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C.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 giugno 2024\n\r\nOrdinanza del 3 giugno 2024 del Tribunale di Firenze nel procedimento\npenale a carico di F. C.. \n \nReati e pene - Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014  -\n  Depenalizzazione di reati puniti con  la  sola  pena  pecuniaria  -\n  Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi\n  aggravate sono puniti con la pena detentiva,  sola,  alternativa  o\n  congiunta a quella pecuniaria - Denunciata previsione, in  generale\n  o, in subordine, in relazione al reato di guida  senza  patente  ex\n  art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, \"In tal caso, le\n  ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato\". \n- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in  materia\n  di depenalizzazione, a norma dell\u0027articolo 2, comma 2, della  legge\n  28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma  2,  \"e  quindi  dell\u0027art.  5\n  d.lgs. 8/2016\". \nIn subordine: Reati e pene -  Circolazione  stradale  -  Guida  senza\n  patente - Trattamento sanzionatorio - Denunciata  previsione  della\n  rilevanza penale dell\u0027ipotesi di recidiva nel biennio  della  guida\n  senza patente. \n- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della\n  strada), art. 116, comma 15. \nIn ulteriore subordine: Reati e pene - Depenalizzazione a norma della\n  legge n. 67 del 2014 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola\n  pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati\n  che nelle ipotesi aggravate sono  puniti  con  la  pena  detentiva,\n  sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Previsione che,\n  \"In tal caso, le ipotesi aggravate sono  da  ritenersi  fattispecie\n  autonome  di  reato\"  -  Omessa  previsione,  in  generale  o,   in\n  subordine, in relazione al solo reato ex art.  116,  comma  5,  del\n  d.lgs. n. 285 del 1992 che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora\n  da ritenersi fattispecie autonome  di  reato,  il  giudice  per  il\n  calcolo  della   pena   continui   ad   applicare   la   disciplina\n  sanzionatoria prevista prima dell\u0027intervento del d.lgs.  n.  8  del\n  2016. \n- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in  materia\n  di depenalizzazione, a norma dell\u0027articolo 2, comma 2, della  legge\n  28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 2. \nIn ulteriore subordine: Reati e pene - Circolazione stradale -  Guida\n  senza patente - Trattamento sanzionatorio - Ipotesi di recidiva nel\n  biennio - Previsione della pena dell\u0027arresto fino ad un anno  oltre\n  all\u0027ammenda  da  euro  2.257  a  euro  9.032   anziche\u0027   la   pena\n  dell\u0027ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. \n- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della\n  strada), art. 116, comma 15. \n\n\r\n(GU n. 34 del 21-08-2024)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI FIRENZE \n \n \n                        Prima sezione penale \n \n    Il Giudice, dr Franco Attina\u0027, \n    nel procedimento sopra indicato a carico di \n    C F nato a () il elettiv. domiciliato in \n    via (elezione nella nomina dep. 27 gennaio 2021); \n    difeso di fiducia dall\u0027avv. Ilaria Valentini del Foro di  Pistoia\n(nomina dep. 27 gennaio 2021); \n    imputato dei seguenti reati: \n    proc. 108/2020 R.G. N.R. \n    a) Delitto p. e p. dall\u0027art. 337 del codice penale  poiche\u0027,  non\nrispettando l\u0027ordine di fermarsi impostogli dai  pubblici  ufficiali,\noperanti della Polizia di Stato in servizio perlustrativo in  via  si\nopponeva con violenza agli stessi e nello specifico si dava alla fuga\na bordo del veicolo  targato  compiendo  manovre  azzardate,  brusche\nfrenate, guidando ad andatura sostenuta e talvolta  contromano,  fino\nad  arrivare  a  speronare  l\u0027autovettura  della  p.g.   inseguitrice\nmandandola fuori strada; manovre idonee a  porre  deliberatamente  in\npericolo l\u0027incolumita\u0027 personale degli  agenti  inseguitori  o  degli\naltri utenti della strada. \n    Reidiva reiterata infraquinquennale. \n    Commesso in e , in data alle ore circa \n    a) Delitto p. e p. dagli artt. 61, nn. 2 e 10, 81 cpv  e  582-585\n(in relazione all\u0027art. 576, n. 5-bis) del codice penale  perche\u0027,  in\nesecuzione del medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il\ndelitto di cui al capo che precede, con la condotta descritta al capo\na) cagionava all\u0027Ag. Sc. M P ed all\u0027Ass. C. L  P  -  impegnati  nello\nsvolgimento della descritta attivita\u0027 di servizio - lesioni personali\nrefertate, giudicate guaribili in giorni 7 s.c. \n    Fatto aggravato altresi\u0027 per essere stato commesso nei  confronti\ndi un pubblico ufficiale nell\u0027esercizio delle proprie funzioni  ed  a\ncausa delle stesse. \n    Commesso in e in data alle ore circa \n    Proc. 682/2020 R.G. N.R. \n    Pel reato previsto e punito dall\u0027art. 73, decreto legislativo  n.\n159/2011 e successive modifiche perche\u0027, pur essendo sottoposto - con\nprovvedimento definitivo - alla  misura  di  prevenzione  dell\u0027avviso\norale emesso dal questore di il ,  guidava  l\u0027autoveicolo  tg.  privo\ndella patente di guida mai conseguito e gia\u0027 sanzionato  nel  biennio\nper tale motivo. \n    Accertato in il \n    premesso che: \n      C F era tratto in arresto a in data in flagranza di reato; \n      il  Pubblico   Ministero   con   decreto   del   disponeva   la\npresentazione diretta dell\u0027arrestato per la convalida dell\u0027arresto ed\nsuccessivo giudizio direttissimo con l\u0027imputazione  di  resistenza  a\npubblico ufficiale e lesioni (proc. 108/2020 R.G. N.R.); \n      all\u0027udienza del 6 gennaio 2020 il  giudice  all\u0027epoca  titolare\ndel fascicolo convalidava  l\u0027arresto,  non  applicava  alcuna  misura\ncautelare e disponeva procedersi con il rito direttissimo:  seguivano\nvari rinvii (prima per termine a  difesa,  poi  per  impedimento  del\ngiudice titolare e in funzione della messa alla prova; \n      nel procedimento n. 682/2020 R.G. N.R., con decreto emesso il ,\nil PM citava a giudizio C F per il reato di guida  senza  patente  di\ncui  all\u0027imputazione  sopra  riportata,  in   ipotesi   commesso   il\nnell\u0027ambito della stessa vicenda; \n      all\u0027udienza del 12  dicembre  2022  i  due  procedimenti  erano\nriuniti: \n      all\u0027udienza del 29 maggio  2023  l\u0027imputato  era  ammesso  alla\nmessa alla prova con sospensione del processo; \n      i  Carabinieri  con  successive  note   segnalavano   ulteriori\nilleciti che l\u0027imputato avrebbe nel frattempo commesso; \n      all\u0027udienza del  15  gennaio  2024,  conseguentemente  fissata,\nquesto giudice - nel  frattempo  riassegnatario  del  procedimento  -\nrevocava la sospensione del processo con messa alla prova (l\u0027imputato\nmedio tempore era stato collocato agli arresti domiciliari per  altra\ncausa); \n      all\u0027udienza del 12 febbraio 2024 il difensore munito di procura\nspeciale chiedeva l\u0027ammissione dell\u0027imputato al rito abbreviato e  il\ngiudice  provvedeva  in  conformita\u0027;  le   parti   illustravano   le\nrispettive conclusioni: il Pm chiedeva la condanna dell\u0027imputato  per\ni reati ascritti alla pena finale di anni uno e mesi 8 di reclusione;\nla Difesa chiedeva il minimo della pena e la concessione dei benefici\ndi legge (le persone offese e , inizialmente costituite parti civili.\nnon comparivano e non rassegnavano conclusioni). Il giudice disponeva\nquindi l\u0027acquisizione  del  provvedimento  di  avviso  orale  di  cui\nall\u0027imputazione di guida senza patente, non  presente  nel  fascicolo\ndel Pubblico Ministero; \n      all\u0027udienza  del  29  aprile  2024  era  acquisito  il   citato\nprovvedimento ed erano depositate dalla Difesa  alcune  dichiarazioni\nspontanee scritte dell\u0027imputato; le parti si riportavano quindi  alle\nconclusioni gia\u0027 formulate alla precedente udienza. \n      all\u0027udienza odierna, cui il processo era rinviato per eventuali\nrepliche, le parti vi rinunciavano; \n \n                            Rilevato che: \n \n    A) in base agli atti d\u0027indagine, nella notte  tra  il  e  il  gli\noperanti della Polizia di  Stato  e  in  servizio  automontato  ad  ,\nnotavano un\u0027autovettura tg. procedere a velocita\u0027 elevata; i pubblici\nufficiali attivavano i segnali luminosi lampeggianti per procedere al\ncontrollo del citato veicolo,  ma  questo  accelerava  ulteriormente,\ndandosi alla fina per le strade cittadine, inseguito  dalla  volante;\nnel frattempo sopraggiungeva  in  ausilio  anche  una  pattuglia  dei\nCarabinieri  con  le  sirene  accese.  Sempre  ad  alta  velocita\u0027  e\npercorrendo  un  tratto  di  strada  contromano,  la  raggiungeva  il\nterritorio del  Comune  di  ;  qui  una  vettura  dei  Carabinieri  -\nposizionatasi per bloccare veicolo in fuga - vista  la  velocita\u0027  di\nquest\u0027ultimo si spostava per evitare la collisione. La volante  della\nPolizia cercava a piu\u0027 riprese di affiancarsi alla , ma  quest\u0027ultima\nle sbarrava  la  strada.  