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P.. \n \nReati e pene - Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica\n amministrazione - Riparazione pecuniaria - Previsione che con la\n sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317,\n 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, cod. pen. e\u0027\n sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o\n al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore\n dell\u0027amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o\n dell\u0027incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il\n diritto al risarcimento del danno. \n- Codice penale, art. 322-quater. \n\n\r\n(GU n. 52 del 24-12-2025)\n\r\n \n LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n Sesta Sezione penale \n \n Composta da: \n Giorgio Fidelbo - Presidente; \n Angelo Costanzo; \n Martino Rosati; \n Mariella Ianniciello; \n Paolo Di Geronimo - relatore; \n ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da A\n[...] P [...] nato a [...] a l\u0027[...] avverso la sentenza del 18\nnovembre 2024 emessa dalla Corte di appello di [...]; \n Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; \n Udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; \n Lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del\nsostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto\ndichiararsi l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso. \n \n Ritenuto in fatto \n \n 1. A [...] P [...] impugna la sentenza della Corte di appello di\n[...] che confermava la condanna per il reato di corruzione per\nl\u0027esercizio della funzione, pronunciata in relazione alla ritenuta\npercezione, da parte dell\u0027imputato, in qualita\u0027 di appartenente alla\nGuardia di Finanza, della somma di euro 5.000,00 versatagli da due\nimprenditori interessati a che non emergessero condotte illecite\nnell\u0027ambito del controllo eseguito a carico della loro societa\u0027,\n[...] s.r.l. \n Nei confronti dell\u0027imputato veniva disposta la confisca, diretta\ne per equivalente, del prezzo del reato, nonche\u0027 la riparazione\npecuniaria, ex art. 322-quater del codice penale, quantificata in\negual misura rispetto alla confisca. \n 1.1. Sulla base della ricostruzione del fatto, condivisa dalle\nsentenze di primo e secondo grado, risulta che il coimputato [...]\n(anch\u0027egli appartenente alla Guardia di Finanza, separatamente\ngiudicato) veniva contattato da [...] per conto della famiglia [...],\nimprenditori con diretti interessi nella societa\u0027 [...] s.r.l. \n Nel corso di un pranzo cui partecipavano [...], [...], [...] e\n[...], questi ultimi sollecitavano [...] ad interessarsi dei\ncontrolli, relativi all\u0027impiego di fatture inesistenti, coinvolgenti\nla societa\u0027 [...] s.r.l. \n L\u0027incontro si chiudeva con la dazione di una somma di denaro a\n[...], una parte della quale era destinata a remunerare P., essendo\nstati affidati a quest\u0027ultimo gli accertamenti sulla societa\u0027 [...]\nr.l. \n L\u0027attivita\u0027 di captazione consentiva di accertare che, subito\ndopo il pranzo al termine del quale aveva concluso il patto\ncorruttivo, questi si incontrava con P. e, successivamente, vi erano\nplurimi contatti tra i due, fin quando P. confermava che a carico\ndella [...] s.r.l. non erano emersi fatti illeciti e, quindi, i\nprivati corruttori potevano essere rassicurati a tal riguardo. \n All\u0027esito di tale attivita\u0027, [...] versava a P., la somma di euro\n5.000, in precedenza ricevuta dai [...] \n La sopravvenuta confessione da parte di P., andava a corroborare\nil quadro probatorio, ritenuto dai giudici di merito di per se\u0027\nampiamente dimostrativo della penale responsabilita\u0027 dell\u0027imputato. \n 2. Nell\u0027interesse del ricorrente sono stati formulati cinque\nmotivi di ricorso. \n 2.1. I primi due motivi pongono una questione comune, relativa\nalla ritenuta insufficienza della mera confessione dell\u0027imputato per\naddivenire alla pronuncia di condanna. \n L\u0027imputato, in sede di interrogatorio di garanzia, avrebbe\nammesso i fatti, ma solo per effetto della condizione di fragilita\u0027 e\nconfusione in cui si trovava in quel momento. \n La difesa del ricorrente deduce che non vi sarebbe affatto la\nprova della partecipazione di P. all\u0027accordo corruttivo, ne\u0027\ndell\u0027esistenza stessa di indagini penali nei confronti della societa\u0027\n«[...]», tali da giustificare la dazione del denaro allo scopo di\ntenere indenni gli amministratori della predetta societa\u0027 da\neventuali conseguenze pregiudizievoli. \n 2.2. Con il terzo motivo, si censura la ritenuta sussistenza\ndell\u0027elemento oggettivo del reato di corruzione, sul presupposto che\nl\u0027imputato, come riferito nell\u0027interrogatorio, non aveva partecipato\nad alcuna pattuizione e si era semplicemente limitato a ricevere la\nsomma consegnatagli da [...], non avuto la prontezza di rifiutarla. \n 2.3. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell\u0027art.\n323-bis del codice penale ritenendosi la manifesta illogicita\u0027 e\ncontraddittorieta\u0027 della motivazione nella parte in cui e\u0027 stata\nesclusa la sussistenza dell\u0027attenuante, valorizzando la violazione\ndei doveri sottesi alla qualifica dell\u0027imputato e l\u0027entita\u0027 del lucro\nconseguito. \n 2.4. Con il quinto motivo, si censura il cumulo della confisca\ndisposta in relazione alla somma di euro 5.000 e della condanna al\npagamento della suddetta somma, in favore della pubblica\namministrazione lesa, ex art. 322-quater del codice penale. \n \n Considerato in diritto \n \n 1. Preliminarmente deve darsi atto che la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale e\u0027 rilevante ai fini della definizione\ndel presente giudizio, posto che i primi quattro motivi di ricorso\nripropongono questioni di merito, gia\u0027 adeguatamente analizzate e\nconcordemente risolte nelle sentenze di primo e secondo grado, senza\nche possano dar luogo a vizi motivazionali suscettibili di\naccoglimento in sede di legittimita\u0027. A fronte di una motivazione\nimmune da vizi di manifesta illogicita\u0027 o contraddittorieta\u0027, il\nrigetto dei suddetti motivi di ricorso comporterebbe la conferma\ndella sentenza anche nella parte in cui ha disposto la confisca del\nprezzo del reato di corruzione per l\u0027esercizio della funzione -\nquantificato in euro 5.000 - e ordinato il versamento, a titolo di\nriparazione pecuniaria ex art. 322-quater del codice penale, di una\nsomma di pari importo in favore dell\u0027amministrazione lesa. \n In ordine al suddetto cumulo, questa Corte ritiene rilevante e\nnon manifestamente infondato il dubbio di legittimita\u0027 costituzionale\ndella disciplina dettata dagli articoli 322-bis e 322-quater del\ncodice penale, per violazione dei principi di ragionevolezza e\nproporzionalita\u0027 del trattamento sanzionatorio. \n 2. Prima di esaminare le ragioni sottese alla ritenuta non\nmanifesta infondatezza della questione, anche nell\u0027ottica di\nescludere la possibilita\u0027 di addivenire ad un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata della disciplina de qua, e\u0027 necessaria\nuna sintetica ricostruzione del complesso sistema normativo che, in\nrelazione a determinati reati contro la pubblica amministrazione,\nprevede un cumulo di strumenti fina lizzati ad evitare che l\u0027autore\ndel reato possa conservare il vantaggio patrimoniale che ha\nillecitamente conseguito. \n L\u0027istituto della riparazione pecuniaria, nell\u0027originaria\nprevisione introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, prevedeva\nche, in caso di condanna per uno dei delitti contro la pubblica\namministrazione contemplati dagli articoli 314, 317, 318, 319,\n319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis del codice penale, il solo\npubblico agente doveva essere condannato al pagamento di una somma\nequivalente a quanto indebitamente ricevuto. L\u0027adempimento\ndell\u0027obbligo riparatorio, inoltre, veniva previsto anche quale\npresupposto necessario per la sospensione condizionale della pena, ex\nart. 165, comma 4, del codice penale e per l\u0027accesso al\npatteggiamento. \n La disciplina e\u0027 stata ulteriormente inasprita a seguito delle\nmodifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, con la quale\nl\u0027ambito applicativo dell\u0027art. 322-quater del codice penale e\u0027 stato\nesteso anche al privato corruttore, inoltre, in luogo dell\u0027originaria\nprevisione che faceva riferimento a «quanto indebitamente ricevuto»,\nsi e\u0027 previsto che l\u0027obbligazione debba essere parametrata a «una\nsomma equivalente al prezzo o al profitto del reato». \n In tal modo sono state eliminate le problematiche interpretative\nche, ante riforma, erano state segnalate relativamente\nall\u0027applicazione della riparazione pecuniaria al delitto di peculato\ne, al contempo, il riferimento al prezzo ha reso applicabile la norma\nanche al privato corruttore. \n La previsione della riparazione pecuniaria ha, fin\ndall\u0027originaria previsione, una portata sostanzialmente\nsovrapponibile all\u0027ambito di operativita\u0027 della confisca, diretta o\nper equivalente, del prezzo o del profitto del reato. \n Ponendo a raffronto gli articoli 322-ter e 322-quater del codice\npenale, risultano identici: \n i presupposti oggettivi, posto che entrambe le norme trovano\napplicazione a fronte di una sentenza di condanna per i reati\nprevisti 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis\ndel codice penale; \n sia la confisca che la riparazione pecuniaria sono parametrate\nal prezzo o al profitto del reato; \n entrambe le previsioni si applicano sia al pubblico agente che\nal privato concorrente; \n confisca e riparazione sono obbligatorie. \n Deve precisarsi che la sovrapponibilita\u0027 tra le norme in esame\nsussisteva anche in relazione alla previgente formulazione, posto che\nla previsione contenuta all\u0027art. 322-quater del codice penale, nella\nmisura in cui parametrava la riparazione a «quanto indebitamente\nricevuto», ricomprendeva sicuramente la nozione di prezzo del reato\ndi corruzione. \n Tale precisazione e\u0027 rilevante, posto che, in ragione dell\u0027epoca\ndi commissione del reato, nel caso in esame deve trovare applicazione\nla previsione dell\u0027art. 322-quater del codice penale nella\nformulazione originaria. \n Cio\u0027 posto, e\u0027 innegabile che pur con riguardo alla norma\nprevigente, vi era una sostanziale coincidenza tra i presupposti\ndella confisca del prezzo del reato e la riparazione pecuniaria di\nquanto indebitamente ricevuto, in tale generica dizione rientrandovi\nsicuramente il prezzo del reato di corruzione per esercizio della\nfunzione. \n 2.1. L\u0027ambito di interferenza delle norme in oggetto comporta che\n- cosi\u0027 come avvenuto nel caso in esame - la confisca, diretta o per\nequivalente, deve essere disposta unitamente alla riparazione\npecuniaria, con la conseguenza che il condannato e\u0027 sottoposto ad una\nduplicazione di obblighi che, pur avendo una differente natura,\ndeterminano l\u0027effetto ultimo di sottrarre al reo un valore doppio\nrispetto a quello indebitamente conseguito dal reato. \n Al contempo, deve sottolinearsi come le norme in esame non\ndettino alcuna disciplina volta a regolamentare la concomitante\napplicazione della confisca e della riparazione pecuniaria, a\nconferma della volonta\u0027 del legislatore di prevedere il cumulo e non\nl\u0027alternativita\u0027 tra i due istituti. \n Passando ad esaminare le ragioni sottese al cumulo della confisca\ne della riparazione pecuniaria e\u0027 necessario soffermarsi sulla natura\ngiuridica di quest\u0027ultimo istituto, al fine di valutare se prevalga\nl\u0027effetto ripristinatorio della legalita\u0027 violata, riconducibile nel\npiu\u0027 ampio genere delle condotte risarcitorie, piuttosto che quello\npunitivo. \n 2.2. Riguardo ai rapporti con il risarcimento dei danni, l\u0027art.\n322-quater del codice penale contiene una espressa previsione secondo\ncui il pagamento della somma dovuta a titolo di riparazione lascia\n«impregiudicato il diritto al risarcimento del danno», sicche\u0027 la\nnorma ammette il cumulo della riparazione pecuniaria non solo con la\nconfisca, ma anche con l\u0027obbligazione risarcitoria. \n Posto che la lettera della norma gia\u0027 di per se\u0027 sembra delineare\nuna distinzione netta tra riparazione pecuniaria e risarcimento del\ndanno, deve sottolinearsi come vi siano anche altre ragioni che\ninducono ad escludere la natura «risarcitoria» della riparazione. Si\ne\u0027 condivisibilmente sottolineato come il risarcimento del danno e\u0027\nper sua natura un rimedio civilistico che presuppone l\u0027iniziativa del\ndanneggiato, viceversa, l\u0027istituto della riparazione pecuniaria\nprescinde dalla domanda risarcitoria e financo dall\u0027avvenuta\ncostituzione quale parte civile del danneggiato, essendo rimesso al\npotere officioso del giudice disporre il pagamento. \n A cio\u0027 occorre aggiungere che la parametrazione della riparazione\npecuniaria al prezzo o al profitto del reato risulta tendenzialmente\navulsa dalla determinazione del danno risarcibile. A ben vedere,\ninfatti, solo nel reato di peculato, ove il bene oggetto di\nappropriazione appartenga alla pubblica amministrazione, vi e\u0027 una\nsostanziale coincidenza tra il profitto e il danno. \n Nelle altre ipotesi contemplate il profitto ed il prezzo del\nreato, costituiscono un\u0027entita\u0027 patrimoniale che prescinde\ncompletamente dal danno arrecato all\u0027amministrazione di appartenenza\nche, a ben vedere, potrebbe anche non lamentare alcun pregiudizio se\nnon quello all\u0027immagine. \n Cio\u0027 si verifica, in particolare, nel caso - qual e\u0027 quello\noggetto di giudizio - in cui la condanna interviene per il reato di\ncorruzione per l\u0027esercizio della funzione, li\u0027 dove difetta il\ncompimento di un atto contrario ai doveri d\u0027ufficio, sicche\u0027 l\u0027ambito\ndel potenziale danno subito dall\u0027amministrazione di appartenenza\ndell\u0027imputato e\u0027 necessariamente limitato se non del tutto assente e,\nin ogni caso, non proporzionalmente collegato al prezzo ricevuto dal\nfunzionario infedele. \n In buona sostanza, quindi, puo\u0027 affermarsi che l\u0027aver stabilito\nche la somma dovuta a titolo di riparazione e\u0027 parametrata al prezzo\no al profitto del reato determina necessariamente una scissione tra\nla riparazione pecuniaria e il risarcimento del danno, pur potendosi\nriconoscere una residuale area di interferenza, come affermato da una\nrecente sentenza di questa Corte che, nell\u0027ottica di dare una lettura\ncostituzionalmente orientata della norma, ha affermato che la\nriparazione pecuniaria prevista dall\u0027art. 322-quater del codice\npenale non e\u0027 dovuta nel caso in cui, all\u0027atto della pronuncia della\nsentenza di condanna, risulta che l\u0027imputato abbia medio tempere\nrisarcito il danno cagionato dalla condotta illecita (Sez. 6, n.