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class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTrasporto pubblico – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Norme della Regione Veneto – Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1996 (Norme per l\u0027esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra” – Servizi svolti esclusivamente con partenza, destinazione e permanenza all\u0027interno del territorio della regione – Previsione che, al fine della tracciabilità e di una gestione uniforme e coordinata dei servizi di noleggio con conducente a mezzo autovettura, nel rispetto delle competenze comunali, l\u0027obbligo di compilazione del foglio di servizio, previsto dall\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, è assolto mediante il possesso del contratto o lettera d\u0027incarico, sia cartacea che elettronica, attestante l\u0027avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione a cura del conducente per essere esibita agli organi di controllo – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina differenziata che, solo per una determinata area territoriale, viene meno alle ragioni di uniformità e di garanzia di condizioni omogenee del mercato, regolando l’attività degli NCC, che svolgono il proprio servizio all’interno della sola Regione Veneto, in modo difforme, violando la par condicio tra operatori e le corrette regole di concorrenza rispetto al quadro regolatorio statale – Normativa regionale che nel disciplinare le modalità di esercizio del servizio NCC, confligge con la differenziazione tra le tipologie rientranti nei servizi non di linea voluta dal legislatore statale – Lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":""}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 18 luglio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 18 luglio 2025 (del Presidente del Consiglio dei\nministri). \n \nTrasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) -\n Norme della Regione Veneto - Modifiche alla legge regionale n. 22\n del 1996 (Norme per l\u0027esercizio delle funzioni amministrative in\n materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra) -\n Servizi svolti esclusivamente con partenza, destinazione e\n permanenza all\u0027interno del territorio della regione - Previsione\n che, al fine della tracciabilita\u0027 e di una gestione uniforme e\n coordinata dei servizi di noleggio con conducente a mezzo\n autovettura, nel rispetto delle competenze comunali, l\u0027obbligo di\n compilazione del foglio di servizio, previsto dall\u0027art. 11, comma\n 4, della legge n. 21 del 1992 e successive modifiche e\n integrazioni, e\u0027 assolto mediante il possesso del contratto o\n lettera d\u0027incarico, sia cartacea che elettronica, attestante\n l\u0027avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente, da\n tenersi a disposizione a cura del conducente per essere esibita\n agli organi di controllo. \n- Legge della Regione Veneto 20 maggio 2025, n. 6 (Disposizioni di\n adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna,\n trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche\n semplificate di sportello unico per le attivita\u0027 produttive,\n ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei\n sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e\n termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo\n nazionale dei vigili del fuoco), art. 4. \n\n\r\n(GU n. 32 del 06-08-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del\nConsiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso ex\nlege dall\u0027Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587 fax:\n06-96514000, PEC: ags@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui\nuffici e\u0027 domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -\nricorrente; \n contro Regione Veneto (02205340793), in persona del Presidente\ndella Giunta regionale p.t., - Palazzo Balbi - Dorsoduro, 390130123\nVenezia - PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it -\navvocatura@pec.regione.veneto.it - resistente; \n per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 4\ndella legge regionale del Veneto n. 6 del 20 maggio 2025,\n«Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di\nnavigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica,\nprocedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le\nattivita\u0027 produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del\nterritorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi\nregionali, acque minerali e termali, protezione civile e\ndistaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco»,\npubblicata nel BUR n. 62 del 20 maggio 2025 della