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presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 – Denunciata retroazione degli effetti limitativi sull’acquisto della cittadinanza a titolo originario dei soggetti nati all’estero da madre italiana (nel caso di specie: madre cittadina italiana iure sanguinis, come riconosciuto con sentenza pubblicata in data 11 aprile 2025) – Denunciata revoca implicita della cittadinanza applicabile a quanti, pur ricorrendone le condizioni, non abbiano presentato domanda di riconoscimento della titolarità del diritto – Lesione del diritto al mantenimento del proprio status civitatis – Lesione dell’affidamento nella certezza dell’ordinamento giuridico in relazione a un diritto già acquisito nel patrimonio giuridico della persona – Violazione del principio di eguaglianza – Disparità di trattamento rispetto ai soggetti che hanno proposto domanda di riconoscimento anteriormente al 28 marzo 2025 – Incidenza, in modo arbitrario e irragionevole, su di un diritto inviolabile dell’uomo – Irragionevole limitazione all’accesso alla tutela giurisdizionale del diritto soggettivo alla cittadinanza – Contrasto con il riconoscimento della sovranità popolare – Lesione del diritto di voto spettante ai cittadini – Violazione della riserva di legge formale e di assemblea, ritenuta la materia dello status civitatis compresa nell’alveo della materia costituzionale ed elettorale – Carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza per l’adozione della disciplina con decreto-legge – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali – Lesione del principio di non discriminazione sancito dalla CEDU e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Maiara Cristina Scheit n.q di esercente la potestà genitoriale sul minore Arthur Vincenzo De Lucca","prima_controparte":"Comune di Canneto sull\u0027Oglio","altre_parti":"Centro di Ricerca Euro Americano sulle Politiche Costituzionali (CEDEUAM) dell’Università del Salento, Clovis De Lucca n.q di esercente la potestà genitoriale sul minore Arthur Vincenzo De Lucca, Associazione “UNIONE DEI DISCENDENTI DI ITALIANI NEL MONDO”, Argentinos Nelle Marche APS, Patrimonio Italiano, Intercomites Brasil, Confederazione degli Italiani nel Mondo, Scheit (nell\u0027interesse Del Minore Arthur Vincenzo De Lucca) Maiara Cristina, De Lucca (nell\u0027interesse Del Minore Arthur Vincenzo De Lucca) Clovis, ASSOCIAZIONE “NATITALIANI”","testo_atto":"N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 ottobre 2025\n\nOrdinanza del 24 ottobre 2025 del Tribunale di Mantova nel\nprocedimento civile promosso da Maiara Cristina Scheit e Clovis De\nLucca contro Comune di Canneto sull\u0027Oglio. \n \nCittadinanza - Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione\n del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) -\n Modifiche alla legge n. 91 del 1992 - Preclusione all\u0027acquisizione\n della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza\n per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all\u0027estero\n e in possesso di altra cittadinanza - Applicabilita\u0027 della\n preclusione ai nati all\u0027estero anche prima della data di entrata in\n vigore dell\u0027art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal\n decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 - Deroghe nel caso di\n riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27\n marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza\n presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le\n 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025. \n- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art.\n 3-bis, introdotto dall\u0027art. 1, commi 1, 1-bis e 1-ter (recte:\n introdotto dall\u0027art. 1, comma 1,) del decreto-legge 28 marzo 2025,\n n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza),\n convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74. \n\n\n(GU n. 2 del 14-01-2026)\n\n \n TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA \n Sezione civile \n \n Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei\nseguenti magistrati: \n Giorgio Bertola - Presidente; \n Valeria Monti - giudice; \n Elisabetta Pagliarini - giudice est.; \n nel procedimento ex art. 95 decreto del Presidente della\nRepubblica n. 396/2000 iscritto al n. 4503/2025 R.G. promosso da\nMaiara Cristina Scheit, nata a Saldanha Marinho, Rio Grande do Sul\n(Brasile), il giorno 16 gennaio 1991, residente e domiciliata a\nCarazinho, Rio Grande do Sul (Brasile) alla Rua 14 de Julho, 277,\nappartamento 701 - Centro, e da Clovis De Lucca, nato a Colorado, Rio\nGrande do Sul, (Brasile), il giorno 22 ottobre 1969, residente e\ndomiciliato a Carazinho, Rio Grande do Sul, (Brasile) alla Avenida\nFlores da acunha, 3874, appartamento 501 - Centro, nella loro\nqualita\u0027 di esercenti la responsabilita\u0027 genitoriale sul minore\nArthur Vincenzo De Lucca, nato a Carazinho, Rio Grande do Sul,\nBrasile, il giorno 16 agosto 2021, residente e domiciliato a\nCarazinho, Rio Grande do Sul (Brasile) alla Rua 14 de Julho, 277,\nappartamento 701, centro, entrambi assistiti, congiuntamente e\ndisgiuntamente, dal prof. avv. Alfonso Celotto e dall\u0027avv. Maria\nStella La Malfa; \n Contro sindaco pro tempore del Comune di Canneto sull\u0027Oglio (C.F.