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Roberto Renzi,  premesso\nche  con  esposto  del  2  settembre  2024  l\u0027Associazione  regionale\nuniversita\u0027 agrarie del Lazio  ha  denunciato  a  questo  Commissario\nl\u0027illegittima occupazione di proprieta\u0027 collettive site nel Comune di\nValmontone, localita\u0027 Mezzaselva e censite in catasto al  foglio  16,\nparticella  2/p  da  parte  della  societa\u0027  Infrastrutture  wireless\nitaliane spa (IN WIT). \n    Veniva quindi iniziato - d\u0027ufficio - il presente procedimento. \n    Con comparsa depositata in data 4 dicembre 2024 si e\u0027  costituita\nin giudizio l\u0027Universita\u0027 agraria di  Valmontone  deducendo  di  aver\nlegittimamente concesso in  locazione  alla  societa\u0027  infrastrutture\nwireless italiane spa una porzione di terreno per installarvi le  sue\napparecchiature. \n    Rilevava  che,  seppure  l\u0027opera  insistesse  su  una  proprieta\u0027\ncollettiva,  non  era  necessaria  alcuna  autorizzazione  ai   sensi\ndell\u0027art. 54-bis del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003  n.  259\n(codice delle comunicazioni). \n    All\u0027udienza del 9 dicembre 2024 intervenivano  in  giudizio  Sara\nTerzini  e  Franco  Maselli  chiedendo  di  sollevarsi  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 54-bis del decreto  legislativo\n1° agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni). \n    All\u0027udienza del 14 aprile 2025  la  causa  veniva  trattenuta  in\ndecisione. \n \n                               Diritto \n \n    1. Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il giudicante  di\ndover sollevare - come richiesto dagli intervenienti -  la  questione\ndi  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.   54-bis,   del   decreto\nlegislativo n. 259 del 2023, convertito con che  cosi\u0027  dispone:  «1.\nPer la realizzazione di infrastrutture di  comunicazione  elettronica\nad alta velocita\u0027 nelle zone gravate da usi civici non e\u0027  necessaria\nl\u0027autorizzazione di cui all\u0027art. 12, secondo comma,  della  legge  16\ngiugno  1927,  n.  1766,  e,  ((nei  casi  di   installazione   delle\ninfrastrutture di cui agli  articoli  44,  45,  46,  47  o  49))  del\npresento codice  e  di  realizzazione  di  iniziative  finalizzate  a\npotenziare le infrastrutture e a  garantire  il  funzionamento  delle\nreti e l\u0027operativita\u0027 e continuita\u0027 dei servizi di telecomunicazione,\nnon si applica il vincolo paesaggistico di cui all\u0027art. 142, comma 1,\nlettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui  al\ndecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». \n    L\u0027articolo   sopra   richiamato   esclude   l\u0027applicazione    del\nprocedimento di mutamento di destinazione d\u0027uso di  cui  all\u0027art.  12\ndella legge 1766 del 1927. \n    2. La questione e\u0027 rilevante ai fini del presente giudizio. \n    Infatti questo giudice dovrebbe limitarsi a prendere  atto  della\nrealizzazione di una rete di trasmissione e della non necessita\u0027  del\nprovvedimento di mutamento di destinazione d\u0027uso ai  sensi  dell\u0027art.\n12, secondo comma, della legge 16  giugno  1927,  n.  1766,  che  nel\nvietare ai Comuni ed  alle  associazioni  di  alienare  o  mutare  di\ndestinazione i terreni di cui alla lettera a) del precedente art. 11,\ne cioe\u0027  quelli  convenientemente  utilizzabili  come  bosco  o  come\npascolo permanente, fa salvo  il  caso  in  cui  l\u0027alienazione  o  il\nmutamento siano autorizzati dal ministero  per  l\u0027economia  nazionale\n(poi ministero dell\u0027agricoltura, oggi Regione), e  dell\u0027art.  41  del\nRegolamento per la esecuzione della predetta legge  regio-decreto  26\nfebbraio 1928, n. 332. \n    Nel caso in  esame,  qualora  non  trovasse  applicazione  l\u0027art.