GET https://collaudocorte.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/23

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\n    contro Regione Veneto (02205340793), in  persona  del  Presidente\ndella Giunta regionale p.t., - Palazzo Balbi -  Dorsoduro,  390130123\nVenezia   -    PEC:    protocollo.generale@pec.regione.veneto.it    -\navvocatura@pec.regione.veneto.it - resistente; \n    per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  4\ndella  legge  regionale  del  Veneto  n.  6  del  20   maggio   2025,\n«Disposizioni  di  adeguamento  ordinamentale  2024  in  materia   di\nnavigazione  interna,  trasporti,  edilizia  residenziale   pubblica,\nprocedure  urbanistiche  semplificate  di  sportello  unico  per   le\nattivita\u0027  produttive,  ambiente,  difesa  del  suolo,  governo   del\nterritorio,  recupero  dei  sottotetti  a  fini   abitativi,   parchi\nregionali,  acque   minerali   e   termali,   protezione   civile   e\ndistaccamenti volontari del corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco»,\npubblicata nel BUR n. 62 del 20 maggio 2025 della Regione Veneto. \n    La  legge  in  epigrafe  viene  impugnata,  in  riferimento  alle\nsopraindicate disposizioni, previa deliberazione  del  Consiglio  dei\nministri in data 14 luglio 2025, sulla base del seguente \n \n                               Motivo \n \nI -  Violazione  dell\u0027art.  117,  secondo  comma,  lettera  e)  della\nCostituzione, per violazione della competenza  statale  esclusiva  in\nmateria  di  tutela  della  concorrenza  e  della  normativa  statale\ninterposta. \n    La legge regionale n. 6 del 2025  detta  alcune  disposizioni  di\nadeguamento  ordinamentale  in  materia   di   navigazione   interna,\ntrasporti, edilizia  residenziale  pubblica,  procedure  urbanistiche\nsemplificate  di  sportello  unico  per  le   attivita\u0027   produttive,\nambiente, difesa del suolo,  governo  del  territorio,  recupero  dei\nsottotetti a fini  abitativi,  parchi  regionali,  acque  minerali  e\ntermali,  protezione  civile  e  distaccamenti  volontari  del  corpo\nnazionale dei vigili del fuoco. \n    Tra le disposizioni dedicate alla  materia  dei  trasporti  (Capo\nII), viene qui censurata la disposizione  di  cui  all\u0027art.  4  della\nlegge  regionale  in  epigrafe,  intitolato  «Modifiche  alla   legge\nregionale 30 luglio 1996, n. 22 recante \"Norme per l\u0027esercizio  delle\nfunzioni amministrative in materia di servizi  di  trasporto  non  di\nlinea per via di terra\"». \n    Il comma 1 di tale articolo, nell\u0027intervenire in  modifica  della\nlegge regionale 30 luglio 1996, n. 22, prevede quanto segue: \n        «1. All\u0027art. 4 \"Servizio di noleggio  con  conducente\"  della\nlegge regionale 30 luglio 1996, n. 22 «Norme  per  l\u0027esercizio  delle\nfunzioni amministrative in materia di servizi  di  trasporto  non  di\nlinea per via di terra», dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: \n          «5-bis. Per i servizi svolti esclusivamente  con  partenza,\ndestinazione e permanenza all\u0027interno del  territorio  della  Regione\ndel Veneto, al fine della tracciabilita\u0027 e di una gestione uniforme e\ncoordinata  dei  servizi  di  noleggio   con   conducente   a   mezzo\nautovettura, nel rispetto delle  competenze  comunali,  l\u0027obbligo  di\ncompilazione delfoglio di servizio, previsto dall\u0027art.  11,  comma  4\ndella  legge  15  gennaio  1992,  n.  21  e  successive  modifiche  e\nintegrazioni, e\u0027 assolto mediante il possesso del contratto o lettera\nd\u0027incarico, di cui al comma precedente, sia cartacea che elettronica,\nattestante l\u0027avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente,\nda tenersi a disposizione a cura del conducente  per  essere  esibita\nagli organi di controllo. \n          5-ter. Resta fermo l\u0027obbligo di tenuta e  compilazione  del\nfoglio  di  servizio,  come  previsto  dalle   vigenti   disposizioni\nnazionali, in ogni circostanza in cui il servizio  si  svolga,  anche\ntemporaneamente, al di fuori dei confini regionali.». \n    La  richiamata  disposizione,  nell\u0027introdurre  ai   fini   della\nregolamentazione   del   servizio   di   noleggio   con   conducente,\nun\u0027alternativa alla compilazione e tenuta del foglio di  servizio  in\nformato  elettronico  -  seppure  limitatamente  ai  servizi   svolti\nnell\u0027ambito regionale -  si  pone  in  contrasto  con  la  disciplina\nstatale interposta dettata, in particolare, dall\u0027art.  11,  comma  4,\ndella legge 15 gennaio 1992,  n.  21  nonche\u0027  dall\u0027art.  10-bis  del\ndecreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge n.  12\ndel 2019, in tal modo violando la  competenza  esclusiva  statale  in\nmateria di tutela della concorrenza  di  cui  all\u0027art.  117,  secondo\ncomma, lettera e) della Costituzione. \n    Al fine di esporre il quadro normativo di riferimento si  osserva\nche la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (recante  «Legge  quadro  per  il\ntrasporto di persone mediante autoservizi pubblici  non  di  linea»),\nche costituisce la normativa statale di riferimento per la  specifica\nmateria, identifica gli autoservizi pubblici non di linea in  «quelli\nche provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con\nfunzione complementare e integrativa rispetto ai  trasporti  pubblici\ndi linea ... e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati  o\ndel trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e\nsecondo orari stabiliti di volta in volta». \n    Lo stesso art. 1 stabilisce poi  che  «costituiscono  autoservizi\npubblici  non  di  linea»,  il  servizio  di  taxi  con  autovettura,\nmotocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale  servizi  -  di\ncui al comma 2, lettera a) -  e  «il  servizio  di  autonoleggio  con\nconducente  o  autovettura,  motocarrozzetta  velocipede,  natante  e\nveicoli a trazione animale», indicato sub b) al medesimo comma. \n    Per quanto stabilito dal successivo art. 2, il servizio taxi  «ha\nlo scopo di soddisfare le esigenze del  trasporto  individuale  o  di\npiccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza  indifferenziata;\nlo  stazionamento  avviene  in  luogo  pubblico;  le   tariffe   sono\ndeterminate  amministrativamente   dagli   organi   competenti,   che\nstabiliscono  anche  le  modalita\u0027  del  servizio;  il   prelevamento\ndell\u0027utente  ovvero  l\u0027inizio  del  servizio  avvengono   all\u0027interno\ndell\u0027area comunale o  comprensoriale».  Il  servizio  NCC  e\u0027  invece\ndefinito, nei suoi contenuti, dal successivo art. 3  quale  «servizio\nche si rivolge all\u0027utenza specifica che avanza, presso la sede  o  la\nrimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione  a  tempo\ne/o viaggio anche mediante l\u0027utilizzo di strumenti tecnologici. 2. Lo\nstazionamento dei mezzi deve avvenire  all\u0027interno  delle  rimesse  o\npresso i pontili di attracco. 3. La  sede  operativa  del  vettore  e\nalmeno una rimessa devono essere situate nel  territorio  del  comune\nche ha rilasciato  l\u0027autorizzazione.  E\u0027  possibile  per  il  vettore\ndisporre di ulteriori rimesse nel territorio di  altri  comuni  della\nmedesima provincia o area metropolitana in cui ricade  il  territorio\ndel comune che ha rilasciato l\u0027autorizzazione,  previa  comunicazione\nai comuni  predetti,  salvo  diversa  intesa  raggiunta  in  sede  di\nConferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In  deroga  a  quanto\nprevisto  dal  presente  comma,   in   ragione   delle   specificita\u0027\nterritoriali e delle carenze infrastrutturali, per  le  sole  Regioni\nSicilia e Sardegna l\u0027autorizzazione rilasciata  in  un  comune  della\nregione e\u0027 valida sull\u0027intero territorio regionale,  entro  il  quale\ndevono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa». \n    Nell\u0027ambito di  tale  disciplina  statale  l\u0027art.  11  (rubricato\n«Obblighi dei titolari di licenza per  l\u0027esercizio  del  servizio  di\ntaxi e di autorizzazione per l\u0027esercizio del servizio di noleggio con\nconducente»), al comma 4,  regola  lo  svolgimento  del  servizio  di\nnoleggio con conducente (di seguito, per brevita\u0027, «NCC»). A tal fine\npone a carico del vettore l\u0027obbligo di tenuta e  compilazione  di  un\nfoglio  di  servizio  elettronico  e  demanda  la  definizione  delle\nspecifiche ad un decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei\ntrasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero dell\u0027interno. \n    In  particolare,  a  norma  dello  stesso  comma  4,  secondo  la\ndisposizione oggi in vigore, «[i]l  foglio  di  servizio  elettronico\ndeve riportare» i seguenti contenuti: \n      a) targa del veicolo; \n      b) nome del conducente; \n      c) data, luogo e chilometri dipartenza e arrivo; \n      d) orario di inizio servizio, destinazione  e  orario  di  fine\nservizio; \n      e) dati del fruitore del servizio». \n    Tale comma, cosi\u0027 formulato, risulta introdotto dall\u0027art.  10-bis\ndel  decreto-legge  del  14  dicembre  2018,  n.  135  («Disposizioni\nstraordinarie in materia di sostegno e semplificazione per le imprese\ne la pubblica amministrazione») convertito in legge n. 12  del  2019,\nn. 92, che e\u0027 intervento a regolare sotto  piu\u0027  profili  la  materia\ndegli autoservizi pubblici. Il foglio di servizio, peraltro, era gia\u0027\nprevisto dalla legge quadro del 1992 risultando  introdotto  fin  dal\n2008 (cfr. decreto-legge del 29 dicembre 2018, n. 143). \n    In particolare,  l\u0027art.  10-bis,  rubricato  «Misure  urgenti  in\nmateria di autoservizi non di linea», del decreto-legge  14  dicembre\n2018, n. 135 cosi\u0027 come convertito dalla legge 11 febbraio  2019,  n.\n12, al comma  1,  lettera  e),  ha  appunto  introdotto  il  comma  4\ndell\u0027art. 11 sopra riportato, che si riporta integralmente: \n        «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di  noleggio\ncon conducente sono effettuate presso la rimessa  o  la  sede,  anche\nmediante l\u0027utilizzo di strumenti tecnologici. L\u0027inizio ed il  termine\ndi ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire\npresso le rimesse di cui  all\u0027art.  3,  comma  3,  con  ritorno  alle\nstesse. Il prelevamento e l\u0027arrivo a destinazione dell\u0027utente possono\navvenire anche al di fuori della provincia o dell\u0027area  metropolitana\nin  cui  ricade  il  territorio  del   comune   che   ha   rilasciato\nl\u0027autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e\u0027 previsto\nl\u0027obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di  un\nfoglio di servizio in formato elettronico,  le  cui  specifiche  sono\nstabilite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con\nproprio decreto, adottato di concerto con il Ministero  dell\u0027interno.\nIl foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa\ndel veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e  chilometri  di\npartenza e arrivo; d)  orario  di  inizio  servizio,  destinazione  e\norario di fine servizio; e) dati  del  fruitore  del  servizio.  Fino\nall\u0027adozione del decreto di cui  al  presente  comma,  il  foglio  di\nservizio elettronico e\u0027 sostituito da  una  versione  cartacea  dello\nstesso,  caratterizzata  da  numerazione  progressiva  delle  singole\npagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per  quello\nin formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del  veicolo\nper un periodo non inferiore a quindici giorni,  per  essere  esibito\nagli organi di controllo, con copia conforme depositata in  rimessa».\n(N.d.r. enfasi aggiunta). (cfr. lettera e) \n    Sempre all\u0027art. 11, dopo il comma  4  sono  inseriti  i  seguenti\ncommi: \n        «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l\u0027inizio  di\nun nuovo servizio puo\u0027 avvenire senza il rientro in  rimessa,  quando\nsul foglio di servizio sono  registrate,  sin  dalla  partenza  dalla\nrimessa o dal pontile d\u0027attracco, piu\u0027 prenotazioni di servizio oltre\nla prima, con partenza o destinazione all\u0027interno della  provincia  o\ndell\u0027area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha\nrilasciato l\u0027autorizzazione. Per quanto riguarda le Regioni Sicilia e\nSardegna, partenze e destinazioni  possono  ricadere  entro  l\u0027intero\nterritorio regionale. \n        4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e\u0027 in ogni\ncaso consentita la fermata su suolo  pubblico  durante  l\u0027attesa  del\ncliente che ha effettuato la prenotazione del servizio  e  nel  corso\ndell\u0027effettiva prestazione del servizio stesso» (cfr. lettera f). \n    In attuazione del richiamato art. 11, comma 4, e\u0027 stato  adottato\nil decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei\ntrasporti e del Ministero dell\u0027interno 26 ottobre 2024, n.  226,  che\ndisciplina nel dettaglio i contenuti e le modalita\u0027  di  compilazione\ndel foglio di servizio elettronico. \n    La normativa regionale si pone  in  distonia  con  le  previsioni\nstatali sopra riportate. L\u0027art. 4  della  legge  regionale  in  esame\nprevede  infatti  che,  esclusivamente  per  i  servizi  svolti   con\npartenza, destinazione e permanenza all\u0027interno del territorio  della\nRegione del Veneto, il previsto obbligo di compilazione del foglio di\nservizio, stabilito dall\u0027art. 11, comma  4  della  legge  15  gennaio\n1992, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, si ha per  assolto\nmediante il possesso del contratto o della  lettera  d\u0027incarico,  sia\ncartacea  che  elettronica,  attestante   l\u0027avvenuta   ed   effettiva\nprenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione  a  cura\ndel conducente per essere esibita agli  organi  di  controllo.  Resta\nfermo l\u0027obbligo di tenuta e compilazione del foglio di servizio, come\nprevisto dalle vigenti disposizioni nazionali, in ogni circostanza in\ncui il servizio si svolga, anche temporaneamente,  al  di  fuori  dei\nconfini regionali. Tali disposizioni,  col  prevedere  -  nell\u0027ambito\ndella regolamentazione del servizio di noleggio con conducente -  per\ntalune tipologie  di  servizi,  un\u0027alternativa  alla  compilazione  e\ntenuta del foglio di servizio  in  formato  elettronico  (secondo  le\nspecifiche  stabilite  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei\ntrasporti con proprio  decreto),  si  pongono  in  contrasto  con  la\nnormativa nazionale in materia e, in particolare, con l\u0027art. 11 della\nlegge 15 gennaio 1992, n. 21 recante,  come  gia\u0027  visto,  la  «Legge\nquadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici  non\ndi linea», ove si prevede, in via esclusiva,  la  compilazione  e  la\ntenuta del foglio di servizio elettronico. Si tratta, invero,  di  un\nonere  non  sostituibile  in  quanto  strettamente  connaturato  alle\nmodalita\u0027  di  esercizio  del  servizio  NCC  come  configurato  alla\nnormativa statale di riferimento. \n    Al riguardo, si osserva che, secondo la  costante  giurisprudenza\ncostituzionale,  anche  dopo  la   riforma   del   Titolo   V   della\nCostituzione, la disciplina dell\u0027esercizio concreto del  servizio  di\nnoleggio con conducente afferisce alla  materia  «trasversale»  della\ntutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva  dello\nStato ex art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione, la\u0027\ndove tale nozione di «concorrenza»  non  puo\u0027  non  riflettere  anche\nquella operante in ambito europeo. Essa comprende, pertanto,  sia  le\nmisure legislative di tutela in senso proprio, intese  a  contrastare\ngli atti e i comportamenti delle imprese che  incidono  negativamente\nsull\u0027assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di\npromozione,  volte  a  eliminare  limiti  e   vincoli   alla   libera\nesplicazione della capacita\u0027 imprenditoriale e della competizione tra\nimprese (concorrenza «nel mercato»), ovvero a  prefigurare  procedure\nconcorsuali di garanzia che assicurino la  piu\u0027  ampia  apertura  del\nmercato  a  tutti  gli  operatori  economici  (concorrenza  \"per   il\nmercato\")» (ex plurimis, Corte costituzionale  sentenza  n.  137  del\n2018 e sentenze n. 83 del 2018, n. 291 e n. 200 del 2012, n.  45  del\n2010). \n    Pur nella consapevolezza  della  sussistenza  di  una  competenza\nregionale - residuale - in materia di trasporto, tuttavia, stante  la\nnatura «trasversale» e il carattere  «finalistico»  della  competenza\nattribuita in materia allo Stato, la tutela della concorrenza  assume\ncarattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le regioni\npossono dettare nelle  materie  di  loro  competenza,  concorrente  o\nresiduale (Corte costituzionale, sentenze n. 83 del 2018, n. 165  del\n2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012), potendo influire  su  queste\nultime fino a incidere sulla totalita\u0027 degli ambiti  materiali  entro\ncui si estendono, sia pure  nei  limiti  strettamente  necessari  per\nassicurare gli interessi alla  cui  garanzia  la  competenza  statale\nesclusiva e\u0027 diretta (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze  n.\n56 del 2020, n. 287 del 2016, n. 2 del 2014, n. 291 e n. 18 del 2012,\nn. 150 del 2011, n. 288 e n. 52 del 2010, n. 452, n. 431, n. 430 e n.\n401 del 2007 e n. 80 del  2006).  Da  ultimo,  ha  affermato  che  la\ncompetenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma,  lettera  e)\nfunge da limite alla competenza regionale  anche  la  sentenza  della\nCorte n. 206/2024, sia pure con riferimento al profilo  della  tutela\ndella concorrenza per l\u0027accesso al mercato: «Anche  se  il  trasporto\npubblico locale costituisce per  costante  giurisprudenza  di  questa\nCorte materia riconducibile  alla  competenza  legislativa  residuale\nregionale, di cui all\u0027art. 117, quarto comma, della Costituzione, non\ne\u0027 consentito al legislatore  regionale  interferire  con  le  regole\nstatali che prevedono procedure concorsuali di  garanzia,  dirette  a\ntutelare  la  competizione  tra  le  imprese  e  ad   assicurare   la\nconcorrenza per il mercato, ovvero l\u0027apertura dello  stesso  a  tutti\ngli operatori economici (ex plurimis, sentenze n. 36 del 2024 e n. 23\ndel 2022)». \n    Anche nella fattispecie in esame, l\u0027ambito della materia  su  cui\nil  legislatore  regionale  e\u0027  intervenuto  in  contrasto   con   la\nregolamentazione statale sopra richiamata, attiene senza dubbio  alla\nmateria della concorrenza ex art.  117,  secondo  comma,  lettera  e)\ninvestendo, in particolare, il profilo della  conformazione  e  delle\nmodalita\u0027 di esercizio concreto - in condizioni di par condicio e  di\nassenza  di  distorsioni  della  concorrenza  -  di  una  determinata\nattivita\u0027 economica ovvero dei servizi non di linea,  in  particolare\nquanto allo svolgimento del servizio NCC. E cio\u0027, anche  in  rapporto\nalle differenti modalita\u0027 di svolgimento del  servizio  taxi  e  alla\ndifferenziazione tra i due servizi parimenti voluta  dal  legislatore\nnell\u0027ambito di tale settore economico. \n    La Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 56 del\n2020, ha affermato la competenza statale nella  regolamentazione  del\nmercato del trasporto pubblico non di linea, ribadendo che,  «nemmeno\nil giudizio negativo sul livello di  apertura  alla  concorrenza  nel\nmercato degli autoservizi pubblici non di linea,  che  la  ricorrente\nformula,   facendo   propri,   fra   gli   altri,   vari   interventi\ndell\u0027Autorita\u0027 garante della concorrenza e del mercato  (AGCM)  mette\nrealmente in discussione la competenza dello Stato  a  regolare  tale\nmercato anche al fine di preservarne la struttura, tenendo distinti i\ndue settori dell\u0027autoservizio pubblico non di linea». \n    Anche in altra occasione (scrutinando una disposizione  di  legge\nregionale in tema di noleggio di autobus con conducente), la Corte ha\naltresi\u0027 precisato che  lo  Stato,  esercitando  in  tale  ambito  la\npropria competenza esclusiva per la  tutela  della  concorrenza,  «ha\ninteso «definire il punto  di  equilibrio  fra  il  libero  esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con\ntale liberta\u0027 (art. 1, comma 4, della legge n.  218  del  2003)».  Il\nbilanciamento cosi\u0027 operato - fra la liberta\u0027 di iniziativa economica\ne gli altri interessi costituzionali -, costituendo espressione della\npotesta\u0027  legislativa  statale  nella  materia  della  «tutela  della\nconcorrenza», definisce un assetto degli interessi che il legislatore\nregionale non e\u0027 legittimato ad alterare (sentenza n. 80  del  2006)»\n(sentenza n. 30 del 2016). Tale  bilanciamento,  nel  cui  ambito  la\nvalutazione degli interessi confliggenti deve essere intesa sempre in\nsenso sistemico, complessivo e non frazionato, puo\u0027 dunque condurre a\nun esito in forza del quale la tutela  della  concorrenza  «si  attua\nanche attraverso  la  previsione  e  la  correlata  disciplina  delle\nipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti\nall\u0027esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle  attivita\u0027\neconomiche» (Corte  costituzionale  sentenza  n.  30  del  2016,  che\nrichiama la sentenza n. 49 del 2014)». \n    In tale opera di bilanciamento ricadono le previsioni in tema  di\nFSDE per cui ciascun esercente il servizio NCC e\u0027 tenuto  ad  esporre\nin  dettaglio  una  serie  di  informazioni  predeterminate  in   via\nnormativa  e  ulteriormente  dettagliate   in   sede   di   normativa\nsecondaria. \n    Si osserva, al riguardo, che il foglio  di  servizio  elettronico\nora disciplinato oltre che dall\u0027art. 11, comma  4  sopra  richiamato,\nanche dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,\nadottato di concerto con il Ministero dell\u0027interno,  n.  226  del  16\nottobre 2024 - ove si prevedono meccanismi finalizzati ad  assicurare\nche il servizio si svolga regolarmente, nel rispetto  delle  profonde\ndifferenze che lo differenziano dal servizio taxi - non  puo\u0027  essere\nsostituito da altri documenti senza alterare il meccanismo diretto  a\nregolamentare l\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 in questione, come  definito\ndal legislatore  statale  nei  richiamati  articoli  della  normativa\nquadro sulla materia  e,  dunque,  senza  alterare  le  regole  della\nconcorrenza  nello  specifico  settore,  con  conseguente  violazione\ndell\u0027art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. \n    Oltre ad intervenire in modo  differenziato  sulle  modalita\u0027  di\nesercizio del servizio non di linea NCC, l\u0027esenzione dall\u0027obbligo  di\ntenuta del foglio di servizio per i soli  operatori  della  specifica\nregione incide sulla parita\u0027 di condizioni nello svolgimento  di  una\ndeterminata attivita\u0027 economica all\u0027interno del territorio  nazionale\nconsentendo, solo per alcuni esercenti, modalita\u0027  di  esercizio  non\nsolo semplificate e meno onerose ma  anche  tali  da  prestarsi  piu\u0027\nfacilmente ad elusioni e verifiche in ordine  alla  rispondenza  alla\nlegge della relativa attivita\u0027. La registrazione  delle  informazioni\nrichieste dalla norma primaria non e\u0027, infatti, sostituibile  con  il\nmero possesso del contratto o della lettera di incarico. \n    D\u0027altra parte, va altresi\u0027 considerato che la normativa regionale\nqui censurata incide direttamente sulla netta differenziazione, posta\na livello statale, nell\u0027ambito dello specifico settore dei  trasporti\nnon di linea alternando in modo distonico e, comunque,  non  uniforme\nle modalita\u0027 di esercizio e, di conseguenza, le modalita\u0027 con cui  il\nservizio NCC opera nel mercato di riferimento. \n    Il contesto  normativo  di  riferimento  e\u0027  infatti  chiaro  nel\ntracciare la netta differenza tra il servizio taxi e il servizio NCC,\nin linea, peraltro, con quanto avviene nella  legislazione  di  altri\nPaesi europei. Differenza  che  la  mancata  tenuta  dell\u0027obbligo  di\ntenuta del foglio di servizio va irrimediabilmente ad alterare. \n    Il legislatore statale, per  quanto  emerge  dalla  normativa  di\nriferimento, ha voluto conformare in modo diverso le due tipologie di\ntrasporti  non  di  linea  segnando  alcune  ontologiche   differenze\ncostitutive tra  i  due  servizi,  ricavabili,  in  particolare,  dal\ncomplesso  della  disciplina  dettata  dalla  legge  n.  21/1992  (in\nparticolare, si richiamano gli articoli numeri 2, 3, 8, comma 3,  11,\ncommi 3, 4 e 4-ter, 12, commi 1 e 2 e  13,  comma  3  della  medesima\nlegge) tra le quali si evidenzia: \n        a)  il  diverso  regime  di  determinazione  del  costo   del\nservizio, che per il servizio taxi e\u0027 soggetto a tariffa amministrata\ne calmierata ex lege, mentre per  il  servizio  NCC  e\u0027  aperto  alla\nlibera determinazione del mercato; \n        b) la diversa natura del servizio, obbligatoria per i vettori\ntaxi (che non possono rifiutare una richiesta di servizio proveniente\ndall\u0027utenza), mentre  per  i  vettori  NCC  e\u0027  rimesso  alla  scelta\ndiscrezionale dell\u0027operatore; \n        c) il diverso regime di accesso al servizio, che  avviene  su\n«piazza» per  i  vettori  taxi  (e  sulla  base  di  richieste  anche\npresentate «all\u0027istante»), mentre per i vettori NCC e\u0027 richiesta  una\nprenotazione veicolata alla rimessa o sede operativa del vettore NCC; \n        d)  la  diversa  natura  dell\u0027utenza,  che  per  i  taxi   e\u0027\nindifferenziata (il taxista non conosce l\u0027identita\u0027 del cliente,  ne\u0027\npuo\u0027 selezionare il cliente), mentre per  gli  NCC  differenziata  (e\nquindi selezionata); il diverso ambito territoriale  di  riferimento,\nche per i i taxisti e\u0027 prevalentemente  in  ambito  comunale,  mentre\nl\u0027ambito territoriale di riferimento per gli  NCC  e\u0027  di  regola  la\nprovincia con la previsione da parte della legge n. 21  del  1992  di\nspecifici vincoli di collegamento con il territorio di riferimento. \n    In  tale  contesto,  la  compilazione  del  foglio  di   servizio\ncostituisce parte essenziale del quadro regolatorio dei servizi  NCC,\ne\u0027 funzionale allo stesso e contribuisce a  completarlo,  assicurando\nattraverso l\u0027inserimento dei dati richiesti dalla normativa primaria,\nla rispondenza a quelle caratteristiche sopra delineate.  