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P.. \n \nReati e pene - Delitti dei  pubblici  ufficiali  contro  la  pubblica\n  amministrazione - Riparazione pecuniaria - Previsione  che  con  la\n  sentenza di condanna per i reati previsti  dagli  artt.  314,  317,\n  318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e  322-bis,  cod.  pen.  e\u0027\n  sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al  prezzo  o\n  al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in  favore\n  dell\u0027amministrazione lesa dalla condotta del pubblico  ufficiale  o\n  dell\u0027incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il\n  diritto al risarcimento del danno. \n- Codice penale, art. 322-quater. \n\n\r\n(GU n. 52 del 24-12-2025)\n\r\n \n                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n                        Sesta Sezione penale \n \n    Composta da: \n      Giorgio Fidelbo - Presidente; \n      Angelo Costanzo; \n      Martino Rosati; \n      Mariella Ianniciello; \n      Paolo Di Geronimo - relatore; \n    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso  proposto  da  A\n[...] P [...] nato a [...] a  l\u0027[...]  avverso  la  sentenza  del  18\nnovembre 2024 emessa dalla Corte di appello di [...]; \n    Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; \n    Udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; \n    Lette le conclusioni  del  pubblico  ministero,  in  persona  del\nsostituto Procuratore  generale  Marco  Patarnello,  che  ha  chiesto\ndichiararsi l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso. \n \n                          Ritenuto in fatto \n \n    1. A [...] P [...] impugna la sentenza della Corte di appello  di\n[...] che confermava la condanna  per  il  reato  di  corruzione  per\nl\u0027esercizio della funzione, pronunciata in  relazione  alla  ritenuta\npercezione, da parte dell\u0027imputato, in qualita\u0027 di appartenente  alla\nGuardia di Finanza, della somma di euro 5.000,00  versatagli  da  due\nimprenditori interessati a  che  non  emergessero  condotte  illecite\nnell\u0027ambito del controllo eseguito  a  carico  della  loro  societa\u0027,\n[...] s.r.l. \n    Nei confronti dell\u0027imputato veniva disposta la confisca,  diretta\ne per equivalente, del  prezzo  del  reato,  nonche\u0027  la  riparazione\npecuniaria, ex art. 322-quater del  codice  penale,  quantificata  in\negual misura rispetto alla confisca. \n    1.1. Sulla base della ricostruzione del  fatto,  condivisa  dalle\nsentenze di primo e secondo grado, risulta che  il  coimputato  [...]\n(anch\u0027egli  appartenente  alla  Guardia  di  Finanza,   separatamente\ngiudicato) veniva contattato da [...] per conto della famiglia [...],\nimprenditori con diretti interessi nella societa\u0027 [...] s.r.l. \n    Nel corso di un pranzo cui partecipavano [...],  [...],  [...]  e\n[...],  questi  ultimi  sollecitavano  [...]  ad   interessarsi   dei\ncontrolli, relativi all\u0027impiego di fatture inesistenti,  coinvolgenti\nla societa\u0027 [...] s.r.l. \n    L\u0027incontro si chiudeva con la dazione di una somma  di  denaro  a\n[...], una parte della quale era destinata a remunerare  P.,  essendo\nstati affidati a quest\u0027ultimo gli accertamenti sulla  societa\u0027  [...]\nr.l. \n    L\u0027attivita\u0027 di captazione consentiva  di  accertare  che,  subito\ndopo  il  pranzo  al  termine  del  quale  aveva  concluso  il  patto\ncorruttivo, questi si incontrava con P. e, successivamente, vi  erano\nplurimi contatti tra i due, fin quando P.  confermava  che  a  carico\ndella [...] s.r.l. non erano  emersi  fatti  illeciti  e,  quindi,  i\nprivati corruttori potevano essere rassicurati a tal riguardo. \n    All\u0027esito di tale attivita\u0027, [...] versava a P., la somma di euro\n5.000, in precedenza ricevuta dai [...] \n    La sopravvenuta confessione da parte di P., andava a  corroborare\nil quadro probatorio, ritenuto dai  giudici  di  merito  di  per  se\u0027\nampiamente dimostrativo della penale responsabilita\u0027 dell\u0027imputato. \n    2. Nell\u0027interesse del  ricorrente  sono  stati  formulati  cinque\nmotivi di ricorso. \n    2.1. I primi due motivi pongono una  questione  comune,  relativa\nalla ritenuta insufficienza della mera confessione dell\u0027imputato  per\naddivenire alla pronuncia di condanna. \n    L\u0027imputato,  in  sede  di  interrogatorio  di  garanzia,  avrebbe\nammesso i fatti, ma solo per effetto della condizione di fragilita\u0027 e\nconfusione in cui si trovava in quel momento. \n    La difesa del ricorrente deduce che non  vi  sarebbe  affatto  la\nprova  della  partecipazione  di  P.  all\u0027accordo   corruttivo,   ne\u0027\ndell\u0027esistenza stessa di indagini penali nei confronti della societa\u0027\n«[...]», tali da giustificare la dazione del  denaro  allo  scopo  di\ntenere  indenni  gli  amministratori  della  predetta   societa\u0027   da\neventuali conseguenze pregiudizievoli. \n    2.2. Con il terzo motivo,  si  censura  la  ritenuta  sussistenza\ndell\u0027elemento oggettivo del reato di corruzione, sul presupposto  che\nl\u0027imputato, come riferito nell\u0027interrogatorio, non aveva  partecipato\nad alcuna pattuizione e si era semplicemente limitato a  ricevere  la\nsomma consegnatagli da [...], non avuto la prontezza di rifiutarla. \n    2.3. Con il quarto motivo,  si  deduce  la  violazione  dell\u0027art.\n323-bis del codice penale  ritenendosi  la  manifesta  illogicita\u0027  e\ncontraddittorieta\u0027 della motivazione nella  parte  in  cui  e\u0027  stata\nesclusa la sussistenza dell\u0027attenuante,  valorizzando  la  violazione\ndei doveri sottesi alla qualifica dell\u0027imputato e l\u0027entita\u0027 del lucro\nconseguito. \n    2.4. Con il quinto motivo, si censura il  cumulo  della  confisca\ndisposta in relazione alla somma di euro 5.000 e  della  condanna  al\npagamento  della   suddetta   somma,   in   favore   della   pubblica\namministrazione lesa, ex art. 322-quater del codice penale. \n \n                       Considerato in diritto \n \n    1.  Preliminarmente  deve  darsi  atto  che   la   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale e\u0027 rilevante ai  fini  della  definizione\ndel presente giudizio, posto che i primi quattro  motivi  di  ricorso\nripropongono questioni di merito,  gia\u0027  adeguatamente  analizzate  e\nconcordemente risolte nelle sentenze di primo e secondo grado,  senza\nche  possano  dar  luogo  a  vizi   motivazionali   suscettibili   di\naccoglimento in sede di legittimita\u0027. A  fronte  di  una  motivazione\nimmune da vizi di  manifesta  illogicita\u0027  o  contraddittorieta\u0027,  il\nrigetto dei suddetti motivi  di  ricorso  comporterebbe  la  conferma\ndella sentenza anche nella parte in cui ha disposto la  confisca  del\nprezzo del reato di  corruzione  per  l\u0027esercizio  della  funzione  -\nquantificato in euro 5.000 - e ordinato il versamento,  a  titolo  di\nriparazione pecuniaria ex art. 322-quater del codice penale,  di  una\nsomma di pari importo in favore dell\u0027amministrazione lesa. \n    In ordine al suddetto cumulo, questa Corte  ritiene  rilevante  e\nnon manifestamente infondato il dubbio di legittimita\u0027 costituzionale\ndella disciplina dettata dagli  articoli  322-bis  e  322-quater  del\ncodice penale,  per  violazione  dei  principi  di  ragionevolezza  e\nproporzionalita\u0027 del trattamento sanzionatorio. \n    2. Prima di  esaminare  le  ragioni  sottese  alla  ritenuta  non\nmanifesta  infondatezza  della  questione,   anche   nell\u0027ottica   di\nescludere  la  possibilita\u0027  di  addivenire   ad   un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata della disciplina de qua,  e\u0027  necessaria\nuna sintetica ricostruzione del complesso sistema normativo  che,  in\nrelazione a determinati reati  contro  la  pubblica  amministrazione,\nprevede un cumulo di strumenti fina lizzati ad evitare  che  l\u0027autore\ndel  reato  possa  conservare  il  vantaggio  patrimoniale   che   ha\nillecitamente conseguito. \n    L\u0027istituto   della   riparazione   pecuniaria,    nell\u0027originaria\nprevisione introdotta dalla legge 27 maggio 2015,  n.  69,  prevedeva\nche, in caso di condanna per  uno  dei  delitti  contro  la  pubblica\namministrazione  contemplati  dagli  articoli  314,  317,  318,  319,\n319-ter, 319-quater,  320  e  322-bis  del  codice  penale,  il  solo\npubblico agente doveva essere condannato al pagamento  di  una  somma\nequivalente   a   quanto   indebitamente   ricevuto.    