenta a quaranta anni; \n iv) l\u0027incongruenza rispetto all\u0027art. 19 del bando di\nconcorso, secondo il quale l\u0027appartenenza alla Polizia di Stato, che,\nai fini dell\u0027ammissione, diventa rilevante solo dopo tre anni di\nservizio, costituisce, invece, titolo preferenziale in caso di\nparita\u0027 di merito indipendentemente da un\u0027anzianita\u0027 minima; \n il Ministero dell\u0027interno, in data 15 novembre 2024, per\nconfermare che il ricorrente e\u0027 risultato idoneo alla prova orale e\ncomunicare la mancata pubblicazione, a quella data, della graduatoria\nfinale di merito. \n 8. All\u0027udienza pubblica del 19 novembre 2024, la causa e\u0027 passata\nin decisione. \n 9. Il Collegio da\u0027 atto che il sig. M. ha perso interesse\nalla definizione del merito del giudizio e che permane, invece,\nl\u0027interesse del sig. G. all\u0027annullamento della clausola del\nbando contenuta nell\u0027art. 3, comma 1, lettera d), nella parte in cui\nprescrive che «[s]i prescinde dal limite d\u0027eta\u0027 per il personale\nappartenente alla Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita\u0027\ndi effettivo servizio alla data del presente bando», riproducendo, in\nparte qua, quanto disposto dall\u0027art. 27-bis, comma 2, del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 335/1982, a mente del quale «Al\nconcorso [pubblico per la nomina a vice ispettore] sono altresi\u0027\nammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili,\ngli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni\ndi anzianita\u0027 di effettivo servizio alla data del bando che indice il\nconcorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del\nlimite di eta\u0027», che e\u0027 norma di rango primario, in quanto inserita\ndall\u0027art. 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197,\ncome modificato dall\u0027art. 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2001,\nn. 53, all\u0027interno del testo unico delle disposizioni\nsull\u0027ordinamento della Polizia di Stato, adottato con decreto del\nPresidente della Repubblica con «valore di legge ordinaria», ai sensi\ndell\u0027art. 36, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121. \n 10. Accertato che l\u0027esclusione del ricorrente riposa su una norma\ndi rango legislativo, di cui viene prospettata la contrarieta\u0027 tanto\nal principio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 della Costituzione\nquanto al principio di non discriminazione di cui all\u0027art. 21 della\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea, questo giudice\nritiene che vada scrutinata con priorita\u0027 la compatibilita\u0027 dell\u0027art.\n27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982 con la\nCostituzione, in linea con la giurisprudenza costituzionale, secondo\nla quale, laddove «[i] principi e i diritti enunciati nella Carta\nintersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla\nCostituzione italiana...le violazioni dei diritti della persona\npostulano la necessita\u0027 di un intervento erga omnes di questa Corte,\nanche in virtu\u0027 del principio che situa il sindacato accentrato di\ncostituzionalita\u0027 delle leggi a fondamento dell\u0027architettura\ncostituzionale (art. 134 Cost.)» (Corte cost., sentenza 14 dicembre\n2017, n. 269). \n 11. Cio\u0027 posto, appaiono rilevanti e non manifestamente infondati\ni dubbi di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 27-bis, comma 2, del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982 per contrasto con\ngli articoli 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, della Costituzione. \n 11.1. Ricorre, innanzitutto, il presupposto della rilevanza della\nquestione, ai sensi dell\u0027art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953,\nn. 87, secondo il quale e\u0027 necessario che «il giudizio non possa\nessere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale» della norma primaria contestata, in\nquanto: \n sia la norma regolamentare - l\u0027art. 2, comma 2, del decreto\nministeriale n. 103/2018 - sia quella dell\u0027atto amministrativo\ngenerale impugnato - l\u0027art. 3, comma 1, lettera d), del bando di\nconcorso - mutuano pedissequamente il requisito per la partecipazione\nal concorso per vice ispettori della Polizia di Stato previsto per\ngli «interni» - l\u0027anzianita\u0027 di servizio almeno triennale\nnell\u0027amministrazione - dall\u0027art. 27-bis, comma 2, del decreto del\nPresidente della Repubblica 335/1982, del quale, considerata\nl\u0027univoca formulazione letterale, che subordina testualmente la\npartecipazione al concorso da parte degli appartenenti alla Polizia\ndi Stato al possesso di uno specifico requisito («...almeno tre anni\ndi anzianita\u0027 di effettivo servizio alla data del bando che indice il\nconcorso...»), non e\u0027 possibile fare applicazione in senso conforme\nal dettato costituzionale (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996, n.