Ad  un  certo  punto  la  volante  riusciva\neffettivamente ad affiancarsi ma la le tagliava la strada e urtava la\nparte anteriore della stessa.  Dopo  l\u0027impatto.  entrambi  i  veicoli\nterminavano la corsa lungo una strada sterrata. A bordo  della  erano\npresenti il conducente F C e, lato passeggero, la sua compagna A B  ,\nin  stato  di  gravidanza   alla   16ª   settimana.   La   successiva\nperquisizione dava esito negativo; anche l\u0027alcooltest  e  le  analisi\nvolte alla ricerca di sostanze stupefacenti davano esito negativo. Il\nveicolo, di proprieta\u0027 di un terzo  soggetto  e  privo  di  copertura\nassicurativa, era sottoposto a sequestro amministrativo \n    C risultava privo di patente di guida,  mai  conseguita,  nonche\u0027\nsottoposto alla misura dell\u0027avviso orale di cui al provvedimento  del\nQuestore di del , notificatogli il . \n    Ai  due  poliziotti,  recatisi  al  Pronto   Soccorso,   venivano\ndiagnosticate lesioni (per L lombalgia  in  trauma  distrattivo;  per\nlombalgia e contusione del ginocchio sinistro post  traumatica),  con\nprognosi per entrambi di sette giorni. \n    B) alla  luce  di  quanto  precede  sussiste  la  responsabilita\u0027\ndell\u0027imputato per i  reati  di  resistenza  a  pubblico  ufficiale  e\nlesioni di cui ai capi A) e B) dell\u0027imputazione (fatte  salve  talune\nprecisazioni quanto alle circostanze aggravanti del reato di lesioni,\nche  qui  pero\u0027  non  rilevano);  in  particolare,   secondo   quanto\ncostantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita\u0027, integra\nl\u0027elemento materiale del reato ex  art.  337  del  codice  penale  la\ncondotta del soggetto che si dia alla fuga. alla guida di un veicolo,\nnon limitandosi a cercare di sottrarsi all\u0027inseguimento,  ma  ponendo\ndeliberatamente in pericolo. con una condotta di guida obiettivamente\npericolosa, l\u0027incolumita\u0027 personale degli agenti inseguitori o  degli\naltri utenti della strada (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2 -  Sentenza\nn. 44860 del 17 ottobre 2019 Rv. 277765 - 01, Sez. 1  -  Sentenza  n.\n41408 del 4 luglio 2019 Rv. 277137 - 01, Sez. 6, Sentenza n. 4391 del\n6 novembre 2013 Rv. 258242 - 01); nel caso di  specie  l\u0027imputato  ha\naltresi\u0027 «speronato» la volante della Polizia  (cfr.  Cass.  Sez.  6,\nSentenza  n.  4391  del  6  novembre  2013  Rv.  258242  -  01);   la\nvolontarieta\u0027 di tale condotta  risulta  chiaramente  dalla  dinamica\ndescritta in atti. \n    C) quanto all\u0027imputazione per  guida  senza  patente  di  cui  al\nprocedimento riunito, nella stessa risultano in realta\u0027 contestati in\nfatto due distinti reati: la  contravvenzione  di  cui  all\u0027art.  73,\ndecreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle\nmisure di prevenzione), in ragione della guida senza  patente  di  un\nautoveicolo nonostante il citato avviso orale; la contravvenzione  di\ncui all\u0027art. 116, comma 15, decreto legislativo n.  285/1992  (Codice\ndella strada), in ragione della guida senza patente con recidiva  nel\nbiennio. \n    D) Quanto al reato ex art. 73  decreto  legislativo  n.  159/2011\nl\u0027imputato va assolto perche\u0027 il fatto non sussiste. E\u0027 si  vero  che\nl\u0027imputato all\u0027epoca dei fatti era sottoposto al citato avviso orale,\nma quest\u0027ultimo - come e\u0027 emerso dall\u0027esame del  documento  acquisito\npresso la Questura di - era privo della prescrizione dei  divieti  di\ncui all\u0027art. 3 comma 4, decreto legislativo n.  159/2011.  E  secondo\nl\u0027orientamento maggioritario e condivisibile della giurisprudenza  di\nlegittimita\u0027 «Non integra  il  reato  di  cui  all\u0027art.  73,  decreto\nlegislativo 6 settembre 2011, n. 159,  la  guida  di  un  autoveicolo\nsenza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte  del\ndestinatario di  un  mero  avviso  orale  del  questore  privo  della\nprescrizione dei divieti previsti dall\u0027art. 3, comma 4,  del  decreto\nlegislativo citato» (cosi\u0027 Cass. Sez. 5 - Sentenza n.  14935  del  28\nfebbraio 2023 Rv. 284585 - 01; nello stesso  senso  Cass.  Sez.  1  -\nSentenza n. 36857 del 3 febbraio 2023 Rv. 285237 - 01 e Cass, Sez. 1,\nSentenza n. 47713 del 27 ottobre 2022 Rv. 283820 - 01). \n    E) Sussiste viceversa la contravvenzione ex art.  116,  comma  15\nCodice della  Strada.  Ricorre  in  particolare  il  requisito  della\nrecidiva nel biennio: dal certificato penale  dell\u0027imputato  emergono\ninfatti un decreto penale del 1° marzo 2018 del Gip Tribunale di Noia\n(esecutivo il 21 aprile 2018) per il reato di guida senza patente con\nrecidiva nel biennio commesso  il  (ammenda  di  3.500  eurof)  e  un\ndecreto penale del 27  novembre  2018  del  Gip  Tribunale  di  Torre\nAnnunziata (esecutivo il 12 gennaio 2019) per il reato di guida senza\npatente con recidiva nel biennio commesso il (ammenda di euro 2.625).\nIl nuovo fatto e\u0027 stato commesso in data 5 gennaio 2020, quindi entro\nil biennio dall\u0027ultimo episodio, sia che si consideri come termine  a\nquo la data del fatto ), sia che si consideri la data di esecutivita\u0027\ndel relativo decreto penale ( ); seguendo quest\u0027ultimo  criterio.  il\nfatto e\u0027 commesso entro il biennio anche rispetto all\u0027episodio di cui\nal decreto penale dell\u0027 \n    Per l\u0027integrazione del reato di guida senza patente con  recidiva\nnel biennio, ai sensi dell\u0027art. 5, decreto legislativo n.  8/2016  ai\nfini della recidiva  e\u0027  sufficiente  la  reiterazione  dell\u0027illecito\ndepenalizzato;  a  maggior  ragione  si  deve  ritenere   rilevi   la\nprecedente commissione nel biennio di un reato di guida senza patente\ncon recidiva nel biennio, come per l\u0027appunto e\u0027 avvenuto nel caso  di\nspecie (sarebbe irragionevole ritenere il contrario). Cosi\u0027 la  Corte\ndi Cassazione nella sentenza Sez. 4, n. 48779 del 21  settembre  2016\nRv. 268247 - 01: «In tema di  reati  esclusi  dalla  depenalizzazione\nnelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l\u0027art. 5, decreto legislativo\n5 gennaio 2016, n. 8, ha integrato la  fattispecie  contravvenzionale\ndi guida senza patente di cui all\u0027art. 116, comma  15,  Codice  della\nstrada (tuttora penalmente rilevante \"nell\u0027ipotesi  di  recidiva  nel\nbiennio\"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre\nnon piu\u0027 solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile  di  un\nreato della stessa specie, ma anche  quando  risulti  una  precedente\nviolazione amministrativa definitivamente accertata,.  tuttavia  tale\ndisposizione non si applica ai fatti commessi prima  dell\u0027entrata  in\nvigore del citato decreto» (nello stesso senso anche  Cass.  Sez.  4,\nSentenza n. 27504 del 26 aprile 2017 Rv. 270707 - 01). \n    F) Sussiste per il reato di resistenza a  pubblico  ufficiale  la\ncontestata  recidiva  reiterata  infraquinquennale:  il   certificato\npenale dell\u0027imputato evidenzia plurimi reati: in particolare, ai fini\ndella  valutazione  della  recidiva  rilevano  la  sentenza  del  del\nTribunale per i Minorenni di Bologna (irrev. ) per violenza  sessuale\nin concorso e la sentenza del della Corte d\u0027Appello di Napoli (irrev.\n) per detenzione e vendita di stupefacenti. Si tratta di due condanne\nrecenti (infraquinquennali); la  prima  e\u0027  relativa  ad  un  delitto\ncommesso con violenza. come i delitti oggetto del presente  processo;\nin  relazione  alla  seconda,  l\u0027imputato  ha  anche   effettivamente\nscontato la pena detentiva. Alla luce di quanto precede, la  ricaduta\nnel  reato  effettivamente  manifesta  una  maggiore  colpevolezza  e\npericolosita\u0027 dell\u0027imputato. \n    G) Rispetto al reato di lesioni si  deve  ritenere  assorbita  la\ncircostanza aggravante ex art. 61, n. 10 codice penale, posto che  la\ncircostanza di cui agli artt. 585-576 n. 5-bis del codice  penale  e\u0027\nspeciale rispetto alla contestata aggravante ex art. 6, legge  n.  10\ndel codice penale \n    H) Si possono riconoscere all\u0027imputato le circostanze  attenuanti\ngeneriche. in ragione della giovane eta\u0027 che egli  aveva  al  momento\ndel fatto ( ) e del percorso travagliato  che  ha  caratterizzato  la\nrelativa adolescenza (dalle relazioni dell\u0027UEPE risulta il  passaggio\nin diverse comunita\u0027 per minorenni). \n    I) Rispetto ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni\nsi puo\u0027 riconoscere altresi\u0027 la circostanza attenuante  ex  art.  62,\nn. 6, prima parte, codice penale:  l\u0027imputato  ha  infatti  risarcito\nintegralmente - gia\u0027 nel - le persone offese. come da  documentazione\nprodotta all\u0027udienza del e come confermato alla stessa udienza  anche\ndal difensore di  parte  civile  (che  successivamente  non  e\u0027  piu\u0027\ncomparso e quindi non ha rassegnato le conclusioni). Il  risarcimento\ne\u0027  dunque  avvenuto  prima  dell\u0027ammissione  dell\u0027imputato  al  rito\nabbreviato, termine che secondo  la  giurisprudenza  di  legittimita\u0027\ndeve essere rispettato  nel  rito  abbreviato  perche\u0027  possa  essere\nriconosciuta la citata attenuante (cfr. tra le altre Cass. Sez.  5  -\nSentenza n. 223 del 27 settembre 2022 Rv. 284043 - 01 e Cass. Sez.  3\n, Sentenza n. 2213 del 22 novembre 2019 Rv. 278380 - 01). \n    L)  Le  attenuanti  per  la  loro  pregnanza  possono   ritenersi\nequivalenti rispetto alle aggravanti quanto ai delitti di  resistenza\na pubblico ufficiale e lesioni; quanto alla contravvenzione  ex  art.