\n27422 del 25 luglio 2025, [...], Rv. 288426). \n 2.3. Una volta escluso che la riparazione pecuniaria dia luogo ad\nun\u0027obbligazione tipicamente risarcitoria e, nel tentativo di\nattribuire una coerente collocazione sistematica all\u0027istituto, la\ngiurisprudenza ha affermato che la riparazione pecuniaria ex art.\n322-quater del codice penale costituisce una sanzione civile\naccessoria che consegue necessariamente alla condanna per i reati\nindicati dalla suddetta norma e che si aggiunge alla pena irrogata a\nciascun soggetto condannato (Sez. 6, n. 16098 del 5 febbraio 2020,\n[...], Rv. 278960; Sez. 6, n. 8959 del 25 gennaio 2023, [...], Rv.\n284271; Sez. 6, n. 27422 del 25 luglio 2025). \n L\u0027art. 322-quater del codice penale, pertanto, delinea una forma\ndi riparazione coattiva, di tipo non risarcitorio, non affidata\nall\u0027iniziativa volontaria del reo e neppure subordinata ad\nun\u0027espressa richiesta della persona offesa (Sez. 6, n. 12541 del 14\nmarzo 2019, [...], Rv. 275925), la cui quantificazione non e\u0027 rimessa\nall\u0027apprezzamento del giudice, ne\u0027 e\u0027 commisurata ai pregiudizi\ncomplessivamente subiti dall\u0027amministrazione di appartenenza, ma\nforfettariamente calibrata sui proventi materiali indebitamente\nricevuti. \n Si tratta, dunque, di una «sanzione civile accessoria» che, nella\nchiara prospettiva di realizzare un rafforzamento dell\u0027armamentario\nsanzionatorio posto a tutela del buon andamento della pubblica\namministrazione, consegue necessariamente («sempre») alla condanna\nper i reati-presupposto di cui al catalogo dello stesso art.\n322-quater del codice penale e si caratterizza per una indubbia\nconnotazione punitiva, tanto che la relativa applicazione in assenza\ndei presupposti di legge e\u0027 stata da questa Corte ricondotta\nnell\u0027alveo della «pena illegale» (Sez. 6, n. 12541 del 14 marzo 2019,\ncit.). \n Secondo la giurisprudenza di questa Corte, pertanto, la\nriparazione pecuniaria da\u0027 luogo ad una sanzione patrimoniale, che si\naggiunge inderogabilmente alla reclusione per ciascun soggetto\ncondannato per uno dei reati elencati nella norma in esame, operando\ncontestualmente e indipendentemente dalla pena detentiva. \n 2.4. In dottrina trova un consenso sostanzialmente unanime la\ntesi che attribuisce natura sanzionatoria alla riparazione\npecuniaria. \n E\u0027 stato autorevolmente evidenziato come l\u0027istituto non ha una\nfunzione «riparativa», essendo estranei alla previsione normativa\nquegli elementi di ripensamento o resipiscenza comportanti una scelta\nda parte dell\u0027autore dell\u0027illecito di realizzare condotte volte\nall\u0027elisione dell\u0027offesa arrecata con la commissione del reato. \n Si e\u0027 detto che l\u0027istituto assolve a una chiara funzione\npunitiva, avendo un carattere prettamente afflittivo, giungendosi ad\naffermare che la riparazione altro non sia che una sanzione\npecuniaria, che va ad aggiungersi alle sanzioni detentive e alla\nconfisca. In buona sostanza, mediante l\u0027introduzione dell\u0027art.\n322-quater del codice penale, il legislatore avrebbe inteso\nriproporre surrettiziamente la sanzione pecuniaria per reati per i\nquali era stata eliminata dalla riforma apportata con la legge 26\naprile 1990, n. 86. \n Una conferma, in tal senso, e\u0027 rinvenibile nella relazione\ngovernativa alla legge n. 69 del 2015, li\u0027 ove si afferma che\nl\u0027introduzione dell\u0027art. 322-quater del codice penale e\u0027 finalizzata\na recepire le raccomandazioni dell\u0027OCSE, tra le quali quella di\nintrodurre, a scopo di deterrente della corruzione nelle transazioni\neconomiche internazionali, «sanzioni pecuniarie» nei confronti delle\npersone fisiche. \n Nella relazione si da\u0027 atto che «ragioni di coerenza e\nrazionalita\u0027 del sistema sanzionatorio del codice penale (che non\nprevede il cumulo di sanzioni detentive e pecuniarie per i delitti\ncontro la pubblica amministrazione, a differenza di quanto prevede,\nad esempio, per i reati che offendono il patrimonio)» hanno indotto a\nnon rimodulare le pene principali, mediante la reintroduzione di pene\npecuniarie, sul presupposto che il trattamento sanzionatorio previsto\nper i reati in questione doveva ritenersi gia\u0027 «adeguatamente\nafflittivo e dissuasivo». \n Ciononostante, si e\u0027 optato per l\u0027introduzione della «riparazione\npecuniaria», pur dandosi espressamente atto che tale istituto ha una\nfunzione «afflittivo-sanzionatoria» e si va ad inserire in un sistema\ngia\u0027 connotato da un adeguato rigore. \n 2.5. E\u0027 stata vagliata anche una parziale similitudine tra\nl\u0027ipotesi introdotta all\u0027art. 322-quater del codice penale e la\nriparazione pecuniaria prevista nel caso di diffamazione a mezzo\nstampa. La giurisprudenza e\u0027 incline a ritenere che l\u0027art. 12 della\nlegge n. 47 del 1948, nel riconoscere il diritto della persona offesa\ndal reato a richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi\ndell\u0027art. 185 del codice penale, comprensivo sia del danno\npatrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma a titolo di\nriparazione che non rientra nel risarcimento del danno, ha introdotto\nuna ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per\nlegge, che come tale puo\u0027 aggiungersi al risarcimento del danno\nautonomamente liquidato in favore del danneggiato (Cass. civ., Sez.\n3, n. 29640 del 12 dicembre 2017, Rv. 64665502). \n Anche rispetto a tale istituto, tuttavia, la riparazione\npecuniaria prevista dall\u0027art. 322-quater del codice penale presenta\nsignificativi elementi di diversita\u0027, che depongono tutti nel senso\ndella funzione prettamente punitiva. \n Basti considerare che la riparazione del danno prevista dalla\nlegge n. 47 del 1948 presuppone in ogni caso una richiesta di parte e\nnon e\u0027 applicabile d\u0027ufficio, inoltre, in quel sistema sanzionatorio\nla riparazione va ad inserirsi nell\u0027ambito di un trattamento punitivo\nmite, rispetto al quale una sanzione «civile» puo\u0027 svolgere una\nfunzione di rafforzamento e di compensazione della modesta\nafflittivita\u0027 della sanzione penale. \n Ben diverso e\u0027 il contesto applicativo dell\u0027art. 322-quater del\ncodice penale, posto che la riparazione pecuniaria prescinde\ntotalmente dalla richiesta del danneggiato, comporta un obbligo di\npagamento predeterminato nel quantum e non suscettibile di\ngraduazione da parte del giudice e, inoltre, va ad aggiungersi ad un\ncorredo di sanzioni penali particolarmente afflittive. \n 2.6. Sempre rimanendo nell\u0027ambito della valutazione dell\u0027aggravio\nsanzionatorio determinato dalla riparazione pecuniaria, in dottrina\ne\u0027 stato sottolineato come tale istituto concorra, non solo con il\nrisarcimento del danno civilistico, ma anche con il danno erariale. \n L\u0027art. 1, comma 1-sexies, legge 14 gennaio 1994, n. 20, infatti,\nstabilisce che, in caso di danno all\u0027immagine derivante dalla\ncommissione di un reato contro la pubblica amministrazione, il danno\nerariale deve essere determinato, salva prova contraria, in una\nmisura pari al doppio della somma o del valore patrimoniale\ndell\u0027utilita\u0027 illecitamente percepita dal dipendente. \n Sottolinea la dottrina come la riparazione pecuniaria e il danno\nerariale perseguono finalita\u0027 essenzialmente sanzionatorie ed\nentrambi gli istituti presentano una marcata autonomia rispetto\nall\u0027azione per il risarcimento del danno da reato. \n 2.7. In conclusione, la dottrina piu\u0027 autorevole pare orientata a\nritenere che la riparazione pecuniaria e\u0027 saldamente incentrata su l\nterreno pubblico, assumendo