\n356); \n il sig. G. , in servizio nella Polizia di Stato dal 28 novembre\n2021, era, alla data di pubblicazione del bando (22 marzo 2022),\nsprovvisto del requisito dell\u0027anzianita\u0027, dalla rimozione del quale\ndipende il suo inserimento a pieno titolo e «senza riserva» in\ngraduatoria, avendo egli superato con successo tutte le prove\nconcorsuali alle quali e\u0027 stato ammesso da questo giudice con\nl\u0027ordinanza cautelare n. 3911/2022. \n 11.2. In secondo luogo, il conflitto dell\u0027art. 27-bis, comma 2,\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982 con il\nprincipio di uguaglianza e quello del pubblico concorso, radicati\nnegli articoli 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, della Costituzione si\npresenta, ad avviso di questo Collegio, «non manifestamente\ninfondato», ai sensi del medesimo art. 23 della legge n. 87/1953. \n La disposizione, nella parte in cui limita la partecipazione\ndegli appartenenti alla Polizia di Stato al concorso pubblico per\nvice ispettori, esigendo la maturazione di una anzianita\u0027 «minima» di\nservizio di tre anni, sembra, infatti, imporre al personale interno\nall\u0027amministrazione della pubblica sicurezza il rispetto di una\ncondizione di accesso alla procedura concorsuale discriminatoria\nrispetto ai candidati che provengono dai ruoli civili del medesimo\nDicastero, non necessaria alle finalita\u0027 della selezione e non\ngiustificata da apprezzabili ragioni di tutela di contrapposti\ninteressi di rango pari a quello all\u0027evidenza sacrificato, costituito\ndall\u0027esigenza di garantire la massima partecipazione possibile ai\nconcorsi pubblici. \n La giurisprudenza costituzionale ha, in proposito, affermato che\n«il principio del pubblico concorso, di cui all\u0027art. 97, quarto\ncomma, Cost., non e\u0027 di per se\u0027 incompatibile, nella logica\ndell\u0027agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione,\ncon la previsione per legge di «condizioni di accesso intese a\nconsolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa\namministrazione», purche\u0027 l\u0027area delle eccezioni sia delimitata in\nmodo rigoroso e sia subordinata all\u0027accertamento di specifiche\nnecessita\u0027 funzionali dell\u0027amministrazione e allo svolgimento di\nprocedure di verifica dell\u0027attivita\u0027 svolta (sentenza n. 113 del\n2017, punto 2.3 del Considerato in diritto; in precedenza, sentenze\nn. 167 del 2013 e n. 310, n. 189 e n. 52 del 2011)... La\nvalorizzazione di esperienze lavorative maturate nel tempo, se - come\nsi e\u0027 ricordato - puo\u0027 giustificare, al ricorrere di specifiche\ncondizioni, il consolidamento delle stesse in deroga al principio del\npubblico concorso, puo\u0027, a maggior ragione, incidere sulla\ndeterminazione dei requisiti di ammissione al concorso, rimessa\nall\u0027ampia discrezionalita\u0027 del legislatore...[purche\u0027 nel] rispetto\ndel «limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon\nandamento della p.a.» (cosi\u0027 sentenza n. 51 del 1994, punto 2 del\nConsiderato in diritto; analogamente, sentenze n. 99 del 1998 e n.\n136 del 2004).» (Corte cost., sentenza 21 dicembre 2020, n. 275). \n I requisiti di partecipazione hanno la finalita\u0027 di orientare la\nselezione verso le professionalita\u0027 ritenute maggiormente confacenti\nalle esigenze dell\u0027amministrazione procedente mediante «sbarramenti»\nche restringono ex ante la platea dei possibili candidati,\ncomprimendo, in ogni caso, le potenzialita\u0027 del concorso pubblico,\nche, «[i]n diretta attuazione degli articoli 3 e 51 Cost.,...\nconsente...ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni\ndi eguaglianza e «senza altra distinzione che quella delle loro\nvirtu\u0027 e dei loro talenti», come fu solennemente proclamato dalla\nDichiarazione dei diritti dell\u0027uomo e del cittadino del 1789. Il\nconcorso, inoltre, e\u0027 «meccanismo strumentale al canone di efficienza\ndell\u0027amministrazione» (sentenza n. 205 del 2004), cioe\u0027 al principio\ndi buon andamento, sancito dall\u0027art. 97, primo comma, Cost. Il\nreclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette,\nmigliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle\nprestazioni da queste rese ai cittadini. Infine, il concorso pubblico\ngarantisce il rispetto del principio di imparzialita\u0027, enunciato\ndall\u0027art. 97 e sviluppato dall\u0027art. 98 Cost. Infatti, il concorso\nimpedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base\na criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un\ncerto grado di distinzione fra l\u0027azione del Governo, «normalmente\nlegata agli interessi di una parte politica», e quella\ndell\u0027amministrazione, «vincolata invece ad agire senza distinzioni di\nparti politiche, al fine del perseguimento delle finalita\u0027 pubbliche\nobiettivate nell\u0027ordinamento». Sotto tale profilo il concorso\nrappresenta, pertanto, «il metodo migliore per la provvista di organi\nchiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di\nimparzialita\u0027 e al servizio esclusivo della Nazione» (sentenza n. 453\ndel 1990)» (Corte cost., sentenza 4 novembre 2009, n. 293). \n Tanto premesso in termini generali, e\u0027 ora possibile esaminare i\ndiversi profili di illegittimita\u0027 rilevati a carico dell\u0027art. 27-bis,\ncomma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982. \n 11.2.1. Innanzitutto, l\u0027introduzione del requisito costituito dal\nraggiungimento di un\u0027anzianita\u0027 minima di servizio per la\npartecipazione anche all\u0027aliquota di posti non riservata agli\nappartenenti alla Polizia di Stato di cui all\u0027art. 1, comma 2, del\nbando di concorso, quale «filtro» idoneo a «ritardare» qualsiasi\nforma di accesso del personale interno al ruolo degli ispettori,\nappare idoneo a violare il principio di ragionevolezza intrinseca, in\nquanto, contraddicendo l\u0027obiettivo del reclutamento dei piu\u0027 giovani\nper l\u0027esercizio delle funzioni, comunque operative, degli ispettori\ndella Polizia di Stato, pure perseguito da altre disposizioni volte a\nfavorire proprio l\u0027innesto nelle amministrazioni preposte alla tutela\ndell\u0027ordine e della sicurezza pubblica di forza-lavoro\nparticolarmente efficiente dal punto di vista fisico, «la legge manca\nil suo obiettivo e tradisce la sua ratio» (Corte cost., sentenza\n10-20 febbraio 1997, n. 43). \n Piu\u0027 volte la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto la\nlegittimita\u0027 della scelta legislativa di stabilire limiti di eta\u0027 per\nl\u0027accesso a determinate professioni, precisando che «la garanzia del\ndiritto al lavoro non deve essere intesa nel senso che non consenta\nal legislatore ordinario di regolarne l\u0027esercizio (sentenze n. 61 del\n1996 e n. 54 del 1977), e cio\u0027 vale anche per i limiti di eta\u0027,\nsoprattutto quando la norma si riferisce a requisiti attitudinali\nrichiesti da particolari rapporti di lavoro caratterizzati dalla\nnatura del servizio da prestare e da oggettive necessita\u0027 del tipo di\nazienda (sia pubblica che privata)» (Corte cost., sentenza 24 maggio\n2000, n. 160). \n L\u0027art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n.\n335/1982, che disciplina le funzioni degli ispettori della Polizia di\nStato e pure abilita tale qualifica all\u0027esercizio di forme di\ncoordinamento e di direzione dei servizi di polizia, esordisce,\ntuttavia, specificando che «[a]l personale del ruolo degli ispettori\nsono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di\nufficiale di polizia giudiziaria» (co. 1), e che «[i]n relazione alla\nprofessionalita\u0027 e alle attitudini possedute, gli appartenenti al\nruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell\u0027ordine e della\nsicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo\nall\u0027attivita\u0027 investigativa» (co. 3), cosi\u0027 delineando una figura\nchiamata, in ragione del possesso della qualifica di «agente di\npubblica sicurezza» di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,\nad interventi che implicano inevitabilmente prestanza e vigore\nfisico. \n In tal senso, del resto, si spiega la previsione del generale\nlimite di eta\u0027 di ventotto anni per la partecipazione al concorso ad\nopera dell\u0027art. 