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presentare, previa deliberazione consiliare, entro l\u0027ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole – Inosservanza del termine per la presentazione dell\u0027ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all\u0027art. 261, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 o del termine di cui all\u0027art. 261, comma 4, del medesimo decreto legislativo, oppure emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell\u0027interno – Previsione che tali fattispecie integrano l’ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, di cui all\u0027art. 141, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 267 del 2000 – Denunciata previsione di un termine perentorio, il cui mancato rispetto è ingiustificatamente assimilato al compimento di atti contrari alla Costituzione, alle gravi e persistenti violazioni di legge o ai gravi motivi di ordine pubblico – Violazione del principio di ragionevolezza per contrasto con la necessità di regolare in maniera uguale situazioni simili - Irrazionalità della norma, priva di una intrinseca giustificazione e divergente dallo scopo che occorre perseguire, nel rispetto dell’autonomia locale – Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione – Norme che, impedendo la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del consiglio comunale eletto e l’espletamento del mandato dei consiglieri, contravvengono all’esigenza di tutela delle autonomie locali e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Antonio Riello e altri","prima_controparte":"Ufficio Territoriale del Governo di Caserta","altre_parti":"Ministero dell\u0027interno, Comune di Castel Morrone, Comune di Castel Morrone","testo_atto":"N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 2025\n\r\nOrdinanza del 10 aprile 2025 del Tribunale amministrativo regionale\nper la Campania sul ricorso proposto da Antonio Riello e altri contro\nl\u0027Ufficio territoriale del Governo di Caserta e altri. \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Enti locali - Ipotesi di bilancio\n stabilmente riequilibrato - Previsione che il consiglio dell\u0027ente\n presenta tale ipotesi al Ministro dell\u0027interno entro il termine\n perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di\n nomina dell\u0027organo straordinario di liquidazione, di cui all\u0027art.\n 252 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Istruttoria e decisione\n sull\u0027ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Emanazione da\n parte del Ministro dell\u0027interno di un provvedimento di diniego\n dell\u0027approvazione, in caso di esito negativo dell\u0027esame da parte\n della Commissione per la stabilita\u0027 finanziaria degli enti locali -\n Previsione che impone all\u0027ente locale di presentare, previa\n deliberazione consiliare, entro l\u0027ulteriore termine perentorio di\n quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del\n provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a\n rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole -\n Inosservanza del termine per la presentazione dell\u0027ipotesi di\n bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai\n rilievi ed alle richieste di cui all\u0027art. 261, comma 1, del d.lgs.\n n. 267 del 2000 o del termine di cui all\u0027art. 261, comma 4, del\n medesimo decreto legislativo, oppure emanazione del provvedimento\n definitivo di diniego da parte del Ministro dell\u0027interno -\n Previsione che tali fattispecie integrano l\u0027ipotesi di scioglimento\n del consiglio comunale, di cui all\u0027art. 141, comma 1, lettera a),\n del d.lgs. n. 267 del 2000. \n- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi\n sull\u0027ordinamento degli enti locali), artt. 259, comma 1, 261, comma\n 4, e 262, comma 1. \n\n\r\n(GU n. 21 del 21-05-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE \n DELLA CAMPANIA \n \n (Sezione Prima) \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 918 del 2025, proposto da Antonio Riello,\nGianfranco Della Valle, Ferdinando Riello, Marco Chirico, Michele\nFunaro, Vincenzo Freniti, rappresentati e difesi dall\u0027avvocato Luigi\nAdinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di\nGiustizia; \n