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P.. \n \nMisure di prevenzione - Disposizioni per la prevenzione di  disordini\n  negli esercizi pubblici e nei locali di  pubblico  trattenimento  -\n  Provvedimenti disposti dal questore - Divieto di accesso a pubblici\n  esercizi  o  locali  di   pubblico   trattenimento   specificamente\n  individuati nei confronti  di  persone  denunciate  e  di  soggetti\n  condannati, anche con  sentenza  non  definitiva,  per  determinati\n  reati - Divieto di accesso ai pubblici  esercizi  o  ai  locali  di\n  pubblico  trattenimento   presenti   nel   territorio   dell\u0027intera\n  provincia nei confronti delle persone che, per i reati specificati,\n  sono state poste  in  stato  di  arresto  o  di  fermo  convalidato\n  dall\u0027autorita\u0027  giudiziaria  o  sottoposte  a  una   delle   misure\n  cautelari di cui agli artt. 284  e  285  cod.  proc.  pen.,  ovvero\n  condannate,  anche  con  sentenza  non  definitiva   -   Denunciata\n  previsione che  tali  provvedimenti  siano  adottati  dal  questore\n  anziche\u0027 dal tribunale, pur quando il soggetto sia gia\u0027  sottoposto\n  ad altre misure di prevenzione. \n- Decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.  14  (Disposizioni  urgenti  in\n  materia di sicurezza delle citta\u0027), convertito, con  modificazioni,\n  nella legge 18 aprile 2017 n. 48, art. 13-bis, commi 1 e 1-bis. \nIn subordine: Misure di prevenzione - Disposizioni per la prevenzione\n  di disordini negli esercizi  pubblici  e  nei  locali  di  pubblico\n  trattenimento - Provvedimenti disposti dal questore  -  Divieto  di\n  accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico  trattenimento\n  presenti nel territorio dell\u0027intera provincia nei  confronti  delle\n  persone che, per i reati specificati, sono state poste in stato  di\n  arresto  o  di  fermo  convalidato  dall\u0027autorita\u0027  giudiziaria   o\n  sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285\n  cod.  proc.  pen.,  ovvero  condannate,  anche  con  sentenza   non\n  definitiva - Denunciata applicabilita\u0027 anche  ai  casi  in  cui  il\n  destinatario della misura sia stato condannato con  sentenza  anche\n  non  definitiva  (o  arrestato,  fermato  o  sottoposto  a   misura\n  cautelare custodiale) per i reati indicati posti  in  essere  prima\n  dell\u0027entrata  in  vigore  dell\u0027art.   13-bis,   comma   1-bis   del\n  decreto-legge n. 14 del 2017. \n- Decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.  14  (Disposizioni  urgenti  in\n  materia di sicurezza delle citta\u0027), convertito, con  modificazioni,\n  nella legge 18 aprile 2017 n. 48, art. 13-bis, comma 1-bis. \nIn ulteriore subordine: Misure di prevenzione - Disposizioni  per  la\n  prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e  nei  locali  di\n  pubblico trattenimento -  Provvedimenti  disposti  dal  questore  -\n  Divieto di  accesso  a  pubblici  esercizi  o  locali  di  pubblico\n  trattenimento specificamente individuati nei confronti  di  persone\n  denunciate  e  di  soggetti  condannati,  anche  con  sentenza  non\n  definitiva, per determinati reati - Divieto di accesso ai  pubblici\n  esercizi  o  ai  locali  di  pubblico  trattenimento  presenti  nel\n  territorio dell\u0027intera provincia nei confronti delle  persone  che,\n  per i reati specificati, sono state poste in stato di arresto o  di\n  fermo convalidato dall\u0027autorita\u0027 giudiziaria  o  sottoposte  a  una\n  delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285 cod. proc. pen.,\n  ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva  -  Denunciata\n  omessa  previsione  che  il  questore  contestualmente  invii   una\n  segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano\n  le condizioni. \n- Decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.  14  (Disposizioni  urgenti  in\n  materia di sicurezza delle citta\u0027), convertito, con  modificazioni,\n  nella legge 18 aprile 2017 n. 48, art. 13-bis, commi 1 e 1-bis. \n\n\r\n(GU n. 34 del 20-08-2025)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI FIRENZE \n                        Prima sezione penale \n \n    Il Giudice, dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato\na carico di: \n        A) P.H. - nato in ... il ...; \n          detenuto per altra causa, rinunciante a comparire; \n          difeso dall\u0027avv. di fiducia Fiammetta Pezzati del  foro  di\nFirenze; \n    Imputato: \n        del reato dl cui all\u0027art. 13-bis del decreto-legge n. 14/2017\nper essersi introdotto e trattenuto nel ... per bere e  giocare  alle\nslot e cio\u0027 in violazione del provvedimento del questore del  divieto\ndi  accesso  agli  esercizi  pubblici  del  ...  a   suo   carico   e\nnotificatogli il ... In ... il ... \n    Sentite le parti; \n    Premesso che: \n        con decreto del pubblico ministero H.P. era citato a giudizio\nper il reato sopra indicato; \n        a  seguito  di  ammissione  al  giudizio  abbreviato,  questo\ngiudice disponeva ex art.  441,  comma  5  del  codice  di  procedura\npenale, l\u0027acquisizione di alcuni provvedimenti; \n        all\u0027udienza del  31  marzo  2025  le  parti  illustravano  le\nrispettive conclusioni: il pubblico ministero  chiedeva  la  condanna\ndell\u0027imputato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro  9.000  di\nmulta;  la  difesa  chiedeva  l\u0027assoluzione  e,  in   subordine,   il\nriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l\u0027applicazione\ndel minimo della pena e della riduzione per il rito; \n        all\u0027udienza  odierna,  cui  il  processo  era  rinviato   per\neventuali repliche, le parti vi rinunciavano; \n    Rilevato che: \n        A) con provvedimento del ... il questore di Firenze ai  sensi\ndell\u0027art. 13-bis, commi 1 e 1-bis decreto-legge n. 14/2017 vietava  a\nH.P. - per la durata di anni due dalla data della relativa notifica -\ndi accedere agli esercizi pubblici di somministrazione di  bevande  e\nalimenti (bar, pasticcerie, caffe\u0027, gelaterie ed esercizi similari) e\nai locali di pubblico intrattenimento compresi  in  una  certa  area,\nanaliticamente descritta, del Comune  di  ...,  avvisandolo  che  per\neventuali esigenze di salute o lavoro  avrebbe  potuto  avvalersi  di\npercorsi alternativi che non prevedessero il transito nelle immediate\nvicinanze dei citati locali. \n    Il provvedimento era motivato dal fatto che negli ultimi anni  il\npredetto era stato deferito in stato di liberta\u0027 in plurime occasioni\ndai Carabinieri di ... per  reati  contro  la  persona  e  contro  il\npatrimonio avvenuti all\u0027interno o all\u0027esterno di  locali  di  ...  In\nparticolare, erano riportate: una  denuncia  per  fatti  di  minacce,\ndanneggiamenti e lesioni del ..., verificatisi  all\u0027esterno  del  bar\n... (sito in ... piazza ...), e una denuncia per fatti di minacce del\n... posti in essere ai danni del gestore del gia\u0027 citato bar  ...  al\nfine di ottenere delle consumazioni gratuite, nonche\u0027 una condanna in\nprimo grado del 19 ottobre 2020 per un reato di danneggiamento  posto\nin essere all\u0027interno del bar  ...  (sito  in  ...  via  ...).  