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del\nPresidente della Repubblica 335/1982, modificato dall\u0027art. 1, comma\n1, lettera q), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e la\ncontestuale fissazione da parte dell\u0027art. 2, comma 3, del decreto\nministeriale n. 103/2018 di un limite massimo di trentatre anni per\nil personale proveniente dai ruoli civili del Ministero dell\u0027Interno,\ncoerentemente con le finalita\u0027 di abbassamento dei limiti di eta\u0027 per\nl\u0027ingresso nelle Forze di Polizia che il legislatore ha, piu\u0027 volte,\nin tempi recenti, dimostrato di voler attuare (vds., oltre alle\ndisposizioni in materia di «riordino delle carriere» adottate\nnell\u0027esercizio della delega di cui all\u0027art. 8, comma 1, lettera a),\ndella legge 7 agosto 2015, n. 124, piu\u0027 di recente, l\u0027art. 6, comma\n3, della legge 5 agosto 2022, n. 119). \n La pretesa anzianita\u0027 «minima» per la partecipazione al concorso\nnei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato evidenzia,\npertanto, la presenza di un elemento di incoerenza nella legislazione\nsul reclutamento nelle Forze di Polizia, tesa, invece, nel suo\ncomplesso, a promuovere un ricambio generazionale all\u0027interno di tali\namministrazioni, ancorche\u0027 cio\u0027 si verifichi per effetto del transito\ndi unita\u0027 di personale alla qualifica superiore messa a concorso,\ncome nel caso di superamento della selezione da parte di un soggetto\ngia\u0027 inserito nei ruoli di grado inferiore della medesima\namministrazione. \n 11.2.2. Sotto altro e diverso profilo, la disposizione in parola\nappare determinare, altresi\u0027, disparita\u0027 di trattamento e conseguente\nviolazione del principio disuguaglianza tra gli appartenenti\nall\u0027amministrazione della pubblica sicurezza interessati ad accedere\nal ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e altri candidati al\nmedesimo concorso o a concorsi consimili, che possono assurgere a\ntertium comparationis. \n In primo luogo, la denunciata disparita\u0027 si realizza rispetto\nagli appartenenti ai ruoli civili del Ministero dell\u0027interno, ai\nquali e\u0027 concesso, in armonia con l\u0027ordito normativo, di partecipare\nal concorso per ispettori della Polizia di Stato fino a trentatre\nanni, senza alcuna pregressa esperienza nell\u0027amministrazione della\npubblica sicurezza. \n La tesi dell\u0027amministrazione resistente, secondo la quale per\ntale categoria di candidati «a controbilanciare la mancata richiesta\ndi un\u0027anzianita\u0027 di servizio di tre anni, a differenza degli\nappartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, e\u0027 previsto lo\nstringente limite di trentatre anni e la sottoposizione alle prove di\nidoneita\u0027 fisica, non avendo mai svolto funzioni di carattere\noperativo», non convince, perche\u0027 tenta di accreditare l\u0027idea che il\nregime valido per tali candidati sia comunque il diverso punto di\nsintesi tra i medesimi interessi oggetto di ponderazione per gli\nappartenenti all\u0027amministrazione della pubblica sicurezza, quando,\ninvece, detta omogeneita\u0027 non e\u0027 dato riscontrare, atteso che gli\neffetti che derivano dal presunto «rimescolamento» dei requisiti non\nsono sovrapponibili, risolvendosi, per i primi, nella ricerca di\npersonale «giovane» e, per i secondi, nella ricerca di personale «con\nesperienza». Delle due l\u0027una: se e\u0027 vero, come riferisce\nl\u0027amministrazione, che «...agli ispettori della Polizia di Stato non\nsono demandate funzioni strettamente operative ma anche compiti di\ncoordinamento e di direzione degli uffici che richiedono un grado di\nresponsabilita\u0027 certamente piu\u0027 elevato rispetto a quanto richiesto\nagli appartenenti del ruolo agenti e assistenti» (pag. 5 della\nmemoria depositata in data 11 giugno 2022) e, quindi, che e\u0027 decisiva\nun\u0027anzianita\u0027 minima nel grado per «l\u0027acquisizione di quella\nnecessaria formazione ed esperienza professionale...» richieste per\nl\u0027esercizio delle funzioni di ispettore (pag. 4 della memoria),\nallora non si comprende perche\u0027 si prescinde completamente dai\nrequisiti curricolari per i funzionari civili, ancorando la loro\npartecipazione al concorso esclusivamente a