HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/13
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 298
    "total_time" => 1.451158
    "namelookup_time" => 0.000431
    "connect_time" => 0.032494
    "pretransfer_time" => 0.07463
    "size_download" => 97519.0
    "speed_download" => 67208.0
    "starttransfer_time" => 0.074648
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 50354
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 74553
    "connect_time_us" => 32494
    "namelookup_time_us" => 431
    "pretransfer_time_us" => 74630
    "starttransfer_time_us" => 74648
    "total_time_us" => 1451158
    "start_time" => 1757360280.6596
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/13"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x2751db0)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/13 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Mon, 08 Sep 2025 19:38:00 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Mon, 08 Sep 2025 19:38:00 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"13","numero_parte":"1","data_gazzetta":"26/03/2025","numero_gazzetta":"13","data_notifica":"01/03/2025","oggetto_lungo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica – Contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente – Meccanismi di riparto tra le regioni – Modalità di contribuzione mediante iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del rispettivo bilancio di previsione, di un fondo con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica – Previsione che, per gli enti in disavanzo, alla fine dell\u0027esercizio precedente, il fondo costituisce un\u0027economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione – Ricorso della Regione Campania – Denunciata introduzione di limiti all’autonomia finanziaria non corrispondenti dalla funzione di esplicazione di principi di coordinamento della finanza pubblica – Irragionevolezza – Violazione del principio di leale collaborazione – Ritenuta assenza di margini di discrezionalità nella determinazione dei riparto da parte delle regioni in sede di autocoordinamento - Violazione del principio di eguaglianza sostanziale – Lesione del principio della capacità contributiva – Violazione dell’autonomia finanziaria regionale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 784, 786 e 789.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica – Contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente – Meccanismi di riparto tra le regioni – Modalità di contribuzione mediante iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del rispettivo bilancio di previsione, di un fondo con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica – Previsione che, per gli enti in disavanzo, alla fine dell\u0027esercizio precedente, il fondo costituisce un\u0027economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione – Regione Campania – Denunciata illogica disparità di trattamento tra regioni con effetto di aggravamento delle diseguaglianze tra cittadini – Violazione dei principi di eguaglianza sostanziale e di solidarietà - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione – Irragionevolezza della previsione che impedisce di effettuare investimenti utilizzando l’accantonamento – Violazione del principio di leale collaborazione anche sotto il profilo dell’omessa previsione di un’istruttoria da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata – Incidenza sulle competenze regionali – Disparità di trattamento nella ripartizione della copertura per spese di investimento riconosciuta ai soli enti che non presentino disavanzi – Ritenuta irragionevolezza e arbitrarietà della previsione che il disavanzo di amministrazione è considerato al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto – Incidenza sulle attribuzioni regionali – Denunciato effetto di contrazione del PIL regionale con effetti negativi sulle condizioni economiche e sociali dei cittadini.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 790.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 53, 81, 97, 117, in particolare terzo comma, 119, in particolare quinto comma, e 120.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica – Contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente – Meccanismi di riparto tra le regioni – Modalità di contribuzione – Regime sanzionatorio – Ricorso della Regione Campania – Denunciato aggravio dell’importo del contributo a carico della regione come conseguenza diretta e automatica del mancato rispetto dei termini sanciti – Denunciato mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella quantificazione – Denunciata omessa istruttoria con riguardo all’importo del contributo aggiuntivo - Lesione del principio di leale collaborazione – Incidenza sulle attribuzioni regionali – Lesione dell’autonomia finanziaria.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 792 e 793.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119, in particolare quarto comma, e 120.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica –Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 1, commi 134 e 139, della legge n. 145 del 2018, concernenti, rispettivamente, l’assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l\u0027inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati e\u0026nbsp;contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – Ricorso della Regione Campania – Irragionevolezza e arbitrarietà per carenza di istruttoria da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata – Ridondanza sulle attribuzioni regionali con particolare aggravamento delle condizioni dei cittadini delle regioni più svantaggiate.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 796, modificativo dell’art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comma 797, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), rispettivamente la prima modificativa del comma 134 dell’art. 1 e la seconda sostitutiva della tabella 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche in combinato disposto tra loro e con il comma 790.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4516","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"23/09/2025","relatore":"ANTONINI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4516","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"23/09/2025","relatore":"ANTONINI"}],"ricorrente":"Regione Campania","testo_atto":"N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 05 marzo 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 5 marzo 2025 (della Regione Campania). \n \nBilancio  e  contabilita\u0027  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2025   -\n  Contributo  degli  enti  territoriali  alla  finanza   pubblica   -\n  Contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica,\n  aggiuntivo rispetto a quello  previsto  a  legislazione  vigente  -\n  Meccanismi di riparto tra le regioni - Modalita\u0027  di  contribuzione\n  mediante iscrizione nella  missione  20,  Fondi  e  accantonamenti,\n  della parte corrente di  ciascuno  degli  esercizi  del  rispettivo\n  bilancio di previsione, di un  fondo  con  una  dotazione  pari  al\n  contributo annuale alla finanza pubblica - Previsione che, per  gli\n  enti in disavanzo, alla fine dell\u0027esercizio  precedente,  il  fondo\n  costituisce un\u0027economia che  concorre  al  ripiano  anticipato  del\n  disavanzo   di   amministrazione   -   Regime    sanzionatorio    -\n  Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui  all\u0027art.  1,\n  commi 134  e  139,  della  legge  n.  145  del  2018,  concernenti,\n  rispettivamente, l\u0027assegnazione alle regioni a statuto ordinario di\n  contributi  per  investimenti  per  la  progettazione  e   per   la\n  realizzazione di opere pubbliche per la messa  in  sicurezza  degli\n  edifici e del territorio, per interventi di  viabilita\u0027  e  per  la\n  messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di  trasporto  pubblico\n  anche con la finalita\u0027 di ridurre l\u0027inquinamento ambientale, per la\n  rigenerazione urbana e  la  riconversione  energetica  verso  fonti\n  rinnovabili,  per  le  infrastrutture  sociali   e   le   bonifiche\n  ambientali  dei  siti  inquinati  e  contributi   ai   comuni   per\n  investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli\n  edifici e del territorio. \n- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello  Stato\n  per l\u0027anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il  triennio\n  2025-2027), art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e  797,\n  lettere a) e d). \n\n\r\n(GU n. 13 del 26-03-2025)\n\r\n    Ricorso ai sensi dell\u0027art. 127 della Costituzione per la  Regione\nCampania (c.f. 80011990636), in persona del Presidente  della  Giunta\nregionale, dott. Vincenzo De Luca, quale legale rapp.te  pro-tempore,\nrapp.ta e difesa dagli avv.ti Almerina Bove (c.f. BVOLRN70C46I262Z) e\nTiziana Monti (c.f. MNTTZN69B51F839V) dell\u0027Avvocatura regionale (PEC:\nalmerinabove@pec.regione.campania.it\n- tizianamonti@pec.regione.campania.it - fax  0817963684  presso  cui\ndesiderano  ricevere  ogni  comunicazione   ex   art.   136   c.p.c.)\ndomiciliati in Roma, alla via  Poli  n.  29,  in  virtu\u0027  di  procura\nspeciale e provvedimento autorizzativo di cui alla  Deliberazione  di\nGiunta regionale n. 95 del 28 febbraio 2025; \n      contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore; \n      per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.\n1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797,  lettera  a)  e  d)\ndella legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione\ndello Stato per l\u0027anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il\ntriennio 2025-  2027»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della\nRepubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2024, per violazione degli\narticoli 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120 della Costituzione. \n    I. La legge 30  dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di\nprevisione  dello  Stato  per  l\u0027anno  finanziario  2025  e  bilancio\npluriennale per il triennio  2025-2027»,  pubblicata  nella  Gazzetta\nUfficiale della Repubblica italiana n.  305  del  31  dicembre  2024,\nall\u0027art. 1, commi da 784 e ss., prevede e disciplina  una  misura  di\nconcorso alla finanza pubblica degli enti territoriali, in termini di\nequilibrio di  bilancio  e  di  contributi  aggiuntivi  alla  finanza\npubblica, cosi disponendo: \n      «784.  Ai  fini  della  tutela  dell\u0027unita\u0027   economica   della\nRepubblica, le regioni, le Province autonome di Trento e di  Bolzano,\nle citta\u0027 metropolitane,  le  province  e  i  comuni  partecipano  al\nraggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica  e  all\u0027osservanza\ndei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della\ngovernance economica europea secondo le modalita\u0027 previste dai  commi\nda  785  a  794,   che   costituiscono   principi   fondamentali   di\ncoordinamento della finanza pubblica, ai sensi  degli  articoli  117,\nterzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.  Sono  esclusi\ndal versamento del contributo  di  cui  al  comma  788  gli  enti  in\ndissesto finanziario, ai sensi dell\u0027art. 244 del  testo  unico  delle\nleggi  sull\u0027ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto\nlegislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o  sottoposti  a  procedura  di\nriequilibrio finanziario, ai sensi  dell\u0027art.  243-bis  del  medesimo\ntesto unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,\nalla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli  accordi\ndi cui all\u0027art. 