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ISTAT","altre_parti":"Procura generale presso la Corte dei conti","testo_atto":"N. 251 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 2025\n\r\nOrdinanza del 28 novembre 2025 della  Corte  dei  conti  sul  ricorso\nproposto da Consortium GARR contro Istituto nazionale di statistica -\nISTAT . \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Finanza pubblica -  Enti  indicati\n  nell\u0027elenco 1 annesso  al  decreto-legge  n.  137  del  2020,  come\n  convertito, concorrenti, in quanto unita\u0027, alla determinazione  dei\n  saldi di finanza pubblica del  conto  economico  consolidato  delle\n  amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal  Sistema\n  europeo dei conti nazionali e regionali  nell\u0027Unione  europea  (SEC\n  2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e\n  del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali  enti  si\n  applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei\n  bilanci  e  sostenibilita\u0027   del   debito   delle   amministrazioni\n  pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge\n  n.  243  del  2012,  nonche\u0027  quelle  in  materia  di  obblighi  di\n  comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di\n  finanza pubblica - Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\n  del codice della giustizia contabile,  di  cui  all\u0027Allegato  1  al\n  decreto legislativo n. 174  del  2016,  dopo  le  parole:  \"operata\n  dall\u0027ISTAT\"  sono  aggiunte  le   seguenti:   \",   ai   soli   fini\n  dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento  della\n  spesa pubblica\". \n- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in\n  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle\n  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all\u0027emergenza\n  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella\n  legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. \n\n\r\n(GU n. 53 del 31-12-2025)\n\r\n \n                         LA CORTE DEI CONTI \n               sezioni riunite in sede giurisdizionale \n \n    In speciale composizione, composta dai signori magistrati: \n        Piergiorgio Della Ventura, Presidente; \n        Eugenio Musumeci, consigliere; \n        Giancarlo Astegiano, consigliere relatore; \n        Marco Smiroldo, consigliere; \n        Daniele Bertuzzi, consigliere; \n        Maria Cristina Razzano, consigliere; \n        Domenico Cerqua, primo referendario; \n    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.\n860/SR/RIS del registro di segreteria, proposto, ai  sensi  dell\u0027art.\n11, comma 6, lettera b, e 123 ss. del  decreto  legislativo  174  del\n2016, da Associazione riconosciuta «Consortium GARR», rappresentato e\ndifeso, come da mandato unito  al  ricorso,  dall\u0027avvocato  Giancarlo\nGuarino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,  Via\nCesare   Ferrero    di    Cambiano,    n.    82,    indirizzo    PEC:\ngiancarloguarino@ordineavvocatiroma.org \n    Contro l\u0027Istituto nazionale di statistica - ISTAT, in persona del\nlegale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso\ndall\u0027Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede\nistituzionale in Roma, via dei  Portoghesi,  n.  12  e\u0027  domiciliato,\nnonche\u0027 nei confronti della Procura generale della Corte dei conti; \n    Per  l\u0027accertamento  dell\u0027insussistenza   dei   presupposti   per\nl\u0027inclusione  del   Consorzio   nell\u0027Elenco   delle   amministrazioni\npubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  individuate  ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e\nss.mm., elaborato ed  annualmente  aggiornato  da  ISTAT,  e  per  il\nconseguente annullamento in parte qua dell\u0027elenco aggiornato  per  il\n2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  229\ndel 30 settembre  2024  (di  seguito  anche  solo  «Elenco  ISTAT»  o\n«Elenco») nonche\u0027 di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e\nconsequenziale; \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Viste le memorie depositate dalle parti; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Uditi  nell\u0027udienza  pubblica  del  giorno  16  luglio  2025,  il\nrelatore,  cons.  Giancarlo  Astegiano,   il   difensore   di   parte\nricorrente,  avv.  Giancarlo  Guarino,  l\u0027avv.  dello  Stato   Pietro\nGarofoli per l\u0027ISTAT e il pubblico ministero, nella persona del  vice\nProcuratore generale Luigi D\u0027Angelo, come specificato nel verbale; \n \n                          Premesso in fatto \n \n    1. Con ricorso sottoscritto in data 3 dicembre  2025,  notificato\nall\u0027ISTAT e alla Procura generale in pari data, e  depositato  presso\nla segreteria delle Sezioni riunite, iscritto al  n.  860/SR/RIS,  il\nConsortium GARR (Gestione ampliamento rete ricerca) ha contestato  la\nlegittimita\u0027    dell\u0027inserimento    dell\u0027ente    nell\u0027Elenco    delle\namministrazioni pubbliche per l\u0027anno  2025,  predisposto  dall\u0027ISTAT,\npubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  229,  del  30\nsettembre 2024, formulando articolati motivi d\u0027impugnazione. \n    Nell\u0027atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha evidenziato\nche  il  Consorzio  e\u0027  costituito  come  associazione   riconosciuta\n(Certificazione iscrizione Registro persone  giuridiche  -  Doc.  2),\nsenza fini di lucro, ed e\u0027 stato fondato nel 2002 dai principali enti\nnazionali per l\u0027istruzione e la ricerca scientifica con la  finalita\u0027\ndi progettare, realizzare, gestire  ed  evolvere  la  Rete  nazionale\ndell\u0027istruzione e della  ricerca  (National  Research  and  Education\nNetwork - NREN) ed i suoi servizi in Italia. Ha  osservato,  inoltre,\nche la rete GARR e\u0027  inserita  nell\u0027elenco  delle  infrastrutture  di\nricerca prioritarie (Infrastrutture nazionali)  nel  Piano  nazionale\nper le infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, ed e\u0027 riconosciuta\ncome «unica rete nazionale della ricerca e facente parte  della  rete\ndella ricerca europea GEANT». \n    La ricorrente ha precisato che l\u0027attivita\u0027 svolta dal GARR  verso\nenti  ed  istituzioni  non  soci   e\u0027   assimilabile   ad   attivita\u0027\nistituzionale svolta a favore degli enti soci e  l\u0027ente  ha  adottato\nuna   contabilita\u0027   economico-patrimoniale   separata   tra    sfera\nistituzionale e sfera dell\u0027attivita\u0027 negoziale verso i non  soci.  