\n54-bis, del decreto legislativo n.  259  del  2023,  difettando  tale\nautorizzazione l\u0027opera sarebbe illegittima e  non  potrebbe  incidere\nvalidamente sulle proprieta\u0027 collettive. \n    L\u0027univocita\u0027 della previsione legislativa  non  consente  diverse\ninterpretazioni e la  sdemanializzazione  deriva  direttamente  dalla\nlegge impugnata. \n    Neppure  e\u0027  necessario  svolgere  alcuna  attivita\u0027  istruttoria\nessendo pacifici i fatti di causa e l\u0027originaria presenza  degli  usi\ncivici  tanto  che  la  causa,  sull\u0027accordo  delle   parti,   veniva\ntrattenuta in decisione. \n    3. La questione poi non e\u0027 manifestamente infondata. \n    4. Invero l\u0027art. 54-bis del  decreto  legislativo  259  del  2003\nveniva introdotto dall\u0027art.  18,  comma  VII,  del  decreto-legge  24\nfebbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l\u0027attuazione del Piano\nnazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale  degli\ninvestimenti complementari al PNRR (PNC),  nonche\u0027  per  l\u0027attuazione\ndelle  politiche  di  coesione  e  della  politica  agricola  comune»\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. \n    Ritiene innanzitutto il Commissario che difettino  i  presupposti\ndella necessita\u0027 e dell\u0027urgenza di provvedere tramite l\u0027utilizzazione\ndi uno strumento eccezionale quale il  decreto-legge  riguardando  la\nprevisione opere che non si sa se e quando  verranno  realizzate  nel\nfuturo. \n    Invero le situazioni straordinarie  che  legittimano  il  ricorso\nalla decretazione d\u0027urgenza dovrebbero preesistere all\u0027esercizio  del\npotere legislativo. \n    D\u0027altro canto, la detta abolizione, essendo frutto di  una  «mera\nscelta  politica»  dell\u0027esecutivo,  non  presenta   alcun   connotato\nd\u0027urgenza. \n    5. Deve inoltre osservarsi che la materia  degli  usi  civici  e\u0027\ndisciplinata in modo  tendenzialmente  esaustivo  da  norme  statali:\nlegge 16 giugno 1927  n.  1766  e  Regolamento  approvato  con  regio\ndecreto n. 322 del 1928 e dalla legge n. 168/2017. \n    La  disciplina  censurata  elude  completamente  tale   normativa\neliminando la necessita\u0027 del mutamento di destinazione d\u0027uso nel caso\ndi realizzazione di reti di comunicazione. \n    Essa, ad avviso di questo Commissario, presenta  plurimi  aspetti\ndi incostituzionalita\u0027. \n    6. Innanzitutto per violazione dell\u0027art. 9 della Costituzione. \n    Deve rilevarsi che con la legge costituzionale 11 febbraio  2022,\nn. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di\ntutela dell\u0027ambiente), la tutela dell\u0027ambiente e\u0027 stata espressamente\ninserita nelle previsioni di cui all\u0027art. 9 Cost. \n    La disciplina degli usi civici ha una forte valenza ambientale. \n    Infatti, gia\u0027 con l\u0027art. 1, lettera h), della legge 8 agosto 1985\nn. 431, sono state sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi della\nlegge 29 giugno 1939, n. 1497 «le  aree  assegnate  alle  Universita\u0027\nagrarie e le zone gravate da usi civici». \n    Tale  previsione  viene  ribadita  dall\u0027  art.  142  del  decreto\nlegislativo n. 42 del 2004 che dichiara di  interesse  paesaggistico,\ntra le altre, «le aree assegnate alle universita\u0027 agrarie e  le  zone\ngravate da usi civici» (lettera f) che quindi  vengono  inserite  nel\nCodice dei beni culturali e del paesaggio. \n    Infine, l\u0027art. 3, comma VI, della legge 168/2017 ha stabilito che\n«6. Con l\u0027imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da\nusi civici di cui all\u0027art. 142, comma 1, lettera h), del  codice  dei\nbeni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22\ngennaio 2004, n. 42, l\u0027ordinamento giuridico  garantisce  l\u0027interesse\ndella collettivita\u0027 generale alla conservazione degli usi civici  per\ncontribuire alla salvaguardia dell\u0027ambiente  e  del  paesaggio.  