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e\ndi cui all\u0027art. 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.  Le\nregioni a statuto speciale e le Province  autonome  di  Trento  e  di\nBolzano partecipano al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza\npubblica  e  all\u0027osservanza  dei  vincoli  economici   e   finanziari\nderivanti dalle  nuove  regole  della  governance  economica  europea\nsecondo quanto previsto dai commi da 710 a 724. \n(Omissis). \n      786. Le regioni a statuto ordinario  assicurano  un  contributo\nalla finanza  pubblica,  aggiuntivo  rispetto  a  quello  previsto  a\nlegislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l\u0027anno  2025,  a\n840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2026  al  2028  e  a\n1.310 milioni di euro per l\u0027anno 2029. \n    Il riparto del concorso alla finanza pubblica  di  cui  al  primo\nperiodo e\u0027  effettuato,  entro  il  28  febbraio  2025,  in  sede  di\nautocoordinamento  tra  le  regioni,  formalizzato  con  decreto  del\nMinistro dell\u0027economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro\nper gli affari  regionali  e  le  autonomie,  sentita  la  Conferenza\npermanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province\nautonome di Trento e di Bolzano. In assenza di  accordo  in  sede  di\nautocoordinamento, il riparto e\u0027 effettuato, entro il 20 marzo  2025,\ncon decreto del Ministro dell\u0027economia e delle finanze,  di  concerto\ncon il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  sentita  la\nConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le\nProvince autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  proporzione,  con\nriferimento  al  perimetro  non  sanitario,  agli  impegni  di  spesa\ncorrente  al  netto  degli  impegni  per   gli   interessi,   per   i\ntrasferimenti al bilancio  dello  Stato  per  concorso  alla  finanza\npubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche\nsociali e famiglia, come risultanti dall\u0027ultimo rendiconto approvato,\nanche soltanto da parte della Giunta di ciascuna regione. \n(Omissis). \n      789. Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni  e  le\nProvince autonome di Trento e di Bolzano, le citta\u0027 metropolitane, le\nprovince  e  i  comuni  iscrivono  nella  missione  20,  Fondi  e   3\naccantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli  esercizi  del\nbilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo\nannuale alla finanza pubblica di cui ai commi da  786  a  788,  fermo\nrestando il rispetto dell\u0027equilibrio di bilancio di parte corrente di\ncui all\u0027art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e  di\ncui  all\u0027art.  162,  comma   6,   del   testo   unico   delle   leggi\nsull\u0027ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18\nagosto 2000, n.  267.  Con  riferimento  al  bilancio  di  previsione\n2025-2027, il fondo di cui al primo periodo  del  presente  comma  e\u0027\niscritto entro trenta giorni dal riparto dei contributi alla  finanza\npubblica con variazione di bilancio approvata con atto del consiglio,\nper gli enti locali, e con legge regionale, per le regioni a  statuto\nordinario. Le autonomie speciali iscrivono il fondo nel  bilancio  di\nprevisione 2025-2027, entro il 31 gennaio 2025, con legge regionale o\nprovinciale. La costituzione del fondo, sul quale  non  e\u0027  possibile\ndisporre impegni,  e\u0027  finanziata  attraverso  le  risorse  di  parte\ncorrente. \n      790. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui  al  comma\n789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione  alla\nfine dell\u0027esercizio precedente, costituisce un\u0027economia che  concorre\nal ripiano anticipato del disavanzo  di  amministrazione,  in  misura\naggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per\ngli enti con un risultato di amministrazione pari a zero  o  positivo\nalla fine dell\u0027esercizio precedente, il fondo confluisce nella  parte\naccantonata   del   risultato   di   amministrazione   destinata   al\nfinanziamento  di  investimenti,  anche   indiretti,   nell\u0027esercizio\nsuccessivo,  prioritariamente  rispetto  alla  formazione  di   nuovo\ndebito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome\nconsiderano il disavanzo di  amministrazione  al  netto  della  quota\nderivante da debito autorizzato e non contratto. \n(Omissis). \n      796. L\u0027autorizzazione di spesa di cui all\u0027art.  1,  comma  139,\ndella legge 30 dicembre 2018, n. 145, e\u0027 ridotta di  200  milioni  di\neuro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030. \n      797. All\u0027art. 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono\napportate le seguenti modificazioni: \n        a) al comma 134, le parole: «per il periodo  2021-2034»  sono\nsostituite dalle seguenti: «per il periodo 2021-2026» e le parole: «,\ndi 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di\n349,5 milioni di euro per l\u0027anno 2033 e di 200 milioni  di  euro  per\nl\u0027anno 2034» sono soppresse; \n(Omissis). \n        d) la  tabella  1  e\u0027  sostituita  dalla  tabella  1  di  cui\nall\u0027allegato II annesso alla presente legge». \n    I.1. In sede di parere in ordine al disegno di legge di  bilancio\n2025, la Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome  ha\nevidenziato  che  le  disposizioni  corrispondenti  a  quelle   sopra\nriportate introducono misure insostenibili per  le  Regioni,  poiche\u0027\naggiuntive rispetto ai  contributi  gia\u0027  previsti  dalle  precedenti\nmanovre, nonche\u0027 in ragione: \n      «a) dell\u0027impossibilita\u0027 per gli enti territoriali di  contrarre\ndebito per spesa corrente (oltre l\u0027obbligo del pareggio di  bilancio)\nche determina una riduzione di spesa sulle funzioni proprie regionali\no dei LEP/LEA ovvero un aumento della pressione fiscale lasciata alla\nresponsabilita\u0027 regionale; \n      b) dell\u0027inattuabilita\u0027 per  la  maggioranza  degli  enti  della\nnorma che prevede l\u0027utilizzo  degli  accantonamenti  in  bilancio  di\nspesa  corrente  per  il  finanziamento  di  investimenti   nell\u0027anno\nsuccessivo incidendo ulteriormente sui rispettivi bilanci; \n      c) della cancellazione delle  risorse  per  investimenti  della\nlegge n. 145 del 2018, art. 1, comma 134, per tutte le Regioni». \n    Successivamente, in data 30 gennaio  2025,  la  Conferenza  delle\nRegioni e delle Province Autonome, con nota prot. n.  0621/C2FIN,  ha\nrilevato che «(...) la legge di Bilancio 2025 - legge 207/2024  -  ha\nprevisto, al comma  786  dell\u0027art.  1,  un  contributo  alla  finanza\npubblica per le Regioni a statuto ordinario per gli anni 2025 - 2029,\naggiuntivo a quello a legislazione vigente, da ripartirsi in sede  di\nautocoordinamento fra le  Regioni  entro  il  28  febbraio  2025.  Il\nriparto e\u0027 formalizzato con  decreto  del  Ministro  dell\u0027economia  e\ndelle finanze di concerto con il Ministro per gli Affari regionali  e\nle Autonomie in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le\nRegioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Al  riguardo,  la\nConferenza delle Regioni e delle Province autonome con grande spirito\ndi  responsabilita\u0027  e  collaborazione  istituzionale  ha   approvato\nall\u0027unanimita\u0027,   nella   seduta   odierna,   il   riparto   allegato\nesclusivamente per l\u0027annualita\u0027 2025, che si trasmette. Si  richiede,\naltresi\u0027, che il riparto per gli anni 2026 e seguenti sia oggetto  di\ndiscussione del Tavolo tecnico presso il  Ministero  dell\u0027economia  e\ndelle finanze - previsto dal comma 3-bis,  dell\u0027art.  9,  del decreto\nlegge 19 ottobre 2024 n. 155 convertito con modificazioni dalla legge\n9 dicembre 2024, n. 189 - che dovra\u0027  concludere  i  suoi  lavori  in\ntempo utile, ai fini del nuovo riparto, pervenendo ad  una  posizione\ncondivisa. Si evidenziano, inoltre, nelle more dell\u0027insediamento  del\nsuddetto Tavolo, le osservazioni gia\u0027 espresse in sede di  parere  al\n«Disegno di legge di Bilancio 2025» dalla Conferenza delle Regioni  e\ndelle Province autonome riguardo l\u0027importanza, la significativita\u0027  e\nla progressione pluriennale  del  contributo  alla  finanza  pubblica\nprevisto, che appare insostenibile, in considerazione: del contributo\ngia\u0027 previsto dalle precedenti manovre; dell\u0027impossibilita\u0027  per  gli\nenti territoriali di  contrarre  debito  per  spesa  corrente  (oltre\nl\u0027obbligo del pareggio di bilancio) che determina  una  riduzione  di\nspesa sulle funzioni  proprie  regionali  o  dei  LEP/LEA  ovvero  un\naumento  della  pressione  fiscale  lasciata   alla   responsabilita\u0027\nregionale, fermo restando che alcune Regioni hanno esaurito i margini\ndi  manovrabilita\u0027  delle   imposte;   dell\u0027inattuabilita\u0027   per   la\nmaggioranza degli Enti  della  norma  che  prevede  l\u0027utilizzo  degli\naccantonamenti in bilancio di spesa corrente per il finanziamento  di\ninvestimenti  nell\u0027anno  successivo   incidendo   ulteriormente   sui\nrispettivi bilanci; -  della  cancellazione  delle  risorse  per  gli\ninvestimenti della  legge  145/2018,  art.  1,  c.134  per  tutte  le\nRegioni. Certo che questi temi dovranno essere affrontati dal  Tavolo\ntecnico, si confida, inoltre,  nella  convocazione  in  tempi  rapidi\ndella Conferenza permanente per la finanza  pubblica,  sede  politica\nnella quale condividere le migliori soluzioni riguardanti la  finanza\npubblica per gli Enti territoriali, come peraltro  evidenziato  dalla\nrecente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 195/2024)» (enfasi\naggiunta, n. d.rr.). \n    II. Le riportate disposizioni di cui all\u0027art. 1, commi 784,  786,\n789, 790, 792, 793, 796 e  797,  lettera  a)  e  d)  della  legge  30\ndicembre 2024,  n.  207,  vengono  in  questa  sede  impugnate  dalla\nricorrente Regione Campania, in quanto costituzionalmente illegittime\ne lesive delle prerogative ed attribuzioni della Regione, nei termini\ndi seguito puntualizzati. \n    II.1. Si  premette  che,  fin  dall\u0027esercizio  2015,  la  Regione\nCampania e\u0027 impegnata nel recupero di  un  consistente  disavanzo  di\namministrazione,   inizialmente   pari   a   euro   5.792.045.622,18,\narticolato come segue: \n      a)  una  componente  attinente  agli  accantonamenti   per   le\nanticipazioni di liquidita\u0027. Il riferimento e\u0027 alle anticipazioni  di\ncui agli articoli 2 e 3 del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64  e\nall\u0027anticipazione di cui all\u0027art. 116  del  decreto-legge  19  maggio\n2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio\n2020, n. 77, che va ripianata secondo le modalita\u0027 sancite  dall\u0027art.\n1, commi da 692 a 700, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208.  Si\ntratta, quindi, di un disavanzo di carattere tecnico, con un percorso\ndi restituzione in un arco  trentennale  di  anticipazioni  di  cassa\nricevute dallo Stato per estinguere debiti pregressi; \n      b) una componente,  da  ripianare  con  le  modalita\u0027  previste\ndall\u0027ordinamento contabile, che si articola, a sua volta, in: \n        1. disavanzo scaturente dal riaccertamento straordinario  dei\nresidui attivi e passivi, da  ripianare  con  le  modalita\u0027  previste\ndall\u0027art. 3, comma 16, del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.