Ha\nmesso in rilievo che i soci e gli aderenti versano annualmente  delle\nsomme, contabilmente rilevate  come  proventi  del  conto  economico,\nascrivibili alle quote associative che gli organi  dei  singoli  enti\ndeliberano, in totale autonomia. \n    Ha contestato, quindi, l\u0027inserimento nell\u0027Elenco delle  pubbliche\namministrazioni predisposto dall\u0027ISTAT poiche\u0027 l\u0027attivita\u0027  svolta  e\nle modalita\u0027 con  le  quali  sono  intrattenuti  i  rapporti  con  le\npubbliche  amministrazioni  evidenzierebbero  l\u0027assenza  dei  criteri\nprevisti dalla  normativa  eurounitaria  per  l\u0027individuazione  della\nqualifica di amministrazione pubblica. \n    In via cautelare ha domandato la disapplicazione all\u0027Associazione\nricorrente delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica di\ncui alla legge n. 160/2019, art. 1, comma 591 e ss., nonche\u0027 di  ogni\naltra  anche  non   espressamente   richiamata,   poiche\u0027   la   loro\napplicazione determinerebbe un danno  a  carico  degli  associati  in\ntermini di qualita\u0027 e fruibilita\u0027 delle prestazioni erogate, oltre  a\ncompromettere l\u0027aggiornamento e l\u0027adeguamento dell\u0027infrastruttura  di\nrete per mantenerla ai livelli di avanguardia  tecnologica  richiesti\ndalla comunita\u0027 della ricerca italiana. \n    Ha  concluso,  chiedendo  di   dichiarare,   preliminarmente   ed\nincidenter tantum, l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027Elenco per l\u0027anno 2025 nella\nparte  in  cui  e\u0027  stato  inserito  il  Consortium  GARR   (Gestione\nampliamento rete ricerca),  e,  per  l\u0027effetto,  ai  sensi  dell\u0027art.\n23-quater,  decreto-legge  n.  137  del   2020,   disporre   la   non\napplicabilita\u0027  all\u0027Associazione  ricorrente  delle  disposizioni  di\ncontenimento della spesa pubblica di cui alla legge n. 160 del  2019,\nart.  1,  comma  591  e  ss.,  nonche\u0027  di  ogni  altra   anche   non\nespressamente richiamata, comunque entro i limiti della giurisdizione\nesclusiva della Corte dei conti. \n    2. Nel giudizio si sono costituite le parti alle quali era  stato\nnotificato l\u0027atto introduttivo. \n    2.1. Con memoria del 1° luglio 2025, la Procura  generale  presso\nla Corte dei conti ha argomentato in  ordine  all\u0027infondatezza  della\npretesa di Consortium GARR, ed ha concluso, in via pregiudiziale, con\nla  richiesta  che  venisse  sollevata  questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137 del  2020\ne dell\u0027art. 1, comma 2, della legge n. 176/2020 e,  nel  merito,  che\nvenisse  respinto  il  ricorso,  con  la   conferma   dell\u0027inclusione\ndell\u0027Associazione  riconosciuta  Consortium  GARR  nell\u0027elenco  delle\n«Amministrazioni  pubbliche»  pubblicato  dall\u0027Istat   in   data   30\nsettembre  2024.  Inoltre,  la  Procura  generale   si   e\u0027   opposta\nall\u0027accoglimento della richiesta cautelare. \n    2.2. L\u0027Avvocatura generale dello Stato si e\u0027 costituita per conto\ndell\u0027ISTAT,  con  memoria  del   4   luglio   2025,   rilevando   che\nl\u0027Associazione Consortium GARR era da considerare soggetto produttore\ndi beni e servizi  non  destinabili  alla  vendita  e  sottoposto  al\ncontrollo pubblico, concludendo,  quindi,  per  l\u0027inammissibilita\u0027  o\ncomunque infondatezza del ricorso. \n    3. A seguito della fissazione  dell\u0027udienza  di  discussione,  in\ndata 5 luglio 2025 parte ricorrente  ha  depositato  memoria  con  la\nquale ha replicato alle deduzioni formulate dalla Procura generale  e\ndall\u0027ISTAT ed ha ribadito la richiesta di sospensione  dell\u0027efficacia\ndell\u0027iscrizione. \n    In data 9 luglio 2025 la Procura generale ha depositato  note  di\nudienza con le  quali  ha  confermato  le  precedenti  difese  ed  ha\nchiesto, in via principale, di sollevare,  per  i  motivi  illustrati\nnegli  atti   gia\u0027   depositati,   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 154/2020  e\ndell\u0027art. 1, comma 2, della legge n. 176/2020, ovvero,  ove  ritenuti\napplicabili   al   presente   giudizio,   dell\u0027art.   23-quater   del\ndecreto-legge n. 137/2020 e dell\u0027art. 1,  comma  1,  della  legge  n.\n176/2020 e del relativo allegato;  in  subordine  ha  domandato  alla\nCorte di sospendere il presente giudizio all\u0027esito della questione di\ncostituzionalita\u0027 gia\u0027 promossa con le ordinanze numeri  5  e  6  del\n2025 di queste Sezioni riunite. \n    4.  All\u0027udienza  del  16   luglio   2025,   dopo   la   relazione\nintroduttiva, la  difesa  dell\u0027Associazione  riconosciuta  Consortium\nGARR ha riproposto l\u0027istanza cautelare, si e\u0027 opposta alla  richiesta\ndi incidente di costituzionalita\u0027  proposta  dalla  Procura  generale\nasserendo  che  la  domanda  giudiziale  era  diretta   ad   ottenere\nunicamente la disapplicazione delle sole  sanzioni,  con  esame  solo\nincidentale  della  legittimita\u0027  dell\u0027inserimento  nell\u0027elenco   per\nl\u0027anno 2025. \n    L\u0027Avvocatura generale dello Stato si e\u0027 opposta alla proposizione\ndi questione di costituzionalita\u0027 della normativa ed  ha  chiesto  il\nrigetto del ricorso. \n    La Procura generale ha insistito nella richiesta che sia proposta\nla questione di legittimita\u0027  costituzionale,  con  riferimento  alle\nragioni piu\u0027 volte esplicitate negli atti depositati. \n    All\u0027esito della discussione, il giudizio e\u0027  stato  trattenuto  a\ndecisione. \n \n                               Diritto \n \n    1.  