Erano\ninoltre riportati i precedenti penali e  di  polizia  del  prevenuto.\nnonche\u0027 il fatto che, in ragione  di  tali  precedenti.  il  predetto\nfosse gia\u0027 stato attinto dai provvedimenti dell\u0027avviso orale  (emesso\ndal questore di Firenze il ... e notificato il ...) e del  foglio  di\nvia obbligatorio dal Comune di ... (emesso dal questore di Firenze il\n... e notificato  il  ...).  Si  motivava  poi  il  pericolo  per  la\nsicurezza  pubblica   in   ragione   della   tipologia   dei   citati\ncomportamenti (aggressivi e violenti) e del  fatto  che  il  predetto\nfrequentasse soggetti parimenti pregiudicati  e  con  gli  stessi  si\nintrattenesse proprio all\u0027interno dei locali di  somministrazione  di\ncibi e bevande di ... \n    Il provvedimento era notificato al P. in data ...; \n        B) dal verbale di identificazione, dall\u0027annotazione  di  P.G.\ndel 22 dicembre 2022 e dalla comunicazione notizia di  reato  risulta\nche in data ..., verso le ore ... il prevenuto (occupato come operaio\nalle dipendenze della ... di ...), in violazione del citato  divieto,\nera rintracciato dai Carabinieri di ... all\u0027interno del  bar  ...  di\n... - situato all\u0027interno dell\u0027area  indicata  nel  provvedimento  di\ndivieto del questore - mentre era intento a giocare alle videoslot  e\na consumare un aperitivo; \n        C) sono stati acquisiti altresi\u0027 ulteriori provvedimenti:  il\nprovvedimento di avviso orale adottato dal questore  di  Firenze  nei\nconfronti di P. il ... e notificato  il  ...;  il  provvedimento  del\nfoglio di via obbligatorio del ... (notificato il ...),  con  cui  il\nquestore di Firenze ordinava il rimpatrio di P.  nel  Comune  di  ...\n(...). Comune di residenza, e gli vietava di tornare  nel  Comune  di\n... (...) per la durata di anni tre (da  detto  provvedimento  emerge\naltresi\u0027 che il prefetto di Siena aveva adottato  nei  confronti  del\nprevenuto un provvedimento di sospensione della patente  di  guida  a\ntempo indeterminato); il provvedimento del foglio di via obbligatorio\ndell\u0027... (notificato l\u0027...), con cui il questore di Firenze  ordinava\nil rimpatrio di P. nel Comune di ... (...) e gli vietava  di  tornare\nnel Comune di ... (...) per la durata di anni tre; \n        D) dal certificato  del  casellario  risulta  che  le  ultime\ncondanne riportate dal prevenuto  sono  tutte  connesse  alle  citate\nmisure di prevenzione: in data 4 aprile 2022 per il reato ex art. 76,\ncomma 3 del decreto legislativo n. 159/2011 commesso il ...,  per  la\nviolazione del foglio di via da ...; in data 4  aprile  2023  per  il\nreato ex art. 73 del decreto legislativo n. 159/2011 commesso il ...,\nper guida  con  patente  sospesa  o  revocata  da  parte  di  persona\nsottoposta a misura di prevenzione; in data 24 ottobre  2023  per  il\nreato ex art. 13-bis, comma 6 del decreto-legge n. 14/2017,  commesso\nil ..., per violazione  del  divieto  di  accesso  agli  esercizi  di\nsomministrazione di ...; \n        E)    quanto    all\u0027affermazione    della     responsabilita\u0027\ndell\u0027imputato relativamente al reato in questione, e\u0027  necessario  il\nvaglio in via incidentale della legittimita\u0027  del  provvedimento  del\nquestore del ... ora in ipotesi violato; in particolare. premesso che\nil predetto provvedimento risulta conforme alle norme di legge,  pare\nnecessario il pronunciamento della  Corte  costituzionale  in  ordine\nalla legittimita\u0027 costituzionale: \n          dell\u0027art. 13-bis, commi 1  e  1-bis  del  decreto-legge  n.\n14/2017  nella  parte  in  cui  prevede  che  il  provvedimento   ivi\ncontemplato sia adottato dal questore, anziche\u0027  dal  tribunale,  pur\nquando  il  soggetto  sia  gia\u0027  sottoposto  ad   altre   misure   di\nprevenzione; \nin subordine, \n          dell\u0027art. 13-bis, comma 1-bis del decreto-legge n.  14/2017\nnella parte in cui non limita la propria portata ai casi  in  cui  il\ndestinatario della misura  sia  stato  condannato  con  sentenza  non\ndefinitiva (o arrestato, fermato  o  sottoposto  a  misura  cautelare\ncustodiale) per reati  di  cui  al  comma  1  posti  in  essere  dopo\nl\u0027entrata in vigore della stessa norma; \nin ulteriore subordine, \n          dell\u0027art. 13-bis, commi 1  e  1-bis  del  decreto-legge  n.\n14/2017  nella  parte  in   cui   non   prevede   che   il   questore\ncontestualmente  invii  una  segnalazione   ai   competenti   servizi\nsocio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni: \n    Cio\u0027 premesso, \n \n                               Osserva \n \n1. Rilevanza delle questioni. \n    1.1. H.P. soggetto residente nel Comune di ...  e  occupato  come\noperaio alle dipendenze di un\u0027agenzia di somministrazione  lavoro  di\n..., era destinatario di un provvedimento del  questore  di  Firenze,\ncon cui - ai sensi dell\u0027art. 13-bis del decreto-legge  n.  14/2017  -\ngli si vietava di accedere ai locali di somministrazione  di  bevande\ned alimenti presenti in una certa area ben perimetrata del Comune  di\n... \n    Il provvedimento (c.d. DASPO «antirissa») era motivato sulla base\ndel fatto che in plurime occasioni il predetto era  stato  denunciato\nper  reati  contro  la  persona  e  contro  il  patrimonio   avvenuti\nall\u0027interno o all\u0027esterno di locali  di  ...:  erano  in  particolare\nriportate due denunce infratriennali del ... e del ...;  era  inoltre\nstato gia\u0027 condannato in primo grado in data 19 ottobre 2020  per  un\nreato di danneggiamento posto in essere all\u0027interno di un  altro  bar\ndi ... \n    Sulla base di tali risultanze e ritenendo sussistente un pericolo\nper la sicurezza pubblica, il questore vietava allo stesso  l\u0027accesso\nai locali presenti in una certa area del territorio  di  ...  per  un\nperiodo di due anni. \n    Il provvedimento era regolarmente notificato in data ... \n    1.2. Il giorno ..., quindi mentre ancora  perdurava  il  divieto,\nl\u0027imputato era  rinvenuto  dai  Carabinieri  all\u0027interno  di  un  bar\nricompreso  nell\u0027area  sopra  citata,  in   violazione   quindi   del\nprovvedimento  del  questore.  Sussisterebbe  quindi  il   reato   in\ncontestazione. \n    1.3. Il provvedimento del questore - valutato alla stregua  delle\nnorme di legge ordinaria - risulta legittimo. \n    In primo  luogo,  il  provvedimento  riporta  analiticamente  gli\nelementi di  fatto  in  considerazione  dei  quali  il  predetto  era\nconsiderato autore di delitti contro la persona e il patrimonio posti\nin essere recentemente all\u0027interno di pubblici esercizi di ... \n    Risulta inoltre motivata congruamente  la  valutazione  circa  il\npericolo  per  la  sicurezza  che  sarebbe  derivato  dalla  condotta\ndell\u0027imputato. \n    Infine, l\u0027individuazione dei locali cui era vietato l\u0027accesso era\nmotivata in considerazione dei luoghi in cui erano stati  commessi  i\npredetti reati. \n    Si deve infine osservare che ai sensi dell\u0027art. 13-bis,  comma  1\ndel decreto-legge n. 14/2017 il divieto di accesso  puo\u0027  interessare\nlocali «specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui  sono\nstati commessi i predetti reati ovvero delle  persone  con  le  quali\nl\u0027interessato si  associa,  specificamente  indicati»,  ma  ai  sensi\ndell\u0027art. 13-bis, comma 1-bis - in caso di intervenuta condanna anche\nsolo con sentenza  non  definitiva  -  il  divieto  di  accesso  puo\u0027\nriguardare eventualmente anche tutti i locali  della  provincia.  