\n118.  Anche  questa  quota  di  disavanzo  presenta  una  particolare\naccezione, in quanto derivante  da  un\u0027operazione  straordinaria  che\ntutti gli enti territoriali e locali hanno  effettuato,  propedeutica\nall\u0027entrata in vigore, a decorrere dal 1°  gennaio  2015,  del  nuovo\nsistema di contabilita\u0027 armonizzata; \n        2.  maggior  disavanzo  scaturente  dall\u0027esercizio  2014,  da\nripianare con  le  modalita\u0027  previste  dall\u0027art.  9,  comma  5,  del\ndecreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  come  integrato  dall\u0027art.  1,\ncomma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; \n        3.  maggior  disavanzo  scaturente  dall\u0027esercizio  2015,  da\nripianare con le modalita\u0027 previste dall\u0027art. 1,  commi  779  e  782,\ndella legge 27 dicembre 2017, n. 205. \n    Al  fine   del   recupero   dei   disavanzi   sopra   menzionati,\nl\u0027amministrazione  regionale  iscrive   nel   proprio   bilancio   di\nprevisione, ogni anno, per tutta la durata dei piani di  rientro,  un\nimporto pari a euro 128.365.175,41; e in  sede  di  rendiconto  della\ngestione la  Regione  Campania  deve  dimostrare  una  riduzione  del\ncomplessivo disavanzo di una quota almeno pari a quella iscritta  nel\nbilancio di previsione. \n    Inoltre, avendo la Regione Campania, come sopra  rilevato,  fatto\nricorso alle anticipazioni di liquidita\u0027 di cui agli articoli 2  e  3\ndel decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  nonche\u0027  all\u0027art.  116  del\ndecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risulta  un\u0027ulteriore  quota  di\ndisavanzo da ripianare annualmente in base al piano  di  restituzione\ndelle anticipazioni, secondo le modalita\u0027 previste dall\u0027art. 1, commi\nda 692 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. \n    Al  31  dicembre  2023  la   Regione   Campania   ha   recuperato\ncomplessivamente l\u0027importo di euro 2.452.947.101,89 (pari  al  42,35%\ndel disavanzo al 31 dicembre  2015),  rispetto  ad  un  obiettivo  di\nrecupero, in base ai piani di rientro, di euro 1.687.062.881,27,  con\nun maggior recupero del disavanzo di euro 765.884.220,62 (equivalente\nad una migliore  performance  di  recupero  del  45,40%  rispetto  al\ntarget). \n    Contemporaneamente, la Regione e\u0027 stata chiamata, negli anni,  ed\ne\u0027 tenuta a tutt\u0027oggi anche a  fornire  il  proprio  contributo  alla\nfinanza pubblica. In particolare: \n      a)  l\u0027art.  14  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al\ncomma 2, secondo periodo, ha disposto  che:  «Le  risorse  statali  a\nqualunque titolo spettanti alle  regioni  a  statuto  ordinario  sono\nridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l\u0027anno  2011  e  a\n4.500 milioni di euro annui a decorrere dall\u0027anno 2012». \n    Per la Regione Campania,  tale  disposizione  ha  comportato  una\nriduzione stabile di  risorse  complessivamente  disponibili  pari  a\ncirca 400 milioni di euro all\u0027anno, a partire dal 2012; \n      b)  l\u0027art.  16  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  al\ncomma 2, ha disposto che  «Gli  obiettivi  del  patto  di  stabilita\u0027\ninterno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in  modo\ntale da assicurare l\u0027importo di 700 milioni di euro per l\u0027anno 2012 e\ndi 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e  2.050\nmilioni di euro a decorrere dall\u0027anno 2015». Per la Regione Campania,\ntale disposizione ha comportato una riduzione di risorse pari a  euro\n117.810.000,00 per l\u0027anno 2015; \n      c)  l\u0027art.  46  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.   66,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  al\ncomma 6 dispone che «Le regioni a statuto ordinario (...)  assicurano\nun contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni  di  euro  per\nl\u0027anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015\nal 2020 (...). Per gli anni 2015-2020 il contributo delle  regioni  a\nstatuto ordinario, di cui al primo periodo, e\u0027 incrementato di  3.452\nmilioni  di  euro  annui  in  ambiti   di   spesa   e   per   importi\ncomplessivamente proposti, nel rispetto  dei  livelli  essenziali  di\nassistenza, in sede di autocoordinamento dalle  regioni  da  recepire\ncon intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo\nStato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,\nentro il 31 gennaio 2015.  (...)».  Per  la  Regione  Campania,  tale\ndisposizione ha comportato minori risorse per gli anni  dal  2015  al\n2020 per oltre 200 milioni di euro all\u0027anno; \n      d) l\u0027art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 680,\ndispone che: «Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di\nBolzano (...) assicurano un contributo alla finanza pubblica  pari  a\n3.980 milioni di euro per l\u0027anno 2017 e a 5.480 milioni di  euro  per\nciascuno degli  anni  2018,  2019  e  2020  (...)».  Per  la  Regione\nCampania,  tale  disposizione  ha  comportato  minori  risorse,   con\nriferimento all\u0027anno 2016, per circa  240  milioni  di  euro  e,  con\nriferimento agli anni dal 2017 al 2020, per oltre 260 milioni di euro\nall\u0027anno; \n      e) l\u0027art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 170, al comma 850,\nprevede  che  «Ai  fini  della  tutela  dell\u0027unita\u0027  economica  della\nRepubblica, in considerazione delle esigenze  di  contenimento  della\nspesa pubblica e nel rispetto dei  principi  di  coordinamento  della\nfinanza pubblica, nelle more della  definizione  delle  nuove  regole\ndella governance economica europea, le regioni e le province autonome\nassicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,  un  contributo\nalla finanza pubblica pari a 196  milioni  di  euro  (...)».  Per  la\nRegione Campania, tale disposizione ha comportato minori risorse,  in\ntermini di competenza e di cassa, pari a euro 18.440.033,45, per  gli\nanni dal 2023 al 2025. \n    Tenendo conto degli effetti finanziari delle  sole  norme  appena\nrichiamate e tralasciando gli altri  tagli  di  risorse  disposti  da\naltre disposizioni - tra le quali, quelle di cui  all\u0027art.  1,  commi\n527 e 557, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, oggetto di scrutinio\nda  parte  di  Codesta  Corte  con  sentenza  n.   195   del   C2024-\nl\u0027Amministrazione  regionale  della  Campania  ha  contribuito   alla\nfinanza pubblica secondo quanto  risulta  dalla  tabella  di  seguito\nriportata: \n \n\n              \u003ca href\u003d\"/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg\u003d2025032625C000580003001\"\u003eParte di provvedimento in formato grafico\u003c/a\u003e\n\n \n    Pertanto, nel periodo 2015-2023 la Regione Campania ha contributo\nalla finanza pubblica per un importo complessivo pari a poco meno  di\n9 miliardi di euro (circa 8,854 miliardi di euro, pari alla somma del\ntotale del recupero del disavanzo e  del  totale  dei  contributi  di\nfinanza pubblica). \n    Come sopra rilevato, ai sensi dell\u0027art. 1, comma 784, della legge\nn. 207 del 2024  -  oggetto  della  presente  impugnativa-  risultano\nesclusi dal contributo i singoli Comuni,  le  Province  e  le  Citta\u0027\nmetropolitane  delle  Regioni  a  statuto  ordinario,  della  Regione\nSicilia e della Regione Sardegna che versino anche in una sola  delle\ntre seguenti condizioni: \n      a) enti in dissesto al 1° gennaio 2025; \n      b) enti in procedura di riequilibrio finanziario al 1°  gennaio\n2025; \n      c) enti che hanno sottoscritto  accordi  per  il  «riequilibrio\nfinanziario» di cui all\u0027art. 1, comma 572, della  legge  30  dicembre\n2021, n. 234 oppure ai sensi dell\u0027art. 43, comma 2 del  decreto-legge\n17 maggio 2022, n. 50. \n    La relazione illustrativa alla legge evidenzia che «Le criticita\u0027\nfinanziarie sono concentrate in  particolar  modo  nei  comuni  delle\nregioni Sicilia, Calabria e Campania.(omissis)». \n    Come sopra rilevato, anche la Regione Campania  rientra  tra  gli\nenti che hanno avviato un percorso di risanamento articolato su  piu\u0027\nannualita\u0027, anche per il ripiano dei  maggiori  disavanzi  scaturenti\ndagli 9 esercizi 2014 e 2015, da ripianare con le modalita\u0027  previste\ndall\u0027art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  come\nintegrato dall\u0027art. 1, comma 779, della legge 27  dicembre  2017,  n.\n205.  Ebbene,  la  procedura  di  rientro  ventennale  dai  disavanzi\npregressi prevista dall\u0027art. 9, comma 5, del decreto-legge 19  giugno\n2015, n. 78, come integrato dall\u0027art. 1, comma 779,  della  legge  27\ndicembre 2017, n. 205, presenta marcate analogie sia con la procedura\ndi riequilibrio finanziario pluriennale di  cui  all\u0027art.  243-bis  e\nseguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia con  gli\naccordi di cui all\u0027art. 1, comma 572, della legge 30  dicembre  2021,\nn. 234.  Infatti,  come  la  procedura  di  riequilibrio  finanziario\npluriennale, il piano di rientro puo\u0027 avere durata  ventennale;  come\nper gli accordi di cui all\u0027art. 1, comma 572, della legge 30 dicembre\n2021, n. 234, e\u0027 necessario  che  la  Regione  dia  dimostrazione  di\nincrementare i pagamenti complessivi per investimenti in  misura  non\ninferiore  ad   un   determinato   ammontare,   con   la   previsione\ndell\u0027applicazione di pesanti sanzioni in caso di mancata  o  parziale\nrealizzazione  degli  investimenti  (su  tale  aspetto  si  tornera\u0027,\nperaltro, infra). \n    II.2. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1 commi  784,  786,\n789, 790, 792, 793, 796 e 797, per violazione degli articoli  3,  53,\n81, 97, 117, 119, 120 della Costituzione. \n    Le disposizioni oggetto del presente  giudizio  afferiscono  alla\nmateria  del  «coordinamento  della  finanza  pubblica»,  oggetto  di\ncompetenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi  dell\u0027art.  117,\nterzo comma, della Costituzione. La stessa legge  n.  207  del  2024,\nall\u0027art. 1, comma 784, sancisce espressamente che le disposizioni  di\ncui  ai  successivi  commi  da  785  a  794  «costituiscono  principi\nfondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi  degli\narticoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione». \n    D\u0027altra  parte,  nel  definire  il  perimetro  della  materia  in\nquestione, Codesta Ecc.ma Corte  ha  affermato  che  la  materia  del\ncoordinamento della finanza pubblica «non puo\u0027 essere  limitata  alle\nnorme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle\naventi la funzione di «riorientare» la spesa pubblica (omissis),  per\nuna complessiva maggiore efficienza del sistema» (sentenza n. 272 del\n2015). \n    Le disposizioni qui  gravate  appartengono,  in  misura  diversa,\nall\u0027una e all\u0027altra categoria, introducendo sia limitazioni di  spesa\nche modalita\u0027 di riorientamento della stessa. Cio\u0027  posto,  se,  come\nampiamente  noto,  l\u0027art.  117,  terzo  comma,   della   Costituzione\nstatuisce che «Nelle materie di legislazione concorrente spetta  alle\nRegioni la potesta\u0027 legislativa, salvo che per la determinazione  dei\nprincipi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato»,  nel\ncaso di specie il legislatore statale - laddove impone agli  enti  in\ndisavanzo di utilizzare il fondo accantonato, secondo  il  meccanismo\nche infra sara\u0027 piu\u0027 dettagliatamente analizzato, allo specifico fine\ndel «ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione,  in  misura\naggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di  previsione»  -\nsi e\u0027 spinto ben oltre la fissazione di principi generali,  invadendo\nla sfera di  competenza  regionale  relativa  all\u0027emanazione  di  una\ndisciplina di  dettaglio,  con  conseguente,  patente  illegittimita\u0027\ncostituzionale delle disposizioni in epigrafe. \n    Ed invero il legislatore statale impone una  specifica  modalita\u0027\ndi  contribuzione  alla   finanza   pubblica,   consistente   in   un\naccantonamento di risorse con conseguente uso vincolato delle stesse,\nche sottrae del tutto alle Regioni,  soprattutto  quelle  -  come  la\nCampania - in disavanzo, la facolta\u0027 di utilizzare autonomamente, per\nl\u0027appunto, le ingenti risorse finanziarie indicate. \n    Per costante orientamento di Codesta Ecc.ma Corte costituzionale,\ncon  riferimento  alla  materia  di  legislazione   concorrente   del\ncoordinamento della finanza  pubblica,  «norme  statali  che  fissano\nlimiti  alla  spesa  delle  Regioni  e  degli  enti  locali   possono\nqualificarsi principi fondamentali  di  coordinamento  della  finanza\npubblica alla seguente duplice condizione: in  primo  luogo,  che  si\nlimitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel\nsenso di  un  transitorio  contenimento  complessivo,  anche  se  non\ngenerale, della spesa corrente; in secondo luogo, che  non  prevedano\nin modo esaustivo strumenti o  modalita\u0027  per  il  perseguimento  dei\nsuddetti obiettivi» (sentenza n. 193 del 2012). \n    Le disposizioni impugnate introducono limiti precisi e stringenti\nall\u0027autonomia finanziaria e di organizzazione delle Regioni  e  degli\nenti  locali  e  sono,  pertanto,  ben  lontani  dall\u0027assolvere  alla\nfunzione di esplicazione di principi di coordinamento  della  finanza\npubblica. \n    La legge n. 207 del 2024 non si limita, peraltro,  a  dettagliare\nle modalita\u0027 di contribuzione alla  finanza  pubblica,  ma  introduce\naddirittura sanzioni specifiche ed automatiche, oltre che  arbitrarie\n(secondo quanto si rilevera\u0027 in prosieguo) all\u0027art. 1,  commi  792  e\n793 - sopra testualmente riportati sanzioni  disponendo  tra  l\u0027altro\nche, per gli enti che non trasmettano entro il 31 maggio  di  ciascun\nesercizio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i  dati  di\nconsuntivo o preconsuntivo  relativi  all\u0027esercizio  precedente,  «il\ncontributo alla finanza pubblica e\u0027 incrementato del 10 per cento con\nle modalita\u0027 previste dal comma 792». \n    Codesta Ecc.ma Corte ha ribadito, in piu\u0027 occasioni, il principio\nper cui «le norme che fissano vincoli  puntuali  relativi  a  singole\nvoci di spesa dei bilanci delle  regioni  e  degli  enti  locali  non\ncostituiscono principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza\npubblica, ai sensi  dell\u0027art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  e  ledono\npertanto l\u0027autonomia finanziaria di  spesa  garantita  dall\u0027art.  119\nCost.(...) il legislatore statale puo\u0027  legittimamente  imporre  agli\nenti autonomi  vincoli  alle  politiche  di  bilancio  (ancorche\u0027  si\ntraducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all\u0027autonomia di\nspesa degli enti), ma  solo,  con  «disciplina  di  principio»,  «per\nragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali,\ncondizionati anche dagli obblighi comunitari»  (sentenza  n.  36  del\n2004; v. anche le sentenze n. 376 del 2003 e nn. 4 e 390  del  2004).\n(...) la legge statale puo\u0027 stabilire solo  un  «limite  complessivo,\nche lascia agli enti  stessi  ampia  liberta\u0027  di  allocazione  delle\nrisorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»  (sentenza  n.  36\ndel 2004)» (sentenza n. 417 del 2005). \n    Al riguardo, preme rilevare che la  ricorrente  Regione  Campania\nben conosce i piu\u0027 recenti orientamenti di Codesta Corte,  da  ultimo\ncompendiati  nella  sentenza  n.  195  del  2024,  secondo  cui,   in\nriferimento alla materia concorrente del coordinamento della  finanza\npubblica, possono ritenersi legittime norme statali  puntuali  quando\nle stesse siano adottate dal legislatore per realizzare  in  concreto\nla «finalita\u0027» del coordinamento  finanziario  (sentenza  n.  78  del\n2020), in quanto «il finalismo» (sentenza n. 38 del 2016)  insito  in\ntale genere di disposizioni porta ad escludere che possa invocarsi il\nricorrere di una norma di dettaglio, qualora queste risultino  legate\nda  un  evidente  rapporto  di  coessenzialita\u0027   e   di   necessaria\nintegrazione ai medesimi  principi  di  coordinamento  (ex  plurimis,\nsentenza n. 137 del 2018). Neppure si  ignora  che,  nella  descritta\nprospettiva, finanche il meccanismo della legge statale che  richieda\nalla Regione di versare l\u0027importo dovuto a titolo di contribuzione al\nbilancio statale e\u0027 stato ritenuto legittimo, in quanto funzionale  a\nconseguire con certezza, nello stesso anno in cui  il  contributo  e\u0027\ncontabilizzato, l\u0027obiettivo di contenimento della spesa  pubblica  ai\nfini dei saldi di finanza pubblica, ove la norma in questione  lasci,\nallo stesso tempo, all\u0027autonomia regionale una adeguata  facolta\u0027  di\nindividuare su quali ambiti gestionali e specifici interventi ridurre\ngli stanziamenti di spesa. Ed e\u0027 del pari noto che Codesta  Corte  ha\nritenuto legittima la diversificazione della disciplina rivolta  alle\nRegioni in rientro dal disavanzo sia rispetto alle  altre  Regioni  -\nanche richiamando il principio di  responsabilita\u0027  finanziaria-  sia\nrispetto agli enti locali in dissesto o predissesto. \n    Cio\u0027 stante, l\u0027importo, le modalita\u0027 e i termini di contribuzione\ndelle Regioni alla finanza pubblica previsti dalle norme oggetto  del\npresente giudizio e le conseguenze connesse alla relativa  attuazione\nrisultano in palese contrasto non soltanto con il sistema di  riparto\nin materia, anche come ricostruito  con  le  recenti  pronunce  sopra\nrichiamate, ma anche con  ulteriori  fondamentali  principi  e  norme\ncostituzionali, in guisa di risultare gravemente lesivi  della  sfera\ndi attribuzioni e di interessi della Regione ricorrente sotto plurimi\ne significativi profili. Nel caso di specie, infatti, le disposizioni\nstatali: \n      impongono una specifica modalita\u0027 di contribuzione alla finanza\npubblica, consistente  nell\u0027accantonamento  di  ingenti  risorse  con\nconseguente uso vincolato delle  stesse,  che  si  aggiunge  a  tutte\nquelle gia\u0027  in  corso,  parimenti  ingenti  senza  prevedere  alcuna\nverifica istruttoria sulla congruita\u0027 rispetto agli obiettivi e sulla\nsostenibilita\u0027 della misura imposta; \n      sottrae alle Regioni in disavanzo  la  facolta\u0027  di  utilizzare\ndette risorse finanziarie  indicate,  senza  prescrivere  o  comunque\nprevedere alcuna verifica della sostenibilita\u0027 della misura imposta; \n      irragionevolmente ed in dispregio dei principi  di  eguaglianza\nsostanziale e di  capacita\u0027  contributiva,  non  distinguono  tra  le\nRegioni gia\u0027 impegnate nel rientro dal  disavanzo  e  quelle  non  in\ndisavanzo,  imponendo  solo  e  paradossalmente   solo   alle   prime\nun\u0027ulteriore sottrazione di  risorse,  a  discapito  delle  comunita\u0027\namministrate, gia\u0027 sottoposte a prelievi  a  titolo  di  imposta  non\ndestinati alla erogazione di servizi ai cittadini; \n      prevedono gravose sanzioni per l\u0027ipotesi  di  mancato  rispetto\ndel termine previsto, sub specie  di  aggravio  dell\u0027importo  dovuto,\nsenza prevedere alcun coinvolgimento della Regione interessata e  del\nsistema  delle  Conferenze  e   senza   prevedere   alcuna   concreta\nistruttoria  relativa  alla  congruita\u0027  risetto  agli  obiettivi  di\nfinanzia pubblica e alla sostenibilita\u0027 della misura; \n      sopprimono risorse destinate ad investimenti, in contraddizione\ncon il vincolo ad effettuare una data percentuale di investimenti per\nle Regioni - come la ricorrente- impegnate nel rientro dal  disavanzo\nperaltro finalizzati al perseguimento di finalita\u0027 connesse a diritti\nessenziali della comunita\u0027  (mobilita\u0027,  sicurezza  pubblica,  tutela\ndell\u0027ambiente) . \n    II.2.1.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  784,  786  e   789\nistituiscono e quantificano il contributo alla finanza pubblica delle\nRegioni a statuto ordinario, aggiuntivo rispetto a quello previsto  a\nlegislazione vigente, nella misura di 280 milioni  per  l\u0027anno  2025,\n840 milioni per ciascuno degli anni  dal  2026  al  2028  e  a  1.310\nmilioni per l\u0027anno 2029 (comma 786) e disciplinano  i  meccanismi  di\nriparto del contributo tra le Regioni (comma 786) e le  modalita\u0027  di\ncontribuzione (comma 789). \n    Dette  disposizioni  contrastano  con  i  principi  e  le   norme\ncostituzionali indicati in epigrafe, sulla  base  dei  quali  Codesta\nCorte ha individuato  le  modalita\u0027  di  doveroso  contemperamento  e\nconformazione della competenza statale esplicantesi nell\u0027adozione  di\nnorme di dettaglio nella  materia  del  coordinamento  della  finanza\npubblica, da rispettare vieppiu\u0027 nel caso in cui le stesse  risultino\naggiuntive rispetto a norme  gia\u0027  vigenti  adottate  nell\u0027ambito  di\nprecedenti manovre. Ed invero, proprio nella recente sentenza n.  195\ndel  2024,  sopra  richiamata,   Codesta   Corte   ha   espressamente\nevidenziato la necessita\u0027 di incanalare l\u0027esercizio della  competenza\nlegislativa statale innanzitutto nel rispetto dei principi  di  leale\ncollaborazione e onde assicurare  il  buon  andamento  ed  efficienza\ndell\u0027azione  amministrativa,  dell\u0027uguaglianza  sostanziale   e   nel\nrispetto  dell\u0027autonomia  finanziaria  delle  Regioni,  ribadendo  la\nnecessita\u0027, da parte dello  Stato-  che  e\u0027  «custode  della  finanza\npubblica allargata» (ex plurimis, sentenza n. 103 del 2017) anche  in\nrelazione alla corretta applicazione dei  vincoli  euro  unitari  dei\nquali e\u0027 responsabile - di  acquisire  adeguati  elementi  istruttori\nsulla sostenibilita\u0027 dell\u0027importo del contributo da parte degli  enti\nai quali viene imposto. \n    La pronuncia citata evidenzia che tale valutazione e\u0027 doverosa in\nquanto « funzionale a scongiurare l\u0027adozione di «tagli  al  buio»,  i\nquali  oltre  a  poter  risultare  non  sostenibili  dalle  autonomie\nterritoriali, con imprevedibili ricadute  sui  servizi  offerti  alla\npopolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente ponderazione\nin sede parlamentare». \n    Con  la  medesima  pronuncia,  Codesta  Corte  ha   espressamente\nsollecitato «il legislatore a non trascurare il coinvolgimento  delle\nsedi  gia\u0027  appositamente  contemplate  e  presenti,  a  tale   fine,\nnell\u0027ordinamento, come la Conferenza permanente per il  coordinamento\ndella finanza pubblica, di cui l\u0027art. 5 della legge 5 maggio 2009, n.