\n116, comma 15 Codice  della  Strada  ricorrono  le  sole  circostanze\nattenuanti generiche. \n    M) Ricorre  il  vincolo  della  continuazione  tra  il  reato  di\nresistenza a pubblico ufficiale e il reato  di  lesioni.  Si  ritiene\nviceversa di dover escludere la sussistenza di un  simile  vincolo  e\nancor piu\u0027 la sussistenza del concorso formale tra i citati  reati  e\nquello di guida senza patente (con recidiva nel biennio). La condotta\ndi guida senza patente e\u0027 infatti iniziata ben prima  delle  condotte\ncostitutive dei due citati delitti  e  prima  ancora  che  l\u0027imputato\npotesse immaginare che  si  sarebbe  imbattuto  in  un  controllo  di\npolizia;  non  sussiste  quindi  ne\u0027  l\u0027unicita\u0027   dell\u0027azione,   ne\u0027\nl\u0027unicita\u0027 del disegno criminoso. D\u0027altro canto, la giurisprudenza di\nlegittimita\u0027 ha escluso la sussistenza del  concorso  formale  tra  i\nreati di guida in stato di alterazione  per  assunzione  di  sostanze\nstupefacenti e  di  guida  senza  patente  contestualmente  accertati\n(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21281 dell\u002711 dicembre 2012 Rv.  256193  -\n01) e tra le fattispecie contravvenzionali previste dagli art. 186  e\n187 CdS (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3313  del  11  novembre  2011  Rv.\n251846 - 01 e Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11367 del 7 dicembre 2005 Rv.\n233907 - 01). \n    N)  per  poter  addivenire  ad  una  corretta  decisione   quanto\nall\u0027affermazione o meno della responsabilita\u0027 dell\u0027imputato in merito\nal reato ex art. 116 CdS e, eventualmente,  al  relativo  trattamento\nsanzionatorio, pare pero\u0027 necessario il  pronunciamento  della  Corte\nCostituzionale in  ordine  alla  legittimita\u0027  costituzionale  -  per\nviolazione dell\u0027art. 76 Costituzione - della norma di cui all\u0027art. 1,\ncomma 2, decreto legislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole «In\ntal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome\ndi reato» (in via generale o, in  subordine,  con  riguardo  al  solo\nreato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992); \n    in subordine, in ordine alla legittimita\u0027  costituzionale  -  per\nviolazione degli artt. 3, 25 comma 2 e 27,  comma  3  Costituzione  -\ndella norma di cui all\u0027art. 116, comma  15,  decreto  legislativo  n.\n285/1992, nella parte in cui prevede la rilevanza  penale  del  fatto\nnell\u0027ipotesi di recidiva nel biennio: \n    in   ulteriore   subordine,   in   ordine    alla    legittimita\u0027\ncostituzionale - per violazione dell\u0027art.  76  Costituzione  -  della\nnorma di cui all\u0027art. 1, comma  2,  decreto  legislativo  n.  8/2016,\nnella parte in cui non ha previsto (in via generale o, in  subordine,\nin relazione al solo reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo\nn.  285/1992)  che,  con  riguardo  alla  ipotesi  aggravate  ora  da\nritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per calcolo della\npena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima\ndell\u0027intervento del decreto legislativo n. 8/2016; \n    in   ulteriore   subordine,   in   ordine    alla    legittimita\u0027\ncostituzionale - per violazione degli artt. 3, 25 comma 2 e 27  comma\n3 Costituzione - della norma di cui all\u0027art. 116, comma  15,  decreto\nlegislativo n.  285/1992,  nella  parte  in  cui  -  nell\u0027ipotesi  di\nrecidiva nel biennio - prevede che si applichi la  pena  dell\u0027arresto\nfino ad un anno  oltre  all\u0027ammenda  da  euro  2.257  ad  euro  9.032\nanziche\u0027 la pena dell\u0027ammenda da euro 5.000 a euro 30.000 \n    cio\u0027 premesso, \n \n                              Osserva: \n \n    1. Rilevanza delle questioni \n    1.1 Sussiste, come si e\u0027 visto,  il  reato  contestato  di  guida\nsenza patente con recidiva nel biennio. \n    Prima della riforma operata dal decreto legislativo n. 8/2016. il\nreato di guida senza patente di cui all\u0027art. 116 Codice della  Strada\nera punito nella fattispecie base con la sola ammenda da 2.257 euro a\n9.032 euro; in caso di recidiva nel biennio era pero\u0027 previsto che si\napplicasse altresi\u0027 la pena dell\u0027arresto fino ad un anno. \n    Era pacifico in giurisprudenza che tale ipotesi  costituisse  una\nfattispecie aggravata rispetto alla fattispecie base: «La  previsione\ndi cui all\u0027art. 116, comma tredicesimo ult. parte,  c.d.s.  configura\nuna circostanza aggravante e non un\u0027ipotesi autonoma di reato, con la\nconseguenza che il giudice deve procedere al giudizio di comparazione\ne, nel caso di ritenuta equivalenza delle attenuanti  -  o  anche  di\nprevalenza - deve applicare la sola  pena  pecuniaria  stabilita  per\nl\u0027ipotesi semplice, laddove, solo nel  caso  di  ritenuta  subvalenza\ndelle attenuanti, o di  mancato  riconoscimento  delle  stesse,  deve\napplicare la pena prevista per l\u0027ipotesi  aggravata  -  (cosi\u0027  Cass.\nSez. 4. Sentenza n. 3566 del 12 gennaio 2012 Rv. 252670 -  01;  nello\nstesso senso si veda anche Cass. Sez. 4, Sentenza  n.  40617  del  30\naprile 2014 Rv. 260304 - 01). Che  questo  fosse  l\u0027inquadramento  e\u0027\nstato confermato anche dopo la  citata  riforma,  in  relazione  alla\npersistente rilevanza penale della vecchia fattispecie  aggravata,  a\nfronte della depenalizzazione della  vecchia  fattispecie  base:  «La\nguida  senza  patente,  nell\u0027ipotesi  aggravata  dalla  recidiva  nel\nbiennio, non e\u0027 stata depenalizzata dall\u0027art. 1, decreto  legislativo\n15 gennaio 2016, n. 8, e si configura come  fattispecie  autonoma  di\nreato di cui la recidiva  integra  un  elemento  costitutivo»  (cosi\u0027\nCass. Sez. 4. Sentenza n. 42285 del 10 maggio 2017 Rv. 270882  -  01;\nnello stesso senso Cass. Sez. 4, Sentenza n. 45769 del  30  settembre\n2016 Rv. 268516 - 01). \n    Il reato in questione  ricade  dunque  perfettamente  nell\u0027ambito\napplicativo della norma di cui all\u0027art.  1,  commi  l  e  2,  decreto\nlegislativo n. 8/2016 («1. Non costituiscono reato  e  sono  soggette\nalla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  di  denaro\ntutte le violazioni per le quali e\u0027 prevista la sola pena della multa\no dell\u0027ammenda. 2. La disposizione del comma 1 si  applica  anche  ai\nreati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti  con\nla pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria.\nIn tal caso, le  ipotesi  aggravate  sono  da  ritenersi  fattispecie\nautonome di reato»). \n    E\u0027 dunque certamente rilevante la questione qui sollevata in  via\nprincipale con cui si chiede alla Corte Costituzionale si  dichiarare\nla illegittimita\u0027 della norma di cui all\u0027art.  1,  comma  2,  decreto\nlegislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole  «In  tal  caso,  le\nipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome  di  reato»;\nsi  chiede  cioe\u0027  di  estendere   la   depenalizzazione   all\u0027intera\nfattispecie, tanto nell\u0027ipotesi base, quanto in quella aggravata. \n    Ove la questione fosse accolta - con una formula generale  avente\nriguardo a tutti i reati che ricadano nell\u0027ambito applicativo di  cui\nall\u0027art. 1, comma 1 e 2 decreto legislativo  n.  8/2016,  oppure  con\nriguardo alla sola guida senza patente di cui all\u0027art. 116, comma  15\nCdS - questo giudice dovrebbe emettere  sentenza  di  assoluzione  in\nordine alla contestazione di guida senza  patente  con  recidiva  nel\nbiennio, perche\u0027 il fatto non sarebbe piu\u0027 previsto dalla legge  come\nreato. \n    Diversamente, ove la questione non  fosse  accolta,  si  dovrebbe\nemettere sentenza di condanna per il reato in esame. \n    1.2 Per  gli  stessi  motivi  e\u0027  rilevante  anche  la  questione\nrelativa alla legittimita\u0027 della norma di cui all\u0027art. 116, comma 15,\ndecreto legislativo n.  285/1992,  nella  parte  in  cui  prevede  la\nrilevanza penale del fatto nell\u0027ipotesi di recidiva nel biennio. \n    Ove la questione fosse accolta, si dovrebbe emettere sentenza  di\nassoluzione in ordine alla contestazione di guida senza  patente  con\nrecidiva nel biennio, perche\u0027 il  fatto  non  sarebbe  piu\u0027  previsto\ndalla legge come reato. Diversamente, si dovrebbe  emettere  sentenza\ndi condanna per il reato in esame. \n    1.3 Nel caso in cui le predette questioni  non  fossero  accolte,\nassumerebbero  rilevanza  le   