contro Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Ministero\ndell\u0027Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,\nrappresentati e difesi dall\u0027Avvocatura Distrettuale Napoli,\ndomiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Comune di Castel\nMorrone, in persona del legale rappresentante pro tempore,\nrappresentato e difeso dall\u0027avvocato Erik Furno, con domicilio\ndigitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n nei confronti Gaetano Marra, Giovanni Iulianiello, Roberto\nCappiello, Giuseppe Riello, Valentina D\u0027Errico, Daniele Di Fonzo,\nCristoforo Villano, non costituiti in giudizio; \n per l\u0027annullamento, previa sospensione dell\u0027efficacia, \n 1) della Del. G.C. n. 3 del 4 gennaio 2025 con la quale e\u0027 stata\napprovata l\u0027ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 24/26 di\ncui all\u0027art. 259 del TUEL e relativi allegati; \n 2) della Del. G.C. del 4 gennaio 2025, n. 2 con la quale e\u0027 stato\napprovato il DUP 24/26 e relativi allegati; \n 3) della nota del Comune di trasmissione al Ministero\ndell\u0027interno dell\u0027ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di\ncui non si conoscono gli estremi; \n 4) della nota/diffida del Prefetto di Caserta del 20 dicembre\n2024 prot. n. 0174781 che dopo la scadenza del termine di cui\nall\u0027art. 259 del TUEL ha diffidato il C.C. ad approvare entro 20 gg.\nl\u0027ipotesi di bi-lancio stabilmente riequilibrato in uno alla nota del\n19 dicembre 2024 prot. n. 193665 del Ministero Interni ivi richiamata\ndi cui si ignora il contenuto; \n 5) della Del. C.C. del 18 gennaio 2025 n. 1 del C.C. di Castel\nMorrone di approvazione del DUP e dei relativi allegati anno\n2024/2026; \n 6) della Del. C.C. 18 gennaio 2025 n. 2 con la quale e\u0027 stata\napprovata l\u0027ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e dei\nrelativi allegati anno 2024/2026; \n 7) del/dei provvedimento/i con i quali il Ministro degli Interni,\nse esistenti e di cui non si conoscono gli estremi, ha ritenuto\nammissibile approvare l\u0027ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato\nnonostante la scadenza del termine di tre mesi previsto dall\u0027art. 259\ndel TUEL; \n 8) di ogni altro atto presupposto e consequenziale se ed in\nquanto lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti; \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio dell\u0027Ufficio\nterritoriale del Governo Caserta e del Ministero dell\u0027interno e del\nComune di Castel Morrone; \n Vista la domanda di sospensione dell\u0027esecuzione del provvedimento\nimpugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; \n Visto l\u0027art. 55 cod. proc. amm.; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; \n Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il\ndott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come\nspecificato nel verbale; \n 1. - I ricorrenti, consiglieri di opposizione eletti nel\nConsiglio comunale di Castel Morrone, contestano, con il ricorso in\nesame, la legittimita\u0027 - unitamente agli altri atti indicati in\nepigrafe - dell\u0027approvazione, da parte del Consiglio comunale\n(delibera n. 2 del 18 gennaio 2025), dell\u0027ipotesi di bilancio di\nprevisione stabilmente riequilibrato, deducendo, con unico motivo di\ncensura, violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 259, decreto\nlegislativo n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.) e dell\u0027art. 12 disp. prel.\nc.c. \n 2. - E\u0027 pacifico, argomentano, che la presentazione da parte del\nConsiglio comunale di Castel Morrone al Ministero dell\u0027Interno, in\ndata 18 gennaio 2025, dell\u0027ipotesi di bilancio stabilmente\nriequilibrato risulti tardiva siccome avvenuta in violazione del\n«termine perentorio di tre mesi» previsto dal cit. art. 259, comma 1,\ndecorrente «dalla data di emanazione del decreto di cui all\u0027articolo\n252» con cui si provvede alla nomina dell\u0027organo straordinario di\nliquidazione, nel caso di specie avvenuta con decreto del Presidente\ndella Repubblica italiana del 4 settembre 2024. \n In ipotesi del genere, «di mancato rispetto del termine\ntrimestrale», lo scioglimento del Consiglio comunale - lamentano i\nricorrenti - «e\u0027 