Tale\nvincolo e\u0027 mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione  degli\nusi civici». \n    La funzione di tutela dell\u0027ambiente svolta dagli  usi  civici  e\u0027\nstata poi magistralmente ricostruita dalla giurisprudenza della Corte\ncostituzionale (si vedano per tutte l\u0027ordinanza n. 316 del 1998 e  le\nsentenze nn. 46/95 e 133/93). \n    La Corte costituzionale ha  evidenziato  un  «interesse  unitario\ndella comunita\u0027 nazionale alla conservazione  degli  usi  civici,  in\nquanto e nella misura in cui concorrono a determinare  la  forma  del\nterritorio su cui  si  esercitano,  intesa  quale  prodotto  di  «una\nintegrazione fra uomo e ambiente naturale» (sentenza n. 46 del 1995). \n    Essi   incidono   sull\u0027ambiente   e   sul   paesaggio,    perche\u0027\ncontribuiscono alla salvaguardia di questi ultimi. \n    In particolare, la Corte costituzionale, nella  sentenza  n.  391\ndel 1989, ha affermato che  nell\u0027ordinamento  costituzionale  vigente\nprevale - nel caso dei beni civici -  l\u0027interesse  «di  conservazione\ndell\u0027ambiente naturale in vista di  una  [loro»  utilizzazione,  come\nbeni ecologici, tutelato dall\u0027art. 9, secondo comma, Cost.». \n    In sostanza, e\u0027 lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti\nambientali e culturali che contiene, che e\u0027  di  per  se\u0027  un  valore\ncostituzionale (sentenza n. 367 del 2007). \n    Anche la Corte di cassazione ha ricostruito la  nozione  di  bene\npubblico «quale strumento finalizzato alla  realizzazione  di  valori\ncostituzionali» (Corte di cassazione, Sezioni unite civili,  sentenza\nn. 3811 del 2011). \n    Nel caso di specie  invece  l\u0027eliminazione  della  procedura  del\nmutamento  di  destinazione  d\u0027uso  esclude,  a   priori,   qualsiasi\nconsiderazione degli stessi sotto il profilo ambientale. \n    Giova osservare al riguardo che l\u0027art. 3, comma VI,  della  legge\n168/2017, prevede che il vincolo ambientale «e\u0027 mantenuto sulle terre\nanche in caso di liquidazione degli usi civici». \n    7. La mancanza di autorizzazione  al  mutamento  di  destinazione\nd\u0027uso nel caso  di  realizzazione  di  reti  di  comunicazione  viola\naltresi\u0027 il diritto costituzionale di  difesa  sancito  dall\u0027art.  24\ndella Costituzione. \n    Tale norma e\u0027 infatti posta a presidio del  diritto  alla  tutela\ngiurisdizionale (ordinanza n.  32  del  2013),  assumendo  cosi\u0027  una\nvalenza processuale (ordinanze n. 244 del 2009 e n. 180 del 2007). \n    In particolare, l\u0027art. 24,  come  pure  il  successivo  art.  113\nCost.,  enunciano  il  principio  dell\u0027effettivita\u0027  del  diritto  di\ndifesa, il primo in ambito generale, il  secondo  con  riguardo  alla\ntutela contro gli atti della pubblica  amministrazione,  ed  entrambi\ntali parametri sono volti a presidiare l\u0027adeguatezza degli  strumenti\nprocessuali posti a disposizione dall\u0027ordinamento per  la  tutela  in\ngiudizio dei diritti, operando esclusivamente sul  piano  processuale\n(in tal senso, ex plurimis, sentenza n. 20 del 2009). Ne  deriva  che\nla violazione di  tale  parametro  costituzionale  puo\u0027  considerarsi\nsussistente nei casi di «sostanziale  impedimento  all\u0027esercizio  del\ndiritto  di  azione  garantito  dall\u0027art.  24   della   Costituzione»\n(sentenza n. 237  del  2007)  o  di  imposizione  di  oneri  tali  da\ncompromettere irreparabilmente la tutela stessa (ordinanza n. 213 del\n2005). \n    Nel caso di specie la norma impugnata  eliminando  la  necessita\u0027\ndell\u0027adozione del provvedimento di mutamento  di  destinazione  d\u0027uso\nincide su competenze riservate alla Regione ai sensi del decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 616/1977. \n    Il  provvedimento  di  mutamento  di  destinazione   d\u0027uso   poi,\ncomportando necessariamente limitazioni dei diritti d\u0027uso civico  per\nle  collettivita\u0027  cui   appartengono,   ha   carattere   tipicamente\neccezionale  e  non  puo\u0027  ne\u0027  deve  risolversi  nella  perdita  dei\nbenefici, anche solo di carattere ambientale per la generalita\u0027 degli\nabitanti, unicamente a vantaggio di  privati  (cfr.  Consiglio  Stato\nsez. IV 25 settembre 2007 n. 4962; Consiglio Stato sez.  