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A.","prima_controparte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","altre_parti":"INPS","testo_atto":"N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 aprile 2025\n\r\nOrdinanza del 3 aprile 2025 del Tribunale di Ravenna nel procedimento\ncivile promosso da V. A. contro Istituto nazionale  della  previdenza\nsociale - INPS. \n \nPrevidenza - Pensioni - Previsione che le pensioni, gli assegni e  le\n  indennita\u0027 spettanti in forza  del  r.d.l.  n.  1827  del  1935,  e\n  successive modificazioni ed integrazioni, nonche\u0027  gli  assegni  di\n  cui all\u0027art. 11 della  legge  n.  1115  del  1968,  possono  essere\n  ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un  quinto  del  loro\n  ammontare, per debiti verso l\u0027Istituto nazionale  della  previdenza\n  sociale derivanti da indebite prestazioni  percepite  a  carico  di\n  forme  di  previdenza  gestite  dall\u0027Istituto  stesso,  ovvero   da\n  omissioni contributive, escluse, in questo caso,  le  somme  dovute\n  per interessi e sanzioni amministrative -  Previsione  che  per  le\n  pensioni ordinarie liquidate a carico  dell\u0027assicurazione  generale\n  obbligatoria, viene comunque fatto salvo  l\u0027importo  corrispondente\n  al trattamento minimo - Impossibilita\u0027 di gravare di  interessi  le\n  somme dovute all\u0027Istituto nazionale della previdenza  sociale,  per\n  prestazioni  indebitamente  percepite,  salvo   che   la   indebita\n  percezione sia dovuta a dolo dell\u0027interessato -  Omessa  previsione\n  di una soglia, sulla quale  INPS  non  puo\u0027  comunque  soddisfarsi,\n  nemmeno allorquando opera una trattenuta diretta sulla  pensione  a\n  compensazione   del    proprio    credito,    pari    all\u0027ammontare\n  corrispondente al doppio della misura massima mensile  dell\u0027assegno\n  sociale, con un  minimo  di  1.000  euro,  risultando  la  pensione\n  aggredibile solo oltre tale soglia, nella misura di un quinto. \n- Legge  30  aprile  1969,  n.  153  (Revisione   degli   ordinamenti\n  pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), art. 69. \n\n\r\n(GU n. 22 del 28-05-2025)\n\r\n \n                   TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA \n                            Szione civile \n \n    Il gudice ponuncia la  seguente  ordinanza  di  rimessione  della\nquestione della legittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  69  legge  n.\n153/1969. \n    1 - Fatto e processo a quo \n    Il ricorrente domandava  rideterminarsi  l\u0027importo  dell\u0027indebito\nprevidenziale vantato  da  INPS  (ed  accertato  dalla  sentenza  del\nTribunale di Ravenna n. 216/2024), nonche\u0027 fissarsi la  misura  della\ntrattenuta mensile sulla propria  pensione,  ex  art.  69,  legge  n.\n153/1969,  nel  rispetto  dei  limiti  di  legge   («...accertare   e\ndichiarare che il signor A             e\u0027  tenuto  alla  restituzione\ndell\u0027importo mensile netto di euro 521,98 o diversa somma  risultante\ndi giustizia ...»). \n    INPS resisteva al ricorso. \n    Sul primo aspetto, dopo l\u0027effettuazione  di  conteggi,  le  parti\nraggiungevano  un  accordo  sull\u0027entita\u0027  della  trattenuta   residua\n(residuo al 31.12.2024 del debito - detratto quanto  gia\u0027  recuperato\npari ad euro 41.963,84 - pari ad euro 64.952,43 netti). \n    Sul secondo aspetto, le parti non  sono  riuscite  a  trovare  la\nquadra, posto che,  mentre  il  ricorrente  invoca  il  rispetto  del\ntrattamento vitale minimo di euro 1.000,00 previsto dall\u0027art. 545, 7°\ncomma codice di procedura civile  (cosi\u0027  come  modificato  dall\u0027art.\n21-bis del decreto-legge 115/2022, conv.  legge  n.  142/2022),  INPS\nritiene che tale previsione non si applichi, essendo applicabile solo\nl\u0027art. 69, legge n. 153/1969 che tale guarentigia non prevede. \n    Va premesso al riguardo che, in base al cedolino  della  pensione\ndel ricorrente del gennaio 2025, l\u0027importo netto della pensione dallo\nstesso percepito (prima di operare la trattenuta per cui e\u0027 causa) e\u0027\npari ad euro 3.430,17 mensili. \n    Le posizioni delle parti sono chiarite in particolare nel verbale\ndella penultima udienza (12.12.2024), che cosi\u0027 riporta: \n    «Le parti invece non hanno raggiunto un accordo  circa  l\u0027entita\u0027\ndel rateo mensile da trattenere. \n    Il prof. ... individua lo stesso in euro 479,60,  calcolato  come\nsegue: dalla pensione mensile netta, va detratta la quota del  minimo\nvitale minimo, pari euro 1.000,00 (ex art. 21-bis  del  decreto-legge\n115/2022 inserito in sede di  conversione  dalle  legge  142/2022  ai\nsensi del quale \"Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di\nindennita\u0027 che tengono luogo  di  pensione  o  di  altri  assegni  di\nquiescenza  non   possono   essere   pignorate   per   un   ammontare\ncorrispondente al doppio della misura  massima  mensile  dell\u0027assegno\nsociale, con un  minimo  di  1.000  euro.  La  parte  eccedente  tale\nammontare e\u0027 pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto  e\ndal quinto comma nonche\u0027 dalle speciali disposizioni di legge\"). Dopo\ntale detrazione, risulta trattenibile il quinto; L\u0027avv. ...  