L\u0027adempimento\ndell\u0027obbligo  riparatorio,  inoltre,  veniva  previsto  anche   quale\npresupposto necessario per la sospensione condizionale della pena, ex\nart.  165,  comma  4,  del  codice  penale   e   per   l\u0027accesso   al\npatteggiamento. \n    La disciplina e\u0027 stata ulteriormente inasprita  a  seguito  delle\nmodifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3,  con  la  quale\nl\u0027ambito applicativo dell\u0027art. 322-quater del codice penale e\u0027  stato\nesteso anche al privato corruttore, inoltre, in luogo dell\u0027originaria\nprevisione che faceva riferimento a «quanto indebitamente  ricevuto»,\nsi e\u0027 previsto che l\u0027obbligazione debba  essere  parametrata  a  «una\nsomma equivalente al prezzo o al profitto del reato». \n    In tal modo sono state eliminate le problematiche  interpretative\nche,   ante   riforma,   erano    state    segnalate    relativamente\nall\u0027applicazione della riparazione pecuniaria al delitto di  peculato\ne, al contempo, il riferimento al prezzo ha reso applicabile la norma\nanche al privato corruttore. \n    La   previsione   della   riparazione    pecuniaria    ha,    fin\ndall\u0027originaria    previsione,    una     portata     sostanzialmente\nsovrapponibile all\u0027ambito di operativita\u0027 della confisca,  diretta  o\nper equivalente, del prezzo o del profitto del reato. \n    Ponendo a raffronto gli articoli 322-ter e 322-quater del  codice\npenale, risultano identici: \n      i presupposti oggettivi, posto che entrambe  le  norme  trovano\napplicazione a fronte  di  una  sentenza  di  condanna  per  i  reati\nprevisti 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e  322-bis\ndel codice penale; \n      sia la confisca che la riparazione pecuniaria sono  parametrate\nal prezzo o al profitto del reato; \n      entrambe le previsioni si applicano sia al pubblico agente  che\nal privato concorrente; \n      confisca e riparazione sono obbligatorie. \n    Deve precisarsi che la sovrapponibilita\u0027 tra le  norme  in  esame\nsussisteva anche in relazione alla previgente formulazione, posto che\nla previsione contenuta all\u0027art. 322-quater del codice penale,  nella\nmisura in cui parametrava  la  riparazione  a  «quanto  indebitamente\nricevuto», ricomprendeva sicuramente la nozione di prezzo  del  reato\ndi corruzione. \n    Tale precisazione e\u0027 rilevante, posto che, in ragione  dell\u0027epoca\ndi commissione del reato, nel caso in esame deve trovare applicazione\nla  previsione  dell\u0027art.  322-quater   del   codice   penale   nella\nformulazione originaria. \n    Cio\u0027 posto,  e\u0027  innegabile  che  pur  con  riguardo  alla  norma\nprevigente, vi era una  sostanziale  coincidenza  tra  i  presupposti\ndella confisca del prezzo del reato e la  riparazione  pecuniaria  di\nquanto indebitamente ricevuto, in tale generica dizione  rientrandovi\nsicuramente il prezzo del reato di  corruzione  per  esercizio  della\nfunzione. \n    2.1. L\u0027ambito di interferenza delle norme in oggetto comporta che\n- cosi\u0027 come avvenuto nel caso in esame - la confisca, diretta o  per\nequivalente,  deve  essere  disposta  unitamente   alla   riparazione\npecuniaria, con la conseguenza che il condannato e\u0027 sottoposto ad una\nduplicazione di obblighi  che,  pur  avendo  una  differente  natura,\ndeterminano l\u0027effetto ultimo di sottrarre al  reo  un  valore  doppio\nrispetto a quello indebitamente conseguito dal reato. \n    Al contempo, deve  sottolinearsi  come  le  norme  in  esame  non\ndettino alcuna  disciplina  volta  a  regolamentare  la  concomitante\napplicazione  della  confisca  e  della  riparazione  pecuniaria,   a\nconferma della volonta\u0027 del legislatore di prevedere il cumulo e  non\nl\u0027alternativita\u0027 tra i due istituti. \n    Passando ad esaminare le ragioni sottese al cumulo della confisca\ne della riparazione pecuniaria e\u0027 necessario soffermarsi sulla natura\ngiuridica di quest\u0027ultimo istituto, al fine di valutare  se  prevalga\nl\u0027effetto ripristinatorio della legalita\u0027 violata, riconducibile  nel\npiu\u0027 ampio genere delle condotte risarcitorie, piuttosto  che  quello\npunitivo. \n    2.2. Riguardo ai rapporti con il risarcimento dei  danni,  l\u0027art.\n322-quater del codice penale contiene una espressa previsione secondo\ncui il pagamento della somma dovuta a titolo  di  riparazione  lascia\n«impregiudicato il diritto al risarcimento  del  danno»,  sicche\u0027  la\nnorma ammette il cumulo della riparazione pecuniaria non solo con  la\nconfisca, ma anche con l\u0027obbligazione risarcitoria. \n    Posto che la lettera della norma gia\u0027 di per se\u0027 sembra delineare\nuna distinzione netta tra riparazione pecuniaria e  risarcimento  del\ndanno, deve sottolinearsi come  vi  siano  anche  altre  ragioni  che\ninducono ad escludere la natura «risarcitoria» della riparazione.  Si\ne\u0027 condivisibilmente sottolineato come il risarcimento del  danno  e\u0027\nper sua natura un rimedio civilistico che presuppone l\u0027iniziativa del\ndanneggiato,  viceversa,  l\u0027istituto  della  riparazione   pecuniaria\nprescinde  dalla  domanda  risarcitoria   e   financo   dall\u0027avvenuta\ncostituzione quale parte civile del danneggiato, essendo  rimesso  al\npotere officioso del giudice disporre il pagamento. \n    A cio\u0027 occorre aggiungere che la parametrazione della riparazione\npecuniaria al prezzo o al profitto del reato risulta  tendenzialmente\navulsa dalla determinazione del  danno  risarcibile.  A  ben  vedere,\ninfatti,  solo  nel  reato  di  peculato,  ove  il  bene  oggetto  di\nappropriazione appartenga alla pubblica amministrazione,  vi  e\u0027  una\nsostanziale coincidenza tra il profitto e il danno. \n    Nelle altre ipotesi contemplate il  profitto  ed  il  prezzo  del\nreato,   costituiscono   un\u0027entita\u0027   patrimoniale   che    prescinde\ncompletamente dal danno arrecato all\u0027amministrazione di  appartenenza\nche, a ben vedere, potrebbe anche non lamentare alcun pregiudizio  se\nnon quello all\u0027immagine. \n    Cio\u0027 si verifica, in particolare,  nel  caso  -  qual  e\u0027  quello\noggetto di giudizio - in cui la condanna interviene per il  reato  di\ncorruzione per  l\u0027esercizio  della  funzione,  li\u0027  dove  difetta  il\ncompimento di un atto contrario ai doveri d\u0027ufficio, sicche\u0027 l\u0027ambito\ndel potenziale  danno  subito  dall\u0027amministrazione  di  appartenenza\ndell\u0027imputato e\u0027 necessariamente limitato se non del tutto assente e,\nin ogni caso, non proporzionalmente collegato al prezzo ricevuto  dal\nfunzionario infedele. \n    In buona sostanza, quindi, puo\u0027 affermarsi che  l\u0027aver  stabilito\nche la somma dovuta a titolo di riparazione e\u0027 parametrata al  prezzo\no al profitto del reato determina necessariamente una  scissione  tra\nla riparazione pecuniaria e il risarcimento del danno, pur  potendosi\nriconoscere una residuale area di interferenza, come affermato da una\nrecente sentenza di questa Corte che, nell\u0027ottica di dare una lettura\ncostituzionalmente  orientata  della  norma,  ha  affermato  che   la\nriparazione  pecuniaria  prevista  dall\u0027art.  322-quater  del  codice\npenale non e\u0027 dovuta nel caso in cui, all\u0027atto della pronuncia  della\nsentenza di condanna, risulta  che  l\u0027imputato  abbia  medio  tempere\nrisarcito il danno cagionato dalla  condotta  illecita  (Sez.  6,  n.