ineludibile»; a fronte della chiarezza del dato\nletterale sulla natura del termine, alcuna rilevanza potrebbe essere\nascritta, sostengono, alla nota prefettizia del 20 dicembre 2024,\nanch\u0027essa impugnata, intervenuta successivamente alla scadenza dei\ntre mesi, con la quale il Prefetto, anziche\u0027 provvedere al doveroso\navvio della procedura di scioglimento, ai sensi dell\u0027art. 141, comma\n1, lett. a), del T.U.E.L., avrebbe illegittimamente diffidato il\nConsiglio comunale di Castel Morrone - in asserita applicazione\nanalogica dell\u0027art. 141, comma 2, T.U.E.L., nonostante l\u0027evidente\ndiversita\u0027 di presupposti - ad approvare l\u0027ipotesi di bilancio\nstabilmente riequilibrato, allo scopo concedendogli l\u0027ulteriore\ntermine di venti giorni. \n 3. - Si sono costituiti in giudizio il comune di Castel Morrone e\nla Prefettura di Caserta. \n Con memoria depositata in giudizio in data 13 marzo 2025, la\nPrefettura di Caserta ha chiesto la reiezione del gravame\nrichiamando, a sostegno della legittimita\u0027 della diffida, il\nprincipio di leale collaborazione e «il piu\u0027 generale principio di\nsalvaguardia degli organi democraticamente eletti», i quali\nindurrebbero a ravvisare «l\u0027opportunita\u0027 di procedere allo\nscioglimento del Consiglio comunale soltanto all\u0027esito della verifica\ndella perdurante inadempienza del medesimo organo consiliare rispetto\nalla diffida notificata a tutti i consiglieri comunali» (come da\nParere del Ministero dell\u0027interno - Dipartimento per gli Affari\ninterni e territoriali n. 17763 del 13 novembre 2018); con memoria\nintegrativa depositata in pari data, rilevato che con sentenza non\ndefinitiva del 20 settembre 2024, n. 5039, inun giudizio analogo a\nquello odierno, questa Sezione ha sollevato d\u0027ufficio la questione\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 259, comma 1,\nd.lgs. n. 267/2000 limitatamente all\u0027aggettivo «perentorio» in esso\ncontenuto, ha chiesto che sia disposta la sospensione «impropria» (in\nsenso lato) del giudizio, stante la pregiudizialita\u0027 della questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale altrove sollevata. \n L\u0027amministrazione comunale, nella memoria versata in atti in data\n20 marzo 2025, ha formulato istanza di sospensione del giudizio\ninvocando la sentenza dell\u0027Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato\n22 marzo 2024, n. 4, chiedendo, in particolare, «di poter\ninterloquire dinanzi alla Corte costituzionale mediante una nuova\nrimessione». \n 4. - Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025, fissata per la\ndisamina dell\u0027istanza di tutela cautelare, la causa e\u0027 stata\ntrattenuta in decisione. \n 5. - Questo Giudice - anche a fronte dell\u0027espressa richiesta del\nComune di Castel Morrone, che ha formalmente sollecitato una nuova\nrimessione chiedendo di poter interloquire direttamente in Corte\nCostituzionale, e tenuto conto dei principi espressi da Cons. Stato,\nAd. Plen. nn. 28/2014 e 4/2024 - ritiene di rimettere alla Corte\nCostituzionale la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n259, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, limitatamente\nall\u0027aggettivo «perentorio» in esso contenuto, ravvisandone la\nrilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza. \n 5.1. - La rimessione della questione alla Corte Costituzionale -\ne la conseguente sospensione impropria «in senso stretto» del\npresente giudizio - si impone sul rilievo che «[L]\u0027opzione\nalternativa, caso per caso, tra sospensione impropria «in senso lato»\ne «in senso stretto», entrambe da ricondurre all\u0027art. 295 c.p.c.,\nriposa sulla volonta\u0027 delle parti, elemento determinante, come gia\u0027\ndetto, nella ricostruzione dell\u0027ordinanza dell\u0027Adunanza Plenaria n.