sostiene\nche l\u0027art. 545 codice di procedura civile  non  si  applica  ad  INPS\nbensi\u0027 l\u0027art. 69; secondo INPS la trattenuta corretta sarebbe di euro\n678,91 mensili; fa riferimento a Cassazione n. 26580/2024». \n    2 - L\u0027oggetto del giudizio di costituzionalita\u0027: la norma \n    Viene in rilievo l\u0027art. 69, legge n. 153/1969 ai sensi del  quale\n«Le pensioni, gli assegni e le  indennita\u0027  spettanti  in  forza  del\nregio  decreto-legge  4  ottobre  1935,   n.   1827,   e   successive\nmodificazioni ed integrazioni, nonche\u0027 gli assegni di cui all\u0027art. 11\ndella  legge  5  novembre  1968,  n.  1115,  possono  essere  ceduti,\nsequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro  ammontare,\nper  debiti  verso  l\u0027Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale\nderivanti da indebite prestazioni percepite  a  carico  di  forme  di\nprevidenza  gestite  dall\u0027Istituto  stesso,   ovvero   da   omissioni\ncontributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per  interessi\ne sanzioni amministrative. Per  le  pensioni  ordinarie  liquidate  a\ncarico della  assicurazione  generale  obbligatoria,  viene  comunque\nfatto salvo l\u0027importo corrispondente al trattamento minimo. \n    Le somme dovute all\u0027Istituto nazionale della previdenza  sociale,\nper prestazioni indebitamente percepite, non possono  essere  gravate\nda interessi salvo che la  indebita  percezione  sia  dovuta  a  dolo\ndell\u0027interessato». \n    3 - I parametri \n    La disposizione in esame, a  parere  di  chi  scrive,  appare  in\ncontrasto con l\u0027art. 3, Cost. (anche per il tramite del confronto con\nl\u0027art. 545, 7°  comma  codice  di  procedura  civile  attualmente  in\nvigore), nonche\u0027 con l\u0027art. 38, 2° comma Cost. \n    4 - La questione \n    Quando  INPS  agisce  trattenendo  -  in  forza  della   speciale\nprevisione di cui all\u0027art. 69, legge n. 153/1969 -  un  quinto  della\npensione del proprio debitore, non e\u0027 tenuta a rispettare  la  fascia\ndi impignorabilita\u0027  di  cui  all\u0027art.  545,  7°  comma  c.p.c.,  che\nrappresenta  un  minimo  vitale  che  si  e\u0027  andato   normativamente\ndelineando   nel   tempo   a   garanzia   del    sostentamento    del\ndebitore-pensionato nell\u0027ambito della procedura espropriativa  (della\npensione) presso terzi (laddove INPS e\u0027 il terzo debitor debitoris). \n    Infatti, nell\u0027ambito dell\u0027art.  69  legge  n.  153/1969  INPS  e\u0027\ntenuto solo a garantire che il pensionato riceva perlomeno una  somma\n«corrispondente al trattamento minimo» (ad oggi pari ad euro 603,40). \n    Il legislatore e\u0027 intervenuto in plurime occasioni  sul  disposto\ndell\u0027art. 545 c.p.c. \n    Per quanto qui rileva, una prima volta nel 2015 (D.L. n. 83/2015,\nconvertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132),  con\nl\u0027introduzione del 7° comma, nella seguente formulazione:  «Le  somme\nda chiunque dovute a titolo di pensione, di  indennita\u0027  che  tengono\nluogo di pensione o di  altri  assegni  di  quiescenza,  non  possono\nessere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura  massima\nmensile  dell\u0027assegno  sociale,  aumentato  della  meta\u0027.  La   parte\neccedente tale ammontare  e\u0027  pignorabile  nei  limiti  previsti  dal\nterzo, quarto e quinto comma nonche\u0027 dalle speciali  disposizioni  di\nlegge». \n    Successivamente, nel 2022 (in forza della legge di conversione n.\n142/2002 del D.L. n. 115/2022, c.d. Aiuti bis,  che  ha  inserito  in\nquest\u0027ultimo l\u0027art. 21-bis, di novellazione  dell\u0027art.  545  c.p.c.,)\nmodificando il 7° comma dell\u0027art. 545 codice di procedura civile come\nsegue: «Le  somme  da  chiunque  dovute  a  titolo  di  pensione,  di\nindennita\u0027 che tengono luogo  di  pensione  o  di  altri  assegni  di\nquiescenza  non   possono   essere   pignorate   per   un   ammontare\ncorrispondente al doppio della misura  massima  mensile  dell\u0027assegno\nsociale, con un  minimo  di  1.000  euro.  La  parte  eccedente  tale\nammontare e\u0027 pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto  e\ndal quinto comma nonche\u0027 dalle speciali disposizioni di legge». \n    Per l\u0027effetto di tali innovazioni, quindi, nel 7° comma dell\u0027art.\n545  codice  di  procedura  civile  e\u0027   prevista   una   fascia   di\nimpignorabilita\u0027 assoluta della  pensione,  introdotta  nel  2015  ed\nelevata nel 2022 a tutela del debitore nell\u0027ambito delle procedure di\nespropriazione presso terzi dei trattamenti pensionistici. \n    Il  legislatore  non  ha  tuttavia   coordinato   tale   modifica\ninnovativa con le risalenti regole in tema di  recupero  di  indebito\nINPS, di cui all\u0027art. 69 della legge n. 153/1969. \n    Ne consegue che INPS non e\u0027 tenuta al rispetto del limite ex art.\n545, 7° comma c.p.c. e la somma  che  la  stessa  puo\u0027  trattenere  e\nquindi compensare (a soddisfacimento del proprio credito) nel momento\nin cui paga un trattamento  pensionistico  e\u0027  superiore,  di  molto,\nrispetto a quella che qualunque altro  creditore  puo\u0027  ottenere,  in\nsede esecutiva, sulla pensione del  proprio  debitore  (essendo  INPS\ntenuta solo a garantire  che  il  del  pensionato  riceva  una  somma\n«corrispondente al trattamento minimo»). \n    Va notato  che  i  due  limiti,  quello  dell\u0027art.  69  e  quello\ndell\u0027art. 545, 7° comma c.p.c., operano in misura nettamente diversa. \n    Il primo e piu\u0027 risalente si occupa  solo  di  garantire  che  il\npensionato non riceva una pensione inferiore  al  trattamento  minimo\n(ad oggi pari ad euro 603,40). In disparte questa garanzia, non opera\nalcuna ulteriore guarentigia e tutta la pensione e\u0027  aggredibile  nei\nlimiti del quinto. \n    Il secondo, all\u0027esito delle riforme,  garantisce  una  fascia  di\nimpignorabilita\u0027 (euro 1.000,00 o  il  doppio  dell\u0027assegno  sociale,\npari ad euro 538,69 x 2) e tale somma  non  puo\u0027  essere  oggetto  di\nalcuna trattenuta; solo sulla somma che eccede tale limite  opera  il\ncalcolo del quinto pignorabile. \n    I  diversi  effetti  matematici  di   tali   meccanismi   saranno\nillustrati con alcune esemplificazioni nell\u0027ottavo capitolo di questa\nordinanza. \n    Attesa la profonda  diversita\u0027  dei  meccanismi,  uno  vetusto  e\nl\u0027altro elaborato e modificato  in  termini  assai  recenti,  occorre\nriflettere  sul  mancato  coordinamento   tra   le   due   forme   di\nsoddisfazione dei crediti, per comprendere  se  gli  effetti  che  ne\nderivano possano violare o meno regole costituzionali. \n    A parere di chi scrive,  la  diversita\u0027  tra  le  due  discipline\nappare violare sia generali regole di uguaglianza di trattamento (tra\ncreditori), oltre che di razionalita\u0027 e di logicita\u0027 (se la fascia di\nimpignorabilita\u0027 ha senso a  tutela  del  minimo  vitale,  essa  deve\nessere intangibile per ogni creditore, anche per INPS ed anche quando\nil creditore agisce non in sede esecutiva, ma  operando  direttamente\nuna compensazione o trattenuta), anche ex art.  38,  2°  comma  Cost.