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(rissa) del giudice che, all’udienza di comparizione predibattimentale, ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di prosecuzione del giudizio davanti a un giudice diverso di cui all’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen. – Violazione dei principi, anche convenzionali, di terzietà e imparzialità della giurisdizione, collegati alla garanzia del giusto processo.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e","prima_parte":"A. C.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2025\n\r\nOrdinanza del 25 marzo 2025 del Tribunale di Siena nel procedimento\npenale a carico di A. C. . \n \nProcesso penale - Incompatibilita\u0027 del giudice - Omessa previsione\n dell\u0027incompatibilita\u0027 a partecipare al giudizio abbreviato nei\n confronti di una persona imputata del reato di cui all\u0027art. 588\n cod. pen. del giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona\n imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all\u0027art.\n 554-ter, comma 3, cod. proc. pen. \n- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2. \n\n\r\n(GU n. 19 del 07-05-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA \n sezione penale in composizione monocratica \n \n In persona del Giudice Simone Spina, all\u0027udienza del 25 marzo\n2025 ha pronunciato la seguente ordinanza, ai sensi degli articoli\n134 della Costituzione, 11 Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11\nmarzo 1953, n. 87. \n Visti gli atti del procedimento penale primo grado iscritto ai\nnumeri di registro in epigrafe indicati, a carico di A. C.; \n Uditi il pubblico ministero, che ha concluso per la declaratoria\ndi penale responsabilita\u0027 dell\u0027imputato e ha conseguentemente chiesto\ncondannarsi il medesimo alla pena di un anno di reclusione, nonche\u0027\nil difensore dell\u0027imputato, che ha concluso, in via principale, per\nl\u0027assoluzione del medesimo e, in via subordinata, per il contenimento\nnel minimo edittale della pena ad esso eventualmente inflitta; \n Ritenuto che l\u0027odierna persona imputata A. C. e\u0027 stata tratta a\ngiudizio per rispondere, unitamente ad altre persone, del delitto di\nrissa aggravata, a tutte contestato come commesso in data ...; \n Che all\u0027udienza di composizione predibattimentale del giorno 11\ngiugno 2024, il difensore e procuratore speciale dell\u0027odierna persona\nimputata ha chiesto che il giudizio fosse definito allo stato degli\natti, subordinatamente ad integrazione probatoria, costituita da\nperizia volta ad accertare la capacita\u0027 di intendere e volere della\nmedesima al momento del fatto; \n Che lo scrivente ha ammesso il rito alternativo prescelto e,\nprevia separazione del processo a suo carico, ha altresi\u0027 disposto\nche il giudizio nei confronti delle residue persone imputate, in\nassenza di richieste di definizioni alternative da parte delle\nstesse, proseguisse davanti a un giudice diverso, ai sensi dell\u0027art.\n554-ter, terzo comma, del codice di procedura penale; \n Che il giudizio nelle forme del rito abbreviato, instaurato nei\nconfronti dell\u0027odierna persona imputata, e\u0027 quindi proseguito con la\nnomina e il conferimento dell\u0027incarico ad un perito, con il\nsuccessivo svolgimento dell\u0027attivita\u0027 peritale e con la conclusiva\nacquisizione degli esiti dell\u0027accertamento peritale, sino a giungere\ncosi\u0027 all\u0027udienza camerale del 14 gennaio 2025, allorche\u0027 lo\nscrivente, prima di invitare alla discussione le parti, ha formulato\ndichiarazione di astensione dalla trattazione del presente processo,\na valere anche ai sensi dell\u0027art. 36, primo comma, lettera b), del\ncodice di procedura penale; \n Che in detta udienza camerale, piu\u0027 in particolare, lo scrivente\nha rilevato di avere emesso, ai sensi dell\u0027art. 554-ter, terzo comma,\ndel codice di procedura penale, provvedimento di prosecuzione del\ngiudizio nei confronti di persone imputate del medesimo fatto storico\ncontestato all\u0027odierna persona imputata, indi ha evidenziato come\ndetto provvedimento avesse