HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/99 | |
---|---|---|
Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 300 "total_time" => 0.237892 "namelookup_time" => 0.000479 "connect_time" => 0.031396 "pretransfer_time" => 0.070658 "size_download" => 60251.0 "speed_download" => 254223.0 "starttransfer_time" => 0.070673 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 46652 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 70602 "connect_time_us" => 31396 "namelookup_time_us" => 479 "pretransfer_time_us" => 70658 "starttransfer_time_us" => 70673 "total_time_us" => 237892 "start_time" => 1757461437.8802 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/99" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n * expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x27bfee0)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/99 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Tue, 09 Sep 2025 23:43:57 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Tue, 09 Sep 2025 23:43:57 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"99","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale di Siena","localita_autorita":"","data_deposito":"18/04/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"04/06/2025","numero_gazzetta":"23","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"1 dicembre 2025","descrizione_fissazione":"Camera di Consiglio","stato_fissazione":"2","relatore":"VIGANÒ","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eCircolazione stradale – Codice della strada - Reato di guida dopo l\u0027assunzione di sostanze stupefacenti\u0026nbsp;–\u0026nbsp;Trattamento sanzionatorio – Omessa previsione della necessità dell’accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida – Violazione del principio di necessaria offensività – Irragionevolezza della presunzione di pericolosità sottesa all’incriminazione – Violazione del principio della finalità\u0026nbsp;rieducativa della pena – Irragionevole previsione della medesima cornice edittale per fattispecie portatrici di disvalore completamente differente.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"L. V.","altre_parti":"Unione Camere Penali Italiane, Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP)","testo_atto":"N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2025\n\r\nOrdinanza del 18 aprile 2025 del Tribunale di Siena nel procedimento\npenale a carico di L. V.. \n \nCircolazione stradale - Guida dopo l\u0027assunzione di sostanze\n stupefacenti - Trattamento sanzionatorio - Omessa previsione della\n necessita\u0027 dell\u0027accertamento in ordine alla ricorrenza di una\n effettiva alterazione psico-fisica derivante dall\u0027assunzione di\n sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga\n alla guida. \n- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della\n strada), art. 187, comma 1, come modificato dall\u0027art. 1, comma 1,\n lett. b), numero 1), della legge 25 novembre 2024, n. 177\n (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo\n per la revisione del codice della strada, di cui al decreto\n legislativo 30 aprile 1992, n. 285). \n\n\r\n(GU n. 23 del 04-06-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA \nUfficio dei giudici per le indagini preliminari e dell\u0027udienza\n preliminare \n \n Il Tribunale ordinario di Siena, Sezione penale, Ufficio dei\nGiudici per le indagini preliminari e dell\u0027udienza preliminare, in\npersona del Giudice per le indagini preliminari, dott. Andrea\nGrandinetti; \n presa visione degli atti del procedimento in epigrafe indicato,\nnei confronti di V.L. nato ad ..., il ... con domicilio dichiarato\npresso l\u0027abitazione di residenza, sita in ..., via ..., n. ... con\nl\u0027assistenza del difensore d\u0027ufficio, avvocato Deborak Da Vela del\nForo di Siena in ordine alla seguente imputazione della\ncontravvenzione p. e p. dall\u0027art. 187 comma 1 decreto-legislativo 30\naprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, per avere circolato\nalla guida dell\u0027autovettura ... tg. ... dopo aver assunto sostanze\nstupefacenti, come accertato dagli operatori della Tenenza\nCarabinieri di ... che lo identificavano durante un controllo alla\ncircolazione stradale, ed in particolare per essere risultato\npositivo a cocaina, come da referto dell\u0027Ospedale ... del ...\ncommesso in ... (...) in data ... esaminata la richiesta motivata di\nemissione di decreto penale di condanna, avanzata, in data 19 marzo\n2025, dal locale pubblico ministero, che ha ritualmente trasmesso, in\ndata 21 marzo 2025, il fascicolo delle indagini preliminari alla\ncancelleria dell\u0027ufficio G.i.p./G.u.p. presso il Tribunale ordinario\ndi Siena; \n osservato, in linea generale, che: \n (a) l\u0027art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,\nprevede che: «la questione di legittimita\u0027 costituzionale di una\nlegge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata\nd\u0027ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e\nnon ritenuta dal giudice manifestamente infondata, e\u0027 rimessa alla\nCorte costituzionale per la sua decisione»; \n (b) l\u0027art. 23 legge n. 87/1953 prevede: \n che «nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorita\u0027\ngiurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono\nsollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale mediante apposita\nistanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell\u0027atto avente\nforza di legge dello Stato o di una regione, viziate da\nillegittimita\u0027 costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione\no delle leggi costituzionali, che si assumono violate»; \n che «l\u0027autorita\u0027 giurisdizionale, qualora il giudizio non\npossa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale o non ritenga che la\nquestione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza\ncon la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu\nsollevata la questione, dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti\nalla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso»; \n che «la questione di legittimita\u0027 costituzionale puo\u0027\nessere sollevata, di ufficio, dall\u0027autorita\u0027 giurisdizionale davanti\nalla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni\npreviste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di\ncui al comma precedente»; \n che «l\u0027autorita\u0027 giurisdizionale ordina che a cura della\ncancelleria l\u0027ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel\npubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero\nquando il suo intervento sia obbligatorio, nonche\u0027 al Presidente del\nConsiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a\nseconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di\nlegge dello Stato o di una regione. L\u0027ordinanza viene comunicata dal\ncancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al\nPresidente del Consiglio regionale interessato»; \n ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nei termini e\nper le motivazioni di cui infra, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 187, primo comma, decreto legislativo n.