\n(posto che se la fascia di impignorabilita\u0027 ha  senso  a  tutela  del\nminimo vitale, essa rappresenta una rima obbligata per il legislatore\nche disciplina la materia del soddisfo dei creditori sui  trattamenti\npensionistici, venendo qui in rilievo esattamente i  «mezzi  adeguati\nalle ... esigenze di vita in caso di ...  vecchiaia»  previsti  dalla\nSuprema Carta). \n    5 - Rilevanza della questione \n    Innanzi tutto la questione e\u0027 processualmente rilevante avendo il\nricorrente  domandato  con  l\u0027atto  introduttivo  la   determinazione\ndell\u0027entita\u0027  della  trattenuta  mensile   (anche   nella   «...somma\nrisultante di giustizia»), con il che  tale  domanda  ha  attinto  ab\norigine la questione dell\u0027entita\u0027 della trattenuta ex  art.  69  (nel\ncui ambito e\u0027 insita la questione di costituzionalita\u0027 qui proposta). \n    La questione rileva anche nel merito del giudizio  a  quo,  posto\nche l\u0027accoglimento della  stessa  importerebbe  un  grosso  beneficio\neconomico per il pensionato debitore, stimato nella  possibilita\u0027  di\ngodere (anche solo tenendo conto del plafond di 1.000,00 euro  minimi\nimpignorabili) di una pensione di 200,00 euro netti in piu\u0027 al mese e\nquesto per molti anni  (data  l\u0027entita\u0027  dell\u0027indebito  previdenziale\nresiduo, cosi\u0027 come indicato nel primo capitolo in euro 64.952,43). \n    Dunque, il debito 64.952,43 al ritmo di trattenuta individuato da\nparte ricorrente e rispettoso della franchigia di cui  all\u0027art.  545,\n7° comma c.p.c., condurrebbe ad oltre 135 rate  che  coprirebbero  un\narco di tempo di oltre 10 anni. \n    Ne  conseguirebbe  una  rilevante  diluizione  nel  tempo   della\nrestituzione dell\u0027indebito con il  pensionato  che  riceverebbe  ogni\nanno 2.600,00 euro in piu\u0027 di pensione  rispetto  alla  modalita\u0027  di\ncalcolo indicata da INPS sulla base dell\u0027art. 69 legge n. 153/1969. \n    Va inoltre evidenziato che l\u0027ulteriore  parametro,  rappresentato\ndal  doppio  dell\u0027assegno  sociale,  conduce  gia\u0027,  nel   2025,   al\nsuperamento della soglia dei  1.000,00  euro  mensili  impignorabili,\nposto che per il 2025 la misura massima dell\u0027assegno sociale e\u0027 stata\nindividuata in euro 538,68, il cui doppio e\u0027 pari ad euro 1.077,36. \n    Gia\u0027  nel  2025,  quindi,  la  soglia  di  impignorabilita\u0027   del\ntrattamento pensionistico ex art. 545, 7° comma codice  di  procedura\ncivile sarebbe pari ad euro 1.077,36. \n    Da tutto cio\u0027 si ritiene emergere la  rilevanza  della  questione\nproposta. \n    6 - L\u0027impossibilita\u0027 di una interpretazione adeguatrice. \n    L\u0027art.  21-bis  del  decreto-legge  115/2022,  conv.   legge   n.\n142/2022, che ha modificato il 7° comma dell\u0027art. 545  c.p.c.,  nulla\nha previsto in relazione all\u0027istituto regolato dall\u0027art. 69, legge n.\n153/1969. \n    Ne risulta un disallineamento tra le due disposizioni. \n    Tale disallineamento non appare superabile in via interpretativa,\nposto che, come ritenuto dalla S.C. che si e\u0027  occupata  recentemente\ndella questione, le due norme hanno ambiti applicativi  differenti  e\nrestano separate («Va, infine, rilevato che la novella dell\u0027art.  545\ncodice di procedura civile di cui all\u0027art. 13 comma 1 lettera l)  del\nDL n. 83/15 convertito con modificazioni dalla legge 6  agosto  2015,\nn. 132,  che  prevede  specifici  limiti  di  pignorabilita\u0027  per  le\npensioni e gli altri assegni di quiescenza - consistenti  (a  seguito\ndell\u0027ulteriore novella di cui all\u0027art. 21-bis del DL 9.8.22  n.  115,\nconvertito con mod. dalla legge n. 142/22) nel  doppio  della  misura\nmassima mensile dell\u0027assegno sociale con un minimo di euro  1.000,00,\nnonche\u0027 la parte eccedente tale ammontare e\u0027 pignorabile  nei  limiti\nprevisti dal terzo, quarto e  quinto  comma  del  medesimo  art.  545\nc.p.c., nonche\u0027 dalle speciali disposizioni di legge -  pur  trovando\napplicazione  anche  alle  procedure  esecutive  aventi  ad   oggetto\nprestazioni pensionistiche pendenti alla data di  entrata  in  vigore\ndel predetto decreto (27 giugno 2015), ai sensi della pronuncia della\nCorte costituzionale n. 12/19,  e\u0027  tuttavia  applicabile  quando  la\npensione  viene   aggredita   da   soggetti   diversi   dall\u0027Istituto\nprevidenziale,  ovvero  quando  l\u0027Inps  agisca  per  crediti  diversi\ndall\u0027indebita percezione di prestazioni a suo carico o  da  omissioni\ncontributive, altrimenti, in quest\u0027ultimo caso, si applica  la  norma\ndi favore per l\u0027Inps di cui all\u0027art. 69 della legge n. 153 del  1969,\nsecondo cui...» (Cass. n. 26580/2024). \n    Dunque, quando INPS agisce al di fuori di una procedura esecutiva\n(ossia  sostanzialmente  sempre,  potendo  operare  la  compensazione\nproprio in forza della norma qui censurata) e  per  crediti  relativi\nall\u0027indebita percezione di prestazioni a suo carico  o  da  omissioni\ncontributive, alla stessa non e\u0027 applicabile  l\u0027art.  545,  7°  comma\ncosi\u0027 come da ultimo novellato ed i  limiti  di  pignorabilita\u0027  sono\ndiversi rispetto a quelli previsti da quest\u0027ultima. \n    L\u0027interpretazione  adeguatrice  (ritenere  implicito  il   limite\ndell\u0027art. 545, 7°  comma  anche  in  ambito  di  art.  69,  legge  n.