\n28/2014»; le ragioni della prevalenza da accordare alla volonta\u0027\ndelle parti poggiano, in particolare, sulla consapevolezza «dei\ndivieti o limiti all\u0027intervento davanti alla Corte costituzionale»,\natteso che «nel giudizio incidentale di costituzionalita\u0027, non\npossono proporre intervento le parti di un giudizio diverso da quello\na quo in cui l\u0027incidente di costituzionalita\u0027 sia stato sollevato,\nneppure se si tratta di parti di un giudizio oggetto di sospensione\nimpropria «in senso lato» (v. Corte Cost. n. 202/2020 e n. 218/2021)»\n(Cons. Stato, Ad. Plen, n. 4/2024). \n 6. - Ai sensi dell\u0027art. 27, ultimo periodo, della legge 11 marzo\n1953, n. 87 (inbase al quale la Corte costituzionale «dichiara,\naltresi\u0027, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui\nillegittimita\u0027 deriva come conseguenza dalla decisione adottata»),\nreputa il Collegio che la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndella suindicata norma coinvolga anche: \n l\u0027art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente\nall\u0027aggettivo «perentorio» in esso contenuto, laddove stabilisce che\nall\u0027istruttoria negativa della Commissione per la finanza e gli\norganici degli enti locali del Ministero dell\u0027Interno segua la\nprescrizione di presentare con deliberazione consiliare una nuova\nipotesi di bilancio, stabilendo nuovamente che all\u0027adempimento il\nConsiglio debba provvedervi entro il termine «perentorio» di 45\ngiorni dalla notifica del provvedimento di diniego; \n l\u0027art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla\nprevisione secondo cui «l\u0027inosservanza del termine per la\npresentazione dell\u0027ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o\ndel termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui\nall\u0027articolo 261, comma 1, o del termine di cui all\u0027articolo 261,\ncomma 4, [...] integrano l\u0027ipotesi di cui all\u0027articolo 141, comma 1,\nlettera a)» (scioglimento del Consiglio comunale per atti contrari\nalla Costituzione o pergravi e persistenti violazioni di legge,\nnonche\u0027 per gravi motivi di ordine pubblico). \n 7. - La rilevanza della questione nel presente giudizio. \n Il Prefetto di Caserta, preso atto dello spirare del termine di\ntre mesi previsto dall\u0027art. 259, comma 1, cit., pur consapevole che\n«ai sensi dell\u0027art. 262, comma 1, del T.U.E.L., l\u0027inosservanza del\ntermine suddetto integra l\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 141, comma 1,\nlett. a) dello stesso T.U.E.L.», ha cio\u0027 non di meno consentito al\nConsiglio comunale di disporre di un ulteriore spatium temporis,\ndiffidandolo a provvedere alla presentazione del bilancio di\nprevisione stabilmente riequilibrato nell\u0027ulteriore termine di 20\ngiorni dalla notifica dell\u0027atto, a pena di avvio della procedura di\nscioglimento di cui al cit. comma 1, lett. a), dell\u0027art. 141. \n Cosi\u0027 disponendo, tuttavia, il Prefetto ha dato applicazione, in\nsostanza, al secondo comma dell\u0027art. 141 cit. che, in caso di mancata\napprovazione nei termini del bilancio, stabilisce che l\u0027eventuale\navvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale debba\nessere preceduta dalla diffida a provvedere all\u0027adempimento, entro un\ntermine non superiore a venti giorni dalla notifica della lettera ai\nsingoli consiglieri. \n Evidenzia il Collegio che la determinazione assunta dalla\nPrefettura non appare coerente con il tenore dell\u0027art. 259, primo\ncomma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale, qualificando\nespressamente come «perentorio» il termine di tre mesi per la\ntrasmissione al Ministero dell\u0027Interno dell\u0027ipotesi di bilancio\nstabilmente riequilibrato, induce a ritenere che l\u0027elusione del\ntermine medesimo da parte del Consiglio sia insuscettibile di formare\noggetto della richiesta sollecitatoria, comportando come necessitata\nconseguenza il suo scioglimento. \n In tale contesto, il riportato art. 262 afferma che\nl\u0027inosservanza del termine integra l\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 141,\nprimo comma, lettera a) («I consigli comunali e provinciali vengono\nsciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del\nMinistro dell\u0027interno: a) quando compiano atti contrari alla\nCostituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche\u0027\nper gravi motivi di ordine pubblico»). \n Tuttavia, ad avviso del Collegio emerge il dubbio di\ncostituzionalita\u0027 delle menzionate norme, per aspetti che ne denotano\nl\u0027irragionevolezza e investono il trattamento diseguale di situazioni\nsostanzialmente con