ulteriori   questioni,   relative   al\ntrattamento sanzionatorio. \n    In particolare, posto che  nel  caso  in  esame  si  ravvisano  i\npresupposti per  il  riconoscimento  all\u0027imputato  delle  circostanze\nattenuanti generiche, rileva la questione  della  mancata  previsione\nche  giudice  per  calcolo  della  pena  continui  ad  applicare   la\ndisciplina sanzionatoria prevista prima dell\u0027intervento  del  decreto\nlegislativo  n.  8/2016  (e  quindi  -  in  presenza  di  circostanze\nattenuanti - possa eventualmente individuare la pena base nell\u0027ambito\ndella cornice edittale della precedente fattispecie base  punita  con\nla sola pena pecuniaria). \n    Ove  tale  questione  fosse  accolta,  questo  giudice   dovrebbe\ncontinuare ad applicare la  disciplina  sanzionatoria  vigente  prima\ndelle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 8/2016; dovrebbe\nquindi  operare  un  bilanciamento  tra  le  circostanze   attenuanti\ngeneriche riconosciute all\u0027imputato e la «vecchia»  aggravante  della\nrecidiva nel biennio; bilanciamento che in questo  caso  si  potrebbe\nrisolvere quanto meno in termini di equivalenza, con il risultato che\nsi dovrebbe applicare la sola ammenda (in misura  compresa  tra  euro\n2.257 ad euro 9.032). \n    1.4 La questione ulteriormente subordinata assumerebbe  rilevanza\nnel caso in cui le precedenti questioni non fossero accolte. In  tale\ncaso,  dovendosi  per  il  trattamento  sanzionatorio  partire  dalla\ncornice edittale prevista per la nuova fattispecie autonoma di  guida\nsenza  patente  con  recidiva  nel  biennio,  sarebbe  rilevante   la\nquestione della comminatoria per quest\u0027ultima della pena dell\u0027ammenda\nda  euro  5.000  a  euro  30.000  anziche\u0027  della   pena   cumulativa\ndell\u0027arresto fino ad un anno e dell\u0027ammenda da  euro  2.257  ad  euro\n9.032. \n    1.5  Quanto  alta  rilevanza  delle  due  questioni  relative  al\ntrattamento sanzionatorio, e\u0027 necessaria una precisazione. Come si e\u0027\ngia\u0027  rilevato,  si  devono   escludere   il   concorso   formale   e\nl\u0027applicazione del regime della continuazione rispetto  al  reato  di\nguida senza patente (con recidiva nel biennio) in  relazione  ai  due\ndelitti di resistenza  a  pubblico  ufficiale  e  lesioni.  Dovendosi\napplicare il  regime  del  cumulo  materiale,  e\u0027  quindi  essenziale\nl\u0027individuazione della pena da applicarsi per il reato di guida senza\npatente (con recidiva nel biennio). \n    Le due predette questioni sarebbero peraltro rilevanti anche  nel\ncaso in cui si ritenesse applicabile il regime del  cumulo  giuridico\n(in ragione del concorso  formale  o  della  continuazione):  sarebbe\ninfatti  comunque  necessario  individuare  la   pena   astrattamente\napplicabile per il  reato  satellite  di  guida  senza  patente  (con\nrecidiva nel biennio), sia  per  applicare  correttamente  il  cumulo\ngiuridico secondo i principi affermati dalla sentenza Cass.  Sez.  U.\nSentenza n. 40983 del 21 giugno 2018 Rv. 273751 - 01 per  le  ipotesi\ndi pene non omogenee. sia per individuare il limite da rispettare  ai\nsensi dell\u0027art. 81, comma 3 del codice penale. \n    2.  Non  manifesta  infondatezza.  Le  violazioni  dell\u0027art.   76\nCostituzione. \n    2.0 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale  della  norma  di\ncui all\u0027art. 1, comma 2 decreto legislativo n. 8/2016,  limitatamente\nalle parole «In tal caso, le  ipotesi  aggravate  sono  da  ritenersi\nfattispecie autonome di reato», per  violazione  dell\u0027art.  76  della\nCostituzione in relazione alla  violazione  dei  principi  e  criteri\ndirettivi di cui alla legge delega n. 67/2014. \n    2.1  Come  rilevato  dalla  Corte  Costituzionale  nella  recente\nsentenza n. 88 del 2024, «la legge n. 67 del 2014 persegue - come  si\ndesume dall\u0027esame dei lavori parlamentari e  come  evidenziato  nelle\nrelazioni governative di  accompagnamento  agli  schemi  dei  decreti\nlegislativi  che  vi  hanno  dato   attuazione   -   l\u0027obiettivo   di\ndeflazionare  il  sistema  penale,  sostanziale  e  processuale,   in\nossequio   ai   principi   di   frammentarieta\u0027,    offensivita\u0027    e\nsussidiarieta\u0027  della  sanzione  criminale.   La   chiara   finalita\u0027\npolitico-criminale delle  deleghe  recate  dalla  suddetta  legge  e\u0027\nquindi rinvenibile nell\u0027esigenza di  un  alleggerimento  del  sistema\npenale coerente con il principio della extrema ratio del ricorso alla\npena. [...] In quest\u0027ottica, l\u0027art. 2 della legge in esame, al  comma\n1, ha delegato il Governo ad adottare uno o piu\u0027 decreti  legislativi\n«per la riforma della disciplina sanzionatoria dei  reati  e  per  la\ncontestuale introduzione di sanzioni amministrative  e  civili».  Nel\nprevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di un  insieme\ndi reati, il legislatore delegante ha fatto ricorso,  al  fine  della\nloro individuazione, a  due  criteri  selettivi. Il  primo,  previsto\ndalla lettera a) del comma 2 del  medesimo  art.  2,  consiste  nella\ncosiddetta depenalizzazione «cieca», in quanto dispone, in virtu\u0027  di\nuna clausola generale, la trasformazione in  illeciti  amministrativi\ndi  «tutti  i  reati»  puniti  con  la  «sola  pena  della  multa   o\ndell\u0027ammenda», a eccezione di quelli riconducibili ad alcune  materie\n[...] Il secondo e\u0027 quello di cui alle  lettere  da  b)  a  d)  della\nstessa  disposizione,   che   hanno   indicato   nominatim   numerose\nfattispecie di reato contemplate sia  dal  codice  penale  che  dalla\nlegislazione speciale». \n    2.2 Con l\u0027art. 1 del decreto legislativo n. 8/2016 il legislatore\ndelegato ha dato  attuazione  alla  citata  delega  in  relazione  al\ncriterio selettivo della depenalizzazione cieca, prevedendo che  «Non\ncostituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa  del\npagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali  e\u0027\nprevista la sola pena della  multa  o  dell\u0027ammenda.»  Al  successivo\ncomma 2 ha poi precisato: «La disposizione del  comma  1  si  applica\nanche ai reati in esso previsti che, nelle  ipotesi  aggravate,  sono\npuniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a  quella\npecuniaria. In tal caso,  le  ipotesi  aggravate  sono  da  ritenersi\nfattispecie autonome di reato.» \n    Seguono poi ulteriori disposizioni, relative alle eccezioni  alla\ncitata  depenalizzazione  e  alla   determinazione   delle   sanzioni\namministrative, \n    Con citato comma 2 quindi il legislatore  delegato  ha  precisato\nche la depenalizzazione opera anche per i reati che nella fattispecie\nbase siano puniti con la  sola  pena  pecuniaria  e  che  contemplino\nipotesi aggravate punite con la pena detentiva (sola.  alternativa  o\ncongiunta  a  quella  pecuniaria).   Si   e\u0027   infine   limitata   la\ndepenalizzazione prevedendo che in tali  casi  la  trasformazione  in\nillecito amministrativo concerne la sola fattispecie base, laddove la\nfattispecie  aggravata  (punita  con   la   pena   detentiva,   sola,\nalternativa o  congiunta  a  quella  pecuniaria)  e\u0027  trasformata  in\nfattispecie di reato autonoma. \n    2.3 Con la presente questione di legittimita\u0027  costituzionale  si\ncensura tale ultima scelta del legislatore delegato. Si ritiene cioe\u0027\nche nelle citate ipotesi (fattispecie di reato  punite  con  la  sola\npena pecuniaria che presentino una ipotesi aggravata  punita  con  la\npena detentiva, sola, alternativa o  congiunta)  la  depenalizzazione\ndebba investire l\u0027intera fattispecie, tanto nell\u0027ipotesi base, quanto\nin quella aggravata. \n    2.4 Si deve in primo luogo rilevare  che  il  criterio  direttivo\nfissato dall\u0027art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 67/2014 si  limitava\na prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di  tutti  i\nreati  per  i  quali  era  prevista  la  sola  pena  della  multa   o\ndell\u0027ammenda  (ad  eccezione  delle  materie  poi  elencate),   senza\nautorizzare Legislatore delegato a mantenere la rilevanza penale come\nfattispecie autonome di eventuali ipotesi  aggravate  punite  con  la\npena detentiva (sola, alternativa o congiunta). \n    Occorre peraltro rilevare che, in  occasione  di  una  precedente\nesperienza  legislativa  di  depenalizzazione  «cieca»,   Legislatore\ndelegante aveva espressamente eccettuato le fattispecie di reato che,\nnelle ipotesi aggravate, fossero punite con la pena detentiva: l\u0027art.