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      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
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A.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 luglio 2024\n\r\nOrdinanza del 23 luglio 2024 del G.I.P. del  Tribunale  di  Bari  nel\nprocedimento penale a carico di G. A.. \n \nProcedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento  ai\n  luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita\u0027 di controllo  -\n  Disciplina - Preclusione per il giudice, tenuto conto di  tutte  le\n  specificita\u0027  del  caso  concreto  e  motivando  sulle  stesse,  di\n  stabilire una distanza inferiore a quella  legalmente  prevista  di\n  cinquecento metri - Preclusione per il giudice  della  possibilita\u0027\n  di esercitare un  potere  discrezionale,  come  previsto  dall\u0027art.\n  275-bis cod. proc. pen. con riguardo alla  misura  cautelare  degli\n  arresti   domiciliari,   in   ordine   alla    non    necessarieta\u0027\n  dell\u0027applicazione  delle  procedure  di  controllo  mediante  mezzi\n  elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto. \nProcedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento  ai\n  luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita\u0027 di controllo  -\n  Disciplina  -  Previsione  che,  qualora  l\u0027organo   delegato   per\n  l\u0027esecuzione accerti la non fattibilita\u0027 tecnica delle modalita\u0027 di\n  controllo, il giudice debba necessariamente imporre l\u0027applicazione,\n  anche congiunta, di ulteriori misure cautelari  anche  piu\u0027  gravi,\n  eliminando ogni margine discrezionale di  apprezzamento  in  ordine\n  alla possibilita\u0027 di valutare l\u0027adeguatezza della misura  cautelare\n  applicata e la sua idoneita\u0027 in relazione alla natura  e  al  grado\n  delle esigenze cautelari di cui all\u0027art.  274  cod.  proc.  pen.  -\n  Eiminazione di ogni margine di apprezzamento  in  ordine  alla  non\n  necessarieta\u0027 dell\u0027applicazione di una misura cautelare piu\u0027  grave\n  in caso di  accertata  non  fattibilita\u0027  tecnica  delle  procedure\n  elettroniche di controllo. \nProcedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento  ai\n  luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita\u0027 di controllo  -\n  Disciplina - Preclusione della concreta ed  effettiva  applicazione\n  della   misura   anche   senza   l\u0027immediato   accertamento   della\n  fattibilita\u0027 tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni\n  di  funzionalita\u0027  tecnica  del  dispositivo)  delle  procedure  di\n  controllo  da  parte  della  polizia   giudiziaria   delegata   per\n  l\u0027esecuzione nei casi di concreta  indisponibilita\u0027  del  personale\n  tecnico qualificato preposto  all\u0027accertamento  della  fattibilita\u0027\n  tecnica. \n- Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis. \n\n\r\n(GU n. 39 del 25-09-2024)\n\r\n \n                          TRIBUNALE DI BARI \n     Ufficio dei giudici per le indagini e l\u0027udienza preliminare \n \n    Il giudice, dott. Francesco Vittorio Rinaldi; \n    Visti gli atti del procedimento di cui agli estremi  in  epigrafe\nindicati, nei confronti di A.G., nato a ... il ... a ..., residente a\n... (...), in via ..., n. ..., ove ha dichiarato domicilio,  iscritto\nper il delitto di cui all\u0027art. 612-bis,  commi  1  e  3,  del  codice\npenale, in relazione alla seguente incolpazione provvisoria: \n        per i reati di cui agli: \n          1) art. 612-bis del codice penale, commi 1 e 3  del  codice\npenale, poiche\u0027, molestava e minacciava gravemente e ripetutamente  i\nconiugi M.S. e C.G., condomini e vicini  di  abitazione,  e  cio\u0027  in\nquanto, con  cadenza  quasi  quotidiana  all\u0027interno  del  condominio\nproferiva all\u0027indirizzo dei detti coniugi e dei familiari  conviventi\ncontinue minacce e parole ingiuriose del tipo «... nano maledetto  ti\ndevo far andare via da questa casa, adesso che ci sono io la pace  e\u0027\nfinita, famiglia Adams, ti devo  fare  una  caricata,  siete  persone\ncattive ...»; accusandoli ingiustificatamente e continuamente di  far\nrumore in orari notturni; producendo rumori molesti (colpi  sul  muro\nconfinante e con un riproduttore  acustico)  che  venivano  avvertiti\ndalle vittime quando erano in casa; battendo  violentemente  al  muro\nconfinante tra le due abitazioni; producendo rumori  molesti  con  un\naltoparlante al fine di infastidire  l\u0027intera  famiglia  fra  cui  la\nminore G.; pedinando,  in  un\u0027occasione  avvenuta  nell\u0027...,  con  la\npropria autovettura il M. mentre anche costui era in auto  assieme  a\ndei colleghi di lavoro, che seguiva sino alle porte di ..., il  tutto\nimprecando al suo indirizzo; aggredendo verbalmente anche i figli dei\nconiugi M./C, S. e A.,  aggredendo  verbalmente  anche  i  figli  dei\nconiugi M./C. durante una riunione condominiale del  ...  accusandoli\ndi produrre rumori molesti; sicche\u0027, per  effetto  di  tali  condotte\ncagionava nelle persone offese un perdurante e grave stato d\u0027ansia  e\npaura ed un fondato timore per la propria incolumita\u0027  e  per  quelle\ndei tre figli (tra cui la minore G.), costringendoli ad  alterare  le\nproprie abitudini di vita e in particolare a muoversi silenziosamente\ned a parlare sottovoce mentre erano in casa e a tenersi costantemente\ninformati fra loro circa il rientro a casa per far trovare il portone\naperto. \n    Con l\u0027aggravante di aver commesso i fatti anche  in  presenza  di\nuna minore. \n    In ... (...), dal ... al ... (data  delle  sommarie  informazioni\nrilasciate da M.S. e C.G. con  querela  del  ...  difeso  di  fiducia\ndall\u0027avv. Vittorio Emanuele Iurino del foro di Bari; \n    Persone offese: \n        1. M.S., nato a ... (...), il ... residente a  ...  alla  via\n..., n. ..., ove ha dichiarato domicilio; \n        2. C.G., nata a ... (...), il ... residente a  ...  alla  via\n..., n. ..., ove ha dichiarato domicilio, \ndifesi di fiducia dall\u0027avv. Rosaria Foggetti del foro di Bari; \n    Visti gli articoli 282-ter,  275-bis,  del  codice  di  procedura\npenale, come modificati dall\u0027art. 12, comma 1, lettere a) e d), legge\n24 novembre 2023,  n.  168,  rubricato  «Rafforzamento  delle  misure\ncautelari e dell\u0027uso del braccialetto elettronico», con cui,  per  un\nverso, la previsione dell\u0027accertamento della «disponibilita\u0027 da parte\ndella polizia giudiziaria»  delle  procedure  di  controllo  mediante\nmezzi elettronici o altri strumenti tecnici e\u0027 stata  sostituita  con\nquella del «previo accertamento della relativa  fattibilita\u0027  tecnica\nda parte della polizia giudiziaria» delle procedure  di  controllo  a\ndistanza (accertamento preliminare previsto solo  per  l\u0027applicazione\ndella  misura  cautelare  degli   arresti   domiciliari,   anche   in\nsostituzione di quella della custodia cautelare in carcere, salvo che\ntali modalita\u0027 tecniche di controllo siano ritenute non necessarie in\nrelazione  alla  natura  e  al  grado  delle  esigenze  cautelari  da\nsoddisfare nel caso concreto) e, per altro verso, e\u0027 stata  prevista,\nall\u0027art. 282-ter, comma 1 del codice di procedura penale «nei casi di\ncui all\u0027art. 286-bis, comma 6 del  codice  di  procedura  penale»,  e\ncioe\u0027, «quando si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli\n570,  571,  572,  575,  nell\u0027ipotesi   di   delitto   tentato,   582,\nlimitatamente  alle  ipotesi   procedibili   d\u0027ufficio   o   comunque\naggravate,  583-quinquies,   600,   600-bis,   600-ter,   600-quater,\n600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater,\n609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis,  del  codice\npenale, commesso in danno dei prossimi congiunti o  del  convivente»,\nl\u0027applicazione automatica delle particolari  modalita\u0027  di  controllo\npreviste dall\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale, oltre  che\nl\u0027imposizione di una distanza «comunque non inferiore  a  cinquecento\nmetri da tali luoghi o dalla persona offesa»; inoltre,  al  comma  1,\ndell\u0027art. 282-ter del codice di procedura penale, e\u0027  stato  previsto\nche,  «con  lo  stesso  provvedimento  che  dispone  il  divieto   di\navvicinamento il giudice prevede l\u0027applicazione, anche congiunta,  di\nuna misura cautelare piu\u0027 grave» in due casi: \n        a) qualora l\u0027imputato neghi il  consenso  all\u0027adozione  delle\nmodalita\u0027 di controllo previste dall\u0027art. 275-bis; \n        b) qualora l\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione accerti la  non\nfattibilita\u0027 tecnica delle predette modalita\u0027 di  controllo:  in  tal\ncaso e\u0027 «imposta»  l\u0027applicazione,  «anche  congiunta,  di  