Regione Veneto. \n La legge in epigrafe viene impugnata, in riferimento alle\nsopraindicate disposizioni, previa deliberazione del Consiglio dei\nministri in data 14 luglio 2025, sulla base del seguente \n \n Motivo \n \nI - Violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera e) della\nCostituzione, per violazione della competenza statale esclusiva in\nmateria di tutela della concorrenza e della normativa statale\ninterposta. \n La legge regionale n. 6 del 2025 detta alcune disposizioni di\nadeguamento ordinamentale in materia di navigazione interna,\ntrasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche\nsemplificate di sportello unico per le attivita\u0027 produttive,\nambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei\nsottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e\ntermali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo\nnazionale dei vigili del fuoco. \n Tra le disposizioni dedicate alla materia dei trasporti (Capo\nII), viene qui censurata la disposizione di cui all\u0027art. 4 della\nlegge regionale in epigrafe, intitolato «Modifiche alla legge\nregionale 30 luglio 1996, n. 22 recante \"Norme per l\u0027esercizio delle\nfunzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di\nlinea per via di terra\"». \n Il comma 1 di tale articolo, nell\u0027intervenire in modifica della\nlegge regionale 30 luglio 1996, n. 22, prevede quanto segue: \n «1. All\u0027art. 4 \"Servizio di noleggio con conducente\" della\nlegge regionale 30 luglio 1996, n. 22 «Norme per l\u0027esercizio delle\nfunzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di\nlinea per via di terra», dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: \n «5-bis. Per i servizi svolti esclusivamente con partenza,\ndestinazione e permanenza all\u0027interno del territorio della Regione\ndel Veneto, al fine della tracciabilita\u0027 e di una gestione uniforme e\ncoordinata dei servizi di noleggio con conducente a mezzo\nautovettura, nel rispetto delle competenze comunali, l\u0027obbligo di\ncompilazione delfoglio di servizio, previsto dall\u0027art. 11, comma 4\ndella legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modifiche e\nintegrazioni, e\u0027 assolto mediante il possesso del contratto o lettera\nd\u0027incarico, di cui al comma precedente, sia cartacea che elettronica,\nattestante l\u0027avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente,\nda tenersi a disposizione a cura del conducente per essere esibita\nagli organi di controllo. \n 5-ter. Resta fermo l\u0027obbligo di tenuta e compilazione del\nfoglio di servizio, come previsto dalle vigenti disposizioni\nnazionali, in ogni circostanza in cui il servizio si svolga, anche\ntemporaneamente, al di fuori dei confini regionali.». \n La richiamata disposizione, nell\u0027introdurre ai fini della\nregolamentazione del servizio di noleggio con conducente,\nun\u0027alternativa alla compilazione e tenuta del foglio di servizio in\nformato elettronico - seppure limitatamente ai servizi svolti\nnell\u0027ambito regionale - si pone in contrasto con la disciplina\nstatale interposta dettata, in particolare, dall\u0027art. 11, comma 4,\ndella legge 15 gennaio 1992, n. 21 nonche\u0027 dall\u0027art. 10-bis del\ndecreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge n. 12\ndel 2019, in tal modo violando la competenza esclusiva statale in\nmateria di tutela della concorrenza di cui all\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera e) della Costituzione. \n Al fine di esporre il quadro normativo di riferimento si osserva\nche la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (recante «Legge quadro per il\ntrasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»),\nche costituisce la normativa statale di riferimento per la specifica\nmateria, identifica gli autoservizi pubblici non di linea in «quelli\nche provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con\nfunzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici\ndi linea ... e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o\ndel trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e\nsecondo orari stabiliti di volta in volta». \n Lo stesso art. 1 stabilisce poi che «costituiscono autoservizi\npubblici non di linea», il servizio di taxi con autovettura,\nmotocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale servizi - di\ncui al comma 2, lettera a) - e «il servizio di autonoleggio con\nconducente o autovettura, motocarrozzetta velocipede, natante e\nveicoli a trazione animale», indicato sub b) al medesimo comma. \n Per quanto stabilito dal successivo art. 2, il servizio taxi «ha\nlo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di\npiccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata;\nlo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono\ndeterminate amministrativamente dagli organi competenti, che\nstabiliscono anche le modalita\u0027 del servizio; il prelevamento\ndell\u0027utente ovvero l\u0027inizio del servizio avvengono all\u0027interno\ndell\u0027area comunale o comprensoriale». Il servizio NCC e\u0027 invece\ndefinito, nei suoi contenuti, dal successivo art. 3 quale «servizio\nche si rivolge all\u0027utenza specifica che avanza, presso la sede o la\nrimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo\ne/o viaggio anche mediante l\u0027utilizzo di strumenti tecnologici. 