\n285/1992, per come modificato dall\u0027art. 1, comma 1, lettera b), legge\n25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024,\nn. 280), in vigore dal 14 dicembre 2024, in riferimento agli articoli\n3, 13, 25, secondo comma e 27 della Costituzione. \n \n Osserva \n \n 1. La vicenda oggetto del procedimento. \n 1.1. Il procedimento penale in epigrafe indicato ha tratto\nl\u0027abbrivio dalla comunicazione di notizia di reato n. ... redatta, in\ndata 10 febbraio 2025, dalla Legione Carabinieri Toscana - Tenenza di\n..., relativa al contegno asseritamente tenuto, in data ...,\ndall\u0027odierno imputato, V. L., deferito in stato di liberta\u0027 per la\ncontravvenzione di cui all\u0027art. 187, primo comma, decreto legislativo\nn. 285/1992, vigente ratione temporis [pertanto, per come modificato\ndall\u0027art. 1, comma 1, lettera b), legge 25 novembre 2024, n. 177\n(nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), in vigore dal 14\ndicembre 2024]. \n 1.2. In particolare, all\u0027esito delle investigazioni preliminari,\nsvolte d\u0027iniziativa ad opera della polizia giudiziaria sopra\nindicata, e\u0027 emerso: \n (a) che, in data ..., intorno alle ore ... circa, personale\nin servizio presso la Legione Carabinieri Toscana, Tenenza di ...,\nnel contesto di attivita\u0027 di controllo «ai fini di prevenzione,\nrepressione di sostanze stupefacenti», espletata nel Comune di ...(\n...), in corrispondenza del ... della strada provinciale ..., si\navvedeva della circostanza che un\u0027autovettura ..., di colore ...,\ntargata ... fermava la propria marcia in una area boschiva limitrofa\n(1) ; \n (b) che il personale di polizia giudiziaria raggiungeva\nl\u0027autovettura, ivi condotta da un uomo successivamente identificato\nnell\u0027odierno imputato V., il quale, debitamente richiesto, consegnava\nal personale della Legione Carabinieri Toscana un involucro,\ncontenente presumibilmente sostanza stupefacente (2) ; \n (c) che, alla luce della res oggetto di ostensione ad opera\ndel prevenuto, il personale di polizia giudiziaria, forniti gli\navvertimenti di legge (ed acquisito il consenso al prelievo di\ncampioni biologici ad opera del prevenuto, che rinunziava alla\nfacolta\u0027 di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso\ndelle operazioni), conduceva il V. presso il piu\u0027 vicino nosocomio al\nfine di sottoporlo ad accertamenti urgenti (3) ; \n (d) che, in data ..., il Presidio Ospedaliero ... procedeva\nalla presa in carico dei reperti (4) ; \n (e) che, eseguiti gli accertamenti, questi ultimi rendevano,\nper quanto d\u0027interesse, il seguente risultato, di cui al referto del\n... (5) : \n (e.1) quanto alle «analisi» del «materiale virtuale»:\n«urine»: positivita\u0027 alla sostanza stupefacente del tipo «cocaina»: \n \n\n \u003ca href\u003d\"/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg\u003d2025060425C001240003001\"\u003eParte di provvedimento in formato grafico\u003c/a\u003e\n\n \n (e.2) quanto alle «analisi» del «materiale virtuale»:\n«sangue», positivita\u0027 alla sostanza stupefacente del tipo «cocaina»: \n \n\n \u003ca href\u003d\"/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg\u003d2025060425C001240003002\"\u003eParte di provvedimento in formato grafico\u003c/a\u003e\n\n \n 1.3. Deve, pertanto, ritenersi che, all\u0027esito delle\ninvestigazioni preliminari, sia emerso che il V. abbia assunto\nsostanze stupefacenti, del tipo «cocaina» e «dopo» (recte: in un\nmomento successivo, dal punto di vista cronologico) sia stato colto\ndalla p.g. operante nell\u0027atto di guidare un veicolo a motore. \n 2. Sulla rilevanza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n 2.1. E\u0027 opinione del Tribunale che la questione da sottoporsi\nallo scrutinio di costituzionalita\u0027 sia munita del requisito della\nrilevanza, ex art. 23 legge n. 87/1953, per come declinato dalla\nconsolidata giurisprudenza costituzionale. \n 2.2. In vista della giustificazione dell\u0027avviso appena osteso,\noccorre, anzitutto, rilevare: \n (a) come, da tempo, la Dottrina abbia messo in luce una certa\n«fluttuazione» nella individuazione delle «regole d\u0027uso» della\nlocuzione «rilevanza»: da «mera applicabilita\u0027» della decisione nel\ngiudizio a quo, ad «influenza» sul ridetto giudizio, fino a predicare\nla «necessaria applicazione» della norma (tratta dalla disposizione\ndi legge impugnata) ad opera del giudice rimettente; \n (b) come, di recente, in taluni pronunciamenti, nel declinare\nlo scrutinio di ammissibilita\u0027, sub specie di rilevanza, della\nquestione di legittimita\u0027 prospettata dal giudice a quo, la Corte\ncostituzionale abbia chiarito come debba stimarsi «sufficiente che la\ndisposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la\npronuncia di accoglimento possa incidere sull\u0027esercizio della\nfunzione giurisdizionale, anche soltanto sotto il profilo del\npercorso argomentativo che sostiene la decisione del processo\nprincipale, senza che occorra la dimostrazione della sua effettiva\ncapacita\u0027 di influire sull\u0027esito del processo medesimo. Cio\u0027, in\nquanto il presupposto della rilevanza non si identifica nell\u0027utilita\u0027\nconcreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare» [cfr. Corte\ncostituzionale, sent. 1° luglio 2024 (dep. 18 luglio 2024), n. 135,\nPres. Barbera, redd. Modugno-Vigano\u0027, § 3.1 Considerato in diritto;\nadesivamente, gia\u0027, ex plurimis, Corte costituzionale, sent. 23\nnovembre 2021, n. 247, Pres. Coraggio, red. Buscema, § 4 Considerato\nin diritto]. \n 2.3. Ebbene, proprio in attuazione delle piu\u0027 recenti coordinate\nermeneutiche, ricostruita la vicenda come sopra compendiato, ad\navviso del Tribunale non paiono porsi dubbi: \n (a) da un lato, in ordine alla applicabilita\u0027, nel giudizio a\nquo, dell\u0027art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992,\nnell\u0027attuale formulazione, poiche\u0027 disposizione vigente al momento\ndel fatto ascritto al V.; \n (b) da un altro lato, in ordine alla circostanza che una\npronunzia di accoglimento della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale prospettata ben potrebbe incidere sull\u0027esercizio della\nfunzione giurisdizionale, anche soltanto sotto il profilo del\npercorso argomentativo che sostenga la decisione cui e\u0027 chiamato il\nTribunale ordinario di Siena; cio\u0027 in quanto, a tacer d\u0027altro, la\nprospettata pronunzia additiva (in bonam partem) imporrebbe\nl\u0027accertamento di aspetti fattuali (quali quelli relativi\nall\u0027attualita\u0027 dello «stato di alterazione psico-fisica»),\nattualmente obliterati dalla fattispecie astratta per come rimodulata\ndal legislatore nel 2024 (che, invero, assurgevano a basamento\ndell\u0027incriminazione nella sua formulazione anteriore al 14 dicembre\n2024 e, quindi, a thema probandum, oltre che decidendum). \n 2.4. Eppure, e\u0027 opinione del Tribunale che non sia un fuor d\u0027opra\nosservare come - anche a voler ricostruire in termini maggiormente\npregnanti lo scrutinio di rilevanza della questione (dando, cosi\u0027,\nluogo ad un ispessimento del relativo requisito di ammissibilita\u0027) -\nnon potrebbero nutrirsi dubbi in ordine alla stretta, concreta,\nnecessita\u0027, nel caso di specie, di applicare l\u0027art. 187, primo comma,\ndecreto legislativo n. 285/1992, per come rimodulato dalla legge 25\nnovembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n.