limiti anagrafici; se,\ninvece, il risultato che l\u0027amministrazione si propone di ottenere con\nla modulazione dei requisiti per i funzionari civili e\u0027\n«...rinvenibile nella volonta\u0027 di ampliare le possibilita\u0027 di\ningresso a giovani che hanno seguito un diverso percorso\nprofessionale ma nell\u0027ambito pero\u0027 dello stesso Ministero\ndell\u0027interno» (pag. 5 della memoria), e, quindi, e\u0027 valorizzare il\ndato anagrafico, allora e\u0027 irragionevole esigere che gli operatori\ninterni all\u0027amministrazione di pubblica sicurezza debbano aver svolto\nun periodo «minimo» di servizio nei ruoli della stessa ed ammettere\nche possano effettivamente partecipare al concorso anche soggetti in\neta\u0027 avanzata (e, in ipotesi, prossimi all\u0027eta\u0027 pensionabile). \n L\u0027ondivaga conformazione dei requisiti a seconda della diversa\n«estrazione» dei candidati disvela un\u0027ambiguita\u0027 di fondo nella\nricerca del profilo professionale ricercato, tradendo, cosi\u0027, «una\ncarenza di «causa» o «ragione» della disciplina introdotta...,\nproprio perche\u0027 fondat[a] sulla «irragionevole» e per cio\u0027 stesso\narbitraria scelta di introdurre un regime che necessariamente\nfinisce...per differenziare il trattamento di situazioni analoghe»\n(Corte cost., sentenza 25-28 marzo 1996, n. 89). \n In secondo luogo, un ulteriore profilo di disparita\u0027 di\ntrattamento (o comunque di irragionevolezza della disposizione della\ncui legittimita\u0027 si dubita) si rinviene, come segnalato dal\nricorrente, mettendo a confronto la disciplina per l\u0027accesso al ruolo\ndi ispettore con quella per l\u0027accesso al ruolo dei commissari della\nPolizia di Stato. \n Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, del\ndecreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e 3, comma 2, del decreto\nministeriale n. 103/2018, per la partecipazione al concorso per la\nqualifica di commissario, gli appartenenti alla Polizia di Stato\nbeneficiano di un limite di eta\u0027, pari a quaranta anni, superiore a\nquello previsto in via generale per gli esterni, pari a trenta anni,\ncosi\u0027 come i dipendenti civili incontrano il limite di eta\u0027 di\ntrentacinque anni (art. 3, comma 4, decreto ministeriale n.\n103/2018), senza dover soddisfare alcun requisito di anzianita\u0027,\nnonostante alla categoria dei funzionari siano attribuiti «compiti\nistituzionali dell\u0027Amministrazione della pubblica sicurezza\nimplicanti autonoma responsabilita\u0027 decisionale e rilevante\nprofessionalita\u0027..., nonche\u0027 la direzione di uffici o reparti..., con\nle connesse responsabilita\u0027 per le direttive e le istruzioni\nimpartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso personale e\u0027\naffidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica»\n(art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 334/2000) e, quindi, sia\nconnaturato l\u0027esercizio di funzioni gestionali, molto piu\u0027 accentuate\ndi quelle devolute agli ispettori, con il quale meglio si\nconcilierebbe la richiesta di una pregressa anzianita\u0027 di servizio. \n L\u0027assenza di requisiti della specie per il reclutamento dei\nfunzionari rappresenta un ulteriore indizio dell\u0027illogicita\u0027 del\nrequisito esperienziale richiesto ai soli interni per l\u0027accesso ad un\nruolo, quello degli ispettori della Polizia di Stato, maggiormente\ndestinato, rispetto ai primi, ad operare «sul campo», corroborando il\nsospetto dell\u0027irrazionalita\u0027 di una disciplina che, discostandosi\nimmotivatamente dalla tendenza a privilegiare l\u0027arruolamento dei piu\u0027\ngiovani anche nelle qualifiche apicali, propende, invece, per\nl\u0027imposizione agli interni di un vincolo di permanenza minima\nnell\u0027amministrazione ai fini dell\u0027accesso alle qualifiche\n«intermedie», procrastinandone l\u0027avanzamento. \n 11.2.3. Corre l\u0027obbligo di un\u0027ultima considerazione, all\u0027esito\ndella ricognizione sistematica della disciplina per l\u0027accesso a\nqualifiche comparabili di altre amministrazioni, che sembra\ndimostrare il possibile errore in cui e\u0027 caduto il legislatore nella\nformulazione dell\u0027art. 27-bis del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 335/1982. \n La disposizione in parola appare, infatti, una parziale\n«duplicazione» del requisito richiesto per la partecipazione ai\nconcorsi «interni» per la nomina a vice ispettore, in quanto l\u0027art.\n27, comma 1, lettera b, del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 335/1982 prevede che una parte dei posti disponibili siano coperti\nmediante concorso interno per titoli ed esami «riservato al personale\ndella Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso,\noltre che, alla data del bando che indice il concorso, di\nun\u0027anzianita\u0027 di servizio non inferiore a cinque anni». \n Se, pero\u0027, la scelta di porre l\u0027anzianita\u0027 di servizio tra i\nrequisiti per la partecipazione ai concorsi riservati al personale\ngia\u0027 immesso nei ruoli dell\u0027amministrazione procedente e\u0027\ngiustificata dall\u0027esigenza sia di individuare un «contrappeso» per il\nvantaggio competitivo costituito dalla possibilita\u0027 di disporre di\nuna corsia preferenziale per l\u0027accesso alla qualifica superiore sia\nda quella di fare una prima scrematura dei candidati - tutti\n«interni» - che intendano beneficiare di tale opportunita\u0027, non\naltrettanto puo\u0027 dirsi nei concorsi pubblici. \n Anche il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede che\nl\u0027alimentazione del ruolo degli ispettori dell\u0027Arma dei Carabinieri\navvenga per il 70% mediante concorso pubblico e per il 30% mediante\nconcorsi interni (art. 679, comma 2-bis) ma solo per questi ultimi la\npartecipazione del personale interno e\u0027 subordinata ad un\u0027anzianita\u0027\ndi servizio di quattro anni (art. 683, comma 4, lettera a), mentre\nper il primo la partecipazione di sovrintendenti, appuntati e\ncarabinieri e\u0027 soggetta unicamente al limite di eta\u0027 di trenta anni,\nindipendentemente da un\u0027anzianita\u0027 minima di servizio, che puo\u0027\nessere anche inferiore a due anni (art. 684, comma 2, lettera a), n.\n3), 4) e 5). \n Tale constatazione insinua il dubbio di un\u0027«irragionevole\nomologazione di situazioni diverse» (Corte cost., sentenza 12 gennaio\n2000, n. 5; 7 luglio 2005, n. 264) e, quindi, di un ulteriore profilo\ndi violazione del principio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 Cost.,\nin quanto la disposizione scrutinata opera una forzata assimilazione\ntra diverse categorie di candidati, cioe\u0027 tra gli appartenenti\nall\u0027amministrazione procedente che presentano domanda di pa\ntecipazione ai concorsi interni, per i quali il mancato\nraggiungimento di un\u0027anzianita\u0027 minima di servizio appare ispirato da\nintuibili esigenze di contenimento della platea dei possibili\ndestinatari, trattandosi di una procedura gia\u0027 in deroga al principio\ndel concorso pubblico alla quale meglio si addice una restrizione dei\ncanali di accesso alla qualifica superiore, e quelli che,\ndiversamente dai secondi, intendono partecipare alla selezione\n«aperta» in condizioni di parita\u0027 con i candidati esterni, fatta\nsalva la ragionevole concessione di un piu\u0027 alto limite di eta\u0027. \n 11.3. In conclusione, a parere di questo Collegio, l\u0027art. 27-bis,\ncomma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982,\nnella parte in cui fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato\nil requisito dell\u0027anzianita\u0027 minima di servizio di tre anni per la\npartecipazione al concorso pubblico per vice ispettori: \n viola il principio del concorso pubblico di cui agli articoli\n51, comma 1, e 97, comma 4, Cost., e quelli di proporzionalita\u0027 e\nragionevolezza di cui all\u0027art. 3 Cost., in quanto introduce un\nrequisito - quello dell\u0027anzianita\u0027 di servizio - che limita la\npartecipazione al concorso per vice ispettore della Polizia di Stato\nsenza che tale restrizione appaia giustificata da un ragionevole\nmotivo; \n viola i principi di ragionevolezza e buon andamento di cui agli\narticoli 3 e 97 Cost. ed e\u0027 affetto da irragionevolezza intrinseca,\nin quanto impone al personale interno della Polizia di Stato una\ndilazione temporale per la partecipazione al concorso che favorisce\nl\u0027alimentazione del ruolo con personale piu\u0027 anziano, in contrasto\ncon il generale abbassamento dei limiti di eta\u0027 per i ruoli operativi\ndelle Forze di Polizia; \n determina un\u0027irragionevole disparita\u0027 di trattamento, ancora\nuna volta in violazione dell\u0027art. 3 Cost., tra il personale interno\ndella Polizia di Stato e quello