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    "{"dtoRicorso":{"anno":"2023","numero":"3","numero_parte":"1","data_gazzetta":"01/03/2023","numero_gazzetta":"9","data_notifica":"07/02/2023","oggetto_lungo":"Energia - Concessioni di grandi derivazioni d\u0027acqua a scopo idroelettrico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Integrazione dell\u0027art. 26-septies della legge provinciale n. 4 del 1998 - Previsione della possibilità, da parte dei concessionari di grandi derivazioni elettriche in esercizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2022, di presentare alla Provincia un piano industriale per fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica - Previsione della sospensione, per la durata del piano industriale, delle procedure per l\u0027assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal piano - Ricorso del Governo - Denunciata attribuzione, ai titolari delle concessioni esistenti, di una sostanziale proroga della durata della concessione degli impianti interessati dal piano industriale in assenza della procedura di selezione da bandire secondo la scansione temporale stabilita dalla legislazione statale - Incidenza sulla libertà di stabilimento - Contrasto con il principio, anche sovranazionale, di tutela della concorrenza - Violazione dei vincoli  derivanti dall\u0027ordinamento comunitario - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Eccedenza dalle competenze statutarie.","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"NAVARRETTA","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"NAVARRETTA"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 08 febbraio 2023\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria l\u00278 febbraio  2023  (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri). \n \nEnergia  -  Concessioni  di  grandi  derivazioni  d\u0027acqua   a   scopo\n  idroelettrico  -  Norme  della  Provincia  autonoma  di  Trento   -\n  Integrazione dell\u0027art. 26-septies della legge provinciale n. 4  del\n  1998 - Previsione della possibilita\u0027, da parte dei concessionari di\n  grandi derivazioni elettriche in esercizio alla data di entrata  in\n  vigore della legge provinciale n. 16 del 2022, di  presentare  alla\n  Provincia  un  piano  industriale  per  fronteggiare  gli   effetti\n  negativi della crisi energetica - Previsione della sospensione, per\n  la durata del piano industriale, delle procedure per l\u0027assegnazione\n  delle concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico\n  relative a impianti interessati dal piano. \n- Legge della Provincia autonoma di Trento 7  dicembre  2022,  n.  16\n  (\"Piano industriale per il miglioramento degli impianti  di  grande\n  derivazione  a  scopo  idroelettrico:  integrazione   dell\u0027articolo\n  26-septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni\n  in materia di grandi derivazioni  a  scopo  idroelettrico  e  altre\n  disposizioni connesse)\"). \n\n\r\n(GU n. 9 del 01-03-2023)\n\r\n    Ricorso ex art.  127  Cost.  nell\u0027interesse  del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e  difeso  ex  lege\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato  (codice  fiscale  80224030587),\npresso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e\u0027 domiciliato\n(numero        fax        06.96.51.40.00,        indirizzo        PEC\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) \n    Nei confronti della Provincia autonoma di Trento, in persona  del\nPresidente della Giunta provinciale pro tempore per la  dichiarazione\ndi illegittimita\u0027 costituzionale della legge provinciale  7  dicembre\n2022, n. 16, recante «Piano industriale per  il  miglioramento  degli\nimpianti di grande derivazione a  scopo  idroelettrico:  integrazione\ndell\u0027art. 26-septies della legge  provinciale  6  marzo  1998,  n.  4\n(Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo  idroelettrico\ne altre disposizioni  connesse)»,  pubblicata  nel B.U. Trentino-Alto\nAdige n. 49 del 9 dicembre 2022, in virtu\u0027  della  deliberazione  del\nConsiglio dei ministri del 2 febbraio 2023. \nPremessa. \n    La Provincia autonoma di Trento ha emanato la  legge  provinciale\nn. 16/2022, il cui unico art. 1 ha disposto l\u0027inserimento  di  alcuni\ncommi (segnatamente i commi da 2-bis a 2-sexies) nel corpo  dell\u0027art.\n26-septies della L.P. Trento n. 4/1998. \n    Il testo aggiornato dell\u0027art. 26-septies  della  L.P.  Trento  n.\n4/1998 (che a propria volta era stato introdotto nella  sua  versione\noriginaria dalla L.P. Trento n. 9/2020) e\u0027 per l\u0027effetto il seguente: \n        «Art. 26-septies (Disposizioni transitorie  per  l\u0027avvio  dei\nprocedimenti  per  l\u0027assegnazione   delle   concessioni   di   grandi\nderivazioni a scopo idroelettrico). - 1. L\u0027art. 1-bis 1,  comma  1.9,\nsi applica anche alle concessioni prorogate ai  sensi  dell\u0027art.  13,\ncomma 6, dello Statuto speciale. Le domande  pendenti  alla  data  di\nentrata in vigore  del  presente  articolo  decadono  e  le  relative\nprocedure sono estinte senza oneri a carico della Provincia. \n        2. Al fine di garantire la continuita\u0027  nella  produzione  di\nenergia  da  fonte  rinnovabile  e  il   presidio   degli   impianti,\nl\u0027esercizio della  derivazione,  delle  opere  e  degli  impianti  e\u0027\nproseguito dal concessionario uscente, che ne conserva il possesso  e\nla  custodia  fino  al  subentro  del  nuovo   concessionario,   alle\ncondizioni previste dall\u0027art.  1-bis  5  per  il  tempo  strettamente\nnecessario  alla  conclusione  del  procedimento.  Resta   fermo   il\npassaggio dei beni in proprieta\u0027 della Provincia ai  sensi  dell\u0027art.\n13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale. \n        2-bis. Con l\u0027obiettivo  di  attenuare  gli  effetti  negativi\ndella  crisi  energetica,  i  concessionari  di  grandi   derivazioni\nidroelettriche in esercizio alla data di entrata in vigore di  questo\ncomma possono presentare alla Provincia un piano industriale entro la\ndata individuata con deliberazione della Giunta provinciale. Al  fine\ndi fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di  breve\ne lungo termine, il piano  industriale  e\u0027  articolato  in  una  fase\ntemporale di investimenti da realizzare entro il 31 dicembre 2024, in\nun\u0027eventuale seconda fase di  investimenti  da  realizzare  entro  un\ntermine che non ecceda quello individuato dall\u0027art. 12, comma 6,  del\ndecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della  direttiva\n96/92/CE recante norme comuni per  il  mercato  interno  dell\u0027energia\nelettrica), e individua: \n          a) misure di efficientamento della produzione,  misure  per\nincrementare la capacita\u0027 di stoccaggio, misure di  incremento  della\npotenza e di incremento  della  resilienza  delle  infrastrutture  in\ntermini di sicurezza e di regolarita\u0027 della produzione; \n          b)  investimenti  sulle   strutture   di   produzione   con\nl\u0027obiettivo di  aumentare  la  capacita\u0027  produttiva  in  termini  di\npotenza, di energia e di capacita\u0027 di stoccaggio; \n          c) la disponibilita\u0027 a pagare alla Provincia,  in  aggiunta\nai canoni gia\u0027 previsti dalla normativa vigente alla data di  entrata\nin  vigore  di  questo  comma,  una  nuova  componente   di   canone,\nparametrata ai valori di mercato dell\u0027energia; \n          d) misure idonee a garantire il deflusso ecologico a tutela\ndella continuita\u0027 fluviale; \n          e) ulteriori elementi indicati  nella  deliberazione  della\nGiunta provinciale. \n        2-ter. Entro centoventi giorni dalla presentazione del  piano\nindustriale la Provincia valuta l\u0027adeguatezza e la fattibilita\u0027 della\nproposta di piano e puo\u0027 concordare eventuali  modifiche.  A  seguito\ndell\u0027approvazione del piano industriale le  condizioni  di  esercizio\ndella concessione sono conseguentemente modificate. \n        2-quater. La Provincia destina introiti derivanti  dal  comma\n2-bis, lettera c), al sostegno dei costi per i consumi energetici  in\nambito provinciale, al fine  di  fronteggiare  gli  effetti  negativi\ndella crisi energetica di breve e lungo termine. \n        2-quinquies. Per la durata del piano industriale sono sospese\nle  procedure  per  l\u0027assegnazione  delle   concessioni   di   grandi\nderivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal\npiano. \n        2-sexies. Nel piano industriale sono compresi investimenti da\nammortizzare entro  la  durata  del  piano.  In  caso  di  cessazione\nanticipata del piano, in anticipo rispetto ai tempi  di  ammortamento\ndegli investimenti effettuati in base  ad  esso,  la  Provincia,  con\nriguardo ai beni previsti dall\u0027art. 13, comma 2, primo periodo, dello\nStatuto speciale, corrisponde un  indennizzo  pari  al  valore  della\nparte degli investimenti non ammortizzata». \n    Le   innovazioni   introdotte   dalla   L.P.   n.   16/2022    al\nsovratrascritto testo dell\u0027art. 26-septies della L.P.  n.  4/1998  si\npongono in contrasto: \n        con l\u0027art. 13 dello Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto\nAdige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972); \n        con l\u0027art. 117, primo comma, Cost. [in relazione all\u0027art.  49\ndel Trattato  sul  funzionamento  dell\u0027Unione  europea  (TFUE),  come\nmodificato dall\u0027art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e\nratificato dalla legge n. 130/2008, ed all\u0027art. 12 della direttiva n.