VI  6  marzo\n2003 n. 1247). \n    Ne deriva l\u0027incompatibilita\u0027  di  tali  terreni  con  l\u0027attivita\u0027\nedificatoria (arg. Consiglio Stato sez. IV 19 dicembre 2003 n. 8365). \n    Eliminato il provvedimento di mutamento di destinazione d\u0027uso nel\ncaso di realizzazione di reti di comunicazione vengono «privatizzati»\na tempo sostanzialmente indeterminato beni collettivi, i cui  diritti\nspettano invece a delle collettivita\u0027 che, nel  caso  di  specie,  in\nbase alla disposizione censurata, non avrebbero  la  possibilita\u0027  di\nopporsi, in alcun modo, alla costruzione delle opere con  conseguente\nviolazione del loro diritto di difesa. \n    Sul punto deve considerarsi che le reti di comunicazione seppure,\nin genere, occupino limitate  porzioni  delle  proprieta\u0027  collettive\nhanno la necessita\u0027 di opere  accessorie  (es.  linee  di  adduzione,\ncabine,  strade  di  accesso  ecc.)  che  possono  compromettere   la\nfruibilita\u0027 di vaste  porzioni  del  bene.  Nel  caso  di  proprieta\u0027\ncollettive  piccole   le   comunita\u0027   potrebbero   vedersi   private\ndell\u0027intero patrimonio senza alcuna possibilita\u0027 di difesa. \n    Inoltre,  in  assenza  di  un  provvedimento  di   mutamento   di\ndestinazione d\u0027uso, le collettivita\u0027  rimarranno  prive  di  garanzie\nrelativamente alla restituzione dei beni nel caso di abbandono  delle\nopere con conseguente perdita definitiva dei beni. \n    Stabilisce infatti opportunamente l\u0027art. 41 del regio-decreto  26\nfebbraio 1928, n. 332 che il decreto di autorizzazione deve contenere\n«la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all\u0027antica\ndestinazione  quando  venisse  a  cessare  lo  scopo  per  il   quale\nl\u0027autorizzazione era stata accordata». \n    Anche sotto questo profilo la  tutela  delle  comunita\u0027  titolari\ndelle proprieta\u0027 collettive viene eliminata. \n    Dunque, gli enti esponenziali di domini collettivi,  riconosciuti\ndalla 1. n. 168 del 2017 come  ordinamenti  giuridici  primari  delle\ncomunita\u0027 originarie, soggetti  solo  alla  Costituzione,  verrebbero\nprivati dell\u0027accesso ad ogni forma di tutela  delle  loro  proprieta\u0027\ncon sostanziale  impedimento  all\u0027esercizio  del  diritto  di  azione\ngarantito  dall\u0027art.  24  della  Costituzione  non  essendo   neppure\nprevista una tutela successiva o compensi di natura risarcitoria. \n    8. Deve altresi\u0027 osservarsi  che  la  norma  censurata  viola  il\nprincipio di eguaglianza di cui all\u0027art. 3 della Costituzione. \n    Si  ha  la  violazione  del  principio  di  eguaglianza   qualora\nsituazioni  sostanzialmente  identiche  siano  disciplinate  in  modo\ningiustificatamente   diverso   (v.   le   sentenze    della    Corte\ncostituzionale nn. 155/2014, 85/2013, 41/2009 e 109/2004). \n    Invero la natura comunque «pubblica» dei diritti  di  uso  civico\ncomporta,  in  linea  generale,  l\u0027applicazione   dei   principi   di\nderivazione comunitaria,  di  concorrenza,  parita\u0027  di  trattamento,\ntrasparenza, non discriminazione, e proporzionalita\u0027, di cui all\u0027art.\n1 della legge n. 241 del 1990 dovendosi prevedere, nell\u0027adozione  del\nprovvedimento di  mutamento  di  destinazione  d\u0027uso  alle  procedure\ndell\u0027evidenza pubblica. \n    Nel  caso  in  esame  invece  solo  le  societa\u0027  che   intendono\ninstallare le reti di comunicazione potrebbero evitare di chiedere il\nmutamento  di  destinazione  d\u0027uso  sottraendosi  cosi\u0027  alle  regole\ndell\u0027evidenza pubblica. \n    Non  sminuendo  l\u0027importanza  della  costruzione   di   reti   di\ncomunicazione deve tuttavia osservarsi  che  sussistono  opere  della\nstessa o di maggiore rilevanza  (es.  ospedali,  autostrade,  scuole,\necc.) che invece debbono sottostare a tali procedure. \n    Dunque, tale eccezione appare ingiustificata. \n    9. La norma viola altresi\u0027 l\u0027art. 3, comma primo,  Cost.  (canone\ndella ragionevolezza). \n    Sul punto debbono richiamarsi le argomentazioni utilizzate  dalla\nCorte costituzionale nelle sentenze nn. 345/1997 e 310/2006 aventi ad\noggetto normative regionali che prevedevano valutazioni  astratte  di\ncompatibilita\u0027 con gli usi civici in relazione ad alcune categorie di\nopere pubbliche. \n    Con  la  prima  sentenza  e\u0027  stata  dichiarata  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, della legge Regione  Abruzzo  27\naprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o  di  pubblico  interesse)  la\nquale prevedeva che, nei casi in cui le predette opere o  impianti  e\nrelativi accessori avrebbero dovuto insistere su  terreni  di  natura\ncivica,  il  provvedimento  autorizzatorio  del  sindaco   «determina\nl\u0027immediata utilizzabilita\u0027 dei  suoli,  concretando...  