ulteriori\nmisure cautelari, anche piu\u0027 gravi»; \n    Vista  la  richiesta  di  applicazione  della  misura   cautelare\npersonale del divieto di avvicinamento alle persone  offese,  M.S.  e\nC.G. avanzata nei confronti dell\u0027indagato dal pubblico  ministero  in\nsede in data ..., con obbligo di mantenere dagli stessi una  distanza\nnon inferiore a 500 metri (quando si  trova  fuori  dall\u0027abitazione),\ncon  divieto  di  comunicare  con  i  predetti  con  ogni  mezzo   di\ncomunicazione  (cellulari,  internet,  messaggistica   social),   con\nl\u0027utilizzo di strumento elettronico di controllo; \n    Considerato che con ordinanza del 4 luglio 2024,  eseguita  il  5\nluglio 2024, ravvisandosi il pericolo di reiterazione delle  condotte\ndi reato, di cui  alla  lettera  c),  dell\u0027art.  274  del  codice  di\nprocedura penale, oltre che il  rischio  in  ordine  alla  genuinita\u0027\ndell\u0027acquisizione delle fonti  di  prova  di  cui  alla  lettera  a),\ndell\u0027art. 274 del codice di procedura penale, nei confronti di  A.G.,\nin relazione al delitto ascritto (art. 612-bis commi 1 e 3 del codice\npenale), e\u0027 stata disposta l\u0027applicazione: \n        a) della misura cautelare personale coercitiva del divieto di\navvicinamento ai luoghi frequentati  dalle  persone  offese,  M.S.  e\nC.G., con le seguenti prescrizioni: \n          di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle\nstesse quando A. si trova fuori dall\u0027abitazione  e,  in  particolare,\nall\u0027abitazione di prossimi congiunti diversi da quelli con le vittime\nconviventi  e  pertinenze,  ai  luoghi   di   lavoro   dalle   stesse\neventualmente frequentati; \n          con obbligo di mantenere una distanza non inferiore a metri\n500 da tali luoghi, quando A. si trova fuori dal suo  appartamento  e\ndalle persone offese; \n          con divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo,  ivi\ncompresi i social network, con le  stesse  persone  offese  e  con  i\nprossimi congiunti; \n          con l\u0027applicazione delle particolari procedure di controllo\nex art. 275-bis  del  codice  di  procedura  penale,  mediante  mezzi\nelettronici  e/o   altri   strumenti   tecnici   (c.d.   braccialetto\nelettronico)  solo   a   seguito   dell\u0027acquisizione   del   consenso\ndell\u0027indagato  e   previa   verifica   della   fattibilita\u0027   tecnica\ndell\u0027operazione da parte degli operanti di PG; \n        b) con lo stesso provvedimento, in caso di  mancato  consenso\ndell\u0027indagato all\u0027applicazione delle modalita\u0027 di  controllo  di  cui\nall\u0027art. 275-bis del  codice  di  procedura  penale  o  nel  caso  di\naccertata non fattibilita\u0027 tecnica della modalita\u0027 di  controllo,  e\u0027\nstata disposta nei confronti dell\u0027indagato la misura  cautelare  piu\u0027\ngrave del divieto di dimora dal Comune di ..., di  cui  all\u0027art.  283\ndel codice di procedura penale; \n    Considerato che a seguito dell\u0027interrogatorio di  garanzia,  reso\nall\u0027udienza  dell\u002711  luglio  2024  il  difensore  dell\u0027indagato   ha\navanzato istanza intesa: \n        alla revoca della misura cautelare in corso; \n        in  subordine,  alla  revoca  della   disposizione   relativa\nall\u0027applicazione delle particolari  modalita\u0027  di  controllo  di  cui\nall\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale; \n    Considerato che con provvedimento del 17 luglio 2024  sono  state\nrigettate entrambe le richieste avanzate dalla difesa;  segnatamente,\ne\u0027 stata rigettata la richiesta di revoca della disposizione relativa\nall\u0027applicazione delle modalita\u0027 di controllo di cui all\u0027art. 275-bis\ndel codice di procedura penale: il che, a parere di  questo  giudice,\nrende rilevante la questione; \n    Rilevato che con ordinanza n. 17/2024 del 5 dicembre 2023 il  gip\npresso il Tribunale di Modena ha sollevato questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 282-ter, commi 1 e 2 del codice di procedura\npenale, cosi\u0027 come modificati dalla legge 24 novembre 2023,  n.  168,\nnella parte in cui,  in  violazione  degli  articoli  3  e  13  della\nCostituzione, non consente al  giudice,  tenuto  conto  di  tutte  le\nspecificita\u0027 del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire\nuna distanza inferiore a quella legalmente prevista di  500  metri  e\nnella parte  in  cui  prevede  che,  qualora  l\u0027organo  delegato  per\nl\u0027esecuzione accerti la non fattibilita\u0027 tecnica delle  modalita\u0027  di\ncontrollo, il giudice debba necessariamente  imporre  l\u0027applicazione,\nanche congiunta, di ulteriori  misure  cautelari  anche  piu\u0027  gravi,\nsenza, invece, possibilita\u0027 di valutare e motivare, pur garantendo le\nesigenze cautelari di  cui  all\u0027art.  274  del  codice  di  procedura\npenale, la non necessita\u0027 di applicazione del dispositivo elettronico\ndi controllo nel caso concreto; \n    Tanto premesso; \n \n                          Osserva e rileva \n \n1. I fatti oggetto del procedimento: la vicenda cautelare. \n    Il presente procedimento trae origine dalla  querela  sporta  nei\nconfronti dell\u0027indagato -  che  abita  stabilmente  nell\u0027appartamento\nconfinante con quello dei querelanti,  sullo  stesso  piano  -  dalle\npersone offese, i coniugi C.G. e M.S.,  vicini  di  casa  di  A.,  il\nquale, in modo reiterato nel periodo in contestazione,  ha  posto  in\nessere in loro danno una serie  di  condotte  moleste  e  minacciose,\nidonee a cagionare nelle vittime un grave stato di ansia o di  paura,\nnonche\u0027  tali  da  ingenerare  un  fondato  timore  per  la   propria\nincolumita\u0027 o per quella dei loro tre  figli  e  da  costringerli  ad\nalterare le proprie abitudini di vita; in specie,  le  vittime  hanno\ndescritto  le   condotte   persecutorie   e   assillanti   perpetrate\ndall\u0027indagato nei loro confronti, consistenti  in  offese,  ingiurie,\nminacce (anche di morte), azioni moleste reiterate ed atti  emulativi\n(mostrando il dito medio  e  sporgendosi  dal  balcone  in  occasione\ndell\u0027uscita   dall\u0027abitazione   dei   familiari   dei   denuncianti),\npedinamenti (seguendoli anche fuori dall\u0027abitazione),  produzione  di\nrumori molesti in qualsiasi ora (anche con l\u0027utilizzo di  dispositivi\nelettronici, oggetto di sequestro, ascoltando. musica ad alto volume,\nbattendo sul muro con un martello), invettive e  aggressioni  verbali\nin occasione degli incontri con le persone offese. \n    Nei confronti dell\u0027indagato, come  in  premessa  evidenziato,  e\u0027\nstata applicata la misura cautelare personale coercitiva del  divieto\ndi avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese,  M.S.  e\nC.G., con la prescrizione di non avvicinarsi ai  luoghi  abitualmente\nfrequentati dalle stesse persone offese  quando  A.  si  trova  fuori\ndall\u0027abitazione  e,  in  particolare,  all\u0027abitazione   di   prossimi\ncongiunti diversi da quelli con le vittime conviventi  e  pertinenze,\nai luoghi di  lavoro  dalle  stesse  eventualmente  frequentati;  con\nobbligo di mantenere una distanza non inferiore a metri 500  da  tali\nluoghi, quando A. si  trova  fuori  dal  suo  appartamento,  e  dalle\npersone offese;  con  divieto  di  comunicare,  attraverso  qualsiasi\nmezzo, ivi compresi i social network, con le stesse persone offese  e\ncon  i  prossimi  congiunti;  con  l\u0027applicazione  delle  particolari\nprocedure di controllo  ex  art.  275-bis  del  codice  di  procedura\npenale, mediante mezzi elettronici e/o altri strumenti tecnici  (c.d.\nbraccialetto  elettronico)  solo  a  seguito  dell\u0027acquisizione   del\nconsenso dell\u0027indagato e previa verifica della  fattibilita\u0027  tecnica\ndell\u0027operazione da parte degli operanti di PG. \n    Senonche\u0027, essendo diffusa nella  prassi  applicativa  di  alcuni\nuffici giudiziari, per quanto consta, la non condivisibile - a parere\ndi questo giudicante - esecuzione della  misura  cautelare  personale\ncoercitiva piu\u0027 grave nelle more della verifica (che dovrebbe  essere\neffettuata  dalla  PG  delegata  per  l\u0027esecuzione  gia\u0027  al  momento\ndell\u0027applicazione della misura cautelare in parola, secondo il chiaro\ntenore del combinato disposto delle norme di cui agli  articoli  293,\ncommi 2 e 3 e 282-ter,  comma  1  del  codice  di  procedura  penale,\nessendo  le  misure  cautelari  personali  coercitive  diverse  dalla\ncustodia  cautelare  in  carcere  eseguite   mediante   notificazione\ndell\u0027ordinanza)  della  fattibilita\u0027  tecnica  delle   procedure   di\ncontrollo di cui all\u0027art. 275-bis del codice di procedura  penale  da\nparte  della  PG  delegata  per  l\u0027esecuzione,  e\u0027   stata   disposta\nl\u0027applicazione all\u0027indagato dei  dispositivi  di  controllo  ex  art.