\n280), con quanto ne segua in punto di effettiva influenza della\npronunzia di accoglimento della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale sulla delibazione rimessa a questo Giudice. In\nparticolare: \n (a) in caso di ravvisata legittimita\u0027 costituzionale della\ncitata disposizione, il Tribunale, alla luce della ricostruzione dei\nfatti sopra compendiata, dovra\u0027 ritenere integrata la fattispecie di\n«guida dopo l\u0027assunzione di sostanze stupefacenti», con conseguente\nemissione di decreto penale di condanna del prevenuto; \n (b) in caso di ravvisata illegittimita\u0027 costituzionale, nei\ntermini che infra verranno dettagliati, il Tribunale, alla luce della\nricostruzione dei fatti sopra compendiata, dovra\u0027 rigettare la\nrichiesta di decreto penale di condanna formulata dal locale pubblico\nministero. \n 2.5. Alla luce delle argomentazioni appena spese, deve, pertanto,\nconfermarsi l\u0027assunto predicativo della rilevanza, ex art. 23 legge\nn. 87/1953, della questione da sottoporsi allo scrutinio di\ncostituzionalita\u0027. \n 3. Sulla non manifesta infondatezza della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n 3.1. Premessa: la recente evoluzione normativa in ordine alla\ncontravvenzione di cui all\u0027art. 187, primo comma, decreto legislativo\nn. 285/1992. \n 3.1.1. E\u0027 opinione del Tribunale che, in vista di una piu\u0027\nagevole comprensione della prospettata questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, per violazione, sotto molteplici profili, della Carta\ncostituzionale, occorra, preliminarmente, procedere alla\nricostruzione dell\u0027evoluzione normativa che ha recentemente\ninteressato l\u0027art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992. \n 3.1.2. Come noto, anteriormente alla novella di cui all\u0027art. 1\ndella legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29\nnovembre 2024, n. 280): \n (a) l\u0027art. 187 decreto legislativo n. 285/1992, rubricato\n«guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze\nstupefacenti» (nel suo testo in vigore dal 30 luglio 2010) prevedeva,\nper quanto d\u0027interesse, al primo comma, che: «Chiunque guida in stato\ndi alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o\npsicotrope e\u0027 punito con l\u0027ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e\nl\u0027arresto da sei mesi ad un anno»; \n (b) nel delineare l\u0027ambito denotativo e connotativo della\ndisposizione menzionata, in Dottrina e giurisprudenza si era\nraggiunta una certa concordia in ordine ai seguenti «asserti» per\ncosi\u0027 dire «nomologici»: \n (b.1) l\u0027art. 187 cit. descrive una fattispecie (non gia\u0027 di\nevento, bensi\u0027 di condotta) di pericolo (per vero, astratto),\nfunzionale alla tutela (anticipata) dell\u0027interesse alla «sicurezza\nper la circolazione stradale», strumentale alla protezione\ndell\u0027incolumita\u0027 degli utenti della strada; \n (b.2) la salvaguardia della menzionata «seriazione di\ninteressi» ritenuti meritevoli di tutela penale avviene (recte:\navveniva) attraverso la descrizione di una fattispecie costituita dal\nconcorso di due co-elementi qualificanti: «da un lato, lo stato di\nalterazione, capace di compromettere le normali condizioni\npsico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e\nconcretizzante di per se\u0027 una condotta di pericolo per la sicurezza\ndella circolazione stradale; dall\u0027altro l\u0027assunzione di sostanze\n(stupefacenti o psicotrope), idonee a causare lo stato alterazione»\n(cfr. gia\u0027 Corte costituzionale, ord. 27 luglio 2004, Pres.\nZagrebelsky, red. Mezzanotte, quinto capoverso del Consideralo;\nadesivamente, ex multis, Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2023, n.\n5890, rv. 284099, Pres. Ciampi, est. Pezzella, imp. ..., § 2\nConsiderato in diritto», ove si chiarisce che: «la condotta tipica\ndel reato previsto dall\u0027art. 187 cod. strada non e\u0027 quella di chi\nguida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensi\u0027 quella di colui\nche guida in stato d\u0027alterazione psicofisica determinato da tale\nassunzione»); \n (b.3) «l\u0027alterazione richiesta per l\u0027integrazione del reato\nprevisto dall\u0027art. 187 cod. strada esige l\u0027accertamento di uno stato\ndi coscienza semplicemente modificato dall\u0027 assunzione di sostanze\nstupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di\nintossicazione (cfr. Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 5890,\nrv. 284099, Pres. Ciampi, est. Pezzella, imp. ..., § 3 Considerato in\ndiritto»); modificazione che deve atteggiarsi quale «compromissione\ndei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che\nriguardano l\u0027individuo in se\u0027 ed i suoi rapporti con l\u0027esterno» (cfr.\nCass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41376, rv. 274712-01,\nPres. Fumu, est. Nardin, imp. ..., § 7 Considerato in diritto); \n (b.4) per la configurabilita\u0027 del reato di cui all\u0027art. 187\ncit. «sono necessari un accertamento tecnico-biologico e la\nsussistenza di circostanze che comprovino la situazione di\nalterazione psico-fisica»; di talche\u0027, «alla sintomatologia\ndell\u0027alterazione, deve dunque accompagnarsi l\u0027accertamento della sua\norigine e cioe\u0027 dell\u0027assunzione di una sostanza drogante o\npsicotropa, non essendo la mera alterazione di per se\u0027 punibile, se\nnon derivante dall\u0027uso di sostanza, ne\u0027 essendo tale il semplice uso\nnon accompagnato da alterazione» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 14 maggio\n2020, n. 15078, rv. 279140-01, Pres. Bricchetti, est. Dawan, imp.