\n27422 del 25 luglio 2025, [...], Rv. 288426). \n    2.3. Una volta escluso che la riparazione pecuniaria dia luogo ad\nun\u0027obbligazione  tipicamente  risarcitoria  e,   nel   tentativo   di\nattribuire una coerente  collocazione  sistematica  all\u0027istituto,  la\ngiurisprudenza ha affermato che la  riparazione  pecuniaria  ex  art.\n322-quater  del  codice  penale  costituisce  una   sanzione   civile\naccessoria che consegue necessariamente alla  condanna  per  i  reati\nindicati dalla suddetta norma e che si aggiunge alla pena irrogata  a\nciascun soggetto condannato (Sez. 6, n. 16098 del  5  febbraio  2020,\n[...], Rv. 278960; Sez. 6, n. 8959 del 25 gennaio  2023,  [...],  Rv.\n284271; Sez. 6, n. 27422 del 25 luglio 2025). \n    L\u0027art. 322-quater del codice penale, pertanto, delinea una  forma\ndi riparazione coattiva,  di  tipo  non  risarcitorio,  non  affidata\nall\u0027iniziativa  volontaria  del  reo   e   neppure   subordinata   ad\nun\u0027espressa richiesta della persona offesa (Sez. 6, n. 12541  del  14\nmarzo 2019, [...], Rv. 275925), la cui quantificazione non e\u0027 rimessa\nall\u0027apprezzamento del  giudice,  ne\u0027  e\u0027  commisurata  ai  pregiudizi\ncomplessivamente  subiti  dall\u0027amministrazione  di  appartenenza,  ma\nforfettariamente  calibrata  sui  proventi  materiali   indebitamente\nricevuti. \n    Si tratta, dunque, di una «sanzione civile accessoria» che, nella\nchiara prospettiva di realizzare un  rafforzamento  dell\u0027armamentario\nsanzionatorio posto  a  tutela  del  buon  andamento  della  pubblica\namministrazione, consegue necessariamente  («sempre»)  alla  condanna\nper  i  reati-presupposto  di  cui  al  catalogo  dello  stesso  art.\n322-quater del codice penale  e  si  caratterizza  per  una  indubbia\nconnotazione punitiva, tanto che la relativa applicazione in  assenza\ndei  presupposti  di  legge  e\u0027  stata  da  questa  Corte  ricondotta\nnell\u0027alveo della «pena illegale» (Sez. 6, n. 12541 del 14 marzo 2019,\ncit.). \n    Secondo  la  giurisprudenza  di  questa   Corte,   pertanto,   la\nriparazione pecuniaria da\u0027 luogo ad una sanzione patrimoniale, che si\naggiunge  inderogabilmente  alla  reclusione  per  ciascun   soggetto\ncondannato per uno dei reati elencati nella norma in esame,  operando\ncontestualmente e indipendentemente dalla pena detentiva. \n    2.4. In dottrina trova un  consenso  sostanzialmente  unanime  la\ntesi  che   attribuisce   natura   sanzionatoria   alla   riparazione\npecuniaria. \n    E\u0027 stato autorevolmente evidenziato come l\u0027istituto  non  ha  una\nfunzione «riparativa», essendo  estranei  alla  previsione  normativa\nquegli elementi di ripensamento o resipiscenza comportanti una scelta\nda parte  dell\u0027autore  dell\u0027illecito  di  realizzare  condotte  volte\nall\u0027elisione dell\u0027offesa arrecata con la commissione del reato. \n    Si  e\u0027  detto  che  l\u0027istituto  assolve  a  una  chiara  funzione\npunitiva, avendo un carattere prettamente afflittivo, giungendosi  ad\naffermare  che  la  riparazione  altro  non  sia  che  una   sanzione\npecuniaria, che va ad aggiungersi  alle  sanzioni  detentive  e  alla\nconfisca.  In  buona  sostanza,  mediante  l\u0027introduzione   dell\u0027art.\n322-quater  del  codice  penale,  il   legislatore   avrebbe   inteso\nriproporre surrettiziamente la sanzione pecuniaria per  reati  per  i\nquali era stata eliminata dalla riforma apportata  con  la  legge  26\naprile 1990, n. 86. \n    Una conferma,  in  tal  senso,  e\u0027  rinvenibile  nella  relazione\ngovernativa alla legge n.  69  del  2015,  li\u0027  ove  si  afferma  che\nl\u0027introduzione dell\u0027art. 322-quater del codice penale e\u0027  finalizzata\na recepire le raccomandazioni  dell\u0027OCSE,  tra  le  quali  quella  di\nintrodurre, a scopo di deterrente della corruzione nelle  transazioni\neconomiche internazionali, «sanzioni pecuniarie» nei confronti  delle\npersone fisiche. \n    Nella  relazione  si  da\u0027  atto  che  «ragioni  di   coerenza   e\nrazionalita\u0027 del sistema sanzionatorio del  codice  penale  (che  non\nprevede il cumulo di sanzioni detentive e pecuniarie  per  i  delitti\ncontro la pubblica amministrazione, a differenza di  quanto  prevede,\nad esempio, per i reati che offendono il patrimonio)» hanno indotto a\nnon rimodulare le pene principali, mediante la reintroduzione di pene\npecuniarie, sul presupposto che il trattamento sanzionatorio previsto\nper  i  reati  in  questione  doveva  ritenersi  gia\u0027  «adeguatamente\nafflittivo e dissuasivo». \n    Ciononostante, si e\u0027 optato per l\u0027introduzione della «riparazione\npecuniaria», pur dandosi espressamente atto che tale istituto ha  una\nfunzione «afflittivo-sanzionatoria» e si va ad inserire in un sistema\ngia\u0027 connotato da un adeguato rigore. \n    2.5. E\u0027  stata  vagliata  anche  una  parziale  similitudine  tra\nl\u0027ipotesi introdotta all\u0027art.  322-quater  del  codice  penale  e  la\nriparazione pecuniaria prevista nel  caso  di  diffamazione  a  mezzo\nstampa. La giurisprudenza e\u0027 incline a ritenere che l\u0027art.  12  della\nlegge n. 47 del 1948, nel riconoscere il diritto della persona offesa\ndal reato a richiedere, oltre al  risarcimento  dei  danni  ai  sensi\ndell\u0027art.  185  del  codice  penale,  comprensivo   sia   del   danno\npatrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma  a  titolo  di\nriparazione che non rientra nel risarcimento del danno, ha introdotto\nuna ipotesi eccezionale  di  pena  pecuniaria  privata  prevista  per\nlegge, che come tale  puo\u0027  aggiungersi  al  risarcimento  del  danno\nautonomamente liquidato in favore del danneggiato (Cass.  civ.,  Sez.\n3, n. 29640 del 12 dicembre 2017, Rv. 64665502). \n    Anche  rispetto  a  tale  istituto,  tuttavia,   la   riparazione\npecuniaria prevista dall\u0027art. 322-quater del codice  penale  presenta\nsignificativi elementi di diversita\u0027, che depongono tutti  nel  senso\ndella funzione prettamente punitiva. \n    Basti considerare che la riparazione  del  danno  prevista  dalla\nlegge n. 47 del 1948 presuppone in ogni caso una richiesta di parte e\nnon e\u0027 applicabile d\u0027ufficio, inoltre, in quel sistema  sanzionatorio\nla riparazione va ad inserirsi nell\u0027ambito di un trattamento punitivo\nmite, rispetto al quale  una  sanzione  «civile»  puo\u0027  svolgere  una\nfunzione  di  rafforzamento  e   di   compensazione   della   modesta\nafflittivita\u0027 della sanzione penale. \n    Ben diverso e\u0027 il contesto applicativo dell\u0027art.  322-quater  del\ncodice  penale,  posto  che  la  riparazione   pecuniaria   prescinde\ntotalmente dalla richiesta del danneggiato, comporta  un  obbligo  di\npagamento  predeterminato  nel  quantum   e   non   suscettibile   di\ngraduazione da parte del giudice e, inoltre, va ad aggiungersi ad  un\ncorredo di sanzioni penali particolarmente afflittive. \n    2.6. Sempre rimanendo nell\u0027ambito della valutazione dell\u0027aggravio\nsanzionatorio determinato dalla riparazione pecuniaria,  in  dottrina\ne\u0027 stato sottolineato come tale istituto concorra, non  solo  con  il\nrisarcimento del danno civilistico, ma anche con il danno erariale. \n    L\u0027art. 1, comma 1-sexies, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  infatti,\nstabilisce  che,  in  caso  di  danno  all\u0027immagine  derivante  dalla\ncommissione di un reato contro la pubblica amministrazione, il  danno\nerariale deve essere  determinato,  salva  prova  contraria,  in  una\nmisura  pari  al  doppio  della  somma  o  del  valore   patrimoniale\ndell\u0027utilita\u0027 illecitamente percepita dal dipendente. \n    Sottolinea la dottrina come la riparazione pecuniaria e il  danno\nerariale  perseguono  finalita\u0027   essenzialmente   sanzionatorie   ed\nentrambi gli  istituti  presentano  una  marcata  autonomia  rispetto\nall\u0027azione per il risarcimento del danno da reato. \n    2.7. In conclusione, la dottrina piu\u0027 autorevole pare orientata a\nritenere che la riparazione pecuniaria e\u0027 saldamente incentrata su  l\nterreno pubblico, assumendo la valenza di un  contrappasso  simbolico\nper il male che  il  delitto,  per  il  tramite  dell\u0027amministrazione\npubblica  di  appartenenza  del  soggetto,   ha   recato   all\u0027intera\ncollettivita\u0027;   la   riparazione,   rigorosamente   obbligatoria   e\npredeterminata, diviene sostanzialmente una pena. \n    3.  