proveniente dai ruoli civili del\nMinistero dell\u0027interno, subordinando il rispettivo accesso alla\nqualifica di vice ispettore a requisiti tra loro non omogenei, idonei\ntendenzialmente a favorire i secondi, perche\u0027 consente a questi di\nfare ingresso nel ruolo con una minore eta\u0027 anagrafica e,\nconseguentemente, di disporre di un piu\u0027 ampio orizzonte temporale di\npermanenza all\u0027interno dello stesso; \n viola il principio di uguaglianza sostanziale di cui all\u0027art. 3\nCost., in quanto delinea un percorso di accesso alla qualifica di\nvice ispettore tramite concorso pubblico che ricalca, almeno in\nparte, quello previsto per il concorso interno, nonostante la\ndiversita\u0027 che intercorre tra le due tipologie di procedura\nselettiva. \n Questo Tribunale, pertanto, ritiene non manifestamente infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale del prefato art. 27-bis,\ncomma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 335/1982, nella\nparte in cui esso fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato il\nrequisito dell\u0027anzianita\u0027 minima di servizio di tre anni per la\npartecipazione al concorso pubblico per vice ispettori, per sospetta\nviolazione degli articoli 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, Cost.,\nsicche\u0027 - tenuto conto che il tenore letterale della disposizione\nimpedisce un\u0027interpretazione costituzionalmente conforme della stessa\n- il presente giudizio deve essere sospeso e gli atti devono essere\ntrasmessi alla Corte costituzionale, secondo le modalita\u0027 indicate in\ndispositivo. \n Ogni ulteriore statuizione e\u0027 riservata alla decisione\ndefinitiva. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima\nQuater), quanto alla posizione del sig. F. G. G.: \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 27-bis, comma 2, del decreto\ndel Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nella parte\nin cui esso fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato il\nrequisito dell\u0027anzianita\u0027 minima di servizio di tre anni per la\npartecipazione al concorso pubblico per vice ispettori, nei sensi e\nper le ragioni di cui in parte motiva; e cio\u0027 in relazione agli\narticoli 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, della Costituzione, nonche\u0027\nai connessi principi di uguaglianza e ragionevolezza, di parita\u0027 di\ntrattamento delle situazioni uguali e di trattamento adeguatamente\ndifferenziato delle situazioni diverse, nei sensi e per le ragioni di\ncui in motivazione; \n dispone la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte\ncostituzionale e la comunicazione della presente ordinanza alle parti\nin causa, nonche\u0027 la sua notificazione al Presidente del Consiglio\ndei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al\nPresidente della Camera dei deputati; \n sospende il presente giudizio; \n rinvia ogni ulteriore statuizione all\u0027esito del giudizio\nincidentale promosso con la presente ordinanza. \n Vista la richiesta degli interessati e ritenuto che sussistano i\npresupposti di cui all\u0027art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30\ngiugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignita\u0027 della\nparte interessata, manda alla Segreteria di procedere all\u0027oscuramento\ndelle generalita\u0027 dei ricorrenti. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 19\nnovembre 2024 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Concetta Anastasi, Presidente \n Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario \n Dario Aragno, Referendario, Estensore \n \n Il Presidente: Anastasi \n \n \n L\u0027Estensore: Aragno","elencoNorme":[{"id":"62317","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"24/04/1982","data_nir":"1982-04-24","numero_legge":"335","descrizionenesso":"","legge_articolo":"27","specificaz_art":"bis","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1982-04-24;335~art27"}],"elencoParametri":[{"id":"78921","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78922","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"51","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78923","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54477","num_progressivo":"","nominativo_parte":"F.G.G.","data_costit_part":"11/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":"F.G.G."}]}}" ] ] |