Nel\ncaso di specie, per l\u0027appunto,  P.  era  stato  gia\u0027  condannato  con\nsentenza di primo grado per un reato (danneggiamento commesso  in  un\nbar) tra quelli indicati all\u0027art. 13-bis, comma 1  del  decreto-legge\nn. 14/2017, per cui ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo il\nquestore poteva disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi e\nai  locali  di  pubblico  intrattenimento  addirittura  di  tutta  la\nprovincia, sicche\u0027 la disposizione del divieto di accesso a quelli di\nun\u0027area (per quanto grande) del Comune di ... certamente era conforme\nal disposto normativo. \n    1.4.    Tuttavia,    ove    sopravvenisse    la     dichiarazione\nd\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 13-bis del decreto-legge  n.  14/2017\nnel senso auspicato con la questione sollevata in via  principale,  e\ncioe\u0027 della normativa che da\u0027 fondamento al potere  del  questore  di\nadottare la misura di prevenzione la cui inosservanza e\u0027  oggetto  di\naccertamento nel giudizio  principale,  cio\u0027  varrebbe  a  «pone  nel\nnulla» la misura medesima, con conseguente ricaduta sulla sussistenza\no meno del reato (in  tal  senso,  da  ultimo,  Corte  costituzionale\nsentenza n. 2 del 2023; in senso analogo anche la sentenza n. 203 del\n2024). \n    In particolare -  ove  la  Corte  costituzionale  dichiarasse  la\nillegittimita\u0027 costituzionale della norma di cui all\u0027art. 13-bis  del\ndecreto-legge  n.  14/2017  nella  parte  in  cui  prevede   che   il\nprovvedimento ivi contemplato sia  adottato  dal  questore,  anziche\u0027\ndall\u0027autorita\u0027  giudiziaria,  pur  quando  il   soggetto   sia   gia\u0027\nsottoposto ad altre misure di prevenzione - nel  caso  di  specie  la\nmisura di prevenzione sarebbe posta nel nulla, posto che P. era  gia\u0027\nsottoposto ad altre due misure di prevenzione (foglio di via e avviso\norale) e la misura e\u0027 stata adottata dal questore. \n    1.5. Analogamente - qualora  fosse  accolta  la  prima  questione\nsubordinata e cioe\u0027 qualora  la  corte  dichiarasse  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della norma  nella  parte  in  cui,  con  riguardo  ai\npresupposti del provvedimento  in  questione,  attribuisce  rilevanza\nalle  sentenze  di  condanna  relative   a   reati   commessi   prima\ndell\u0027entrata in vigore del decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020 -\nla  misura  di  prevenzione  violata  risulterebbe  illegittima   per\nl\u0027insussistenza  dei  relativi  presupposti:  non   considerando   la\nsentenza di condanna del 19 ottobre 2020 (certamente relativa  ad  un\nfatto precedente il citato decreto-legge del  21  ottobre  2020),  il\ndivieto  di   accesso   avrebbe   potuto   riguardare   solo   locali\n«specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui  sono  stati\ncommessi  i  predetti  reati  ovvero  delle  persone  con  le   quali\nl\u0027interessato si  associa,  specificamente  indicati»:  nel  caso  di\nspecie il questore ha viceversa disposto  il  divieto  di  accesso  a\ntutti i locali compresi in una certa area (estesa) del Comune di ...,\nnon specificamente individuati;  tra  l\u0027altro  il  divieto  e\u0027  stato\ndisposto in modo da interessare  anche  i  locali  -  compresi  nella\ncitata  area  -  eventualmente  aperti  anche  dopo  l\u0027adozione   del\nprovvedimento. \n    1.6. Infine, la misura violata verrebbe meno, per  illegittimita\u0027\ndel relativo contenuto, anche nel caso in cui fosse accolta  l\u0027ultima\nquestione sollevata  in  via  subordinata,  con  la  conseguenza  che\nl\u0027attuale imputato dovrebbe andare assolto. \n    Con detta  questione  si  chiede  alla  Corte  costituzionale  di\ndichiarare l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027art.  13-bis  del  decreto-legge  n.\n14/2017  nella  parte  in  cui  non  prevede   che,   contestualmente\nall\u0027adozione   del   provvedimento,   il   questore   trasmetta   una\nsegnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove  ne  ricorrano\nle condizioni. \n    In base agli atti del fascicolo d\u0027indagini e\u0027 infatti  ampiamente\nplausibile che con riguardo al P. i sussistessero le  condizioni  per\nun intervento  dei  citati  servizi  socio-sanitari  e  fosse  quindi\nnecessaria una segnalazione a detti servizi. Le tipologie di condotte\ndi P. di cui ai precedenti di polizia  che  legittimavano  l\u0027adozione\ndel provvedimento (in un episodio lancio di sedie all\u0027interno  di  un\nbar nel corso di una  colluttazione  con  altro  soggetto,  in  altro\nepisodio insistenti minacce nei confronti del  gestore  del  bar  per\nottenere consumazioni gratuite, in altro episodio danni all\u0027esercizio\npubblico e colluttazione  con  i  responsabili  della  sicurezza  del\nlocale) e il fatto che egli  fosse  solito  intrattenersi  con  altri\nsoggetti nei bar del paese portano a ritenere plausibile un  problema\ndi dipendenza dall\u0027alcool o comunque di abuso frequente (una conferma\nin  tal  senso  si  ricava  dal  fatto   che   anche   in   occasione\ndell\u0027accertamento del ... egli fosse intento a  consumare  alcolici);\ndagli atti risulta pure che lo stesso sia stato in passato  segnalato\nanche per uso personale di stupefacenti. \n    Ove fosse accolta la questione,  il  provvedimento  del  questore\ndovrebbe ritenersi illegittimo per la mancata segnalazione ai servizi\nsocio-sanitari: la segnalazione agli stessi integrerebbe infatti  non\nun  adempimento  collaterale.  bensi\u0027  un  elemento  essenziale   del\ncontenuto del provvedimento ai fini della idoneita\u0027  dello  stesso  a\nconseguire la finalita\u0027 perseguita e a salvaguardare la dignita\u0027  del\ndestinatario, offrendogli una concreta possibilita\u0027  di  recupero  al\nrispetto delle regole del vivere civile  e  non  limitandosi  ad  una\nemarginazione di fatto dello stesso (cfr. infra). \n2. Il quadro normativo. \n    2.1.  Pare  opportuno  preliminarmente  procedere  ad  una  breve\nricognizione del quadro normativo. \n    2.2. Il decreto-legge n. 113/2018 (convertito, con modificazioni,\ndalla legge n. 132/2018) con l\u0027art.  21,  comma  1-ter,  ha  previsto\nl\u0027introduzione nel decreto-legge n. 14/2017 (convertito con la  legge\nn. 48/2017) dell\u0027art. 13-bis. \n    Tale  disposizione  inizialmente  attribuiva   al   Questore   la\npossibilita\u0027 di disporre - per ragioni di sicurezza e per una  durata\ncompresa tra sei mesi e  due  anni  -  nei  confronti  delle  persone\ncondannate con sentenza definitiva o confermata in grado  di  appello\nnel corso degli ultimi tre anni per reati commessi  in  occasione  di\ngravi disordini avvenuti in pubblici esercizi  ovvero  in  locali  di\npubblico trattenimento. per delitti non colposi contro la  persona  e\nil patrimonio, nonche\u0027 per delitti in  materia  di  stupefacenti,  il\ndivieto  di  accesso  agli  stessi  locali  o  ad  esercizi  pubblici\nanaloghi, specificamente  indicati,  ovvero  di  stazionamento  nelle\nimmediate  vicinanze  degli   stessi.   