la valenza di un contrappasso simbolico\nper il male che il delitto, per il tramite dell\u0027amministrazione\npubblica di appartenenza del soggetto, ha recato all\u0027intera\ncollettivita\u0027; la riparazione, rigorosamente obbligatoria e\npredeterminata, diviene sostanzialmente una pena. \n 3. A fronte della riconosciuta natura sanzionatoria della\nriparazione, dottrina e giurisprudenza si sono ampiamente interrogate\nin ordine alle conseguenze della cumulativa applicazione rispetto\nalla confisca, giungendo a ritenere che la congiunta applicazione di\ntali istituti determina una palese violazione del principio di\nragionevolezza e di proporzionalita\u0027 della pena, rilevabile anche ai\nsensi dell\u0027art. 49 della Carta europea dei diritti fondamentali. \n In giurisprudenza, si e\u0027 affermato che e\u0027 illegittima\nl\u0027applicazione cumulativa della confisca per equivalente del profitto\ndel reato ex art. 322-ter del codice penale e della riparazione\npecuniaria prevista dall\u0027art. 322-quater del codice penale,\ntrattandosi di misure aventi medesimo oggetto ed analoga finalita\u0027\nafflittiva, il cui cumulo determina violazione del principio del ne\nbis in idem sanzionatorio (Sez. 6, n. 23203 del 5 marzo 2024, [...],\nRv. 286645). \n Anche con riguardo al la diversa disciplina dettata per il\npatteggiamento, si e\u0027 ritenuto che l\u0027applicazione cumulativa della\nrestituzione integrale del profitto del reato, prevista dall\u0027art.\n444, comma 1-ter, del codice di procedura penale, e della confisca\nper equivalente del profitto del reato ex art. 322-ter del codice\npenale, determina la violazione del principio del ne bis in idem\nsanzionatorio, trattandosi di misure aventi il medesimo oggetto ed\nanaloga finalita\u0027 afflittiva (Sez. 6, n. 16872 del 30 gennaio 2019,\n[...], Rv. 275671). \n 4. Il tentativo di risolvere in via interpretativa l\u0027aggravio\nsanzionatorio, derivante del cumulo della confisca con la riparazione\npecuniaria, pur pienamente condivisibile nella finalita\u0027 perseguita,\npresenta profili di criticita\u0027 non superabili. \n A ben vedere, infatti, seguendo la tesi secondo cui e\u0027\nillegittima l\u0027applicazione cumulativa della confisca per equivalente\ndel profitto del reato ex art. 322-ter del codice penale e della\nriparazione pecuniaria prevista dall\u0027art. 322-quater del codice\npenale, trattandosi di misure aventi medesimo oggetto ed analoga\nfinalita\u0027 afflittiva, si perviene alla generalizzata disapplicazione\ndell\u0027art. 322-quater del codice penale. \n Come evidenziato nell\u0027esaminare il contenuto delle norme oggetto\ndi scrutinio, l\u0027ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della\nconfisca e della riparazione pecuniaria, come pure i presupposti\napplicativi, l\u0027obbligatorieta\u0027 e i parametri di determinazione del\nquantum, sono totalmente sovrapponibili e cio\u0027 sia con riferimento\nalla previsione originaria dell\u0027art. 322-quater del codice penale che\nalla norma attualmente in vigore. \n 4.1. Quanto detto comporta che, sulla base della previsione\nnormativa contenuta agli articoli 322-ter e 322-quater del codice\npenale non residua alcuno spazio interpretativo per affermare un\nregime di alternativita\u0027 tra i due istituti, anziche\u0027 di cumulo. \n Il dato letterale, infatti, depone univocamente e senza\npossibilita\u0027 di fornire interpretazioni diverse, nel senso che la\nconfisca e la riparazione pecuniaria debbano trovare congiunta\napplicazione. \n La tesi giurisprudenziale, che ha ipotizzato l\u0027esclusione del\ncumulo, conduce ad una interpretatio abrogans dell\u0027art. 322-quater\ndel codice penale, posto che non e\u0027 dato ravvisare alcuna ipotesi,\nsia pur residuale, nella quale tale istituto potrebbe trovare\napplicazione senza sovrapporsi alla confisca. \n L\u0027identita\u0027 dei presupposti, come in precedenza evidenziato (§2),\ncomporta che ove e\u0027 applicabile la riparazione pecuniaria lo e\u0027 anche\nla confisca, con la conseguenza che facendo valere in via\ninterpretativa il divieto del cumulo, si giungerebbe sempre alla\ndisapplicazione dell\u0027art. 322-quater del codice penale. \n 4.2. Pur a fronte di un tendenziale favore per l\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata, anche quale limite di valutazione della\nfondatezza delle questioni sollevate dinanzi alla Consulta, rimane\nfermo il principio per cui non puo\u0027 giungersi, per via\ninterpretativa, ad una soluzione che determina la disapplicazione\ndella norma tacciata di incostituzionalita\u0027, posto che in tal caso e\u0027\nsolo l\u0027intervento della Corte costituzionale che puo\u0027 dichiararne\nl\u0027illegittimita\u0027, pervenendo alla eliminazione o rimodulazione della\nprevisione normativa (Corte costituzionale, n. 110 del 2012). \n Come piu\u0027 volte affermato dalla Corte costituzionale, «l\u0027univoco\ntenore della norma segna il confine in presenza del quale il\ntentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di\nlegittimita\u0027 costituzionale» (Corte costituzionale, sentenza n. 26\ndel 2010; Corte costituzionale, n. 219 del 2008; Corte\ncostituzionale, n. 109 del 1989). \n Tali principi sono pienamente applicabili al caso in esame, posto\nche recependo l\u0027interpretazione volta a escludere il cumulo tra\nconfisca e riparazione pecuniaria - cosi\u0027 come prospettato da Sez. 6,\nn. 23203 del 5 marzo 2024, [...], Rv. 286645 - ne deriva la\ndisapplicazione dell\u0027art. 322-quater del codice penale, perseguendo\nuna soluzione contra legem, posto che il dato letterale depone\nunivocamente a favore del cumulo dei due istituti. \n Del resto, la riprova che la soluzione recepita nella sentenza\n«[...]» si traduca nella disapplicazione dell\u0027art. 322-quater del\ncodice penale e\u0027 desumile dal fatto che a fronte di due strumenti\nindicati entrambi come obbligatori, si opta per l\u0027applicazione della\nconfisca in luogo della riparazione pecuniaria, implicitamente\nritenendo quest\u0027ultimo istituto recessivo, senza che in tal senso vi\nsia alcuna indicazione normativa. \n Deve ritenersi che la giurisprudenza formatasi sul tema e\u0027\npienamente condivisibile li\u0027 dove riscontra una sostanziale\nduplicazione dell\u0027effetto ablatorio, mentre occorre discostarsene\nnella misura in cui perviene ad affermare in via interpretativa\nl\u0027alternativita\u0027 tra confisca e riparazione, privilegiando il primo\nistituto, a fronte di una previsione normativa che, invece, indica\nchiaramente la congiunta applicazione delle due forme di ablazione\ndei proventi del reato. \n In conclusione, la scelta di sollevare la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale appare necessaria in quanto finalizzata a\ngarantire una tutela certa e uniforme nell\u0027ambito dell\u0027ordinamento,\nnella consapevolezza che questo obiettivo «e\u0027 tanto piu\u0027 essenziale\nin una materia, come quella penale, dominata dal principio di stretta\nlegalita\u0027 (sentenza n. 98 del 2021, n. 115 del 2018, n. 109 del 2017\ne ordinanza n. 24 del 2017.». \n 4.3. Per completezza, deve evidenziarsi come - in astratto - vi\nsarebbe un\u0027ipotesi in cui l\u0027art. 322-quater del codice penale\npotrebbe non concorrere con la confisca. Si tratta del caso in cui\nl\u0027imputato, prima che la sentenza di condanna sia divenuta\ndefinitiva, abbia provveduto all\u0027integrale restituzione del prezzo o\ndel profitto del reato. \n In simili fattispecie, la Corte ha ritenuto che non puo\u0027 essere\ndisposta la confisca del profitto del reato qualora lo stesso sia\nvenuto meno per effetto di condotte riparatorie, poste in essere\nvolontariamente dal reo, che abbiano eliso il vantaggio economico\nconseguito (Sez. 6, 24 giugno 2020, n. 21353, Rv. 279286; Sez. 2, n.