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\n Modena Marco, relatore; \n Braconi Giovanni, giudice; \n in data 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente: \n \n Ordinanza \n \n sul ricorso n. 1074/2024 depositato il 13 settembre 2024 \n proposto da: \n Studio Notarile Gunnella - Valia Associazione Professionale -\n03707570481; \n difeso da: \n Thomas Tassani - TSSTMS73L17H223G; \n rappresentato da: \n Vincenzo Gunnella - GNNVCN55R11H501E; \n rappresentante difeso da: \n Thomas Tassani - TSSTMS73L17H223G \n ed elettivamente domiciliato presso\nthomas.tassani@ordineavvocatibopec.it \n contro: Agenzia entrate direzione provinciale Firenze - Via Santa\nCaterina D\u0027Alessandria 23 - 50129 Firenze (FI); \n elettivamente domiciliato presso:\ndp.firenze@pce.agenziaentrate.it \n Vincenzo Gunnella - GNNVCN55R11H501E \n elettivamente domiciliato presso:\nthomas.tassani@ordineavvocatibopec.it \n Caterina Valia - VLACRN76L43D122P \n elettivamente domiciliato presso\nthomas.tassani@ordineavvocatibopec.it \n avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: Diniego rimborso IRAP 2022 \n a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il\ndispositivo n. 657/2025 depositato il 23 ottobre 2025. \n \n Elementi in fatto «e diritto \n \n L\u0027associazione professionale «Studio notarile Gunnella-Valia» ha\nproposto istanza di rimborso, ex art. 21, comma 2, decreto\nlegislativo n. 546/92, dell\u0027IRAP versata (al solo fine di evitare\nsanzioni) per il 2022, sostenendo di doverne andare esente in forza\ndell\u0027art. 1, comma 8, legge n. 234/21, che ha escluso dall\u0027IRAP\nstessa le persone fisiche esercenti attivita\u0027 commerciali, ed arti e\nprofessioni, e ha poi proposto ricorso avverso il silenzio-rigetto\ndell\u0027Agenzia delle entrate. Sostiene parte ricorrente che l\u0027attivita\u0027\nprofessionale e\u0027 sempre personale, nonostante il contratto\nassociativo, e cio\u0027 e\u0027 tanto piu\u0027 vero per l\u0027attivita\u0027 notarile, che\nimplica l\u0027esercizio di una pubblica funzione, onde l\u0027associazione\nprofessionale, in questo caso, non ha neppure rilevanza esterna, e\nresta un patto interno volto a razionalizzare e ripartire\ninvestimenti, spese e ricavi. Sarebbe quindi errato continuare a\nsottoporre ad IRAP l\u0027associazione professionale, quando le persone\nfisiche esercenti la stessa professione ne vengono esentate, ponendo\nla legge n. 234/21 il discrimine tra soggetti e non soggetti a IRAP\nnon piu\u0027 sulla base della dimensione organizzativa, ma soltanto sulla\ndicotomia persona fisica-persona giuridica, ed essendo\nun\u0027associazione professionale realta\u0027 completamente diversa dalla\nsocieta\u0027 commerciale, in quanto con essa non si realizza la\n«spersonalizzazione», e cio\u0027 sempre con particolare riferimento\nall\u0027attivita\u0027 notarile. In subordine, ove si ritenesse condivisibile\nl\u0027orientamento espresso con circolare 4/E/2022 dell\u0027Agenzia delle\nentrate, che ritiene invece ancora soggette ad IRAP le associazioni\nprofessionali, parte ricorrente chiede di sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale della normativa cosi\u0027 interpretata,\n«nella parte in cui non prevede l\u0027applicazione dell\u0027esclusione IRAP\nanche alle associazioni senza personalita\u0027 giuridica costituite fra\npersone fisiche per l\u0027esercizio in forma associata dell\u0027attivita\u0027\nnotarile» per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione\nrestando ingiustificabile il diverso trattamento riservato ai notai\nassociati rispetto a quelli non associati. Si e\u0027 costituita con\ncontro-deduzioni l\u0027Agenzia delle entrate, chiedendo il rigetto del\nricorso essenzialmente in base all\u0027art. 5, comma 3, lettera c) TUIR\n(decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), che prevede\nun\u0027espressa equiparazione delle associazioni professionali alle\nsocieta\u0027 semplici, alla quale restano soggette anche le associazioni\nprofessionali tra notai. Anche l\u0027eccezione di legittimita\u0027\ncostituzionale