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codice fiscale n. 80002270074; partita I.V.A. n.\n00368440079; in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.,\nRenzo Testolin, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in\nvirtu\u0027 della deliberazione della Giunta regionale n. 1322 del 28\nottobre 2024 (doc. A), nonche\u0027 in forza di procura in calce, dal\nprof. avv. Angelo Lalli del Foro di Roma (c.f. LLLNGL68S01H501J; Pec:\nangelolalli@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.88809533), con domicilio\ndigitale eletto presso l\u0027indirizzo Pec del medesimo risultante dai\nRegistri di Giustizia - ricorrente; \n Contro Governo della Repubblica - Presidenza del Consiglio dei\nministri (codice fiscale n. 80188230587), in persona del Presidente\ndel Consiglio dei ministri p.t., con sede in Roma (00187), Palazzo\nChigi; piazza Colonna 370 - domicilio digitale:\nattigiudiziaripcm@pec.governo.it, rappresentato e difeso ex lege\ndall\u0027Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587),\ncon sede in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12 - domicilio\ndigitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; \n Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Valle d\u0027Aosta,\nin persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in\nAosta (11100), piazza Roncas n. 7, domicilio digitale:\nvalledaosta.giurisdizione@corteconticert.it, rappresentato e difeso\nex lege dall\u0027Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n.\n80224030587), con sede in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12 -\ndomicilio digitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; \n Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione\ngiurisdizionale per la Regione Valle d\u0027Aosta, in persona del\nProcuratore regionale e legale rappresentante p.t., con sede in Aosta\n(11100), piazza Roncas n. 7, domicilio digitale:\nvalledaosta.procura@corteconticert.it, rappresentato e difeso ex lege\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587),\ncon sede in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12 - domicilio\ndigitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; \n Per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso alla\nCorte dei conti, l\u0027esercizio della funzione giurisdizionale in\nmateria di resa del conto giudiziale in Regione Valle d\u0027Aosta in\nassenza di apposita normativa di attuazione ai sensi dell\u0027art. 48-bis\ndello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta approvato\ncon legge costituzionale n. 4 del 1948, e in particolare che non\nspettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione\ngiurisdizionale per la Regione Valle d\u0027Aosta, adottare, in assenza di\napposita norma di attuazione ai sensi dell\u0027art. 48-bis dello Statuto\nspeciale, i seguenti decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c.: \n i) decreto n. 18/2024 della Corte dei conti, sez.\ngiurisdizionale per la Regione Valle d\u0027Aosta, adottato dal giudice\nmonocratico Cons. Roberto Rizzi in data 30 settembre 2024, emesso\nnell\u0027ambito del giudizio per la resa del conto relativo alla gestione\ndel servizio economale della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta per gli\nesercizi dal 2019 al 2022, iscritto al n. 944 del registro di\nsegreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti\nper la Regione Valle d\u0027Aosta (istruttoria n. I00051/2024) con ricorso\nnotificato, unitamente al decreto opposto, in data 4 ottobre 2024\n(docc. 1, 2, 3); \n ii) decreto n. 19/2024 della Corte dei conti, sez.\ngiurisdizionale per la Regione Valle d\u0027Aosta, adottato dal giudice\nmonocratico Cons. Roberto Rizzi in data 30 settembre 2024, emesso\nnell\u0027ambito del giudizio per la resa del conto relativo alla gestione\ndel servizio di Tesoreria della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta per\ngli esercizi dal 2018 al 2022, iscritto al n. 945 del registro di\nsegreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti\nper la Regione Valle d\u0027Aosta (istruttoria n. I00052/2024) con ricorso\nnotificato, unitamente al decreto opposto, in data 4 ottobre 2024\n(docc. 4, 5, 6); \n iii) decreto n. 20/2024 della Corte dei conti, sez.\ngiurisdizionale per la Regione Valle d\u0027Aosta, adottato dal giudice\nmonocratico Cons. Roberto Rizzi in data 30 settembre 2024, emesso\nnell\u0027ambito del giudizio per la resa del conto relativo alla gestione\ndel servizio di Tesoreria della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta per\nl\u0027esercizio 2023, iscritto al n. 946 del registro di segreteria,\npromosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione\nValle d\u0027Aosta (istruttoria n. I00053/2024) con ricorso notificato,\nunitamente al decreto opposto, in data 4 ottobre 2024 (docc. 7-8-9); \n e conseguentemente per l\u0027annullamento dei suddetti decreti nn.\n18/2024, 19/2024, 20/2024 adottati dalla Corte dei conti, sezione\ngiurisdizionale per la Valle d\u0027Aosta, giudice monocratico, ex art.\n141, comma 4, c.g.c., nonche\u0027 di tutti gli atti e provvedimenti\nantecedenti, consequenziali o comunque connessi, e, in particolare,\nper quanto occorrer possa, dei corrispondenti ricorsi per la resa del\nconto proposti dal Procuratore regionale della Corte dei conti - sez.\ngiurisdizionale per la Valle d\u0027Aosta, iscritti ai nn. 944, 945 e 946\ndel Registro di Segreteria. \n \n Fatto \n \n 1. Regione autonoma Valle d\u0027Aosta, odierna ricorrente, e\u0027 una\nRegione ad autonomia speciale, il cui statuto, adottato con legge\ncostituzionale n. 4 del 1948, stabilisce che le modifiche statutarie\nsono soggette al procedimento stabilito dalla Costituzione per le\nleggi costituzionali (art. 50), e rimette a uno o piu\u0027 decreti\nlegislativi adottati dal Governo, sulla base di schemi elaborati da\nuna commissione paritetica di nomina regionale e governativa e\nsottoposti al parere del Consiglio regionale, l\u0027adozione de «le\ndisposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per\narmonizzare la legislazione nazionale con l\u0027ordinamento della regione\nValle d\u0027Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di\nautonomia attribuita alla regione» (art. 48-bis). \n 2. Il procedimento paritetico e pattizio individuato dalla legge\ncostituzionale n. 4 del 1948 per armonizzare la legislazione\nnazionale con l\u0027ordinamento della Regione Valle d\u0027Aosta e\u0027 stato da\nsempre posto alla base dell\u0027attuazione delle norme nazionali relative\nall\u0027attivita\u0027 della Corte dei conti e, in generale, al controllo latu\nsensu inteso sulla contabilita\u0027 pubblica regionale. \n 3. Cosi\u0027 e\u0027 stato, in particolare, quanto all\u0027istituzione in\nRegione Valle d\u0027Aosta della Sezione regionale di controllo della\nCorte dei conti ex art. 3, legge n. 20 del 1994, preceduta, appunto,\ndall\u0027adozione di un decreto legislativo di attuazione e\narmonizzazione, il decreto legislativo n. 179 del 2010 (recante\n«Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma\nValle d\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste concernenti l\u0027istituzione di una sezione\ndi controllo della Corte dei conti»). \n L\u0027individuazione del metodo paritetico quale unica via per\nl\u0027applicazione e l\u0027attuazione della disciplina nazionale de qua in\nRegione Valle d\u0027Aosta e\u0027 stata confermata da questa Corte\ncostituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 267/2006, § 4\nDiritto). \n 4. Analogo procedimento di attuazione ai sensi dell\u0027art. 48-bis\ndello statuto e\u0027 stato seguito per l\u0027istituzione sul territorio della\nRegione Valle d\u0027Aosta del Collegio dei revisori dei conti in\nconformita\u0027 al decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con\nmodifica, dalla legge n. 213 del 2012. A tal fine e\u0027 stato emanato il\ndecreto legislativo di attuazione statutaria n. 174 del 2019 (recante\n«Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Valle\nd\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste in materia di istituzione di un Collegio dei\nrevisori dei conti»), che ha recato modifiche al richiamato decreto\nlegislativo n. 179 del 2010 istitutivo della sezione regionale di\ncontrollo valdostana, prevedendo appunto l\u0027istituzione e la\ndisciplina con legge regionale di un collegio dei revisori dei conti,\n«in posizione di indipendenza quale organo di vigilanza sulla\nregolarita\u0027 contabile, finanziaria ed economica dell\u0027ente, nel\nrispetto dei principi contenuti nella normativa statale in materia»,\nche agisce «in raccordo con la sezione di controllo della Corte dei\nconti per la Regione Valle d\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste», e «con oneri\ninteramente a carico della Regione Valle d\u0027Aosta». \n 5. La disciplina relativa alla resa del conto giudiziale e al\ngiudizio di conto e per la resa del conto non e\u0027 stata sinora oggetto\ndi specifiche norme di attuazione e armonizzazione pattizia da parte\ndello Stato e della Regione Valle d\u0027Aosta, ne\u0027, sino ai ricorsi del\nProcuratore regionale e ai decreti oggetto del presente conflitto, la\nCorte dei conti ha mai chiesto alla Regione di presentare il conto\ngiudiziale. \n 6. Originariamente in Regione Valle d\u0027Aosta la giurisdizione\ncontabile in materia risultava attribuita alla Giunta giurisdizionale\namministrativa della Valle d\u0027Aosta (sottentrata, in Regione, alla\ngiurisdizione dei Consigli di prefettura di cui al decreto\nlegislativo n. 367 del 1946), sulla base di quanto previsto dal\nD.L.C.P.S. n. 367 del 1946, recante «Istituzione della Giunta\ngiurisdizionale amministrativa della Valle d\u0027Aosta». La Corte\ncostituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027atto normativo in esame in riferimento all\u0027art.