\n..., § 5 Considerato in diritto); \n (b.5) «ai fini della configurabilita\u0027 del reato di guida\nsotto l\u0027influenza di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione\ndel conducente puo\u0027 essere dimostrato attraverso gli accertamenti\nbiologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del\nfatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di\naltri liquidi fisiologici (cosi\u0027 Sez. 4, n. 6995 del 9 gennaio 2013,\n..., Rv. 254402) secondo cui \"deve pertanto ritenersi pienamente\nsufficiente, ai fini dell\u0027accertamento della colpevolezza\ndell\u0027imputato, l\u0027avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di\nbase scientifica, costituito dall\u0027accertamento compiuto sulle sole\nurine, in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del\nfatto, senza alcuna indispensabilita\u0027 del compimento di un\u0027analisi su\ndue diversi liquidi biologici dell\u0027imputato\", fattispecie nella quale\ne\u0027 stata ritenuta sufficiente l\u0027analisi delle urine unitamente allo\nstato confusionale dell\u0027imputato riscontrato al momento del fatto;\nSez. 4, n. 20043 del 5 marzo 2015, ..., Rv. 263890; Sez. 4 n. 3623\ndel 14 gennaio 2016, ..., non massimata)» (cfr. Cass. pen., sez. IV,\n13 febbraio 2023, n. 5890, rv. 284099, Pres. Ciampi, est. Pezzella,\nimp. ..., § 3 Considerato in diritto»; cfr. altresi\u0027 Cass. pen., sez.\nIV, 25 settembre 2018, n. 41376, rv. 274712-01, Pres. Fumu, est.\nNardin, imp. ..., § 9 Considerato in diritto, ove si legge: «le\nmodalita\u0027 di accertamento previste dall\u0027art. 187 C.d.S., nondimeno,\nnon implicando necessariamente l\u0027accertamento ematico (da ritenersi -\nove positivo - risolutivo sulla causa scatenante l\u0027alterazione)\nconsentono di far risalire l\u0027origine dell\u0027alterazione psicofisica\nall\u0027uso di droghe anche attraverso accertamenti biologici diversi\ncome l\u0027esame delle urine, che seppure di per se\u0027 non esaustivi, sono\ncertamente indicativi della pregressa assunzione. Il che consente, di\nvolta in volta, di attribuirvi rilievo a seconda dell\u0027intensita\u0027\ndell\u0027alterazione psicofisica, della concentrazione dei metaboliti e\ndella tipologia di sostanza, di elementi di riscontro esterni - fra\nle quali anche le prove testimoniali se utili - che consentano di\nelidere l\u0027eventuale equivocita\u0027 degli altri dati»); \n (b.6) «la scelta legislativa di ancorare la punibilita\u0027 a\npresupposti diversi da quelli previsti la guida in stato di ebbrezza,\nper configurare la quale e\u0027 sufficiente porsi alla guida dopo aver\nassunto alcool oltre una determinata soglia, trova la sua ratio\nnell\u0027apprezzamento della ritenuta maggior pericolosita\u0027 dell\u0027azione\nrispetto al bene giuridico tutelato della sicurezza stradale, che\nimplica l\u0027assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell\u0027accertata\nalterazione psicofisica causata dall\u0027assunzione di stupefacenti.\nTanto e\u0027 vero che la sanzione prevista dall\u0027art. 187, comma 1^\ncorrisponde alla piu\u0027 grave sanzione prevista dall\u0027art. 186, comma\n2\", lettera c) e cosi\u0027 parimenti si sovrappongono le sanzioni\npreviste per il caso in cui il conducente provochi un sinistro\nstradale» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41376, rv.\n274712-01, Pres. Fumu, est. Nardin, imp. ..., § 6 Considerato in\ndiritto). \n 3.1.3. Su tale quadro ermeneutico, assolutamente consolidato nei\ntermini sopra indicati, e\u0027 intervenuto l\u0027art. 1 legge 25 novembre\n2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), «al\nfine di porre rimedio alle difficolta\u0027 operative riscontrate nella\ncontestazione dell\u0027illecito della guida dopo aver assunto sostanze\nstupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di\naccertamento a disposizione delle forze di polizia. Nello specifico,\nsi supera lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per\ntipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non\npunibilita\u0027 di condotte particolarmente pericolose per l\u0027incolumita\u0027\npubblica» (6) . \n A prescindere dalla a-tecnicita\u0027 (ovvero financo\ncontraddittorieta\u0027) degli enunciati sopra riportati (specie nella\nparte in cui si inquadra l\u0027alterazione psico-fisica quale presupposto\nper la tipizzazione della fattispecie penale, ovvero si ritiene che\n«lo stato di alterazione psico-fisica» determini «di fatto la non\npunibilita\u0027»), la finalita\u0027 presa di mira dal legislatore, quale\nquella di «porre fine alle difficolta\u0027 operative», e\u0027 stata\nperseguita, per quanto d\u0027interesse, attraverso l\u0027espunzione - dalla\ndescrizione della porzione oggettiva del tipo contravvenzionale di\ncui all\u0027art. 187 decreto legislativo n. 285/1992 - dell\u0027espressione\n«in stato di alterazione psico-fisica, che fungeva da thema probandum\n(oltre che decidendum), ai sensi dell\u0027art. 187 cod. proc. pen., la\nvalutazione in ordine alla cui integrazione non poteva dirsi\nsottratta alla regola di giudizio dell\u0027oltre ogni ragionevole dubbio. \n All\u0027esito dell\u0027intervento normativo, residua, pertanto, una\nfattispecie penale: \n (a) di (condotta) pericolo(sa), asseritamente funzionale alla\ntutela (anticipata) dell\u0027interesse alla «sicurezza per la\ncircolazione stradale», strumentale alla tutela dell\u0027incolumita\u0027\ndegli utenti della strada; \n (b) descritta nei termini seguenti: «Chiunque guida ((...))\ndopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e\u0027 punito con\nl\u0027ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l\u0027arresto da sei mesi ad un\nanno»; \n (c) la cui porzione oggettiva viene ad essere costruita\ntramite la giustapposizione (non gia\u0027 di tre, bensi\u0027) di due\nco-elementi costitutivi: \n primo elemento: l\u0027agente deve aver assunto sostanze\nstupefacenti ovvero psicotrope; \n secondo elemento: (in un momento successivo all\u0027intervenuta\nassunzione) l\u0027agente deve essersi posto alla guida; \n (d) il cui disvalore: \n (d.1) non e\u0027 piu\u0027 articolato tutt\u0027intorno all\u0027incedere\n(anche) eziologico (oltre che scientificamente fondato) seguente:\n«assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» - «compromissione\ndelle normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello\nsvolgimento della guida» - «atto del porsi alla guida», capace di\nporre in pericolo l\u0027interesse alla «sicurezza per la circolazione\nstradale», strumentale alla tutela dell\u0027incolumita\u0027 degli utenti\ndella strada; \n (b.2) bensi\u0027 viene ad assidersi sul mero dato di\nsuccessione cronologica seguente: «assunzione di sostanze\nstupefacenti o psicotrope» - «alto del porsi alla guida»,\nasseritamente capace di porre in pericolo l\u0027interesse tutelato\ndall\u0027incriminazione. \n Trattasi, a ben vedere, di una operazione con effetti espansivi\ndel perimetro della penalita\u0027 entro il quale rientrerebbero: \n (a) da un lato, classi di fattispecie in cui l\u0027agente si sia\nposto alla guida dopo aver assunto, per