2. Lo\nstazionamento dei mezzi deve avvenire all\u0027interno delle rimesse o\npresso i pontili di attracco. 3. La sede operativa del vettore e\nalmeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune\nche ha rilasciato l\u0027autorizzazione. E\u0027 possibile per il vettore\ndisporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della\nmedesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio\ndel comune che ha rilasciato l\u0027autorizzazione, previa comunicazione\nai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di\nConferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto\nprevisto dal presente comma, in ragione delle specificita\u0027\nterritoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole Regioni\nSicilia e Sardegna l\u0027autorizzazione rilasciata in un comune della\nregione e\u0027 valida sull\u0027intero territorio regionale, entro il quale\ndevono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa». \n Nell\u0027ambito di tale disciplina statale l\u0027art. 11 (rubricato\n«Obblighi dei titolari di licenza per l\u0027esercizio del servizio di\ntaxi e di autorizzazione per l\u0027esercizio del servizio di noleggio con\nconducente»), al comma 4, regola lo svolgimento del servizio di\nnoleggio con conducente (di seguito, per brevita\u0027, «NCC»). A tal fine\npone a carico del vettore l\u0027obbligo di tenuta e compilazione di un\nfoglio di servizio elettronico e demanda la definizione delle\nspecifiche ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei\ntrasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero dell\u0027interno. \n In particolare, a norma dello stesso comma 4, secondo la\ndisposizione oggi in vigore, «[i]l foglio di servizio elettronico\ndeve riportare» i seguenti contenuti: \n a) targa del veicolo; \n b) nome del conducente; \n c) data, luogo e chilometri dipartenza e arrivo; \n d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine\nservizio; \n e) dati del fruitore del servizio». \n Tale comma, cosi\u0027 formulato, risulta introdotto dall\u0027art. 10-bis\ndel decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135 («Disposizioni\nstraordinarie in materia di sostegno e semplificazione per le imprese\ne la pubblica amministrazione») convertito in legge n. 12 del 2019,\nn. 92, che e\u0027 intervento a regolare sotto piu\u0027 profili la materia\ndegli autoservizi pubblici. Il foglio di servizio, peraltro, era gia\u0027\nprevisto dalla legge quadro del 1992 risultando introdotto fin dal\n2008 (cfr. decreto-legge del 29 dicembre 2018, n. 143). \n In particolare, l\u0027art. 10-bis, rubricato «Misure urgenti in\nmateria di autoservizi non di linea», del decreto-legge 14 dicembre\n2018, n. 135 cosi\u0027 come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n.\n12, al comma 1, lettera e), ha appunto introdotto il comma 4\ndell\u0027art. 11 sopra riportato, che si riporta integralmente: \n «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio\ncon conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche\nmediante l\u0027utilizzo di strumenti tecnologici. L\u0027inizio ed il termine\ndi ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire\npresso le rimesse di cui all\u0027art. 3, comma 3, con ritorno alle\nstesse. Il prelevamento e l\u0027arrivo a destinazione dell\u0027utente possono\navvenire anche al di fuori della provincia o dell\u0027area metropolitana\nin cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato\nl\u0027autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e\u0027 previsto\nl\u0027obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un\nfoglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono\nstabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con\nproprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell\u0027interno.\nIl foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa\ndel veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di\npartenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e\norario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino\nall\u0027adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di\nservizio elettronico e\u0027 sostituito da una versione cartacea dello\nstesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole\npagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello\nin formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo\nper un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito\nagli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa».\n(N.d.r. enfasi aggiunta). (cfr. lettera e) \n Sempre all\u0027art. 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti\ncommi: \n «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l\u0027inizio di\nun nuovo servizio puo\u0027 avvenire senza il rientro in rimessa, quando\nsul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla\nrimessa o dal pontile d\u0027attracco, piu\u0027 prenotazioni di servizio oltre\nla prima, con partenza o destinazione all\u0027interno della provincia o\ndell\u0027area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha\nrilasciato l\u0027autorizzazione. Per quanto riguarda le Regioni Sicilia e\nSardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l\u0027intero\nterritorio regionale. \n 4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e\u0027 in ogni\ncaso consentita la fermata su suolo pubblico durante l\u0027attesa del\ncliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso\ndell\u0027effettiva prestazione del servizio stesso» (cfr. lettera f). \n In attuazione del richiamato art. 11, comma 4, e\u0027 stato adottato\nil decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei\ntrasporti e del Ministero dell\u0027interno 26 ottobre 2024, n. 226, che\ndisciplina nel dettaglio i contenuti e le modalita\u0027 di compilazione\ndel foglio di servizio elettronico. \n La normativa regionale si pone in distonia con le previsioni\nstatali sopra riportate. L\u0027art. 4 della legge regionale in esame\nprevede infatti che, esclusivamente per i servizi svolti con\npartenza, destinazione e permanenza all\u0027interno del territorio della\nRegione del Veneto, il previsto obbligo di compilazione del foglio di\nservizio, stabilito dall\u0027art. 11, comma 4 della legge 15 gennaio\n1992, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, si ha per assolto\nmediante il possesso del contratto o della lettera d\u0027incarico, sia\ncartacea che elettronica, attestante l\u0027avvenuta ed effettiva\nprenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione a cura\ndel conducente per essere esibita agli organi di controllo. Resta\nfermo l\u0027obbligo di tenuta e compilazione del foglio di servizio, come\nprevisto dalle vigenti disposizioni nazionali, in ogni circostanza in\ncui il servizio si svolga, anche temporaneamente, al di fuori dei\nconfini regionali. Tali disposizioni, col prevedere - nell\u0027ambito\ndella regolamentazione del servizio di noleggio con conducente - per\ntalune tipologie di servizi, un\u0027alternativa alla compilazione e\ntenuta del foglio di servizio in formato elettronico (secondo le\nspecifiche stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei\ntrasporti con proprio decreto), si pongono in contrasto con la\nnormativa nazionale in materia e, in particolare, con l\u0027art. 11 della\nlegge 15 gennaio 1992, n. 21 recante, come gia\u0027 visto, la «Legge\nquadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non\ndi linea», ove si prevede, in via esclusiva, la compilazione e la\ntenuta del foglio di servizio elettronico. Si tratta, invero, di un\nonere non sostituibile in quanto strettamente connaturato alle\nmodalita\u0027 di esercizio del servizio NCC come configurato alla\nnormativa statale di riferimento. \n Al riguardo, si osserva che, secondo la costante giurisprudenza\ncostituzionale, anche dopo la riforma del Titolo V della\nCostituzione, la disciplina dell\u0027esercizio concreto del servizio di\nnoleggio con conducente afferisce alla materia «trasversale» della\ntutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello\nStato ex art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione, la\u0027\ndove tale nozione di «concorrenza» non puo\u0027 non riflettere anche\nquella operante in ambito europeo. Essa comprende, pertanto, sia le\nmisure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare\ngli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente\nsull\u0027assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di\npromozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera\nesplicazione della capacita\u0027 imprenditoriale e della competizione tra\nimprese (concorrenza «nel mercato»), ovvero a prefigurare procedure\nconcorsuali