\n153/1969), anche alla  luce  della  piu\u0027  recente  giurisprudenza  di\nlegittimita\u0027, andrebbe contro il  tenore  letterale  delle  norme  ed\nintrodurrebbe in quest\u0027ultima disposizione una regola che  la  stessa\nassolutamente   non   prevede,   con   la   conseguenza   che    tale\ninterpretazione non appare proficuamente predicabile,  come  peraltro\nimplicitamente escluso dalla sentenza della  S.C.  appena  esaminata,\nche e\u0027 anche l\u0027unica che risulta essersi occupata della questione. \n    Dunque, il tenore letterale della disposizione ed il riferirsi le\ndue norme qui a confronto a situazioni e soggetti diversi, cosi\u0027 come\nevidenziato   dalla   S.C.,   risultano   elementi   impedienti   una\ninterpretazione diversa  da  quella  fatta  propria  dalla  Corte  di\ncassazione. \n    7 - La non manifesta infondatezza della questione \n    1° VIZIO: violazione dell\u0027uguaglianza  e  irragionevolezza  della\ndisposizione (art. 3 Cost.). \n    L\u0027ultima (ma certamente  non  recente)  decisione  costituzionale\nspecifica in  materia  si  ritiene  essere  quella  dispensata  dalla\npronuncia n. 506/2002, con la quale codesta Corte ha: \n      - Dichiara[to] l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  128\ndel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.  1827  (Perfezionamento  e\ncoordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito,  con\nmodificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui\nesclude la pignorabilita\u0027 per ogni credito dell\u0027intero  ammontare  di\npensioni, assegni ed indennita\u0027 erogati dall\u0027INPS, anziche\u0027 prevedere\nl\u0027impignorabilita\u0027, con le eccezioni previste dalla legge per crediti\nqualificati, della sola parte della pensione,  assegno  o  indennita\u0027\nnecessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle  esigenze\ndi vita e la pignorabilita\u0027  nei  limiti  del  quinto  della  residua\nparte; \n      - dichiara[to], in applicazione dell\u0027art.  27  della  legge  11\nmarzo 1953, n. 87, l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 1 e\n2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio\n1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti  il  sequestro,  il\npignoramento e la cessione degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei\ndipendenti dalle  pubbliche  amministrazioni),  nella  parte  in  cui\nescludono la pignorabilita\u0027 per ogni credito dell\u0027intero ammontare di\npensioni, indennita\u0027  che  ne  tengono  luogo  ed  altri  assegni  di\nquiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti  individuati  dall\u0027art.\n1, anziche\u0027 prevedere l\u0027impignorabilita\u0027, con le  eccezioni  previste\ndalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni,\nindennita\u0027 o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al\npensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e  la  pignorabilita\u0027\nnei limiti del quinto della residua parte; \n      -  dichiara[to]  manifestamente  infondata  la   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69 della legge 30 aprile  1969,\nn. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in  materia\ndi sicurezza sociale). \n    La motivazione  di  tale  pronuncia  e\u0027  essenziale  al  fine  di\ncomprendere l\u0027assetto del bilanciamento dei valori costituzionali  in\ngioco. Scrive la Corte che: \n      «8.1.- L\u0027art. 38, secondo comma, Cost. e\u0027 certamente norma  che\n-  sancendo  il  diritto  dei  lavoratori,  in  caso  di  infortunio,\nmalattia, invalidita\u0027, vecchiaia e disoccupazione involontaria, a che\nsiano «preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro  esigenze  di\nvita» - si ispira a criteri di solidarieta\u0027 sociale  e  «di  pubblico\ninteresse a che venga garantita la corresponsione di un minimum»,  il\ncui  ammontare  e\u0027   ovviamente   riservato   all\u0027apprezzamento   del\nlegislatore (cosi\u0027 la sentenza n. 22 del 1969). \n    E\u0027 ben vero che il pubblico interesse -  in  cui  si  traduce  il\ncriterio di solidarieta\u0027 sociale \n      - a che il pensionato goda di  un  trattamento  «adeguato  alle\nesigenze di vita» puo\u0027, ed anzi  deve,  comportare  -  oltre  che  un\ndovere dello Stato (da bilanciarsi, in primis, con le esigenze  della\nfinanza pubblica: ordinanza n. 342 del 2002) - anche una compressione\ndel diritto di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie  sul\nbene - pensione, ma e\u0027 anche vero  che  tale  compressione  non  puo\u0027\nessere totale ed indiscriminata, bensi\u0027 deve rispondere a criteri  di\nragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare  in  ogni  caso\n(e,  quindi,  anche  con  sacrificio  delle  ragioni  di  terzi)   al\npensionato mezzi adeguati alle sue esigenze  di  vita  e,  dall\u0027altro\nlato, a non imporre ai terzi,  oltre  il  ragionevole  limite  appena\nindicato,  un  sacrificio  dei  loro  crediti,  negando  alla  intera\npensione la qualita\u0027 di bene sul quale possano soddisfarsi. \n    Il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a\ngodere di «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» non e\u0027 tale  da\ncomportare, quale suo ineludibile corollario, l\u0027impignorabilita\u0027,  in\nlinea di principio, della pensione,  ma  soltanto  l\u0027impignorabilita\u0027\nassoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare  al\npensionato quei  «mezzi  adeguati  alle  esigenze  di  vita»  che  la\nCostituzione impone gli siano garantiti, ispirandosi ad  un  criterio\ndi solidarieta\u0027 sociale: e, pertanto, ad un criterio che, da un lato,\nsancisce un dovere dello Stato e, dall\u0027altro,  legittimamente  impone\nun sacrificio (ma  nei  limiti  funzionali  allo  scopo)  a  tutti  i\nconsociati (e segnatamente ai creditori)... \n    9.