L\u0027oggetto  del  giudizio  e\u0027   costituito   dalla   richiesta\ndell\u0027Associazione riconosciuta Consortium GARR (Gestione  ampliamento\nrete ricerca) dell\u0027accertamento  incidentale  dell\u0027insussistenza  dei\npresupposti per l\u0027inclusione della ricorrente  nell\u0027Elenco  del  2025\ndelle  amministrazioni  pubbliche  inserite   nel   conto   economico\nconsolidato, individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3,  della  legge\n31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed  integrazioni,\nelaborato e aggiornato annualmente dall\u0027ISTAT, e per  il  conseguente\naccertamento   della    non    applicabilita\u0027    delle    limitazioni\namministrative che conseguono all\u0027iscrizione. \n    2. In via preliminare, queste Sezioni riunite ritengono che siano\nsussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora,\nlamentati  dal  Consortium  GARR,   stante   la   validita\u0027   annuale\ndell\u0027iscrizione, che  giustificano  la  concessione  della  richiesta\nmisura cautelare. \n    Infatti, l\u0027attribuzione dello status di pubblica  amministrazione\nnon solo comporta l\u0027adozione di una diversa struttura  organizzativa,\nper conformarsi  alle  specifiche  norme  dettate  per  le  pubbliche\namministrazioni, ma ha anche riflessi ulteriori  sul  mercato  e  sui\nrapporti con gli altri operatori economici. \n    Conseguentemente, queste Sezioni riunite ritengono, sulla base di\nuna sommaria cognizione delle argomentazioni e dei documenti prodotti\nda parte ricorrente, che vi siano elementi sufficienti  per  ritenere\nche vi possano essere dubbi sulla  effettiva  natura  del  Consortium\nGARR e che gli stessi possano  essere  fugati  solo  al  termine  del\ngiudizio di merito, con la conseguenza che puo\u0027 ravvisarsi  il  fumus\nsufficiente per giustificare la richiesta cautelare. \n    Relativamente al periculum in mora, la mancata concessione  della\nrichiesta misura cautelare, anche a  causa  della  validita\u0027  annuale\ndell\u0027iscrizione, renderebbe il ricorso inammissibile per sopravvenuta\ncarenza  d\u0027interesse,  avendo  l\u0027iscrizione  prodotto  tutti  i  suoi\neffetti; infatti, l\u0027art 124, comma 2,  c.g.c.  espressamente  dispone\nche i giudizi diversi da quelli  proposti  avverso  le  deliberazioni\ndelle Sezioni  regionali  di  controllo,  «sono  proponibili  finche\u0027\nl\u0027atto oggetto del giudizio  produce  effetti  giuridici  e  sussiste\ninteresse all\u0027impugnativa». \n    In conclusione, sussistono i presupposti per la richiesta  tutela\ncautelare in relazione all\u0027iscrizione nell\u0027elenco per l\u0027anno 2025. \n    3.  Nel  merito,  parte  ricorrente  ha  censurato  l\u0027inserimento\nnell\u0027elenco ISTAT e, all\u0027esito delle vicende che hanno caratterizzato\nil  giudizio,  queste  Sezioni  riunite  in   speciale   composizione\nritengono  che,  pregiudiziale  alla  decisione   del   merito,   sia\nnecessario verificare  la  conformita\u0027  alla  Costituzione  dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  inserito  dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. \n    Con la citata norma il legislatore, intervenendo sulla disciplina\ndegli effetti dell\u0027inserimento  nel  citato  elenco  ISTAT,  previsto\ndall\u0027art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ha previsto che la\ngiurisdizione  della  Corte  dei  conti  si  esplichi  unicamente  in\nrelazione  alla  verifica  della   legittimita\u0027   delle   limitazioni\namministrative previste per i soggetti inseriti nel citato elenco. \n    4. La rilevanza della questione. \n    La  questione   della   legittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 e\u0027 rilevante ai fini  del\npresente giudizio poiche\u0027 il ricorso introduttivo e\u0027  stato  proposto\ndall\u0027Associazione   riconosciuta   Consortium   GARR   per   ottenere\nl\u0027accertamento incidentale dell\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027iscrizione  negli\nelenchi ISTAT delle  unita\u0027  istituzionali  appartenenti  al  settore\ndelle amministrazioni pubbliche, in relazione all\u0027anno 2025 e la  non\napplicabilita\u0027   delle   limitazioni    amministrative    conseguenti\nall\u0027inserimento nell\u0027elenco. Conseguentemente, al  fine  di  decidere\nsulla domanda proposta dalla ricorrente, deve essere  conosciuta  non\nsolo la norma  che  ha  previsto  le  limitazioni,  ma  anche  quella\nriferita ai presupposti delle stesse, vale a dire quella che  prevede\nl\u0027inserimento   nell\u0027elenco,   poiche\u0027   il   riconoscimento    della\nlegittimita\u0027 o meno dell\u0027iscrizione e\u0027 presupposto  per  la  verifica\ndell\u0027incidenza    sulle    attivita\u0027     dell\u0027Ente     e,     quindi,\nsull\u0027applicabilita\u0027 o meno delle limitazioni amministrative. \n    La  cognizione  piena,  infatti,  e\u0027  impedita  dal  citato  art.\n23-quater del decreto-legge n.  137  del  2020,  che  ha  limitato  e\ncircoscritto la cognizione del  giudice  contabile,  escludendola  in\nrelazione all\u0027accertamento  dei  presupposti  per  l\u0027inserimento  nel\ncitato elenco. \n    Infatti, occorre evidenziare  che  le  limitazioni  all\u0027attivita\u0027\nalle quali sono tenuti gli Enti inseriti nell\u0027elenco non sono fini  a\nse\u0027 stesse, ma rispondono all\u0027esigenza  di  contenere  la  spesa  dei\nsoggetti che concorrono a formare il perimetro delle  amministrazioni\npubbliche che  individuano  l\u0027aggregato  nazionale  sul  quale  viene\nvalutata l\u0027osservanza delle regole di finanza pubblica, anche ai fini\nunionali. \n    In conclusione, il requisito  della  rilevanza  della  questione,\npresupposto per la proposizione di costituzionalita\u0027, e\u0027  sicuramente\nsussistente poiche\u0027 dalla decisione sulla  legittimita\u0027  della  norma\ndipende la possibilita\u0027 di  decidere  sulla  domanda  proposta  dalla\nricorrente. \n    5. La non manifesta infondatezza. \n    5.1. Al fine  di  meglio  individuare  e  definire  le  questioni\nsottese  alla  ritenuta   illegittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027art.\n23-quater del  decreto-legge  n.  137  del  2020,  occorre  non  solo\nesaminare il testo della disposizione, ma anche  delinearne  l\u0027ambito\ndi operativita\u0027 e le finalita\u0027 perseguite dal legislatore. \n    In sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,\nrecante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della  salute,\nsostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,\nconnesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19», e\u0027 stato inserito\nl\u0027art. 23-quater disciplinante «Unita\u0027 ulteriori che concorrono  alla\ndeterminazione dei saldi di  finanza  pubblica  del  conto  economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche». \n    La disposizione  prevede  che  «agli  enti  indicati  nell\u0027elenco\nannesso al presente decreto, in quanto unita\u0027  che,  secondo  criteri\nstabiliti  dal  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e  regionali\nnell\u0027Unione europea  (SEC  2010),  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.