\n81001310200), in qualita\u0027 di ufficiale di stato civile, e Comune di\nCanneto sull\u0027Oglio (C.F. 81001310200, P.IVA 00603980202), in persona\ndel sindaco pro tempore; \n Ha emesso la seguente ordinanza ex art. 1, legge 9 febbraio 1948,\nn. 1 e art. 23, legge 1° marzo 1953, n. 87. \n 1. I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 95, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 396/2000 contro il diniego opposto\ndall\u0027ufficiale dello stato civile presso il Comune di Canneto\nsull\u0027Oglio (rif. prot. 8268 del 18 luglio 2025 del Comune di Canneto\nsull\u0027Oglio) alla richiesta di trascrizione dell\u0027atto di nascita del\nfiglio minore Arthur Vincenzo De Lucca, nato a Carazinho (Brasile),\nil 16 agosto 2021, da madre cittadina italiana iure sanguinis, nata e\nresidente all\u0027estero, come riconosciuto con sentenza n. 1532/2024\npubblicata in data 11 aprile 2025 dal Tribunale ordinario di Brescia,\npassata in giudicato (come da certificato rilasciato dal Tribunale il\n18 giugno 2025). \n In particolare, i ricorrenti hanno allegato che al minore sia\nstata attribuita la cittadinanza italiana, automaticamente ope legis,\nin forza dell\u0027art. 1 della legge n. 91/1992, posto che il fatto\ncostitutivo dello status civitatis e\u0027 rappresentato dal semplice\nevento della nascita da genitore italiano, cio\u0027 che rende\nirrilevante, sul piano del diritto sostanziale, qualsiasi adempimento\nformale, amministrativo o giudiziario. \n Irrilevante, secondo la tesi attorea, e\u0027 anche la trascrizione\ndell\u0027atto di nascita, che ha natura meramente ricognitiva e non\nattributiva, dal momento che il diritto alla cittadinanza del minore\nsussiste ab origine, in virtu\u0027 di una fattispecie legale perfetta e\ncompleta, e non necessita di alcun procedimento o istanza, non\nessendo prevista dalla legge alcuna condizione ostativa o ulteriore\nmanifestazione di volonta\u0027 per l\u0027attribuzione. \n I ricorrenti hanno dunque eccepito l\u0027illegittimita\u0027 del rifiuto\nopposto dall\u0027ufficiale dello stato civile, posto che la legge n.\n74/2025, richiamata dall\u0027ufficiale dello stato civile nel rigettare\nla domanda di trascrizione dell\u0027atto di nascita del minore, non\nsarebbe applicabile ratione temporis al caso di specie, posto che\nessa non introduce una causa di perdita automatica della cittadinanza\n- presupposto necessario per l\u0027applicazione di qualsiasi disposizione\nlimitativa dello status civitatis - dal momento che la cittadinanza,\nuna volta attribuita a titolo originario, permane in capo al soggetto\ne non puo\u0027 essere revocata ne\u0027 disconosciuta in via automatica o\nretroattiva. \n In subordine, hanno chiesto di sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, 1-bis e 1-ter del\ndecreto-legge n. 36/2025 (convertito, con modificazioni, dalla legge\nn. 74/2025, che ha introdotto l\u0027art. 3-bis legge n. 91/1992), per\nviolazione degli articoli 1 comma 2, 2, 3, 22, 24, 29, 56, 58, 72, 77\ne 117 comma 1 della Costituzione. \n 2. Il pubblico ministero in sede ha espresso parere contrario\nall\u0027accoglimento del ricorso, risultando il rifiuto alla trascrizione\nlegittimo in base alla normativa attualmente vigente. \n 3. Il sindaco pro tempore del Comune di Canneto sull\u0027Oglio ha\ntrasmesso osservazioni, effettuando una ricostruzione dei fatti e\ndella disciplina vigente ed eccependo che la trascrizione dell\u0027atto\ndi nascita del minore e\u0027 stata rifiutata a seguito dell\u0027accertamento\nche il minore medesimo non fosse in possesso di tutti i presupposti\nstabiliti dall\u0027art. 1, comma 1, lettera a), in combinato disposto con\nl\u0027art. 3-bis, comma 1, lettera c) e d), della legge n. 91/1992 ai\nfini dell\u0027acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis. \n 4. Sulla competenza del Tribunale di Mantova. \n 4.1. Preliminarmente, il Collegio osserva come sussista, in\nmerito alla controversia, la competenza del Tribunale di Mantova,\nposto che il procedimento e\u0027 stato instaurato ai sensi dell\u0027art. 95,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, che prevede che\nchi intenda opporsi a un rifiuto dell\u0027ufficiale dello stato civile di\neseguire una trascrizione deve proporre ricorso al Tribunale nel cui\ncircondario si trova l\u0027ufficio dello stato civile presso il quale e\u0027\nregistrato l\u0027atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che\nsia eseguito l\u0027adempimento. \n 4.2. Posto che, nel caso di specie, l\u0027atto e\u0027 da trascrivere\npresso il Comune di Canneto sull\u0027Oglio (MN), correttamente e\u0027 stata\nindividuata la competenza del Tribunale adito. \n 5. Sulla rilevanza della questione di costituzionalita\u0027 sollevata\ndai ricorrenti. \n 5. 1. Nel merito deve ritenersi rilevante la questione di\ncostituzionalita\u0027 sollevata dai ricorrenti, dal momento che, in\napplicazione della normativa anteriore all\u0027entrata in vigore del\ndecreto-legge n. 36/2025, convertito in legge n. 74/2025, la domanda\ndei ricorrenti risulterebbe fondata. \n 5.2. Da un lato, infatti, e\u0027 comprovato il fatto che il\nminore Arthur Vincenzo De Lucca e\u0027 nato in Brasile e possiede\ncittadinanza brasiliana, nonche\u0027 il fatto che, sulla base della\ndocumentazione prodotta dai ricorrenti, egli discende, per linea\nmaterna, da cittadina italiana (cfr. doc. 3 - sentenza n. 2992/2024\ncon cui e\u0027 stata dichiarato che la madre, Scheit Maiara Cristina, e\u0027\ncittadina italiana; doc. 4 - attestazione di passaggio in giudicato\ndella sentenza del 18 giugno 2025; doc. 5 - certificato integrale di\nnascita del minore con traduzione asseverata e apostille). \n E\u0027 dunque incontrovertibile che, sulla base della disciplina\nprevigente, ai sensi dell\u0027art. 1, legge n. 91/1992, egli avrebbe\nacquisito iure sanguinis, fin dalla nascita, la cittadinanza\nitaliana, essendo stata la madre dichiarata cittadina italiana con\nsentenza passata in giudicato. \n 5.3. D\u0027altro canto, non e\u0027 controvertibile che, a fronte del\nportato letterale della legge, la normativa applicabile al caso di\nspecie sia quella successiva all\u0027entrata in vigore del decreto-legge\nn. 36/2025, convertito, con modificazioni, in legge n. 74/2025, che\nha introdotto l\u0027art. 3-bis alla legge n. 91/1992, non potendosi\ndunque, nel caso di specie, fare ricorso all\u0027applicazione della\nnormativa previgente, come pure richiesto, in via principale, dai\nricorrenti. \n 5.4. L\u0027art. 3-bis citato (Disposizioni