simili, in violazione dei principi di uguaglianza\ne buon andamento dei pubblici uffici (artt. 3 e 97 Cost.), e che si\nriflettono sui principi costituzionali relativi alle autonomie locali\ne al diritto di adempiere al mandato elettorale (artt. 5, 51 e 114\nCost.). \n La questione e\u0027 rilevante nel presente giudizio, essendo\nl\u0027applicazione dell\u0027art. 259, primo comma, del T.U.E.L. - che\ncostituisce il parametro normativo rispetto al quale vagliare,\nsecondo la prospettata censura di parte ricorrente, la legittimita\u0027\ndei provvedimenti impugnati - evidentemente vincolante per il Giudice\ne tale da non consentire una diversa interpretazione, che permetta\nall\u0027organo consiliare di provvedere alla trasmissione al Ministero\ndell\u0027Interno dell\u0027ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato oltre\nil termine di tre mesi, espressamente qualificato perentorio. \n Cio\u0027 condurrebbe, di conseguenza, all\u0027accoglimento del ricorso e\na prefigurare l\u0027esito dello scioglimento del Consiglio comunale di\nCastel Morrone, per l\u0027effetto conformativo della sentenza, nonostante\nil dubbio di costituzionalita\u0027 delle norme, indotto dalle ragioni\ngia\u0027 esplicitate dalla Sezione nella richiamata sentenza non\ndefinitiva n. 5039/2024, vertente su analoga fattispecie, che\nperfettamente si attagliano al caso in esame e che si riportano di\nseguito: \n 8. - «[...] La non manifesta infondatezza. \n Come indicato al precedente punto [...], ad avviso del Collegio\ne\u0027 ravvisabile un contrasto, con i predetti artt. 3 e 97 nonche\u0027 con\ngli artt. 5, 51 e 114 della Costituzione: \n a) dell\u0027art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.\n36, limitatamente all\u0027aggettivo «perentorio» in esso contenuto; \n b) dell\u0027art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente\nall\u0027aggettivo «perentorio» in esso contenuto, per la parte in cui\nugualmente stabilisce la perentorieta\u0027 del termine (di 45 giorni) per\nla presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente\nriequilibrato, susseguente all\u0027istruttoria negativa della Commissione\nper la finanza e gli organici degli enti locali; \n c) dell\u0027art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla\nprevisione secondo cui «l\u0027inosservanza del termine per la\npresentazione dell\u0027ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o\ndel termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui\nall\u0027articolo 261, comma 1, o del termine di cui all\u0027articolo 261,\ncomma 4, [...] integrano l\u0027ipotesi di cui all\u0027articolo 141, comma 1,\nlettera a)». \n E\u0027 innegabile chelo scioglimentodei consigli comunali abbia\nuncaratteredeltutto straordinario ed eccezionale e possa essere\ndisposto solo nei casi e per i motivi tassativamente previsti dalla\nlegge. Eccezion fatta per lo scioglimento per infiltrazioni e\ncondizionamenti di tipo mafioso (al quale la legge riserva autonomo\nrilievo), nonche\u0027 dipendente dalla mozione di sfiducia nei confronti\ndel Sindaco (art. 52, secondo comma), l\u0027ordinamento degli enti locali\ntipizza all\u0027art. 141 i quattro casi che prefigurano lo scioglimento\ndell\u0027organo consiliare: \n 1) il compimento diatti contrari allaCostituzione, legravi\nepersistenti violazioni di legge o i gravi motivi di ordine pubblico\n(lettera a)); \n 2) l\u0027impossibilita\u0027 di assicurare il normale funzionamento\ndegli organi e dei servizi, per le cause elencate alla (lettera b)\n(impedimento permanente del Sindaco o sue dimissioni, dimissioni\nultra dimidium dei consiglieri eletti, impossibilita\u0027 di raggiungere\ncon la surroga la meta\u0027 dei componenti del Consiglio); \n 3) la mancata approvazione nei termini del bilancio (lettera\nc): \n 4) nei Comuni al di sopra dei mille abitanti, la mancata\nadozione dello strumento urbanistico entro diciotto mesi\ndall\u0027elezione degli organi (lettera c-bis, aggiunta dall\u0027art. 32,\ncomma 7, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24\nnovembre 2003, n. 326). \n In questi due ultimi casi, al mancato rispetto dei termini di\nlegge consegue l\u0027apertura di un procedimento sollecitatorio e, solo\nin ipotesi di perdurante