A  fronte  della  riconosciuta  natura  sanzionatoria   della\nriparazione, dottrina e giurisprudenza si sono ampiamente interrogate\nin ordine alle conseguenze  della  cumulativa  applicazione  rispetto\nalla confisca, giungendo a ritenere che la congiunta applicazione  di\ntali istituti  determina  una  palese  violazione  del  principio  di\nragionevolezza e di proporzionalita\u0027 della pena, rilevabile anche  ai\nsensi dell\u0027art. 49 della Carta europea dei diritti fondamentali. \n    In  giurisprudenza,  si   e\u0027   affermato   che   e\u0027   illegittima\nl\u0027applicazione cumulativa della confisca per equivalente del profitto\ndel reato ex art. 322-ter  del  codice  penale  e  della  riparazione\npecuniaria  prevista  dall\u0027art.   322-quater   del   codice   penale,\ntrattandosi di misure aventi medesimo oggetto  ed  analoga  finalita\u0027\nafflittiva, il cui cumulo determina violazione del principio  del  ne\nbis in idem sanzionatorio (Sez. 6, n. 23203 del 5 marzo 2024,  [...],\nRv. 286645). \n    Anche con riguardo  al  la  diversa  disciplina  dettata  per  il\npatteggiamento, si e\u0027 ritenuto che  l\u0027applicazione  cumulativa  della\nrestituzione integrale del profitto  del  reato,  prevista  dall\u0027art.\n444, comma 1-ter, del codice di procedura penale,  e  della  confisca\nper equivalente del profitto del reato ex  art.  322-ter  del  codice\npenale, determina la violazione del principio  del  ne  bis  in  idem\nsanzionatorio, trattandosi di misure aventi il  medesimo  oggetto  ed\nanaloga finalita\u0027 afflittiva (Sez. 6, n. 16872 del 30  gennaio  2019,\n[...], Rv. 275671). \n    4. Il tentativo di risolvere  in  via  interpretativa  l\u0027aggravio\nsanzionatorio, derivante del cumulo della confisca con la riparazione\npecuniaria, pur pienamente condivisibile nella finalita\u0027  perseguita,\npresenta profili di criticita\u0027 non superabili. \n    A  ben  vedere,  infatti,  seguendo  la  tesi  secondo   cui   e\u0027\nillegittima l\u0027applicazione cumulativa della confisca per  equivalente\ndel profitto del reato ex art. 322-ter  del  codice  penale  e  della\nriparazione  pecuniaria  prevista  dall\u0027art.  322-quater  del  codice\npenale, trattandosi di misure  aventi  medesimo  oggetto  ed  analoga\nfinalita\u0027 afflittiva, si perviene alla generalizzata  disapplicazione\ndell\u0027art. 322-quater del codice penale. \n    Come evidenziato nell\u0027esaminare il contenuto delle norme  oggetto\ndi scrutinio, l\u0027ambito oggettivo e soggettivo di  applicazione  della\nconfisca e della riparazione  pecuniaria,  come  pure  i  presupposti\napplicativi, l\u0027obbligatorieta\u0027 e i parametri  di  determinazione  del\nquantum, sono totalmente sovrapponibili e cio\u0027  sia  con  riferimento\nalla previsione originaria dell\u0027art. 322-quater del codice penale che\nalla norma attualmente in vigore. \n    4.1. Quanto detto  comporta  che,  sulla  base  della  previsione\nnormativa contenuta agli articoli 322-ter  e  322-quater  del  codice\npenale non residua alcuno  spazio  interpretativo  per  affermare  un\nregime di alternativita\u0027 tra i due istituti, anziche\u0027 di cumulo. \n    Il  dato  letterale,  infatti,  depone   univocamente   e   senza\npossibilita\u0027 di fornire interpretazioni diverse,  nel  senso  che  la\nconfisca  e  la  riparazione  pecuniaria  debbano  trovare  congiunta\napplicazione. \n    La tesi giurisprudenziale, che  ha  ipotizzato  l\u0027esclusione  del\ncumulo, conduce ad una interpretatio  abrogans  dell\u0027art.  322-quater\ndel codice penale, posto che non e\u0027 dato  ravvisare  alcuna  ipotesi,\nsia  pur  residuale,  nella  quale  tale  istituto  potrebbe  trovare\napplicazione senza sovrapporsi alla confisca. \n    L\u0027identita\u0027 dei presupposti, come in precedenza evidenziato (§2),\ncomporta che ove e\u0027 applicabile la riparazione pecuniaria lo e\u0027 anche\nla  confisca,  con  la  conseguenza  che  facendo   valere   in   via\ninterpretativa il divieto del  cumulo,  si  giungerebbe  sempre  alla\ndisapplicazione dell\u0027art. 322-quater del codice penale. \n    4.2. Pur a fronte di un tendenziale favore per  l\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata, anche quale limite di valutazione della\nfondatezza delle questioni sollevate dinanzi  alla  Consulta,  rimane\nfermo  il  principio  per   cui   non   puo\u0027   giungersi,   per   via\ninterpretativa, ad una soluzione  che  determina  la  disapplicazione\ndella norma tacciata di incostituzionalita\u0027, posto che in tal caso e\u0027\nsolo l\u0027intervento della Corte  costituzionale  che  puo\u0027  dichiararne\nl\u0027illegittimita\u0027, pervenendo alla eliminazione o rimodulazione  della\nprevisione normativa (Corte costituzionale, n. 110 del 2012). \n    Come piu\u0027 volte affermato dalla Corte costituzionale,  «l\u0027univoco\ntenore della  norma  segna  il  confine  in  presenza  del  quale  il\ntentativo  interpretativo  deve  cedere  il  passo  al  sindacato  di\nlegittimita\u0027 costituzionale» (Corte costituzionale,  sentenza  n.  26\ndel  2010;   Corte   costituzionale,   n.   219   del   2008;   Corte\ncostituzionale, n. 109 del 1989). \n    Tali principi sono pienamente applicabili al caso in esame, posto\nche recependo l\u0027interpretazione  volta  a  escludere  il  cumulo  tra\nconfisca e riparazione pecuniaria - cosi\u0027 come prospettato da Sez. 6,\nn. 23203 del  5  marzo  2024,  [...],  Rv.  286645  -  ne  deriva  la\ndisapplicazione dell\u0027art. 322-quater del codice  penale,  perseguendo\nuna soluzione contra  legem,  posto  che  il  dato  letterale  depone\nunivocamente a favore del cumulo dei due istituti. \n    Del resto, la riprova che la soluzione  recepita  nella  sentenza\n«[...]» si traduca nella  disapplicazione  dell\u0027art.  322-quater  del\ncodice penale e\u0027 desumile dal fatto che a  fronte  di  due  strumenti\nindicati entrambi come obbligatori, si opta per l\u0027applicazione  della\nconfisca  in  luogo  della  riparazione  pecuniaria,   implicitamente\nritenendo quest\u0027ultimo istituto recessivo, senza che in tal senso  vi\nsia alcuna indicazione normativa. \n    Deve ritenersi  che  la  giurisprudenza  formatasi  sul  tema  e\u0027\npienamente  condivisibile  li\u0027   dove   riscontra   una   sostanziale\nduplicazione dell\u0027effetto  ablatorio,  mentre  occorre  discostarsene\nnella misura in cui  perviene  ad  affermare  in  via  interpretativa\nl\u0027alternativita\u0027 tra confisca e riparazione, privilegiando  il  primo\nistituto, a fronte di una previsione normativa  che,  invece,  indica\nchiaramente la congiunta applicazione delle due  forme  di  ablazione\ndei proventi del reato. \n    In  conclusione,  la  scelta  di  sollevare   la   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale appare necessaria in quanto finalizzata a\ngarantire una tutela certa e uniforme  nell\u0027ambito  dell\u0027ordinamento,\nnella consapevolezza che questo obiettivo «e\u0027 tanto  piu\u0027  essenziale\nin una materia, come quella penale, dominata dal principio di stretta\nlegalita\u0027 (sentenza n. 98 del 2021, n. 115 del 2018, n. 109 del  2017\ne ordinanza n. 24 del 2017.». \n    4.3. Per completezza, deve evidenziarsi come - in astratto  -  vi\nsarebbe  un\u0027ipotesi  in  cui  l\u0027art.  322-quater  del  codice  penale\npotrebbe non concorrere con la confisca. Si tratta del  caso  in  cui\nl\u0027imputato,  prima  che  la  sentenza  di   condanna   sia   divenuta\ndefinitiva, abbia provveduto all\u0027integrale restituzione del prezzo  o\ndel profitto del reato. \n    In simili fattispecie, la Corte ha ritenuto che non  puo\u0027  essere\ndisposta la confisca del profitto del reato  qualora  lo  stesso  sia\nvenuto meno per effetto di  condotte  riparatorie,  poste  in  essere\nvolontariamente dal reo, che abbiano  eliso  il  vantaggio  economico\nconseguito (Sez. 6, 24 giugno 2020, n. 21353, Rv. 279286; Sez. 2,  n.