Le  diverse\ncaratteristiche dei servizi taxi e NCC sono  state  confermate  dalla\nnota sentenza della Corte del 26 febbraio 2020,  n.  56,  ove  si  e\u0027\nritenuto che le previsioni  riferibili  all\u0027obbligo  di  ricevere  le\nrichieste di prestazioni e le prenotazioni presso  la  rimessa  o  la\nsede e all\u0027obbligo di tenuta del relativo alla  tenuta  del  registro\nelettronico possono essere considerate «misure  non  irragionevoli  e\nnon sproporzionate. Esse appaiono infatti per un  verso  adeguate  ad\nassicurare l\u0027effettivita\u0027 del fondamentale divieto per i vettori  NCC\ndi rivolgersi a un\u0027utenza indifferenziata senza sottostare al  regime\ndel servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive  di  un\nonere a carico dei vettori NCC rapportato  alle  caratteristiche  del\nservizio offerto - che presuppone pur sempre un\u0027apposita e nominativa\nrichiesta di prestazione -  e  non  eccessivamente  gravoso,  essendo\npossibile  farvi  fronte  senza   un   aggravio   dell\u0027organizzazione\ndell\u0027azienda, che presuppone comunque la necessita\u0027 di una sede o  di\nuna rimessa come base dell\u0027attivita\u0027 aziendale» (cfr. par. 5.6.1). La\ncensura di illegittimita\u0027 si e\u0027 infatti limitata alla  previsione  di\ncui all\u0027art. 10-bis, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 135 del\n2018, che imponeva il rientro in rimessa al termine di ogni servizio,\nossia al divieto assoluto che il  noleggiatore  potesse  assolvere  a\nservizi non preventivamente prenotati sin dal momento  in  cui  parte\ndalla rimessa. Il necessario rientro in  rimessa  e\u0027  stato,  quindi,\nconsiderato un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole,  in\nquanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e  portare\na destinazione  uno  specifico  utente  in  ogni  luogo,  a  compiere\nnecessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa «a vuoto» prima di\niniziare  un  nuovo  servizio,  oltre  che  frutto  di   un   obbligo\nsproporzionato rispetto all\u0027obiettivo (n.d.r. di per se\u0027  legittimo),\ndi assicurare che il servizio sia rivolto a un\u0027utenza specifica e non\nad  un\u0027utenza  indifferenziata  al  fine  di  evitare  che   vi   sia\ninterferenza con il servizio di taxi. \n    Anche la piu\u0027 recente sentenza della Corte che si e\u0027  pronunciata\nsul medesimo art. 10-bis, comma 6 - questa volta con  riferimento  al\nmeccanismo normativo  che  disciplinava  l\u0027istituzione  del  registro\nelettronico  (cfr.  Corte  costituzionale  n.  137/2024)  -  non   ha\nintaccato il quadro di riferimento. \n    Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono  e\u0027   possibile\npertanto affermare che i vincoli sul rapporto con  il  territorio  di\nriferimento dettati dalla legge quadro per  il  settore  NCC,  devono\nessere   letti   in   combinato   disposto   con   la   possibilita\u0027,\nesplicitamente  riconosciuta  dalla  Corte  costituzionale,  di   non\nrientrare in rimessa alla fine di ciascun servizio,  fermo  restando,\ntuttavia, il rispetto dei vincoli connaturati relativa  all\u0027attivita\u0027\ndel noleggio con conducente, come previsto dalla legge quadro e  come\ncristallizzato sia dalla giurisprudenza  della  Corte  costituzionale\noltre che dalla giurisprudenza amministrativa in materia (inter alia,\nConsiglio  di  Stato,  sentenze  n.  683/2023,  n.  2450/2023  e   n.\n3381/2022).  Tali  vincoli  presuppongono  sempre   e   comunque   la\ndimostrazione di una preventiva prenotazione. \n    La stessa Corte suffraga che le predette disposizioni sono  volte\na soddisfare esigenze legittime,  non  confliggenti  con  i  principi\ncomunitari, osservando  «che  l\u0027estrema  facilita\u0027  con  cui  possono\nessere commessi abusi nel settore del trasporto pubblico  locale  non\ndi linea e, per converso, l\u0027estrema difficolta\u0027 dei  controlli  e  di\nconseguenza  della  repressione  delle  condotte -  cio\u0027  che   rende\nl\u0027apparato   sanzionatorio   (pur   previsto)    poco    dissuasivo -\ngiustificano l\u0027adozione di misure rigorose  dirette  a  prevenire  la\npossibilita\u0027 di abusi» (cfr. par. 5.6.). \n    Le statuizioni della  Corte  confermano,  quindi,  non  solo  che\nl\u0027obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e  le  prenotazioni\npresso la rimessa o la sede e l\u0027obbligo  di  compilare  e  tenere  un\n«foglio di servizio» ex art. 11, comma 4, quarto, della legge  n.  21\ndel 1992, come sostituito dall\u0027art.  10-bis,  comma  1,  lettera  e),\ncostituiscono misure non irragionevoli e non sproporzionate ma  anche\nche l\u0027obbligo di compilazione e\u0027 connaturato al servizio in  esame  e\nrappresenta un elemento essenziale per verificare la rispondenza alle\nrelative  caratteristiche:  Tali  misure,  infatti,  chiarisce  ancor\nmeglio la sentenza n. 56/20  cit.  «appaiono  infatti  per  un  verso\nadeguate ad assicurare l\u0027effettivita\u0027 del fondamentale divieto per  i\nvettori  NCC  di  rivolgersi  a   un\u0027utenza   indifferenziata   senza\nsottostare al regime del servizio pubblico di  piazza,  e  per  altro\nverso impositive di un onere a carico dei vettori NCC rapportato alle\ncaratteristiche del servizio offerto  -  che  presuppone  pur  sempre\nun\u0027apposita  e  nominativa  richiesta  di   prestazione   -   e   non\neccessivamente gravoso,  essendo  possibile  farvi  fronte  senza  un\naggravio dell\u0027organizzazione dell\u0027azienda, che presuppone comunque la\nnecessita\u0027 di una sede o di  una  rimessa  come  base  dell\u0027attivita\u0027\naziendale.» (Corte costituzionale n. 56/20 cit). \n    Sotto altro  punto  di  vista  e\u0027  bene  anche  considerare  che,\nattraverso i  recenti  interventi  normativi  sullo  svolgimento  del\nservizio di noleggio con conducente, il legislatore statale ha inteso\nrafforzare, tramite il contrasto dei  diffusi  comportamenti  abusivi\npresenti nel settore, un assetto di mercato definito con norme in cui\nsi esprime il bilanciamento tra la libera iniziativa economica e  gli\naltri interessi in gioco. \n    La sintesi fra tutti questi  interessi  richiede  una  disciplina\nuniforme che garantisca condizioni omogenee di mercato e  assenza  di\ndistorsioni della concorrenza su base territoriale, che si potrebbero\nverificare qualora le  condizioni  di  svolgimento  del  servizio  in\nquestione  variassero  da  regione  a  regione,  «salva  restando  la\npossibilita\u0027 di regimi differenziati per situazioni  particolari,  la\ncui valutazione rientra nelle medesime  attribuzioni  statali»  (cfr.\npar. 5.4. della  citata  sentenza  n.  56/2020).  Ragioni  di  deroga\nparticolare, tuttavia, che in tal caso  non  sono  evidenziate  dalla\nnorma regionale e che, in ogni caso, non sembrano ravvisabili.  \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Di qui, pertanto,  la  censurabilita\u0027  dell\u0027art.  4  della  legge\nregionale  impugnata  che,  per  quanto  esposto,   rappresenta   una\ndisciplina differenziata che, da un lato, solo  per  una  determinata\narea territoriale, viene meno alle suindicate ragioni di  uniformita\u0027\nregolando in modo difforme e in violazione  della  par  condicio  tra\noperatori e di corrette regole  di  concorrenza  rispetto  al  quadro\nregolatorio statale, l\u0027attivita\u0027 degli NCC che  svolgono  il  proprio\nservizio all\u0027interno  della  sola  Regione  Veneto;  dall\u0027altro,  nel\ndisciplinare le modalita\u0027 di esercizio del servizio NCC, si  pone  in\ncontrasto con la differenziazione tra  le  tipologie  rientranti  nei\nservizi non di linea voluta dal legislatore statale. \n \n                         Tutto cio\u0027 premesso \n \n    Alla luce delle suesposte considerazioni, si  conclude  affinche\u0027\nsia dichiarata la illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  4  della\nlegge regionale del Veneto n. 6 del 20 maggio  2025,  pubblicata  sul\nBUR n. 62 del 20 maggio 2025  della  Regione  Veneto,  per  i  motivi\nsuesposti. \n    Si  deposita  l\u0027attestazione  di  approvazione,  da   parte   del\nConsiglio dei ministri,  della  determinazione  di  proposizione  del\nricorso, in data 14 luglio 2025 nonche\u0027  l\u0027allegata  relazione  della\nP.C.M. \n        Roma, 18 luglio 2025 \n \n                  L\u0027Avvocato dello Stato: Palmieri","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Veneto","contenzioso":"","deposito_cost":"26/08/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrve","articolo_legge":"4","data_legge":"20/05/2025","data_nir":"2025-05-20","numero_legge":"6","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24867","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33479","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33480","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"15/01/1992","data_nir":"1992-01-15","numero_parametro":"21","articolo_impugnato":"11","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art11"},{"id_parametro":"33481","tipo_legge":"dl","descrizione_costit":"decreto-legge","data":"14/12/2018","data_nir":"2018-12-14","numero_parametro":"135","articolo_impugnato":"10","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2018-12-14;135~art10"}]}}"
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