\n103 della Costituzione, nella parte relativa alla competenza e alla\nprocedura in materia di giurisdizione contabile della Giunta della\nValle, aveva espressamente ritenuto costituzionalmente legittima la\ndisciplina in esame, considerato che «il Costituente non ha inteso\nriservare alla Corte dei conti la competenza a conoscere di tutti i\ngiudizi comunque vertenti nella materia della contabilita\u0027 pubblica»\n(Corte costituzionale, sentenza n. 33 del 1968, § 4 Diritto); la\nprevisione e\u0027 stata pero\u0027 dichiarata incostituzionale giacche\u0027 la\ncomposizione della Giunta nell\u0027esercizio delle sue funzioni\ngiurisdizionali e\u0027 stata ritenuta incompatibile con i principi di\nimparzialita\u0027 e di indipendenza del giudice, sanciti dagli articoli\n101, comma 2 e 108, comma 2, della Costituzione (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 33 del 1968, § 4 Diritto). \n Successivamente a questa pronuncia l\u0027organo non e\u0027 stato\nricostituito. \n 7. In assenza di una normativa di attuazione e di armonizzazione\ndelle procedure e dei giudizi di conto giudiziale in Regione Valle\nd\u0027Aosta, che il Governo non ha mai proposto o sollecitato,\ndall\u0027adozione della Costituzione e fino a ora la Corte dei conti non\naveva coerentemente mai richiesto alla Regione la presentazione del\nconto giudiziale dei propri agenti contabili, e cio\u0027 sia\nantecedentemente alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e nella\nvigenza del R.D. n. 2440 del 1923, del R.D. n. 827 del 1924, del R.D.\nn. 1214 del 1934, sia successivamente all\u0027adozione della legge\ncostituzionale in esame e nella vigenza, oltre che del richiamato\nR.D. n. 1214 del 1934, anche della legge n. 20 del 1994 e successive\nmodifiche e integrazioni, e a seguire del decreto legislativo n. 174\ndel 2016, nuovo Codice di Giustizia contabile, che reca disposizioni\nprocessuali sul giudizio di conto, senza innovare la disciplina\nprevigente. \n 8. In questo pacifico e consolidato quadro fattuale e normativo\nsi inserisce, in modo eccentrico e per molti aspetti irrituale, la\nrichiesta che il Procuratore regionale della Corte dei conti presso\nla sez. giurisdizionale per la Valle d\u0027Aosta formulava al Presidente\ndella Regione con nota ricevuta via pec in data 23 aprile 2024 (doc.\n10). 9. Con la comunicazione in esame il Procuratore regionale,\nrichiamate alcune note della segreteria della Sezione giurisdizionale\nmai prima trasmesse alla Regione e relative al mancato deposito dei\nconti giudiziali per gli anni dal 2018 al 2022, e ritenuto «di dover\nchiedere elementi conoscitivi al riguardo», invitava il Presidente a\ntrasmettere «una relazione indicante gli adempimenti attuati\ndall\u0027amministrazione regionale ai sensi degli articoli 138, 139, e\n140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174 del 2016,\nrelativamente ai conti giudiziali delle gestioni non prefettizie\ndegli esercizi dal 2018 al 2022, unitamente alle unite schede di\nrilevazione compliate e sottoscritte, segnatamente concernenti: a)\nil/i responsabile/i del procedimento di deposito dei conti giudiziali\npresso la competenze Sezione giurisdizionale della Corte dei conti,\nformalmente nominato/i dalla Regione; 2) gli agenti contabili, di\ndiritto o di fatto, intestatati delle gestioni non prefettizie di\nmaneggio di beni e valori dell\u0027Ente; 3) i conti giudiziali presentati\ndai predetti agenti contabili alla Regione; 4) gli utilizzatori delle\ncarte di credito regionali...; 5) i consegnatari delle partecipazioni\nazionarie regionali» (doc. 10). \n 10. Il Presidente della Regione, dopo aver acquisito gli\nopportuni approfondimenti dal Segretariato regionale e da apposito\ngruppo di lavoro, riscontrava la comunicazione in esame con nota\nprot. n. 5780 del 20 giugno 2024 (doc. 11), rilevando che, allo\nstato, in assenza di una normativa di attuazione - come detto mai\nrichiesta ne\u0027 sollecitata dal Governo - la Regione non provvede agli\nadempimenti di cui agli articoli 138 e ss. c.g.c., del resto\nanch\u0027essi mai richiesti, negli anni, dalla Corte dei conti. \n 11. A sostegno della conclusione il Presidente faceva leva\nsull\u0027autonomia speciale valdostana e sul procedimento paritetico che,\nsecondo ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, deve\npresiedere l\u0027attuazione e l\u0027adeguamento all\u0027interno della Regione\ndelle discipline statali trasversali, specie laddove incidano, come\nnella specie, su ambiti di competenza primaria regionale; per\navvalorare questa interpretazione anche a seguito dell\u0027adozione del\nc.g.c. si citava altresi\u0027 la clausola di salvaguardia contenuta\nnell\u0027art. 22 della legge di delegazione n. 124 del 2015; infine il\nPresidente ricordava il percorso di attuazione e armonizzazione\nparitetico seguito, secondo l\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale, per\nl\u0027istituzione della sezione di controllo della Corte dei conti e per\nl\u0027istituzione del collegio dei revisori dei conti, discipline\nanch\u0027esse afferenti all\u0027ambito materiale della tutela della finanza\npubblica allargata. \n 12. Infine, nel riscontro al Procuratore regionale il Presidente\nfaceva presente, nello spirito di leale collaborazione che dovrebbe\nconnotare i rapporti ordinamentali, «che sara\u0027 mia cura sottoporre\ncon urgenza la questione alla componente regionale della Commissione\nparitetica di cui all\u0027art. 48-bis della legge costituzionale n.\n4/1948, quale organo statutariamente preposto all\u0027elaborazione degli\nschemi dei decreti legislativi recanti le normative di attuazione,\npresso cui gia\u0027 risultano in istruttoria nuove disposizioni di\nattuazione statutaria relative ai compiti e all\u0027organizzazione della\nCorte dei conti in Valle d\u0027Aosta» (doc. 11). \n 13. E in effetti, immediatamente dopo la trasmissione della\nsuddetta nota di riscontro, la Regione si attivava per l\u0027avvio della\nprocedura, elaborando una bozza di schema di norme di attuazione\nregolanti la materia del giudizio sui conti dei tesorieri e degli\nagenti contabili della Regione, unitamente a una relazione\nillustrativa, che veniva prontamente trasmessa dal Presidente ai\nmembri di nomina regionale della Commissione paritetica di cui\nall\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale (nota del 26 settembre 2024,\ndoc. 12), presso la quale, peraltro, si stanno gia\u0027 discutendo\nulteriori possibili norme statutarie in materia di Corte dei conti. \n 14. L\u0027istruttoria risulta tuttora in corso ed e\u0027 stata gia\u0027\nsottoposta alla componente di nomina governativa della Commissione\nparitetica. \n 15. Cio\u0027 nonostante, in spregio del principio di leale\ncollaborazione e «capovolgendo» la prospettiva di dialogo\nistituzionale originariamente instradata, il Procuratore regionale\ndella Corte dei conti presso la sez. giurisdizionale della Valle\nd\u0027Aosta, richiamato integralmente il testo del riscontro del\nPresidente della Regione e affermatane la «non condivisibilita\u0027»,\nproponeva tre ricorsi per la resa del conto giudiziale ex art. 141\nc.g.c. in riferimento ai conti giudiziali concernenti,\nrispettivamente, la gestione del servizio economale della Regione\nautonoma Valle d\u0027Aosta per gli esercizi dal 2019 al 2022, la gestione\ndel servizio di Tesoreria per gli anni dal 2018 al 2022, la gestione\ndel servizio di Tesoreria per l\u0027anno 2023, iscritti ai nn. 944, 945 e\n946 del Registro di segreteria (docc. 2, 5, 7). \n 16. Con i decreti nn. 18/2024, 19/2024, 20/2024, da cui origina\nil presente conflitto (a seguire, anche solo decreti), il giudice\nmonocratico designato presso la Sezione giurisdizionale della Corte\ndei conti per la Regione Valle d\u0027Aosta, ritenuto che «sussistono in\ncapo agli agenti contabili regionali gli obblighi di presentazione\ndei conti delle rispettive gestioni all\u0027amministrazione e di deposito\ndei medesimi conti presso la segreteria della Sezione», assegnava\nrispettivamente all\u0027economo e al tesoriere p.t. termine al 30 gennaio\n2025 per la presentazione alla Regione dei conti relativi alla\ngestione del servizio economale e del servizio di tesoreria, e alla\nRegione autonoma Valle d\u0027Aosta termine al 31 marzo 2025 «per il\ndeposito