\n36444 del 26 maggio 2015, [...], Rv. 264525; Sez. 3, n. 20887 del 15\naprile 2015, [...], Rv. 263409; Sez. 3, n. 44189 del 18 ottobre 2022,\n[...], Rv. 284122). \n Le ipotesi sopra esaminate e le soluzioni offerte in tali casi,\ntuttavia, non dirimono il conflitto della concorrente applicazione\ndella confisca e della riparazione pecuniaria, cosi\u0027 come\nnormativamente previsto dagli articoli 322-ter e 322-quater del\ncodice penale. \n Dovendosi valutare il profilo di incostituzionalita\u0027 in astratto\ne secondo il contenuto delle norme interessate, il problema del\ncumulo si pone - come avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio\n- ogni qual volta gli autori del reato non abbiano provveduto ad\nalcuna condotta riparatoria antecedente rispetto alla definizione del\nprocedimento. \n In tal caso, infatti, non ricorrono gli estremi per escludere la\nconfisca del prezzo o del profitto del reato e al contempo sussistono\ntutti i presupposti per applicare anche la riparazione pecuniaria ex\nart. 322-quater del codice penale. \n Peraltro, deve sottolinearsi come nelle ipotesi in cui l\u0027avvenuta\nrestituzione del provento del reato consente, sulla base della\ngiurisprudenza richiamata, di escludere la confisca, si pone\nugualmente la questione della duplicazione dell\u0027effetto\nsanzionatorio. A fronte dell\u0027avvenuta restituzione, infatti, permane\napplicabile l\u0027istituto della riparazione pecuniaria che,\nconseguentemente, da\u0027 luogo ad ulteriore profilo sanzionatorio con\nriguardo ad un vantaggio di cui l\u0027autore del reato e\u0027 stato gia\u0027\nprivato. \n Ne consegue che solo formalmente l\u0027avvenuta restituzione esclude\nil conflitto tra confisca e riparazione pecuniaria, ma l\u0027effetto\nconcreto non muta, verificandosi ugualmente un cumulo afflittivo\nbasato sulla duplice privazione del medesimo vantaggio patrimoniale. \n 5. Stabilito che gli articoli 322-ter e 322-quater del codice\npenale non consentono di addivenire, per via interpretativa,\nall\u0027alternativa applicazione della confisca o della riparazione\npecuniaria, si pone il problema della legittimita\u0027 costituzionale del\ncumulo sanzionatorio che ne discende. \n Tale quesito impone necessariamente il confronto tra la diversa\nnatura giuridica che la confisca e la riparazione pecuniaria assumono\nnell\u0027assetto normativo derivante a seguito dell\u0027introduzione\ndell\u0027art. 322-quater del codice penale. \n 5.1. Occorre partire dalle considerazioni svolte nella sentenza\n«[...]» che sono pienamente condivisibili, li\u0027 dove si da\u0027 atto che\nla riparazione pecuniaria costituisce una misura tipicamente ed\nesclusivamente sanzionatoria: una «sanzione civile», alla quale e\u0027\nestranea ogni funzione compensatoria dei danni patiti dalla pubblica\namministrazione e che e\u0027 destinata a svolgere funzione punitiva e\ndeterrente. Essa, dunque, non puo\u0027 coesistere con la confisca per\nequivalente di cui all\u0027art. 322-ter, stesso codice, realizzandosi, in\ncaso di applicazione congiunta, una sproporzionata, e percio\u0027 non\nconsentita, duplicazione di sanzioni. \n La citata pronuncia e\u0027 intervenuta prima della sentenza con la\nquale le Sezioni unite sono tornate ad esaminare la natura della\nconfisca per equivalente, precisando che tale forma di ablazione del\nvantaggio derivante dal reato assolve, cosi\u0027 come la confisca\ndiretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in\nquanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal\nreato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al\ndestinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo\nstesso ha tratto dall\u0027illecito (Sezioni Unite, n. 13783 del 26\nsettembre 2024, dep. 2025, [...], Rv. 287756-03). \n Nella citata sentenza, si afferma che «La confisca del profitto,\nanche quella per equivalente, assolve, dunque, sempre ad una funzione\nrecuperatoria: essa ha una funzione sanzionatoria nella misura in cui\ncolpisce beni che non hanno derivazione dal reato e puo\u0027 assumere,\nsolo in determinate occasioni, una funzione punitiva». \n Le Sezioni unite, condividendo quanto affermato da Corte\ncostituzionale n. 112 del 2019, hanno ribadito che: «Se la confisca -\ndiretta o per equivalente - non sottrae piu\u0027 di quanto sia stato\nconseguito dall\u0027illecito, essa ha carattere afflittivo,\nripristinatorio ma non anche punitivo». \n Il contenuto afflittivo della confisca rappresenta, quindi, un\nelemento coessenziale all\u0027istituto, di cui occorre tener conto li\u0027\ndove l\u0027ordinamento introduce ulteriori strumenti che conducono al\nmedesimo risultato. \n 5.2. Il mutamento di paradigma conseguente alla predetta\npronuncia non e\u0027 tale da elidere il problema della duplicazione\nsanzionatoria che si determina nei casi in cui si applichi, oltre\nalla confisca, anche la riparazione pecuniaria. \n Sia pur in virtu\u0027 di strumenti giuridici diversi e aventi una\nnatura non del tutto sovrapponibile, il risultato ultimo che l\u0027autore\ndel reato subisce e\u0027 il raddoppio dell\u0027obbligazione restitutoria ed\ne\u0027 proprio in tale duplicazione che si annida il sospetto della\nlesione del principio di proporzionalita\u0027. \n Premesso che non e\u0027 controvertibile l\u0027esigenza di privare\nl\u0027autore del reato dei proventi illecitamente conseguiti, l\u0027ulteriore\nimposizione di una sanzione pecuniaria, parametrata sul medesimo\nvalore, diviene lesiva del principio di proporzionalita\u0027 nella misura\nin cui il reato gia\u0027 e\u0027 assistito da un corredo sanzionatorio\nadeguatamente afflittivo. \n In buona sostanza, l\u0027aggiunta della riparazione pecuniaria da un\nlato va ad intaccare il patrimonio del condannato privandolo di\nvalore pari a quello che gli e\u0027 gia\u0027 sottratto per effetto della\nconfisca, dall\u0027altro aggiunge una sanzione punitiva ad un trattamento\ngia\u0027 considerato adeguato. \n 6. Una volta ritenuto che gli istituti in esame determinano un\nsostanziale raddoppio della privazione patrimoniale nei confronti del\nresponsabile di determinati reati, si pone necessariamente la\nquestione di verificare se tale duplicazione sia o meno compatibile\ncon i principi costituzionali e, in particolare, con quello di\nproporzionalita\u0027. \n A tal riguardo, si evidenzia come il principio di\nproporzionalita\u0027 ha assunto autonomia nell\u0027ambito del sindacato di\ncostituzionalita\u0027, scisso dal riferimento al principio di\neguaglianza, con la conseguenza che la proporzionalita\u0027 della\nsanzione e\u0027 divenuto un parametro di valutazione che prescinde dal\nraffronto con una fattispecie da porre in comparazione, secondo il\ntradizionale schema riconducibile all\u0027art. 3 della Costituzione, al\ncontempo, il requisito della proporzionalita\u0027 assume rilievo anche in\nrelazione alla funzione rieducatrice della pena ex art. 27 della\nCostituzione. \n 6.1. La giurisprudenza costituzionale ha, in piu\u0027 occasioni,\navuto modo di precisare come l\u0027art. 3 della Costituzione esiga che la\npena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in\nmodo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla\nfunzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni\nindividuali (Corte costituzionale n. 236 del 2016). \n Nella