natura decisoria e implicasse valutazioni\ndi merito sull\u0027accusa formulata dal pubblico ministero e, da ultimo,\nha aggiunto come, trattandosi di reato a concorso necessario, il\ngiudizio circa il merito dell\u0027accusa ascritta all\u0027odierno imputato\nnon fosse suscettibile di valutazione autonoma e separata rispetto\nalla decisione gia\u0027 assunta ex art. 554-ter, terzo comma, codice di\nprocedura penale nei confronti dei coimputati, con conseguente\ndoverosita\u0027 della propria astensione, per la concreta e attuale\ncompromissione della propria imparzialita\u0027 e per la conseguente\nprevenzione dello scrivente, dipese dall\u0027inscindibile legame, nel\ncaso del delitto di cui all\u0027art. 588 del codice penale, tra\nidentificazione di un concorrente e valutazione di «merito» sul\n«contenuto» stesso dell\u0027ipotesi accusatoria; \n Che con provvedimento del 20 gennaio 2025, il Presidente di\nSezione non ha accolto la dichiarazione di astensione e ha quindi\ndisposto l\u0027immediata restituzione degli atti allo scrivente,\naffinche\u0027 proseguisse nella definizione del giudizio abbreviato\nincardinato nei confronti dell\u0027odierno imputato, ritenendo priva di\nnatura decisoria la precedente valutazione operata dal giudice ex\nart. 554-ter, terzo comma, codice di procedura penale nei confronti\ndelle persone coimputate del medesimo fatto-reato oggetto del\npresente giudizio; \n Che lo scrivente, dopo avere invitato le parti alla discussione e\nudito le conclusioni dalle stesse rassegnate, e\u0027 quindi ora chiamato\nad assumere, all\u0027esito dell\u0027odierna udienza camerale, una «decisione\ndi merito», qual e\u0027 una sentenza assunta a definizione di un giudizio\ncelebrato nelle forme del rito abbreviato, nei confronti di persona\nimputata di un reato a concorso necessario, pur avendo gia\u0027 emesso il\nprovvedimento di cui all\u0027art. 554-ter, terzo comma, codice di\nprocedura penale, nei confronti delle residue persone imputate del\nmedesimo fatto-reato; \n Che il pregiudizio all\u0027imparzialita\u0027 del giudice, derivante dalla\nprecedente attivita\u0027 compiuta in un separato procedimento nei\nconfronti di coimputati del medesimo reato necessariamente\nplurisoggettivo, non e\u0027 stato rimosso con alcuno degli strumenti\nprevisti dagli articoli 36 e 37, codice di procedura penale, essendo\nstata, per un verso, respinta la dichiarazione di astensione avanzata\ndallo scrivente ai sensi dell\u0027art. 36, primo comma, lettera h), cod.\nproc. pen., e non essendo stata proposta, per altro verso, alcuna\ndichiarazione di ricusazione, ai sensi art 37, codice di procedura\npenale, come risultante dalla sentenza n. 283 del 2000 della Corte\ncostituzionale; \n Che, d\u0027altra parte, il caso di specie attiene ad una ipotesi in\ncui la posizione dell\u0027odierna persona imputata, una dei concorrenti\nnecessari nel fatto di rissa alla stessa ascritto, costituisce\nelemento essenziale per la configurabilita\u0027 del reato contestato alle\naltre persone concorrenti; \n Che la posizione dell\u0027odierna persona imputata, d\u0027altronde, e\u0027\ngia\u0027 stata valutata con una decisione di «merito», qual e\u0027 il\nprovvedimento adottato dallo scrivente, nei loro confronti, ai sensi\ndell\u0027art. 554-ter, terzo comma, vod. proc. pen.; \n Considerato che l\u0027istituto dell\u0027incompatibilita\u0027 attiene a\nsituazioni di pregiudizio per l\u0027imparzialita\u0027 del giudice ed e\u0027\nespressivo di valori cardine della giurisdizione, quali la terzieta\u0027\ne l\u0027imparzialita\u0027, a loro volta collegati alla garanzia del giusto\nprocesso; \n Che detto istituto e\u0027 volto a prevenire l\u0027eccessiva soggettivita\u0027\ndel giudizio e a salvaguardare l\u0027imparzialita\u0027, cosi\u0027 del giudice\ncome della scelta da questi operata tra ipotesi esplicative\nconcorrenti, garantendo, in tal modo la stessa possibilita\u0027 di un\ngiudizio in cui sia assicurato, al massimo grado, un controllo\nrazionale su tutte le ipotesi e controipotesi in conflitto e\ndiscussione; \n Che i referenti costituzionali e sovranazionali dell\u0027istituto\ndell\u0027incompatibilita\u0027 del giudice possono individuarsi negli articoli\n111, secondo comma, nonche\u0027 24, secondo comma, e 117 della\nCostituzione, quest\u0027ultimo in relazione tanto all\u0027art. 14, primo\nparagrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici,\nadottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23\nmarzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n.