sarebbe da respingere, non ravvisandosi motivi per\nsottrarre l\u0027attivita\u0027 notarile all\u0027IRAP, a differenza di altre\nprofessioni. L\u0027associazione ricorrente ha poi depositato una memoria\nillustrativa con cui ha ribadito e illustrato le proprie posizioni\nalla luce delle specifiche caratteristiche dell\u0027attivita\u0027 notarile e\ndella normativa ad essa rivolta (rilevanza pubblicistica, divieto di\nsvolgere la professione in forma societaria, obbligo, per i singoli\nnotai, anche nel caso di attivita\u0027 associata, di tenere distinti i\nrepertori), ed ha avanzato un\u0027ipotesi di incostituzionalita\u0027 anche\nalla luce dell\u0027art. 41 della Costituzione, in quanto la normativa\ndisincentiverebbe i notai ad associarsi anziche\u0027 rafforzarsi\nsinergicamente con altri. Sono poi intervenuti volontariamente i due\nnotai associati, ciascuno come singolo, aderendo al ricorso\ndell\u0027associazione professionale. \n All\u0027odierna udienza la causa e\u0027 stata discussa. \n Ritiene questa Corte, che, alla luce dell\u0027art. 5, comma 3,\nlettera c), TUIR, non sia sostenibile la tesi avanzata in via\nprincipale. L\u0027espressa equiparazione alle societa\u0027 semplici, «ai fini\ndelle imposte sui redditi», delle associazioni senza personalita\u0027\ngiuridica costituite fra persone fisiche per l\u0027esercizio in forma\nassociata di arti o professioni, da un lato, per l\u0027ampiezza della\ndefinizione, si applica sicuramente anche alle associazioni tra notai\ndi cui all\u0027art. 82 della legge n. 89/1913, e dall\u0027altra implica il\nloro assoggettamento ad IRAP - che e\u0027 sicuramente un\u0027imposta sui\nredditi - dato che le societa\u0027 semplici sono all\u0027IRAP stessa\nespressamente sottoposte ai sensi dell\u0027art. 2, comma 1, lettera c),\ndel decreto legislativo n. 446/1997. Risulta tuttavia non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale\nsollevata, in via subordinata, dalla parte ricorrente, la quale\npero\u0027, per risultare ammissibile, deve coinvolgere l\u0027art. 1, comma 8,\nlegge n. 234/21 non isolatamente considerato, ma nel combinato\ndisposto (non gia\u0027 con l\u0027art. 2, comma 1, decreto legislativo n.\n446/97, come suggerisce parte ricorrente nella memoria illustrativa,\nma) con l\u0027art. 5, comma 3, lettera c) TUIR. \n L\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 notarile ricade nell\u0027ambito di\ndisciplina della legge n. 1915 del 23 novembre 1939 n. 1815 (che\nriguarda in generale delle associazioni professionali) nonche\u0027 della\nlegge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913. Le associazioni\nprofessionali regolate dalla legge n. 1815/1939 sono considerate\nquali autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici ex art.\n36 del codice civile (associazioni atipiche non riconosciute) prive\ndi personalita\u0027 giuridica (fra le tante, Cassazione 10 settembre\n2019, n. 22616; Cassazione 10 aprile 2018, n. 8768; Cassazione 26\nluglio 2016, n. 15417; Cassazione 4 marzo 2016, n. 4268; Cassazione\n13 aprile 2007, n. 8853). Il contratto associativo non determina\nalcuna deroga al principio di personalita\u0027 della prestazione\nprofessionale di cui all\u0027art. art. 2232, del codice civile. Ne sono\nun chiaro esempio le innumerevoli disposizioni e le soluzioni del\ndiritto vivente che, tra l\u0027altro, impongono al professionista facente\nparte di un\u0027associazione professionale di esercitare direttamente e\npersonalmente l\u0027incarico professionale (art. 10, comma 6, lett. c,\nlegge n. 183/2011 e art. 5, decreto ministeriale n. 34/2013 -\nCassazione nn. 6994/07, 22404/04 e 13142/03), che prevedono la\nresponsabilita\u0027 professionale del singolo professionista anche in\npresenza di una associazione professionale (Cassazione 26 luglio\n2017, n. 18393; Cassazione 1° aprile 2008, n. 8445; Cassazione 11\ndicembre 2007, n. 25953; Cassazione 10 dicemrbe 2008, n. 28957), che\nriconoscono il diritto del cliente di scegliere il soggetto al quale\naffidare l\u0027incarico (art. 10, comma 