\n2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  dicembre\n2006, relativa ai servizi nel mercato interno]; \n          nonche\u0027 con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera e), e con la\ndisciplina  nazionale  interposta  di  cui  all\u0027art.  12  del decreto\nlegislativo n. 79/1999. \n    Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha ritenuto di  doverla\nimpugnare con la  delibera  indicata  in  epigrafe,  ed  a  tanto  si\nprovvede mediante il presente ricorso. \nContrasto della L.P. Trento n. 16/2022 con l\u0027art. 13 del decreto  del\nPresidente  della  Repubblica  n.  670/1972  (Statuto  della  Regione\nTrentino-Alto  Adige),  con  l\u0027art.  117,  primo  comma,  Cost.   [in\nrelazione all\u0027art. 49  del  Trattato  sul  funzionamento  dell\u0027Unione\neuropea (TFUE), come modificato dall\u0027art. 2 del Trattato  di  Lisbona\ndel 13 dicembre  2007  e  ratificato  dalla  legge  n.  130/2008,  ed\nall\u0027art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento  europeo  e\ndel Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi  nel  mercato\ninterno], nonche\u0027 con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera  e),  e  con\nl\u0027art. 12 del decreto legislativo n.  79/1999  (quale  norma  statale\ninterposta). \n    1. L\u0027art. 13 dello Statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige\n(decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972), nella versione\nmodificata dalla legge n. 205/2017 a decorrere dal  1°  gennaio  2018\n(ai sensi di quanto previsto dall\u0027art.  104  del  medesimo  Statuto),\nassegna alla Provincia autonoma di Trento una competenza  legislativa\ndel tutto peculiare (da  esercitare  «nel  rispetto  dell\u0027ordinamento\ndell\u0027Unione europea  e  degli  accordi  internazionali,  nonche\u0027  dei\nprincipi  fondamentali  dell\u0027ordinamento  statale»)  in  materia   di\nconcessioni per grandi derivazioni d\u0027acqua a scopo idroelettrico. \n    L\u0027art.  13  prevede  infatti  che  con  legge  provinciale  siano\ndisciplinate «le modalita\u0027  e  le  procedure  di  assegnazione  delle\nconcessioni per grandi derivazioni  d\u0027acqua  a  scopo  idroelettrico,\nstabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento  delle\ngare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione  e\ndi aggiudicazione, i requisiti finanziari,  organizzativi  e  tecnici\ndei partecipanti», e che «la legge provinciale disciplina inoltre  la\ndurata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei  canoni\ndi concessione per l\u0027utilizzo e la valorizzazione del demanio  idrico\ne dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi\nderivazioni idroelettriche, i parametri di  sviluppo  degli  impianti\nnonche\u0027 le modalita\u0027 di valutazione degli aspetti paesaggistici e  di\nimpatto   ambientale,   determinando   le   conseguenti   misure   di\ncompensazione  ambientale   e   territoriale,   anche   a   carattere\nfinanziario». \n    Il parametro di  riferimento  per  l\u0027esercizio  della  competenza\nlegislativa   provinciale   in   materia   di   grandi    derivazione\nidroelettriche, oltre che dal necessario rispetto della  Costituzione\ne dell\u0027ordinamento  eurounitario,  costituito  dalla  predetta  norma\nstatutaria, e, per quanto  da  essa  non  previsto,  dalle  norme  di\nattuazione dello Statuto speciale, in  particolare  dal  decreto  del\nPresidente della  Repubblica  n.  235/1977  (1)  e  dal  decreto  del\nPresidente  della  Repubblica  n.   381/1974   (2)   (cfr.   sentenza\ncostituzionale n. 177 del 2022), nonche\u0027 dalle  disposizioni  statali\ninterposte che  costituiscono  limite  all\u0027esercizio  della  potesta\u0027\nnormativa   provinciale   in   quanto   riconducibili   ai   principi\nfondamentali dell\u0027ordinamento statale ed espressione della competenza\nesclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza». \n    2.  Le   sovratrascritte   disposizioni   normative   provinciali\nprevedono (in particolare ai commi 2-bis e 2-quinquies del  novellato\nart. 26-septies della L.P. n. 4/1998) che gli  attuali  concessionari\ndi  grandi  derivazioni  idroelettriche   possano   presentare   alla\nProvincia  un  «piano  industriale»  (comma  2-bis),  la  cui  durata\nsospende le procedure di assegnazione  delle  concessioni  di  grandi\nderivazioni a scopo idroelettrico relative  ad  impianti  interessati\ndal piano medesimo (comma 2-quinquies). \n    Le concessioni relative alle centrali  idroelettriche  -  il  cui\nnumero e\u0027 limitato dalla scarsita\u0027 delle  risorse  naturali  e  dalle\ncaratteristiche  tecniche  necessarie  per  la  generazione  di  tale\nenergia - si qualificano come  autorizzazioni  ai  sensi  della  c.d.\n«direttiva servizi» (art.  12  della  direttiva  n.  2006/123/CE),  e\npertanto devono essere indette procedure di selezione che  presentino\ngaranzie di imparzialita\u0027  e  di  trasparenza,  nonche\u0027  di  adeguata\npubblicita\u0027. \n    Ne consegue che  non  e\u0027  possibile  prevedere  la  procedura  di\nrinnovo automatico, ne\u0027 accordare altri vantaggi, ad imprese  le  cui\nconcessioni siano scadute o in scadenza. \n    Entro  tale  quadro,  la  impugnata   disposizione   provinciale,\nallorche\u0027 introduce una sospensione delle procedure  di  assegnazione\ndelle  concessioni  de  quibus  per  tutta  la  durata   dei   «piani\nindustriali» presentati dai concessionari, assegna  un  vantaggio  ai\ntitolari delle concessioni in corso, consentendo loro  di  proseguire\nle  concessioni  medesime  in  sostanziale   proroga,   senza   dover\npartecipare alle occorrenti procedure  di  selezione,  da  bandire  a\ntempo  debito  secondo  la  scansione  temporale   prescritta   dalla\nnormativa statale (su cui v. infra). \n    Considerata  inoltre  la  posizione  geografica  delle   centrali\nidroelettriche  in  questione,  la  gestione  di  tali  impianti   e\u0027\nsuscettibile di costituire un\u0027attrattiva economica per  operatori  di\naltri Stati membri che gestiscono strutture simili: il  che  avvalora\nil  rischio  che  la  previsione  «sospensiva»  delle  procedure   di\nassegnazione di concessioni scadute abbia effetti sulla  liberta\u0027  di\nstabilimento, nel senso di  una  possibile  violazione  delle  regole\nfondamentali del TFUE. E cio\u0027 a dirsi anche tenendo conto che, per il\nPNRR in  corso  di  attuazione,  la  tutela  e  la  promozione  della\nconcorrenza sono fattori essenziali per favorire  l\u0027efficienza  e  la\ncrescita economica. \n    3. In relazione a quanto sin qui detto, occorre evidenziare  che,\ncon la legge  n.  118/2022  («Legge  annuale  per  il  mercato  e  la\nconcorrenza 2021»: cfr. art. 7), si e\u0027 proceduto ad una significativa\nmodifica della disciplina statale delle  concessioni  idroelettriche,\nal dichiarato scopo di dettare  disposizioni  «per  la  tutela  della\nconcorrenza ai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera e),  della\nCostituzione» (art. 1). \n    La novella del 2022 ha tra l\u0027altro previsto  -  tramite  apposito\ninserimento del comma 1-ter 1 nell\u0027ambito dell\u0027art.  12  del  decreto\nlegislativo n. 79/1999 -  che  le  procedure  di  assegnazione  delle\nconcessioni di grandi derivazioni idroelettriche siano effettuate  in\nogni caso secondo parametri competitivi,  equi  e  trasparenti,  e  -\ntramite sostituzione dei commi 1-quater e 1-sexies -  rispettivamente\nl\u0027avvio sollecito di procedure di  gara  per  le  concessioni  nuove,\nscadute o in scadenza, ed un regime intertemporale  assai  stringente\nnelle more della definizione delle medesime procedure. \n    In particolare, e per quanto qui rileva, la  aggiornata  versione\ndell\u0027art. 12 del decreto legislativo n.  79/1999,  anche  sulla  base\ndelle innovazioni apportate dal decreto-legge n. 135/2018 (convertito\ncon legge n. 12/2019), contiene le seguenti analitiche previsioni: \n        il comma 1 prevede che «alla scadenza  delle  concessioni  di\ngrandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia,\nle opere di cui all\u0027art. 25, primo comma, del testo unico di  cui  al\nregio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza consenso,  in\nproprieta\u0027 delle regioni, in stato di regolare funzionamento (...)»; \n        il comma 1-bis prevede che «le  regioni,  ove  non  ritengano\nsussigere un prevalente interesse pubblico ad un  diverso  uso  delle\nacque,  incompatibile   con   il   mantenimento   dell\u0027uso   a   fine\nidroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni\nidroelettriche, previa verifica dei requisiti di  capacita\u0027  tecnica,\nfinanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a)  ad\noperatori economici individuati attraverso l\u0027orietamento di gare  con\nprocedure ad evidenza  pubblica;  b)  a  societa\u0027  a  capitale  misto\npubblico privato nelle quali il socio privato  e\u0027  scelto  attraverso\nl\u0027espletamento  di  gare  con  procedure  ad  evidenza  pubblica;  c)\nmediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti\ndel codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.\nL\u0027affidamento a  societa\u0027  partecipate  deve  comunque  avvenire  nel\nrispetto delle  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al  decreto\nlegislativo 19 agosto 2016, n. 175»; \n        il comma 1-ter prevede che,  «nel  rispetto  dell\u0027ordinamento\ndell\u0027Unione europea  e  degli  accordi  internazionali,  nonche\u0027  dei\nprincipi fondamentali dell\u0027ordinamento statale e  delle  disposizioni\ndi cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro\nun anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e\ncomunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalita\u0027 e le  procedure  di\nassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d\u0027acqua a  scopo\nidroelettrico, stabilendo in particolare:  a)  le  modalita\u0027  per  lo\nsvolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis; b)\ni termini di avvio delle procedure  di  cui  al  comma  1-bis;  c)  i\ncriteri di  ammissione  e  di  assegnazione;  d)  la  previsione  che\nl\u0027eventuale  indennizzo  e\u0027  posto  a   carico   del   concessionario\nsubentrante; e) i requisiti di capacita\u0027 finanziaria, organizzativa e\ntecnica  adeguata  all\u0027oggetto   della   concessione   richiesti   ai\npartecipanti e i criteri di valutazione delle  proposte  progettuali,\nprevedendo quali requisiti minimi: 1) ai fini della dimostrazione  di\nadeguata  capacita\u0027  organizzativa  e  tecnica,   l\u0027attestazione   di\navvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di  impianti\nidroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3  MW;\n2) ai fini della dimostrazione di adeguata capatita\u0027 finanziaria,  la\nreferenza di due istituti di credito o societa\u0027 di  servizi  iscritti\nnell\u0027elenco generale degli intermediari finanziari che attestino  che\nil partecipante ha la possibilita\u0027 di  accedere  al  credito  per  un\nimporto almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di\nassegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per  i  beni  di\ncui alla lettera n); f) i termini di durata delle nuove  concessioni,\ncomprese tra venti anni e quaranta  anni;  il  termine  massimo  puo\u0027\nessere incrementato fino ad un massimo di dieci  anni,  in  relazione\nalla complessita\u0027 della proposta progettuale presentata e all\u0027importo\ndell\u0027investimento; g)  gli  obblighi  o  le  limitazioni  gestionali,\nsubordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di  ftuttamento\ne utilizzo delle opere e delle acque,  compresa  la  possibilita\u0027  di\nutilizzare l\u0027acqua invasata per scopi idroelettrici per  fronteggiare\nsituazioni di crisi idrica o per la laminazione  delle  piene;  h)  i\nmiglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione\ne di producibilita\u0027 da  raggiungere  nel  complesso  delle  opere  di\nderivazione, adduzione, regolazione e  condotta  dell\u0027acqua  e  degli\nimpianti di generazione, trasformazione e connessione  elettrica  con\nriferimento  agli  obiettivi  strategici  nazionali  in  materia   di\nsicurezza energetica e fonti  energetiche  rinnovabili,  compresa  la\npossibilita\u0027 di dotare  le  infrastrutture  di  accumulo  idrico  per\nfavorire l\u0027integrazione delle stesse energie rinnovabili nel  mercato\ndell\u0027energia  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  codice  di\ntrasmissione,  dispacciamento,  sviluppo  e  sicurezza   della   rete\nelettrica di cui all\u0027art. 1, comma 4, del decreto del Presidente  del\nConsiglio dei ministri 11  maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta\nUfficiale n. 113 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;  i)  i\nlivelli minimi in termini di miglioramento e  risanamento  ambientale\ndel bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con  gli  strumenti\ndi pianificazione a scala  di  distretto  idrografico  in  attuazione\ndella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,\ndel 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una  quota  degli\nintroiti derivanti dall\u0027assegnazione, da destinare  al  finanziamento\ndelle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela\nfinalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei  corpi  idrici\ninteressati  dalla  derivazione;  l)  le  misure   di   compensazione\nambientale  e  territoriale,  anche  a  carattere   finanziario,   da\ndestinare ai territori dei comuni interessati  dalla  presenza  delle\nopere e della  derivazione  compresi  tra  i  punti  di  presa  e  di\nrestituzione   delle   acque   garantendo   l\u0027equilibrio    economico\nfinanziario  del  progetto  di  concessione;  m)  le   modalita\u0027   di\nvalutazione, da parte dell\u0027amministrazione competente,  dei  progetti\npresentati in esito  alle  procedure  di  assegnazione,  che  avviene\nnell\u0027ambito di un procedimento unico ai fini  della  selezione  delle\nproposte progettuali presentate, che tiene  luogo  della  verifica  o\nvalutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei\nconfronti  dei  siti  di   importanza   comunitaria   interessati   e\ndell\u0027autorizzazione paesaggistica, nonche\u0027  di  ogni  altro  atto  di\nassenso, concessione, permesso, licenza  o  autorizzazione,  comunque\ndenominato, previsto dalla normativa statale, regionale o  locale;  a\ntal fine, alla valutazione delle  proposte  progettuali  partecipano,\nove  necessario,  il  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della  tutela  del\nterritorio e del mare, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il\nMinistero per i beni e le attivita\u0027  culturali  e  gli  enti  gestori\ndelle aree naturali protette di cui alla legge 6  dicembre  1991,  n.\n394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di  cui  al\ndecreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,\ndalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all\u0027art. 6, comma 4-bis, della\nlegge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il\nMinistero delle infrastrutture e dei  trasporti;  n)  l\u0027utilizzo  dei\nbeni di cui all\u0027art. 25, secondo comma, del testo  unico  di  cui  al\nregio decreto n. 1775 del  1933,  nel  rispetto  del  codice  civile,\nsecondo i seguenti criteri: 1) per i beni mobili di  cui  si  prevede\nl\u0027utilizzo nel progetto di  concessione,  l\u0027assegnatario  corrisponde\nagli aventi diritto, all\u0027atto del subentro, un prezzo, in termini  di\nvalore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti\ncontabili  o  mediante  perizia  asseverata;  in  caso   di   mancata\nprevisione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni  si\nprocede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti  a\ncura ed onere del proponente; 2) per i beni  immobili  dei  quali  il\nprogetto proposto prevede l\u0027utilizzo, l\u0027assegnatario corrisponde agli\naventi diritto, all\u0027atto del subentro, un prezzo  il  cui  valore  e\u0027\ndeterminato sulla base dei dati reperibili  dagli  atti  contabili  o\nmediante perizia asseverata sulla base di attivita\u0027 negoziale tra  le\nparti; 3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non  prevede\nl\u0027utilizzo  restano  di  proprieta\u0027  degli  aventi  diritto;  o)   la\nprevisione,  nel  rispetto  dei  principi  dell\u0027Unione  europea,   di\nspecifiche  clausole  sociali  volte  a  promuovere   la   stabilita\u0027\noccupazionale del personale impiegato;  p)  le  specifiche  modalita\u0027\nprocedimentali   da   seguire   in   caso   di   grandi   derivazioni\nidroelettriche che interessano il territorio di due o  piu\u0027  regioni,\nin termini di gestione delle derivazioni,  vincoli  amministrativi  e\nripartizione  dei  canoni,  da  definire  d\u0027intesa  tra  le   regioni\ninteressate; le  funzioni  amministrative  per  l\u0027assegnazione  della\nconcessione sono di  competenza  della  regione  sul  cui  territorio\ninsiste la maggior portata di derivazione d\u0027acqua in concessione»; \n        il comma 1-ter. 1 prevede che «le procedure  di  assegnazione\ndelle  concessioni  di   grandi   derivazioni   idroelettriche   sono\neffettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo  parametri\ncompetitivi, equi e trasparenti, tenendo conto  della  valorizzazione\neconomica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies  e  degli\ninterventi di  miglioramento  della  sicurezza  delle  infrastrutture\nesistenti e di recupero  della  capacita\u0027  di  invaso,  prevedendo  a\ncarico  del  concessionario  subentrante un  congruo  indennizzo,  da\nquantificare nei limiti  di  quanto  previsto  al  comma  1,  secondo\nperiodo,  che  tenga  conto  dell\u0027ammortamento   degli   investimenti\neffettuati dal concessionario  uscente,  definendo  la  durata  della\nconcessione,  nel  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla   normativa\nvigente, sulla base di criteri economici fondati  sull\u0027entita\u0027  degli\ninvestimenti  proposti,  determinando  le  misure  di   compensazione\nambientale  e  territoriale,  anche  a  carattere   finanziario,   da\ndestinare ai territori dei comuni interessati  dalla  presenza  delle\nopere e della  derivazione  compresi  tra  i  punti  di  presa  e  di\nrestituzione    delle    acque,     e     garantendo     l\u0027equilibrio\neconomico-finanziario del progetto di concessione, nonche\u0027 i  livelli\nminimi in termini  di  miglioramento  e  risanamento  ambientale  del\nbacino idrografico (...)»; \n        il  comma  1-quater   stabilisce   che   «le   procedure   di\nassegnazione delle concessioni di grandi  derivazioni  idroelettriche\nsono avviate entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  della\nlegge regionale di cui al comma 1-ter e  comunque  non  oltre  il  31\ndicembre 2023 (...)»; \n        il comma 1-sexies dispone che «per le concessioni  di  grandi\nderivazioni idroelettriche  che  prevedono  un  termine  di  scadenza\nanteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle  gia\u0027  scadute,  le\nregioni  possono  consentire  la  prosecuzione  dell\u0027esercizio  della\nderivazione nonche\u0027 la conduzione delle opere e dei beni  passati  in\nproprieta\u0027 delle  regioni  ai  sensi  del  comma  1,  in  favore  del\nconcessionario uscente,  per  il  tempo  strettamente  necessario  al\ncompletamento delle procedure di assegnazione e  comunque  non  oltre\ntre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,\nstabilendo l\u0027ammontare del corrispettivo che i concessionari  uscenti\ndebbono  versare   all\u0027amministrazione   regionale   in   conseguenza\ndell\u0027utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione,  o  che\nlo  erano  in  caso  di  concessioni  scadute,  tenendo  conto  degli\neventuali oneri aggiuntivi  da  porre  a  carico  del  concessionario\nuscente   nonche\u0027   del   vantaggio   competitivo   derivante   dalla\nprosecuzione  dell\u0027esercizio  degli  impianti  oltre  il  termine  di\nscadenza». \n    4. In relazione al surrichiamato dato normativo, va rimarcato che\nla menzionata norma statale impinge direttamente le  modalita\u0027  e  le\nprocedure di assegnazione delle  concessioni  di  grandi  derivazioni\nd\u0027acqua a scopo idroelettrico, e, nelle diverse  lettere  in  cui  si\ncompone,  provvede  alla  specificazione  dei  profili  rimessi  alla\nlegislazione  regionale,  i  quali,   per   contenuto,   sono   tutti\nriconducibili  all\u0027espletamento  delle  gare  nel  settore   di   che\ntrattasi: quelli attinenti ai criteri di  ammissione  e  assegnazione\n(lettera    c),     ai     requisiti     tecnico-organizzativi     ed\neconomico-finanziari  richiesti  ai  concorrenti  e  ai  criteri   di\nvalutazione  delle  proposte  progettuali  (lett.  e),  nonche\u0027  alle\ncondizioni richieste per le  proposte  progettuali  dei  partecipanti\nalle gare in termini di obblighi e limiti gestionali (lettera g),  di\nmiglioramenti energetici (lettera  h)  e  ambientali  (lettera  i)  e\nmisure di compensazione ambientali e territoriali  (lett.  l).  Tutte\ntali aggiornate previsioni dell\u0027art.  12  del decreto  legislativo n.\n79/1999 costituiscono dunque limiti sostanziali  ai  contenuti  delle\nleggi regionali. \n    Ora, sebbene il comma 1-octies del ripetuto art. 12 faccia  salve\nle competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province\nautonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e  delle\nrelative norme di attuazione, non vi  e\u0027  dubbio  che  la  disciplina\nlegislativa della  Provincia  autonoma  di  Trento  sull\u0027espletamento\ndelle procedure di gare ad evidenza pubblica per l\u0027assegnazione delle\nconcessioni di derivazione idroelettrica: \n        a) sia tenuta a rispettare, per preciso  limite  previsto  ex\nart. 13 dello Statuto trentino,  l\u0027ordinamento  dell\u0027Unione  europea,\nnonche\u0027 i vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario ai sensi del\nprimo comma dell\u0027art. 117 Cost.; \n        b) rientri nella materia della «tutela della concorrenza»  di\ncompetenza esclusiva dello Stato  ai  sensi  dell\u0027art.  117,  secondo\ncomma, lettera e), Cost., in quanto la gara pubblica costituisce  uno\nstrumento indispensabile per tutelare  e  promuovere  la  concorrenza\n(cfr. sentenza n. 1 del 2018 della Corte costituzionale e sentenza n.\n401 del 2007). \n    E neppure dubbio vi  e\u0027  sul  fatto  che  l\u0027esclusiva  competenza\nlegislativa statale in materia di «tutela della  concorrenza»,  anche\nsiccome prevista in adempimento di obblighi sovranazionali di matrice\neuropea nel settore della concorrenza, si imponga anche alle  regioni\na statuto speciale  ed  alle  province  autonome  (cfr.  ex  plurimis\nsentenze costituzionali n. 70 del 2022 e n. 16 del 2020). \n    Con  specifico  riguardo  alla  competenza  legislativa  prevista\ndall\u0027art. 13 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, codesta Corte  ha\nchiaramente precisato (cfr.  sentenza  n.  117  del  2022)  che  essa\nrientra in un ambito di competenza tutt\u0027affatto peculiare, e dipoi  e\nsignificativamente  che,  \u0027\u0027sul  piano  testuale  e  sistematico,  la\nformulazione della norma statutaria non esime  la  legge  provinciale\ndal rispetto di tutti i limiti previsti agli articoli  4  e  8  dello\nstesso statuto, e  fra  essi,  in  particolare,  quello  delle  norme\nqualificabili    come    «norme    fondamentali     delle     riforme\neconomico-sociali della Repubblica\u0027\u0027». \n    In  sintesi,  dunque,  ogni  legge  provinciale  in  materia   di\nconcessioni per grandi derivazioni d\u0027acqua a scopo  idroelettrico  e\u0027\ntenuta a rispettare le norme primarie nazionali e quelle unionali  in\nmateria  di  affidamento  delle  concessioni  con  gare  ad  evidenza\npubblica,   siccome   in   vario   modo   discendenti   da   obblighi\nsovranazionali e da correlative prescrizioni costituzionali,  che  si\nimpongono al legislatore locale. \n    5. Orbene, nella fattispecie, la L.P. n. 16/2022,  nel  prevedere\nla sospensione delle  procedure  di  assegnazione  delle  concessioni\ninteressate dalla  proposta  di  «piani  industriali»  degli  attuali\nconcessionari, ha introdotto un\u0027ipotesi di surrettizia proroga  delle\nconcessioni de quibus, non prevista ne\u0027  consentita  dal  legislatore\nstatale, e men  che  meno  dai  principi  derivanti  dalla  normativa\nunionale. Cio\u0027 in quanto la denunziata normativa provinciale perviene\ndi fatto a posticipare lo svolgimento  delle  procedure  di  evidenza\npubblica,  per  la  cui  realizzazione  e\u0027  stata  finanche  prevista\nl\u0027attivazione di  uno  specifico  potere  sostitutivo  da  parte  del\nGoverno, stante l\u0027esigenza di  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli\neuropei quanto all\u0027affidamento (anche) a privati di  beni  e  servizi\npubblici,  nonche\u0027  di  apprestare   una   tutela   effettiva   della\nconcorrenza e della trasparenza. \n    In definitiva ed in sintesi, pertanto,  l\u0027intervento  legislativo\nprovinciale che qui si impugna viola per un verso il richiamato  art.