inadempimento, l\u0027avvio della procedura per\nlo scioglimento (commi 2 e 2-bis). La stessa disciplina non e\u0027\nprevista per l\u0027Ente dissestato il cui Consiglio non provveda, entro\ntre mesi dalla nomina dell\u0027organo straordinario di liquidazione, alla\ntrasmissione al Ministero dell\u0027Interno dell\u0027ipotesi di bilancio\nstabilmente riequilibrato. \n Al contrario, come si e\u0027 detto, l\u0027elusione del termine\nqualificato «perentorio» (artt. 259, primo comma, e 261, quarto\ncomma) comporta lo scioglimento del Consiglio, poiche\u0027 l\u0027art. 262,\nprimo comma, del T.U.E.L. riconduce tali ipotesi all\u0027art. 141, comma\n1, lettera a) (atti contrari allaCostituzione, gravi epersistenti\nviolazionidi legge o gravi motivi di ordine pubblico»). \n Reputa il Collegio che non sia manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale delle norme che, escludendo\nil potere sollecitatorio del Prefetto, riconducono la mancata\napprovazione del bilancio stabilmente riequilibrato da parte del\nConsiglio, nel perentorio termine di tre mesi, ad un\u0027ipotesi di\nscioglimento che mal si concilia con la natura dell\u0027inadempimento e\nproduce un effetto esorbitante, conducendo alla rimozione del\nConsiglio democraticamente eletto, eccedendo la misura del doveroso\nrispetto delle autonomie locali (cfr. la sentenza della Corte\nCostituzionale n. 40 del 1961, per la quale e\u0027 «evidente come la\ntutela delle autonomie locali postuli criteri restrittivi nella\nvalutazione dei casi che legittimano lo scioglimento dei normali\norgani amministrativi degli enti»). \n [...] Il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. \n Ritiene il Collegio che non si giustifichi la riconduzione\ndell\u0027ipotesi di cui si discorre, per effetto dell\u0027art. 262, primo\ncomma, del T.U.E.L., ai casi del compimento di atti contrari alla\nCostituzione, di gravi e persistenti violazionidi legge ovvero di\ngravi motivi di ordine pubblico, declinati dall\u0027art. 141, primo\ncomma, lettera a). \n I primi due casi possono essere accomunati dalla connotazione in\ntermini assolutamente negativi dell\u0027operato dell\u0027Ente locale, il\nquale si pone in aperta contraddizione con l\u0027ordinamento statuale e\nne sconfessi i principi (cfr. la circolare del Ministero dell\u0027interno\ndel 7 giugno 1990, n. 17102/127/1, secondo cui l\u0027ipotesi di atti\ncontrari alla Costituzione, «rientra a fortiori in quella del\ncompimento di «gravi e persistenti violazioni di legge», della quale\ncostituisce una estrinsecazione particolarmente aggravata. L\u0027ipotesi\ne\u0027 riconducibile al caso in cui un ente locale manifesti apertamente\nla volonta\u0027 di disattendere talune norme o principi fondamentali che\nregolano l\u0027ordinamento repubblicano, previsti da norme\ncostituzionali»). \n E\u0027 quindi difficilmente comprensibile l\u0027equiparazione della\nmancata presentazione dell\u0027ipotesi di bilancio stabilmente\nriequilibrato al compimento di atti contrari alla Costituzione o a\ngravi e persistenti violazioni di legge, mancando da un lato la\nvolonta\u0027 preordinata a disattendere le norme fondamentali dello Stato\ne, d\u0027altro lato, difettando il connotato di un operato che si\ncontraddistingua per la gravita\u0027 e persistenza del comportamento\nnegativo od omissivo dell\u0027Ente locale. \n Quanto ai gravi motivi di ordine pubblico, alla stessa stregua\nnon e\u0027 individuabile un comportamento che vi contravvenga, tenuto\nconto che la nozione attiene alla sicurezza e alla quiete pubblica e\nnon puo\u0027 confondersi, in un\u0027accezione lata, con la tutela del buon\nfunzionamento degli uffici (Corte Costituzionale n. 40 del 1961,\ncit.). \n Nei suesposti termini, e\u0027 riscontrabile la sostanziale comunanza\ntra il caso di elusione del termine per presentare il bilancio\nstabilmente riequilibrato e l\u0027ipotesi di mancata approvazione del\nbilancio comunale, cosicche\u0027 anche per il primo caso appare\nmaggiormente consono all\u0027ordinamento degli enti locali (implicante il\nrispetto dell\u0027autonomia dell\u0027ente esponenziale della comunita\u0027\namministrata) l\u0027ammissibilita\u0027 del potere sollecitatorio del\nPrefetto, ai sensi dell\u0027art. 141, secondo comma, del T.U.E.L. \n Viceversa, la prefigurazione di un termine perentorio e\nl\u0027assimilazione del suo mancato rispetto agli atti contrari alla\nCostituzione, alle gravi e persistenti violazioni di legge o a motivi\ndi ordine pubblico non si mostra giustificabile e denota\nl\u0027irragionevolezza delle norme censurate, per contrasto con la\nnecessita\u0027 di regolare in maniera uguale situazioni simili,\ngiustificandosi la diversita\u0027 di disciplina solo in presenza di\nsituazioni differenziabili. \n Risultano in tal modo violati il principio di uguaglianza ex art.