\n881, quanto all\u0027art. 6, primo paragrafo, della Convenzione per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali\n(CEDU), cosi\u0027 come interpretato dalla giurisprudenza della Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo; \n Che il diritto ad un «equo processo», garantito dall\u0027art. 6, §1\nCEDU, esige piu\u0027 in particolare che una causa sia esaminata da un\ntribunale che, oltre ad essere indipendente sia anche «imparziale» e,\nin tal modo, implica e postula il riconoscimento del diritto,\nfondamentale, ad un giudice «imparziale» (Case of Denisov v. Ukraine,\nn. 76639/11, §§60-65); \n Che l\u0027«imparzialita\u0027 giudiziaria», nel quadro convenzionale,\ncorrisponde all\u0027assenza di pregiudizio o di partito preso capo al\ngiudice e puo\u0027 essere valutata in diversi modi, mediante un approccio\nvuoi «soggettivo», che cerchi di accertare la convinzione o\nl\u0027interesse personale di un giudice offra sufficienti garanzie per\nescludere al riguardo, qualsiasi dubbio legittimo sulla sua\n«imparzialita\u0027» (Grand Chamber Case of Micallef v. Malta, n.\n17056/06, §93; Grand Chamber, Case of Morice v. France, n. 29369/10,\n§73); \n Che la questione della mancanza di «imparzialita\u0027 giudiziaria»,\nnel quadro della CEDU, puo\u0027 altresi\u0027 porsi da un punto di vista o\n«personale», in quanto correlata al comportamento tenuto da un\ngiudice in una determinata causa, ovvero «funzionale», perche\u0027\nrelativa ai rapporti gerarchici o di altro tipo tra una persona e\nun\u0027altra nell\u0027ambito del medesimo processo giudiziario, ovvero\nall\u0027esercizio di varie funzioni da parte della stessa persona in tale\nprocesso (Case of Kyprianon v. Cyprus, n. 73797/01, §121); \n Che il Giudice di Strasburgo, pur avendo affermato che l\u0027avere\ngia\u0027 preso decisioni prima del processo non puo\u0027 essere considerato,\nper un giudice, un fatto, di per se\u0027 solo, tale da giustificare\ntimori quanto alla sua imparzialita\u0027 nel processo (v. affaire Fey c.\nAutriche, n. 14396/88, §30; affaire Sainte-Marie c. France, n.\n12981/87, §32; affaire Nortier c. Pays-Bas, n. 13924/88, §33), ha\nprecisato e chiarito che, al fine di valutare il rispetto del\nprincipio di «imparzialita\u0027 giudiziaria» previsto dall\u0027art. 6 §1\nCEDU, assumono rilievo dirimente la «portata» e «natura» dei\nprovvedimenti adottati dal giudice prima del processo (v. sempre\naffaire Fey. C. Autriche, n. 14396/88, §30; affaire Sainte-Marie c.\nFrance, n. 12981/87, §32; affaire Nortier comma Pays-Bas, n.\n13924/88, §33); \n Che il diritto, fondamentale, all\u0027esame della causa da parte di\nun giudice «indipendente e imparziale» e\u0027 altresi\u0027 garantito\ndall\u0027art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea\n(CDFUE); \n Che, seppure l\u0027art 47 CDFUE non appare invocabile, quale\nparametro interposto, nell\u0027ambito della presente questione di\ncostituzionalita\u0027, lo stesso contribuisce, quale strumento\nermeneutico, a restituire l\u0027articolata e complessiva dimensione\nsovranazionale del diritto fondamentale, in capo a ciascun imputato,\nad essere giudicato da un giudice «imparziale»; \n Che, d\u0027altra parte, l\u0027istituto dell\u0027incompatibilita\u0027 del giudice\ne\u0027 volto ad assicurare che «le funzioni del giudicare siano assegnate\na un soggetto «terzo», scevro di interessi propri che possano far\nvelo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da\nconvinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi»\n(cosi\u0027 Corte cost., sentenze n. 179 del 2024, n. 172 del 2023,\nnonche\u0027 numeri 64,16 e 7 del 2022 e precedenti ivi citati); \n Che, per altro verso, a salvaguardia dei