di garanzia che assicurino la piu\u0027 ampia apertura del\nmercato a tutti gli operatori economici (concorrenza \"per il\nmercato\")» (ex plurimis, Corte costituzionale sentenza n. 137 del\n2018 e sentenze n. 83 del 2018, n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del\n2010). \n Pur nella consapevolezza della sussistenza di una competenza\nregionale - residuale - in materia di trasporto, tuttavia, stante la\nnatura «trasversale» e il carattere «finalistico» della competenza\nattribuita in materia allo Stato, la tutela della concorrenza assume\ncarattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le regioni\npossono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o\nresiduale (Corte costituzionale, sentenze n. 83 del 2018, n. 165 del\n2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012), potendo influire su queste\nultime fino a incidere sulla totalita\u0027 degli ambiti materiali entro\ncui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per\nassicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale\nesclusiva e\u0027 diretta (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze n.\n56 del 2020, n. 287 del 2016, n. 2 del 2014, n. 291 e n. 18 del 2012,\nn. 150 del 2011, n. 288 e n. 52 del 2010, n. 452, n. 431, n. 430 e n.\n401 del 2007 e n. 80 del 2006). Da ultimo, ha affermato che la\ncompetenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera e)\nfunge da limite alla competenza regionale anche la sentenza della\nCorte n. 206/2024, sia pure con riferimento al profilo della tutela\ndella concorrenza per l\u0027accesso al mercato: «Anche se il trasporto\npubblico locale costituisce per costante giurisprudenza di questa\nCorte materia riconducibile alla competenza legislativa residuale\nregionale, di cui all\u0027art. 117, quarto comma, della Costituzione, non\ne\u0027 consentito al legislatore regionale interferire con le regole\nstatali che prevedono procedure concorsuali di garanzia, dirette a\ntutelare la competizione tra le imprese e ad assicurare la\nconcorrenza per il mercato, ovvero l\u0027apertura dello stesso a tutti\ngli operatori economici (ex plurimis, sentenze n. 36 del 2024 e n. 23\ndel 2022)». \n Anche nella fattispecie in esame, l\u0027ambito della materia su cui\nil legislatore regionale e\u0027 intervenuto in contrasto con la\nregolamentazione statale sopra richiamata, attiene senza dubbio alla\nmateria della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e)\ninvestendo, in particolare, il profilo della conformazione e delle\nmodalita\u0027 di esercizio concreto - in condizioni di par condicio e di\nassenza di distorsioni della concorrenza - di una determinata\nattivita\u0027 economica ovvero dei servizi non di linea, in particolare\nquanto allo svolgimento del servizio NCC. E cio\u0027, anche in rapporto\nalle differenti modalita\u0027 di svolgimento del servizio taxi e alla\ndifferenziazione tra i due servizi parimenti voluta dal legislatore\nnell\u0027ambito di tale settore economico. \n La Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 56 del\n2020, ha affermato la competenza statale nella regolamentazione del\nmercato del trasporto pubblico non di linea, ribadendo che, «nemmeno\nil giudizio negativo sul livello di apertura alla concorrenza nel\nmercato degli autoservizi pubblici non di linea, che la ricorrente\nformula, facendo propri, fra gli altri, vari interventi\ndell\u0027Autorita\u0027 garante della concorrenza e del mercato (AGCM) mette\nrealmente in discussione la competenza dello Stato a regolare tale\nmercato anche al fine di preservarne la struttura, tenendo distinti i\ndue settori dell\u0027autoservizio pubblico non di linea». \n Anche in altra occasione (scrutinando una disposizione di legge\nregionale in tema di noleggio di autobus con conducente), la Corte ha\naltresi\u0027 precisato che lo Stato, esercitando in tale ambito la\npropria competenza esclusiva per la tutela della concorrenza, «ha\ninteso «definire il punto di equilibrio fra il libero esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con\ntale liberta\u0027 (art. 1, comma 4, della legge n. 218 del 2003)». Il\nbilanciamento cosi\u0027 operato - fra la liberta\u0027 di iniziativa economica\ne gli altri interessi costituzionali -, costituendo espressione della\npotesta\u0027 legislativa statale nella materia della «tutela della\nconcorrenza», definisce un assetto degli interessi che il legislatore\nregionale non e\u0027 legittimato ad alterare (sentenza n. 80 del 2006)»\n(sentenza n. 30 del 2016). Tale bilanciamento, nel cui ambito la\nvalutazione degli interessi confliggenti deve essere intesa sempre in\nsenso sistemico, complessivo e non frazionato, puo\u0027 dunque condurre a\nun esito in forza del quale la tutela della concorrenza «si attua\nanche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle\nipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti\nall\u0027esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attivita\u0027\neconomiche» (Corte costituzionale sentenza n. 30 del 2016, che\nrichiama la sentenza n. 49 del 2014)». \n In tale opera di bilanciamento ricadono le previsioni in tema di\nFSDE per cui ciascun esercente il servizio NCC e\u0027 tenuto ad esporre\nin dettaglio una serie di informazioni predeterminate in via\nnormativa e ulteriormente dettagliate in sede di normativa\nsecondaria. \n Si osserva, al riguardo, che il foglio di servizio elettronico\nora disciplinato oltre che dall\u0027art. 11, comma 4 sopra richiamato,\nanche dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,\nadottato di concerto con il Ministero dell\u0027interno, n. 226 del 16\nottobre 2024 - ove si prevedono meccanismi finalizzati ad assicurare\nche il servizio si svolga regolarmente, nel rispetto delle profonde\ndifferenze che lo differenziano dal servizio taxi - non puo\u0027 essere\nsostituito da altri documenti senza alterare il meccanismo diretto a\nregolamentare l\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 in questione, come definito\ndal legislatore statale nei richiamati articoli della normativa\nquadro sulla materia e, dunque, senza alterare le regole della\nconcorrenza nello specifico settore, con conseguente violazione\ndell\u0027art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. \n Oltre ad intervenire in modo differenziato sulle modalita\u0027 di\nesercizio del servizio non di linea NCC, l\u0027esenzione dall\u0027obbligo di\ntenuta del foglio di servizio per i soli operatori della specifica\nregione incide sulla parita\u0027 di condizioni nello svolgimento di una\ndeterminata attivita\u0027 economica all\u0027interno del territorio nazionale\nconsentendo, solo per alcuni esercenti, modalita\u0027 di esercizio non\nsolo semplificate e meno onerose ma anche tali da prestarsi piu\u0027\nfacilmente ad elusioni e verifiche in ordine alla rispondenza alla\nlegge della relativa attivita\u0027. La registrazione delle informazioni\nrichieste dalla norma primaria non e\u0027, infatti, sostituibile con il\nmero possesso del contratto o della lettera di incarico. \n D\u0027altra parte, va altresi\u0027 considerato che la normativa regionale\nqui censurata incide direttamente sulla netta differenziazione, posta\na livello statale, nell\u0027ambito dello specifico settore dei trasporti\nnon di linea alternando in modo distonico e, comunque, non uniforme\nle modalita\u0027 di esercizio e, di conseguenza, le modalita\u0027 con cui il\nservizio NCC opera nel mercato di riferimento. \n Il contesto normativo di riferimento e\u0027 infatti chiaro nel\ntracciare la netta differenza tra il servizio taxi e il servizio NCC,\nin linea, peraltro, con quanto avviene nella legislazione di altri\nPaesi europei. Differenza che la mancata tenuta dell\u0027obbligo di\ntenuta del foglio di servizio va irrimediabilmente ad alterare. \n Il legislatore statale, per quanto emerge dalla normativa di\nriferimento, ha voluto conformare in modo diverso le due tipologie di\ntrasporti non di linea segnando alcune ontologiche differenze\ncostitutive tra i due servizi, ricavabili, in particolare, dal\ncomplesso della disciplina dettata dalla legge n. 21/1992 (in\nparticolare, si richiamano gli articoli numeri 2, 3, 8, comma 3, 11,\ncommi 3, 4 e 4-ter, 12, commi 1 e 2 e 13, comma 3 della medesima\nlegge) tra le quali si evidenzia: \n a) il diverso regime di determinazione del costo del\nservizio, che per il servizio taxi e\u0027 soggetto a tariffa amministrata\ne calmierata ex lege, mentre per il servizio NCC e\u0027 aperto alla\nlibera determinazione del mercato; \n b) la diversa natura del servizio, obbligatoria per i vettori\ntaxi (che non possono rifiutare una richiesta di servizio proveniente\ndall\u0027utenza), mentre per i vettori NCC e\u0027 rimesso alla scelta\ndiscrezionale dell\u0027operatore; \n c) il diverso regime di accesso al servizio, che avviene su\n«piazza» per i vettori taxi (e sulla base di richieste anche\npresentate «all\u0027istante»), mentre per i vettori NCC e\u0027 richiesta una\nprenotazione veicolata alla rimessa o sede operativa del vettore NCC; \n d) la diversa natura dell\u0027utenza, che per i taxi e\u0027\nindifferenziata (il taxista non conosce l\u0027identita\u0027 del cliente, ne\u0027\npuo\u0027 selezionare il cliente), mentre per gli NCC differenziata (e\nquindi selezionata); il diverso ambito territoriale di riferimento,\nche per i i taxisti e\u0027 prevalentemente in ambito comunale, mentre\nl\u0027ambito territoriale di riferimento per gli NCC e\u0027 di regola la\nprovincia con la previsione da parte della legge n. 21 del 1992 di\nspecifici vincoli di collegamento con il territorio di riferimento. \n In tale contesto, la compilazione del foglio di servizio\ncostituisce parte essenziale del quadro regolatorio dei servizi NCC,\ne\u0027 funzionale allo stesso e contribuisce a completarlo, assicurando\nattraverso l\u0027inserimento dei dati richiesti dalla normativa primaria,\nla rispondenza a quelle caratteristiche sopra delineate. Le diverse\ncaratteristiche dei servizi taxi e NCC sono state confermate dalla\nnota sentenza della Corte del 26 febbraio 2020, n. 56, ove si e\u0027\nritenuto che le previsioni riferibili all\u0027obbligo di ricevere le\nrichieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la\nsede e all\u0027obbligo di tenuta del relativo alla tenuta del registro\nelettronico possono essere considerate «misure non irragionevoli e\nnon sproporzionate. Esse appaiono infatti per un verso adeguate ad\nassicurare l\u0027effettivita\u0027 del fondamentale divieto per i vettori NCC\ndi rivolgersi a un\u0027utenza indifferenziata senza sottostare al regime\ndel servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive di un\nonere a carico dei vettori NCC rapportato alle caratteristiche del\nservizio offerto - che presuppone pur sempre un\u0027apposita e nominativa\nrichiesta di prestazione - e non eccessivamente gravoso, essendo\npossibile farvi fronte senza un aggravio dell\u0027organizzazione\ndell\u0027azienda, che presuppone comunque la necessita\u0027 di una sede o di\nuna rimessa come base dell\u0027attivita\u0027 aziendale» (cfr. par. 5.6.1). La\ncensura di illegittimita\u0027 si e\u0027 infatti limitata alla previsione di\ncui all\u0027art. 10-bis, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 135 del\n2018, che imponeva il rientro in rimessa al termine di ogni servizio,\nossia al divieto assoluto che il noleggiatore potesse assolvere a\nservizi non preventivamente prenotati sin dal momento in cui parte\ndalla rimessa. Il necessario rientro in rimessa e\u0027 stato, quindi,\nconsiderato un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in\nquanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare\na destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere\nnecessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa «a vuoto» prima di\niniziare un nuovo servizio, oltre che frutto di un obbligo\nsproporzionato rispetto all\u0027obiettivo (n.d.r. di per se\u0027 legittimo),\ndi assicurare che il servizio sia rivolto a un\u0027utenza specifica e non\nad un\u0027utenza indifferenziata al fine di evitare che vi sia\ninterferenza con il servizio di taxi. \n Anche la piu\u0027 recente sentenza della Corte che si e\u0027 pronunciata\nsul medesimo art. 10-bis, comma 6 - questa volta con riferimento al\nmeccanismo normativo che disciplinava l\u0027istituzione del registro\nelettronico (cfr. Corte costituzionale n. 137/2024) - non ha\nintaccato il quadro di riferimento. \n Alla luce delle considerazioni che precedono e\u0027 possibile\npertanto affermare che i vincoli sul rapporto con il territorio di\nriferimento dettati dalla legge quadro per il settore NCC, devono\nessere letti in combinato disposto con la possibilita\u0027,\nesplicitamente riconosciuta dalla Corte costituzionale, di non\nrientrare in rimessa alla fine di ciascun servizio, fermo restando,\ntuttavia, il rispetto dei vincoli connaturati relativa all\u0027attivita\u0027\ndel noleggio con conducente, come previsto dalla legge quadro e come\ncristallizzato sia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale\noltre che dalla giurisprudenza amministrativa in materia (inter alia,\nConsiglio di Stato, sentenze n. 683/2023, n. 2450/2023 e n.\n3381/2022). Tali vincoli presuppongono sempre e comunque la\ndimostrazione di una preventiva prenotazione. \n La stessa Corte suffraga che le predette disposizioni sono volte\na soddisfare esigenze legittime, non confliggenti con i principi\ncomunitari, osservando «che l\u0027estrema facilita\u0027 con cui possono\nessere commessi abusi nel settore del trasporto pubblico locale non\ndi linea e, per converso, l\u0027estrema difficolta\u0027 dei controlli e di\nconseguenza della repressione delle condotte - cio\u0027 che rende\nl\u0027apparato sanzionatorio (pur previsto) poco dissuasivo -\ngiustificano l\u0027adozione di misure rigorose dirette a prevenire la\npossibilita\u0027 di abusi» (cfr. par. 5.6.). \n Le statuizioni della Corte confermano, quindi, non solo che\nl\u0027obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni\npresso