ragioni terapeutiche o meno,\nsostanze stupefacenti o psicotrope, cui sia (concretamente,\neffettivamente) conseguita un\u0027alterazione psico-fisica (o meglio: una\ncompromissione delle normali condizioni psico-fisiche indispensabili\nnello svolgimento della guida); \n (b) da un altro lato, classi di fattispecie in cui l\u0027agente\nsi sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o\npsicotrope, in assenza di alcuna (concreta, effettiva) alterazione,\nper i piu\u0027 svariati motivi: \n (b.1) poiche\u0027 la compromissione delle normali condizioni\npsico-fisiche, inizialmente datasi, e\u0027 venuta a cessare a cagione del\ntempo trascorso tra la assunzione di prodotto drogante e l\u0027atto del\nporsi alla guida; \n (b.2) poiche\u0027 la compromissione delle ridette condizioni\nnon si e\u0027 mai data, a cagione della totale assenza di principio\nattivo in sostanze tabellate (7) , ovvero della natura\nsostanzialmente inerte del prodotto tabellato. \n A ben guardare, l\u0027esegesi sopra offerta del disposto normativa,\ncome novellato: \n (a) trova conforto in un argomento «letterale», attribuendo\nalle locuzioni utilizzate dal legislatore il «senso fatto palese dal\nsignificato proprio», liddove il legislatore specifica una\nsuccessione (meramente) cronologica tra l\u0027assunzione di stupefacenti\no sostanze psicotrope e l\u0027atto del porsi alla guida; \n (b) trova corroborazione nell\u0027argomento dell\u0027«intentio\nlegislatoris», come agilmente evincibile dalla relazione illustrativa\nsopra trascritta nella parte d\u0027interesse, da cui emerge chiaramente\nla ferma intenzione, da parte del regolatore pubblico, di espungere\ndalla porzione oggettiva della contravvenzione qualsivoglia elemento\nriferibile (in via immediata e diretta, ovvero mediata ed indiretta)\nallo «stato di alterazione psico-fisica» del conducente; \n (c) resiste al riferimento all\u0027espressione «ovvero quando si\nha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del\nveicolo si trovi sotto l\u0027effetto conseguente all\u0027uso di sostanze\nstupefacenti o psicotrope», utilizzata dall\u0027art. 187, comma 2-bis,\ndecreto legislativo n. 285/1992, attualmente vigente, atteso che il\n«trovarsi sotto l\u0027effetto» ridetto assurge a rilevanza (non gia\u0027\nnella perimetrazione dell\u0027illiceita\u0027 penale, bensi\u0027) soltanto in\nvista dell\u0027attribuzione di ulteriori facolta\u0027 agli organi di polizia\nstradale; circostanza da cui consegue l\u0027impossibilita\u0027 di alcun\nrecupero della piu\u0027 volte citata «alterazione psico-fisica» ai fini\ndell\u0027interpretazione costituzionalmente orientata del tipo\ncontravvenzionale delineato dal legislatore; \n (d) non si presta ad essere avversata dal riferimento ad\nargomenti teleologici, ovvero ad interpretazioni (costituzionalmente)\norientate al principio di offensivita\u0027 (tout court, ovvero in uno con\nragionevolezza e proporzionalita\u0027), atteso che, come verra\u0027\ndettagliato infra, tratterebbesi, ad avviso di questo Giudice, di\nimpostazioni ermeneutiche che muoverebbero - tutte -\ndall\u0027attribuzione di rilevanza proprio a quello «stato di alterazione\npsico-fisica» che il legislatore ha voluto superare ed al cui\nrecupero osterebbe il principio di legalita\u0027, inteso nella sua\ndeclinazione di riserva di legge. \n 3.2. Sulla violazione della necessaria offensivita\u0027, di cui agli\narticoli 13, 25, secondo comma, 27 della Costituzione, quale\nprincipio «Dimostrativo». Divieto di incriminazioni «d\u0027autore». \n 3.2.1. Preliminarmente, non appare un fuor d\u0027opera osservare come\nda tempo, impegnata nella difficile opera di tracciare il perimetro\ndella c.d. «political question», sottratta al sindacato della Corte\ncostituzionale ai sensi dell\u0027art. 28 legge n. 87/1953 ed il\ncorrelativo spazio di giustiziabilita\u0027 delle scelte del legislatore,\nla dottrina: \n (a) abbia, da un lato, delineato la dicotomia tra: \n (a.1) c.d. principi dimostrativi, capaci di impegnare il\nlegislatore sul piano «giuridico-costituzionale» e correlativamente\ndi supportare, autonomamente, declaratorie di incostituzionalita\u0027 di\ndisposizioni rispetto ad essi contrastanti; \n (a.2) c.d. principi argomentativi (anche detti:\n«orientativi», ovvero di «mero indirizzo politico»), capaci,\nviceversa, di impegnare il legislatore soltanto sul piano\n«politico-costituzionale», non autonomamente giustiziabili, pertanto\nincapaci: ex se, di supportare declaratorie di incostituzionalita\u0027,\nla cui praticabilita\u0027 verrebbe a dipendere dalla valorizzazione di\nulteriori «norme» o «principi, di cui uno almeno dimostrativo»; \n (b) abbia, da un altro lato, analizzato l\u0027evoluzione della\ngiurisprudenza costituzionale, giungendo a prospettare la portata\n«dimostrativa» (anche) del principio di necessaria offensivita\u0027 del\nreato, che si appaleserebbe capace, ex se, di giustificare una\ndeclaratoria di incostituzionalita\u0027, senza la necessita\u0027 di alcun\nausilio da parte dei (sovente giustapposti) principi di\nragionevolezza e proporzione; impostazione - quella appena\ncompendiata - che - si asserisce - troverebbe conferma in alcune\npronunzie della Corte costituzionale (tra cui, inter alia, Corte\ncostituzionale n. 10 luglio 2002, n. 354 e, sostanzialmente, Corte\ncostituzionale, 8 luglio 2010, n. 249). \n 3.2.2. Posta questa premessa, e\u0027 opinione del Tribunale che\nl\u0027art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, per come\nmodificato dall\u0027art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta\nUfficiale 29 novembre 2024, n. 280), nella parte in cui sanziona\npenalmente colui il quale si ponga alla guida «dopo l\u0027assunzione di\nsostanze stupefacenti o psicotrope», in assenza (di alcun\naccertamento in ordine alla ricorrenza) di effettiva alterazione\npsico-fisica derivante dall\u0027assunzione dei ridetti prodotti, collida\nfrontalmente con il principio di necessaria offensivita\u0027, di cui agli\narticoli 13, 25, secondo comma e 27 della Costituzione, assunto nella\nsua portata dimostrativa. \n A supporto dell\u0027avviso appena osteso, e\u0027 appena il caso di\nosservare: \n (a) che al fine di predicare la pericolosita\u0027 di una\ndeterminata condotta, occorra procedere ad una valutazione ex ante, a\nbase totale, di accadibilita\u0027 di quanto disvoluto (e presidiato dalla\nsanzione penale predisposta) dal legislatore, da eseguirsi grazie\nall\u0027ausilio di leggi scientifiche, universali ovvero probabilistiche,\nnonche\u0027 di massime di esperienza, generalizzazioni del senso comune,\no dell\u0027id quod plerumque accidit; \n (b) che, neutralizzate le potenzialita\u0027 predittive\ndell\u0027alterazione psico-fisica (quale elemento fattuale capace di\nassicurare l\u0027operativita\u0027 di precise leggi