- Non  rientra  nel  potere  di  questa  Corte,  ma  in  quello\ndiscrezionale del legislatore, individuare  in  concreto  l\u0027ammontare\ndella (parte di) pensione idoneo ad assicurare «mezzi  adeguati  alle\nesigenze  di  vita»  del   pensionato,   come   tale   legittimamente\nassoggettabile al regime di assoluta impignorabilita\u0027  (con  le  sole\neccezioni, si ripete, tassativamente indicate di crediti qualificati,\nin  quanto  espressione  di  altri  valori  costituzionali:  ad  es.,\narticoli 29, 30, 53 Cost.)... \n    11.-  Al  contrario,  deve   essere   dichiarata   manifestamente\ninfondata la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale,  sollevata\nrelativamente all\u0027art. 69 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  dal\nmomento che, con tale norma, il legislatore non altro  ha  fatto  che\nprevedere  limiti  e  modalita\u0027  attraverso  le  quali  un  creditore\nqualificato  (l\u0027INPS,  per  indebite  prestazioni  ovvero   omissioni\ncontributive) puo\u0027 assoggettare a pignoramento un quinto  dell\u0027intero\nammontare della pensione». \n    Circa tale pronuncia si osserva quanto segue. \n    La  questione  relativa  all\u0027art.  69  legge  n.  153/1969,   pur\ndichiarata  manifestamente  infondata,  non   appariva   in   realta\u0027\nrilevante nell\u0027ambito di quel giudizio a quo («1.- Nel  corso  di  un\nprocesso di opposizione all\u0027espropriazione forzata  presso  terzi  di\nuna pensione  di  vecchiaia  erogata  dall\u0027INPS,  avendo  l\u0027opponente\ninvocato l\u0027impignorabilita\u0027 assoluta, il  Tribunale  di  Ragusa,  con\nordinanza del 31 gennaio 2002, ha sollevato questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,\nn. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza\nsociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6  aprile  1936,\nn. 1155, e dell\u0027art. 69, primo comma, della legge 30 aprile 1969,  n.\n153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia  di\nsicurezza sociale), per contrasto con l\u0027art. 3,  primo  comma,  della\nCostituzione e, comunque, con il principio di  ragionevolezza,  nella\nparte in cui escludono - a differenza di  quanto  disposto  dall\u0027art.\n545, quarto comma, del codice di procedura civile con  riguardo  alle\nretribuzioni - la pignorabilita\u0027, nei  limiti  di  un  quinto,  della\npensione di vecchiaia erogata dall\u0027INPS per crediti diversi da quelli\nvantati dall\u0027INPS stesso e da  quelli  di  natura  alimentare»),  non\nvenendo in discussione in quel giudizio un credito vantato  da  INPS,\nbensi\u0027 un credito vantato da un soggetto privato:  la  norma  di  cui\nall\u0027art. 69, quindi, non era  destinata  ad  avere  applicazione  nel\nprocesso a quo. \n    Va inoltre osservato come le  situazioni  normative  (cosi\u0027  come\ndescritta  in  precedenza),  economiche  e  sociali  italiane   siano\nprofondamente mutate rispetto a quelle esistenti nel  2002,  data  di\npronunciamento del precedente di costituzionalita\u0027 in esame. \n    Circa l\u0027aspetto sociale ed  economico,  va  evidenziato  come  in\nseguito alla guerra Russo-Ucraina, si sia  registrato  un  importante\naumento dell\u0027inflazione (circa  il  20  %  nel  triennio  2022-2024),\ntrainato  da  una  crisi  dei  prezzi  dell\u0027energia,  che  ha  inciso\nevidentemente quanto notoriamente sui risparmi, sui redditi  e  sulle\npensioni. \n    Circa l\u0027aspetto normativo, proprio in considerazione della  crisi\nin questione, il legislatore (che gia\u0027 nel 2015 aveva  introdotto  il\nminimo  vitale  nell\u0027art.  545,  7°  comma  c.p.c.)  interveniva  sul\ndisposto di cui all\u0027art. 545, 7° comma, modificandolo, nel  senso  di\naumentare  l\u0027entita\u0027  della  quota   di   pensione   esentata   dalla\npossibilita\u0027 di espropriazione. \n    Come si evince dai lavori  preparatori  alla  legge  n.  142/2022\n(seduta n. 464 del 2022 del Senato) «...ci  sono  persone  sempre  in\ndifficolta\u0027 per fare la spesa e pagare le bollette, che purtroppo non\nriescono ad arrivare a fine mese. Queste persone magari  hanno  anche\ndebiti, pagano con le pensioni cio\u0027 che devono, ma a volte non ce  la\nfanno.   E\u0027   stato   quindi   necessario   alzare   la   soglia   di\nimpignorabilita\u0027 delle pensioni, che  e\u0027  stata  portata,  grazie  al\nlavoro svolto dalle Commissioni riunite, da 750 euro  a  1.000  euro.\nAlmeno per ora, quindi queste persone potranno avere qualche  risorsa\nin piu\u0027 per fare la spesa. (Applausi). Si tratta di  una  misura  che\npenso riempia davvero di orgoglio questo ramo del Parlamento... PESCO\n(M5S). Signor Presidente, ci tenevo a ringraziare  tutti  i  colleghi\nper questo emendamento, che e\u0027 un gesto di umanita\u0027 verso le  persone\nche hanno pensioni veramente irrisorie, che adesso potranno godere di\nun limite all\u0027impignorabilita\u0027 un po\u0027 piu\u0027 alto (da 750 euro a  1.000\neuro), e a favore dei loro bisogni, perche\u0027 veramente  non  hanno  le\nrisorse  con  cui  arrivare  alla  fine  del  mese.  