Era   inoltre   prevista   la\npossibilita\u0027  di   ulteriori   prescrizioni   piu\u0027   stringenti,   in\nparticolare la prescrizione di comparire  personalmente  una  o  piu\u0027\nvolte, negli orari indicati, nell\u0027ufficio di  polizia  competente  in\nrelazione al luogo di residenza o in quello specificamente  indicato.\nIn tal ipotesi era previsto  un  meccanismo  di  convalida  da  parte\ndell\u0027autorita\u0027 giudiziaria, ricalcato su quello previsto dall\u0027art. 6,\ncommi 3 e 4, legge n. 401/1989 per il c.d. DASPO. \n    La violazione del citato divieto era punita con la reclusione  da\nsei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro. \n    2.3. Successivamente, il decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020\n(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173  del  18  dicembre\n2020) con l\u0027art. 11, comma 1, lettera b),  ha  modificato  il  citato\nart. 13-bis. \n    Tra le varie modifiche, era prevista la possibilita\u0027 di  disporre\nil citato divieto di accesso  ai  locali  e  di  stazionamento  nelle\nimmediate vicinanze per chi fosse anche solo stato denunciato per uno\ndei  reati  sopra  indicati  (era   scorporata   la   materia   degli\nstupefacenti, mentre erano inseriti nell\u0027elenco i reati aggravati  ex\nart. 604-ter del codice penale). \n    Era introdotto nell\u0027art. 13-bis il comma 1-bis, che  consente  al\nquestore di disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o  ai\nlocali  di   pubblico   intrattenimento   presenti   nel   territorio\ndell\u0027intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di\ncui al comma 1, siano state poste in stato  di  arresto  o  di  fermo\n(convalidato dall\u0027autorita\u0027 giudiziaria),  ovvero  condannate,  anche\ncon sentenza non definitiva. \n    Era introdotto altresi\u0027 il comma 1-ter, ai  sensi  del  quale  in\nogni caso la  misura  disposta  dal  questore  ricomprende  anche  il\ndivieto di  stazionamento  nelle  immediate  vicinanze  dei  pubblici\nesercizi e dei locali ai quali e\u0027 vietato l\u0027accesso. \n    Era  inoltre  aggravato  il  trattamento  sanzionatorio,  con  la\nprevisione della pena - in caso di violazione del  divieto  (o  delle\nprescrizioni) - della reclusione da sei mesi a  due  anni  e  con  la\nmulta da 8.000 a 20.000 euro. \n    2.4. In seguito, nel settembre 2023 - quindi dopo i fatti oggetto\ndel procedimento principale - il decreto-legge n. 123/2023 modificava\nnuovamente l\u0027art. 13-bis del decreto-legge n.  14/2017:  ampliava  il\nnovero dei reati la denuncia per i quali legittimava  il  questore  a\ndisporre il divieto in questione (inserendo nell\u0027elenco i delitti  ex\narticoli 336 e 337 del codice penale, nonche\u0027 la  contravvenzione  ex\nart. 4, legge n. 110/1975); aumentava la durata minima  e  la  durata\nmassima del  divieto  (ora  rispettivamente  un  anno  e  tre  anni);\ninaspriva ulteriormente il trattamento sanzionatorio previsto per  la\nviolazione del divieto e delle prescrizioni (ora reclusione da uno  a\ntre anni e multa da 10.000 a 24.000 euro). \n    2.5. La normativa  in  questione  fa  sorgere  plurimi  dubbi  di\ncompatibilita\u0027 con i principi costituzionali. \n3. La questione  sollevata  in  via  principale:  fa  competenza  del\nquestore anziche\u0027 dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria. \n    3.1. Si dubita della legittimita\u0027 della norma censurata  rispetto\nal  disposto  dell\u0027art.   13   della   Costituzione,   in   relazione\nall\u0027attribuzione al  questore,  anziche\u0027  all\u0027autorita\u0027  giudiziaria,\ndella competenza a disporre la misura di  prevenzione  in  questione,\npur quando il destinatario sia gia\u0027 sottoposto  ad  altra  misura  di\nprevenzione. \n    3.2.  Il  provvedimento  del  questore  comporta   per   il   suo\ndestinatario, per un lungo periodo di tempo, il divieto  di  accedere\nad  alcuni  pubblici  esercizi  e  di  stazionare   nelle   immediate\nvicinanze. \n    3.3. La Corte costituzionale ha piu\u0027 volte chiarito  quale  debba\nritenersi il confine tra la liberta\u0027 personale - per  le  limitazioni\ndella quale e\u0027 prevista dall\u0027art. 13 della Costituzione, una  riserva\ndi giurisdizione (oltre che una riserva di legge) - e la liberta\u0027  di\ncircolazione,  la  cui  compressione  e\u0027  possibile  anche  da  parte\ndell\u0027autorita\u0027  di  pubblica  sicurezza  (sussistendo  i  presupposti\nprevisti dall\u0027art. 16 della Costituzione). \n    La questione e\u0027 stata da ultimo affrontata nella sentenza n.  203\ndel 2024. \n    3.4. In tale occasione la Corte ha  preliminarmente  sottolineato\nl\u0027importanza per un giudice costituzionale del  tendenziale  rispetto\ndei  propri  precedenti,  di   cui   il   legislatore   tiene   conto\nnell\u0027elaborare le normative. \n    La corte ha  poi  ribadito  la  distinzione  tra  le  misure  che\ncomportino una coazione fisica della persona e le diverse misure che,\npur in assenza di  coazione,  incidano  comunque  sulla  liberta\u0027  di\nmovimento della persona nello spazio. \n    Le prime incidono senz\u0027altro sulla liberta\u0027 personale (salvo  che\nla restrizione abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile). \n    Quanto  alle  seconde,  occorre  avere  riguardo  a  due  criteri\ndiscretivi, che devono essere soddisfatti cumulativamente perche\u0027  si\npossa  ravvisare  una  limitazione  alla   liberta\u0027   personale.   In\nparticolare,  cio\u0027  avviene  se  tali   misure   impongono   obblighi\n(rinforzati da sanzioni in caso di  violazione)  che  determinano  un\neffetto di «degradazione giuridica» dell\u0027interessato e che  risultano\n«di tale intensita\u0027 da poter essere equiparati a un  vero  e  proprio\nassoggettamento della persona all\u0027altrui potere». \n    Piu\u0027 precisamente,  con  riguardo  a  tale  ultimo  criterio,  di\ncarattere «quantitativo», la corte ha ribadito il criterio discretivo\nbasato sull\u0027assunto che «il divieto di recarsi in un certo luogo sia,\ndi regola, meno gravoso per  l\u0027interessato  rispetto  all\u0027obbligo  di\nrecarsi, o di rimanere,  in  un  luogo  determinato»:  tale  criterio\nsarebbe  in  grado  di  assicurare  prevedibilita\u0027  e  coerenza  alle\ndecisioni della stessa corte; «prevedibilita\u0027 e coerenza che, invece,\nrisulta-ebbero necessariamente indebolite da un approccio alternativo\nche  conducesse  a  \"pesare\"  caso  per   caso   l\u0027intensita\u0027   delle\nrestrizioni della liberta\u0027 di movimento, indipendentemente dalla loro\nnatura, discendenti da ciascuna singola misura». \n    La Corte costituzionale si e\u0027 peraltro riservata di riconsiderare\ntale orientamento «nell\u0027ipotesi in cui  il  legislatore  dovesse,  in\nfuturo, dilatare eccessivamente i divieti  inerenti  alle  misure  in\nesame, in termini sia di estensione degli spazi dai quali il soggetto\nvenga interdetto, sia di durata della stessa  interdizione,  rendendo\ncosi\u0027 non piu\u0027 sostenibile l\u0027assunto, sul quale  tale  giurisprudenza\nimplicitamente si fonda, della generale minore incidenza del  divieto\ndi recarsi in un luogo determinato rispetto  all\u0027obbligo  di  recarsi\nperiodicamente presso un ufficio di  polizia,  o  di  rimanere  nella\npropria abitazione durante le ore notturne». \n    3.5. Venendo all\u0027attuale questione, la  misura  di  cui  all\u0027art.\n13-bis, commi  1  e  1-bis,  decreto-legge  n.  14/2017  (c.d.  DASPO\n«antirissa») non realizza una coazione fisica rispetto al  corpo  del\ndestinatario: incide comunque pero\u0027 sulla liberta\u0027 di movimento della\npersona nello spazio. \n    In  particolare,  comporta  un  divieto  di  accesso  a  pubblici\nesercizi e locali (luoghi aperti al pubblico altrimenti  accessibili)\ne un divieto  di  stazionamento  nelle  immediate  vicinanze  (luoghi\npubblici). \n    3.5. Il citato provvedimento - sempre alla  stregua  dei  criteri\nfissati dalla sentenza n. 203 del 2024 - determina inoltre un effetto\ndi degradazione giuridica del destinatario e cioe\u0027 «una menomazione o\nmortificazione della dignita\u0027 o del prestigio  della  persona».  Tale\neffetto e\u0027 connesso infatti alle ragioni che giustificano  l\u0027adozione\ndella misura.  che  si  basa  su  una  valutazione  di  pericolosita\u0027\ndell\u0027interessato per l\u0027ordine  e  la  sicurezza  pubblici,  sotto  il\nprofilo della possibilita\u0027 di  commissione  in  futuro  di  ulteriori\nreati (sulla base delle denunce e/o  delle  condanne  per  precedenti\nreati), con  conseguente  valutazione  discrezionale  negativa  delle\nqualita\u0027 morali e della socialita\u0027 dell\u0027individuo e connessi  «stigma\nmorale» e «mortificazione della [sua] pari dignita\u0027 sociale». \n    3.6. Quanto al parametro quantitativo. il divieto di  accesso  ad\nuno  o  piu\u0027  locali  pubblici  e   di   stazionamento   nelle   aree\nimmediatamente vicine non solo comporta una limitazione alla liberta\u0027\ndi  movimento,  ma  -  avuto  riguardo  alla  tipologia  dei   luoghi\ninterdetti - incide in misura apprezzabile anche  sulla  possibilita\u0027\nper il destinatario di approvvigionarsi agevolmente e in tempi rapidi\ndi generi alimentari di pronto consumo (o anche solo di una bottiglia\nd\u0027acqua), nonche\u0027 sulla sua vita di relazione. L\u0027incidenza e\u0027  minore\nove il provvedimento riguardi un solo esercizio di somministrazione o\nlocale d\u0027intrattenimento: maggiore ove il provvedimento  interessi  -\ncome nel caso di specie - tutti i locali compresi in  un\u0027area  estesa\ndel Comune di residenza  dell\u0027interessato;  ancora  maggiore  ove  il\nprovvedimento riguardi - come pure e\u0027 possibile  ai  sensi  dell\u0027art.\n13-bis, comma 1-bis del decreto-legge n. 14/2017  -  tutti  i  locali\ndelle citate categorie della provincia. \n    L\u0027eventuale violazione del divieto costituisce  un  delitto  (non\nuna mera contravvenzione), punito con pena detentiva  (all\u0027epoca  dei\nfatti oggetto del presente processo minimo sei  mesi  di  reclusione,\nora minimo un anno di reclusione) e pecuniaria (all\u0027epoca  dei  fatti\noggetto del presente processo minimo 8.000 euro di multa, ora  minimo\n10.000 euro di multa). \n    Alla stregua del criterio  ribadito  dalla  Corte  costituzionale\nnella sentenza n. 203 del 2024,  cio\u0027  non  e\u0027  tuttavia  sufficiente\naffinche\u0027 si  possa  ritenere  limitata  la  liberta\u0027  personale  del\nsoggetto, avendo il provvedimento ad oggetto pur sempre un divieto di\nrecarsi in alcuni posti e non l\u0027obbligo di recarsi o di  rimanere  in\nun luogo determinato. \n    3.7. Ad avviso  di  chi  scrive  sarebbe  necessario  individuare\nun\u0027eccezione a tale principio per l\u0027ipotesi in cui  il  soggetto  che\ns\u0027intenda sottoporre alla misura di prevenzione sia  gia\u0027  sottoposto\nad altra misura di prevenzione. \n    3.7.1. Considerando cioe\u0027 il singolo provvedimento,  l\u0027intensita\u0027\ndell\u0027incisione della liberta\u0027 di movimento nello  spazio  discendente\ndalla misura non e\u0027 tale  da  determinare  un  assoggettamento  della\npersona all\u0027altrui potere. \n    La situazione pare pero\u0027 essere  diversa  allorche\u0027  il  medesimo\nsoggetto sia sottoposto, con diversi provvedimenti, a piu\u0027 misure  di\nprevenzione (dello stesso tipo o anche di tipo diverso). \n    3.7.2. Ad esempio, nel momento in cui, in data ..., era  disposto\ndal questore di Firenze il divieto di accesso ai locali  pubblici  di\nuna  certa  area  di  ...  l\u0027attuale  imputato  era  gia\u0027  sottoposto\nall\u0027avviso orale dello stesso questore di Firenze del ... e al foglio\ndi via obbligatorio dal Comune di ... adottato dallo stesso  questore\ndi Firenze il ... e avente durata di anni tre dalla  notifica  (...).\nIn  seguito,  con  provvedimento  dell\u0027...  (notificato  l\u0027...)  egli\nsarebbe stato sottoposto dal questore di Firenze  anche  alla  misura\ndel foglio di via obbligatorio dal Comune di ...  per  la  durata  di\nanni  tre  dalla  notifica:  al  momento  della  notifica   di   tale\nprovvedimento il predetto era  dunque  sottoposto  contemporaneamente\nquanto meno a quattro diverse misure di prevenzione,  essendo  ancora\nin essere le precedenti tre misure; non  risulta  dagli  atti  se  lo\nstesso fosse destinatario  anche  di  altre  misure  di  prevenzione,\neventualmente adottate dalla stessa questura o da altre questure, nel\nqual  caso  egli  sarebbe  stato  sottoposto  ad  ulteriori   vincoli\n(l\u0027informazione sarebbe comunque a disposizione del questore in  sede\ndi adozione del provvedimento, posto che la sottoposizione  a  misure\ndi prevenzione e\u0027 riportata nella banca dati  C.E.D.  a  disposizione\ndelle forze di polizia). \n    3.7.3.  Pare  allora  necessario  chiedersi  se  -  in  caso   di\npluralita\u0027 di provvedimenti ognuno dei quali isolatamente considerato\nnon  sia  tale  da  determinare  un  assoggettamento   dell\u0027individuo\nall\u0027altrui potere, ma che nel loro complesso  determinano  una  serie\nnotevole di restrizioni ai diritti fondamentali della persona  -  sia\nancora possibile parlare semplicemente di limitazione  alla  liberta\u0027\ndi circolazione. \n    3.7.4. In primo luogo, la pluralita\u0027 dei provvedimenti  porta  ad\nuna  reiterazione  del  giudizio  negativo  dell\u0027autorita\u0027  circa  la\npersonalita\u0027 del soggetto, nei cui confronti  lo  stigma  sociale  e\u0027\nnotevolmente accresciuto. \n    3.7.5.  La  contestuale  sottoposizione  a  diverse   misure   di\nprevenzione puo\u0027 comportare inoltre  la  creazione  di  una  rete  di\npreclusioni e  divieti  che  inibiscono  una  gamma  di  possibilita\u0027\nconcrete. tanto da stravolgere la vita della persona: con  il  foglio\ndi via puo\u0027 essere inibito l\u0027accesso al territorio di  un  comune  (e\ncon pii provvedimenti di foglio di via si puo\u0027 vietare il ritorno  in\npiu\u0027  comuni);  con  il  c.d.  Daspo  antispaccio  ex  art.  13   del\ndecreto-legge n. 14/2017  l\u0027accesso  a  scuole,  universita\u0027,  locali\npubblici e aperti al pubblico; con il c.d. Daspo  antirissa  ex  art.\n13-bis  del  decreto-legge  n.  14/2017  l\u0027accesso  a   esercizi   di\nsomministrazione e locali d\u0027intrattenimento; con il c.d. Daspo urbano\nex  art.  10  del  decreto-legge  n.  14/2017  l\u0027accesso  a  stazioni\nferroviarie. infrastrutture del trasporto locale. mercati e  giardini\npubblici; l\u0027avviso orale puo\u0027  portare  il  prefetto  a  revocare  la\npatente di guida. \n    La pluralita\u0027 delle misure  di  prevenzione,  inoltre,  porta  ad\nun\u0027estensione del periodo temporale in cui il soggetto e\u0027  sottoposto\na restrizioni nella propria liberta\u0027 di movimento, con la conseguenza\nche - passando da una misura all\u0027altra - i controlli e le limitazioni\nnei confronti dell\u0027individuo perdurano per molti anni. \n    D\u0027altro canto, il legislatore - oltre  a  creare  via  via  nuove\nmisure di prevenzione amministrative - nel corso degli anni ha  anche\naumentato la durata di tali misure: per il divieto ex art. 13-bis del\ndecreto-legge n. 14/2017 la durata minima e\u0027 ora  di  un  anno  e  la\ndurata massima e\u0027 di tre anni: ma contestualmente e\u0027 stata  aumentata\nla durata anche del foglio  di  via  obbligatorio  (a  seguito  delle\nmodifiche del 2023 e\u0027 ora prevista una durata minima di  sei  mesi  e\nuna durata massima di quattro anni). \n    3.7.6. Con l\u0027intervento di riforma del 2020 (decreto-legge n. 130\ndel 21 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173\ndel 18 dicembre 2020) il legislatore ha altresi\u0027 ampliato  gli  spazi\ncui si riferisce il divieto: la misura ricomprende ora in  ogni  caso\nanche il divieto  di  stazionamento  nelle  immediate  vicinanze  dei\npubblici esercizi e dei locali ai quali e\u0027 vietato l\u0027accesso. \n    3.7.7. Via via e\u0027 stato anche ampliato l\u0027elenco dei reati la  cui\ncommissione puo\u0027 legittimare l\u0027adozione da  parte  del  questore  del\nprovvedimento ex art. 13-bis: ampliamenti  simili  hanno  interessato\nanche l\u0027elenco dei reati presupposto di altre misure  di  prevenzione\ndisposte dal questore. \n    3.7.8.  Si  deve  infine  constatare  come  il   fenomeno   della\ncriminalizzazione indiretta legata alla  punizione  delle  violazioni\ndelle misure di  prevenzione,  cui  ha  fatto  riferimento  la  Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 203 del  2024,  sia  necessariamente\ndestinato ad accentuarsi  a  fronte  del  proliferare  di  misure  di\nprevenzione disposte dal questore,  del  progressivo  incremento  dei\nrelativi reati presupposto, dell\u0027estensione della relativa  durata  e\ndegli spazi cui le stesse si riferiscano, nonche\u0027 dell\u0027aumento  delle\npene previste per dette violazioni. \n    Nel caso in esame, ad  esempio,  P.  risulta  essere  gia\u0027  stato\ncondannato in via definitiva (non sono note le  condanne  non  ancora\ndefinitive): in data 4 aprile 2022 per il reato ex art. 76, comma  3,\ndecreto legislativo n. 159/2011 commesso il ...,  per  la  violazione\ndel foglio di via da ...; in data 4 aprile 2023 per il reato ex  art.\n73 del decreto legislativo n. 159/2011 commesso il ..., per guida con\npatente sospesa o revocata da parte di persona sottoposta a misura di\nprevenzione; in data 24 ottobre 2023 per il reato continuato ex  art.\n13-bis, comma 6 del decreto-legge n. 14/2017, commesso  il  ...,  per\nviolazione del divieto di accesso agli esercizi  di  somministrazione\ndi ... \n    3.8. La Corte costituzionale nella gia\u0027 citata  sentenza  n.  203\ndel 2024 ha sottolineato l\u0027esigenza di individuare gia\u0027  in  astratto\nun criterio quanto piu\u0027 certo possibile ai fini della distinzione tra\nmisure incidenti sulla liberta\u0027 personale e  misure  incidenti  sulla\nliberta\u0027 di circolazione, onde evitare le  incertezze  connesse  alla\nvalutazione caso per  caso  dell\u0027intensita\u0027  delle  restrizioni  alla\nliberta\u0027 di movimento e consentire viceversa la prevedibilita\u0027  delle\ndecisioni della stessa corte. \n    Sotto tale profilo, fermo restando il criterio  generale  (basato\nsull\u0027assunto che «il divieto di recarsi in un  certo  luogo  sia,  di\nregola,  meno  gravoso  per  l\u0027interessato  rispetto  all\u0027obbligo  di\nrecarsi, o di rimanere, in un luogo  determinato»),  l\u0027eccezione  che\nqui si intende suggerire pare rispettare tale esigenza: la pluralita\u0027\ndelle restrizioni adottate nei confronti  del  medesimo  soggetto  e\u0027\ninfatti un dato oggettivo, che si presta gia\u0027 in astratto  a  fungere\nda criterio discretivo:  inoltre.  la  sottoposizione  in  corso  del\nsoggetto ad altra misura  di  prevenzione  e\u0027  un  dato  oggettivo  e\nagevolmente accertabile dal questore che intenda  adottare  nei  suoi\nconfronti altra misura di prevenzione. \n    Sempre con  riguardo  al  criterio  quantitativo  dell\u0027intensita\u0027\ndelle restrizioni, lo scrivente  e\u0027  consapevole  del  fatto  che  la\nsottoposizione a due misure di  prevenzione  e\u0027  cosa  diversa  dalla\nsottoposizione  a  dieci  misure  di  prevenzione  (magari  anche  di\nmaggiore  estensione).  Tuttavia,  sempre  nella  prospettiva   della\nnecessita\u0027 di individuare un criterio astratto  che  non  postuli  di\nsoppesare volta per volta le restrizioni imposte, si  ritiene  che  a\nfronte di una pluralita\u0027 di restrizioni  sia  meglio  assicurare  una\ngaranzia in piu\u0027 (il  vaglio  da  parte  dell\u0027autorita\u0027  giudiziaria)\nanche nei casi in cui il numero delle misure di prevenzione  adottate\nsia ridotto (anche eventualmente pari a due)  piuttosto  che  negarla\nnei casi in cui viceversa l\u0027autorita\u0027 di  polizia  abbia  creato  una\nmoltitudine di vincoli e restrizioni a carico del soggetto. \n    3.9. Il dato letterale della norma censurata e\u0027  chiaro  nel  non\nprevedere eccezioni  di  sorta  alla  competenza  del  questore;  non\nconsente dunque un\u0027interpretazione conforme della stessa al  disposto\ndell\u0027art. 13 della  Costituzione  (sempreche\u0027  si  acceda  alla  tesi\nproposta in  base  alla  quale  ad  essere  incisa  sia  la  liberta\u0027\npersonale e non semplicemente la liberta\u0027 di circolazione). \n    4. La prima  questione  subordinata:  l\u0027applicazione  retroattiva\ndella norma di cui all\u0027art. 13-bis, comma 1-bis del decreto-legge  n.\n14/2017. \n    4.1. Si dubita, in subordine, della  legittimita\u0027  costituzionale\ndella norma di cui all\u0027art. 13-bis, comma 1-bis del decreto-legge  n.\n14/2017 nella parte in cui non limita la propria portata ai  casi  in\ncui il destinatario della misura sia stato  condannato  con  sentenza\nnon definitiva (o arrestato, fermato o sottoposto a misura  cautelare\ncustodiale) per reati  di  cui  al  comma  1  posti  in  essere  dopo\nl\u0027entrata in vigore della stessa norma (introdotta dal  decreto-legge\nn. 130 del 21 ottobre 2020). \n    In altri termini, si dubita della legittimita\u0027 costituzionale  di\nun\u0027applicazione retroattiva della citata norma, che si estenda  anche\nalle ipotesi di condanna non definitiva per reati (di cui al comma 1)\ncommessi prima della sua entrata in vigore. \n    4.2. La norma censurata  non  prevede  espressamente  la  propria\napplicazione retroattiva. Ne\u0027, con riferimento specifico  alla  norma\nin   questione,   si   e\u0027   formato   un   consolidato   orientamento\ngiurisprudenziale che ne affermi la retroattivita\u0027 (non si rinvengono\nnella giurisprudenza di legittimita\u0027 pronunce ne\u0027  in  un  senso  ne\u0027\nnell\u0027altro). \n    La Corte di cassazione afferma tuttavia  costantemente  che  alle\nmisure di prevenzione e alle misure  di  sicurezza  che  non  abbiano\nnatura  sanzionatorio-punitiva  non  si  applica  il   principio   di\nirretroattivita\u0027 della norma successiva sfavorevole. \n    In tal senso, tra le altre, si sono espresse: la  sentenza  Cass.\nSez. 6, n. 45642 del 3 ottobre 2024 Rv. 287372 -  01  e  la  sentenza\nCass. Sez. 5, n. 145 del 2025 con riguardo alla misura di prevenzione\ndella sorveglianza speciale: la sentenza Cass. Sez. 3, n. 2278 del  3\ndicembre 2020 Rv. 281234 - 01 e la sentenza Cass. Sez. 3, sentenza n.\n23435 del 30 gennaio 2020 Rv. 279822 - 01 con riguardo alla misura di\nprevenzione del c.d. Daspo; la sentenza Cass.  Sez.  4.  sentenza  n.\n14095 del 20 marzo 2024 Rv. 286103 - 01 con riguardo alla  misura  di\nsicurezza patrimoniale di cui all\u0027art. 85-bis decreto del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990. \n    Si puo\u0027 dunque ritenere che, secondo il diritto vivente, la norma\ndi cui all\u0027art. 13-bis, comma 1-bis del decreto-legge n. 14/2017,  in\nquanto disciplinante una misura di prevenzione e  quindi  una  misura\nestranea alla materia penale (pur in senso lato), si applichi anche a\nchi sia stato condannato con sentenza non  definitiva  (o  arrestato.\nfermato o sottoposto a misura cautelare custodiale) per reati di  cui\nal comma 1 posti in essere prima dell\u0027entrata in vigore della  stessa\nnorma. \n    4.3.  Occorre  allora  domandarsi  se  tale  retroattivita\u0027   sia\nconforme alla Costituzione. \n    4.4. In effetti, il principio  di  irretroattivita\u0027  delle  norme\nsfavorevoli e\u0027 fissato  dall\u0027art.  25,  comma  2  della  Costituzione\nunicamente con riguardo alla pena (ma la recente giurisprudenza ne ha\nriconosciuto la validita\u0027 anche per le sanzioni amministrative aventi\nnatura punitiva), laddove - in relazione alle misure di  sicurezza  -\nl\u0027art. 25, comma 3 della  Costituzione  si  limita  a  prevedere  che\n«Nessuno puo\u0027 essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi\nprevisti dalla legge», cosi\u0027 declinando il principio di legalita\u0027 «in\nmodo differenziato rispetto a quanto previsto  nel  secondo  comma  a\nproposito delle pene, non prevedendo - in particolare -  la  garanzia\ndella  loro  irretroattivita\u0027  in  peius»   (sentenza   della   Corte\ncostituzionale n. 22 del 2022). \n    4.5. D\u0027altro canto, l\u0027art. 25 della Costituzione, se con riguardo\nalle   misure   di   sicurezza   non   prevede   il   principio    di\nirretroattivita\u0027, neppure impone l\u0027applicazione delle norme in vigore\nal momento della sentenza di primo grado, risultando in proposito  al\npiu\u0027 neutro. \n    4.6. Recenti pronunce sia della Corte  costituzionale  sia  della\nCorte EDU hanno pero\u0027 sottolineato che  le  misure  a  carattere  non\npunitivo, se non devono rispettare i principi  propri  della  materia\nsostanzialmente penale,  sottostanno  pero\u0027  comunque  alle  garanzie\nproprie dei beni giuridici su cui incidono. \n    In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 24  del\n2019 - avendo riguardo alla misura di prevenzione della  sorveglianza\nspeciale, nonche\u0027 al sequestro e alla confisca di  prevenzione  -  ha\nsindacato la conformita\u0027 agli articoli 13 e  42  della  Costituzione,\nnonche\u0027 all\u0027art. 117 della Costituzione in relazione all\u0027art.  2  del\nprot. n. 4 CEDU e all\u0027art. 1 del prot. addiz. CEDU, della fattispecie\ndi pericolosita\u0027 generica di cui all\u0027art. 1,  comma  1,  lettera  a),\ndecreto legislativo n. 159/2011. La Corte costituzionale ha  ritenuto\n- in relazione alle citate misure di prevenzione - che la descrizione\nnormativa della fattispecie non rispettasse i requisiti  di  qualita\u0027\ndella  «base  legale»  necessari   per   consentire   al   potenziale\ndestinatario  delle  misure  di   prevedere   la   futura   possibile\napplicazione delle misure stesse. \n    4.7. Anche la misura di prevenzione di cui all\u0027art. 13-bis, commi\n1 e 1-bis del decreto-legge n. 14/2017, come la misura di prevenzione\ndella  sorveglianza  speciale,  incide   sui   diritti   fondamentali\ndell\u0027individuo, e specificamente  (quanto  meno)  sulla  liberta\u0027  di\ncircolazione tutelata dall\u0027art. 16 della Costituzione e dall\u0027art. 117\ndella Costituzione in relazione all\u0027art. 2 del prot. n. 4 CEDU. \n    Perche\u0027 la normativa  relativa  al  divieto  di  accesso  di  cui\nall\u0027art.  13-bis,  comma  1-bis  del  decreto-legge  n.  14/2017  sia\nlegittima - rispetto ai citati parametri costituzionali -  e\u0027  allora\nnecessario che la «base legale» sia di adeguata qualita\u0027. \n    A tale scopo, e\u0027 in primo  luogo  essenziale  che  la  disciplina\nnormativa - proprio perche\u0027 possa «consentire ai  propri  destinatari\n[...] di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure» -\nsia   preesistente   rispetto   alle   condotte   che    giustificano\nl\u0027applicazione della misura di  prevenzione  o  l\u0027applicazione  della\nstessa con una maggiore estensione. \n    In particolare, e\u0027 necessario che -  in  caso  di  previsione  di\nnuove misure limitative delle liberta\u0027 fondamentali o  di  estensione\ndella portata di misure preesistenti (come nell\u0027ipotesi in  esame)  -\nla nuova disciplina si applichi solo ai fatti successivi. \n    Si tratta di un\u0027esigenza che attiene  al  rispetto  dei  principi\ncostituzionali e convenzionali posti a  tutela  dei  singoli  diritti\nincisi dalle misure di  prevenzione  e  che  prescinde  quindi  dalla\nfinalita\u0027 preventiva piuttosto che punitiva delle stesse. \n    4.8. Sarebbe  astrattamente  possibile  un\u0027interpretazione  delle\nnorme qui censurate in senso conforme al dettato costituzionale. \n    Tuttavia,  detta  interpretazione  conforme  si  scontra  con  la\nconsolidata giurisprudenza  di  legittimita\u0027  gia\u0027  sopra  esaminata,\nsecondo cui alle misure di prevenzione - o quanto meno alle misure di\nprevenzione  (quale  quella  ex  art.  13-bis  del  decreto-legge  n.\n14/2017) non aventi natura sanzionatorio-punitiva - non si applica il\nprincipio di irretroattivita\u0027 delle norme sfavorevoli. \n    Come rilevato piu\u0027 volte dalla Corte costituzionale, «in presenza\ndi un indirizzo giurisprudenziale consolidato, \"il giudice a quo,  se\npure e\u0027 libero di non uniformarvisi e di  proporre  una  sua  diversa\nesegesi,   ha,   alternativamente,   la    facolta\u0027    di    assumere\nl\u0027interpretazione censurata in termini  di  \u0026#x02bb;diritto  vivente\u0026#x02bc;  e  di\nrichiederne su tale presupposto il controllo di compatibilita\u0027 con  i\nparametri costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 39  del  2018,  n.\n259 del 2017 e n. 200 del 2016; ordinanza n.  201  del  2015).  Cio\u0027,\nsenza  che  gli  si  possa  addebitare  di  non  aver  seguito  altra\ninterpretazione, piu\u0027 aderente ai parametri stessi, sussistendo  tale\nonere solo in assenza di un contrario diritto vivente (tra le  altre,\nsentenze n. 122 del 2017 e n. 11 del  2015)\"  (sentenza  n.  141  del\n2019)» (cosi\u0027, la sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  95  del\n2020). \n5. La seconda questione subordinata: la segnalazione ai servizi socio\nsanitari. \n    5.1.  Si  dubita  della  legittimita\u0027  costituzionale   dell\u0027art.\n13-bis, decreto-legge 14/2017 nella parte in cui non prevede  che  il\nquestore, contestualmente all\u0027adozione del provvedimento  di  divieto\ndi accesso ai locali, invii una segnalazione  ai  competenti  servizi\nsocio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. \n    5.2. La norma censurata, nella parte  in  cui  non  prevede  tale\nsegnalazione. pare violare i principi di cui agli articoli 2, 3 e  16\ndella Costituzione. \n    5.3. Piu\u0027 precisamente, ad avviso dello scrivente, la  misura  di\nprevenzione in questione - in assenza di un\u0027offerta solidaristica  di\naiuto ad un soggetto in condizioni di disagio -  si  traduce  in  una\nmera messa al  bando  dello  stesso  quale  soggetto  indesiderato  e\nindesiderabile, con conseguente lesione della sua dignita\u0027 personale. \n    5.4. Si auspica viceversa che - come disposto dall\u0027art. 10  dello\nstesso del decreto-legge n. 14/2017  in  relazione  ad  altra  misura\nprevista per la sicurezza delle  citta\u0027  -  l\u0027autorita\u0027  di  pubblica\nsicurezza non si limiti a vietare, ma segnali altresi\u0027 le  situazioni\ndi disagio ai competenti servizi socio-sanitari. \n    5.5. Da un lato,  si  tratta  di  attivare  un  intervento  delle\nautorita\u0027 competenti perche\u0027  possano  rimuovere  gli  ostacoli  che,\nlimitando  di  fatto  la  liberta\u0027  e  l\u0027eguaglianza  dei  cittadini,\nimpediscono il pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l\u0027effettiva\npartecipazione di tutti  i  lavoratori  all\u0027organizzazione  politica,\neconomica e sociale del Paese, secondo quanto  sancito  dall\u0027art.  3,\ncomma 2 della Costituzione. \n    5.6. Dall\u0027altro, si tratta di assicurare maggiore possibilita\u0027 di\nefficacia alla stessa misura di prevenzione. \n    A fronte di problemi di dipendenza o  di  altre  gravi  forme  di\ndisagio,   infatti,   in   assenza   dell\u0027intervento   dei    servizi\nsocio-sanitari e quindi di un  recupero  sociale  dell\u0027individuo,  il\ndivieto disposto dal questore difficilmente verra\u0027 rispettato  oppure\ncomportera\u0027 semplicemente il  trasferimento  del  problema  in  altri\nlocali pubblici, eventualmente di altro territorio. \n    5.7.  Alle  misure  di  prevenzione  -  connotate  da   finalita\u0027\npreventiva e non sanzionatorio-punitiva - non si applica il principio\ndel  finalismo  rieducativo  di  cui  all\u0027art.  27  comma   3   della\nCostituzione. Tuttavia, l\u0027attivazione dei servizi  socio-sanitari  e\u0027\nessenziale proprio perche\u0027 la  misura  di  prevenzione  possa  essere\nefficace,  per  cui  la  necessita\u0027  -  in  presenza   dei   relativi\npresupposti - di detta attivazione si impone  gia\u0027  su  un  piano  di\nragionevolezza della misura. \n    In difetto cioe\u0027 di detta segnalazione. la misura di  prevenzione\nin questione si risolve - oltre che in  una  messa  al  bando  lesiva\ndella dignita\u0027 dell\u0027individuo -  in  una  inutile  limitazione  della\nliberta\u0027 (quanto meno) di circolazione del soggetto, inutile  perche\u0027\ninidonea a conseguire lo scopo per cui e\u0027 disposta. \n    Ad avviso  dello  scrivente  cio\u0027  comporta  una  violazione  sia\ndell\u0027art.  3  della  Costituzione,   per   l\u0027irragionevolezza   della\ndisciplina, sia dell\u0027art. 16 della Costituzione, per  la  restrizione\ninutilmente  posta  alla  liberta\u0027  di  circolazione  e  quindi   non\ngiustificata. \n    5.8. In  effetti.  e\u0027  emblematico  che,  nel  caso  dell\u0027attuale\nimputato, la misura stessa sia  stata  violata  quanto  meno  in  due\noccasioni, cioe\u0027 il 22 dicembre 2022 (episodio ora in  contestazione)\ne il 26 luglio 2023 (piu\u0027 episodi in continuazione  per  i  quali  il\npredetto e\u0027 stato gia\u0027 condannato in via definitiva, come risulta dal\ncertificato del casellario),  cosi\u0027  come  vani  sono  risultati  gli\nulteriori divieti. \n    5.9. La lettera della disposizione censurata - che non  fa  alcun\ncenno alla segnalazione ai  servizi  socio-sanitari  -  non  consente\nun\u0027interpretazione della stessa conforme ai  principi  costituzionali\nche si assumono violati. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della\nlegge n. 87/1953; \n    Ritenute d\u0027ufficio le questioni rilevanti  e  non  manifestamente\ninfondate; \n    Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale, \n        dell\u0027art. 13-bis,  commi  1  e  1-bis  del  decreto-legge  n.\n14/2017  nella  parte  in  cui  prevede  che  il  provvedimento   ivi\ncontemplato sia adottato dal questore, anziche\u0027  dal  tribunale,  pur\nquando  il  soggetto  sia  gia\u0027  sottoposto  ad   altre   misure   di\nprevenzione; \n    Per violazione dell\u0027art. 13 della Costituzione, \nin subordine, \n        dell\u0027art. 13-bis, comma 1-bis del  decreto-legge  n.  14/2017\nnella parte in cui si applica anche ai casi in  cui  il  destinatario\ndella misura sia stato condannato con sentenza anche  non  definitiva\n(o arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare custodiale) per\nreati di cui al comma 1 posti in essere prima dell\u0027entrata in  vigore\ndella stessa norma, \n    Per  violazione  degli  articoli  16  e  117  della  Costituzione\n(quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 2 del prot. n. 4 CEDU); \nin ulteriore subordine; \n        dell\u0027art. 13-bis commi 1 e 1-bis del decreto-legge n. 14/2017\nnella parte in cui non prevede che il questore contestualmente  invii\nuna  segnalazione  ai  competenti  servizi  socio-sanitari,  ove   ne\nricorrano le condizioni. \n    Per violazione degli articoli 2, 3 e 16 della Costituzione. \n    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di\nprescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza all\u0027imputato, al difensore, al pubblico ministero,  nonche\u0027\nal Presidente del Consiglio dei ministri, e per la  comunicazione  ai\nPresidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica  e\nper la successiva trasmissione del fascicolo processuale  alla  Corte\ncostituzionale. \n \n      Firenze, 3 giugno 2025 \n \n                         Il giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"63150","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"20/02/2017","data_nir":"2017-02-20","numero_legge":"14","descrizionenesso":"convertito con modificazioni 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