6, legge n. 183/2011). La\nriferibilita\u0027 della prestazione e dell\u0027attivita\u0027 al singolo\nprofessionista, gia\u0027 desumibile dalla disciplina delle associazioni\nprofessionali, e\u0027 ancor piu\u0027 evidente ed inderogabile con riferimento\nall\u0027esercizio della funzione notarile. In primo luogo, e\u0027 necessario\nevidenziare che l\u0027attivita\u0027 notarile assume i connotati di una\npubblica funzione, che per legge non puo\u0027 essere esercitata in forma\nsocietaria, perche\u0027 non puo\u0027 in nessun modo ammettersi un qualunque\ntipo di spersonalizzazione dell\u0027attivita\u0027 medesima derivante dalla\nstruttura collettiva (Relazione accompagnatoria al decreto\nministeriale 8 febbraio 2013, n. 34: «deve ritenersi che lo\nsvolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non puo\u0027\ncostituire oggetto di attivita\u0027 in forma societaria»). La legge\nnotarile, nella medesima prospettiva, ha fortemente limitato la\nrilevanza delle associazioni notarili, che hanno solo lo scopo di\n«mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro\nfunzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o\ndisuguali» (art. 82, legge notarile), senza pero\u0027 alterare l\u0027assoluta\npersonalita\u0027 dello svolgimento della pubblica funzione, comunque\nriferibile al singolo notaio e mai all\u0027associazione. La Corte di\nCassazione ha chiaramente statuito che «l\u0027associazione di studi\nnotarili non e\u0027 configurabile ne\u0027 come ente collettivo o centro di\nimputazione di interessi, fornito di personalita\u0027 giuridica, ne\u0027 come\nazienda professionale avente una propria autonomia strutturale e\nfunzionale, di modo che non puo\u0027 sostituire i singoli studi notarili,\nin persona dei relativi titolari, nei rapporti con i terzi (siano\nessi i clienti o i lavoratori dipendenti), ma - delineandosi soltanto\ncome patto interno avente a contenuto anche la divisione delle spese,\ntra cui i compensi del personale - non assume la titolarita\u0027 dei\nrelativi obblighi, che continuano a gravare sui notai associati,\nanche se tenuti all\u0027apporto contabile relativo» (Cassazione 21\nnovembre 2023, n. 32248, similmente anche Cassazione 9 settembre\n1982, n. 4868; Cassazione 5 marzo 1997, n. 1933; Cassazione 21\nottobre 1997, n. 10354). Vi e\u0027, dunque, una dimensione esclusivamente\ninterna (ossia al fine di disciplinare i rapporti interni tra i\nsingoli notai) dell\u0027associazione, che non incide ne\u0027 sul rapporto con\ni clienti ne\u0027 sull\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 e della funzione\npubblica, in modo ben piu\u0027 marcato di quanto avviene per le altre\nassociazioni professionali. Come notato in dottrina, «le due\nfattispecie (quella notarile e quella del 1939) sono diverse tra loro\nanche se soggette entrambe al disposto dell\u0027art. 2232 de codice\ncivile. La prima realizza una situazione con rilievi meramente\ninterni e non da\u0027 luogo ad un esercizio in comune dell\u0027attivita\u0027, non\ne\u0027 quindi ne\u0027 un\u0027associazione in senso tecnico, ne\u0027 una societa\u0027\n(...) gli effetti giuridici dell\u0027attivita\u0027 degli associati si\nproducono solo fra notai. L\u0027altra, quella del 1939, prevede un vero e\nproprio esercizio associato della professione che, anche con\nlimitazioni espressamente previste, ha rilevanza esterna (...) nel\nrispetto della personalita\u0027 della prestazione professionale ai fini\ndella imputazione degli effetti e della rappresentanza nei confronti\ndei terzi». E\u0027, dunque, possibile affermare che, nel sistema\ngiuridico italiano, la funzione e l\u0027attivita\u0027 notarile, svolta dal\nsingolo notaio nell\u0027ambito di una associazione professionale, rimane\nsempre e comunque riferibile alla persona fisica, giammai\nall\u0027associazione professionale. Orbene, per le proprie\ncaratteristiche strutturali, giuridicamente rilevanti, l\u0027attivita\u0027\nesercitata dai notai nell\u0027ambito di una associazione professionale e\u0027\nda equiparare all\u0027attivita\u0027 