Quindi,   grazie\nPresidente e un grazie a tutti i  colleghi»  (entrambe  dichiarazioni\ndel senatore PESCO). \n    Al di la\u0027 della circostanza che la modifica  in  questione  possa\nessere stata ispirata dalle maggiori difficolta\u0027  economiche  proprie\ndelle pensioni di importo minore, resta il fatto che la norma del  7°\ncomma dell\u0027art. 545, cosi\u0027 come obiettivata dal  legislatore,  tutela\npensioni di ogni  importo  (d\u0027altra  parte  la  crisi  inflattiva  ha\ncolpito evidentemente ogni tipo di pensione, posto che  il  20  %  di\nperdita di valore di acquisto e\u0027 in grado  di  debilitare  anche  chi\ngode di pensioni medio-alte:  si  pensi  solo  al  costo  astronomico\nraggiunto in quel periodo dal gas e  di  conseguenza  dalle  relative\nbollette),  stabilendo  per  tutte  l\u0027elevazione  della   soglia   di\nimpignorabilita\u0027. \n    Dunque, il legislatore processuale ha stabilito che per tutte  le\npensioni vi sia una fascia impignorabile (di almeno 1.000,00 euro)  e\nquesto a tutela  della  corresponsione  comunque  di  un  trattamento\nminimo adeguato ex art. 38, 2° comma c.p.c.,  nel  bilanciamento  con\ngli altri valori ed in particolare del diritto dei creditori di porre\nin esecuzione i titoli relativi ai propri crediti su tutti i beni del\ndebitore (art. 2740 c.c.). \n    A questo punto devono farsi alcune osservazioni. \n    Si ritiene che i crediti vantati da INPS  ex  art.  69  legge  n.\n153/1969 non possano che soggiacere ad una  identica  guarentigia  in\nfavore del pensionato. \n    Se in linea di massima puo\u0027 concordarsi sulla modulabilita\u0027 della\nmisura espropriativa in ragione del particolare  valore  del  credito\nper cui si procede, tale modulazione non puo\u0027  pero\u0027  che  rispondere\n(come in tutti i casi in cui il  legislatore  dispone  di  un  potere\ndiscrezionale) a  collaudati  criteri  di  ragionevolezza  e  di  non\ndiscriminazione. \n    Nel caso di specie, la discrezionalita\u0027  legislativa  non  appare\nrispettare la necessaria ragionevolezza nella misura  (la  «norma  di\nfavore» secondo la S.C.) posta dall\u0027art. 69. Visto che il legislatore\nsi e\u0027 mosso (nell\u0027ambito dell\u0027art. 545, 7° comma c.p.c.)  nell\u0027ambito\ndel concetto di trattamento minimo vitale (inespropriabile) in favore\ndel  pensionato,  tale  guarentigia  deve  logicamente   valere   con\nriferimento ad ogni creditore, INPS compreso, posto che  le  esigenze\ndi vita sottese al rispetto di una fascia  di  impignorabilita\u0027  sono\ntali da non potere logicamente variare al variare  del  creditore  (e\ndel credito) ed in particolare in riferimento a crediti  contributivi\no relativi ad indebiti pensionistici. \n    Quindi, se l\u0027esigenza e\u0027 quella di garantire  il  soddisfacimento\ndei bisogni primari del pensionato, pare a chi  scrive  evidente  che\ntali bisogni minimi siano indipendenti dalla natura del  creditore  e\ndel credito (o dalla modalita\u0027 di soddisfacimento del credito, se per\nmezzo di una procedura esecutiva o se per mezzo di una trattenuta). \n    D\u0027altra parte, la stessa formulazione  dell\u0027art.  545  codice  di\nprocedura civile va in questo senso, posto che  intervenendo  sul  7°\ncomma e quindi a monte rispetto ad ogni valutazione di  meritevolezza\ndel credito, la franchigia impignorabile deve essere rispettata anche\ndai crediti particolarmente qualificati previsti dall\u0027art. 545 stesso\n(dunque,  disponendo  che  «la  parte  eccedente  tale  ammontare  e\u0027\npignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto  e  dal  quinto\ncomma nonche\u0027 dalle speciali disposizioni di legge» implica che anche\ni crediti alimentari devono rispettare, in  relazione  a  stipendi  e\npensioni, il minimo vitale di cui  al  7°  comma,  dovendo  la  somma\noggetto di pignoramento essere determinata dal giudice ma  solo  dopo\navere rispettato - ossia va sottratta - la franchigia impignorabile). \n    Analogamente e\u0027 disposto anche per «i tributi dovuti allo  Stato,\nalle province e ai comuni» (dunque, per crediti sempre  pubblici  che\npresentano analogia - situazioni omogenee - rispetto ai crediti INPS,\nposto che se INPS non raggiunge  l\u0027autosufficienza  finanziaria  deve\nreperire risorse  nell\u0027ambito  della  fiscalita\u0027  generale).  Dunque,\nconsentire ad INPS di non rispettare i limiti valevoli per tutti  gli\naltri creditori (anche qualificati, anche pubblici), a fronte  di  un\nbisogno vitale del debitore, rappresenta al  contempo  una  soluzione\nirragionevole e ingiustamente discriminatoria  (risultandone  violato\nsempre l\u0027art. 3 Cost.), perche\u0027 situazioni uguali (i  bisogni  vitali\ndel pensionato), vengono trattate con modalita\u0027 molto differenti  (in\nbase al creditore che agisce, al tipo di credito ed alle modalita\u0027 di\nsoddisfo dello stesso), senza un\u0027apprezzabile ragione prevalente  (ed\ninfatti  altri  crediti  pubblici  -  destinati  peraltro  anche   al\npotenziale sostentamento delle casse di INPS, nell\u0027ipotesi in cui  il\nbilancio di quest\u0027ultimo non riesca a trovare da solo le risorse  per\nerogare le prestazioni - devono rispettare la franchigia ex art. 545,\n7° comma c.p.c.). \n    Tale meccanismo non  appare  pertanto  ispirato  a  parametri  di\nragionevolezza,  oltre  che  realizzante  una  discriminazione  (come\ndetto, o il minimo e\u0027 vitale e vale anche verso INPS o non lo e\u0027:  ma\nvisto  che  il  legislatore  si  e\u0027  impegnato  nei  confronti  della\ngeneralita\u0027 dei creditori, anche qualificati, nel primo  senso  -  e,\nquindi, il minimo e\u0027 vitale  -  allora  lo  stesso  trattamento  deve\nvalere anche per il creditore INPS in relazione ai crediti di cui  si\ndiscute). \n    2 VIZIO: art. 38, 2° comma Cost. \n    Quella che a chi scrive pare essere una  violazione  dell\u0027art.  3\nCost. presenta profili di violazione anche  dell\u0027art.  38,  2°  comma\nCost.. \n    L\u0027avere  stabilito  un  ammontare  impignorabile  per   tutti   i\ncreditori che agiscono in executivis  sul  trattamento  pensionistico\ndel debitore, rappresenta evidentemente una modalita\u0027  di  attuazione\ndella previsione dell\u0027art. 38, 2° comma Cost. \n    Perche\u0027,  evidentemente,  tra  le  modalita\u0027  con  le  quali   si\nassicurano  i  mezzi  adeguati  al  