transitorie in materia\ndi acquisto della cittadinanza per nascita) recita infatti come\nsegue: \n 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente\nlegge, all\u0027art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli\n1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche\u0027 agli\narticoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto\n25 giugno 1865, n. 2358, e\u0027 considerato non avere mai acquistato la\ncittadinanza italiana chi e\u0027 nato all\u0027estero anche prima della data\ndi entrata in vigore del presente articolo ed e\u0027 in possesso di altra\ncittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: \na) lo stato di cittadino dell\u0027interessato e\u0027 riconosciuto, nel\nrispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di\ndomanda, corredata della necessaria documentazione, presentata\nall\u0027ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23,59, ora\ndi Roma, della medesima data; \na-bis) lo stato di cittadino dell\u0027interessato e\u0027 riconosciuto, nel\nrispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di\ndomanda, corredata della necessaria documentazione, presentata\nall\u0027ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da\nappuntamento comunicato all\u0027interessato dall\u0027ufficio competente entro\nle 23,59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025; \n b) lo stato di cittadino dell\u0027interessato e\u0027 accertato\ngiudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo\n2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23,59,\nora di Roma, della medesima data; \n c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o\npossedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza\nitaliana; \n d) un genitore o adottante e\u0027 stato residente in Italia per\nalmeno due anni continuativi successivamente all\u0027acquisto della\ncittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del\nfiglio. \n Per espressa scelta del legislatore, dunque, la norma,\nderogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, e\u0027 applicabile anche\na chi sia nato all\u0027estero prima della sua data di entrata in vigore,\ncome e\u0027 nel caso di specie. \n 5.5. Stante la chiarezza lessicale della norma, essa non\nappare altrimenti interpretabile, anche in senso conforme alla\nCostituzione. \n 5.6. Ai sensi della nuova disciplina normativa, introdotta\ndal decreto-legge n. 36/2025, dovrebbe ritenersi che il minore non\nabbia mai acquisito la cittadinanza italiana, non rientrando nelle\nclausole derogatorie previste dalla legge, atteso che: non risulta\nproposta domanda in via amministrativa o giudiziale prima delle ore\n23,59 del 27 marzo 2025; non risulta che gli ascendenti del minore\nabbiano soggiornato in Italia per due anni prima della nascita del\nfiglio; gli ascendenti del minore non avevano esclusivamente la\ncittadinanza italiana. \n 6. Sulla non manifesta infondatezza della questione di\ncostituzionalita\u0027 sollevata dai ricorrenti. \n 6.1. La questione non appare manifestamente infondata,\nquantomeno in merito ai profili rilevati dai ricorrenti meglio\nevidenziati nel prosieguo. \n Il Collegio ritiene infatti che vi sia fondato motivo di\ndubitare della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3-bis, legge n.\n91/1992, introdotto dagli articoli 1, comma 1, 1-bis e 1-ter del\ndecreto-legge n. 36/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge\nn. 74/2025, nella parte in cui limita retroattivamente la disciplina\ndell\u0027acquisto automatico della cittadinanza iure sanguinis anche per\ncoloro che erano nati al momento dell\u0027entrata in vigore della norma,\ndettando, peraltro sempre retroattivamente, una speciale disciplina\nper l\u0027acquisto della cittadinanza del minore straniero o apolide,\nmediante dichiarazione di volonta\u0027 espressa dal genitore o tutore. \n A ben vedere, la norma comporta una limitazione del diritto\nal riconoscimento della cittadinanza italiana, introducendo una\nnormativa speciale in deroga agli ordinari criteri in materia di\nriconoscimento della cittadinanza italiana, anche per i soggetti nati\nprima dell\u0027entrata in vigore della stessa e che dunque avevano gia\u0027\nacquisito, automaticamente e fin dalla nascita, la cittadinanza\nitaliana. \n 6.2. Sul punto, appare utile richiamare quanto recentemente\naffermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n.\n25318 del 2022), che ha ripercorso i principi fondamentali posti\ndalla legge n. 91/1992 per l\u0027accertamento del diritto alla\ncittadinanza italiana, ribadendo come la cittadinanza sia una\nqualita\u0027 attribuita dalla legge e che indica l\u0027appartenenza di un\nsoggetto a uno stato, a cui corrisponde un patrimonio di diritti e\ndoveri. \n La richiamata pronuncia, in particolare, afferma testualmente\nche: «l\u0027ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un\napproccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al\nprevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure\nsanguinis, praticamente immutato fin dal codice civile del 1865\nsecondo un impianto ereditato prima dalla legge n. 555 del 1912 e poi\ndalla attuale legge n. 91 del 1992. L\u0027acquisto fondamentale e\u0027 a\ntitolo originario per nascita. Fino al 1992 cio\u0027 equivaleva a dire\nche e\u0027 cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure,\nquando il padre e\u0027 ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre\ncittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi\nnazionali nell\u0027arco del divenire storico che qui rileva: articoli 4 e\n7 del codice civile del 1865, art. 1 della legge n. 555 del 1912. Il\nquadro e\u0027 mutato con la legge n. 91 del 1992, frutto di una\nsopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso\nche e\u0027 cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di\nmadre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica\nse entrambi i genitori sono ignoti o apolidi [...] Puo\u0027 osservarsi\nche il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l\u0027appunto\niure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e\nil territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, piu\u0027 o\nmeno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato\n(e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una\ndecisa restrizione delle possibilita\u0027 di acquisto della cittadinanza\ndi chi non vanti ascendenti italiani, ma anche - per la\ncontraddizione che non consente - una altrettanto decisa restrizione\ndelle possibilita\u0027 di ravvisare fattispecie estintive della\ncittadinanza degli italiani all\u0027estero. E\u0027 un fatto assolutamente\novvio, da quest\u0027ultimo punto di vista, che l\u0027istituto della perdita\ndella cittadinanza italiana puo\u0027 dipendere solo dalla legislazione\nnazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili,\nnon mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale\nstraniero. Proprio da cio\u0027 e\u0027 originato il riconoscimento dei\nfenomeni di doppia cittadinanza, d\u0027altronde armonici con lo sviluppo\ne l\u0027evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali\nl\u0027ordinamento attuale (con la citata legge n. 91 del 1992) tende\nsemmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.\nNon puo\u0027 non sottolinearsi come della rilevanza di tali fenomeni di\ndoppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all\u0027epoca) la\ntanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.\n[...] La risultante di un tale schema e\u0027 molto semplice. La\ncittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo\nstatus di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed e\u0027\nimprescrittibile. Esso e\u0027 giustiziabile in ogni tempo in base alla\nsemplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita\nda cittadino italiano. Donde la prova e\u0027 nella linea di trasmissione.\nResta salva solo l\u0027estinzione per effetto di rinuncia (v. gia\u0027\nCassazione Sezioni Unite n. 4466-09). Ne segue che, ove la\ncittadinanza sia rivendicata da un discendente, null\u0027altro - a\nlegislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo:\ndi essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre\nincombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova\ndell\u0027evento interruttivo della linea di trasmissione» (in termini\nCassazione Sezioni Unite sentenza n. 25318 del 2022, conf.\nCassazione Sezioni Unite n.4466/2009, ricognitiva dei principi\naffermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 87 del 1975 e\nn. 30 del 1983). \n 6.3. In forza di tale consolidata ricostruzione ermeneutica,\nin applicazione del c.d. «diritto vivente», deve ritenersi che -\nquantomeno nel regime previgente al decreto-legge n. 36/2025 - i\nsoggetti nati all\u0027estero che potevano dimostrare la propria\ndiscendenza ininterrotta da un cittadino italiano fossero per cio\u0027\nsolo cittadini italiani, essendo la qualita\u0027 di cittadino italiano\nuna qualita\u0027 essenziale della persona, con caratteri d\u0027assolutezza,\noriginarieta\u0027, indisponibilita\u0027 e imprescrittibilita\u0027 (cosi\u0027\nCassazione Sezioni Unite n. 4466/2009 cit.). \n La circostanza che costoro avessero, o meno, agito in\ngiudizio per il riconoscimento formale del loro status di cittadini\ncostituiva invero una semplice circostanza di fatto, irrilevante ai\nfini del riconoscimento del diritto, non potendo parlarsi di rapporto\ngiuridico «a formazione progressiva», ma di un diritto soggettivo\nperfetto che sorgeva con la nascita della persona, dal momento che il\nmancato accertamento giudiziale del diritto soggettivo non fa venire\nmeno l\u0027esistenza del diritto (arg. da Cassazione Sezioni Unite n.\n29459/2019, intervenuta sul diverso tema dell\u0027applicabilita\u0027\nretroattiva delle norme restrittive in materia di protezione\numanitaria introdotte dalla novella del 2020). \n 6.4. Una interpretazione contraria, d\u0027altronde,\ncontrasterebbe con l\u0027impostazione ermeneutica adottata dalla\ngiurisprudenza consolidata, oltre che con la natura dichiarativa, e\nnon certo costitutiva, pacificamente riconosciuta alle sentenze di\naccertamento della cittadinanza iure sanguinis (diversamente rispetto\na quanto possa dirsi nelle diverse ipotesi di acquisto della\ncittadinanza per c.d. «naturalizzazione»), che si limitano ad\naccertare o dichiarare uno status gia\u0027 acquisito sin dalla nascita. \n 6.5. Alla luce di cio\u0027, sono chiari i dubbi di legittimita\u0027\ncostituzionale della norma oggetto di controversia, che introduce una\nipotesi di ablazione di uno status di cittadino gia\u0027 acquisito dal\nsoggetto nato all\u0027estero da madre italiana. \n Infatti, nonostante nella relazione di accompagnamento al\ndisegno di conversione in legge del decreto-legge n. 36/2025 il\nlegislatore abbia precisato che la disposizione di cui al nuovo art.\n3-bis, legge n. 91/1992 (articolo aggiunto dall\u0027art. 1, comma 1, del\ndecreto-legge n. 36/2025), «trova collocazione dopo l\u0027art. 3 della\nlegge, in quanto non si tratta di un caso di perdita della\ncittadinanza italiana ulteriore rispetto a quelli previsti dall\u0027art.