\n549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,\nconcorrono alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del\nconto  economico  consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche,  si\napplicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei\nbilanci e sostenibilita\u0027 del debito delle amministrazioni  pubbliche,\nai sensi e per gli effetti degli  articoli  3  e  4  della  legge  24\ndicembre 2012, n. 243, nonche\u0027  quelle  in  materia  di  obblighi  di\ncomunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di\nfinanza pubblica» (comma 1). \n    Il secondo comma stabilisce che «all\u0027art. 11,  comma  6,  lettera\nb), del codice della giustizia contabile, di cui  all\u0027allegato  1  al\ndecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole:  \"operata\ndall\u0027ISTAT\"  sono   aggiunte   le   seguenti:   \",   ai   soli   fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della\nspesa pubblica\"». \n    5.2. Al riguardo, occorre precisare  che  la  legge  31  dicembre\n2009, n. 196, recante «Legge di contabilita\u0027 e finanza pubblica»,  ha\nprevisto all\u0027art. 1 che «Le amministrazioni pubbliche  concorrono  al\nperseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in  ambito\nnazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i  criteri  stabiliti\ndall\u0027Unione europea e ne condividono le conseguenti  responsabilita\u0027.\nIl concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo  i\nprincipi fondamentali dell\u0027armonizzazione dei bilanci pubblici e  del\ncoordinamento della finanza pubblica» (comma 1). \n    La norma medesima, al secondo comma ha delineato il criterio  per\nl\u0027individuazione  del  perimetro   dei   soggetti   definibili   come\namministrazioni pubbliche ai fini  dell\u0027osservanza  delle  regole  di\nfinanza pubblica e,  in  particolare,  dei  parametri  e  vincoli  di\nderivazione dall\u0027Unione europea ed ha richiamato le attivita\u0027  svolte\ndall\u0027ISTAT,  stabilendo,  in  fine,  che  annualmente  l\u0027istituto  di\nstatistica predisponesse un elenco valido per l\u0027esercizio  successivo\n(comma 3: «La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui  al\ncomma 2 e\u0027 operata annualmente dall\u0027ISTAT con proprio provvedimento e\npubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre»). \n    L\u0027affidamento  all\u0027ISTAT   della   ricognizione   annuale   delle\namministrazioni pubbliche e\u0027 stato  motivato  dalla  circostanza  che\nesso e\u0027 parte integrante del sistema  statistico  europeo  ed  e\u0027  il\nsoggetto chiamato ad applicarne le regole  a  livello  nazionale  per\neffettuare i calcoli  della  contabilita\u0027  nazionale,  in  base  alle\nregole  EUROSTAT,  che  concorrono  a  rendere  omogenei  i  dati  di\ncontabilita\u0027 pubblica degli Stati che compongono l\u0027Unione europea. In\nsostanza,  nella  predisposizione  annuale   dei   conti   nazionali,\napplicando  le  regole  unionali,  l\u0027ISTAT   deve,   preliminarmente,\ndefinire l\u0027ambito delle amministrazioni pubbliche da  considerare  in\nbase alle regole del Sistema nazionale dei conti (SEC 2010, di cui al\nregolamento UE n. 549/2013, relativo al  Sistema  europeo  dei  conti\nnazionali e regionali dell\u0027Unione europea). \n    Pertanto, l\u0027attribuzione all\u0027ISTAT della predisposizione  annuale\ndell\u0027elenco   dei   soggetti   che   rientrano   nell\u0027ambito    delle\namministrazioni pubbliche non ha mere finalita\u0027  statistiche,  ma  e\u0027\nelemento  costitutivo  dei  conti  della  contabilita\u0027  nazionale  e,\nquindi, serve a definire  tutte  le  grandezze  di  finanza  pubblica\nnazionali, anche per la  verifica  dell\u0027osservanza  dei  parametri  e\nvincoli  europei.  Le  grandezze   finanziarie   che   caratterizzano\nl\u0027attivita\u0027 di ciascuno dei soggetti inseriti nell\u0027elenco predisposto\ndall\u0027ISTAT concorrono a formare i saldi della contabilita\u0027 nazionale. \n    E\u0027 indubbio, quindi, che  la  disciplina  normativa  che  prevede\nl\u0027inserimento, in un elenco annuale, di tutti i soggetti che in  base\nalle regole del SEC 2010 rientrano nell\u0027ambito delle  amministrazioni\npubbliche, ha la finalita\u0027 di definire i conti nazionali e, in ultima\nanalisi   di   assicurare   l\u0027equilibrio   dei   bilanci    pubblici,\nnell\u0027osservanza dei vincoli e parametri  di  appartenenza  all\u0027Unione\neuropea. \n    5.3. Il legislatore del 2020 ha modificato  un  quadro  normativo\nche, a partire dal 2012, aveva previsto  la  giurisdizione  esclusiva\ndella Corte dei conti sull\u0027inclusione degli  Enti  nell\u0027elenco  delle\namministrazioni pubbliche, stilato annualmente dall\u0027ISTAT. \n    Infatti, l\u0027art. 1, comma 169, della legge 24  dicembre  2012,  n.\n228, successivamente ripreso  dall\u0027art.  11,  comma  6,  lettera  b),\nc.g.c. di cui al decreto legislativo n.  174/2016,  aveva  attribuito\nalla Corte dei conti la giurisdizione in ordine  alla  sussistenza  o\nmeno della natura di amministrazione pubblica in capo  alle  societa\u0027\ninserite annualmente nell\u0027elenco predisposto  annualmente  dall\u0027ISTAT\ned  alle  conseguenti   limitazioni   amministrative   previste   dal\nlegislatore. \n    Piu\u0027  nello  specifico,  la  disposizione  da  ultimo  richiamata\nprevedeva,  nel  testo  originario,  che   «avverso   gli   atti   di\nricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente\ndall\u0027ISTAT ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre\n2009, n. 196, e\u0027 ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei\nconti, in speciale composizione,  ai  sensi  dell\u0027art.  103,  secondo\ncomma, della Costituzione». \n    Era quindi affidata alla giurisdizione contabile la decisione  in\nordine alle controversie che  potessero  insorgere  in  relazione  al\nriconoscimento della natura di amministrazione pubblica  in  capo  ad\nenti o societa\u0027  effettuato  annualmente  dall\u0027ISTAT  ai  fini  della\npredisposizione dei conti annuali. \n    5.4. La scelta operata dal citato art. 1, comma 169, della  legge\nn. 228 del 2012, ripresa poi dall\u0027art. 11 c.g.c., era coerente con il\ndisegno  insito  nella  riforma  costituzionale   del   2012   (legge\ncostituzionale n. 1 del 20 aprile 2012), con la quale,  tra  l\u0027altro,\nsono stati modificati gli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione. \n    Nell\u0027ambito della complessa riforma  della  finanza  pubblica  si\ncolloca  altresi\u0027  la  direttiva  2011/85/UE,  dell\u00278  novembre  2011\n(relativa  ai  «requisiti  per  i  quadri  di  bilancio  degli  