una  diversa\nesplicazione del diritto  collettivo  di  godimento  a  favore  della\ncollettivita\u0027 utente e  proprietaria  dei  beni,  non  ricorrendo  la\nfattispecie di cui agli articoli 12 della legge n. 1766 del 1927;  41\ndel regio-decreto n. 332 del 1928; 6 della legge regionale n. 25  del\n1988». \n    La Corte ha  ritenuto  che  «essendovi  stretta  connessione  fra\nl\u0027interesse della collettivita\u0027 generale alla conservazione degli usi\ncivici, nella misura  in  cui  essa  contribuisce  alla  salvaguardia\ndell\u0027ambiente e del paesaggio, in ragione del  vincolo  paesaggistico\ndi cui alla legge n. 1497 del 1939, sancito dall\u0027art. 1, lettera  h),\nlegge 8 agosto 1985 n. 431  e  garantito  dal  potere  di  iniziativa\nprocessuale  dei  Commissari,   e   il   principio   democratico   di\npartecipazione alle decisioni in  sede  locale,  corrispondente  agli\ninteressi di quelle popolazioni, di cui sono diventate  esponenti  le\nregioni ai sensi degli articoli 117 e 118 Cost. - la legge  censurata\nfrustra entrambi  gli  interessi  in  giuoco,  generali  (laddove  la\ndisciplina statale  prevede  l\u0027obbligatorieta\u0027  del  procedimento  di\nassegnazione a categoria dei terreni  civici  da  alienare  o  mutare\nnella destinazione e  postula  la  compatibilita\u0027  del  programma  di\ntrasformazione con le valutazioni paesistiche) e locali  (laddove  la\nlegislazione regionale, incentrata  sul  procedimento  successivo  di\nautorizzazione,  implica  necessariamente  la   consultazione   delle\npopolazioni interessate) escludendo espressamente questi procedimenti\nsul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli\nimpianti a  rete,  destinati  alle  telecomunicazioni,  al  trasporto\nenergetico, dell\u0027acqua, del  gas  e  allo  smaltimento  dei  liquami,\ncostituisca una  «diversa  esplicazione  del  diritto  collettivo  di\ngodimento a favore della  collettivita\u0027  utente  e  proprietaria  dei\nbeni»,  mentre  tali  valutazioni,  per  gli   interessi   di   rango\ncostituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere  concrete,\ne cioe\u0027 formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta\nin volta, delle popolazioni interessate». \n    Con la sentenza n.  310  del  2006  e\u0027  stata  invece  dichiarata\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 56, commi 1, 2 e  3,  della\nlegge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 la quale prevedeva\nche talune  opere  pubbliche  (reti  per  il  trasporto  di  liquidi,\naeriformi, energia elettrica, nonche\u0027 i  loro  accessori  interrati),\npotessero essere realizzate con  semplice  autorizzazione  rilasciata\ndall\u0027amministrazione comunale. \n    La Corte ha ritenuto che tale disciplina si ponesse in  contrasto\ncol principio di ragionevolezza, in quanto, la  sottrazione  di  tali\nopere alla disciplina prevista dal legislatore statale onde garantire\nl\u0027interesse della collettivita\u0027 alla conservazione degli usi civici e\nalla salvaguardia dell\u0027ambiente e del  paesaggio  -  derivante  dalla\nassimilazione, operata del tutto  irragionevolmente  dal  legislatore\nregionale, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto  ad  uso\ncivico e  interesse  alla  realizzazione  sullo  stesso  di  un\u0027opera\nfunzionale al trasporto di energia elettrica. \n    Tali  principi  sono  applicabili  nel  caso  di  specie  in  cui\nanalogamente, in modo del tutto irragionevole, e\u0027 stata stabilita, in\nastratto, e quindi senza considerare l\u0027effettivo impatto delle  opere\nche  possono  avere  caratteristiche  molto  diverse  tra  loro,   la\npossibilita\u0027 di installare reti di comunicazione senza necessita\u0027  di\nmutamento della destinazione d\u0027uso dei terreni interessati. \n    Si legge sul punto nella sentenza 310/2006 «9.  2.-  Sotto  altro\naspetto, va osservato - come ha gia\u0027 rilevato la citata  sentenza  n.