scientifiche ovvero\nmassime di esperienza che congetturino, in astratto, una\ncompromissione delle facolta\u0027 dell\u0027agente), il cui rilievo e\u0027\nespressamente escluso dalla ferma volonta\u0027 del legislatore, non e\u0027\ndato rintracciare alcun elemento, tantomeno scientificamente fondato,\ncapace di sostenere la conclusione secondo la quale, in assenza di\nalterazione, possa darsi una qualsivoglia offesa, tantomeno in\ntermini di messa in pericolo all\u0027interesse alla «sicurezza per la\ncircolazione stradale», nella condotta descritta dall\u0027incriminazione\nper come novellata. \n 3.2.3. Proprio la radicale assenza di potenzialita\u0027 offensiva\ndella condotta sopra perimetrata dischiude, ad avviso di questo\nGiudice, una prospettiva di ulteriore, patente, violazione dei\nbasilari canoni costituzionali, che non tollerano incriminazioni\n«d\u0027autore», poiche\u0027 confliggenti con il «principio penale del fatto»,\nper vero presupposto indefettibile del principio di offensivita\u0027. \n A ben guardare, infatti, nelle ipotesi in cui l\u0027agente si ponga\nalla guida in assenza di alterazione psico-fisica dovuta\nall\u0027assunzione di stupefacenti, il disvalore della fattispecie\nincriminatrice, lungi dall\u0027articolarsi tutt\u0027intorno alla\npericolosita\u0027 della condotta rispetto all\u0027interesse alla «sicurezza\nper la circolazione stradale», strumentale alla tutela\ndell\u0027incolumita\u0027 degli utenti della strada, verrebbe ad assidersi sui\nseguenti elementi fattuali: \n (a) l\u0027essersi l\u0027agente messo alla guida (x); contegno ex se\npienamente lecito; \n (b) l\u0027aver l\u0027agente assunto sostanze stupefacenti o\npsicotrope (y). \n Ebbene, e\u0027 opinione del Tribunale che, proprio la perfetta\nliceita\u0027 di «x», permetta: \n (a) di comprendere come il baricentro dell\u0027incriminazione,\ndeprivata dal rilievo dell\u0027alterazione psico-fisica, verrebbe a\nrimodularsi tutt\u0027intorno all\u0027aver - l\u0027agente - assunto sostanze\nstupefacenti ovvero psicotrope; contegno, per vero: \n (a.1) capace, da un lato, di porsi (peraltro soltanto\neventualmente) all\u0027estremo della condotta di detenzione,\nimportazione, esportazione, acquisto, ricezione, di cui all\u0027art. 75\ndecreto del Presidente della Repubblica n 309/1990, sanzionata\nperaltro soltanto in via amministrativa; \n (a.2) oggetto, d\u0027altro lato, dell\u0027art. 72 decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990, che vietava «l\u0027uso personale\ndi sostanze stupefacenti o psicotrope», su cui e\u0027 intervenuto\nl\u0027art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993,\nn. 171, in attuazione del referendum del 18 aprile 1993, a decorrere\ndal 6 giugno 1993; \n (b) di prospettare come - senza la possibilita\u0027 di assicurare\nrilievo ad elementi che possano dirsi portatori di potenzialita\u0027\noffensiva rispetto all\u0027interesse tutelato dal legislatore - si\nsarebbe sostanzialmente innanzi ad un\u0027incriminazione (soltanto\napparentemente diretta verso un contegno fattuale congetturato come\npericoloso, bensi\u0027 effettivamente) di un modo di essere dell\u0027agente,\nassuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope; operazione della cui\ncompatibilita\u0027 con un sistema penale proprio di uno Stato che rifugga\nda paternalismi e non sia aduso ad «overcriminalization» e\u0027 lecito\ndubitare, anche alla stregua di quanto fatto dalla Corte\ncostituzionale con la sentenza n. 249/2010. \n 3.3. Sulla violazione del principio di\noffensivitÃ\u{A0}-ragionevolezza, di cui agli articoli 3, 13, 25, secondo\ncomma, 27 della Costituzione: la manifesta irragionevolezza della\npresunzione di pericolosita\u0027 sottesa all\u0027incriminazione. \n 3.3.1. Anche a non voler aderire alla prospettiva secondo cui il\nprincipio di offensivita\u0027 meriti l\u0027attribuzione di portata\ndimostrativa, non appare un fuor d\u0027opera rilevare: \n (a) come, da tempo, la migliore Dottrina abbia chiarito come: \n (a.1) l\u0027offensivita\u0027 possa essere assunta quale criterio di\nragionevolezza alla stregua del quale procedere alla valutazione in\nordine alla legittimita\u0027 costituzionale di fattispecie costruite su\npresunzioni di pericolosita\u0027; \n (a.2) il controllo di «razionalita\u0027 strumentale, capace di\nessere assicurato dalla sinergia tra «offensivita\u0027» e\n«ragionevolezza» potrebbe-e-dovrebbe spingersi fino a scrutinare la\n«fondatezza nomologica degli apprezzamenti empirico-prognostici» che\nsupportano la scelta tecnica di penalizzazione operata dal\nlegislatore; \n (b) come tale prospettiva teoretica sia stata sostanzialmente\nfatta propria, da tempo, dalla Corte costituzionale, che, in numerosi\npronunciamenti, ha avuto modo di precisare che «e\u0027 riservata al\nlegislatore l\u0027individuazione (...) delle condotte alle quali\ncollegare una presunzione assoluta di pericolo (...) purche\u0027 non sia\nirrazionale o arbitraria, cio\u0027 che si verifica allorquando non sia\ncollegabile all\u0027id quod plerumque accidit» (cfr. Corte\ncostituzionale, n. 1 del 1971; n. 71 del 1978; n. 139 del 1982; n.\n123 del 1983, n. 62 del 1986, n. 333 del 1991). \n 3.3.2. Ebbene, proprio nel solco di tale prospettazione, e\u0027\nopinione del Tribunale che l\u0027art. 187, primo comma, decreto\nlegislativo n. 285/1992, per come modificato dall\u0027art. 1 legge 25\nnovembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n.\n280), nella parte in cui sanziona penalmente colui il quale si ponga\nalla guida «dopo l\u0027assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»,\nin assenza (di alcun accertamento in ordine alla ricorrenza) di\neffettiva alterazione psico-fisica derivante dall\u0027assunzione dei\nridetti prodotti, violi patentemente i principi di necessaria\noffensivita\u0027/ ragionevolezza, di cui agli articoli 3, 13, 25, secondo\ncomma e 27 della Costituzione, attesa la manifesta arbitrarieta\u0027\ndella presunzione di pericolosita\u0027 sottesa all\u0027incriminazione. \n In vista della giustificazione dell\u0027avviso appena osteso, occorre\nosservare: \n (a) che, come gia\u0027 chiarito sopra, la fattispecie di cui\nall\u0027art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, sopra\nrichiamata, e\u0027 capace di operare: \n (a.1) sia in relazione a fattispecie concrete in cui\nl\u0027agente si sia posto alla guida dopo aver assunto, per ragioni\nterapeutiche o meno, sostanze stupefacenti o psicotrope, cui sia\n(concretamente, effettivamente) conseguita un\u0027alterazione\npsico-fisica (o meglio: una compromissione delle normali condizioni\npsico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida); \n (a.2) sia in relazione a classi di (sotto-)fattispecie in\ncui l\u0027agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze\nstupefacenti o psicotrope, in