\n32  della  legge  n.  689/1981  al  primo  comma  aveva  operato   la\ntrasformazione in illeciti amministrativi dei  reati  puniti  con  la\nsola pena pecuniaria («Non costituiscono reato e sono  soggette  alla\nsanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le\nviolazioni per le quali e\u0027  prevista  la  sola  pena  della  multa  o\ndell\u0027ammenda, salvo quanto disposto, per le  violazioni  finanziarie,\ndall\u0027articolo 39»), salvo poi precisare al  secondo  comma  che  tale\ndisposizione del primo comma non si  applicasse  «ai  reati  in  esso\nprevisti che,  nelle  ipotesi  aggravate,  siano  punibili  con  pena\ndetentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria». A fronte di  un\nsimile precedente, la mancata limitazione presente nell\u0027art. 2, comma\n2, lett. a), legge n. 67/2014 pare doversi interpretare nel senso che\nla depenalizzazione dovesse investire - in caso di reati  puniti  con\nla sola pena pecuniaria - anche le  eventuali  fattispecie  aggravate\npunite con la pena detentiva. \n    2.5 Un ulteriore argomento a sostegno  della  citata  censura  si\nricava dal  fatto  che  il  Legislatore  delegato,  escludendo  dalla\ndepenalizzazione le citate ipotesi  aggravate  (punite  con  la  pena\ndetentiva) e trasformando le stesse in fattispecie  autonome,  ha  di\nfatto inasprito la disciplina per tali ipotesi di cui ha mantenuto la\nrilevanza penale, in assenza di  qualunque  legittimazione  da  parte\ndella legge delega e in  palese  e  irragionevole  contrasto  con  la\nlogica di ricorso minimo al diritto penale e di razionalizzazione del\nsistema giustizia che aveva ispirato l\u0027intera legge delega. \n    Prima della riforma operata dal decreto  legislativo  n.  8/2016,\nnell\u0027ipotesi di guida senza patente con recidiva nel biennio -  posto\nche trattavasi di fattispecie aggravata (non privilegiata) - in  caso\ndi riconoscimento di  circostanze  attenuanti  occorreva  operare  il\nbilanciamento tra circostanze, in applicazione delle consuete  regole\ndi cui all\u0027art. 69 del codice penale (il principio e\u0027 stato  comunque\nespressamente affermato dalla sentenza Cass.  Sez.  4,  n.  3566  del\n12/01/2012 Rv. 252670  -  01).  In  caso  di  ritenuta  prevalenza  o\nequivalenza  delle  attenuanti,  occorreva  applicare  la  sola  pena\npecuniaria stabilita per l\u0027ipotesi semplice, laddove, solo  nel  caso\ndi ritenuta subvalenza delle attenuanti, o di mancato  riconoscimento\ndelle stesse, si doveva applicare  la  pena  prevista  per  l\u0027ipotesi\naggravata. \n    Per effetto della configurazione come fattispecie autonoma  della\nguida senza patente con  recidiva  nel  biennio,  pur  a  fronte  del\nriconoscimento  di   circostanze   attenuanti   occorrera\u0027   comunque\napplicare una pena detentiva. \n    Tale  inasprimento  del  trattamento  sanzionatorio   costituisce\nprobabilmente la piu\u0027  importante  conseguenza  della  trasformazione\ndella fattispecie aggravata in fattispecie autonoma, ma non  l\u0027unica.\nSi pensi ad  esempio  all\u0027ipotesi  in  cui  ricorra  una  circostanza\naggravante ad effetto speciale (con riguardo alla guida senza patente\nsi puo\u0027 trattare di evenienza rara, ma con riguardo  ad  altri  reati\npuo\u0027 essere molto piu\u0027 frequente, ad es. per la  sussistenza  di  una\nrecidiva  qualificata):  prima  della  riforma  operata  dal  decreto\nlegislativo n. 8/2016 - a fronte di una circostanza autonoma  (quella\nche determinava l\u0027applicazione di una pena detentiva a fronte di  una\nfattispecie base punita  con  la  sola  pena  pecuniaria)  e  di  una\ncircostanza ad effetto speciale - l\u0027imputato poteva  beneficiare  del\nregime di cui all\u0027art. 63, comma 4 del codice penale, con conseguente\nlimitazione  agli  aumenti  di   pena;   ora,   per   effetto   della\ntrasformazione  in  fattispecie  autonoma   della   vecchia   ipotesi\naggravata, non si applica viceversa l\u0027art. 63,  comma  4  del  codice\npenale e anche la circostanza ad effetto speciale esplica interamente\ni propri effetti. \n    La distinzione tra fattispecie aggravata e  fattispecie  autonoma\nrileva   inoltre   sotto   ulteriori   profili:   ad   esempio,   per\nl\u0027ammissibilita\u0027 della messa alla prova (secondo  la  sentenza  delle\nSezioni Unite n. 36272 del 31 marzo 2016 Rv. 267238  -  01,  ai  fini\ndell\u0027individuazione dei reati ai quali e\u0027  astrattamente  applicabile\nla disciplina dell\u0027istituto della sospensione  del  procedimento  con\nmessa alla prova, non rilevano le  circostanze  aggravanti,  comprese\nquelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge  stabilisce  una\npena di specie diversa  da  quella  ordinaria  del  reato)  oppure  -\nindirettamente - nei vari ambiti in cui puo\u0027 operare il limite di cui\nall\u0027art.  63,  comma  4  del  codice  penale  in  presenza  di   piu\u0027\ncircostanze aggravanti ad effetto speciale o per le  quali  la  legge\nstabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria  del  reato\n(ad esempio, ai fini della prescrizione: cfr. Cass. Sez. 2,  Sentenza\nn. 32656 del 15 luglio 2014 Rv. 259833 - 01 e Cass. Sez. 6 - Sentenza\nn. 23831 del 14 maggio 2019 Rv. 275986 - 01). \n    Per evitare tale palese violazione della  legge  delega,  in  via\nsubordinata si chiedera\u0027 (cfr. infra)  -  fatta  salva  la  rilevanza\npenale delle (vecchie)  fattispecie  aggravate  -  di  dichiarare  la\nillegittimita\u0027 costituzionale della norma di cui all\u0027art. l, comma 2,\ndecreto legislativo n. 8/2016, nella parte in  cui  non  ha  previsto\nche, con riguardo alla ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie\nautonome di reato, il giudice per  calcolo  della  pena  continui  ad\napplicare la disciplina sanzionatoria prevista prima  dell\u0027intervento\ndel decreto legislativo  n.  8/2016;  si  tratterebbe  pero\u0027  di  una\nsoluzione  dettata  dalla   necessita\u0027   di   evitare   l\u0027illegittimo\ninasprimento  del  trattamento   sanzionatorio,   ma   comunque   non\nperfettamente lineare nella misura in cui prevedrebbe  una  sorta  di\nperpetuatio teorica di una disciplina non  piu\u0027  in  vigore,  ma  cui\noccorrerebbe fare ancora riferimento a taluni fini. \n    La   soluzione   piu\u0027   lineare   pare   essere   quella    della\ndepenalizzazione  dell\u0027intera  fattispecie  di  reato,  tanto   nella\nipotesi semplice (punita con la pena pecuniaria),  quanto  in  quella\naggravata. \n    2.6 D\u0027altro canto, nella sentenza  n.  354  del  2002,  la  Corte\nCostituzionale ha gia\u0027  affrontato  una  questione  per  certi  versi\nsimile. La norma  all\u0027epoca  censurata  (per  profili  diversi  dalla\nviolazione dell\u0027art. 76 Costituzione) era quella dell\u0027art. 688, comma\n2 del codice penale, che puniva con la pena dell\u0027arresto da tre a sei\nmesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, fosse colto\nin stato di manifesta ubriachezza, se il fatto era  commesso  da  chi\navesse gia\u0027 riportato una condanna per delitto non colposo contro  la\nvita o l\u0027incolumita\u0027 individuale. \n    Fino  all\u0027intervento  di  depenalizzazione  operato  dal  decreto\nlegislativo n. 507/1999, l\u0027art. 688 del codice penale contemplava  al\nprimo comma una fattispecie base (chiunque. in un  luogo  pubblico  o\naperto al pubblico, fosse colto in stato  di  manifesta  ubriachezza)\npunita con l\u0027arresto  fino  a  sei  mesi  o  con  l\u0027ammenda  da  lire\nventimila a quattrocentomila; al  secondo  comma  prevedeva  poi  una\nfattispecie aggravata - punita con l\u0027arresto da tre a sei mesi -  per\nl\u0027ipotesi in cui il fatto fosse commesso da chi aveva gia\u0027  riportato\nuna condanna per delitto non colposo contro la vita  o  l\u0027incolumita\u0027\nindividuale. \n    Il citato decreto legislativo n. 507/1999 - in  attuazione  della\ndelega di cui agli artt. l e 7 della legge n. 205/1999  -  modificava\npoi l\u0027art. 688 del codice penale trasformando la sola ipotesi base di\ncui al primo comma in illecito amministrativo («Chiunque, in un luogo\npubblico o aperto  al  pubblico,  e\u0027  colto  in  stato  di  manifesta\nubriachezza e\u0027 punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da\nlire centomila a lire seicentomila»). Conseguentemente la fattispecie\naggravata di cui al secondo comma veniva ad essere trasformata in una\nfattispecie autonoma. \n    Nella citata sentenza n. 354 del 2002, la Corte Costituzionale ha\nrilevato tra l\u0027altro quanto segue: \n      «Quella che per l\u0027innanzi era una aggravante,  attualmente  non\ne\u0027 piu\u0027 riferita ad un reato base ed e\u0027 divenuta  essa  medesima  una\nautonoma  fattispecie  di  reato:  incorre,  infatti,  nel  reato  di\nubriachezza solo chi in passato abbia riportato condanna per  delitto\nnon colposo contro la vita o l\u0027incolumita\u0027 delle persone; chi  invece\ntale condanna non abbia subito, anche  se  e\u0027  stato  condannato  per\nreati di non minore gravita, risponde per quel medesimo comportamento\nsoltanto a titolo di illecito amministrativo.  L\u0027operazione  compiuta\ndal legislatore del 1999, in breve, era intesa a rendere  piu\u0027  lieve\nla posizione della persona colta in stato di manifesta ubriachezza in\nluogo pubblico o aperto al pubblico. Nella relazione  governativa  al\ndecreto legislativo n. 507 del 1999 la ratio della disciplina  emerge\ncon inequivoca chiarezza. trasformare in illeciti amministrativi  una\nserie  di  reati  eterogenei  quanto  ad  oggettivita\u0027  giuridica   e\nmodalita\u0027  di  condotta,  «il  cui  unico  comune   denominatore   e\u0027\nrappresentato dall\u0027esiguo spessore sanzionatorio». Nel trasporre  sul\npiano amministrativo la risposta sanzionatoria  in  modo  da  ridurre\nl\u0027area del diritto penale e sollevare cosi\u0027 gli uffici giudiziari  da\noneri impropri. si intendeva  altresi\u0027  «evitare  di  \"rivitalizzare\"\ntalune fattispecie che a causa del loro evidente anacronismo  trovano\noggi  una  applicazione  assai  limitata».  