Stati\nmembri»), attuata con  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  54,\nnonche\u0027 con l\u0027art. 30 della legge 30 ottobre 2014,  n.  161,  che  ha\nassegnato   alla   Corte   dei   conti   compiti   di    monitoraggio\nsull\u0027osservanza   delle   regole   di   bilancio   delle    pubbliche\namministrazioni. \n    Inoltre, l\u0027art. 5 della medesima legge costituzionale n.  1/2012,\nnel definire i principi  vincolanti  che  deve  rispettare  la  legge\n«rinforzata» prevista dal comma 6 dell\u0027art. 81 Cost., ha previsto  lo\nsvolgimento, in modo dinamico,  di  controlli  lungo  l\u0027intero  ciclo\nfinanziario   dei   bilanci   del    «complesso    delle    pubbliche\namministrazioni»,  da  attuare  mediante  «verifiche,  preventive   e\nconsuntive, sugli andamenti di finanza pubblica». \n    Coerentemente  con  tali  presupposti,  l\u0027art.  20  della   legge\nrinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte  dei  conti\nil compito di  svolgere  funzioni  di  controllo  sui  bilanci  delle\namministrazioni  pubbliche,  espressamente  ancorate  «ai  fini   del\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027equilibrio dei bilanci di\ncui all\u0027art. 97 della Costituzione». \n    E\u0027 indubbio, quindi, che  l\u0027intervento  legislativo  operato  nel\n2020 dall\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137 del  2020,  che  ha\ncircoscritto e limitato la giurisdizione della Corte dei  conti  alla\nsola   verifica   delle   limitazioni   amministrative    conseguenti\nall\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT  dei  soggetti  ritenuti  pubblici,\nescludendola, di fatto, in relazione all\u0027inserimento nell\u0027elenco, non\nsolo ha menomato le attribuzioni della Corte dei conti, ma ha violato\nl\u0027art. 81, comma 6, e l\u0027art. 97, comma 1, della Costituzione, poiche\u0027\nha  inciso  negativamente  sulla  possibilita\u0027   di   verificare   il\ncomplessivo equilibrio dei bilanci pubblici, anche  alla  luce  della\ndisciplina eurounitaria. Il legislatore e\u0027 intervenuto nella  materia\ndella contabilita\u0027 pubblica, propria  della  magistratura  contabile,\nescludendo la giurisdizione della Corte dei conti  in  relazione  non\ngia\u0027 alla mera verifica sulla legittimita\u0027 di un atto  amministrativo\n(inserimento nell\u0027elenco ISTAT) ma all\u0027accertamento sostanziale della\nnatura di amministrazione pubblica in  capo  ai  soggetti  risultanti\ndall\u0027elenco. In altri termini, e\u0027 stato inibito al giudice  contabile\ndi verificare se in base alla disciplina di  contabilita\u0027  nazionale,\nche ha recepito a questo fine quella europea (SEC 2010), un  soggetto\nsia qualificabile o meno come amministrazione pubblica, con incidenza\nsui saldi di finanza pubblica della contabilita\u0027 nazionale. \n    La limitazione dell\u0027ambito della giurisdizione contabile  operata\ncon il comma 2 dell\u0027art. 23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020,\ncome  convertito   dalla   legge   n.   176/2020,   «ai   soli   fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della\nspesa pubblica», ha sottratto al giudice naturale della  controversia\n- cui  pure  continua  a  riconoscersi  espressamente  la  competenza\n«esclusiva» in tema di contabilita\u0027 pubblica  -  la  possibilita\u0027  di\nerogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti,  in  violazione\ninnanzitutto dell\u0027art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81  e\n97, della Costituzione. \n    La norma, allorche\u0027 esclude  la  giurisdizione  della  Corte  dei\nconti  in  relazione  alla  rilevanza  eurounitaria  degli  atti   di\nricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente\ndall\u0027ISTAT, interviene su quel nucleo di attribuzioni attinenti  alla\nperimetrazione  delle  amministrazioni  pubbliche  da  cui   derivano\nprecisi obblighi di natura finanziaria, in primo luogo di  concorrere\nalla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia  del  computo  dei\nsaldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni finanziarie tra\ngli Stati membri dell\u0027Unione europea. \n    In questo modo, il legislatore ha impedito al  giudice  contabile\ndi conoscere delle  controversie  riguardanti  i  principali  effetti\ndell\u0027inserimento  nel   citato   elenco,   operando   una   recisione\ndell\u0027unitaria materia contabile in esame, in cui i collegamenti tra i\nprofili di rilevanza interna e quelli  di  rilevanza  sovranazionale,\ndai quali i primi sono condizionati, risultano con ogni evidenza  del\ntutto inscindibili. Oltretutto, e\u0027 stata  limitata  la  giurisdizione\nalla valutazione di effetti che possono  sussistere  solo  se  l\u0027ente\ninteressato  rientra  fra  le  amministrazioni  pubbliche  ed  appare\nsingolare che  il  giudice  della  contabilita\u0027  pubblica  non  possa\nconoscere del presupposto - la natura di amministrazione pubblica che\nsi basa sulle regole della contabilita\u0027 - ma solo delle conseguenze. \n    L\u0027irrazionalita\u0027 della scelta del legislatore del 2020 appare poi\nevidente, tanto piu\u0027 se si considera che nello stesso art.  23-quater\nha previsto la permanenza della giurisdizione contabile in  relazione\nalle  limitazioni  amministrative  che   conseguono   all\u0027inserimento\nnell\u0027elenco  («ai  soli  fini   dell\u0027applicazione   della   normativa\nnazionale  sul  contenimento  della  spesa  pubblica»).  Cio\u0027,  senza\nevidentemente considerare  che  le  limitazioni  amministrative,  che\nconseguono alla presenza nell\u0027elenco annuale stilato dall\u0027ISTAT, sono\nuna conseguenza diretta dell\u0027inserimento e, pertanto, la decisione in\nordine alla loro applicazione e\u0027 conseguente alla decisione in ordine\nalla qualifica di amministrazione pubblica. \n    5.5. Un ulteriore elemento deve essere evidenziato. \n    La disciplina risultante dalla novella del 2020 non  ha  indicato\nespressamente quale tutela  sia  riconosciuta  al  soggetto  inserito\nnell\u0027elenco  ISTAT  che  voglia  contestare  la   qualificazione   di\namministrazione  pubblica  per  finalita\u0027  diverse   da   quella   di\napplicazione delle limitazioni amministrative. \n    Al riguardo,  la  Corte  di  cassazione,  investita  in  sede  di\ngiurisdizione, ha asserito che «occorre rilevare,  in  via  generale,\nche l\u0027inclusione nell\u0027elenco ISTAT ha natura provvedimentale, cui  si\ncontrappone, in capo agli enti coinvolti,  