assenza di alcuna (concreta, effettiva)\nalterazione [per i piu\u0027 svariati motivi: poiche\u0027 la compromissione\ndelle normali condizioni psico-fisiche, inizialmente datasi, e\u0027\nvenuta a cessare a cagione del tempo trascorso tra la assunzione di\nprodotto drogante e l\u0027atto del porsi alla guida; oppure perche\u0027 la\ncompromissione delle ridette condizioni non si e\u0027 mai data, a cagione\ndella totale assenza di principio attivo in sostanze tabellate,\novvero della natura sostanzialmente inerte del prodotto tabellato]; \n (b) che la ridetta fattispecie ben si presta ad essere\ninquadrata: \n (b.1) nelle ipotesi sub (a.1) quale reato di (condotta)\npericolo(sa) «astratto», in cui la presunzione di pericolosita\u0027\nposta, in maniera sostanzialmente assoluta, dal legislatore, si nutre\ndi una adeguata base nomologica, volta che si consideri come e\u0027\nragionevolmente congetturabile, ex ante, il seguente incedere\naccadimentale: «assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» -\n«compromissione delle normali condizioni psico-fisiche indispensabili\nnello svolgimento della guida» - «atto del porsi alla guida»,\npotenzialmente offensivo dell\u0027interesse giuridicamente protetto;\npericolosita\u0027 la cui predicabilita\u0027 si asside proprio sulla\nvalorizzazione dell\u0027elemento fattuale della alterazione psico-fisica,\nche si presta a fungere da ponte tra l\u0027assunzione di stupefacenti e\nla valutazione di accadibilita\u0027 dell\u0027evento disvoluto; \n (b.2) nelle ipotesi sub (a.2) quale illecito penale di\n(condotta) pericolo(sa) «presunto», in cui la presunzione di\npericolosita\u0027 posta, in maniera assoluta, dal legislatore non appare\nsorretta da alcuna - tantomeno adeguata - base nomologica, atteso che\n- espunta l\u0027alterazione psico-fisica dal novero degli elementi\nfattuali che possano assumere rilievo in vista dell\u0027impostazione del\ngiudizio di causabilita\u0027 dell\u0027accadimento disvoluto dal legislatore -\nla fattispecie si mostra completamente sprovvista di alcuna\nscientificamente, ovvero, empiricamente, fondata potenzialita\u0027\noffensiva dell\u0027interesse tutelato. \n 3.4. Sulla (conseguente) violazione del principio di finalismo\nrieducativo della pena. \n 3.4.1. E\u0027 opinione del Tribunale che non possa sottacersi come\nl\u0027art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, per come\nmodificato dall\u0027art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta\nUfficiale 29 novembre 2024, n. 280), nella parte in cui sanziona\npenalmente colui il quale si ponga alla guida «dopo l\u0027assunzione di\nsostanze stupefacenti o psicotrope», in assenza (di alcun\naccertamento in ordine alla ricorrenza) di effettiva alterazione\npsico-fisica derivante dall\u0027assunzione dei ridetti prodotti, violi\npatentemente il principio del finalismo rieducativo della pena. \n A giustificazione dell\u0027assunto, basti osservare: \n (a) come, da tempo, la Dottrina abbia messo in luce lo\nstretto nesso tra il principio di necessaria offensivita\u0027 del reato e\nla funzione rieducativa della pena, atteso che «non v\u0027e\u0027 dubbio che\nnell\u0027assenza di ogni e qualunque pericolosita\u0027 concreta della\ncondotta, la pena avrebbe qui una funzione puramente e semplicemente\npreventiva e nei confronti dei terzi, e nei confronti dell\u0027agente»,\nrischiandosi, addirittura, la violazione del «divieto di\nstrumentalizzare l\u0027uomo ai fini di politica criminale», quale\n«principio ispiratore dell\u0027art. 27, 1° comma, della Costituzione»; \n (b) come, a cagione della radicale assenza di offensivita\u0027\ninsita nella (sotto-)fattispecie sopra delineata, risulterebbe ex\nante assolutamente inattingibile l\u0027obiettivo della rieducazione del\ncondannato posto dall\u0027art. 27, terzo comma, della Costituzione e non\nsacrificabile nemmeno a fronte della valorizzazione di altre funzioni\ndella pena. \n 3.5. Sulla violazione del principio di\nuguaglianza-ragionevolezza: la manifesta irragionevolezza\ndell\u0027assimilazione del trattamento tra situazioni differenti. \n 3.5.1. E\u0027 opinione del Tribunale che - anche a non voler aderire\nalle prospettive finora offerte, pel tramite della valorizzazione del\nprincipio di offensivita\u0027, se del caso in uno con quello di\nragionevolezza - non possa sottacersi come l\u0027art. 187, primo comma,\ndecreto legislativo n. 285/1992, per come modificato dall\u0027art. 1\nlegge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre\n2024, n. 280), a cagione dell\u0027ampiezza del suo ambito denotativo,\nverrebbe a sanzionare, con la medesima cornice edittale, fattispecie\nportatrici di disvalore completamente differente, in spregio al\nprincipio di uguaglianza / ragionevolezza. \n All\u0027uopo, basti rilevare come: \n (a) altro sia la condotta di colui il quale, sotto l\u0027effetto\ndi sostanze stupefacenti o psicotrope, con effettiva compromissione\npsico-fisica, si ponga alla guida; contegno ex ante portatore di una\nrobusta potenzialita\u0027 offensiva del bene giuridico tutelato; \n (b) altro sia, viceversa, la condotta di colui il quale, in\namnza di alcuna compromissione delle proprie capacita\u0027 di guida, si\nponga alla guida; comportamento ex ante ed in astratto: \n (b.1) privo di alcuna potenzialita\u0027 offensiva; \n (b.2) oppure, speculativamente, per quanto possa essere\nutile ai presenti fini argomentativi, dotato di una idoneita\u0027\noffensiva completamente differente rispetto all\u0027ipotesi sub a). \n Trattasi, pertanto, di situazioni empiricamente ed\neziologicamente completamente differenti, la cui assimilazione non\npuo\u0027 conciliarsi con il principio di eguaglianza, in uno con quello\ndi ragionevolezza, che impedisce di assoggettare al medesimo\ntrattamento giuridico vicende differenti. \n 4. Sulla impossibilita\u0027 di procedere ad una «interpretazione\ncostituzionalmente orientata». Sulla impraticabilita\u0027 di una\n«(ri-)conversione ermeneutica» della fattispecie di cui all\u0027art. 187,\nprimo comma, decreto legislativo n. 285/1992. \n 4.1. E\u0027 opinione del Tribunale che le violazioni dei canoni\ncostituzionali sopra tratteggiate non si prestino ad essere\nneutralizzate da un\u0027interpretazione costituzionalmente orientata\ndella fattispecie incriminatrice di cui all\u0027art. 187, primo comma,\ndecreto legislativo n. 285/1992. \n Sviluppando argomenti soltanto supra accennati, non puo\u0027\nsottacersi come una interpretazione orientata al principio di\nnecessaria lesivita\u0027: \n (a) imporrebbe di attribuire rilevanza all\u0027elemento della\nintervenuta alterazione psico-fisica, dato fattuale capace di\nassicurare l\u0027operativita\u0027 del pertinente apparato nomologico sulla\nscorta del quale erigere, ex ante ed in astratto, la presunzione di\naccadibilita\u0027 