\n36444 del 26 maggio 2015, [...], Rv. 264525; Sez. 3, n. 20887 del  15\naprile 2015, [...], Rv. 263409; Sez. 3, n. 44189 del 18 ottobre 2022,\n[...], Rv. 284122). \n    Le ipotesi sopra esaminate e le soluzioni offerte in  tali  casi,\ntuttavia, non dirimono il conflitto  della  concorrente  applicazione\ndella  confisca  e   della   riparazione   pecuniaria,   cosi\u0027   come\nnormativamente previsto  dagli  articoli  322-ter  e  322-quater  del\ncodice penale. \n    Dovendosi valutare il profilo di incostituzionalita\u0027 in  astratto\ne secondo il contenuto  delle  norme  interessate,  il  problema  del\ncumulo si pone - come avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio\n- ogni qual volta gli autori del  reato  non  abbiano  provveduto  ad\nalcuna condotta riparatoria antecedente rispetto alla definizione del\nprocedimento. \n    In tal caso, infatti, non ricorrono gli estremi per escludere  la\nconfisca del prezzo o del profitto del reato e al contempo sussistono\ntutti i presupposti per applicare anche la riparazione pecuniaria  ex\nart. 322-quater del codice penale. \n    Peraltro, deve sottolinearsi come nelle ipotesi in cui l\u0027avvenuta\nrestituzione del  provento  del  reato  consente,  sulla  base  della\ngiurisprudenza  richiamata,  di  escludere  la  confisca,   si   pone\nugualmente   la    questione    della    duplicazione    dell\u0027effetto\nsanzionatorio. A fronte dell\u0027avvenuta restituzione, infatti,  permane\napplicabile   l\u0027istituto   della    riparazione    pecuniaria    che,\nconseguentemente, da\u0027 luogo ad ulteriore  profilo  sanzionatorio  con\nriguardo ad un vantaggio di cui l\u0027autore  del  reato  e\u0027  stato  gia\u0027\nprivato. \n    Ne consegue che solo formalmente l\u0027avvenuta restituzione  esclude\nil conflitto tra confisca  e  riparazione  pecuniaria,  ma  l\u0027effetto\nconcreto non muta,  verificandosi  ugualmente  un  cumulo  afflittivo\nbasato sulla duplice privazione del medesimo vantaggio patrimoniale. \n    5. Stabilito che gli articoli 322-ter  e  322-quater  del  codice\npenale  non  consentono  di  addivenire,  per   via   interpretativa,\nall\u0027alternativa  applicazione  della  confisca  o  della  riparazione\npecuniaria, si pone il problema della legittimita\u0027 costituzionale del\ncumulo sanzionatorio che ne discende. \n    Tale quesito impone necessariamente il confronto tra  la  diversa\nnatura giuridica che la confisca e la riparazione pecuniaria assumono\nnell\u0027assetto  normativo   derivante   a   seguito   dell\u0027introduzione\ndell\u0027art. 322-quater del codice penale. \n    5.1. Occorre partire dalle considerazioni svolte  nella  sentenza\n«[...]» che sono pienamente condivisibili, li\u0027 dove si da\u0027  atto  che\nla riparazione  pecuniaria  costituisce  una  misura  tipicamente  ed\nesclusivamente sanzionatoria: una «sanzione civile»,  alla  quale  e\u0027\nestranea ogni funzione compensatoria dei danni patiti dalla  pubblica\namministrazione e che e\u0027 destinata a  svolgere  funzione  punitiva  e\ndeterrente. Essa, dunque, non puo\u0027 coesistere  con  la  confisca  per\nequivalente di cui all\u0027art. 322-ter, stesso codice, realizzandosi, in\ncaso di applicazione congiunta, una  sproporzionata,  e  percio\u0027  non\nconsentita, duplicazione di sanzioni. \n    La citata pronuncia e\u0027 intervenuta prima della  sentenza  con  la\nquale le Sezioni unite sono tornate  ad  esaminare  la  natura  della\nconfisca per equivalente, precisando che tale forma di ablazione  del\nvantaggio  derivante  dal  reato  assolve,  cosi\u0027  come  la  confisca\ndiretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in\nquanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di  derivazione  dal\nreato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora  sottragga  al\ndestinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico  che  lo\nstesso ha tratto  dall\u0027illecito  (Sezioni  Unite,  n.  13783  del  26\nsettembre 2024, dep. 2025, [...], Rv. 287756-03). \n    Nella citata sentenza, si afferma che «La confisca del  profitto,\nanche quella per equivalente, assolve, dunque, sempre ad una funzione\nrecuperatoria: essa ha una funzione sanzionatoria nella misura in cui\ncolpisce beni che non hanno derivazione dal reato  e  puo\u0027  assumere,\nsolo in determinate occasioni, una funzione punitiva». \n    Le  Sezioni  unite,  condividendo  quanto  affermato   da   Corte\ncostituzionale n. 112 del 2019, hanno ribadito che: «Se la confisca -\ndiretta o per equivalente - non sottrae  piu\u0027  di  quanto  sia  stato\nconseguito   dall\u0027illecito,    essa    ha    carattere    afflittivo,\nripristinatorio ma non anche punitivo». \n    Il contenuto afflittivo della confisca  rappresenta,  quindi,  un\nelemento coessenziale all\u0027istituto, di cui occorre  tener  conto  li\u0027\ndove l\u0027ordinamento introduce ulteriori  strumenti  che  conducono  al\nmedesimo risultato. \n    5.2.  Il  mutamento  di  paradigma  conseguente   alla   predetta\npronuncia non e\u0027 tale  da  elidere  il  problema  della  duplicazione\nsanzionatoria che si determina nei casi in  cui  si  applichi,  oltre\nalla confisca, anche la riparazione pecuniaria. \n    Sia pur in virtu\u0027 di strumenti giuridici  diversi  e  aventi  una\nnatura non del tutto sovrapponibile, il risultato ultimo che l\u0027autore\ndel reato subisce e\u0027 il raddoppio dell\u0027obbligazione  restitutoria  ed\ne\u0027 proprio in tale duplicazione  che  si  annida  il  sospetto  della\nlesione del principio di proporzionalita\u0027. \n    Premesso  che  non  e\u0027  controvertibile  l\u0027esigenza  di   privare\nl\u0027autore del reato dei proventi illecitamente conseguiti, l\u0027ulteriore\nimposizione di una  sanzione  pecuniaria,  parametrata  sul  medesimo\nvalore, diviene lesiva del principio di proporzionalita\u0027 nella misura\nin cui il  reato  gia\u0027  e\u0027  assistito  da  un  corredo  sanzionatorio\nadeguatamente afflittivo. \n    In buona sostanza, l\u0027aggiunta della riparazione pecuniaria da  un\nlato va ad intaccare  il  patrimonio  del  condannato  privandolo  di\nvalore pari a quello che gli e\u0027  gia\u0027  sottratto  per  effetto  della\nconfisca, dall\u0027altro aggiunge una sanzione punitiva ad un trattamento\ngia\u0027 considerato adeguato. \n    6. Una volta ritenuto che gli istituti in  esame  determinano  un\nsostanziale raddoppio della privazione patrimoniale nei confronti del\nresponsabile  di  determinati  reati,  si  pone  necessariamente   la\nquestione di verificare se tale duplicazione sia o  meno  compatibile\ncon i principi  costituzionali  e,  in  particolare,  con  quello  di\nproporzionalita\u0027. \n    A   tal   riguardo,   si   evidenzia   come   il   principio   di\nproporzionalita\u0027 ha assunto autonomia nell\u0027ambito  del  sindacato  di\ncostituzionalita\u0027,   scisso   dal   riferimento   al   principio   di\neguaglianza,  con  la  conseguenza  che  la  proporzionalita\u0027   della\nsanzione e\u0027 divenuto un parametro di valutazione  che  prescinde  dal\nraffronto con una fattispecie da porre in  comparazione,  secondo  il\ntradizionale schema riconducibile all\u0027art. 3 della  Costituzione,  al\ncontempo, il requisito della proporzionalita\u0027 assume rilievo anche in\nrelazione alla funzione rieducatrice della  pena  ex  art.  27  della\nCostituzione. \n    6.1. La giurisprudenza  costituzionale  ha,  in  piu\u0027  occasioni,\navuto modo di precisare come l\u0027art. 3 della Costituzione esiga che la\npena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito  commesso,  in\nmodo  che  il  sistema  sanzionatorio  adempia,  nel  contempo,  alla\nfunzione di difesa sociale ed a  quella  di  tutela  delle  posizioni\nindividuali (Corte costituzionale n. 236 del 2016). \n    Nella citata pronuncia della Consulta,  si  afferma  testualmente\nche  «Laddove  la  proporzione  tra   sanzione   e   offesa   difetti\nmanifestamente, perche\u0027 alla carica offensiva insita  nella  condotta\ndescritta dalla fattispecie  normativa  il  legislatore  abbia  fatto\ncorrispondere conseguenze punitive di entita\u0027  spropositata,  non  ne\npotra\u0027 che discendere  una  compromissione  ab  initio  del  processo\nrieducativo, processo  al  quale  il  reo  tendera\u0027  a  non  prestare\nadesione,  gia\u0027  solo  per  la  percezione  di  subire  una  condanna\nprofondamente ingiusta (sentenze n. 251 e n. 68 del 2012), del  tutto\nsvincolata dalla gravita\u0027 della propria condotta e dal  disvalore  da\nessa espressa. In  tale  contesto,  una  particolare  asprezza  della\nrisposta sanzionatoria determina  percio\u0027  una  violazione  congiunta\ndegli articoli 3  e  27  della  Costituzione,  essendo  lesi  sia  il\nprincipio di proporzionalita\u0027 della pena rispetto alla  gravita\u0027  del\nfatto commesso, sia quello della  finalita\u0027  rieducativa  della  pena\n(sentenza n. 68 del 2012, che richiama le sentenze n. 341 del 1994  e\nn. 343 del 1993)». \n    La valorizzazione del principio di proporzionalita\u0027,  scisso  dal\nrigido   inserimento   nello   schema   che   richiede   un   tertium\ncomparationis, e\u0027 un aspetto che traspare nelle piu\u0027 recenti pronunce\ndella Consulta, li\u0027 dove si e\u0027  ritenuto  che,  allorquando  le  pene\ncomminate  appaiano  manifestamente  sproporzionate   rispetto   alla\ngravita\u0027 del fatto, si profila un contrasto con gli articoli 3  e  27\ndella Costituzione, giacche\u0027 una pena non proporzionata alla gravita\u0027\ndel fatto si risolve in un ostacolo  alla  sua  funzione  rieducativa\n(Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 2018). \n    I principi di  cui  agli  articoli  3  e  27  della  Costituzione\n«esigono di contenere la privazione della liberta\u0027  e  la  sofferenza\ninflitta alla persona umana nella misura minima necessaria  e  sempre\nallo  scopo  di  favorirne  il  cammino  di  recupero,   riparazione,\nriconciliazione  e  reinserimento  sociale»  (Corte   costituzionale,\nsentenza n. 179 del 2017; cosi\u0027 anche Corte  costituzionale  sentenza\nn. 149 del 2018). \n    6.2. Occorre dar atto che il limite della proporzionalita\u0027  della\npena e\u0027 stato affermato dalla Corte costituzionale essenzialmente con\nriguardo alle pene  detentive,  essendo  queste  quelle  direttamente\ndisciplinate dall\u0027art. 27 della Costituzione. \n    Tale limitazione, tuttavia, non determina l\u0027impossibilita\u0027 di far\nvalere il principio  di  proporzionalita\u0027  anche  in  relazione  alla\nriparazione pecuniaria, per due ordini di motivi. \n    In primo luogo,  deve  evidenziarsi  che  l\u0027avvenuta  riparazione\npecuniaria, essendo presupposto per l\u0027ottenimento  della  sospensione\ncondizionale della pena, ai sensi dell\u0027art. 165,  comma  quarto,  del\ncodice penale, produce  i  propri  effetti  direttamente  sulla  pena\ndetentiva, senza, peraltro, consentire all\u0027imputato di avvalersi  dei\npresidi che garantiscono  la  proporzionalita\u0027  dell\u0027onere  economico\nderivante dalla riparazione con le effettive capacita\u0027 patrimoniali. \n    A cio\u0027 occorre aggiungere che il principio  di  proporzionalita\u0027,\npur  emerso  inizialmente  in  relazione  alle  pene  detentive,   ha\nsuccessivamente trovato  applicazione  anche  in  relazione  a  forme\ndiverse di trattamento «punitivo». \n    In particolare, con la sentenza n.  112  del  2019,  dichiarativa\ndell\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  della  confisca   del   prodotto\ndell\u0027illecito amministrativo di abuso di  informazioni  privilegiate,\nla Corte costituzionale, pur escludendo che in  materia  di  sanzioni\namministrative possano essere applicati i principi  di  cui  all\u0027art.\n27, terzo comma, della Costituzione, ha specificato  come  non  possa\n«dubitarsi  che  il  principio  di  proporzionalita\u0027  della  sanzione\nrispetto alla  gravita\u0027  dell\u0027illecito  sia  applicabile  anche  alla\ngeneralita\u0027  delle  sanzioni  amministrative»,  trovando   qui   tale\nprincipio la propria base normativa nell\u0027art.  3  della  Costituzione\n«in combinato disposto con le norme  costituzionali  che  tutelano  i\ndiritti di volta in volta incisi dalla sanzione». \n    6.3. Ulteriore ragione per estendere la valenza del principio  di\nproporzionalita\u0027 anche a  sanzioni  non  dichiaratamente  penali,  e\u0027\ndesumibile anche  dall\u0027art.  49,  n.  3),  della  Carta  dei  diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea, in base al quale «le pene  inflitte\nnon devono essere sproporzionate rispetto al reato». \n    Come affermato da Corte costituzionale, sentenza n. 112 del  2019\n(§  8.2.4):  «Ancorche\u0027  il  testo  di   tale   disposizione   faccia\nriferimento  alle  \"pene\"  e  al  \"reato\",  la  Corte  di   giustizia\ndell\u0027Unione europea  ha  recentemente  considerato  applicabile  tale\nprincipio all\u0027insieme  delle  sanzioni  -  penali  e  amministrative,\nqueste ultime anch\u0027esse di carattere \"punitivo\" - irrogate in seguito\nalla commissione di un fatto di manipolazione del  mercato,  ai  fini\ndella verifica del rispetto del diverso principio del ne bis in  idem\n(Corte di giustizia, sentenza 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate  SA\ne altri, in causa C-537/16, paragrafo 56). Cio\u0027 in  coerenza  con  la\nspiegazione relativa all\u0027art. 49 CDFUE, ove si  chiarisce  che  \"[i]I\nparagrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalita\u0027 dei\nreati e delle pene sancito  dalle  tradizioni  costituzionali  comuni\nagli Stati membri e dalla giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia\ndelle    Comunita\u0027\":    giurisprudenza,    quest\u0027ultima,    formatasi\nesclusivamente in materia di sanzioni amministrative applicate  dalle\nistituzioni comunitarie. Lo stesso art. 49,  paragrafo  3,  CDFUE  e\u0027\nstato del resto recentemente  invocato  dalle  Sezioni  Unite  civili\ndella Corte di cassazione a fondamento dell\u0027affermazione secondo  cui\nanche forme di risarcimento con funzione  prevalentemente  deterrente\ncome i punitive  damages,  eventualmente  disposti  da  una  sentenza\nstraniera,   debbono   comunque   rispettare    il    principio    di\nproporzionalita\u0027 per poter essere riconosciuti nel nostro ordinamento\n(Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5  luglio  2017,\nn. 16601)». \n    6.4. La descritta evoluzione del vaglio  di  proporzionalita\u0027  ha\ntrovato ulteriori e  recenti  conferme  nelle  sentenze  della  Corte\ncostituzionale  n.  7  del  2025  e  n.  113  del  2025,  pur  se  in\nquest\u0027ultima  pronuncia  la  soluzione  recepita  va  nel  senso   di\ndemandare al giudice ordinario l\u0027applicazione del  principio  secondo\nuna  interpretazione  costituzionalmente  conforme   (suggerendo   la\npossibilita\u0027  di  escludere   dall\u0027ambito   di   applicazione   della\nfattispecie penale fatti tipici, pur offensivi e colpevoli,  che  non\nraggiungono  la  soglia  di  disvalore   e   di   gravita\u0027   espressa\ndall\u0027entita\u0027 della pena prevista dal legislatore). \n    6.5. Una volta individuata  la  rilevanza  che  il  sindacato  di\nproporzionalita\u0027 assume nel giudizio di legittimita\u0027  costituzionale,\noccorre dar atto che, con riguardo alla fattispecie in esame, non  si\npone un problema di sproporzione per  relazione  tra  il  trattamento\nsanzionatorio previsto per i reati  ricompresi  nell\u0027art.  322-quater\ndel codice penale e ipotesi similari, sicche\u0027 si e\u0027 al di fuori della\nproporzionalita\u0027  quale  parametro  di  valutazione  rispetto  ad  un\ntertium comparationis. \n    La lesione  del  principio  di  proporzionalita\u0027  viene  