\n42  (Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,   in\nattuazione  dell\u0027art.  119  della  Costituzione)   ha   previsto   la\nistituzione nell\u0027ambito della \n    Conferenza unificata, per concorrere,  soprattutto  con  funzioni\nistruttorie, «alla definizione degli obiettivi  di  finanza  pubblica\nper  comparto»  (comma  1,  lettera  a),  e  anche  per  mettere   «a\ndisposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei  deputati,\ndei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti  gli\nelementi informativi raccolti»  (comma  1,  lettera  f).»,  rilevando\naltresi\u0027 che «Tale Conferenza, istituita  dall\u0027art.  33  del  decreto\nlegislativo  6  maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in  materia  di\nautonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle\nprovince, nonche\u0027  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni\nstandard nel settore sanitario), che la  definisce  «quale  organismo\nstabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province,\ncitta\u0027 metropolitane, regioni e  Stato»  e\u0027  stata  strutturata,  del\nresto,  sul  modello  del  Consiglio  di  pianificazione  finanziaria\ntedesco (Finanzplanungsrat), che assume,  in  quell\u0027ordinamento,  una\nfondamentale importanza al fine della corretta e trasparente gestione\ndelle relazioni finanziarie tra Federazione e  Länder».  La  medesima\npronuncia, inoltre, proprio  con  riferimento  al  disegno  di  legge\nsfociato   nelle   disposizioni   oggetto   del   presente   ricorso,\nespressamente rileva che «Tale forma di coinvolgimento, peraltro,  e\u0027\nstata espressamente auspicata nell\u0027audizione della delegazione  della\nConferenza delle regioni e delle province autonome,  del  5  novembre\n2024, sul disegno di legge  recante  «Bilancio  di  previsione  dello\nStato per l\u0027anno finanziario  2025  e  bilancio  pluriennale  per  il\ntriennio 2025-2027»  (A.C.  2112)  presso  le  Commissioni  bilancio,\nriunite, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.» \n    Anche a fronte di tale autorevole monito, il legislatore  statale\nha  omesso  del  tutto  di  imporre   il   doveroso   approfondimento\nistruttorio, con  la  conseguenza  che  la  misura  di  contribuzione\nintrodotta  risulta,  nel   contenuto,   del   tutto   arbitraria   e\nirragionevole ed illegittima alla stregua di tutti i parametri  sopra\ncitati, sia nella parte in cui quantifica il contributo alla  finanza\npubblica aggiuntivo che grava sul complesso delle Regioni  a  statuto\nordinario, sia nella parte in cui disciplina  il  procedimento  e  le\nmodalita\u0027 di riparto tra le Regioni. Si e\u0027  sopra  rilevato  come  la\nConferenza delle Regioni abbia esplicitato al Governo che  la  misura\n«appare  insostenibile,  in  considerazione:  del   contributo   gia\u0027\nprevisto dalle precedenti manovre; dell\u0027impossibilita\u0027 per  gli  enti\nterritoriali di contrarre debito per spesa corrente (oltre  l\u0027obbligo\ndel pareggio di bilancio) che determina una riduzione di spesa  sulle\nfunzioni proprie regionali o dei  LEP/LEA  ovvero  un  aumento  della\npressione fiscale  lasciata  alla  responsabilita\u0027  regionale,  fermo\nrestando  che  alcune   Regioni   hanno   esaurito   i   margini   di\nmanovrabilita\u0027 delle imposte; dell\u0027inattuabilita\u0027 per la  maggioranza\ndegli Enti della norma che prevede l\u0027utilizzo degli accantonamenti in\nbilancio di spesa  corrente  per  il  finanziamento  di  investimenti\nnell\u0027anno successivo incidendo ulteriormente sui rispettivi  bilanci;\n- della  cancellazione  delle  risorse  per  gli  investimenti  della\nL.145/2018, art. 1, c.134 per tutte le Regioni.» \n    Con riferimento al riparto, poi, risulta invero evidente  che  la\nprevisione   di   un   accordo   tra   le   Regioni   «in   sede   di\nautocoordinamento» risulta un ossequio meramente formale, inidoneo  a\nconsentire, sul piano  sostanziale,  l\u0027esplicarsi  del  principio  di\nleale collaborazione di cui all\u0027art. 120 della Costituzione.  Secondo\nil costante insegnamento  di  Codesta  Corte,  tale  principio  «deve\npresiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato  e  Regioni:\nla sua elasticita\u0027 e la sua adattabilita\u0027 lo rendono  particolarmente\nidoneo  a  regolare  in  modo  dinamico  i  rapporti  in   questione,\nattenuando i dualismi ed evitando eccessivi  irrigidimenti»,  con  la\nprecisazione che «una delle sedi piu\u0027 qualificate per  l\u0027elaborazione\ndi  regole  destinate  ad  integrare   il   parametro   della   leale\ncollaborazione   e\u0027   attualmente   il   sistema   delle   Conferenze\nStato-Regioni e autonomie locali.  Al  suo  interno  si  sviluppa  il\nconfronto tra i due sistemi ordinamentali della Repubblica, in  esito\nai  quali  si   individuano   soluzioni   concordate   di   questioni\ncontroverse»  (sentenza  n.   31   del   2006).   E,   tuttavia,   in\nconsiderazione  della  precisa  individuazione  degli   importi   del\ncontributo alla finanza pubblica che le Regioni devono assicurare per\nogni annualita\u0027 presa a riferimento, residua solo un formale  margine\ndi discrezionalita\u0027  in  capo  alle  Regioni  stesse,  le  quali  non\npotranno far altro che attenersi a criteri di riparto che  discendono\ngiocoforza da condizioni di mero fatto. Emblematico, da questo  punto\ndi vista, e\u0027 che nel 2024, le Regioni, proprio in auto-coordinamento,\nin sede di Conferenza, con riferimento  al  contributo  alla  finanza\npubblica per gli anni 2025-2028, previsto  dalla  legge  di  bilancio\n2024, abbiano confermato, all\u0027unanimita\u0027, le percentuali  di  riparto\ndel contributo alla finanza pubblica decise dalla  stessa  Conferenza\nper il 2024; e che le  stesse  percentuali  di  riparto  siano  state\nulteriormente e meramente confermate, dalla stessa  Conferenza  delle\nRegioni, anche per l\u0027anno 2025, proprio secondo quanto previsto dalle\ndisposizioni della legge di bilancio  2025  qui  impugnate,  peraltro\nsegnalando  criticita\u0027  tecniche  e  politiche  connesse  al   regime\nprevisto. \n    Quanto, poi, al criterio residuale individuato  nel  riparto  «in\nproporzione, con riferimento al perimetro non sanitario, agli impegni\ndi spesa corrente al netto degli impegni per  gli  interessi,  per  i\ntrasferimenti al bilancio  dello  Stato  per  concorso  alla  finanza\npubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche\nsociali e famiglia, come risultanti dall\u0027ultimo rendiconto approvato,\nanche soltanto da parte della Giunta di ciascuna regione», si osserva\nche commisurare asetticamente l\u0027ammontare del contributo  di  finanza\npubblica ad una grandezza finanziaria quale  e\u0027  la  spesa  corrente,\nsenza tenere conto di cio\u0027 che effettivamente  possa  essere  chiesto\nalle  singole   comunita\u0027   in   ragione   dell\u0027effettiva   capacita\u0027\ncontributiva,  determina  un   irrimediabile   vulnus   delle   norme\ncostituzionali richiamate in epigrafe. La relazione  della  Direzione\nGenerale per le Risorse Finanziarie della  Regione  Campania  che  si\nversa in atti attesta, sotto tale profilo,  che  «Il  meccanismo  dei\ncontributi alla finanza pubblica sta mettendo seriamente a rischio la\npossibilita\u0027 per la regione Campania di svolgere le proprie finalita\u0027\nistituzionali. Al fine di assolvere alle proprie funzioni e procedere\nal recupero dei disavanzi  nel  rispetto  del  principio  di  equita\u0027\nintergenerazionale, la Campania e\u0027 stata  costretta  ad  attivare  la\nleva fiscale per recuperare le risorse  necessarie  per  l\u0027erogazione\ndei servizi essenziali. \n    Nelle tabelle che  seguono  sono  riportati,  rispettivamente,  i\ngettiti delle manovre fiscali attivate nel  periodo  di  osservazione\n(2015-2022) per addizionale regionale all\u0027IRPEF e per  IRAP,  nonche\u0027\nil confronto tra gettiti delle manovre e contributi complessivi  alla\nfinanza pubblica. \n \n\n              \u003ca href\u003d\"/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg\u003d2025032625C000580003002\"\u003eParte di provvedimento in formato grafico\u003c/a\u003e\n\n \n    Dalle tabelle che precedono, emerge con chiarezza che negli  anni\npresi in considerazione il totale delle  risorse  aggiuntive  che  la\nCampania ha acquisito in virtu\u0027 dell\u0027azionamento della  leva  fiscale\nnon e\u0027 stato sufficiente a compensare il  peso  dei  contributi  alla\nfinanza pubblica che si e\u0027  scaricato  sui  bilanci  degli  anni  del\nperiodo di  osservazione.  In  altre  parole,  gli  incrementi  delle\naddizionali IRPEF e delle aliquote IRAP non sono stati utilizzati per\nerogare maggiori servizi ai cittadini, ma per finanziare il  concorso\ndella Campania agli obiettivi di finanza pubblica, senza che  si  sia\nmai  tenuto  conto  dell\u0027effettiva  possibilita\u0027,  da   parte   della\ncomunita\u0027 regionale, di contribuire  a  tali  obiettivi,  secondo  il\nprincipio di capacita\u0027 contributiva di cui si e\u0027 detto all\u0027inizio». \n    La constatazione tecnica che precede e\u0027 tanto piu\u0027  preoccupante,\nin vista dell\u0027attuazione del federalismo fiscale, che costituisce una\nMilestone del PNRR, in relazione al quale e\u0027 lo Stato a  dover  farsi\ncarico delle differenti «posizioni di partenza» che caratterizzano le\ndiverse regioni, attraverso la previsione di interventi  compensativi\nin favore di quelle regioni che abbiano gia\u0027 fatto ricorso alla  leva\nfiscale. \n    La disposizione del  comma  786  e\u0027  dunque  illegittima  perche\u0027\nconcreta una chiara violazione anche  del  principio  di  uguaglianza\nsostanziale di cui all\u0027art. 3 e dell\u0027art. 53, oltre che dell\u0027art. 119\ndella Costituzione, sotto il  profilo  della  mancata  considerazione\ndella capacita\u0027 di  contribuzione  alla  spesa  pubblica  in  ragione\ndell\u0027effettiva capacita\u0027 contributiva, non sussistendo  alcun  legame\ndiretto  tra  la  capacita\u0027  contributiva  e  l\u0027importo  della  spesa\ncorrente. \n    II.2.2. Il comma 790 - il cui contenuto testuale e\u0027  stato  sopra\nrichiamato-      differenzia      significativamente       l\u0027utilizzo\ndell\u0027accantonamento disposto dal comma 789, perpetrando una  illogica\nquanto evidente disparita\u0027 di trattamento tra Regioni,  favorendo  ed\naggravando, in tal guisa, le disuguaglianze tra Regioni piu\u0027 ricche e\nmeno ricche. \n    Si prevede, in particolare, che - mentre per gli enti che abbiano\nregistrato «un risultato di amministrazione pari a  zero  o  positivo\nalla fine dell\u0027esercizio  precedente»,  il  fondo  «confluisce  nella\nparte accantonata  del  risultato  di  amministrazione  destinata  al\nfinanziamento  di  investimenti,  anche   indiretti,   nell\u0027esercizio\nsuccessivo,  prioritariamente  rispetto  alla  formazione  di   nuovo\ndebito»- per gli enti «in situazione di disavanzo di  amministrazione\nalla fine dell\u0027esercizio precedente», il fondo accantonato  ai  sensi\ndel  comma  789  costituisca  un\u0027economia  che  concorre  al  ripiano\nanticipato del disavanzo di amministrazione,  aggiuntivo  rispetto  a\nquello gia\u0027 previsto nel bilancio di previsione. \n    La  disposizione  presenta  plurimi  profili  di   illegittimita\u0027\ncostituzionale,  tutti  ridondanti  negativamente  sulla   sfera   di\ncompetenze ed attribuzioni della Regione ricorrente. \n    Emerge con nitore, in primo luogo, come tale disposizione produca\nuna serie di  rilevanti  effetti  sulle  collettivita\u0027  amministrate,\ndelineando   un\u0027ingiustificata   e   irragionevole   disparita\u0027    di\ntrattamento   tra   Regioni   «in   situazione   di   disavanzo    di\namministrazione» e Regioni che non lo sono, ponendo le condizioni per\nun ulteriore (e, per certi versi,  irrimediabile)  ampliamento  delle\ndisuguaglianze  tra  cittadini,  a  seguito   dell\u0027incremento   della\nsperequazione infrastrutturale e dei conseguenti effetti sui  livelli\ndi PIL delle singole Regioni, svantaggiando, in aperto contrasto  con\ni parametri costituzionali, i  territori  che  dispongono  di  minore\ncapacita\u0027 contributiva. Si produce, infatti, il duplice paradosso per\ncui le Regioni che contribuiscono di piu\u0027 al miglioramento dei  saldi\ndi finanza pubblica, attraverso una maggiore contrazione della  spesa\ncorrente,  vengono  penalizzate  con  il  divieto  di  utilizzare  il\nrisparmio  di  spesa  corrente  (benche\u0027  nell\u0027anno  successivo)  per\nfinanziare spesa in conto capitale, e per  cui  le  Regioni  gia\u0027  in\ndisavanzo possono disporre di minori risorse per  rilanciare  il  PIL\nregionale  e,  con  esso,  le  casse  regionali.  Il   principio   di\neguaglianza  sancito  dall\u0027art.  3  della  Costituzione  -  che   «e\u0027\nprincipio generale  che  condiziona  tutto  l\u0027ordinamento  nella  sua\nobbiettiva struttura: esso vieta, cioe\u0027, che la legge ponga in essere\nuna disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una  non\ngiustificata disparita\u0027 di trattamento delle  situazioni  giuridiche,\nindipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai\nquali queste vengano imputate» (Corte costituzionale, sentenza n.  25\ndel 1966) -impone la necessita\u0027 di prevedere misure legislative volte\nal riequilibrio delle  singole  posizioni  sostanziali,  in  funzione\ncompensativa  o  correttiva  delle  diseguaglianze  originarie.  Cio\u0027\nposto, deve osservarsi che le  disposizioni  in  rubrica,  in  palese\nviolazione delle istanze solidaristiche ed egalitarie espresse  dalla\nrichiamata  norma   costituzionale,   contribuiscono   piuttosto   ad\naggravare le diseguaglianze gia\u0027 presenti (e scaturenti da condizioni\nataviche). \n    Il meccanismo di contribuzione alla finanza  pubblica  introdotto\ndalla disposizione in parola presenta,  poi,  gravissimi  profili  di\nirragionevolezza anche a fronte dei principi di imparzialita\u0027 e  buon\nandamento della pubblica amministrazione, sanciti dall\u0027art. 97  della\nCostituzione. Al riguardo, va osservato che «la legittimita\u0027  di  una\ndisposizione legislativa, rispetto al parametro  dell\u0027art.  97  della\nCostituzione, deve essere valutata tenendo conto dei suoi effetti sul\nbuon  andamento  della  pubblica   amministrazione   complessivamente\nintesa, non gia\u0027 di singole sue componenti, isolatamente considerate»\n(Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2008). Ebbene, come  sopra\nrilevato, le Regioni che - come la  Campania  -  siano  in  piano  di\nrientro dai disavanzi pregressi ai sensi  della  legge  n.  205/2017,\nsono  obbligate  ad  incrementare  i  pagamenti  annui  a  titolo  di\ninvestimenti  del  4%  rispetto  al  dato  del  2017.  La  previsione\ndell\u0027impossibilita\u0027   di    effettuare    investimenti    utilizzando\nl\u0027accantonamento,  prevista  dal  comma   790,   risulta,   pertanto,\narbitraria, illogica e  gravemente  penalizzante.  Per  tutto  quanto\nriferito, emerge chiaramente il contrasto  dell\u0027art.  1,  comma  790,\ndella  legge  n.  207  del  2024  con  i  principi   di   uguaglianza\nsostanziale, di buon andamento, di ragionevolezza e  di  solidarieta\u0027\ndi cui agli articoli 3, 97 della  Costituzione  e  del  principio  di\nleale collaborazione di cui all\u0027art. 120, essendo  anche  sotto  tale\nprofilo del tutto omessa la previsione della  necessaria  istruttoria\nda  parte  della  Conferenza  istituita  dall\u0027art.  33  del   decreto\nlegislativo  n.  68  del  2011.  Siffatta  violazione  dei  parametri\ncostituzionali indicati presenta  chiari  riverberi  nella  sfera  di\nattribuzioni regionali costituzionalmente garantita, per  la  patente\nmenomazione delle  autonomie  e  prerogative  regionali  riconosciute\ndall\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione e dall\u0027art. 119  della\nCostituzione.  Le  menzionate  disposizioni,   anzi,   non   soltanto\nimpediscono alla  Regione  di  esercitare  la  propria  autonomia  di\nprogrammazione e di spesa, ma le impediscono addirittura di assolvere\ngli obblighi di  investimento  connessi  al  regime  di  rientro  dal\ndisavanzo. \n    Vi e\u0027 di piu\u0027. \n    Come emerge dalla relazione alla legge, la  misura  prevista  dal\nmenzionato comma 790 dell\u0027art. 1, relativamente alle Regioni  non  in\ndisavanzo ha un costo per l\u0027erario,  puntualmente  specificato  nella\nmedesima relazione, ove si  rileva  (pp.  134-135)  che:  «(...)  con\nriferimento agli enti di cui alla lettera  b)  [enti  in  avanzo,  n.\nd.rr.] la disposizione comporta maggiori oneri a carico della finanza\npubblica in misura pari a 30 milioni di euro  per  l\u0027anno  2026,  150\nmilioni di euro per l\u0027anno 2027, 340 milioni di euro per l\u0027anno 2028,\n600 milioni di euro per l\u0027anno 2029, 760 milioni di euro  per  l\u0027anno\n2030, 930 milioni di euro per l\u0027anno 2031, 760 milioni  di  euro  per\nl\u0027anno 2032, 380 milioni di euro per l\u0027anno 2033, 90 milioni di  euro\nper l\u0027anno 2034 e 10 milioni di euro per l\u0027anno 2035. La stima  degli\neffetti di cui al comma 7 e\u0027  stata  effettuata  tenendo  conto,  per\nciascun ente, delle informazioni relative ai  rendiconti  anno  2023,\novvero ultimo rendiconto disponibile, trasmesse alla Banca dati delle\namministrazioni pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati). In particolare,\nper gli enti in avanzo si  e\u0027  ipotizzato  l\u0027utilizzo  delle  risorse\nvincolate per investimenti  di  medie  dimensioni  con  un  orizzonte\ntemporale di spesa di cinque anni, sulla base dei SAL. Per le regioni\ne province autonome, si e\u0027 tenuto  conto  del  rilevante  peso  degli\ninvestimenti indiretti (trasferimenti ad enti del territorio)  e,  di\nconseguenza, dei tempi di assegnazione delle risorse  (...)»  (enfasi\naggiunta, n. d.rr.). \n    Emerge, sotto tale aspetto, un ulteriore profilo di disparita\u0027 di\ntrattamento, nella parte in cui non si consente anche alle Regioni in\ndisavanzo  di  accedere  al  riparto  delle  risorse  destinate  agli\ninvestimenti, ovviamente nei  limiti  delle  capacita\u0027  del  bilancio\ndello Stato. L\u0027art. 119, quinto comma, della Costituzione dispone che\n«Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la  solidarieta\u0027\nsociale,  per  rimuovere  gli  squilibri  economici  e  sociali,  per\nfavorire l\u0027effettivo esercizio  dei  diritti  della  persona,  o  per\nprovvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,\nlo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua  interventi  speciali\nin favore di determinati Comuni,  Province,  Citta\u0027  metropolitane  e\nRegioni». \n    Quindi, in maniera del tutto illegittima, mentre l\u0027onere relativo\nal contributo di finanza pubblica e\u0027 ripartito, in base  all\u0027art.  1,\ncomma 786, tra tutti gli enti, sia in avanzo  che  in  disavanzo,  il\nbeneficio correlato alla copertura a carico del bilancio dello  Stato\nper spese di investimento e\u0027 ripartito, in  base  all\u0027art.  1,  comma\n790, fra i soli enti che presentano un avanzo. \n    Oltretutto, si evidenzia che, con  particolare  riferimento  alle\nRegioni, ai fini dell\u0027individuazione degli enti che possono destinare\nl\u0027accantonamento ad investimenti, secondo quanto dispone il comma 790\nil disavanzo di amministrazione va considerato «al netto della  quota\nderivante da debito autorizzato  e  non  contratto».  Tale  ulteriore\nspecificazione   determina   ulteriori   ed   autonomi   profili   di\nillegittimita\u0027 della disposizione. Partendo dalla considerazione  che\nil PIL di  una  Regione  costituisce  parte  del  PIL  nazionale,  la\nformulazione del comma 790 risulta destinata a contrarre il PIL delle\nRegioni in disavanzo e a porre tutte le condizioni,  invece,  per  un\nincremento del PIL nelle Regioni non in disavanzo o in disavanzo solo\nda debito autorizzato e non  contratto  (cd.DANC).  Infatti,  per  le\nprime si determinera\u0027 un effetto sicuramente negativo per il  PIL,  a\ncausa dell\u0027impossibilita\u0027 dell\u0027utilizzo delle  risorse  destinate  ad\nessere accantonate  ai  fini  del  contributo  di  finanza  pubblica,\nmentre, per le seconde, si generera\u0027 un ampliamento  della  capacita\u0027\ndi spesa, sia dal lato della spesa corrente che dal lato della  spesa\ndi investimento. \n    La  previsione   per   la   quale   tale   disavanzo,   ai   fini\ndell\u0027applicazione del comma  790,  non  viene  considerato  tale  (in\ncontrasto con quanto affermato da Codesta Ecc.ma Corte costituzionale\ncon sentenza n. 274 del 2017) non e\u0027 ragionevole ed e\u0027 arbitraria. \n    Al riguardo, e\u0027 appena il caso di richiamare la massima n. 41125,\nestrapolata dalla menzionata pronuncia n. 274 del 2017, con la  quale\ne\u0027 stato dichiarato costituzionalmente illegittimo -  per  violazione\ndell\u0027art. 81, terzo comma, Cost. - l\u0027art.  6  della  legge  regionale\ndella Liguria n. 26 del 2016, «basato su un errato rimaneggiamento di\ngrandezze negative, diverse dalle componenti  previste  dall\u0027art.  42\ndel decreto legislativo n. 118 del 2011 per il calcolo del  risultato\ndi amministrazione, nel quale vengono erroneamente considerati  quali\ncomponenti attive il  fondo  di  anticipazione  di  liquidita\u0027  e  il\ncomplesso dei mutui autorizzati e  non  contratti  per  investimenti,\nossia  due  voci  che,  invece,  ineriscono  a  profili  debitori   o\naddirittura si concretano  in  cespiti  inesistenti  (a  quest\u0027ultima\ncategoria appartenendo i mutui autorizzati e non stipulati, mentre le\nanticipazioni di liquidita\u0027 costituiscono  elemento  influente  sulla\nsola cassa e non un  cespite  utilizzabile  nella  parte  attiva  del\nbilancio). La  contabilizzazione  in  entrata  di  tali  voci  amplia\nartificiosamente le risorse disponibili consentendo  spese  oltre  il\nlimite del naturale equilibrio ed esonera, per di  piu\u0027,  la  Regione\ndal porre doveroso rimedio al disavanzo  effettivo;  ne  deriva,  tra\nl\u0027altro, la mancata copertura delle  spese  per  l\u0027insussistenza  dei\ncespiti in entrata  e  il  conseguente  squilibrio  del  bilancio  di\ncompetenza, con aggravio per i risultati di amministrazione  negativi\nprovenienti  dai  precedenti  esercizi.  Secondo  la   giurisprudenza\ncostituzionale, copertura economica delle  spese  ed  equilibrio  del\nbilancio sono due  facce  della  stessa  medaglia,  dal  momento  che\nl\u0027equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia  sorretto\ndalla previa individuazione delle pertinenti risorse;  nel  sindacato\ndi costituzionalita\u0027, essi integrano una clausola generale  in  grado\ndi colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti\nla  sana  gestione  finanziaria  e  contabile.  (Precedenti   citati:\nsentenze  n.  184  del  2016  e  n.  192  del  2012).  Il   principio\ndell\u0027equilibrio tendenziale  del  bilancio  consiste  nella  continua\nricerca  di  un  armonico  e  simmetrico  bilanciamento  tra  risorse\ndisponibili e spese necessarie per il perseguimento  delle  finalita\u0027\npubbliche. (Precedenti citati: sentenze n. 266 del 2013 e n. 250  del\n2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n.  1  del  1966)».  Codesta\nEcc.ma Corte costituzionale ha affermato, quindi, in maniera  chiara,\nche l\u0027istituto del debito autorizzato e non contratto,  se  determina\ndisavanzo, deve  essere  trattato  come  tale.  Peraltro,  lo  stesso\nprincipio contabile applicato concernente la contabilita\u0027 finanziaria\n(allegato 4-2  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118),\nindividua al punto 5.3.4-bis una precisa modalita\u0027 di recupero  della\nquota di disavanzo derivante da debito autorizzato e  non  contratto,\nche non si forma «in presenza di  maggiori  accertamenti  di  entrate\nrispetto  alle  previsioni   di   bilancio   registrati   nel   corso\ndell\u0027esercizio in cui e\u0027 impegnata la  spesa  di  investimento»,  che\npossono  essere  destinati  alla  copertura   dell\u0027investimento   con\napposita variazione del bilancio di previsione. \n    Dunque, tanto il legislatore, quanto Codesta Corte costituzionale\n(Sentenza n.  274/2017),  considerano  tali  disavanzi  sullo  stesso\npiano. Nella valutazione del disavanzo e alla sua inclusione  o  meno\nnell\u0027ambito  del  disavanzo  di  amministrazione,  il  comma  527-ter\nall\u0027art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, introdotto dall\u0027art.\n19 del decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, ha disposto che «Al  fine\ndi assolvere in  termini  di  indebitamento  netto  e  fabbisogno  al\ncontributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le Regioni a\nstatuto ordinario che sono in  disavanzo  di  amministrazione  al  31\ndicembre 2023, compreso il disavanzo  da  debito  autorizzato  e  non\ncontratto, con legge  regionale  autorizzano,  entro  novanta  giorni\ndalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,\nl\u0027iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del\nbilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a  quelli  indicati\nnell\u0027allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il  rispetto\ndell\u0027equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all\u0027art. 40  del\ndecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.(...)». \n    In altri termini, si considerano in disavanzo anche le Regioni il\ncui disavanzo e\u0027 meramente «contabile», ovvero  derivante  da  Debito\nAutorizzato  e  Non  Contratto.  Non  si  comprendono,   dunque,   le\nmotivazioni per le quali  la  legge  di  Bilancio,  per  la  medesima\nfattispecie (disciplina del contributo alla finanza pubblica da parte\ndelle Regioni), abbia ora previsto un trattamento  differenziato  per\nle sole Regioni il cui disavanzo provenga da Debito Autorizzato e non\ncontratto. Quanto rilevato  trova  conferma  nelle  disposizioni  del\ndecreto-legge n. 113 del 2024, che, nell\u0027esonerare le Regioni  in  23\ndisavanzo dal materiale versamento di cassa al bilancio  dello  stato\ndella quota del contributo di finanza  pubblica,  ha  ricompreso  tra\ntali Regini quelle con disavanzo da DANC. \n    Per  tutto  quanto  appena  rappresentato,  emerge  un  ulteriore\nprofilo di illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  1,  comma  790,\ndella legge 30 dicembre 2024, n. 207, per contrasto con gli  articoli\n3,  81,  97  e  119  della  Costituzione.  In  particolare,   proprio\nquest\u0027ultimo, la cui violazione e\u0027 intimamente  connessa  con  quelle\ndegli altri parametri indicati,  da\u0027  conto  della  ridondanza  della\nlesione di norme  extra-competenziali  nella  sfera  di  attribuzioni\ncostituzionali della Regione Campania. \n    Si e\u0027 sopra anche rilevato come le Regioni, quali la Campania, in\npiano  di  recupero  del  disavanzo  gia\u0027  attuino  da  tempo  rigide\npolitiche di contenimento della spesa corrente e dovranno  continuare\na farlo per periodi ultradecennali, con la conseguenza di  sottoporre\ni  territori  dalle  stesse  amministrati  a  una  evidente  dinamica\ndeflattiva, con significativi riflessi negativi  sul  PIL  regionale.\nL\u0027ulteriore contributo introdotto,  peraltro  in  assenza  di  alcuna\nverifica istruttoria, spinge in modo significativo questa dinamica di\ncontrazione del PIL regionale, senza peraltro intervenire sul  debito\nfinanziario di tali amministrazioni,  peggiorando,  conseguentemente,\nil rapporto tra debito e PIL dei territori  e  con  effetti  negativi\nsulle condizioni economiche e sociali dei  cittadini  delle  relative\nrealta\u0027 territoriali. \n    II.2.3. Le disposizioni di cui all\u0027art. 1, commi 792 e 793,  come\nsopra rilevato, prevedono gravose sanzioni, in termini di  incremento\ndel contributo  alla  finanza  pubblica,  per  l\u0027ipotesi  di  mancato\nrispetto del termine previsto dal comma 789 per gli accantonamenti  e\ndi quello di  trasmissione  alla  banca  dati  delle  amministrazioni\npubbliche  dei  dati   di   consuntivo   o   preconsuntivo   relativi\nall\u0027esercizio precedente. \n    Anche tali disposizioni sono palesemente illegittime per  patente\ncontrasto con gli articoli  3,  53,  81,  97,  117,  119,  120  della\ncostituzione, laddove aggravano l\u0027importo del contributo in  mancanza\ndi un\u0027effettiva necessita\u0027 sul  piano  economico-finanziario,  ma  in\nconseguenza diretta ed automatica del mancato  rispetto  dei  termini\nsanciti;  omettono  di  prevedere  che  la  Conferenza  Stato-Regioni\ndetermini la quantificazione o vi concorra; e viene violata  altresi\u0027\nla  ratio  del  contributo  alla  finanza   pubblica,   quantificando\nl\u0027importo  dell\u0027accantonamento  aggiuntivo  senza  alcuna   attivita\u0027\nistruttoria in ordine alla concreta  sostenibilita\u0027  dell\u0027importo  da\nparte degli enti ai quali  viene  imposto  e  senza  prevedere  alcun\ncoinvolgimento  della  Regione   interessata   nel   procedimento   -\nprocedimento che si omette di delineare, configurando la sanzione  in\ntermini di  mera  automaticita\u0027,  senza  alcun  collegamento  con  il\nconseguimento  di  obiettivi  di  finanza  pubblica  .  E\u0027  evidente,\naltresi\u0027, la lesione del principio di  leale  collaborazione  di  cui\nall\u0027art. 120 della Costituzione in ossequio del quale  l\u0027applicazione\ne  la  misura  della  sanzione  sarebbero  dovute  discendere  da  un\nprocedimento ispirato ad una « fisiologica dialettica» tra  le  parti\ncoinvolte (sentenza n. 175 del 2024, che richiama sentenza n. 217 del\n2020 e sentenza n. 87 del 2024). Le indicate violazioni dei parametri\ncostituzionali in epigrafe presentano chiari  riverberi  nella  sfera\ndelle attribuzioni regionali costituzionalmente garantita, sottraendo\nrisorse alla  autonomia  finanziaria  della  Regione;  d\u0027altronde  e\u0027\nappena il caso di osservare che  Codesta  Ecc.ma  Corte  ha  in  piu\u0027\noccasioni ritenuto che, se  l\u0027ambito  materiale  di  incidenza  delle\nnorme  gravate  afferisce  a  materie  di   «competenza   legislativa\nconcorrente», ne  consegue  che  «la  violazione  denunciata  risulta\npotenzialmente idonea a determinare una  lesione  delle  attribuzioni\ncostituzionali delle Regioni» (sentenza n. 22 del 2012, che  richiama\nsentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). \n    La disciplina impugnata, infatti,  privando  illegittimamente  le\nRegioni di ingentissime risorse finanziarie, ne  lede  gravemente  la\ncapacita\u0027 di perseguire i propri obiettivi, tenuto peraltro conto che\nlo stesso art. 119 della Costituzione, al quarto comma,  prevede  che\nle Regioni siano dotate delle risorse  necessarie  a  consentire  «di\nfinanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». \n    II.2.4 I commi 796 e 797, lett.a) e lettera d) dell\u0027art. 1  della\nlegge n. 207 del 2024 apportano, rispettivamente, modifiche ai  commi\n139 e 134 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. \n    Nello specifico, anteriormente alle modifiche introdotte: \n      a) il comma 134  dell\u0027art.  1  della  legge  n.  145  del  2018\nprevedeva che «Al fine di favorire gli investimenti, per  il  periodo\n2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi\nper investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere\npubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e  del  territorio,\nper interventi di viabilita\u0027  e  per  la  messa  in  sicurezza  e  lo\nsviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la  finalita\u0027  di\nridurre l\u0027inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana  e  la\nriconversione   energetica   verso   fonti   rinnovabili,   per    le\ninfrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti  inquinati,\nnonche\u0027 per investimenti di cui all\u0027art. 3,  comma  18,  lettera  c),\ndella legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo  di  135\nmilioni di euro per l\u0027anno 2021, di 435 milioni di  euro  per  l\u0027anno\n2022, di 424,5 milioni di euro per l\u0027anno 2023, di 524,5  milioni  di\neuro per l\u0027anno 2024, di 124,5 milioni di euro per  l\u0027anno  2025,  di\n259,5 milioni di euro per l\u0027anno 2026, di 304,5 milioni di  euro  per\nciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni  di  euro  per\nl\u0027anno 2033 e di 200 milioni di euro per l\u0027anno 2034»; \n      b) il  comma  139  prevedeva  che  «Al  fine  di  favorire  gli\ninvestimenti sono assegnati ai  comuni  contributi  per  investimenti\nrelativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e  del\nterritorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per  l\u0027anno\n2021, di 450 milioni di euro per l\u0027anno 2022, di 550 milioni di  euro\nannui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,  di  700  milioni  di\neuro per l\u0027anno 2026 e, di 750 milioni di  euro  annui  per  ciascuno\ndegli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati  per  la\nrealizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.  A\ndecorrere dall\u0027anno 2022, in sede di definizione delle  procedure  di\nassegnazione dei contributi, almeno il 40  per  cento  delle  risorse\nallocabili e\u0027 destinato agli enti locali del Mezzogiorno». \n    Si tratta(va), evidentemente, di risorse messe a disposizione  di\nRegioni e Comuni, a prescindere dalla  condizione  finanziaria  degli\nstessi, per una serie di finalita\u0027 concernenti diritti essenziali dei\ncittadini,  quali  la  sicurezza,  la  mobilita\u0027   e   la   riduzione\ndell\u0027inquinamento, con priorita\u0027 di assegnazione- per quanto riguarda\nle risorse a disposizione dei Comuni- per  gli  enti  locali  situati\nnelle regioni del Sud Italia. Nel bilancio di  previsione  2025/2027,\nla Regione Campania ha gia\u0027 stanziato, per  l\u0027annualita\u0027  2027,  euro\n32.094.300 a valere sulle  risorse  di  cui  all\u0027indicato  comma  134\ndell\u0027art. 1 legge n. 145 del 2018. \n    Ebbene, con le disposizioni di cui ai richiamati commi 796 e  797\ndell\u0027art. 1 della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  si  dispone  la\nsoppressione del  finanziamento  statale  destinato  alle  Regioni  a\npartire dall\u0027anno 2027 (comma 797,  lettera  a)  e  lettera  d),  che\nadegua la tabella relativa ai finanziamenti statali) e la consistente\nriduzione per i Comuni di risorse  gia\u0027  stanziate  per  gli  anni  a\nvenire (comma 796). \n    Tali disposizioni, oltre a porsi esse  stesse  in  contrasto  con\ntutti i parametri  costituzionali  sopra  evocati,  per  le  medesime\nragioni  svolte  con  riferimento  ai  precedenti  commi  -  che  qui\nespressamente si richiamano- rendono  evidente  la  fondatezza  delle\ncensure innanzi svolte avverso le disposizioni dei  precedenti  commi\n784, 786, 789, 790, 792 e 793, con particolare riferimento alla  loro\nirragionevolezza ed arbitrarieta\u0027 per  carenza  della  previsione  di\nalcuna istruttoria, da parte dell\u0027organismo deputato - individuato da\nCodesta Corte nella Conferenza permanente per la finanza  pubblica  -\nin merito alla necessita\u0027 e congruita\u0027  rispetto  agli  obiettivi  di\nfinanza pubblica, alla sostenibilita\u0027 da parte delle Regioni  e  alla\ncompatibilita\u0027 con il regime  di  rientro  dal  disavanzo  nel  quale\nversano numerose Regioni, che comporta l\u0027obbligo di incremento  degli\ninvestimenti. \n    Nella tabella che segue - tratta dalla  relazione  tecnica  della\ncompetente Direzione Generale regionale per le  Risorse  finanziarie-\nsono  posti  a  confronto  gli  importi  risultanti  dalla  relazione\nillustrativa circa la  distribuzione  negli  anni  del  contributo  a\ncarico dello Stato per l\u0027utilizzo, da parte degli enti in avanzo, del\nfondo derivante dall\u0027accantonamento  per  il  contributo  di  finanza\npubblica di cui all\u0027art. 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024  e\nil definanziamento disposto dal successivo comma  797,  per  anno  di\nriferimento: \n \n\n              \u003ca href\u003d\"/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg\u003d2025032625C000580003003\"\u003eParte di provvedimento in formato grafico\u003c/a\u003e\n\n \n    Nella medesima relazione si rileva che «la spesa prevista per  lo\nStato, correlata al finanziamento degli  spazi  finanziari  necessari\nper consentire agli enti in «avanzo» di utilizzare il fondo derivante\ndall\u0027accantonamento  per  il  contributo  di  finanza  pubblica,   e\u0027\nfinanziato per circa il 75% dalla riduzione  delle  risorse  che  una\nprecedente legge di bilancio aveva destinato alle Regioni e ai Comuni\nper il finanziamento degli investimenti. Oltretutto, nel 2027  e  nel\n2028 il margine e\u0027 positivo per lo Stato, per  cui,  sostanzialmente,\nrisorse che in  precedenza  erano  state  destinate  ad  investimenti\nsecondo  le  specifiche  indicazioni  contenute  nei  commi   saranno\nutilizzate per altre finalita\u0027. Tale  problematica  era  stata  anche\nevidenziata dall\u0027Ufficio Parlamentare di Bilancio. Nella memoria  per\nla «Audizione della Presidente dell\u0027Ufficio parlamentare di  bilancio\nnell\u0027ambito delle audizioni  preliminari  all\u0027esame  del  disegno  di\nlegge di bilancio per il 2025 (C. 2112-bis)  del  5  novembre  2024»,\ninfatti,  lo  stesso  ha  rappresentato  quanto  segue:  «Poiche\u0027  il\ncontributo alla finanza pubblica degli Enti territoriali nel  periodo\n2025-29 si traduce per gli Enti in avanzo in  una  contrazione  della\nspesa corrente in favore della spesa in conto capitale da  realizzare\nin futuro, il DDLB definanzia una serie di programmi di  investimento\nprevisti per gli anni dal 2025 al 2034 (periodo che si estende  oltre\nl\u0027orizzonte di sette anni del PSB). La riduzione dei trasferimenti in\nconto  capitale  supera  la   misura   stimata   dell\u0027aumento   degli\ninvestimenti locali derivanti dalla rimodulazione della  spesa  (...)\nGli  effetti  netti  sulla  spesa  in  conto  capitale   degli   Enti\nterritoriali derivanti, da un lato, dai  tagli  ai  trasferimenti  e,\ndall\u0027altro, dall\u0027aumento atteso  dall\u0027utilizzo  degli  accantonamenti\ndella  spesa  corrente  per  effetto  del  contributo  alla   finanza\npubblica, sono complessivamente negativi». \n    Peraltro   la   disamina   effettuata   da   parte   dell\u0027Ufficio\nParlamentare di Bilancio coglie la dimensione del fenomeno in termini\ncomplessivi, riferiti cioe\u0027 all\u0027intero comparto delle Regioni, ma non\ncoglie l\u0027effetto forse piu\u0027 deleterio del meccanismo, che consiste in\nuna redistribuzione «al contrario» delle  risorse  per  investimenti,\ndovuto alla circostanza che lo stesso toglie risorse a tutti gli enti\ne le restituisce (in  parte)  solo  agli  enti  che,  come  detto  in\nprecedenza, presentano condizioni di partenza migliori rispetto  alla\nmedia. \n    In aggiunta, occorre  sottolineare  che  gli  enti  in  piano  di\nrientro ai sensi della legge n. 205 del 2017 sono sottoposti  ad  una\nmisura di incremento della spesa per  investimenti,  con  conseguente\nriallocazione delle risorse correnti ai  fini  della  destinazione  a\nspese di investimento. In proposito, il comma 780 dell\u0027art.  1  della\nlegge n. 205 del 2017 prevede un graduale  aumento  della  spesa  per\ninvestimento per gli enti sottoposti a piano  di  rientro,  che,  per\nl\u0027anno 2025, si  attesta  al  4%  rispetto  all\u0027anno  base  2017.  E\u0027\nevidente che l\u0027impossibilita\u0027 di utilizzare l\u0027accantonamento  di  cui\nall\u0027art. 1,  comma  789,  della  legge  n.  207  del  2024  nell\u0027anno\nsuccessivo  per   gli   investimenti,   rende   piu\u0027   difficile   la\nrealizzazione dell\u0027obiettivo. \n    Inoltre, la Regione Campania, come emerge dalla  legge  regionale\ndi approvazione del bilancio  2025/2027,  ha  dovuto  autorizzare  il\nricorso  all\u0027indebitamento,  ad   oltre   un   decennio   dall\u0027ultima\naccensione di prestiti, al fine di consentire il  raggiungimento  del\ntarget   di   cofinanziamento   regionale    al    FESR.Il    ricorso\nall\u0027indebitamento,  al  fine  di  garantire  la   realizzazione   dei\nprogrammi FESR, atti, come noto, a ridurre il ritardo nello  sviluppo\nrispetto al resto delle Regioni  italiane  ed  europee,  comporta  il\nsostenimento di nuovi costi correlati al servizio  del  debito  e  al\nrimborso delle quote capitale. In tal senso, quindi, l\u0027impossibilita\u0027\ndi utilizzare l\u0027accantonamento di cui all\u0027art. 1,  comma  789,  della\nlegge di bilancio 2025 costituisce un ulteriore motivo di  disparita\u0027\ndi trattamento, in quanto non consente alle Regioni  svantaggiate  di\ndisporre di  una  fonte  di  finanziamento,  oltretutto  senza  oneri\naggiuntivi, che favorirebbe il raggiungimento dei target  imposti  da\naltre fonti normative». \n    Da quanto  precede,  emerge  chiaramente  l\u0027illegittimita\u0027  delle\nnorme in esame (commi 790, 796 e  797  dell\u0027art.  1  della  legge  30\ndicembre 2024, n. 207, anche in combinato disposto  tra  loro  )  per\ncontrasto con gli articoli 3, 97 e 119 nonche\u0027 con gli articoli 81  e\n120 della Costituzione. Anche in questo  caso,  la  ridondanza  della\nrappresentata  lesione  nella  sfera  di  attribuzioni  regionali  e\u0027\noggettiva ed evidente, oltre che per motivi in tutto sovrapponibili a\nquelli gia\u0027 sopra esposti, anche perche\u0027, con  specifico  riferimento\nalla doglianza qui espressa, l\u0027irrazionale e discriminatoria  mancata\nprevisione di strumenti perequativi - e, anzi, la realizzazione di un\nmeccanismo  proteso  ad  acuire  le  disparita\u0027   tra   territori   -\ncontribuisce   in   maniera   determinante   alla   perpetrazione   e\ncristallizzazione di condizioni di fatto che limitano  gravemente  la\npossibilita\u0027, per le Regioni piu\u0027 svantaggiate (tra  cui  proprio  la\nCampania),  di  esercitare  le  proprie  rilevantissime   prerogative\ncostituzionali in tutte le materie assegnate alla propria  competenza\nconcorrente e residuale.  \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Voglia Codesta Ecc.ma Corte costituzionale, in  accoglimento  del\npresente   ricorso,   dichiarare   l\u0027illegittimita\u0027    costituzionale\ndell\u0027art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lett.  a)\ne d) della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di\nprevisione  dello  Stato  per  l\u0027anno  finanziario  2025  e  bilancio\npluriennale per il triennio 2025-  2027»  pubblicata  nella  Gazzetta\nUfficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2024,  per\nviolazione degli articoli 3,  53,  81,  97,  117,  119  e  120  della\nCostituzione. \n      Napoli-Roma, 1° marzo 2025 \n \n                          Avv. Monti - Bove","elencoResistenti":[{"nominativo":"Presidente del Consiglio dei ministri","contenzioso":"8757/2025","deposito_cost":"10/04/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"784","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24767","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"786","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24768","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"789","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24769","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"790","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24770","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"792","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24771","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"793","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24772","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"796","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"modificativo dell\u0027","denominazione_attributo":"","id":"24773","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2018","data_nir":"2018-12-30","numero_legge":"145","comma":"139","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24826","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"797","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"modificativo dell\u0027","denominazione_attributo":"","id":"24774","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2018","data_nir":"2018-12-30","numero_legge":"145","comma":"134","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24827","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"797","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"sostitutivo della","denominazione_attributo":"","id":"24775","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"","data_legge":"30/12/2018","data_nir":"2018-12-30","numero_legge":"145","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24828","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145"}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33346","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33347","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"53","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33348","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"81","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33349","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"97","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33350","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"","descrizione_nesso":"e, in particolare,","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33401","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33351","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"","descrizione_nesso":"e, in particolare,","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33402","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33403","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"5","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33352","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"120","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}"
  ]
]