soddisfacimento  dei  bisogni  ai\npensionati, qui ex lavoratori, rientra la  necessita\u0027  di  assicurare\ndei limiti alla pignorabilita\u0027 dei trattamenti pensionistici. \n    In questo ambito  e\u0027  evidente  che  il  legislatore  dispone  di\ndiscrezionalita\u0027. \n    Tuttavia se ne contesta l\u0027esercizio irrazionale e discriminatorio\ncosi\u0027 come in concreto esercitato dal legislatore (e  cio\u0027  e\u0027  stato\nanalizzato anche nel punto che precede). \n    Una  volta  fissata  per  la  generalita\u0027  dei  creditori  (anche\nqualificati,   anche   pubblici)   alcuni   limiti   oggettivi   alla\npossibilita\u0027 di aggredire la pensione del debitore (art. 545 c.p.c.),\ncio\u0027 che rappresenta una modalita\u0027 di  attuazione  dell\u0027art.  38,  2°\ncomma Cost., risulta irrazionale non avere sottoposto a  tali  limiti\nanche il creditore INPS, posto che  i  limiti  cui  soggiacciono  gli\naltri creditori sono dettati a tutela di diritti  basilari  e  vitali\ndei pensionati, esigenze in relazione alle quali  la  diversita\u0027  del\ncreditore (o del credito: con particolare riferimento ai crediti INPS\nda indebito previdenziale o da  contributi  omessi;  o  ancora  delle\nmodalita\u0027 attuative del soddisfo) risulta inconferente. \n    Una  volta  stabilito  che  quella  fascia  di   impignorabilita\u0027\nrisponde  alle  esigenze  di  salvaguardia  del  minimo  vitale   del\npensionato, attuandosi sul punto l\u0027art. 38, 2° comma Cost.,  esentare\ni crediti vantati da INPS ex art. 69, legge n. 153/1969 dal  rispetto\ndel minimi vitali, appare violare una rima  essenzialmente  obbligata\nper  il   legislatore,   risultandone   altrimenti   un   trattamento\ningiustificatamente discriminatorio di una  fattispecie  identica  (o\nalmeno omogenea), oltre che  in  se\u0027  una  violazione  di  regole  di\nrazionalita\u0027 nell\u0027attuare l\u0027art. 38, 2° comma Cost.. \n    Venendo in rilievo l\u0027esistenza di quella che  si  ritiene  essere\nuna  rima  obbligata  (oltre  che  di  una  norma   di   applicazione\ngeneralissima qual e\u0027 l\u0027art. 545, 7°  comma  c.p.c.),  codesta  Corte\navra\u0027 la facolta\u0027 (ragionando in ambito di art. 38, 2°  comma  Cost.,\nvito che in chiave antidiscriminatoria ex art. 3  Cost.  l\u0027estensione\ndel trattamento e\u0027 automatica) di prendere la stessa a  parametro  di\nun corretto utilizzo  della  discrezionalita\u0027  normativa,  estendendo\nall\u0027art. 69, legge n. 153/1969 lo  stesso  identico  limite  previsto\ndall\u0027art. 545, 7° comma, ossia che «Le somme  da  chiunque  dovute  a\ntitolo di pensione, di indennita\u0027 che tengono luogo di pensione o  di\naltri assegni  di  quiescenza  non  possono  essere  pignorate  [qui:\ntrattenute] per un ammontare corrispondente al  doppio  della  misura\nmassima mensile dell\u0027assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro». \n    8 - Il caso di specie \n    Il ricorrente non e\u0027 titolare di una pensione di basso ammontare. \n    Tuttavia, come visto, il limite dell\u0027art. 545, 7° comma opera  in\nmisura  fissa  ed  oggettiva  e  si  applica  ad  ogni  pensione,   a\nprescindere dall\u0027importo della stessa. \n    L\u0027entita\u0027 della pensione del  ricorrente  esula  dal  tema  della\nrilevanza  (come  detto,  in  caso  di  accoglimento  della  presente\nordinanza, l\u0027effetto utile per il  ricorrente  sarebbe  rappresentato\ndalla riduzione dell\u0027importo trattenuto da INPS, con  la  conseguente\nrilevanza della presente questione di costituzionalita\u0027). \n    Tale   elemento,   di    fatto,    potrebbe    tuttavia,    anche\ninvolontariamente,  mettere  in   ombra   l\u0027assunta   non   manifesta\ninfondatezza della questione (sulla base dell\u0027idea  che  la  pensione\nresidua  del  ricorrente  appaia  «comunque»  sufficiente  alle   sue\nesigenze di vita, anche senza la salvaguardia del  minimo  vitale  di\ncui all\u0027art. 575, 7° comma c.p.c.). \n    Due considerazioni tuttavia vanno fatte. \n    La prima e\u0027 che questo giudice non puo\u0027 fare i conti in tasca  al\nricorrente e, quindi, stabilire che questi 200 euro mensili  in  piu\u0027\n(se la norma impugnata venisse  allineata  al  tertium  comparationis\nindicato nell\u0027art. 545, 7° comma c.p.c.) siano irrilevanti nella vita\ndello stesso (che magari ha debiti da pagare  con  la  pensione,  che\nmagari ha familiari a carico, o che sostenta gli studi dei figli o il\nmantenimento dei nipoti, etc.). \n    Dunque, ritenendo chi  scrive  la  questione  non  manifestamente\ninfondata, la rimessione risulta doverosa. \n    Va peraltro evidenziato che anche una pensione buona come  quella\ndel ricorrente e\u0027 soggetta agli stessi fortunali (inflazione e dunque\nsvalutazione) che incontrano  le  pensioni  piu\u0027  basse,  ed  anzi  a\nmaggiori pericoli (rectius:  danni),  posto  che  il  legislatore  ha\ndimostrato concretamente ed in piu\u0027 occasioni che,  per  esigenze  di\nbilancio, i titolari di pensioni di maggiore importo  possono  essere\n(ed  anzi  concretamente  vengono)  penalizzati  nei  meccanismi   di\nrivalutazione della pensione, secondo varie forme via via  denominate\ndi «raffreddamento» o  «rallentamento»  (sul  punto  si  rinvia  alla\ndescrizione  della  casistica  -  gia\u0027   esaminata   a   livello   di\ncostituzionalita\u0027 - di cui al punto n. 7 della pronuncia  n.  19/2025\ndi codesta Corte). \n    Dunque, va ritenuto che anche pensioni di importo nominalmente ed\noriginariamente elevato quale quella del ricorrente, alla lunga, dopo\nvari raffreddamenti e rallentamenti (presenti e futuri),  abbiano  (e\navranno) assunto un reale potere di acquisto tale da essere  vieppiu\u0027\npenalizzate   dalla   mancata    applicazione    della    guarentigia\ndell\u0027impignorabilita\u0027 di cui alla regola del 