citata pronuncia della Consulta, si afferma testualmente\nche «Laddove la proporzione tra sanzione e offesa difetti\nmanifestamente, perche\u0027 alla carica offensiva insita nella condotta\ndescritta dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto\ncorrispondere conseguenze punitive di entita\u0027 spropositata, non ne\npotra\u0027 che discendere una compromissione ab initio del processo\nrieducativo, processo al quale il reo tendera\u0027 a non prestare\nadesione, gia\u0027 solo per la percezione di subire una condanna\nprofondamente ingiusta (sentenze n. 251 e n. 68 del 2012), del tutto\nsvincolata dalla gravita\u0027 della propria condotta e dal disvalore da\nessa espressa. In tale contesto, una particolare asprezza della\nrisposta sanzionatoria determina percio\u0027 una violazione congiunta\ndegli articoli 3 e 27 della Costituzione, essendo lesi sia il\nprincipio di proporzionalita\u0027 della pena rispetto alla gravita\u0027 del\nfatto commesso, sia quello della finalita\u0027 rieducativa della pena\n(sentenza n. 68 del 2012, che richiama le sentenze n. 341 del 1994 e\nn. 343 del 1993)». \n La valorizzazione del principio di proporzionalita\u0027, scisso dal\nrigido inserimento nello schema che richiede un tertium\ncomparationis, e\u0027 un aspetto che traspare nelle piu\u0027 recenti pronunce\ndella Consulta, li\u0027 dove si e\u0027 ritenuto che, allorquando le pene\ncomminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla\ngravita\u0027 del fatto, si profila un contrasto con gli articoli 3 e 27\ndella Costituzione, giacche\u0027 una pena non proporzionata alla gravita\u0027\ndel fatto si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa\n(Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 2018). \n I principi di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione\n«esigono di contenere la privazione della liberta\u0027 e la sofferenza\ninflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre\nallo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione,\nriconciliazione e reinserimento sociale» (Corte costituzionale,\nsentenza n. 179 del 2017; cosi\u0027 anche Corte costituzionale sentenza\nn. 149 del 2018). \n 6.2. Occorre dar atto che il limite della proporzionalita\u0027 della\npena e\u0027 stato affermato dalla Corte costituzionale essenzialmente con\nriguardo alle pene detentive, essendo queste quelle direttamente\ndisciplinate dall\u0027art. 27 della Costituzione. \n Tale limitazione, tuttavia, non determina l\u0027impossibilita\u0027 di far\nvalere il principio di proporzionalita\u0027 anche in relazione alla\nriparazione pecuniaria, per due ordini di motivi. \n In primo luogo, deve evidenziarsi che l\u0027avvenuta riparazione\npecuniaria, essendo presupposto per l\u0027ottenimento della sospensione\ncondizionale della pena, ai sensi dell\u0027art. 165, comma quarto, del\ncodice penale, produce i propri effetti direttamente sulla pena\ndetentiva, senza, peraltro, consentire all\u0027imputato di avvalersi dei\npresidi che garantiscono la proporzionalita\u0027 dell\u0027onere economico\nderivante dalla riparazione con le effettive capacita\u0027 patrimoniali. \n A cio\u0027 occorre aggiungere che il principio di proporzionalita\u0027,\npur emerso inizialmente in relazione alle pene detentive, ha\nsuccessivamente trovato applicazione anche in relazione a forme\ndiverse di trattamento «punitivo». \n In particolare, con la sentenza n. 112 del 2019, dichiarativa\ndell\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della confisca del prodotto\ndell\u0027illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate,\nla Corte costituzionale, pur escludendo che in materia di sanzioni\namministrative possano essere applicati i principi di cui all\u0027art.\n27, terzo comma, della Costituzione, ha specificato come non possa\n«dubitarsi che il principio di proporzionalita\u0027 della sanzione\nrispetto alla gravita\u0027 dell\u0027illecito sia applicabile anche alla\ngeneralita\u0027 delle sanzioni amministrative», trovando qui tale\nprincipio la propria base normativa nell\u0027art. 3 della Costituzione\n«in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i\ndiritti di volta in volta incisi dalla sanzione». \n 6.3. Ulteriore ragione per estendere la valenza del principio di\nproporzionalita\u0027 anche a sanzioni non dichiaratamente penali, e\u0027\ndesumibile anche dall\u0027art. 49, n. 3), della Carta dei diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea, in base al quale «le pene inflitte\nnon devono essere sproporzionate rispetto al reato». \n Come affermato da Corte costituzionale, sentenza n. 112 del 2019\n(§ 8.2.4): «Ancorche\u0027 il testo di tale disposizione faccia\nriferimento alle \"pene\" e al \"reato\", la Corte di giustizia\ndell\u0027Unione europea ha recentemente considerato applicabile tale\nprincipio all\u0027insieme delle sanzioni - penali e amministrative,\nqueste ultime anch\u0027esse di carattere \"punitivo\" - irrogate in seguito\nalla commissione di un fatto di manipolazione del mercato, ai fini\ndella verifica del rispetto del diverso principio del ne bis in idem\n(Corte di giustizia, sentenza 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate SA\ne altri, in causa C-537/16, paragrafo 56). Cio\u0027 in coerenza con la\nspiegazione relativa all\u0027art. 49 CDFUE, ove si chiarisce che \"[i]I\nparagrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalita\u0027 dei\nreati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali comuni\nagli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia\ndelle Comunita\u0027\": giurisprudenza, quest\u0027ultima, formatasi\nesclusivamente in materia di sanzioni amministrative applicate dalle\nistituzioni comunitarie. Lo stesso art. 49, paragrafo 3, CDFUE e\u0027\nstato del resto recentemente invocato dalle Sezioni Unite civili\ndella Corte di cassazione a fondamento dell\u0027affermazione secondo cui\nanche forme di risarcimento con funzione prevalentemente deterrente\ncome i punitive damages, eventualmente disposti da una sentenza\nstraniera, debbono comunque rispettare il principio di\nproporzionalita\u0027 per poter essere riconosciuti nel nostro ordinamento\n(Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 luglio 2017,\nn. 16601)». \n 6.4. La descritta evoluzione del vaglio di proporzionalita\u0027 ha\ntrovato ulteriori e recenti conferme nelle sentenze della Corte\ncostituzionale n. 7 del 2025 e n. 113 del 2025, pur se in\nquest\u0027ultima pronuncia la soluzione recepita va nel senso di\ndemandare al giudice ordinario l\u0027applicazione del principio secondo\nuna interpretazione costituzionalmente conforme (suggerendo la\npossibilita\u0027 di escludere dall\u0027ambito di applicazione della\nfattispecie penale fatti tipici, pur offensivi e colpevoli, che non\nraggiungono la soglia di disvalore e di gravita\u0027 espressa\ndall\u0027entita\u0027 della pena prevista dal legislatore). \n 6.5. Una volta individuata la rilevanza che il sindacato di\nproporzionalita\u0027 assume nel giudizio di legittimita\u0027 costituzionale,\noccorre dar atto che, con riguardo alla fattispecie in esame, non si\npone un problema di sproporzione per relazione tra il trattamento\nsanzionatorio previsto per i reati ricompresi nell\u0027art. 322-quater\ndel codice penale e ipotesi similari, sicche\u0027 si e\u0027 al di fuori della\nproporzionalita\u0027 quale parametro di valutazione rispetto ad un\ntertium comparationis. \n La lesione del principio di proporzionalita\u0027 viene evocata,\npertanto, sotto il profilo intrinseco, inteso quale previsione di