evocata,\npertanto, sotto il profilo intrinseco, inteso quale previsione di  un\ntrattamento sanzionatorio che, complessivamente  considerato,  appare\nmanifestamente  eccessivo,  nella  misura  in   cui   contempla   una\nduplicazione  di  misure  «afflittive»  che,  sia  pur   diversamente\nqualificate (in termini di confisca  e  di  riparazione  pecuniaria),\nvanno  ad  aggredire  due  volte  il  medesimo  aspetto  patrimoniale\nconseguente alla commissione del reato. \n    6.6. Vi e\u0027, inoltre,  un  ulteriore  aspetto  che  rileva  sempre\nnell\u0027ottica del sindacato di proporzionalita\u0027 e attiene  alla  natura\nsostanzialmente fissa e predeterminata della riparazione pecuniaria. \n    In base alla previsione normativa,  infatti,  la  riparazione  e\u0027\ncommisurata al prezzo o al profitto del reato, senza che  al  giudice\nsia consentito in alcun modo di graduare tale misura,  anche  tenendo\nconto, per sottrazione, dell\u0027eventuale risarcimento del danno (totale\no parziale), come pure della restituzione del vantaggio illecitamente\nconseguito dalla commissione del reato. \n    E\u0027 pur vero che la  riparazione  pecuniaria,  a  rigore,  non  e\u0027\ninquadrabile nel  concetto  di  sanzione  fissa,  posto  che  la  sua\ncommisurazione in concreto e\u0027 collegata all\u0027entita\u0027 del prezzo o  del\nprofitto del reato. \n    Tuttavia,  l\u0027aver  predeterminato  la  misura  della  riparazione\nrapportandola all\u0027entita\u0027 del profitto o del prezzo  del  reato,  da\u0027\nluogo ad una preclusione legislativa rispetto alla commisurazione  in\nconcreto della sanzione pecuniaria, ugualmente  idonea  a  ledere  il\nprincipio di  proporzionalita\u0027.  La  predeterminazione  del  criterio\ncommisurativo  impedisce  al  giudice  di  compiere  quel  necessario\nadeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche  del\ncondannato,  ipotesi  gia\u0027  positivamente  scrutinata   dalla   Corte\ncostituzionale come lesiva del principio di  proporzionalita\u0027  (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 28 del 2022). \n    7. A fronte della ritenuta violazione dei principi costituzionali\nsopra indicati, e\u0027 opportuno sottolineare come non si  richieda  alla\nCorte  costituzionale  una  ingerenza  nella   discrezionalita\u0027   del\nlegislatore, bensi\u0027 si sollecita la valutazione della razionalita\u0027  e\nproporzionalita\u0027  di  un  intervento  normativo  che,   mediante   la\nsurrettizia introduzione di  una  sanzione  di  natura  «civilistica»\ndall\u0027innegabile portata punitiva, va a duplicare il  contenuto  dello\nstrumento  recuperatorio  della  confisca,  al  contempo   aggravando\nsignificativamente il complessivo trattamento sanzionatorio  previsto\nper i principali reati contro la pubblica amministrazione. \n    Del resto, di  cio\u0027  si  era  dichiarato  consapevole  lo  stesso\nlegislatore, tant\u0027e\u0027 che, nell\u0027inserire la riparazione pecuniaria, ha\nmotivato  la  scelta  di  non  optare  per  la  reintroduzione  della\ntradizionale sanzione della pena pecuniaria, proprio perche\u0027 ritenuta\nnon necessaria, stante l\u0027adeguata afflittivita\u0027  delle  elevate  pene\ndetentive previste per i reati in esame (si veda  §  2.4).  La  ratio\nlegis risulta, pertanto, intrinsecamente contraddittoria, li\u0027 dove da\nun lato si afferma che il trattamento sanzionatorio  previsto  per  i\nreati contro la pubblica amministrazione e\u0027 connotato da una adeguata\nafflittivita\u0027, tale da non consentire la  reintroduzione  della  pena\npecuniaria  ma,  al  contempo,  si  prevede  uno  strumento  punitivo\nsostanzialmente analogo, formalmente  riconducendolo  agli  strumenti\nriparativi del delitto ma, in  concreto,  connotato  da  un\u0027esclusiva\nfinalita\u0027 punitiva. \n    Nel  caso  di  specie,  quindi,  si  sollecita  il  sindacato  di\ncostituzionalita\u0027  su  scelte  palesemente  ingiustificate,  tali  da\nevidenziare un uso della discrezionalita\u0027 del legislatore che conduce\na risultati distonici rispetto al sistema e  al  la  proporzionalita\u0027\ndella risposta sanzionatoria (sui limiti rispetto a  tale  sindacato,\ncfr. Corte costituzionale, sentenze n. 148 e n. 23 del  2016,  n.  81\ndel 2014, n. 394 del 2006). \n    La Corte costituzionale, al fine di non  sovrapporre  la  propria\ndiscrezionalita\u0027  a  quella  del  legislatore,  anche   qualora   sia\nsollecitata a rendere un giudizio di «ragionevolezza  intrinseca»  di\nun trattamento sanzionatorio  penale,  incentrato  sul  principio  di\nproporzionalita\u0027,  si  basa  sull\u0027individuazione  di  soluzioni  gia\u0027\nesistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza\nlamentata (Corte costituzionale, sentenza n. 23 del 2016). \n    Emblematico,  in  tal  senso,  e\u0027  quanto  affermato   da   Corte\ncostituzionale, sentenza n. 222 del 2018, li\u0027 dove si precisa che  il\nsindacato di legittimita\u0027 costituzionale non presuppone «che  esista,\nnel sistema,  un\u0027unica  soluzione  costituzionalmente  vincolata,  in\ngrado  di  sostituirsi  a  quella   dichiarata   illegittima   [...];\nessenziale e sufficiente a consentire il sindacato della Corte  sulla\ncongruita\u0027 del trattamento sanzionatorio previsto per una determinata\nipotesi di reato e\u0027 che il sistema nel suo complesso offra alla Corte\n\"precisi punti di riferimento\"». \n    7.1. Applicando tali indicazioni al caso di  specie,  si  ritiene\nche  nell\u0027ordinamento  penale  sia  ravvisabile  una  univoca   linea\ndirettrice, volta  da  un  lato  a  perseguire  con  la  confisca  la\nnecessita\u0027 di sottrarre all\u0027autore  del  reato  i  proventi  da  esso\nconseguito ma, al contempo, ad evitare che vi possano essere forme di\nduplicazione dell\u0027ablazione patrimoniale. \n    In tal senso depongono non solo il diritto vivente desumibile  da\nuna giurisprudenza ampiamente consolidata e formatasi con riguardo  a\nplurimi  ambiti  applicativi  della  confisca,  ma  anche  specifiche\nprevisioni normative volte a riconoscere che la  confisca  e\u0027  sempre\nalternativa rispetto  alle  condotte  riparatorie  e/o  restitutorie,\nsecondo schemi che, sia pur con le  inevitabili  discrepanze  dettate\ndalla specificita\u0027 dell\u0027ambito applicativo,  si  fondano  sempre  sul\ndivieto di duplicazione dell\u0027ablazione patrimoniale. \n    7.2. Pur  senza  pretesa  di  esaustivita\u0027,  e\u0027  in  primo  luogo\nopportuno richiamare il dettato dell\u0027art. 19 del decreto  legislativo\n8 giugno  2001,  n.  231,  li\u0027  dove  stabilisce  che  nei  confronti\ndell\u0027ente e\u0027 sempre disposta la confisca del prezzo  o  del  profitto\ndel reato «salvo che per la  parte  che  puo\u0027  essere  restituita  al\ndanneggiato». \n    E\u0027  appena  il  caso  di  rammentare  che   nel   sistema   della\nresponsabilita\u0027 da reato degli  enti  la  confisca  e\u0027  espressamente\nqualificata  quale  sanzione  e,  ciononostante,  il  legislatore  ha\nritenuto  necessario  prevedere  un  meccanismo   di   alternativita\u0027\nrispetto alle  condotte  riparatorie,  proprio  al  fine  di  evitare\nprofili di duplicazione (Sez. 2,  n.  45054  del  16  novembre  2011,\n[...], Rv. 251070; Sez. 2, n. 29512 del 16 giugno 2015, [...] s.r.l.,\nRv. 264231). \n    Molte sono le norme codicistiche che, nell\u0027introdurre ipotesi  di\nconfisca    obbligatoria,     hanno     ribadito     il     principio\ndell\u0027alternativita\u0027 rispetto al risarcimento dei  danni  o,  piu\u0027  in\ngenerale, alla eliminazione degli effetti del reato. \n    A tal riguardo si segnala l\u0027art. 600-septies  del  codice  penale\nche, con riguardo ai delitti contro la personalita\u0027  individuale,  ha\nprevisto la confisca  obbligatoria  dei  beni  che  costituiscono  il\nprodotto, il profitto o il prezzo del reato «salvi  i  diritti  della\npersona offesa alle restituzione e al risarcimento dei danni». \n    Disposizione  sostanzialmente  analoga  e\u0027   contenuta   all\u0027art.