\n275-bis del codice di procedura penale  al  momento  dell\u0027esecuzione,\nprevio immediato accertamento  della  fattibilita\u0027  tecnica  di  tali\nmodalita\u0027 di controllo  da  parte  dell\u0027organo  di  PG  delegato  per\nl\u0027esecuzione;   e\u0027   stato   disposto,   altresi\u0027,   di   dar   corso\nall\u0027esecuzione della misura cautelare  applicata  anche  in  caso  di\ntemporanea indisponibilita\u0027 dei dispositivi di controllo  elettronici\n(da applicarsi non appena disponibili), oltre che nel caso di mancato\naccertamento da parte della PG,  al  momento  dell\u0027esecuzione,  della\nfattibilita\u0027 tecnica, con specificazione che si  sarebbe  dovuto  dar\ncorso  all\u0027applicazione  della  misura  cautelare  del   divieto   di\navvicinamento  ai  luoghi  frequentati  dalle  persone   offese   con\napplicazione dei dispositivi di  controllo  previa  acquisizione  del\nconsenso  dell\u0027indagato  e  previa  accertamento  della  fattibilita\u0027\ntecnica  di  tali  modalita\u0027  di  controllo,  disponendo  l\u0027immediato\naccertamento da  parte  della  PG,  all\u0027atto  dell\u0027esecuzione,  della\nfattibilita\u0027 tecnica di tali modalita\u0027 di controllo. \n    Al fine di scongiurare il rischio dell\u0027applicazione della  misura\ncautelare piu\u0027 grave, del divieto di dimora nel comune  di  residenza\ndell\u0027indagato - disposta, come si vedra\u0027, con lo stesso provvedimento\n-, inoltre, e\u0027 stato disposto con l\u0027ordinanza de qua di  darsi  corso\nalla misura  cautelare  del  divieto  di  avvicinamento  anche  senza\nbraccialetto   elettronico,   nelle   more   del   compimento   degli\naccertamenti relativi alla fattibilita\u0027 tecnica  delle  procedure  di\ncontrollo di cui all\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale. \n    Con lo stesso provvedimento, inoltre, e\u0027 stato disposto, in  caso\ndi mancato consenso dell\u0027indagato all\u0027applicazione delle modalita\u0027 di\ncontrollo di cui all\u0027art. 275-bis del codice di  procedura  penale  o\nnel caso di accertata non fattibilita\u0027  tecnica  della  modalita\u0027  di\ncontrollo, e\u0027 stata disposta nei confronti  dell\u0027indagato  la  misura\ncautelare piu\u0027 grave del divieto di dimora dal Comune di ..., di  cui\nall\u0027art. 283 del codice di procedura penale. \n    In sede di esecuzione, oltre che in occasione dell\u0027interrogatorio\ndi garanzia, l\u0027indagato ha prestato il  consenso  alle  procedure  di\ncontrollo di cui all\u0027art. 275-bis, del codice di procedura penale. \n    All\u0027esito dell\u0027interrogatorio di  garanzia,  poi,  la  difesa  ha\nchiesto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento\no,   in   subordine,   la   revoca   della   prescrizione    relativa\nall\u0027applicazione delle particolari modalita\u0027  di  controllo  ex  art.\n275-bis, del codice di procedura penale. \n    Entrambe le richieste sono state rigettate. \n    Quanto alla seconda richiesta, per  quanto  rileva  nel  caso  di\nspecie, si e\u0027 osservato che con  la  legge  n.  168/2023  sono  stati\nrafforzati gli strumenti di tutela delle vittime di c.d. «violenza di\ngenere» e di violenza domestica,  con  la  previsione,  tra  l\u0027altro,\ndell\u0027automatica applicazione del dispositivo di controllo a  distanza\ndi cui all\u0027art. 275-bis del codice di procedura  penale.  Le  novita\u0027\nintrodotte con la recente riforma attengono anzitutto alla disciplina\ngenerale delle procedure di controllo mediante  mezzi  elettronici  o\naltri strumenti tecnici  assimilabili,  pensate  tipicamente  per  la\nmisura degli arresti domiciliari e oggi previste  anche  in  caso  di\napplicazione delle misure cautelari  dell\u0027allontanamento  dalla  casa\nfamiliare e del divieto di avvicinamento alla  persona  offesa  o  ai\nluoghi dalla stessa frequentati. \n    E\u0027  stato  evidenziato  che  l\u0027applicazione  delle  procedure  di\ncontrollo mediante mezzi elettronici (c.d. braccialetto elettronico),\ndisposte  gia\u0027  in  sede  di  applicazione  della  misura  cautelare,\ntuttavia, presuppone il consenso (a) del  destinatario  della  misura\ncautelare personale coercitiva e  l\u0027accertamento  della  fattibilita\u0027\ntecnica delle modalita\u0027 di controllo da parte degli  organi  delegati\nper l\u0027esecuzione (b). \n    Qualora, infatti, l\u0027indagato neghi  il  consenso  o  qualora  sia\naccertata  dall\u0027organo  delegato   per   l\u0027esecuzione   (la   Polizia\ngiudiziaria)  la  non  fattibilita\u0027  tecnica   delle   procedure   di\ncontrollo, e\u0027 stata prevista l\u0027applicazione obbligatoria («il giudice\nimpone») anche congiunta di altre misure cautelari anche piu\u0027 gravi. \n    Ebbene, si ritiene di dover sollevare questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale delle norme di cui agli articoli 282-ter, commi 1 e  2\ne 275-bis del codice  di  procedura  penale,  cosi\u0027  come  modificati\ndall\u0027art. 12, comma 1, lettere a) e d) della legge 24 novembre  2023,\nn. 168, per contrasto con gli articoli 3, 13, 24, comma 2, 117, comma\n1 della Costituzione, quest\u0027ultimo in relazione agli articoli 2, 3, 7\ne 8  della  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali (d\u0027ora  in  avanti,  «CEDU»),\ncon particolare riferimento alle previsioni relative: \n        a) all\u0027applicazione automatica delle procedure di controllo a\ndistanza di cui all\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale,  tra\ngli altri, per il delitto di cui all\u0027art. 612-bis del codice penale; \n        b) all\u0027imposizione di  una  distanza  minima,  «comunque  non\ninferiore a cinquecento metri», dalla persona offesa o dai luoghi  da\nessa frequentati in caso - tra l\u0027altro - di applicazione della misura\ncautelare di cui all\u0027art. 282-ter del  codice  di  procedura  penale,\nanche  nell\u0027ipotesi  in  cui  l\u0027indagato  e   la   vittima   dimorino\nall\u0027interno del medesimo immobile; \n        c) all\u0027applicazione obbligatoria, anche congiunta, di  misure\ncautelari (anche) piu\u0027 gravi, anche  nell\u0027ipotesi  di  accertata  non\nfattibilita\u0027  tecnica,  la  quale   non   discende   dalla   volonta\u0027\ndell\u0027indagato, privandolo delle  garanzie  connesse  all\u0027espletamento\ndel  diritto  di  difesa  nella  fase  cautelare,   con   particolare\nriferimento alla (im)possibilita\u0027 da parte del  giudice  che  dispone\nmisura  cautelare  personale  coercitiva  di   modulare   le   scelte\ncautelari,  dovendo   il   giudice   applicare   («applica»),   anche\ncongiuntamente, un\u0027ulteriore misura cautelare, anche  piu\u0027  grave  in\ncaso  di  accertata  non  fattibilita\u0027  tecnica  delle  procedure  di\ncontrollo ex art. 275-bis del codice di procedura penale; \n        d) alla necessaria  verifica,  al  momento  dell\u0027applicazione\ndella misura cautelare e, quindi, al momento dell\u0027esecuzione mediante\nla notificazione dell\u0027ordinanza,  della  fattibilita\u0027  tecnica  delle\nprocedure  di  controllo  di  cui  all\u0027art.  275-bis  del  codice  di\nprocedura penale da parte della  PG  delegata  per  l\u0027esecuzione,  la\nquale si pone in contrasto con il diritto alla vita, con  il  divieto\ndi trattamenti inumani o degradanti, con il diritto al rispetto della\nvita privata e familiare e con il principio di legalita\u0027  e,  dunque,\ncon il «diritto vigente» della Corte EDU, con particolare riferimento\nagli obblighi procedurali sanciti con la sentenza del 2  marzo  2017,\n... contro Italia, ricorso n. 41237/14 e, segnatamente, con il dovere\nper le autorita\u0027  pubbliche  di  instaurare  un  procedimento  penale\neffettivo e tempestivo, da cui discende, a  fortiori,  il  dovere  di\ngarantire l\u0027incolumita\u0027 delle persone offese  attraverso  l\u0027immediata\napplicazione  della  misura  cautelare   personale   coercitiva   nei\nconfronti dell\u0027indagato, laddove la PG non sia  in  materialmente  in\ngrado - per indisponibilita\u0027 del personale tecnico qualificato  -  di\naccertare immediatamente, al  momento  dell\u0027esecuzione  della  misura\ncautelare, la fattibilita\u0027 tecnica delle procedure  di  controllo  di\ncui all\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale. \n2. Sulla rilevanza della questione. \n    A parere di questo giudice, anche  in  ragione  dell\u0027applicazione\ndella   misura   cautelare   personale   coercitiva   nei   confronti\ndell\u0027indagato nelle more della verifica  della  fattibilita\u0027  tecnica\ndelle modalita\u0027 di controllo di cui all\u0027art. 275-bis  del  codice  di\nprocedura penale da parte della PG delegata per  l\u0027esecuzione  -  non\nancora eseguita dalla PG, non essendo  documentato  l\u0027intervento  del\npersonale tecnico che si occupa della  verifica  della  presenza  del\nsegnale internet e della geolocalizzazione  -  e  del  rigetto  della\nrichiesta della difesa con  riferimento  alla  prescrizione  relativa\nall\u0027applicazione delle modalita\u0027 di controllo di cui all\u0027art. 275-bis\ndel  codice  di  procedura  penale,  la  questione  di   legittimita\u0027\ncostituzionale  e\u0027  rilevante  nell\u0027ambito  di  questo  procedimento,\niscritto per un reato abituale (art. 612-bis del codice penale),  con\ncondotte commesse (anche) in epoca successiva all\u0027entrata  in  vigore\ndella legge 24 novembre 2023, n.  168,  nell\u0027ambito  del  quale  sono\nstate applicate misure cautelari secondo  la  disciplina  processuale\nmodificata dal recente intervento legislativo. \n    Ebbene, si ritiene che, ove venisse  dichiarata  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale delle previsioni di cui agli articoli 282-ter, commi 1\ne 2 e 275-bis del codice di procedura penale, per contrasto  con  gli\narticoli della Costituzione innanzi indicati, in primo  luogo,  anche\nnei casi di applicazione  della  misura  cautelare  di  cui  all\u0027art.\n282-ter del codice di procedura penale per il delitto di cui all\u0027art.\n612-bis del  codice  penale,  il  giudice  potrebbe,  per  un  verso,\nmodulare le prescrizioni  correlate  a  tale  misura  cautelare,  nel\nrispetto del  canone  della  proporzionalita\u0027,  tenendo  conto  delle\nspecifiche necessita\u0027 - anche abitative, come nel caso  di  specie  -\ndell\u0027indagato,  prescrivendo  una  distanza  inferiore  a  quella  di\n«cinquecento metri»  dalle  persone  offese  e  dai  luoghi  da  esse\nfrequentati e consentendogli di esercitare  un  potere  discrezionale\nsulla  necessita\u0027  o  meno  dell\u0027applicazione  delle   procedure   di\ncontrollo di cui all\u0027art. 275-bis del codice di  procedura  penale  -\ndiscrezionalita\u0027 prevista proprio  dalla  disposizione  citata  nelle\nipotesi  di  irrogazione  della  misura   cautelare   degli   arresti\ndomiciliari, anche in  sostituzione  di  quella  custodiale  massima,\nipotesi nella quale, peraltro, e\u0027 previsto il preventivo accertamento\ndella fattibilita\u0027 tecnica delle procedure elettroniche di controllo:\nil che determina una irragionevole disparita\u0027  di  trattamento  -  in\nrelazione  alla  natura  e  al  grado  delle  esigenze  cautelari  da\nsoddisfare  nel  caso  concreto,  oltre  che  alle   specificita\u0027   e\npeculiarita\u0027 del  caso  concreto,  garantendo  al  contempo  in  modo\nefficace le (preminenti) esigenze di tutela delle persone offese, con\nil minimo sacrificio della liberta\u0027 personale e dei diritti personali\ndel  destinatario  della  misura  cautelare;  per  altro  verso,   la\ndichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale  delle  norme  innanzi\nindicate consentirebbe al giudice di  esercitare  il  proprio  potere\ndiscrezionale anche con riguardo  alla  necessita\u0027  dell\u0027applicazione\ncongiunta di ulteriore misura cautelare, tenendo conto della  natura,\ndel grado e delle concrete esigenze cautelare da soddisfare nel  caso\nconcreto, senza pregiudizio per il diritto di  difesa  dell\u0027indagato,\nche si concretizzerebbe nelle ipotesi di  applicazione  di  ulteriori\nmisure cautelari a  seguito  dell\u0027accertamento,  da  parte  della  PG\ndelegata per  l\u0027esecuzione,  della  non  fattibilita\u0027  tecnica  delle\nprocedure  di  controllo  di  cui  all\u0027art.  275-bis  del  codice  di\nprocedura penale. \n    La questione  di  legittimita\u0027  costituzionale,  inoltre,  appare\nrilevante nel caso di specie anche con riguardo  alla  norma  di  cui\nall\u0027art. 117, comma 1 della Costituzione, in relazione agli  articoli\n2, 3, 7 e 8 della CEDU, quali parametri  interposti  di  legittimita\u0027\ncostituzionale delle citate norme di  cui  agli  articoli  282-ter  e\n275-bis  del  codice  di  procedura   penale,   poiche\u0027,   prevedendo\nl\u0027obbligatorieta\u0027  dell\u0027applicazione  dei  dispositivi  di  controllo\nelettronico di cui all\u0027art. 275-bis del codice  di  procedura  penale\nnei casi  di  irrogazione  della  misura  cautelare  del  divieto  di\navvicinamento  alla  persona  offesa  e  ai   luoghi   dalla   stessa\nfrequentati per taluni reati, tra cui, per quanto rileva nel caso  di\nspecie, quello di cui all\u0027art. 612-bis del  codice  penale,  potrebbe\ndeterminare in concreto  la  violazione  degli  obblighi  procedurali\nsanciti con la sentenza del 2 marzo 2017, ... contro Italia,  ricorso\nn. 41237/14 e, dunque, la violazione del principio di legalita\u0027 cosi\u0027\ncome interpretato dalla Corte EDU. \n    In altri termini, poiche\u0027, a norma dell\u0027art. 293, commi 2 e 3 del\ncodice di procedura  penale,  la  misura  cautelare  del  divieto  di\navvicinamento  ai  luoghi  frequentati  dalla  persona  offesa  viene\neseguita con la notifica  del  provvedimento  al  destinatario,  tale\nmisura cautelare non potrebbe essere applicata nelle ipotesi  in  cui\nla PG delegata per l\u0027esecuzione non  sia  in  grado  in  concreto  di\naccertare la fattibilita\u0027 tecnica delle procedure  di  controllo,  da\nintendersi (com\u0027e\u0027 stato chiarito dalla  relazione  dell\u0027Ufficio  del\nmassimario della Corte di cassazione sulla legge n.  168/2023)  quale\nverifica delle condizioni di funzionalita\u0027 tecnica del dispositivo  -\nad esempio, per indisponibilita\u0027 dei  personale  tecnico  qualificato\npreposto all\u0027accertamento  della  fattibilita\u0027  tecnica  -,  giacche\u0027\nl\u0027utilizzo da parte del legislatore del modo  indicativo  («applica»)\ncon riferimento  all\u0027applicazione  dei  dispositivi  di  controllo  a\ndistanza al destinatario della  misura  cautelare  non  lascia  alcun\nmargine discrezionale al giudice in ordine alla scelta «se» applicare\no  meno   tali   dispositivi   elettronici:   ebbene,   la   concreta\nimpossibilita\u0027 di applicare la misura cautelare da parte della PG per\nl\u0027impossibilita\u0027 di accertare la fattibilita\u0027 tecnica delle procedure\ndi controllo si porrebbe in contrasto con il dovere per le  autorita\u0027\npubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo\nsancito con la citata sentenza «...» e, a fortiori, con il dovere  di\ngarantire l\u0027incolumita\u0027 delle persone offese  attraverso  l\u0027immediata\napplicazione  della  misura  cautelare   personale   coercitiva   nei\nconfronti dell\u0027indagato, con conseguente violazione del principio  di\nlegalita\u0027,  sotto  il  profilo  del   «diritto»   (giurisprudenziale)\nvigente, come interpretato dalla Corte EDU, nelle ipotesi, cioe\u0027,  in\ncui  addirittura  l\u0027instaurazione  del  procedimento   penale   abbia\ncondotto  alla  richiesta  da  parte   del   pubblico   ministero   e\nall\u0027applicazione da parte del gip di  misure  cautelari  personali  a\nscopo  di  tutela  della  vittima,  frustrando  cosi\u0027  con   maggiore\npregnanza le concrete ed effettive esigenze di tutela  delle  vittime\ndi violenza domestica, specie  in  quei  contesti  caratterizzati  da\nsituazioni di convivenza  o  da  contesti  di  particolare  vicinanza\naffettiva o di prossimita\u0027 abitativa, come nel caso di specie. \n3. Sulla non manifesta infondatezza delle questioni. \n    Allo scopo di illustrare le  motivazioni  a  sostegno  della  non\nmanifesta    infondatezza    delle    questioni    di    legittimita\u0027\ncostituzionale, e\u0027 necessario prendere le mosse da una breve disamina\ndelle novita\u0027 normative introdotte con la legge n. 168/2023,  nonche\u0027\ndell\u0027iter  normativo  e  giurisprudenziale   che   ha   condotto   al\nrafforzamento  degli  strumenti  di  tutela  delle  vittime  di  c.d.\n«violenza di genere» e di violenza domestica. \n    La dir. 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio del 25  ottobre\n2012, recante «Norme minime  in  materia  di  diritti,  assistenza  e\nprotezione delle vittime di reato», riconosce a tutte le  vittime  il\n«diritto alla protezione»  e,  pur  facendo  salvi  i  diritti  della\ndifesa, «richiede agli Stati  membri  di  assicurare  che  sussistano\nmisure  per  proteggere  la   vittima   e   i   suoi   familiari   da\nvittimizzazione secondaria e ripetuta,  intimidazioni  e  ritorsioni,\ncompreso il rischio di danni emotivi o psicologici». \n    In tema di protezione delle vittime di reato  la  Convenzione  di\nIstanbul del 2011, sottoscritta dall\u0027Italia nel 2012 e ratificata con\nlegge 27 giugno 2013, n. 77 (Convenzione del Consiglio d\u0027Europa sulla\nprevenzione e la lotta alla violenza contro le donne  e  la  violenza\ndomestica), dopo aver affermato all\u0027art. 2 che le parti  «presteranno\nparticolare  attenzione  alla  protezione  delle  donne  vittime   di\nviolenza di genere», precisa, al  successivo  art.  18,  che  occorre\n«proteggere tutte le vittime  da  nuovi  atti  di  violenza»;  e,  in\nrelazione allo svolgimento dell\u0027azione giudiziaria, non solo richiede\nespressamente una cooperazione «tra le  autorita\u0027  giudiziarie  e  di\npubblici ministeri», ma  sottolinea  che  le  misure  devono  «essere\nbasate su una comprensione della violenza di genere,  e  concentrarsi\nsulla sicurezza della vittima». \n    Allo scopo di  adeguare  la  normativa  Interna  alle  previsioni\neuropee ed internazionali e di rafforzare la risposta ad un  fenomeno\ndiffuso, il legislatore interno e\u0027 intervenuto con  legge  19  luglio\n2019, n. 69 - c.d. «Codice rosso» -, apportando modifiche  ad  alcune\nnorme del codice penale e di procedura penale al fine di reprimere in\nmodo piu\u0027 efficace i reati di violenza di genere  e  domestica  e  di\noffrire una tutela piu\u0027 incisiva alle vittime di tali violenze. \n    In particolare, e\u0027 stata stabilita  l\u0027obbligatoria  tempestivita\u0027\ndell\u0027intervento sia  della  polizia  giudiziaria  sia  dell\u0027autorita\u0027\ninquirente,  anche  mediante  l\u0027audizione  della  persona  offesa   o\ndenunciante, nel termine di tre giorni dalla data di iscrizione della\nnotizia di reato al fine di prevenire situazioni di stallo nell\u0027avvio\ndelle indagini dopo la denuncia  della  violenza  e  considerato  che\nproprio in ragione di tali ritardi, e della connessa sottovalutazione\ndel rischio e della mancata adozione  di  misure  di  protezione,  il\nnostro Paese e\u0027 stato condannato da parte della CEDU, 2  marzo  2017,\nsentenza ... contro Italia, ricorso n. 41237/14. \n    Per quanto rileva nel caso di specie, con tale pronuncia la Corte\nEDU ha evidenziato che fra gli obblighi positivi rientrano altresi\u0027 i\ncosiddetti obblighi procedurali, dai quali discende il dovere per  le\nautorita\u0027 pubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo  e\ntempestivo. \n    Alla  luce  della  pronuncia  della   Corte   EDU,   dunque,   la\ntempestivita\u0027   nell\u0027instaurazione   del   procedimento   penale    e\nnell\u0027intervento dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria costituisce  un  principio\nfondamentale  nell\u0027interpretazione  del  diritto  convenzionale  -  e\ndunque,  per  effetto  del  richiamo  al  rispetto   degli   obblighi\ninternazionali contenuto nell\u0027art. 117, comma 1  della  Costituzione,\nun principio  riconosciuto  a  livello  costituzionale,  fungendo  il\ndiritto   CEDU   quale   parametro   interposto    di    legittimita\u0027\ncostituzionale della normativa interna -, funzionale a  garantire  il\ndovere da parte degli Stati membri all\u0027effettiva tutela delle vittime\ndi violenza domestica o, comunque, nei  contesti  contraddistinti  da\nparticolare vicinanza, tra cui rientrano indubbiamente quelle ipotesi\ndi «vicinanza abitativa», ricorrente nel caso di specie. \n    La Corte EDU ha evidenziato, in particolare, come, allo scopo  di\nassicurare il rispetto del diritto alla vita, nonche\u0027 della privata e\nfamiliare, sia richiesta agli Stati membri una «diligenza particolare\nche richiede il trattamento delle denunce per violenze domestiche»  e\ncome «nell\u0027ambito dei procedimenti interni,  si  debba  tenere  conto\ndelle specificita\u0027 dei fatti di violenza domestica, riconosciute  nel\npreambolo della Convenzione di Istanbul», la quale impone agli  Stati\nparti di adottare «le misure legislative o di altro  tipo  necessarie\nper garantire che le indagini e  i  procedimenti  penali  relativi  a\ntutte le forme di violenza che rientrano nel  campo  di  applicazione\ndella (...) Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato». \n    Al  fine  di  illustrare  le  argomentazioni  a  sostegno   delle\nquestioni  di  legittimita\u0027  costituzionale,  infine,  e\u0027  necessario\npassare in rassegna sinteticamente le principali modifiche  apportate\nal codice di procedura penale con la legge 24 novembre 2023, n.  168,\nrecante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle  donne  e\ndella violenza domestica», con particolare  riguardo  alle  modifiche\napportate agli articoli 275-bis e 282-ter  del  codice  di  procedura\npenale. \n    Le modifiche sono contenute nell\u0027art. 12, lettere a) e d),  della\nlegge 24 novembre 2023, n. 168. Di seguito si riporta il testo  della\nnorma citata. \n    1. Al codice di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti\nmodificazioni: \n        a) all\u0027art. 275-bis, comma 1, primo periodo,  le  parole:  «,\nquando ne abbia accertato la disponibilita\u0027 da  parte  della  polizia\ngiudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «,  previo  accertamento\ndella  relativa  fattibilita\u0027  tecnica   da   parte   della   polizia\ngiudiziaria»; \n    [...] \n        d) all\u0027art. 282-ter: \n          1) il comma 1 e\u0027 sostituito dal seguente: \n«1. Con il provvedimento che dispone il divieto di  avvicinamento  il\ngiudice  prescrive  all\u0027imputato  di   non   avvicinarsi   a   luoghi\ndeterminati abitualmente frequentati dalla persona offesa  ovvero  di\nmantenere  una  determinata  distanza,  comunque  non   inferiore   a\ncinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa,  disponendo\nl\u0027applicazione delle  particolari  modalita\u0027  di  controllo  previste\ndall\u0027art. 275-bis. Nei casi di cui  all\u0027art.  282-bis,  comma  6,  la\nmisura puo\u0027 essere disposta anche al di  fuori  dei  limiti  di  pena\nprevisti dall\u0027art. 280. Con lo stesso provvedimento  che  dispone  il\ndivieto di avvicinamento il  giudice  prevede  l\u0027applicazione,  anche\ncongiunta, di una misura  piu\u0027  grave  qualora  l\u0027imputato  neghi  il\nconsenso all\u0027adozione delle modalita\u0027 di controllo previste dall\u0027art.\n275-bis. Qualora l\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione  accerti  la  non\nfattibilita\u0027  tecnica  delle  predette  modalita\u0027  di  controllo,  il\ngiudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di  ulteriori  misure\ncautelari anche piu\u0027 gravi»; \n          2) al comma 2, le parole: «una determinata distanza da tali\nluoghi o da  tali  persone»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «una\ndeterminata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri,  da\ntali luoghi  o  da  tali  persone,  disponendo  l\u0027applicazione  delle\nparticolari modalita\u0027 di controllo previste dall\u0027art. 275-bis». \n    Per effetto del recente intervento normativo,  dunque,  l\u0027attuale\ntesto dell\u0027art. 282-ter del codice di procedura  penale  contiene  la\nseguente formulazione: \n        «Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati\ndalla persona offesa). - 1.  Con  il  provvedimento  che  dispone  il\ndivieto di avvicinamento il giudice  prescrive  all\u0027imputato  di  non\navvicinarsi  a  luoghi  determinati  abitualmente  frequentati  dalla\npersona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque\nnon inferiore a cinquecento metri, da tali  luoghi  o  dalla  persona\noffesa, disponendo  l\u0027applicazione  delle  particolari  modalita\u0027  di\ncontrollo previste  dall\u0027art.  275-bis.  Nei  casi  di  cui  all\u0027art.\n282-bis, comma 6, la misura puo\u0027 essere disposta anche  al  di  fuori\ndei  limiti  di  pena  previsti  dall\u0027art.   280.   Con   lo   stesso\nprovvedimento che dispone il  divieto  di  avvicinamento  il  giudice\nprevede l\u0027applicazione, anche congiunta, di  una  misura  piu\u0027  grave\nqualora l\u0027imputato neghi consenso  all\u0027adozione  delle  modalita\u0027  di\ncontrollo previste dall\u0027art. 275-bis. \n        Qualora l\u0027organo delegato per  l\u0027esecuzione  accerti  la  non\nfattibilita\u0027  tecnica  delle  predette  modalita\u0027  di  controllo,  il\ngiudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di  ulteriori  misure\ncautelari anche piu\u0027 gravi. \n        2.  Qualora  sussistano  ulteriori  esigenze  di  tutela,  il\ngiudice puo\u0027 prescrivere all\u0027imputato di  non  avvicinarsi  a  luoghi\ndeterminati abitualmente  frequentati  da  prossimi  congiunti  della\npersona offesa o da persone con questa conviventi o  comunque  legate\nda relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata  distanza,\ncomunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da  tali\npersone, disponendo l\u0027applicazione  delle  particolari  modalita\u0027  di\ncontrollo previste dall\u0027art. 275-bis. \n        3.  Il  giudice  puo\u0027,  inoltre,  vietare   all\u0027imputato   di\ncomunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con  le  persone  di  cui  ai\ncommi 1 e 2. \n        4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e  2\nsia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il\ngiudice prescrive le relative modalita\u0027 e puo\u0027 imporre limitazioni.». \n    Le novita\u0027, dunque, attengono anzitutto alla disciplina  generale\ndelle procedure di  controllo  mediante  mezzi  elettronici  o  altri\nstrumenti tecnici assimilabili, pensate  tipicamente  per  la  misura\ndegli  arresti  domiciliari  e  oggi  previste  anche  in   caso   di\napplicazione delle misure cautelari  dell\u0027allontanamento  dalla  casa\nfamiliare e del divieto di avvicinamento alla  persona  offesa  o  ai\nluoghi dalla stessa frequentati. \n    Come in premessa evidenziato, l\u0027applicazione delle  procedure  di\ncontrollo mediante mezzi elettronici (c.d. braccialetto elettronico),\ndisposte  gia\u0027  in  sede  di  applicazione  della  misura  cautelare,\ntuttavia, presuppone il consenso (a) del  destinatario  della  misura\ncautelare personale coercitiva e  l\u0027accertamento  della  fattibilita\u0027\ntecnica delle modalita\u0027 di controllo da parte degli  organi  delegati\nper l\u0027esecuzione (b). \n    Qualora infatti  l\u0027indagato  neghi  il  consenso  o  qualora  sia\naccertata  dall\u0027organo  delegato   per   l\u0027esecuzione   (la   Polizia\ngiudiziaria)  la  non  fattibilita\u0027  tecnica   delle   procedure   di\ncontrollo, e\u0027 stata prevista l\u0027applicazione obbligatoria («il giudice\nimpone») anche congiunta di altre misure cautelari anche piu\u0027 gravi. \n    Nella  relazione  dell\u0027Ufficio  del  massimario  della  Corte  di\ncassazione e\u0027 stato chiarito che il sintagma  «fattibilita\u0027  tecnica»\nevoca unquid pluris rispetta alla mera disponibilita\u0027 dello strumento\nda parte della polizia giudiziaria,  implicando  una  verifica  delle\ncondizioni   di   funzionalita\u0027   tecnica    del    dispositivo    di\ngeolocalizzazione, il  cui  obiettivo  e\u0027  di  rendere  effettivo  il\nrispetto delle  prescrizioni  imposte  con  misure  alternative  alla\ncustodia intramuraria;  e\u0027  stato  chiarito  anche  che,  in  ragione\ndell\u0027uso della congiunzione «anche» in funzione concessiva,  in  tali\ncasi, e specialmente nella evenienza di non fattibilita\u0027 tecnica - la\nquale  prescinde  dalla  volonta\u0027  del  soggetto   -   l\u0027applicazione\ncumulativa debba uniformarsi al canone aureo della  proporzionalita\u0027,\nche regola la materia della cautela, sia personale che  reale,  e  in\nparticolare al dettato dell\u0027art. 277 del codice di procedura  penale,\nli\u0027 dove dispone che le modalita\u0027 di esecuzione delle  misure  devono\nsalvaguardare i diritti della persona  ad  esse  sottoposta,  il  cui\nesercizio non sia incompatibile con le esigenze  cautelari  del  caso\nconcreto; sicche\u0027 non potra\u0027 essere disposta l\u0027applicazione congiunta\ndi misure inessenziali rispetto alle  esigenze  di  contenimento  del\npericolo di condotte reiterative. \n    Dal confronto della formulazione testuale degli articoli 282-bis,\ncomma 6, 282-ter,  comma  1  e  275-bis  («particolari  modalita\u0027  di\ncontrollo») del codice di procedura penale  emerge  come  la  «previa\nverifica» da parte del giudice delle modalita\u0027 tecniche di  controllo\nsia  prevista  unicamente  per  la  misura  cautelare  degli  arresti\ndomiciliari e non anche per le misure  cautelari  dell\u0027allontanamento\ndalla casa  familiare  e  del  divieto  di  avvicinamento  ai  luoghi\nfrequentati dalla persona offesa,  per  le  quali  pure  e\u0027  prevista\nl\u0027applicazione delle  particolari  modalita\u0027  di  controllo  gia\u0027  al\nmomento dell\u0027applicazione delle suddette misure cautelari. \n    Il testo dell\u0027art. 275-bis,  comma  1  del  codice  di  procedura\npenale reca, infatti, la seguente disciplina: «Nel disporre la misura\ndegli  arresti  domiciliari  anche  in  sostituzione  della  custodia\ncautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie\nin relazione alla natura e  al  grado  delle  esigenze  cautelari  da\nsoddisfare  nel  caso  concreto,  prescrive  procedure  di  controllo\nmediante  mezzi  elettronici  o  altri  strumenti   tecnici,   previo\naccertamento della  relativa  fattibilita\u0027  tecnica  da  parte  della\npolizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il  giudice  prevede\nl\u0027applicazione della  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere\nqualora  l\u0027imputato  neghi  il  consenso  all\u0027adozione  dei  mezzi  e\nstrumenti anzidetti»; laddove l\u0027art. 282 bis, comma 6 del  codice  di\nprocedura penale prevede: «Con lo stesso  provvedimento  che  dispone\nl\u0027allontanamento, il giudice prevede l\u0027applicazione, anche congiunta,\ndi una  misura  piu\u0027  grave  qualora  l\u0027imputata  neghi  il  consenso\nall\u0027adozione delle modalita\u0027 di controllo anzidette. Qualora l\u0027organo\ndelegato per l\u0027esecuzione accerti la non fattibilita\u0027  tecnica  delle\npredette modalita\u0027 di controllo, il  giudice  impone  l\u0027applicazione,\nanche congiunta, di ulteriori misure  cautelari  anche  piu\u0027  gravi»;\nallo stesso modo l\u0027art. 282-ter, comma primo del codice di  procedura\npenale prevede «Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di\navvicinamento il giudice prevede l\u0027applicazione, anche congiunta,  di\nuna  misura  piu\u0027  grave  qualora  l\u0027imputato   neghi   il   consenso\nall\u0027adozione delle modalita\u0027 di controllo previste dall\u0027art. 275-bis.\nQualora  l\u0027organo  delegato   per   l\u0027esecuzione   accerti   la   non\nfattibilita\u0027  tecnica  delle  predette  modalita\u0027  di  controllo,  il\ngiudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di  ulteriori  misure\ncautelari anche piu\u0027 gravi». \n    Gli automatismi innanzi evocati, relativi alla previsione di  una\ndistanza non  inferiore  a  500  metri,  oltre  che  all\u0027applicazione\nautomatica («il giudice  impone»)  di  una  misura  cautelare  (anche\ncongiunta), anche piu\u0027 grave, dunque, a  parere  di  questo  giudice,\nsono suscettibili di integrare una violazione delle norme di cui agli\narticoli 3 e 13 della Costituzione, sotto il profilo della violazione\ndei principi  di  ragionevolezza  e  di  proporzionalita\u0027;  in  altri\ntermini,  si  dubita  della  legittimita\u0027  costituzionale   dell\u0027art.\n282-ter, commi 1 e 2 del  codice  di  procedura  penale,  cosi\u0027  come\nmodificato dalla legge 24 novembre 2023, n.  186,  in  vigore  dal  9\ndicembre 2023, nella parte in cui non  consente  al  giudice,  tenuto\nconto di tutte le specificita\u0027 del caso concreto  e  motivando  sulle\nstesse, di stabilire  una  distanza  inferiore  a  quella  legalmente\nprevista di 500 metri e nella  parte  in  cui  prevede  che,  qualora\nl\u0027organo  delegato  per  l\u0027esecuzione  accerti  la  non  fattibilita\u0027\ntecnica   delle   modalita\u0027   di   controllo,   il   giudice    debba\nnecessariamente imporre l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori\nmisure cautelari anche piu\u0027 gravi, obliterando  qualsivoglia  margine\ndiscrezionale  di  apprezzamento   del   giudice   in   ordine   alla\npossibilita\u0027  di  valutare  l\u0027adeguatezza  della   misura   cautelare\napplicata e la sua idoneita\u0027 in relazione  alla  natura  e  al  grado\ndelle esigenze cautelari di cui all\u0027art. 274 del codice di  procedura\npenale, oltre che  la  non  necessarieta\u0027  dell\u0027applicazione  di  una\nmisura cautelare piu\u0027 grave in caso  di  accertata  non  fattibilita\u0027\ntecnica delle procedure elettroniche di controllo. \n    Si dubita, inoltre, della legittimita\u0027 costituzionale della norma\ncitata nella parte in cui non consente al giudice di poter esercitare\nun potere discrezionale - come previsto dall\u0027art. 275-bis del  codice\ndi procedura penale con riguardo alla misura cautelare degli  arresti\ndomiciliari - in  ordine  alla  non  necessarieta\u0027  dell\u0027applicazione\ndelle procedure di controllo mediante mezzi elettronici,  motivandone\nle ragioni nel caso concreto. \n    Quanto ai profili di violazione dell\u0027art. 3  della  Costituzione,\nsi rileva che la nuova formulazione  normativa,  laddove  prevede  il\ndoppio automatismo travalica i limiti della  ragionevolezza  e  della\nproporzione, quali corollari del  principio  di  eguaglianza  di  cui\nall\u0027art. 3 della Costituzione. \n    E\u0027  stato  osservato  come  la  violazione  dell\u0027art.   3   della\nCostituzione si manifesta non soltanto  quando  vengano  trattate  in\nmodo irragionevolmente differente  situazioni  tra  loro  uguali,  ma\nanche quando - come nel caso di specie -  sia  previsto  il  medesimo\ntrattamento per situazioni che possono essere  dissimili,  senza  che\ntale diversita\u0027 sia giustificata da ragioni obiettive. \n    E\u0027 meritevole  di  censura  proprio  questo  secondo  profilo  di\nirragionevolezza della previsione  di  cui  all\u0027art.  282-ter,  comma\nprimo, del codice di procedura penale, laddove, per un verso, prevede\nl\u0027imposizione automatica della distanza minima di 500 metri  (a),  e,\nper altro verso, l\u0027applicazione automatica delle  procedure  tecniche\ndi controllo di cui all\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale -\nanche in caso di problematiche tecniche inerenti  al  dispositivo  di\ncontrollo - (b), senza tenere conto della gravita\u0027 del  fatto,  della\npersonalita\u0027  dell\u0027indagato  e  di  altre  specificita\u0027  che  possono\npresentarsi nel caso sottoposto al giudice (quali, come nel  caso  di\nspecie,  la  stretta  vicinanza  abitativa).  Tale   irragionevolezza\nrisulta evidente, secondo questo giudice, tanto in  astratto,  quanto\nin concreto: a) in astratto, in quanto e\u0027 prevista una misura unica e\ncon modalita\u0027 di controllo analoghe per situazioni che potrebbero non\nessere concretamente tali (anche in ragione delle  diverse  modalita\u0027\ndella condotta di atti persecutori, della personalita\u0027 del soggetto o\ndella consistenza temporale degli episodi); b) in  concreto,  poiche\u0027\nla distanza minima di 500 metri potrebbe precludere persino l\u0027accesso\nai fondamentali servizi al cittadino, alcuni dei quali posti a tutela\ndella sua salute e della sua incolumita\u0027 fisica (quali, la  farmacia,\nl\u0027ospedale, la caserma dei Carabinieri) ovvero al luogo di culto o di\nstudio, oltre che alla propria abitazione  (con  astratta  violazione\ndell\u0027art. 14 della Costituzione). \n    In tali casi non potrebbe nemmeno venire in soccorso il  disposto\ndi cui all\u0027art. 282-ter, comma quarto del codice di procedura penale,\nche consente al giudice di poter  autorizzare  la  frequentazione  di\ndeterminati luoghi per ragioni lavorative o per esigenze abitative. \n    Cio\u0027,   alla   luce   delle   preminenti   ragioni   di    tutela\ndell\u0027incolumita\u0027 della persona offesa. \n    Con  riguardo  ai  profili   di   illegittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 282-ter  del  codice  di  procedura  penale  relativi  alla\nviolazione dell\u0027art. 13 della Costituzione, in specie, questo giudice\ndubita della legittimita\u0027 costituzionale  della  norma  in  questione\nsotto il profilo del rispetto della  riserva  di  giurisdizione,  con\nparticolare  riferimento  all\u0027adeguatezza   della   motivazione   del\nprovvedimento restrittivo della liberta\u0027 personale sulle modalita\u0027 di\napplicazione della misura cautelare (essendo al contempo previste  in\nvia automatica ed indiscriminata una distanza minima, non inferiore a\n500 metri e l\u0027applicazione delle modalita\u0027 tecniche di  controllo)  e\nalle ragioni per le quali, in caso di problematiche di natura tecnica\n(peraltro,  in  caso  di  consenso  all\u0027utilizzo   del   braccialetto\nelettronico,  non  assolutamente   riferibili   alla   volonta\u0027   del\ndestinatario   della   misura   cautelare)   si    debba    ricorrere\nnecessariamente all\u0027applicazione «anche» di altre  misure  cautelari,\n«anche» piu\u0027 gravi (il che, sarebbe in contrasto con il principio del\nminimo sacrificio della liberta\u0027 personale). \n    Gia\u0027 in questo senso si era espressa la Corte di cassazione,  con\nla sentenza Cassazione, sezione unica, 28 ottobre 2021,  sentenza  n.\n39005, con la quale i giudici di legittimita\u0027  hanno  osservato  come\n«la disposizione, seguendo e completando il sistema gia\u0027 adottato con\nl\u0027art. 282-bis del codice di procedura penale, introduce  una  misura\nche ha la caratteristica di essere espressamente mirata  alla  tutela\ndella singola persona offesa, in favore della quale intende creare un\nvero  e  proprio  schermo   di   protezione   rispetto   a   condotte\ndell\u0027indagato mirate all\u0027aggressione fisica o psicologica. Secondo le\nnecessita\u0027 del caso concreto, la persona offesa deve potere godere di\ntranquillita\u0027 e liberta\u0027 di frequentazione dei propri luoghi abituali\ne deve potersi muovere liberamente anche al di fuori di  un  contesto\npredeterminato con la certezza che il soggetto che  minaccia  la  sua\nliberta\u0027 fisica  o  morale  si  terra\u0027  a  debita  distanza,  essendo\nobbligato all\u0027allontanamento anche in caso di  incontro  fortuito»  e\nche «non vi e\u0027 ragione di  dubitare  della  piena  conformita\u0027  della\nmisura del divieto di avvicinamento alla persona  offesa,  alla  pari\ndelle altre misure diverse dagli arresti domiciliari e dalla custodia\ncautelare in carcere, ai principi fondamentali. Sono  situazioni  che\ntrovano disciplina nell\u0027art. 13 della Costituzione, per cui si e\u0027  in\npresenza di liberta\u0027  che,  nella  cornice  della  rigida  disciplina\nlegale,  possono  essere  limitate  nel  rispetto  di  una   esigenza\ncostituzionale  di  proporzione  e  gradualita\u0027  che   deve   trovare\nriscontro nella \"scelta\" fatta con il  provvedimento  del  giudice  e\nnella sua motivazione». \n    Dunque, l\u0027automatismo in peius previsto per il caso  in  cui  sia\naccertata la non fattibilita\u0027 tecnica delle procedure di controllo  a\ndistanza (c.d. braccialetto elettronico) si porrebbe in contrasto con\ni principi di proporzionalita\u0027, adeguatezza e congrua motivazione dei\nprovvedimenti restrittivi della liberta\u0027  personale  e,  dunque,  con\nl\u0027art.  13  della  Costituzione.   Cio\u0027,   inoltre,   determina   una\nirragionevole disparita\u0027 di trattamento a fronte di ipotesi del tutto\ndifferenti tra loro, essendo  previsto,  in  specie,  un  trattamento\ncautelare  analogo  per  condotte  di  differente   gravita\u0027,   senza\npossibilita\u0027 alcuna per il giudice che emette l\u0027ordinanza in  materia\ncautelare di tenere conto delle specificita\u0027 del caso concreto. \n    La norma di cui all\u0027art. 282-ter del codice di procedura  penale,\ncosi\u0027 come modificata, sarebbe in astratto suscettibile di comprimere\nin modo irragionevole altri diritti fondamentali,  quali  il  diritto\nalla salute (art. 32 della Costituzione), il  diritto  all\u0027istruzione\nscolastica (articoli 9, 33 e 34 della Costituzione),  il  diritto  al\nculto (articoli 7, 8 della Costituzione). \n    Ulteriore profilo di illegittimita\u0027 costituzionale delle norme di\ncui agli articoli 275-bis,  282-ter,  commi  1  e  2  del  codice  di\nprocedura penale, a parere di questo giudice, si pone con riferimento\nalla norma di cui  all\u0027art.  117,  comma  1  della  Costituzione,  in\nrelazione agli articoli 2, 3, 7  e  8  della  CEDU,  quali  parametri\ninterposti  di  legittimita\u0027  costituzionale  delle   citate   norme,\npoiche\u0027, essendo  prevista  l\u0027obbligatorieta\u0027  dell\u0027applicazione  dei\ndispositivi di controllo elettronico  di  cui  all\u0027art.  275-bis  del\ncodice di procedura penale  nei  casi  di  irrogazione  della  misura\ncautelare del divieto di  avvicinamento  alla  persona  offesa  e  ai\nluoghi dalla stessa frequentati, tra gli altri, nelle ipotesi di  cui\nall\u0027art. 612-bis del codice penale, tale  automatismo  determinerebbe\nin concreto la violazione degli obblighi procedurali sanciti  con  la\nsentenza del 2 marzo 2017, ... contro Italia, ricorso n. 41237/14  e,\ndunque,  la  violazione  del  principio  di  legalita\u0027   cosi\u0027   come\ninterpretato dalla Corte EDU. \n    In  altri  termini,  poiche\u0027,  l\u0027applicazione  automatica   delle\nmodalita\u0027  di  controllo  di  cui  all\u0027art.  275-bis  del  codice  di\nprocedura  penale  gia\u0027  al  momento  dell\u0027esecuzione  della   misura\ncautelare del divieto di avvicinamento ai  luoghi  frequentati  dalla\npersona offesa (la quale, ai sensi dell\u0027art. 293, commi  2  e  3  del\ncodice di  procedura  penale  viene  eseguita  con  la  notifica  dei\nprovvedimento al destinatario) si pone in contrasto con  l\u0027art.  117,\ncomma 1 della Costituzione, in relazione all\u0027art. 7 CEDU  (oltre  che\nin relazione agli articoli  2,  3  e  8  CEDU),  con  riferimento  ai\nprincipi  sanciti  dalla  sentenza  «...»  della   Corte   EDU,   con\nparticolare riguardo al dovere di instaurare un  procedimento  penale\neffettivo e tempestivo nelle ipotesi, maggiormente rilevanti, in  cui\naddirittura l\u0027instaurazione del procedimento  penale  abbia  condotto\nall\u0027irrogazione di misure cautelari personali a scopo di tutela della\nvittima (frustrando cosi\u0027 le concrete ed effettive esigenze di tutela\ndelle  vittime  di  violenza  domestica,  specie  in  quei   contesti\ncaratterizzati  dalla  convivenza  o  da  contesti   di   particolare\nvicinanza affettiva o, come nel caso di specie, di stretta  vicinanza\nabitativa), nella parte in cui non consente la concreta ed  effettiva\napplicazione della misura  cautelare  di  cui  all\u0027art.  282-ter  del\ncodice di procedura penale anche senza l\u0027immediato accertamento della\nfattibilita\u0027 tecnica (da intendersi quale verifica  delle  condizioni\ndi  funzionalita\u0027  tecnica  del  dispositivo)  delle   procedure   di\ncontrollo da parte della PG delegata per  l\u0027esecuzione  nei  casi  di\nconcreta indisponibilita\u0027 del personale tecnico qualificato  preposto\nall\u0027accertamento della fattibilita\u0027 tecnica. \n    In altri termini, poiche\u0027 la norma di cui all\u0027art. 282-ter, comma\n1 del codice di procedura penale  prevede  l\u0027applicazione  automatica\ndelle procedure di controllo di cui all\u0027art. 275-bis  del  codice  di\nprocedura penale, cio\u0027 presuppone l\u0027immediato accertamento,  gia\u0027  al\nmomento dell\u0027applicazione della misura cautelare, id est, al  momento\ndell\u0027esecuzione mediante notifica dell\u0027ordinanza, della  fattibilita\u0027\ntecnica di tali procedure elettroniche di controllo  da  parte  della\nPG; con la conseguenza per cui, nei casi  in  cui  sia  materialmente\nimpossibile da parte della PG accertare la fattibilita\u0027 tecnica delle\nprocedure di controllo, ad esempio, nelle  ipotesi,  non  infrequenti\nnella prassi, di materiale  indisponibilita\u0027  del  personale  tecnico\naddetto alla verifica delle condizioni di funzionalita\u0027  tecnica  del\ndispositivo elettronico di controllo a distanza, la misura  cautelare\nnon  potrebbe  e  non  dovrebbe  essere  applicata,  con  conseguente\nviolazione costituzionale dell\u0027art. 117, comma 1 della  Costituzione,\nin relazione all\u0027art. 7 CEDU, con  riferimento  alla  violazione  del\ndovere di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo; \n    Ritenuto di dover trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; \n    Visto l\u0027art. 23, comma 2, legge n. 87/1953; \n    Ritenuto  di  dover  sospendere  il  procedimento  ma  non  anche\nl\u0027efficacia della misura cautelare in atto (sul punto, tra le  altre,\nsezione unica, sentenza n. 8 del 17 aprile 1996 Cc. (dep. 03/07/1996)\nRv. 205258 - 01, secondo cui «La  pregiudiziale  costituzionale,  per\nespressa previsione normativa (legge 11 marzo 1953, n. 87,  art.  23,\nsecondo   comma),   determina   la   sospensione   obbligatoria   del\nprocedimento che priva il giudice  della  «potestas  decidendi»  fino\nalla definizione della pregiudiziale  medesima,  ne\u0027  alle  parti  e\u0027\nattribuito alcun potere di rimuovere tale stasi processuale,  essendo\nimmodificabili ed insindacabili sia l\u0027ordinanza di  rimessione  degli\natti alla Corte costituzionale sia  il  pedissequo  provvedimento  di\nsospensione; tuttavia, nell\u0027ipotesi in  cui  venga  obbligatoriamente\nsospeso un procedimento in cui  sia  in  corso  di  applicazione  una\nmisura cautelare, il soggetto ad essa sottoposto che ritenga di  aver\nmaturato il diritto a  riacquistare  lo  status  libertatis»  per  il\nverificarsi di una delle cause estintive del provvedimento coercitivo\ndi cui all\u0027art. 306 del codice  di  procedura  penale,  non  incontra\nalcun ostacolo a far valere la sua pretesa in giudizio e puo\u0027  quindi\npromuovere davanti al giudice per le indagini preliminari, o  ad  uno\ndei giudici competenti per i vari gradi ai sensi  dell\u0027art.  279  del\ncodice di procedura penale,  un\u0027azione  di  accertamento  finalizzata\nalla declaratoria della  sopravvenuta  caducazione  della  misura  ed\nall\u0027ottenimento  dell\u0027ordinanza  di  immediata   liberazione   o   di\ncessazione  della  misura   estinta,   secondo   quanto   dispongono,\nrispettivamente, il primo e il secondo comma del  predetto  art.  306\ndel codice di procedura penale; trattasi, invero, di azione di natura\ndichiarativa,  rivolta  alla  tutela  di  un  diritto   assoluto   ed\ninviolabile,  esperibile  in  ogni  tempo  salvo  il   limite   della\npreclusione ove la questione abbia gia\u0027 formato oggetto di  giudicato\ncautelare nelle sedi proprie»). \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visto l\u0027art. 23, legge n. 87/1953; \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 282-ter, commi 1 e 2 e  275-bis\ndel codice di procedura penale del codice di  procedura  penale,  per\nviolazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione, nella  parte  in\ncui non consente al giudice, tenuto conto di  tutte  le  specificita\u0027\ndel caso concreto e motivando sulle stesse: \n        di stabilire  una  distanza  inferiore  a  quella  legalmente\nprevista di 500 metri; \n        di poter esercitare un potere discrezionale -  come  previsto\ndall\u0027art. 275-bis del codice di procedura penale  con  riguardo  alla\nmisura cautelare degli arresti  domiciliari  -  in  ordine  alla  non\nnecessarieta\u0027 dell\u0027applicazione delle procedure di controllo mediante\nmezzi elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto; \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 282-ter, commi 1 e 2 e  275-bis\ndel codice di procedura penale, per violazione degli articoli 3 e  13\ndella Costituzione, nella parte in cui: \n        prevede  che,  qualora  l\u0027organo  delegato  per  l\u0027esecuzione\naccerti la non fattibilita\u0027 tecnica delle modalita\u0027 di controllo,  il\ngiudice   debba   necessariamente   imporre   l\u0027applicazione,   anche\ncongiunta,  di  ulteriori  misure  cautelari,   anche   piu\u0027   gravi,\neliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine alla\npossibilita\u0027  di  valutare  l\u0027adeguatezza  della   misura   cautelare\napplicata e la sua idoneita\u0027 in relazione  alla  natura  e  al  grado\ndelle esigenze cautelari di cui all\u0027art. 274 del codice di  procedura\npenale; \n        elimina ogni margine di  apprezzamento  in  ordine  alla  non\nnecessarieta\u0027 dell\u0027applicazione di una misura cautelare piu\u0027 grave in\ncaso  di  accertata  non   fattibilita\u0027   tecnica   delle   procedure\nelettroniche di controllo; \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 282-ter, commi 1 e 2 e  275-bis\ndel codice di procedura penale del codice di  procedura  penale,  per\nviolazione dell\u0027art. 117, comma 1, della Costituzione,  in  relazione\nagli articoli 2, 3, 7 e 8 della CEDU,  con  riferimento  ai  principi\nsanciti  dalla  sentenza  «...»  della  Corte  EDU,  con  particolare\nriguardo al dovere di instaurare un procedimento penale  effettivo  e\ntempestivo, nella parte in cui non consente la concreta ed  effettiva\napplicazione della misura  cautelare  di  cui  all\u0027art.  282-ter  del\ncodice di procedura penale anche senza l\u0027immediato accertamento della\nfattibilita\u0027 tecnica (da intendersi quale verifica  delle  condizioni\ndi  funzionalita\u0027  tecnica  del  dispositivo)  delle   procedure   di\ncontrollo da parte della PG delegata per  l\u0027esecuzione  nei  casi  di\nconcreta indisponibilita\u0027 del personale tecnico qualificato  preposto\nall\u0027accertamento della fattibilita\u0027 tecnica; \n    Visto l\u0027art. 23, comma 2, legge n. 87/1953; \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale; \n    Sospende  il  presente  procedimento  sino  alla  decisione   del\ngiudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale; \n    Ordina, a cura della cancelleria, che l\u0027ordinanza di trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale sia notificata: \n        alle parti in causa ed al pubblico ministero; \n        al Presidente del Consiglio dei ministri; \n    Ordina, a cura della cancelleria, che la presente  ordinanza  sia\ncomunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n    Manda alla cancelleria per quanto di competenza. \n      Bari, 23 luglio 2024 \n \n                         Il G.I.P.: Rinaldi","elencoNorme":[{"id":"62085","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"282","specificaz_art":"ter","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62087","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"282","specificaz_art":"ter","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62086","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"275","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78391","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78381","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78392","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78382","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78383","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78384","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"7","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78385","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"8","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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