di conseguenti eziologici disvoluti dal legislatore;\nalterazione psico-fisica il cui rilievo nella dinamica della\nfattispecie di cui all\u0027art. 187, primo comma, cit. e\u0027 stato\nespressamente, inequivocabilmente, avversato dal legislatore; \n (b) condurrebbe, ad una paradossale eterogenesi dei fini,\nvolta che si consideri come, pur funzionale ad assicurare il rispetto\ndel principio di offensivita\u0027, l\u0027operazione d\u0027interpretazione\nassiologicamente orientata darebbe luogo alla violazione del\nprincipio di legalita\u0027, sub specie di riserva di legge, con\nsostanziale neutralizzazione della precisa scelta legislativa operata\nnel novembre 2024. \n 4.2. Peraltro, e\u0027 appena il caso di osservare come proprio il\nriferimento al principio di legalita\u0027, sub specie di riserva di\nlegge, in uno con quello della separazione dei poteri, come\nlucidamente osservato dalla Dottrina in fattispecie assimilabili,\nimpedirebbe qualsivoglia riconversione ermeneutica della fattispecie\ndi cui all\u0027art. 187, primo comma, cit., da reato di pericolo (in\nparte qua presunto e per altra parte astratto), in illecito di\npericolo «concreto», per la cui integrazione sarebbe necessario\nl\u0027accertamento, di volta in volta, dell\u0027intervenuta offesa (quale\npotenzialita\u0027 di lesione) del bene giuridico tutelato a cagione della\ncondotta effettivamente tenuta dall\u0027agente nella vicenda oggetto del\ngiudizio; operazione - della cui astratta praticabilita\u0027, da tempo,\nsi dibatte, in linea generale, affatto pensosamente, in Dottrina - ma\nche non appare praticabile a fortiori rispetto alla previsione di cui\nall\u0027art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, atteso\nche, come chiarito, si darebbe luogo ad una indebita neutralizzazione\ndella precisa scelta del legislatore, che ha voluto impedire\nall\u0027interprete qualsiasi «recupero» (dell\u0027offensivita\u0027 tramite la\nriemersione) dell\u0027alterazione psico-fisica (non gia\u0027 tout court,\nbensi\u0027) in vista della perimetrazione della fattispecie\nincriminatrice. \n 5. Sulla pronunzia richiesta alla Corte costituzionale. \n Alla luce delle argomentazioni sopra compendiate, si stima\nnecessario investire la Corte costituzionale della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 187, primo comma, decreto\nlegislativo n. 285/1992, per come modificato dall\u0027art. 1 legge 25\nnovembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n.\n280), nella parte in cui non prevede la necessita\u0027 di accertamento in\nordine alla ricorrenza di un\u0027effettiva alterazione psico-fisica,\nderivante dall\u0027assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in\ncapo a colui che si ponga alla guida, imposta dagli articoli 3, 13,\n25, secondo comma e 27 della Costituzione. \n\n(1) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. \n\n(2) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. \n\n(3) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. \n\n(4) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. \n\n(5) Cfr. aff. 8 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. \n\n(6) Cfr. lavori preparatori al disegno di legge C.12435, presentato\n in data 28 settembre 2023 dal Ministro delle Infrastrutture e dei\n trasporti, pag. 4. \n\n(7) A ben guardare, si tratta di un\u0027ipotesi la cui predicabilita\u0027\n muove dalla premessa, che (ad onta di talune critiche in\n Dottrina) appare consolidata in giurisprudenza, secondo cui la\n qualificazione di una sostanza quale stupefacente richiederebbe\n esclusivamente la sua sussumibilita\u0027 entro una species tabellata,\n non occorrendo, all\u0027uopo, alcun ulteriore requisito, tantomeno\n sostanziale afferente alla ricorrenza di effetti droganti. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il giudice per le indagini preliminari visti gli articoli 134\ndella Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23\nss. legge 11 marzo 1953, n. 87; \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in\nriferimento agli articoli 3, 13, 25, secondo comma e 27 della\nCostituzione - la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, per come\nmodificato dall\u0027art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta\nUfficiale 29 novembre 2024, n. 280), nella parte in cui non prevede\nla necessita\u0027 di accertamento in ordine alla ricorrenza di\nun\u0027effettiva alterazione psico-fisica derivante dall\u0027assunzione di\nsostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla\nguida. \n Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla\nprospettata questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n Ordina l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza, in uno con gli atti del giudizio e con la prova\ndelle notificazioni e comunicazioni di seguito indicate. \n Ordina che la cancelleria dell\u0027Ufficio G.I.P./G.U.P. presso il\nTribunale ordinario di Siena, sezione penale, proceda: \n alla comunicazione della presente ordinanza al locale\npubblico ministero (all\u0027attenzione del sig. Procuratore, dott. Andrea\nBoni, titolare del procedimento); \n alla notificazione della presente ordinanza: \n alla persona imputata, presso il domicilio dichiarato:\nabitazione di residenza, sita in ..., via ..., n. ...; \n al difensore d\u0027ufficio della persona imputata, avvocato\nDeborak Da Vela, del Foro di Siena; \n alla notificazione e/ o comunicazione della presente\nordinanza: \n alla Presidenza del Consiglio dei ministri; \n alla Presidenza del Senato della Repubblica italiana; \n alla Presidenza della Camera dei Deputati della Repubblica\nitaliana. \n Manda la cancelleria dell\u0027Ufficio G.I.P./G.U.P. per quanto di\ncompetenza. \n Siena, 18 aprile 2025 \n \n Il Giudice per le indagini preliminari: Grandinetti","elencoNorme":[{"id":"62475","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/04/1992","data_nir":"1992-04-30","numero_legge":"285","descrizionenesso":"come modificato dall\u0027","legge_articolo":"187","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art187"},{"id":"62476","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_legge":"177","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-11-25;177~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79227","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79228","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79229","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79230","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54707","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Unione Camere Penali Italiane","data_costit_part":"23/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54708","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP)","data_costit_part":"23/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""}]}}" ] ] |