7° comma  dell\u0027art.  545\nc.p.c.. \n    L\u0027entita\u0027 esatta del rallentamento-raffreddamento  cui  e\u0027  stata\nsottoposta la pensione del ricorrente, pur richiesta ad INPS, non  e\u0027\nstata da quest\u0027ultimo specificata; tuttavia il dato esatto  a  questo\npunto pare superfluo (essendo  quegli  effetti  -  certi  -  derivati\ndirettamente dall\u0027applicazione di norme che sono notorie). \n    La seconda considerazione e\u0027 rappresentata dal fatto che,  avendo\nl\u0027eventuale pronuncia di accoglimento portata erga omnes,  oltre  che\nnel  caso  del  ricorrente,  l\u0027auspicata  modifica  della  norma   si\napplicherebbe anche ai casi in cui, per essere le pensioni  coinvolte\ndi modesta entita\u0027, ne risulterebbe una ancora maggiore necessita\u0027 di\nguarentigia, dal punto di vista della salvaguardia del minimo  vitale\nassicurato dall\u0027art. 545, 7° comma nella versione attuale. \n    Come  visto,  nel  caso  del   ricorrente   la   differenza   tra\nl\u0027applicazione della norma sulla base della quale INPS ha agito e  la\nnorma che si domanda alla Corte di implementare, e\u0027 pari a  200  euro\nnetti mensili  (ma,  come  visto,  gia\u0027  nel  2025  tale  importo  e\u0027\ncresciuto  per   effetto   dell\u0027aumento   dell\u0027importo   dell\u0027assegno\nsociale). \n    Ragionando su pensioni  di  importi  minori  ed  utilizzando  per\nsemplicita\u0027 la franchigia «tonda» di 1.000,00  euro,  assumendo  p.e.\nuna pensione netta di 1.500,00 euro mensili, avremo quanto segue: \n      a)  applicando  l\u0027art.  69,  legge  n.  153/1969  INPS   potra\u0027\ntrattenere 300,00 euro mensili, con la conseguenza  che  la  pensione\nerogata sara\u0027 pari ad euro 1.200,00 netti mensili; \n      b) applicando la guarentigia di cui  all\u0027art.  545,  7°  comma,\nINPS potra\u0027 trattenere 100,00 euro mensili, con la conseguenza che la\npensione erogata sara\u0027 pari ad euro 1.400,00 netti mensili. \n    Ancora piu\u0027 evidente la problematica in  caso  di  pensioni  piu\u0027\nbasse: assumendo una pensione di 1.100,00 euro netti  mensili  avremo\nquanto segue: \n      a)  applicando  l\u0027art.  69,  legge  n.  153/1969  INPS   potra\u0027\ntrattenere 220,00 euro mensili, con la conseguenza  che  la  pensione\nerogata sara\u0027 pari ad euro 880,00 netti mensili; in  questo  caso  la\npensione corrisposta realmente sara\u0027 INFERIORE al  minimo  vitale  di\ncui all\u0027art. 545, 7° comma c.p.c.,  con  grave  compromissione  delle\nfinanze del pensionato. \n      Cio\u0027 pur rispettando tale trattenuta l\u0027art. 69, che prevede  la\nsalvaguardia  (come  visto  assolutamente  anacronistica)  del   solo\n«trattamento minimo», ad oggi pari ad euro 603,40. \n      b) applicando la guarentigia di cui  all\u0027art.  545,  7°  comma,\nINPS potra\u0027 trattenere 20,00 euro mensili, con la conseguenza che  la\npensione erogata sara\u0027 pari ad euro 1.180,00 netti mensili. \n    9 - Conclusioni \n    Concludendo, si domanda alla Corte costituzionale  di  dichiarare\nincostituzionale l\u0027art. 69, legge n. 153/1969 nella parte in cui  non\nprevede una soglia - sulla quale INPS non puo\u0027 comunque  soddisfarsi,\nnemmeno allorquando opera una trattenuta  diretta  sulla  pensione  a\ncompensazione del proprio credito - pari all\u0027ammontare corrispondente\nal doppio della misura massima mensile dell\u0027assegno sociale,  con  un\nminimo di 1.000 euro, risultando la pensione aggredibile  solo  oltre\ntale soglia, nella misura di un quinto. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Il Tribunale di Ravenna, ritenuta la questione  rilevante  e  non\nmanifestamente infondata dispone, ai sensi e per gli effetti  di  cui\nall\u0027art. 23 della  legge  n.  87/1953,  la  trasmissione  degli  atti\n(comprese le comunicazioni e le notificazioni di  cui  alla  presente\nordinanza)  del  presente  procedimento  alla  Corte   costituzionale\naffinche\u0027 valuti se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento\nagli articoli 3 e 38, 2° comma della Costituzione, l\u0027art.  69,  legge\nn. 153/1969 nella parte in cui esso non prevede una  soglia  -  sulla\nquale INPS non puo\u0027 comunque soddisfarsi, nemmeno  allorquando  opera\nuna trattenuta diretta sulla pensione  a  compensazione  del  proprio\ncredito - pari all\u0027ammontare corrispondente al  doppio  della  misura\nmassima mensile dell\u0027assegno sociale, con un minimo  di  1.000  euro,\nrisultando la pensione aggredibile  solo  oltre  tale  soglia,  nella\nmisura di un quinto. \n    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti in causa, nonche\u0027 al Presidente  del  Consiglio\ndei ministri. \n    Dispone, altresi\u0027, che la presente ordinanza sia  comunicata  con\nimmediatezza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n    Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla  decisione\ndella Corte costituzionale. \n    Si comunichi \n      Ravenna, li 3 aprile 2025 \n \n                         Il gudice: Bernardi","elencoNorme":[{"id":"62464","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"30/04/1969","data_nir":"1969-04-30","numero_legge":"153","descrizionenesso":"","legge_articolo":"69","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art69"}],"elencoParametri":[{"id":"79204","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79205","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79304","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"pc","descriz_costit":"codice di procedura civile","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"545","specificaz_art":"","comma":"7","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54696","num_progressivo":"","nominativo_parte":"INPS","data_costit_part":"16/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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