\n345 del 1997 - che vi e\u0027  una  stretta  connessione  fra  l\u0027interesse\ndella  collettivita\u0027  alla  conservazione  degli  usi  civici  e   il\nprincipio  democratico  di  partecipazione  alle  decisioni  in  sede\nlocale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni,  di  cui\nsono diventate esponenti le Regioni. Sul punto, la disciplina statale\nprevede,  quale  presupposto  per  promuovere  il   procedimento   di\nmutamento di  destinazione,  l\u0027obbligatorieta\u0027  dell\u0027«assegnazione  a\ncategoria» dei  terreni  sottoposti  ad  uso  civico,  e  postula  la\ncompatibilita\u0027  del  programma  di  trasformazione  con   valutazioni\npaesistiche.  La  legge  regionale  impugnata,  invece,   attribuisce\nall\u0027amministrazione    comunale    il    potere     di     rilasciare\nun\u0027autorizzazione  che  ha  l\u0027effetto   di   rendere   immediatamente\nutilizzabili i  suoli  destinati  ad  uso  civico.  «Tutto  cio\u0027  sul\npresupposto, astratto e generalizzato,  che  la  realizzazione  degli\nimpianti a  rete,  destinati  alle  telecomunicazioni,  al  trasporto\nenergetico, dell\u0027acqua  e  del  gas,  nonche\u0027  allo  smaltimento  dei\nliquami, costituisca «una diversa esplicazione del diritto collettivo\ndi godimento a favore della collettivita\u0027 utente e  proprietaria  dei\nbeni» (...), mentre tali valutazioni,  per  gli  interessi  di  rango\ncostituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere  concrete:\ncioe\u0027, formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di  volta\nin volta, delle popolazioni interessate» (citata sentenza n. 345  del\n1997)». \n    Tale valutazione astratta di compatibilita\u0027 si pone  altresi\u0027  in\ncontrasto  con  i  principi  di  sussidiarieta\u0027  orizzontale   e   di\ndemocraticita\u0027 vigenti in materia. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  della   legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,\nn. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione\ndi  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.   54-bis,   del   decreto\nlegislativo n. 259 del 2023, 2004, n. 42 in riferimento agli articoli\n3,24 e 9 della Costituzione. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale e sospende il  giudizio.  Ordina  che,  a  cura  della\nsegreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in  causa\ned  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata   ai\nPresidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. \n      Cosi\u0027 deciso in Roma il 15 settembre 2025 \n \n                     Il Commissario: Perinelli","elencoNorme":[{"id":"63895","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/08/2003","data_nir":"2003-08-01","numero_legge":"259","descrizionenesso":"inserito dall\u0027","legge_articolo":"54","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art54"},{"id":"63927","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/02/2023","data_nir":"2023-02-24","numero_legge":"13","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"18","specificaz_art":"","comma":"7","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-02-24;13~art18"},{"id":"63928","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"24/04/2023","data_nir":"2023-04-24","numero_legge":"41","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-24;41"}],"elencoParametri":[{"id":"80221","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80223","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80222","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55123","num_progressivo":"","nominativo_parte":"FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DOMINI COLLETTIVI – Paolo Grossi e Pietro Nervi","data_costit_part":"22/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"55124","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Infrastrutture Wireless Italiane spa","data_costit_part":"24/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"55127","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Terzini Sara, Masella Franco","data_costit_part":"29/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
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