un\ntrattamento sanzionatorio che, complessivamente considerato, appare\nmanifestamente eccessivo, nella misura in cui contempla una\nduplicazione di misure «afflittive» che, sia pur diversamente\nqualificate (in termini di confisca e di riparazione pecuniaria),\nvanno ad aggredire due volte il medesimo aspetto patrimoniale\nconseguente alla commissione del reato. \n 6.6. Vi e\u0027, inoltre, un ulteriore aspetto che rileva sempre\nnell\u0027ottica del sindacato di proporzionalita\u0027 e attiene alla natura\nsostanzialmente fissa e predeterminata della riparazione pecuniaria. \n In base alla previsione normativa, infatti, la riparazione e\u0027\ncommisurata al prezzo o al profitto del reato, senza che al giudice\nsia consentito in alcun modo di graduare tale misura, anche tenendo\nconto, per sottrazione, dell\u0027eventuale risarcimento del danno (totale\no parziale), come pure della restituzione del vantaggio illecitamente\nconseguito dalla commissione del reato. \n E\u0027 pur vero che la riparazione pecuniaria, a rigore, non e\u0027\ninquadrabile nel concetto di sanzione fissa, posto che la sua\ncommisurazione in concreto e\u0027 collegata all\u0027entita\u0027 del prezzo o del\nprofitto del reato. \n Tuttavia, l\u0027aver predeterminato la misura della riparazione\nrapportandola all\u0027entita\u0027 del profitto o del prezzo del reato, da\u0027\nluogo ad una preclusione legislativa rispetto alla commisurazione in\nconcreto della sanzione pecuniaria, ugualmente idonea a ledere il\nprincipio di proporzionalita\u0027. La predeterminazione del criterio\ncommisurativo impedisce al giudice di compiere quel necessario\nadeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche del\ncondannato, ipotesi gia\u0027 positivamente scrutinata dalla Corte\ncostituzionale come lesiva del principio di proporzionalita\u0027 (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 28 del 2022). \n 7. A fronte della ritenuta violazione dei principi costituzionali\nsopra indicati, e\u0027 opportuno sottolineare come non si richieda alla\nCorte costituzionale una ingerenza nella discrezionalita\u0027 del\nlegislatore, bensi\u0027 si sollecita la valutazione della razionalita\u0027 e\nproporzionalita\u0027 di un intervento normativo che, mediante la\nsurrettizia introduzione di una sanzione di natura «civilistica»\ndall\u0027innegabile portata punitiva, va a duplicare il contenuto dello\nstrumento recuperatorio della confisca, al contempo aggravando\nsignificativamente il complessivo trattamento sanzionatorio previsto\nper i principali reati contro la pubblica amministrazione. \n Del resto, di cio\u0027 si era dichiarato consapevole lo stesso\nlegislatore, tant\u0027e\u0027 che, nell\u0027inserire la riparazione pecuniaria, ha\nmotivato la scelta di non optare per la reintroduzione della\ntradizionale sanzione della pena pecuniaria, proprio perche\u0027 ritenuta\nnon necessaria, stante l\u0027adeguata afflittivita\u0027 delle elevate pene\ndetentive previste per i reati in esame (si veda § 2.4). La ratio\nlegis risulta, pertanto, intrinsecamente contraddittoria, li\u0027 dove da\nun lato si afferma che il trattamento sanzionatorio previsto per i\nreati contro la pubblica amministrazione e\u0027 connotato da una adeguata\nafflittivita\u0027, tale da non consentire la reintroduzione della pena\npecuniaria ma, al contempo, si prevede uno strumento punitivo\nsostanzialmente analogo, formalmente riconducendolo agli strumenti\nriparativi del delitto ma, in concreto, connotato da un\u0027esclusiva\nfinalita\u0027 punitiva. \n Nel caso di specie, quindi, si sollecita il sindacato di\ncostituzionalita\u0027 su scelte palesemente ingiustificate, tali da\nevidenziare un uso della discrezionalita\u0027 del legislatore che conduce\na risultati distonici rispetto al sistema e al la proporzionalita\u0027\ndella risposta sanzionatoria (sui limiti rispetto a tale sindacato,\ncfr. Corte costituzionale, sentenze n. 148 e n. 23 del 2016, n. 81\ndel 2014, n. 394 del 2006). \n La Corte costituzionale, al fine di non sovrapporre la propria\ndiscrezionalita\u0027 a quella del legislatore, anche qualora sia\nsollecitata a rendere un giudizio di «ragionevolezza intrinseca» di\nun trattamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di\nproporzionalita\u0027, si basa sull\u0027individuazione di soluzioni gia\u0027\nesistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza\nlamentata (Corte costituzionale, sentenza n. 23 del 2016). \n Emblematico, in tal senso, e\u0027 quanto affermato da Corte\ncostituzionale, sentenza n. 222 del 2018, li\u0027 dove si precisa che il\nsindacato di legittimita\u0027 costituzionale non presuppone «che esista,\nnel sistema, un\u0027unica soluzione costituzionalmente vincolata, in\ngrado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima [...];\nessenziale e sufficiente a consentire il sindacato della Corte sulla\ncongruita\u0027 del trattamento sanzionatorio previsto per una determinata\nipotesi di reato e\u0027 che il sistema nel suo complesso offra alla Corte\n\"precisi punti di riferimento\"». \n 7.1. Applicando tali indicazioni al caso di specie, si ritiene\nche nell\u0027ordinamento penale sia ravvisabile una univoca linea\ndirettrice, volta da un lato a perseguire con la confisca la\nnecessita\u0027 di sottrarre all\u0027autore del reato i proventi da esso\nconseguito ma, al contempo, ad evitare che vi possano essere forme di\nduplicazione dell\u0027ablazione patrimoniale. \n In tal senso depongono non solo il diritto vivente desumibile da\nuna giurisprudenza ampiamente consolidata e formatasi con riguardo a\nplurimi ambiti applicativi della confisca, ma anche specifiche\nprevisioni normative volte a riconoscere che la confisca e\u0027 sempre\nalternativa rispetto alle condotte riparatorie e/o restitutorie,\nsecondo schemi che, sia pur con le inevitabili discrepanze dettate\ndalla specificita\u0027 dell\u0027ambito applicativo, si fondano sempre sul\ndivieto di duplicazione dell\u0027ablazione patrimoniale. \n 7.2. Pur senza pretesa di esaustivita\u0027, e\u0027 in primo luogo\nopportuno richiamare il dettato dell\u0027art. 19 del decreto legislativo\n8 giugno 2001, n. 231, li\u0027 dove stabilisce che nei confronti\ndell\u0027ente e\u0027 sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto\ndel reato «salvo che per la parte che puo\u0027 essere restituita al\ndanneggiato». \n E\u0027 appena il caso di rammentare che nel sistema della\nresponsabilita\u0027 da reato degli enti la confisca e\u0027 espressamente\nqualificata quale sanzione e, ciononostante, il legislatore ha\nritenuto necessario prevedere un meccanismo di alternativita\u0027\nrispetto alle condotte riparatorie, proprio al fine di evitare\nprofili di duplicazione (Sez. 2, n. 45054 del 16 novembre 2011,\n[...], Rv. 251070; Sez. 2, n. 29512 del 16 giugno 2015, [...] s.r.l.,\nRv. 264231). \n Molte sono le norme codicistiche che, nell\u0027introdurre ipotesi di\nconfisca obbligatoria, hanno ribadito il principio\ndell\u0027alternativita\u0027 rispetto al risarcimento dei danni o, piu\u0027 in\ngenerale, alla eliminazione degli effetti del reato. \n A tal riguardo si segnala l\u0027art. 600-septies del codice penale\nche, con riguardo ai delitti contro la personalita\u0027 individuale, ha\nprevisto la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il\nprodotto, il profitto o il prezzo del reato «salvi i diritti della\npersona offesa alle restituzione e al risarcimento dei danni». \n Disposizione sostanzialmente analoga e\u0027 contenuta all\u0027art.