\n3 Cost. e la necessita\u0027 di garantire il buon andamento della pubblica\namministrazione, ex art. 97 Cost., in ragione della ritenuta\nirragionevolezza della norma, che non trova intrinseca\ngiustificazione e diverge dallo scopo che occorre perseguire, nel\nrispetto dell\u0027autonomia locale (cfr. Corte Costituzionale n. 223 del\n2022: «Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il\nprincipio di ragionevolezza e\u0027 leso «quando si accerti l\u0027esistenza di\nuna irrazionalita\u0027 intra legem, intesa come contraddittorieta\u0027\nintrinseca tra la complessiva finalita\u0027 perseguita dal legislatore e\nla disposizione espressa dalla norma censurata» (sentenze n. 195 e n.\n6 del 2019; nello stesso senso, pi di recente sentenza n. 125 del\n2022)»; cfr., altresi\u0027, Corte Costituzionale n. 258 del 2022: «La\nviolazione del principio di buon andamento della pubblica\namministrazione non pu infatti, essere invocata se non attraverso la\ndenuncia di arbitrarieta\u0027 e di manifesta irragionevolezza della\ndisciplina censurata, combinandosi, sotto questo profilo, con il\nriferimento all\u0027art. 3 Cost. ed implicando lo svolgimento di un\ngiudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (sentenze n. 208 del\n2014, n. 243 del 2005, n. 306 e n. 63 del 1995 e n. 250 del 1993;\nordinanze n. 100 e n. 47 del 2013)»). \n [...] Il contrasto con gli artt. 5, 51 e 114 della Costituzione. \n Per quanto considerato, le norme indicate vanno ulteriormente\ncensurate laddove, impedendo la prosecuzione dello svolgimento delle\nfunzioni del Consiglio comunale eletto e l\u0027espletamento del mandato\ndei consiglieri, contravvengono all\u0027esigenza di tutela delle\nautonomie locali (artt. 5 e 114 Cost.) e del diritto di ogni\ncittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle (art. 51\nCost.). \n Giova rinnovare il richiamo alla menzionata sentenza della Corte\nCostituzionale n. 40 del 1961 (e\u0027 «evidente come la tutela delle\nautonomie locali postuli criteri restrittivi nella valutazione dei\ncasi che legittimano lo scioglimento dei normali organi\namministrativi degli enti»), per significare che l\u0027ipotesi di\nscioglimento del Consiglio comunale puo\u0027 ritenersi giustificata a\nfronte di inderogabili e superiori esigenze di garantire\nl\u0027unitarieta\u0027 dello Stato, altrimenti risultando violate le\nprerogative delle autonomie locali e dei singoli consiglieri, laddove\n- similmente con quanto avviene per l\u0027ipotesi di mancata approvazione\ndel bilancio - all\u0027omissione riscontrata possa ovviarsi attraverso il\npotere sollecitatorio del Prefetto, che consenta all\u0027ente locale\nterritoriale di «recuperare» la propria autonomia e di assolvere alle\nproprie funzioni, in linea con quanto previsto all\u0027art. 245, terzo\ncomma, del T.U.E.L., che rimette agli organi istituzionali dell\u0027ente\nil compito di assicurare «condizioni stabili di equilibrio della\ngestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno\ndeterminato il dissesto». \n [...] Conclusivamente, per le considerazioni che precedono, va\ndichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, in relazione agli artt. 3, 5, 51, 97 e\n114 della Costituzione: \n a) dell\u0027art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.