Se  questo  era  il  fine\nperseguito dal legislatore del 1999,  con  riferimento  al  reato  di\nubriachezza, emerge una intrinseca  irrazionalita\u0027  della  disciplina\ncensurata  in  quanto  il  risultato  non  e\u0027  stato  unicamente   la\ndepenalizzazione del reato base,  ma  anche  l\u0027eventuale  trattamento\nsanzionatorio piu\u0027 severo a carico di chi  abbia  riportato  condanne\nper delitto non colposo contro la vita o  l\u0027incolumita\u0027  individuale.\nInfatti, nella prospettiva dell\u0027aggravante speciale, entro  la  quale\nsi manteneva la vecchia previsione del  secondo  comma  dell\u0027articolo\n688, il giudice ben avrebbe potuto, in applicazione dell\u0027articolo  69\ndel  codice  penale,  bilanciare  tale   aggravante   con   eventuali\ncircostanze attenuanti rinvenibili  nel  concreto  atteggiarsi  della\nfattispecie  e,  una  volta  rimossa  l\u0027aggravante   e   reso   cosi\u0027\napplicabile il reato base di  cui  al  primo  comma,  irrogare  nelle\nipotesi piu\u0027 lievi la sola ammenda, prevista come  pena  alternativa.\nNel  sistema  attuale  la  possibilita\u0027  di   commisurare   la   pena\nall\u0027effettivo disvalore del fatto e\u0027 fortemente limitata: in effetti,\nil secondo comma dell\u0027art. 688 del codice penale non costituisce piu\u0027\nuna circostanza aggravante, ma configura un reato  autonomo,  sicche\u0027\nnon puo\u0027 piu\u0027 parlarsi di  bilanciamento  con  eventuali  circostanze\nattenuanti,  le  quali,  ove  ravvisabili,  possono  determinare   un\nabbattimento  del  minimo  edittale,  ma  non  esimere   il   giudice\ndall\u0027applicare comunque la pena dell\u0027arresto.» \n    Alla luce di quanto precede e di altre  considerazioni  la  Corte\nCostituzionale dichiarava  quindi  la  illegittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027articolo 688, comma 2 del codice penale. \n    2.7 La censura in esame viene mossa all\u0027art. l, comma 2,  decreto\nlegislativo n. 8/2016, in via generale, con riguardo a tutti i  reati\nrientranti nel suo ambito applicativo (fattispecie base punite con la\nsola pena pecuniaria, per le quali siano previste  ipotesi  aggravate\npunite con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a  quella\npecuniaria, fatte salve le eccezioni poi previste). Si reputa infatti\nche, essendo la disposizione normativa unica ed essendo la (ritenuta)\nviolazione del criterio di delega identica per tutti i citati  reati,\nl\u0027auspicata pronuncia di accoglimento possa per  l\u0027appunto  investire\nla norma censurata in via generale e non solo con riguardo alla guida\nsenza patente. \n    Per  l\u0027eventualita\u0027  in  cui  la  Corte  Costituzionale   dovesse\nritenere ingiustificatamente  troppo  esteso  tale  petitum,  in  via\nsubordinata si limita lo stesso al solo rapporto con  reato  ex  art.\n116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992. \n    2.8 L\u0027accoglimento della presente  questione  ad  avviso  di  chi\nscrive dovrebbe comportare l\u0027illegittimita\u0027 in via consequenziale, ai\nsensi  dell\u0027art.  27,  legge  n.  87/1953,   dell\u0027art.   5,   decreto\nlegislativo n. 8/2016. \n    2.9 Qualora la Corte Costituzionale ritenesse di  non  accogliere\nle   questioni   relative   alla   persistente    rilevanza    penale\ndell\u0027illecito,   si    chiede    di    dichiarare    l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della norma  di  cui  all\u0027art.  1,  comma  2,  decreto\nlegislativo n. 8/2016, nella parte in cui non ha  previsto  che,  con\nriguardo alle ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome\ndi reato, il giudice per il calcolo della pena continui ad  applicare\nla  disciplina  sanzionatoria  prevista  prima  dell\u0027intervento   del\ndecreto legislativo n. 8/2016. \n    Come si e\u0027 gia\u0027 rilevato,  infatti,  il  decreto  legislativo  n.\n8/2016 - depenalizzando le fattispecie base dei reati puniti  con  la\nsola pena  pecuniaria  e  trasformando  in  fattispecie  autonome  le\nvecchie ipotesi aggravate per le quali era prevista la pena detentiva\n- ha di fatto reso  piu\u0027  severo  il  trattamento  sanzionatorio  per\nqueste ultime, senza che a cio\u0027 fosse autorizzato dalla legge  delega\ne in contrasto con la logica che ispirava l\u0027intera legge n.  67/2014,\nimprontata   ai   principi   di   frammentarieta\u0027,   offensivita\u0027   e\nsussidiarieta\u0027 della  sanzione  penale  (e  di  quella  detentiva  in\nparticolare). \n    Anche la censura in  esame  viene  mossa  all\u0027art.  1,  comma  2,\ndecreto legislativo n. 8/2016. in via generale, con riguardo a  tutti\ni reati rientranti  nel  suo  ambito  applicativo  (fattispecie  base\npunite con la sola pena  pecuniaria,  per  le  quali  siano  previste\nipotesi aggravate punite con la pena detentiva).  Si  reputa  infatti\nche, essendo la disposizione normativa unica ed essendo identica  per\ntutti i citati reati la violazione dei principi e criteri della legge\ndelega, l\u0027auspicata pronuncia di  accoglimento  possa  per  l\u0027appunto\ninvestire la norma censurata in via generale e non solo con  riguardo\nalla guida senza patente. \n    Per  l\u0027eventualita\u0027  in  cui  la  Corte  Costituzionale   dovesse\nritenere ingiustificatamente troppo esteso  tale  petitum.  anche  la\npresente censura viene limitata in via subordinata al  solo  rapporto\ncon il reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992. \n    3. Non manifesta infondatezza. Le violazioni degli  artt.  3,  25\ncomma 2 e 27 comma 3 Costituzione. \n    3.0 A seguito della depenalizzazione operata per  la  fattispecie\nbase dal decreto legislativo n. 8/2016,  l\u0027art.  116,  comma  15  CdS\nsuscita ulteriori dubbi di legittimita\u0027 costituzionale - con riguardo\nagli artt. 3, 25 comma 2  e  27  comma  3  della  Costituzione  -  in\nrelazione alla persistente rilevanza penale dell\u0027ipotesi di  recidiva\nnel biennio. \n    3.1 Nella gia\u0027 citata sentenza n. 354 del 2002, con  riguardo  al\nreato  di  ubriachezza  la  Corte  Costituzionale  rilevava:   «Della\naggravante speciale [...] prevista dal secondo comma, questa Corte ha\ngia\u0027 avuto modo di occuparsi. La figura  di  reato  constava  di  una\nipotesi base  e  di  una  aggravante:  non  vi  era  pertanto  alcuna\ndifficolta\u0027 a riconoscere la non  irragionevolezza  della  previsione\nsecondo la quale colui  che  venisse  colto  in  stato  di  manifesta\nubriachezza in luogo pubblico o aperto  al  pubblico  e  avesse  gia\u0027\nsubito una  condanna  per  delitto  non  colposo  contro  la  vita  o\nl\u0027incolumita\u0027  individuale  dovesse  soggiacere  ad  una  pena   piu\u0027\nelevata. La valutazione in termini di  maggiore  pericolosita\u0027  della\ncondotta della persona colta in stato di  manifesta  ubriachezza  che\navesse riportato una condanna per quei determinati  delitti  non  era\ninfatti priva di fondamento giustificativo (ordinanze n. 53 del 1972,\nn. 185 e n. 155 del 1971). A seguito della depenalizzazione del reato\nprevisto dal primo comma dell\u0027articolo  688  del  codice  penale,  il\nquadro normativa al  quale  quelle  pronunce  si  erano  attenute  e\u0027\nprofondamente mutato. [...] l\u0027avere riportato una precedente condanna\nper delitto non colposo contro la vita o  l\u0027incolumita\u0027  individuale,\npur essendo  evenienza  del  tutto  estranea  al  fatto-reato,  rende\npunibile una condotta che, se posta  in  essere  da  qualsiasi  altro\nsoggetto, non assume  alcun  disvalore  sul  piano  penale.  Divenuta\nelemento costitutivo del reato di ubriachezza, la precedente condanna\nassume le fattezze di un marchio, che nulla  il  condannato  potrebbe\nfare per cancellare e che vale a qualificare una  condotta  che,  ove\nposta in essere da ogni altra persona,  non  configurerebbe  illecito\npenale. Il fatto poi che  il  precedente  penale  che  qui  viene  in\nrilievo sia privo di una correlazione  necessaria  con  lo  stato  di\nubriachezza rende chiaro che  la  norma  incriminatrice,  al  di  la\u0027\ndell\u0027intento  del  legislatore,  finisce   col   punire   non   tanto\nl\u0027ubriachezza in se\u0027, quanto una qualita\u0027 personale del soggetto  che\ndovesse incorrere nella contravvenzione di cui all\u0027articolo  688  del\ncodice penale. Una contravvenzione che assumerebbe, quindi, i  tratti\ndi una sorta di reato d\u0027autore, in aperta violazione del principio di\noffensivita\u0027 del reato, che nella sua accezione astratta  costituisce\nun limite alla discrezionalita\u0027 legislativa in materia  penale  posto\nsotto il presidio di questa Corte (sentenze n. 263 del 2000 e n.  360\ndel 1995). Tale limite, desumibile dall\u0027articolo 25,  secondo  comma,\ndella Costituzione, nel suo legarne  sistematico  con  l\u0027insieme  dei\nvalori connessi alla dignita\u0027 umana, opera in questo caso  nel  senso\ndi impedire che la qualita\u0027 di  condannato  per  determinati  delitti\npossa trasformare in reato fatti che per la generalita\u0027 dei  soggetti\nnon costituiscono illecito penale.» \n    3.2 Con riguardo  alla  guida  senza  patente  con  recidiva  nel\nbiennio, ad avviso di chi scrive  viene  in  rilievo  una  criticita\u0027\nsimile. Un fatto - la guida senza patente - che  per  la  generalita\u0027\ndei  consociati  non  configura  un  illecito  penale,  ove  commesso\nviceversa da chi sia recidivo nel biennio rileva penalmente. \n    E\u0027 si\u0027 vero che in questo  caso  il  collegamento  tra  requisito\nsoggettivo e condotta illecita  e\u0027  piu\u0027  stretto  rispetto  al  caso\ndell\u0027ubriachezza esaminato dalla  Corte  nella  menzionata  sentenza.\nposto che il requisito soggettivo consiste nel fatto  di  avere  gia\u0027\nposto in essere nei due anni precedenti un  altro  analogo  illecito.\nTuttavia si tratta comunque di  un  elemento  estraneo  al  fatto  di\nreato.  Si  tratta  di   un   fattore   che   potrebbe   giustificare\neventualmente ai sensi dell\u0027art. 133, comma 2 del  codice  penale  un\naggravamento della pena - come  era  per  l\u0027appunto  previsto  quando\nanche la fattispecie base  costituiva  reato  -  ma  che  non  incide\naffatto sull\u0027offesa al bene giuridico protetto: il  pericolo  per  la\nsicurezza della circolazione stradale e\u0027 identico a  prescindere  dal\nfatto che l\u0027autore della condotta di guida senza patente  abbia  gia\u0027\ncommesso, piu\u0027 o meno recentemente, un altro analogo illecito. Ne\u0027 il\nLegislatore ha ritenuto di configurare  le  piu\u0027  condotte  di  guida\nsenza patente come unificate in un unico reato, abituale  o  comunque\nconnotato dal compimento di  piu\u0027  atti  in  momenti  successivi;  ha\nviceversa optato per una struttura  dell\u0027illecito  caratterizzata  da\nun\u0027unica condotta, che gia\u0027 di per se\u0027  integra  un  illecito  ed  e\u0027\nautonomamente sanzionata. \n    La circostanza che l\u0027autore del fatto abbia gia\u0027 posto in  essere\nnei  due  anni  precedenti  lo   stesso   illecito   (definitivamente\naccertato) - subendo peraltro la relativa sanzione - non  pare  poter\nessere dirimente ai fini della rilevanza penale o meno del fatto. \n    Sussiste  cioe\u0027  ad  avviso  di  questo  giudice  una  violazione\ndell\u0027art. 25, comma 2 Costituzione, che  attraverso  il  richiamo  al\n«fatto   commesso»,   riconosce   rilievo   fondamentale   all\u0027azione\ndelittuosa per il suo  obiettivo  disvalore  e  non  solo  in  quanto\nmanifestazione di pericolosita\u0027 sociale; il principio di offensivita\u0027\nprecluderebbe cioe\u0027 di attribuire  valore  dirimente  ai  fini  della\nrilevanza penale di un fatto alla recidiva. \n    3.3   In   effetti,   nell\u0027ambito   della   sua   ormai   copiosa\ngiurisprudenza in materia di limiti al bilanciamento  della  recidiva\nreiterata, la Corte Costituzionale fin dalla sentenza 251 del 2012 ha\nritenuto che la recidiva - per quanto reiterata.  specifica,  ecc.  -\nnon  possa  giustificare  un  uguale  trattamento   per   fattispecie\nsignificativamente   diverse   sul   piano   dell\u0027offensivita\u0027,   con\nconseguente   illegittimita\u0027   di   una    norma    «che    indirizza\nl\u0027individuazione della pena concreta verso un\u0027abnorme  enfatizzazione\ndelle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata,  a\ndetrimento delle componenti oggettive del reato» \n    3.4 Come rilevato anche recentemente dalla  Corte  Costituzionale\nnella sentenza n. 211 del 2022, relativa  al  reato  di  guida  senza\npatente commesso da colui che sia sottoposto a misura di prevenzione,\n«Il  principio  di  offensivita\u0027   del   reato,   anche   nella   sua\nconfigurazione come fattispecie di pericolo, postula che le  qualita\u0027\npersonali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli  stessi  non\npossono giustificare disposizioni che attribuiscano rilevanza  penale\na condizioni soggettive,  salvo  che  tale  trattamento  specifico  e\ndifferenziato rispetto ad altre persone non risponda alla  necessita\u0027\ndi preservare altri interessi meritevoli di tutela». \n    Nella fattispecie di cui  all\u0027art.  73,  decreto  legislativo  n.\n159/2011, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, la  condizione\nsoggettiva di  sottoposto  a  misura  di  prevenzione  personale  non\ncostituisce una «evenienza del tutto estranea al fatto-reato»,  posto\nche la relativa configurazione come elemento costitutivo del reato e\u0027\nricollegata alla «necessita\u0027 di porre limitazioni  agli  spostamenti,\ndi impedire o ostacolare la perpetrazione di attivita\u0027 illecite e  di\nrendere meno agevole il sottrarsi  ai  controlli  dell\u0027autorita\u0027  nei\nconfronti di soggetti pericolosi». \n    Nella  fattispecie  di  guida  senza  patente  con  recidiva  nel\nbiennio, viceversa, la circostanza di avere gia\u0027 posto in  essere  il\nmedesimo illecito nulla aggiunge alla fattispecie  sotto  il  profilo\noffensivita\u0027. \n    3.5  Non  si  giustifica  quindi  la  disparita\u0027  di  trattamento\nrispetto alla  condotta  di  chi  non  abbia  gia\u0027  commesso  analogo\nillecito nel biennio  precedente.  Se  un  diverso  trattamento  puo\u0027\neventualmente giustificarsi, in termini di incremento della sanzione,\nnon pare invece  potersi  giustificare  l\u0027assunzione  della  recidiva\n(reiterazione dell\u0027illecito) come elemento costitutivo  del  reato  e\nquindi come discrimine tra il penalmente rilevante  e  il  penalmente\nirrilevante. \n    3.6 Si potrebbe obiettare che, in materia di particolare tenuita\u0027\ndel fatto ex  art.  131-bis  del  codice  penale,  l\u0027abitualita\u0027  del\ncomportamento - e quindi la circostanza di avere commesso altri fatti\nanaloghi - costituisce una condizione ostativa all\u0027applicazione della\ncausa di non punibilita\u0027. \n    Tuttavia,  come   sottolineato   nella   sentenza   della   Corte\nCostituzionale n. 279 del 2017, «il fatto particolarmente lieve,  cui\nfa riferimento l\u0027art. 131-bis codice penale,  e\u0027  comunque  un  fatto\noffensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce  non\npunire»:  inoltre   «un   comportamento   penalmente   illecito   con\ncaratteristiche di abitualita\u0027, specie se costituite da una  recidiva\nspecifica e reiterata, cosi\u0027 come puo\u0027 rilevare  per  determinare  la\npena, analogamente puo\u0027 rilevare per determinare la punibilita\u0027 di un\nfatto che, seppure  di  particolare  tenuita\u0027,  costituisce  comunque\nreato». \n    La norma qui censurata, viceversa, fa  dipendere  dalla  recidiva\n(reiterazione dell\u0027illecito) la stessa rilevanza penale del  fatto  e\nl\u0027applicazione peraltro di una pena  detentiva,  quindi  radicalmente\ndiversa   dalla   sanzione   pecuniaria   prevista   per   l\u0027illecito\namministrativo in assenza di recidiva nel biennio. \n    3.7 Si aggiunga un\u0027ulteriore considerazione. \n    La recidiva di cui all\u0027art. 99  del  codice  penale  (circostanza\naggravante), per  effetto  dell\u0027interpretazione  adeguatrice  fornita\ndalla Corte Costituzionale  e  dalla  Corte  di  Cassazione  e  della\nsentenza della Corte  Costituzionale  n.  185  del  2015,  e\u0027  sempre\nfacoltativa, nel senso che «presuppone un accertamento della concreta\nsignificativita\u0027 del nuovo episodio in  rapporto  alla  natura  e  al\ntempo di commissione  dei  precedenti,  avuto  altresi\u0027  riguardo  ai\nparametri di cui all\u0027art. 133 codice penale, sotto il  profilo  della\npiu\u0027 accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosita\u0027 del  reo»\n(cosi\u0027, tra le tante, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 30591 dell\u00278  giugno\n2022 Rv. 283414 - 01). \n    Nel caso viceversa di cui all\u0027art. 116,  comma  15  Codice  della\nStrada, la recidiva  (nel  biennio)  ai  sensi  dell\u0027art.  5  decreto\nlegislativo n.  8/2016  e\u0027  da  intendersi  quale  mera  reiterazione\ndell\u0027illecito  depenalizzato»,  con   un   rigido   automatismo   tra\nreiterazione e rilevanza penale del fatto. \n    Ne\u0027, dato il tenore  letterale  delle  due  norme.  pare  esservi\nmargine per interpretazioni adeguatrici che richiedano  una  verifica\nda parte  del  giudice  della  concreta  significativita\u0027  del  nuovo\nepisodio in termini di maggiore colpevolezza e maggiore pericolosita\u0027\ndel reo (che - per quanto si tratti di fatto analogo e reiterato  nel\nbiennio - potrebbero difettare). \n    3.8 Si ravvisa una violazione anche dell\u0027art. 27, comma  3  della\nCostituzione. \n    Una pena correlata ad una condizione soggettiva  avulsa  rispetto\nall\u0027offesa al bene giuridico protetto sarebbe infatti inevitabilmente\navvertita come  ingiusta  dal  condannato  e  difficilmente  potrebbe\nesplicare quindi la propria funzione  rieducativa;  al  contrario  il\ncondannato - che per effetto della recidiva si veda  assoggettato  ad\nuna sanzione penale (anziche\u0027 ad una mera  sanzione  amministrativa),\nper di piu\u0027 detentiva - non potrebbe che percepire come irragionevole\nla pena stessa e non aderirebbe quindi al trattamento rieducativo. \n    3.9 In via subordinata, qualora le questioni sopra illustrate non\nfossero accolte, si chiede alla Corte  Costituzionale  di  dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della  norma  di  cui  all\u0027art.  116,\ncomma 15, decreto legislativo n.  285/1992,  nella  parte  in  cui  -\nnell\u0027ipotesi di recidiva nel biennio - prevede  che  si  applichi  la\npena dell\u0027arresto fino ad un anno oltre all\u0027ammenda da euro 2.257  ad\neuro 9.032, anziche\u0027 la  pena  dell\u0027ammenda  da  euro  5.000  a  euro\n30.000. \n    Qualora  cioe\u0027  si  ritenesse  legittima  la  nuova   fattispecie\nautonoma di guida senza patente con  recidiva  nel  biennio,  non  si\npotrebbe comunque ritenere legittima la previsione per la  stessa  di\nuna pena detentiva (oltre che pecuniaria). \n    In ragione dei gia\u0027 invocati principi di cui  agli  artt.  3,  25\ncomma 2 e 27 comma 3 Costituzione, non pare possibile  far  dipendere\nla natura detentiva della pena (in luogo di quella pecuniaria)  dalla\nrecidiva, e cioe\u0027 da un elemento estraneo al fatto di reato. \n    La Corte Costituzionale con la sentenza 94 del 2023 ha dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  69,  comma  4  del  codice\npenale, nella parte in cui, relativamente ai delitti  puniti  con  la\npena edittale dell\u0027ergastolo, prevede il divieto di prevalenza  delle\ncircostanze attenuanti sulla recidiva reiterata. La  Corte  ha  cioe\u0027\nritenuto  che  la  recidiva  -  quand\u0027anche  reiterata  -  non   puo\u0027\ndeterminare  (inibendo   l\u0027effetto   diminuente   delle   circostanze\nattenuanti) l\u0027applicazione  di  una  pena  detentiva  perpetua  quale\nl\u0027ergastolo nelle  situazioni  in  cui  in  sua  assenza  il  giudice\npotrebbe applicare una pena detentiva (elevata ma) temporanea. \n    Analogamente si dovrebbe  ritenere  che  un\u0027eventuale  norma  che\nprevedesse, in ragione della sussistenza della recidiva reiterata  (o\ndi  «three  strikes»  secondo  il  modello  statunitense),  una  pena\nperpetua sarebbe illegittima per la violazione  dei  citati  principi\nfondamentali. \n    La situazione ora in esame, sia pur ad un diverso  livello,  pare\nsimile. Se e\u0027 legittimo prevedere un inasprimento quantitativo  della\npena (entro certi limiti) in relazione alla recidiva o subordinare la\nfruizione di benefici al fatto  di  non  avere  riportato  precedenti\ncondanne, prevedere una pena di natura  diversa  e  decisamente  piu\u0027\nsevera in funzione della recidiva non appare legittimo. \n    3.10 Quale soluzione alternativa costituzionalmente adeguata,  si\nsuggerisce la previsione - quale pena per l\u0027ipotesi di  recidiva  nel\nbiennio - dell\u0027ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. Si  tratta  dello\nstesso  range  previsto  dall\u0027art.  1,  comma  5,  lett.  b)  decreto\nlegislativo n. 8/2016 per la sanzione amministrativa  pecuniaria  con\nriguardo all\u0027ipotesi semplice di guida senza patente  (per  la  quale\nera precedentemente prevista una pena pecuniaria pari nel massimo  ad\neuro 9.032, e quindi superiore ad euro 5.000, ma non ad euro 20.000). \n    La significativa ampiezza di detta cornice edittale consentirebbe\ndi tenere conto nell\u0027ambito della stessa anche della recidiva. \n    D\u0027altro canto,  gia\u0027  la  previsione  della  rilevanza  penale  -\nanziche\u0027 meramente  amministrativa  -  del  fatto  sarebbe  idonea  a\ndifferenziare  adeguatamente  l\u0027ipotesi  di  recidiva   nel   biennio\ndall\u0027ipotesi semplice. \n    4. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  delle  norme\nsopra  censurate  alle  disposizioni  della   Costituzione   e   alle\ndisposizioni interposte sopra invocate, chiaro e univoco  essendo  il\ndato letterale. \n    Le norme di cui all\u0027art.  l,  comma  2,  decreto  legislativo  n.\n8/2016 e all\u0027art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992 sono\ndel resto interpretate  in  modo  costante  dalla  giurisprudenza  di\nlegittimita\u0027 in conformita\u0027 al citato dato letterale (varie  pronunce\nfanno riferimento all\u0027esclusione della depenalizzazione per l\u0027ipotesi\ndi recidiva nel biennio: tra le altre, Cass.  Sez.  7,  Ordinanza  n.\n11916 del 14 marzo 2024 Rv. 286200 - 01, Cass. Sez.  4,  Sentenza  n.\n27398 del 6 aprile 2018 Rv. 273405 - 01, Cass. Sez.  4,  Sentenza  n.\n44905 del 12 ottobre 2023 Rv. 285318 - 01). \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visti gli articoli 134 Costituzione, 23 ss. legge n. 87/1953; \n    Ritenute d\u0027ufficio le questioni rilevanti  e  non  manifestamente\ninfondate; \n    Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale - per violazione\ndell\u0027art. 76 Costituzione - della norma di cui all\u0027art. l,  comma  2,\ndecreto legislativo n. 8/2016,  limitatamente  alle  parole  «In  tal\ncaso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome  di\nreato» (in via generale o, in subordine, con riguardo al  solo  reato\nex art. 116, comma 15, decreto  legislativo  n.  285/1992)  e  quindi\ndell\u0027art. 5 decreto legislativo n. 8/2016; \n    In subordine, in ordine alla legittimita\u0027  costituzionale  -  per\nviolazione degli artt. 3, 25 comma 2 e  27  comma  3  Costituzione  -\ndella norma di cui all\u0027art. 116, comma  15,  decreto  legislativo  n.\n285/1992, nella parte in cui prevede la rilevanza  penale  del  fatto\nnell\u0027ipotesi di recidiva nel biennio; \n    In   ulteriore   subordine,   in   ordine    alla    legittimita\u0027\ncostituzionale - per violazione dell\u0027art.  76  Costituzione  -  della\nnorma di cui all\u0027art. 1, comma  2,  decreto  legislativo  n.  8/2016,\nnella parte in cui non ha previsto (in via generale o, in  subordine,\nin relazione al solo reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo\nn.  285/1992)  che,  con  riguardo  alle  ipotesi  aggravate  ora  da\nritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice  per  il  calcolo\ndella pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista\nprima dell\u0027intervento del decreto legislativo n. 8/2016; \n    In   ulteriore   subordine,   in   ordine    alla    legittimita\u0027\ncostituzionale della norma di cui all\u0027art.  116,  comma  15,  decreto\nlegislativo n.  285/1992,  nella  parte  in  cui  -  nell\u0027ipotesi  di\nrecidiva nel biennio - prevede che si applichi la  pena  dell\u0027arresto\nfino ad un anno oltre  all\u0027ammenda  da  euro  2.257  ad  euro  9.032,\nanziche\u0027 la pena dell\u0027ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. \n    Sospende  giudizio  in  corso,   ed   i   relativi   termini   di\nprescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte Costituzionale  della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri,  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte Costituzionale. \n    Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23,  comma  4,  legge  n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza  e  che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice  di  procedura\npenale. \n        Firenze, 3 giugno 2024 \n \n                         Il giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62034","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/01/2016","data_nir":"2016-01-15","numero_legge":"8","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;8~art1"},{"id":"62033","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/01/2016","data_nir":"2016-01-15","numero_legge":"8","descrizionenesso":"","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;8~art5"},{"id":"62035","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/04/1992","data_nir":"1992-04-30","numero_legge":"285","descrizionenesso":"","legge_articolo":"116","specificaz_art":"","comma":"15","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art116"}],"elencoParametri":[{"id":"78236","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"76","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in via subordinata","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78237","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78238","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78239","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78240","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"67","data_legge":"28/04/2014","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett a)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;67~art2","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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