\n452-undecies del codice penale che, in materia di delitti contro\nl\u0027ambiente, prevede un\u0027ipotesi di confisca obbligatoria, prevedendo\nche la stessa non sara\u0027 applicabile qualora l\u0027imputato «abbia\nefficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario,\nalle attivita\u0027 di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi» e,\nquindi, delle condotte riparatorie dell\u0027offesa arrecata. \n Anche l\u0027art. 423-quater del codice penale, nel disciplinare la\nconfisca del prodotto o del profitto del reato di cui all\u0027art.\n423-bis del codice penale, introduce quale regola di chiusura\nl\u0027esclusione della confisca nel caso di ripristino dello stato dei\nluoghi. \n 7.3. L\u0027alternativita\u0027 tra confisca e riparazione ha dato luogo ad\norientamenti giurisprudenziali ampiamente consolidati. \n In relazione alle ipotesi ricadenti nell\u0027ambito applicativo\ndell\u0027art. 640-quater del codice penale, la giurisprudenza afferma\ncostantemente che la confisca del profitto non puo\u0027 essere disposta\nnel caso di restituzione integrale di quanto indebitamente percepito,\ngiacche\u0027 tale comportamento elimina in radice l\u0027oggetto della misura\nablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione\nsanzionatoria contrastante i principi dettati dagli articoli 3, 23 e\n25 della Costituzione ai quali l\u0027interpretazione dell\u0027art. 640-quater\ndel codice penale deve conformarsi (Sez. 3, n. 44446 del 15 ottobre\n2013, [...], Rv. 257628; Sez. 2, n. 36444 del 26 maggio 2015, [...],\nRv. 264525; Sez. 2, n. 44189 del 18 ottobre 2022, [...], Rv. 284122). \n Il medesimo principio e\u0027 stato affermato anche in relazione ai\nreati contro la pubblica amministrazione, essendosi ritenuto che non\npuo\u0027 essere disposta l\u0027ablazione del profitto del reato nel caso in\ncui lo stesso sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie,\nposte in essere volontariamente dal reo, che abbiano eliso il\nvantaggio economico conseguito (Sez. 6, 24 giugno 2020, n. 21353,\n[...], Rv. 279286). \n Il principio e\u0027 stato esteso anche alla rideterminazione del\nquantum confiscabile mediante la decurtazione dell\u0027importo delle\nrestituzioni (Sez. 6, n. 34290 del 17 maggio 2023, [...], Rv.\n295175). Analogamente, in materia di reati tributari, la\ngiurisprudenza e\u0027 concorde nel ritenere che la confisca per\nequivalente, non puo\u0027 riguardare somme superiori all\u0027effettivo\nprofitto conseguito, quantificato decurtando dal valore del\npatrimonio sottratto le somme recuperate dal fisco (Sez. 3, n. 20887\ndel 15 aprile 2015, [...], Rv. 263409; Sez. 3, n. 4097 del 19 gennaio\n2016, [...], Rv. 265843). \n 7.4. La rassegna delle previsioni normative, nonche\u0027 del diritto\nvivente formatosi in relazione ai rapporti tra confisca e condotte\nrientranti nell\u0027ampio genere della riparazione degli effetti\nderivanti dal reato, restituisce un quadro univocamente improntato ad\nescludere qualsivoglia duplicazione. \n Se il principio e\u0027 che l\u0027autore del reato non puo\u0027 trarre\nvantaggio dall\u0027illecito, ma non puo\u0027 neppure subire un depauperamento\nindebito per effetto della duplicazione del prelievo eseguito sul suo\npatrimonio, non vi e\u0027 ragione per non applicare analoga regola anche\nai rapporti tra la confisca e la riparazione pecuniaria ex art.\n322-quater del codice penale. \n Puo\u0027 affermarsi che l\u0027ordinamento penale contempla una\ngeneralizzata alternativita\u0027 tra la confisca e l\u0027avvenuta riparazione\ndelle conseguenze del reato (in termini di restituzione, risarcimento\ndanno o ripristino, a seconda delle diverse fattispecie contemplate).\nMediante la descritta alternativita\u0027, da un lato si persegue la\nfinalita\u0027 special preventiva collegata all\u0027attuazione del principio\nsecondo cui «il delitto non paga» e, al contempo, si evitano\nduplicazioni tra misure che, pur avendo funzione diversa, si fondano\ntutte sull\u0027ablazione del provento del reato e sulla tutela del\nsoggetto danneggiato. \n Se tale principio e\u0027 generalmente riconosciuto nei rapporti tra\nconfisca e le diverse forme riparatorie sopra descritte, a maggior\nragione andrebbe affermato con riguardo alla riparazione pecuniaria\nex art. 322-quater codice penale, posto che tale misura si traduce\nsempre in una duplicazione dell\u0027ablazione patrimoniale che viene gia\u0027\ngarantita dalla confisca ex art. 322-bis del codice penale. \n La duplicazione degli strumenti ablatori del medesimo valore\nindebitamente conseguito non e\u0027 l\u0027unico effetto incidente sulla\nsproporzione della misura, dovendosi anche considerare che, essendo\nla determinazione della riparazione parametrata in modo oggettivo, si\nsottrae al giudice qualsivoglia possibilita\u0027 di un riequilibrio\ndell\u0027effetto punitivo. \n Il condannato per i reati contemplati all\u0027art. 322-quater del\ncodice penale non solo subira\u0027 la duplice ablazione del medesimo\nvalore patrimoniale, ma non potra\u0027 neppure avvalersi delle garanzie e\ndelle tutele giurisdizionali ordinariamente collegate all\u0027irrogazione\ndella sanzione pecuniaria. \n Quanto detto consente di affermare che l\u0027introduzione della\nriparazione pecuniaria, in funzione punitiva, si e\u0027 tradotta\nnell\u0027inserimento di un istituto avulso dal sistema e che, per giunta,\nda\u0027 luogo ad una sanzione totalmente sottratta agli ordinari criteri\nregolatori, proprio perche\u0027 la sua determinazione non risponde ai\nparametri dell\u0027art. 133 del codice penale, bensi\u0027 al solo dato\noggettivo del quantum conseguito quale prezzo o profitto del reato. \n In definitiva, quindi, si ritiene che il riequilibrio del sistema\ndebba essere individuato nella dichiarazione di incostituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 322-quater del codice penale. \n 8. Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ritiene\nrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 322-quater del codice penale in riferimento\nagli articoli 3 e 27 della Costituzione, nonche\u0027 agli articoli 11,\n117 della Costituzione in relazione all\u0027art. 49 della Carta dei\ndiritti fondamentale dell\u0027Unione europea. \n\n \n P. Q. M. \n \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 322-quater del codice penale in\nriferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione nonche\u0027 agli\narticoli 11, 117 della Costituzione in relazione all\u0027art. 49 della\nCarta dei diritti fondamentale dell\u0027Unione europea. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale e sospende il giudizio in corso. \n Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte di\ncassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata\nai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Cosi\u0027 deciso il 24 settembre 2025 \n \n Il Presidente: Fidelbo \n \n Il Consigliere estensore: Di Geronimo","elencoNorme":[{"id":"63926","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"322","specificaz_art":"quater","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80332","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80334","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80333","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80335","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80336","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cue","descriz_costit":"Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"49","specificaz_art":"par. 3","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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