la rimessa o la sede e l\u0027obbligo di compilare e tenere un\n«foglio di servizio» ex art. 11, comma 4, quarto, della legge n. 21\ndel 1992, come sostituito dall\u0027art. 10-bis, comma 1, lettera e),\ncostituiscono misure non irragionevoli e non sproporzionate ma anche\nche l\u0027obbligo di compilazione e\u0027 connaturato al servizio in esame e\nrappresenta un elemento essenziale per verificare la rispondenza alle\nrelative caratteristiche: Tali misure, infatti, chiarisce ancor\nmeglio la sentenza n. 56/20 cit. «appaiono infatti per un verso\nadeguate ad assicurare l\u0027effettivita\u0027 del fondamentale divieto per i\nvettori NCC di rivolgersi a un\u0027utenza indifferenziata senza\nsottostare al regime del servizio pubblico di piazza, e per altro\nverso impositive di un onere a carico dei vettori NCC rapportato alle\ncaratteristiche del servizio offerto - che presuppone pur sempre\nun\u0027apposita e nominativa richiesta di prestazione - e non\neccessivamente gravoso, essendo possibile farvi fronte senza un\naggravio dell\u0027organizzazione dell\u0027azienda, che presuppone comunque la\nnecessita\u0027 di una sede o di una rimessa come base dell\u0027attivita\u0027\naziendale.» (Corte costituzionale n. 56/20 cit). \n Sotto altro punto di vista e\u0027 bene anche considerare che,\nattraverso i recenti interventi normativi sullo svolgimento del\nservizio di noleggio con conducente, il legislatore statale ha inteso\nrafforzare, tramite il contrasto dei diffusi comportamenti abusivi\npresenti nel settore, un assetto di mercato definito con norme in cui\nsi esprime il bilanciamento tra la libera iniziativa economica e gli\naltri interessi in gioco. \n La sintesi fra tutti questi interessi richiede una disciplina\nuniforme che garantisca condizioni omogenee di mercato e assenza di\ndistorsioni della concorrenza su base territoriale, che si potrebbero\nverificare qualora le condizioni di svolgimento del servizio in\nquestione variassero da regione a regione, «salva restando la\npossibilita\u0027 di regimi differenziati per situazioni particolari, la\ncui valutazione rientra nelle medesime attribuzioni statali» (cfr.\npar. 5.4. della citata sentenza n. 56/2020). Ragioni di deroga\nparticolare, tuttavia, che in tal caso non sono evidenziate dalla\nnorma regionale e che, in ogni caso, non sembrano ravvisabili. \n\n \n P. Q. M. \n \n Di qui, pertanto, la censurabilita\u0027 dell\u0027art. 4 della legge\nregionale impugnata che, per quanto esposto, rappresenta una\ndisciplina differenziata che, da un lato, solo per una determinata\narea territoriale, viene meno alle suindicate ragioni di uniformita\u0027\nregolando in modo difforme e in violazione della par condicio tra\noperatori e di corrette regole di concorrenza rispetto al quadro\nregolatorio statale, l\u0027attivita\u0027 degli NCC che svolgono il proprio\nservizio all\u0027interno della sola Regione Veneto; dall\u0027altro, nel\ndisciplinare le modalita\u0027 di esercizio del servizio NCC, si pone in\ncontrasto con la differenziazione tra le tipologie rientranti nei\nservizi non di linea voluta dal legislatore statale. \n \n Tutto cio\u0027 premesso \n \n Alla luce delle suesposte considerazioni, si conclude affinche\u0027\nsia dichiarata la illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 4 della\nlegge regionale del Veneto n. 6 del 20 maggio 2025, pubblicata sul\nBUR n. 62 del 20 maggio 2025 della Regione Veneto, per i motivi\nsuesposti. \n Si deposita l\u0027attestazione di approvazione, da parte del\nConsiglio dei ministri, della determinazione di proposizione del\nricorso, in data 14 luglio 2025 nonche\u0027 l\u0027allegata relazione della\nP.C.M. \n Roma, 18 luglio 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Palmieri","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Veneto","contenzioso":"","deposito_cost":"26/08/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrve","articolo_legge":"4","data_legge":"20/05/2025","data_nir":"2025-05-20","numero_legge":"6","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24867","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33479","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33480","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"15/01/1992","data_nir":"1992-01-15","numero_parametro":"21","articolo_impugnato":"11","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art11"},{"id_parametro":"33481","tipo_legge":"dl","descrizione_costit":"decreto-legge","data":"14/12/2018","data_nir":"2018-12-14","numero_parametro":"135","articolo_impugnato":"10","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2018-12-14;135~art10"}]}}" ] ] |