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Federica Libero del\nforo di Milano, imputato dei reati di seguito riportati: \n        1) del delitto di cui agli articoli 110, 628, commi 1 e 3  n.\n1) del codice penale perche\u0027, in concorso morale e materiale  con  il\nminore non imputabile L. M. e con altro giovane  rimasto  ignoto,  al\nfine di trarne un ingiusto  profitto,  con  violenza  e  minaccia  si\nimpossessava del telefono cellulare Iphone 12 Pro di colore nero  con\nrelativa  cover   raffigurante   immagini   di   fumetti   giapponesi\nsottraendolo a S. M., in particolare dapprima  il  correo  ignoto  lo\navvicinava sul tram  con  il  pretesto  di  compiere,  atti  sessuali\nconsenzienti, invitandolo a seguirlo in uno  stabile  abbandonato  di\n[...], e, una volta giunti nello stabile, il L. lo spingeva con forza\nsul materasso a terra, estraendo e puntandogli un coltello alla gola,\nmentre gli altri si impossessavano del cellulare (e  del  portafoglio\npoi restituito dopo aver visto che non conteneva denaro). \n    Con le aggravanti di aver agito: \n        in piu\u0027 persone riunite; \n        approfittando delle circostanze  di  tempo,  di  luogo  e  di\npersona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, avendo agito\nall\u0027interno di stabile  abbandonato  in  orario  notturno  (alle  ore\n[...]) ai danni di un  ragazzo  solo  (art.  61,  n.  5,  del  codice\npenale). \n    In [...] il [...]; \n        2) del delitto di cui agli articoli 609-octies, commi 1 e  2,\ndel codice penale in relazione all\u0027art 609-bis, comma 1,  del  codice\npenale perche\u0027 unitamente al minore non imputabile L. M., e ad  altro\ngiovane rimasto ignoto, costringevano S. M., a subire  atti  sessuali\ndi gruppo, in  particolare  -  dopo  averlo  attirato  nello  stabile\nabbandonato di [...] come descritto al capo 1) e spinto con  violenza\nsul materasso a terra, puntandogli un coltello alla  gola  (attivita\u0027\nmateriale agita dal minore infraquattordicenne) - tutti lo  toccavano\npalpeggiandolo in piu\u0027 parti del corpo (addome, gambe, fondoschiena e\norgano genitale) in particolare  il  T.  sfregandogli  piu\u0027  volte  i\ngenitali. \n    Con l\u0027aggravante di aver approfittato delle circostanze di tempo,\ndi luogo e di persona  tali  da  ostacolare  la  pubblica  e  privata\ndifesa, avendo agito all\u0027interno di  stabile  abbandonato  in  orario\nnotturno (alle ore [...]) ai danni di un ragazzo solo (art. 61, n. 5,\ndel codice penale). \n    In [...] il [...]. \n    All\u0027esito  dell\u0027udienza  preliminare  del  4  febbraio  2025,  ha\npronunciato la seguente ordinanza. \n1. Lo svolgimento del processo. \n    Nei confronti di T. M. e\u0027 stata esercitata l\u0027azione penale per  i\nreati di cui agli articoli 608-octies del codice  penale  e  628  del\ncodice  penale,  aggravati,  sopra  meglio   descritti.   A   seguito\ndell\u0027emissione del decreto di  giudizio  immediato  e  a  seguito  di\nrituale richiesta  ex  art.  458  del  codice  di  procedura  penale,\nall\u0027udienza del 4 ottobre 2023 e\u0027 stato ammesso il rito abbreviato. \n    L\u0027udienza del 13 dicembre 2023 e\u0027 stata rinviata. \n    All\u0027udienza del 21 febbraio  2024  il  collegio  ha  revocato  la\nmisura cautelare e ha ammesso l\u0027imputato a un percorso di messa  alla\nprova per la durata di diciotto mesi. \n    All\u0027udienza del 5 giugno  2024,  nulla  osservando  le  parti  in\nordine al mutamento del collegio giudicante,  e\u0027  stata  revocata  la\nmessa alla prova;  il  collegio  ha  disposto  procedersi  oltre  nel\ngiudizio abbreviato, fissando una nuova udienza per la discussione. \n    All\u0027udienza del  17  settembre  2024  il  pubblico  ministero  ha\nrassegnato  le  sue  conclusioni,  chiedendo  in  via  principale  di\ninvestire la Corte costituzionale  della  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 609-octies del codice penale; in  subordine,\nha chiesto la condanna dell\u0027imputato per entrambi i reati contestati. \n    All\u0027udienza  del  4  febbraio  2025  la  difesa  ha  chiesto   in\nprincipalita\u0027 l\u0027assoluzione del suo assistito; in  subordine,  si  e\u0027\nassociata alla richiesta del pubblico ministero  di  sospensione  del\nprocesso. \n    All\u0027esito della Camera di consiglio, il collegio ha dato  lettura\ndella presente ordinanza. \n2. Lo svolgimento dei fatti. \n    Al fine di giustificare la decisione del collegio  di  sospendere\nil processo e di trasmettere gli atti alla Corte  costituzionale,  e\u0027\nnecessario qui ricostruire - ancorche\u0027 sommariamente -  i  fatti  che\nvengono in rilievo, e cio\u0027 al fine di  dimostrare,  innanzitutto,  la\nrilevanza  della  questione,  con  la  doverosa  specificazione   che\nl\u0027esposizione  dei  fatti  non  rappresenta   ex   se   una   (invero\ninammissibile)  anticipazione  di  giudizio,  ma  e\u0027   esclusivamente\nfinalizzata ad argomentare le ragioni dell\u0027incidente costituzionale. \n    Dalla nota della Questura  di  Milano  -  Commissariato  di  P.S.\n«Scalo Romana» del [...],  con  relativi  allegati  (in  particolare,\nannotazione di p. g. del [...];  verbale  di  arresto  con  allegati;\ndenuncia-querela presentata da S. M., tutti atti di pari data) emerge\nche proprio nella notte del [...] la locale centrale operativa  aveva\ninviato alcuni agenti in via [...], a  [...],in  quanto  un  soggetto\naveva segnalato di aver appena subito la rapina del proprio  telefono\ncellulare, all\u0027interno di uno stabile abbandonato, ad  opera  di  due\nsoggetti meglio descritti in atti. Gli operanti si erano  portati  in\nloco; avevano preso contatti con il  richiedente  (che  attendeva  in\nstrada), identificato poi  in  S.  M.,  e  avevano  raccolto  le  sue\ndichiarazioni (v. aff. 52 fascicolo); il giovane aveva riferito  che,\nmentre si trovava alla fermata del bus, era stato  avvicinato  da  un\nragazzo (meglio descritto in atti), che aveva iniziato a fare  alcuni\napprezzamenti nei suoi confronti, invitandolo  poi  a  seguirlo,  con\nl\u0027implicita intesa che sarebbe stato consumato un rapporto  sessuale.\nI due si erano quindi recati all\u0027interno di uno  stabile  abbandonato\nin via [...], in una stanza al secondo piano; erano poi  sopraggiunti\naltri due giovani (anch\u0027essi meglio descritti  in  atti);  i  ragazzi\navevano parlato tra di loro, e uno di essi aveva invitato la  p.o.  a\nsedersi su un materasso appoggiato a terra; S. si era seduto; uno dei\ngiovani aveva tentato di afferrare borsa della p.o.,  che  era  stata\nquindi minacciata con un coltello; gli  altri  due  soggetti  avevano\npreso dalla borsa della p.o. il suo cellulare e il  suo  portafoglio,\nvuoto; S. aveva quindi specificato di non avere denaro  contante  con\nse\u0027; i tre («tutti»; v. denuncia querela, aff. 53 fasc.) gli  avevano\n«tocca[to] con le mani dapprima  l\u0027addome,  poi  le  gambe,  l\u0027organo\ngenitale e il fondoschiena; in particolare, il ragazzo indossante  il\ngiubbotto blu chiaro [...] si  soffermava  sulle  mie  parti  intime,\ntoccandole e strofinandole piu\u0027 volte» (ibidem). \n    Gli operanti, alla luce del racconto della p.o.,  avevano  deciso\ndi entrare subito all\u0027interno dell\u0027edificio  abbandonato,  unitamente\nallo stesso S.; avevano rinvenuto due  giovani,  che  la  p.o.  aveva\nindicato quali autori dei fatti avvenuti poco prima; in  particolare,\nT. M. - cosi\u0027 identificato - era  stato  indicato  come  il  soggetto\nindossante il giubbotto blu chiaro che  aveva  toccato  e  strofinato\npiu\u0027 volte i genitali del S. \n3. L\u0027inquadramento giuridico. \n    La procura ha contestato,  a  T.,  il  reato  previsto  dall\u0027art.\n609-octies del codice penale, che come noto punisce la cd.  «violenza\nsessuale di gruppo». \n    Si ritiene, in primo luogo, che la contestazione sia - allo stato\n- corretta. Da quanto emerge, T. ha posto in  essere,  unitamente  ad\naltre due persone, una condotta consistita nel palpeggiamento di zone\ncertamente erogene, quali i genitali e il sedere. \n    Non sembrano sussistere gli elementi per riconoscere l\u0027attenuante\ndi cui all\u0027art. 609-octies, comma 4, del codice penale, tenuto  conto\nche, per la giurisprudenza di legittimita\u0027 che qui si condivide,  «in\ntema di violenza sessuale di gruppo, l\u0027attenuante del  contributo  di\nminima importanza, di cui  all\u0027art.  609-octies,  comma  quarto,  del\ncodice  penale,  puo\u0027  essere  riconosciuta  nel  solo  caso  in  cui\nl\u0027apporto del concorrente,  tanto  nella  fase  preparatoria  che  in\nquella  esecutiva,  sia  stato  di  minima,  lievissima  e  marginale\nefficacia eziologica  e  risulti,  percio\u0027,  del  tutto  trascurabile\nnell\u0027economia  generale  della  condotta   criminosa,   non   essendo\nsufficiente, a tal fine, la minore efficienza causale della  condotta\ndell\u0027agente rispetto a quelle degli altri concorrenti» (v. Cassazione\npen., sez. IV, sentenza n. 10649/2024), il che nel caso di specie non\nsembra avvenuto, dal momento che T. non ha contribuito al  fatto  con\nun apporto marginale o lievissimo. \n4. La (potenziale)  sussistenza  della  attenuante  di  cui  all\u0027art.\n609-bis, comma 3, del codice penale. \n    Ritiene il  collegio  che,  nel  caso  di  specie,  ben  potrebbe\napplicarsi l\u0027attenuante di cui all\u0027art. 609-bis, comma 3, del  codice\npenale, riferita ai casi di minore gravita\u0027. \n    E\u0027 noto che per la valutazione in ordine alla sussistenza o  meno\ndella attenuante di cui si  discute  e\u0027  necessario  considerare,  in\nmaniera globale, «il  grado  di  compromissione  del  bene  tutelato»\n(cosi\u0027  Cassazione  pen.,  sez.  III,  sentenza  n.   6713/2021;   in\nmotivazione, la Corte ha chiarito che «l\u0027attenuante di  cui  all\u0027art.\n609-bis, ultimo comma,  del  codice  penale,  puo\u0027  essere  applicata\nallorquando vi sia una minima compressione  della  liberta\u0027  sessuale\ndella vittima, accertata prendendo  in  considerazione  le  modalita\u0027\nesecutive e le circostanze  dell\u0027azione  attraverso  una  valutazione\nglobale che  comprenda  il  grado  di  coartazione  esercitato  sulla\npersona offesa, le condizioni fisiche e psichiche  della  stessa,  le\ncaratteristiche  psicologiche   valutate   in   relazione   all\u0027eta\u0027,\nl\u0027entita\u0027 della lesione alla liberta\u0027 sessuale ed il danno  arrecato,\nanche sotto il profilo psichico (Sez. 3,  n.  50336  del  10  ottobre\n2019, L, Rv. 277615; Sez. 3, n. 19336 del  27  marzo  2015,  G.,  Rv.\n263516; Sez. 3, n. 39445 del 1° luglio 2014, S, Rv. 260501  ed  altre\nprec. conf.)»; peraltro, occorre escludere  da  tale  valutazione  il\nriferimento ai criteri soggettivi di cui all\u0027art. 133, comma  2,  del\ncodice  penale,  «in  quanto  la  mitigazione  della  pena   prevista\nnell\u0027ipotesi di minore gravita\u0027 del reato di  violenza  sessuale  non\nrisponde all\u0027esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle\ncircostanze attinenti alla sua persona, bensi\u0027 alla minore  lesivita\u0027\ndel  fatto,  da  rapportare  al  grado  di  compromissione  del  bene\ngiuridico della liberta\u0027 sessuale della vittima (Sez. 3, n. 14560 del\n17 ottobre 2017, dep. 2018, B, Rv. 272584; Sez. 3,  n.  31841  del  2\naprile 2014, C, Rv. 260289; Sez. 3, n. 23093 dell\u002711 maggio 2011, D.,\nRv. 250682 ed altre prec. conf.)»). \n    D\u0027altra parte, la  ragione  per  cui  -  con  riferimento,  nello\nspecifico, al «nuovo» reato di violenza sessuale  previsto  dall\u0027art.\n609-bis del codice penale - e\u0027 stata prevista una attenuante nei casi\ndi minore gravita\u0027, va individuata nella  decisione  del  legislatore\ndel  1996  di  prevedere  un\u0027unica,  «nuova»  fattispecie,   che   ha\nsostituito sia il reato di violenza carnale  (previsto  dall\u0027abrogato\nart. 519 del  codice  penale)  sia  gli  atti  di  libidine  violenti\n(previsti dall\u0027abrogato art. 521 del codice penale), e consentendo in\nquesto modo al giudice di parametrare la pena alla gravita\u0027 del  caso\nconcreto,  soprattutto  in   quei   casi   di   minore   e   limitata\ncompromissione del bene giuridico tutelato. \n    Ora,  ritiene  il  collegio  che,  nella  fattispecie   concreta,\nl\u0027attenuante di cui si discute potrebbe  ben  riconoscersi  valutando\nglobalmente i fatti come sopra sommariamente ricostruiti: S.  non  e\u0027\nstato costretto, con violenza o  minaccia,  a  entrare  nell\u0027edificio\nabbandonato, ma lo ha fatto a seguito di alcuni ammiccamenti ricevuti\nda uno dei tre autori delle condotte in contestazione; le minacce che\ngli sono state rivolte all\u0027interno non riguardano in  alcun  modo  la\nviolenza sessuale subita  bensi\u0027  la  sottrazione  del  suo  telefono\ncellulare (circostanza che, a ben vedere, ha fondato la contestazione\ndi un diverso reato, ossia quello indicato sub 1  in  rubrica);  egli\nnon e\u0027 stato denudato  e  i  palpeggiamenti  sono  avvenuti  sopra  i\nvestiti,  per  un  tempo   limitatissimo;   S.   e\u0027   quindi   uscito\ndall\u0027edificio ed e\u0027 stato in grado di chiedere  immediatamente  aiuto\nad alcuni passanti; ha chiesto l\u0027intervento delle  forze  dell\u0027ordine\n(tosto intervenute), ed e\u0027 rientrato  nell\u0027edificio  unitamente  agli\noperanti  indicando  gli  autori  del  fatto,  che   non   si   erano\nallontanate; non ha avuto necessita\u0027 di cure mediche e  non  risulta,\ndagli atti acquisiti al fascicolo, che  abbia  avuto  in  seguito  la\nnecessita\u0027 di supporto psicologico. \n    Nel complesso, pertanto, si ritiene  che  il  fatto  per  cui  si\nprocede possa considerarsi di minore gravita\u0027. \n5. Il diritto vivente e la rilevanza  della  questione  nel  presente\ngiudizio. \n    Il dato letterale delle  norme  che  vengono  qui  in  rilievo  e\nl\u0027interpretazione    della    superiore     giurisprudenza     (anche\ncostituzionale)  impediscono,  tuttavia,   l\u0027applicazione   dell\u0027art.\n609-bis, comma 3, del codice penale: «in  tema  di  reati  contro  la\nliberta\u0027 sessuale,  l\u0027attenuante  relativa  alla  ipotesi  di  minore\ngravita\u0027 di cui all\u0027ultimo comma dell\u0027art. 609-bis del codice  penale\nnon puo\u0027 essere estesa al reato di violenza  sessuale  di  gruppo  ex\nart.  609-octies  del  codice  penale,  sia  perche\u0027   specificamente\nriferita soltanto alla violenza  sessuale  individuale,  sia  perche\u0027\nlogicamente incompatibile con la maggiore gravita\u0027  di  una  violenza\nsessuale commessa in gruppo» (v. Cass pen.,  sez.  III,  sentenza  n.\n4913/2015); in effetti, al di la\u0027 dell\u0027aspetto relativo  alla  logica\nincompatibilita\u0027 con la maggior gravita\u0027 della violenza  sessuale  di\ngruppo, e\u0027 pacifico sia che la norma incriminatrice di  cui  all\u0027art.\n609-octies del codice  penale  non  richiama  in  alcun  modo  l\u0027art.\n609-bis, comma 3, del codice penale, sia che la\u0027 ove  il  legislatore\nha  inteso  estendere  l\u0027attenuante  di  cui  si  discute  a  ipotesi\ndifferenti rispetto all\u0027ipotesi base, lo  ha  espressamente  previsto\n(e\u0027 il caso dell\u0027art. 609-quater del codice penale). \n    E\u0027 a questo punto che emerge la  rilevanza  della  questione  che\nviene sottoposta alla Corte con  la  presente  ordinanza:  si  e\u0027  in\npresenza di una violenza sessuale di gruppo ex  art.  609-octies  del\ncodice  penale  commessa  in  forma  ritenuta  di  minore   gravita\u0027;\ntuttavia, non e\u0027 prevista una specifica  attenuante  per  tali  fatti\nritenuti di minore  gravita\u0027  alla  luce  dell\u0027interpretazione  della\nnorma (qui e\u0027 del tutto condivisa  quantomeno  nella  sua  dimensione\nletterale); non puo\u0027 in alcun modo giungersi a differenti conclusioni\nche siano costituzionalmente orientate,  dal  momento  che  qualsiasi\ndiversa interpretazione non tanto  giungerebbe  a  spezzare  il  dato\nletterale della norma, ma andrebbe ancora oltre, con  una  operazione\ndi  poiesi  normativa  affatto  inaccettabile   che,   in   concreto,\ntrasformerebbe il giudice in legislatore. \n    E\u0027 pertanto opportuno e  anzi  doveroso,  essendo  rilevante  nei\ntermini  di  cui  sopra,  sottoporre  alla  Corte  la  questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 609-octies  del  codice  penale\nnella parte in cui non prevede  che,  nei  casi  ritenuti  di  minore\ngravita\u0027, la pena possa essere dal giudice diminuita  in  misura  non\neccedente i due terzi. \n    E\u0027 appena il caso  di  evidenziare  che,  a  giudizio  di  questo\ncollegio, il fatto che si proceda (nel medesimo giudizio)  anche  per\nil reato di rapina aggravata non fa venir  meno  la  rilevanza  della\nquestione: tenuto conto che, nel caso di specie, ben potrebbe  essere\nriconosciuta in via di equivalenza la diminuente  della  minore  eta\u0027\nprevista ex  art.  98  del  codice  penale,  e  potendosi  egualmente\nriconoscere la continuazione tra i  reati  ascritti,  alla  luce  dei\ncriteri indicati da Cassazione pen., SS.UU., sentenza  n.  25939/2013\nil reato piu\u0027 grave andrebbe  certamente  individuato  in  quello  di\nviolenza sessuale di gruppo non aggravata (la cui pena edittale, alla\nluce del bilanciamento delle circostanze, va da  otto  a  quattordici\nanni di reclusione, superiore a quella prevista  per  la  rapina  non\naggravata [atteso il bilanciamento delle circostanze],  da  cinque  a\ndieci anni di reclusione oltre alla multa). \n6. La fondatezza della questione. \n    E\u0027 noto, a  questo  collegio,  che  la  Corte  costituzionale  in\npassato ha gia\u0027 effettuato uno  scrutinio  dell\u0027art.  609-octies  del\ncodice penale, dichiarando la prima  questione  infondata  (v.  Corte\ncostituzionale - sentenza n. 325/2005), e la  seconda  manifestamente\ninfondata (v. Corte costituzionale - ordinanza n. 170/2006). \n    In buona sostanza, a giudizio della Corte «e\u0027  [...]  ragionevole\nritenere [...] che la violenza sessuale di gruppo,  proprio  a  causa\ndella  presenza  di  piu\u0027  persone  riunite,  cagioni   una   lesione\nparticolarmente grave e traumatica della sfera di  autodeterminazione\ndella  liberta\u0027  sessuale   della   vittima:   tali   caratteristiche\ndifferenziano anche sul terreno qualitativo  la  violenza  di  gruppo\ndagli atti di violenza sessuale posti in essere da una sola persona e\ngiustificano  la   maggior   severita\u0027   del   relativo   trattamento\nsanzionatorio. Ne emerge dunque una sostanziale  diversita\u0027  rispetto\nagli atti di violenza sessuale monosoggettiva, tale  da  rendere  non\nproponibile una diversa comparazione, rilevante ai fini  dell\u0027art.  3\ndella Costituzione, tra il trattamento sanzionatorio riservato ai due\nreati» (v. Corte costituzionale - sentenza n. 325/2005), si\u0027  che  il\nmancato richiamo all\u0027attenuante di cui all\u0027art. 609-bis, comma 3, del\ncodice penale «non puo\u0027 quindi essere  ritenuta  espressione  di  una\nscelta  del  legislatore  palesemente  irragionevole,  arbitraria   o\ningiustificata,  contrastante  con  l\u0027art.  3   della   Costituzione»\n(ibidem). \n    Ancora, nella successiva pronuncia  tale  ragionamento  e\u0027  stato\nribadito ed e\u0027 stato evidenziato che «l\u0027ordinanza  di  rimessione  in\nesame non prospetta elementi nuovi o argomentazioni tali  da  indurre\nquesta Corte a rivedere le conclusioni gia\u0027 espresse sulla  questione\nsollevata» (v. Corte costituzionale - ordinanza n. 170/2006). \n    Ritiene  tuttavia  questo  collegio  che,   nelle   more,   siano\nintervenuti elementi nuovi che giustificano una nuova  sottoposizione\nalla Corte della questione. \n    Come noto, infatti, la legge  n.  69/2019  (Modifiche  al  codice\npenale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia\ndi tutela delle  vittime  di  violenza  domestica  e  di  genere)  e\u0027\nintervenuta modificando, con l\u0027art. 13, la cornice edittale dei reati\nche vengono qui in rilievo. \n    In particolare, la pena precedentemente prevista per il reato  di\nviolenza sessuale ex art. 609-bis del  codice  penale  (da  cinque  a\ndieci anni di reclusione) e\u0027 stata portata da sei a  dodici  anni  di\nreclusione (v. art. 13, comma 1, legge n. 69/2019), con  un  aumento,\nsia per il minimo sia per il  massimo  edittale,  del  20%;  la  pena\nprecedentemente prevista per il reato di violenza sessuale di  gruppo\nex art. 609-octies del  codice  penale  (da  sei  a  dodici  anni  di\nreclusione) e\u0027 stata portata da otto a quattordici anni di reclusione\n(v. art. 13, comma 5, legge n. 69/2019), con un aumento per il minimo\nedittale del 33% e per il massimo edittale del 17%. \n    Orbene, si ritiene che, alla luce del novum  normativo,  la  pena\nprevista per l\u0027ipotesi di violenza sessuale di gruppo - la\u0027  ove  non\nprevede un meccanismo di attenuazione per i casi di minore gravita\u0027 -\nsia contraria ai principi costituzionali di cui agli articoli 3 e  27\ndella Costituzione. \n    Il sistema normativo, a fronte di scelte  di  politica  criminale\n(insindacabili  dalla  magistratura)  volte  a  punire  con  maggiore\nseverita\u0027 alcune fattispecie di particolare allarme sociale, fornisce\nal giudice i corretti strumenti per  temperare  la  pena,  garantendo\ncosi\u0027 una risposta  sanzionatoria  proporzionale  alla  gravita\u0027  del\nfatto concreto, mediante la previsione di attenuanti  specifiche  che\npossono essere riconosciute, appunto, a fronte di condotte che ledono\nin maniera contenuta o marginale il bene giuridico tutelato. \n    E cosi\u0027 e\u0027 prevista una  attenuante  per  il  reato  di  violenza\nsessuale (art. 609-bis, comma 3, del codice penale); per il reato  di\natti sessuali compiuti con minorenni (art. 609-quater, comma  6,  del\ncodice penale); per il sequestro a scopo di coazione  (art.  289-ter,\ncomma  3,  del  codice  penale);  per  tutti  i  delitti  contro   la\npersonalita\u0027 dello Stato (art. 311,  del  codice  penale);  per  gran\nparte dei delitti contro la pubblica amministrazione  (art.  323-bis,\ndel codice penale); per i  delitti  contro  il  patrimonio  culturale\n(art. 518-septiesdecies, del codice penale); per i reati  in  materia\ndi stupefacenti (reato autonomo di cui  all\u0027art.  73,  comma  5,  del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990); a seguito degli\ninterventi della Corte costituzionale, e\u0027 ora prevista una attenuante\nanche per i reati di estorsione (v. Corte costituzionale  -  sentenza\nn.  120/2023)  e  di  sequestro  a  scopo  di  estorsione  (v.  Corte\ncostituzionale - sentenza n. 68/2012). La medesima ratio ha ispirato,\ntra le varie, anche Corte costituzionale, sentenza n. 40/2019 (che ha\ndichiarato  incostituzionale  l\u0027art.  73,  comma   1,   decreto   del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 nella parte in cui prevede la\npena minima edittale di otto anni di reclusione anziche\u0027 di sei anni)\ne Corte costituzionale,  sentenza  n.  141/2023  (che  ha  dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69,  comma  4,  del  codice\npenale nella parte in cui prevede  il  divieto  di  prevalenza  della\ncircostanza attenuante di cui all\u0027art. 62, n. 4,  del  codice  penale\nsulla recidiva di cui all\u0027art. 99, comma 4, del codice penale). \n    Altri esempi potrebbero ancora essere richiamati. \n    In  via  di  prima  approssimazione,  l\u0027analisi  complessiva  del\nsistema normativo  (a  cui  nel  precedente  paragrafo  si  e\u0027  fatto\nsommario riferimento) e degli interventi della Corte  costituzionale,\nrestituisce  l\u0027immagine  di  un  sistema   che,   seppur   variamente\ncaratterizzato, in filigrana, dalle stratificate (e  non  sempre  ben\ncoordinate)  scelte  di  politica  criminale,  risulta   coerente   e\nragionevole, perche\u0027 prevede a monte (o, in  altre  parole,  a  valle\nconsente al giudice di utilizzare) meccanismi che, in buona sostanza,\nconsentono di adeguare la  pena  alle  caratteristiche  concrete  del\nfatto, tenuto anche conto che molti dei reati sopra richiamati, e che\nprevedono tutti una attenuante, sono  puniti  con  pene  edittali  di\nnotevole rilevanza. \n    Alla luce di tali considerazioni, l\u0027impossibilita\u0027 per il giudice\ndi temperare la (grave) pena edittale prevista  dall\u0027art.  609-octies\ndel codice penale con una attenuante specifica per i fatti di  minore\ngravita\u0027, appare ancora  piu\u0027  ingiustificata,  irragionevole  e,  in\ndefinitiva, violativa dell\u0027art. 3, della Costituzione. \n    Vero e\u0027 che non tutti  i  reati  richiamati  possono  fungere  da\ntertium comparationis, tenuto conto della diversita\u0027 intrinseca delle\nfattispecie, della differenza tra i beni  giuridici  tutelati,  delle\ndiverse  ragioni  di  politica  criminale  che   hanno   portato   il\nlegislatore a stabilire pene edittali elevate (anche se, come  si  e\u0027\nvisto, una generale panoramica dei  reati  che  prevedono  specifiche\nattenuanti e\u0027 funzionale a riconoscere la  complessiva  coerenza  del\nsistema). \n    E\u0027 anche vero, pero\u0027, che due utili tertia comparationis  possono\nindividuarsi nei reati di  violenza  sessuale  ex  art.  609-bis  del\ncodice penale e di atti sessuali con minorenni ex art. 609-quater del\ncodice penale: trattasi, con ogni evidenza, di fattispecie  in  parte\nsovrapponibili nella loro oggettivita\u0027 giuridica (avendo, come minimo\ncomune denominatore, proprio il compimento  di  atti  sessuali),  che\ntutelano lo stesso bene giuridico, inserite nei medesimi titolo, capo\ne sezione del codice, caratterizzate da un parallelismo evolutivo dei\nrispettivi trattamenti sanzionatori.  Entrambi,  poi,  prevedono  una\nattenuante per i  casi  di  minore  gravita\u0027,  irragionevolmente  non\nprevista dall\u0027art. 609-octies del codice penale; ne\u0027  puo\u0027  ritenersi\nche questa differenza di trattamento sia giustificata dal  fatto  che\n«la violenza sessuale di gruppo, proprio a causa  della  presenza  di\npiu\u0027 persone riunite, cagion[a] una lesione particolarmente  grave  e\ntraumatica della sfera di autodeterminazione della liberta\u0027  sessuale\ndella vittima: tali caratteristiche differenziando anche sul  terreno\nqualitativo la violenza di gruppo degli  atti  di  violenza  sessuale\nposti in essere  da  una  sola  persona  e  giustificano  la  maggior\nseverita\u0027   del   relativo    trattamento    sanzionatorio»    (Corte\ncostituzionale -  sentenza  n.  325/2005).  Tale  considerazione,  si\nritiene, deve essere rimeditata: la diversita\u0027  oggettiva  delle  due\nfattispecie (da una  parte  una  violenza  sessuale  commessa  da  un\nsingolo; dall\u0027altra parte una  violenza  sessuale  commessa  da  piu\u0027\npersone) e\u0027 gia\u0027 valorizzata e ritenuta dal legislatore la\u0027 ove  sono\nstate previste due cornici edittali completamente differenti (da  sei\na dodici anni di reclusione nel caso  di  cui  all\u0027art.  609-bis  del\ncodice penale; da otto a quattordici anni di reclusione nel  caso  di\ncui  all\u0027art.  609-octies  del  codice  penale),   e   tanto   sembra\nsufficiente - quantomeno dal punto di vista astratto - a ritenere che\nla (parziale) oggettiva diversita\u0027 delle due fattispecie sia gia\u0027, di\nper  se\u0027,  riconosciuta  e  valorizzata  dalla   previsione   di   un\ntrattamento sanzionatorio piu\u0027 elevato per  il  reato  che  comporta,\nrispetto alla fattispecie di cui all\u0027art. 609-bis del codice  penale,\nuna lesione piu\u0027 grave e traumatica della sfera di autodeterminazione\ndella liberta\u0027 sessuale della persona offesa. \n    Questo e\u0027 tanto piu\u0027 vero se si considera che il legislatore  del\n2019, come sopra  si  e\u0027  accennato,  ha  aumentato  la  pena  minima\nedittale del reato ex art. 609-bis del codice penale del 20% e quella\ndel reato ex art. 609-octies del  codice  penale  del  33%,  rendendo\nancora piu\u0027 evidente che, dal punto di vista  astratto,  la  maggiore\ncompromissione del bene giuridico tutelato, nel caso  della  violenza\nsessuale di gruppo, e\u0027 gia\u0027 considerata «a  monte»  dal  legislatore,\ncon la previsione di una pena edittale  base  per  il  reato  di  cui\nall\u0027art. 609-octies del codice penale, superiore - a oggi -  del  33%\nrispetto alla pena  edittale  base  prevista  per  il  reato  di  cui\nall\u0027art. 609-bis del codice penale. \n    D\u0027altra parte, il legislatore ha previsto  una  attenuante  anche\nper la fattispecie di atti sessuali compiuti con un minorenne; se  e\u0027\nvero che, nel caso dell\u0027art. 609-quater del codice penale,  non  sono\nelementi costitutivi ne\u0027 la violenza ne\u0027 la minaccia, e\u0027  anche  vero\nche  la  diminuente  per  i  casi  di  minore  gravita\u0027  e\u0027  prevista\nindipendentemente dalla differenza di eta\u0027 tra l\u0027autore del  reato  e\nla vittima (che puo\u0027 essere anche di decine  di  anni),  e  non  puo\u0027\nmettersi in dubbio che atti sessuali (pur consenzienti) commessi  con\nsoggetti  di  giovanissima  eta\u0027  o,   addirittura,   impuberi   (che\ndifficilmente  hanno  piena   consapevolezza,   nell\u0027immediato,   del\ndisvalore delle condotte, ma che vengono segnati  indelebilmente  nel\nloro sviluppo), cagionino lesioni particolarmente gravi e traumatiche\nsulla personalita\u0027 di bambini  o  adolescenti;  nonostante  cio\u0027,  il\nlegislatore  ha  previsto  una  attenuante  anche  in  questo   caso,\nattenuante la cui mancanza - con riferimento alla fattispecie di  cui\nall\u0027art.  609-octies  del  codice  penale  -  appare  ancor  di  piu\u0027\nirragionevole. \n    D\u0027altra parte, e\u0027 appena il caso di evidenziare che, nel caso  di\nuna violenza sessuale ritenuta di minore gravita\u0027, e  tenendo  quindi\nconto dell\u0027attenuante di cui all\u0027art. 609-bis, comma  3,  del  codice\npenale, il  giudice,  muovendo  dal  minimo  edittale  (sei  anni  di\nreclusione) e operando la diminuzione massima, potrebbe comminare  la\npena di due anni di reclusione; un identico fatto di minore gravita\u0027,\nma commesso da due persone riunite, sarebbe sanzionato con  una  pena\ndi otto anni di reclusione (pena quadruplicata). \n    La differenza di pena minima edittale per un fatto non di  minore\ngravita\u0027 e\u0027 due anni (sei anni ex art. 609-bis,  del  codice  penale;\notto anni ex art. 609-octies, del codice penale; trattasi  del  33%);\nallo stato, la differenza di pena minima edittale  per  un  fatto  di\nminore gravita\u0027 e\u0027 sei anni (due anni ex  art.  609-bis,  del  codice\npenale con la diminuzione massima  per  l\u0027attenuante;  comunque  otto\nanni ex art.  609-octies,  del  codice  penale;  trattasi  del  300%,\npercentualmente quasi dieci volte tanto l\u0027aumento  rispetto  ai  casi\nnon di minore gravita\u0027). \n    Con il paradossale  effetto  che,  in  punto  pena,  diventerebbe\nproporzionalmente piu\u0027 conveniente - ammesso che  possa  parlarsi  di\nconvenienza - commettere una violenza sessuale di  gruppo  di  sicura\nrilevanza rispetto a una violenza sessuale di  gruppo  potenzialmente\ndi minore gravita\u0027. \n    Identico discorso  puo\u0027  essere  effettuato  comparando  la  pena\nprevista dall\u0027art. 609-quater, del codice penale con quella  prevista\ndall\u0027art. 609-octies, del codice penale. \n    E\u0027 del tutto evidente la sproporzione che si crea tra fattispecie\nnon gia\u0027 eguali o sovrapponibili, ma analoghe e - si ritiene - idonee\nper  effettuare  una  comparazione  rilevante  ex   art.   3,   della\nCostituzione (sul punto, e\u0027 pacifico che l\u0027orientamento  della  Corte\ncostituzionale, negli ultimi vent\u0027anni, e\u0027  andato  caratterizzandosi\nper un sindacato maggiormente penetrante,  testimoniato  dal  maggior\nnumero  di  questioni,  relative  alla  pena,  accolte  con  sentenze\ndichiarative  di  incostituzionalita\u0027):  l\u0027oggettiva  diversita\u0027  tra\nfattispecie e\u0027 gia\u0027 ritenuta a monte dal  legislatore,  il  quale  ha\nprevisto  una  pena  piu\u0027  elevata  per  il  reato  di  cui  all\u0027art.\n609-octies,    del    codice    penale;    la    dichiarazione     di\nincostituzionalita\u0027 di quest\u0027ultima fattispecie, nella parte ove  non\nprevede che nei casi di minore gravita\u0027  la  pena  sia  diminuita  in\nmisura  non  eccedente  i  due  terzi,  ricondurrebbe  il  sistema  a\nproporzionalita\u0027, complessiva equita\u0027 e ragionevolezza. \n    Tali superiori considerazioni consentono anche di dubitare  della\ncostituzionalita\u0027 della norma  alla  luce  della  previsione  di  cui\nall\u0027art. 27, della Costituzione: una pena  che,  nei  fatti,  non  e\u0027\nproporzionale (si richiama ancora l\u0027esempio dei precedenti  paragrafi\ne relativo a fattispecie lievi, punite con una  pena  minima  di  due\nanni nel caso di cui all\u0027art. 609-bis, del codice penale,  e  con  la\npena minima di otto anni nel caso di  cui  all\u0027art.  609-octies,  del\ncodice penale), e\u0027 certo contraria alla finalita\u0027 rieducativa di  cui\nparla l\u0027art. 27, della Costituzione, non consentendo  al  giudice  di\ncomminare una pena che sia adeguata al concreto e oggettivo disvalore\ndel  fatto.  Come  gia\u0027  ha  avuto  modo  di  argomentare  la   Corte\ncostituzionale, «una pena non proporzionata alla gravita\u0027  del  fatto\nsi risolve in un ostacolo alla sua funzione  rieducativa»  (v.  Corte\ncostituzionale - sentenza n. 40/2019; sentenza n. 236/2016;  sentenza\nn. 68/2012;  sentenza  n.  341/1994);  il  percorso  di  cammino,  di\nrecupero e di maturazione del reo non puo\u0027 che essere ispirato  a  un\n«progressivo reinserimento armonico della persona nella societa\u0027, che\ncostituisce  l\u0027essenza  della  finalita\u0027   rieducativa»   (v.   Corte\ncostituzionale - sentenza n. 149/2018), e in  tal  senso  vi  e\u0027  una\nviolazione dell\u0027art. 27, della Costituzione se interviene condanna  a\nuna «pena oggettivamente non proporzionata alla  gravita\u0027  del  fatto\n[...],  soggettivamente  percepita  come   ingiusta   e   inutilmente\nvessatoria e, dunque, destinata a non realizzare lo scopo rieducativo\nverso cui obbligatoriamente deve tendere» (v. Corte costituzionale  -\nsentenza n. 40/2019). \n    E\u0027 cio\u0027 e\u0027 tanto piu\u0027 vero in quanto qui si  procede  nell\u0027ambito\ndi un  giudizio  minorile,  tenuto  anche  conto  che  «il  principio\ncostituzionale  espresso   dall\u0027art.   31,   secondo   comma,   della\nCostituzione, «richied[e]  l\u0027adozione  di  un  sistema  di  giustizia\nminorile caratterizzato [...] dalla prevalente  esigenza  rieducativa\n[...] (v. sentenza n. 222 del 1983)» (Corte costituzionale - sentenza\nn. 1/2015). \n7. Conclusioni. \n    Alla luce di quanto sopra, ritenute la rilevanza della  questione\ne la sua non manifesta infondatezza,  si  trasmettono  gli  atti  del\nprocesso  alla  Corte  costituzionale  affinche\u0027  decida  sulla   qui\nritenuta  illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  609-octies,  del\ncodice penale nella parte in cui non prevede che, nei  casi  ritenuti\ndi minore gravita\u0027, la pena possa essere  dal  giudice  diminuita  in\nmisura non eccedente i due terzi, per violazione degli articoli  3  e\n27, della Costituzione. \n    Seguono le ulteriori indicazioni di cui al dispositivo. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visto l\u0027art. 23, della legge n. 87/1953; \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione degli  atti  del  processo  alla\nCorte costituzionale; \n    Sospende il giudizio in corso; \n    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della\ncancelleria, alla signora Presidente del Consiglio; \n    Ordina che la presente ordinanza sia  comunicata,  a  cura  della\ncancelleria, al signor Presidente del Senato della  Repubblica  e  al\nsignor Presidente della Camera dei deputati; \n    Manda alla cancelleria per gli incombenti. \n        Milano, 4 febbraio 2025 \n \n                      Il Presidente: Dell\u0027Osta","elencoNorme":[{"id":"62366","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"609","specificaz_art":"octies","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79013","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79014","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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