\n452-undecies del codice penale che,  in  materia  di  delitti  contro\nl\u0027ambiente, prevede un\u0027ipotesi di confisca  obbligatoria,  prevedendo\nche  la  stessa  non  sara\u0027  applicabile  qualora  l\u0027imputato  «abbia\nefficacemente provveduto alla messa in sicurezza e,  ove  necessario,\nalle attivita\u0027 di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi» e,\nquindi, delle condotte riparatorie dell\u0027offesa arrecata. \n    Anche l\u0027art. 423-quater del codice penale,  nel  disciplinare  la\nconfisca del prodotto o  del  profitto  del  reato  di  cui  all\u0027art.\n423-bis  del  codice  penale,  introduce  quale  regola  di  chiusura\nl\u0027esclusione della confisca nel caso di ripristino  dello  stato  dei\nluoghi. \n    7.3. L\u0027alternativita\u0027 tra confisca e riparazione ha dato luogo ad\norientamenti giurisprudenziali ampiamente consolidati. \n    In  relazione  alle  ipotesi  ricadenti  nell\u0027ambito  applicativo\ndell\u0027art. 640-quater del codice  penale,  la  giurisprudenza  afferma\ncostantemente che la confisca del profitto non puo\u0027  essere  disposta\nnel caso di restituzione integrale di quanto indebitamente percepito,\ngiacche\u0027 tale comportamento elimina in radice l\u0027oggetto della  misura\nablatoria  che,   se   disposta,   comporterebbe   una   duplicazione\nsanzionatoria contrastante i principi dettati dagli articoli 3, 23  e\n25 della Costituzione ai quali l\u0027interpretazione dell\u0027art. 640-quater\ndel codice penale deve conformarsi (Sez. 3, n. 44446 del  15  ottobre\n2013, [...], Rv. 257628; Sez. 2, n. 36444 del 26 maggio 2015,  [...],\nRv. 264525; Sez. 2, n. 44189 del 18 ottobre 2022, [...], Rv. 284122). \n    Il medesimo principio e\u0027 stato affermato anche  in  relazione  ai\nreati contro la pubblica amministrazione, essendosi ritenuto che  non\npuo\u0027 essere disposta l\u0027ablazione del profitto del reato nel  caso  in\ncui lo stesso sia venuto meno per effetto  di  condotte  riparatorie,\nposte in  essere  volontariamente  dal  reo,  che  abbiano  eliso  il\nvantaggio economico conseguito (Sez. 6, 24  giugno  2020,  n.  21353,\n[...], Rv. 279286). \n    Il principio e\u0027 stato  esteso  anche  alla  rideterminazione  del\nquantum confiscabile  mediante  la  decurtazione  dell\u0027importo  delle\nrestituzioni (Sez. 6,  n.  34290  del  17  maggio  2023,  [...],  Rv.\n295175).  Analogamente,   in   materia   di   reati   tributari,   la\ngiurisprudenza  e\u0027  concorde  nel  ritenere  che  la   confisca   per\nequivalente,  non  puo\u0027  riguardare  somme  superiori   all\u0027effettivo\nprofitto  conseguito,  quantificato   decurtando   dal   valore   del\npatrimonio sottratto le somme recuperate dal fisco (Sez. 3, n.  20887\ndel 15 aprile 2015, [...], Rv. 263409; Sez. 3, n. 4097 del 19 gennaio\n2016, [...], Rv. 265843). \n    7.4. La rassegna delle previsioni normative, nonche\u0027 del  diritto\nvivente formatosi in relazione ai rapporti tra  confisca  e  condotte\nrientranti  nell\u0027ampio  genere  della   riparazione   degli   effetti\nderivanti dal reato, restituisce un quadro univocamente improntato ad\nescludere qualsivoglia duplicazione. \n    Se il principio  e\u0027  che  l\u0027autore  del  reato  non  puo\u0027  trarre\nvantaggio dall\u0027illecito, ma non puo\u0027 neppure subire un depauperamento\nindebito per effetto della duplicazione del prelievo eseguito sul suo\npatrimonio, non vi e\u0027 ragione per non applicare analoga regola  anche\nai rapporti tra la confisca  e  la  riparazione  pecuniaria  ex  art.\n322-quater del codice penale. \n    Puo\u0027  affermarsi   che   l\u0027ordinamento   penale   contempla   una\ngeneralizzata alternativita\u0027 tra la confisca e l\u0027avvenuta riparazione\ndelle conseguenze del reato (in termini di restituzione, risarcimento\ndanno o ripristino, a seconda delle diverse fattispecie contemplate).\nMediante la descritta alternativita\u0027,  da  un  lato  si  persegue  la\nfinalita\u0027 special preventiva collegata all\u0027attuazione  del  principio\nsecondo cui  «il  delitto  non  paga»  e,  al  contempo,  si  evitano\nduplicazioni tra misure che, pur avendo funzione diversa, si  fondano\ntutte sull\u0027ablazione del  provento  del  reato  e  sulla  tutela  del\nsoggetto danneggiato. \n    Se tale principio e\u0027 generalmente riconosciuto nei  rapporti  tra\nconfisca e le diverse forme riparatorie sopra  descritte,  a  maggior\nragione andrebbe affermato con riguardo alla  riparazione  pecuniaria\nex art. 322-quater codice penale, posto che tale  misura  si  traduce\nsempre in una duplicazione dell\u0027ablazione patrimoniale che viene gia\u0027\ngarantita dalla confisca ex art. 322-bis del codice penale. \n    La duplicazione degli  strumenti  ablatori  del  medesimo  valore\nindebitamente conseguito  non  e\u0027  l\u0027unico  effetto  incidente  sulla\nsproporzione della misura, dovendosi anche considerare  che,  essendo\nla determinazione della riparazione parametrata in modo oggettivo, si\nsottrae al  giudice  qualsivoglia  possibilita\u0027  di  un  riequilibrio\ndell\u0027effetto punitivo. \n    Il condannato per i reati  contemplati  all\u0027art.  322-quater  del\ncodice penale non solo subira\u0027  la  duplice  ablazione  del  medesimo\nvalore patrimoniale, ma non potra\u0027 neppure avvalersi delle garanzie e\ndelle tutele giurisdizionali ordinariamente collegate all\u0027irrogazione\ndella sanzione pecuniaria. \n    Quanto detto  consente  di  affermare  che  l\u0027introduzione  della\nriparazione  pecuniaria,  in  funzione  punitiva,  si   e\u0027   tradotta\nnell\u0027inserimento di un istituto avulso dal sistema e che, per giunta,\nda\u0027 luogo ad una sanzione totalmente sottratta agli ordinari  criteri\nregolatori, proprio perche\u0027 la sua  determinazione  non  risponde  ai\nparametri dell\u0027art. 133  del  codice  penale,  bensi\u0027  al  solo  dato\noggettivo del quantum conseguito quale prezzo o profitto del reato. \n    In definitiva, quindi, si ritiene che il riequilibrio del sistema\ndebba essere individuato nella dichiarazione  di  incostituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 322-quater del codice penale. \n    8. Alla  luce  delle  considerazioni  svolte,  la  Corte  ritiene\nrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 322-quater del codice penale in  riferimento\nagli articoli 3 e 27 della Costituzione, nonche\u0027  agli  articoli  11,\n117 della Costituzione in  relazione  all\u0027art.  49  della  Carta  dei\ndiritti fondamentale dell\u0027Unione europea. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 322-quater del codice penale in\nriferimento agli articoli 3 e  27  della  Costituzione  nonche\u0027  agli\narticoli 11, 117 della Costituzione in relazione  all\u0027art.  49  della\nCarta dei diritti fondamentale dell\u0027Unione europea. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale e sospende il giudizio in corso. \n    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia\nnotificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte  di\ncassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata\nai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n      Cosi\u0027 deciso il 24 settembre 2025 \n \n                       Il Presidente: Fidelbo \n \n                                Il Consigliere estensore: Di Geronimo","elencoNorme":[{"id":"63926","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"322","specificaz_art":"quater","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80332","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80334","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80333","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80335","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80336","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cue","descriz_costit":"Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"49","specificaz_art":"par. 3","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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