\n13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed i limiti ivi\nprevisti, poiche\u0027 reca una disciplina direttamente in  contrasto  con\ngli obblighi sovranazionali in materia di tutela  della  concorrenza,\ncon cio\u0027 violando anche il primo comma dell\u0027art. 117 Cost. \n    Esso viola anche la competenza legislativa statale  esclusiva  in\nmateria di tutela della concorrenza  [ex  art.  117,  secondo  comma,\nlettera e), Cost.], siccome in patente disarmonia  con  la  normativa\nnazionale dettata  in  subiecta  materia  dall\u0027art.  12  del  decreto\nlegislativo n. 79/1999, la quale costituisce a propria  volta  da  un\nlato  attuazione  di  direttiva  UE  relativa  al   mercato   interno\ndell\u0027energia   elettrica,   e   dall\u0027altro   principio   fondamentale\ndell\u0027ordinamento statale. \n\n(1) Recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione\n    Trentino-Alto Adige in materia di energia». \n\n(2) Recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione\n    Trentino-Alto  Adige  in  materia   di   urbanistica   ed   opere\n    pubbliche». \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Per tutto quanto sopra dedotto e considerato  il  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, come  in  epigrafe  rappresentato,  difeso  e\ndomiciliato, ricorre alla Ecc.ma Corte  costituzionale  affinche\u0027  la\nstessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure  -\nla illegittimita\u0027 costituzionale della legge provinciale  7  dicembre\n2022, n. 16, per le ragioni e nei termini dettagliati nel  corpo  del\npresente ricorso. \n    Si deposita la seguente documentazione: \n        1) copia autentica dell\u0027estratto del  verbale  relativo  alla\ndeliberazione del Consiglio dei ministri in data 2 febbraio 2023, con\nallegata relazione; \n        2) copia della legge provinciale Trento 7 dicembre  2022,  n.\n16. \n          Roma, 7 febbraio 2023 \n \n                   L\u0027Avvocato dello Stato: Caselli","elencoResistenti":[{"nominativo":"Provincia autonoma di Trento","contenzioso":"","deposito_cost":"17/03/2023"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lptn","articolo_legge":"","data_legge":"07/12/2022","data_nir":"2022-12-07","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","denominazione_nesso":"e, in particolare,","denominazione_attributo":"","id":"24044","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lptn","articolo_legge":"1","data_legge":"07/12/2022","data_nir":"2022-12-07","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","denominazione_nesso":"nella parte in cui inserisce","denominazione_attributo":"","id":"24045","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lptn","articolo_legge":"26","data_legge":"06/03/1998","data_nir":"1998-03-06","numero_legge":"4","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24046","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lptn","articolo_legge":"26","data_legge":"06/03/1998","data_nir":"1998-03-06","numero_legge":"4","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24049","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"32229","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32230","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32231","tipo_legge":"stta","descrizione_costit":"Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"13","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32232","tipo_legge":"000049","descrizione_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"49","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"32233","tipo_legge":"000001","descrizione_costit":"direttiva CE","data":"12/12/2006","data_nir":"2006-12-12","numero_parametro":"123","articolo_impugnato":"12","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"32236","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"","descrizione_nesso":"in particolare","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"},{"id_parametro":"32243","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"},{"id_parametro":"32244","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"},{"id_parametro":"32245","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"},{"id_parametro":"32246","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"},{"id_parametro":"32247","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"},{"id_parametro":"32248","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"}]}}"
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