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S.p.a.,  Ministero\ndelle imprese e del made in Italy, non costituiti in giudizio; \n    Per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo\nregionale per il Lazio, sezione terza, n. 13186 del 17 ottobre  2022,\nresa tra le parti; \n    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Visti  l\u0027art.  134  della  Costituzione,  l\u0027art.  1  della  legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e  l\u0027art.  23  della  legge  11\nmarzo 1953, n. 87, \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica  del  giorno  1°  aprile  2025  il\nconsigliere Luca Emanuele Ricci; \n \n                                Fatto \n \n    1. L\u0027appellante Soelia e\u0027 una  societa\u0027  in  house  integralmente\npartecipata dal Comune di Argenta, che gestisce per  conto  dell\u0027ente\ncontrollante una serie di servizi pubblici locali. \n    1.1. In data 18 dicembre 2012, essa ha stipulato con  il  Gestore\ndei servizi energetici (G.S.E.), ai sensi  dell\u0027art.  7  del  decreto\nlegislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del  decreto  ministeriale  5\nmaggio 2011, una convenzione pluriennale per il riconoscimento  della\ntariffa incentivante per l\u0027energia elettrica prodotta da  conversione\nfotovoltaica   presso    l\u0027impianto    denominato    «fotovoltaico993\n_soelia_argenta», di potenza nominale pari a 993,60 kW. \n    2. Con ricorso proposto  al  Tribunale  amministrativo  regionale\nLazio  e  affidato  ad  undici  motivi,  la  societa\u0027  ha   domandato\nl\u0027annullamento di una serie di provvedimenti (decreti  del  Ministero\ndello sviluppo economico e note operative del G.S.E.)  attuativi  del\nsopravvenuto  art.  26  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91\n(convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116). \n    2.1. La citata disposizione di legge, infatti, ha  modificato  le\nmodalita\u0027 di  liquidazione  degli  incentivi  sull\u0027energia  elettrica\nprodotta da impianti solari fotovoltaici (comma 2) e, con riferimento\nagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW - qual e\u0027 quello\ndella societa\u0027 appellante - ha rimodulato in  senso  peggiorativo  la\ntariffa incentivante gia\u0027 riconosciuta (comma 3), salva l\u0027opzione per\nuna riduzione dell\u0027incentivo in atto (comma 7). \n    3.  Nel  corso  del  giudizio  di  primo  grado,   il   Tribunale\namministrativo regionale Lazio ha rimesso  alla  Corte  di  giustizia\ndell\u0027Unione  europea,  ai  sensi  dell\u0027art.  267  del  T.F.U.E.,  una\nquestione pregiudiziale inerente  alla  compatibilita\u0027  della  citata\nnormativa  nazionale  con  il  diritto  eurounitario  (sezione   III,\nordinanza 7 febbraio 2020, n. 1662),  sospendendo  il  giudizio  fino\nalla sua definizione. \n    4. Con ordinanza del 1° marzo 2022, C-608/20, C-611/20, C-595/19,\nC-512/19, C-306/19, la Corte di giustizia ha ritenuto che il  diritto\neuropeo non osti ad una normativa nazionale che prevede la  riduzione\no il rinvio del pagamento  degli  incentivi  per  l\u0027energia  prodotta\ndagli impianti solari fotovoltaici, incentivi in precedenza  concessi\nmediante  decisioni   amministrative   e   confermati   da   apposite\nconvenzioni concluse  tra  gli  operatori  di  tali  impianti  e  una\nsocieta\u0027 pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi gia\u0027\nprevisti, ma non ancora dovuti. \n    5. Preso atto di tale pronuncia,  con  memoria  del  2  settembre\n2022, la societa\u0027 ricorrente ha espressamente rinunciato  a  tutti  i\nmotivi proposti, ad eccezione di quello - articolato al punto n.  3.7\ndell\u0027originario  ricorso  -  volto  a  dedurre  l\u0027illegittimita\u0027  dei\nprovvedimenti  impugnati,  in   via   derivata   «dall\u0027illegittimita\u0027\ndell\u0027art 22-bis della legge  n.  164/2014  nella  parte  in  cui  non\naccomuna la ricorrente Soelia S.p.a. nella  disciplina  riservata  ad\n\"enti locali\" e \"scuole\"». \n    6. Con sentenza della sezione III, n. 13186 del 17 ottobre  2022,\nil Tribunale amministrativo regionale Lazio ha respinto  il  ricorso,\nrilevando l\u0027infondatezza del motivo non rinunciato. \n    7. La societa\u0027 ha proposto appello avverso la predetta sentenza. \n    7.1. Con un unico motivo  di  appello  («Violazione  dell\u0027art.  3\ndella Costituzione, dell\u0027art. 14 delle  Preleggi  al  codice  civile,\ndell\u0027art. 22-bis della legge  n.  164/2014  come  interpretato  dalla\nCorte costituzionale (sentenza n. 16/2017). Erroneita\u0027 ed ingiustizia\ndella sentenza impugnata. Conseguente fondatezza del motivo  n.  3.7.\ndel Ricorso originario»),  la  societa\u0027  ripropone  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 22-bis della legge n. 164/2014,\nnella parte in cui esclude dalla deroga  ivi  prevista  a  favore  di\n«enti locali» e «scuole», le societa\u0027 in house  costituite  da  detti\nenti. \n    8. Non si sono costituite le amministrazioni intimate. \n    9. L\u0027appellante ha depositato memorie in data 27  febbraio  e  11\nmarzo 2025. \n    10. Il giudizio e\u0027  stato  trattenuto  in  decisione  all\u0027udienza\npubblica del 1° aprile 2025. \n \n                               Diritto \n \n    1. In base all\u0027art. 22-bis della legge 11 novembre 2014,  n.  164\n(di conversione del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133),  «le\ndisposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell\u0027art. 26 del  decreto-legge\n24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11\nagosto 2014, n. 116, non si applicano agli impianti  i  cui  soggetti\nresponsabili erano, alla data di entrata  in  vigore  della  predetta\nlegge di conversione, enti locali o scuole». \n    1.1. La disposizione reca una deroga al regime  di  rimodulazione\ndegli  incentivi  per  l\u0027energia  prodotta  dagli   impianti   solari\nfotovoltaici, introdotto dall\u0027art. 26 del decreto-legge n. 91/2014, a\nbeneficio esclusivo di ben determinate categorie di soggetti,  ovvero\n«enti locali» o «scuole». \n    2.  Secondo  la  societa\u0027  appellante,  l\u0027art.   22-bis   citato,\nnell\u0027escludere dal proprio campo applicativo  le  societa\u0027  in  house\ncostituite da enti locali (categoria soggettiva  cui  essa  stessa  -\ninteramente  partecipata  dal  Comune  di  Argenta  e  deputata  allo\nsvolgimento di servizi pubblici locali, cfr. la visura  prodotta  sub\ndoc. 3 - e\u0027 riconducibile), violerebbe l\u0027art. 3  della  Costituzione,\ndando origine ad una ingiustificata  differenziazione  di  disciplina\ntra situazioni giuridiche omogenee. \n    2.2. Infatti, mentre gli enti locali che abbiano avviato progetti\ndi  risparmio  energetico  possono  continuare  a  beneficiare  degli\nincentivi gia\u0027 riconosciuti, a condizioni invariate  fino  alla  loro\nnaturale  scadenza,  le  societa\u0027  in  house  costituite  dai   primi\nsubiscono gli effetti della rimodulazione delle tariffe incentivanti,\ndisposta dall\u0027art. 26, commi 3 e  6,  del  decreto-legge  n.  91/2014\n(convertito in legge n. 116/2014). \n    2.3. Ritiene l\u0027appellante che  tale  differenziazione  non  possa\ntrovare giustificazione nella natura privatistica delle  societa\u0027  in\nhouse. Queste, infatti, oltre a  costituire  una  mera  articolazione\ninterna dell\u0027ente locale, da cui  si  distinguono  solo  formalmente,\npartecipano del medesimo interesse pubblico facente capo a tale ente,\nche  costituisce  la  ratio  della   disciplina   derogatoria,   come\nricostruita da Corte costituzionale, 24 gennaio 2017, n. 16. \n    2.4. L\u0027appellante  chiede,  pertanto  -  ove  non  sia  possibile\noperare un\u0027interpretazione estensiva e  costituzionalmente  orientata\ndella disposizione, nel senso di  includere  tra  gli  «enti  locali»\nanche le societa\u0027 in house costituite da detti enti  -  di  sollevare\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 22-bis della legge\n11 novembre 2014, n. 164. \n    3.  Preliminarmente,  il   Collegio   ritiene   non   praticabile\nl\u0027interpretazione estensiva sopra prospettata. \n    3.1. Non vi e\u0027 dubbio, infatti, che le societa\u0027  in  house  siano\nentita\u0027 formalmente distinte dagli enti locali che le  costituiscono,\nessendo dotate di autonoma soggettivita\u0027 giuridica  e  costituite  in\nforma  societaria.  Esse,  dunque,  non  ricadono  all\u0027interno  della\ndizione  «enti  locali»,  nemmeno  nella  sua  piu\u0027  lata  estensione\nsemantica. \n    3.2. Neppure e\u0027 praticabile il ricorso all\u0027analogia,  trattandosi\ndi disposizione che reca un\u0027espressa eccezione a quanto  statuito  da\naltro, coevo, intervento legislativo ed e\u0027 quindi  insuscettibile  di\napplicazione «oltre i casi e i tempi in ess[a] considerati» (art.  14\ndelle disposizioni sulla legge in generale). \n    4.  Cio\u0027  premesso,  il  Collegio   ritiene   rilevante   e   non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 22-bis della legge 11 novembre 2014,  n.  164,  prospettata\ndall\u0027appellante, per le ragioni di seguito esposte. \nI. Sulla rilevanza. \n    5.  Sussiste,  ad  avviso  del  Collegio,  il   requisito   della\nrilevanza, non potendo il giudizio essere definito «indipendentemente\ndalla risoluzione della questione di legittimita\u0027» (art. 23, comma 2,\nlegge n. 87/1953) dell\u0027art. 22-bis della legge n. 164/2014. Infatti: \n        a) la disposizione e\u0027 invocata - previa  sua  interpretazione\nestensiva o rimessione dell\u0027incidente di  costituzionalita\u0027  -  quale\nparametro normativo dello scrutinio di legittimita\u0027 dei provvedimenti\nimpugnati (par. 3.7 del ricorso  di  primo  grado),  richiesto  dalla\nsocieta\u0027 appellante; \n        b) la societa\u0027  rientra  tra  i  soggetti  destinatari  della\nrimodulazione degli incentivi  di  cui  all\u0027art.  26,  comma  3,  del\ndecreto-legge n.  91/2014  (conv.  in  legge  n.  116/2014),  essendo\nresponsabile di un impianto fotovoltaico di potenza nominale  pari  a\n993,60 kW, al quale e\u0027 stata  riconosciuta  la  tariffa  incentivante\n(cfr. la convenzione  con  il  G.S.E.,  depositata  sub  doc.  5  del\ngiudizio di primo grado); \n        c) ove, pertanto, si applicasse l\u0027art. 22-bis della legge  n.\n164/2014,  la  societa\u0027  continuerebbe  a  beneficiare   delle   piu\u0027\nfavorevole disciplina degli incentivi, senza subire la  rimodulazione\nintrodotta dal decreto-legge n. 91/2014. \nII. Sulla non manifesta infondatezza. \n    6. Il Tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione\ndi  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  22-bis  della  legge  n.\n164/2014, rispetto agli articoli 3 e 97 della Costituzione. \n    7. La violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione emerge, in  primo\nluogo, sotto il profilo della  disparita\u0027  di  trattamento  tra  enti\nlocali e societa\u0027 in house da questi costituite, solo i primi essendo\nesentati dalla rimodulazione «in peius»  delle  tariffe  incentivanti\nper l\u0027energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. \n    7.1. E\u0027 opportuno premettere che, con la sentenza del 24  gennaio\n2017, n. 16, la Corte costituzionale ha  dichiarato  non  fondate  le\nquestioni  di   costituzionalita\u0027   sollevate   in   relazione   alle\ndisposizioni (art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014)\nche hanno previsto la suddetta rimodulazione. \n    7.2. In quell\u0027occasione, la Corte ha  ritenuto  che  l\u0027intervento\nlegislativo fosse  giustificato  dalla  necessita\u0027  di  garantire  la\nsostenibilita\u0027 delle politiche di supporto alle energie  rinnovabili,\nin  un  contesto  in   cui   l\u0027incrementata   remunerativita\u0027   degli\ninvestimenti sul fotovoltaico e l\u0027elevato impatto  economico,  specie\nsugli utenti finali, degli incentivi imponevano un  riequilibrio  del\nsistema. Sulla base  di  tali  rilievi,  la  Corte  ha  escluso  ogni\nviolazione dei principi di ragionevolezza e di legittimo affidamento,\nritenendo altresi\u0027 non configurabile una  disparita\u0027  di  trattamento\ntra operatori  economici  privati  e  i  soggetti  («enti  locali»  e\n«scuole») esentati dalla rimodulazione in forza della norma di cui si\ndiscute,  «stante  l\u0027evidente  non  omogeneita\u0027  delle  categorie  di\nsoggetti cosi\u0027 comparate, e le  ragioni  di  rispondenza  a  pubblico\ninteresse della deroga in favore di enti e scuole». \n    7.3. Ponendo, invece, a confronto enti locali e societa\u0027 in house\nda essi costituite non pare sussistere l\u0027elemento  di  disomogeneita\u0027\nevocato dalla  Corte.  Al  contrario,  puo\u0027  rinvenirsi  tra  le  due\ncategorie una evidente contiguita\u0027 istituzionale e funzionale,  oltre\nad  una  sostanziale  corrispondenza  degli   interessi   perseguiti.\nInfatti: \n        a) le societa\u0027 in house - secondo la definizione  legislativa\noggi recata dall\u0027art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo\n19  agosto  2016,  n.  175  -   sono   le   societa\u0027   «sulle   quali\nun\u0027amministrazione   esercita   il   controllo   analogo    o    piu\u0027\namministrazioni esercitano  il  controllo  analogo  congiunto,  nelle\nquali la partecipazione di capitali privati avviene  nelle  forme  di\ncui  all\u0027art.  16,  comma  1,   e   che   soddisfano   il   requisito\ndell\u0027attivita\u0027 prevalente di cui all\u0027art. 16, comma 3»; \n        b) esse si contraddistinguono, dunque, per essere  sottoposte\nad un controllo dell\u0027amministrazione «analogo a quello esercitato sui\npropri  servizi,  esercitando  un\u0027influenza  determinante  sia  sugli\nobiettivi strategici che sulle decisioni significative della societa\u0027\ncontrollata» (art. 2, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo\ncit.),  per  essere  interamente  partecipate  dagli  enti   che   le\ncostituiscono   (salva   l\u0027ipotesi,   del   tutto    marginale,    di\npartecipazione «prescritta da norme di legge e che avvenga  in  forme\nche non comportino controllo o potere di  veto,  ne\u0027  l\u0027esercizio  di\nun\u0027influenza determinante sulla societa\u0027 controllata«, art. 16, comma\n1, decreto legislativo cit.), nonche\u0027 per il fatto di generare «oltre\nl\u0027ottanta per cento del loro  fatturato  ...  nello  svolgimento  dei\ncompiti a esse affidati dall\u0027ente  pubblico  o  dagli  enti  pubblici\nsoci» (art. 16, comma 3, decreto legislativo cit.). \n        c) a fronte di tali caratteristiche  -  elaborate  a  partire\ndalla nota sentenza della Corte di giustizia «Teckal» del 18 novembre\n1999   (in   causa   C-107/98),   la    consolidata    giurisprudenza\namministrativa ritiene che la societa\u0027 in house,  benche\u0027  dotata  di\nautonoma  personalita\u0027  giuridica,  presenti  «connotazioni  tali  da\ngiustificare la sua equiparazione ad un \"ufficio  interno\"  dell\u0027ente\npubblico che l\u0027ha costituita, una sorta di longa manus; non  sussiste\ntra l\u0027ente e la societa\u0027 un rapporto  di  alterita\u0027  sostanziale,  ma\nsolo formale» (Cons. Stato, sezione I, parere 21 marzo 2019, n.  883;\nin termini anche sezione III, 25 febbraio 2020, n. 1385; sezione  VI,\n26 maggio 2015, n. 2660); \n        d) anche secondo la giurisprudenza della Corte di  cassazione\n- a partire dalla nota Cassazione civ., sezione  un.  ,  25  novembre\n2013, n. 26283 - tale modello organizzativo «non pare [...] in  grado\ndi collocarsi come un\u0027entita\u0027 posta al di fuori  dell\u0027ente  pubblico,\nil quale ne dispone come di una  propria  articolazione  interna.  E\u0027\nstato osservato, infatti, che essa non e\u0027 altro che una  longa  manus\ndella pubblica amministrazione, al punto che  l\u0027affidamento  pubblico\nmediante in house contract neppure consente veramente di  configurare\nun rapporto contrattuale  intersoggettivo  (Corte  costituzionale  n.\n46/13, cit.); di talche\u0027 \"l\u0027ente in house non  puo\u0027  ritenersi  terzo\nrispetto all\u0027amministrazione controllante ma deve  considerarsi  come\nuno dei servizi propri dell\u0027amministrazione stessa\" (cosi\u0027  Consiglio\ndi Stato, Ad. plen., n. 1/08, cit.). Il velo che normalmente nasconde\nil socio dietro la societa\u0027 e\u0027 dunque squarciato: la distinzione  tra\nsocio (pubblico) e societa\u0027  (in  house)  non  si  realizza  piu\u0027  in\ntermini di alterita\u0027 soggettiva.  L\u0027uso  del  vocabolo  societa\u0027  qui\nserve solo allora a significare che,  ove  manchino  piu\u0027  specifiche\ndisposizioni  di  segno  contrario,  il  paradigma  organizzativo  va\ndesunto dal modello societario;  ma  di  una  societa\u0027  di  capitali,\nintesa come persona giuridica autonoma cui  corrisponda  un  autonomo\ncentro decisionale e di cui sia possibile  individuare  un  interesse\nsuo proprio, non e\u0027 piu\u0027 possibile parlare». \n    7.4. Per tali ragioni, l\u0027assimilazione di disciplina tra societa\u0027\nin house e amministrazioni pubbliche - prescindendo, in questa  sede,\ndalle questioni relative alla possibilita\u0027  di  ricevere  affidamenti\ndiretti senza gara - e\u0027 gia\u0027 riconosciuta in molteplici  e  rilevanti\nambiti disciplinari, quali: \n        a) l\u0027attribuzione alla giurisdizione contabile delle  domande\ndi risarcimento del danno al patrimonio sociale, trattandosi di danno\nerariale (cfr. Cassazione civile, sezione un., 1°  ottobre  2021,  n.\n26738) «la configurabilita\u0027 di una societa\u0027 a partecipazione pubblica\ncome  societa\u0027   in   house,   giustificandone   l\u0027assimilazione   ad\nun\u0027articolazione organizzativa interna  dell\u0027ente  pubblico  titolare\ndella  partecipazione  sociale,  cui  e\u0027  immanente  il  rapporto  di\nservizio tra quest\u0027ultimo e gli amministratori o i  dipendenti  della\nsocieta\u0027, comporta il superamento della distinzione tra le rispettive\nsfere giuridiche e  patrimoniali,  consentendo  di  qualificare  come\ndanno erariale, cioe\u0027 come pregiudizio arrecato direttamente al socio\npubblico, quello subito dal patrimonio  della  societa\u0027  per  effetto\ndella mala gestio degli amministratori o dei dipendenti»); \n        b) le modalita\u0027 di reclutamento del  personale,  che  secondo\nl\u0027art. 19 del decreto legislativo n.  175/2016  (e  gia\u0027  prima,  per\neffetto dell\u0027art. 18 del decreto-legge n. 112/2008, conv. in legge n.\n133/2008)  deve  avvenire  «nel  rispetto  dei  principi,  anche   di\nderivazione europea, di trasparenza, pubblicita\u0027  e  imparzialita\u0027  e\ndei principi di cui all\u0027art. 35, comma 3, del decreto legislativo  30\nmarzo 2001, n. 165» (comma 2),  a  pena  di  nullita\u0027  dei  contratti\nstipulati (comma 4). Pur non trattandosi di vere e proprie  procedure\npubblicistiche,  l\u0027introduzione  di  vincoli  al   reclutamento   del\npersonale muove dalla necessita\u0027 di «mettere un freno a situazioni di\nscarsa considerazione delle risorse  pubbliche»,  quali  sono  quelle\ngestite dalle societa\u0027 in house (Cass. civ., sezione un. ,  ordinanza\n3 luglio 2023, n. 18749); \n        c) la piena accessibilita\u0027 degli atti relativi  all\u0027attivita\u0027\ndi pubblico interesse  svolta  dalla  societa\u0027  in  house,  ai  sensi\ndell\u0027art. 22,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  n.\n241/1990 (Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,  Palermo,\nsezione I, 4 maggio 2023, n. 1498; Tribunale amministrativo regionale\nVeneto, sezione I, ordinanza 7 luglio 2022, n. 114); \n        d) l\u0027applicabilita\u0027 alle societa\u0027  in  house  del  regime  di\nprorogatio degli organi sociali, di cui al  decreto-legge  16  maggio\n1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio\n1994, n. 444 (art. 15, decreto legislativo n. 175/2016); \n        e) la qualificazione in termini  di  incaricato  di  pubblico\nservizio del legale rappresentante di una societa\u0027  in  house  (Cass.\npen,  sezione  VI,  3  luglio  2017,  n.   39350)   con   conseguente\napplicazione della disciplina penalistica propria dei reati contro la\npubblica amministrazione (ex multis, Cassazione pen, sezione  VI,  13\ngiugno 2019, n. 38260). \n    7.5. Come risulta dalla sopra riportata - benche\u0027 non esaustiva -\nelencazione, i principali elementi che  giustificano  l\u0027assimilazione\ndelle societa\u0027 in house alle amministrazioni si  individuano,  da  un\nlato, nella natura delle attivita\u0027  da  esse  svolte,  funzionalmente\norientate  al  perseguimento  dell\u0027interesse  generale  facente  capo\nall\u0027ente controllante; dall\u0027altro, nell\u0027utilizzo e nella gestione  di\nrisorse pubbliche, stante la sostanziale coincidenza patrimoniale tra\nla societa\u0027 partecipata e l\u0027ente pubblico (o gli  enti  pubblici)  di\nriferimento. \n    7.6.  Entrambi  questi   profili,   ad   avviso   del   Collegio,\nmiliterebbero a  favore  di  una  parificazione  del  trattamento  di\nsocieta\u0027 in house ed enti locali in punto di regime  degli  incentivi\nenergetici. La ratio della deroga di cui all\u0027art. 22-bis della  legge\nn. 164/2014, espressamente identificata nella  tutela  dell\u0027interesse\npubblico di cui sono portatori «enti locali» e «scuole», infatti,  si\nrinviene in egual misura anche con riferimento alle societa\u0027 in house\ncostituite  dagli  enti  locali,   le   quali   operano   per   conto\ndell\u0027amministrazione controllante nello  svolgimento  di  servizi  di\ninteresse generale. \n    7.7.  Al  contempo,  poiche\u0027  la  rimodulazione   delle   tariffe\nincentivanti     incide     direttamente     sulla      remunerazione\ndell\u0027investimento effettuato, e tale investimento e\u0027  sostenuto,  sia\nnel caso degli enti locali sia in  quello  delle  societa\u0027  in  house\ncostituite dai primi,  con  risorse  interamente  pubbliche,  nemmeno\nsotto    il    profilo     della     salvaguardia     dell\u0027equilibrio\neconomico-finanziario degli enti considerati dalla norma si  rinviene\nalcuna ragione giustificabile per assoggettare le societa\u0027 in house a\nun trattamento deteriore. \n    8. L\u0027art. 22-bis della legge n.  164/2014  appare,  altresi\u0027,  in\ncontrasto con gli articoli  3  e  97  della  Costituzione,  sotto  il\nprofilo della ragionevolezza  intrinseca  della  scelta  legislativa,\nanche   in   rapporto   con   il   principio   di   buon    andamento\ndell\u0027amministrazione. \n    8.1. Il suddetto principio, infatti, impone ai soggetti  pubblici\ndi operare secondo canoni di  efficienza,  economicita\u0027  e  razionale\nallocazione delle risorse. In tale prospettiva,  la  costituzione  di\nuna societa\u0027 in house per la gestione di servizi pubblici rappresenta\nper l\u0027ente locale una legittima espressione della  propria  autonomia\namministrativa e organizzativa, utile al perseguimento  dei  predetti\nobiettivi. La previsione di un trattamento  deteriore  -  seppur  nel\nparticolare ambito di cui  trattasi  -  per  le  societa\u0027  in  house,\nrispetto a quello applicabile agli enti locali che abbiano  mantenuto\nuna  gestione  interna   dei   servizi,   finisce   per   penalizzare\ningiustificatamente  (e  indirettamente  scoraggiare)   tale   scelta\norganizzativa, anche quando essa rappresenti l\u0027opzione piu\u0027 razionale\ned efficiente, in contrasto con il principio di buon andamento. \n    8.2. Per altro profilo, l\u0027impossibilita\u0027 di  riferire  la  deroga\nprevista per gli enti locali alle loro societa\u0027 in house finisce  per\nessere ancorata ad un mero dato «formale» - la distinta soggettivita\u0027\ngiuridica - che  non  riflette  una  reale  diversita\u0027  di  funzioni,\nfinalita\u0027 o interessi perseguiti. In tal modo, il legislatore  tratta\ndiversamente   soggetti    parimenti    preordinati    all\u0027attuazione\ndell\u0027interesse  pubblico,   in   assenza   di   una   giustificazione\nragionevole e coerente con i principi dell\u0027ordinamento. Se  e\u0027  vero,\ncome riconosciuto dalla stessa Corte nella sentenza n.  16/2017,  che\nla deroga trova fondamento nell\u0027interesse pubblico  facente  capo  ad\nenti locali e scuole, non si comprende perche\u0027 tale  interesse  possa\nessere riferito solo agli enti locali in via diretta ed immediata,  e\nnon possa  essere  ugualmente  riscontrato  quando  gli  stessi  enti\nabbiano scelto di erogare servizi mediante una  propria  societa\u0027  in\nhouse.  La  limitazione  ai  primi  della  deroga  risulta,   dunque,\nintrinsecamente irragionevole. \n    8.3. Nella medesima pronuncia, peraltro, la  Corte  ha  affermato\nche non puo\u0027 sussistere disparita\u0027  di  trattamento  tra  i  soggetti\ncontemplati dall\u0027art. 22-bis e la  generalita\u0027  degli  operatori,  in\nquanto le  categorie  considerate  dal  legislatore  (enti  locali  e\nscuole) non sarebbero omogenee agli operatori  economici  comuni.  La\nsocieta\u0027 in house  non  rientra  pero\u0027  nel  novero  degli  operatori\neconomici privati:  essa  e\u0027  un  soggetto  formalmente  distinto  ma\nfunzionalmente interno all\u0027amministrazione. L\u0027effetto dell\u0027esclusione\ndalla deroga e\u0027 dunque quello di assimilare le societa\u0027  in  house  a\noperatori privati,  in  contraddizione  con  il  quadro  normativo  e\ngiurisprudenziale  che  ne  riconosce   la   natura   sostanzialmente\npubblica. \n    9. Alla stregua  dei  rilievi  fin  qui  svolti,  questo  Giudice\nritiene rilevante e non  manifestamente  infondata  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 22-bis della legge 11  novembre\n2014, n. 164, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.\n133, nella parte in cui non prevede che la deroga  alle  disposizioni\ndi cui ai commi da 3 a 6 dell\u0027art. 26  del  decreto-legge  24  giugno\n2014, n. 91 (convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto\n2014, n. 116), prevista a  favore  degli  impianti  «i  cui  soggetti\nresponsabili erano, alla data di entrata  in  vigore  della  predetta\nlegge di conversione,  enti  locali  o  scuole»,  si  applichi,  alle\nmedesime condizioni, anche agli impianti i cui soggetti  responsabili\nsiano societa\u0027 in house costituite da enti locali. \n    9.1. Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell\u0027art. 23 della\nlegge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la\ntrasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  secondo   le\nmodalita\u0027 indicate in dispositivo. \n    9.2. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della\npronuncia della Corte costituzionale decorrera\u0027 il termine perentorio\ndi sei mesi per la riassunzione del giudizio. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione  seconda),\nnon  definitivamente  pronunciando  sull\u0027appello,  come  in  epigrafe\nproposto,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 22-bis della legge\n11 novembre  2014,  n.  164  (di  conversione  del  decreto-legge  12\nsettembre 2014, n. 133), nei termini e  per  le  ragioni  di  cui  in\nmotivazione. \n    Sospende,  per  l\u0027effetto,  il  presente   giudizio   fino   alla\ndefinizione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027. \n    Ordina   l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale. \n    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri, nonche\u0027 comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del\nParlamento. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  1°\naprile 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Oberdan Forlenza, Presidente; \n        Giovanni Sabbato, consigliere; \n        Cecilia Altavista, consigliere; \n        Francesco Guarracino, consigliere; \n        Luca Emanuele Ricci, consigliere, estensore. \n \n                       Il Presidente: Forlenza \n \n \n                                                   L\u0027estensore: Ricci","elencoNorme":[{"id":"62675","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"12/09/2014","data_nir":"2014-09-12","numero_legge":"133","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"22","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-09-12;133~art22"},{"id":"62676","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"11/11/2014","data_nir":"2014-11-11","numero_legge":"164","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79399","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79400","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54666","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ministero delle imprese e del made in Italy","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54757","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Soelia Spa","data_costit_part":"14/07/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
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