\n36, limitatamente all\u0027aggettivo «perentorio» in esso contenuto; \n b) dell\u0027art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente\nall\u0027aggettivo «perentorio» in esso contenuto, per la parte in cui\nugualmente stabilisce la perentorieta\u0027 del termine (di quarantacinque\ngiorni) per la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio\nstabilmente riequilibrato, susseguente all\u0027istruttoria negativa della\nCommissione per la finanza e gli organici degli enti locali; \n c) dell\u0027art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla\nprevisione secondo cui «l\u0027inosservanza del termine per la\npresentazione dell\u0027ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o\ndel termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui\nall\u0027articolo 261, comma 1, o del termine di cui all\u0027articolo 261,\ncomma 4, [...] integrano l\u0027ipotesi di cui all\u0027articolo 141, comma 1,\nlettera a)». \n 9. - Va sollevata, in definitiva, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale nei termini e per le ragioni anzidette e\nconseguentemente disposta, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo\n1953, n. 87, la sospensione del giudizio e ordinata la trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale, nonche\u0027 la notifica della\npresente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio\ndei Ministri e, altresi\u0027, la comunicazione ai Presidenti della Camera\ndei Deputati e del Senato della Repubblica. \n 10. - Si riserva alla successiva camera di consiglio ogni\nulteriore statuizione sul rito, sul merito e sulle spese in relazione\nalla domanda cautelare proposta. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione\nPrima) cosi\u0027 dispone: \n a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 259, primo comma,\ndell\u0027art. 261, quarto comma, e dell\u0027art. 262, primo comma, del d.lgs.\n18 agosto 2000, n. 267, nei termini di cui in motivazione; \n b) dispone, per l\u0027effetto, la sospensione del presente\ngiudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n c) rinvia la fissazione della camera di consiglio per la\nprosecuzione del giudizio all\u0027esito della decisione della Corte\nCostituzionale; \n d) riserva alla successiva camera di consiglio ogni ulteriore\nstatuizione sul rito, sul merito e sulle spese in relazione alla\ndomanda cautelare proposta. \n Ordina che, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo,\nil presente provvedimento sia notificato alle parti in causa e al\nPresidente del Consiglio dei Ministri, nonche\u0027 comunicato ai\nPresidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. \n La presente ordinanza sara\u0027 eseguita dall\u0027Amministrazione ed e\u0027\ndepositata presso la segreteria del Tribunale che provvedera\u0027 a darne\ncomunicazione alle parti. \n Cosi\u0027 deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26\nmarzo 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Vincenzo Salamone, Presidente; \n Giuseppe Esposito, Consigliere; \n Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore. \n \n Il Presidente: Salamone \n \n L\u0027Estensore: Sorrentino","elencoNorme":[{"id":"62455","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero_legge":"36","descrizionenesso":"","legge_articolo":"259","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;36~art259"},{"id":"62456","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero_legge":"36","descrizionenesso":"","legge_articolo":"261","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;36~art261"},{"id":"62457","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero_legge":"36","descrizionenesso":"","legge_articolo":"262","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;36~art262"}],"elencoParametri":[{"id":"79183","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79184","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79185","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"51","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79186","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79187","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"114","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54560","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ministero dell\u0027interno","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54561","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Castel Morrone","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54668","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Castel Morrone","data_costit_part":"06/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |