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T. e altri","altre_parti":"L. T., L. O. e C. C., M. M., V. N., D. C., M. Z., Fondazione Milano Cortina 2026","testo_atto":"N. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 novembre 2025\n\r\nOrdinanza  del  5  novembre  2025  del  Tribunale   di   Milano   nel\nprocedimento penale a carico di L. T. e altri. \n \nReati e pene - Reati  contro  la  pubblica  amministrazione  -  Norma\n  interpretativa dell\u0027art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  16  del\n  2020, come convertito - Interpretazione nel senso che le  attivita\u0027\n  svolte dalla Fondazione \"Milano Cortina 2026\" non sono disciplinate\n  da norme di diritto pubblico e che la  Fondazione  non  riveste  la\n  qualifica di organismo di diritto pubblico. \n- Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 (Disposizioni  urgenti  per  la\n  ricostruzione post-calamita\u0027, per interventi di protezione civile e\n  per lo svolgimento di grandi  eventi  internazionali),  convertito,\n  con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 111, art.  11,  in\n  relazione agli artt. 353 e 319, 320 e 321 del codice penale. \n\n\r\n(GU n. 52 del 24-12-2025)\n\r\n \n                    TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO \n             Sezione Giudice per le indagini preliminari \n \n    Il Giudice a scioglimento della riserva assunta ali  udienza  del\n17 luglio 2025 nel procedimento a carico di \n        1. T. L. , nato il         a         e residente  a         ,\nin            -   ivi   elettivamente   domiciliato   (cfr.   verbale\ninterrogatorio del 17 febbraio 2025),  difeso  di  fiducia  dall\u0027Avv.\nGiordano Balossi del Foro di Milano con  studio  in  Milano  via  San\nFrancesco D\u0027Assisi n. 4. \n        2. N. V. , nato il         a         e residente a          ,\nvia          -  elettivamente  domiciliato  presso  il  difensore  di\nfiducia Dioda\u0027 in Milano viale Piave n. 12, difeso di  fiducia  dagli\nAvv. Nerio Dioda\u0027 del Foro di Milano con studio in  Milano  in  viale\nPiave n. 12 e Elena Vedani del Foro di Milano, in  Milano,  corso  di\nPorta Romana 63 \n        3. Z. M. , nato  il          a          e  ivi  residente  in\nvia          -  elettivamente  domiciliato  presso  il  difensore  di\nfiducia, difeso di fiducia dall\u0027Avv. Marco Sangalli del Foro di Lecco\ncon studio in Lecco via Cairoti n. 9/D. \n    per reati di cui agli artt. 110, 353 comma 1 e 2,  319  320,  321\nc.p.  commessi  in           ,  in  epoca   prossima   ed   anteriore\nal           (giusta iscrizione a mod. 21 in data 13 marzo  2024,  in\nrelazione a fatti gia\u0027 oggetto del p.p. mod. 44) \n        4. O. L. nato il         a         e residente  a          in\nvia         n.   , elettivamente domiciliato  presso  lo  studio  del\nproprio difensore di fiducia,  difeso  di  fiducia  dall\u0027Avv.  Grazia\nVolo, del Foro di Roma con studio in Roma, via G.B. Rossi, 32 \n        5. C. C. nato il         a         , e  residente  in  via   \nn.    int.   elettivamente domiciliato presso lo studio  del  proprio\ndifensore, difeso di fiducia dal1\u0027Avv. Grazia Volo del Foro di  Roma,\ncon ivi studio in via G.B. De Rossi, 32 \n        6. C. D. nato a         , il         e residente a          ,\nin viale          elettivamente  domiciliato  presso  lo  studio  del\nproprio difensore di fiducia, difeso di  fiducia  dall\u0027Avv.  Giuseppe\nIannaccone del Foro di Milano, con ivi studio in Corso \n        7. M. M. nato  a          il          e  residente  a        \nin          ,  elettivamente  domiciliato  presso   lo   studio   dei\ndifensori, difeso di fiducia dagli avv.ti Eleonora Ferrari presente e\nClaudia Rovelli del Foro di Lodi con studio in  Lodi,  C.so  Vittorio\nEmanuele II, 12 \n    per il reato di cui agli artt. 110, 353 comma 1 e 2 c.p. commessi\nin         , in epoca prossima ed anteriore  al               (giusta\niscrizione a mod. 21 in data 11 marzo 2025). \n    persona offesa:     \n        Fondazione Milano-Cortina 2026 in p.l.r V. A.  ,  domiciliata\nex lege presso lo studio del proprio difensore  avv.  Paola  Severino\ndel Foro di Roma, assistita dall\u0027avv.  Paola  Severino  del  Foro  di\nRoma. \n \n                               Osserva \n \n    Nei confronti degli indagati sopra indicati e\u0027  stata  presentata\nrichiesta di archiviazione, depositata dal pubblico ministero in data\n15 aprile 2025, in relazione  ai  reati  di  turbata  liberta\u0027  degli\nincanti e di corruzione propria di pubblico ufficiale o incaricato di\npubblico servizio. \n    I fatti riguardano le  modalita\u0027  di  aggiudicazione  delle  gare\naventi ad oggetto la realizzazione dell\u0027ecosistema digitale dell\u0027ente\npubblico Fondazione Milano  Cortina  2026.  In  esito  ad  articolate\nindagini  -  consistite  anche  in  attivita\u0027  di  intercettazione  e\nconclusesi con atti di perquisizione ed ispezione in data 21/5/2024 -\nsono  state  ricostruite  due  gare,   indette   rispettivamente   in\ndata         e         . La prima si e\u0027 conclusa con l\u0027aggiudicazione\na V. , amministrata da T. L. e successiva cessione del  contratto  ad\naltra societa\u0027 riferibile al medesimo  indagato  (Q.  ).  La  seconda\ngara, avente ad oggetto gli stessi servizi, e\u0027 stata aggiudicata a D.\n. Secondo le prospettazioni del pubblico ministero, sia la prima  che\nla seconda gara sono state turbate con  il  contributo  collusivo  di\npersone  preposte  all\u0027interno  dell\u0027ente  alla  regolamentazione  ed\nassegnazione delle stesse. In relazione alla prima  gara  sono  state\nindividuate dazioni di beni e promesse di utilita\u0027, che hanno fondato\nl\u0027iscrizione di N. , T. e Z. nel registro degli indagati anche per il\ndelitto di corruzione propria. In merito a tale ipotesi di reato,  il\npubblico ministero ha ritenuto che la  collocazione  temporale  delle\ndazioni non consentisse di ricondurre dette promesse ed  utilita\u0027  ad\nun accordo corruttivo correlato alle turbative di cui si e\u0027 detto. \n    La richiesta di archiviazione del pubblico ministero e\u0027,  dunque,\ndiversamente  articolata,  essendosi  sostenuto  in  relazione   alla\nfattispecie di corruzione,  il  mancato  raggiungimento  della  prova\ndell\u0027accordo corruttivo, che non consentirebbe di ritenere  integrato\nneanche il meno grave reato di cui all\u0027art. 2635 c.c. Con riferimento\nai delitti di cui  all\u0027art.  353  c.p.  si  e\u0027  invece  eccepita,  in\nprincipalita\u0027, l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 11 del  d.l.\n76/2024 (come modificato dalla legge di conversione n. 111/2024),  in\nrelazione agli artt. 3, 77, 97, 101,  102,  112  della  Costituzione,\nrichiedendosi solo in via  subordinata  l\u0027archiviazione,  perche\u0027  il\nfatto non e\u0027 piu\u0027 previsto dalla legge come reato. \n    Non ritenendo di potere accogliere la richiesta di  archiviazione\ndel pubblico ministero, e\u0027 stata fissata udienza ai  sensi  dell\u0027art.\n409, comma 2.  c.p.p.,  nel  corso  della  quale  i  difensori  degli\nindagati e della persona offesa, alcuni dei quali  anche  presentando\nmemorie  scritte,   hanno   richiesto   valutarsi   in   termini   di\ninammissibilita\u0027 e di manifesta infondatezza la  sollevata  questione\ndi  legittimita\u0027  costituzionale,  insistendo  per   la   conseguente\narchiviazione del procedimento. \n    Si ritiene che vi  siano,  invero,  ragioni  per  dubitare  della\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 11 D.L. 11 giugno 2024,  n.  76\nconv. con mod. dalla L. 8 agosto 2024, n. 111 (in G.U. 09/08/2024, n.\n186), nella parte in cui, modificando la  norma  extrapenale  di  cui\nall\u0027articolo 2, comma 2, del D.L. 11 marzo 2020,  n.  16,  conv.  con\nmodificazioni  dalla  L.  8  maggio  2020,  n.  31,  riduce  l\u0027ambito\napplicativo degli art 319, 320, 321 e 353 c.p., per violazione  degli\nart. 3, 77, 11 e 117, comma 1, della Costituzione, questi  ultimi  in\nrelazione agli artt. 2, comma 1 n. 4 della direttiva 2014/24 UE e  2,\n9, 15 e 30 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione\n(Convenzione Merida), adottata dall\u0027Assemblea generale dell\u0027ONU il 31\nottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, ratificata ed  eseguita  dallo\nStato italiano con legge 3 agosto 2009, n. 116. \n1. Legittimazione a rimettere la questione alla Corte costituzionale \n    L\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 prevede\nche la questione, rilevata d\u0027ufficio o sollevata da una  delle  parti\n«nel  corso  di  un  giudizio»,  ove  ritenuta   non   manifestamente\ninfondata.  sia  rimessa  alla  Corte  costituzionale  per   la   sua\ndecisione. \n    L\u0027espressione «giudizio», con la quale l\u0027Assemblea Costituente ha\ninteso  riferirsi  genericamente  a  qualsiasi  procedimento  civile,\npenale o amministrativo. deve essere disancorata  dalle  peculiarita\u0027\nproprie del procedimento penale e dunque dalla restrittiva  accezione\nprocessualpenalistica, che si riferisce  alla  sola  fase  successiva\nall\u0027esercizio dell\u0027azione penale.  Cio\u0027  precluderebbe,  infatti,  un\ncontrollo di legittimita\u0027 sulle leggi, che pure  si  e\u0027  chiamati  ad\napplicare nella fase delle indagini preliminari. \n    La Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del  2019,  ha  avuto\noccasione  di  affermare   che   il   rispetto   del   principio   di\ncostituzionalita\u0027 impone un «allargamento» dei concetti di  «giudice»\no di «giudizio», al fine di ammettere scrutini di legittimita\u0027  delle\nleggi  che,  per  altra  via,  verrebbero  preclusi.  Si  e\u0027   dunque\nriconosciuta la possibilita\u0027 di utilizzare un\u0027accezione di «giudizio»\n- inteso  come  esercizio  di  funzioni  giudicanti  per  l\u0027obiettiva\napplicazione della legge da parte  di  soggetto  posto  in  posizione\nsuper partes  -  ai  soli  fini  della  legittimazione  a  promuovere\nincidenti di costituzionalita\u0027. cosi\u0027 implicitamente  ammettendo  che\ntale accezione possa differire da quella ritenuta  ad  altri  fini  o\npiu\u0027 in generale. \n    Nella  medesima  ottica  alcune  pronunce   hanno   espressamente\nritenuto non significative le peculiarita\u0027 del procedimento  speciale\ncivile per l\u0027emanazione di un decreto ingiuntivo (definito  in  senso\nlato giudizio, seppur sommario; cfr sentenza n. 128 del 2008)  e  del\nprocedimento per l\u0027emissione del decreto penale di condanna (sentenza\n209/2024). \n    La giurisprudenza costituzionale formatasi negli anni ha  offerto\ndiversi esempi  di  pronunce,  in  cui  il  giudice  delle  leggi  e\u0027\nintervenuto su questioni rilevate nella fase delle indagini  sia  dal\ngiudice per le indagini preliminari (cfr ex multis  sentenza  n.  116\ndel 2023; ordinanza n. 349 del 2002; ordinanza n. 96 del  2014),  che\ndal giudice del riesame (sentenza n. 432 del 1992; ordinanza  n.  214\ndel 2018). \n    Si ravvisa pertanto la  propria  legittimazione  a  rimettere  la\nquestione alla Corte costituzionale; questione che - per i motivi che\nsaranno esposti di seguito - si reputa rilevante, ammissibile  e  non\nmanifestamente infondata. \n    La valutazione della rilevanza della questione - pur non  essendo\ntenuto questo giudicante ad anticipare alcun giudizio di merito - non\npuo\u0027  prescindere  da   una   ricostruzione   fattuale   dettagliata,\nconsiderata anche l\u0027assenza di una formale imputazione. \n2. Ricostruzione del fatto. \n    Si procede  a  rassegnare  gli  elementi  di  segno  accusatorio,\nimpregiudicata ogni valutazione di quest\u0027Ufficio sulla loro effettiva\nvalenza probatoria. \n    2.1. La turbativa della prima gara in favore di V. e Q. \n    N. V. , in qualita\u0027 di Amministratore delegato  della  Fondazione\nMilano Cortina 2026 dal   al    nominando Z. , M. ,  quale  direttore\ntecnico dei servizi digitali («Digital  Director»  e/o  «CTO»)  -  su\nintercessione di T. - ha favorito la  successiva  assegnazione  della\nrealizzazione dell\u0027Ecosistema Digitale  Milano  Cortina  2026  a  due\nsocieta\u0027 amministrate dallo stesso T. (prima V. ,  e  poi  Q.  ).  In\nparticolare,  Z.   M.  si  e\u0027   determinato   a   tale   assegnazione\nnell\u0027espletamento   del   suddetto   incarico,   svolto   dal        \nal          ,  ed  ha   ricevuto,   oltre   al   compenso   derivante\ndall\u0027instaurazione del rapporto lavorativo con la  Fondazione  Milano\nCortina 2026 quantificabile - nel complesso - in circa  865.000  euro\n(lordi), un\u0027autovettura a noleggio per fini personali, pagata  da  T.\n(per conto della V. ). Le due societa\u0027 (V. ,  e  Q.  )  hanno  emesso\nfatture nei confronti  della  Fondazione  per  complessivi  1.808.646\neuro. \n    Detta ricostruzione si fonda  sui  seguenti  elementi  di  prova,\ncompendiati - in buona parte - nella nota della  Guardia  di  Finanza\ndel 31 gennaio 2025. \n    -  Prima  della  formale  costituzione  della  Fondazione  Milano\nCortina 2026, avvenuta in data 9  dicembre  2019,  la  notizia  della\nnomina di N. V.  quale amministratore delegato di detto ente e\u0027 stata\ncommentata da T. L. (amministratore delegato di  V.)  nell\u0027ambito  di\nconversazioni WhatsApp datate         . In esse si fa riferimento  al\nsuo rapporto di amicizia con  N.  ,  ai  contatti  appena  avuti  con\nquest\u0027ultimo, alle iniziative assunte per far  ottenere  un  incarico\nnello stesso ente ad un suo uomo di fiducia (Z. M. ) ed  ai  vantaggi\neconomici che sarebbero derivati conseguentemente a V., con esplicito\nriferimento ai servizi digitali di cui la stessa si occupa. \n    - Prima di tale nomina, T. scrive a N.  dimostrando di sapere che\nZ. sarebbe stato impiegato nel suo team (cfr. messaggio  WhatsApp  di\nT. a N. in data   : «Parlato con M. entusiasta di far parte della tua\nsquadra con quel compenso»). \n    - Cio\u0027 che si verifica il   corrisponde a quanto anticipato nelle\nmenzionate conversazioni WhatsApp: \n      si rende nota l\u0027aggiudicazione  in  favore  di  V.  della  gara\navente ad oggetto lo sviluppo dei servizi digitali delle Olimpiadi  e\nParalimpiadi di Milano Cortina 2026; \n      tra il   , e  il    ,  V.   emette  fatture  nei  confronti  di\nFondazione Milano Cortina 2026 per un  importo  complessivo  di  euro\n816.859.60; \n      Z. e\u0027 effettivamente nominato  direttore  tecnico  dei  servizi\ndigitali («Digital Director» e/o «CTO») dal   al   , inquadrato quale\n«dirigente a tempo pieno e  indeterminato»,  con  un  compenso  lordo\nannuale di euro 865.000,00 e con  assegnazione  di  auto  Smart,  fin\ndal   , pagata direttamente da T . tramite V. per le «cortesie» fatte\n«ultimamente» (cosi\u0027 si esprime in chat lo stesso T.  :  cfr.  p.  27\nnota del 7 marzo 2024) venendo poi investito, in data         , dallo\nstesso  N.  ,  della  delega  a  stipulare  contratti  ed  effettuare\naffidamenti   per   conto   dell\u0027ente   nell\u0027ambito    del    settore\ntecnologico/digitale. Altro  dirigente  assunto,  dal    su  chiamata\ndiretta di  N.  e\u0027  C.  D. ,  Responsabile  dell\u0027area  Procurement  e\nFacilities, come da successiva procura del , a firma di N. (cfr  chat\nwhatsapp intercorsa tra i due da dicembre del         ed il  mese  di\nfebbraio         : «Ciao D. , in effetti l\u0027agenda mi e\u0027  scappata  di\nmano e non riesco ad avere un attimo di break. Ovviamente una persona\ncome te mi sarebbe strautile ... omissis ... Tu nel frattempo  inizia\na venire qui ... Come fanno tutti gli altri») \n    - il parametro dell\u0027offerta economica piu\u0027  vantaggiosa  ai  fini\ndell\u0027aggiudicazione  della  gara  (a   parita\u0027   di   caratteristiche\ntecniche), sostenuto da N. in sede di interrogatorio, trova in atti i\nseguenti elementi di segno contrario: \n      Nel corso della perquisizione, svoltasi in data    ,  e\u0027  stato\nrinvenuto all\u0027interno dell\u0027ufficio di N. sito negli  spazi  aziendali\ndella N. di   - societa\u0027 amministrata dallo stesso N. - un  «quaderno\nrosso  con  scritta  «    »  contenente   appunti   manoscritti.   In\ncorrispondenza della data «   »(ovverosia) e sotto la dicitura «   »,\nal punto «5)», si legge: «ENTRO META\u0027 OTTOBRE GARA WEB (V. ...) APP».\nL\u0027appunto precede quindi la data del capitolato tecnico (   ), che e\u0027\nalla base della procedura di assegnazione, e la data del   ,  in  cui\nFondazione ha avviato la  procedura,  invitando  formalmente  quattro\ncompetitors (V. B. - B. , e A.) ed estendendo l\u0027invito quattro giorni\ndopo anche a  D.  e  W.  ,  per  un  totale  di sei  competitors)  su\nindicazione espressa del Comitato Olimpico Internazionale «CIO» (1) ,\ncome  indicato  nella  e-mail  in  parola  (testualmente:  «come   da\nrichiesta ricevuta dal Comitato Olimpico Internazionale»).  Prima  di\ntali date, l\u0027allora amministratore delegato di Fondazione aveva  gia\u0027\nindividuato tra i suoi appunti il potenziale  fornitore  dei  servizi\ndigitali nella societa\u0027 «V.», risultata - tre mesi dopo - l\u0027effettiva\naggiudicataria della procedura selettiva «gara web». \n      Quando, in data         , S. F. nell\u0027interesse di B. - uno  dei\ndue ultimi competitor - si ritira, per non «avere tutte le  capacita\u0027\nrichieste all\u0027interno del Bando», Z. inoltra la stessa  comunicazione\na T. (amministratore della societa\u0027  concorrente  V.  ),  commentando\nesplicitamente «Uno in meno». Dal  contenuto  di  una  chat  WhatsApp\nintervenuta  il  tra  N.  e  S.  F.  risulta  che  a  B.  sia   stata\nrigorosamente preclusa qualsiasi interlocuzione  con  Fondazione:  N.\nscrive a S. di non poter avere «talks» con i fornitori partecipanti a\ngare in corso. \n      Ancora in data         T. invia a Z. - tramite WhatsApp  -  uno\nscreen  della  tabella  riportante  le   quantificazioni   economiche\ndell\u0027offerta che la societa\u0027 V. vorrebbe  avanzare  relativamente  ai\ntre lotti oggetto di gara  e  chiede  un  parere  al  riguardo  («Che\ndici»), lasciando  intendere  di  avere  gia\u0027  contenuto  le  pretese\neconomiche,  sperando  di  ottenere  introiti   economici   nell\u0027anno\nsuccessivo («confidenti di recuperare  altro  nel             »).  Z.\nsuggerisce a T.  di  modificare  i  parametri  economici,  abbassando\nalcuni valori a vantaggio di altri («Certo se  posso  abbassa  app  e\nalza web»). T. manifesta perplessita\u0027  («difficile,  perche\u0027  poi  e\u0027\npoco  credibile»).  Tali  messaggi  sono  stati  rinvenuti  nel  solo\ndispositivo di T. perche\u0027 verosimilmente eliminati da Z. .  L\u0027offerta\npresentata in via ufficiale da V.  alla  Fondazione  in  data    (con\nprotocollo «   » con unito Allegato C denominato «Budget di progetto»\nfirmato digitalmente da T. ) e\u0027 stata poi conforme  alle  indicazioni\nfornite da Z. a T. (un decremento del prezzo delle «App» che passa da\n80 a 60.000 euro per il lotto 3 ed un incremento del prezzo del «sito\nWeb» che passa da 120 a 150.000 euro per il lotto 1 e da euro  300  a\n310.000 per il lotto 2).  Il  prezzo  complessivo  per  le  forniture\nrichieste e\u0027  pari  a  520.000  euro  e  dunque  l\u0027offerta  economica\nformulata da  T.  per  V.  si  rivela  la  piu\u0027  vantaggiosa  per  la\nFondazione Milano Cortina 2026. E\u0027 lo stesso Z. che, il , anticipa  a\nT. che V. si e\u0027 appena aggiudicata la gara avendo chiuso con N. e  C.\nanche gli aspetti economici, aggiungendo:·«ora ti tocca lavorare». Il\ncontratto tra la Fondazione e V. (denominato «Condizioni  generali  e\nCondizioni speciali per la fornitura di software  personalizzati  per\nle piattaforme e app della Fondazione Milano Cortina 2026, inclusi  i\nservizi di AOM, BUG FIXING e HOSTING») risulta sottoscritto il tra N.\n(firma in originale) e T. (firma digitale) V. (e poi Q. )  alla  fine\nhanno emesso fatture per importi addirittura superiori  alla  offerta\noriginaria di \n      R. ha dichiarato, in data 24 e 27 maggio 2024, che la  gara  e\u0027\nstata aggiudicata, non solo sulla base di una  valutazione  economica\nma anche tecnica: la parificazione tecnica  delle  offerte  e\u0027  stata\nfrutto di un intervento di Z.,  il  quale  ha  aumentato  i  relativi\npunteggi, al fine di ridurre il gap iniziale rispetto all\u0027offerta  di\nA. R. e B. D. , (interno ad A.) hanno indicato Z. e  C.  come  autori\nmateriali del disciplinare tecnico  di  gara  e  responsabili  ultimi\ndella procedura di gara aggiudicata a V. Dall\u0027analisi effettuata  dal\nconsulente dott. M. e compendiata nella nota tecnica  del  24  giugno\n2024 risulta  che  in  un  file  excel  denominato  «Gara  Digital  -\nEvaluation v5c  commenti  Max»,  in  corrispondenza  di  una  colonna\ndenominata «Val Proposed», riferibile - secondo R.  -  a  Z.  ,  sono\ninseriti punteggi diversi da quelli assegnati in corrispondenza delle\ncolonne «Val» e «Val 2», compilate da R. e M.. Il divario che  vedeva\nA. superare V. di 7.2 punti e\u0027 ridotto a 2.1. dopo l\u0027intervento di Z.\nLa GDF, nella nota del 31 gennaio 2025, ricostruisce la  condivisione\ncon un dipendente di V. dei punteggi attribuiti  all\u0027offerta  tecnica\ndi detta societa\u0027. In particolare, e\u0027 stato individuato un file excel\ndenominato «nico 2 - aggiornato» (suddiviso in tre fogli  di  lavoro,\nuno per ogni lotto di gara) riportante le  valutazioni  tecniche  dei\ndue competitors (A. e V. ). Tale file e\u0027 stato rinvenuto allegato  ad\nun\u0027e-mail inoltrata a Z., da un indirizzo nominalmente riferibile  ad\nun dipendente di V., T. N.. E\u0027 stata accertata corrispondenza tra  il\ncontenuto  di  detto  file  e  quello  denominato  «Gara  Digital   -\nEvaluation v5c commenti Max» nella parte compilata da R. prima  delle\nmodifiche attribuite a Z. M.. \n      dopo la e-mail del  con  la  quale  Fondazione  comunica  a  V.\nl\u0027esito favorevole della gara, un dipendente di Fondazione  (M.,  che\nscrive per conoscenza anche a R.) ritorna sull\u0027argomento dei  criteri\ndi  valutazione  utilizzati   nell\u0027occasione,   manifestando   alcune\nperplessita\u0027, Z. stronca ogni approfondimento: «mi torna tutto quindi\nok» (cfr nota della GDF del 26 giugno 2024). Nei giorni successivi N.\nriconosce a M. un aumento di stipendio; \n      le schede di valutazione non sono state caricate  correttamente\nsulla piattaforma di procurement di  Fondazione:  gli  importi  degli\nordini a favore d  V.  Q.  appaiono  a  video  con  valori  inferiori\nrispetto a quelli effettivamente erogati,  che  vengono  visualizzati\nsolo laddove si  proceda  ad  una  piu\u0027  approfondita  ricerca  nella\npiattaforma stessa (cfr nota del 24 giugo 2024 del consulente tecnico\ndott. M.); \n      con riferimento alla qualita\u0027 del servizio, dopo circa due mesi\ndall\u0027aggiudicazione  della  gara,  Z.  ,  tramite  M.  ,  riceve  una\ncomunicazione da M. A., altro dirigente della  Fondazione,  il  quale\nmanifesta critiche e preoccupazione in merito al sito  realizzato  da\nV. (lotto 1). \n      Dalla consulenza tecnica dell\u0027ing. B. emerge come  il  servizio\ndigitale offerto da V. fosse «essenziale» nelle sue funzioni, sia con\nriferimento al sito (lotto 1) che allo lo sviluppo della  App  (lotto\n3); cfr. nota del consulente del 15 maggio 2024, gli esiti  richiesti\ndalla S. quanto alla presenza della App sui loro rispettivi «store» e\ndichiarazioni  rese  da  F.  ,  Chief  games  operations  officer  di\nFONDAZIONE. In particolare, la  App  non  risulta  essere  mai  stata\ncaricata sullo «store» di mentre su quello di risulta  che  e\u0027  stata\ncaricata in data         , pubblicata il         ,  installata  dagli\nutenti 3.185 volte, ma disinstallata 1.610  volte.  F.  (Chief  games\noperations officer per Fondazione) ha affermato  che  «l\u0027applicazione\ne\u0027 stata spenta nell\u0027anno 2022 per  mancanza  di  contenuti»,  ma  il\nconsulente ing. B. paventa l\u0027ipotesi  che  tale  App  fosse  un  mero\napplicativo per richiamare sul cellulare i  contenuti  gia\u0027  presenti\nsul sito di Fondazione. Neanche lo sviluppo del sito  Milano  Cortina\nItalia (prestazione oggetto del lotto 2) e\u0027 stato portato a  termine,\ncome evidenziato dal consulente dott. M. \n      Una  e-mail  interna  del    ,  ritrovata  sui  dispositivi  in\nsequestro e diretta a Z. , documenta doglianze  in  merito  alla  non\ncorrispondenza del sito ai reali bisogni dell\u0027ente. \n      V. e poi Q. - pur implementando solo quanto previsto dal  lotto\n1  -  hanno  emesso  fatture  per  importi  superiori  alla   offerta\noriginaria di A. \n    Una volta messa in liquidazione V. (anche  a  seguito  di  quanto\naccertato  in  altro  procedimento  penale  avente  a  oggetto  frodi\ninformatiche), le subentra - dal         la societa\u0027 Q .,  costituita\ndallo  stesso  T.  ,  che  ne  diviene   amministratore   unico.   In\nparticolare, il         V. viene posta in liquidazione  volontaria  e\ndopo poco piu\u0027 di un anno (il         ) e\u0027 soggetta alla procedura di\nconcordato preventivo. Dopo due mesi, il         , su carta intestata\nQ. a firma dell\u0027Amministratore delegato  T.  ,  viene  comunicata  la\nprosecuzione  del   rapporto   con   la   Fondazione   senza   alcuna\ndiscontinuita\u0027 nell\u0027erogazione dei  servizi.  Pertanto,  il  servizio\noggetto della «gara web» risulta riassegnato in continuita\u0027 alla Q. ,\nsocieta\u0027 sorta dall\u0027acquisizione (in affitto) di un ramo d\u0027azienda di\nV. Le  fatture  sono  emesse  nei  confronti  dell\u0027ente  da  Q.  (tra\nil         e il         e\u0027 stato ricostruito un  importo  complessivo\ndi euro 991.786,94). \n    Le pregresse cointeressenze economiche tra N.  ,  T.  e  Z.  sono\nstate ricostruite attraverso  accertamenti  patrimoniali  e  messaggi\nestrapolati   dal   dispositivo   di   T.   ,   risalenti   fino   al\nmaggio-giugno         . Sono  stati  ricostruiti  rapporti  societari\nintercorsi nel tra N. e T. all\u0027interno della B. , societa\u0027 attiva nel\nsettore del marketing e della pubblicita\u0027, controllata da N.  per  il\ntramite della N. e da T. per  effetto  di  un  aumento  del  capitale\nsociale che consente, in data         ,  a  V.  di  subentrare  nella\ncompagine societaria. Quanto invece a N. e Z. entrambi figurano quali\nsoci fondatori della S. , societa\u0027 attiva nel settore dell\u0027hosting  e\ndella fornitura di servizi applicativi (in cui N. deteneva tramite la\nN. una quota pari al 79,25% del capitale sociale). \n    2.2 Il delitto di corruzione \n    Sono state ricostruite le utilita\u0027 che T. ha elargito a Z.  e  N.\nnel  periodo  relativo  all\u0027assegnazione  delle  commesse  aventi  ad\noggetto la fornitura di servizi digitali  per  Fondazione.  Ulteriori\nutilita\u0027 o la promessa di alcune di esse sono emerse in favore di  N.\ne di sua moglie, da alcune conversazioni intercorse tra Z.  e  T.  ed\nintercettate durante le indagini. \n    Questo lo schema riepilogativo della GDF compendiato  nella  nota\ndel 31 gennaio 2025: \n \n\n              \u003ca href\u003d\"/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg\u003d2025122425C003030003001\"\u003eParte di provvedimento in formato grafico\u003c/a\u003e\n\n \n    Gli   accertamenti   bancari   hanno   inoltre   evidenziato   un\ninvestimento azionario  di  Z.,  nel  mese  di  novembre,  attraverso\nl\u0027acquisto di quote di  partecipazione  societarie  di  V.  (n.  1715\nazioni al prezzo di euro 4,90 cadauna\u003csup\u003e22\u003c/sup\u003e per un totale di 8.416 euro). \n    Tale operazione risulta effettuata il da Z. , otto giorni dopo la\npubblicazione della notizia della nomina di  N.  nel  ruolo  di  A.D.\ndella FONDAZIONE e un giorno dopo  l\u0027invio  a  T.  della  foto  della\n«prima pietra» (     ). \n    Z. ha poi venduto le azioni in due tranche: la prima l\u0027         e\nla seconda il            , tre mesi prima della messa in liquidazione\ndi V. (deliberata dal C.d.A. nel mese di          )  per  complessivi\neuro 2.804,62, maturando una perdita di 5.611,28 euro. \n    Le conversazioni intercettate documentano le  richieste  ricevute\nda T. e Z. da parte di N. \n    Nella conversazione n. 486  del  3  intercorsa  tra  T.  e  Z.  ,\nquest\u0027ultimo - nel riferirsi a  N.  -  affema:  «stava  arrivando  la\nmoglie e son scappato, gli ho detto: «guarda vado, -ride- se incontro\nanche tua moglie non finisce piu\u0027 -ride- ... chissa\u0027  che  altro  gli\nserve,  altri  due  iPhone,  altre  due  cazzate,  non  voglio  sape\u0027\nniente!». \n    N. - nel suo interrogatorio e nella successiva memoria  difensiva\n- ha dato rilevanza al passaggio della chat  (gia\u0027  richiamata  nella\nnota del 17 maggio 2024 con prot. n. 328549) nella quale  Z.  riporta\nun messaggio di N., risalente al giorno, riguardante la richiesta  di\ndue IPhone  che  intenderebbe  pagare  (V.  No  comment.  Ciao  M.  ,\nvediamoci. Mi puoi procurare un 11 pro e un  11  pro  Max  ovviamente\npagando?) \n    Dall\u0027estratto conto del relativo bonifico - prodotto da N.  nella\nmemoria difensiva - emerge un pagamento del         , collocabile  un\nanno dopo  (    )\u003csup\u003e24\u003c/sup\u003e  ed  avente  come  beneficiario  la  T.,  il  cui\nrappresentante e\u0027 stato identificato in B. S. P. \n    Quest\u0027ultimo  il  19  giugno  2024,  escusso  ad  altre  sommarie\ninformazioni, ha confermato di aver ricevuto la richiesta da parte di\nZ. di procurargli due IPhone (11 pro e 11 pro Max) il  ,  ma  di  non\naverli reperiti (B.: «Si tratta della richiesta che mi ha fatto Z.  a\nmeta\u0027 del di IPhone 11.  Preciso  che  in  quella  occasione  non  ho\nreperito i telefoni richiesti»). \n    In atti si rinvengono elementi a  sostegno  dell\u0027ipotesi  che  il\ndispositivo IPhone, di cui  N.  ha  provato  il  pagamento,  non  sia\nl\u0027unico cellulare procuratogli da Z. \n      E\u0027 stata intercettata una conversazione tra Z. e tale Z. M., in\ncui il primo fa esplicito riferimento ad un dispositivo cellulare  da\nlui pagato in contanti e destinato a N. (M. : Tu sei sparito  ...  da\nquando hai trovato er telefono pe\u0027 N. sei sparito; Z. Bah ...  guarda\n... trovato ... l\u0027ho pagato cash, quindi figurati ... ;  (prog.  1456\ndel ore          _\u003csup\u003e25\u003c/sup\u003e ); \n      B. S. P. ,  il  19  giugno  2024,  escusso  ad  altre  sommarie\ninformazioni ha dichiarato: «L\u0027unica cosa che mi disse Z.  sul  conto\ndi N. e\u0027 che quest\u0027ultimo quando  gli  richiedeva  del  materiale  di\ntelefonia  (telefoni,  Ipad,  ecc.)  lui  doveva  essere  celere  nel\nrecupero di quanto richiesto.  Preciso  che  N.  non  e\u0027  mai  venuto\nfisicamente presso i miei punti vendita. Posso comunque dire che  non\nho emesso nessuna  fattura  nei  confronti  della  Fondazione  Milano\nCortina 2026 a fronte del  materiale,  che,  come  vi  ho  detto,  ho\nconsegnato a seguito degli ordini di Z. Ricordo che  si  trattava  di\nbeni di telefonia ed accessori che Z. acquistava per se\u0027, per la  sua\nfamiglia, per il suo capo N. o per altri». In merito  alla  richiesta\ndi cellulari del... ha precisato  che  pur  non  essendo  riuscito  a\nreperire i cellulari, Z. si diceva vessato dalle insistenze di N. per\nreperire quantomeno delle cuffie («Con questa chat dell\u0027...  comunico\na Z. di non aver reperito gli IPhone 11 Pro e Pro Max, neanche presso\nun centro Apple. Z. aggiunge «ricordati le cuffie mi sta  massacrando\nil mio boss. Posso dire che con «boss» Z. si riferisse a N. (Allegato\nB32: stralcio chat WhatsApp del... tra Z. e B. S. allegata al SIT). \n      Il  mancato  rinvenimento  di  tracce  di  pagamenti  di  detti\ndispositivi e\u0027 spiegato dallo  stesso  B.  con  il  meccanismo  dello\n\"scambio merce\" («A parte i documenti bancari e  fiscali  che  vi  ho\nesibito preciso che nella  stragrande  maggioranza  dei  casi  Z.  mi\npagava con la modalita\u0027 scambio merce ovvero in cambio di telefoni di\nultima generazione mi consegnava dei telefoni di qualsivoglia  marca,\nprincipalmente  ...  o  ... nuovi  ed   imballati,   a   parita\u0027   di\ncontrovalore che io a mia volta ponevo in vendita. L\u0027accordo  scambio\nmerce si e\u0027 interrotto quando Z. ha terminato la  scorta  dell\u0027usato.\nPosso dire che tranne i casi che vi ho tracciato in tutti  gli  altri\nfornivo a Z. i telefoni o i dispositivi che mi chiedeva in cambio del\nsuo usato che poi ad un certo punto  e\u0027  terminato.  Parliamo  di  un\ncentinaio di telefoni. Preciso che i pagamenti avvenuti da Z. con  il\nconto della ... siano avvenuti per l\u0027acquisto di telefoni da regalare\no aziendali visto che un telefono base non era certo per  un  profilo\ncome Z.). B. ha anche fornito un elenco di  dispositivi  informatici,\ntra i quali telefonini di marca  ... e  ... (oltre  a  Tablet  e  PC)\nricevuti da Z. con la modalita\u0027 dello «scambio merce»  dal           \nal           . \n    Nella conversazione di cui al prog. del       _\u003csup\u003e26\u003c/sup\u003e ore          Z.\n, parlando con T. di un incontro  con  N.  previsto  per  il ...,  fa\nriferimento  a  beni  come  personal  computer  che  gli  ha  fornito\ngratuitamente (T. «senti ma tu invece V. (N. ndt) ti ha chiamato  ...\nche cazzo vuole l\u0027    , da noi, il quando cazzo e\u0027»; Z.:  «no  io  so\nche vuole parlare... te l\u0027ho detto, di un po\u0027 di robette  tecniche...\nvuole mandare sta mail con il CEO... questo richiede  soldi,  ma  chi\npaga qua?! cioe\u0027 lui fa tutto facile...ma poi  chi  cazzo  lo  paga?!\ncioe\u0027 lui pensa di far tutto gratis ... no? pero\u0027 cioe\u0027 ... io  i  PC\nte li ho recuperati gratis, pero\u0027 non e\u0027 che posso fa tutto gratis) \n    T., comparso spontaneamente in data 17 febbraio 2025 per  rendere\ninterrogatorio ha giustificato le elargizioni, facendo riferimento ad\nun rapporto di conoscenza risalente nel tempo (Premetto di  conoscere\nN. dal quando, uscito da..., ha fondato la  societa\u0027  .  Dal  ...  al\n... mi saro\u0027 incontrato con lui personalmente al massimo  ...  volte.\nRicordo che due o tre mesi prima dell\u0027annuncio  ufficiale  della  sua\nnomina  quale  AD  della  Fondazione  Milano  Cortina  2026   N.   mi\npreannuncio\u0027 personalmente che avrebbe  potuto  essere  nominato.  Z.\ninvece lo conosco dal ... quando lavoravamo insieme nell\u0027allora anche\nse in un\u0027area diversa dalla mia. Lui poi e\u0027 andato a lavorare  in  ed\ne\u0027 diventato uno dei collaboratori piu\u0027 stretti di N. Sempre in  quel\ncolloquio, appreso della possibilita\u0027 che N. mi  aveva  rappresentato\ndi diventare AD della Fondazione, gli chiesi se nell\u0027ipotesi  avrebbe\nassunto Z. (perche\u0027 ritenevo che N.  avrebbe  assunto  tutta  la  sua\nsquadra di..., come poteva  essere  logico).  N.  in  quell\u0027occasione\ndisse che doveva ancora pensarci). \n    Per quanto riguarda le singole elargizioni, ha dichiarato: \n      «Con tali premesse fattuali posso dire che la ... e\u0027 legata  ad\nun\u0027esigenza personale della moglie di Z. e non ha nulla a che  vedere\ncon la successiva aggiudicazione della gara da parte  di  V.  .  Come\ngia\u0027 detto, conoscevo Z. e ho ritenuto  dare  seguito  a  quella  che\nritenevo una cortesia nei suoi confronti». \n      «Quanto ai  due  PC  invece  posso  dire  che  Z.,  era  solito\nchiedermi del materiale informatico per N. ed era  ugualmente  solito\ndirmi che alla fine ci avrebbe fatto recuperare  il  costo  su  altre\ncommesse o piccole attivita\u0027. Almeno una di queste richieste potrebbe\nessere ricondotta  alla  necessita\u0027  per  Fondazione  di  tenere  una\nconferenza stampa per il lancio del nuovo sito di MILANO CORTINA  ...\nomissis ... io non so se  questi  beni  Z.,  li  abbia  a  sua  volta\nconsegnati a N. oppure se li sia tenuti per se\u0027». \n      «Per quanto riguarda il proiettore, preso atto anche della chat\nche mi avete mostrato e delle immagini preciso che si  tratta  di  un\nsistema in ausilio alle videoconferenze composto da una videocamera e\nda un microfono unidirezionale. Z. mi aveva  chiesto  questo  sistema\nper istallarlo nella sala riunioni di N.. Tuttavia devo precisare che\nquesto sistema, acquistato su ... non e\u0027 mai stato  consegnato  a  Z.\nperche\u0027 attualmente si trova sulla mia  scrivania.  Preciso  altresi\u0027\nche all\u0027inizio della mia collaborazione con  N.,  la  Fondazione  non\naveva il minimo materiale informatico». \n      «Quanto alla vicenda del sito internet della Fondazione  N.  mi\nchiamo\u0027 nel ... quando era uscito  da  Fondazione  Milano  Cortina  e\nanche Q, non aveva piu\u0027 legami con Fondazione   Milano  Cortina.  Per\nuna cortesia nei confronti di M ho aderito alla richiesta trattandosi\ndi un sito minimale che avra\u0027 impiegato una mezza giornata lavorativa\nper i miei tecnici». \n      «Quanto alla questione dei cellulari, Z. era  solito  chiedermi\ndei cellulari anche prima che avesse  un  ruolo  in  Milano  Cortina.\nDurante il periodo in cui V. aveva  rapporti  con  Fondazione  Milano\nCortina la richiesta di cellulari per N. sara\u0027 stata solo  una,  alla\nquale io non ho dato seguito. Non so se  poi  Z.  abbia  trovato  dei\ncellulari per N. \n    2.3 La turbativa della seconda  gara  in  favore  di  ...  s.r.l.\nSocieta\u0027 Benefit. \n    Nel... V. N. viene  sostituito  nella  carica  di  amministratore\ndelegato da A. V., nominato con decreto del Presidente del  Consiglio\ndei ministri del 14 novembre 2022. \n    V. ha intrapreso un disegno di generale  riassetto  organizzativo\ndell\u0027Ente, all\u0027esito del quale avrebbe tuttavia revocato soltanto due\ndei procuratori nominati dal  proprio  predecessore,  ovvero  Z.  (in\ndata...) e C. L. (in data...),  conservando  comunque  la  precedente\nripartizione delle deleghe. \n    Nel mese di giugno del 2023 la Fondazione  Milano  Cortina  2026,\nnonostante  la  persistenza  del   rapporto   contrattuale   con   Q.\n(subentrata  a  V.),  avvia  una  seconda  procedura  competitiva   -\ndenominata   «Digital   Platform   and   Services»   -   volta   alla\nriassegnazione della fornitura del servizio di creazione  e  gestione\ndel sito internet dell\u0027Ente  rientrante  nel  piu\u0027  ampio  ecosistema\ndigitale. \n    Sotto  la  direzione  di  V.  A.,  Amministratore   delegato   di\nFondazione dal 14 novembre  2022,  C.  D.,  Procurement  Director  di\nFondazione e M.  M.  Games  Technology  Director  di  Fondazione  (in\nsostituzione di Z. M.) hanno fornito notizie  riservate,  durante  la\ngara per l\u0027affidamento della Digital Platform, a C.  C.,  «Junior  IT\nProject Manager» di D. e O. L., - «strategy  Analyst  \u0026amp;  M\u0026amp;A»  di  D.\nQuesti ultimi hanno conseguentemente parametrato l\u0027offerta tecnica ed\neconomica per conto di D. che in questo modo  si  e\u0027  aggiudicata  la\nfornitura del servizio. \n    Gli accertamenti che hanno consentito di ricostruire le modalita\u0027\ndi  condizionamento  della  gara  sono  compendiati  nella  nota  del\nconsulente tecnico contabile  dott.  M.  datata  27  gennaio  2025  e\nnell\u0027informativa della GDF datata 4 febbraio 2025. \n    Prima dell\u0027avvio della procedura, Fondazione era gia\u0027 in rapporti\neconomici con plurime entita\u0027 del network D. anche  estere.  Infatti,\nsulla base delle fatture rilevabili in banca  dati  e  dei  contratti\nrinvenuti sono emersi rapporti economici attivi con la D. ..., da cui\n- ad oggi - e\u0027 derivato un  fatturato  pari  a  euro  14.864.000.  Si\ntratta  di  entrate  generate   dalla   cessione   dei   diritti   di\n«sponsorizzazione»,  che  permettono  la  commercializzazione   degli\nemblemi Olimpici: Fondazione ha concesso a D. - nel ruolo di  sponsor\n-  i  diritti  ad  utilizzare  sul  territorio  Nazionale  per   fini\npubblicitari e di marketing i segni distintivi dei  giochi  olimpici,\nparalimpici, CONI e CIP a fronte  di  un  corrispettivo  pattuito  in\n21.000.000 euro. \n    Parimenti la Fondazione era in  rapporti  economici  passivi  con\nentita\u0027 estere ed italiane rientranti nel  network  D.,  per  servizi\nprofessionali di revisione fiscale, gestionali e  strategici.  I  due\nrapporti contrattuali -  di  fornitura  e  sponsorizzazione  -  erano\ncollegati tra loro in base ad un meccanismo di cessione del credito e\ncompensazione: la D. (fornitrice di Fondazione)  trasferiva  alla  D.\n(sponsor della Fondazione) parte del nascente credito  nei  confronti\ndella Fondazione per le forniture rese/da rendere e la D. la utilizza\nper  compensare  parte  del  corrispettivo  dovuto  all\u0027ente  per  la\nsponsorizzazione (7.506.000 euro dei 21.000.000 euro complessivi). \n    L\u0027aggiudicazione della gara digital in favore di D.  non  rientra\nin tali accordi contrattuali, come chiarito dallo stesso O. L.  («...\nPreciso che questa collaborazione (creazione e gestione del sito)  e\u0027\n\"extra VIK\" e si tratta di una nuova procedura a se\u0027 stante...»). Sia\nO. che C. hanno  dichiarato  che  i  loro  referenti  all\u0027interno  di\nFondazione sono stati principalmente C. E M. \n    L\u0027intenzione di procedere con una sostituzione del  fornitore  di\nservizi digitali da parte di Fondazione risale al mese  di...  del...\nquando presso Fondazione si era - da poco - insediato V. A.  (dal...)\nnel ruolo di Amministratore delegato in sostituzione del predecessore\nN. V. Infatti, in data..., D. C. (Procurement \u0026amp; Facility Director  di\nFondazione) invia una e-mail a L. O. e a V. G.  (di  D.),  avente  ad\noggetto «Sostituzione fornitore  ai  contratti  in  essere  con  Q.».\nContestualmente,  si  trasmettono  i  diversi  contratti  precedenti.\nAncora, in data... C nell\u0027interesse di D... ed  in  risposta  ad  una\nspecifica richiesta di  F.  si  impegna  a  svolgere  uno  studio  di\nfattibilita\u0027 in merito ad un\u0027ipotetica futura migrazione del  «sito»,\nbasato sull\u0027architettura informatica dei prodotti forniti da Q. \n    In data ... M. avvisa C. che la Fondazione sta per procedere  con\nla richiesta di offerte per la realizzazione della «Digital Platform»\ne chiede se cio\u0027 interessa a D. (M. C., come probabilmente gia\u0027  sai,\nstiamo per procedere con l\u0027IREP per la Digital Platform (applicazione\ndi gestione B2C con canali WEB ed APP) delle Winter Olimpic 2026.  Ti\ninvio la presente per avere da te la conferma che  l\u0027opportunita\u0027  vi\ninteressa e, conferma ulteriore, sul processo  da  seguire.  Immagino\nabbiate gia\u0027 avuto contatti con il procurement corretto? \n    Ciao M. C.: Ciao M. confermo!) \n    In tali date D. Societa\u0027 Benefit e\u0027 interpellata  senza  che  sia\nstata ancora formalmente avviata la procedura di selezione. \n    Il..., l\u0027ente  avvia  la  procedura  selettiva  finalizzata  alla\nriassegnazione dei servizi digitali (Digital Platform and  Services).\nIl relativo bando e\u0027 costituito da quarantasette fogli e suddiviso in\ndodici paragrafi. E\u0027 stato verificato ed approvato da  R.  D.  avente\nl\u0027incarico di «IT Analyst» e da  A.  A.  in  veste  di  «Head  of  IT\nApplications». \n    Le  societa\u0027  prescelte  sono  avvisate  di  procedere   con   la\nconsultazione  del  materiale  di  gara  caricato   dall\u0027ente   sulla\npiattaforma gestionale... (sezione denominata «Questionario» dedicata\nagli  acquisti/fornitori).  Tra  i  documenti   caricati   anche   il\ndisciplinare di gara, che contempla due opzioni sulle quali  modulare\nle offerte (lo scenario A prevede la realizzazione di una piattaforma\ndigitale da utilizzare fino all\u0027inizio dei Giochi, per poi proseguire\ncon un sistema esterno gestito dal CIO;  lo  scenario  B  prevede  la\nrealizzazione di una  piattaforma  digitale  da  utilizzare  fino  al\ntermine dei Giochi Olimpici). Sono state poi rinvenute evidenze (chat\ned e-mail) di un terzo scenario noto come «scenario C» - in un  primo\nmomento - non contemplato nei documenti di gara e sorto - soltanto  -\nnel mese di... a ridosso dell\u0027aggiudicazione avvenuta nel  successivo\ndicembre. \n    L\u0027iter istruttorio  in  parola  e\u0027  stato  gestito  in  tre  fasi\ndenominate «Round 1», «Round 2» e «Round 3», nel  corso  delle  quali\nl\u0027ente  ha  gradualmente  selezionato  il  numero  dei   competitors.\nriducendoli da un totale iniziale di nove a quattro, sino ad arrivare\nall\u0027aggiudicazione in favore di D. \n    Infatti, il termine ultimo per  la  presentazione  delle  offerte\n(...) e\u0027 stato - durante la stessa gara - prorogato,  dapprima  al...\n(Round 1), poi al... (Round 2) ed infine al... (Round 3). \n    Nella nota del 4 febbraio 2025 della G.d.F. e\u0027  descritto  l\u0027iter\nistruttorio della gara. \n    Il... la Fondazione ha  dato  il  via  alla  procedura  selettiva\nmediante l\u0027invito di nove societa\u0027, tra le quali non risulta Q. da un\ndocumento di Fondazione denominato  «Consultazione  Digital  Platform\nNota Riepilogativa Iter Procedurale» risulta che quattro  delle  nove\nsocieta\u0027 hanno presentato un\u0027offerta tecnica. Si tratta di... \n    D. Tra queste, le offerte migliori da un punto di vista economico\ne tecnico appaiono D. (che  ha  presentato  un\u0027offerta  economica  di\n2.812.265 euro per lo Scenario A e di 3.558.538 euro per lo  Scenario\nB) e J. (che ha presentato la propria offerta economica di  1.870,100\neuro per lo Scenario A e di 3.567.860 euro per lo Scenario B). \n    Le offerte economiche presentate da C. C.  nell\u0027interesse  di  D.\nsono - per entita\u0027 - tre  le  piu\u0027  alte  tra  quelle  formulate  dai\nquattro  competitors:  2.538.665  euro,  per  lo  Scenario  A  e   di\n4.505.673,50 euro per lo  Scenario  B.  L\u0027offerta  economica  risulta\nfirmata da C. C. \n    Il C. scrive ad O. L. di avere appena ricevuto il  materiale  per\nla proposizione dell\u0027offerta che non gli appare «coerente con  quanto\nconcordato» «Uscita l\u0027RfP (ndr  Request  for  Proposal)  per  digital\nplatfom; arrivata poco fa, non ho ancora avuto modo di  leggerla,  ma\nvoi che siete alle Maldive per il ponte ... a parte gli  scherzi,  la\ncondivido fin d\u0027ora perche\u0027 la modalita\u0027 non mi sembra  coerente  con\nquanto concordato; ma intanto la leggiamo e poi ne parleremo»). \n    Il... A. scrive una  e-mail  ai  dirigenti  dell\u0027area  Digital  e\nProcurement (M.  e  C.)  evidenziando  una  possibile  situazione  di\nconflitto di interessi, ritenendo C. in una  posizione  preferenziale\nrispetto agli altri competitors, avendo accesso a  notizie  attinenti\nagli aspetti digitali di Fondazione in forza di altro contratto.  Non\nrisulta essere stata formalizzata una risposta (Credo  dobbiamo  fare\nuna valutazione sul conflitto di interesse di D. in quanto lo  stesso\nC. sta partecipando con altre persone d... alla stesura del budget di\nGames Technology ed e\u0027 coinvolto nell\u0027IT Demand plan per  raccogliere\ne valutare i requisiti software delle funzioni. In questo momento  D.\ne\u0027 in possesso di informazioni riservate che gli  altri  partecipanti\nnon hanno. Non credo sia accettabile questa commistione di ruoli). \n    A seguito della ricezione delle offerte, tra... e..., i dirigenti\ndi  Fondazione  hanno  richiesto  delle  integrazioni  alle  societa\u0027\nconcorrenti,  che  hanno  fornito  chiarimenti   in   forma   scritta\n(implementazioni documentali),  partecipato  a  videochiamate  e/o  a\nriunioni in presenza. \n    Pochi giorni dopo, in data..., R...  scrive  ad  A.  una  e-mail,\navente il medesimo oggetto della  precedente,  con  cui  concorda  il\ncontenuto  di  una  comunicazione  che  intende  recapitare  all\u0027area\n«Procurement» (ndr. a C.) riguardante, in sintesi, le integrazioni da\nchiedere ai competitors. Nell\u0027occasione  precisa  che  la  «soluzione\ntecnica» proposta da D. non e\u0027 risultata «affidabile».  R.  condivide\ncon A. la «top preferred» delle proposte. D. risulta essere ultima in\ntutte le categorie oggetto di valutazione. \n    Da una e-mail del... inviata da B. a R. si rileva il termine  per\nla presentazione delle nuove offerte («entro e non  oltre  le  ore...\ndi...»);  termine  ulteriormente  prorogato  al...  ore...   con   la\nprevisione del cosiddetto «Round 2». \n    L\u0027offerta piu\u0027 vantaggiosa e\u0027 presentata da A. (per lo scenario A\ne per lo scenario B rispettivamente per 2.164.065  euro  e  2.813.025\neuro). Ancora una volta l\u0027offerta economica presentata dalla D.  alla\nFondazione non e\u0027 tra le piu\u0027 vantaggiose (per lo scenario A  risulta\nquantificata in 2.720.905 euro, mentre per lo scenario B risulta pari\na 4.735.433,50 euro). \n    Alcune conversazioni intercorse tra C. ed O., tramite WhatsApp  -\nsull\u0027andamento  della  gara  digital,  documentano  lo   scambio   di\ninformazioni privilegiate che C. riceve da M. \n    In particolare, il... dopo la presentazione della seconda offerta\ndi D. C. scrive di essere stato chiamato da M. «mi ha chiamato m...»)\ned informa O. che D. ha ricevuto  la  preferenza  soltanto  dall\u0027area\nDigital («IT»), diretta appunto da M. (dice che su gara digital IT ha\nespresso sua preferenza per D... Ma marketing e comunicazione non  ci\npossono vedere per questioni del passato). \n    Il... R. informa i suoi collaboratori (S., M. e P.  S.)  di  aver\n«finalizzato» il file della «valutazione Tech» inviando una serie  di\ne-mail avente ad oggetto «allineamento voti gara digital». Con queste\ne-mail R. espone le motivazioni in merito ai punteggi assegnati a J.,\nD. e D. Con riferimento ad A. il quarto competitor -  non  si  rileva\nnessun commento al di la\u0027 del punteggio assegnato. \n    In relazione a D. si evidenzia come il  punteggio  assegnato  (2)\nsia  gia\u0027  stato  superiore  rispetto   alla   realta\u0027   dell\u0027offerta\npresentata (R...: «A. D. non ce  la  siamo  sentita  di  dare  1  sui\nfunctional fit, ma abbiano dato 2»). I parametri per  la  valutazione\ntecnica riguardano l\u0027aspetto funzionale («funct fit»,  ossia  Servizi\ndi comunicazione e marketing, manpower. look \u0026amp; feel,  contenuti,  Fan\nTeam dal punto di  vista  strategico  e  gestionale),  l\u0027aspetto  non\nfunzionale «Tech fit», con cui si intende  software  e  architettura,\nFan Team dal punto dell\u0027infrastruttura  tecnologica  e  funzionalita\u0027\ntecniche, licenze software), i benefici a lungo  termine  anche  come\nimpatto   sociale,   economico    ed    ambientale    («Legacy    and\nSustainability»), l\u0027esperienza e la capacita\u0027 del fornitore  («Vendor\nexperience and capabilities»). \n    In allegato alla suddetta e-mail e\u0027 presente  un  file  del  tipo\nexcel denominato «Digital Platform - schema  di  voto»  riepilogativo\ndei punteggi «tecnici» assegnati ai  quattro  competitors  alla  data\ndel... e cosi\u0027 quotati D.; J.; A e D. D. ha ottenuto  la  valutazione\ntecnica piu\u0027 bassa rispetto ai tre competitors collocandosi -  ancora\nuna volta - in ultima posizione. \n    Tali punteggi non sono ancora quelli definitivi poiche\u0027 subiscono\nuna revisione: il punteggio di J. subisce  una  modifica  in  aumento\ndello  0,05  percentuale  in  correlazione  alla  voce  «Legacy   and\nSustainability» e passa da 4 a 4,5. \n    A questo punto della procedura di gara, e\u0027 D. ad aver  presentato\nla migliore offerta sotto  l\u0027aspetto  tecnico,  avendo  maturato  una\nvalutazione superiore rispetto agli altri tre competitors. \n    In data... F. comunica ai competitors che lo scenario oggetto  di\nvalutazione sarebbe stato, tra i due indicati ab origine, quello noto\ncon la lettera A. Viene dunque inviata  ai  quattro  competitors  una\nrichiesta di implementazione delle offerte economiche aggiornate solo\nper la soluzione A) entro le ore... del... \n    In quella stessa data un dipendente di Fondazione  B...  pubblica\nsulla piattaforma... un file Excel contenente le valutazioni tecniche\ndelle  offerte  dei  quattro  competitors.  In   sintesi,   tutti   i\ncompetitors  hanno  avuto  modo  di  accedere  a  notizie  riservate,\nprendendo visione del punteggio assegnato a se\u0027 ed agli altri (foglio\n«voto»); cfr. verbale di sit rese da M. L. e  P.  M.  rispettivamente\nreferenti di J. e D. \n    Tale disattenzione ha  lasciato  una  traccia  della  valutazione\nriservata in quel momento a D., ritenuta meno efficiente degli  altri\ncompetitors per non possedere esperienze pregresse nel settore  dello\nsport, oltre ad aver presentato un CMS non di qualita\u0027 («non  e\u0027  una\ndemo di alta qualita\u0027»). \n    L\u0027indomani  C.  avvisa  B.  della   gravita\u0027   dell\u0027errore   («S.\nrichiamami urgente!!! - Hai mandato le valutazioni ai  fornitori  per\nerrore dalla piattaforma sta scoppiando un casino»). \n    Il giorno dopo lo stesso B. comunica ai  competitors  che  si  e\u0027\ntrattato  di  un  errore  («...  per  un  involontaria  non  corretta\ndigitazione, in allegato alla comunicazione  di  ieri  \"Richiesta  di\nimplementazione offerta economica\" e\u0027 stato inviato un allegato Excel\nche, oltre al foglio palese  denominato  \"Licenze\",  aveva  ulteriori\nfogli  non  immediatamente  visibili,   che   riportano   giudizi   e\nvalutazioni tecniche, ufficiose, interni,  iniziali  e  parziali,  in\nassoluto \"work in progress\" che non rappresentano in nessun  modo  la\nvalutazione ufficiale di Fondazione delle proposte ricevute,  di  cui\nsi e\u0027 richiesto peraltro adeguato completamento»). \n    Non appena C. ha contezza  della  valutazione  tecnica  riservata\nalla sua societa\u0027 si  attiva  per  sanare  il  distacco  dagli  altri\ncompetitors. \n    E\u0027 avvisato dal dipendente T. lo stesso... («non so se  e\u0027  stato\nintenzionale o meno... ma m. ha  condiviso  tutti  i  dettagli  della\nvotazione tecnica e siamo messi di merda»). \n    C. scrive a M., rappresentando  che  la  situazione  «e\u0027  di  una\ngravita\u0027 elevata» al punto che «mette a rischio la relazione tra D. e\nla fondazione» (Inaccettabili siano  pubblicati).  Avendo  poi  anche\nl\u0027aspetto qualitativo della valutazione, direi che sono assolutamente\ninaccettabili anche  le  valutazioni  in  se\u0027.  D.  J.  ed  A.  hanno\nun\u0027esperienza internazionale sullo sport maggiore del partner che  si\ne\u0027 aggiudicato le prossime cinque olimpiadi?! La demo sul cms non era\nbuona (abbiamo tutti la registrazione)?!). \n    Il personale di Fondazione si attiva immediatamente  per  fornire\ndelucidazioni solo a D. e non agli altri competitors (C. scrive a F.:\n«Parlato con o. mi sembra che stia cercando un pretesto per attaccare\nM. comunque gli ho dato la versione di cosa e\u0027 realmente  accaduto  e\nche  nulla  e\u0027  deciso  tant\u0027e\u0027  che  abbiamo  richiesto  un  meeting\nlunedi\u0027»). \n    Il ... C., al fine di migliorare l\u0027offerta  tecnica  nella  parte\nriferibile alla «esperienza e capacita\u0027 del fornitore», chiede ad  O.\ncome fare per raccogliere qualche  elemento  in  relazione  al  mondo\ndello sport, al fine di implementare la sezione risultata carente. \n    O. in risposta, consiglia a C. di rivolgersi a «...», J. R.T. che\nricopre - per conto di D. -  «il  ruolo  di  Global  Lead  Consulting\nPartner (LCP) per il Comitato  Olimpico  Internazionale»  (O.  «Vanno\nchiesti anche a Jt»). \n    Il giorno seguente, ovvero il..., O. - tramite WhatsApp - invia a\nC. uno screen della chat WhatsApp intercorsa tra lui (O.)  e  C.,  da\ncui si evince come quest\u0027ultimo abbia chiesto  a  B.  spiegazioni  in\nmerito all\u0027inserimento  dell\u0027offerta  (tecnica  ed  economica)  sulla\npiattaforma. \n    Nel  prosieguo  della  chat  del...,  C.  informa  O.  che,  come\nrichiesto, ha contattato telefonicamente  C.  il  quale  gli  avrebbe\nriferito di difficolta\u0027 nei rapporti con  M.  (C.  «Siamo  al  cell.,\nsembriamo amicissimi: addirittura ci vediamo per pranzo next week. Si\nsta sfogando su m...»). \n    Il..., dopo la richiesta di implementazione del...,  si  rilevano\nle nuove offerte economiche presentate dai competitors in gara per lo\nscenario A: J.: 1.300.000 euro; D.: 2.720.905 euro (si  rileva  anche\nl\u0027offerta per lo scenario B per 4.735.433 euro); A.: 2.772.215  euro;\nD.: 3.565.345 euro (si rileva anche l\u0027offerta per lo scenario  B  per\n4.302.418 euro). L\u0027offerta piu\u0027  vantaggiosa  risulta  quella  di  J.\nmentre D. e\u0027 seconda rispetto agli altri (per lo scenario A). \n    Dopo due giorni, ovvero il... si registra una serie significativa\ndi messaggi, sia all\u0027interno di Fondazione ma  anche  tra  Fondazione\n(M...) e D. (C.). \n    M. ha trasmesso una e-mail a C. C. e D.  P.  (anch\u0027esso  di  D.).\nL\u0027allegato contenuto in  tale  e-mail  e\u0027  denominato  «Amendment  to\nService Agreement». \n    All\u0027interno dello stesso si ipotizza un  conflitto  di  interesse\ntra i servizi, inclusi quelli digitali,  forniti  dal...  «...»,  (in\nsostanza, D.) e quelli forniti dalle  entita\u0027  italiane  di  D.  come\n«...», in forza del contratto di sponsorizzazione sottoscritto nel...\nIn sostanza, tale documento ribadisce che il...  ha  degli  specifici\ndiritti di fornitura che fanno si\u0027 che le entita\u0027 di D. (D. e D.) non\npossano fornire una duplicazione dei medesimi servizi forniti  dal...\nin quanto e\u0027 il... ad avere i diritti di esclusiva  e,  peraltro,  le\nentita\u0027 di D. sarebbero in conflitto di interessi sugli stessi. \n    Si ravvisano dubbi, quindi, in merito alla  possibilita\u0027  che  D.\npotesse offrire i servizi relativi alla... in quanto gia\u0027 inclusi tra\nquelli previsti dal progetto P. \n    Il conflitto di interessi paventato da M., scatena il commento di\nC. nella chat con O. («M... ha dato di matto,  ma  proprio  fuori  di\ntesta Io ci metto tutta la pazienza, ma con lui a  bordo  e\u0027  davvero\nuna mission impossible: non parla coi suoi, non  ha  alcuna  idea  di\nquali sistemi sia necessario deliberare, a noi tratta un giorno  bene\n(e male i P.) il giorno dopo al contrario... pensa  se  arriviamo  ai\ngiochi con questo e succede un problema; troppo rischioso gestire  la\ncosa con lui in giro»). \n    In ogni caso, il... R.  invia  una  e-mail  ad  A.  (e  ad  altri\ncollaboratori) con quattro files del tipo excel  riepilogativi  delle\nnuove valutazioni attribuite ai quattro competitors,  sulla  base  di\nnuove integrazioni ricevute dagli offerenti aggiungendo testualmente:\n«...cambiano radicalmente lo scenario a  mio  avviso...».  D.,  anche\nsotto l\u0027aspetto tecnico, risulta ancora in ultima posizione. \n    In ogni caso, uno dei destinatari  della  e-mail  (P.)  manifesta\nperplessita\u0027 sulla nuova  valutazione  riservata  a  D.  («...rimango\npersonalmente sorpreso dalle nuove votazioni... In particolare,  poi,\nper D. ...in  area  sport  siti/app  web  experience  di  rilievo  al\nconsumer, trovo il voto 5 generosamente attribuito... Non solo, anche\na livello di sito web il look \u0026amp;  feel  lasciava  molto  a  desiderare\nsull\u0027area multimediale e sulla mappa...»). \n    Il...  (ore...)  C.  -  tramite  WhatsApp   -   scrive   al   suo\ncollaboratore (T.) al quale evidenzia che i rapporti con M.  si  sono\ntalmente incrinati, che fara\u0027 del suo meglio «per farlo  licenziare»,\nfacendo intendere di avere aderenze con i  vertici  della  Fondazione\n(C.: «Guarda... a, e v stravedono per noi»). \n    Il successivo iter istruttorio e\u0027 riassumibile in  un  flusso  di\ne-mail dal... al... indicato dettagliatamente a seguire. \n    Il..., M. riceve una mail con oggetto «gara digital»  da  D.  A.,\nche si presenta come «il nuovo direttore dello sviluppo del  prodotto\nall\u0027interno della funzione  marketing»  con  la  «responsabilita\u0027  di\ncoordinare il Fan Team». L\u0027area marketing e\u0027 retta da D. N. che,  per\nconto della Fondazione, tiene i rapporti  con  il  Comitato  Olimpico\nInternazionale anche in merito all\u0027andamento della gara digital. Tale\nflusso di e-mail mette in evidenza l\u0027incidenza del CIO nelle  vicende\nlegate all\u0027affidamento dei servizi digitali di Fondazione.  Il...  D.\ninforma D.  che  in  merito  alla  gara  digital  e\u0027  intervenuto  un\n«aggiornamento delle valutazioni» (si tratta dell\u0027ultima  valutazione\ndel 2° Round) e, ancorche\u0027  D.  sia  ultima,  «sembra  che  ci  siano\npressioni per far vincere D. Il... D. sollecita a  D.  di  adoperarsi\nper far concludere la  gara  («Credo  sia  diventato  opportuno  fare\nescalation verso M. e il procurement per spingere la  chiusura  della\ngara digital»). \n    Alcuni giorni prima, il... C. scrive - tramite WhatsApp -  ad  O.\nper aggiornarlo sulla  situazione  della  gara,  anticipando  che  in\nFondazione abbiano «deciso» il «fornitore digital». \n    In data ... Fondazione ha richiesto altresi\u0027 ai partecipanti alla\ngara di quotare un  nuovo  scenario,  lo  «Scenario  C»,  entro  ...,\npoiche\u0027  CIO  ha  «richiesto  di  estendere  il  nostro  supporto  su\nspecifiche componenti di servizio ... durante il Games Times, dove il\nsito sara\u0027 migrato sulla piattaforma del 10C». \n    Lo stesso giorno M. scrive a C. e gli «suggerisce» di  modificare\nil documento di amendment, proponendo di eliminare dal  documento  il\ntema della Digital Platform, in quanto pare chiarito «(...)  che  non\ne\u0027 ambito P. (...)». M.  (Fondazione)  e  C.  D.)  concordano  alcuni\nelementi della proposta economica successivamente presentata da D. \n    Il ... A. scrive a D. e per conoscenza a  R.  e  D.  (e-mail  con\noggetto «gara digital») fornendo  un  aggiornamento  in  merito  alla\n«gara Digital Platform». \n    Con la medesima e-mail A. fornisce una sorta  di  time-line,  con\ncui espone «i prossimi passi» che la Fondazione programma di  seguire\nper l\u0027aggiudicazione della  gara  digital,  segnando  la  conclusione\ndell\u0027iter istruttorio. \n    Anche il... si registrano flussi di comunicazioni sia all\u0027interno\ndi D. che tra D. e Fondazione. C. scrive (via e-mail) a M.  (e  O.  )\nconfidandogli di essere preoccupato sulla  «RFP»  presentata  per  la\n«digital platform» perche\u0027  rifare  l\u0027offerta  («la  miglior  offerta\npossibile») in due soli giorni e\u0027 rischioso. C. esordisce  dicendogli\ndi agire con «totale spirito di collaborazione». O. inoltra le e-mail\na F. \n    Nello stesso giorno C. invia un file audio ad O. con il quale gli\nriferisce quanto  comunicatogli  da  M.  -  in  via  preferenziale  -\nriguardo  alla  gara  in  esame,  ovverosia  che  Fondazione  intende\nassegnare i servizi digitali ad un  partner  (quale  D.  e\u0027,  per  il\npregresso contratto  di  sponsorizzazione)  e  non  ad  un  fornitore\n(«perche\u0027 vogliono partire subito auspicabilmente con ... a detta sua\n... con un partner ... non con un fornitore»). \n    I referenti di due delle societa\u0027 concorrenti di D. ovvero di  D.\ne J. Hanno invece dichiarato che, dal momento in cui  hanno  caricato\nl\u0027offerta tecnica ed economica relativa al terzo  round,  ovvero  dal\n..., nulla e\u0027 stato piu\u0027 comunicato loro da parte di Fondazione,  ne\u0027\nhanno avuto interlocuzioni con tale ente. \n    All\u0027esito dell\u0027iter istruttorio, le ultime  offerte  presentate\u003csup\u003e27\u003c/sup\u003e\ndai  competitor  per  il  terzo  Round  (relativo  allo  scenario  C)\nrisultano le seguenti: J. : \u0026#x20ac; 2.249.500 (1.400.000 + 849,500 ); A.  :\n2.654.506 euro; D. 2.369.100 euro; D.: 2.916.160 euro. \n    L\u0027offerta piu\u0027 vantaggiosa risulta quella di  J.,  mentre  D.  e\u0027\nquarta rispetto agli altri competitor. \n    Il ... C. ed O., dopo aver «sentito C. »,  commentano  in  merito\nall\u0027entita\u0027 dell\u0027offerta economica presentata a Fondazione, dovuta al\ncosto delle licenze. \n    Nella medesima  giornata,  via  WhatsApp.  M.  ed  A.  commentano\nesplicitamente  le  valutazioni  in  corso  di  stesura  dei  quattro\ncompetitor, soffermandosi sulla circostanza che D. non riesce  ancora\na prevalere sugli altri, M., nel confrontare A. con D.  si  sorprende\nche questa sia  ancora  ultima,  sebbene  nel  corso  del  cosiddetto\nsecondo Round 2 il suo punteggio sia stato gia\u0027 incrementato (A. :  L\n\u0027avevamo gia\u0027 alzato ... Nel round 2; M. eh  si  ...  e  sono  sempre\nultimi ? possibile a ... sia meglio ? »). Lo  stesso  M.  propone  di\nalzare il punteggio di D., che indica con la  sola  lettera  iniziale\n(M.: se alzassimo leggermente D. ? giusto per evitare polemiche\"). \n    Il giorno seguente (il ...) C. ricontatta O. al  quale  riferisce\ndi aver visto C. , con cui si e\u0027 confrontato sulle licenze. \n    Il ... D., avvisa D. (e tra gli altri anche  M.  A.)  -  a  mezzo\ne-mail con oggetto «gara digital» - che l\u0027area Procurement (retta  da\nC.,) e l\u0027area Tech (retta  da  M.  ),  in  forza  di  una  «presunta»\nprelazione  di  D.   basata   sul   contratto   di   sponsorizzazione\ninternazionale, paiono intenzionati ad assegnare la gara a  D.  ,  se\nquesta pareggera\u0027 l\u0027offerta economica del miglior proponente (J.). \n    Lo stesso giorno, a distanza di meno di un\u0027ora, D. - accortosi di\nessersi sbilanciato un po\u0027 troppo nel suo precedente messaggio  -  fa\nseguito alla citata e-mail scrivendo ai medesimi destinatari di avere\nusato il termine «presunta prelazione»,  non  perche\u0027  infondata,  ma\nperche\u0027 non a sua conoscenza (A scanso di  ogni  possibile  equivoco,\npreciso  che  il  mio  virgolettato  «presunta»   non   si   referiva\nassolutamente al fatto che la prelazione non esista, ma al fatto  che\nnon ne sono a conoscenza e ho semplicemente riportato  quanto  mi  e\u0027\nstato detto in merito alla sua esistenza). \n    In data ... in una e-mail C. sottolinea ad alcuni  dipendenti  di\nD. la necessita\u0027 di ottenere un\u0027offerta finale entro la sera  stessa,\naggiungendo che «(...) erano in 4 bidder, 3 hanno risposto con nostra\nstessa architettura e pricing che vi ho mandato.». \n    Intanto, nella stessa giornata, M. (Fondazione) si confronta  con\nC. \n    (D. ) in merito alle rettifiche da eseguire dal  punto  di  vista\neconomico. \n    Questa volta e\u0027 M. che chiede a C. di inviargli la «risposta»  in\nmerito alla «digital platform» (ciao c... mi confermi che entro  oggi\nci date risposta su digital platform ?). \n    C. spiega che sta facendo approvare un\u0027offerta molto  competitiva\ne per questo ha bisogno  di  altro  tempo  (C.  :  «Ciao  M.,  stiamo\nlavorando ad un\u0027offerta del valore complessivo  di  2100k\u0026#x20ac;  E\u0027  molto\nsfidante, stiamo chiedendo approvazioni al  gotha  europeo.  La  cosa\nbrutta e\u0027 che ci vorra\u0027  qualche  giorno;  se  A.  chiama  O.  magari\ntrovano un accordo anche loro; M. senza licenze salesforce vuol  dire\n2.100 + 400; C. : all inclusive...per questo  e\u0027  tanto  complesso  e\nfiniamo che non ho tutti gli ok non posso prendermi  il  commitmen»).\nM. comunica a quel punto l\u0027offerta economica  migliore  da  superare,\npresentata da J. (M. il paletto e 2,249 con licenza salesforce»). \n    Sempre il C. invia ad O. lo screen  della  chat  WhatsApp  appena\nintercorsa con M. dal  quale  ha  ricevuto  indicazioni  sull\u0027entita\u0027\ndell\u0027offerta economica. \n    Il ... M. - a mezzo e-mail - scrive a D. e F. e, nel sottolineare\nil recente interessamento in merito alla gara digital di  D.  A.,  fa\npresente che al  momento  la  valutazione  tecnica  non  puo\u0027  essere\nmodificata. \n    Lo stesso giorno L. O. invia a C. una e-mail in cui precisa: «Noi\nnon crosciamo [conosciamo, n.d.r.] i competitor ma il  prezzo  target\nche la Fondazione vuole spendere su questo ambito e su  cui  dobbiamo\nvedere che  tipo  di  investimento  siamo  in  grado  di  effettuare,\nnell\u0027ambito del rapporto di partnership.». \n    E ancora il ... , D. C. A.  evidenzia  la  necessita\u0027  di  «(...)\ndiscutere il DRB relativo allo sviluppo della Digital Platform  (sito\nweb + Salesforce) per la fondazione  Milano  Cortina  (valore  totale\n2.2M) (...)», avente tra i partecipanti, tra gli altri, C. C., L. O.,\nG. L. ed A. M. \n    Nelle successive corrispondenze, risulta che nella medesima  data\nvi sia stata una call tra C. C., L. O. e G. L. In pari  data,  C.  C.\ninvia una e-mail ad A. M. (con in copia conoscenza, tra gli altri, L.\nO. e G. L.) avente ad oggetto «MiCo - Digital Platform  per  ratifica\napprovazione», dove lo informa che «come da tuo ok per le vie  brevi,\nprocediamo con il progetto digital platform della  Fondazione  Milano\nCortina. Siamo tutti  committed  nella  logica  di  investimento  nei\nconfronti della  Fondazione  e  di  conseguenza  riteniamo  di  poter\ndeliverare un progetto di qualita\u0027, mantenendo un margine del 38% che\nci permetta di coprire i costi e la natura del nostro investimento  a\nbeneficio della Fondazione.» \n    G. L. chiede conferma che «(...) il GM del 38% relativo a  questo\nprogetto,  sara\u0027  scorporato  dal  calcolo  del   GM%   per   partner\nresponsabile del job?» perche\u0027 «Non vorrei che una  decisione  giusta\ndel network, avesse ricadute  sui  KPI  di  su  1  singolo  partner.»\nConferma ricevuta poi da A. M. \n    Il ... , si ha evidenza che i legali di D.  stiano  predisponendo\nil documento di «Amendment» e che lo stesso debba  essere  presentato\nai legali della Fondazione prima del C.d.A. del successivo ... \n    Tra la fine del mese di novembre e l\u0027inizio del mese ... del  ...\nsi rileva uno scambio di e-mail da cui si evince  il  condizionamento\ndella gara in favore di D. ad opera di M. e C. \n    Il ... , M. - a mezzo e-mail  -  riferisce  a  C.  che  «per  far\npartire bene il progetto» occorre gestire la «percezione negativa» di\nD. che lo stesso associa principalmente all\u0027area  Marketing  (ndr  D.\nN.) C. all\u0027esito  delle  interlocuzioni  con  M.  inoltra  le  e-mail\nriservate a C. scrivendogli «per tua info». \n    Nel corso della chat WhatsApp del ... M. dice  chiaramente  a  C.\nche D. A. e\u0027 una  «persona  chiave  da  fidelizzare».  C.  si  mostra\ndisponibile, precisando di avere in programma un incontro con lui  M.\nscrive «deve fidarsi di noi su soluzioni che proponiamo»  ritenendosi\nin squadra con C. (D.). M. prosegue, facendo presente a C.  che  «per\nessere una squadra ci si deve fidare». \n    Il ... , C. chiede esplicitamente  a  C.,  -  tramite  sms  -  di\ninviargli l\u0027offerta per la gara «con lo sconto», in quanto ha  «tutti\ni competitor che chiamano». Subito dopo  non  si  registrano  sms  di\nrisposta, se non uno del ... quando C. gli scrive «ti richiamo». \n    Lo stesso giorno C. invia una e-mail a F. , dalla quale si deduce\nche l\u0027intenzione e\u0027 quella di aggiudicare la gara digital a  D.  alla\nquale - a differenza degli altri competitors - e\u0027 stato  concesso  un\nulteriore  lasso  temporale  per  definire   la   quotazione   finale\ncomprensiva delle licenze del servizio digitale. \n    Nella stessa corrispondenza C. evidenzia  che,  ad  un  mese  dal\nricevimento delle offerte, non sa cosa rispondere ai solleciti di  D.\ne J., le due societa\u0027 risultate  sin  dal  primo  Round  le  migliori\nofferenti nel settore digitale. \n    In risposta alla suddetta e-mail  F.  scrive  a  C.  che  occorre\nsbloccare la situazione tramite l\u0027intercessione di O.  L.  (F.  «Ciao\nD., Come detto verbalmente al telefono domani cerchiamo di  sbloccare\ntutto con L. O.») \n    Il ... C. invia l\u0027offerta tecnica ed economica di D. a C. (e  per\nconoscenza a O.) per ricevere  indicazioni  (C.:  Ciao  D.  Trovi  in\nallegato la nostra offerta tecnica, economica). \n    Il giorno seguente (il ...) C. dirigente dell\u0027ufficio procurement\nfornisce  indicazioni  a  C.  in  merito  all\u0027offerta  tecnica,   per\nconsentire aggiustamenti, riservandosi di comunicargli a breve  anche\nle osservazioni su quella economica («Gentile C.  ,  stiamo  leggendo\nl\u0027offerta sulla quale abbiamo delle rilevazioni  da  fare  in  quanto\nnella proposta tecnica sembra che il contenuto sia diverso da  quanto\ndefinito  nella  RFP  e  da  quanto  da  Voi  proposto  nella   prima\nquotazione. Vi manderemo anche i commenti sulla LOI e  sulla  Offerta\neconomica»). \n    Il ... C. scrive a M. (Fondazione), C. ed O. (D. ). Si tratta  di\nuna e-mail avente ad oggetto «Digital Platform»,  nel  cui  testo  C.\nscrive: «Ti invio in allegato i commenti sulla offerta tecnica,  e  a\nseguire gli altri». \n    In allegato alla mail e\u0027 presente il file con i  commenti  di  C.\nper consentire a C. ed O. di rettificare l\u0027offerta tecnica. \n    In merito all\u0027aggiudicazione a D., C. nel  corso  dell\u0027escussione\ndel 21 maggio 2024, ha precisato  che  e\u0027  stato  C.  a  comunicargli\nl\u0027entita\u0027 economica della miglior  offerta  presentata  da  un  altro\ncompetitor, allo scopo di consentirgli di  adeguare  la  propria  (di\nD.). \n    C. ha precisato la presenza, in tale circostanza,  anche  di  O.,\nper D. e S., per Fondazione («Piu\u0027 in particolare, a ... del ...,  la\nFondazione M. dopo aver ricevuto  la  seconda  proposta  economica  e\ntecnica ci ha comunicato che un nostro competitor (di cui non conosco\nla denominazione) aveva offerto,  per  lo  scenario  C,  un  servizio\nparagonabile a quello offerto da D. ad un  prezzo  complessivo  di  2\nmilioni e 250 mila euro. Nel ribasso delle  offerte  ricordo  che  il\nresponsabile degli acquisti della Fondazione M. ovvero  C.  (e  B.  e\nforse qualche componente del team Digital di Fondazione) convoco\u0027  O.\ne me (C.) comunicandoci che c\u0027era stata un\u0027offerta di 2  milioni  250\nmila euro. D. appresa la notizia, ha deciso di  esercire  il  proprio\ncontratto di esclusiva abbassando il prezzo complessivo della propria\nofferta a 2 milioni 140 mila euro, ovvero con un ribasso di 110  mila\neuro rispetto all\u0027offerta dell\u0027ignoto competitor». \n    All\u0027esito dell\u0027iter istruttorio sopra descritto e\u0027 stata, infine,\nla D. ad  aggiudicarsi  la  gara  denominata  «Digital  Platform  and\nServices» per effetto delle informazioni preferenziali ricevute da C.\nd\u0027intesa con M. Si tratta peraltro dello stesso servizio svolto  sino\na quel momento dal precedente fornitore (Q. di T.). \n    In particolare, J.  aveva  presentato  l\u0027offerta  economica  piu\u0027\nvantaggiosa per 2.249.500 euro. \n    Facendo leva su un inesistente diritto di esclusiva, D. e\u0027  stata\nposta nelle condizioni di presentare un\u0027offerta migliore - concordata\ncon esponenti di Fondazione, preposti alla  gara  stessa  -  rispetto\nagli altri competitor con un ribasso di 109.500 euro,  aggiudicandosi\nla gara con un\u0027offerta conclusiva di 2.140.000 curo come  si  rileva,\nper pronto riscontro documentale, anche da una file presente  tra  le\ne-mail fornite da C in sede di escussione testimoniale del 21  maggio\n2024. \n    In un  atto  interno,  datato  ...  e  denominato  «Consultazione\nDigital Platform - Nota riepilogativa iter procedurale»  i  dirigenti\ndi Fondazione, che hanno  avuto  un  ruolo  nella  definizione  della\nprocedura, hanno documentato i motivi che hanno determinato la scelta\ndella aggiudicazione a D. \n    In calce si rileva la firma di M. e C. nel ruolo di  responsabili\nrispettivamente dell\u0027area Digital e dell\u0027arca Procurement,  oltre  ad\naltri dirigenti (M., A. F. A. e C.  M.  ).  Queste,  in  sintesi,  le\nmotivazioni addotte: \n    L\u0027assenza  di  qualsiasi  vincolo  a  seguire   le   regole   del\ndisciplinare  di\u0027  gara,  in  ragione  di  una  specifica  previsione\ncontemplata nello stesso (La presente consultazione  non  vincola  in\nalcun modo la Fondazione a procedere alla stipula del contratto e  la\nFondazione potra\u0027 modificare in tutto o  in  parte  i  termini  e  le\ncondizioni  in  qualsiasi  momento  fino  all\u0027eventuale  stipula  del\ncontratto, senza incorrere in alcuna responsabilita\u0027  precontrattuale\no extracontrattuale in genere e  senza  che  i  partecipanti  possano\navanzare  alcuna   pretesa,   domanda,   aspettativa,   risarcimento,\nindennizzo o richiesta di sorta. In caso  di  mancata  aggiudicazione\ndel  servizio,  nulla  sara\u0027  dovuto  agli  offerenti  per  le  spese\nsostenute  in  relazione  alla  loro  partecipazione).  Nello  stesso\ndocumento si da\u0027 pero\u0027 atto  che  «il  prezzo  offerto  e\u0027  risultato\nmigliorativo  rispetto   a   quelli   acquisiti   nel   corso   della\nConsultazione», cosi\u0027 riconoscendo una  procedura  comparativa  delle\nofferte presentate dai partecipanti invitati. \n    L\u0027asserita sussistenza di un vincolo preferenziale in  favore  di\nD. facendo richiamo ad  altri  e  differenti  contratti  stipulati  a\nseguito di differenti procedure competitive (Alla luce  dei  vantaggi\nderivanti  dallo  sviluppo  di  soluzioni  tecnologiche   in   ambiti\ncorrelati agli ambiti gia\u0027 coperti dal contratto cosiddetto P. (D.  )\nnonche\u0027 in ragione delle previsioni dell\u0027art. 2.3  del  contratto  di\nconsulenza strategica e gestionale sottoscritto in data (D.)  recante\ndiritti di fornitura  per  un  amplissimo  spettro  di  attivita\u0027  in\nmateria technology, la  Fondazione  ha  messo  nelle;  condizioni  il\ngruppo  D;  di  migliorare  la  propria   offerta   richiedendo   una\nquotazione; inferiore alla migliore offerta relativa allo scenario C,\npresentata da J. \n    Per contro, l\u0027elaborato datato 27  gennaio  2025  del  consulente\ntecnico contabile del pubblico ministero e l\u0027annotazione della G.d.F.\ndel 4 febbraio 2025 hanno evidenziato come: \n    Gli stessi  dipendenti  di  D.,  impegnati  nella  stesura  della\npremessa  che  avrebbe  accompagnato  l\u0027ultima  offerta,   commentino\nl\u0027assenza - nel contratto di sponsorship tra Fondazione e  D.  datato\n... e nell\u0027art. 2.3 dell\u0027accordo di fornitura di  servizi  -  di  una\nqualsiasi disposizione che  riconnetta  alla  sostenuta  clausola  di\nesclusivita\u0027 la cosiddetta «last call»,  in  virtu\u0027  della  quale  D.\navrebbe potuto procedere al ribasso  della  propria  offerta  a  gara\nconclusa (cfr. corrispondenza intercorsa tra V. G. e V.  C.  in  data\n...); \n    durante la complessa e lunga procedura di selezione non  sia  mai\nemersa traccia, in alcun documento, formale o informale,  di  diritti\ndi esclusiva, prelazione e/o di ultimo rilancio, ignorati  anche  dai\ncompetitors. Questi ultimi hanno dichiarato che la conoscenza  di  un\ntale diritto avrebbe inciso sulla scelta di  partecipare  alla  gara,\nche ha comportato un costo di oltre centomila euro (cfr,  verbale  di\ns.i.t rese da M. L. e P. M. , referenti rispettivamente di J. e D. ); \n    in data ..., nel corso  di  una  conversazione  intercettata,  lo\nstesso V. , nel commentare con il  suo  collaboratore  F.  la  scarsa\nqualita\u0027 del servizio offerto da D. , parli di  preferenza  accordata\nper effetto di una forzatura («abbiam dato una preferenza a  loro  in\nquanto nostri  partner,  pur  sapendo  che  magari  tecnicamente  non\navevano un expertise forte come altri concorrenti pero\u0027  hanno  fatto\nil miglior prezzo e son. ... omissis. \n    Noi abbiamo forzato la mano...»; cfr. prog. 3222  del  ...  delle\nore... ). In altra telefonata dichiara che D. e\u0027 una societa\u0027 che  e\u0027\nstata imposta a Fondazione dal CIO ( ... noi non  abbiamo  contattato\nD. per fa sti servizi... i servizi li ha... li ha contrattati; il CIO\ne a noi ce li han imposti; prog. n. 7162 del ... \n    Dopo l\u0027aggiudicazione non risulta essere stato formalizzato, alla\ndata del ..., alcun contratto. \n    Sono state rinvenute  solo  bozze  che  rivelano,  a  parere  del\nconsulente  tecnico  del  pubblico  ministero,  la   difficolta\u0027   di\nrichiamare la clausola di esclusivita\u0027. La gara, come accertato dalle\nsommarie informazioni raccolte dai  competitor,  alla  data  del  ...\nrisulta  essere  ancora  «aperta»  sul  portale  di  procurement   di\nFondazione. \n    Sono state captate conversazioni che documentano  il  malcontento\ndi Fondazione per la scarsa qualita\u0027 dei  servizi  forniti  da  D.  ,\nrisultati carenti, lenti e con bug. \n    In particolare, il M. chiama R. B. , dipendente della Fondazione,\n(prog. ... del ... ore  ...)  per  avvisarla  che  D.  e\u0027  ancora  un\n«disastro» e palesa il timore di «fare figuracce». \n    Il ..., A. A., nel conversare  con  R.  D.  (prog.  664  del  ...\nore...) commenta l\u0027impossibilita\u0027 di tornare indietro per avere  gia\u0027\ninviato disdetta ufficiale a Q. (A. «non ne usciamo...non ne  usciamo\ncon sti cazzoni di merda»... \n    R. «sono dei cioccolatai sta gente, qui  sarebbe  da  pigliare  e\nattaccarli per i piedi...»). \n    M. riferisce a D. che il  sito  presenta  plurimi  bugs  digitali\n(«bacato»); prog. 44 del... ore ... \n    C. , nella telefonata di cui al prog. n. 596 del  ...  delle  ore\n..., conversando con un altro dipendente  di  D.  (R.  A.),  commenta\nl\u0027utilizzo di un applicativo notoriamente  scadente  «per  stare  nei\ncosti». \n    Dal ... al ...  (2)  sono stati rilevati una  serie  di  messaggi\nWhatsApp tra C. e P. R. (dipendente  di  D.  e  collaboratore  di  C.\nimpegnato sulla formazione del sito  internet)  da  cui  si  rilevano\nesplicite dichiarazioni in merito alle criticita\u0027 del  sito  internet\ndella Fondazione Milano Cortina 2026, cosi\u0027 come gestito  da  D.  (I.\n«non oso immaginare durante i giochi cosa Non succedera\u0027») \n    E\u0027 stato stimato un  danno  patrimoniale  per  Fondazione  ed  un\ningiusto vantaggio a D. da valutarsi allo stato in 2.140.000 euro. \n3. La rilevanza della questione \n    3.1. In punto di diritto,  giova  premettere  che  -  secondo  il\nconsolidato orientamento della  giurisprudenza  costituzionale  -  il\npresupposto della rilevanza prescinde dall\u0027utilita\u0027 concreta  di  cui\nle parti potrebbero  beneficiare,  giacche\u0027  e\u0027  sufficiente  che  la\ndisposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo  e  che  la\npronuncia  di  illegittimita\u0027  costituzionale  possa  incidere  sulle\nmodalita\u0027 di definizione del procedimento principale, anche  soltanto\nsotto il profilo del percorso argomentativo che il giudice rimettente\ndeve seguire, senza  che  occorra  la  dimostrazione  della  concreta\ncapacita\u0027 di influire sull\u0027esito del processo,  che  potrebbe  essere\npertanto il medesimo (sent. Corte cost. n. 135/2024, n. 253/20P),  n.\n95/2025), con la conseguenza che rileverebbe anche  la  sola  diversa\nqualificazione giuridica  del  fatto,  in  relazione  alla  quale  si\ndisponesse  eventualmente  l\u0027archiviazione,  non  priva  peraltro  di\neffetti anche concreti in termini  di  individuazione  delle  persone\noffese (cfr Cass, pen., Sez. 6, Sentenza n. 45847 del 14 ottobre 2014\nCc. (dep. 5 novembre 2014) Rv. 260822 - 01, che ha ribadito la natura\nmonoffensiva del  delitto  di  corruzione  propria,  con  conseguente\nindividuazione   della   persona   offesa   nella    sola    pubblica\namministrazione, intesa come  «Organizzazione  Statuale,  oltre  -  a\nseconda della  tipologia  concreta  di  condotta  -  alla  singola  e\nspecifica  Amministrazione  preposta  alla  tutela  del  segmento  di\norganizzazione statuale leso, compromesso o messo in  pericolo  dalla\nspecifica condotta contestata»). \n    A tal ultimo riguardo, la Corte costituzionale ha avuto  modo  di\nevidenziare  come  sia  «sufficiente  che  la  norma  impugnata   sia\napplicabile nel giudizio a quo (come certamente avviene nel caso oggi\nin esame) e, dunque, a determinare effetti  su  di  esso,  senza  che\nrilevi il \"senso\" di tali effetti per le parti in causa» (sentenza n.\n46 del 2014 e n. 294 del 2011). Si e\u0027 chiarito che il modo in cui  il\nsistema  normativo  reagisca  ad  una  sentenza   costituzionale   di\naccoglimento esula dai compiti  della  Corte,  essendo  piuttosto  di\nspettanza del giudice del processo principale,  «unico  competente  a\ndefinire  il  giudizio  da  cui  prende  le  mosse   l\u0027incidente   di\ncostituzionalita\u0027» (sentenza n. 46 del 2014 e n. 28 del 2010). \n    Alla stregua di quanto precede, si\u0027 reputa la questione rilevante\ncon riferimento ad entrambe le fattispecie  di  reato,  ancorche\u0027  lo\nstesso pubblico ministero, quanto  alla  fattispecie  corruttiva,  ne\nsolleciti  in  ogni  caso  l\u0027archiviazione  sotto  il  profilo  della\nsussistenza  del  fatto,  sia  che  lo  si  voglia  qualificare  come\ncorruzione tra privati che come corruzione di  pubblico  ufficiale  o\nincaricato  di  pubblico  servizio,  non  ritenendo  sufficientemente\nprovato il nesso  tra  le  utilita\u0027  promesse  o  elargite  e  l\u0027atto\ncontrario individuato nella turbativa della prima  gara,  in  ragione\ndella collocazione temporale delle utilita\u0027. \n    I  dubbi  di  conformita\u0027  alla  Costituzione  del  decreto-legge\nconvertito con  modifiche  che  ha,  con  interpretazione  autentica,\nsottratto Fondazione Milano Cortina alle norme di  diritto  pubblico,\nappaiono pregiudiziali  e  decisivi  per  valutare  la  richiesta  di\narchiviazione anche in relazione al delitto  di  corruzione,  venendo\nmeno - in caso contrario - la possibilita\u0027 per questo  giudicante  di\ndecidere autonomamente, giacche\u0027 la soluzione sarebbe obbligata. \n    In particolare, per quanto concerne il reato di turbata  liberta\u0027\ndegli incanti, la rilevanza della questione si impone con riferimento\nalla natura pubblica, o meglio alla natura di  organismo  di  diritto\npubblico di Fondazione Milano Cortina, non essendo  configurabile  il\nreato, ove  detto  ente  non  fosse  stato  obbligato  a  seguire  la\nprocedura dell\u0027evidenza pubblica nell\u0027assegnazione dei  contratti  di\nfornitura  di  servizi  digitali.  Con  riferimento  al  delitto   di\ncorruzione, la rilevanza correlata all\u0027attribuzione agli indagati  N.\ne Z. della  qualifica  di  pubblico  ufficiale  o  di  incaricato  di\npubblico servizio. \n    3.2. La natura pubblica dell\u0027ente rimanda a questioni  che  hanno\nformato  oggetto  di  diverse  pronunce   della   giurisprudenza   di\nlegittimita\u0027 e del Consiglio di Stato (cfr. ex  multis  Cons.  Stato,\nSez. V, sentenza 13 settembre 2021 n.  6272  e  Cass.  Sez.  un.,  n.\n1482/2022 e 974/2023) che, nel recepire il  consolidato  orientamento\ndella Corte di Giustizia UE, hanno elaborato un criterio  funzionale,\nin base al quale un ente deve essere annoverato  nella  categoria  di\norganismo di diritto pubblico  quando  persegua  scopi  di  interesse\ngenerale.  Una  volta  verificata  la  corrispondenza  dell\u0027attivita\u0027\neffettivamente svolta ad un interesse generale, deve riconoscersi  la\nnatura pubblica dell\u0027ente, anche se tale attivita\u0027 concorra con altre\na scopo di lucro sul mercato concorrenziale. \n    Il pubblico ministero ha evidenziato  come  l\u0027interesse  pubblico\nperseguito  dalla  Fondazione  risieda  nella  organizzazione   delle\nOlimpiadi, per la quale e\u0027 stata costituita, nella realizzazione  dei\nvalori dello sport  in  conformita\u0027  con  la  Carta  Olimpica,  nelle\niniziative,  anche  culturali  e  sociali,  volte  a   conservare   e\ntramandare l\u0027eredita\u0027 olimpica. Sono stati posti  in  risalto,  oltre\nall\u0027interesse pubblico  sotteso  all\u0027attivita\u0027  dell\u0027ente,  anche  la\nnatura pubblica dei soggetti fondatori di Fondazione  e  le  garanzie\npubbliche agli impegni dalla stessa assunti. \n    A fronte di cio\u0027, i pareri dell\u0027Avvocatura di Stato del 24 giugno\n2020, 28 luglio 2020, 16 febbraio 2021  e  16  marzo  2021,  allegati\ndalle difese, facendo leva su un passaggio di un risalente precedente\ndella giurisprudenza amministrativa di merito (sentenza del  TAR  per\nil Piemonte 3 marzo 2004, n. 362 (3) ), enfatizzano  invece  il  dato\nevincibile dall\u0027atto normativo genetico di  Fondazione,  in  base  al\nquale l\u0027ente non persegue un fine di lucro  ed  opera  in  regime  di\ndiritto privato (art. 2 decreto-legge n. 16/2020 convertito in  legge\nn. 31/2020). Si e\u0027, in particolare, sostenuto che la  Fondazione  non\nriceve finanziamenti pubblici, essendo il suo  patrimonio,  al  netto\ndella dotazione  iniziale,  costituito  dai  contributi,  versamenti,\nentrate  e  corrispettivi  derivanti  dalla  promozione  dell\u0027evento.\nInoltre, il suo scopo sarebbe costituito  dall\u0027organizzazione  di  un\nsingolo evento, non funzionale al soddisfacimento di un interesse  di\ncarattere generale, per la cui realizzazione  opererebbe,  almeno  in\nparte,  in  concorrenza  con  altri  eventi  sportivi  aventi  eguale\nrilevanza. Il prodotto finale sarebbe, infine,  offerto  sul  mercato\ndelle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi. \n    La risoluzione della questione non puo\u0027  prescindere  da  un  suo\ncorretto inquadramento. \n     L\u0027esigenza di definire la natura pubblica di un ente ha  portato\ninizialmente all\u0027adozione di un criterio  formalistico  che,  facendo\nperno sul divieto di costituzione di un ente  pubblico  «se  non  per\nlegge», introdotto dall\u0027art.  4,  legge  79/1975,  ha  ancorato  tale\nriconoscimento alla  stessa  attribuzione  della  qualifica  di  ente\npubblico ad opera dell\u0027atto normativo istitutivo  dell\u0027ente,  con  la\nconseguente applicazione in blocco di tutto  l\u0027assetto  ordinamentale\nprevisto per gli enti pubblici. Eppure, la realta\u0027 ha sempre  offerto\nesempi di enti che, pur costituiti per effetto di una fonte normativa\nche  non  li  qualificasse  nominalmente  come   soggetti   pubblici,\nattribuiva loro la  cura  di  interessi  generali  e  li  sottoponeva\ncomunque ad un regime pubblicistico. Cio\u0027 ha alimentato negli anni un\ncostante   tentativo   della   giurisprudenza    amministrativa    di\nelaborazione   di   parametri   alternativi,   come   il    parametro\ndell\u0027attribuzione alla persona giuridica di  «poteri  amministrativi»\nin senso tecnico o del rapporto di servizio dell\u0027ente  rispetto  allo\nStato. Si tratta  comunque  di  indici  generali  che,  per  la  loro\nstaticita\u0027 ed immutevolezza, si sono rivelati  inadeguati,  a  fronte\ndell\u0027eterogeneita\u0027 dello scenario proposto dalla continua  evoluzione\ndell\u0027amministrazione pubblica. Si e\u0027 visto, infatti, come siano stati\nistituiti  enti  pubblici  che,  pur  non  avendo   le   tradizionali\ncompetenze amministrative, avessero compiti specifici per la cura  di\ninteressi pubblici, o come il rapporto di servizio  si  prestasse  ad\nessere diversamente modulato in termini di  poteri  di  nomina  o  di\ncontrollo degli organi, di direttiva o ancora di finanziamento. \n    In sostanza, criteri statici,  come  quelli  che  precedono,  non\nriescono  a  spiegare  l\u0027attuale  assetto  ordinamentale,  che   deve\nrispondere all\u0027esigenza di soddisfare bisogni sempre  piu\u0027  complessi\ne, per farlo, si assiste ad un contesto di mutua ibridazione, in  cui\nforme giuridiche  di  diritto  privato  divengono  strumenti  per  la\nrealizzazione di interessi pubblici e soggetti  di  diritto  pubblico\nsono sottoposti a regimi di diritto privato.  La  prevalente  e  piu\u0027\nrecente giurisprudenza amministrativa, recependo quella  comunitaria,\nha  dunque  elaborato  un  criterio  funzionale  e  dinamico  per  la\nindividuazione dell\u0027ente pubblico,  abbandonando  definitivamente  la\ntesi formalistica  basata  sull\u0027esplicita  previsione  legislativa  e\nadottando una nozione cangiante di ente pubblico.  Essa  rinviene  il\nproprio fondamento normativo nell\u0027art. 1 della legge 241/1990 che, al\ncomma 1-bis, sancisce che «la pubblica amministrazione  nell\u0027adozione\ndi atti di natura  non  autoritativa,  agisce  secondo  le  norme  di\ndiritto privato. salvo che la  legge  disponga  altrimenti».  Il  che\nsignifica che e\u0027 ben possibile che  un  ente  pubblico  soggiaccia  a\nnorme di diritto pubblico a determinati fini e  a  norme  di  diritto\nprivato a talaltri e lo stesso  vale,  a  contrario,  per  una  forma\ngiuridica di diritto privato. \n    Del resto, lo stesso  art.  22,  comma  1,  legge  241/1990,  nel\nfornire la nozione di «pubblica amministrazione», rimanda a qualsiasi\nsoggetto di diritto pubblico o  diritto  privato  che,  limitatamente\nalla loro attivita\u0027 di pubblico interesse  disciplinata  dal  diritto\nnazionale   o   comunitario,   sia   assoggettata   ad   un    regime\nprocedimentalizzato, cioe\u0027 quantomeno ai  principi  del  procedimento\namministrativo. \n    A determinare la natura pubblica di un ente non  e\u0027,  quindi,  la\nforma: anche un soggetto che ha una forma  privatistica  puo\u0027  essere\npubblica amministrazione e lo  puo\u0027  essere  a  certi  fini  e  nello\nsvolgimento di determinate attivita\u0027; quindi, se un  soggetto  svolge\npiu\u0027 attivita\u0027, alcune delle quali totalmente sottoposte  al  diritto\nprivato, altre invece sottoposte a  regole  procedimentali,  esso  e\u0027\npubblica amministrazione  solo  se  e  nella  misura  in  cui  svolga\nl\u0027attivita\u0027 procedimentalizzata. \n    Tale nozione funzionale di ente pubblico e\u0027, comunque,  in  linea\ncon la previsione dell\u0027art. 4 della legge n. 70/1975, cui si e\u0027 fatto\npoc\u0027anzi cenno e che e\u0027 tuttora vigente. La definizione cangiante  di\nente pubblico non puo\u0027, infatti, prescindere  dall\u0027esistenza  di  una\nnorma di legge che sottoponga quell\u0027ente ad un regime  pubblicistico,\nda cui derivino - per quello stesso soggetto -  doveri  e  poteri  di\nnatura pubblicistica. \n    Va, anzi, detto che la teoria  funzionale  trova  la  sua  genesi\nproprio  nella  tendenza  del  legislatore  volta   a   scomporre   e\nframmentare la figura  dell\u0027ente  pubblico,  prevedendo  una  diversa\nmodulazione del concetto di ente pubblico a seconda  dell\u0027istituto  o\ndel regime giuridico introdotto da quella determinata  normativa.  Lo\nstesso ordinamento e\u0027 orientato, quindi, verso una nozione  cangiante\ndi  ente  pubblico  (anche  definito  «a  geometrie  variabili»).  La\nconsiderazione  di  soggetti   come   «enti   pubblici»   varia,   in\nconclusione, da disciplina a disciplina, potendo uno stesso  soggetto\navere natura di ente pubblico rispetto a certi istituti e  conservare\nrispetto ad altri istituti regimi normativi  di  natura  privatistica\n(Cons. Stato, n. 3043/2016, cit.) \n    Dopo  quanto  sin  qui  detto  puo\u0027,  dunque,  apparire   persino\nsuperfluo qualificare un soggetto come «ente pubblico».  Il  corretto\ninquadramento della questione  impone,  infatti,  di  individuare  di\nvolta in volta a quale disciplina l\u0027ente sia sottoposto  rispetto  ad\nuna determinata attivita\u0027, attraverso la  ricostruzione  dei  singoli\nistituti    giuridici,    come    ad    esempio    con    riferimento\nall\u0027applicabilita\u0027 del decreto legislativo n.  165/2001  (c.d.  testo\nunico in materia di pubblico impiego),  del  decreto  legislativo  n.\n175/2016  (Testo  unico  in  materia  di  societa\u0027  a  partecipazione\npubblica) dell\u0027art. 1, comma 550/562  della  legge  n.  147/2013  (in\nmateria di vincoli finanziari), della legge n. 190/2012  (in  materia\ndi anticorruzione), del decreto legislativo n. 33/2013, dell\u0027art.  1,\ncomma 125, legge n. 124/2017 (obblighi in materia di trasparenza)  e,\ninfine, del decreto legislativo  n.  36/2023  (Codice  dei  contratti\npubblici). \n    Per quanto qui rileva, dunque, la questione e\u0027 se  la  disciplina\nlegislativa,    antecedente    alle     modifiche     di     sospetta\nincostituzionalita\u0027, sottoponesse l\u0027ente in disamina a  talune  norme\ndi diritto pubblico e segnatamente al regime dell\u0027evidenza pubblica. \n    Fondazione «MILANO CORTINA 2026» e\u0027 stata costituita a Milano  il\n9 dicembre 2019  con  il  compito  di  promuovere  e  organizzare  la\nmanifestazione olimpica, con particolare  riguardo  alla  gestione  e\nrealizzazione delle gare e del contesto sportivo. \n    L\u0027art. 2, comma 1, decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 attribuisce\nalla  Fondazione  MILANO  CORTINA  2026  la  funzione   di   Comitato\norganizzatore dei giochi olimpici ed in data 11  marzo  2020  -  dopo\ncirca tre  mesi  dalla  sua  costituzione  -  il  CIO  le  conferisce\neffettivamente tale funzione. \n    Il  successivo  comma  2  del  decreto-legge  cit.  specifica  le\nfinalita\u0027  dell\u0027ente:  «svolge  tutte  le  attivita\u0027   di   gestione,\norganizzazione, promozione  e  comunicazione  degli  eventi  sportivi\nrelativi  ai  Giochi,  tenuto  conto  degli  indirizzi  generali  del\nConsiglio olimpico congiunto, in conformita\u0027 con gli impegni  assunti\ndall\u0027Italia  in  sede  internazionale,  nel  rispetto   della   Carta\nOlimpica.». In tale disposizione si specifica che non persegue  «fine\ndi lucro» ed opera  «in  regime  di  diritto  privato».  Quest\u0027ultima\nprecisazione e\u0027 stata, invero, introdotta in sede di  conversione  in\nlegge 8 maggio 2020, n. 31. \n    L\u0027identita\u0027 dei fondatori dell\u0027ente in esame e\u0027  chiarita  sempre\ndal comma 1 dell\u0027art. 2 cit. e dallo statuto dell\u0027ente. Si tratta  di\nsoggetti  pubblici:  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),\nComitato italiano paralimpico,  Regione  Lombardia,  Regione  Veneto,\nComune di Milano e Comune di Cortina d\u0027Ampezzo. \n    A questi devono aggiungersi, dal 17 gennaio 2023,  la  Presidenza\ndel Consiglio dei  ministri  e  le  Province  autonome  di  Trento  e\nBolzano, per effetto dell\u0027art.  34,  comma  3,  del  decreto-legge  9\nagosto 2022, n. 115 (cd. Aiuti-bis), che ha modificato il  richiamato\nart. 2 del decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  con  conseguente\nmodifica dello statuto. \n    Sotto l\u0027aspetto organico la Fondazione, come risulta dal suo atto\ncostitutivo,  e\u0027  composta  dal  consiglio  di  amministrazione,  dal\nComitato  di   gestione   (successivamente   abolito   dallo   stesso\ndecreto-legge n. 115/22), dal Collegio sindacale, dal revisore legale\ndei conti. \n    Orbene, e\u0027 stata costituita con atto  normativo  una  fondazione,\ncui e\u0027 affidata l\u0027organizzazione dei giochi olimpici. \n    Come e\u0027 noto, la fondazione e\u0027 un  ente  dotato  di  personalita\u0027\ngiuridica, che si avvale di un patrimonio congruo rispetto allo scopo\ndi  utilita\u0027  sociale,  cui  e\u0027  funzionalmente  destinato.  L\u0027organo\namministrativo ha, inoltre, una natura «servente», nel senso  che  e\u0027\nvincolato, nel disporre dei beni della fondazione,  al  perseguimento\ndello scopo assegnato dal fondatore, sulla base delle  indicazioni  e\ndei limiti da quest\u0027ultimo fissati nell\u0027atto costitutivo.  Il  nostro\nsistema giuridico riconosce anche le fondazioni pubbliche: lo  Stato,\na determinate condizioni, puo\u0027  avvalersi  della  fondazione  per  il\nperseguimento di finalita\u0027 istituzionali. Lo schema della  fondazione\nsi presta in modo particolare al  perseguimento  di  tali  finalita\u0027,\nanche perche\u0027 gia\u0027 di per se\u0027 contempla, ai sensi  dell\u0027art.  25  del\ncodice civile, poteri di vigilanza dell\u0027autorita\u0027  governativa  (oggi\nsvolti dalla Prefettura e, ratione materiae  dalle  regioni  e  dalle\nprovince autonome) che trovano la loro giustificazione  nella  stessa\nstruttura dell\u0027ente il quale, a differenza delle associazioni, non ha\nun organo  assembleare  deputato  al  controllo  generale  su  quanto\nstabilito   dal   fondatore.   Per    fondazioni    pubbliche    deve\nsostanzialmente intendersi un insieme eterogeneo  di  enti  che,  pur\navendo la forma di  fondazioni  di  diritto  privato,  hanno  con  le\namministrazioni  pubbliche  un  «contatto   qualificato»,   ulteriore\nrispetto  al  controllo  governativo  sopra  menzionato,   che   puo\u0027\nconsistere nella natura pubblica  del  soggetto  fondatore  o  in  un\ncontrollo  pubblico,  ad   esempio   attraverso   la   nomina   degli\namministratori  o  l\u0027erogazione  di  risorse.  Il  perseguimento   di\nfinalita\u0027  pubbliche  attraverso  le  fondazioni  attua   una   forma\ndecentralizzata   di   governo,   espressione   del   principio    di\nsussidiarieta\u0027 orizzontale  di  cui  all\u0027art.  118,  comma  4,  della\nCostituzione. \n    In virtu\u0027 di questo contatto qualificato con soggetti di  diritto\npubblico, la fondazione pubblica  -  che  ha  natura  cangiante  alla\nstregua di qualsiasi altro ente pubblico - puo\u0027 rientrare nell\u0027ambito\ndi applicazione di una determinata normativa di stampo pubblicistico,\nsia che sia costituita nella tradizionale forma  codicistica  che  in\nquella atipica della «fondazione di partecipazione» (forma ibrida che\npresenta caratteristiche che  riconducono  all\u0027associazione,  per  la\npartecipazione di piu\u0027 fondatori e/o la  formazione  progressiva  del\npatrimonio, attraverso incrementi  della  non  sufficiente  dotazione\npatrimoniale iniziale, per effetto di adesioni successive da parte di\nsoggetti ulteriori rispetto ai fondatori). \n    Ritornando   a   Fondazione   Milano   Cortina   2026,   le   sue\ncaratteristiche  strutturali  evidenziano  appunto  questo  «contatto\nqualificato» con soggetti di diritto pubblico, che  non  e\u0027  smentito\ndal richiamo alla disciplina privatistica operato dall\u0027atto normativo\ngenetico. \n    La fonte normativa primaria che ha istituto la Fondazione non  ha\nfatto  altro  che  operare  in  maniera  simmetrica   rispetto   alle\nrichiamate norme  generali  che  regolano  l\u0027operato  della  pubblica\namministrazione (art. 1,  comma  1-bis,  e  22,  comma  1,  legge  n.\n241/1990).  Essa  ha,  infatti,  sancito  la  possibilita\u0027   per   la\nistituenda fondazione di operare «in regime di diritto privato». Tale\nespressione non aggiunge, invero, nulla di nuovo - come si e\u0027 visto -\nrispetto a quanto valevole per qualsiasi ente pubblico. \n    Si tratta dunque di  stabilire  se  e  quando  Fondazione  Milano\nCortina  2026  fosse  sottoposta  a  norme  di  diritto  pubblico   e\nsegnatamente - attenendosi solo alla questione che rileva nel caso di\nspecie - alle norme che regolano la procedura dell\u0027evidenza pubblica. \n    In proposito, il  decreto  legislativo  n.  36/2023  (Codice  dei\ncontratti pubblici) subordina l\u0027applicabilita\u0027 di tale procedura alla\nnatura di «organismo di diritto pubblico» dell\u0027ente contraente, cosi\u0027\ncome definito all\u0027art. 1, comma 1, lettera e) dell\u0027allegato I.1.  del\nCCP. Si tratta, invero, di una nozione gia\u0027  contemplata  all\u0027art.  3\ndel decreto legislativo n. 50/2016, in vigore all\u0027epoca di parte  dei\nfatti di cui e\u0027 procedimento, e rimasta  immutata  nel  nuovo  codice\ndegli appalti, in vigore dal 1° aprile  2023  e  divenuto  pienamente\nefficace dal 1° luglio 2023. \n    Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi  soggetto,\npersino  avente  forma  societaria,  purche\u0027  dotato   di   capacita\u0027\ngiuridica, istituito per soddisfare esigenze di  interesse  generale,\nattraverso  lo  svolgimento  di  un\u0027attivita\u0027  priva   di   carattere\nindustriale o commerciale, la cui attivita\u0027 sia  finanziata  in  modo\nmaggioritario dallo Stato, dagli  enti  pubblici  territoriali  o  da\naltri organismi di diritto  pubblico,  oppure  la  cui  gestione  sia\nsoggetta al controllo di questi ultimi o, ancora, il  cui  organo  di\namministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri\ndei quali piu\u0027 della meta\u0027 sia  designata  dallo  Stato,  dagli  enti\npubblici territoriali o da altri organismi di  diritto  pubblico.  Si\ntratta, in sostanza di quegli organismi che, a prescindere dalla loro\nformale qualificazione, operano secondo logiche diverse da quelle  di\nun imprenditore privato. \n    Occorre, a questo punto, verificare se Fondazione Milano  Cortina\n2026 soddisfi tutti e tre i  profili  costitutivi  dell\u0027organismo  di\ndiritto pubblico, secondo l\u0027interpretazione piu\u0027 volte ribadita dalla\ngiurisprudenza di legittimita\u0027, volta a privilegiare un approccio non\nformalistico, ma funzionale, che tenga conto delle concrete modalita\u0027\ndi azione dell\u0027ente di riferimento (cosi\u0027, anche di recente, Sez. Un.\nciv. n. 8673/2019; Sez. Un. civ. 17567/2019). \n    Requisito della personalita\u0027 giuridica \n    La personalita\u0027  giuridica  le  deriva  dalla  stessa  natura  di\nfondazione. L\u0027art. 1  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10\nfebbraio 2000, n. 36 espressamente attribuisce personalita\u0027 giuridica\nalla fondazione dal momento del riconoscimento  prefettizio,  che  ne\ndetermina l\u0027iscrizione nel registro delle persone giuridiche. \n    Requisito teleologico \n    La Fondazione Milano Cortina 2026 persegue uno scopo di interesse\ngenerale  e  di  spessore  pubblicistico,   essendo   finalizzata   a\nrealizzare un evento olimpico e  paralimpico  garantito  dallo  Stato\nitaliano nel rispetto della legge olimpica.  In  particolare,  svolge\ntutte  le  attivita\u0027  di  gestione,  organizzazione,   promozione   e\ncomunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, «tenuto conto\ndegli indirizzi  generali  del  Consiglio  olimpico  congiunto»,  «in\nconformita\u0027   (agli)   impegni   assunti    dall\u0027Italia    in    sede\ninternazionale», nel rispetto della Carta olimpica. Cura, infine, per\nil tramite del suo presidente (di nomina governativa), al netto delle\nrelazioni con gli organi sovraordinati,  «i  rapporti  con  tutte  le\naltre istituzioni  nazionali  e  internazionali  nel  rispetto  della\nlegge» e dello statuto. \n    Nella stessa  nota  integrativa  al  bilancio  presentato  al  31\ndicembre 2022 si legge che l\u0027evento sara\u0027 in «grado di  lasciare  una\nprofonda eredita\u0027 al territorio» dello Stato italiano. \n    Secondo  le  difese,   Fondazione   Milano   Cortina   2026   non\npresenterebbe  il  requisito   teleologico   richiesto,   in   quanto\nopererebbe in regime di concorrenza,  offrendo  beni  e  servizi  sul\nmercato. Inoltre, nello statuto e\u0027 previsto che la sua attivita\u0027  sia\nfinanziata  con  le  risorse  ricavate  dalla  stessa  attivita\u0027   di\npromozione dei giochi olimpici. Nei diversi pareri allegati, si fonda\ntale assunto sulla risalente pronuncia del  Tribunale  amministrativo\nregionale del Piemonte, che con la sentenza 3 marzo 2004, n.  362  si\nespresse   sulla   natura   del   TOROC   (comitato   istituito   per\nl\u0027organizzazione  dei  giochi  olimpici  del  2006),  escludendo   il\nperseguimento da parte  di  detto  ente  di  finalita\u0027  di  interesse\ngenerale, dovendosi con cio\u0027 definire «quelle che  hanno  ad  oggetto\nbisogni di interesse parimenti generale», ossia «esigenze dell\u0027intera\ncollettivita\u0027 o di una rilevante fetta della  stessa,  cui  lo  Stato\nritiene di dover provvedere direttamente  o  con  riguardo  ai  quali\nintende mantenere un\u0027influenza determinante». \n    In particolare, si ritenne che detto ente non fosse stato  creato\nper soddisfare specifiche finalita\u0027 d\u0027interesse generale, giacche\u0027  i\nGiochi olimpici  invernali  non  sarebbero  un  «servizio  pubblico»,\nbensi\u0027 un singolo evento, organizzato da un soggetto  che  la  citta\u0027\nospitante avrebbe dovuto - per obbligo contrattuale e non per compito\nistituzionale - far nascere entro un  tempo  predeterminato.  Secondo\ndetta  pronuncia,  dirimente   sarebbe,   «quand\u0027anche   si   volesse\nravvisare, contrariamente a  quanto  si  e\u0027  fin  qui  sostenuto,  un\ncollegamento  con  interessi  di  carattere  generale»,  il   difetto\ndell\u0027ulteriore   requisito   del   «carattere   non   industriale   o\ncommerciale»  della  sua  finalita\u0027.  La  decisione   del   Tribunale\namministrativo enfatizzo\u0027 l\u0027unicita\u0027 dell\u0027evento sportivo oggetto  di\norganizzazione.  Si  scrisse  che  l\u0027ammontare   dei   profitti   non\ndipendesse dalla dotazione pubblica, ma dal livello di partecipazione\ndel pubblico e dunque dalla capacita\u0027 dell\u0027ente di procurarsi da solo\nle risorse necessarie al suo funzionamento. Il TOROC avrebbe pertanto\ndovuto operare secondo le logiche imprenditoriali dell\u0027efficienza  in\nun contesto di concorrenzialita\u0027 con altri eventi  sportivi  di  pari\nrilevanza mondiale. L\u0027esistenza di una libera concorrenza,  si  legge\nancora nella pronuncia del T.A.R., doveva  essere  valutata,  non  in\nrelazione al singolo evento «rispetto al quale e\u0027 indubitabile che lo\nstesso disponga di un\u0027esclusiva, concordata nell\u0027Host City Contract»,\nma  all\u0027intero  mercato   in   cui   esistono   «validi   competitori\nindividuabili negli organizzatori di altri eventi sportivi di pari  o\nsimile rilevanza». Lo stesso Tribunale amministrativo  regionale  del\nPiemonte  rimanda,  invero,  alla  giurisprudenza  comunitaria,   che\ntuttavia - negli anni successivi -  e\u0027  profondamente  mutata  ed  ha\navuto modo di precisare la compatibilita\u0027, ai fini del riconoscimento\ndella natura di organismo di diritto pubblico, di «attivita\u0027 volte  a\nsoddisfare esigenze di interesse generale»  con  «altre  attivita\u0027  a\nscopo di  lucro  sul  mercato  concorrenziale»,  che  dunque  possono\nricorrere congiuntamente in capo ad un medesimo ente (sentenza  Corte\ndi giustizia UE, Sez. IV, LitSpecMet del 5 ottobre 2017 in C-567/15). \n    In particolare, il giudice comunitario afferma  che  «l\u0027esistenza\ndi una concorrenza articolata  non  consentirebbe,  di  per  se\u0027,  di\nconcludere per la  mancanza  di  un\u0027esigenza  di  interesse  generale\navente carattere non industriale o commerciale», essendo  rimesso  al\ngiudice   di   verificare   se,   al   momento    dell\u0027aggiudicazione\ndell\u0027appalto, le attivita\u0027 volte al soddisfacimento delle esigenze di\ninteresse generale fossero o meno effettuate in regime di concorrenza\ne  di  conseguenza  se   l\u0027ente   potesse   «lasciarsi   guidare   da\nconsiderazioni diverse da quelle economiche», ancorche\u0027 nel prosieguo\nil valore  delle  operazioni  interne  aventi  rilievo  pubblicistico\nfossero suscettibili di ridursi, tanto  da  rappresentare  «meno  del\n90%,  o  una  parte  non  essenziale,  del  fatturato  totale   della\nsocieta\u0027». \n    Tale  principio  ribadisce  invero  quanto  gia\u0027  sancito   dalla\nsentenza Mannesmann del 15 gennaio 1998 in C-44/96  e  sentenza  ing.\nAigner del 10 aprile 2008 in C-393/06. \n    In particolare, come ripreso dalle  Sezioni  Unite,  la  sentenza\nMannesmann inauguro\u0027 un filone interpretativo teso ad  «estendere  la\ndisciplina dei contratti pubblici anche agli appalti posti in  essere\ndall\u0027organismo  nell\u0027ambito  di  attivita\u0027  che  non  rispondano   ad\nesigenze di ordine generale. Si tratta della applicazione della  c.d.\nteoria del contagio, nata in seno alla sentenza Mannesman,  volta  ad\nevitare la formazione di zone  franche  all\u0027interno  delle  quali  si\nrealizzi una indebita elusione della normativa comunitaria, nonche\u0027 a\nperseguire la certezza del diritto,  in  forza  della  quale  non  e\u0027\npossibile scindere i campi di azione di un medesimo ente»  (Sez.  Un.\nn. 8673/2019). \n    Il  delineato  filone  interpretativo  e\u0027  stato  recepito  dalle\nSezioni Unite della Corte di cassazione civile  (n.  8673/2019  e  n.\n17567/2019) che, a venti anni di distanza dalla richiamata  pronuncia\ndel giudice amministrativo, hanno puntualizzato il requisito negativo\ndel «carattere non  industriale  o  commerciale  dell\u0027attivita\u0027».  E\u0027\nstata ribadita la possibilita\u0027 che l\u0027attivita\u0027 di interesse  generale\nnon debba essere  svolta  in  modo  esclusivo  «potendo  il  medesimo\nsoggetto  svolgere  altre  attivita\u0027,   addirittura   con   carattere\nprevalente» (Cass., Sez. un., 4 dicembre 2018,  n.  8673  -  dep.  28\nmarzo 2019, p. 11). Un organismo  di  diritto  pubblico  puo\u0027  dunque\noperare anche in un mercato concorrenziale e cio\u0027 non puo\u0027 costituire\nun elemento dirimente, idoneo ad escludere  il  perseguimento  di  un\ninteresse  generale.  Quest\u0027ultimo  puo\u0027,  infatti,  presentare   una\npropria e notevole rilevanza economica, tanto da indurre  l\u0027ente  che\nlo  persegue  a  svolgere   attivita\u0027   di   impresa.   Il   criterio\ninterpretativo da seguire  deve  pertanto  essere  funzionale  e  non\nformalistico (Cass., Sez. un. civ. 8673/2019;  Cassazione,  Sez.  un.\nciv., 17567/2019). \n    Come si e\u0027 dunque visto, ancor prima della sentenza del Tribunale\namministrativo   regionale   del   Piemonte,   era   maturata   nella\ngiurisprudenza comunitaria la teoria secondo cui la concorrenzialita\u0027\ncostituisse un elemento indiziario  superabile  (sentenza  Mannesmann\ndel 1998). Negli anni successivi gli approdi giurisprudenziali  delle\nSezioni Unite hanno evidenziato come si debba ravvisare  un\u0027attivita\u0027\nvolta a soddisfare un interesse  generale,  nel  senso  di  attivita\u0027\n«necessaria affinche\u0027 la pubblica amministrazione possa soddisfare le\nesigenze di interesse generale alle quali e\u0027 chiamata e,  in  secondo\nluogo, che tale societa\u0027 si lasci guidare da  considerazioni  diverse\nda quelle economiche». In sostanza, perche\u0027 si sia in presenza di  un\norganismo di diritto pubblico, occorre che «la societa\u0027 non fondi  la\npropria attivita\u0027 principale su criteri di  rendimento,  efficacia  e\nredditivita\u0027 e che non assuma su  di  se\u0027  i  rischi  collegati  allo\nsvolgimento   di   tale   attivita\u0027,   i   quali   devono    ricadere\nsull\u0027amministrazione controllante» (Cass., Sez. un. civ., 8225/2010). \n    Altro aspetto rilevante e\u0027 che «il servizio d\u0027interesse generale»\nnon possa essere «rifiutato per  ragioni  di  convenienza  economica»\n(Cass., Sez. un. civ. 8673/2019 e n. 17567/2019). \n    Anche la giurisprudenza amministrativa di merito ha fatto  propri\ni medesimi principi (sentenza del Consiglio di Stato, Sezione  V,  n.\n964 del 7 febbraio 2020). Nel 2021 il Consiglio di Stato  ha  ripreso\ntali insegnamenti, peraltro pronunciandosi su un organismo di diritto\npubblico operante nel settore  sportivo,  alla  medesima  stregua  di\nFondazione Milano Cortina 2026 (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 6272\ndel 13 settembre 2021 e Cass., Sez. un. 974/2023).  La  pronuncia  ha\ncostituto occasione per affermare che il carattere non industriale  o\ncommerciale dell\u0027attivita\u0027 non  debba  essere  valutato  in  base  al\ndestinatario della stessa, bensi\u0027 con riferimento  «alla  natura  dei\nbisogni che le prestazioni o i servizi resi dall\u0027ente sono diretti  a\nsoddisfare», nel senso che «l\u0027attivita\u0027 dell\u0027ente deve  rispondere  a\nun  interesse  primario  della   collettivita\u0027,   come   la   salute,\nl\u0027ambiente, la sicurezza e cosi\u0027 via», nel senso che  e\u0027  «necessario\nche il soggetto si lasci guidare da considerazioni diverse da  quelle\neconomiche», ancorche\u0027 parte della sua operativita\u0027  sia  svolta  sul\nmercato (v., tra le altre, Cassazione, Sez. un. civ., n.  17567/2019,\ncit.; Consiglio di Stato, Sez. V 12 dicembre  2018,  n.  7031;  Cons.\nStato. V, 18 dicembre  2017,  n.  5930);  Cons.  Stato,  Sez.  V,  n.\n6272/2021, par. 9.3.1). \n    Si e\u0027, dunque, concluso che la qualifica di organismo di  diritto\npubblico non  possa  essere  esclusa  dal  fatto  che  «l\u0027ente  offra\nprestazioni o servizi  insieme  a  soggetti  privati  in  un  mercato\nconcorrenziale»,  costituendo  questo  solo  un  indizio,  superabile\nattraverso altri elementi  significativi  che  -  nell\u0027ambito  di  un\n«approccio funzionale» - inducano a ritenere che l\u0027azione risponda «a\nun interesse della collettivita\u0027 non industriale o commerciale» e che\nl\u0027ente «non fondi la sua attivita\u0027  principale  solo  su  criteri  di\nrendimento, efficacia e redditivita\u0027 e che non assuma  su  di  se\u0027  i\nrischi collegati allo  svolgimento  dell\u0027attivita\u0027  (i  quali  devono\nricadere  sulla  pubblica  amministrazione  controllante)»,  con   la\nconseguenza  che   «il   servizio   d\u0027interesse   generale,   oggetto\ndell\u0027attivita\u0027, non  possa  essere  rifiutato  per  mere  ragioni  di\nconvenienza economica» (da ultimo, Cassazione,  Sez.  un.,  28  marzo\n2019, n.  8673).  Diversamente  ragionando  si  consentirebbe  ad  un\nsoggetto che si avvalga di risorse pubbliche  di  utilizzare  la  sua\nveste formale di persona giuridica privata svolgente attivita\u0027  anche\nnel libero mercato per «autoestraniarsi dalle dovute regole di  legge\ndell\u0027evidenza pubblica, solo perche\u0027 svolge dal proprio  ben  diverso\nlato attivita\u0027 che puo\u0027 corrispondere a un\u0027altrui  libera  attivita\u0027»\n(Cons. Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858; cfr. Cass.,  Sez.  un.,  8\nfebbraio 2006, n. 2637; Cons. Stato, Sez. V, n. 6272/2021. par. 9.4). \n    Con sentenza del 21  ottobre  2022,  n.  8975  la  Sez.  VII  del\nConsiglio  di  Stato,  nel  ribadire  la  irrilevanza  del  carattere\npreminente dell\u0027attivita\u0027 di interesse generale, ha  confermato  come\n«l\u0027ente debba qualificarsi come organismo di diritto pubblico pure se\nla soddisfazione di bisogni di interesse  generale  costituisce  solo\nuna parte  relativamente  poco  rilevante  delle  attivita\u0027  da  esso\neffettivamente svolte (in  tal  senso:  Corte  di  Giustizia  UE,  15\ngennaio 1998, in causa C-44/96, «Mannesmann»)». Cio\u0027  che  rileva  e\u0027\nche «il perseguimento di detta tipologia di  bisogno  rientri  fra  i\ncompiti istituzionali dell\u0027organismo di cui si discute,  anche  senza\ncarattere di preminenza». \n    Nel caso di  Fondazione  l\u0027attivita\u0027  dell\u0027ente  e\u0027  disciplinata\ndalla legge, la quale ha affidato ad un soggetto giuridico costituito\nad hoc il perseguimento di un interesse pubblico generale, senza  che\nquesti possa rinunciarvi o modificare la sua operativita\u0027 con atti di\nautonomia privata. \n    Il  valore  dello  sport  e\u0027  riconosciuto  dalla  nostra   Carta\ncostituzionale. Un primo riferimento esplicito  fu  introdotto  nella\nnostra Costituzione dalla legge  costituzionale  n.  3/2001,  che  ha\nriformato l\u0027art. 117, nell\u0027ottica di garantire una  migliore  e  piu\u0027\nefficace distribuzione delle competenze interne  tra  i  vari  organi\nstatali e territoriali di cui e\u0027 composta l\u0027amministrazione pubblica.\nLo sport e\u0027 espressamente richiamato in  termini  di  «organizzazione\nsportiva», come competenza concorrente dello Stato e  delle  regioni.\nIl valore dello sport - sia inteso in forma individuale come  diritto\ninviolabile della persona, collegato anche  al  diritto  alla  salute\ninteso  lato  sensu  come  benessere  psico-fisico,  che   in   forma\norganizzata come associazionismo sportivo -  rinviene  da  sempre  il\nproprio fondamento costituzionale negli articoli 2, 3, 18,  32  della\nCarta  costituzionale,  sicche\u0027   risponde   all\u0027interesse   pubblico\nagevolarne la diffusione, attraverso la «rimozione degli ostacoli  di\nordine economico e sociale che impediscono il  pieno  sviluppo  della\npersona umana». In tali norme si rinviene  dunque  il  riconoscimento\nimplicito dello sport come strumento  per  la  tutela  della  salute,\nmiglioramento della  qualita\u0027  della  vita  e  promozione  di  valori\nsociali,  quali  la  competizione  leale,  la   cooperazione   e   la\nsolidarieta\u0027; valori essenziali per lo sviluppo della personalita\u0027. \n    La legge costituzionale  del  26  settembre  2023,  n.  1  (nella\nGazzetta Ufficiale 7 ottobre 2023, n. 235),  introducendo  un  ultimo\ncomma all\u0027art. 33 della Costituzione, ha poi  definitivamente  ed  in\nmaniera esplicita riconosciuto «il valore  educativo,  sociale  e  di\npromozione del benessere psicofisico dell\u0027attivita\u0027 sportiva in tutte\nle sue forme». \n    Il valore dello sport e\u0027 stato dunque  sempre  costituzionalmente\ngarantito. Da cio\u0027 discende l\u0027impegno della Repubblica ad  assicurare\nun  sostegno  organizzativo  e  anche  finanziario   per   consentire\nl\u0027effettiva e sempre piu\u0027 ampia partecipazione alla pratica sportiva,\nmediante la diffusione di adeguate infrastrutture, spazi  pubblici  e\nmanifestazioni  ludiche,  anche  con  il  coinvolgimento  degli  enti\nlocali. Il sostegno economico, infine, deve concretizzarsi in risorse\npubbliche  dedicate,  sgravi  fiscali,  normative   di   favore   che\nriconoscano lo sport come valore culturale. \n    E\u0027 stato poi adottato  un  ordinamento  normativo  settoriale  in\nmateria di giustizia sportiva (cfr. legge 17 ottobre  2003,  n.  280,\nrecante «Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge\n19 agosto 2003, n. 220, in materia di giustizia sportiva»). \n    Il valore sociale e formativo dello sport e\u0027 riconosciuto anche a\nlivello comunitario (cfr. Risoluzione del Parlamento  europeo  del  2\nfebbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport  quale  «strumento\nper  promuovere  la  pace,  la   crescita   economica,   il   dialogo\ninterculturale,  la  salute   pubblica,   l\u0027integrazione»,   ove   si\n«sottolinea l\u0027importanza di rendere accessibile lo sport  a  tutti  i\ncittadini in diversi contesti, ad esempio a scuola, al  lavoro,  come\nattivita\u0027 ricreativa o tramite societa\u0027  sportive  e  associazioni»).\nInfine,  la   c.d.   «Carta   olimpica»,   approvata   dal   Comitato\ninternazionale olimpico, all\u0027art. 1 afferma il principio in  base  al\nquale «la pratica dello sport e\u0027 un diritto dell\u0027uomo: ogni individuo\ndeve avere la possibilita\u0027 di  praticare  sport  secondo  le  proprie\nesigenze». \n    In virtu\u0027 di quanto  precede,  la  gia\u0027  richiamata  sentenza  n.\n6272/2021 della Sezione V  del  Consiglio  di  Stato  (confermata  da\nCassazione,  Sez.  un.,   n.   974/2023)   riconosce   la   rilevanza\npubblicistica  del  settore  sportivo  e  culturale  riconducibile  a\nbisogni collettivi e, conseguentemente, attribuisce  all\u0027istituto  di\ncredito sportivo la  qualifica  di  organismo  di  diritto  pubblico,\nproprio alla luce del perseguimento di un interesse  generale  avente\ncarattere non industriale o commerciale. \n    Fondazione Milano Cortina 2026  e\u0027  stata  dunque  istituita  per\nsoddisfare specificatamente esigenze di  interesse  generale,  aventi\ncarattere  non  industriale  o   commerciale,   e   segnatamente   la\nrealizzazione dei valori dello sport  in  conformita\u0027  con  la  Carta\nolimpica, attraverso l\u0027organizzazione  delle  Olimpiadi  invernali  e\nl\u0027adozione  di  iniziative,  anche  culturali  e  sociali,  volte   a\nconservare  e  tramandare  l\u0027eredita\u0027  olimpica  (ossia  tutti   quei\nbenefici - in favore di persone, territori e del Movimento olimpico -\ntangibili  ed  immateriali  a  lungo  termine  avviati  o  accelerati\ndall\u0027ospitare i Giochi olimpici; cfr. doc. del CIO denominato «Legacy\nStrategie Approach 2021-2024 Objectives»). I finanziamenti pubblici e\nla struttura di governance di  Fondazione,  quale  Comitato  olimpico\norganizzatore dei giochi, sono pensati dunque per durare anche  oltre\ni giochi olimpici del 2026. \n    Tali finalita\u0027  risultano,  in  concreto,  esplicitate  gia\u0027  nel\ndossier di candidatura della Fondazione:  promozione  dello  sviluppo\nsostenibile,   rafforzamento   della   cooperazione   nella   regione\nmacroalpina per lo sviluppo a lungo  termine  di  Milano,  Cortina  e\ndelle regioni.  In  quella  sede  si  dichiara  che  la  funzione  di\norganizzazione dei Giochi e\u0027 «catalizzare» piani di sviluppo a  lungo\ntermine riguardanti i comuni e le regioni che ospiteranno  i  giochi,\nin modo da migliorare i collegamenti e la  cooperazione  tra  regioni\nlimitrofe, potenziando la «capacita\u0027 attrattiva della  montagna  come\nluogo  in  cui  vivere»,  in  modo  da  invertire  la  tendenza  allo\nspopolamento ed «apportando numerosi e  duraturi  benefici  sociali».\nAttraverso l\u0027organizzazione dei giochi  si  intende  dare  risalto  a\nlivello internazionale alla cultura ed  alle  tradizioni  locali  per\nincrementare  il  turismo.  Si  dichiara  l\u0027intento   di   perseguire\n«numerosi benefici economici, ambientali e sociali che contribuiscano\nal raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo  sostenibile  delle\nNazioni  Unite».  Tra  questi   sono   espressamente   indicati:   il\nmiglioramento  delle  infrastrutture  sportive  e   dei   luoghi   di\naggregazione sportiva, di allenamento e di competizione; la creazione\ndi aree di rigenerazione ambientale e mentale, che comprendono  sette\nscali ferroviari dismessi, tra  i  quali  il  sito  di  Porta  Romana\nospitante il Villaggio olimpico. Tali aree saranno riqualificate  per\nospitare  sette  nuovi   parchi   completati   con   nuova   edilizia\nresidenziale e altri servizi di utilita\u0027  sociale.  Si  conclude  che\n«l\u0027intero  progetto  di  coinvolgimento  si   svolgera\u0027   all\u0027insegna\ndell\u0027equita\u0027, della trasparenza, dell\u0027apertura, della collaborazione,\ndella responsabilita\u0027 e della responsabilizzazione»,  attraverso  una\n«sinergia tra i benefici economici e  i  benefici  sociali  derivanti\ndall\u0027ospitare  i  Giochi  olimpici  e  paralimpici  invernali   2026»\nnell\u0027ottica di «un\u0027eredita\u0027 olimpica sostenibile e di lunga  durata»,\nche rappresenta «uno degli impegni centrali  dei  Giochi  olimpici  e\nparalimpici invernali Milano Cortina 2026». \n    Riferimenti  all\u0027interesse  pubblico  generale  perseguito  dalla\nFondazione emergono anche  dall\u0027«Host  City  Contract»,  sottoscritto\ndagli enti pubblici fondatori della Fondazione, con adesione da parte\ndi quest\u0027ultima. \n    In esso le parti si impegnano: \n        a rispettare le  disposizioni  della  Carta  olimpica  e  del\ncodice etico del Comitato olimpico internazionale  e  a  condurre  le\nproprie attivita\u0027 legate all\u0027organizzazione dei  Giochi  in  modo  da\npromuovere  e  valorizzare  i  principi  fondamentali  e   i   valori\ndell\u0027olimpismo, nonche\u0027 lo sviluppo del Movimento olimpico,  vietando\nogni forma di discriminazione e tutelando i diritti umani; \n        ad astenersi da atti di frode o corruzione, «in modo coerente\ncon eventuali accordi internazionali, leggi e regolamenti applicabili\nnel  Paese  ospitante  e  con  tutti  gli   standard   anticorruzione\nriconosciuti  a  livello   internazionale   applicabili   nel   Paese\nospitante,  anche  stabilendo  e  mantenendo  un  reporting   e   una\nconformita\u0027 efficaci»; \n        ad operare in conformita\u0027 e promuovere gli standard  di  buon\ngoverno riconosciuti a livello internazionale applicabili  nel  Paese\nospitante; \n        a svolgere varie attivita\u0027 durante il  periodo  precedente  e\ndurante i Giochi in relazione alla  promozione  della  pace  e  della\ncomprensione umana attraverso lo sport e la tregua olimpica; \n        a svolgere le attivita\u0027 previste, contribuendo agli obiettivi\ndi  sviluppo  sostenibile  delle   Nazioni   Unite,   attraverso   la\nelaborazione di un programma di sostenibilita\u0027 completo ed integrato; \n        a destinare  i  ricavi  del  COG  relativi  ai  Giochi  «allo\nsviluppo  del  Movimento  olimpico  e  promozione  dello   sport   in\nconformita\u0027 con la Carta olimpica».  Il  Comitato  organizzatore  dei\nGiochi godra\u0027 del pieno beneficio delle risorse messe a  disposizione\ndal CIO o dagli enti controllati dal  CIO  e  non  sara\u0027  soggetto  o\ninfluenzato da alcuna imposta diretta o indiretta  dovuta  nel  Paese\nospitante in relazione a tali risorse. \n    Tale ultimo aspetto conferma che Fondazione,  la  quale  gia\u0027  in\nbase alla sua stessa natura giuridica non  puo\u0027  avere  finalita\u0027  di\nlucro, e\u0027 obbligata a destinare eventuali ricavi  alla  realizzazione\ndi interessi generali di rilevanza anche costituzionale. \n    In   considerazione   di   tali   obblighi,   il   consiglio   di\namministrazione di Fondazione Milano  Cortina  2026  ha  valutato  ed\napprovato la strategia di  sostenibilita\u0027,  impatto  e  legacy  il  6\naprile 2022, revisionata il 24 ottobre 2023. \n    Cio\u0027 posto, se  si  considera  tutta  l\u0027attivita\u0027  effettivamente\nsvolta dall\u0027ente per il perseguimento dell\u0027interesse pubblico per  il\nquale e\u0027 stato costituito, non vi e\u0027 dubbio che Fondazione  ponga  in\nessere anche contratti di sponsorizzazione e di licenza di marchio al\nfine di reperire risorse per autofinanziarsi. Cio\u0027  si  evince  dalla\nstessa nota integrativa al bilancio presentato al 31  dicembre  2023,\nin cui l\u0027ente giustifica la prosecuzione  dell\u0027attivita\u0027,  nonostante\nle perdite (al 31 dicembre  2022  pari  ad  euro  54.784.542,  al  31\ndicembre 2023 pari ad euro 33.725.504 e complessivamente pari ad euro\n107.800.743). sulla base di un programma di ripianamento del deficit,\nbasato - oltre che sui contributi del CIO e sulle garanzie degli enti\npubblici (di cui meglio si dira\u0027 nel prosieguo) -  su  operazioni  di\nmarketing con soggetti terzi. \n    Si tratta di un\u0027attivita\u0027  che,  pur  commerciale,  non  soggiace\npropriamente alle logiche del mercato e della concorrenza, atteso che\nlo stesso valore del marchio oggetto  del  licensing  e\u0027  determinato\ndall\u0027esclusiva che collega la Fondazione ai Giochi  olimpici,  che  a\npropria volta attira le varie sponsorizzazioni e partnership. In tale\nultimo  caso,  sono  finanziati  dal  partner  servizi   strettamente\nfunzionali  alla  realizzazione  delle   finalita\u0027   statutarie.   Si\nconsideri, ad esempio,  il  partenariato  con  Ferrovie  dello  Stato\nItaliane,  che  si  e\u0027  impegnata  a   garantire   un   potenziamento\ndell\u0027assistenza, soprattutto verso le persone  a  ridotta  mobilita\u0027,\nattraverso  un  rafforzamento  dei  presidi  e   della   manutenzione\nordinaria nelle stazioni e sulle principali linee  ferroviarie  da  e\nverso  le  aree  olimpiche  e  paralimpiche,   garantendo   trasporti\nefficaci, affidabili e sicuri a tutti i partecipanti e ai  residenti,\nanche nell\u0027ottica della promozione del trasporto sostenibile. \n    La stessa  scelta  dello  sponsor  o  del  partner,  pur  essendo\ncomprensibilmente ispirata alla proposta economica piu\u0027  vantaggiosa,\ndeve contemperare detto  parametro,  in  virtu\u0027  delle  stesse  norme\nstatutarie, quantomeno con la compatibilita\u0027  tra  l\u0027oggetto  sociale\ndello sponsor ed i valori e  l\u0027interesse  pubblico  generale  che  la\nFondazione persegue. Va poi  considerato  che  il  ricorso  da  parte\ndell\u0027ente a contratti di sponsorizzazione non ne esclude di  per  se\u0027\nla natura di organismo di  diritto  pubblico,  posto  che  lo  stesso\ncodice dei  contratti  pubblici  (art.  19,  decreto  legislativo  n.\n50/2016, oggi art. 134, decreto  legislativo  n.  36/2023  «contratti\ngratuiti e forme speciali di partenariato»), prevedendo per essi solo\ndegli obblighi minimi di pubblicazione, espressamente  riconosce  che\nun organismo di diritto pubblico possa farvi ricorso. \n    Del resto, l\u0027art. 119,  testo  unico  n.  267/2000  espressamente\ncontempla la possibilita\u0027 che comuni, province ed altri  enti  locali\npossano  «stipulare  contratti  di  sponsorizzazione  ed  accordi  di\ncollaborazione» al  fine  di  «favorire  una  migliore  qualita\u0027  dei\nservizi prestati», purche\u0027 le iniziative  oggetto  dei  contratti  di\nsponsorizzazione  siano  «dirette  al  perseguimento   di   interessi\npubblici», non ricorrano  forme  di  «conflittualita\u0027  tra  attivita\u0027\npubblica e privata» e comportino «risparmi  di  spesa  rispetto  agli\nstanziamenti disposti». \n    Il nuovo codice dei contratti pubblici  (decreto  legislativo  n.\n36/2023), oltre ai  gia\u0027  menzionati  contratti  di  sponsorizzazione\nassociati  alla  realizzazione  di  specifici   lavori,   servizi   e\nforniture, ha  inoltre  specificatamente  contemplato,  all\u0027art.  13,\ncomma  2,  anche  i  contratti  di  sponsorizzazione   disgiunti   da\nspecifiche attivita\u0027 pubbliche, che  comportino  per  lo  sponsor  un\nvantaggio economico, costituito dal ritorno pubblicitario per  essere\nassociato a quell\u0027ente pubblico o alle finalita\u0027 da questi perseguite\n(gratuita\u0027 interessata).  Risulta,  infatti,  espressamente  prevista\nall\u0027art. 13, comma 2, la possibilita\u0027 per l\u0027amministrazione  pubblica\ndi ricorrere ai «contratti attivi», ossia  quei  «contratti  che  non\nproducono  spesa  e  da  cui  deriva  un\u0027entrata  per   la   pubblica\namministrazione» (allegato I.1, art. 2, lettera h), i  quali  possono\nappunto offrire «opportunita\u0027 di guadagno economico anche indiretto»,\nprevedendo in tal caso che  l\u0027affidamento  -  pur  se  con  una  gara\ninformale - rispetti in  particolare  il  principio  dell\u0027accesso  al\nmercato, nel senso che questo tipo di contrattazione,  stimolando  il\nmercato, debba avvenire nel rispetto dei principi di  concorrenza  ed\nimparzialita\u0027 (art. 13, comma 5, in  relazione  all\u0027art.  3,  decreto\nlegislativo n. 36/2023). \n    In  ogni  caso  tali  operazioni  non   esauriscono   l\u0027attivita\u0027\ndell\u0027ente, in quanto  vi  e\u0027  tutta  la  parte  operativa  costituita\ndall\u0027espletamento della funzione propria  di  Comitato  organizzatore\ndei giochi olimpici, che costituisce la ragione genetica della stessa\nFondazione. A tale ambito si riconducono i contratti mediante i quali\nl\u0027ente  si  dota  degli  strumenti  necessari  per   lo   svolgimento\ndell\u0027attivita\u0027  organizzativa.  Tra  questi,  i  contratti   cui   si\nriferiscono  le  collusioni  ipotizzate,  attraverso   i   quali   la\nFondazione ha aggiudicato l\u0027incarico di realizzazione dell\u0027ecosistema\ndigitale  Milano  Cortina  2026.  Il   capitolato   tecnico   redatto\ndall\u0027ente, che disciplina la fornitura tecnica  richiesta,  specifica\nle  esigenze  che  la  digitalizzazione  deve  soddisfare  e  la  sua\nimportanza in quanto «supporto delle attivita\u0027 primarie e  accessorie\nsvolte  dalla  Fondazione  in  funzione  dei  Giochi,  ovverosia   le\nolimpiadi   e   paralimpiadi   invernali   Milano   Cortina    2026».\nSignificativo sotto  il  profilo  in  esame  quanto  esplicitato  dal\ndisciplinare di gara in relazione al  lotto  2,  denominato  progetto\nMilano Cortina Italia. In esso si indica la finalita\u0027 di «lasciare al\nSistema Paese la legacy di una piattaforma moderna per la  promozione\nturistico-sportiva,  con   un\u0027attenzione   particolare   rivolta   al\nterritorio». In tale ottica «i  comuni  potranno  disporre,  sin  dal\nmomento dell\u0027approvazione, di una valorizzazione con una brand  image\nesclusiva, oltre che di un accesso  privilegiato  alle  informazioni,\nagli strumenti e ai programmi di  eventi  dei  Giochi,  al  ticketing\nprivilegiato  e  ad  uno   speciale   programma   personalizzato   di\nmerchandising». \n    Il disciplinare di  gara,  costituito  da  quattordici  articoli,\nintroduce elementi di dettaglio anche  in  merito  ai  parametri  per\nl\u0027aggiudicazione. Il valore da assegnare ad ogni offerente prevede un\nminimo di  uno  ed  un  massimo  di  cinque.  Uno  dei  parametri  di\nvalutazione e\u0027 denominato  «Legacy  and  sustainability»  e  riguarda\n«aspetti  inerenti  rispettivamente  i  benefici  a   lungo   termine\nconseguenti i Giochi olimpici e  la  valutazione  della  fattibilita\u0027\nmassimizzando l\u0027impatto positivo  sul  piano  sociale,  economico  ed\nambientale  31.  Una  concreta  applicazione  di  tale  parametro  si\nrinviene in un allegato  ad  una  e-mail  inviata  da  R...  ai  suoi\ncollaboratori avente un oggetto denominato  «allineamento  voti  gara\ndigital».  L\u0027allegato  e\u0027  costituito  da  un  file  del  tipo  Excel\ndenominato «Digital Platform -  schema  di  voto»  riepilogativo  dei\npunteggi «tecnici» assegnati ai quattro  competitors  alla  data  del\n.... \n    In esso si vede come J... passi - in quella fase -  in  vantaggio\n(da 4 a 4,5) per un aumento del suo punteggio  proprio  in  relazione\nalla voce «Legacy and sustainability». \n    Tale parametro rimanda a  quanto  sin  qui  detto  in  merito  al\nperseguimento, da parte dell\u0027ente in esame, di un interesse  pubblico\ngenerale; interesse che ispira anche le sue scelte  contrattuali,  in\nderoga  alle  logiche  imprenditoriali  di  mercato   ispirate   alla\nmassimizzazione dei profitti. Costituisce riprova dell\u0027assenza di  un\nregime concorrenziale puro  anche  la  previsione  -  nel  richiamato\ndisciplinare di gara -  della  natura  non  vincolante  dell\u0027atto  di\naggiudicazione,   con   esonero    di    qualsiasi    responsabilita\u0027\nprecontrattuale o extracontrattuale, potendo in qualsiasi momento  la\nFondazione recedere  dalla  stipula  del  contratto  o  modificare  i\ntermini e le condizioni («tale consultazione  non  vincola  in  alcun\nmodo la Fondazione a procedere alla conclusione del contratto,  e  la\nFondazione potra\u0027 modificare in tutto o  in  parte  i  termini  e  le\ncondizioni  in  qualsiasi  momento  fino  all\u0027eventuale  stipula  del\ncontratto, senza incorrere in alcuna responsabilita\u0027  precontrattuale\no extracontrattuale in genere, e senza  che  i  partecipanti  possano\navanzare  alcuna   pretesa,   domanda,   aspettativa,   risarcimento,\nindennizzo o richiesta di qualsiasi tipo. Nel caso in cui il servizio\nnon venga aggiudicato, nulla sara\u0027 dovuto agli offerenti per le spese\nsostenute in relazione alla loro partecipazione»). Si tratta  di  una\nprevisione che disvela l\u0027assenza di una posizione  paritaria  tra  le\ndue parti contraenti e che costituisce  piuttosto  espressione  della\ncapacita\u0027 negoziale ma anche della posizione autoritativa  dell\u0027ente;\nduplicita\u0027 che  generalmente  si  sintetizza  proprio  nel  contratto\npubblico  e  che  costituisce  la  ratio   della   stessa   procedura\ndell\u0027evidenza pubblica. Quest\u0027ultima, sul piano  esterno,  tutela  la\nlibera concorrenza  e  la  pari  opportunita\u0027  tra  gli  aspiranti  a\ncontrarre con l\u0027amministrazione pubblica e,  sul  piano  interno,  il\nrispetto del principio del buon andamento, attraverso la  scelta  del\nmigliore contraente per l\u0027organismo di diritto pubblico. \n    Ne\u0027 l\u0027esistenza di  una  stazione  appaltante  come  la  societa\u0027\nInfrastrutture  Milano  Cortina  2020-2026   S.p.a.   (SIMICO)   puo\u0027\ncostituire un\u0027argomentazione per escludere quanto sin qui  detto.  Si\ntratta di un\u0027azienda certamente pubblica costituita per progettare  e\nattuare - quale centrale di committenza e stazione appaltante - tutte\nle attivita\u0027 di realizzazione delle opere inserite nel  «Piano  delle\nopere  olimpiche»,  finalizzate  allo  svolgimento  dei  XXV   Giochi\nolimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali di Milano e\nCortina d\u0027Ampezzo del 2026, nel rispetto  del  decreto-legge  dell\u002711\nmarzo 2020, n. 16. \n    L\u0027art. 3, comma  2,  del  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16\nespressamente statuisce che «la societa\u0027 opera  in  coerenza  con  le\nindicazioni del Comitato organizzatore  e  con  quanto  previsto  dal\ndecreto di cui al primo periodo, relativamente  alla  predisposizione\ndel piano degli interventi,  al  rispetto  del  cronoprogramma,  alla\nlocalizzazione e alle caratteristiche  tecnico-funzionali  e  sociali\ndelle opere, all\u0027ordine di priorita\u0027 e ai tempi di ultimazione  delle\nstesse, nonche\u0027 alla quantificazione dell\u0027onere economico di ciascuna\nopera e alla relativa copertura finanziaria». \n    Il compito di SIMICO S.p.a. e\u0027 dunque  quello  di  realizzare  le\nopere  olimpiche  indicate  dai  piani  approvati  dal  Governo,   in\ncoordinamento con il Comitato organizzatore dei Giochi invernali  del\n2026, ossia Fondazione Milano Cortina, la  quale  ha  addirittura  il\ncompito di individuare le sedi olimpiche, indipendentemente poi dalla\ncircostanza che  le  stesse  siano  effettivamente  realizzate  dalla\nstazione appaltante SIMICO S.p.a. \n    E\u0027 dunque un\u0027azienda  pubblica  che  opera  in  sinergia  con  la\nFondazione  nel  perseguimento   -   nell\u0027ambito   delle   rispettive\ncompetenze  -  di  finalita\u0027  riconducibili  al  medesimo   interesse\npubblico generale. \n    Requisito della dominanza pubblica \n    Per la sussistenza di  tale  requisito  e\u0027  sufficiente  che  sia\nintegrato anche solo uno degli  elementi  richiesti  alternativamente\ndalla norma. \n    Prevalenza del finanziamento  di  fonte  pubblica  (tenuto  conto\ndell\u0027origine  del  patrimonio,  della  composizione  del   fondo   di\ndotazione e di  ogni  altra  fonte  di  finanziamento).  L\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato, nel parere del 24 giugno 2020, ha sostenuto che\nFondazione  «non  riceve  finanziamenti  pubblici,  essendo  il   suo\npatrimonio,  al  netto  della  dotazione  iniziale,  costituito   dai\ncontributi,  versamenti,  entrate  e  corrispettivi  derivanti  dalla\npromozione  dell\u0027evento».  Tale  argomentazione  e\u0027  smentita   dalle\nconsiderazioni che seguono. \n    In primo luogo, occorre considerare  che  la  Fondazione  ha  una\ndotazione  patrimoniale  iniziale  di  100.000  euro  di  provenienza\npubblica, giacche\u0027 versata dagli enti pubblici  fondatori,  ai  sensi\ndell\u0027art. 7  dell\u0027atto  costitutivo,  per  consentire  l\u0027avvio  delle\nattivita\u0027 funzionali all\u0027acquisizione di  proprie  risorse,  mediante\ncontratti e sponsorizzazioni. \n    Il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei ministri aveva  garantito  il\nsostegno del Governo alla candidatura Milano-Cortina. La  lettera  di\ngaranzia inviata, in pari  data,  dal  Presidente  del  Consiglio  al\nPresidente del Comitato olimpico internazionale aveva  previsto,  fra\nl\u0027altro,  che  i  servizi  di  competenza  statale   da   mettere   a\ndisposizione del  Comitato  organizzatore  sarebbero  stati  prestati\nsenza oneri a carico di quest\u0027ultimo e che le  relative  coperture  e\nquelle degli eventuali ulteriori oneri sarebbero state oggetto di uno\nspecifico accordo tra il Governo e gli enti territoriali interessati.\nVa poi considerata la  convenzione  che  regola  i  rapporti  tra  il\nComitato olimpico internazionale, le  citta\u0027  ospitanti  ed  il  Coni\n(Host City Contract). Essa contiene disposizioni che si traducono  in\ngaranzie patrimoniali a carico degli enti territoriali fondatori,  in\nuno con la garanzia dello Stato, per gli impegni assunti dal Comitato\norganizzatore dei Giochi. \n    Il  ruolo  di  garante  dello  Stato  emerge  dallo  stesso  atto\nnormativo istitutivo dell\u0027ente (decreto-legge 11 marzo 2020,  n.  16)\nche, all\u0027art. 4, prevede che «per l\u0027adempimento dell\u0027impegno  assunto\ndal Comitato organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Comitato\nolimpico internazionale a titolo di anticipo sui diritti  televisivi,\nladdove l\u0027evento sportivo dovesse subire limitazioni,  spostamenti  o\nvenisse cancellato, e\u0027  concessa,  a  favore  del  medesimo  Comitato\nolimpico internazionale, la garanzia dello Stato fino ad un ammontare\nmassimo complessivo di euro 58.123.325,71». \n    L\u0027impegno cui si riferisce la garanzia statale e\u0027  contenuto  nel\nBroadcast Refund Agreement. Nel  verbale  del  Comitato  di  gestione\ndatato 12 gennaio 2022 emerge come in tale convenzione  sia  previsto\nin capo alla Fondazione l\u0027obbligo  di  restituire  i  contributi  che\nverranno ad essa anticipati da parte del CIO per i diritti televisivi\nrelativi ai giochi olimpici, stimati in 452 milioni di  dollari  USA,\nobbligo che potrebbe essere fatto valere, qualora il  CIO  dovesse  a\nsua volta rifondere ai broadcaster i corrispettivi per la vendita dei\ndiritti televisivi, come nel caso di annullamento o di posticipo  dei\nGiochi. \n    Il Broadcast Refund Agreement e\u0027 stato firmato dal Governo, dalle\ndue citta\u0027 ospitanti (Comune di Milano, Comune di  Cortina),  nonche\u0027\ndagli altri due enti locali  (Regione  Lombardia  e  Regione  Veneto)\nfirmatari dello statuto di Fondazione. Con  tale  sottoscrizione  gli\nenti  locali  hanno  assunto  una  responsabilita\u0027  solidale  con  la\nFondazione,  che  ha  costituito  condizione  necessaria  perche\u0027  la\nFondazione  potesse  ricevere,  da  parte   del   Comitato   olimpico\ninternazionale, i menzionati contributi, pure previsti dall\u0027Host City\nContract (HCC) a partire da marzo 2022 (art. 9 lettera  c)  dell\u0027Host\nCity Contract). \n    La garanzia degli enti territoriali fondatori si estende  fino  a\ncoprire l\u0027eventuale deficit di bilancio finale  di  Fondazione.  Tale\ngaranzia e\u0027 richiamata dall\u0027art. 4 dell\u0027Host  City  Contract.  Si  e\u0027\ncosi\u0027 introdotto un meccanismo  di  ripianamento  delle  perdite  che\ngrava  esclusivamente   sugli   enti   territoriali   fondatori.   In\nparticolare, si legge in tale documento  che  gli  enti  territoriali\nospitanti e il Comitato nazionale olimpico si obbligano  a  garantire\nche, entro un mese dalla formazione del Comitato dei giochi  olimpici\n(e dunque della Fondazione in esame), questo aderisca  all\u0027Host  City\nContract in tutti i suoi diritti, obblighi e garanzie, come se  fosse\n«parte originaria» del contratto. Tra i  suoi  obblighi  e\u0027  previsto\nche, unitamente agli  enti  territoriali  ospitanti  ed  al  Comitato\nnazionale olimpico,  salvo  non  sia  diversamente  stabilito,  debba\nfornire  al  Comitato  olimpico  internazionale  e  ad  altre   parti\ninteressate (come ad esempio atleti,  media,  spettatori)  strutture,\nbeni e servizi. Prima del completamento della  sua  liquidazione,  il\nComitato organizzatore dei Giochi deve garantire di avere  «adempiuto\na tutti  i  suoi  obblighi  finanziari  e  di  altro  tipo  ai  sensi\ndell\u0027HCC».  Il  rispetto  del  contratto  da   parte   del   Comitato\norganizzatore dei Giochi sara\u0027 garantito dalle citta\u0027 ospitanti e dal\nComitato  nazionale  olimpico  «attraverso  la  loro  proprieta\u0027  del\ncapitale sociale, dei diritti di voto o di qualsiasi altro  mezzo  di\ncontrollo».  Infine,  «le  citta\u0027  ospitanti,  il  Comitato  olimpico\nnazionale ospitante e il Comitato OG saranno responsabili in  solido,\nnella misura indicata ai §4.1 e §4.2 dell\u0027HCC, per tutti gli  atti  e\nle omissioni di tale entita\u0027 societaria o  struttura  giuridica».  E\u0027\nprevista una  responsabilita\u0027  solidale  per  tutti  gli  obblighi  e\ngaranzie, «siano essi  assunti  individualmente  o  collettivamente».\nTale responsabilita\u0027  solidale  si  applichera\u0027,  in  particolare,  a\n«tutti i danni, costi e responsabilita\u0027 di qualsiasi natura,  diretti\no  indiretti,  che  potrebbero  derivare  dalla  loro  violazione  di\nqualsiasi disposizione dell\u0027HCC», anche con riferimento  ad  obblighi\ndi indennizzo per danni, perdite ed altre mancanze. \n    La valutazione di tale forma di solidarieta\u0027 passiva deve  tenere\nconto della totalita\u0027 degli obblighi garantiti, sia contrattuali  che\nextracontrattuali, assunti dalla Fondazione  nell\u0027espletamento  della\nfunzione di organizzazione dei Giochi olimpici. La garanzia  pubblica\nha la finalita\u0027 di assicurare l\u0027estinzione di qualsiasi  obbligazione\ndel Comitato dei giochi olimpici prima  della  sua  liquidazione.  Si\ntratta dunque di una garanzia che va ben oltre il rafforzamento della\nposizione  creditoria  del  C.I.O.   (espressione   pure   utilizzata\ndall\u0027ormai superata pronuncia del Tribunale amministrativo  regionale\ndel Piemonte 2004)  e  realizza  una  vera  e  propria  modalita\u0027  di\nfinanziamento indiretto dell\u0027ente. Infatti, con normazione regionale,\nsia la Regione Veneto (art. 4, legge regionale 25 novembre  2019,  n.\n44) che la Regione Lombardia (legge regionale 6 agosto 2019,  n.  15)\nhanno disposto l\u0027accantonamento di somme  per  il  finanziamento  dei\nGiochi olimpici e paralimpici, rispettivamente per 55 e  137  milioni\ndi euro. Nella legge  regionale  della  Lombardia,  in  relazione  al\ntitolo  dell\u0027accantonamento,  si  legge  espressamente  «al  fine  di\nfornire adeguata garanzia alla copertura  di  eventuali  deficit  del\nComitato organizzatore dei Giochi». Del resto, Fondazione ha ottenuto\nlinee di credito  con  istituti  bancari  proprio  per  la  solidita\u0027\neconomica che le attribuiscono le garanzie dello Stato e  degli  enti\nterritoriali. \n    In conclusione, occorre tenere in debito conto la natura pubblica\ndella  dotazione  iniziale  della  Fondazione,  l\u0027anticipazione  alla\nmedesima di contributi per effetto  della  garanzia  statale  di  cui\nall\u0027art. 4, decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  il  sollevamento  da\nun\u0027azione di ripetizione di tali contributi e da alcuni costi,  posti\ninvece a carico  di  amministrazioni  pubbliche,  la  responsabilita\u0027\nsolidale degli enti territoriali in  relazione  a  qualsiasi  obbligo\ncontrattuale o extracontrattuale assunto  dalla  Fondazione,  nonche\u0027\nl\u0027obbligo di copertura da parte dei medesimi di un eventuale  deficit\ndella stessa, mediante l\u0027estinzione di ogni suo  debito  prima  della\nliquidazione. Tutto quanto precede concretizza di fatto una forma  di\nfinanziamento pubblico nettamente predominante  rispetto  agli  altri\nintroiti derivanti dall\u0027attivita\u0027 della Fondazione. \n    Ne\u0027 si vede come la sussistenza  del  requisito  in  esame  possa\ndipendere  dall\u0027effettiva  attivazione  -  nel  corso  dell\u0027esistenza\ndell\u0027ente - di tali garanzie, che peraltro hanno una incidenza  certa\ned  immediata  in  termini  di  valutazione  della   sua   stabilita\u0027\neconomica. Esse, infatti, consentono alla Fondazione di sottrarsi, in\ncaso di perdite che hanno comportato la riduzione oltre il terzo  del\npatrimonio minimo,  agli  obblighi  di  immediata  ricostituzione  di\nquest\u0027ultimo, di trasformazione o di scioglimento dell\u0027ente  previsti\ndall\u0027art. 22, comma 5, decreto legislativo n.  117/2017.  Inoltre,  i\ncontributi del CIO, trattandosi di anticipi, pur non  potendo  essere\nformalmente contabilizzati in attivo nei bilanci degli  esercizi  che\nprecedono lo svolgimento dei Giochi olimpici, sono comunque tenuti in\nconsiderazione nella valutazione della capacita\u0027 economica dell\u0027ente.\nL\u0027art. 4.2. dello statuto prevede, infatti, che «la  capacita\u0027  della\nFondazione di perseguire il proprio scopo deve  essere  accertata,  a\nprescindere  dalla  consistenza  patrimoniale,  in   funzione   delle\nprevisioni   economico-finanziarie   pluriennali»    progressivamente\napprovate dagli organi della Fondazione, nel rispetto dello statuto e\ndella legge. A  tutto  cio\u0027  si  aggiunge  l\u0027intervento  operato  dal\nGoverno con l\u0027art. 4 del decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 96, che\nha aggiunto all\u0027art. 2 del decreto-legge n. 16/2020 (istitutivo della\nFondazione)  il  comma  2-ter,  in  base  al  quale  alle   chiusure,\ncessazioni  e  licenziamenti,  in  connessione  con  la  fine   delle\nattivita\u0027 dell\u0027ente, non si applicano le disposizioni di cui ai commi\nda 224 a 238 dell\u0027art. 1  della  legge  n.  234/2021  in  materia  di\nchiusure aziendali  e  rapporti  di  lavoro  subordinato.  E\u0027  stato,\ninfine, con il medesimo intervento normativo d\u0027urgenza  istituito  un\ncommissario straordinario, quale figura responsabile del processo  di\nindirizzo e  coordinamento  delle  attivita\u0027  di  organizzazione  dei\nGiochi paralimpici, con  legittimazione  a  subentrare  nei  rapporti\ngiuridici della Fondazione Milano Cortina 2026. Tale figura e\u0027  stata\ndotata di una somma pari ad un massimo di euro 148.880.000 e di  euro\n79.362.367 per la realizzazione dei  compiti  assegnatigli  (art.  5,\ndecreto-legge n. 96/2025). \n    Come piu\u0027 volte ribadito dalla giurisprudenza,  il  parametro  di\nvalutazione deve privilegiare l\u0027aspetto sostanziale e  funzionale,  a\ndetrimento di quello formale e strutturale,  non  potendosi,  dunque,\nprescindere dall\u0027esigenza di tutela della par condicio  competitorum,\nche  costituisce  proprio  la  ratio  della  procedura  dell\u0027evidenza\npubblica.  Ne  consegue  che,  per  finanziamento  pubblico,   devono\nintendersi non solo elargizioni dirette da parte  dello  Stato  o  di\naltri enti pubblici, ma  ogni  forma  di  interferenza  economica  di\nprovenienza pubblica, che si sostanzia nella introduzione di vantaggi\neconomici anche solo potenziali/eventuali e, tuttavia,  in  grado  di\nelidere quel rischio di impresa che solitamente impone una logica  di\nmerito  nella  valutazione  delle  offerte  (cfr.  anche  Sezione  V,\nConsiglio di Stato, n. 6534 del 19 novembre 2018 e  n.  7031  del  12\ndicembre 2018). \n    Sottoposta, quanto alla gestione, al controllo dello Stato,  enti\npubblici o  organismi  di  diritto  pubblico.  La  presenza  di  tale\nrequisito potrebbe gia\u0027 affermarsi in considerazione della sua  forma\ngiuridica e dunque dell\u0027operativita\u0027 dell\u0027art. 25 del codice  civile.\nA cio\u0027 si aggiunga un  collegio  sindacale,  i  cui  componenti  sono\nnominati  da  enti  pubblici  (CONI,  Comuni  di  Milano  e   Cortina\nd\u0027Ampezzo, Regione Lombardia, Regione Veneta,  Province  autonome  di\nTrento e Bolzano). \n    Presenti un organo amministrativo,  la  cui  maggioranza  sia  di\ndesignazione pubblica. \n    Il  consiglio  di  amministrazione  e\u0027  composto  da  consiglieri\ndesignati in maggioranza da enti pubblici (CONI, CIO,  CIP,  Comitato\nolimpico internazionale,  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,\nComuni di Milano e  Cortina  d\u0027Ampezzo,  Regione  Lombardia,  Regione\nVeneta e delegato  del  Governo).  L\u0027art.  34  del  decreto-legge  n.\n115/2022 (conv. in legge n. 142/2022), cui e\u0027  seguita  una  modifica\ndello  statuto  dell\u0027ente,  ha  fissato  l\u0027organo  amministrativo  in\nquattordici componenti ed ha previsto che  l\u0027amministratore  delegato\nsia nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti gli\nenti locali sopra indicati. \n    In  conclusione,  Fondazione  Milano  Cortina  2026  riveste   la\nqualifica di organismo di diritto  pubblico  ed  in  quanto  tale  e\u0027\nsottoposta alla procedura dell\u0027evidenza pubblica, nel  senso  che  e\u0027\ntenuta  a  rendere  note  le  ragioni  di  pubblico   interesse   che\ngiustificano l\u0027intenzione di contrarre, la scelta  della  controparte\ncontrattuale e la formazione del consenso. \n    I contratti con cui sono  stati  appaltati  i  servizi  digitali,\ntenuto conto del superamento della soglia di euro 209.000 -  prevista\ndall\u0027art. 35, decreto legislativo n. 50/2016 per gli appalti pubblici\ndi forniture e servizi aggiudicati da «amministrazioni  sub-centrali»\n(oggi euro 215.00 ex art.  14,  decreto  legislativo  n.  36/2023)  -\navrebbero dovuto invero imporre una procedura  con  pubblicazione  di\nbando  o  avviso  di  gara.  Cio\u0027,  peraltro,  cambia  poco  ai  fini\ndell\u0027astratta configurabilita\u0027 del reato, posto che e\u0027 stata comunque\nadottata  una  procedura  assimilabile  a  quella   negoziata   senza\npubblicazione di cui all\u0027art. 76,  decreto  legislativo  n.  36/2023,\ncertamente sussumibile nella licitazione privata di cui all\u0027art.  353\ndel codice penale. \n    La Corte di cassazione ha avuto piu\u0027 volte modo di  ribadire  che\n«il reato di turbata liberta\u0027 degli incanti e\u0027 configurabile in  ogni\nsituazione   in   cui    la    pubblica    amministrazione    procede\nall\u0027individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il\nnomen iuris adottato ed anche in assenza di formalita\u0027, a  condizione\nche siano previamente indicati e resi noti i criteri di  selezione  e\ndi presentazione delle offerte»; Cassazione pen., Sez. 6, sentenza n.\n13124 del 28 gennaio 2008 Cc. (dep. 27 marzo 2008) Rv. 239314  -  01;\nSez. 6, sentenza n. 44829 del 22 settembre 2004 Ud. (dep. 18 novembre\n2004) Rv. 230522 - 01; Sez. 6, sentenza n. 8044 del 21  gennaio  2016\nUd. (dep. 26 febbraio 2016) Rv. 266118 - 01. \n    Cio\u0027 che conta e\u0027, infatti, l\u0027esistenza di una «competizione  tra\naspiranti, che si  svolga  sulla  base  della  previa  indicazione  e\npubblicizzazione dei criteri di selezione e  di  presentazione  delle\nofferte»; Cassazione pen., Sez. 6 -, sentenza n. 6603 del 5  novembre\n2020 Ud. (dep. 19 febbraio 2021) Rv. 280836 - 01. \n    Deve conseguentemente escludersi la configurabilita\u0027 di una  gara\ne dunque del reato in esame solo quando, «nonostante la pluralita\u0027 di\nsoggetti interpellati, ciascuno presenti indipendentemente la propria\nofferta e l\u0027amministrazione  conservi  piena  liberta\u0027  di  scegliere\nsecondo  criteri  di  convenienza  e  di  opportunita\u0027  propri  della\ncontrattazione tra privati», come quando la pubblica  amministrazione\nricorra  ad  una  procedura  di  selezione  interna,   basata   sulla\n«comparazione dei curricula» in relazione  all\u0027oggetto  dell\u0027incarico\n(Cass. pen.,  Sez. 6, sentenza n. 9385) del 13 aprile 2017 Cc. (dep. \n1° marzo 2018) Rv. 272227 - 01; Cass. pen., Sez. 6 - sentenza n. 6603\ndel 5 novembre 2020 Ud. (dep. 19 febbraio 2021) Rv. 280836 - 01). \n    E\u0027 dunque sufficiente che sia riscontrabile una  competizione  in\ncui l\u0027amministrazione pubblica abbia in qualche  modo  reso  noti  ai\npartecipanti i criteri di selezione. Si e\u0027 peraltro chiarito che «non\ndeve trattarsi di una semplice autolimitazione da parte della  P.A.»,\ndi fronte alla quale  i  privati  avrebbero  solo  «un  interesse  di\nfatto»,  ma  questa  deve  esservi  tenuta  in  base  alla  normativa\nsull\u0027evidenza pubblica e dunque  alla  sua  natura  di  organismo  di\ndiritto pubblico (Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 8044 del 21 gennaio\n2016 Ud. (dep. 26 febbraio 2016) Rv. 266118-01). \n    Nel caso di specie, sulla base delle prospettazioni del  Pubblico\nMinistero, entrambi i contratti aventi ad oggetto  la  fornitura  dei\nservizi digitali sono stati preceduti da un  capitolato  tecnico,  in\ncui sono stati indicati i lotti, i requisiti per la partecipazione, i\nparametri che l\u0027ente avrebbe seguito nella valutazione delle  offerte\ned il termine per la presentazione delle  stesse.  Il  capitolato  e\u0027\nstato trasmesso alle varie societa\u0027 invitate alla presentazione delle\nofferte economiche ed e\u0027 stata poi redatta una tabella di valutazione\nper   l\u0027assegnazione   dei   punteggi   alle   varie   offerte,   con\nindividuazione dell\u0027offerta economica piu\u0027 vantaggiosa, seguita dalla\naggiudicazione a V e  D  (anche  se  il  contratto  con  quest\u0027ultima\nsocieta\u0027 non e\u0027 stato ancora rinvenuto). \n    In particolare, quanto al primo contratto, N V , in  qualita\u0027  di\nAmministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 dal al ,\nha sottoscritto in data con T che ha agito in nome e per conto di V ,\nun  contratto  di  fornitura  di  software  personalizzati   per   le\npiattaforme e app della Fondazione Milano  Cortina  2026,  inclusi  i\nservizi di aom, bug  fixing  e  hosting.  Z  M  ha  determinato  tale\nassegnazione nell\u0027espletamento dell\u0027incarico di direttore tecnico dei\nservizi digitali («Digital Director»,  inquadrato  come  dirigente  a\ntempo pieno e indeterminato) dal al ._L\u0027assegnazione dell\u0027appalto  e\u0027\nstata preceduta dalla predisposizione di un capitolato tecnico datato\ndella cui redazione si sono  occupati  Z  e  C  D  (altro  dirigente,\nresponsabile dell\u0027area Procurement e Facilities). In data  Fondazione\nha avviato la procedura, invitando formalmente quattro competitors (V\n, B B R e A) ed estendendo l\u0027invito quattro giorni dopo anche a D e W\n, per un  totale  di  6  competitors,  su  indicazione  espressa  del\nComitato Olimpico Internazionale «CIO». L\u0027offerta economica formulata\nda T per V che secondo l\u0027impianto accusatorio e\u0027  stata  fatta  sulla\nbase delle indicazioni fomite da Z , il quale per le mansioni  svolte\nha avuto accesso alle offerte dei  competitors  -  e\u0027  stata  pari  a\n520.000  euro  ed  e\u0027  stata  ritenuta   l\u0027offerta   economica   piu\u0027\nvantaggiosa per la Fondazione Milano Cortina 2026. \n    Anche in relazione alla seconda fornitura, risulta avviata il una\nprocedura  selettiva  finalizzata  alla  riassegnazione  dei  servizi\ndigitali   (Digital   Platform   and   Services),    attraverso    la\npredisposizione di un  bando  costituito  da  quarantasette  fogli  e\nsuddiviso in 12 paragrafi, approvato da R D  ,  in  qualita\u0027  di  «IT\nAnalyst» e da A A in veste di  «Head  of  IT  Applications.  Le  nove\nsocieta\u0027  invitate  sono  state  avvisate   della   possibilita\u0027   di\nconsultare il materiale di gara sulla piattaforma gestionale l-valua.\nTra i documenti caricati anche il disciplinare di gara, che contempla\ndue possibili opzioni sulle  quali  modulare  le  offerte.  E\u0027  stato\nprevisto un termine ultimo per la presentazione delle  offerte  (  ),\nprorogato per tre volte, fino al . Quattro delle nove societa\u0027  hanno\npresentato un\u0027offerta tecnica. \n    La procedura e\u0027 stata connotata dunque da  tre  fasi  istruttorie\n(denominate «Round 1», «Round 2» e «Round 3»), nel corso delle  quali\nl\u0027ente  ha  gradualmente  selezionato  il  numero  dei   competitors,\nriducendoli da un totale iniziale di nove a quattro sino ad  arrivare\nall\u0027aggiudicazione in favore di D . Anche in questo caso,  l\u0027impianto\nprobatorio  contempla  elementi  secondo  i  quali  C   ,responsabile\ndell\u0027area  procurement  e  d\u0027intesa  con  M  responsabile   dell\u0027area\nDigital, avrebbe comunicato a  C  e  O  informazioni  sulla  migliore\nofferta presentata dai competitors, in modo  da  consentire  loro  di\nrettificare_l\u0027offerta tecnica nell\u0027interesse di D , che si  aggiudica\nil contratto con un\u0027offerta conclusiva di 2.140.000 euro, operando un\nribasso di 109.500 euro. \n    La configurabilita\u0027 del reato e\u0027, quindi, ancorata alla qualifica\ndi organismo di diritto pubblico di Fondazione Milano  Cortina  2026,\nposto che - nel caso in cui dovesse ritenersi ente privato -  la  sua\ncondotta sarebbe penalmente irrilevante, in  quanto  non  sussumibile\nnell\u0027art. 353 c.p., neanche nella forma attenuata  di  cui  al  terzo\ncomma. \n    Infatti, pur trattandosi di un reato comune,  la  fattispecie  di\ncui al primo comma presuppone che la gara turbata sia indetta  da  un\nente tenuto al rispetto della procedura dell\u0027evidenza pubblica. \n    La  circostanza  attenuante  speciale  di  cui  al  terzo   comma\ndell\u0027art. 353 c.p., pur contemplando  la  licitazione  per  conto  di\nprivati, ne limita la rilevanza penale alle sole ipotesi  in  cui  la\ngara sia diretta da un pubblico ufficiale (come, ad esempio, nel caso\ndelle aste private dirette da notai). \n    1.1. La qualifica di pubblico  ufficiale  e/o  di  incaricato  di\npubblico servizio \n    Come anticipato, con riferimento al  delitto  di  corruzione,  la\nrilevanza della questione e\u0027 correlata all\u0027attribuzione agli indagati\nN e Z della qualifica  di  pubblico  ufficiale  o  di  incaricato  di\npubblico servizio. \n    Gli insegnamenti della Corte di cassazione hanno chiarito come le\nqualifiche  in  esame  prescindano  dalla   connotazione   soggettiva\npubblica dell\u0027ente, essendo incentrate  sulla  natura  dell\u0027attivita\u0027\neffettivamente svolta. Sono stati  dunque  enucleati  due  requisiti,\nquello   teleologico   della   finalita\u0027   di   interesse    generale\ndell\u0027attivita\u0027 svolta e quello normativo dell\u0027operativita\u0027  di  norme\nimperative che ne regolino lo svolgimento, ponendo stringenti  limiti\nall\u0027autonomia privata nell\u0027ottica della salvaguardia  del  prevalente\ninteresse generale (SS. UU, n.  10086  del  13  luglio  1998  i,  Rv.\n211190; Sez. 6, n. 44667 dell\u00278  ottobre  2019,  ,  Rv.  278191).  In\nsostanza, si e\u0027 stabilito  che  e\u0027  ben  possibile  riconoscere  tali\nqualifiche anche se difettano gli  indici  di  pubblicita\u0027  dell\u0027ente\nprevisti dal codice degli appalti, in quanto la nozione di  organismo\npubblico assume rilevanza decisiva solo quando si tratti di  valutare\nl\u0027osservanza delle disposizioni di legge, che attengono  alla  scelta\ndei contraenti da parte della pubblica  amministrazione,  laddove  la\nqualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico  servizio\npotrebbe ricorrere ad esempio anche nelle societa\u0027 con partecipazione\npubblica di minoranza, purche\u0027  abbia  natura  pubblica  il  servizio\ndalle stesse espletato,  ai  sensi  dell\u0027art.  4,  comma  2,  decreto\nlegislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Cass. pen., Sez. 6,  Sentenza  n.\n22282 del 7 maggio 2024 Ud. (dep. 3 giugno 2024)  Rv.  286663  -  01;\nSez. 6, Sentenza n. 22282 del 7 maggio 2024 Ud. (dep. 3 giugno  2024)\nRv. 286663 - 01. \n    Ne consegue che, una volta chiarito che Fondazione Milano Cortina\n2026 ha natura di organismo di diritto pubblico e soggiace alle norme\nimperative che  regolano  la  procedura  dell\u0027evidenza  pubblica,  e\u0027\nsufficiente quanto sin qui gia\u0027 detto per  dedurne  la  qualifica  di\npubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio  in  capo  ai\nsoggetti che agiscono in tale ambito per l\u0027ente. \n    Al predetto criterio di delimitazione esterna, comune ad entrambe\nle qualifiche pubblicistiche,  si  aggiunge  un  criterio  discretivo\ninterno. La pubblica funzione si distingue dal pubblico servizio  per\nla  presenza  nella  prima   dei   poteri   tipici   della   potesta\u0027\namministrativa, come indicati dal secondo comma dell\u0027art. 357 c.p. La\nqualifica di pubblico ufficiale deve essere, quindi,  riconosciuta  a\nquei soggetti che, anche se non pubblici dipendenti ma meri  privati,\nformano e manifestano  la  volonta\u0027  della  pubblica  amministrazione\nnell\u0027ambito di una potesta\u0027 regolata  dal  diritto  pubblico,  oppure\nesercitano,  poteri  autoritativi,  deliberativi   o   certificativi,\ndisgiuntamente  e  non  cumulativamente   considerati.   Per   poteri\nautoritativi   devono   intendersi   tutte   quelle   attivita\u0027   che\ncostituiscano manifestazione di un potere pubblico discrezionale  nei\nconfronti di un soggetto posto su un piano  non  paritetico  rispetto\nall\u0027autorita\u0027  che  rivesta  tale  potere.   La   valenza   residuale\ndell\u0027incaricato di pubblico servizio si rinviene invece nell\u0027art. 358\nc.p., a tenore del quale rivestono tale qualifica coloro che  mancano\ndei poteri tipici della pubblica funzione  e  tuttavia  non  svolgano\nsemplici mansioni di ordine, ne\u0027 prestino opere  meramente  materiali\n(Sez. U, n. 7958 del 27 marzo 1992,           Rv. 191171). \n    Una recente pronuncia della  giurisprudenza  di  legittimita\u0027  ha\nprecisato  che,  poiche\u0027  la  qualifica  di  incaricato  di  pubblico\nservizio  e\u0027  connotata  dall\u0027assenza  di   poteri   autoritativi   o\ncertificativi, puo\u0027 rivestire tale qualifica anche  il  soggetto  che\nnon si ponga in una «posizione di supremazia di tipo pubblicistico  e\nadopera, per lo svolgimento dei suoi compiti, «strumenti  di  diritto\nprivato», purche\u0027 - nel rispetto della puntualizzazione  normativa  -\nl\u0027attivita\u0027 svolta sia «disciplinata da norme di diritto  pubblico  e\nda atti autoritativi» (cfr.  Sezioni  Unite  pen.  n.  34036  del  16\nottobre 2025 e Sezioni Unite civ. n. 7645 dell\u00271° aprile 2020. \n    In considerazione  di  tutto  quanto  precede,  la  qualifica  di\npubblico ufficiale deve essere riconosciuta in capo a N V  il  quale,\nin  qualita\u0027  di  amministratore  delegato  della  Fondazione  Milano\nCortina dal       al         ,  ha  avuto  il  potere  di  formare  e\nmanifestare la volonta\u0027  dell\u0027organismo  pubblico  nell\u0027esercizio  di\nattivita\u0027 regolata dal diritto pubblico e  segnatamente  dal  decreto\nlegislativo n. 50/16 allora vigente, tanto e\u0027 vero che  e\u0027  stato  il\nfirmatario - per conto dell\u0027ente - del contratto concluso il con V  e\nche si assume essere - nella corruzione  ipotizzata  -  contrario  ai\ndoveri d\u0027ufficio. \n    Alle medesime  conclusioni  deve  giungersi  per  Z  ,  direttore\ntecnico dei servizi digitali, inquadrato come dirigente a tempo pieno\ne indeterminato, al  quale  viene  ascritta  la  predisposizione  del\ncapitolato  tecnico,  l\u0027invito  formale  ai   sei   competitors,   la\nsupervisione della fase della valutazione delle offerte e  la  finale\naggiudicazione. Si tratta di atti autoritativi, in quanto  la  natura\nanfibia della contrattazione pubblica comporta che, mentre le  regole\nprivatistiche subentrano nella fase esecutiva del contratto, la  fase\nche concerne la selezione della controparte  contrattuale  privata  e\nche precede la stipula del contratto e\u0027 retta da  norme  propriamente\npubblicistiche,  volte  alla  tutela  della   concorrenza   e   della\nimparzialita\u0027. In tale fase l\u0027amministrazione pubblica non  si  trova\nsullo stesso piano dell\u0027offerente privato, in  quanto  e\u0027  libera  in\nogni momento  di  recedere,  annullando,  revocando,  modificando  il\nbando,  il  disciplinare  o  il  capitolato  di   gara.   La   stessa\naggiudicazione non vincola l\u0027ente pubblico, il quale puo\u0027 decidere in\nqualsiasi momento, esercitando i suoi poteri di  autotutela,  di  non\naddivenire alla stipula del contratto. Cio\u0027 anche  in  quanto  -  per\neffetto dell\u0027inversione procedimentale (oggi espressamente codificata\nall\u0027art. 107, comma 3, d.lgs. 36/23) -  i  controlli  sul  contraente\nsono postergati al momento successivo all\u0027aggiudicazione,  nel  senso\nche - per evitare un inutile dispendio di risorse -  l\u0027ente  pubblico\npuo\u0027 decidere di valutare prima le offerte,  riservando  la  verifica\ndei requisiti e tutti i controlli del caso al solo aggiudicatario. Ne\nconsegue che le competenze attribuite a Z M sono ascrivibili  ad  una\npubblica funzione in quanto espressione di un potere autoritativo. \n    3.4. L\u0027incidenza del decreto-legge 11 giugno 2024,  n.  76  conv.\ncon legge 8 agosto 2024, n. 111 \n    Con l\u0027entrata in vigore  dell\u0027art.  11  decreto-legge  11  giugno\n2024, n. 76 (Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita\u0027\nper interventi di protezione civile e per lo  svolgimento  di  grandi\neventi internazionali») si e\u0027 introdotta  una  norma  extrapenale  32\n«L\u0027art.  2,  comma  2,  del  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,  e\u0027\nda intendersi nel senso che  le  attivita\u0027  svolte  dalla  Fondazione\n«Milano Cortina 2026» non  sono  disciplinate  da  norme  di  diritto\npubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di\ndiritto pubblico». che, incidendo sulla  qualifica  di  organismo  di\ndiritto pubblico della Fondazione «Milano Cortina 2026» e  conferendo\na tale  ente  il  potere  di  operare  sul  mercato  secondo  criteri\nimprenditoriali privati ed in regime di concorrenza ha, da  un  lato,\nescluso  per   l\u0027ente   l\u0027obbligo   di   ricorrere   alla   procedura\ndell\u0027evidenza pubblica e, dall\u0027altro, in capo a chi opera per l\u0027ente,\nla qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio,\ncon  la  conseguente  impossibilita\u0027  di  ravvisare  anche  solo   in\nastratto, nelle condotte asseritamente poste in essere,  i  reati  di\ncorruzione e  di  turbata  liberta\u0027  degli  incanti,  che  postulano,\nrispettivamente, la qualifica pubblicistica  in  capo  a  coloro  che\nricevono le utilita\u0027 e l\u0027operativita\u0027 della  procedura  dell\u0027evidenza\npubblica, quanto meno nella forma della gara  informale,  sussumibile\nnella licitazione privata di cui all\u0027art. 353 c.p. \n    La novella ha invero inciso su  una  norma  esterna  al  precetto\npenale e  dunque  non  ha  prodotto  neanche  una  parziale  abolitio\ncriminis,  bensi\u0027  solo  un  fenomeno   di   successione   di   norme\nextrapenali,  incidenti  su  elementi  normativi  della   fattispecie\nrelativi alla qualifica soggettiva pubblicistica  dell\u0027ente  e  degli\nagenti, senza minimamente incidere sulla  struttura  dei  delitti  di\ncorruzione e di turbativa d\u0027asta.  In  sostanza,  si  e\u0027  prodotto  -\nlimitatamente ad un determinato organismo di diritto  pubblico  -  un\neffetto sostitutivo della norma  richiamata  dall\u0027elemento  normativo\n«pubbliche amministrazioni», per conto delle quali  l\u0027art.  353  c.p.\nrichiede  siano  svolte  le  gare,  di  cui  incrimina  la   condotta\nimpeditiva, turbativa o di allontanamento degli offerenti. E  ancora,\nsi e\u0027 inciso - sempre limitatamente ad un singolo ente - sulla  norma\nextrapenale richiamata dagli elementi normativi contenuti negli artt.\n357  e  358  c.p.,  che  si  riferiscono  alla   «pubblica   funzione\namministrativa» ed al «pubblico servizio», per qualificare i soggetti\nattivi dell\u0027ipotizzato reato di corruzione. Il che, a  differenza  di\nquanto si verifica in caso di integrazione di  una  norma  penale  in\nbianco, non determina una riduzione dell\u0027area di tipicita\u0027 penale. \n    Tale modifica normativa, non univocamente interpretativa, avrebbe\ndunque  avuto  dubbia  incidenza  sulle  condotte  poste  in   essere\nantecedentemente,  quando  operava  il  regime  della  procedura   di\nevidenza pubblica e gli indagati rivestivano la qualifica di pubblici\nufficiali, in quanto non avrebbe mutato  il  disvalore  penale  delle\ncondotte (cfr. Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 36317 del  28  ottobre\n2020 Ud. (dep. 17 dicembre 2020) Rv. 280286 - 01; Sez. 6, Sentenza n.\n30227 del 28 settembre 2020 Cc. (dep. 30 ottobre 2020) Rv.  279724  -\n01). A tal riguardo le Sezioni Unite della Corte di cassazione  hanno\nevidenziato come, in tema di successione di leggi penali,  quando  la\nmodifica della norma extrapenale non abbia una  portata  integratrice\ndel precetto penale, essa puo\u0027 escludere  la  punibilita\u0027  del  fatto\nprecedentemente commesso, solo nel caso in  cui  sia  stata  prevista\nun\u0027efficacia retroattiva (Sez. U, 27 settembre 2007 (dep. 16  gennaio\n2008), P.g. in proc. Magera, Rv. 238197) \n    L\u0027effetto retroattivo  di  tale  novella  si  e\u0027,  senza  dubbio,\nprodotto per effetto delle modifiche apportate dalla  relativa  legge\ndi conversione 8 agosto 2024, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale 9  agosto\n2024, n. 186), in base alle quali l\u0027intervento normativo d\u0027urgenza e\u0027\nqualificato ex post  in  termini  di  interpretazione  autentica.  Si\nriporta di seguito il testo  attualmente  vigente  dell\u0027art.  11  (in\ngrassetto le modifiche riportate in sede di conversione): \n        1. L\u0027art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,  si\ninterpreta nel senso che le attivita\u0027 svolte dalla Fondazione «Milano\nCortina 2026» non sono disciplinate da norme di  diritto  pubblico  e\nche la Fondazione non riveste la qualifica di  organismo  di  diritto\npubblico. \n        2. La Fondazione «Milano Cortina 2026» opera sul  mercato  in\ncondizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali. \n    La  Fondazione  «Milano  Cortina  2026»  opera  sul  mercato   in\ncondizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali. \n    Sulla base della normativa extrapenale attualmente  vigente  deve\npertanto escludersi la perdurante rilevanza penale delle condotte  di\ncorruzione e turbativa d\u0027asta, che si assumono poste  in  essere  dai\nsopra indicati  indagati,  in  quanto  la  legge  di  conversione  ha\nchiarito esplicitamente ]a natura di interpretazione autentica  della\ndisposizione gia\u0027 contenuta nell\u0027art. 11 del decreto-legge 11  giugno\n2024, n. 76, attribuendo dunque valenza retroattiva a tale norma. \n    Per norma interpretativa deve intendersi «quella disposizione che\nsi riferisca e si saldi con  quella  da  interpretare  ed  intervenga\nesclusivamente sul significato normativo senza intaccare ed integrare\nil dato testuale» (sentenza Corte cost del 4 aprile 1990, n. 155). \n    La  giurisprudenza  della  Consulta  ha  chiarito  che  le  norme\ninterpretative sono per natura retroattive e che, fatto salvo  l\u0027art.\n25, comma 2 C «manca nella Carta costituzionale qualsiasi limitazione\ndi  ordine  generale  a  riguardo»,  trattandosi  di   «un   istituto\ncomunemente ammesso in altri ordinamenti  statali  che  posseggono  i\ncaratteri di Stato di diritto e di Stato democratico» (sent. 8 luglio\n1957, n. 118). Negli anni, si e\u0027 consolidato il principio secondo cui\nla legge di interpretazione  autentica  sia,  a  tutti  gli  effetti,\nassimilabile ad una legge innovativa con efficacia retroattiva (sent.\nCorte cost. 10 febbraio 1993, n. 39, sent. 17 novembre 1994, n. 393). \n    Tale norma incide, dunque, sulla prosecuzione  e  sull\u0027esito  del\npresente giudizio,  atteso  che  i  fatti  in  esame  non  sono  piu\u0027\nsussumibili nei delitti di cui agli artt. 319, 320, 321  c.p.  e  353\nc.p.,  postulando  tali  fattispecie  incriminatrici,  l\u0027una  -  come\npresupposto necessario  della  condotta  del  soggetto  attivo  della\ncorruzione  -  la  veste   giuridica   del   pubblico   ufficiale   o\ndell\u0027incaricato di pubblico servizio e l\u0027altra, come presupposto  del\nreato  di  turbativa,  lo  svolgimento  della  gara  per   conto   di\nun\u0027Amministrazione  pubblica  tenuta  al  rispetto  delle   procedure\ndell\u0027evidenza pubblica. Ne\u0027 puo\u0027 incidere, sul giudizio di rilevanza,\nla residua configurabilita\u0027 del reato di cui all\u0027art. 2635 del codice\ncivile limitatamente alla condotta originariamente  qualificata  come\ncorruzione propria. Si richiama a riguardo quanto premesso in diritto\nsul concetto di rilevanza, con riferimento alla  sola  incidenza  sul\npercorso motivazionale, evidenziando peraltro come i possibili  esiti\nprevisti  dall\u0027art.  409  c.p.p.  contemplino.  in  caso  di  mancato\naccoglimento della  richiesta  di  archiviazione,  sia  l\u0027imputazione\ncoatta che l\u0027ordine di ulteriori indagini, anche eventualmente previa\niscrizione di una diversa ipotesi di reato (cfr. Cass. pen,  Sez.  V.\n44926/21).  Devono  essere  dunque  considerate  tutte   le   diverse\nconseguenze   giuridiche   che    deriverebbero    dalla    eventuale\nderubricazione, sia nella fase delle indagini (sotto il  profilo  dei\nmezzi esperibili di ricerca della prova e dei provvedimenti cautelari\npersonali e reali adottabili), che nella fase del  giudizio  (per  il\ndiverso trattamento sanzionatorio  in  termini  di  pene  principali,\naccessorie  e  misure  di  sicurezza  patrimoniale   e   la   diversa\nindividuazione della persona offesa). Lo stesso Tribunale  di  Milano\nin  sede  di  riesame,  nell\u0027escludere   la   rilevanza   -   perche\u0027\n«l\u0027accoglimento della questione non spiegherebbe nel giudizio  a  quo\neffetti concreti e di natura satisfattiva della pretesa  ivi  dedotta\n..., ossia la restituzione di quanto in sequestro a Z M (cio\u0027 in  cui\nsecondo la giurisprudenza di legittimita\u0027  si  sostanzia  l\u0027interesse\nall\u0027impugnazione)» - ha comunque evidenziato  la  natura  incidentale\ndel proprio giudizio, che in ogni caso si  sarebbe  concluso  con  il\nmantenimento del vincolo reale, ancorche\u0027 ancorato ad  un  diverso  e\nmeno grave reato.  Nel  relativo  passaggio  motivazionale  definisce\nappunto il differente momento processuale in cui alla questione  deve\nessere, invece, riconosciuta rilevanza, in ragione  della  cognizione\npiena riservata al giudizio  principale:  «e\u0027  evidente  che  non  si\nesclude la rilevanza del dubbio  di  legittimita\u0027  costituzionale  in\nrelazione all\u0027art. 11 del decreto legge n. 76/24 in fase di  indagine\n(si pensi ai provvedimenti cautelari di diversa natura) e anche  piu\u0027\nnel  giudizio  principale  (in  relazione  all\u0027entita\u0027   delle   pene\naccessorie); e tuttavia l\u0027interesse rispetto  a  momenti  processuali\ndiversi non integra il presupposto della rilevanza nella  prospettiva\npropria del presente giudizio  impugnatorio  che  ha  ad  oggetto  il\nprovvedimento impositivo di una misura cautelare reale in funzione di\nricerca della prova» (ordinanza Tribunale Milano-Sezione  XII  penale\ndel 10 luglio 2024). \n4. Ammissibilita\u0027 e non manifesta infondatezza della questione. \n    4.1.  La  valutazione  in  termini  di  ammissibilita\u0027  non  puo\u0027\nprescindere dal principio della riserva di legge,  sancito  dall\u0027art.\n25, comma 2, Cost, per effetto del quale sono precluse pronunce della\nCorte  costituzionale  che  determinino   effetti   sfavorevoli   per\nl\u0027imputato, essendo affidate  in  via  esclusiva  al  legislatore  le\nscelte di politica criminale e quindi la decisione circa  i  fatti  a\ncui assegnare rilevanza penale (sentenza della  Corte  costituzionale\nn. 5 del 2014; sentenza n. 394 del 2006). E\u0027, dunque,  impedito  alla\nCorte di creare nuove fattispecie o di estendere l\u0027ambito applicativo\ndi quelle esistenti a casi non previsti o non  piu\u0027  previsti,  o  di\naggravare la disciplina sanzionatoria (sentenza n. 8 del 2022; n.  84\ndel 2024; ordinanza n. 29 del 2022; sentenza n. 17 del  2021;  n.  37\ndel 2019; n. 46 del 2014; n. 324 del 2008; n. 394 del 2006;  161  del\n2004). \n    Sono,  pertanto,  inammissibili,  in  linea  di   principio,   le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale riguardanti norme abrogative\ndi  una  fattispecie   criminosa,   giacche\u0027   la   declaratoria   di\nillegittimita\u0027 costituzionale determinerebbe  la  reviviscenza  della\nnorma incriminatrice abrogata, riservata al solo legislatore  (cosi\u0027,\nex plurimis, sentenze n. 330 del 1996 e n. 71 del 1983; ordinanze  n.\n413 del 2008, n. 175 del 2001 e n. 355 del 1997, sentenze n. 161  del\n2004 e n. 49 del 2002: ordinanze n. 65 del 2008 e n. 164 del 2007). \n    La stessa giurisprudenza costituzionale consolidatasi in  materia\nha, tuttavia, riconosciuto l\u0027esistenza di eccezioni a tale principio.\nAnche in tali casi non potra\u0027 mai, comunque, derogarsi al «divieto di\napplicazione  retroattiva  della  norma   piu\u0027   sfavorevole»,   pure\nenunciato dal richiamato secondo comma dell\u0027art. 25  C.  Ne  consegue\nche. pure ricorrendo tali situazioni eccezionali, mai potrebbe essere\napplicata retroattivamente la sentenza di  accoglimento  della  Corte\ncostituzionale a colui che abbia commesso il  fatto,  mentre  era  in\nvigore la piu\u0027 favorevole normativa dichiarata  incostituzionale,  di\ncui pertanto continuera\u0027 a beneficiare. \n    In proposito e\u0027 bene chiarire che i fatti di cui e\u0027  procedimento\nsono stati tutti commessi durante la  vigenza  della  normativa  piu\u0027\nsevera, sulla quale ha inciso la  disposizione  normativa  della  cui\nlegittimita\u0027 costituzionale si  discute,  di  talche\u0027  «l\u0027autore  del\nfatto e\u0027 stato posto in condizione di  autodeterminarsi  «sulla  base\ndel pregresso  (e  per  lui  meno  favorevole)  panorama  normativo»,\nsicche\u0027 l\u0027art. 25, secondo comma,  Cost.  non  osterebbe  a  una  sua\ncondanna» (sentenza n. 394 del 2006 e 95/25). Di recente la Corte  ha\navuto modo anche di ribadire la non operativita\u0027 del principio  della\ngenerale retroattivita\u0027 della  lex  mitior,  desumibile  dall\u0027art.  7\nCEDU, per il tramite dell\u0027art. 117,  primo  comma.  Cost.,  che  puo\u0027\ntrovare applicazione, solo ove «la norma  sopravvenuta  sia,  di  per\nse\u0027, costituzionalmente legittima» (sentenze n. 394 del 2006, n.  143\ndel 2018 e n. 95 del 2025). \n    Cio\u0027 premesso, si procede a  questo  punto  alla  disamina  delle\neccezioni ritenute ammissibili dalla giurisprudenza costituzionale  e\nche  si  reputa  di  ravvisare  nel  caso  di  specie,   procedendosi\ncontestualmente  anche   alla   valutazione   della   non   manifesta\ninfondatezza. \n    4.2. Ammissibilita\u0027 e non manifesta infondatezza della  questione\nin relazione all\u0027art. 3 Cost. \n    Un controllo di legittimita\u0027 - ancorche\u0027 produttivo di effetti in\nmalam partem - deve ritenersi ammissibile quando, in  violazione  del\nprincipio di eguaglianza, il legislatore introduca  norme  di  favore\nche sottraggano «irragionevolmente»  all\u0027operativita\u0027  di  una  norma\nincriminatrice alcune fattispecie  riconducibili  ad  un  piu\u0027  ampio\ngenus, ovvero prevedano per le stesse  un  trattamento  sanzionatorio\npiu\u0027  favorevole.  Cio\u0027  in  quanto,  diversamente   ragionando,   si\ncreerebbero delle «zone franche immuni dal controllo di  legittimita\u0027\ncostituzionale». Il parametro  per  la  identificazione  della  norma\npenale di favore e\u0027 quello  della  «sottrazione».  Occorre,  infatti,\nescludere dalla possibilita\u0027 di scrutinio le previsioni normative che\n«delimitano»  l\u0027area  di  operativita\u0027  della  norma  incriminatrice,\ngiacche\u0027 si traducono in una valutazione legislativa  in  termini  di\nmeritevolenza ovvero di bisogno di pena» e dunque sono espressione di\n«una precisa scelta politico - criminale»  che  non  potrebbe  essere\ninvasa da un intervento della Consulta (sentenza n.  161  del  2004).\nDiversa e\u0027, invece, l\u0027ipotesi - che rincorre nel caso di specie -  di\nnorme che sottraggano «una certa classe di  soggetti  o  di  condotte\nall\u0027ambito di applicazione di altra norma maggiormente  comprensiva».\nOve detta sottrazione si risolva in un trattamento  privilegiato,  si\ne\u0027 in presenza di «norme penali di  favore»  (sentenze  n.  394/2006,\n325/08, 57/2009. 28/2010, 273/2010, 28/2010, 46/2014, 5/2014, 236 del\n2018, n. 143 del 2018, n. 37/19, n. 95/2025). \n    La    Corte    costituzionale,    nell\u0027escludere    di    recente\nl\u0027ammissibilita\u0027 della questione di  costituzionalita\u0027  in  relazione\nalla norma abrogativa del reato di abuso d\u0027ufficio, ha chiarito  come\n- a differenza di quel caso ancorato ad  un  inammissibile  raffronto\ntra la norma censurata ed altre norme incriminatrici  vigenti  -  sia\ninvece possibile un sindacato in malam partem ex  art.  3  Cost,  che\nfaccia «riespandere» una norma tuttora vigente, la  quale  ha  subito\nuna mera contrazione per effetto di una «norma penale di favore», che\nabbia sottratto, senza alcuna ragione giustificatrice, una  categoria\ndi soggetti all\u0027attuazione di una norma penale generale. \n    Cio\u0027  in  quanto,  in  tale  ultimo  caso,  la  declaratoria   di\nillegittimita\u0027 «non vulnera la riserva al legislatore sulle scelte di\ncriminalizzazione,  rappresentando  una  conseguenza  dell\u0027automatica\nriespansione della norma generale  o  comune,  dettala  dallo  stesso\nlegislatore,  al  caso  gia\u0027  oggetto  di  ingiustificata  disciplina\nderogatoria» (sent. n. 95 del 2025). In sostanza, se il principio  di\nlegalita\u0027 impedisce alla Consulta di configurare nuove norme  penali,\nnon  le  impedisce  «decisioni  ablative  di  norme  che  sottraggano\ndeterminati gruppi di soggetti o di condotte alla  sfera  applicativa\ndi una norma comune o comunque  piu\u0027  generale,  accordando  loro  un\ntrattamento piu\u0027 benevolo» (sentenza n. 148 del 1983). \n    La Corte costituzionale ha  avuto,  in  passato,  anche  modo  di\nprecisare che la nozione di norma penale di favore, e\u0027 «la risultante\ndi  giudizio  di  relazione  fra  due  o   piu\u0027   norme   compresenti\nnell\u0027ordinamento in un dato momento». Il che si puo\u0027  realizzare  per\nil tramite di qualsiasi «istituto» o «mezzo tecnico», come, a  titolo\nesemplificativo, «la previsione di una scriminante di  una  causa  di\nnon punibilita\u0027, di una causa di estinzione del reato o  della  pena,\ndi una circostanza attenuante o  di  una  figura  autonoma  di  reato\npunita in modo piu\u0027 mite» e dunque  anche  attraverso  una  norma  di\ninterpretazione autentica che incida su  una  norma  extrapenale.  In\ntali casi la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione\nresta salva: l\u0027effetto in malam partem non discende dall\u0027introduzione\ndi nuove norme o dalla manipolazione  di  norme  esistenti  da  parte\ndella Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata\nlesiva dei parametri costituzionali; esso  rappresenta,  invece,  una\nconseguenza  dell\u0027automatica  riespansione  della  norma  generale  o\ncomune, dettata dallo stesso legislatore. al caso gia\u0027 oggetto di una\nincostituzionale    disciplina    derogatoria»    (sentenza     Corte\ncostituzionale n. 394/06). \n    L\u0027eccezione non e\u0027 manifestamente infondata. E\u0027  bene  premettere\nche l\u0027intervento legislativo che si intende rimettere alla Corte  non\nha innovato la nozione normativa di organismo  di  diritto  pubblico,\nneanche sotto il profilo  di  un\u0027interpretazione  diversa  da  quella\nrecepita dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. \n    Attraverso  una  norma  «provvedimentale»,  dettata  ad  hoc  per\nFondazione Milano Cortina 2026, il legislatore interviene  sottraendo\ndetto ente all\u0027operativita\u0027 delle norme imperative pubblicistiche che\nregolano  la  contrattazione  delle  amministrazioni  pubbliche,  nel\nmentre e\u0027 in corso un procedimento penale e segnatamente subito  dopo\nla discovery operata dal Pubblico Ministero con  l\u0027esecuzione  di  un\ndecreto di perquisizione ed il deposito degli atti nell\u0027ambito  della\nprocedura li riesame. La Consulta ha ribadito la necessita\u0027, in  tali\ncasi,  di  «uno  scrutinio  di  costituzionalita\u0027   stretto,   ovvero\nparticolarmente   severo»,   atteso   che   le    leggi-provvedimento\n«contengono  previsioni  di  contenuto  particolare  e  concreto  che\nincidono su un numero limitato di destinatari, attraendo  alla  sfera\nlegislativa quanto normalmente affidato all\u0027autorita\u0027 amministrativa.\n...poiche\u0027 in norme siffatte e\u0027 insito il pericolo  di  un  arbitrio,\nconnesso  alla  potenziale  deviazione,  in  danno   di   determinati\nsoggetti, dal comune trattamento riservato  dalla  legge  a  tutti  i\nconsociati» (sent. Corte cost. 168 del 2020). \n    La norma - pur autodefinendosi implicitamente interpretativa - ha\ninvero una porta innovativa rispetto a quanto  statuito  nella  norma\ninterpretata. Nella parte che precede si  e\u0027  sottolineato,  infatti,\ncome la norma genetica dell\u0027ente abbia stabilito,  simmetricamente  a\nquanto  previsto  m  generale  per  ogni   Pubblica   amministrazione\ndall\u0027art. 1, comma 1-bis, legge n. 241/1990, che la Fondazione  possa\noperare «in regime di diritto privato». Ecco, quindi, che la norma di\ncui all\u0027art. 11 del decreto-legge 11 giugno 2024, n.  76,  conv.  con\nmod. in L. 8 agosto 2024, n. 111 introduce un quid novi rappresentato\ndall\u0027impossibilita\u0027   per    l\u0027Ente    di    svolgere    un\u0027attivita\u0027\n«procedimentalizzata»,  giacche\u0027  il   suo   operato   non   e\u0027   mai\ndisciplinato da «norme di diritto pubblico» ed esso «non  riveste  la\nqualifica di organismo di diritto pubblico». \n    Si e\u0027 visto come negli anni le pronunce  della  Consulta  abbiano\nriconosciuto scarsa rilevanza alla  verifica  dell\u0027effettiva  portata\ninterpretativa   della   norma,   riconoscendo   indistintamente   la\nlegittimita\u0027   dell\u0027efficacia    retroattiva    sia    della    norma\ninterpretativa  in  senso  proprio   che   della   norma   innovativa\nretroattiva e dunque solo apparentemente interpretativa, come  quella\nin esame. Il giudice delle leggi ha, in  sostanza,  chiarito  che  in\nquest\u0027ultimo caso non sarebbe individuabile un  vizio  di  legge,  ma\nl\u0027attenzione   deve    essere    comunque    rivolta    all\u0027effettiva\ncorrispondenza  del  carattere  retroattivo  della   norma   ad   una\ngiustificazione ragionevole e non in contrasto con  altri  valori  ed\ninteressi costituzionalmente protetti (sent. 14 gennaio 1994,  n.  6;\nsent. 12 marzo 2008, n. 74). L\u0027irragionevolezza della  retroattivita\u0027\ndella norma, destinata  a  travolgere  giudizi  ancora  in  corso  di\ndefinizione, segnala la ricorrenza di  una  norma  penale  di  favore\nvolta ad introdurre ingiustificati motivi di parita\u0027 o disparita\u0027  di\ntrattamento, anche in spregio della tutela del legittimo affidamento,\ndella coerenza e certezza del diritto e del rispetto  delle  funzioni\ncostituzionalmente riservate  al  potere  giudiziario  (Corte  Cost.,\nsent. 14 luglio 2015, n. 150; sent. 16 dicembre 2015, n.  260;  sent.\n11 giugno 2010, n. 209). In tale ultima pronuncia  il  giudice  delle\nleggi  ha  dichiarato  l\u0027incostituzionalita\u0027  di\u0027  una   disposizione\ninterpretativa  in  materia  urbanistica,  che  aveva  modificato   i\npresupposti per la concessione edilizia in  sanatoria  in  modo  piu\u0027\nfavorevole a chi avesse commesso un abuso  edilizio,  precedentemente\nnon sanabile. Nella parte motiva si osserva: «e\u0027 irragionevole che il\nlegislatore provinciale sia intervenuto per rendere  retroattivamente\nlegittimo cio\u0027  che  era  illegittimo,  senza  che  fosse  necessario\nrisolvere oscillazioni giurisprudenziali e senza che il  testo  delle\nnorme «interpretate» offrisse  alcun  appiglio  semantico  nel  senso\ndelle rilevanti modifiche introdotte. Con cio\u0027 facendo, non  solo  si\ne\u0027  leso  l\u0027affidamento  dei  consociali   nella   stabilita\u0027   della\ndisciplina  giuridica  delle   fattispecie,   che   viene   sconvolta\ndall\u0027ingresso  inopinato  e  immotivato  di  norme  retroattive   che\nalterano  rapporti  pregressi,  ma  si  rende  inutile  e  privo   di\neffettivita\u0027 il diritto dei cittadini di adire i giudici per ottenere\nla tutela delle proprie  situazioni  giuridiche  soggettive.  A  tale\nlesione  di  diritti  fondamentali  dei  cittadini  si  aggiunge   la\nviolazione dell\u0027art. 102 Cost. perche\u0027 le  norme  censurate  incidono\nnegativamente  sulle   attribuzioni   costituzionali   dell\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria,   travolgendo   gli   effetti   di   pronunce   divenute\nirrevocabili  e  definendo  sostanzialmente,  con  atto  legislativo,\nl\u0027esito di giudizi in corso»). \n    Ritornando al caso di specie, la sottrazione di alcune  categorie\ndi soggetti all\u0027ambito di applicazione degli artt. 353  e  318  e  ss\nc.p. deriva da una norma che - a dispetto della sostanziale natura di\norganismo di  diritto  pubblico  dell\u0027ente  e  senza  modificarne  la\nstruttura, le funzioni assegnategli nel perseguimento di un interesse\npubblico generale e la provenienza pubblica del suo  finanziamento  -\nha arbitrariamente sottratto detto ente all\u0027applicazione di norme  di\ndiritto pubblico e, in particolare al regime dell\u0027evidenza  pubblica,\nstabilendo che esso possa operare  soggiacendo  alle  sole  norme  di\ndiritto  privato.  L\u0027irragionevolezza  dell\u0027intervento  normativo  e\u0027\ntanto piu\u0027 palese se si considerano gli interessi giuridici  protetti\ndalla  normativa  che  si   e\u0027   resa   inoperativa.   La   procedura\ndell\u0027evidenza  pubblica  tutela,  sul  piano   esterno,   la   libera\nconcorrenza e la pari opportunita\u0027 tra gli aspiranti a  contr  e  con\nl\u0027amministrazione  pubblica,  prevenendo  favoritismi  e.  sul  piano\ninterno, il rispetto del principio del buon andamento, attraverso  la\nscelta del migliore contraente per l\u0027organismo di  diritto  pubblico,\nsecondo i parametri dell\u0027efficacia e dell\u0027economicita\u0027, nel senso che\nil perseguimento della finalita\u0027 pubblica deve  avvenire  in  maniera\nefficiente e senza sprechi», attraverso  l\u0027adozione  dei  mezzi  piu\u0027\nadatti e meno costosi. \n    Fondazione Milano Cortina 2026  -  alla  medesima  stregua  degli\naltri organismi di diritto pubblico - non e\u0027 esposta alle conseguenze\ndelle scelte aziendali. perche\u0027 c\u0027e\u0027 un collegamento con la  pubblica\namministrazione  centrale  e  territoriale,  che   ha   immobilizzato\ncomponenti finanziarie pubbliche ad un determinato scopo, assicurando\nil ripianamento delle perdite. \n    Mentre un\u0027impresa privata agisce con efficienza se  raggiunge  un\ncerto profitto, per lo Stato o altro ente  pubblico  il  profitto  e\u0027\nrappresentato dall\u0027utile sociale. \n    L\u0027obbligo della  gara  e  dell\u0027attivita\u0027  procedimentalizzata  e\u0027\nfunzionale. dunque, proprio ad  evitare  che  l\u0027ente  -  se  lasciato\nlibero di scegliere - possa alterare il mercato,  giacche\u0027  sottratto\nal rischio di impresa e dunque posto nelle condizioni di  seguire  un\nintento diverso dalla logica di merito concorrenziale. \n    La norma che si censura ha, invero, una portata ben  piu\u0027  ampia,\nche va oltre il  depotenziamento  della  tutela  penale,  creando  il\nsubstrato per  l\u0027inoperativita\u0027  di  qualsiasi  normativa  che  possa\nintervenire efficacemente a tutela di detti principi (e tale non puo\u0027\nritenersi neanche la norma che incrimina la corruzione  tra  privati,\nche mira a proteggere tutt\u0027altro bene giuridico, ne\u0027 tantomeno l\u0027art.\n18, cod. civ., a mente del quale gli amministratori sono responsabili\nverso la fondazione secondo  le  regole  del  mandato),  creando  una\nirragionevole zona franca per i dipendenti di quell\u0027ente i quali -  a\ndispetto degli interessi pubblici che sono deputati a gestire  e  del\nparacadute economico creato dalle garanzie pubbliche di cui l\u0027ente si\navvale  -  godono  di  una  sostanziale  «immunita\u0027»,  con   evidente\ndisparita\u0027 di trattamento rispetto ai  dipendenti  di  una  qualsiasi\naltra amministrazione pubblica centrale e sub-centrale. In  proposito\ne\u0027 il caso di ricordare che proprio per la  tutela  della  legalita\u0027,\nimparzialita\u0027   e   trasparenza   dell\u0027azione   amministrativa,    la\nresponsabilita\u0027 dei funzionari pubblici -  di  cui  l\u0027Amministrazione\nnon puo\u0027 far a meno per operare - e\u0027 sancita a livello costituzionale\n(art. 28 Cost). \n    La questione impone una  considerazione  ulteriore,  ancorata  al\ncarattere eccezionale della fondazione quale  modulo  privatistico  a\ndisposizione  dell\u0027amministrazione  pubblica   per   l\u0027esercizio   di\nattivita\u0027 anche  economiche;  eccezionale  perche\u0027,  tendenzialmente,\ndovrebbe ricorrersi al modello societario, ove consentito dal TUSP. \n    Orbene,  per  le  societa\u0027  partecipate   dalle   Amministrazioni\npubbliche (ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, legge n. 196/2009)  operano\nil divieto di soccorso finanziario, ai sensi dell\u0027art. 14,  comma  5,\nTesto Unico sulle Societa\u0027 a Partecipazione Pubblica,  ed  i  vincoli\nfinanziari dettati dall\u0027art. 1, comma da 550 a  562  della  legge  n.\n147/2013,  riferiti  piu\u0027  propriamente   ad   aziende   speciali   e\nistituzioni  partecipate  da  pubbliche  amministrazioni.  Tra   tali\nvincoli, certamente significativo l\u0027obbligo di messa in  liquidazione\nin caso  di  risultato  negativo  per  quattro  dei  cinque  esercizi\nprecedenti (co. 555). Le  fondazioni  pubbliche  sono,  quindi,  gia\u0027\nsottratte per loro natura sia al divieto di soccorso pubblico che  ai\nmenzionati vincoli finanziari. \n    Ebbene, Fondazione Milano Cortina - a differenza di  quegli  enti\ndiversi dalle fondazioni pubbliche, per i quali operano vincoli  piu\u0027\nstringenti  in  materia  di  soccorso  pubblico  e  di   prosecuzione\ndell\u0027attivita\u0027 in caso di  perdite  -  gia\u0027  beneficiava,  in  quanto\nfondazione,  di  maggiori  agevolazioni  e  garanzie  pubbliche.  Per\neffetto dell\u0027intervento normativo che si sta  rimettendo  al  giudice\ndelle leggi ha anche la  possibilita\u0027  -  a  differenze  delle  altre\nfondazioni pubbliche -  di  proseguire  il  suo  operato  senza  quei\ncontrappesi che continuano ad  operare  per  qualsiasi  organismo  di\ndiritto  pubblico  e  che  si\u0027  appalesano  viceversa  necessari  per\ntutelare la stessa P.A  garante  da  scelte  anti-economiche  e/o  da\nintese latamente collusive volte ad alterare il mercato e  la  libera\nconcorrenza. \n    4.3. Ammissibilita\u0027 e non manifesta infondatezza della  questione\nin relazione all\u0027art. 77 Cost. \n    Altra eccezione all\u0027enunciato principio di divieto di pronunce in\nmalam partem e\u0027 ammessa quando  la  censura  riguardi  «lo  scorretto\nesercizio del potere legislativo», come nel caso in  cui  il  Governo\nabbia abrogato mediante decreto - legge una disposizione  penale,  in\nassenza dei presupposti di necessita\u0027 ed urgenza o il Parlamento  non\nabbia rispettato i principi stabiliti dalla Costituzione  in  materia\ndi conversione dei decreti-legge (sentenza n. 32 del 2014).  In  tali\ncasi,  la  dichiarazione  di  illegittimita\u0027   costituzionale   della\ndisposizione  abrogativa  detennina   il   ripristino   della   norma\nincriminatrice,  che  deve  ritenersi  «mai   validamente   abrogata»\n(sentenza n. 5 del 2014). \n    Se, infatti, l\u0027esclusione delle pronunce  della  Corte  in  malam\npartem e\u0027 preordinata a salvaguardare  il  monopolio  del  Parlamento\nsulle scelte di criminalizzazione, sarebbe del tutto  incoerente  far\ndiscendere  tale  esclusione  da  interventi  normativi  operati   da\nsoggetti  non  legittimati,  tra  i  quali  lo  stesso  Governo  (non\nrappresentativo della  collettivita\u0027  nazionale),  qualora  si  serva\ndella    decretazione    d\u0027urgenza,     travalicando     i     limiti\ncostituzionalmente previsti. In  tali  casi  la  pronuncia  in  malam\npartem della Corte, non solo non collide con la previsione  dell\u0027art.\n25, secondo comma, Cost., ma ne assicura il rispetto (sentenza  Corte\ncostituzionale n. 5 del 2014 e n. 46 del 2014). \n    La norma di cui all\u0027art. 11 del d.l. 76 del 2024 e\u0027  inserita  in\nun  contesto  normativo   afferente   a   misure   finalizzate   alle\nricostruzioni post-calamita\u0027, riferite agli  eventi  alluvionali  che\nhanno colpito le regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, a  partire\ndal 1° maggio 2023, e l\u0027evento sismico in Abruzzo nel 2009.  In  tale\nottica si motiva, sul presupposto della straordinaria  necessita\u0027  ed\nurgenza, l\u0027introduzione di misure urgenti in  materia  di  protezione\ncivile, finalizzate a garantire il rafforzamento ed il  completamento\ndelle attivita\u0027 correlate alla situazione  emergenziale  alluvionale,\nmisure  funzionali  all\u0027erogazione  di  contributi,  a   chiarire   e\ngarantire le modalita\u0027 di funzionamento degli enti interessati, tra i\nquali gli Uffici speciali per la ricostruzione successiva al sisma  e\nl\u0027Agenzia «Italia Meteo» ed a rafforzare le capacita\u0027  amministrative\ndi alcuni di questi. Sono poi inserite  nel  medesimo  decreto  anche\nnorme speciali che si riferiscono ad altre calamita\u0027  della  medesima\nnatura, che hanno interessato altri territori negli anni  precedenti,\ncome l\u0027evento  sismico  in  Sicilia  nel  1990,  gli  eventi  sismici\ndell\u0027area dei Campi Flegrei e gli eventi metereologici che  dal  2022\nhanno colpito alcune province  delle  Marche.  Se  non  si  considera\nl\u0027art. 12, concernente l\u0027entrata in vigore  del  decreto-legge,  nove\ndei  restanti  undici  articoli  contemplano  norme  funzionali  alla\nricostruzione cd alla ripresa a seguito di calamita\u0027 naturali, per le\nquali era stato gia\u0027 dichiarato lo stato emergenziale.  Gli  art.  10\ned 11 interrompono, quindi, il carattere sintonico delle disposizioni\nche li precedono, in quanto  introducono  rispettivamente  misure  di\nsicurezza connesse allo svolgimento del Vertice dei Capi di  Stato  e\ndi Governo, che si sarebbe tenuto a Brindisi nel giugno  2024,  e  la\nriqualificazione della Fondazione «Milano Cortina 2026». \n    Il fatto che  nel  titolo  del  decreto-legge  vi  sia  anche  un\nrichiamo agli eventi internazionali, non fa di questi ultimi  il  suo\noggetto principale, giacche\u0027 le relative disposizioni sono  confinate\ndistonicamente in soli due articoli dei dodici di cui si compone. \n    Ne\u0027  il  riferimento  alla   «complessita\u0027»   dell\u0027attivita\u0027   di\norganizzazione dei Giochi Olimpici e  paralimpici  appare  idoneo  ad\nintegrare il presupposto della «straordinaria necessita\u0027 ed urgenza»,\nche pure si assume nel preambolo del decreto in esame. \n    Sulla base dei parametri interpretativi elaborati nel tempo dalla\ngiurisprudenza costituzionale per enucleare i  limiti  costituzionali\ndella decretazione d\u0027urgenza, esercita un ruolo cruciale il requisito\ndell\u0027omogeneita\u0027, idoneo a  rivelare  la  sussistenza  o  meno  delle\ncondizioni di validita\u0027 del provvedimento governativo. \n    La Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che la certezza\ndel diritto - principio di rilievo costituzionale - esige chiarezza e\ndi univocita\u0027 del tessuto normativo, che  si  impone  ancor  di  piu\u0027\nnell\u0027ambito della decretazione d\u0027urgenza, considerata la brevita\u0027 del\ntermine entro il quale il Parlamento deve decidere  se  e  con  quali\nemendamenti approvare la legge di conversione del  decreto-legge.  Un\ncontenuto disorganico ed eterogeneo del testo da convertire  preclude\nun esame nel merito e  una  discussione  parlamentare  effettivi.  ln\nsostanza, l\u0027esiguita\u0027 del termine previsto per l\u0027approvazione  esige,\naffinche\u0027 sia rispettata la funzione legislativa del Parlamento,  che\nl\u0027oggetto da  normare  sia  circoscritto  ed  omogeneo.  Diversamente\nragionando «il decreto-legge si tramuta in un  improprio  disegno  di\nlegge ad urgenza garantita», in  cui  si  trasfondono  le  cosiddette\n«norme  intruse»,  ossia  le   piu\u0027   disparate   disposizioni,   non\nriconducibili  ad  una  finalita\u0027  unitaria,   caratterizzanti   «una\nlegislazione  frammentata,   spesso   incoerente,   di   problematica\ninterpretazione, che aggrava il fenomeno dell\u0027incertezza del diritto»\ne  «sacrifica  in  modo  costituzionalmente  intollerabile  il  ruolo\nattribuito al Parlamento nel procedimento legislativo»  (sent.  Corte\ncost. del 2024 n. 146, del 2023, n. 151). \n    Pur non richiedendosi che il decreto-legge abbia ad  oggetto  una\ncircoscritta e determinata materia, le sue disposizioni devono  avere\n«un\u0027intrinseca coerenza» o sotto  il  profilo  «oggettivo/materiale»,\nnel senso che devono essere accomunate dalla  natura  unitaria  delle\nfattispecie  disciplinate,  o  «dal  punto  di  vista  funzionale   e\nfinalistico», nel senso che devono tendere ad una «finalita\u0027 comune»,\nossia essere animate  dall\u0027intento  di  fronteggiare  una  situazione\nstraordinaria che, seppur complessa e variegata tanto  da  richiedere\nanche interventi in materie diverse, sia riconducibile ad un medesimo\ngenus. Ne consegue che, quando la norma  censurata  si  presenta,  in\nevidenza, estranea alla materia disciplinata dalle altre disposizioni\ncontenute nel decreto-legge,  deve  in  cio\u0027  ravvisarsi  «un  indice\nsintomatico   della   manifesta   carenza   del    requisito    della\nstraordinarieta\u0027 del caso di necessita\u0027 e di  urgenza»  (sent.  Corte\ncost. del 2024 n. 146; del 2023, n. 113). \n    Naturalmente, il difetto genetico dei requisiti di  straordinaria\nnecessita\u0027 ed urgenza previsti dall\u0027art. 77  Cost.  si  estende  alla\nlegge di conversione, che non e\u0027 in grado di  sanare  il  difetto  di\nlegittimita\u0027 originario (sent. Corte cost. del 2022, n. 8). \n    4.4. Ammissibilita\u0027 e non manifesta infondatezza della  questione\nin relazione agli artt. 117 e 11 Cost. \n    Un  ulteriore  controllo  di  legittimita\u0027   costituzionale   con\npotenziali effetti peggiorativi rispetto alla  disciplina  dichiarata\nillegittima   e\u0027   unanimemente    ammesso    dalla    giurisprudenza\ncostituzionale, ove la questione riguardi la contrarieta\u0027 ad obblighi\nsovranazionali e dunque la violazione degli  artt. 11  o  117,  primo\ncomma, Cost., limitatamente a quelle tipologie di  condotte  che  non\npossono  essere   lasciate   impunite,   laddove   specifiche   norme\ncomunitarie o di trattati internazionali prevedano in capo agli Stati\nmembri un obbligo di incriminazione (sentenze  n.  28  del  2010,  n.\n37/19 e n. 95/25). Il rispetto del principio di legalita\u0027 in  materia\npenale  e\u0027,  in  questo  caso,  assicurato  dal  coinvolgimento   del\nParlamento   nel   procedimento   di   ratifica   delle   convenzioni\ninternazionali. \n\n    Un\u0027ulteriore precisazione si impone con  riferimento  alla  norma\ncostituzionale  che  si  assume  violata  in  casi  del  genere.   La\nviolazione di obblighi di  diritto  internazionale  pattizio  rileva,\ninvero, solo con riferimento all\u0027art. 117,  comma  1,  C,  mentre  la\nviolazione  di  obblighi  derivanti  dal  diritto   unionale   assume\nrilevanza sia ai sensi dell\u0027art. 11 C. che dello stesso  art.  117 C.\ngiacche\u0027 il dato testuale di tale ultima norma  equipara  i  «vincoli\nderivanti    dall\u0027ordinamento     comunitario»     agli     «obblighi\ninternazionali». Una legge  nazionale  che  violi  tali  obblighi  e\u0027\ncostituzionalmente    illegittima.    L\u0027intervento    della     Corte\ncostituzionale puo\u0027 essere evitato solo nel caso in cui si  verta  in\nmateria di diritto dell\u0027Unione europea dotato di effetto diretto,  in\nrelazione al quale e\u0027 previsto il potere disapplicativo del giudice a\nquo. \n    Cio\u0027  posto,  ritiene  questo  giudicante  che  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale  non  sia  manifestamente  infondata,  in\nrelazione agli artt. 11 e 117 C, per essere, la norma che si  rimette\nallo scrutinio  della  Corte  costituzionale,  in  contrasto  con  la\ndirettiva comunitaria 2014/24 UE. \n    Giova premettere che le leggi che, dal  2016  ad  oggi,  si  sono\navvicendate  nella  regolamentazione  dei  contratti  della  Pubblica\namministrazione  sono  la  risultanza  di  normative   nazionali   di\nrecepimento di direttive comunitarie non immediatamente esecutive. \n    Infatti, a seguito dell\u0027intervento del  legislatore  europeo,  e\u0027\nstata approvata la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, con la  quale\ne\u0027 stato conferita al Governo la delega a recepire  le  Direttive  n.\n2014/23/UE, n. 2014/24 e n. 2014/25, rispettivamente  in  materia  di\naggiudicazione  di  contratti  di  concessione,  appalti  pubblici  e\nprocedure d\u0027appalto in settori speciali. Il  decreto  legislativo  18\naprile 2016, n. 50, che ha dato attuazione a detta legge  delega,  e\u0027\nstato per lungo tempo il codice degli appalti. Nel giugno del 2021 e\u0027\nstato approvato dalla  Commissione  Europea  il  Piano  Nazionale  di\nRipresa e Resilienza (PNRR) che contempla il  programma  del  governo\nitaliano per la gestione dei fondi pervenuti per risanare le  perdite\ncausate dalla pandemia e rilanciare l\u0027economia.  La  riforma  per  la\n«semplificazione in materia  di  contratti  pubblici»  e\u0027  uno  degli\nobiettivi contemplati in detto piano, che  ha  avuto  inizio  con  la\nlegge delega n. 78/22, con la quale il Governo e\u0027 stato  delegato  ad\nadottare uno o piu\u0027  decreti  legislativi  in  materia  di  contratti\npubblici, «anche al fine  di  adeguarla  al  diritto  europeo  ed  ai\nprincipi espressi dalla giurisprudenza della Corte  costituzionale  e\ndelle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali». Il  decreto\nlegislativo 31 marzo 2023, n. 36 rappresenta  il  principale  decreto\nattuativo che riordina, in conformita\u0027 della  normativa  europea,  la\ndisciplina dei contratti pubblici. Alcune previsioni, come ad esempio\ni contratti sottosoglia di  rilevanza  transfrontaliera,  addirittura\nsuperano il livello minimo di regolazione  previsto  dalla  normativa\nunitaria (cosiddetto  gold  plating).  Cio\u0027  non  riguarda  pero\u0027  la\nnozione di «organismo  di  diritto  pubblico»,  che  rappresenta  una\ncostante imposta dal legislatore comunitario a partire dal  2004  per\ndefinire  gli  enti  che  devono  essere   sottoposti   a   normativa\npubblicistica nella procedura di contrattazione. \n    In sostanza, la  nozione  di  organismo  pubblico  -  contemplata\nnell\u0027art. 3, comma 1, lett. d), decreto legislativo 18  aprile  2016,\nn. 50 e poi confluita negli artt. 13, comma 6 e 1, comma 1, lett. e),\nall. I.1 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - non e\u0027 altro  che\nil recepimento pedissequo della medesima definizione  con  la  quale,\ndapprima gli art. 2 della direttiva 2004/17/CE e  1,  comma  9  della\ndirettiva 2004/18/CE e, successivamente, l\u0027art. 2, comma 1 n. 4 della\ndirettiva 2014/24 UE, attualmente vigente, hanno  stabilito  l\u0027ambito\ndi operativita\u0027 della procedura dell\u0027evidenza pubblica. \n    Orbene, l\u0027intervento normativo della cui legittimita\u0027 si  discute\nesclude  l\u0027attribuzione  della  qualifica  di  organismo  di  diritto\npubblico all\u0027ente  Fondazione  Milano  Cortina  2026,  nonostante  la\nsussistenza dei requisiti previsti dalla direttiva unionale 2014/24 e\ndunque in violazione della stessa, con incidenza in  un  procedimento\nche ha  ad  oggetto  fattispecie  penali  fondate  su  detta  nozione\nextrapenale, una delle quali (la corruzione)  anche  oggetto  di  uno\nspecifico  obbligo  sovranazionale  di  penalizzazione  (sentenza  n.\n37/19). \n    Nessun contrasto con il principio di legalita\u0027 in materia  penale\nsi verifica quando una norma sovranazionale  imponga  un  obbligo  di\ncriminalizzazione,  cioe\u0027  vincoli   il   legislatore   nazionale   a\nintrodurre o mantenere nel proprio ordinamento una legge  penale  che\nincrimini una data  tipologia  di  condotta.  Occorre,  tuttavia,  la\nspecifica previsione di un obbligo di criminalizzazione, non  essendo\nsufficiente un mero obbligo di «considerare»  l\u0027introduzione  di  una\nfattispecie di reato (sentenza n. 95/25). \n    Per il  delitto  di  corruzione  tale  obbligo  e\u0027  espressamente\nprevisto dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la  corruzione,\nadottata dall\u0027assemblea generale con la risoluzione n.  58/4  del  31\nottobre 2003 (nota come convenzione di Merida), ratificata con  legge\nnazionale del 3 agosto 2009, n. 116. \n    L\u0027art. 15 della Convenzione  di  Merida  impone  espressamente  a\nciascuno Stato Parte di adottare «le misure legislative  e  le  altre\nmisure necessarie per conferire  il  carattere  di  illecito  penale»\nall\u0027accordo corruttivo avente  ad  oggetto  l\u0027intenzionale  promessa,\nofferta,  concessione  ad  un  pubblico  ufficiale,  direttamente  od\nindirettamente, di  un  indebito  vantaggio,  per  se  stesso  o  per\nun\u0027altra persona  o  entita\u0027,  affinche\u0027  compia  o  si  astenga  dal\ncompiere  un  atto  nell\u0027esercizio  delle  sue  funzioni   ufficiali;\nvantaggio sollecitato o accettato dal pubblico ufficiale. \n    Risulta dunque previsto uno specifico obbligo di  incriminazione,\ncui il legislatore italiano ha  adempiuto  con  la  previsione  degli\nartt. 318 e ss c.p. \n    Da detta norma pattizia e\u0027  implicitamente  desumibile  anche  il\ndivieto  di  regressione  (obbligo  di  «stand  still»,   traducibile\nletteralmente come «stare fermo»), peraltro confermato  dagli  stessi\nobiettivi ispiratori della convenzione, enunciati nel suo  preambolo,\nin cui la corruzione e\u0027 menzionata come fonte di  preoccupazione,  in\nquanto considerata minaccia «per la stabilita\u0027 e la  sicurezza  delle\nsocieta\u0027, minando le istituzioni ed i valori  democratici,  i  valori\netici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo  sostenibile  e  lo\nstato di diritto». \n    Il divieto assoluto di regressione non puo\u0027 essere riferito  alla\nsola abrogazione secca della norma incriminatrice, ma a tutti  quegli\ninterventi normativi che, in qualche modo, restringano l\u0027operativita\u0027\ndella fattispecie incriminatrice e vi sottraggano fatti che sarebbero\naltrimenti sussumibili nella previsione sovranazionale. Se cosi\u0027  non\nfosse, si incentiverebbero interventi  nominativi  che,  eludendo  il\ndivieto    di    abrogazione,    attraverso    abrogazioni    tacite,\nleggi-provvedimento o delimitative, svuoterebbero di fatto la portata\nincriminatrice della norma nazionale, creando - senza limiti  -  zone\ndi irrilevanza penale, che il nostro Stato si e\u0027 invece  impegnato  a\nsanzionare  penalmente.  Lo  stesso  accordo  enuncia,  nella   parte\nintroduttiva,  che  l\u0027approccio  -   per   prevenire   e   combattere\nefficacemente   la   corruzione   -   deve    essere    «globale    e\nmultidisciplinare», attribuendo con cio\u0027 rilevanza anche  alle  norme\nextrapenali che incidono sulla procedura amministrativa. \n    Il carattere assoluto e generale del divieto  di  regressione  e\u0027\nconfermato dalla previsione contenuta nell\u0027art. 30 della  convenzione\ndelle Nazioni Unite che contempla esclusivamente la possibilita\u0027  per\nuno   Stato   Parte   di   riconoscere   l\u0027immunita\u0027   o    privilegi\ngiurisdizionali» ai  propri  pubblici  ufficiali,  purche\u0027  cio\u0027  sia\ngiustificato dal proprio «sistema giuridico» e dai  propri  «principi\ncostituzionali». \n    Si e\u0027 visto come la norma provvedimentale  che  si  rimette  alla\nCorte sia invece in contrasto con i nostri  principi  costituzionali,\nalcuni dei quali espressamente richiamati nella  stessa  convenzione,\nche all\u0027art. 9 invita gli Stati a prendere «le misure necessarie  per\ncreare sistemi appropriati di stipulazione degli appalti pubblici che\nsiano basati sulla trasparenza, la concorrenza e su criteri obiettivi\nper l\u0027assunzione delle decisioni e che siano  efficaci,  inter  alia,\nper prevenire la corruzione». Nel preambolo sono altresi\u0027  richiamati\n«i principi di buona  gestione  degli  affari  pubblici  e  dei  beni\npubblici, di equita\u0027, di responsabilita\u0027 e  di  uguaglianza  dinnanzi\nalla legge  e  la  necessita\u0027  di  salvaguardare  l\u0027integrita\u0027  e  di\nfavorire la cultura del rifiuto della corruzione». \n    A cio\u0027 deve aggiungersi che la qualifica di  organismo  pubblico,\nsulla  quale  incide  la   norma   provvedimentale   in   esame,   e\u0027\nespressamente richiamata  dalla  stessa  convenzione  di  Merida  per\nspecificare la qualifica propria del pubblico ufficiale  nel  delitto\ndi corruzione. In proposito, espressamente si indica, all\u0027art. 2, che\npuo\u0027  essere  tale  «qualsiasi  persona  che  eserciti  una  pubblica\nfunzione, anche per un organismo pubblico od una pubblica impresa». \n    Significativa sulla rilevanza di qualsiasi forma  di  regressione\nrispetto  ad  un  obbligo  di  incriminazione  sovranazionale  e\u0027  la\npronuncia della Corte  costituzionale  n.  28/2010,  con  cui  si  e\u0027\ndichiarata l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  183,  comma  1,\nlettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia\ndi sottoprodotti, nella parte in cui contemplava le ceneri di pirite,\nche dunque non avrebbero  potuto  mai  qualificarsi  come  «rifiuti»,\nanche se il produttore se ne fosse disfatto (contrariamente a  quanto\nstatuito    dalla    direttiva    75/442/CEE),    con     conseguente\ninapplicabilita\u0027 delle norme incriminatrici di cui alla parte  quarta\ndel medesimo decreto legislativo. \n    Pur  non  ricorrendo  un\u0027ipotesi  di  abrogazione   della   norma\nincriminatrice in materia di rifiuti,  con  una  nozione  extrapenale\nentrata a far parte della norma  incriminatrice  era  stata,  dunque,\nsottratta alla sua operativita\u0027 una specifica tipologia  di  rifiuto.\nAnche in quel caso si verteva in materia di reato per  il  quale  era\nprevisto un obbligo di incriminazione sovranazionale, in virtu\u0027 della\ndirettiva comunitaria 19 novembre 2008, n. 99. Analogamente  al  caso\ndi cui e\u0027 procedimento, vi fu  un  intervento  normativo  (art.  183,\ncomma 1, lettera  n),  del  decreto  legislativo  n.  152/2006)  che,\nincidendo  su  un  elemento  normativo  della    fattispecie   penale\n(sottoprodotto  non  qualificabile  come  rifiuto)  e  violando   una\npreesistente direttiva comunitaria (n. 75/442) - che invece obbligava\na considerare in taluni casi anche la pirite di ferro come rifiuto  -\naveva sottratto taluni rifiuti all\u0027ambito di operativita\u0027 delle norme\nincriminatrici di cui agli artt.  256  e  257  dello  stesso  decreto\nlegislativo n. 152/2006. \n    L\u0027intervento  della  Corte  fu  motivato  con  riferimento   alla\nnecessita\u0027 di non lasciare impunite «alcune tipologie di condotte per\nle quali sussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione. Il che\ndeterminerebbe una violazione del diritto  dell\u0027Unione  europea,  che\nl\u0027Italia e\u0027 tenuta a rispettare in virtu\u0027 degli artt. 11 e 117, primo\ncomma, Cost.». \n\n(1) Comitato  Olimpico   Internazionale   -   in   francese   Comite\u0027\n    International Olympique (sigla CIO e IOC),  con  sede  a  Losanna\n    (Svizzera) - Maison Olympique n. 1007. \n\n(2) Allegato D25 - B22: stralcio chat WhatsApp tra C. e  P.  dal  ...\n    al... (Fonte: contraddittorio D. poi sottoposta a sequestro il 13\n    gennaio 2025). \n\n(3) quand\u0027anche si volesse ravvisare, contrariamente a quanto  si  e\u0027\n    fin qui sostenuto, un collegamento  con  interessi  di  carattere\n    generale, l\u0027attivita\u0027 svolta dal (...)- a giudizio del Collegio -\n    difetterebbe comunque dell\u0027ulteriore requisito indispensabile per\n    ricondurlo alla categoria degli organismi  di  diritto  pubblico,\n    cioe\u0027 il «carattere non  industriale  o  commerciale»  delle  sue\n    finalita\u0027  dal  momento  che  «il  Comitato  non  agisce  in  una\n    situazione priva di concorrenza». \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale\nn. 1/1948 e 23 ss. legge n. 87/1953 ritenuta la questione rilevante e\nnon  manifestamente  infondata,  solleva  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 11 decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 conv.\ncon mod. dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, in relazione  agli  artt.\n353 e 319, 320, 321 c.p., per violazione degli artt. 3 e 77,  nonche\u0027\ndegli artt. 11, 117, comma 1, della Costituzione,  questi  ultimi  in\nrelazione agli obblighi discendenti dall\u0027art. 2, comma 1 n.  4  della\ndirettiva 2014/24 UE  nonche\u0027  dagli  artt.  2,  9,  15  e  30  della\nConvenzione  delle  Nazioni  Unite  contro  la  corruzione,  adottata\ndall\u0027assemblea generale dell\u0027ONU il 31 ottobre 2003  con  risoluzione\nn. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003,  ratificata\ncon legge 3 agosto 2009, n. 116. \n    Sospende il giudizio in corso nei confronti degli  indagati  e  i\nrelativi termini di prescrizione fino alla data  di  definizione  del\ngiudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale con  restituzione\ndegli atti al giudice procedente. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento alla\nCorte costituzionale. \n    Manda la  cancelleria  per  la  comunicazione  alle  parti  e  la\nnotificazione della presente ordinanza al  Presidente  del  Consiglio\ndei ministri, nonche\u0027 per la comunicazione ai Presidenti della Camera\ndei deputati e del Senato della Repubblica. \n    Dispone che la Cancelleria trasmetta  alla  Corte  Costituzionale\ngli  atti  del  presente  giudizio  con  la  prova   delle   avvenute\nnotificazioni e comunicazioni. \n        Milano, 5 novembre 2025 \n \n                         Il Giudice: Nobile","elencoNorme":[{"id":"63930","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/06/2024","data_nir":"2024-06-11","numero_legge":"76","descrizionenesso":"convertito con modificazioni 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