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M.. \n \nProcesso penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova -\n Reati di cui all\u0027art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990\n (reati di \"piccolo spaccio\") - Mancato inserimento nel novero dei\n reati di cui all\u0027art. 550, comma 2, lettera c), cod. proc. pen.\n (casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilita\u0027\n di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. \n- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia\n di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,\n prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di\n tossicodipendenza), art. 73, comma 5, in combinato disposto con\n l\u0027art. 168-bis del codice penale e con l\u0027art. 550, comma 2, lettera\n c), del codice di procedura penale. \n\n\r\n(GU n. 49 del 03-12-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI BOLOGNA \n Sezione G.I.P./G.U.P. \n \n Il Giudice, dott. Andrea Salvatore Romito, nel procedimento sopra\nindicato a carico di M. S. , nato a ... il ..., dichiaratamente\ndomiciliato presso la residenza anagrafica di ... via ... n. ...;\ndifeso di fiducia dall\u0027avv. Ettore Grenci del foro di Bologna e\nindagato per i delitti di cui all\u0027allegato «A», costituente parte\nintegrante del presente provvedimento; \n ha reso la seguente ordinanza. \n Le indagini preliminari interessavano un episodio criminoso\nsussumibile nella fattispecie di cui all\u0027art. 73, comma 5, decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, occorso in\ndata ..., quando gli operanti, a seguito di perquisizione personale e\nlocale nei confronti del prevenuto, rinvenivano, dapprima, un\ninvolucro contenente 41,39 grammi di sostanza stupefacente del tipo\nhashish e, successivamente, due involucri contenenti rispettivamente\n19 e 5 grammi del medesimo narcotico. \n Con istanza presentata in data 9 ottobre 2024 il difensore\nchiedeva l\u0027ammissione dell\u0027assistito al rito speciale della messa\nalla prova previa sospensione del procedimento instaurato nei suoi\nconfronti, ex articoli 168-bis codice penale e 464-bis codice\nprocedura penale, eccependo contestualmente la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale avverso gli articoli 168-bis codice\npenale e 550 codice procedura penale nella parte in cui precludono\nl\u0027accesso al rito alternativo in relazione al reato addebitato. \n Il pubblico ministero presentava mediante comunicazione datata 9\nottobre 2024 il proprio parere contrario all\u0027ammissibilita\u0027\ndell\u0027incidente di legittimita\u0027 costituzionale ritenendo la questione\ninfondata. \n Il Tribunale, convenendo solo parzialmente con le determinazioni\nsostenute dalla difesa dell\u0027indagato, solleva d\u0027ufficio l\u0027incidente\ndi legittimita\u0027 costituzionale disponendo la sospensione del\nprocedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,\nsulla base delle ragioni che si espongono. \n Mette conto, innanzitutto, evidenziare la significativa rilevanza\nche attiene la questione sottoposta al vaglio di legittimita\u0027\ncostituzionale, considerate la natura e le conseguenze processuali\ndell\u0027istituto in questione. Invero, esso non soltanto permette una\nrapida e anticipata risoluzione delle controversie penalistiche,\ncollocandosi nel novero degli strumenti processuali orientati da una\nprospettiva deflattiva, ma offre altresi\u0027 al prevenuto la\npossibilita\u0027 di conseguire l\u0027estinzione del reato addebitatogli, ove\nsi attesti l\u0027esito positivo del periodo dedicato alla probation,\nscongiurando, dunque, l\u0027ipotesi di una pronuncia di condanna. \n Parallelamente, la messa alla prova, esigendo il rispetto di un\nprogramma di lavori di pubblica utilita\u0027 da realizzarsi all\u0027esterno\ndelle mura carcerarie, stimola