\n13, ma di una preclusione, operante ex tunc, all\u0027acquisto automatico\ndella cittadinanza», inverando, dunque, «un\u0027ipotesi di mancato\nacquisto ex tunc della cittadinanza e non di perdita della stessa»\n(cfr. pag. 24-25), il Collegio ritiene evidente che la norma sancisca\nil mancato acquisto originario di uno status che tuttavia, di fatto,\nera gia\u0027 stato acquisito al momento della nascita. \n Si configura, dunque, in concreto, una perdita automatica ex\ntunc della cittadinanza, o meglio una sorta di revoca implicita della\ncittadinanza, per tutti coloro che, nati prima dell\u0027entrata in vigore\ndel decreto in parola, avevano gia\u0027 acquisito, grazie alla nascita da\ncittadino italiano, la titolarita\u0027 sostanziale dello status\ncivitatis, pur non avendo ancora provveduto al formale riconoscimento\ndella titolarita\u0027 del diritto, tramite una dichiarazione di volonta\u0027\nespressa. \n 6.6. Cio\u0027 posto, la norma appare in contrasto con gli\narticoli 1, 2, 3, 22, 24, 56 e 58 della Costituzione, oltre che con\ngli articoli 72, 77 e 117 comma 1 della Costituzione. \n 7. Ragioni di contrasto con l\u0027art. 22 della Costituzione. \n 7.1. In primo luogo, la norma appare, macroscopicamente, in\ncontrasto con l\u0027art. 22 della Costituzione, in forza del quale\n«Nessuno puo\u0027 essere privato, per motivi politici, della capacita\u0027\ngiuridica, della cittadinanza, del nome». \n 7.2. L\u0027interpretazione sistematica della norma costituzionale\ninduce, infatti, a escludere che il diritto di ciascun cittadino al\nmantenimento del proprio status civitatis possa essere sacrificato\nper motivi connessi agli interessi pubblici della comunita\u0027. \n In merito, il Collegio osserva che l\u0027art. 22 della\nCostituzione non possa essere interpretato nel solo senso di vietare\nla privazione della cittadinanza come strumento di repressione del\ndissenso, ma anche nel senso di attribuire rilievo a ogni motivo\nriconducibile a interessi «politici» in senso lato, dunque sia quelli\ndelle forze politiche al potere in un dato momento storico, sia\nquelli assunti come propri dell\u0027intera comunita\u0027 nazionale. \n Diversamente, si finirebbe per svuotare la disposizione di\nsenso, riducendola a una mera ripetizione di altri precetti\ncostituzionali, dal momento che il divieto di privare taluno della\ncittadinanza in ragione delle idee che professa potrebbe gia\u0027\ndesumersi dal principio democratico, da quello di eguaglianza e di\nnon discriminazione. \n Peraltro, la stessa collocazione della norma tra le garanzie\ndei rapporti civili, anziche\u0027 in quella relativa agli «elementi\ncostitutivi» dello Stato, sottolineando il nesso tra cittadinanza e\ntutela delle liberta\u0027 costituzionali, sembrerebbe escludere che\nquesti aspetti essenziali della personalita\u0027 possano essere\nsacrificati sulla base dell\u0027esclusiva considerazione di interessi\npubblici assunti come preminenti. \n 7.3. In violazione di tale precetto, la norma in esame priva\ndella cittadinanza italiana i cittadini italiani iure sanguinis, nati\nprima dell\u0027entrata in vigore del decreto in parola, per asseriti\ninteressi pubblici ritenuti preminenti, quali sarebbero, nel caso di\nspecie, la regolamentazione dei flussi delle domande di accertamento\ndella cittadinanza italiana, iure sanguinis, da discendenti di\ncittadini italiani emigrati all\u0027estero. \n 7.4. Orbene, se l\u0027acquisto di una determinata cittadinanza\nnon puo\u0027 considerarsi un diritto in se\u0027, stante l\u0027ampio margine di\ndiscrezionalita\u0027 riservato al legislatore nel decidere quali siano\ngli individui che formano il proprio popolo e a quali condizioni la\ncittadinanza possa attribuirsi, una simile ampia discrezionalita\u0027 non\npuo\u0027 riconoscersi per il caso in cui lo status di cittadino sia gia\u0027\nstato acquisito, configurando un vero e proprio diritto fondamentale\ndell\u0027individuo, che costituisce una qualita\u0027 essenziale della\npersona, con caratteri d\u0027assolutezza, originarieta\u0027, indisponibilita\u0027\ne imprescrittibilita\u0027 che lo rendono giustiziabile in ogni tempo\n(cfr. in questi termini Cassazione civ., Sezioni Unite, sentenza n.\n4466 del 2006; nonche\u0027, piu\u0027 di recente, Cassazione civ., Sezioni\nUnite, sentenza nn. 25317 e 25318 del 2022). \n 8. Ragioni di contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione. \n 8.1. Sotto tale profilo, la norma rimessa all\u0027attenzione\ndella Corte appare, inoltre, idonea a violare altresi\u0027 l\u0027art. 3 della\nCostituzione, sotto un duplice profilo. \n 8.2. In primo luogo, l\u0027art. 3 della Costituzione sottende un\ncanone di coerenza, quale forma di certezza del diritto, e fonda il\nprincipio di affidamento nella legge, quale limite alla modifica da\nparte del legislatore dei rapporti di durata. \n 8.3. Va premesso che, nel nostro ordinamento, pur nella\nvigenza del principio di irretroattivita\u0027 della legge ai sensi\ndell\u0027art. 11 delle preleggi, la legge civile retroattiva non puo\u0027\nritenersi di per se\u0027 illegittima, purche\u0027 vengano rispettati puntuali\nlimiti individuati dal dettato e dalla giurisprudenza costituzionale. \n Sul punto, anche la giurisprudenza costituzionale ha\ncostantemente riconosciuto che il valore del legittimo affidamento,\nche trova copertura costituzionale nell\u0027art. 3 della Costituzione,\nnon esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che\nmodificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di\nrapporti giuridici, «anche se l\u0027oggetto di questi sia costituito da\ndiritti soggettivi perfetti», precisando come cio\u0027 possa avvenire,\ntuttavia, a condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un\nregolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni\nsostanziali fondate sulle leggi precedenti, l\u0027affidamento dei\ncittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento\nfondamentale dello Stato di diritto» (ex multis, sentenze n. 54 del\n2019, n. 216 e n. 56 del 2015, n. 219 del 2014, n. 154 del 2014, n.\n310 e n. 83 del 2013, n. 166 del 2012 e n. 302 del 2010; ordinanza n.\n31 del 2011). \n L\u0027efficacia retroattiva della legge trova, dunque, un limite\nnel «principio dell\u0027affidamento dei consociati nella certezza\ndell\u0027ordinamento giuridico», il mancato rispetto del quale si risolve\nin irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l\u0027illegittimita\u0027\ndella norma retroattiva (cfr. sentenza n. 69 del 2014, che richiama\nsentenze n. 170 e n. 103 del 2013, n. 271 e n. 71 del 2011, n. 236 e\nn. 206 del 2009, per tutte). \n 8.4. Orbene, ritiene il Collegio che la scelta di agire\nretroattivamente sul riconoscimento dello status civitatis, proprio\nalla luce di quanto sopra, abbia leso il legittimo affidamento,\nconfortato da consolidata giurisprudenza, di quanti, nati prima\ndell\u0027entrata in vigore della normativa in oggetto, avessero gia\u0027\nacquisito alla nascita la cittadinanza italiana, ancorche\u0027 non ne\navessero (ancora) chiesto il riconoscimento formale. \n Costoro, infatti, alla data del 27 marzo 2025, erano gia\u0027 da\nconsiderarsi cittadini italiani a tutti gli effetti poiche\u0027, anche se\nnon avevano esercitato i diritti derivanti dallo status, ne\npossedevano la titolarita\u0027 sostanziale e confidavano nella\npossibilita\u0027 di ottenere il riconoscimento anche di quella formale. \n Tale legittimo affidamento e\u0027 stato frustrato nel momento in\ncui il legislatore ha modificato retroattivamente il regime delineato\ndagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 91 del 1992. \n 8.5. In secondo luogo, la disciplina contestata sembra porsi\nin violazione del principio di uguaglianza sostanziale, che trova\nanch\u0027esso copertura costituzionale nell\u0027art. 3 della Costituzione. \n L\u0027art. 3-bis al comma 1 lettera a), a-bis) e b) legge n.\n91/1992 tratta, infatti, in modo difforme soggetti che si trovano\nnelle medesime condizioni di fatto, ossia soggetti con cittadinanza\nstraniera nati da genitori (o ascendenti) cittadini italiani prima\ndell\u0027entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2025, sottoponendo il\nriconoscimento della cittadinanza a condizioni arbitrarie e non\ndipendenti dalle volonta\u0027 del soggetto, tra cui, in particolare, la\ndata di presentazione della documentazione per l\u0027ottenimento della\ncittadinanza all\u0027ufficio consolare o al sindaco competenti o la data\ndella presentazione della domanda giudiziale per l\u0027accertamento\ndell\u0027acquisto della cittadinanza iure sanguinis. \n 8.6. Non puo\u0027 certo ignorarsi come, indipendentemente dalla\nvolonta\u0027 degli interessati, la concreta possibilita\u0027 di presentare,\nagli uffici consolari, al sindaco ovvero all\u0027autorita\u0027 giudiziaria,\nla documentazione idonea ad attestare l\u0027avvenuta trasmissione della\ncittadinanza italiana iure sanguinis non e\u0027 certa nei tempi,\ndipendendo anche da fattori burocratici e procedurali, prodromici\nalla presentazione della domanda, del tutto estranei alla sfera di\ncontrollo del cittadino. \n In questa prospettiva, la differenza di trattamento tra\ncoloro che hanno presentato una domanda giudiziale ovvero una domanda\nagli uffici consolari o al sindaco competenti prima del 28 marzo 2025\ne coloro che l\u0027hanno presentata dopo, appare del tutto arbitraria. \n 9. Ragioni di contrasto con l\u0027art. 2 della Costituzione. \n 9.1. Il Collegio ritiene che la norma in oggetto presenti,\nnella sua applicabilita\u0027 retroattiva ai soggetti nati prima della sua\nentrata in vigore, anche profili di violazione dell\u0027art. 2 della\nCostituzione, incidendo in modo arbitrario e irragionevole su un\ndiritto inviolabile dell\u0027uomo. \n 9.2. Come gia\u0027 evidenziato, infatti, il diritto alla\ncittadinanza iure sanguinis, fondato sulla discendenza da un\ncittadino italiano, non nasce da una concessione dello Stato, ma\nesiste gia\u0027 in capo alla persona, qualificandosi come diritto\noriginario, naturale e imprescrittibile. \n Diversamente, l\u0027art. 3-bis, legge n. 91/1992 considera tale\ndiritto, anche per coloro che lo abbiano gia\u0027 acquisito, essendo nati\nprima dell\u0027entrata in vigore dell\u0027attuale disciplina, come un\nbeneficio da ottenere previa domanda, entro una scadenza data,\ntrasformando un diritto riconosciuto in un beneficio da domandare. \n 10. Ragioni di contrasto con l\u0027art. 24 della Costituzione. \n 10.1. Le norme contestate, allo stesso tempo, violano l\u0027art.\n24 della Costituzione, nella misura in cui ostacolano e limitano\nirragionevolmente, anche dal puto di vista temporale, per un soggetto\nche abbia gia\u0027 acquisito ab origine la cittadinanza italiana iure\nsanguinis, l\u0027accesso alla tutela giurisdizionale del diritto\nsoggettivo alla cittadinanza. \n L\u0027art. 3-bis, legge n. 91/1992, infatti, non introduce\nneppure norme di diritto intertemporale, omettendo di individuare un\ntermine ragionevole, successivo all\u0027entrata in vigore della norma,\nper consentire a coloro che ne abbiano interesse di adoperarsi presso\nle autorita\u0027 amministrative o giudiziarie competenti al fine di\nottenere il riconoscimento della cittadinanza acquisita iure\nsanguinis. \n 11. Ragioni di contrasto con gli articoli 1 comma 2, 57 e 58\ndella Costituzione. \n 12. Ancora, l\u0027art. 3-bis legge n. 91/1992, introdotto dall\u0027art. 1\ndecreto-legge n. 36/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge\nn. 74/2024, intervenendo a escludere o limitare retroattivamente il\nriconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri che\nl\u0027abbiano gia\u0027 acquisita iure sanguinis, si pone in contrasto anche\ncon l\u0027art. 1, comma 2, della Costituzione che riconosce la sovranita\u0027\npopolare e con gli articoli 56 e 58 della Costituzione, che\nsanciscono il diritto di voto riservato ai cittadini. \n La cittadinanza italiana, infatti, rappresenta il presupposto\nindefettibile dell\u0027esercizio dei diritti politici attivi e passivi,\nin particolare del diritto di voto per la Camera dei deputati ed il\nSenato della Repubblica (articoli 56 e 58 della Costituzione),\nnonche\u0027 per i referendum ex art. 75 della Costituzione. \n 13. Ragioni di contrasto con gli articoli 72 e 77 della\nCostituzione. \n 13.1. Da ultimo, profili di dubbia conformita\u0027 al dettato\ncostituzionale sono rappresentati dall\u0027impiego, per l\u0027introduzione\ndella normativa in parola, dello strumento della decretazione\nd\u0027urgenza. \n 13.2. Ritiene, infatti, il Collegio che la materia della\ncittadinanza debba intendersi coperta da riserva di legge formale, o\nmeglio, sul piano procedimentale, da riserva di assemblea, ai sensi\ndell\u0027art. 72, comma 4, della Costituzione, potendo dunque essere\ndisciplinata soltanto dalla legge ordinaria adottata dal Parlamento e\nnon dagli altri atti aventi forza di legge (quali i decreti-legge). \n 13.3. L\u0027art. 72, comma 4, della Costituzione, infatti,\nindividua alcune materie o fattispecie la cui regolamentazione per\nvia legislativa deve necessariamente seguire «la procedura normale di\nesame e di approvazione diretta da parte della camera». \n La ratio della previsione di una riserva di legge di\nassemblea si rinviene nell\u0027opportunita\u0027 di far discutere determinati\ndisegni di legge di importanza politica e istituzionale in una sede\nche, per sua natura, implichi garanzie di pubblicita\u0027 delle sedute e\ndi presenza integrale degli schieramenti politici che non possono\nessere assicurate in altre sedi. \n Orbene, se il detto legame tra riserva di legge formale e\nriserva di assemblea venisse negato, avrebbe poco senso imporre un\nesame e un\u0027approvazione da parte dell\u0027assemblea, posto che questi\npotrebbero essere agevolmente aggirati attraverso un mutamento del\ntipo di atto legislativo, idoneo a eludere finanche l\u0027intervento\ndiretto parlamentare. \n 13.4. Fatta tale premessa, occorre evidenziare che tra le\nmaterie coperte da riserva di assemblea ai sensi dell\u0027art. 72, comma\n4, della Costituzione si rinvengono «la materia costituzionale» e la\n«materia elettorale». \n Ebbene, entrambe le materie vengono interpretate\nestensivamente, cosi\u0027 da ricomprendere, rispettivamente, ogni disegno\ndi legge di particolare importanza che riguardi l\u0027assetto\nistituzionale, nonche\u0027 ogni aspetto della disciplina relativa alla\nfunzione elettorale, ivi comprese le condizioni per l\u0027attribuzione\ndella capacita\u0027 elettorale attiva e passiva. \n 13.5. Sulla base di cio\u0027, puo\u0027 ben ritenersi che la materia\nattinente allo status civitatis appaia coperta da riserva di\nassemblea (e, quindi, anche da riserva di legge formale), trattandosi\ndi materia suscettibile di rientrare tanto nell\u0027alveo della materia\ncostituzionale quanto, in senso piu\u0027 ampio, di quella elettorale. \n La scelta circa i soggetti che compongono il popolo di uno\nStato incide, infatti, direttamente su un elemento costitutivo dello\nStato medesimo e sulla conformazione del rapporto di rappresentanza\npolitica. \n E\u0027 dunque evidente l\u0027incidenza della normativa in oggetto,\nche verte su una materia che concorre a qualificare la forma di Stato\nin senso democratico e che incide direttamente sulla composizione del\ncorpo elettorale e sulla definizione del rapporto di rappresentanza\npolitica, dal momento che la cittadinanza definisce l\u0027appartenenza e\nla partecipazione alla vita politica e sociale della comunita\u0027. \n La cittadinanza italiana, infatti, come gia\u0027 evidenziato, non\ncostituisce soltanto uno status giuridico individuale, ma rappresenta\nil presupposto indefettibile dell\u0027esercizio dei diritti politici\nattivi e passivi, in particolare del diritto di voto per la Camera\ndei deputati ed il Senato della Repubblica (articoli 56 e 58 della\nCostituzione), nonche\u0027 per i referendum ex art. 75 della\nCostituzione. \n Conseguentemente, qualsiasi intervento normativo che\nmodifichi le condizioni per l\u0027acquisizione della cittadinanza iure\nsanguinis, restringendone retroattivamente i criteri o escludendo\nsoggetti precedentemente legittimati, comporta una modifica implicita\ndel corpo elettorale, ovvero della base soggettiva su cui si fonda la\nsovranita\u0027 democratica, che richiede il ricorso alla procedura\n«normale» di produzione legislativa, ex art. 72 della Costituzione. \n 13.6. In ogni caso, anche ove si ritenesse la materia esclusa\nda quelle sottoposte a riserva di legge e di assemblea, appare arduo\nriconoscere, nel caso di specie, i presupposti di straordinaria\nnecessita\u0027 e urgenza richiesti dall\u0027art. 77 della Costituzione che\nconsentano al Governo di provvedere tramite decreto-legge. \n 13.7. Sul punto il Collegio osserva, infatti, come intento\ndichiarato dal Governo nel preambolo del decreto-legge n. 36/2025 sia\nquello di arginare «la crescita continua ed esponenziale della platea\ndi potenziali cittadini italiani che risiedono al di fuori del\nterritorio nazionale e che, anche in ragione del possesso di una o\npiu\u0027 cittadinanze diverse da quella italiana, sono prevalentemente\nlegati ad altri Stati da vincoli profondi di cultura, identita\u0027 e\nfedelta\u0027», dal momento che l\u0027«assenza di vincoli effettivi con la\nRepubblica in capo a un crescente numero di cittadini, che potrebbe\nraggiungere una consistenza pari o superiore alla popolazione\nresidente nel territorio nazionale, costituisce un fattore di rischio\nserio ed attuale per la sicurezza nazionale e, in virtu\u0027\ndell\u0027appartenenza dell\u0027Italia all\u0027Unione europea, degli altri Stati\nmembri della stessa e dello Spazio Schengen». \n Il Governo ha dunque ritenuto sussistenti profili di\nstraordinaria necessita\u0027 e urgenza «per evitare, nelle more\ndell\u0027approvazione di una riforma organica delle disposizioni in\nmateria di cittadinanza, un eccezionale e incontrollato afflusso di\ndomande di riconoscimento della cittadinanza, tale da impedire\nl\u0027ordinata funzionalita\u0027 degli uffici consolari all\u0027estero, dei\ncomuni e degli uffici giudiziari». \n 13.8. Orbene, la questione del sovraccarico di tribunali e\nconsolati di istanze per il riconoscimento della cittadinanza da\nparte degli italiani all\u0027estero, anche ove privi di reali legami con\nla Repubblica italiana, e\u0027 ampiamente nota e annosa. \n Cio\u0027 fa emergere seri dubbi sull\u0027esistenza dei reali\npresupposti che giustifichino il ricorso allo strumento della\ndecretazione d\u0027urgenza, pur non volendosi negare la necessita\u0027 di un\nintervento legislativo organizzato e armonico sul punto, ribadita\nfinanche dalla stessa Corte costituzionale (cfr. in motivazione\nsentenza n. 142/2025), che tuttavia deve coinvolgere, stante la\nportata e l\u0027impatto della materia, le due camere del Parlamento. \n Il Collegio ritiene, infatti, che difetti ogni reale\npresupposto di straordinarieta\u0027, imprevedibilita\u0027 o emergenza che\npossa giustificare un intervento legislativo tramite lo strumento del\ndecreto-legge, che peraltro ha introdotto una disciplina retroattiva\ne peggiorativa per coloro che hanno gia\u0027 acquistato, iure sanguinis,\nla cittadinanza italiana per nascita. \n 14. Ragioni di contrasto con l\u0027art. 117, comma 1, della\nCostituzione. \n 15. Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, le norme in\nparola si pongono, da ultimo, in contrasto anche con l\u0027art. 117,\ncomma 1, della Costituzione, in relazione agli obblighi\ninternazionali e al rispetto del principio di non discriminazione\nsancito dall\u0027art. 14 CEDU, e dall\u0027art. 26 del Patto internazionale\nsui diritti civili e politici. \n 16. Conclusioni. \n 16.1. Tutto cio\u0027 premesso, la normativa ordinaria introdotta\ncon decreto-legge n. 36/2025, convertito, con modificazioni, dalla\nlegge n. 74/2025, che ha introdotto l\u0027art. 3-bis della legge n.\n91/1992 appare costituzionalmente illegittima, nella parte in cui fa\nretroagire gli effetti limitativi dello status di cittadino a un\nmomento anteriore all\u0027entrata in vigore della legge stessa, limitando\nalle successive lettere da a) a b) dell\u0027art. 3-bis citato il diritto\nall\u0027accertamento della cittadinanza italiana «per nascita» al\nrispetto di determinate condizioni introdotte ex novo, per tutte le\nragioni esposte e alla luce dei parametri costituzionali richiamati. \n La scelta legislativa introdotta dall\u0027art. 3-bis, legge n.\n91/1992 appare infatti, come ampiamente esposto, assimilabile a una\nrevoca ex tunc di un diritto acquisito da parte di soggetti da\nconsiderarsi cittadini italiani dalla nascita, senza che neppure sia\nstato introdotto un ragionevole termine, decorrente dall\u0027entrata in\nvigore della norma, per la presentazione di una domanda di\nriconoscimento della cittadinanza italiana, dal cui inutile spirare\nfar derivare la perdita dello status. \n 16.2. Peraltro, come gia\u0027 evidenziato nell\u0027ordinanza n.\n167/2025 del Tribunale di Torino pubblicata nella Gazzetta Ufficiale\n17 settembre 2025, n. 38, con cui le medesime norme sono state\nimpugnate con riferimento a parametri costituzionali parzialmente\nidentici a quelli invocati nella presente ordinanza, la dichiarazione\ndi parziale incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 3-bis, legge n. 91/1992 nei\ntermini sopra prospettati consentirebbe di conservare l\u0027effetto utile\ndella riforma legislativa, volta a dare concreta attuazione al\nprincipio internazionale del «legame effettivo», di recente ribadito\nfinanche dalla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea (sentenza del\n29 aprile 2025, causa C-181/23), eliminando al contempo le\nconseguenze pregiudizievoli derivanti dall\u0027applicazione retroattiva\n(a tutte le persone gia\u0027 nate) della nuova normativa. \n Eliminati all\u0027art. 3-bis, legge n. 91/1992 i periodi che\nespressamente ne prevedono l\u0027applicazione retroattiva, resterebbe\npossibile, infatti, un\u0027unica interpretazione costituzionalmente\norientata della nuova normativa in materi di cittadinanza: quella\ndell\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027articolo citato soltanto alle persone nate\nsuccessivamente all\u0027entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2025,\nvalendo per gli altri la regola generale di cui all\u0027art. 11 delle\npreleggi, alla stregua della quale «la legge non dispone che per\nl\u0027avvenire». \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, visto l\u0027art.\n134 della Costituzione, l\u0027art. 1 della legge costituzionale n. 1 del\n9 febbraio 1948 e l\u0027art. 23 della legge n. 87 del 1° marzo 1953,\nritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3-bis della legge 5 febbraio\n1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall\u0027art. 1\ncomma 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36\n(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza italiana),\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74,\nnella parte in cui stabilisce che la disposizione si applica a «chi\ne\u0027 nato all\u0027estero anche prima della data di entrata in vigore del\npresente articolo» ed alle condizioni previste alle lettere a),\na-bis) e b), in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 22, 24, 56, 58,\n72, 77 e 117 della Costituzione, quest\u0027ultimo con riferimento\nall\u0027art. 14 della CEDU ed all\u0027art. 26 del Patto internazionale sui\ndiritti civili e politici: \n dispone la sospensione del presente procedimento; \n ordina l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale; \n ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza\nsia notificata alle parti in causa e alla Presidente del Consiglio\ndei ministri, nonche\u0027 comunicata ai Presidenti delle due Camere del\nParlamento. \n Cosi\u0027 deciso nella Camera di consiglio della Sezione civile del\nTribunale di Mantova, il 23 ottobre 2025. \n \n Il Presidente: Bertola","elencoNorme":[{"id":"64062","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"05/02/1992","data_nir":"1992-02-05","numero_legge":"91","descrizionenesso":"introdotto 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