valori della terzieta\u0027 e\nimparzialita\u0027 del giudice, nonche\u0027 allo scopo di porre rimedio a\ncompromissioni degli stessi, soccorrono altresi\u0027 gli strumenti\ndell\u0027astensione e della ricusazione, di cui agli articoli 36 e 37,\ncod. proc. pen., i quali operano «secondo una logica a posteriori e\nin concreto», nonche\u0027 attraverso «valutazioni da condursi caso per\ncaso» (cosi\u0027 Corte Cost, sentenze n. 441 del 2001, n. 283 e 113 del\n2000, n. 351, n. 308, n. 307 e n. 306 del 1997); \n Che, diversamente da questi ultimi strumenti, l\u0027istituto\ndell\u0027incompatibilita\u0027 si fonda invece sull\u0027individuazione di un\ncatalogo di situazioni pregiudicanti tipizzate ex ante e in astratto,\nossia su di una tipologia chiusa di tassative ipotesi in cui\nl\u0027imparzialita\u0027 del giudice, al ricorrere di talune fattispecie\ngenerali predeterminate per via legislativa, risu1ta ex se\ncompromessa per il sol fatto che, di tali fattispecie generali e\nastratte, si verifichino i relativi presupposti (Corte cost.,\nsentenza n. 179 del 2024); \n Che, in altri termini, la «scelta del legislatore di qualificare\nuna situazione come causa di incompatibilita\u0027 [...] discende [...]\ndalla possibilita\u0027 [...] di valutarne preventivamente e in astratto\nl\u0027effetto pregiudicante per l\u0027imparzialita\u0027 del giudice penale»\n(cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenza n. 308 del 1997); \n Che, ad esito dei pronunciamenti di cui alle sentenze n. 37 del\n1996 e n. 241 del 1999, non puo\u0027 d\u0027altra parte piu\u0027 farsi rientrare,\nnei connotati identitari dell\u0027istituto dell\u0027incompatibilita\u0027, il\nfatto che il pregiudizio all\u0027imparzialita\u0027 consegua solamente da\nfunzioni e attivita\u0027 esercitate in un medesimo procedimento; \n Che dette pronunce del Giudice delle leggi, infatti, riguardano\n«ipotesi particolari» in cui l\u0027attivita\u0027 che il giudice ha compiuto\nin un precedente procedimento determina situazioni di pregiudizio\nalla sua imparzialita\u0027, nel successivo procedimento a carico di altro\no di altri concorrenti, valutabili preventivamente e in astratto\n(cosi\u0027 Corte costituzionale, ordinanza n. 441 2001); \n Che, piu\u0027 in particolare, nella pronuncia n. 371 del 1996 la\ncorte costituzionale ha chiarito che sussiste una situazione di\nincompatibilita\u0027 del giudice la\u0027 dove la posizione dei concorrenti\nnel medesimo reato, gia\u0027 oggetto di precedente valutazione,\ncostituisce elemento essenziale per la configurabilita\u0027 stessa del\nreato contestato agli altri concorrenti, come avviene per le ipotesi\ndi reato necessariamente plurisoggettivo; \n Che detta pronuncia, come piu\u0027 tardi chiarito sempre dal Giudice\ndelle leggi, si riferisce all\u0027ipotesi in cui «la valutazione\npregiudicante, pur essendo stata espressa in un procedimento penale\nformalmente diverso, riguarda una vicenda processuale sostanzialmente\nunitaria, che avrebbe potuto, ed anzi normalmente avrebbe dovuto\nessere giudicata nel medesimo contesto processuale», tale situazione\nafferendo, in tal modo, al caso di endoprocessualita\u0027 cd. sostanziale\n(Corte cost., sentenza n. 283 del 2000); \n Che, d\u0027altra parte, nella medesima pronuncia il Giudice delle\nleggi ha altresi\u0027 evidenziato come detta situazione di\nincompatibilita\u0027 «sussiste non solo quando nel primo giudizio la\nposizione del terzo sia stata valutata a seguito di un puntuale ed\nesauriente esame delle prove raccolte a suo carico, ma anche quando\nabbia formato oggetto di una delibazione di merito superficiale e\nsommaria, apparendo anzi, in questa seconda ipotesi, ancor piu\u0027\nevidente e grave la situazione di pregiudizio nella quale il giudice\nverrebbe a trovarsi» (Corte cost., ordinanza n. 367 del 2002); \n Che, come stabilito dalla giurisprudenza di leggittimita\u0027,\n«mentre il generale modello di incriminazione di cui all\u0027art. 110,\ncodice penale riconduce unitariamente i diversi contributi causali\nche vi concorrono», in ipotesi di imputazione plurisoggettiva, a\ntitolo di concorso necessario nel medesimo reato, «il fatto oggetto\ndell\u0027imputazione - nella triplice declinazione condotta-evento-nesso\ndi causalita\u0027 - viene ad unificarsi» (cosi\u0027 Corte di cassazione,\nsezione quinta penale, sentenza 8 gennaio - 4 febbraio 2019, n.