la celere risocializzazione e\nreintegrazione nella societa\u0027 del soggetto che vi acceda,\nprediligendo misure meno afflittive, ma ugualmente efficaci, rispetto\na quelle limitative della propria liberta\u0027 personale, in ossequio del\nprecetto costituzionale di cui all\u0027art. 27, comma 3, espressivo del\nprincipio della finalita\u0027 rieducativa della pena. \n Tanto premesso, il combinato disposto dagli articoli 168-bis\ncodice penale e 464-bis e ss. codice procedura penale, fissa i\nparametri soggettivi ed oggettivi ai fini dell\u0027applicabilita\u0027 del\nrito speciale. \n Ai sensi dell\u0027art. 464-quater del codice di procedura penale il\nGiudice deve preventivamente valutare sia l\u0027insussistenza di\ncondizioni tali da accreditare una futura sentenza di proscioglimento\nnei confronti dell\u0027imputato, sia che questi rinunci a commettere\nulteriori reati. Declinando nella fattispecie concreta i presupposti\nprescritti dalla norma, la sentenza di condanna si presta ad essere\nl\u0027esito processuale piu\u0027 probabile, poste le risultanze delle\nindagini preliminari, corroborate dalle perquisizioni effettuate\ndalla p.g., all\u0027esito delle quali si rinvenivano sostanze\nstupefacenti, la cui proprieta\u0027 era riconducibile proprio al M.\nCiononostante, attesa la giovanissima eta\u0027 del medesimo,\nl\u0027incensuratezza, il contegno serbato nel corso dell\u0027attivita\u0027\nperquisitiva (segnatamente, il ragazzo consegnava volontariamente il\ncorpo del reato senza alcuna forma di resistenza) e la salubrita\u0027 del\nconteso sociale entro cui la sua personalita\u0027 si estrinseca, e\u0027\nragionevole pronosticare una sua futura astensione dalla consumazione\ndi nuovi reati. Di talche\u0027 si ritengono soddisfatti entrambi i\nrequisiti soggettivi richiesti dall\u0027art. 464-quater codice procedura\npenale. \n Le criticita\u0027 riscontrate, tuttavia, attengono al profilo\nmeramente oggettivo dell\u0027istituto in esame. \n Meglio argomentando, attraverso il decreto-legge n. 123 del 20\nmarzo 2023, convertito con la legge n. 159 del 13 novembre 2023, il\nGoverno e\u0027 intervenuto anche sulla disciplina del comma 5 dell\u0027art.\n73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre\n1990, emendando la cornice edittale nella quale veniva inquadrato il\nreato mediante incremento della pena massima, da quattro a cinque\nanni di reclusione. La modifica non risulta scevra di ripercussioni\nprocessuali, in quanto il reato in esame diviene, per un verso,\npremessa idonea all\u0027eventuale applicazione della misura cautelare\npersonale in carcere, ma, contestualmente, incompatibile con i limiti\nimposti dall\u0027art. 168-bis codice penale, il quale include nella\npropria sfera di operativita\u0027 esclusivamente i reati punibili con «la\nsola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non\nsuperiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa\nalla pena pecuniaria». \n Il segmento normativo interessato dalla questione di legittimita\u0027\ncostituzionale concerne il testo dell\u0027art. 550, comma 2, codice\nprocedura penale, il quale non contiene, nel novero delle fattispecie\ndelittuose tassativamente elencate, alcun riferimento al reato per\ncui si procede. Una simile pretermissione, tuttavia, impedisce\nl\u0027operativita\u0027 del rito speciale della messa alla prova, nella misura\nin cui il precetto menzionato rappresenta un\u0027espressa eccezione ai\nparametri contemplati dall\u0027art. 168-bis codice penale. \n Cio\u0027 premesso, stante la pregiudizialita\u0027 della questione\nrispetto alla trattazione del processo e alla decisione nel merito,\nsi reputa soddisfatto il requisito della rilevanza dell\u0027incidente, ai\nfini dell\u0027ammissibilita\u0027 del vaglio di costituzionalita\u0027. \n Quanto, invece, alla manifesta fondatezza della questione,\noccorre impiegare ulteriori riflessioni. \n Preliminarmente, la difesa ravvisa una violazione dell\u0027art. 77\nCost. nell\u0027adozione del decreto-legge n. 123, noto come decreto\nCaivano, finalizzato a soddisfare specifiche esigenze di\nrivalorizzazione di contesti sociali contrassegnati dalla persistente\nproliferazione della criminalita\u0027 giovanile, soprattutto di minore\neta\u0027. \n Le criticita\u0027 sollevate, tuttavia, non si dimostrano tali da\nsuperare il vaglio della non manifesta infondatezza. Piu\u0027\nprecisamente, la difesa lamenta l\u0027assenza di qualsiasi profilo di\nnecessita\u0027 e urgenza, condizioni valide a legittimare l\u0027azione\nlegiferativa appannaggio del Governo ai sensi dell\u0027art. 77, comma 2,\nCost., asserendo, inoltre, l\u0027incoerenza della previsione specifica di\ncui all\u0027art. 4, comma 3, rispetto alle contingenze che inducevano ad\nemanare il decreto. \n Benche\u0027 il ricorrente suffraghi le proprie argomentazioni alla\nluce della pronuncia n. 22/2012 della Corte adita, quale vademecum\nsugli approcci interpretativi da assumersi in sede di valutazione dei\nrequisiti della legislazione d\u0027urgenza, nel caso in specie ben\npossono profilarsi sia l\u0027omogeneita\u0027 che l\u0027urgenza delle previsioni\ncontenute nel decreto citato, attesa la ratio che orientava il\nprovvedimento. Invero, l\u0027obiettivo dichiarato risiede nell\u0027adozione\ndi politiche criminali dirette a contenere un fenomeno diffuso in\nnumerose realta\u0027 distribuite sul territorio nazionale e rappresentato\ndalla devianza minorile. Tale fine verrebbe perseguito anche grazie\nall\u0027inasprimento delle pene inflitte per quei reati ritenuti\nstrettamente connessi alle attivita\u0027 illecite perpetrate nei contesti\nsociali abitati dai piu\u0027 giovani. La decisione di aggravare la\nrisposta sanzionatoria, peraltro, viene espressamente annunciata dal\nlegislatore nel preambolo al testo normativo («Ritenuta la\nstraordinaria necessita\u0027 ed urgenza, in considerazione delle\ncaratteristiche di maggiore pericolosita\u0027 e lesivita\u0027 acquisite nei\ntempi recenti dalla criminalita\u0027 minorile, di approntare una risposta\nsanzionatoria ed altresi\u0027 dissuasiva, che mantenga l\u0027attenzione per\nla specificita\u0027 della condizione dell\u0027autore di reato minorenne,\nintervenendo sui presupposti di applicabilita\u0027 delle misure cautelari\ned altresi\u0027 prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al\nreinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte\ncriminose»; e, ancora, «Ritenuta la straordinaria necessita\u0027 ed\nurgenza di intervenire approntando una piu\u0027 incisiva risposta\nsanzionatoria, correlandola all\u0027intera durata dell\u0027obbligo scolastico\nstesso nonche\u0027 prevedendo misure disincentivanti l\u0027elusione nei\nconfronti degli esercenti la responsabilita\u0027 genitoriale»). \n Giungendo al punctum dolens della questione, il comma 3 dell\u0027art.\n4, intervenendo sulle pene stabilite dall\u0027art. 73, il quale sanziona\nl\u0027attivita\u0027 di produzione, di traffico e di detenzione illecita di\nsostanze stupefacenti o psicotrope considerata di lieve entita\u0027,\naderisce ad un univoco progetto sanzionatorio volto al\nridimensionamento di reati, ancorche\u0027 dal carattere eterogeneo,\naccomunati dalla diffusione proprio nelle realta\u0027 sociali oggetto di\ntutela. \n Pertanto, non e\u0027 evincibile dal dato testuale una degenerazione,\ncosi\u0027 come delineata dalla Consulta, dei presupposti intrinseci alla\nnatura del decreto-legge, non potendosi ravvisare in maniera evidente\nla «carenza del requisito della straordinarieta\u0027 del caso di\nnecessita e d\u0027urgenza di provvedere» e «la \"evidente estraneita\u0027\"\ndella norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre\ndisposizioni del decreto-legge in cui e\u0027 inserita». \n Diversamente, questo Tribunale ritiene fondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale con riferimento alle violazioni degli\narticoli 3 e 27 della Costituzione. \n In prima battuta, merita prendere le mosse dalla recente\nevoluzione legislativa che ha interessato l\u0027art. 550 del codice\nprocedura penale, modificato dalla cd. riforma «Cartabia» e,\nsuccessivamente, dal decreto «Caivano». Se la prima ha ampliato il\nnovero dei reati suscettibili di citazione diretta a giudizio,\nrendendoli compatibili con il rito speciale della messa alla prova,\naltrettanto non e\u0027 avvenuto a seguito del secondo intervento. \n L\u0027ottica in cui si e\u0027 posto il legislatore del 2022, invero,\nrispecchiava la volonta\u0027 di alleggerire il carico sanzionatorio\nrelativo a una serie di illeciti penali percepiti di minore allarme\nsociale e caratterizzati dal piu\u0027 modesto disvalore penale. \n Ciononostante, il decreto-legge non ha assicurato un uniforme\ntrattamento processuale e sanzionatorio a situazioni giuridiche\nanaloghe. Infatti, non menzionando il rinnovato art. 73, comma 5, nel\ntesto dell\u0027art. 550, comma 2, codice procedura penale, esso diverge\ndalla precedente legislazione la quale, invece, giungeva ad ammettere\nai lavori di pubblica utilita\u0027 anche coloro ai quali veniva\naddebitato il reato di cui all\u0027art. 82 del decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, rubricato «Istigazione,\nproselitismo e induzione al reato di persona minore». \n La questione sollevata dalla difesa trova ragione nella\ncomparazione effettuata tra i beni giuridici sottesi agli articoli 82\ne 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica,\ndiscendendone una manifesta violazione del fondamentale principio di\nuguaglianza e ragionevolezza, garantito dall\u0027art. 3 Cost.. \n Ebbene, stando alla lettera della norma e\u0027 possibile inferire la\nnatura affine dei beni presidiati, atteso che il primo precetto\npunisce «chiunque pubblicamente istiga all\u0027uso illecito di sostanze\nstupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita\u0027\ndi proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce\nuna persona all\u0027uso medesimo», mentre il secondo sanziona chiunque\nproduca, traffichi o detenga illecitamente sostanze stupefacenti o\npsicotrope. Di guisa che entrambi si prefiggono lo scopo di\ndisincentivare la diffusione di sostanze nocive per la salute\npsicofisica umana, di diminuirne quanto possibile la circolazione e\ndi scongiurarne l\u0027istigazione o il proselitismo. Non solo, ma e\u0027 di\nimmediato riscontro come la fattispecie criminosa di cui all\u0027art. 82\ncostituisca una pratica di maggiore allarme sociale e di piu\u0027 grave\nentita\u0027, perseguendo essa le condotte dirette ad ampliare la platea\ndedita all\u0027utilizzo delle sostanze psicotrope. Cio\u0027 che ne deriva,\ndunque, e\u0027 un paradossale regime piu\u0027 favorevole in capo al soggetto\naccusato di un piu\u0027 grave delitto, essendo concedibile a quest\u0027ultimo\nil periodo di probation. Di contro, al prevenuto a cui venga\naddebitato un illecito caratterizzato dalla lieve entita\u0027 (con\nriferimento alle modalita\u0027 esecutive ovvero all\u0027oggetto del reato) e\u0027\npreclusa l\u0027esperibilita\u0027 di tale soluzione processuale. Un assetto\ncosi\u0027 delineato, pertanto, e\u0027 idoneo a provocare una evidente\ndisparita\u0027 di trattamento, tale da pregiudicare i diritti\nfondamentali dei soggetti coinvolti. \n In conclusione, non sono individuabili, malgrado uno sforzo\ninterpretativo, ragionevoli giustificazioni che avvalorino questa\nscelta di politica criminale, essendo possibile avanzare soltanto una\nspiegazione congetturale che ricada sulla mera carenza di un vaglio\npiu\u0027 approfondito da parte del legislatore in merito alle\nripercussioni giuridiche di tale aggravio sanzionatorio, ispirato a\nlogiche generalpreventive. \n In secondo luogo, strettamente connesso al principio di\nuguaglianza e di ragionevolezza e\u0027 il carattere rieducativo della\npena. Il comma 3 dell\u0027art. 27 Cost., invero, sancisce la finalita\u0027 a\ncui deve tendere la risposta penale dell\u0027ordinamento nei confronti\ndel prevenuto, garantendo al medesimo la possibilita\u0027 di maturare un\npercorso riabilitativo e risocializzante, che gli permetta di\nraggiungere una consapevole resipiscenza dei propri errori e che lo\ninduca, in futuro, ad astenersi dai motivi a delinquere. \n L\u0027irragionevole preclusione del diritto di accedere alla misura\ndella messa alla prova, istituto prettamente finalizzato a stimolare\nla progressiva reintegrazione del soggetto nella societa\u0027 civile,\ncostituisce una infrazione altrettanto evidente dei precetti\ncostituzionali. A tal proposito, non si conviene con le osservazioni\npuntualizzate dal pubblico ministero, il quale reputa le sanzioni\nsostitutive, ex art. 20-bis codice penale, e l\u0027archiviazione per\nparticolare tenuita\u0027 del fatto vicende processuali egualmente idonee\na tutelare il ricorrente, posta la loro attuale compatibilita\u0027 con il\nregime sanzionatorio previsto per il reato di cui all\u0027art. 73, comma\n5. \n Emerge, a tal riguardo, la palese difformita\u0027 strutturale degli\nistituti menzionati rispetto al meccanismo sospensivo del\nprocedimento di cui all\u0027art. 168-bis codice penale, alla luce dei\ndifferenti effetti giuridici che si riverberano sulla posizione\ngiuridica del prevenuto. Invero, l\u0027imputato, avvalendosi della\nsospensione del processo con messa alla prova, non soltanto\nusufruirebbe dell\u0027opportunita\u0027 di condurre uno stile di vita quanto\npiu\u0027 confacente alle proprie inclinazioni e arricchente per la\npropria personalita\u0027, ma, in caso di positivo esito della probation,\nbeneficerebbe altresi\u0027 dell\u0027estinzione del reato, vantaggio non\ncontemplato per le pene sostitutive e, tantomeno, in seguito al\nprovvedimento di archiviazione ex art. 131-bis codice penale. \n In conclusione, la percorribilita\u0027 di altri istituti processuali\nnon reintegrerebbe i diritti compromessi dal riformato assetto\nnormativo che esclude l\u0027accesso alla messa alla prova, nella misura\nin cui essa costituisce uno strumento rispondente a finalita\u0027\nrieducative. \n Tanto argomentato, si ritiene che dal combinato disposto degli\narticoli 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309\ndel 9 ottobre 1990, 168-bis codice penale e 550, comma 2, lettera c),\ncodice procedura penale si configuri una violazione dei precetti di\ncui agli articoli 3 e 27 Cost., posti a tutela dei principi\nfondamentali ai quali aderisce il diritto penale, non essendo\nriscontrabile altra soluzione costituzionalmente conforme che non\nconduca a pratiche trasgressive dei canoni ermeneutici stabiliti in\npunto di interpretazione della legge, poiche\u0027 la questione inerisce\nesclusivamente ai parametri oggettivi della normativa in esame, non\nammettendosi, pertanto, margini di discrezionalita\u0027 o di\ninterpretabilita\u0027. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 ss. della legge 11\nnovembre del 1953, n. 87; \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale - per violazione degli articoli 3 e 27,\ncomma 3, della Costituzione - delle norme di cui agli articoli 73,\ncomma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre\n1990, 168-bis del codice penale e 550 del codice di procedura penale,\nnella parte in cui quest\u0027ultima non prevede, alla lettera c),\nl\u0027inserimento della fattispecie di cui all\u0027art. 73, comma 5, decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990; \n sospende il procedimento in corso, ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale; \n dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso; \n manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza alla Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale; e, ancora, per la\ncomunicazione al difensore e al pubblico ministero. \n Bologna, 10 dicembre 2024 \n \n Il Giudice: Romito \n \n \n ------ \n \n \n Allegato A \n Indagato \n A) Per il delitto p. e p. dall\u0027art. 73, commi 4 e 5, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990; perche\u0027, senza\nl\u0027autorizzazione di cui all\u0027art. 17 del medesimo decreto, al fine di\nfarne cessione a terzi, deteneva diversi frammenti di sostanza\nstupefacente del tipo Hashish dal peso netto totale di gr 69,0041, di\ncui gr 35,447 di principio attivo, pari al 51,37% del totale,\ncorrispondente a n. 1417,9 dosi medie singole, cosi\u0027 suddivisi: \n un involucro di carta forno contenente gr 41,39 di sostanza\nstupefacente del tipo Hashish, nascosto all\u0027interno delle mutande; \n un involucro di carta forno contenente gr 4,7 di sostanza\nstupefacente del tipo Hashish, che lo stesso consegnava\nspontaneamente agli agenti; \n un involucro di carta forno contenente gr 19,00 di sostanza\nstupefacente del tipo Hashish, nascosto dentro un cassetto della\nscrivania nella propria camera da letto; \n un involucro di carta forno contenente gr 5,00 di sostanza\nstupefacente del tipo Hashish, nascosto dentro un cassetto della\nscrivania nella propria camera da letto; \n la destinazione alla cessione a terzi veniva dimostrata dalla\nquantita\u0027 della sostanza, dalla suddivisione e confezionamento in\ndiversi involucri di carta forno, dal ritrovamento di materiale di\nconfezionamento, di un bilancino digitale di precisione sporco di\nresidui di sostanza stupefacente di tipo Hashish e di denaro contante\nper un totale di 1230 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio;\ne dalle circostanze in cui M. veniva fermato, ovvero poco dopo aver\nceduto una dose di sostanza stupefacente a F. \n Fatto accertato in via ... e in ... in ..., il ... \n B) Per il delitto p. e p. dagli articoli 81, secondo comma del\ncodice penale - 73, commi 4 e 5, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990, perche\u0027, con una pluralita\u0027 di condotte\nesecutive di un medesimo disegno criminoso, cedeva a ... diverse dosi\ndi sostanza stupefacente di tipo Hashish, in cinque distinte\noccasioni - in data ... cedeva una dose dal peso netto di gr 1,29, di\ncui gr 0,638 di principio attivo pari al 49,22% e corrispondente a\n25,5 dosi medie singole; in altre due occasioni cedeva 2 grammi alla\nvolta per un valore di 20 euro a cessione, mentre in altre due\noccasioni cedeva 1 grammo alla volta per un valore di 10 euro a\ncessione - lungo l\u0027arco temporale di circa due/tre mesi antecedenti\nal ... \n Fatto commesso in data anteriore e prossima alla data dell\u0027ultima\ncessione avvenuta il ... , tra ... e ...","elencoNorme":[{"id":"63884","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"09/10/1990","data_nir":"1990-10-09","numero_legge":"309","descrizionenesso":"in combinato disposto con gli artt.","legge_articolo":"73","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1990-10-09;309~art73"},{"id":"63882","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"168","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63883","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"550","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett. c)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80192","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80193","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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