una  situazione  giuridica\nsoggettiva di interesse legittimo, ambito che,  in  quanto  tale,  ai\nsensi  dell\u0027art.  7  c.p.a.,   e\u0027   riferibile   alla   giurisdizione\namministrativa»   facendo   riferimento   alla    circostanza    che:\n«anteriormente all\u0027intervento operato con l\u0027art. 1, comma 169,  legge\nn. 228 del 2012 (che ha previsto  il  ricorso  alle  Sezioni  riunite\ndella Corte dei conti), il  relativo  contenzioso  era  pacificamente\ninstaurabile innanzi al giudice amministrativo»  (par.  15),  con  la\nconseguenza  che  a  fronte  della  «contrazione»  dell\u0027ambito  della\ngiurisdizione contabile non vi sarebbe vuoto di tutela in quanto  «si\ndeve ritenere che si sia, contestualmente, riespansa la giurisdizione\ndel giudice amministrativo» (par. 15.3). \n    L\u0027argomentazione svolta dalla Cassazione non  appare  aver  colto\nnel segno in ordine a quale sia la effettiva natura dell\u0027elenco ISTAT\nin base alle specifiche finalita\u0027 cui e\u0027 preordinato, che si  pongono\nsu un piano  diverso  rispetto  alla  semplice  tutela  di  posizioni\nindividuali.  Infatti,  la  finalita\u0027  dell\u0027elenco  e\u0027   strettamente\ndipendente  dalle  esigenze  di  finanza  pubblica   collegate   alla\nassorbente necessita\u0027 di verificare la sussistenza  delle  condizioni\npreviste  dal  SEC  2010   per   individuare   il   perimetro   delle\namministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione dei saldi di\nfinanza pubblica. La posizione soggettiva degli enti interessati deve\nessere vista, valutata  e  considerata  in  relazione  alla  predetta\nfinalita\u0027. \n    In proposito, infatti, non si puo\u0027 ignorare che l\u0027art.  24  della\nCostituzione garantisce a tutti di agire in  giudizio  a  tutela  dei\npropri diritti ed interessi legittimi  e,  analogamente,  l\u0027art.  113\nprecisa  e  delimita  gli  ambiti  di   intervento   giurisdizionale,\nprevedendo che la  legge  determini  quali  organi  di  giurisdizione\npossono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi  e\ncon gli effetti previsti dalla legge stessa, ovviamente nel  rispetto\ndei principi del giusto processo, come richiamati dall\u0027art. 111 della\nCostituzione. \n    La previsione  contenuta  nell\u0027art.  11,  comma  6,  lettera  b),\nc.g.c., stabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in\nspeciale composizione, «nell\u0027esercizio  della  propria  giurisdizione\nesclusiva in tema di contabilita\u0027 pubblica, decidono in  unico  grado\nsui  giudizi:   [...]   b)   in   materia   di   ricognizione   delle\namministrazioni  pubbliche  operata  dall\u0027ISTAT»,   senza   ulteriori\nspecificazioni, aveva espressamente riconosciuto al giudice contabile\nla competenza a decidere delle controversie in esame con il potere di\nassicurare tutte le tutele richieste dai soggetti interessati,  ossia\ndi statuire  su  tutte  le  domande  astrattamente  proponibili,  con\nesclusione di altre giurisdizioni  concorrenti,  assicurando  in  tal\nmodo piena tutela giurisdizionale, in attuazione degli articoli 24  e\n113 Cost. \n    La  disciplina  risultante  dalla  novella  del  2020  viola  gli\narticoli 24 e 111 della Costituzione, che attribuiscono alla funzione\ngiurisdizionale lo scopo di assicurare, attraverso il giudizio, piena\ntutela delle situazioni  soggettive  qualificate,  imponendo  che  la\ndisciplina dei rapporti tra giudici appartenenti a ordini diversi  si\nispiri al principio secondo cui l\u0027individuazione del  giudice  munito\ndi giurisdizione non  deve  sacrificare  il  diritto  delle  parti  a\nottenere una risposta  in  ordine  al  bene  della  vita  oggetto  di\ninteresse, nonche\u0027  dell\u0027art.  113,  primo  e  secondo  comma,  della\nCostituzione, che dell\u0027art. 24 costituisce sostanzialmente  specifica\napplicazione,  secondo   cui   contro   gli   atti   della   pubblica\namministrazione e\u0027  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei\ndiritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non\npuo\u0027 essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione  o\nper determinate categorie di atti. \n    L\u0027art.  111  della  Costituzione  risulta   violato   anche   con\nriferimento al diverso e  complementare  profilo  della  lesione  del\nprincipio di ragionevole durata del processo, riguardato  nell\u0027ottica\ndel  principio  di  concentrazione  delle  tutele,  ove  si   accolga\nl\u0027opzione ermeneutica  che  ammette  la  possibilita\u0027  di  un  doppio\nricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile,  in  materia\ndi elenchi ISTAT, con i rischi e le criticita\u0027 - che saranno a  breve\nesaminati - derivanti dall\u0027eventuale  pendenza  di  due  giudizi  sul\nmedesimo oggetto, con possibili  implicazioni  in  termini  anche  di\nnecessita\u0027  di  sospensione  del  processo  contabile  e  conseguente\ndilatazione  dei   tempi   processuali   del   relativo   contenzioso\n(«dipendente»). \n    Orbene,   il   sistema   risultante   dall\u0027art.   23-quater   del\ndecreto-legge n. 137 del 2020, cosi\u0027 come interpretato dalle  Sezioni\nunite della Cassazione in sede di conflitto di giurisdizione, si pone\nin contrasto con le norme  costituzionali  richiamate  sopra  poiche\u0027\nrende difficoltoso l\u0027accesso alla giurisdizione e il diritto di agire\nin giudizio, rendendo necessario rivolgersi a due giudici diversi per\nottenere l\u0027accertamento della non sussistenza  delle  condizioni  per\nl\u0027inserimento  nell\u0027elenco  ISTAT  e  per  contestare   le   relative\nlimitazioni amministrative. Se pero\u0027 si tiene conto che queste ultime\ndipendono dall\u0027inserimento o meno nell\u0027elenco, appare  evidente  come\nil  sistema  delineato  dalla  norma  sospettata  di   illegittimita\u0027\ncostituzionale sia irrazionale e,  di  fatto,  non  in  linea  con  i\nprecetti costituzionali richiamati sopra. \n    5.6. La limitazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei\nconti in materia  di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche\noperata dall\u0027ISTAT «ai soli fini  dell\u0027applicazione  della  normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta  dall\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  come  convertito,  risulta\naltresi\u0027  in  contrasto  con  l\u0027art.  3  della   Costituzione,   data\nl\u0027assoluta irragionevolezza della previsione. \n    I  particolari  connotati  del  giudizio  in  esame   legittimano\nl\u0027attribuzione  delle  relative  controversie   alla   giurisdizione,\nesclusiva ed in unico grado, delle Sezioni riunite  della  Corte  dei\nconti, non limitata  a  una  verifica  sulla  legittimita\u0027  generale,\nbensi\u0027  piena  e  di  merito,  di  accertamento  della  qualita\u0027   di\namministrazione  pubblica  in  capo   ad   una   determinata   unita\u0027\nistituzionale. \n    Nelle controversie in  esame  la  Corte  e\u0027,  cioe\u0027,  chiamata  a\nvalutare le situazioni di fatto alla stregua di  regole  tecniche  di\nparticolare complessita\u0027 - contenute nel SEC 2010 - onde accertare la\nqualita\u0027 di produttore di beni e servizi destinabili alla  vendita  o\nnon destinabili alla vendita. \n    A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che\nimpone di verificare se l\u0027ente interessato si  dedichi  o  meno  alla\nproduzione di servizi ausiliari, sia o meno l\u0027unico fornitore di beni\ne servizi dell\u0027amministrazione pubblica e sia o meno  incentivato  ad\nadeguare l\u0027offerta per realizzare un\u0027attivita\u0027  redditizia,  operando\nalle condizioni di mercato  e  rispettando  le  proprie  obbligazioni\nfinanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29  e  segg.  del\nSEC) per stabilire se un\u0027unita\u0027 istituzionale produca beni e  servizi\ndestinabili  alla  vendita   (c.d.   criterio   market/non   market),\nincentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione,  esaminato\nper un periodo pluriennale continuativo. \n    Ora, a fronte del riconoscimento  della  giurisdizione  esclusiva\nconformata   nei   termini    finora    rappresentati,    e\u0027    stata\nlegislativamente prevista, con la norma del 2020, una limitazione  al\nsuo ambito di operativita\u0027  che  addirittura  capovolge  l\u0027ordine  di\nrilevanza dei possibili effetti dell\u0027esercizio della  cognizione:  si\nescludono quelli strettamente attinenti alla determinazione dei saldi\ndi  finanza  pubblica   del   conto   economico   consolidato   delle\namministrazioni pubbliche e si consente la  verifica  giudiziaria  ai\nlimitati  fini  dell\u0027applicazione  della  normativa  (peraltro,  solo\nnazionale) sul contenimento della spesa pubblica, ossia per finalita\u0027\npiu\u0027 latamente riguardanti la materia della finanza pubblica  per  le\nquali, ove fosse mancata la previsione di una giurisdizione esclusiva\ndel giudice contabile, la  questione  dell\u0027eventuale  competenza  del\ngiudice amministrativo avrebbe potuto piu\u0027 fondatamente proporsi. \n    L\u0027incostituzionalita\u0027,  conseguente  alla  palese  illogicita\u0027  e\nirragionevolezza della disposizione in esame, emerge altresi\u0027  quando\nsi  consideri  che,  confinando  la  rilevanza  della   giurisdizione\nesclusiva  della  Corte  dei  conti  alla  normativa  nazionale   sul\ncontenimento  della  spesa  pubblica,  ne  deriva  un   significativo\nsvuotamento. \n    Infatti, la legittimita\u0027 costituzionale di tale riparto  potrebbe\nsostenersi solo a condizione che gli effetti del sindacato giudiziale\ndel giudice amministrativo e del giudice contabile  risultassero  tra\nloro  «non  comunicanti»,  essendo  ben  distinte   e   autonome   le\ndisposizioni   normative   operanti   nei   due   diversi    comparti\ngiurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). \n    Al contrario, come  anche  evidenziato  dalla  Procura  generale,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di un c.d. doppio ricorso deve  ritenersi  di  fatto\nprecluso rispetto al contenzioso in esame, laddove le  due  normative\napplicabili si  compenetrano  al  punto  che  risulta  di  fatto  non\nipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita\u0027 «atomistica»\no «irrelata». Cio\u0027,  in  quanto  l\u0027eventuale  sindacato  del  giudice\ncontabile,  nella  prospettiva  dell\u0027operativita\u0027  (o   meno)   delle\ndisposizioni nazionali sul  contenimento  della  spesa  pubblica  nel\nquadro  del  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica,   e\u0027\nnecessariamente condizionato dalla previa e corretta attribuzione  al\nsoggetto privato di diritto interno della qualificazione eurounitaria\ndi  «pubblica  amministrazione»,  scaturente  dalla  sua   iscrizione\nnell\u0027elenco ISTAT. \n    In  altri  termini,  nel  caso  in  esame,  l\u0027operativita\u0027  della\nnormativa europea SEC 2010 e\u0027 configurata come presupposto legale per\nl\u0027applicazione  (anche)  della  normativa  nazionale  sulla  spending\nreview, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la\nquestione della qualificazione di  un  soggetto  di  diritto  interno\nquale  pubblica  amministrazione  europea  nella  prospettiva   della\ncontabilita\u0027 pubblica. \n    Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi  presso  la\ngiurisdizione amministrativa e quella contabile l\u0027ipotizzato  riparto\n- che, non a caso, non e\u0027 stato delineato dal legislatore del 2020  -\ndeterminerebbe il sorgere di  insormontabili  ostacoli  giuridici,  a\nmeno di configurare il giudizio davanti  al  giudice  amministrativo,\ncirca la corretta attribuzione  di  una  soggettivita\u0027  pubblicistica\neuropea all\u0027ente di diritto interno ricorrente  iscritto  nell\u0027elenco\nISTAT, come vera e propria causa pregiudiziale ex art. 295 codice  di\nprocedura civile e art. 106 c.g.c., situazione  non  compatibile  con\nl\u0027ingiustificato aggravio dei poteri di azione  degli  interessati  e\ncon la finalita\u0027 della verifica sul corretto inserimento  nell\u0027elenco\nISTAT, da determinare in base alle regole di contabilita\u0027  e  finanza\npubblica, l\u0027interpretazione delle quali rientra  nella  giurisdizione\nesclusiva della magistratura contabile. \n    In conclusione, l\u0027art. 23-quater del decreto-legge  n.  137/2020,\ncome convertito, presenta insuperabili criticita\u0027  interpretative  in\nragione del suo  significato  non  chiaro,  al  punto  da  indurre  a\nprospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a  forzare  i  limiti\nconsentiti dall\u0027enunciato testuale  nel  tentativo  di  offrirne  una\ncoerenza sistematica non consentita dai principi costituzionali,  con\nil rischio che l\u0027attivita\u0027 ermeneutica trasmodi  in  una  sostanziale\nintegrazione normativa, tenuto anche conto che «ciascun consociato ha\nun\u0027ovvia aspettativa a che la legge definisca ex ante  e  in  maniera\nragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi  diritti  e\ninteressi legittimi potranno trovare tutela, si\u0027 da poter compiere su\nquelle basi le proprie libere scelte d\u0027azione» (C. cost., sentenza  5\ngiugno 2023, n. 110). \n    Deve,  pertanto,  ritenersi  che  le  disposizioni   foriere   di\nincertezza nella loro applicazione concreta si pongano  in  contrasto\ncon il canone di ragionevolezza della legge di cui all\u0027art.  3  della\nCostituzione,  nella  misura  in  cui  il  loro  significato  risulti\nradicalmente inintelligibile o particolarmente  ambiguo,  soprattutto\nin materie come quella del riparto di giurisdizione, che attiene a un\npresupposto in senso ampio del processo e presenta  una  rilevanza  -\nper sua natura - pregiudiziale. \n    5.7. La disposizione limitativa contenuta nell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137 del 2020,  viola,  altresi\u0027,  l\u0027art.  117  della\nCostituzione, che prevede l\u0027osservanza da parte del  legislatore  dei\nvincoli  derivanti  dall\u0027ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi\ninternazionali, nella parte in cui esclude il sindacato degli effetti\neurounitari dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT dinanzi ad un giudice. \n    La lettera della disposizione - anche in rapporto  all\u0027art.  103,\ncomma 2, della Costituzione - e gli  stessi  lavori  preparatori  non\nautorizzano a prospettare  una  concorrenza  di  giurisdizioni  sulla\nmateria, in quanto l\u0027effetto innovativo della previsione riguarda non\nl\u0027an, ma il quomodo  della  giurisdizione:  il  legislatore  avrebbe,\ncioe\u0027, ridefinito l\u0027oggetto della tutela (in relazione sia al petitum\nche alla causa petendi), attraverso la limitazione dei «fini» - ossia\ndegli effetti - della giurisdizione contabile. \n    L\u0027illegittimita\u0027   costituzionale   discende,    allora,    dalla\nlimitazione  dell\u0027oggetto  della  tutela   del   giudice   contabile,\ncombinata  con  l\u0027immodificata   (e   immodificabile)   giurisdizione\nesclusiva  sulla  materia  della  ricognizione  operata   dall\u0027ISTAT,\nconforme agli articoli 100 e  103  della  Costituzione.  Infatti,  in\nassenza della tutela disapplicativa (e di annullamento)  del  giudice\ncontabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio\ncontro gli effetti antieuropei dell\u0027atto  di  ricognizione  dianzi  a\nqualsiasi altro giudice. \n    In ogni caso, l\u0027art. 117  risulta  comunque  violato  perche\u0027  la\nnovella del 2020 ha imposto agli enti iscritti nell\u0027elenco ISTAT  che\nintendano contestare gli effetti eurounitari della loro  designazione\nquali amministrazioni pubbliche e che abbiano gia\u0027  proposto  ricorso\nal giudice contabile,  di  presentare  necessariamente  due  distinti\nricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice  amministrativo  per\nchiedere l\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti\nnell\u0027elenco. Invero, dinanzi alla Corte dei conti essi non potrebbero\nmai «contestare le  conseguenze  della  loro  iscrizione  nell\u0027elenco\nsuddetto  e  ottenere,  eventualmente,  in  maniera  incidentale,  la\ndisapplicazione  di  tale  iscrizione»  (punto  97  della  richiamata\nsentenza della  Corte  di  giustizia),  posto  che  tale  incidentale\ndisapplicazione rileva, in base alla novella del 2020, ai  soli  fini\ndella disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica. \n    Tuttavia, la  qualificazione  ai  sensi  del  SEC  2010,  operata\ndall\u0027autorita\u0027 nazionale competente (nel  caso  italiano  dall\u0027ISTAT,\nattraverso la compilazione dell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 della  legge\nn. 196/2009), non puo\u0027 non comportare effetti sia oggettivi  (vincoli\ndi bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche»,  qualificate  ai\nsensi del SEC  2010)  che  soggettivi  (il  radicarsi  di  situazioni\ngiuridiche sui soggetti classificati, tra cui  quello  alla  corretta\nqualificazione e il connesso diritto ad un ricorso effettivo). \n    Pertanto, escludendo la possibilita\u0027 di  assicurare  il  rispetto\ndel  principio   di   effettivita\u0027   della   tutela   giurisdizionale\n«esclusiva», l\u0027art.  23-quater  impedisce  il  legittimo  dispiegarsi\ndell\u0027effetto utile della normativa  UE,  considerato  che  la  tutela\ngiurisdizionale assicurabile dal giudice contabile  non  soddisfa  il\nprincipio dell\u0027autosufficienza del ricorso, secondo cui  il  soggetto\nqualificato deve poter proporre, con un  unico  ricorso,  la  domanda\ntendente a impedire l\u0027applicazione nei suoi confronti  degli  effetti\ncomunitari dell\u0027iscrizione. \n    6. Alla luce di tutto quanto  sin  qui  esposto  e  motivato,  va\npertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai  sensi  dell\u0027art.  134\nCost., dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1,\ne dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge  28\nottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre\n2020, n. 176 per la sospetta violazione degli articoli 3, 24, 81, 97,\n103, 111, 113 e 117 della Costituzione. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso\nin epigrafe: \n        accoglie l\u0027istanza di sospensiva, nei  termini  di  cui  alla\nrichiesta di parte ricorrente; \n        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in\nrelazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103,  111,  113  e  117  della\nCostituzione, la questione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  inserito  dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176; \n        dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  ordina  la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera\ndei deputati. \n    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in\nrito, nel merito ed in ordine alle spese. \n    Dispositivo letto in udienza ai sensi dell\u0027art. 128, comma 3, del\ncodice di giustizia contabile. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di  consiglio  del  16  luglio\n2025. \n  La presente decisione e\u0027 stata depositata in Segreteria in data  28\nnovembre 2025. \n \n                    Il Presidente: Della Ventura \n \n \n                                                 Il dirigente: Franco","elencoNorme":[{"id":"63941","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/10/2020","data_nir":"2020-10-28","numero_legge":"137","descrizionenesso":"inserito 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