svolta dal notaio in forma individuale\nche, ad oggi, e\u0027 esclusa da IRAP. Negare l\u0027esclusione da IRAP\ndisposta per le persone fisiche comporta l\u0027equipararazione\ndell\u0027associazione professionale notarile ad una societa\u0027, ritenendola\nin ogni caso centro di imputazione di un\u0027attivita\u0027 organizzata: il\nche risulta palesemente irragionevole perche\u0027 non coerente con la\nstruttura e la ratio del tributo ai sensi dell\u0027art. 3 e 53, comma\n1, della Costituzione. Si aggiunga che la legge vieta espressamente\nl\u0027esercizio in forma societaria della funzione pubblica notarile:\nsarebbe quindi del tutto incoerente parificare l\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 notarile a quello svolto da una societa\u0027 commerciale.\nInoltre, in questo modo, si delinea un trattamento diversificato di\ndue situazioni invece del tutto equiparabili, l\u0027attivita\u0027 notarile\nsvolta al di fuori di un\u0027associazione professionale e quella svolta\nnell\u0027ambito di una associazione professionale. A fronte di una\nidentica natura, in termini di modalita\u0027 normative di svolgimento e\ndi responsabilita\u0027, nonche\u0027 di riferibilita\u0027 dell\u0027esercizio e del\nrisultato dell\u0027attivita\u0027 comunque al singolo notaio, le due\nsituazioni vengono trattate in modo difforme, in violazione del\ncanone di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 e 53, comma 1, della\nCostituzione. Anche perche\u0027 l\u0027attuale sistema rende irrilevante la\ndimensione quantitativa dell\u0027attivita\u0027 portando a trattamenti\ndiscriminatori: si pensi ad uno studio notarile associato che non\nimpiega fattori produttivi (es. nessun dipendente o collaboratore e\nl\u0027utilizzo di un immobile in comodato) - assoggettato ad IRAP -, a\nfronte di uno studio notarile individuale con una struttura\nproduttiva assai importante (immobili di proprieta\u0027 in diversi\nComuni, decine di impiegati e collaboratori) - che gode\ndell\u0027esclusione -. La limitazione dell\u0027esclusione IRAP alle sole\npersone fisiche e non anche alle associazioni risulta in chiaro\ncontrasto con la ratio del beneficio medesimo oltre che\nmanifestamente irragionevole, dovendo condurre la Corte\nCostituzionale, in linea con la propria giurisprudenza (sentenze n. 6\ndel 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997 e n. 86\ndel 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009\ne n. 10 del 1999; sentenza n. 177 del 2017; sentenze n. 242 e n. 153\ndel 2017, 111 del 2016; sentenza n. 264 del 2017; sentenza n.\n120/2020) ad adottare una sentenza interpretativa di accoglimento\ntale da estendere l\u0027esclusione IRAP anche alle associazioni\nprofessionali come quella di cui al caso di specie. In altre parole,\nsi ripropone una questione simile a quella gia\u0027 affrontata dalla\nCorte costituzionale con la sentenza n. 42 del 1980, in tema di ILOR,\nladdove fu ritenuta illegittima una equiparazione tra lavoratori\nautonomi e imprese, censurando la «scelta di comodo» del legislatore,\ne fu affermato che una significativa componente patrimoniale (alla\nbase della scelta dei soggetti oggi IRAP come un tempo ILOR) manca\nnella maggior parte dei redditi da lavoro autonomo. \n A tali considerazioni puo\u0027 aggiungersi quella, svolta dalla parte\nricorrente nella memoria illustrativa, secondo cui l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della tassazione IRAP dell\u0027attivita\u0027 professionale\nsvolta in forma associata emerge anche per contrasto con l\u0027art.