nella segreteria di questa Sezione dei conti corredati delle\npertinenti parificazioni e relazioni degli organi di controllo\ninterno». \n 17. Il Giudice monocratico, richiamato integralmente il contenuto\ndella nota informativa del Presidente della Regione Valle d\u0027Aosta,\nriteneva che, di converso, sussistesse la giurisdizione della Corte\ndei conti in materia di conti giudiziali, anche in assenza di una\ndisciplina di attuazione statutaria, per i seguenti motivi: \n i) in ragione della natura giudiziale, necessaria e ineludibile\ndel giudizio di conto, «finalizzato alla salvaguardia di interessi\ngenerali della collettivita\u0027 connessi alla gestione del denaro o di\nbeni pubblici» ex art. 103 della Costituzione; \n ii) tenuto conto che la Corte costituzionale avrebbe\n«ripetutamente e da tempo» statuito «l\u0027estensione del giudizio di\nconto e della relativa disciplina anche alle gestioni delle regioni e\nprovince autonome, in assenza di una specifica previsione esonerativa\ncontenuta nei rispettivi Statuti o, comunque, in carenza in essi di\nprevisioni idonee a sorreggere una interpretazione in tal senso»; \n iii) assumendo «la dubbia esperibilita\u0027 della procedura di cui\nall\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale per dal luogo ad una peculiare\ndisciplina della funzione giurisdizionale (di cui, con ogni evidenza,\nil giudizio di conto e\u0027 una tipica manifestazione) valevole per il\nsolo territorio della Valle d\u0027Aosta»; \n iv) ritenendo, da ultimo, non «un argomento conducente al fine\ndi escludere la sussistenza dell\u0027obbligo di rendere il conto\ngiudiziale» la pacifica circostanza che mai in passato la Corte dei\nconti ha attivato giudizi per resa di conto nei confronti della\nRegione. \n 18. I ricorsi e gli uniti decreti venivano notificati alla\nRegione in data 4 ottobre 2024 (docc. 3-6-9), e da quest\u0027ultima\nritualmente notificati all\u0027Economo regionale e al Tesoriere p.t. in\ndata 9 ottobre 2024 (docc. 13, 14, 15). \n 19. Avverso i suddetti decreti la Regione presentava opposizione\nal Collegio ex art. 142 c.g.c., in quella sede anticipando la\npresentazione del presente ricorso per conflitto di attribuzioni\n(docc. 16, 17, 18). \n Per la discussione dei suddetti giudizi risulta fissata l\u0027udienza\ndel 28 novembre 2024. \n 20. La Regione autonoma Valle d\u0027Aosta ritiene che la Corte dei\nconti, sezione giurisdizionale per la Valle d\u0027Aosta, con l\u0027adozione\ndei decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c. nn. 18, 19 e 20 del 2024\nabbia manifestato in modo definitivo e certo la propria volonta\u0027 di\nesercitare la giurisdizione di conto nei confronti della Regione\nautonoma Valle d\u0027Aosta anche in assenza di una disciplina di\nattuazione e armonizzazione statutaria ai sensi dell\u0027art. 48-bis\ndello Statuto speciale, e abbia cosi\u0027 leso le sue prerogative\ncostituzionali di cui all\u0027art. 116 della Costituzione, allo Statuto\nspeciale approvato con legge costituzionale n. 4 del 1948 e in\nparticolare al procedimento di cui all\u0027art. 48-bis del suddetto\nStatuto speciale. \n 21. Tutto cio\u0027 premesso, con il presente atto Regione autonoma\nValle d\u0027Aosta, in persona del suo Presidente p.t., come sopra\nrappresentata e difesa, propone dunque conflitto di attribuzione tra\nenti, nei confronti dello Stato e della Corte dei conti, sez.\ngiurisdizionale per la Valle d\u0027Aosta, per accertare e dichiarare che\nnon spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, adottare i\ndecreti nn. 18/24, 19/24, 20/24, di fissazione dell\u0027udienza ex art.\n141, comma 4, c.g.c. nei giudizi per la resa del conto giudiziale nn.\n944, 945 e 946, e conseguentemente per l\u0027annullamento dei suddetti\ndecreti, alla luce delle seguenti ragioni in \n \n Diritto \n \n In via preliminare. Sull\u0027ammissibilita\u0027 del presente conflitto dal\npunto di vista soggettivo e oggettivo e sul tono costituzionale del\nconflitto. \n 1. In primo luogo, e\u0027 bene chiarire la piena ammissibilita\u0027 del\npresente conflitto sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. \n 2. Sotto versante soggettivo, si segnala sin d\u0027ora che la Regione\nValle d\u0027Aosta non intende sostenere la propria assoluta non\nassoggettabilita\u0027 alla giurisdizione di conto della Corte dei conti,\nne\u0027 e\u0027 sotto questo profilo che propone il presente conflitto\nchiedendo l\u0027annullamento dei decreti; la Regione ricorrente lamenta,\npiuttosto, la lesione delle proprie prerogative costituzionali e\nstatutarie, nella misura in cui la Corte dei conti della Valle\nd\u0027Aosta, con gli atti oggetto del presente conflitto, ha inteso\nesercitare la suddetta giurisdizione di conto in assenza di una\nprevia normativa di attuazione e armonizzazione della disciplina in\nesame nell\u0027ordinamento autonomo regionale, da adottarsi secondo il\nmetodo pattizio e paritetico Stato-Regione previsto dall\u0027art. 48-bis\ndello Statuto speciale valdostano, approvato con legge costituzionale\nn. 4 del 1948, che costituisce una prerogativa regionale a «garanzia\ncostituzionale» della specialita\u0027 riconosciuta alla Regione dall\u0027art.\n116 della Costituzione. \n 3. Il suddetto procedimento di attuazione statutaria, peraltro,\ne\u0027 in corso di istruttoria, e, come il Presidente della Regione aveva\nanticipato al Procuratore regionale p.t. nell\u0027interlocuzione avuta ad\naprile del 2024, esso e\u0027 stato avviato appunto dopo la richiesta di\nchiarimenti del Procuratore regionale, e cio\u0027 nello spirito di leale\ncollaborazione istituzionale e a dimostrazione che la Regione non\nintende sottrarsi tout court alla giurisdizione di conto. \n Dunque, decidendo comunque di procedere con la promozione dei\ngiudizi per la resa del conto, ritenuti ammissibili e avallati dalla\nsezione giurisdizionale con l\u0027adozione dei decreti oggetto del\npresente conflitto, la Corte dei conti ha violato altresi\u0027 il\nprincipio di leale collaborazione, che secondo la giurisprudenza di\nquesta Corte costituisce un parametro invocabile nei conflitti di\nattribuzione, laddove - come nella specie - la sua violazione\ndetermini la lesione delle competenze riconosciute allo Stato e alle\nRegioni (sentenze nn. 199 del 2004, 255 del 2002, 133 del 2001). \n 4. Stante quanto detto, l\u0027ammissibilita\u0027 del conflitto dal punto\ndi vista soggettivo deve ritenersi pacifica, posto che, se anche il\ngiudizio di conto riguarda primariamente gli agenti contabili, nella\nspecie la promozione del giudizio per la resa del conto da parte\ndella Corte dei conti investe direttamente, menomandolo, l\u0027esercizio\ndi una prerogativa statuaria valdostana, qual e\u0027 la previa adozione\ndi una disciplina di attuazione e armonizzazione statutaria della\nnormativa statale in materia di giudizio di conto, riconosciuta\ndall\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale, adottato con legge\ncostituzionale n. 4 del 1948. \n A cio\u0027 si aggiunga che, comunque, i decreti oggetto del conflitto\nimpongono un onere diretto anche alla Regione Valle d\u0027Aosta,\nassegnandole un termine per il deposito dei conti giudiziali\ndell\u0027economo e del tesoriere, «corredati delle pertinenti\nparificazioni e relazioni degli organi di controllo interno», con\nulteriore riferimento, dunque, ad adempimenti per i quali e\u0027 assente,\nallo stato, una disciplina statutaria di attuazione e armonizzazione. \n 5. Venendo al profilo oggettivo, il presente conflitto concerne i\ndecreti adottati dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale della\nValle d\u0027Aosta, ai sensi dell\u0027art. 141, comma 4, del Codice di\ngiustizia contabile approvato con decreto legislativo n. 174/2016 (a\nseguire, c.g.c.), con i quali il giudice monocratico, pronunciandosi\nsulla richiesta del procuratore regionale di cui ai ricorsi per la\nresa del conto nn. 944, 945 e 946, ha assegnato agli agenti contabili\nregionali un termine per il deposito dei rispettivi conti presso la\nRegione Valle d\u0027Aosta, e a quest\u0027ultima un termine per il loro\ndeposito nel giudizio per la resa del conto, previa parifica e\ncontrollo interno. I decreti oggetto del presente conflitto\ncostituiscono, dunque, atti giurisdizionali. \n 6. In materia, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente\naffermato che «costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto\nintersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significante,\nimputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e\nrilevanza esterna e che - anche se preparatorio o non definitivo -\nsia comunque diretto \"ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la\npretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa\ndeterminare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o,\ncomunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilita\u0027 di\nesercizio della medesima\"» (sentenza n. 332 del 2011; nello stesso\nsenso, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988).\nIn disparte la possibilita\u0027 che l\u0027atto oggetto del conflitto possa\nessere altresi\u0027 impugnato in sede giurisdizionale, quel che rileva\ne\u0027, dunque, il tono costituzionale del conflitto stesso, il quale\nsussiste quando il ricorrente non lamenti una lesione qualsiasi, ma\nuna lesione delle proprie attribuzioni costituzionali (ex plurimis,\nsentenze n. 28 del 2018, n. 87 del 2015 e n. 52 del 2013). Quando, in\nparticolare, oggetto di ricorso siano sentenze o altri atti\ngiurisdizionali, il conflitto intersoggettivo e\u0027 costantemente\nritenuto ammissibile, in presenza delle anzidette condizioni, anche\nladdove l\u0027atto sia non definitivo e altresi\u0027 contestualmente\nimpugnato in sede giurisdizionale (di recente, sentenze n. 259 e n.\n57 del 2019, n. 2 del 2018 e n. 260 del 2016). L\u0027ammissibilita\u0027 del\nconflitto intersoggettivo da atti giurisdizionali, in altre parole,\ne\u0027 condizionata dalla sussistenza del tono costituzionale, nonche\u0027\ndalla gia\u0027 rilevata esigenza che il ricorso non si risolva in un\nmezzo improprio di censura sul modo di esercizio della funzione\ngiurisdizionale (in termini, sentenza n. 22 del 2020; v. anche la\nsentenza n. 90 del 2022). \n Ancora, in riferimento all\u0027oggetto del conflitto, la costante\ngiurisprudenza costituzionale ha precisato che «la figura dei\nconflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di\ncontestazione circa l\u0027appartenenza del medesimo potere, che ciascuno\ndei soggetti contendenti rivendichi per se\u0027, ma si estende a\ncomprendere ogni ipotesi in cui dall\u0027illegittimo esercizio di un\npotere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni\ncostituzionalmente assegnate all\u0027altro soggetto» (ex plurimis,\nsentenza n. 164 del 2021, n. 259 del 2019). \n 7. Nel caso di specie, «tema» del conflitto e\u0027 la menomazione\ndelle prerogative costituzionali e statutarie della Regione Valle\nd\u0027Aosta, prerogative consistenti nell\u0027adozione, con il modello\nparitetico stabilito dall\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale, di una\ndisciplina di attuazione e armonizzazione della normativa statale sul\nconto giudiziale nella Regione autonoma ricorrente. \n Siffatta menomazione risulta appunto perpetrata dalla decisione\ndella Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle d\u0027Aosta, di\npromuovere comunque il giudizio per la resa del conto giudiziale in\nassenza (e nelle more del perfezionamento) di tale disciplina di\nattuazione statutaria, inequivocabilmente manifestata con l\u0027adozione\ndei decreti oggetto del conflitto. \n La Regione, dunque, sta promuovendo un conflitto «per\nmenomazione», pacificamente ammissibile e di tono costituzionale, dal\nmomento che non sta lamentando errores in iudicando da parte della\nCorte dei conti, quanto appunto la lesione, per il tramite\ndell\u0027esercizio della giurisdizione di conto, delle proprie\nattribuzioni e prerogative costituzionalmente e statutariamente\nriconosciute. \n Nel merito. Violazione degli articoli 103, comma 2 e 116 della\nCostituzione. Violazione dello Statuto speciale della Regione\nautonoma Valle D\u0027Aosta approvato con legge costituzionale n. 4/1948,\ne in particolare dell\u0027art. 48-bis. Violazione del principio di leale\ncollaborazione. \n 1. Con l\u0027adozione dei decreti nn. 18/2024, 19/2024, 20/2024, resi\nnei ricorsi per la resa del conto proposti dal Procuratore regionale\np.t. ex art. 141 c.g.c., la Corte dei conti, sez. giurisdizionale per\nla Valle d\u0027Aosta, ha violato i principi di leale collaborazione\nistituzionale e menomato prerogative costituzionalmente e\nstatutariamente spettanti alla Regione autonoma Valle d\u0027Aosta quale\nautonomia speciale. \n 2. I suddetti decreti si appalesano infatti illegittimi «per\nmenomazione», giacche\u0027 nella specie l\u0027esercizio della giurisdizione\ndi conto ha inopinatamente inciso, menomandolo, sul potere\nriconosciuto alla Regione Valle d\u0027Aosta, e allo Stato stesso, di\nadeguare e armonizzare la legislazione statale in materia di giudizio\ndel conto attraverso il modello paritetico e pattizio stabilito\ndall\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale valdostano; adeguamento e\narmonizzazione in assenza dei quali l\u0027esercizio della giurisdizione\ndi conto si appalesa lesivo dell\u0027autonomia statutaria regionale. \n 3. Come anticipato in narrativa, prima di promuovere i ricorsi\nper la resa del conto il Procuratore regionale p.t. aveva avviato\nun\u0027interlocuzione con la Regione, chiedendo quali fossero gli\nadempimenti posti in essere ai sensi degli articoli 137 e ss. del\nc.g.c. \n Alla richiesta in esame aveva risposto personalmente il\nPresidente della Regione Valle d\u0027Aosta, esplicitando le ragioni per\nle quali, in assenza di una disciplina attuativa ai sensi dell\u0027art.\n48-bis dello Statuto speciale, di cui il Presidente si e\u0027 fatto\nimmediatamente promotore, in Regione Valle d\u0027Aosta non fosse\napplicabile la normativa statale in materia. \n Si tratta di ragioni di tono prettamente costituzionale, giacche\u0027\nattengono alle prerogative della Regione speciale nell\u0027ordinamento\ncostituzionale e alle relative modalita\u0027 di attuazione e garanzia, in\nsettori che involgono anche materie di competenza primaria della\nRegione. \n Cio\u0027 posto, i decreti del giudice monocratico presso la Sezione\nGiurisdizionale assumono la «non condivisibilita\u0027» delle\nargomentazioni del Presidente della Regione, affermando invece\nl\u0027ammissibilita\u0027 del giudizio per la resa del conto, e quindi\nlegittimando l\u0027esercizio di siffatta funzione giurisdizionale nei\nconfronti della Regione Valle d\u0027Aosta anche in assenza di una\nspecifica normativa attuativa e di armonizzazione adottata con il\ncennato procedimento statutario. \n 4. Nei paragrafi a seguire si contesteranno dunque le motivazioni\nposte alla base dei decreti per sostenere l\u0027esperibilita\u0027 dei giudizi\nper la resa del conto. \n Si precisa, in proposito, che tali motivazioni non inverano\nsemplici errores in iudicando da parte della Corte dei conti, ma\nconcretizzano la lamentata lesione per menomazione, giacche\u0027 esse\nsorreggono a livello motivazionale la scelta del giudice contabile di\nesercitare la giurisdizione di conto nei confronti della Regione\nautonoma Valle d\u0027Aosta, cosi\u0027 perpetrando la lamentata violazione del\nquadro costituzionale e ordinamentale di riferimento e la lesione\ndelle prerogative costituzionalmente e statutariamente riconosciute\nalla Regione autonoma Valle d\u0027Aosta. \n In questi termini, le contestazioni a seguire non costituiscono\nuna critica ai decreti di fissazione udienza, intesa quale strumento\n«ordinario» di impugnazione dei decreti stessi, ma sono volte a\ndimostrare la lesione da menomazione prodotta dallo Stato, e per esso\ndalla Corte dei conti, oggetto del presente conflitto tra enti. \n 5. In primo luogo, l\u0027immediata applicazione della disciplina sul\ngiudizio di conto alla Regione autonoma Valle d\u0027Aosta, in assenza di\nuna previa disciplina di attuazione e armonizzazione ai sensi\ndell\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale, non puo\u0027 desumersi, come si\nafferma nei decreti (e nei ricorsi del Procuratore regionale),\ndall\u0027art. 103, comma 2, della Costituzione, che, come noto, affida\nalla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilita\u0027\npubblica e nelle altre indicate dalla legge. \n Ebbene, se e\u0027 vero che questa Corte ha piu\u0027 volte ritenuto - a\npartire dalla sentenza n. 110 del 1970 - che «il principio dell\u0027art.\n103 conferisca capacita\u0027 espansiva alla disciplina dettata dal testo\nunico del 1934 per gli agenti contabili dello Stato, consentendone\nl\u0027estensione a situazioni non espressamente regolate in modo\nspecifico», al contempo ha avvertito, in quella stessa pronuncia, che\n«l\u0027espandersi della giurisdizione costituzionalmente attribuita alla\nCorte dei conti, lungi dall\u0027essere incondizionato, deve considerarsi\ncircoscritto laddove ricorra identita\u0027 oggettiva di materia, e\nbeninteso entro i limiti segnati da altre norme e principi\ncostituzionali». \n In questi termini si e\u0027 ancor piu\u0027 chiaramente espressa la\nsentenza n. 102 del 1977, «nella quale la Corte - sia pure\ndichiarando inammissibili le proposte questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale delle norme sulla responsabilita\u0027 civile degli\namministratori e dipendenti degli enti locali» - «ha in sostanza\nescluso che il precetto stabilito dal secondo comma dell\u0027art. 103\ndella Costituzione sia caratterizzato da una assoluta» (e non\ntendenziale) generalita\u0027 «e sia dunque dotato d\u0027immediata\noperativita\u0027 in tutti i casi» (in termini v. sentenza n. 129 del\n1981). \n Ancor piu\u0027 di recente, questa Corte ha ricordato un «orientamento\nantico e costante» secondo il quale «la giurisdizione della Corte dei\nconti nella materia della «\"contabilita\u0027 pubblica\"» «e\u0027 solo\ntendenzialmente generale (tanto che nell\u0027ordinamento\npre-costituzionale la si qualificava giurisdizione speciale) -\n(sentenza n. 641 del 1987), sicche\u0027 la Corte dei conti non puo\u0027\nessere ritenuta il giudice esclusivo della tutela da danni pubblici\n(per esempio, sentenze n. 46 del 2008 e n. 641 del 1987). \n Da cio\u0027, la giurisprudenza costituzionale ha tratto due\nconseguenze. La prima e\u0027 che il legislatore, nella sua\ndiscrezionalita\u0027, potrebbe anche attribuire la cognizione di alcune\ndelle materie ricadenti nella nozione di «contabilita\u0027 pubblica» alla\ngiurisdizione di un giudice diverso (sentenza n. 641 del 1987 e, tra\nle altre, sentenza n. 189 del 1984). La seconda, che risulta\ndeterminante per la soluzione del presente conflitto tra poteri, e\u0027\nche l\u0027ambito della giurisdizione della Corte dei conti, «lungi\ndall\u0027essere incondizionato» (sentenza n. 129 del 1981), deve\ncontenersi, oltre che all\u0027interno dei confini della materia\n«contabilita\u0027 pubblica», anche entro «i limiti segnati da altre norme\ne principi costituzionali» (sentenze n. 773 del 1988, n. 129 del 1981\ne n. 110 del 1970) (in termini, sentenza n. 169 del 2018). \n 6. Dunque, l\u0027art. 103, secondo comma, della Costituzione, e\u0027\nprevisione che deve essere coordinata con le altre norme\ncostituzionali che regolamentano la nostra architettura\ncostituzionale, e per quanto qui rileva con l\u0027art. 116 della\nCostituzione, che riconosce e garantisce le forme e condizioni\nparticolari di autonomia della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta, cui si\nricollega anche il rango della fonte attribuito al relativo Statuto\nspeciale, adottato con legge costituzionale, la n. 4 del 1948, e\nsoggetto, per le eventuali modifiche, alla stessa disciplina prevista\ndalla Costituzione per le leggi costituzionali (art. 50 dello\nStatuto). \n In ragione di quanto precede, l\u0027estensione del giudizio di conto,\ncosi\u0027 come disciplinato dalle fonti statali, nell\u0027ordinamento\nautonomo valdostano non puo\u0027 essere desunta dal solo art. 103 della\nCostituzione, ma necessita, stante appunto le forme e condizioni\nparticolari di autonomia di cui gode la ricorrente, e della\npluralita\u0027 di materie e competenze anche regionali su cui incide il\nconto giudiziale, di una propria disciplina che attui e armonizzi, a\nlivello interno, quella normativa statale. \n Del resto, proprio nei confronti della Regione Valle d\u0027Aosta\nquesta Corte costituzionale aveva statuito la legittimita\u0027, in\nrelazione all\u0027art. 103 della Costituzione, della Giunta\ngiurisdizionale amministrativa della Valle d\u0027Aosta istituita dal\nD.L.C.P.S. n. 367 del 1946, alla quale era affidata la giurisdizione\ncontabile, affermando che «il Costituente non ha inteso riservare\nalla Corte dei conti la competenza a conoscere di tutti i giudizi\ncomunque vertenti nella materia della contabilita\u0027 pubblica»; anzi,\nla disciplina in esame e\u0027 stata dichiarata incostituzionale perche\u0027\nla composizione della Giunta non rispettava le garanzie stabilite per\nil giudice dalla Costituzione, cosi\u0027 ulteriormente riconoscendo come\nlegittima un\u0027autorita\u0027 giudiziaria preposta alla materia contabile\nnella Regione (Corte costituzionale, sentenza n. 33 del 1968, § 4\nDiritto). \n Cio\u0027 conferma che, in assenza di una normativa di attuazione\nstatutaria, il solo art. 103 della Costituzione non puo\u0027 fondare\nl\u0027immediata applicabilita\u0027 della disciplina sulla resa del conto alla\nRegione autonoma Valle d\u0027Aosta. \n In altri termini, stante la natura equiordinata degli articoli\n103 e 116 della Costituzione, e stante la natura sovraordinata della\nlegge costituzionale n. 4 del 1948 rispetto alle leggi statali che\nnel tempo hanno disciplinato il giudizio di conto, l\u0027applicazione\nalla Regione Valle d\u0027Aosta del giudizio di conto e della relativa\ndisciplina deve essere subordinata all\u0027introduzione di una specifica\nnormativa di attuazione a armonizzazione, secondo quanto previsto\ndallo Statuto speciale. \n 7. Lo strumento all\u0027uopo costituzionalmente stabilito e\u0027 appunto\nquello di cui all\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale valdostano, a\nnorma del quale «il Governo e\u0027 delegato ad emanare uno o piu\u0027 decreti\nlegislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente\nStatuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale\ncon l\u0027ordinamento della regione Valle d\u0027Aosta, tenendo conto delle\nparticolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli\nschemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione\nparitetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal\nGoverno e tre dal consiglio regionale della Valle d\u0027Aosta e sono\nsottoposti al parere del consiglio stesso». \n In termini generali, le norme di attuazione sono previsioni di\ncarattere concertato derivanti dall\u0027accordo dei due livelli di\ngoverno, statale e regionale, accordo che viene raggiunto, sia sotto\nil profilo tecnico che politico, nella Commissione paritetica, organo\ncomposto in modo paritario da rappresentanti dello Stato e della\nRegione; esse costituiscono uno strumento legislativo fondamentale\nnon solo per l\u0027attuazione degli statuti speciali, ma, piu\u0027 in\ngenerale, per l\u0027armonizzazione tra l\u0027ordinamento statale e\nl\u0027autonomia speciale, specie nei settori, come quello qui in\ndiscussione, che intersechino piu\u0027 ambiti materiali, alcuni dei quali\nattratti all\u0027autonomia regionale. \n 8. La necessita\u0027 di una disciplina di attuazione statutaria per\nquanto concerne l\u0027armonizzazione del giudizio di conto\nnell\u0027ordinamento speciale valdostano si poggia, del resto, su\nulteriori solide ragioni. \n Si rileva, in proposito, come questa stessa Corte costituzionale,\nnella sentenza n. 59 del 2024 richiamata dai decreti oggetto del\npresente conflitto, abbia sottolineato, nel ricostruire la ratio del\ngiudizio di conto, che l\u0027obiettivo perseguito «e\u0027 quello di garantire\nla corretta gestione del pubblico denaro proveniente dalla\ngeneralita\u0027 dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei\npubblici bisogni», e che detto giudizio e\u0027 quindi funzionale alla\n«garanzia della correttezza della gestione» del «pubblico denaro\nproveniente dalla generalita\u0027 dei contribuenti e destinato al\nsoddisfacimento dei pubblici bisogni». \n Si tratta peraltro di un orientamento antico e costante nella\ngiurisprudenza costituzionale, secondo cui la giurisdizione contabile\nin materia di conto giudiziale «si riferisce all\u0027ampio ambito della\n«tutela del pubblico danaro» (cosi\u0027 la sentenza n. 185 del 1982, v.\nanche la gia\u0027 citata sentenza n. 68 del 1971). \n Dunque - al di la\u0027 della natura giudiziale del procedimento - il\nnucleo duro del giudizio di conto afferisce alla tutela dei conti\npubblici e della finanza pubblica allargata, e al contempo, in\nragione della sua funzione, esso interseca ulteriori ambiti\nmateriali, quali l\u0027organizzazione degli uffici regionali e la finanza\npubblica regionale. \n E proprio la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto come\nl\u0027ineludibilita\u0027 dei principi e dei procedimenti posti a tutela della\nfinanza pubblica allargata non valga a esonerare il rispetto del\nmodello paritetico e pattizio previsto dagli Statuti speciali a\ngaranzia dell\u0027autonomia delle Regioni a Statuto speciale,\nrichiedendo, con specifico riferimento alla Regione Valle d\u0027Aosta,\nl\u0027adozione di decreti legislativi attuativi dello Statuto per quanto\nconcerne l\u0027armonizzazione interna di procedimenti afferenti alla\ncompetenza della Corte dei conti. \n 9. Cosi\u0027 e\u0027 stato, in particolare, quanto all\u0027istituzione e al\nfunzionamento di una sezione regionale di controllo della Corte dei\nconti nella Regione Valle d\u0027Aosta. \n Con sentenza n. 267 del 2006 la Corte costituzionale, dopo avere\nprecisato che «la necessita\u0027 di coordinamento della finanza pubblica,\nnel cui ambito materiale si colloca il controllo esterno sulla\ngestione, riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia\ndifferenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia\nparte della \"finanza pubblica allargata»\", ha chiaramente statuito\nche «Nel richiamato quadro ordinamentale, lo Stato e la Regione Valle\nd\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste dovranno dunque provvedere, secondo la\nprocedura di cui all\u0027art. 48-bis dello statuto valdostano,\nall\u0027istituzione della sezione regionale di controllo della Corte dei\nconti» (§ 4 del Diritto). \n A seguito di questa sentenza, come accennato in narrativa, con la\nprocedura di cui all\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale e\u0027 stato\nadottato il decreto legislativo n. 179 del 2010 (recante «Norme di\nattuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle\nd\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste concernenti l\u0027istituzione di una sezione di\ncontrollo della Corte dei conti»), che ha istituto e disciplinato\nl\u0027attivita\u0027 della sezione di controllo della Corte dei conti,\narmonizzando a livello interno la disciplina nazionale contenuta\nnella legge n. 20 del 1994. \n 10. Analogamente e\u0027 avvenuto, sempre per quanto concerne\nl\u0027adeguamento delle normative statali poste a presidio della finanza\npubblica allargata e della garanzia di correttezza della gestione\ndelle risorse pubbliche, per quanto concerne l\u0027istituzione in Regione\nValle d\u0027Aosta del Collegio dei revisori dei conti. \n Anche in questo caso l\u0027applicazione in Regione della normativa\nstatale di cui al decreto-legge n. 138 del 2011 e al decreto-legge n.\n174 del 2012 ha necessitato appunto del percorso paritetico previsto\ndall\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale, che ha condotto all\u0027adozione\ndel decreto legislativo di attuazione statutaria n. 174 del 2019 e,\nsulla base di esso, della legge regionale n. 14 del 2021\n(«Istituzione, ai sensi dell\u0027art- 6-bis del decreto legislativo 5\nottobre 2010, n. 179 del Collegio dei revisori dei conti per la\nRegione autonoma Valle d\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste). \n 11. Il medesimo quadro ordinamentale e l\u0027analogia della materia e\ndegli obiettivi che essa presidia confermano come anche per i conti\ngiudiziali e per il relativo giudizio l\u0027applicazione della disciplina\nstatale in Regione Valle d\u0027Aosta necessiti della preventiva adozione\ndi una normativa di attuazione secondo il procedimento statutario di\ncui all\u0027art. 48-bis. \n 12. Tanto piu\u0027 che la disciplina sul giudizio di conto, oltre che\nridondare sulle condizioni di autonomia della Regione Valle d\u0027Aosta,\ninterseca diverse materie che afferiscono alla sua competenza\nprimaria, quali quelle relative all\u0027ordinamento degli uffici\nregionali e alla finanza regionale, connotanti l\u0027autonomia speciale,\norganizzativa e finanziaria della Regione. \n Basti pensare che il deposito dei conti giudiziali presuppone una\npreventiva parifica a livello regionale, che secondo le Sezioni\nRiunite (v. parere n. 2/2018/CONS) e la giurisprudenza della Corte\ndei conti (v. Sez. Giurisd. Veneto, sentenza n. 11/2024) e\u0027 rimessa\nal Collegio dei revisori dei conti; ebbene, come detto, l\u0027istituzione\ndi questo organo a livello regionale ha richiesto l\u0027adozione di una\nspecifica disciplina di attuazione e armonizzazione statutaria ex\nart. 48-bis dello Statuto speciale, conclusa con l\u0027adozione del\ndecreto legislativo n. 174 del 2019 e, sulla base di esso, della\nlegge regionale n. 14/2021 (non impugnata dal Governo), che non\nindividuano tra i compiti del Collegio dei revisori la parifica dei\nconti dei gestori contabili regionali ai fini dei successivi\nadempimenti relativi al giudizio sui conti. \n E\u0027 evidente pertanto come questo ulteriore passaggio necessiti di\nun iter attuativo, che deve necessariamente passare per la\nCommissione paritetica e per l\u0027adozione di decreti legislativi\nrafforzati, ai sensi della piu\u0027 volte richiamata previsione\nstatutaria. \n La necessita\u0027 di armonizzazione attraverso i decreti legislativi\ndi attuazione ex art. 48-bis dello Statuto si appalesa quindi\ndoverosa per bilanciare le prerogative giustiziali della Corte dei\nconti, mai negate, con quelle organizzative e autonomistiche della\nRegione, cosi\u0027 da non sottrarre gli agenti contabili alla\ngiurisdizione di conto tout court, ma di adeguare la disciplina sul\nconto all\u0027ordinamento regionale. \n 13. A ulteriore conferma della lamentata menomazione e della\nnecessita\u0027 di una previa disciplina di attuazione statutaria per\nl\u0027esercizio della giurisdizione di conto in Regione Valle d\u0027Aosta, si\nrappresenta che analoghe norme di attuazione sono state adottate da\naltre autonomie speciali ai fini dell\u0027applicazione del giudizio di\nconto e della soggezione alla relativa giurisdizione contabile; e\u0027 il\ncaso, ad esempio, della Regione Trentino-Alto Adige, la cui normativa\ndi attuazione fa riferimento all\u0027attivita\u0027 giurisdizionale della\nCorte dei conti e all\u0027applicazione al proprio interno del relativo\nprocedimento, con le integrazioni ivi disciplinate (decreto del\nPresidente della Repubblica n. 305/1988 e successive modifiche e\nintegrazioni), nonche\u0027 della Regione Siciliana, le cui norme di\nattuazione statutaria attribuiscono alla competenza della sezione\ngiurisdizionale della Corte dei conti i giudizi sui conti dei\ntesorieri e degli altri agenti contabili (decreto legislativo n. 655\ndel 1948 e successive modifiche e integrazioni). \n Ed e\u0027 appena il caso di segnalare come questa Corte\ncostituzionale, con la sentenza n. 292 del 2001, impropriamente\nrichiamata nei decreti oggetto del presente conflitto, abbia ritenuto\napplicabile il giudizio di conto nei confronti della Regione\nTrentino-Alto Adige e delle sue Province autonome proprio in ragione\n«dell\u0027esistenza di specifiche norme di attuazione dello Statuto\nspeciale per il Trentino-Alto Adige, che esplicitamente fanno\nmenzione dell\u0027esercizio, da parte delle sezioni della Corte dei conti\nistituite nella regione, non solo del controllo sulla gestione del\nbilancio e del patrimonio della regione e della provincia (art. 2,\ncomma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,\nn. 305, come sostituito dall\u0027art. 2 del decreto legislativo 14 giugno\n1999, n. 212), ma anche dell\u0027attivita\u0027 giurisdizionale, in\napplicazione delle leggi sull\u0027ordinamento e sulle procedure della\nCorte dei conti medesima (art. 10-bis del decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 305 del 1988, aggiunto dall\u0027art. 5 del decreto\nlegislativo n. 212 del 1999)», evidenziando come «in assenza di una\nspecifica legislazione si poteva dubitare» della «estensione del\ngiudizio di conto e della relativa disciplina alle gestioni delle\nregioni e delle province autonome... fondata esclusivamente sull\u0027art.\n103 della Costituzione» (§3 del Diritto). \n 14. Privo di pregio e approssimativo si mostra anche l\u0027ulteriore\nargomento sposato nei decreti per sostenere la giurisdizione\ncontabile, e cioe\u0027 quello secondo cui lo Statuto speciale della Valle\nd\u0027Aosta non conterrebbe «robusti appigli per giustificare l\u0027esenzione\ndella RAVA dagli obblighi di resa dei conti». \n Il punto, infatti, non e\u0027 certo la sussistenza di una simile\nesenzione, che la Regione Valle d\u0027Aosta non ha mai argomentato,\nneppure nell\u0027interlocuzione con il Procuratore che si e\u0027\ninopinatamente trasformata in materia per l\u0027introduzione del giudizio\ndi conto, in spregio a ogni principio di rispetto e collaborazione\ninteristituzionale. \n Cio\u0027 che si sostiene e\u0027 che, nel vigente quadro ordinamentale,\nper l\u0027applicazione e l\u0027adeguamento della disciplina sul conto\ngiudiziale nella Regione Valle d\u0027Aosta e\u0027 necessaria l\u0027adozione,\nsulla base del metodo paritetico e pattizio di cui all\u0027art. 48-bis\ndello Statuto speciale, di una disciplina di attuazione e\narmonizzazione. \n Secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, infatti, e\ncome risulta per tabulas dal citato art. 48-bis dello statuto,\navente, si ribadisce, rango di legge costituzionale, le norme di\nattuazione possono avere una funzione anche innovativa rispetto allo\nstatuto che attuano, posto che la procedura paritetica in esame e\u0027\nfondamentale anche, e per quanto qui piu\u0027 rileva, in tutti i casi in\ncui sia necessario armonizzare la legislazione nazionale con\nl\u0027ordinamento della Valle e con le sue condizioni particolari di\nautonomia. \n 15. Parimenti erronea e lesiva delle prerogative della ricorrente\ne\u0027 l\u0027altra argomentazione contenuta nei decreti, che si spinge a\nritenere di «dubbia esperibilita\u0027 la procedura di cui all\u0027art. 48-bis\ndello Statuto speciale per dar luogo ad una peculiare disciplina\ndella funzione giurisdizionale (di cui, con ogni evidenza, il\ngiudizio di conto e\u0027 manifestazione». \n In disparte la gia\u0027 dimostrata natura trasversale della\ndisciplina, che come detto interseca anche materie di competenza\nregionale e di natura primaria, a ogni modo si evidenzia come la\nconsolidata giurisprudenza costituzionale consideri la normativa di\nattuazione statutaria come la sola idonea ad attuare il coordinamento\ndella disciplina statale nei confronti degli enti ad autonomia\ndifferenziata, in ragione della determinazione paritetica del suo\ncontenuto, e cio\u0027 anche nelle materie di competenza esclusiva statale\nquale puo\u0027 essere quella della giurisdizione (cfr. Corte\ncostituzionale, sentenze n. 267/2006, n. 178 del 2012). \n Quanto detto e\u0027 tanto vero che, come visto, anche per altre\nautonomie speciali, i cui statuti pure tacciono sul punto -\nl\u0027estensione del giudizio di conto e\u0027 stata preceduta dall\u0027adozione\ndi una disciplina normativa di attuazione ad hoc. \n 16. Va segnalato, ancora, come anche il dato storico e fattuale\ndepongano per la lesione da menomazione perpetrata dalla Corte dei\nconti a mezzo dei decreti. \n Come anticipato, infatti, sin dall\u0027entrata in vigore della\nCostituzione e fino alla prima interlocuzione di aprile 2024 la Corte\ndei conti non aveva mai chiesto alla Regione di presentare il conto\nparificato dei propri agenti contabili, e cio\u0027 sia antecedentemente\nalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e nella vigenza del R.D. n.\n2440 del 1923, del R.D. n. 827 del 1924, del R.D. n. 1214 del 1934,\nsia successivamente all\u0027adozione della legge costituzionale in esame\ne nella vigenza, oltre che del richiamato R.D. n. 1214 del 1934,\nanche della legge n. 20 del 1994 e successive modifiche e\nintegrazioni, e a seguire del decreto legislativo n. 174 del 2016. \n Questa piu\u0027 che consolidata evidenza non fa che attestare, da un\nlato, come anche la Corte dei conti sia sempre stata consapevole\ndella non immediata applicabilita\u0027 del giudizio di conto in Regione\nValle d\u0027Aosta in assenza di una disciplina di attuazione statutaria\nad hoc, e dall\u0027altro che, promuovendo i giudizi per la resa del conto\ncon i decreti oggetto del presente conflitto, la Corte dei conti\nabbia leso le prerogative costituzionalmente spettanti alla Regione\nautonoma Valle d\u0027Aosta, e in particolare quella di darsi, a seguito\ndel procedimento paritetico e pattizio Stato-Regione previsto\ndall\u0027art. 48-bis, una disciplina apposita che armonizzi e attui\nnell\u0027ordinamento regionale la normativa statale in materia di conti\ngiudiziali, cosi\u0027 come e\u0027 stato nelle altre Regioni e Province ad\nautonomia speciale. \n 17. Ne\u0027 il decreto legislativo n. 174 del 2016 ha apportato\nalcuna innovazione sotto il profilo in esame, come risulta sia dal\nsuo tenore testuale che dall\u0027interpretazione che ne hanno proprio\ndato le Sezioni Riunite della Corte dei conti. \n Sotto il primo aspetto, si segnala che l\u0027art. 137 del c.g.c.\nprecisa che «La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti\ncontabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo\nquanto previsto a termini di legge», il che conferma che la\ndisciplina recata dal codice non fornisce nuove indicazioni in ordine\nai soggetti sottoposti alla disciplina sui conti giudiziali. \n Come anticipato, in questo senso si sono espresse anche le\nSezioni Riunite della Corte dei conti nel parere n. 2/2018/Cons. reso\nnell\u0027adunanza del 15 febbraio 2018, dove si attesta chiaramente che\n«Il Codice di giustizia contabile, lungi dal produrre l\u0027effetto\nsostanziale di sottoporre all\u0027obbligo della resa del conto agenti\ncontabili che precedentemente ne erano esonerati, conferma e\nchiarisce, pertanto, sotto un profilo squisitamente processuale, la\ndisciplina vigente...». \n Dunque, l\u0027entrata in vigore del c.g.c. e la disciplina sul\ngiudizio di conto da esso prevista non puo\u0027 in alcun modo attestare\nla soggezione della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta alla disciplina\nsulla resa del conto, in assenza di una specifica normativa di\nattuazione che consenta l\u0027armonizzazione di questa disciplina\nall\u0027interno del proprio ordinamento speciale. \n E cio\u0027 a maggior ragione considerando che la legge di delegazione\nn. 124 del 2015 contiene una specifica clausola di salvaguardia,\nsecondo la quale «Le disposizioni della presente legge sono\napplicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province\nautonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi\nstatuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla\nlegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (art. 22). \n 18. Da ultimo, i comportamenti e gli atti lesivi adottati dalla\nCorte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle d\u0027Aosta, ridondano\nanche nella violazione del principio di leale collaborazione\nistituzionale, che costituisce parametro invocabile nel conflitto di\nattribuzioni. \n Come gia\u0027 detto, la nota trasmessa dal Procuratore alla Regione\nin data 16 aprile 2024, volta a chiedere chiarimenti circa le\nmodalita\u0027 di resa del conto in Regione, appariva funzionale\nall\u0027apertura di un dialogo collaborativo. \n In questi termini, del resto, la comunicazione era stata intesa e\napprocciata dal Presidente della Regione, che aveva risposto\npersonalmente al Procuratore regionale, confermando cosi\u0027 il tono\n«istituzionale» e non «giudiziale» dell\u0027interlocuzione, sia\nesplicitando le ragioni per cui in assenza di una disciplina di\nattuazione e armonizzazione statutaria in Regione Valle d\u0027Aosta non\nrisulta allo stato applicabile la disciplina nazionale sul giudizio\ndi conto, sia rappresentando il proprio impegno personale a\npromuovere la questione presso la Commissione paritetica competente\nall\u0027istruttoria sui decreti legislativi attuativi ai sensi dell\u0027art.\n48-bis dello Statuto speciale. \n E in effetti, sulla base della proposta redatta dagli uffici il\nPresidente ha immediatamente trasmesso uno schema di decreto\nlegislativo attuativo alla componente della Commissione paritetica di\nnomina regionale, la quale a propria volta ha istruito la pratica,\nche e\u0027 a oggi in discussione anche con la componente di nomina\ngovernativa della Commissione. \n A fronte di questa interlocuzione e di questo specifico impegno,\nla presentazione del ricorso per la resa del conto da parte del\nProcuratore regionale, e il suo avallo da parte del giudice\nmonocratico con l\u0027adozione dei decreti oggetto del presente\nconflitto, hanno nei fatti trasformato un\u0027interlocuzione\nistituzionale in un atto da contestare in sede giurisdizionale,\nappalesandosi cosi\u0027 come iniziative contrarie ai principi di leale\ncollaborazione e cooperazione interistituzionale tra organi di\nrilevanza costituzionale, e producono una lesione delle prerogative\ndella Regione Valle d\u0027Aosta ancor piu\u0027 ingiustificata, in\nconsiderazione, appunto, del fatto che la ricorrente si e\u0027 fatta\nsubito promotrice di un\u0027iniziativa di adeguamento statutario ex art.\n48-bis dello Statuto speciale, non appena ricevuta la richiesta di\nchiarimenti della Corte dei conti. \n Cio\u0027 a dimostrazione della volonta\u0027 della Regione di non\nsottrarsi in assoluto alla giurisdizione di conto. \n Il fatto che, a dispetto di cio\u0027 e nonostante un iter di\nattuazione statutaria appositamente avviato, la Corte dei conti sia\nandata avanti con la promozione dei giudizi per la resa del conto e\ncon l\u0027adozione dei decreti di fissazione udienza, quando nessuna\nanaloga iniziativa e\u0027 stata mai assunta per oltre settanta anni,\ndepone ulteriormente per la violazione del principio di leale\ncollaborazione e conferma la menomazione lamentata con il presente\nconflitto. \n Cio\u0027 lascia anche sorgere il dubbio che, attraverso una simile\niniziativa, si sia finita per esercitare, anche al di la\u0027 delle\nintenzioni, una sorta di sollecito e di indebita pressione\nsull\u0027ulteriore interlocuzione, tuttora in corso in Commissione\nparitetica, relativa a nuove disposizioni di attuazione statutaria\nsui compiti e l\u0027organizzazione della Corte dei conti in Valle\nd\u0027Aosta, avviata proprio a seguito di specifiche richieste della\nCorte dei conti, e allo stato in una fase di riflessione istruttoria. \n La promozione dell\u0027iniziativa giurisdizionale contestata con il\npresente ricorso per conflitto - peraltro avviata, come gia\u0027\neccepito, nell\u0027ambito di quella che era partita come una\ninterlocuzione tra organi costituzionali - produce infatti, in ogni\ncaso, l\u0027effetto di condizionare la posizione delle parti nell\u0027ambito\ndel dibattito in corso su tali nuove disposizioni di attuazione\nstatutaria. \n Anche sotto questo aspetto traspare, dunque, la contestata\nviolazione del principio di leale collaborazione. \n 19. Si ribadisce, ancora, l\u0027errore di impostazione e di\npresupposizione in cui incorrono i decreti oggetto del conflitto,\ncioe\u0027 quello di ritenere che la Regione autonoma Valle d\u0027Aosta si\nsarebbe professata sottratta, in assoluto, al giudizio di conto e\nalla giurisdizione della Corte dei conti. \n Al contrario, come piu\u0027 volte ripetuto, la Regione non intende\nsottrarsi alla giurisdizione contabile in parte qua, ma ritiene che,\na tal fine, sia necessario e doveroso attuare siffatta disciplina\nnell\u0027ordinamento autonomo valdostano con la procedura paritetica di\ncui all\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale, che implica il\ncoinvolgimento del governo e del legislatore delegato. \n Ed e\u0027 proprio in cio\u0027 che si sostanzia la lesione delle\nattribuzioni statutarie e costituzionali lamentata con il presente\nricorso, giacche\u0027 nella specie l\u0027esercizio del giudizio per la resa\ndel Conto nei confronti della Regione Valle d\u0027Aosta ha menomato il\npotere, di spettanza regionale e di rango costituzionale, di darsi -\nin modo condiviso con lo Stato - una disciplina di armonizzazione ad\nhoc della materia nell\u0027ordinamento regionale. \n 20. Preme segnalare, infine, che nell\u0027esercizio delle proprie\nattribuzioni la Regione si e\u0027 autonomamente dotata di discipline e\nprocedure interne dirette a garantire la correttezza delle gestioni\ncontabili di maggior rilievo, quali, per quanto qui rileva, quella\ndell\u0027economato e del servizio di tesoreria. \n In particolare, per quanto riguarda l\u0027economato (disciplinato\ndalla legge regionale n. 30/2009 e dall\u0027attuativa D.G.R. n.\n1382/2012), il Collegio dei revisori dei conti, istituito con legge\nregionale n. 14/2021 secondo quanto previsto dal richiamato decreto\nlegislativo di attuazione statutaria n. 174 del 2019, effettua\ntrimestralmente la verifica della cassa economale. L\u0027organo procede\nordinariamente all\u0027analisi dei registri di cassa, dell\u0027estratto conto\ndi conto corrente, dei registri valori bollati, dei verbali delle\nverifiche effettuate, e procede altresi\u0027 all\u0027inventario dei beni\nmobili (arredi, attrezzature e apparecchiature d\u0027ufficio) e del\nmagazzino cancelleria. \n Per quanto riguarda il servizio di Tesoreria, ancora, esso e\u0027\nsoggetto al regime di Tesoreria unica, di cui alla legge n. 720/1984,\ncome stabilito dall\u0027art. 1 della legge n. 27/2012; il Tesoriere opera\nin conformita\u0027 alle norme e ai principi di cui al decreto legislativo\nn. 118/2011 e alle relative disposizioni attuative, integrative e\nmodificative, oltre che alla legge regionale n. 30/2009 in materia di\ncontabilita\u0027 regionale per quanto non in contrasto con le norme di\ncui sopra, e alla legge n. 690/1981 (Revisione dell\u0027ordinamento\nfinanziario della Valle d\u0027Aosta), da ultimo modificata dal decreto\nlegislativo di attuazione statutaria n. 12/2011. \n Il Tesoriere affidatario opera il trattamento informatico degli\nordinativi (OPI) a firma digitale prodotti dalla Regione, secondo gli\nstandard e le regole tecniche tempo per tempo vigenti e partecipa\nalla rilevazione SIOPE, cosi\u0027 come previsto dall\u0027art. 14 della legge\nn.196/2009 e dal contratto di appalto del servizio di Tesoreria. \n Il Tesoriere e\u0027 tenuto alla resa del «conto del tesoriere», da\ntrasmettere all\u0027amministrazione regionale, come stabilito dal\ncontratto di Tesoreria, corredato, qualora necessario ai fini di\nlegge, dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di\nbilancio, dagli ordinativi di incasso e di pagamento, dalle relative\nquietanze, ovvero dai documenti contenenti gli estremi delle\nquietanze medesime, entro il mese di gennaio di ogni esercizio\nfinanziario, redatto su modelli conformi a quelli previsti agli\nallegati 17/1, 17/2 e 17/3 del decreto legislativo n. 118/2011. \n Al Collegio dei revisori dei conti, la legge regionale n. 14/2021\nattribuisce il rilascio del parere obbligatorio sul Rendiconto (art.\n2, comma 1) e l\u0027effettuazione della verifica di cassa (almeno\ntrimestrale) (art. 2, comma 7). Inoltre, il Collegio dei revisori dei\nConti provvede alla compilazione del questionario a supporto\ndell\u0027istruttoria di verifica della Sezione regionale di controllo\ndella Corte dei conti, sulla base delle Linee guida per la relazione\ndel Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle Regioni e\ndelle Province autonome, da ultimo approvate, per l\u0027esercizio 2022,\ncon delibera n. 6/SEZAUT/2023/INPR. \n Le citate Linee guida (in riferimento al Rendiconto 2022, ma in\nmodo simile a quanto previsto negli anni precedenti) prevedono, alla\nSez. III-Gestione - domanda n. 3.38 (Fondo cassa), la compilazione di\nun prospetto di riconciliazione dei dati relativi al Fondo cassa\niniziale, alle Riscossioni, ai Pagamenti, e al Saldo di cassa finale\ndistinguendo i dati «Da Rendiconto», «Da Siope» e «Dal conto del\nTesoriere», con l\u0027obiettivo di evidenziare eventuali differenze. \n 21. Dunque, per effetto della vigente disciplina regionale, le\ngestioni contabili risultano organizzate in modo tale da poter essere\nricollegate con certezza, chiarezza e continuita\u0027 alle registrazioni\ncontabili dell\u0027ente, cosi\u0027 da assolvere, anche nelle more di una\nnormativa di attuazione, a quella «esigenza del rispetto di legalita\u0027\ncontabile delle risorse pubbliche» cui e\u0027 preordinata la disciplina\ndel conto giudiziale. \n Senza contare che, comunque, anche nelle more dell\u0027iter di\nattuazione statutaria in corso, gli agenti contabili della Regione\nrestano assoggettati alla responsabilita\u0027 amministrativa e contabile,\noltre che penale, ricorrendone i presupposti. \n Il che conferma una volta di piu\u0027 l\u0027illegittimita\u0027, anche per\nviolazione del principio di leale collaborazione, dell\u0027iniziativa\nassunta dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle\nd\u0027Aosta, con l\u0027adozione dei decreti oggetto del presente conflitto. \n 22. Stante tutto quanto precede, si chiede all\u0027Ecc.ma Corte\ncostituzionale di accertare e dichiarare che non spettava allo Stato,\ne per esso alla Corte dei conti, esercitare la giurisdizione di conto\nnei confronti della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta, in assenza di una\nprevia normativa di attuazione statutaria ex art. 48-bis dello\nStatuto speciale, peraltro in corso di definizione, e\nconseguentemente annullare i decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c.\nadottati dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle\nd\u0027Aosta - giudice monocratico, nn. 18/2024, 19/2024, 20/2024. \n\n \n P. Q. M. \n \n Voglia l\u0027Ecc.ma Corte costituzionale adita, respinta ogni\ncontraria istanza, eccezione e deduzione: \n i) dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte\ndei conti, l\u0027esercizio della funzione giurisdizionale in materia di\nresa del conto giudiziale in Regione Valle d\u0027Aosta in assenza di\napposita normativa di attuazione ai sensi dell\u0027art. 48-bis dello\nStatuto speciale della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta approvato con\nlegge costituzionale n. 4 del 1948, e in particolare che non spettava\nallo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale\nper la Regione Valle d\u0027Aosta (giudice monocratico), adottare, in\nassenza di apposita norma di attuazione ai sensi dell\u0027art. 48-bis\ndello Statuto speciale, i decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c., n.\n18/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 944), n. 19/2024 (nel\ngiudizio per la resa del conto n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio per\nla resa del conto n. 946), notificati il 4 ottobre 2024; \n ii) per l\u0027effetto, annullare i suddetti decreti ex art. 141,\ncomma 4, c.g.c. adottati dal giudice monocratico presso la sez.\ngiurisdizionale della Corte dei conti della Valle d\u0027Aosta n. 18/2024\n(nel giudizio per la resa del conto n. 944), n. 19/2024 (nel giudizio\nper la resa del conto n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio per la resa\ndel conto n. 946), notificati il 4 ottobre 2024, nonche\u0027 tutti gli\natti e provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi,\ne, in particolare, per quanto occorrer possa, i corrispondenti\nricorsi per la resa del conto proposti dal Procuratore regionale\ndella Corte dei conti - sez. giurisdizionale per la Valle d\u0027Aosta,\niscritti ai nn. 944, 945 e 946 del registro di segreteria. \n Roma, 8 novembre 2024 \n \n Avv. Angelo Lalli","elencoResistenti":[{"descrizione_tipologia":"Presidente del Consiglio dei ministri","indirizzo_avvocato":"","numero_contenzioso":"38036/24","flag_cost_fuori_termine":"No"},{"descrizione_tipologia":"Corte dei conti","indirizzo_avvocato":"","numero_contenzioso":"","flag_cost_fuori_termine":"No"}],"elencoAtti":[{"descrizione_tipo_atto":"Decreto","autorita_atto":"Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione della Valle d\u0027Aosta","localita":"Aosta","numero_atto":"20","data_atto":"30/09/2024","nesso":"","articolo":"","specificaz_articolo":"","comma":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_atto":"Decreto","autorita_atto":"Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione della Valle d\u0027Aosta","localita":"Aosta","numero_atto":"19","data_atto":"30/09/2024","nesso":"","articolo":"","specificaz_articolo":"","comma":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_atto":"Decreto","autorita_atto":"Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione della Valle d\u0027Aosta","localita":"Aosta","numero_atto":"18","data_atto":"30/09/2024","nesso":"","articolo":"","specificaz_articolo":"","comma":"","specificaz_comma":""}],"elencoParametri":[{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"103","comma":"2","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"116","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Statuto speciale per la Valle d’Aosta","numero":"","articolo_impugnato":"48","comma":"","specificaz_articolo":"bis","specificaz_comma":""}]}}" ] ] |