\n5533); \n Che i principi espressi dalla Consulta nella sentenza n. 371 del\n1996, proprio alla luce di tale unificazione vanno allora riferiti,\nsempre ad avviso della giurisprudenza di legittimita\u0027, proprio «ad\nipotesi di concorso necessario nel medesimo reato» (cosi\u0027 Corte di\ncassazione, sezione sesta penale, sentenza 27 settembre - 24 ottobre\n2005, n. 39209); \n Che, in ipotesi di reato necessariamente plurisoggettivo,\nl\u0027identificazione di un concorrente e la valutazione di «merito» sul\n«contenuto» stesso dell\u0027ipotesi accusatoria costituiscono, infatti,\nmomenti imprescindibili per la configurabilita\u0027 stessa del reato, al\npunto che ogni e qualsiasi valutazione di «merito» condotta su di\nun\u0027ipotesi accusatoria, la\u0027 dove riferita ad alcuni soggetti\noriginariamente coimputati, include necessariamente una valutazione\ncirca la partecipazione del concorrente o di altri concorrenti; \n Che, in altri termini, in tutti i casi in cui la posizione di uno\ndei concorrenti costituisca elemento essenziale per la\nconfigurabilita\u0027 stessa del reato contestato agli altri concorrenti,\ncome avviene in ogni reato a concorso necessario, l\u0027imparzialita\u0027 del\ngiudicante non puo\u0027 che ritenersi compromessa ex ante e in radice,\nossia in via generale e astratta, nei casi in cui il giudice, dopo\navere operato una decisione di «merito» sul reato ascritto ad una\npersona imputata, sia poi chiamato a giudicare altro concorrente del\nmedesimo reato necessariamente plurisoggettivo; \n Che, in sede di provvedimento di cui all\u0027art 554-ter, terzo\ncomma, codice di procedura penale, emesso in relazione ad un reato a\nconcorso necessario e soltanto per taluni partecipi dello stesso, il\nconvincimento del giudice si e\u0027, d\u0027altra parte, chiaramente formato\nnon solo sul «merito» dell\u0027azione penale esercitata nei confronti\ndegli stessi, ma anche, seppure incidentalmente, sul «merito» della\nposizione del residuo partecipe, rimasto terzo ed estraneo al\nprocedimento, essendo stata dunque gia\u0027 valutata la posizione di\nquest\u0027ultimo, quale concorrente necessario del medesimo fatto-reato,\ncon una decisione di «merito»; \n Che, come riconosciuto sempre dal Giudice delle leggi, deve\ninfatti escludersi la natura meramente procedimentale della\ndelibazione giudiziale adottata dal giudice dell\u0027udienza di\ncomparizione predibattimentale ai sensi dell\u0027art 554-ter, terzo\ncomma, cod. proc. pen., detta decisione implicando piuttosto\nvalutazioni che involgono propriamente il «merito» dell\u0027accusa\nelevata nei confronti di una persona imputata (cosi\u0027 Corte\ncostituzionale, sentenza n. 179 del 2024); \n Che, in definitiva, l\u0027emissione del provvedimento di cui all\u0027art\n554-ter, terzo comma, codice di procedura penale, nei confronti di\ntaluni concorrenti in reato a concorso necessario, qual e\u0027 il delitto\ndi cui all\u0027art. 588, cod pen., possiede una «forza pregiudicante»\ntale da perturbare i fondamentali valori della terzieta\u0027 e\nimparzialita\u0027 del giudice poi chiamato a partecipare al rito del\ngiudizio abbreviato incardinato nei confronti di a1tro concorrente\nnel medesimo reato; \n Che in detta ipotesi, allora, ricorre una situazione in cui\nl\u0027effetto pregiudicante per l\u0027imparzialita\u0027 del giudice penale e\u0027\ngia\u0027 individuabile preventivamente e in astratto, ossia\nun\u0027incompatibilita\u0027 in radice del giudice a svolgere funzioni\ngiudicanti nei confronti degli altri concorrenti necessari e, prima\nancora, tale da obbligarlo ad astenersi, essendo non gia\u0027 eventuale\nbensi\u0027 distintamente concreto e attuale il rischio che la valutazione\nconclusiva di responsabilita\u0027 di un imputato sia, o possa apparire,\ncondizionata dalla propensione del giudice a confermare una propria\nprecedente