\n41 della Costituzione. L\u0027art. 1, comma 8, legge n. 234/2021 incide,\nin termini non neutrali, sul libero esercizio dell\u0027attivita\u0027\neconomica, determinando un effetto del tutto irrazionale ed\nantitetico ai principi del sistema giuridico: quello di sfavorire, e\nquindi disincentivare, le aggregazioni professionali, spingendo gli\noperatori a restare da soli piuttosto che di rafforzarsi\nsinergicamente con altri. Quanto alla considerazione dell\u0027Agenzia\ndelle entrate che, in punto di legittimita\u0027 costituzionale, si e\u0027\nlimitata ad osservare che «l\u0027attivita\u0027 notarile, pur con le sue\npeculiarita\u0027, e\u0027 del tutto parificabile a qualsiasi altra attivita\u0027\nprofessionale, con la conseguenza che, diversamente da quanto\nsostenuto dal ricorrente, sarebbe proprio la sua esclusione\ndall\u0027assoggettamento ad Irap a costituire un\u0027ingiustificabile\ndisparita\u0027 di trattamento tra figure professionali», si osserva che,\nanche per la base normativa su cui si fonda la possibilita\u0027 di\ncostituire associazioni professionali, oltre che per le\ncaratteristiche proprie, l\u0027attivita\u0027 notarile presenta aspetti\npeculiari sopra ampiamente illustrati. Comunque, dovendo la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale assumere il carattere di rilevanza ai\nfini della decisione sul giudizio a quo, ed essendo questo relativo\nad un\u0027associazione notarile (il cui assoggettamento ad IRAP verrebbe\nescluso nel caso di accoglimento della questione, con accoglimento\ndella domanda di restituzione proposta, e andrebbe invece\nriconosciuto in caso contrario, con conseguente rigetto di tale\ndomanda), questa Corte non puo\u0027 che limitarsi a prospettare la\nquestione con riferimento al caso concreto sottoposto al suo\ngiudizio, salvo il potere della Corte costituzionale di estendere ad\naltre disposizioni l\u0027eventuale pronuncia di incostituzionalita\u0027, ai\nsensi dell\u0027art. 27 seconda parte della legge n. 87/1953. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, rimette alla\nCorte costituzionale la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e\ndell\u0027art. 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della\nRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte in cui, nel loro\ncombinato disposto, non prevedono l\u0027esenzione dall\u0027 IRAP delle\nassociazioni senza personalita\u0027 giuridica costituite fra persone\nfisiche per l\u0027esercizio in forma associata dell\u0027attivita\u0027 notarile,\nper contrasto con gli artt. 3, 53 e 41 della Costituzione. \n Ordina l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale, previa notifica, a cura della Segreteria, alle parti\ndel giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e\ncomunicazione ai Presidenti della camera dei Deputati e del Senato\ndella Repubblica, della presente ordinanza. \n Sospende il giudizio in corso e rinvia la causa a nuovo ruolo. \n \n Il Presidente: Genovese \n \n \n Il relatore: Modena","elencoNorme":[{"id":"64028","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"22/12/1986","data_nir":"1986-12-22","numero_legge":"917","descrizionenesso":"","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"lett. c)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1986-12-22;917~art5"},{"id":"64029","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"30/12/2021","data_nir":"2021-12-30","numero_legge":"234","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"8","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"80413","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80414","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"41","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80415","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"53","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55201","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Consiglio Nazionale del Notariato","data_costit_part":"26/01/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"55061","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Vincenzo Gunnella","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55062","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Caterina Valia","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55189","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Studio notarile Gunnella-Valia Associazione professionale, Gunnella Vincenzo, Valia Caterina","data_costit_part":"19/01/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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