GET https://collaudocorte.strategiedigitali.net/scheda-conflitto/2024/2

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A), nonche\u0027 in forza  di  procura  in  calce,  dal\nprof. avv. Angelo Lalli del Foro di Roma (c.f. LLLNGL68S01H501J; Pec:\nangelolalli@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.88809533), con  domicilio\ndigitale eletto presso l\u0027indirizzo Pec del  medesimo  risultante  dai\nRegistri di Giustizia - ricorrente; \n    Contro Governo della Repubblica - Presidenza  del  Consiglio  dei\nministri (codice fiscale n. 80188230587), in persona  del  Presidente\ndel Consiglio dei ministri p.t., con sede in  Roma  (00187),  Palazzo\nChigi;    piazza    Colonna     370     -     domicilio     digitale:\nattigiudiziaripcm@pec.governo.it,  rappresentato  e  difeso  ex  lege\ndall\u0027Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587),\ncon sede in Roma  (00186),  via  dei  Portoghesi  n. 12  -  domicilio\ndigitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; \n    Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la  Valle  d\u0027Aosta,\nin persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con  sede  in\nAosta   (11100),   piazza   Roncas   n.   7,   domicilio    digitale:\nvalledaosta.giurisdizione@corteconticert.it, rappresentato  e  difeso\nex lege dall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato  (codice  fiscale  n.\n80224030587), con sede in Roma (00186), via dei  Portoghesi  n. 12  -\ndomicilio digitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; \n    Procura  regionale  presso   la   Corte   dei   conti -   Sezione\ngiurisdizionale  per  la  Regione  Valle  d\u0027Aosta,  in  persona   del\nProcuratore regionale e legale rappresentante p.t., con sede in Aosta\n(11100),     piazza     Roncas     n. 7,     domicilio      digitale:\nvalledaosta.procura@corteconticert.it, rappresentato e difeso ex lege\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587),\ncon sede in Roma  (00186),  via  dei  Portoghesi  n. 12  -  domicilio\ndigitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; \n    Per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per  esso  alla\nCorte  dei  conti,  l\u0027esercizio  della  funzione  giurisdizionale  in\nmateria di resa del conto giudiziale  in  Regione  Valle  d\u0027Aosta  in\nassenza di apposita normativa di attuazione ai sensi dell\u0027art. 48-bis\ndello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta approvato\ncon legge costituzionale n. 4 del 1948,  e  in  particolare  che  non\nspettava allo Stato,  e  per  esso  alla  Corte  dei  conti,  sezione\ngiurisdizionale per la Regione Valle d\u0027Aosta, adottare, in assenza di\napposita norma di attuazione ai sensi dell\u0027art. 48-bis dello  Statuto\nspeciale, i seguenti decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c.: \n      i)  decreto  n.   18/2024   della   Corte   dei   conti,   sez.\ngiurisdizionale per la Regione Valle d\u0027Aosta,  adottato  dal  giudice\nmonocratico Cons. Roberto Rizzi in data  30  settembre  2024,  emesso\nnell\u0027ambito del giudizio per la resa del conto relativo alla gestione\ndel servizio economale della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta  per  gli\nesercizi dal 2019 al  2022,  iscritto  al  n.  944  del  registro  di\nsegreteria, promosso dalla Procura regionale della  Corte  dei  conti\nper la Regione Valle d\u0027Aosta (istruttoria n. I00051/2024) con ricorso\nnotificato, unitamente al decreto opposto, in  data  4  ottobre  2024\n(docc. 1, 2, 3); \n      ii)  decreto  n.  19/2024   della   Corte   dei   conti,   sez.\ngiurisdizionale per la Regione Valle d\u0027Aosta,  adottato  dal  giudice\nmonocratico Cons. Roberto Rizzi in data  30  settembre  2024,  emesso\nnell\u0027ambito del giudizio per la resa del conto relativo alla gestione\ndel servizio di Tesoreria della Regione autonoma  Valle  d\u0027Aosta  per\ngli esercizi dal 2018 al 2022, iscritto al n.  945  del  registro  di\nsegreteria, promosso dalla Procura regionale della  Corte  dei  conti\nper la Regione Valle d\u0027Aosta (istruttoria n. I00052/2024) con ricorso\nnotificato, unitamente al decreto opposto, in  data  4  ottobre  2024\n(docc. 4, 5, 6); \n      iii)  decreto  n.  20/2024  della   Corte   dei   conti,   sez.\ngiurisdizionale per la Regione Valle d\u0027Aosta,  adottato  dal  giudice\nmonocratico Cons. Roberto Rizzi in data  30  settembre  2024,  emesso\nnell\u0027ambito del giudizio per la resa del conto relativo alla gestione\ndel servizio di Tesoreria della Regione autonoma  Valle  d\u0027Aosta  per\nl\u0027esercizio 2023, iscritto al n.  946  del  registro  di  segreteria,\npromosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione\nValle d\u0027Aosta (istruttoria n. I00053/2024)  con  ricorso  notificato,\nunitamente al decreto opposto, in data 4 ottobre 2024 (docc. 7-8-9); \n      e conseguentemente per l\u0027annullamento dei suddetti decreti  nn.\n18/2024, 19/2024, 20/2024 adottati dalla  Corte  dei  conti,  sezione\ngiurisdizionale per la Valle d\u0027Aosta, giudice  monocratico,  ex  art.\n141, comma 4, c.g.c., nonche\u0027  di  tutti  gli  atti  e  provvedimenti\nantecedenti, consequenziali o comunque connessi, e,  in  particolare,\nper quanto occorrer possa, dei corrispondenti ricorsi per la resa del\nconto proposti dal Procuratore regionale della Corte dei conti - sez.\ngiurisdizionale per la Valle d\u0027Aosta, iscritti ai nn. 944, 945 e  946\ndel Registro di Segreteria. \n \n                                Fatto \n \n    1. Regione autonoma Valle d\u0027Aosta,  odierna  ricorrente,  e\u0027  una\nRegione ad autonomia speciale, il cui  statuto,  adottato  con  legge\ncostituzionale n. 4 del 1948, stabilisce che le modifiche  statutarie\nsono soggette al procedimento stabilito  dalla  Costituzione  per  le\nleggi costituzionali (art. 50),  e  rimette  a  uno  o  piu\u0027  decreti\nlegislativi adottati dal Governo, sulla base di schemi  elaborati  da\nuna commissione  paritetica  di  nomina  regionale  e  governativa  e\nsottoposti al parere  del  Consiglio  regionale,  l\u0027adozione  de  «le\ndisposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per\narmonizzare la legislazione nazionale con l\u0027ordinamento della regione\nValle  d\u0027Aosta,  tenendo  conto  delle  particolari   condizioni   di\nautonomia attribuita alla regione» (art. 48-bis). \n    2. Il procedimento paritetico e pattizio individuato dalla  legge\ncostituzionale  n.  4  del  1948  per  armonizzare  la   legislazione\nnazionale con l\u0027ordinamento della Regione Valle d\u0027Aosta e\u0027  stato  da\nsempre posto alla base dell\u0027attuazione delle norme nazionali relative\nall\u0027attivita\u0027 della Corte dei conti e, in generale, al controllo latu\nsensu inteso sulla contabilita\u0027 pubblica regionale. \n    3. Cosi\u0027 e\u0027 stato,  in  particolare,  quanto  all\u0027istituzione  in\nRegione Valle d\u0027Aosta della  Sezione  regionale  di  controllo  della\nCorte dei conti ex art. 3, legge n. 20 del 1994, preceduta,  appunto,\ndall\u0027adozione   di   un   decreto   legislativo   di   attuazione   e\narmonizzazione, il decreto  legislativo  n.  179  del  2010  (recante\n«Norme di attuazione dello Statuto speciale  della  regione  autonoma\nValle d\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste concernenti l\u0027istituzione di una sezione\ndi controllo della Corte dei conti»). \n    L\u0027individuazione  del  metodo  paritetico  quale  unica  via  per\nl\u0027applicazione e l\u0027attuazione della disciplina nazionale  de  qua  in\nRegione  Valle  d\u0027Aosta  e\u0027  stata   confermata   da   questa   Corte\ncostituzionale (Corte  costituzionale,  sentenza  n.  267/2006,  §  4\nDiritto). \n    4. Analogo procedimento di attuazione ai sensi  dell\u0027art.  48-bis\ndello statuto e\u0027 stato seguito per l\u0027istituzione sul territorio della\nRegione  Valle  d\u0027Aosta  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  in\nconformita\u0027  al  decreto-legge  n.  174  del  2012,  convertito   con\nmodifica, dalla legge n. 213 del 2012. A tal fine e\u0027 stato emanato il\ndecreto legislativo di attuazione statutaria n. 174 del 2019 (recante\n«Norma  di  attuazione  dello   Statuto   speciale   per   la   Valle\nd\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste in materia di istituzione di un  Collegio  dei\nrevisori dei conti»), che ha recato modifiche al  richiamato  decreto\nlegislativo n. 179 del 2010 istitutivo  della  sezione  regionale  di\ncontrollo  valdostana,  prevedendo   appunto   l\u0027istituzione   e   la\ndisciplina con legge regionale di un collegio dei revisori dei conti,\n«in  posizione  di  indipendenza  quale  organo  di  vigilanza  sulla\nregolarita\u0027  contabile,  finanziaria  ed  economica  dell\u0027ente,   nel\nrispetto dei principi contenuti nella normativa statale in  materia»,\nche agisce «in raccordo con la sezione di controllo della  Corte  dei\nconti per la Regione Valle  d\u0027Aosta/Vallee  d\u0027Aoste»,  e  «con  oneri\ninteramente a carico della Regione Valle d\u0027Aosta». \n    5. La disciplina relativa alla resa del  conto  giudiziale  e  al\ngiudizio di conto e per la resa del conto non e\u0027 stata sinora oggetto\ndi specifiche norme di attuazione e armonizzazione pattizia da  parte\ndello Stato e della Regione Valle d\u0027Aosta, ne\u0027, sino ai  ricorsi  del\nProcuratore regionale e ai decreti oggetto del presente conflitto, la\nCorte dei conti ha mai chiesto alla Regione di  presentare  il  conto\ngiudiziale. \n    6. Originariamente in  Regione  Valle  d\u0027Aosta  la  giurisdizione\ncontabile in materia risultava attribuita alla Giunta giurisdizionale\namministrativa della Valle d\u0027Aosta  (sottentrata,  in  Regione,  alla\ngiurisdizione  dei  Consigli  di  prefettura  di   cui   al   decreto\nlegislativo n. 367 del 1946),  sulla  base  di  quanto  previsto  dal\nD.L.C.P.S.  n.  367  del  1946,  recante  «Istituzione  della  Giunta\ngiurisdizionale  amministrativa  della  Valle  d\u0027Aosta».   La   Corte\ncostituzionale,   chiamata   a   pronunciarsi   sulla    legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027atto normativo in esame in  riferimento  all\u0027art.\n103 della Costituzione, nella parte relativa alla competenza  e  alla\nprocedura in materia di giurisdizione contabile  della  Giunta  della\nValle, aveva espressamente ritenuto costituzionalmente  legittima  la\ndisciplina in esame, considerato che «il Costituente  non  ha  inteso\nriservare alla Corte dei conti la competenza a conoscere di  tutti  i\ngiudizi comunque vertenti nella materia della contabilita\u0027  pubblica»\n(Corte costituzionale, sentenza n. 33 del  1968,  §  4  Diritto);  la\nprevisione e\u0027 stata pero\u0027  dichiarata  incostituzionale  giacche\u0027  la\ncomposizione  della  Giunta   nell\u0027esercizio   delle   sue   funzioni\ngiurisdizionali e\u0027 stata ritenuta incompatibile  con  i  principi  di\nimparzialita\u0027 e di indipendenza del giudice, sanciti  dagli  articoli\n101,  comma  2  e   108,   comma   2,   della   Costituzione   (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 33 del 1968, § 4 Diritto). \n    Successivamente  a  questa  pronuncia  l\u0027organo  non   e\u0027   stato\nricostituito. \n    7. In assenza di una normativa di attuazione e di  armonizzazione\ndelle procedure e dei giudizi di conto giudiziale  in  Regione  Valle\nd\u0027Aosta,  che  il  Governo  non  ha  mai  proposto   o   sollecitato,\ndall\u0027adozione della Costituzione e fino a ora la Corte dei conti  non\naveva coerentemente mai richiesto alla Regione la  presentazione  del\nconto  giudiziale  dei  propri   agenti   contabili,   e   cio\u0027   sia\nantecedentemente alla legge costituzionale n.  3  del  2001  e  nella\nvigenza del R.D. n. 2440 del 1923, del R.D. n. 827 del 1924, del R.D.\nn. 1214  del  1934,  sia  successivamente  all\u0027adozione  della  legge\ncostituzionale in esame e nella vigenza,  oltre  che  del  richiamato\nR.D. n. 1214 del 1934, anche della legge n. 20 del 1994 e  successive\nmodifiche e integrazioni, e a seguire del decreto legislativo n.  174\ndel 2016, nuovo Codice di Giustizia contabile, che reca  disposizioni\nprocessuali sul giudizio  di  conto,  senza  innovare  la  disciplina\nprevigente. \n    8. In questo pacifico e consolidato quadro fattuale  e  normativo\nsi inserisce, in modo eccentrico e per molti  aspetti  irrituale,  la\nrichiesta che il Procuratore regionale della Corte dei  conti  presso\nla sez. giurisdizionale per la Valle d\u0027Aosta formulava al  Presidente\ndella Regione con nota ricevuta via pec in data 23 aprile 2024  (doc.\n10). 9. Con la  comunicazione  in  esame  il  Procuratore  regionale,\nrichiamate alcune note della segreteria della Sezione giurisdizionale\nmai prima trasmesse alla Regione e relative al mancato  deposito  dei\nconti giudiziali per gli anni dal 2018 al 2022, e ritenuto «di  dover\nchiedere elementi conoscitivi al riguardo», invitava il Presidente  a\ntrasmettere  «una  relazione  indicante   gli   adempimenti   attuati\ndall\u0027amministrazione regionale ai sensi degli articoli  138,  139,  e\n140,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  n.  174  del  2016,\nrelativamente ai conti  giudiziali  delle  gestioni  non  prefettizie\ndegli esercizi dal 2018 al 2022,  unitamente  alle  unite  schede  di\nrilevazione compliate e sottoscritte,  segnatamente  concernenti:  a)\nil/i responsabile/i del procedimento di deposito dei conti giudiziali\npresso la competenze Sezione giurisdizionale della Corte  dei  conti,\nformalmente nominato/i dalla Regione; 2)  gli  agenti  contabili,  di\ndiritto o di fatto, intestatati delle  gestioni  non  prefettizie  di\nmaneggio di beni e valori dell\u0027Ente; 3) i conti giudiziali presentati\ndai predetti agenti contabili alla Regione; 4) gli utilizzatori delle\ncarte di credito regionali...; 5) i consegnatari delle partecipazioni\nazionarie regionali» (doc. 10). \n    10.  Il  Presidente  della  Regione,  dopo  aver  acquisito   gli\nopportuni approfondimenti dal Segretariato regionale  e  da  apposito\ngruppo di lavoro, riscontrava la  comunicazione  in  esame  con  nota\nprot. n. 5780 del 20 giugno  2024  (doc.  11),  rilevando  che,  allo\nstato, in assenza di una normativa di  attuazione -  come  detto  mai\nrichiesta ne\u0027 sollecitata dal Governo - la Regione non provvede  agli\nadempimenti di  cui  agli  articoli  138  e  ss.  c.g.c.,  del  resto\nanch\u0027essi mai richiesti, negli anni, dalla Corte dei conti. \n    11. A  sostegno  della  conclusione  il  Presidente  faceva  leva\nsull\u0027autonomia speciale valdostana e sul procedimento paritetico che,\nsecondo  ormai  consolidata   giurisprudenza   costituzionale,   deve\npresiedere l\u0027attuazione e  l\u0027adeguamento  all\u0027interno  della  Regione\ndelle discipline statali trasversali, specie laddove  incidano,  come\nnella  specie,  su  ambiti  di  competenza  primaria  regionale;  per\navvalorare questa interpretazione anche a seguito  dell\u0027adozione  del\nc.g.c. si citava  altresi\u0027  la  clausola  di  salvaguardia  contenuta\nnell\u0027art. 22 della legge di delegazione n. 124 del  2015;  infine  il\nPresidente ricordava  il  percorso  di  attuazione  e  armonizzazione\nparitetico seguito, secondo l\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale, per\nl\u0027istituzione della sezione di controllo della Corte dei conti e  per\nl\u0027istituzione  del  collegio  dei  revisori  dei  conti,   discipline\nanch\u0027esse afferenti all\u0027ambito materiale della tutela  della  finanza\npubblica allargata. \n    12. Infine, nel riscontro al Procuratore regionale il  Presidente\nfaceva presente, nello spirito di leale collaborazione  che  dovrebbe\nconnotare i rapporti ordinamentali, «che sara\u0027  mia  cura  sottoporre\ncon urgenza la questione alla componente regionale della  Commissione\nparitetica di cui  all\u0027art.  48-bis  della  legge  costituzionale  n.\n4/1948, quale organo statutariamente preposto all\u0027elaborazione  degli\nschemi dei decreti legislativi recanti le  normative  di  attuazione,\npresso cui  gia\u0027  risultano  in  istruttoria  nuove  disposizioni  di\nattuazione statutaria relative ai compiti e all\u0027organizzazione  della\nCorte dei conti in Valle d\u0027Aosta» (doc. 11). \n    13. E in  effetti,  immediatamente  dopo  la  trasmissione  della\nsuddetta nota di riscontro, la Regione si attivava per l\u0027avvio  della\nprocedura, elaborando una bozza di  schema  di  norme  di  attuazione\nregolanti la materia del giudizio sui conti  dei  tesorieri  e  degli\nagenti  contabili  della  Regione,   unitamente   a   una   relazione\nillustrativa, che veniva  prontamente  trasmessa  dal  Presidente  ai\nmembri di  nomina  regionale  della  Commissione  paritetica  di  cui\nall\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale (nota del 26  settembre  2024,\ndoc. 12), presso  la  quale,  peraltro,  si  stanno  gia\u0027  discutendo\nulteriori possibili norme statutarie in materia di Corte dei conti. \n    14. L\u0027istruttoria risulta tuttora  in  corso  ed  e\u0027  stata  gia\u0027\nsottoposta alla componente di nomina  governativa  della  Commissione\nparitetica. \n    15.  Cio\u0027  nonostante,  in  spregio  del   principio   di   leale\ncollaborazione   e   «capovolgendo»   la   prospettiva   di   dialogo\nistituzionale originariamente instradata,  il  Procuratore  regionale\ndella Corte dei conti presso  la  sez.  giurisdizionale  della  Valle\nd\u0027Aosta,  richiamato  integralmente  il  testo  del   riscontro   del\nPresidente della Regione e  affermatane  la  «non  condivisibilita\u0027»,\nproponeva tre ricorsi per la resa del conto giudiziale  ex  art.  141\nc.g.c.   in   riferimento   ai    conti    giudiziali    concernenti,\nrispettivamente, la gestione del  servizio  economale  della  Regione\nautonoma Valle d\u0027Aosta per gli esercizi dal 2019 al 2022, la gestione\ndel servizio di Tesoreria per gli anni dal 2018 al 2022, la  gestione\ndel servizio di Tesoreria per l\u0027anno 2023, iscritti ai nn. 944, 945 e\n946 del Registro di segreteria (docc. 2, 5, 7). \n    16. Con i decreti nn. 18/2024, 19/2024, 20/2024, da  cui  origina\nil presente conflitto (a seguire, anche  solo  decreti),  il  giudice\nmonocratico designato presso la Sezione giurisdizionale  della  Corte\ndei conti per la Regione Valle d\u0027Aosta, ritenuto che  «sussistono  in\ncapo agli agenti contabili regionali gli  obblighi  di  presentazione\ndei conti delle rispettive gestioni all\u0027amministrazione e di deposito\ndei medesimi conti presso la  segreteria  della  Sezione»,  assegnava\nrispettivamente all\u0027economo e al tesoriere p.t. termine al 30 gennaio\n2025 per la  presentazione  alla  Regione  dei  conti  relativi  alla\ngestione del servizio economale e del servizio di tesoreria,  e  alla\nRegione autonoma Valle d\u0027Aosta termine  al  31  marzo  2025  «per  il\ndeposito nella segreteria di questa Sezione dei conti corredati delle\npertinenti  parificazioni  e  relazioni  degli  organi  di  controllo\ninterno». \n    17. Il Giudice monocratico, richiamato integralmente il contenuto\ndella nota informativa del Presidente della  Regione  Valle  d\u0027Aosta,\nriteneva che, di converso, sussistesse la giurisdizione  della  Corte\ndei conti in materia di conti giudiziali, anche  in  assenza  di  una\ndisciplina di attuazione statutaria, per i seguenti motivi: \n      i) in ragione della natura giudiziale, necessaria e ineludibile\ndel giudizio di conto, «finalizzato alla  salvaguardia  di  interessi\ngenerali della collettivita\u0027 connessi alla gestione del denaro  o  di\nbeni pubblici» ex art. 103 della Costituzione; \n      ii)  tenuto  conto  che   la   Corte   costituzionale   avrebbe\n«ripetutamente e da tempo» statuito  «l\u0027estensione  del  giudizio  di\nconto e della relativa disciplina anche alle gestioni delle regioni e\nprovince autonome, in assenza di una specifica previsione esonerativa\ncontenuta nei rispettivi Statuti o, comunque, in carenza in  essi  di\nprevisioni idonee a sorreggere una interpretazione in tal senso»; \n      iii) assumendo «la dubbia esperibilita\u0027 della procedura di  cui\nall\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale per dal luogo ad una peculiare\ndisciplina della funzione giurisdizionale (di cui, con ogni evidenza,\nil giudizio di conto e\u0027 una tipica manifestazione)  valevole  per  il\nsolo territorio della Valle d\u0027Aosta»; \n      iv) ritenendo, da ultimo, non «un argomento conducente al  fine\ndi  escludere  la  sussistenza  dell\u0027obbligo  di  rendere  il   conto\ngiudiziale» la pacifica circostanza che mai in passato la  Corte  dei\nconti ha attivato giudizi per  resa  di  conto  nei  confronti  della\nRegione. \n    18. I ricorsi  e  gli  uniti  decreti  venivano  notificati  alla\nRegione in data 4 ottobre  2024  (docc.  3-6-9),  e  da  quest\u0027ultima\nritualmente notificati all\u0027Economo regionale e al Tesoriere  p.t.  in\ndata 9 ottobre 2024 (docc. 13, 14, 15). \n    19. Avverso i suddetti decreti la Regione presentava  opposizione\nal Collegio ex  art.  142  c.g.c.,  in  quella  sede  anticipando  la\npresentazione del presente  ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni\n(docc. 16, 17, 18). \n    Per la discussione dei suddetti giudizi risulta fissata l\u0027udienza\ndel 28 novembre 2024. \n    20. La Regione autonoma Valle d\u0027Aosta ritiene che  la  Corte  dei\nconti, sezione giurisdizionale per la Valle d\u0027Aosta,  con  l\u0027adozione\ndei decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c. nn. 18, 19  e  20  del  2024\nabbia manifestato in modo definitivo e certo la propria  volonta\u0027  di\nesercitare la giurisdizione di  conto  nei  confronti  della  Regione\nautonoma  Valle  d\u0027Aosta  anche  in  assenza  di  una  disciplina  di\nattuazione e armonizzazione  statutaria  ai  sensi  dell\u0027art.  48-bis\ndello Statuto  speciale,  e  abbia  cosi\u0027  leso  le  sue  prerogative\ncostituzionali di cui all\u0027art. 116 della Costituzione,  allo  Statuto\nspeciale approvato con legge  costituzionale  n.  4  del  1948  e  in\nparticolare al procedimento  di  cui  all\u0027art.  48-bis  del  suddetto\nStatuto speciale. \n    21. Tutto cio\u0027 premesso, con il presente  atto  Regione  autonoma\nValle d\u0027Aosta,  in  persona  del  suo  Presidente  p.t.,  come  sopra\nrappresentata e difesa, propone dunque conflitto di attribuzione  tra\nenti, nei confronti  dello  Stato  e  della  Corte  dei  conti,  sez.\ngiurisdizionale per la Valle d\u0027Aosta, per accertare e dichiarare  che\nnon spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, adottare  i\ndecreti nn. 18/24, 19/24, 20/24, di fissazione dell\u0027udienza  ex  art.\n141, comma 4, c.g.c. nei giudizi per la resa del conto giudiziale nn.\n944, 945 e 946, e conseguentemente per  l\u0027annullamento  dei  suddetti\ndecreti, alla luce delle seguenti ragioni in \n \n                               Diritto \n \n  In via preliminare. Sull\u0027ammissibilita\u0027 del presente conflitto  dal\npunto di vista soggettivo e oggettivo e sul tono  costituzionale  del\nconflitto. \n    1. In primo luogo, e\u0027 bene chiarire la piena  ammissibilita\u0027  del\npresente conflitto sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. \n    2. Sotto versante soggettivo, si segnala sin d\u0027ora che la Regione\nValle  d\u0027Aosta  non  intende  sostenere  la  propria   assoluta   non\nassoggettabilita\u0027 alla giurisdizione di conto della Corte dei  conti,\nne\u0027 e\u0027  sotto  questo  profilo  che  propone  il  presente  conflitto\nchiedendo l\u0027annullamento dei decreti; la Regione ricorrente  lamenta,\npiuttosto, la lesione  delle  proprie  prerogative  costituzionali  e\nstatutarie, nella misura in  cui  la  Corte  dei  conti  della  Valle\nd\u0027Aosta, con gli atti  oggetto  del  presente  conflitto,  ha  inteso\nesercitare la suddetta giurisdizione  di  conto  in  assenza  di  una\nprevia normativa di attuazione e armonizzazione della  disciplina  in\nesame nell\u0027ordinamento autonomo regionale, da  adottarsi  secondo  il\nmetodo pattizio e paritetico Stato-Regione previsto dall\u0027art.  48-bis\ndello Statuto speciale valdostano, approvato con legge costituzionale\nn. 4 del 1948, che costituisce una prerogativa regionale a  «garanzia\ncostituzionale» della specialita\u0027 riconosciuta alla Regione dall\u0027art.\n116 della Costituzione. \n    3. Il suddetto procedimento di attuazione  statutaria,  peraltro,\ne\u0027 in corso di istruttoria, e, come il Presidente della Regione aveva\nanticipato al Procuratore regionale p.t. nell\u0027interlocuzione avuta ad\naprile del 2024, esso e\u0027 stato avviato appunto dopo la  richiesta  di\nchiarimenti del Procuratore regionale, e cio\u0027 nello spirito di  leale\ncollaborazione istituzionale e a dimostrazione  che  la  Regione  non\nintende sottrarsi tout court alla giurisdizione di conto. \n    Dunque, decidendo comunque di procedere  con  la  promozione  dei\ngiudizi per la resa del conto, ritenuti ammissibili e avallati  dalla\nsezione  giurisdizionale  con  l\u0027adozione  dei  decreti  oggetto  del\npresente conflitto,  la  Corte  dei  conti  ha  violato  altresi\u0027  il\nprincipio di leale collaborazione, che secondo la  giurisprudenza  di\nquesta Corte costituisce un parametro  invocabile  nei  conflitti  di\nattribuzione,  laddove -  come  nella  specie -  la  sua   violazione\ndetermini la lesione delle competenze riconosciute allo Stato e  alle\nRegioni (sentenze nn. 199 del 2004, 255 del 2002, 133 del 2001). \n    4. Stante quanto detto, l\u0027ammissibilita\u0027 del conflitto dal  punto\ndi vista soggettivo deve ritenersi pacifica, posto che, se  anche  il\ngiudizio di conto riguarda primariamente gli agenti contabili,  nella\nspecie la promozione del giudizio per la  resa  del  conto  da  parte\ndella Corte dei conti investe direttamente, menomandolo,  l\u0027esercizio\ndi una prerogativa statuaria valdostana, qual e\u0027 la  previa  adozione\ndi una disciplina di attuazione  e  armonizzazione  statutaria  della\nnormativa statale in  materia  di  giudizio  di  conto,  riconosciuta\ndall\u0027art.  48-bis  dello  Statuto  speciale,   adottato   con   legge\ncostituzionale n. 4 del 1948. \n    A cio\u0027 si aggiunga che, comunque, i decreti oggetto del conflitto\nimpongono  un  onere  diretto  anche  alla  Regione  Valle   d\u0027Aosta,\nassegnandole  un  termine  per  il  deposito  dei  conti   giudiziali\ndell\u0027economo   e   del   tesoriere,   «corredati   delle   pertinenti\nparificazioni e relazioni degli organi  di  controllo  interno»,  con\nulteriore riferimento, dunque, ad adempimenti per i quali e\u0027 assente,\nallo stato, una disciplina statutaria di attuazione e armonizzazione. \n    5. Venendo al profilo oggettivo, il presente conflitto concerne i\ndecreti adottati dalla Corte dei conti,  sez.  giurisdizionale  della\nValle d\u0027Aosta, ai  sensi  dell\u0027art.  141,  comma  4,  del  Codice  di\ngiustizia contabile approvato con decreto legislativo n. 174/2016  (a\nseguire, c.g.c.), con i quali il giudice monocratico,  pronunciandosi\nsulla richiesta del procuratore regionale di cui ai  ricorsi  per  la\nresa del conto nn. 944, 945 e 946, ha assegnato agli agenti contabili\nregionali un termine per il deposito dei rispettivi conti  presso  la\nRegione Valle d\u0027Aosta, e  a  quest\u0027ultima  un  termine  per  il  loro\ndeposito nel giudizio per  la  resa  del  conto,  previa  parifica  e\ncontrollo  interno.  I  decreti  oggetto   del   presente   conflitto\ncostituiscono, dunque, atti giurisdizionali. \n    6. In materia, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente\naffermato che «costituisce atto  idoneo  ad  innescare  un  conflitto\nintersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significante,\nimputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di  efficacia  e\nrilevanza esterna e che - anche se preparatorio o  non  definitivo  -\nsia comunque diretto \"ad esprimere in modo chiaro  ed  inequivoco  la\npretesa di esercitare una data competenza, il cui  svolgimento  possa\ndeterminare una invasione  nella  altrui  sfera  di  attribuzioni  o,\ncomunque, una menomazione altrettanto attuale delle  possibilita\u0027  di\nesercizio della medesima\"» (sentenza n. 332 del  2011;  nello  stesso\nsenso, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del  1988).\nIn disparte la possibilita\u0027 che l\u0027atto oggetto  del  conflitto  possa\nessere altresi\u0027 impugnato in sede giurisdizionale,  quel  che  rileva\ne\u0027, dunque, il tono costituzionale del  conflitto  stesso,  il  quale\nsussiste quando il ricorrente non lamenti una lesione  qualsiasi,  ma\nuna lesione delle proprie attribuzioni costituzionali  (ex  plurimis,\nsentenze n. 28 del 2018, n. 87 del 2015 e n. 52 del 2013). Quando, in\nparticolare,  oggetto  di  ricorso  siano  sentenze  o   altri   atti\ngiurisdizionali,  il  conflitto  intersoggettivo   e\u0027   costantemente\nritenuto ammissibile, in presenza delle anzidette  condizioni,  anche\nladdove  l\u0027atto  sia  non  definitivo  e   altresi\u0027   contestualmente\nimpugnato in sede giurisdizionale (di recente, sentenze n. 259  e  n.\n57 del 2019, n. 2 del 2018 e n. 260 del 2016).  L\u0027ammissibilita\u0027  del\nconflitto intersoggettivo da atti giurisdizionali, in  altre  parole,\ne\u0027 condizionata dalla sussistenza del  tono  costituzionale,  nonche\u0027\ndalla gia\u0027 rilevata esigenza che il ricorso  non  si  risolva  in  un\nmezzo improprio di censura  sul  modo  di  esercizio  della  funzione\ngiurisdizionale (in termini, sentenza n. 22 del  2020;  v.  anche  la\nsentenza n. 90 del 2022). \n    Ancora, in riferimento all\u0027oggetto  del  conflitto,  la  costante\ngiurisprudenza  costituzionale  ha  precisato  che  «la  figura   dei\nconflitti di attribuzione non  si  restringe  alla  sola  ipotesi  di\ncontestazione circa l\u0027appartenenza del medesimo potere, che  ciascuno\ndei  soggetti  contendenti  rivendichi  per  se\u0027,  ma  si  estende  a\ncomprendere ogni ipotesi in  cui  dall\u0027illegittimo  esercizio  di  un\npotere altrui consegua la menomazione di una  sfera  di  attribuzioni\ncostituzionalmente  assegnate  all\u0027altro  soggetto»   (ex   plurimis,\nsentenza n. 164 del 2021, n. 259 del 2019). \n    7. Nel caso di specie, «tema» del  conflitto  e\u0027  la  menomazione\ndelle prerogative costituzionali e  statutarie  della  Regione  Valle\nd\u0027Aosta,  prerogative  consistenti  nell\u0027adozione,  con  il   modello\nparitetico stabilito dall\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale, di  una\ndisciplina di attuazione e armonizzazione della normativa statale sul\nconto giudiziale nella Regione autonoma ricorrente. \n    Siffatta menomazione risulta appunto perpetrata  dalla  decisione\ndella Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle d\u0027Aosta,  di\npromuovere comunque il giudizio per la resa del conto  giudiziale  in\nassenza (e nelle more del  perfezionamento)  di  tale  disciplina  di\nattuazione statutaria, inequivocabilmente manifestata con  l\u0027adozione\ndei decreti oggetto del conflitto. \n    La  Regione,  dunque,   sta   promuovendo   un   conflitto   «per\nmenomazione», pacificamente ammissibile e di tono costituzionale, dal\nmomento che non sta lamentando errores in iudicando  da  parte  della\nCorte  dei  conti,  quanto  appunto  la  lesione,  per   il   tramite\ndell\u0027esercizio  della   giurisdizione   di   conto,   delle   proprie\nattribuzioni  e  prerogative  costituzionalmente  e   statutariamente\nriconosciute. \n  Nel merito. Violazione degli articoli 103,  comma  2  e  116  della\nCostituzione.  Violazione  dello  Statuto  speciale   della   Regione\nautonoma Valle D\u0027Aosta approvato con legge costituzionale n.  4/1948,\ne in particolare dell\u0027art. 48-bis. Violazione del principio di  leale\ncollaborazione. \n    1. Con l\u0027adozione dei decreti nn. 18/2024, 19/2024, 20/2024, resi\nnei ricorsi per la resa del conto proposti dal Procuratore  regionale\np.t. ex art. 141 c.g.c., la Corte dei conti, sez. giurisdizionale per\nla Valle d\u0027Aosta, ha  violato  i  principi  di  leale  collaborazione\nistituzionale   e   menomato   prerogative    costituzionalmente    e\nstatutariamente spettanti alla Regione autonoma Valle  d\u0027Aosta  quale\nautonomia speciale. \n    2. I suddetti decreti  si  appalesano  infatti  illegittimi  «per\nmenomazione», giacche\u0027 nella specie l\u0027esercizio  della  giurisdizione\ndi  conto  ha  inopinatamente   inciso,   menomandolo,   sul   potere\nriconosciuto alla Regione Valle d\u0027Aosta,  e  allo  Stato  stesso,  di\nadeguare e armonizzare la legislazione statale in materia di giudizio\ndel conto attraverso  il  modello  paritetico  e  pattizio  stabilito\ndall\u0027art. 48-bis dello Statuto  speciale  valdostano;  adeguamento  e\narmonizzazione in assenza dei quali l\u0027esercizio  della  giurisdizione\ndi conto si appalesa lesivo dell\u0027autonomia statutaria regionale. \n    3. Come anticipato in narrativa, prima di  promuovere  i  ricorsi\nper la resa del conto il Procuratore  regionale  p.t.  aveva  avviato\nun\u0027interlocuzione  con  la  Regione,  chiedendo  quali  fossero   gli\nadempimenti posti in essere ai sensi degli articoli  137  e  ss.  del\nc.g.c. \n    Alla  richiesta  in  esame  aveva   risposto   personalmente   il\nPresidente della Regione Valle d\u0027Aosta, esplicitando le  ragioni  per\nle quali, in assenza di una disciplina attuativa ai  sensi  dell\u0027art.\n48-bis dello Statuto speciale, di  cui  il  Presidente  si  e\u0027  fatto\nimmediatamente  promotore,  in  Regione  Valle  d\u0027Aosta   non   fosse\napplicabile la normativa statale in materia. \n    Si tratta di ragioni di tono prettamente costituzionale, giacche\u0027\nattengono alle prerogative della  Regione  speciale  nell\u0027ordinamento\ncostituzionale e alle relative modalita\u0027 di attuazione e garanzia, in\nsettori che involgono anche  materie  di  competenza  primaria  della\nRegione. \n    Cio\u0027 posto, i decreti del giudice monocratico presso  la  Sezione\nGiurisdizionale   assumono   la    «non    condivisibilita\u0027»    delle\nargomentazioni  del  Presidente  della  Regione,  affermando   invece\nl\u0027ammissibilita\u0027 del  giudizio  per  la  resa  del  conto,  e  quindi\nlegittimando l\u0027esercizio di  siffatta  funzione  giurisdizionale  nei\nconfronti della  Regione  Valle  d\u0027Aosta  anche  in  assenza  di  una\nspecifica normativa attuativa e di  armonizzazione  adottata  con  il\ncennato procedimento statutario. \n    4. Nei paragrafi a seguire si contesteranno dunque le motivazioni\nposte alla base dei decreti per sostenere l\u0027esperibilita\u0027 dei giudizi\nper la resa del conto. \n    Si precisa, in  proposito,  che  tali  motivazioni  non  inverano\nsemplici errores in iudicando da parte  della  Corte  dei  conti,  ma\nconcretizzano la lamentata lesione  per  menomazione,  giacche\u0027  esse\nsorreggono a livello motivazionale la scelta del giudice contabile di\nesercitare la giurisdizione di  conto  nei  confronti  della  Regione\nautonoma Valle d\u0027Aosta, cosi\u0027 perpetrando la lamentata violazione del\nquadro costituzionale e ordinamentale di  riferimento  e  la  lesione\ndelle prerogative costituzionalmente e  statutariamente  riconosciute\nalla Regione autonoma Valle d\u0027Aosta. \n    In questi termini, le contestazioni a seguire  non  costituiscono\nuna critica ai decreti di fissazione udienza, intesa quale  strumento\n«ordinario» di impugnazione dei  decreti  stessi,  ma  sono  volte  a\ndimostrare la lesione da menomazione prodotta dallo Stato, e per esso\ndalla Corte dei conti, oggetto del presente conflitto tra enti. \n    5. In primo luogo, l\u0027immediata applicazione della disciplina  sul\ngiudizio di conto alla Regione autonoma Valle d\u0027Aosta, in assenza  di\nuna  previa  disciplina  di  attuazione  e  armonizzazione  ai  sensi\ndell\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale, non puo\u0027 desumersi, come  si\nafferma nei  decreti  (e  nei  ricorsi  del  Procuratore  regionale),\ndall\u0027art. 103, comma 2, della Costituzione, che,  come  noto,  affida\nalla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie  di  contabilita\u0027\npubblica e nelle altre indicate dalla legge. \n    Ebbene, se e\u0027 vero che questa Corte ha piu\u0027 volte  ritenuto  -  a\npartire dalla sentenza n. 110 del 1970 - che «il principio  dell\u0027art.\n103 conferisca capacita\u0027 espansiva alla disciplina dettata dal  testo\nunico del 1934 per gli agenti contabili  dello  Stato,  consentendone\nl\u0027estensione  a  situazioni  non  espressamente  regolate   in   modo\nspecifico», al contempo ha avvertito, in quella stessa pronuncia, che\n«l\u0027espandersi della giurisdizione costituzionalmente attribuita  alla\nCorte dei conti, lungi dall\u0027essere incondizionato, deve  considerarsi\ncircoscritto  laddove  ricorra  identita\u0027  oggettiva  di  materia,  e\nbeninteso  entro  i  limiti  segnati  da  altre  norme   e   principi\ncostituzionali». \n    In questi termini  si  e\u0027  ancor  piu\u0027  chiaramente  espressa  la\nsentenza  n.  102  del  1977,  «nella  quale  la  Corte  -  sia  pure\ndichiarando  inammissibili  le  proposte  questioni  di  legittimita\u0027\ncostituzionale  delle  norme  sulla  responsabilita\u0027   civile   degli\namministratori e dipendenti degli enti  locali»  -  «ha  in  sostanza\nescluso che il precetto stabilito dal  secondo  comma  dell\u0027art.  103\ndella  Costituzione  sia  caratterizzato  da  una  assoluta»  (e  non\ntendenziale)   generalita\u0027   «e   sia   dunque   dotato   d\u0027immediata\noperativita\u0027 in tutti i casi» (in termini  v.  sentenza  n.  129  del\n1981). \n    Ancor piu\u0027 di recente, questa Corte ha ricordato un «orientamento\nantico e costante» secondo il quale «la giurisdizione della Corte dei\nconti  nella  materia  della  «\"contabilita\u0027  pubblica\"»   «e\u0027   solo\ntendenzialmente     generale     (tanto     che      nell\u0027ordinamento\npre-costituzionale  la  si  qualificava  giurisdizione  speciale)   -\n(sentenza n. 641 del 1987), sicche\u0027  la  Corte  dei  conti  non  puo\u0027\nessere ritenuta il giudice esclusivo della tutela da  danni  pubblici\n(per esempio, sentenze n. 46 del 2008 e n. 641 del 1987). \n    Da  cio\u0027,  la  giurisprudenza  costituzionale   ha   tratto   due\nconseguenze.  La   prima   e\u0027   che   il   legislatore,   nella   sua\ndiscrezionalita\u0027, potrebbe anche attribuire la cognizione  di  alcune\ndelle materie ricadenti nella nozione di «contabilita\u0027 pubblica» alla\ngiurisdizione di un giudice diverso (sentenza n. 641 del 1987 e,  tra\nle altre,  sentenza  n.  189  del  1984).  La  seconda,  che  risulta\ndeterminante per la soluzione del presente conflitto tra  poteri,  e\u0027\nche l\u0027ambito  della  giurisdizione  della  Corte  dei  conti,  «lungi\ndall\u0027essere  incondizionato»  (sentenza  n.  129  del   1981),   deve\ncontenersi,  oltre  che  all\u0027interno  dei   confini   della   materia\n«contabilita\u0027 pubblica», anche entro «i limiti segnati da altre norme\ne principi costituzionali» (sentenze n. 773 del 1988, n. 129 del 1981\ne n. 110 del 1970) (in termini, sentenza n. 169 del 2018). \n    6. Dunque, l\u0027art. 103,  secondo  comma,  della  Costituzione,  e\u0027\nprevisione  che  deve  essere   coordinata   con   le   altre   norme\ncostituzionali   che    regolamentano    la    nostra    architettura\ncostituzionale,  e  per  quanto  qui  rileva  con  l\u0027art.  116  della\nCostituzione, che  riconosce  e  garantisce  le  forme  e  condizioni\nparticolari di autonomia della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta, cui si\nricollega anche il rango della fonte attribuito al  relativo  Statuto\nspeciale, adottato con legge costituzionale, la  n.  4  del  1948,  e\nsoggetto, per le eventuali modifiche, alla stessa disciplina prevista\ndalla  Costituzione  per  le  leggi  costituzionali  (art.  50  dello\nStatuto). \n    In ragione di quanto precede, l\u0027estensione del giudizio di conto,\ncosi\u0027  come  disciplinato  dalle  fonti   statali,   nell\u0027ordinamento\nautonomo valdostano non puo\u0027 essere desunta dal solo art.  103  della\nCostituzione, ma necessita, stante  appunto  le  forme  e  condizioni\nparticolari  di  autonomia  di  cui  gode  la  ricorrente,  e   della\npluralita\u0027 di materie e competenze anche regionali su cui  incide  il\nconto giudiziale, di una propria disciplina che attui e armonizzi,  a\nlivello interno, quella normativa statale. \n    Del resto, proprio nei  confronti  della  Regione  Valle  d\u0027Aosta\nquesta  Corte  costituzionale  aveva  statuito  la  legittimita\u0027,  in\nrelazione   all\u0027art.   103   della   Costituzione,    della    Giunta\ngiurisdizionale amministrativa  della  Valle  d\u0027Aosta  istituita  dal\nD.L.C.P.S. n. 367 del 1946, alla quale era affidata la  giurisdizione\ncontabile, affermando che «il Costituente  non  ha  inteso  riservare\nalla Corte dei conti la competenza a conoscere  di  tutti  i  giudizi\ncomunque vertenti nella materia della contabilita\u0027  pubblica»;  anzi,\nla disciplina in esame e\u0027 stata dichiarata  incostituzionale  perche\u0027\nla composizione della Giunta non rispettava le garanzie stabilite per\nil giudice dalla Costituzione, cosi\u0027 ulteriormente riconoscendo  come\nlegittima un\u0027autorita\u0027 giudiziaria preposta  alla  materia  contabile\nnella Regione (Corte costituzionale, sentenza n. 33  del  1968,  §  4\nDiritto). \n    Cio\u0027 conferma che, in assenza  di  una  normativa  di  attuazione\nstatutaria, il solo art. 103  della  Costituzione  non  puo\u0027  fondare\nl\u0027immediata applicabilita\u0027 della disciplina sulla resa del conto alla\nRegione autonoma Valle d\u0027Aosta. \n    In altri termini, stante la natura  equiordinata  degli  articoli\n103 e 116 della Costituzione, e stante la natura sovraordinata  della\nlegge costituzionale n. 4 del 1948 rispetto alle  leggi  statali  che\nnel tempo hanno disciplinato il  giudizio  di  conto,  l\u0027applicazione\nalla Regione Valle d\u0027Aosta del giudizio di  conto  e  della  relativa\ndisciplina deve essere subordinata all\u0027introduzione di una  specifica\nnormativa di attuazione a  armonizzazione,  secondo  quanto  previsto\ndallo Statuto speciale. \n    7. Lo strumento all\u0027uopo costituzionalmente stabilito e\u0027  appunto\nquello di cui all\u0027art. 48-bis dello Statuto  speciale  valdostano,  a\nnorma del quale «il Governo e\u0027 delegato ad emanare uno o piu\u0027 decreti\nlegislativi  recanti  le  disposizioni  di  attuazione  del  presente\nStatuto e le disposizioni per armonizzare la  legislazione  nazionale\ncon l\u0027ordinamento della regione Valle d\u0027Aosta,  tenendo  conto  delle\nparticolari condizioni di  autonomia  attribuita  alla  regione.  Gli\nschemi dei decreti legislativi  sono  elaborati  da  una  commissione\nparitetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre  dal\nGoverno e tre dal consiglio regionale  della  Valle  d\u0027Aosta  e  sono\nsottoposti al parere del consiglio stesso». \n    In termini generali, le norme di attuazione  sono  previsioni  di\ncarattere  concertato  derivanti  dall\u0027accordo  dei  due  livelli  di\ngoverno, statale e regionale, accordo che viene raggiunto, sia  sotto\nil profilo tecnico che politico, nella Commissione paritetica, organo\ncomposto in modo paritario da  rappresentanti  dello  Stato  e  della\nRegione; esse costituiscono uno  strumento  legislativo  fondamentale\nnon solo  per  l\u0027attuazione  degli  statuti  speciali,  ma,  piu\u0027  in\ngenerale,  per   l\u0027armonizzazione   tra   l\u0027ordinamento   statale   e\nl\u0027autonomia  speciale,  specie  nei  settori,  come  quello  qui   in\ndiscussione, che intersechino piu\u0027 ambiti materiali, alcuni dei quali\nattratti all\u0027autonomia regionale. \n    8. La necessita\u0027 di una disciplina di attuazione  statutaria  per\nquanto   concerne   l\u0027armonizzazione   del    giudizio    di    conto\nnell\u0027ordinamento  speciale  valdostano  si  poggia,  del  resto,   su\nulteriori solide ragioni. \n    Si rileva, in proposito, come questa stessa Corte costituzionale,\nnella sentenza n. 59 del 2024  richiamata  dai  decreti  oggetto  del\npresente conflitto, abbia sottolineato, nel ricostruire la ratio  del\ngiudizio di conto, che l\u0027obiettivo perseguito «e\u0027 quello di garantire\nla  corretta  gestione  del   pubblico   denaro   proveniente   dalla\ngeneralita\u0027 dei  contribuenti  e  destinato  al  soddisfacimento  dei\npubblici bisogni», e che detto giudizio  e\u0027  quindi  funzionale  alla\n«garanzia della correttezza  della  gestione»  del  «pubblico  denaro\nproveniente  dalla  generalita\u0027  dei  contribuenti  e  destinato   al\nsoddisfacimento dei pubblici bisogni». \n    Si tratta peraltro di un orientamento  antico  e  costante  nella\ngiurisprudenza costituzionale, secondo cui la giurisdizione contabile\nin materia di conto giudiziale «si riferisce all\u0027ampio  ambito  della\n«tutela del pubblico danaro» (cosi\u0027 la sentenza n. 185 del  1982,  v.\nanche la gia\u0027 citata sentenza n. 68 del 1971). \n    Dunque - al di la\u0027 della natura giudiziale del procedimento -  il\nnucleo duro del giudizio di conto afferisce  alla  tutela  dei  conti\npubblici e della  finanza  pubblica  allargata,  e  al  contempo,  in\nragione  della  sua  funzione,  esso   interseca   ulteriori   ambiti\nmateriali, quali l\u0027organizzazione degli uffici regionali e la finanza\npubblica regionale. \n    E proprio la giurisprudenza costituzionale ha  riconosciuto  come\nl\u0027ineludibilita\u0027 dei principi e dei procedimenti posti a tutela della\nfinanza pubblica allargata non valga  a  esonerare  il  rispetto  del\nmodello paritetico e  pattizio  previsto  dagli  Statuti  speciali  a\ngaranzia   dell\u0027autonomia   delle   Regioni   a   Statuto   speciale,\nrichiedendo, con specifico riferimento alla  Regione  Valle  d\u0027Aosta,\nl\u0027adozione di decreti legislativi attuativi dello Statuto per  quanto\nconcerne l\u0027armonizzazione  interna  di  procedimenti  afferenti  alla\ncompetenza della Corte dei conti. \n    9. Cosi\u0027 e\u0027 stato, in particolare, quanto  all\u0027istituzione  e  al\nfunzionamento di una sezione regionale di controllo della  Corte  dei\nconti nella Regione Valle d\u0027Aosta. \n    Con sentenza n. 267 del 2006 la Corte costituzionale, dopo  avere\nprecisato che «la necessita\u0027 di coordinamento della finanza pubblica,\nnel cui ambito  materiale  si  colloca  il  controllo  esterno  sulla\ngestione, riguarda  pure  le  Regioni  e  le  Province  ad  autonomia\ndifferenziata, non potendo dubitarsi che anche la  loro  finanza  sia\nparte della \"finanza pubblica allargata»\",  ha  chiaramente  statuito\nche «Nel richiamato quadro ordinamentale, lo Stato e la Regione Valle\nd\u0027Aosta/Vallee  d\u0027Aoste  dovranno  dunque  provvedere,   secondo   la\nprocedura  di  cui  all\u0027art.   48-bis   dello   statuto   valdostano,\nall\u0027istituzione della sezione regionale di controllo della Corte  dei\nconti» (§ 4 del Diritto). \n    A seguito di questa sentenza, come accennato in narrativa, con la\nprocedura di cui all\u0027art. 48-bis  dello  Statuto  speciale  e\u0027  stato\nadottato il decreto legislativo n. 179 del 2010  (recante  «Norme  di\nattuazione  dello  Statuto  speciale  della  regione  autonoma  Valle\nd\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste concernenti l\u0027istituzione di  una  sezione  di\ncontrollo della Corte dei conti»), che  ha  istituto  e  disciplinato\nl\u0027attivita\u0027  della  sezione  di  controllo  della  Corte  dei  conti,\narmonizzando a livello  interno  la  disciplina  nazionale  contenuta\nnella legge n. 20 del 1994. \n    10.  Analogamente  e\u0027  avvenuto,  sempre  per   quanto   concerne\nl\u0027adeguamento delle normative statali poste a presidio della  finanza\npubblica allargata e della garanzia  di  correttezza  della  gestione\ndelle risorse pubbliche, per quanto concerne l\u0027istituzione in Regione\nValle d\u0027Aosta del Collegio dei revisori dei conti. \n    Anche in questo caso l\u0027applicazione in  Regione  della  normativa\nstatale di cui al decreto-legge n. 138 del 2011 e al decreto-legge n.\n174 del 2012 ha necessitato appunto del percorso paritetico  previsto\ndall\u0027art. 48-bis dello Statuto speciale, che ha condotto all\u0027adozione\ndel decreto legislativo di attuazione statutaria n. 174 del  2019  e,\nsulla  base  di  esso,  della  legge  regionale  n.   14   del   2021\n(«Istituzione, ai sensi dell\u0027art- 6-bis  del  decreto  legislativo  5\nottobre 2010, n. 179 del Collegio  dei  revisori  dei  conti  per  la\nRegione autonoma Valle d\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste). \n    11. Il medesimo quadro ordinamentale e l\u0027analogia della materia e\ndegli obiettivi che essa presidia confermano come anche per  i  conti\ngiudiziali e per il relativo giudizio l\u0027applicazione della disciplina\nstatale in Regione Valle d\u0027Aosta necessiti della preventiva  adozione\ndi una normativa di attuazione secondo il procedimento statutario  di\ncui all\u0027art. 48-bis. \n    12. Tanto piu\u0027 che la disciplina sul giudizio di conto, oltre che\nridondare sulle condizioni di autonomia della Regione Valle  d\u0027Aosta,\ninterseca  diverse  materie  che  afferiscono  alla  sua   competenza\nprimaria,  quali  quelle  relative   all\u0027ordinamento   degli   uffici\nregionali e alla finanza regionale, connotanti l\u0027autonomia  speciale,\norganizzativa e finanziaria della Regione. \n    Basti pensare che il deposito dei conti giudiziali presuppone una\npreventiva parifica a  livello  regionale,  che  secondo  le  Sezioni\nRiunite (v. parere n. 2/2018/CONS) e la  giurisprudenza  della  Corte\ndei conti (v. Sez. Giurisd. Veneto, sentenza n. 11/2024)  e\u0027  rimessa\nal Collegio dei revisori dei conti; ebbene, come detto, l\u0027istituzione\ndi questo organo a livello regionale ha richiesto l\u0027adozione  di  una\nspecifica disciplina di attuazione  e  armonizzazione  statutaria  ex\nart. 48-bis dello  Statuto  speciale,  conclusa  con  l\u0027adozione  del\ndecreto legislativo n. 174 del 2019 e,  sulla  base  di  esso,  della\nlegge regionale n. 14/2021  (non  impugnata  dal  Governo),  che  non\nindividuano tra i compiti del Collegio dei revisori la  parifica  dei\nconti  dei  gestori  contabili  regionali  ai  fini  dei   successivi\nadempimenti relativi al giudizio sui conti. \n    E\u0027 evidente pertanto come questo ulteriore passaggio necessiti di\nun  iter  attuativo,  che  deve  necessariamente   passare   per   la\nCommissione  paritetica  e  per  l\u0027adozione  di  decreti  legislativi\nrafforzati,  ai  sensi  della  piu\u0027   volte   richiamata   previsione\nstatutaria. \n    La necessita\u0027 di armonizzazione attraverso i decreti  legislativi\ndi attuazione  ex  art.  48-bis  dello  Statuto  si  appalesa  quindi\ndoverosa per bilanciare le prerogative giustiziali  della  Corte  dei\nconti, mai negate, con quelle organizzative  e  autonomistiche  della\nRegione,  cosi\u0027  da  non  sottrarre   gli   agenti   contabili   alla\ngiurisdizione di conto tout court, ma di adeguare la  disciplina  sul\nconto all\u0027ordinamento regionale. \n    13. A ulteriore conferma  della  lamentata  menomazione  e  della\nnecessita\u0027 di una previa  disciplina  di  attuazione  statutaria  per\nl\u0027esercizio della giurisdizione di conto in Regione Valle d\u0027Aosta, si\nrappresenta che analoghe norme di attuazione sono state  adottate  da\naltre autonomie speciali ai fini dell\u0027applicazione  del  giudizio  di\nconto e della soggezione alla relativa giurisdizione contabile; e\u0027 il\ncaso, ad esempio, della Regione Trentino-Alto Adige, la cui normativa\ndi attuazione  fa  riferimento  all\u0027attivita\u0027  giurisdizionale  della\nCorte dei conti e all\u0027applicazione al proprio  interno  del  relativo\nprocedimento, con  le  integrazioni  ivi  disciplinate  (decreto  del\nPresidente della Repubblica n.  305/1988  e  successive  modifiche  e\nintegrazioni), nonche\u0027 della  Regione  Siciliana,  le  cui  norme  di\nattuazione statutaria attribuiscono  alla  competenza  della  sezione\ngiurisdizionale della  Corte  dei  conti  i  giudizi  sui  conti  dei\ntesorieri e degli altri agenti contabili (decreto legislativo n.  655\ndel 1948 e successive modifiche e integrazioni). \n    Ed  e\u0027  appena  il  caso   di   segnalare   come   questa   Corte\ncostituzionale, con la  sentenza  n.  292  del  2001,  impropriamente\nrichiamata nei decreti oggetto del presente conflitto, abbia ritenuto\napplicabile  il  giudizio  di  conto  nei  confronti  della   Regione\nTrentino-Alto Adige e delle sue Province autonome proprio in  ragione\n«dell\u0027esistenza di  specifiche  norme  di  attuazione  dello  Statuto\nspeciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,  che  esplicitamente   fanno\nmenzione dell\u0027esercizio, da parte delle sezioni della Corte dei conti\nistituite nella regione, non solo del controllo  sulla  gestione  del\nbilancio e del patrimonio della regione e della  provincia  (art.  2,\ncomma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,\nn. 305, come sostituito dall\u0027art. 2 del decreto legislativo 14 giugno\n1999,  n.  212),  ma   anche   dell\u0027attivita\u0027   giurisdizionale,   in\napplicazione delle leggi sull\u0027ordinamento  e  sulle  procedure  della\nCorte dei conti medesima (art.  10-bis  del  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 305 del 1988, aggiunto dall\u0027art.  5  del  decreto\nlegislativo n. 212 del 1999)», evidenziando come «in assenza  di  una\nspecifica legislazione si  poteva  dubitare»  della  «estensione  del\ngiudizio di conto e della relativa  disciplina  alle  gestioni  delle\nregioni e delle province autonome... fondata esclusivamente sull\u0027art.\n103 della Costituzione» (§3 del Diritto). \n    14. Privo di pregio e approssimativo si mostra anche  l\u0027ulteriore\nargomento  sposato  nei  decreti  per  sostenere   la   giurisdizione\ncontabile, e cioe\u0027 quello secondo cui lo Statuto speciale della Valle\nd\u0027Aosta non conterrebbe «robusti appigli per giustificare l\u0027esenzione\ndella RAVA dagli obblighi di resa dei conti». \n    Il punto, infatti, non e\u0027 certo  la  sussistenza  di  una  simile\nesenzione, che la Regione  Valle  d\u0027Aosta  non  ha  mai  argomentato,\nneppure  nell\u0027interlocuzione   con   il   Procuratore   che   si   e\u0027\ninopinatamente trasformata in materia per l\u0027introduzione del giudizio\ndi conto, in spregio a ogni principio di  rispetto  e  collaborazione\ninteristituzionale. \n    Cio\u0027 che si sostiene e\u0027 che, nel  vigente  quadro  ordinamentale,\nper  l\u0027applicazione  e  l\u0027adeguamento  della  disciplina  sul   conto\ngiudiziale nella Regione  Valle  d\u0027Aosta  e\u0027  necessaria  l\u0027adozione,\nsulla base del metodo paritetico e pattizio di  cui  all\u0027art.  48-bis\ndello  Statuto  speciale,  di  una   disciplina   di   attuazione   e\narmonizzazione. \n    Secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, infatti,  e\ncome risulta per  tabulas  dal  citato  art.  48-bis  dello  statuto,\navente, si ribadisce, rango di  legge  costituzionale,  le  norme  di\nattuazione possono avere una funzione anche innovativa rispetto  allo\nstatuto che attuano, posto che la procedura paritetica  in  esame  e\u0027\nfondamentale anche, e per quanto qui piu\u0027 rileva, in tutti i casi  in\ncui  sia  necessario  armonizzare  la  legislazione   nazionale   con\nl\u0027ordinamento della Valle e con  le  sue  condizioni  particolari  di\nautonomia. \n    15. Parimenti erronea e lesiva delle prerogative della ricorrente\ne\u0027 l\u0027altra argomentazione contenuta nei  decreti,  che  si  spinge  a\nritenere di «dubbia esperibilita\u0027 la procedura di cui all\u0027art. 48-bis\ndello Statuto speciale per dar  luogo  ad  una  peculiare  disciplina\ndella  funzione  giurisdizionale  (di  cui,  con  ogni  evidenza,  il\ngiudizio di conto e\u0027 manifestazione». \n    In  disparte  la  gia\u0027  dimostrata   natura   trasversale   della\ndisciplina, che come detto  interseca  anche  materie  di  competenza\nregionale e di natura primaria, a ogni  modo  si  evidenzia  come  la\nconsolidata giurisprudenza costituzionale consideri la  normativa  di\nattuazione statutaria come la sola idonea ad attuare il coordinamento\ndella disciplina  statale  nei  confronti  degli  enti  ad  autonomia\ndifferenziata, in ragione della  determinazione  paritetica  del  suo\ncontenuto, e cio\u0027 anche nelle materie di competenza esclusiva statale\nquale  puo\u0027   essere   quella   della   giurisdizione   (cfr.   Corte\ncostituzionale, sentenze n. 267/2006, n. 178 del 2012). \n    Quanto detto e\u0027 tanto vero  che,  come  visto,  anche  per  altre\nautonomie  speciali,  i  cui  statuti  pure  tacciono  sul  punto   -\nl\u0027estensione del giudizio di conto e\u0027 stata  preceduta  dall\u0027adozione\ndi una disciplina normativa di attuazione ad hoc. \n    16. Va segnalato, ancora, come anche il dato storico  e  fattuale\ndepongano per la lesione da menomazione perpetrata  dalla  Corte  dei\nconti a mezzo dei decreti. \n    Come  anticipato,  infatti,  sin  dall\u0027entrata  in  vigore  della\nCostituzione e fino alla prima interlocuzione di aprile 2024 la Corte\ndei conti non aveva mai chiesto alla Regione di presentare  il  conto\nparificato dei propri agenti contabili, e cio\u0027  sia  antecedentemente\nalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e nella vigenza del  R.D.  n.\n2440 del 1923, del R.D. n. 827 del 1924, del R.D. n. 1214  del  1934,\nsia successivamente all\u0027adozione della legge costituzionale in  esame\ne nella vigenza, oltre che del richiamato  R.D.  n.  1214  del  1934,\nanche  della  legge  n.  20  del  1994  e  successive   modifiche   e\nintegrazioni, e a seguire del decreto legislativo n. 174 del 2016. \n    Questa piu\u0027 che consolidata evidenza non fa che attestare, da  un\nlato, come anche la Corte dei  conti  sia  sempre  stata  consapevole\ndella non immediata applicabilita\u0027 del giudizio di conto  in  Regione\nValle d\u0027Aosta in assenza di una disciplina di  attuazione  statutaria\nad hoc, e dall\u0027altro che, promuovendo i giudizi per la resa del conto\ncon i decreti oggetto del presente  conflitto,  la  Corte  dei  conti\nabbia leso le prerogative costituzionalmente spettanti  alla  Regione\nautonoma Valle d\u0027Aosta, e in particolare quella di darsi,  a  seguito\ndel  procedimento  paritetico  e  pattizio   Stato-Regione   previsto\ndall\u0027art. 48-bis, una  disciplina  apposita  che  armonizzi  e  attui\nnell\u0027ordinamento regionale la normativa statale in materia  di  conti\ngiudiziali, cosi\u0027 come e\u0027 stato nelle altre  Regioni  e  Province  ad\nautonomia speciale. \n    17. Ne\u0027 il decreto legislativo  n.  174  del  2016  ha  apportato\nalcuna innovazione sotto il profilo in esame, come  risulta  sia  dal\nsuo tenore testuale che dall\u0027interpretazione  che  ne  hanno  proprio\ndato le Sezioni Riunite della Corte dei conti. \n    Sotto il primo aspetto, si segnala  che  l\u0027art.  137  del  c.g.c.\nprecisa che «La Corte  dei  conti  giudica  sui  conti  degli  agenti\ncontabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo\nquanto  previsto  a  termini  di  legge»,  il  che  conferma  che  la\ndisciplina recata dal codice non fornisce nuove indicazioni in ordine\nai soggetti sottoposti alla disciplina sui conti giudiziali. \n    Come anticipato, in  questo  senso  si  sono  espresse  anche  le\nSezioni Riunite della Corte dei conti nel parere n. 2/2018/Cons. reso\nnell\u0027adunanza del 15 febbraio 2018, dove si attesta  chiaramente  che\n«Il Codice di  giustizia  contabile,  lungi  dal  produrre  l\u0027effetto\nsostanziale di sottoporre all\u0027obbligo della  resa  del  conto  agenti\ncontabili  che  precedentemente  ne  erano  esonerati,   conferma   e\nchiarisce, pertanto, sotto un profilo squisitamente  processuale,  la\ndisciplina vigente...». \n    Dunque, l\u0027entrata in  vigore  del  c.g.c.  e  la  disciplina  sul\ngiudizio di conto da esso prevista non puo\u0027 in alcun  modo  attestare\nla soggezione della Regione autonoma Valle  d\u0027Aosta  alla  disciplina\nsulla resa del conto,  in  assenza  di  una  specifica  normativa  di\nattuazione  che  consenta  l\u0027armonizzazione  di   questa   disciplina\nall\u0027interno del proprio ordinamento speciale. \n    E cio\u0027 a maggior ragione considerando che la legge di delegazione\nn. 124 del 2015 contiene  una  specifica  clausola  di  salvaguardia,\nsecondo  la  quale  «Le  disposizioni  della  presente   legge   sono\napplicabili  nelle  regioni  a  Statuto  speciale  e  nelle  province\nautonome di Trento e di  Bolzano  compatibilmente  con  i  rispettivi\nstatuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla\nlegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (art. 22). \n    18. Da ultimo, i comportamenti e gli atti lesivi  adottati  dalla\nCorte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle d\u0027Aosta, ridondano\nanche  nella  violazione  del  principio  di   leale   collaborazione\nistituzionale, che costituisce parametro invocabile nel conflitto  di\nattribuzioni. \n    Come gia\u0027 detto, la nota trasmessa dal Procuratore  alla  Regione\nin data 16  aprile  2024,  volta  a  chiedere  chiarimenti  circa  le\nmodalita\u0027  di  resa  del  conto  in  Regione,   appariva   funzionale\nall\u0027apertura di un dialogo collaborativo. \n    In questi termini, del resto, la comunicazione era stata intesa e\napprocciata  dal  Presidente  della  Regione,  che   aveva   risposto\npersonalmente al Procuratore regionale,  confermando  cosi\u0027  il  tono\n«istituzionale»   e   non   «giudiziale»   dell\u0027interlocuzione,   sia\nesplicitando le ragioni per cui  in  assenza  di  una  disciplina  di\nattuazione e armonizzazione statutaria in Regione Valle  d\u0027Aosta  non\nrisulta allo stato applicabile la disciplina nazionale  sul  giudizio\ndi  conto,  sia  rappresentando  il  proprio  impegno   personale   a\npromuovere la questione presso la Commissione  paritetica  competente\nall\u0027istruttoria sui decreti legislativi attuativi ai sensi  dell\u0027art.\n48-bis dello Statuto speciale. \n    E in effetti, sulla base della proposta redatta dagli  uffici  il\nPresidente  ha  immediatamente  trasmesso  uno  schema   di   decreto\nlegislativo attuativo alla componente della Commissione paritetica di\nnomina regionale, la quale a propria volta ha  istruito  la  pratica,\nche e\u0027 a oggi in  discussione  anche  con  la  componente  di  nomina\ngovernativa della Commissione. \n    A fronte di questa interlocuzione e di questo specifico  impegno,\nla presentazione del ricorso per la  resa  del  conto  da  parte  del\nProcuratore  regionale,  e  il  suo  avallo  da  parte  del   giudice\nmonocratico  con  l\u0027adozione  dei  decreti   oggetto   del   presente\nconflitto,   hanno   nei    fatti    trasformato    un\u0027interlocuzione\nistituzionale in un  atto  da  contestare  in  sede  giurisdizionale,\nappalesandosi cosi\u0027 come iniziative contrarie ai  principi  di  leale\ncollaborazione  e  cooperazione  interistituzionale  tra  organi   di\nrilevanza costituzionale, e producono una lesione  delle  prerogative\ndella  Regione  Valle   d\u0027Aosta   ancor   piu\u0027   ingiustificata,   in\nconsiderazione, appunto, del fatto che  la  ricorrente  si  e\u0027  fatta\nsubito promotrice di un\u0027iniziativa di adeguamento statutario ex  art.\n48-bis dello Statuto speciale, non appena ricevuta  la  richiesta  di\nchiarimenti della Corte dei conti. \n    Cio\u0027  a  dimostrazione  della  volonta\u0027  della  Regione  di   non\nsottrarsi in assoluto alla giurisdizione di conto. \n    Il fatto che,  a  dispetto  di  cio\u0027  e  nonostante  un  iter  di\nattuazione statutaria appositamente avviato, la Corte dei  conti  sia\nandata avanti con la promozione dei giudizi per la resa del  conto  e\ncon l\u0027adozione dei decreti  di  fissazione  udienza,  quando  nessuna\nanaloga iniziativa e\u0027 stata  mai  assunta  per  oltre settanta  anni,\ndepone  ulteriormente  per  la  violazione  del  principio  di  leale\ncollaborazione e conferma la menomazione lamentata  con  il  presente\nconflitto. \n    Cio\u0027 lascia anche sorgere il dubbio che,  attraverso  una  simile\niniziativa, si sia finita per  esercitare,  anche  al  di  la\u0027  delle\nintenzioni,  una  sorta  di  sollecito  e   di   indebita   pressione\nsull\u0027ulteriore  interlocuzione,  tuttora  in  corso  in   Commissione\nparitetica, relativa a nuove disposizioni  di  attuazione  statutaria\nsui compiti  e  l\u0027organizzazione  della  Corte  dei  conti  in  Valle\nd\u0027Aosta, avviata proprio a  seguito  di  specifiche  richieste  della\nCorte dei conti, e allo stato in una fase di riflessione istruttoria. \n    La promozione dell\u0027iniziativa giurisdizionale contestata  con  il\npresente  ricorso  per  conflitto  -  peraltro  avviata,  come   gia\u0027\neccepito,  nell\u0027ambito  di  quella   che   era   partita   come   una\ninterlocuzione tra organi costituzionali - produce infatti,  in  ogni\ncaso, l\u0027effetto di condizionare la posizione delle parti  nell\u0027ambito\ndel dibattito in corso  su  tali  nuove  disposizioni  di  attuazione\nstatutaria. \n    Anche  sotto  questo  aspetto  traspare,  dunque,  la  contestata\nviolazione del principio di leale collaborazione. \n    19.  Si  ribadisce,  ancora,  l\u0027errore  di  impostazione   e   di\npresupposizione in cui incorrono i  decreti  oggetto  del  conflitto,\ncioe\u0027 quello di ritenere che la Regione  autonoma  Valle  d\u0027Aosta  si\nsarebbe professata sottratta, in assoluto, al  giudizio  di  conto  e\nalla giurisdizione della Corte dei conti. \n    Al contrario, come piu\u0027 volte ripetuto, la  Regione  non  intende\nsottrarsi alla giurisdizione contabile in parte qua, ma ritiene  che,\na tal fine, sia necessario e  doveroso  attuare  siffatta  disciplina\nnell\u0027ordinamento autonomo valdostano con la procedura  paritetica  di\ncui  all\u0027art.  48-bis  dello  Statuto  speciale,   che   implica   il\ncoinvolgimento del governo e del legislatore delegato. \n    Ed  e\u0027  proprio  in  cio\u0027  che  si  sostanzia  la  lesione  delle\nattribuzioni statutarie e costituzionali lamentata  con  il  presente\nricorso, giacche\u0027 nella specie l\u0027esercizio del giudizio per  la  resa\ndel Conto nei confronti della Regione Valle d\u0027Aosta  ha  menomato  il\npotere, di spettanza regionale e di rango costituzionale, di darsi  -\nin modo condiviso con lo Stato - una disciplina di armonizzazione  ad\nhoc della materia nell\u0027ordinamento regionale. \n    20. Preme segnalare, infine,  che  nell\u0027esercizio  delle  proprie\nattribuzioni la Regione si e\u0027 autonomamente dotata  di  discipline  e\nprocedure interne dirette a garantire la correttezza  delle  gestioni\ncontabili di maggior rilievo, quali, per quanto  qui  rileva,  quella\ndell\u0027economato e del servizio di tesoreria. \n    In particolare, per  quanto  riguarda  l\u0027economato  (disciplinato\ndalla  legge  regionale  n.  30/2009  e  dall\u0027attuativa   D.G.R.   n.\n1382/2012), il Collegio dei revisori dei conti, istituito  con  legge\nregionale n. 14/2021 secondo quanto previsto dal  richiamato  decreto\nlegislativo di  attuazione  statutaria  n.  174  del  2019,  effettua\ntrimestralmente la verifica della cassa economale.  L\u0027organo  procede\nordinariamente all\u0027analisi dei registri di cassa, dell\u0027estratto conto\ndi conto corrente, dei registri valori  bollati,  dei  verbali  delle\nverifiche effettuate, e  procede  altresi\u0027  all\u0027inventario  dei  beni\nmobili (arredi,  attrezzature  e  apparecchiature  d\u0027ufficio)  e  del\nmagazzino cancelleria. \n    Per quanto riguarda il servizio di  Tesoreria,  ancora,  esso  e\u0027\nsoggetto al regime di Tesoreria unica, di cui alla legge n. 720/1984,\ncome stabilito dall\u0027art. 1 della legge n. 27/2012; il Tesoriere opera\nin conformita\u0027 alle norme e ai principi di cui al decreto legislativo\nn. 118/2011 e alle relative  disposizioni  attuative,  integrative  e\nmodificative, oltre che alla legge regionale n. 30/2009 in materia di\ncontabilita\u0027 regionale per quanto non in contrasto con  le  norme  di\ncui sopra, e  alla  legge  n.  690/1981  (Revisione  dell\u0027ordinamento\nfinanziario della Valle d\u0027Aosta), da ultimo  modificata  dal  decreto\nlegislativo di attuazione statutaria n. 12/2011. \n    Il Tesoriere affidatario opera il trattamento  informatico  degli\nordinativi (OPI) a firma digitale prodotti dalla Regione, secondo gli\nstandard e le regole tecniche tempo per  tempo  vigenti  e  partecipa\nalla rilevazione SIOPE, cosi\u0027 come previsto dall\u0027art. 14 della  legge\nn.196/2009 e dal contratto di appalto del servizio di Tesoreria. \n    Il Tesoriere e\u0027 tenuto alla resa del «conto  del  tesoriere»,  da\ntrasmettere  all\u0027amministrazione  regionale,   come   stabilito   dal\ncontratto di Tesoreria, corredato,  qualora  necessario  ai  fini  di\nlegge, dagli  allegati  di  svolgimento  per  ogni  singola  voce  di\nbilancio, dagli ordinativi di incasso e di pagamento, dalle  relative\nquietanze,  ovvero  dai  documenti  contenenti  gli   estremi   delle\nquietanze medesime, entro  il  mese  di  gennaio  di  ogni  esercizio\nfinanziario, redatto su  modelli  conformi  a  quelli  previsti  agli\nallegati 17/1, 17/2 e 17/3 del decreto legislativo n. 118/2011. \n    Al Collegio dei revisori dei conti, la legge regionale n. 14/2021\nattribuisce il rilascio del parere obbligatorio sul Rendiconto  (art.\n2, comma  1)  e  l\u0027effettuazione  della  verifica  di  cassa  (almeno\ntrimestrale) (art. 2, comma 7). Inoltre, il Collegio dei revisori dei\nConti  provvede  alla  compilazione  del  questionario   a   supporto\ndell\u0027istruttoria di verifica della  Sezione  regionale  di  controllo\ndella Corte dei conti, sulla base delle Linee guida per la  relazione\ndel Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto  delle  Regioni  e\ndelle Province autonome, da ultimo approvate, per  l\u0027esercizio  2022,\ncon delibera n. 6/SEZAUT/2023/INPR. \n    Le citate Linee guida (in riferimento al Rendiconto 2022,  ma  in\nmodo simile a quanto previsto negli anni precedenti) prevedono,  alla\nSez. III-Gestione - domanda n. 3.38 (Fondo cassa), la compilazione di\nun prospetto di riconciliazione dei  dati  relativi  al  Fondo  cassa\niniziale, alle Riscossioni, ai Pagamenti, e al Saldo di cassa  finale\ndistinguendo i dati «Da Rendiconto», «Da  Siope»  e  «Dal  conto  del\nTesoriere», con l\u0027obiettivo di evidenziare eventuali differenze. \n    21. Dunque, per effetto della vigente  disciplina  regionale,  le\ngestioni contabili risultano organizzate in modo tale da poter essere\nricollegate con certezza, chiarezza e continuita\u0027 alle  registrazioni\ncontabili dell\u0027ente, cosi\u0027 da assolvere,  anche  nelle  more  di  una\nnormativa di attuazione, a quella «esigenza del rispetto di legalita\u0027\ncontabile delle risorse pubbliche» cui e\u0027 preordinata  la  disciplina\ndel conto giudiziale. \n    Senza contare  che,  comunque,  anche  nelle  more  dell\u0027iter  di\nattuazione statutaria in corso, gli agenti  contabili  della  Regione\nrestano assoggettati alla responsabilita\u0027 amministrativa e contabile,\noltre che penale, ricorrendone i presupposti. \n    Il che conferma una volta di  piu\u0027  l\u0027illegittimita\u0027,  anche  per\nviolazione del principio  di  leale  collaborazione,  dell\u0027iniziativa\nassunta dalla Corte dei conti,  sez.  giurisdizionale  per  la  Valle\nd\u0027Aosta, con l\u0027adozione dei decreti oggetto del presente conflitto. \n    22. Stante tutto  quanto  precede,  si  chiede  all\u0027Ecc.ma  Corte\ncostituzionale di accertare e dichiarare che non spettava allo Stato,\ne per esso alla Corte dei conti, esercitare la giurisdizione di conto\nnei confronti della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta, in assenza di una\nprevia normativa  di  attuazione  statutaria  ex  art.  48-bis  dello\nStatuto   speciale,   peraltro   in   corso   di    definizione,    e\nconseguentemente annullare i decreti ex art.  141,  comma  4,  c.g.c.\nadottati dalla Corte dei conti, sez.  giurisdizionale  per  la  Valle\nd\u0027Aosta - giudice monocratico, nn. 18/2024, 19/2024, 20/2024. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Voglia  l\u0027Ecc.ma  Corte  costituzionale  adita,   respinta   ogni\ncontraria istanza, eccezione e deduzione: \n      i) dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla  Corte\ndei conti, l\u0027esercizio della funzione giurisdizionale in  materia  di\nresa del conto giudiziale in Regione  Valle  d\u0027Aosta  in  assenza  di\napposita normativa di attuazione  ai  sensi  dell\u0027art.  48-bis  dello\nStatuto speciale della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta  approvato  con\nlegge costituzionale n. 4 del 1948, e in particolare che non spettava\nallo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione  giurisdizionale\nper la Regione Valle  d\u0027Aosta  (giudice  monocratico),  adottare,  in\nassenza di apposita norma di attuazione  ai  sensi  dell\u0027art.  48-bis\ndello Statuto speciale, i decreti ex art. 141, comma  4,  c.g.c.,  n.\n18/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 944), n. 19/2024  (nel\ngiudizio per la resa del conto n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio  per\nla resa del conto n. 946), notificati il 4 ottobre 2024; \n      ii) per l\u0027effetto, annullare i suddetti decreti  ex  art.  141,\ncomma 4, c.g.c. adottati  dal  giudice  monocratico  presso  la  sez.\ngiurisdizionale della Corte dei conti della Valle d\u0027Aosta n.  18/2024\n(nel giudizio per la resa del conto n. 944), n. 19/2024 (nel giudizio\nper la resa del conto n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio per  la  resa\ndel conto n. 946), notificati il 4 ottobre 2024,  nonche\u0027  tutti  gli\natti e provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi,\ne, in  particolare,  per  quanto  occorrer  possa,  i  corrispondenti\nricorsi per la resa del  conto  proposti  dal  Procuratore  regionale\ndella Corte dei conti - sez. giurisdizionale per  la  Valle  d\u0027Aosta,\niscritti ai nn. 944, 945 e 946 del registro di segreteria. \n        Roma, 8 novembre 2024 \n \n                          Avv. Angelo Lalli","elencoResistenti":[{"descrizione_tipologia":"Presidente del Consiglio dei ministri","indirizzo_avvocato":"","numero_contenzioso":"38036/24","flag_cost_fuori_termine":"No"},{"descrizione_tipologia":"Corte dei conti","indirizzo_avvocato":"","numero_contenzioso":"","flag_cost_fuori_termine":"No"}],"elencoAtti":[{"descrizione_tipo_atto":"Decreto","autorita_atto":"Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione della Valle d\u0027Aosta","localita":"Aosta","numero_atto":"20","data_atto":"30/09/2024","nesso":"","articolo":"","specificaz_articolo":"","comma":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_atto":"Decreto","autorita_atto":"Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione della Valle d\u0027Aosta","localita":"Aosta","numero_atto":"19","data_atto":"30/09/2024","nesso":"","articolo":"","specificaz_articolo":"","comma":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_atto":"Decreto","autorita_atto":"Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione della Valle d\u0027Aosta","localita":"Aosta","numero_atto":"18","data_atto":"30/09/2024","nesso":"","articolo":"","specificaz_articolo":"","comma":"","specificaz_comma":""}],"elencoParametri":[{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"103","comma":"2","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"116","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Statuto speciale per la Valle d’Aosta","numero":"","articolo_impugnato":"48","comma":"","specificaz_articolo":"bis","specificaz_comma":""}]}}"
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