decisione, riguardante altro coimputato del medesimo\nfatto-reato di natura necessariamente plurisoggettiva; \n Che, in ragione del carattere eccezionale e tassativo dei casi\nprevisti dall\u0027art. 34, cod. proc. pen., non e\u0027 tuttavia concretamente\npraticabile un\u0027estensione analogica dei casi ivi previsti, tale da\nricomprendere in esso l\u0027ipotesi di cui al presente procedimento,\ndovendosi di contro invocare l\u0027intervento additivo della Corte\ncostituzionale; \n Che si nutrono, in conclusione, seri dubbi in ordine alla\nconformita\u0027 a Costituzione di una disciplina, qual e\u0027 quella\ndelineata dall\u0027art. 34, camma 2, cod. proc. pen., in cui non e\u0027\nprevista, per il giudice che ha emesso il provvedimento di cui\nall\u0027art. 554-ter, terzo comma, codice di procedura penale, nei\nconfronti di una persona imputata del reato cli cui all\u0027art. 588,\ncod. pen. l\u0027incompatibilita\u0027 a partecipare al successivo giudizio\nabbreviato nei confronti di altra persona imputata del medesimo\nfatto-reato, in ragione del contrasto di tale vulnus normativo con\ngli articoli 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117 della\nCostituzione, quest\u0027ultimo in relazione tanto all\u0027art. 6, primo\nparagrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre\n1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,\nquanto all\u0027art. 14, primo paragrafo, del Patto internazionale sui\ndiritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966,\nentrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con\nlegge 25 ottobre 1977, n. 881. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica; \n Visti gli articoli 134 della Costituzione nonche\u0027 1, legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n.\n87; \n Solleva d\u0027ufficio - in riferimento agli articoli 24, secondo\ncomma, 111, secondo comma, e 117 della Costituzione, quest\u0027ultimo in\nrelazione sia all\u0027art. 6, primo paragrafo, della Convenzione per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali,\nfirmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con\nlegge 4 agosto 1955, n. 848, sia all\u0027art. 14, primo paragrafo, del\nPatto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New\nYork il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976,\nratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 -\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 34, comma 2, del\ncodice di procedura penale, nella parte in cui non si prevede che non\npuo\u0027 partecipare al successivo giudizio abbreviato, nei confronti di\nuna persona imputata del reato di cui all\u0027art. 588 del codice penale,\nil giudizio che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata\ndel medesimo fatto, il provvedimento di cui all\u0027art. 554-ter, terzo\ncomma del codice di procedura penale. \n Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulle proposte\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale. \n Ordina l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale del\npresente provvedimento, insieme con gli atti del giudizio e con la\nprova delle notificazioni e comunicazioni ad esso relative. \n Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata alla Presidenze del Consiglio dei ministri, nonche\u0027\ncomunicata alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso in Siena, all\u0027udienza in camera di consiglio del\n25 marzo 2025 \n \n Il Giudice: Spina","elencoNorme":[{"id":"62432","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"34","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79155","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79156","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79157","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79158","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"par.1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79159","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"pidcp","descriz_costit":"Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"14","specificaz_art":"par.1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |